ALL RISKS ELETTRONICA
Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio
Area Affari Legali e Gestione Contenzioso
Lotto n. 3 CAPITOLATO
ALL RISKS ELETTRONICA
ARSIAL Area Affari Legali e Gestione Contenzioso | Xxx X. Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx tel. x00 0000000000 fax x00 0000000000 xxx.xxxxxx.xx xx.xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx | p. iva 04838391003 c. f. 04838391003 |
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
INDICE
DEFINIZIONI RELATIVE ALL’ASSICURAZIONE IN GENERALE 4
DEFINIZIONI SPECIFICHE DELL’ASSICURAZIONE ELETTRONICA 6
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 7
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento o diminuzione del rischio - Ispezione delle cose assicurate 7
Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione 8
Art. 3 Modifiche dell'assicurazione 8
Art. 4 Recesso in caso di sinistro 8
Art. 5 Limitazione dell’assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni 8
Art. 6 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 8
Art. 7 Oneri fiscali 8
Art. 9 Rinvio alle norme di legge 8
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 9
Art. 12 Clausola Di Esclusione Del Rischio “Malattie Pandemiche O Epidemiche 10
Art. 14 Obblighi in caso di sinistro 11
Art. 15 Esagerazione dolosa del danno 12
Art. 16 Procedura per la valutazione del danno 12
Art. 18 Determinazione del danno – Pagamento dell’indennizzo 13
Art. 20 Valore assicurabile – Assicurazione parziale 14
Art. 21 Limiti di indennizzo – Franchigie - Scoperti 15
NORME SEMPRE OPERANTI 16
Art. 2 Danni elettrici 16
Art. 3 Inondazione, alluvione, allagamento 16
Atti dolosi 17
CLAUSOLE SPECIALI(VALIDE SOLO SE INDICATE OPERANTI)
Apparecchiature portatili o ad impiego mobile 17
Programmi in licenza d’uso 18
Ricostituzione degli Archivi / Dati 18
Maggiori Costi 19
Ricorso Terzi 19
Terremoto 20
Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato 20
Partecipazione a fiere, mostre, convegni, apparecchiature presso clienti 21
Misure Restrittive - Sanzioni Internazioni(Sanction Clause) 21
Clausola di Esclusione territoriale 21
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, con l’avvertenza che tutti gli eventuali importi considerati si intendono al netto della componente fiscale che possa essere recuperata dall’Assicurato:
ASSICURATO: | il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione; |
ASSICURAZIONE: | il contratto di assicurazione; |
CONTRAENTE: | il soggetto che stipula l'assicurazione, conduttore delle cose assicurate; |
FRANCHIGIA: | importo fisso che resta a carico dell’Assicurato sull’indennizzo; |
FRANCHIGIA TEMPORALE: | periodo di tempo lavorativo che parte dal momento del sinistro durante il quale restano a carico dell'Assicurato le perdite da interruzione o da riduzione di attività; |
INDENNIZZO/ RISARCIMENTO: | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; |
PERIODO DI INDENNIZZO: | intervallo di tempo che inizia al momento di accadimento del sinistro durante il quale i risultati economici dell'attività dichiarata risentono delle conseguenze del sinistro. Esso ha come limite il periodo di indennizzo massimo fissato in polizza e non è interrotto per effetto della scadenza, della cessazione o sospensione della polizza avvenute dopo la data del sinistro; |
POLIZZA: | il documento che prova l'assicurazione; |
PREMIO: | la somma dovuta dal Contraente alla Società; |
RISCHIO: | la probabilità che si verifichi il sinistro; |
SCOPERTO: | importo percentuale dell’indennizzo che rimane a carico dell’Assicurato; |
SINISTRO: | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia; |
SOCIETÀ: | l'impresa assicuratrice; |
TERRORISMO- SABOTAGGIO ORGANIZZATO: | per atto di terrorismo o sabotaggio organizzato si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione od una sua parte; |
TERZI: | tutti coloro che non siano: a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente |
od affine con lui convivente, se l'Assicurato è persona fisica;
b) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a), se l'Assicurato non è una persona fisica;
c) le persone che sono in rapporto, anche occasionale, di dipendenza con l'Assicurato, eventuali subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'Assicurato, partecipino manualmente all'attività dichiarata in polizza;
d) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art.2359 del Codice Civile, nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.
