CAPITOLATO
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA’ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE PER L’AMMINISTRAZIONE DEL FONDO EDIFICI DI CULTO
CAPITOLATO
Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento in concessione della gestione dei servizi di accoglienza e accompagnamento dei visitatori nelle Case Romane e nell’Antiquarium sottostanti la Basilica dei Santi Xxxxxxxx e Xxxxx al Celio in Roma e della gestione della biglietteria.
C.I.G.: 7482260C45
PREMESSA
Le Case Romane del Celio rappresentano uno dei luoghi più affascinanti della Roma sotterranea per la straordinarietà dello stato di conservazione degli ambienti affrescati e per l’altissimo valore artistico e di interesse religioso del sito.
Le “domus”, rinvenute sotto la Chiesa dei Santi Xxxxxxxx e Xxxxx, racchiudono oltre quattro secoli di storia e testimoniano il passaggio e la convivenza tra paganesimo e cristianesimo.
I vasti ambienti affrescati, in origine botteghe e magazzini di un edificio popolare a più piani (insula), furono infatti trasformati nel corso del III sec. d.C. in un’elegante domus.
Al loro interno è possibile ammirare alcuni tra gli affreschi più belli di età tardo-antica.
Il sito archeologico e la Chiesa sono di proprietà del Fondo Edifici di Culto (di seguito denominato FEC) del Ministero dell’Interno.
Tale sito è sottoposto a tutela da parte dei competenti Uffici del Ministero dei Beni Culturali Ambientali e Turistici (di seguito MiBACT) e la gestione dei servizi deve avvenire anche sotto le direttive di tali Uffici.
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ART. 1 – OGGETTO
1. Costituisce oggetto di affidamento lo svolgimento dei seguenti servizi di:
Chiusura e apertura del sito
Custodia, sorveglianza e controllo degli accessi al sito
Gestione biglietteria e prenotazione
Prima accoglienza, informazione e orientamento
Visite guidate ed eventuali attività didattiche
Servizio di pulizia ordinaria
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Gestione del bookshop fornito di guide, cataloghi e pubblicazioni relative all’arte, turismo ecc.
Altre attività compatibili con l’esercizio dei servizi precedentemente indicati e autorizzate dal FEC
2. Il Concessionario dovrà eseguire i servizi, come descritti nel presente Capitolato, a regola d’arte ed in piena autonomia organizzativa. In specie dovrà servirsi di capitali, mezzi ed attrezzature rientranti nella propria disponibilità.
3. Il Concessionario si impegna ad eseguire il servizio con proprio personale con il quale sia stato costituito un rapporto di lavoro nel pieno rispetto delle norme vigenti.
4. Il Concessionario si impegna, in particolare, ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza e dalle norme fiscali.
5. Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti l’espletamento dei servizi comprese quelle relative alle necessarie forniture elettriche, idriche ecc..
ART. 2 – DURATA DELL A CONCESSIONE
1. Il contratto di Concessione avrà la durata di 36 mesi, naturali e consecutivi, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art.106, comma 11, del D. lgs. 50/2016. Il FEC si riserva la facoltà di richiedere al Concessionario aggiudicatario di avviare il servizio nelle more della stipula del contratto, sotto le riserve di legge. Alla data di scadenza del contratto, la Concessione del servizio si intenderà cessata, senza che occorra formale disdetta da parte del FEC. La eventuale sottoscrizione del contratto prima dell'ottenimento delle informazioni antimafia, è sottoposta a condizione risolutiva; qualora dovessero intervenire informative interdittive si procederà alla risoluzione del contratto.
ART. 3 – SEDE DEI SERVIZI
1. I servizi dovranno essere svolti nella sede del sito archeologico Case Romane e Antiquarium sottostante la Basilica romana dei Santi Xxxxxxxx e Paolo, in Roma.
ART. 4 – ORARI DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO
1. L’orario di apertura del sito sarà determinato d’intesa fra FEC e concessionario per almeno 6 ore giornaliere e 5 giorni settimanali.
2. I giorni di chiusura per festività sono il 1° gennaio e il 25 dicembre. Su richiesta della Amministrazione concedente il Concessionario è tenuto a svolgere i servizi oggetto del presente Capitolato, annullando il giorno di chiusura settimanale, ove questa ricada all'interno di ponti o coincida con particolari festività.
