CONTRATTO DI MANUTENZIONE HARDWARE
CONTRATTO DI MANUTENZIONE HARDWARE
DEL SISTEMA CENTRALE BULL DPS 9000/741-2 E RELATIVE APPARECCHIATURE INSTALLATE PRESSO IL DATA CENTER INPDAP DI ROMA
TRA
l’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (Istituto), con sede in Roma, via X. Xxxxx in Gerusalemme 55, cod. fiscale 97095380586, nella persona
E
la (Impresa), con sede legale in , via
e domicilio legale a , Via cod. fiscale e P.I. n. , nella/e persona/e del/i
sig./ra .
PREMESSO
- Che l' Impresa è risultata aggiudicataria in data della gara per la fornitura di un servizio di manutenzione hardware del sistema centrale BULL DPS 9000/741-2 e relative apparecchiature
installate presso il DATA CENTER INPDAP di Xxxx - Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 ;
- che si rende necessario stipulare un contratto per la manutenzione hardware delle Apparecchiature e del Sistema (nel seguito indicati come “Apparecchiature”) nella configurazione, dettagliata in allegato, attualmente in esercizio presso il DATA CENTER di Roma dell’Istituto;
ART. 1
OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha per oggetto:
- Il servizio di manutenzione preventiva e correttiva hardware di tutte le apparecchiature di cui all’allegato che costituisce parte integrante dello stesso;
- n. 80 ore di interventi extramanutentivi da utilizzare a consumo.
ART. 2 DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto ha validità per 12 mesi solari a decorrere dal fino al .
Nel periodo di vigenza contrattuale l’Istituto, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di dismettere dal servizio di manutenzione alcune o tutte le apparecchiature oggetto del contratto, dandone comunicazione scritta con 30 giorni di preavviso. Pertanto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data indicata nella suddetta comunicazione, dovranno cessare senza alcun onere per l’Istituto i relativi canoni di manutenzione.
L’Impresa si impegna comunque a mantenere, dopo il termine di scadenza del contratto, la disponibilità a prestare attività di manutenzione, qualora quest'ultima sia richiesta dall'Istituto alle stesse condizioni contrattuali.
ART. 3
MONITORAGGIO DEL SERVIZIO PENALITÀ DETRAZIONI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Monitoraggio del servizio
Presso il DATA CENTER dell’Istituto saranno predisposti appositi registri di manutenzione, tenuti a cura del dirigente responsabile dell'ufficio del CED dell’Istituto, in cui saranno annotati, per ciascuna richiesta di intervento:
a) l’apparecchiatura guasta;
b) giorno ed ora di richiesta intervento;
c) giorno ed ora di ripristino del funzionamento dopo l’intervento;
d) tipo di guasto rilevato (a cura del tecnico dell'Impresa).
L’avvenuta resa delle prestazioni, relative alla manutenzione tecnica, dovrà risultare da appositi verbali, d’uso amministrativo interno, redatti dal dirigente responsabile dell'ufficio del CED di Roma, ovvero da un suo sostituto.
Penalità manutenzione correttiva
L’Istituto applicherà, per i servizi di manutenzione delle Apparecchiature di cui all’allegato, penalità per periodi di fermo o di indisponibilità delle Apparecchiature stesse.
Il periodo di indisponibilità delle Apparecchiature per guasti o difetti è calcolato come differenza tra i parametri c) e b) per ogni intervento.
Per ciascuna apparecchiatura verrà determinato, a fine di ogni mese, il totale delle ore di fermo come somma dei singoli fermi, con arrotondamento all’ora più vicina. Le ore penalizzabili di fermo verranno conteggiate con riferimento all'orario del DATA CENTER dell'Istituto: dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 18.00.
Da tale somma sono detratte le ore di fermo dovute a:
- modifiche ed aggiornamenti concordati con l’Istituto;
- a fatti non imputabili all'Impresa.
In relazione all’ammontare delle ore di fermo mensili, concessa una franchigia di tre ore lavorative per guasti bloccanti e di sei ore per guasti non bloccanti, si applica una penale in detrazione, per ciascuna ora, pari a 1/100 (un centesimo) del canone mensile di manutenzione hardware delle apparecchiature in fermo; si applicherà pari penale anche al canone mensile di manutenzione di quelle apparecchiature che, ancorché teoricamente funzionanti, rimangono inutilizzabili per il fermo delle apparecchiature connesse.
Per i fermi mensili superiori a trenta ore, per le ore eccedenti l’importo della penale risultante va triplicato, salvo che l' Impresa non abbia provveduto a sostituzioni temporanee idonee a garantire la continuità operativa delle Apparecchiature. La durata del fermo macchina sarà certificata sull’apposita bolla di lavoro dal Dirigente Responsabile dell'ufficio del CED dell’Istituto o da un suo sostituto.