DEFINIZIONI SPECIFICHE DELL’ASSICURAZIONE ELETTRONICA
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
ARCHIVI: | Insieme di dati e/o programmi di utente memorizzati su supporti di dati; |
CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA: | contratto le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità; manutenzione preventiva; eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura; eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d'opera) verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne; |
CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER IL SOFTWARE: | accordo contrattuale scritto fra l'Assicurato ed il fornitore con il quale quest'ultimo è tenuto a sostenere direttamente l'onere per l'aggiornamento dei programmi a seguito di nuovi release e/o modifiche di leggi o prassi, per l'eliminazione delle eventuali anomalie onde consentire il regolare uso; egli si impegna inoltre a fornire copie nel caso di perdita da parte dell'Assicurato; |
COPIE DI SICUREZZA: | copie di archivi memorizzati su supporti, su carta, microfilm e simili conservate in edificio separato, prodotte con frequenza minima quindicinale, contenenti la versione aggiornata degli archivi originali al momento della effettuazione delle operazioni di copiatura; |
DATI: | insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi; |
PROGRAMMI DI UTENTE: | sequenza di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati; |
PROGRAMMI IN LICENZA D'USO: | sequenza di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per fini e periodo di tempo - limitato (uso temporaneo) o illimitato (uso permanente) - specificati nel contratto stesso; |
VIRUS: | un codice, o porzione di esso, che abbia tra le caratteristiche più importanti una parziale capacità di replicazione anche in forma polimorfica, nonché una metodica di trasferimento dipendente dalla sua abilità di agganciarsi ad altre computer entity (programmi, disk sector, file di dati ecc..) e di muoversi all'interno dei sistemi applicativi residenti provocando danni alle informazioni contenute negli stessi; |
SUPPORTI DI DATI: | si intende il materiale fisso e/o intercambiabile ad uso memoria di massa, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina. |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento o diminuzione del rischio - Ispezione delle cose assicurate
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all’art. 1901 Cod. Civ., entro 60 giorni dalla sopracitata data.
Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). I premi devono essere pagati alla direzione della Società o alla sede dell'Agenzia o della Società di brokeraggio alla quale è assegnata la polizza.
Ai sensi dell’art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l’Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40 , ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all’art. 3 del Decreto.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di Riscossione ai sensi dell’art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell’art. 1901 del C.C. nei confronti della Società stessa.
L’Assicurazione è altresì operante fine al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti al primo capoverso del presente articolo.