3. Il monte orario potrà essere riarticolato per particolari esigenze della Amministrazione concedente, previa concertazione con il Concessionario.
4. L’ Amministrazione concedente, per esigenze tecniche (es. sopralluoghi, controlli tecnici ecc.), oltre all'orario di cui al precedente comma 1, potrà chiedere al Concessionario di fornire il servizio per un massimo di totali 50 (cinquanta) ore nell’arco dell’anno. In tale ipotesi il Concessionario non potrà vantare alcun compenso ulteriore a quello contrattuale, a qualunque titolo richiesto.
5. Nel limite delle 50 ore indicate al punto 4, presso il sito potranno essere organizzate manifestazioni varie (conferenze, ricevimenti, ecc.) direttamente dal FEC, sia in orari di ordinaria apertura al pubblico che oltre tali
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orari. In tali casi il Concessionario sarà tenuto a svolgere i servizi e non potrà vantare alcun compenso ulteriore a quello contrattuale, a qualunque titolo richiesto.
6. Il Concessionario, a propri oneri e spese, previa autorizzazione scritta del FEC, può organizzare iniziative al di fuori dei normali orari di apertura, anche dietro pagamento di biglietti di ingresso il cui importo dovrà essere congruo alla rilevanza ed alla qualità dell'iniziativa.
ART. 5 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI
1. Salvo le disposizioni specifiche contenute nel presente Capitolato, gli adempimenti contabili e fiscali relativi alle attività di incasso svolte dal Concessionario in esecuzione del servizio sono a cura e spese del medesimo Concessionario.
2. Il FEC potrà in qualsiasi momento richiedere al Concessionario l’esibizione dei libri contabili ovvero di qualsiasi altro documento inerente l’esecuzione del servizio; il Concessionario si impegna, fin dalla stipula del contratto, a riscontrare tempestivamente le richieste del FEC.
3. Al Concessionario si richiede:
- di provvedere quotidianamente con proprio personale alle operazioni relative all’apertura del sito, all’accensione delle luci e alla corretta gestione degli impianti installati. Analogamente, al termine dell’apertura quotidiana, è richiesto di provvedere alla chiusura ed allo spegnimento di luci ed impianti.
- di attivarsi a supporto dei visitatori portatori di handicap, nei limiti delle caratteristiche particolari del sito archeologico.
4. Il servizio di biglietteria deve provvedere alla complessiva gestione dei biglietti d’ingresso secondo il piano predisposto nell’offerta.
5. Il Concessionario è tenuto a produrre relazioni semestrali sulle attività svolte con particolare riferimento a quelle eventualmente offerte in sede di gara; tali relazioni vanno prodotte entro il mese successivo al periodo di riferimento.
ART. 6 – CONTENUTI MINIMI DEI SINGOLI SERVIZI
1. In base agli obiettivi generali di valorizzazione il Concessionario provvederà all’esecuzione dei servizi secondo i piani predisposti nell’offerta con particolare riferimento alla mission dichiarata per il sito archeologico declinandolo in relazione al contesto storico-territoriale di riferimento e alla particolare collocazione logistica ed in riferimento ai beni appartenenti al FEC nelle vicinanze. Nell’ambito del quadro delineato dovrà descriversi il progetto di organizzazione e valorizzazione. In particolare il disegno generale dovrà esplicitare i criteri e le logiche utilizzati nell’articolazione dell’offerta evidenziando la declinazione degli obiettivi macro dell’offerta negli obiettivi specifici per i singoli servizi, in coerenza con gli obiettivi della lettera d’invito; devono essere, inoltre, evidenziati gli elementi di coerenza e interazione tra i vari servizi ed i principali meccanismi di coordinamento, gli indirizzi che si intendono realizzare e ogni altro elemento ritenuto utile alla comprensione del posizionamento dell’offerta rispetto agli obiettivi della Amministrazione.
2. Il servizio si compone delle seguenti attività e deve essere realizzato nei limiti e alle condizioni di seguito specificate e come integrate nell'offerta tecnica.
A. PIANO INTEGRATO DI PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E MARKETING
In particolare vengono richieste le seguenti attività:
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1. Realizzazione del Piano di promozione, comunicazione e marketing, anche tramite il web ed i social media;
2. Attuazione di un piano di digital marketing con una campagna di comunicazione e promozione con predisposizione di apposite mailing list ed invio di newsletter quindicinali a possibili fruitori o valorizzatori.
