CIG : 71177633D7
SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI DISABILI
A.S. 2017/2018 e 2018/2019
CIG : 71177633D7
INDICE | ||
Art. 1 | Oggetto dell'appalto | Pag.1 |
Art. 2 | Durata dell'appalto | 1 |
Art. 3 | Base dell'appalto | 1 |
Art. 4 | Servizio di assistenza scolastica agli alunni disabili -4a caratteristiche del servizio -4b finalità e obbiettivi del servizio -4c figure professionali richieste -4d modalità di svolgimento | 1 |
Art. 5 | Obblighi generali | 3 |
Art. 6 | Rispetto D. Lgs. N. 81 del 09/04/2008 | 4 |
Art. 7 | Rispetto del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 | 4 |
Art. 8 | Rispetto della legge n. 68 del 12/03/1999 | 4 |
Art. 9 | Formazione e aggiornamento | 5 |
Art. 10 | Contatto con l'équipe comunale | 5 |
Art. 11 | Trattamento dei lavoratori | 5 |
Art. 12 | Modalità di partecipazione alla gara | 5 |
Art. 13 | Divieto di subappalto | 5 |
Art. 14 | Spese contrattuali | 6 |
Art. 15 | Garanzie per la partecipazione alla procedura -15a garanzia provvisoria -15b garanzie definitive | 6 |
Art. 16 | Pagamenti | 8 |
Art. 17 | Tutela dei dati personali | 8 |
Art.18 | Nomina di un referente comunale | 8 |
Art. 19 | Controllo e verifiche | 8 |
Art. 20 | Inadempienze e penalità nell'erogazione delle prestazioni e nel trattamento del personale | 9 |
Art. 21 | Risoluzione anticipata del contratto | 9 |
Art. 22 | Controversie- clausola arbitrale | 10 |
Art. 23 | Rinvio ad altre norme | 10 |
TITOLO I
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
Costituisce oggetto dell’appalto di cui al presente capitolato la gestione del servizio di assistenza scolastica agli alunni disabili residenti nel Comune di Trenzano e inseriti presso le scuole di ogni ordine e grado con certificazione rilasciata dal Collegio di accertamento dell’ATS.
Il servizio dovrà svolgersi sotto l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono,
tenendo conto inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato.
Art. 2 DURATA DELL’APPALTO
Il contratto sarà in vigore nel periodo settembre 2017/giugno 2018 - settembre 2018/giugno 2019.
Art. 3 BASE D’ASTA DELL’APPALTO
L’ammontare presunto dell’appalto è di Euro 184.026,72( euro centottantaquattromilaventisei/72) IVA esclusa, cosi determinato:
- costo orario per il servizio, tenuto conto che il servizio medesimo non prevede indennità di turno, Euro 18,12 oltre iva;
- numero di ore presunte per il periodo contrattuale 01.09.2017- 30.06.2019 n. 10156;
- costo stimato della manodopera pari a Euro 176.917,52;
- i costi della sicurezza da interferenze con la stazione appaltante, sono da scorporare dal costo dell’importo soggetto a ribasso. Tali costi sono pari a Euro 0,00. Apposito D.U.V.R.I. sarà redatto dagli Istituti Scolastici presso cui gli incaricati presteranno servizio.
Art. 4 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI DISABILI 4a. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
La titolarità del servizio di assistenza scolastica agli alunni disabili è del Comune di residenza dell’alunno. Il servizio viene gestito dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune.
4b. FINALITÀ E OBIETTIVI DEL SERVIZIO
Il servizio di assistenza scolastica agli alunni disabili è costituito da prestazioni:
A) di natura socio-assistenziale aventi i seguenti obiettivi:
promuovere lo sviluppo psico-fisico del disabile attraverso interventi assistenziali e/o educativi individualizzati; affiancamento, accompagnamento e partecipazione nei percorsi didattici che agiscano sull’autonomia personale, sulle capacità di relazione e socializzazione e sull’apprendimento; favorire l’inserimento e la partecipazione scolastica degli alunni disabili sostenendone l’integrazione e assicurando loro la necessaria assistenza tramite adeguati stimoli educativi.
B) di natura specialistica aventi le seguenti finalità:
- favorire l’esercizio del diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica degli alunni in condizione di
disabilità;
- promuovere la realizzazione di progetti educativi che rispondano ai bisogni specifici della persona nell’ambito della scuola.