La Società si impegna a prorogare l'assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime
condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio; tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga Art. 3 Modifiche dell'assicurazione
Art. 3 Limitazione dell’assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni
Art. 4 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 5 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 6 Foro competente
Art. 7 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
Art. 8 Rischio assicurato
Art. 9 Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
b) dovuti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione, conseguenti al naturale uso o funzionamento, causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
c) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; sono inoltre esclusi tutti i danni, guasti e difetti la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni del contratto d'assistenza tecnica così come descritto nelle “Definizioni specifiche dell’assicurazione elettronica”, anche se non sottoscritto dall'Assicurato;
d) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del Costruttore o Fornitore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione delle cose assicurate;
e) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di spostamenti al di fuori del locale di installazione originario, di trasporti, trasferimenti, spostamenti, operazioni di carico e scarico;
f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
g) attribuibili a difetti noti al Contraente od all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
h) a parti o componenti soggetti a consumo per uso o il cui rendimento decada in conseguenza del tempo di utilizzo, salvo il caso in cui tali danni siano conseguenti ad un altro evento indennizzabile a termini di polizza;
i) da smarrimento od ammanco;
j) verificatisi in occasione di atti vandalici e dolosi che siano causa di incendio, esplosione, scoppio e danneggiamenti, di atti di guerra, di insurrezione, occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di occupazione militare, di invasione, di scioperi, di sommosse, di tumulti popolari, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, salvo che il Contraenteo l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
k) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
l) verificatisi in occasione di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di accelerazione di particelle, radiazioni, contaminazione, inquinamento, e loro conseguenze dirette od indirette, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
m) ad apparecchiature in deposito, giacenza, immagazzinamento;
n) a parti di apparecchiature elettromedicali a contatto endoscopico con il paziente in fase diagnostica e clinica;
o) ad apparecchiature elettromedicali radiologiche ed ecografiche con vetustà superiore ad anni dieci;
p) ad apparecchiature installate all’aperto o in zona isolata;
q) ad apparecchiature portatili o ad impiego mobile.
Art. 00 XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE”
Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”.
Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.
Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.
Resta altresì specificatamente convenuto che:
• sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
• la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.
Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.
Art. 11 CYBER CLAUSE
Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:
a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
c) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
d) computer hacking;
e) computer virus o programmi affini (trojans, worms, malware, ecc);
f) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
g) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (salvo che tale danno sia causato da incendio, esplosione o scoppio);
h) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
i) violazione della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.
Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s’intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.
Art. 12 Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'Art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.
Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:
c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;
e) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui alla lettera a).
La riparazione del danno può essere iniziata subito dopo l'avviso di cui alla lettera b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui alla lettera b), questi può prendere tutte le misure necessarie.
Art. 13 Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 14 Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.
Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 15 Mandato dei Periti
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 14 – Obblighi in caso di sinistro;
3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 18– Determinazione del danno – Pagamento dell’indennizzo;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio in conformità al disposto dell'Art. 18 e successivi.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 16 Determinazione del danno – Pagamento dell’indennizzo
La determinazione del danno si esegue separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:
A) nel caso di danno suscettibile di riparazione:
1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti sostituite.
L'indennizzo è pari all'importo stimato come ad A1) diffalcato dell'importo stimato come ad A2), a meno che la Società non si avvalga della facoltà di cui all'Art. 14 – Obblighi in caso di sinistro comma d), nel qual caso l'indennizzo è pari all'importo stimato come ad A1).
B) nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;
2) si stima il valore ricavabile dai residui.
L'indennizzo è pari all'importo stimato come a B1) diffalcato dell'importo stimato come a B2). Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:
a) i danni si verifichino entro i quattro anni successivi a quello di costruzione, salvo il caso di incendio;
b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.
Qualora non siano soddisfatte tali condizioni si applicano le norme che seguono:
3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
4) si stima il valore ricavabile dai residui.
L'indennizzo è pari all'importo stimato come a B3) defalcato dell'importo come a B4).
Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolatecome ad A), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B (stima B1
- B2 oppure B3 - B4 a seconda del caso).
La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con un altro uguale od equivalente per caratteristiche, prestazione e rendimento.
Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei od altri mezzi di trasporto diversi dal normale.
Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizza.
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 11 – Esclusioni lettera a).
Art. 17 Valore assicurabile – Assicurazione parziale
La somma assicurata per ogni partita - evidenziata nell’intercalare di polizza - deve essere uguale al costo di rimpiazzo a nuovo (ossia del prezzo di listino, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e fiscali) di tutte le cose relative alla partita stessa ed ubicate nella località indicata in polizza. Per le cose assicurate non più in listino la relativa somma assicurata deve essere pari al costo di rimpiazzo a nuovo di cose equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Se al momento del sinistro la somma assicurata per la partita colpita dal sinistro risulta inferiore a quella necessaria per coprire l'intera partita in misura non superiore al 10% (dieci percento), nonsi applica la regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del Codice Civile; diversamente l'indennità è ridotta in proporzione, ai sensi dell’Art. 1907 del Codice Civile, considerando la somma assicurata maggiorata del 10%.