Penalità manutenzione preventiva
Una penalità, pari € 300,00 (Euro trecento), fino al massimo del 10% del canone totale di manutenzione, verrà applicata per ogni giorno di ritardo rispetto alla data concordata per la manutenzione preventiva.
Applicazione delle penali
Gli importi relativi alle eventuali penali, segnalati dal Dirigente Responsabile dell'ufficio del CED, saranno detratti dalle fatture emesse dall'Impresa, previa comunicazione da parte dell’Istituto.
Risoluzione del Contratto
In caso di ripetuti malfunzionamenti e/o fermi macchina, superiori alle trenta ore mensili, non dovuti a cause imputabili all’Istituto o a forza maggiore, risultanti dall’attestazione del Dirigente responsabile dell'ufficio del CED, l’Istituto dapprima provvederà a inoltrare formale diffida all'Impresa e qualora questa non provveda a ripristinare la richiesta continuità di servizio chiederà la risoluzione del contratto, incamerando la cauzione e procederà alla richiesta di danno.
ART. 4 PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE
La fornitura comprende la manutenzione hardware ordinaria di tutte le apparecchiature descritte nell’allegato.
Il servizio di manutenzione per assicurare il regolare funzionamento delle apparecchiature consiste in:
- manutenzione preventiva ovvero nella messa a punto e nel controllo delle Apparecchiature e dei sistemi nonché nella sostituzione programmata delle parti degradate da effettuarsi con interventi presso il DATA CENTER di Roma; la manutenzione preventiva verrà prestata mensilmente dall'Impresa nelle ore e nei giorni concordati con l’Istituto o in concomitanza con quella correttiva, anche al di fuori dell’orario giornaliero d’ufficio dell’Istituto;
- la manutenzione correttiva che prevede la eliminazione dei guasti che si verificano durante il funzionamento e il ripristino della regolare funzionalità delle apparecchiature oggetto di intervento.
I servizi di manutenzione delle apparecchiature comprendono:
- la fornitura delle parti di ricambio nonché dei materiali di consumo, quali lubrificanti, solventi, diluenti, etc., occorrenti per eseguire la manutenzione;
- l’esecuzione di modifiche e di miglioramenti tecnici, resi disponibili dall'Impresa e dalla stessa predisposte per elevare il grado di efficienza delle apparecchiature, per semplificare la manutenzione ovvero per consentire o facilitare l’impiego su di esse degli aggiornamenti di programma.
Sono invece escluse dal Servizio di Manutenzione:
- la fornitura dei materiali accessori e/o di esercizio (carte, schede, dischetti, nastri e inchiostro). L'Istituto provvederà pertanto autonomamente a rifornirsi di detti materiali che, comunque, dovranno essere ritenuti adatti all'impiego sulle Apparecchiature da parte dell' Impresa;
- le riparazioni di guasti causati alle Apparecchiature da dolo o colpa nell'uso delle stesse da parte del personale dell'Istituto. In tal caso, previa presentazione di prove e contestazione da parte dell' Impresa all’Istituto, le riparazioni ed i ripristini saranno eseguiti dall' Impresa stesso a spese dell'Istituto.
Eventuali contestazioni sull'imputabilità dei danni non esonerano, comunque, l' Impresa dall'eseguire prontamente dette riparazioni e ripristini. L' Impresa dovrà impegnarsi a eseguire interventi extramanutentivi durante e fuori il normale orario di lavoro, anche nei giorni festivi e prefestivi, per un totale massimo di numero 80 (ottanta) ore, su richiesta dell’Istituto, consistenti in disinstallazioni, installazioni e riconfigurazioni di apparati, bonifica di cavi, su apparecchiature Bull, anche non elencate nell’allegato,
ma installate presso il DATA CENTER di Roma, e quant’altro non espressamente previsto nei precedenti punti.
ART. 5
DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI
La manutenzione correttiva hardware verrà garantita per un numero illimitato di interventi e sarà eseguita su semplice richiesta telefonica o via fax dell’Istituto al numero verde gratuito dell' Impresa; i tempi di intervento e di ripristino vengono fissati, per guasti bloccanti del Sistema Centrale, in quattro ore lavorative dalla richiesta; per gli altri casi di errori non bloccanti, l’intervento tecnico sarà eseguito entro otto ore lavorative dal momento della richiesta stessa.
Le richieste di intervento tecnico saranno ricevute ed eseguite nell’orario di servizio dell'Istituto dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 18.00. Per effettuazione di modifiche e di miglioramenti tecnici, di cui al precedente articolo, l' Impresa ha l’obbligo di informare preventivamente e in tempo utile l’Istituto concordando con lo stesso tempi e modalità di intervento. In caso di sostituzioni di parti di ricambio, nel corso degli adempimenti di manutenzione, le parti sostituite verranno ritirate dall'Impresa.