B. ELENCO DEI SERVIZI DA SVOLGERE Dovranno essere svolti i seguenti servizi:
Chiusura e apertura del sito
Custodia, sorveglianza e controllo degli accessi al sito
Gestione biglietteria e prenotazione
Prima accoglienza, informazione e orientamento
Servizio di pulizia ordinaria
Gestione del bookshop fornito di guide, cataloghi e pubblicazioni relative all’arte turismo ecc.
Visite guidate ed eventuali attività didattiche
Altre attività compatibili con l’esercizio dei servizi precedentemente indicati e autorizzate dal FEC
Tali servizi andranno svolti durante l’orario di esercizio di cui all’art. 4.
C. MODALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI BIGLIETTI D’INGRESSO
1. L’ingresso dei visitatori negli spazi del sito archeologico è consentito previo acquisto di biglietti che il personale è tenuto a staccare da appositi blocchetti madre/figlia o mediante altri sistemi di emissione e controllo anche informatici secondo il piano formulato nell’offerta tecnica, che comunque precludano il riutilizzo di biglietti usati.
2. E' facoltà del FEC di aderire alle iniziative del MiBACT per campagne culturali, modificando pertanto orari di apertura e stabilendo gratuità o agevolazioni sulla bigliettazione di ingresso, senza ulteriori costi a proprio carico.
3. Il costo dei biglietti e le eventuali esenzioni e riduzioni sono determinate annualmente d’intesa fra FEC e Concessionario.
4. Il FEC si riserva di indicare, con modalità adeguatamente motivate, progetti speciali per finalità di studio, didattica, promozione di eventi, in occasione dei quali si applicheranno condizioni di ingresso facilitate o gratuite al fine di ampliare il pubblico dei visitatori del sito. Hanno diritto inoltre all'ingresso gratuito il personale e gli ospiti istituzionali del FEC.
5. Sono a carico del Concessionario gli oneri di stampa dei biglietti e comunque del sistema di bigliettazione.
6. Il servizio di biglietteria e prenotazione potrà svolgersi anche per via informatica secondo il piano predisposto nell’offerta.
D – SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA
Il servizio di pulizia ordinaria avviene secondo le modalità indicate nell’ offerta e nel rispetto delle prescrizioni fornite dai competenti Uffici del MiBACT.
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E- GESTIONE DEL BOOKSHOP
1. Il FEC autorizza il Concessionario affinché provveda alla gestione del bookshop all’interno del sito archeologico per la vendita di cartoline, poster, gadget, pubblicazioni ed altro materiale relativo al settore dell’arte e del turismo.
2. I costi relativi alla installazione delle strutture di vendita sono di competenza del Concessionario. I mobili dove verranno situati i libri e gli altri oggetti in vendita dovranno essere decorosi e accordati all’ambiente e la loro collocazione autorizzata dai competenti uffici del MiBACT.
3. Il FEC concedente ha facoltà di affidare in conto vendita al Concessionario, perché siano poste in vendita nel bookshop, pubblicazioni ed eventuali altri oggetti realizzati dal FEC riconoscendo a favore del Concessionario una percentuale del 30% sul prezzo di vendita.
F - SERVIZIO DI VISITE GUIDATE ED EVENTUALI ATTIVITA’ DIDATTICHE
1. Il personale dedicato alle visite guidate offerte deve essere adeguatamente preparato sia nei contenuti artistico- culturali relativi alle “Case Romane” che nella capacità e tecniche di presentazione e comunicazione, con una conoscenza di lingue straniere coerente con i visitatori della sede.
2. Il servizio deve essere prenotabile.
3. Il servizio deve prevedere un certo numero di percorsi, eventualmente modificabili in casi di emergenza come, ad esempio, congestione del sito, chiusura temporanea di determinati spazi e/o improvvisa indisponibilità del personale.
4. La durata ed il prezzo della visita guidata deve essere variabile in base alle esigenze espresse dai visitatori e alle tipologie di percorsi.
5. Secondo il piano predisposto nell’offerta, il Concessionario ha la facoltà di progettare e proporre, anche a pagamento, attività educative, visite guidate e servizi simili negli spazi oggetto del presente Capitolato.