Per l'identificazione degli enti assicurati fanno fede le evidenze amministrative dell'Assicurato.
Art. 18 Limiti di indennizzo – Franchigie - Scoperti
Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società è tenuta a pagare, per uno o più sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa, somma maggiore di quella assicurata per ogni partita al netto della franchigia e/o scoperto di polizza.
La somma assicurata complessiva con tale polizza, garanzie base e clausole speciali, non potrà eccedere l’importo di Euro 98.949,64 Tale somma vale anche come limite di indennizzo annuo, fermo quanto disposto dal precedente Art. 19 – Valore assicurabile – Assicurazione parziale.
Per ogni sinistro, qualora non sia applicabile una specifica detrazione indicata nelle Norme Sempre Operanti o nelle Clausole Speciali, si applica uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 250.
NORME SEMPRE OPERANTI
Art. 1 Danni da furto
I danni da furto sono indennizzabili unicamente a condizione che vengano perpetrati mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura dei locali che contengono le cose assicurate.
I mezzi di chiusura devono essere costituiti da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro stratificato di sicurezza (costituito da lastre di vetro piano, sovrapposte e rese monolitiche grazie all’interposizione di fogli di polivinilbutirrale, in modo da ottenere uno spessore non inferiore a mm. 6), metallo o lega metallica, inferriate fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.
Per ogni sinistro si applica lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 400,00; si applica loscoperto del 25% con il minimo di Euro 800,00 qualora i mezzi di chiusura violati non soddisfino i requisiti sopra indicati od il furto venga commesso:
- con rimozione di inferriate, di serramenti o di serrature applicate agli stessi, di lastre di vetro stratificato senza che vi sia rottura o forzatura delle relative strutture o sedi di installazione.
Art. 2 Danni elettrici
Ferme le esclusioni previste alla lettera c) dell’ Art. 11 - Esclusioni delle Condizioni di Assicurazione, la Società risponde dei danni di natura elettrica a condizione che:
a) l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
b) oltre a quanto previsto al punto a), siano installati degli ulteriori sistemi di protezione contro le sovratensioni, esternamente alle apparecchiature assicurate, sia verso la rete di alimentazione che verso la rete di comunicazione dati.
Nel caso in cui vengano danneggiate le apparecchiature ma non i sistemi di protezione sopraindicati, si applica lo scoperto del 25% (venticinque percento) con il mimino di Euro 250,00; nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione, si applica lo scoperto del 40% con il mimino di Euro 500,00.
Art. 3 Inondazione, alluvione, allagamento
La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvioni e allagamento ad esclusione del caso in cui tali eventi siano derivanti da terremoto.
Tale garanzia è prestata con un limite di indennizzo annuo pari al 30% delle somme assicurate Per ogni sinistro si applica la percentuale di scoperto del 10% con il minimo di € 1.000.
La Società non risponde dei danni causati da:
a) mareggiata, marea, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura impianti di estinzione;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
c) da frana, da cedimento o smottamento del terreno;
d) ad enti mobili all’aperto.
Atti dolosi
A parziale deroga della lettera l) dell’Art. 11 - Esclusioni delle Condizioni di Assicurazione, la Società risponde anche dei danni avvenuti in conseguenza di scioperi, di sommosse, di tumulti popolari nonché dei danni dovuti ad atti vandalici e dolosi che siano causa di incendio, esplosione, scoppio e danneggiamenti.
Tale garanzia è prestata con un limite di indennizzo annuo pari all’importo indicato in polizza.
Il tasso imponibile annuo per questa estensione di garanzia, già compreso nei tassi indicati in polizza, è pari allo 0,10 ‰.
