Delibera del Direttore Generale n. 539 del 29-09-2021
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA XXXXX
Delibera del Direttore Generale n. 539 del 29-09-2021
Proposta n. 1020 del 2021
Oggetto: CONVENZIONE CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA PER LA STIPULA DI CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO AD OPERA DI ESPERTI DI ALTA QUALIFICAZIONE TRA I DIPENDENTI DELL’A.O.U. XXXXX AI SENSI DELL’ART. 23, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 240/2010.
Dirigente: XXXX XXXXX
Struttura Dirigente: AMM. LEGALE E RAPPORTI CON UNIVERSITA
Delibera del Direttore Generale n. 539 firmata digitalmente il 29-09-2021
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA XXXXX
(Art. 33 L.R.T. 24 febbraio 2005 n. 40)
Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXXX
C.F. P.Iva 02175680483
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto | Convenzione con soggetti pubblici |
Contenuto | CONVENZIONE CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA PER LA STIPULA DI CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO AD OPERA DI ESPERTI DI ALTA QUALIFICAZIONE TRA I DIPENDENTI DELL’A.O.U. XXXXX AI SENSI DELL’ART. 23, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 240/2010. |
Area Tecnico Xxx.xx | AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
Coord. Area Tecnico Xxx.xx | XXXX XXXXX |
Struttura | AFFARI LEGALI E RAPPORTI CON L’UNIVERSITÀ |
Direttore della Struttura | XXXX XXXXX |
Responsabile del procedimento | XXXX XXXXX |
Immediatamente Esecutiva | SÌ |
Conti Economici | |||
Spesa | Descrizione Conto | Codice Conto | Anno Bilancio |
Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | ||
Allegato | N° di pag. | Oggetto |
1 | 4 | Convenzione per l’attivazione di contratti di insegnamento ai sensi dell’art. 23, comma 1, della Legge n. 240/2010. |
“documento firmato digitalmente”
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx (D.P.G.R.T. n. 99 del 30 luglio 2020)
Visto il D. Lgs.vo 30.12.1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24.02.2005 e s.m.i. di disciplina del Servizio Sanitario Regionale;
Dato atto:
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 54 del 01.02.2021 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell’A.O.U. Xxxxx, ai sensi dell’art. 6 del Protocollo d’intesa del 22.04.2002 fra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 1.2.2021;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 1.02.2021 sono stati assunti i primi provvedimenti attuativi in relazione alla conferma/riassetto delle strutture complesse e semplici dotate di autonomia ed al conferimento dei relativi incarichi di direzione;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 56 del 1.02.2021 sono state assunte determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in relazione alla conferma/riassetto delle strutture Dipartimentali e/o a valenza dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell’Area Servizi dell’Ospedale, dell’Area dei Diritti del Bambino, dell’Area Tecnico Amministrativa ed al conferimento di relativi incarichi di direzione;
- che con successiva deliberazione del Direttore Generale n.92 del 15.02.2021 si è provveduto ad assumere ulteriori disposizioni attuative relative all’organizzazione dell’AOU Xxxxx in ordine alle Strutture semplici Intrasoc, Unità Professionali, Uffici e Incarichi professionali.
Su proposta del Direttore della S.O.C. Affari legali e Rapporti con l’Università Dr.ssa Xxxxx Xxxx la quale, con riferimento alla presente procedura, attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell’atto.
Premesso:
- che il D.P.R. 11.07.1980 n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) prevede la possibilità di pervenire a forme di collaborazione tra le Università e gli Enti pubblici e privati;
- che la Legge 30.12.2010 n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario) all’articolo 23, comma 1, prevede che le Università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli Enti pubblici e le Istituzioni di ricerca, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale;
- che è interesse dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Xxxxx promuovere la formazione a livello universitario nel settore della Pediatria mettendo a disposizione il proprio personale dotato della professionalità necessaria allo svolgimento dell’attività di insegnamento;
- che è interesse dell’Università degli Studi di Siena promuovere lo svolgimento di attività didattica nei Corsi istituzionali di tutti i livelli.
Dato atto che il Direttore della Scuola di Specializzazione in Pediatria dell’Università degli Studi di Siena, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx, ha chiesto la disponibilità di attivare una convenzione ex art. 23, comma 1, Legge n. 240/2010 al fine di avvalersi di figure professionali di alta qualificazione tra i dipendenti dell’A.O.U. Xxxxx nell’ambito del modulo di Insegnamento in Nutrizione Pediatrica presso il citato Ateneo.
Preso atto che la Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Direttore Sanitario dell’A.O.U. Xxxxx, ha espresso il proprio parere favorevole alla stipula della citata convenzione.
Visto lo schema di convenzione che regola nello specifico l’attivazione di contratti di insegnamento ex art. 23, comma 1, della Legge n. 240/2010 (allegato 1 al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale).
Accertata quindi la necessità ed urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di consentire la stipula dei contratti di insegnamento in tempo utile all’attivazione dei moduli di Insegnamento.
Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona della Dr.ssa Xxxxx Xxxx sottoscrivendo l’atto attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo.
Acquisito il parere del Coordinatore dell’Area Tecnico Amministrativa Dr.ssa Xxxxx Xxxx, espresso mediante sottoscrizione nel frontespizio del presente atto.
Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 3 del Decreto legislativo n. 229/99.