4c. FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE
L’impresa aggiudicataria dovrà assegnare e impiegare per l’espletamento delle funzioni relative al servizio oggetto dell’appalto le seguenti figure professionali, in numero adeguato alle richieste pervenute dai servizi specialistici.
Assistente Educatore (A.E.)
1. Inquadramento contrattuale: almeno C1 livello per le cooperative sociali, così come previsto dalle normative contrattuali nazionali e provinciali, fatti comunque salvi livelli e anzianità maturati in precedenti contratti.
2. Titolo di studio richiesto: maturità ad indirizzo sociale, pedagogico e educativo oppure
laureando o laureato negli stessi indirizzi, fatto salvo il personale già in servizio nel precedente appalto.
3. Mansioni:
a) supporto all’autonomia dell’alunno disabile:
- cura e igiene personale;
- aiuto negli spostamenti;
- aiuto durante la somministrazione di cibo;
b) supporto all’integrazione scolastica dell’alunno disabile:
- nella relazione con i suoi pari;
- nella relazione con gli adulti;
- accompagnamento nei viaggi di istruzione (previa valutazione dell’ufficio Servizi Sociali).
L’accompagnamento alle gite scolastiche spetta prioritariamente all’insegnante di sostegno, con l’eventuale presenza dell’assistente educatore qualora l’alunno disabile presenti elevati carichi di assistenza.
Le ore di assistenza educativa durante le gite scolastiche andranno recuperate nelle settimane successive o precedenti alla gita scolastica.
c) supporto agli apprendimenti scolastici dell’alunno disabile: affiancamento e accompagnamento nei
percorsi didattici concordati con il team docente;
d) collaborazione con gli insegnanti e gli altri soggetti coinvolti nell’intervento a favore del disabile:
- partecipazione alla programmazione;
- partecipazione a incontri con insegnanti e specialisti anche alla presenza dei genitori degli alunni;
Il coordinamento degli Assistenti Educatori sarà delegato a persona individuata dalla Cooperativa senza costi aggiuntivi per il Comune e avrà un compito di collegamento fra la Scuola e il Responsabile Servizi Sociali del Comune ma anche una funzione di supporto del personale incaricato. Il coordinatore dovrà essere in grado di rispondere prontamente alle esigenze che si verranno a presentare, nonché alle eventuali disfunzioni segnalate. La reperibilità del coordinatore dovrà essere garantita per tutta la durata del contratto, in caso di assenza per ferie, malattia o permessi, le sue funzioni dovranno essere espletate da altra figura individuata dall’impresa aggiudicataria.
L’aggiudicatario dovrà fornire all’Amministrazione l’elenco nominativo degli assistenti che intende impiegare per il servizio e di tutte le eventuali successive sostituzioni, con relativo curriculum. Deve indicare, altresì, il nominativo con relativo curriculum del coordinatore.
Il personale assegnato dovrà effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza, riservatezza, seguendo il principio di collaborazione con ogni altro operatore, ufficio, struttura con cui venga a contatto per ragioni di servizio. Deve mantenere il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio e dei quali abbia avuto notizie durante l’espletamento dello stesso, restando vincolato al segreto professionale ai sensi dell’art. 622 del Codice Penale.
4d. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Il servizio dovrà essere svolto nei giorni feriali nell’arco dell’orario abituale delle lezioni/attività scolastiche. Gli orari sono definiti dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune di comune accordo con la scuola all’avvio di ciascun anno scolastico, in relazione alle esigenze espresse da ogni singolo alunno.
Il monte ore complessivo per il periodo 01/09/2017- 30/06/2019 è stimato presuntivamente di 10156 ore così ripartite:
- 10106 ore per assistenza scolastica alunni disabili;
- 50 ore di programmazione da utilizzare per incontri con insegnanti e specialisti su richiesta della scuola (previa autorizzazione del Servizio Sociale Comunale) o per incontri di verifica/coordinamento con l’Ente appaltante.
Nota Bene.
Il monte ore per gli Assistenti Educatori, stimato in via presuntiva, non costituisce impegno per l’ente. Il suddetto monte ore può subire variazioni e l’impresa aggiudicataria è vincolata al numero di ore effettivamente richieste. L’Amministrazione comunale, pertanto si riserva la facoltà, nel periodo di durata dell’appalto e previa comunicazione in relazione alla programmazione, di variare il monte ore come sopra previsto in diminuzione o in aumento fino ad un massimo del 20% di quello complessivo, sulla base degli interventi educativi assistenziali realmente attivati e delle verifiche in itinere.
