PER L'UTILIZZO DI N. ( )
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI COSENZA E L'ASSOCIAZIONE
PER L'UTILIZZO DI N. ( )
UNITA' PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO, INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEI CITTADINI SULLA NORMATIVA VIGENTE, COMUNALE E REGIONALE IN MATERIA DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – RACCOLATA DIFFERENZIATA
L'anno il giorno del mese di .
TRA
- , nato a il ,
domiciliato per la carica nella Casa comunale di Cosenza, che dichiara di intervenire in questo atto non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Cosenza, codice fiscale 00347720781, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente Comandante del Corpo Polizia Municipale del Comune di Cosenza, in forza dell’art.107, c. 3 lett. c) del T.U.O.E.L. approvato con D. Lgs 267/2000, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Comune»;
e
- nato a il , residente in ( ), via
n. , codice fiscale , nella qualità di dell'Associazione con sede a ( ), in Via n. – cod. Fisc.
, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Associazione»
Premesso
- che con determinazione dirigenziale n. del Registro Generale del , esecutiva, è stato prorogato il servizio delle organizzazioni di volontariato da utilizzare per il servizio di controllo, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sulla normativa vigente, comunale e regionale in materia di conferimento dei rifiuti solidi urbani – raccolta differenziata per il periodo fino al 30/6/2015 – CIG ”
- Che la legge 11 agosto 1991 n. 266, riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere
Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Cosenza e l’associazione inerente l'utilizzo di
( ) unità di personale da utilizzare per il servizio di controllo, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sulla normativa vigente, comunale e regionale in materia di conferimento dei rifiuti solidi urbani – raccolta differenziata per il periodo
In particolare l'ambito di intervento e le iniziative si svolgeranno nei seguenti ambiti:
MODULO A)
- vigilanza sullo stato dei luoghi in relazione ai conferimenti, al fine di prevenire e segnalare al Comando Polizia Municipale e, nel caso agli altri settori preposti, le eventuali violazioni;
- informazione e sensibilizzazione dei cittadini sulla normativa vigente, comunale e regionale in materia di conferimento degli RSU e relativo regime sanzionatorio, e in generale sulla tutela dell'ambiente, nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;
- collaborazione con il Comune, ed in generale con gli uffici competenti, per le operazioni di intervento in caso di situazioni di degrado urbano;
- verifica dell’osservanza delle Ordinanze sindacali e dei Regolamenti comunali in materia di conferimento degli RSU e in generale di tutela dell'ambiente e del decoro cittadino e l’eventuale segnalazione agli organi competenti per l’attività sanzionatoria;
- diffusione, con specifiche iniziative, della conoscenza e del rispetto dei valori ambientali e del decoro cittadino;
MODULO B)
Eventuali altre prestazioni da concordare con l'associazione di volontariato nell'ambito del funzionamento migliorativo del servizio di raccolta differenziata.
L'attività viene svolta e deve essere svolta mantenendo il carattere di autonomia, occasionalità e volontariato.
L'attività relativa al presente servizio dovrà essere effettuata dalla organizzazione di volontariato con l'apporto esclusivo dei propri aderenti volontari.
Art. 2 - PRINCIPI GENERALI DI ESECUZIONE DEL RAPPORTO
1. Le parti si impegnano a collaborare in uno spirito di leale collaborazione per la realizzazione degli obiettivi;
2. Nell'esercizio dei propri compiti i volontari devono tenere un comportamento tale da:
• Garantire una presenza rassicurate, caratterizzata da vicinanza e collaborazione verso il cittadino;
• Segnalare prontamente ogni necessità alla Polizia Municipale.
Art. 3 - IMPEGNI DELL'ASSOCIAZIONE E DEL COMUNE
L'Associazione svolge le attività di cui all'oggetto avvalendosi dei propri volontari nel numero di
( ) al giorno. In particolare:
- L'utilizzo fra i propri aderenti di coloro che siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, nonché delle qualità psico-fisiche e attitudinali per lo svolgimento delle attività di cui alla presente manifestazione di interesse ed il possesso delle necessarie cognizioni tecniche pratiche, specifica competenza e preparazione per lo svolgimento del servizio e per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente.