6. Il servizio di visite guidate potrà riguardare collegamenti anche con altri siti d’interesse artistico di proprietà del FEC. Tali visite saranno autorizzate dal FEC previa intesa col Concessionario sulle modalità di esercizio concreto della medesima visita e sulla determinazione di un congruo prezzo.
7. Il Concessionario deve possedere le specifiche competenze per svolgere i servizi educativi con riferimento al servizio di didattica per i beni culturali rivolto ad un pubblico diversificato, dagli adulti ai ragazzi, dai residenti ai visitatori occasionali. L’attività di assistenza didattica e l’attività di guida tematica dovrà essere svolta da personale di provata esperienza e competenza in ambito didattico e storico-artistico. I curricula vitae o i profili professionali degli operatori incaricati dell’attività di assistenza didattica e guida tematica dovranno essere presentati in sede di gara nell’ambito della busta “offerta tecnica”.
8. Potranno essere realizzate a cura del concessionario audio-guide da noleggiare secondo quanto previsto nell’offerta tecnica.
G- ALTRE ATTIVITA’ AUTORIZZATE
Nel rispetto delle prescrizioni dei competenti Uffici del MiBACT, il Concessionario, previa autorizzazione del FEC, potrà svolgere nel sito altre attività compatibili con la funzione del sito e con l’esercizio dei servizi previsti nell’offerta.
ART. 7 – ADDETTI AL SERVIZIO
1. Il Concessionario dovrà disporre di un organico operativo, da specificare nell’offerta tecnica, in cui siano presenti le seguenti professionalità:
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- responsabile amministrativo e del personale;
- addetti al servizio di accoglienza, informazione, assistenza del pubblico e biglietteria;
- addetti ai servizi di cui al precedente art. 6.2F (con laurea nelle discipline attinenti al sito archeologico oggetto di gara);
- custode/aiuto allestitore.
2. Per tutti i servizi identificabili come front office e di diretto contatto con il pubblico è richiesta, da parte degli operatori, la conoscenza di almeno una lingua straniera, fermo restando che almeno la metà di essi deve conoscere la lingua inglese.
3. Tutti gli addetti dovranno possedere competenze adeguate alle professionalità sopra descritte ed un livello di formazione relativamente alla sicurezza e alla prevenzione incendi secondo la normativa vigente e l’attestazione di partecipazione a corsi di primo soccorso.
4. Entro 15 giorni dall’aggiudicazione il Concessionario dovrà presentare alla stazione appaltante i curricula di tutto il personale addetto ai diversi servizi conformi a quelli già presentati in sede di offerta. E' facoltà del Concessionario impiegare, nell'espletamento del servizio, anche soggetti diversi da quelli indicati nei curricula purché con profili professionali non inferiori a quelli presentati in sede di gara.
5. Il Concessionario dovrà provvedere a supplire all’eventuale assenza del personale addetto al servizio in modo da garantirne in qualsiasi momento l’efficienza con personale in possesso di eguali curricula di quelli indicati nell’offerta.
6. Il Concessionario si impegna a segnalare tutte le variazioni del personale utilizzato, dimissionario, nuovo assunto e temporaneo entro dieci giorni dall’avvenuta variazione, indicando i relativi dati di identificazione ed i curricula.
7. Tutto il personale dovrà essere dotato di cartellino di riconoscimento in posizione sempre visibile, indicante nome e funzione.
8. Tutto il personale addetto al servizio ha l’obbligo di attenersi alle disposizioni di legge vigenti ed, in particolare, alla normativa sulla sicurezza individuale sul lavoro, il cui rispetto viene garantito dal Concessionario, conformemente al successivo art. 8.
ART. 8 – SICUREZZA, PREVENZIONE INFORTUNI E IGIENE DEL LAVORO.
1. Il Concessionario è tenuto a conformarsi alla disciplina di cui al d.lgs. 81/2008. Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente applicabile al contratto di cui alla presente gara ed, in particolare, di conoscere la normativa sulla sicurezza ed igiene del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni, sulle malattie professionali e gli incendi, sulla tutela dell’ambiente, anche di settore, che si impegna ad osservare, durante l’esecuzione del servizio, unitamente a tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione del contratto, nonché tutte le misure o prescrizioni che l’Amministrazione concedente si riserva in ogni momento di indicare al Concessionario.