Il Comune si riserva comunque la facoltà di richiedere la sostituzione del personale qualora lo stesso, per seri e comprovati motivi, non risulti idoneo all’espletamento del servizio.
TITOLO II
OBBLIGHI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA
Art. 5 OBBLIGHI GENERALI
L’impresa aggiudicataria si impegna:
- a garantire la regolarità e la continuità del servizio, limitando il più possibile il turn-over del personale;
- in casi di assenze programmate e, in caso di assenze non programmate, nel limite di 24 ore, a provvedere all’immediata sostituzione del personale in servizio impiegando personale di pari qualifica professionale, senza oneri aggiuntivi per il Comune;
- a comunicare al Responsabile dei Servizi Sociali tempestivamente l’avvenuta sostituzione degli operatori;
- a sospendere il servizio in assenza dell’utente. Il Comune, nel primo giorno di assenza dell’utente non preventivamente comunicata, riconosce all’assistente educatore la prima ora del primo giorno di assenza;
- a sostenere il costo del pasto degli operatori nel caso prestassero servizio durante la mensa scolastica;
- in relazione all’oggetto dell’appalto a rispondere direttamente dei danni ai destinatari delle attività o alle cose provocati nell’esecuzione del servizio, ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. L’impresa aggiudicataria deve, a tal fine, provvedere ad un’adeguata copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi con un massimale minimo di € 2.000.000,00 (duemilioni/00) con decorrenza dalla data di inizio del servizio. In caso di danni arrecati a terzi, l’impresa sarà comunque obbligata a darne immediata notizia al Comune. In caso di utilizzo di attrezzature e prodotti forniti dall’impresa, essi devono essere conformi alla normativa vigente, con la sottoscrizione del contratto l’impresa assume formale impegno in tal senso;
- a trasmettere mensilmente al Comune un dettagliato rendiconto delle ore effettuate dagli operatori, compresi quelli dei sostituti;
- a fornire ogni informazione necessaria al Comune per verificare il buon funzionamento del servizio;
- a rispettare le disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 136/10 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, relativi a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di prevenire infiltrazioni criminali.
Art. 6 RISPETTO D.LGS. N. 81 DEL 09/04/2008.
L’impresa è tenuta all’osservanza delle disposizioni di legge vigenti preordinate alla tutela della salute dei lavoratori e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, contenute in xxx xxxxxxxx xxx X.xxx. x. 00/0000 e successive integrazioni.
Il legale rappresentante della Ditta aggiudicataria dovrà comunicare, al momento della stipulazione del contratto, il nominativo del Responsabile della Sicurezza.
Art. 7 RISPETTO DEL D.LGS. N.196 DEL 30/06/2003
L’impresa è tenuta all’osservanza del decreto legislativo 196/03. Gli operatori dell’impresa aggiudicataria addetti al servizio sono considerati incaricati al trattamento dei dati personali in possesso del Comune e trasmessi, nei limiti in cui ciò sia necessario, ai fini della corretta esecuzione del servizio.
L’impresa aggiudicataria assume l’obbligo di agire in modo che il personale incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.
L’obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio o che siano già in possesso dell’impresa aggiudicataria, nonché i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’impresa sviluppa o realizza in esecuzione alle prestazioni contrattuali.
Art. 8 RISPETTO DELLA LEGGE N.68 DEL 12.03.1999
L’impresa è tenuta all’osservanza delle norme che regolamentano il diritto al lavoro delle persone disabili.
Art. 9 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
L’impresa aggiudicataria dovrà garantire per l’espletamento del servizio la formazione e l’aggiornamento del personale, programmando percorsi formativi a proprio carico di almeno 15 ore per il periodo settembre 2017/giugno 2019- per ogni dipendente.
Art. 10 CONTATTO CON L’ÉQUIPE COMUNALE
L’impresa si impegna a tenere uno stretto contatto con il Comune provvedendo a nominare un Referente-Coordinatore.
Il lavoro tra Comune e Impresa verrà inoltre raccordato attraverso tre incontri di programmazione annuali (iniziale, intermedio e finale) rispetto al periodo dell’appalto, tra il Responsabile del Comune, il referente Coordinatore e, se formalmente richiesto dal Responsabile comunale, anche dagli assistenti ad personam. L'eventuale retribuzione spettante agli operatori incaricati e al coordinatore resta a totale carico dell'impresa.
Alla fine dell’anno scolastico l’impresa garantisce l’invio al Comune di una relazione sull’andamento tecnico del servizio, necessaria per una valutazione in merito alla produttività degli interventi e ai risultati conseguiti.