La Società ha la facoltà di recedere dalle garanzie indicate in questa clausola speciale mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. In tal caso, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.
Per ogni sinistro si applica la percentuale di scoperto del 10% con il minimo di € 1.000.
CLAUSOLE SPECIALI VALIDE SE DEFINITE OPERANTI
Apparecchiature portatili o ad impiego mobile(OPERANTE)
A parziale deroga delle lettere e) e s) dell'Art. 11 - Esclusioni delle Condizioni di Assicurazione, la Società risponde dei danni indennizzabili a termini di polizza alle apparecchiature, in uso che per loro natura sono portatili o ad impiego mobile fermo quanto previsto all’Art. 18 – Valore assicurabile – Assicurazione parziale.
La garanzia opera anche per i danni verificatisi durante l'utilizzo, il trasporto con qualsiasi mezzo compreso quello a mano, il trasferimento, lo spostamento, le operazioni di carico e scarico, entro il territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di X. Xxxxxx e dello Stato Città del Vaticano.
Limite xxxxxxx xxxxxxxxxx per sinistro ed anno € 98.949,64 con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500.
Non sono indennizzabili i danni di rottura di filamenti di valvole o tubi.
Durante il trasporto su veicoli la garanzia furto opera purché siano rispettati tutti i seguenti requisiti:
a) il veicolo sia provvisto di capote in materiale rigido;
b) i cristalli del veicolo siano rialzati e le portiere ed il bagagliaio o vano di carico siano chiusi a chiave;
c) durante la sosta le apparecchiature assicurate siano riposte nel bagagliaio o vano di carico e non siano visibili dall’esterno del veicolo.
All’interno di locali, i danni da furto sono indennizzabili unicamente a condizione che vengano perpetrati mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura esterni del fabbricato e/o interni dei locali stessi, oppure mediante rottura o scasso di armadi o mobili nei quali fosse stataeventualmente riposta l’apparecchiatura.
Per ogni sinistro indennizzabile da furto, urto o caduta si applica lo scoperto del 25% con il minimo di Euro 500,00; qualora, nel caso di furto su veicolo, lo stesso si trovi in un parcheggio con personale preposto alla sorveglianza dei veicoli od in una rimessa chiusa a chiave lo scoperto sopra indicato, fermo il minimo previsto, si intende dimezzato.
Programmi in licenza d’uso (OPERANTE )
La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi di licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti in conseguenza di un danno indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito i supporti di dati, assicurati che li contenevano.
Se la duplicazione od il riacquisto non sono necessari o non avvengono entro 6 mesi dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.
Per ogni sinistro indennizzabile si applica lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00; limite massimo indennizzo per sinistro ed anno € 2.500.
Ricostituzione degli Archivi / Dati (OPERANTE )
La Società indennizza i costi documentati sostenuti per il riacquisto dei supporti distrutti o danneggiati, nonché per la ricostituzione degli archivi persi o alterati a seguito di:
a) danni indennizzabili a termini di polizza che abbiano colpito i supporti di dati assicurati che li contenevano;
b) atti dolosi o fraudolenti di dipendenti o di prestatori d'opera o di terzi. Sono esclusi i danni causati da virus informatici, worms e similari.
il limite di indennizzo è pari ad € 5.000 per uno o più sinistri avvenuti nell’annualità assicurativa senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.
La determinazione dell’indennizzo è eseguita come segue:
1) si stimano i costi necessari e documentati sostenuti dall'Assicurato per la ricerca, il recupero e la reimmissione dei dati perduti;
2) si stimano i costi necessari e documentati sostenuti dall'Assicurato per la ricerca del danno e il ripristino dei programmi di utente perduti fino all'ultimo stadio di modifica degli stessi.
Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro per i dati e sei mesi per i programmi, l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo.
Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 300,00 nei seguenti casi:
• qualora non esistano in tutto od in parte le copie di sicurezza dei dati perduti;
• limitatamente alla garanzia di cui al comma b), qualora il sistema di elaborazione dati non sia dotato di software che fornisca la documentazione dei processi elaborativi svolti, finalizzata a dimostrare la successione degli eventi che hanno causato il danno;
negli altri casi resta a carico dell’Assicurato una franchigia di Euro 250,00.
Maggiori costi (OPERANTE)
La Società indennizza, in caso di danno risarcibile a termini di polizza che provochi l'interruzione parziale o totale del funzionamento delle cose assicurate, i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato rispetto a quelli normalmente necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto.
La garanzia opera (a condizione che in polizza sia indicata con apposita partita la relativa somma Assicurata) entro il limite massimo di indennizzo di €10.000. per uno o più sinistri avvenuti nell’annualità.
assicurativa senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del C.C.. La Società non risponde inoltre dei maggiori costi dovuti a:
a) limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o dell’apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione od il rimpiazzo dell'impianto o dell’apparecchio distrutto o danneggiato;
c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o dell’apparecchio distrutto o danneggiato;
d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio;
e) riacquisto o duplicazione di programmi in licenza d’uso, ricostituzione di dati o di archivi informatici.
Il periodo di indennizzo inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'impianto o dell’apparecchio danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima di 3 (tre) mesi; per ogni mese è fissato un limite massimo di indennizzo pari ad 1/12 del massimale annuo assicurato.
Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la franchigia temporale di 3 (tre) giorni lavorativi con
il minimo di 3/20 (tre ventesimi) del limite di indennizzo mensile.
Ricorso dei Terzi (NON OPERANTE)
Ferme le delimitazioni di polizza, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli è tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi conseguenti ad un sinistro indennizzabile che abbia colpito le cose assicurate in polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.
La garanzia opera (a condizione che in polizza sia indicata con apposita partita la relativa somma Assicurata) entro il limite massimo di indennizzo di € per uno o più sinistri
avvenuti nell’annualità.
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato.
L'assicurazione non comprende i danni:
a) a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.
Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato (NON OPERANTE)
A parziale deroga della lettera l) dell’Art. 11 - Esclusioni delle Condizioni di Assicurazione, la Società risponde anche dei danni avvenuti in conseguenza di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, con esclusione dei danni causati da contaminazione (batteriologica, chimica o di qualunque altra natura).
Il tasso imponibile annuo per questa estensione di garanzia, già compreso nei tassi indicati in polizza, è pari allo 0,10 ‰ .
Tale garanzia è prestata con un limite di indennizzo annuo pari al 30% delle somme assicurate
…(con il limite massimo per sinistro ed anno … di € )
La Società ha la facoltà di recedere dalle garanzie indicate in questa clausola speciale mediante lettera raccomandata e con preavviso di 14 giorni. In tal caso, trascorsi 14 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.
Per ogni sinistro si applica la percentuale di scoperto 10% con il minimo di € 1.000.
Xxxxxxxxx (NON OPERANTE)
A parziale deroga della lettera m) dell’art.11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società indennizza i danni causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Per questa garanzia è fissato un limite massimo di indennizzo per sinistro ed annuo pari ad
€ …………………… con il sottolimite del 30% delle somme assicurate
Il pagamento dell'indennizzo è effettuato per singolo sinistro previa detrazione dell'importo di
- una franchigia di € …………..
- Scoperto del 10% con il minimo di € ……………………
Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 (settantadue) ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina. La Società ha la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con questa condizione particolare, mediante lettera raccomandata e con preavviso di giorni 30 (trenta).
Trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è statopagato.
PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, CONVEGNI, APPARECCHIATURE PRESSO CLIENTI (NON OPERANTE)
A parziale deroga dell'art.11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni indennizzabili a termini di polizza alle apparecchiature assicurate di proprietà dell’Assicurato durante la loro giacenza ed utilizzo presso i Clienti dell'Assicurato stesso e presso mostre, fiere, congressi od altre manifestazioni alle quali l’Assicurato partecipi, entro il territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di X. Xxxxxx e dello Stato Città del Vaticano.