2. Il Concessionario si impegna altresì ad adottare, nell’esecuzione del servizio, tutte le misure che, secondo la particolarità del caso, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del personale comunque impiegato nell’esecuzione del servizio, nonché dei terzi, assumendo tutte le iniziative necessarie per assicurare che il servizio si svolga in condizioni permanenti di igiene e sicurezza.
3. Il Concessionario dichiara di essere stato debitamente informato dei rischi specifici esistenti nei locali e comunque nei luoghi in cui deve prestare il servizio e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione all’attività affidata.
Il Concessionario, nel corso dell’intero rapporto contrattuale, si impegna a:
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a) assicurare l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione sul lavoro inerenti l’attività in concessione;
b) assicurare gli interventi di prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori.
4. Il Concessionario sarà responsabile di ogni danno diretto, indiretto e/o consequenziale derivante da qualsiasi negligenza, imprudenza e/o imperizia nell’esecuzione del servizio o, comunque, dalla mancata esecuzione puntuale degli obblighi convenzionalmente assunti o previsti dalla normativa vigente in specie in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
5. In relazione a quanto previsto nel presente Capitolato, il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne il FEC da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche di carattere ambientale, di sicurezza, di igiene e sanità e comunque in ogni caso di danno causato dal Concessionario medesimo, da suoi fornitori e/o collaboratori autonomi, anche derivante da negligenza, imperizia, imprudenza o cattiva esecuzione del servizio.
6. Il Concessionario, prima di dare avvio all’esecuzione del servizio, in relazione ai rischi specifici propri dell’attività svolta, si impegna ad elaborare il piano di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale dovrà essere immediatamente eseguito.
7. Il Concessionario si impegna inoltre ad istruire il personale impiegato sui rischi e le misure di sicurezza da applicare nell’esecuzione del servizio e a nominare il Responsabile della sicurezza e tutte le figure previste dalla normativa vigente.
8. Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008.
9. Nell’ambito dell’espletamento dei servizi affidati, il Concessionario provvede ad un costante monitoraggio dello stato di conservazione dei luoghi comunicando immediatamente al FEC eventuali disfunzioni per gli interventi tecnici da avviare con i competenti uffici del MiBACT.
ART. 9 –VERIFICHE
1. L'esecuzione del contratto è diretta dal Responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il FEC si riserva comunque la facoltà di procedere in ogni momento ad ispezioni, verifiche, accessi o quanto altro utile, anche ai libri contabili del Concessionario, al fine di accertare la buona conduzione del servizio e la piena applicazione da parte del Concessionario di tutte le norme vigenti, in particolare di quelle in materia di lavoro, di sicurezza e di igiene ambientale, senza che dall’esercizio di tale diritto possa sorgere pretesa alcuna di indennità o risarcimento da parte del Concessionario.
2. Fermo restando l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 17, qualora nell’esercizio dei controlli e verifiche si riscontrino delle difformità, il Concessionario dovrà provvedere ad adempiere quanto contestato entro il termine fissato dal Responsabile del procedimento medesimo.
ART. 10 - VIGILANZA SULLA GESTIONE E CONTROLLO DI QUALITÀ
1. Il FEC esercita il controllo sulla qualità e sul buon funzionamento del servizio, procedendo periodicamente alla verifica della regolare esecuzione del contratto, accertando che le attività poste in essere siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. In particolare si accerterà che il servizio sia eseguito a regola d’arte e in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto e della normativa di settore in quanto applicabile. Fermo restando l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 17, qualora si riscontrino
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delle difformità, il Concessionario dovrà provvedere ad adempiere quanto contestato entro il termine fissato dal FEC.
2. L’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di raccogliere, con mezzi, personale e procedure propri, le valutazioni ed i commenti degli utenti del servizio in ordine alle prestazioni rese dal Concessionario.
3. Semestralmente il Concessionario dovrà tenere informato il FEC sull’andamento gestionale del servizio presentando apposito prospetto di resoconto del servizio contenente i seguenti dati :
- numero dei biglietti d’ingresso emessi;
- numero ingressi alle eventuali mostre temporanee organizzate;
- numero visite guidate;
- attività didattiche realizzate e numero eventi e biglietti staccati in occasione di eventi.
4. Il Concessionario è tenuto ad adottare forme costanti di rilevazione di gradimento del servizio da parte dei suoi fruitori, nell’ottica del miglioramento continuo.