È chiamata infine a fornire, in qualsiasi momento, dati e informazioni circa l’andamento del servizio e l’adempimento degli obblighi contrattuali.
Art. 11 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI
L’impresa aggiudicataria si impegna a osservare e applicare integralmente a tutti gli operatori impiegati nel servizio condizioni economiche non inferiori a quelle contenute nel Contratto Collettivo del settore. L’impegno permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. L’impresa aggiudicataria è tenuta inoltre all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
Clausola sociale
L’impresa ha l’obbligo di assumere tutto il personale, dipendenti o socio–lavoratori, già utilizzato, dell’attuale impresa o cooperativa affidataria dell’appalto, riconoscendo loro il trattamento economico maturato, compresi gli scatti di anzianità maturati e maturandi.
Art. 12 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La presente procedura verrà condotta dalla Provincia di Brescia in qualità di Stazione Appaltante per il Comune di Trenzano, in virtù di apposita convenzione ( deliberazione del Consiglio Comunale di Trenzano
La procedura è aggiudicata ai sensi dell’art. 95 comma 3 D.Lgs n. 50/2016 a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Art.13 DIVIETO DI SUBAPPALTO
E’ vietato cedere o subappaltare, ovvero affidare a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, pena l’immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. In caso di associazioni di imprese e di consorzi non si considerano subappaltati i servizi che sono stati imputati alle rispettive imprese.
Il contratto non potrà essere ceduto a terzi, anche in caso di cessazione dell’attività da parte dell’impresa aggiudicataria e di fallimento della stessa
Art. 14 SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese occorrenti, preliminari e consequenziali alla stipula del contratto (bolli, carta bollata, tassa di registrazione, ecc.), nessuna esclusa, sono a carico dell’impresa aggiudicataria.
Art. 15 GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
15a. GARANZIA PROVVISORIA
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria", di cui all’art. 93 D.lgs. n. 50/2016, di euro ….( / ), pari al 2 per cento del prezzo base indicato all’art. 3 del presente capitolato ( euro), sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
Per fruire delle riduzioni di cui al comma 7, del suddetto art. 93, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
La garanzia provvisoria deve essere costituita secondo le modalità previste dall’art. 93, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 50/2016, ovvero:
-in contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice;
-mediante fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art.106 del decreto legislativo 1 settembre 0000 x 000, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto all’art 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Ai sensi dell’art. 93, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, la garanzia deve prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
L'offerta è altresì corredata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del d.lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario
riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
IL Comune di Trenzano nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
15b. GARANZIE DEFINITIVE
A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l’aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
In caso di aggiudicazione con ribasso a base d’asta superiore al 10 per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10 per cento ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, per la garanzia provvisoria.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Ai sensi dell’art. 103, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, la garanzia definitiva deve prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza; la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva rimarrà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita al contraente previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, di documentazione in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione del contratto.
TITOLO III
OBBLIGHI DELL’ENTE APPALTANTE
Art. 16. PAGAMENTI
La Legge n. 244 del 24/12/2007 istituisce l’obbligo della fatturazione elettronica verso le Amministrazioni Pubbliche. Pertanto, così come previsto dalla normativa di riferimento, verranno accettate solo fatture in formato digitale che dovranno essere caricate sulla piattaforma ministeriale dell’Agenzia per l’Italia digitale denominata IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni).Il pagamento del corrispettivo ha luogo sulla base delle prestazioni effettuate su presentazione di regolari fatture mensili posticipate liquidate entro 60 giorni dal ricevimento della fattura. Gli importi saranno versati, tramite bonifici bancari, sul conto corrente dedicato comunicato dall’affidatario, nel rispetto dell’art. 3 della Legge 13/8/2010, n. 136.
Ogni fattura dovrà essere accompagnata da un prospetto analitico delle ore di servizio effettuate giorno per giorno che verrà alla fine di ogni mese inviato via e-mail alla Responsabile dei Servizi Sociali allo scopo di verificare la correttezza della fattura.
Non si darà corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate e che non siano accompagnate dalle schede di rendicontazione delle ore di servizio effettivamente svolte dagli operatori debitamente compilate e sottoscritte.
Art. 17 TUTELA DEI DATI PERSONALI
In ossequio a quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del 30.06.2003 e successive integrazioni e modifiche, si informa che i dati forniti dai concorrenti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle procedure di gara e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
Il conferimento di dati ha natura obbligatoria connessa all’inderogabilità degli adempimenti da svolgere; il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dalla legge.