DELIBERA
Per quanto esposto in parte narrativa che espressamente si richiama,
1. Di autorizzare la stipula con l’Università degli Studi di Siena della convenzione per attività di insegnamento ex art. 23, comma 1, della Legge n. 240/2010 ad opera di esperti di alta qualificazione in possesso di significativo curriculum scientifico o professionale tra i dipendenti dell’A.O.U. Xxxxx, secondo lo schema allegato 1 al presente provvedimento;
2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere sul Bilancio;
3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma 4, della
L.R.T. n. 40/2005;
4. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 contemporaneamente all’inoltro all’albo di pubblicità degli atti di questa A.O.U. Xxxxx.
IL DIRETTORE GENERALE | |
(Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx) | |
IL DIRETTORE SANITARIO | IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
(Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx) | (Dr. Xxxx Xxxxx) |
CONVENZIONE
per l’attivazione di contratti di insegnamento,
ai sensi dell'art. 23, comma 1, della Legge n. 240/2010 tra
L' Università di Siena, con sede in Xxxxx - Xxx Xxxxxx xx Xxxxx, 00 - codice fiscale 80002070524, di seguito denominata semplicemente "Università", nella persona del Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx, nato a Siena il 19.01.1965, Rettore dell'Università degli Studi di Siena presso la quale è domiciliato, per la carica,
e
L’Azienda Ospedaliero – Universitaria Xxxxx con sede legale in Firenze, Viale Xxxxxxx Xxxxxxxxxx n. 24, Codice fiscale 02175680483, rappresentato dal Direttore Generale Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Montevarchi (AR) il 26.09.1965
Premesso che:
- l’Azienda Ospedaliero – Universitaria Xxxxx è interessata a promuovere la formazione a livello universitario nel settore della Pediatria, dichiarandosi sin d’ora disponibile a mettere a disposizione, nell’ambito del proprio personale, le professionalità necessarie allo svolgimento dell’attività didattica richiesta;
- l’Università di Siena intende promuovere lo svolgimento di attività didattica nei Corsi istituzionali di tutti i livelli (Corsi di Studio, Dottorato di Ricerca, Scuole di Specializzazione, Master e Corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione);
- il D.P.R. 11.7.1980 n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) prevede la possibilità di pervenire a forme di collaborazione tra le Università e gli enti pubblici e privati;
- la Legge 30.12.2010 n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), all’ art. 23 comma 1, prevede che le Università, «anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca (omissis), possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo
massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento al fine di avvalersi di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese»;
si conviene e si stipula quanto segue:
art.1 PREMESSE
Le premesse fanno parte integrale e sostanziale della presente convenzione.
art.2 OGGETTO
L’Azienda Ospedaliero – Universitaria Xxxxx e l’Università degli Studi di Siena, si propongono di avviare una collaborazione al fine di realizzare lo svolgimento di attività didattica nei Corsi istituzionali di tutti i livelli (Corsi di Studio, Dottorato di Ricerca, Scuole di Specializzazione, Master e corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione), per ogni anno accademico, automaticamente rinnovabile fino ad un massimo di cinque anni accademici.
art.3 MODALITA' DI ESECUZIONE
Il singolo corso sarà affidato ad esperti di alta qualificazione, dipendenti dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria Xxxxx in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. Gli organi didattici competenti, dopo aver esaminato il curriculum e constatato il possesso dei requisiti di legge, provvedono alla formale attribuzione del contratto per attività di insegnamento, oggetto della presente convenzione.
L’incarico di docenza sarà svolto nella sede preposta. Il titolare del contratto di insegnamento si impegnerà, nell’ambito dell’incarico attribuitogli, a svolgere tutte le attività connesse alla funzione. In particolare, lo stesso sarà tenuto a garantire, nel rispetto del calendario delle attività, lo svolgimento di tutte le attività formative previste, compresa la partecipazione a tutti gli appelli di esame, la preparazione della prova finale e delle eventuali prove intermedie, la somministrazione dei questionari di valutazione, il ricevimento degli studenti, secondo le modalità fissate dal Regolamento Didattico di Ateneo.
Per quanto non esplicitamente dettagliato, si rimanda al vigente “Regolamento per il conferimento di contratti e incarichi di insegnamento” emanato dall’Università degli Studi Siena.
L’Azienda Ospedaliero – Universitaria Xxxxx, in forza del presente accordo, assicurerà la compatibilità tra l’impegno lavorativo del suo dipendente presso la propria sede di servizio e lo svolgimento dell’incarico.
art.4 ONERI FINANZIARI
L’attuazione della presente convenzione non comporterà per l'Università alcun onere finanziario, salvo l’eventuale rimborso delle spese documentate valutate singolarmente dal competente organo didattico. Ogni attività di collaborazione si svolgerà nel rispetto delle leggi e della specifica normativa vigente all'Università degli Studi di Siena.
art.5 DURATA
La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed è valida per l'intero anno accademico in corso; essa potrà essere rinnovata, su formale intesa tra le parti, per un periodo massimo di 5 anni accademici.
Eventuali modifiche sono disposte di comune accordo tra le parti.
art.6 CONTROVERSIE
Le parti contraenti si impegnano a definire amichevolmente qualsiasi controversia derivante dall'attività oggetto della presente convenzione. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo competente della controversia è il Foro di Siena.
art.7 SOTTOSCRIZIONE E IMPOSTE
La presente convenzione è redatta in unico originale in formato digitale ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 e del D.Lgs 82/2005 e sarà registrato in caso d’uso con spese a carico della parte richiedente. Essa è soggetta all’imposta di bollo sin dall’origine, alla quale provvede l’Università di
Siena assolvendola in modo virtuale come da autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate del 27 agosto 2014, prot. n. 31068/2014.
Letto, confermato e sottoscritto, data della firma digitale
IL RETTORE DELL'UNIVERSITA' DI SIENA
Letto, confermato e sottoscritto, data della firma digitale