5. Il Concessionario si obbliga ad informare il FEC di tutte le osservazioni, i reclami e i suggerimenti presentati, sotto qualsiasi forma, dagli utenti del servizio ed a corredare la suddetta informazione con rapporti scritti contenenti spiegazioni, giustificazioni e proposte utili.
6. Le osservazioni, i reclami e i suggerimenti che perverranno al FEC saranno trasmessi al Concessionario, che sarà chiamato a relazionare per iscritto in merito.
ART. 11 – CORRISPETTIVO
1. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. vv) del D. Lgs. n. 50/2016 il corrispettivo per il Concessionario è costituito nel diritto di gestire i servizi oggetto di affidamento, con assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo legato alla gestione degli stessi. A tal fine al Concessionario sono riconosciuti:
a) la percentuale offerta dal Concessionario dell’incasso della bigliettazione;
b) la percentuale offerta dal Concessionario dei proventi derivanti dalla gestione del bookshop, dal noleggio delle audioguide se realizzate, dalle visite guidate nonché da qualunque altro servizio preventivamente autorizzato;
c) in base ad eventuale accordo successivo fra FEC e Concessionario il 30% dei proventi di eventuali prodotti editoriali ed oggettistici realizzati dal FEC e dati in conto vendita.
2. I proventi spettanti al FEC devono essere versati dal Concessario entro i 30 giorni successivi alla presentazione della rendicontazione dell’anno. La rendicontazione deve essere presentata al FEC entro il 30 marzo dell’anno successivo a quello dell’esercizio. Le spese di bonifico sono a carico del Concessionario.
ART. 12 – GARANZIE
1. Il Concessionario è l’unico responsabile di tutti i danni, diretti o indiretti, causati o subiti nell’esecuzione del servizio e derivanti dal mancato puntuale adempimento degli obblighi contrattuali assunti o previsti dalla normativa vigente.
2. Il Concessionario si impegna a manlevare il FEC per i danni derivanti dalla mancata corresponsione, da parte del Concessionario, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, delle ritenute fiscali e di ogni altro importo dovuto in relazione ai rapporti di lavoro instaurati con il personale impiegato per l’esecuzione del servizio.
3. Il Concessionario dovrà, prima dell’avvio del servizio, stipulare con primaria compagnia di assicurazione polizza assicurativa RCT per un massimale unico di 1.000.000,00 (un milione/00) di euro per l’adeguata copertura di tutti i danni al FEC, comunque connessi alla prestazione del servizio (tale polizza dovrà coprire tutti i rischi comunque connessi alla gestione e allo svolgimento del servizio, compresa la copertura per furti, incendi, esplosioni, allagamenti, manomissioni, vandalismi, ecc.), nonché per responsabilità civile per danni a terzi.
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La predetta garanzia dovrà avere efficacia per l’intera durata del rapporto contrattuale con il Concessionario e fino a 12 mesi dopo la sua cessazione.
Detta polizza dovrà essere preventivamente approvata dal FEC.
Il Concessionario dovrà, prima dell’avvio del servizio, consegnare al FEC copia della polizza sottoscritta.
4. Il Concessionario dovrà inoltre costituire, prima della stipula del contratto di concessione, una garanzia, tramite fideiussione bancaria o assicurativa, nella misura del 10% del valore presunto di concessione, per tutta la durata del contratto. La cauzione definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del FEC.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti, la cauzione dovrà essere presentata dalla mandataria in nome e per conto di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio.
Il FEC potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 17, con la cauzione definitiva, o comunque utilizzare quest’ultima in caso di inadempimento da parte del Concessionario. In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell’avvenuta riduzione. La fideiussione verrà svincolata progressivamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. La cauzione sarà svincolata ai sensi dell’articolo 103 del decreto legislativo n.50/2016.
ART. 13 – OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO
1. Il Concessionario si obbliga a rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti applicabili al rapporto contrattuale ed a svolgere il servizio secondo le prescrizioni stabilite dai competenti Uffici del MiBACT.
2. Il Concessionario si impegna altresì ad ottenere tutte le autorizzazioni e, comunque, a rispettare tutte le formalità amministrative necessarie e utili allo svolgimento del servizio.