L’avvenuta resa delle prestazioni, relative alla manutenzione tecnica, dovrà risultare da appositi verbali, d’uso amministrativo interno, redatti dal dirigente responsabile dell'ufficio del CED di Roma, ovvero da un suo sostituto.
ART. 6 OBBLIGHI DELL’ISTITUTO
L’Istituto assume l’obbligo di :
- non eseguire, o non far eseguire, senza preliminare intesa con l'Impresa, alcuna operazione manutentiva all’infuori di quelle previste dai manuali operativi; ovvero di non introdurre modifiche alle apparecchiature fornite dall' Impresa;
- utilizzare materiali accessori e d’esercizio (nastri, inchiostri, carta, ecc.) compatibili con le apparecchiature Bull, alla cui provvista provvede in modo autonomo;
- evitare interventi di manutenzione effettuati da personale diverso da quello dell'Impresa.
L’Istituto garantisce inoltre agli incaricati dell'Impresa, previa comunicazione dei nominativi da parte dell'Impresa, onde consentire all'Istituto di attivare le previste procedure che regolano l’accesso ai locali dove sono ubicate le apparecchiature. Il personale tecnico incaricato del servizio dovrà essere di gradimento dell’Istituto.
ART. 7 CORRISPETTIVI
I corrispettivi per la manutenzione delle apparecchiature di cui all’allegato sono i seguenti:
- Per il Servizio di manutenzione preventiva e correttiva alle
Apparecchiature di cui all'allegato € , (
/ ) mensili più IVA, per il periodo / / –
/ / di durata del contratto per complessive € ,
più IVA.
- Per gli interventi extramanutentivi ed extraorario (disinstallazioni, installazioni e riconfigurazioni di apparati, bonifica dei cavi, e quanto non previsto nel servizio di manutenzione preventiva e correttiva) tariffa oraria € , più IVA fino ad un massimo di 80 ore
per complessive € , ( / ) più
IVA
L'importo del presente contratto risulta pertanto essere di €
, ( / ) più IVA.
L'Impresa si impegna comunque ad applicare, per tutta la durata del contratto, i prezzi più favorevoli che dovessero essere applicati a qualsiasi altro soggetto, pubblico o privato, pertanto gli eventuali prezzi più favorevoli andranno a sostituire automaticamente i prezzi contrattuali.
ART. 8 CAUZIONE
A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi assunti, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempienza degli obblighi stessi, l’Impresa ha prestato un deposito cauzionale di € corrispondente circa al 5% del valore complessivo del contratto.
ART. 9 FATTURAZIONE
I corrispettivi relativi alla manutenzione hardware, di cui all' allegato del presente Contratto, saranno fatturati su base bimestrale posticipata.
I corrispettivi relativi agli interventi extra manutentivi saranno fatturati sulla base delle ore effettivamente erogate, nell’ambito, comunque, del quantitativo previsto (numero 80 ore).
Le fatture verranno trasmesse mensilmente in triplice copia all'Area Organizzazione e Formazione Sistemi Informativi - Ufficio Gare e Contratti Via X. Xxxxxxxxxxx, 32 – Roma, che provvederà al pagamento dopo verbale di perfetta esecuzione del servizio da parte dell’ufficio INPDAP competente.
L’Istituto provvederà ai pagamenti entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture.
Tali pagamenti saranno condizionati all’attestazione, da parte del Dirigente responsabile del DATA CENTER di Roma, dell’avvenuta prestazione delle attività secondo i termini previsti, al netto delle eventuali penali applicate in funzione di quanto espresso precedentemente.
Il termine dei 60 gg. per il pagamento sarà interrotto per eventuale richiesta di chiarimenti o integrazione della documentazione necessaria al pagamento.
Tutti i pagamenti saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario sul c/c
dell'Impresa: Banca filiale o agenzia
c /c numero CAB ABI .
ART. 10
GARANZIE E RESPONSABILITA’
L'Impresa dovrà garantire che le prestazioni dei servizi sopra citati verranno svolte con la cura e la diligenza richieste dalle circostanze da personale specializzato.
L'Impresa sarà responsabile del regolare funzionamento delle apparecchiature, che devono risultare in perfette condizioni per tutto il periodo contrattuale, senza che permangano all'Istituto altri oneri, se non quelli esplicitamente previsti dal presente contratto.
Ad eccezione di quanto previsto dal presente contratto, l’Impresa non assume altra obbligazione o garanzia ed esclude ogni sua responsabilità per danni di qualsiasi genere anche se conseguenti o connessi alle forniture ed alle prestazioni del presente contratto, salvo i limiti inderogabili di legge.