Art. 18 NOMINA DI UN REFERENTE COMUNALE
Il Comune di Trenzano nomina quale suo referente il Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali a cui affida le funzioni di verifica e controllo del servizio.
Art. 19 CONTROLLI E VERIFICHE
Il referente comunale avrà l’obbligo di controllare l’adempimento dei doveri contrattuali, avendo la facoltà di richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio, nonché attuando controlli e verifiche con le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei, anche in collaborazione con i referenti delle scuole presso cui il personale è impiegato.
Il Responsabile del servizio nel corso del periodo di appalto convocherà per tre volte all’anno, approssimativamente all’inizio, metà e fine anno scolastico, un incontro con il referente Coordinatore dell’impresa per una verifica complessiva dei rapporti reciproci in relazione all’andamento del servizio.
TITOLO IV
CLAUSOLE CONTRATTUALI - CONTROVERSIE
Art. 20 INADEMPIENZE E PENALITÀ NELL’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI E NEL TRATTAMENTO DEL PERSONALE
Qualora il Comune ritenga che l’impresa aggiudicataria non adempia ai propri obblighi o non vi adempia regolarmente, dovrà darne comunicazione formale al referente dell’impresa, così da porla in
condizione di riconoscere ed eventualmente contestare gli inadempimenti rilevati dal Comune non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione.
Il Comune avrà diritto di procedere alla risoluzione del contratto mediante semplice comunicazione via Posta Elettronica Certificata (PEC) alla terza irregolarità grave accertata. È comunque fatta salva la facoltà del Comune di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell’inadempienza contrattuale.
In caso di accertata inottemperanza degli obblighi previsti nel trattamento dei lavoratori, il Comune comunica all’impresa aggiudicataria e anche alla Direzione Provinciale del lavoro competente l’inadempienza e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra per i servizi in corso di esecuzione; ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i servizi sono ultimati. Il pagamento all’impresa delle somme accantonate o della rata di saldo non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che ai lavoratori sia stato corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza sia stata definita.
Per tale sospensione o ritardo di pagamento l’impresa non può opporre eccezione al Comune e non ha titolo per il risarcimento dei danni. In caso di ripetuta accertata violazione, il Comune procederà alla risoluzione del contratto.
In seguito a risoluzione del contratto è facoltà del Comune affidare il servizio all’impresa concorrente che segue nella graduatoria. Il Comune riscuoterà la fideiussione a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute.
Art. 21 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento durante il periodo di sua efficacia, qualora:
a. l’aggiudicatario si è trovato al momento dell’aggiudicazione dell’appalto in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016;
b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
c. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui
all'articolo80 del d.lgs. n. 50/2016;
d. grave inadempimento da parte dell’impresa alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
e. in caso di grave negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali;
f. intervenuto provvedimento di revoca dell'iscrizione nel registro delle Imprese, o per le Cooperative, nel registro regionale delle Cooperative Sociali;
g. mancato espletamento dei servizi per reiterate assenze del personale non sostituito;
h. mancata attuazione del progetto presentato;
i. per motivi di pubblico interesse.
Nel caso di risoluzione anticipata del contratto l’impresa ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative al servizio regolarmente eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi derivati dallo scioglimento del contratto.
Nel caso di cessazione per colpa o disdetta dell’impresa aggiudicataria, il Comune incamererà il totale della garanzia definitiva con ulteriore addebito, anche in rivalsa sui crediti e fatture da liquidare, dell’eventuale maggiore spesa conseguente il nuovo contratto.
Il Comune potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti gli altri casi previsti dal Codice Civile.
In caso di decadimento dell’aggiudicazione o risoluzione anticipata del contratto, il Comune aggiudicherà o affiderà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria, con diritto al risarcimento del maggiore onere sostenuto.
L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’impresa per il fatto che ha determinato la risoluzione.
Art. 22 CONTROVERSIE- CLAUSOLA ARBITRALE
Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, relativa all’interpretazione e all’applicazione del contratto che non dovesse essere risolta, sarà devoluta alla competenza del foro di Brescia.
Art. 23 RINVIO AD ALTRE NORME
Al presente Capitolato, per quanto non specificamente previsto o contemplato, si applicano le disposizioni normative contenute negli art. 1218 e seguenti del Codice Civile.
Per quanto non espressamente previsto nel Capitolato si fa riferimento alla normativa vigente.