La garanzia opera a condizione che in polizza sia indicata con apposita partita la relativa somma assicurata, che rappresenta il limite di indennizzo per uno o più sinistri avvenuti nell’annualità assicurativa senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del C.C..
Limitatamente alle garanzie prestate con la presente clausola, la Norma Sempre Operante 1. Danni da furto si intende abrogata.
Per ogni sinistro da furto è fissato lo scoperto del 25% con il minimo di €500,00; per gli altri danni è fissato lo scoperto del 10% con il minimo di €500,00.
Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono alla Brokeritaly Consultig srl Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:
• che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
• di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se
notificate al Broker;
• che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il contraente ai sensi dell’art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all’incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
• che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
• che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. “Pagamento del premio”;
• che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per ilContraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione; la stessa verrà trattenuta dal Broker sulle rimesse premi di assicurazione all’atto della loro rendicontazione;
• che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
• che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.
Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006
MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI (Sanction Clause)
La società dichiara e il Contraente prende atto che la Società non è obbligata a garantire unacopertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione
di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la società a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia.
La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE
Con riferimento a tutte le garanzie, salvo quanto specificamente previsto per le eventuali garanzie di Responsabilità Civile, resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:
(i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali;
(ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;
(iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate
in uno o più degli stessi.
In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato al (ri) assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.
Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, ove previste, le stesse non comprendono il rischio e quindi la Società non è tenuta a indennizzare l’Assicurato, in relazione ad eventuali responsabilità (i) nei confronti del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, di persone fisiche o giuridiche residenti in uno o più dei predetti Paesi o territori (ii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno degli stessi; (iii) derivanti da qualsiasi giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, costi e spese legali o accordo pronunciati, effettuati o sostenuti qualora le azioni legali siano intentate davanti ad un Tribunale o Autorità all’interno di Paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei predetti Paesi / Territori o qualsiasi ordine, effettuato ovunque nel mondo, che attui tale giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, spese legali o accordo.
La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.
Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:
• Iran
• Xxxxx del Nord
• Siria
• Crimea Region
• Venezuela
• Cuba
• Libia
• Russia
LA SOCIETA IL CONTRAENTE
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L’Assicurazione è prestata in base alle esplicite dichiarazioni del Contraente/Assicurato che le cose descritte nella presente polizza non sono assicurate presso altre Società.
Il sottoscritto dichiara di conoscere e di accettare le definizioni e le condizioni generali di assicurazione del testo di polizza e tutte le altre clausole, che riconosce di aver ricevuto.
IL CONTRAENTE
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Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione:
Articolo 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento o diminuzione del rischio - Ispezione delle cose assicurate Articolo 2 Pagamento del Premio e Decorrenza della Garanzia- Proroga dell’Assicurazione e periodo di assicurazione
Articolo 4 Recesso in caso di sinistro Articolo 8 Foro competente.
Articolo 15 Esagerazione dolosa del danno .
Articolo 18 Determinazione del danno e Pagamento dell'indennizzo.
IL CONTRAENTE
SCHEDA DI COPERTURA
Contraente/assicurato | ARSIAL |
Durata contrattuale | Anni 1 |
Data effetto | Ore 24:00 del 30/04/2022 |
SOMME ASSICURATE | |
Quota di ritenzione: | …………….. % |
PREMIO ANNUO LORDO COMPLESSIVO | In cifre € ……………………… In lettere Euro ……………… |
Partite | Somma Assicurata | Tasso finito |
Apparecchiature elettroniche : n. 133 Notebook e n. 85 Monitor n. 7 Ricevitori GNSS completo di antenna e staffa | € 98.949,64 |
LA SOCIETA IL CONTRAENTE
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