ART. 11
RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO
L’Impresa riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all’assicurazione del proprio personale occupato nelle lavorazioni oggetto del presente contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio e di danni arrecati alle persone e alle cose, sia dell’Istituto che di terzi, in dipendenza di colpa nell’esecuzione delle prestazioni stabilite.
L’Impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi; si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nei lavori di cui al presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente atto alla categoria o alla località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere ad ogni altro contratto ed in genere ad ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; si obbliga ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza o fino alla loro sostituzione.
I menzionati obblighi relativi al contratti collettivi di lavoro vincolano l’Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del presente contratto.
In caso di violazione degli obblighi predetti e previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, l’Istituto si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, nel massimo, al 20% dell’importo contrattuale; ritenuta che sarà rimborsata solo quando l’Ispettorato citato avrà dichiarato che l’Impresa si sia posta in regola, né questa potrà vantare diritto alcuno per il mancato ritardo di pagamento.
ART. 12 BREVETTI
Ai sensi di quanto disposto all’art. 6 del DPCM n.452/97, si conviene che:
a) L'Impresa assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto ed in genere di privativa altrui.
b) Qualora sia promosso nei confronti dell’Istituto un procedimento giudiziario di cui si affermi che le apparecchiature violano brevetti di terzi, l’Impresa si impegna ad assumere la difesa, a sostenere le spese relative e a tenere indenne l’Istituto dai danni e dalle spese cui sia stata condannata con sentenza passata in giudicato.
Tale impegno dell’Impresa è subordinato al fatto che l’Istituto informi per iscritto l’Impresa di detto procedimento appena ne abbia notizia, permetta all’Impresa di curarne la difesa a mezzo di legali di sua scelta e fornisca tutte le informazioni disponibili nonché l’assistenza e le autorizzazioni necessarie a tal fine.
L’Impresa conserverà l’esclusivo controllo della difesa di tale procedimento, potrà decidere in merito alle eventuali impugnazioni, nonché avviare e concludere trattative per la composizione amichevole della controversia.
Nell'ipotesi dell'azione giudiziaria di cui sopra, l'Istituto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, salvo che l'impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
ART. 13 NORME REGOLATRICI
Il presente contratto tra l’Istituto e l' Impresa è regolato:
- dalle clausole del presente atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l’Istituto e l’Impresa;
- dal D.P.R. n. 696/79 del 18/12/1979 modificato con DPR n. 97/03 nonché da tutte le altre disposizioni di legge e/o regolamentari già emanate o che saranno emanate in materia di amministrazione del patrimonio e contabilità degli Enti Pubblici di cui alla L. 20/3/1975 n. 70 e successive modifiche ed integrazioni;
- dal DPCM 452/97;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che verranno emanate, in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati.
ART. 14
VERIFICA DELLE APPARECCHIATURE
Un funzionario incaricato dall’Istituto e un tecnico dell'Impresa, dopo la sottoscrizione del contratto, provvederanno a verificare la corrispondenza della configurazione hardware con quanto descritto e contenuto nell'allegato del presente atto segnalando eventuali variazioni.
ART. 15
ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell’Impresa tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l’obbligo di rivalsa. A tal fine l’Impresa espressamente dichiara che le prestazioni a forniture di cui al presente atto sono effettuate nell’esercizio dell’Impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall’imposta sul valore aggiunto, che l’Impresa stessa è tenuta al versamento e che le compete quindi la rivalsa della detta imposta, ai sensi del DPR 633/72; inoltre ai sensi del DPR 634/72 e successive modificazioni, al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa.
ART. 16 RISERVATEZZA
L’Impresa darà istruzioni al proprio personale affinché mantenga la riservatezza, come previsto dalle norme vigenti (L. 675/96 e successive integrazioni), dei dati e delle informazioni di cui è venuto a conoscenza, in relazione all’esecuzione del presente contratto, usando il massimo grado di cura e di discrezione, pena la risoluzione del contratto ed ogni altra azione a tutela.
L’Impresa darà istruzioni al proprio personale affinché tali informazioni non vengano divulgate, con qualsiasi mezzo, neanche successivamente alla scadenza del contratto.
L’obbligo di cui sopra non concerne dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
ART. 17 CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Roma.
ART. 18 DISPOSIZIONI GENERALI
Entrambe le parti non potranno cedere o trasferire a terzi il presente contratto senza il preventivo consenso scritto dall’altra parte.
Si conviene espressamente che il presente contratto potrà subire aumenti o diminuzioni nella misura massima di un quinto dell’importo contrattuale.
Roma.
per l’INPDAP per l'Impresa