3. Fatti salvi gli oneri e gli obblighi previsti dal presente Capitolato, è fatto obbligo al Concessionario di:
a) provvedere a tutti gli adempimenti di legge per lo svolgimento del servizio anche naturalmente con riguardo al personale impiegato;
b) porre in essere ogni adempimento necessario per eseguire a regola d’arte il servizio nei termini contrattualmente previsti;
c) provvedere a tutte le previdenze necessarie al fine di evitare, durante lo svolgimento del servizio, incidenti e danni alle persone, alle collezioni, alle strutture museali;
d) mantenere in perfette condizioni d’uso impianti, attrezzature, arredi;
e) non alterare la struttura degli immobili o l’attuale allestimento dei locali, salvo espressa autorizzazione del FEC e dei competenti Uffici del MiBACT;
f) conformarsi alla legislazione e ai regolamenti in vigore in materia di deposito e smaltimento rifiuti, emissioni in atmosfera, scarico acque, tutela del suolo ed emissioni sonore;
g) comunicare al FEC, prima dell’inizio dell’esecuzione del servizio, l’indirizzo cui poter trasmettere eventuali comunicazioni;
h) garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell’ esecuzione del servizio;
i) adottare tutte le misure e le procedure necessarie e/o opportune per il trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente;
j) comunicare tempestivamente al FEC eventuali disfunzioni, quesiti, anomalie, riscontrati nelle sedi di lavoro al fine di permettere un sollecito intervento;
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k) impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Amministrazione concedente ogni eventuale variazione dei dati riportati nelle visure camerali proprie e delle loro imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la stipula del contratto relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l’amministrazione dell’impresa;
l) attuare e rispettare le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente garantendo che gli addetti al servizio siano muniti della tessera di riconoscimento;
m) osservare altresì la normativa sulla tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
n) provvedere direttamente ad eventuali costi derivanti dall'attivazione di linee telefoniche, di connessione dati o altro;
o) garantire livelli di qualità e decoro in ogni sede ove vengono svolti i servizi e fornite le informazioni in relazione all’oggetto dell'affidamento.
ART. 14 – SUBAPPALTO
1. Il servizio potrà essere subappaltato nel rispetto del limite del 30% previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
2. E' fatto inoltre obbligo per l’aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell’altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.
3. Il FEC procederà alla revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del Responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
ART. 15– CLAUSOLA SOCIALE
1. Ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 50/2016, ai fini della promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato, l'aggiudicatario è tenuto ad applicare i contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del d.lgs. 81/2015. Detta applicazione deve essere intesa nel senso che l’appaltatore subentrante, qualora per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente gara, necessiti di maggior personale rispetto alla sua organizzazione, deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, a condizione però che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore.
ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. L’Amministrazione concedente procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali debitamente contestati al Concessionario; in tal caso il FEC procederà alla formulazione, per iscritto, della contestazione degli addebiti al Concessionario assegnandogli il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, e in caso di urgenza 48 ore, per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto, l’ Amministrazione concedente procederà alla risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato al Concessionario con PEC.
2. Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:
a) inadempimento agli obblighi contrattuali debitamente contestato;
b) fallimento del Concessionario;
c) mancata reintegrazione della cauzione entro i termini di cui al precedente articolo 12;
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d) ripetute violazioni delle modalità di esecuzione del servizio di cui al precedente art. 6;
e) grave violazione degli obblighi di conservazione e tenuta dei libri contabili nonché la mancata rendicontazione di cui all’articolo 11;
f) perdita dei requisiti di moralità di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
g) nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016;
h) cessione del contratto;
i) effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;
j) in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
3. Nel caso di risoluzione del contratto, il Concessionario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
4. In caso di risoluzione del contratto o di fallimento del Concessionario, il FEC si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per la concessione delle attività oggetto di Concessione. La Concessione avviene alle medesime condizioni proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara.
5. La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui al precedente articolo 12.
6. In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico del Concessionario, salvo l’eventuale danno ulteriore. In tutti i casi di risoluzione del contratto per colpa del Concessionario, questi è tenuto al risarcimento di tutti i danni comunque derivanti o connessi al verificarsi della causa di risoluzione.
7. Ai sensi dell’articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, qualora nel corso della durata del contratto sopravvenisse una Convenzione Consip con condizioni migliorative a quelle del contratto di cui alla presente procedura, il FEC si riserva la facoltà di rinegoziare il contratto medesimo o di recedere dallo stesso alle condizioni stabilite nel sopra richiamato articolo.
ART. 17 – PENALITÀ
1. Nel caso in cui il Concessionario, durante il rapporto contrattuale, venga meno a taluno degli obblighi assunti, il FEC, previa comunicazione scritta della contestazione e dell’invito ad adempiere, applicherà le seguenti penali:
a) per il mancato rispetto, per cause imputabili al Concessionario, dei tempi di svolgimento di ciascuno dei servizi previsti dal presente Capitolato, si applicherà una penale pari a 100,00 euro per ogni giorno di mancato servizio;
b) per ogni violazione contestata al Concessionario dalla Amministrazione concedente relativamente all’impiego di impianti, attrezzature, arredi, materiali e prodotti forniti non idonei o diversi da quelli dichiarati nell’offerta tecnica, si applicherà, previa concessione di un termine di 10 giorni per il ripristino delle condizioni previste o per fornire spiegazioni, una penale pari a 200,00 euro nel caso in cui le spiegazioni fornite non siano accettate o le condizioni non ripristinate;
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c) per ogni mancata o ritardata comunicazione nella variazione del personale impiegato, anche se relativa ad una sola persona, si applicherà una penale pari a euro 100,00 per ogni infrazione contestata;
d) per condizioni igieniche inadeguate, si applicherà una penale pari a euro 500,00 per ogni infrazione contestata.
2. Le penalità sono notificate all’impresa a mezzo di PEC, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
3. Il Concessionario avrà 5 giorni di tempo per fornire le necessarie controdeduzioni.
4. L’ammontare delle penalità è versato dal Concessionario entro 15 giorni dalla richiesta via PEC del FEC ovvero addebitato sulla cauzione di cui al precedente art. 12.
ART. 18 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. MODIFICHE CONTRATTUALI
1. Fatto salvo quanto previsto nell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. Il contratto di concessione può essere modificato nelle ipotesi previste nell'art. 175 del d.lgs. 50/2016.
ART. 19 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. In attuazione dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, il Concessionario avrà l’obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento riporteranno, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Amministrazione, il codice identificativo di gara (C.I.G.) indicato in epigrafe.
Il concessionario comunicherà all’Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’appaltatore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
L’Amministrazione inserirà nel contratto con l’appaltatore, ai sensi dell’art. 3, co. 8 della L. n. 136/2010 apposita clausola con la quale l’appaltatore assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi.
ART. 20 – FORMA DI MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ
1. Il rapporto tra il FEC e il Concessionario aggiudicatario si perfeziona con la stipula del contratto in forma pubblico amministrativa entro sessanta giorni dall’aggiudicazione e dopo le verifiche di legge. La stipula del contratto è subordinata all’avvenuta costituzione della cauzione definitiva di cui al precedente articolo 12 ed al versamento delle spese contrattuali di cui al successivo art. 22.
2. Il firmatario dovrà essere in possesso di un dispositivo di firma digitale (formato smart-card, token o penna usb) completo di tutto l’hardware ed il software necessario (es. eventuali lettori di smart-card, software di firma, ecc) per l’effettuazione dell’operazione di apposizione e verifica della firma digitale. Tale dispositivo dovrà essere rilasciato da un Ente certificatore attivo e accreditato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (ex DigitPA) e provvisto di certificato di firma in corso di validità. E’ onere del firmatario accertarsi preventivamente che tale dispositivo sia
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funzionante in ogni sua componente hardware-software avendone perfetta conoscenza sul suo utilizzo.
3. Resta inteso che l'eventuale stipula del contratto prima dell'ottenimento delle informazioni antimafia, è sottoposta a condizione risolutiva espressa qualora dovessero intervenire informazioni interdittive.
ART. 21– RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx.
ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico del Concessionario tutte le spese di contratto, quelle di stampa, bolli e registri relativi alla gara, nonché delle copie di contratto e di documento che gli debbono essere consegnati.
ART. 23– FORO COMPETENTE
1. Per qualsiasi controversia nascente dall’applicazione e/o dall’interpretazione del contratto di cui alla presente procedura sarà competente nell’ambito del contenzioso civile il Tribunale di Roma e, nell’ambito del contenzioso amministrativo, il T.A.R. del Lazio.
Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 recante il “Codice dell’amministrazione digitale e ss. mm.ii..