- Assicurare la presenza operativa dei volontari verificando il rispetto delle attività previste;
- Dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni e cessazioni nello svolgimento delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere sulle attività o sulla messa a disposizione di sedici volontari disponibili;
- Indossare durante l'esercizio delle attività i segnali di riconoscimento costituiti da tesserino di riconoscimento, pettorine, corpetti, ecc;
- Garantire la sicurezza sul lavoro degli aderenti nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalle norme di Xxxxxxx;
- Rispettare le norme contrattuali,regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro previste dalla normativa vigente per tutto il personale impiegato
- svolgere le attività di propria competenza con continuità;
- emanare disposizioni nel rispetto della normativa di Settore;
L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo concordato e si impegna altresì a dare immediata comunicazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento dell'attività.
Il Comune si impegna a:
- promuovere nelle forme più opportune un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta dall'associazione nell'ambito della collaborazione con il Comune, più in generale, sui contenuti delle attività svolte;
- organizzare periodicamente specifici incontri ai fini di evidenziare problematiche emerse e programmare interventi necessari per la loro risoluzione;
- fornire alle associazioni tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri settori o servizi;
L'Amministrazione Comunale è tenuta a dare tempestiva comunicazione all'Associazione di ogni evento che possa incidere sulle attività.
Il responsabile dell’Associazione per le attività indicate nella presente convenzione è
Art. 4 - ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA'
1. L'Associazione solleva espressamente l’amministrazione Comunale da ogni responsabilità per fatto proprio e dei suoi associati riguardante lo svolgimento delle attività previste;
2. L'associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività e utilizzati sono coperti da assicurazione contro i rischi di infortunio, malattie e/o incidenti collegati e connessi alle attività di cui alla presente convenzione, nonché per la responsabilità verso terzi secondo quanto previsto dalle norme di settore ed in particolare dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991 n.266 ed il DM 14 febbraio 1992;
3. L’associazione impegna ad assicurare con Polizza di responsabilità civile verso terzi sia se stessa che il personale impiegato, sollevando espressamente l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l’attività oggetto del presente accordo;
4. L'Associazione si impegna inoltre a provvedere per quanto necessario in materia di prevenzione e tutela della salute secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
5. L'associazione solleva da ogni responsabilità il Comune di Cosenza in caso di infortunio o morte dei propri associati nello svolgimento del servizio e danni a cose o persone nell'ambito delle attività.
Art. 5 – IMPORTO DEL CONTRATTO
1. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo dai soggetti beneficiari delle prestazioni. Al volontario possono essere soltanto rimborsati dall'Organizzazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata sollevando questa Amministrazione da tutte le responsabilità e sopravvenienti.
2. L’Ente Pubblico si impegna a rimborsare all’Organizzazione le spese da quest’ultima sostenute per l’attività svolta, regolarmente rendicontante, che si identificano in:
a) Xxxxxxxx spese ai volontari, quali:
- Spese per i mezzi di trasporto dei soci volontari per accedere ai servizi;
- Cura della persona e vestiario sempre consono al servizio pubblico da prestare;
- Piccole consumazioni per ristoro e spese telefoniche attinenti al servizio.
b) Oneri assicurativi e spese organizzative, d’ufficio e generali, quali:
- copertura assicurativa dei soci volontari in attività (come previsto dall’ART. 4 della Legge 266/91);
- spese per il preventivo addestramento ai volontari, affitti locali, mezzi di trasporto, personale dipendente, spese telefoniche, fax, postali, canoni vari, cancelleria, pulizia e spese generali dei locali, acquisto e manutenzione attrezzature, oneri bancari e finanziari, viaggi e trasferte, ecc. ecc.
3. L'Ente pubblico si impegna a rimborsare all'Organizzazione
……………………………………… ogni spesa rientrante nell'elencazione e su presentazione di apposita dichiarazione e fino all’importo massimo di € come da offerta economica presentata in sede di gara.
4. Le spese sopra indicate saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal Presidente dell'Organizzazione con scadenza mensile.
5. L'Ente pubblico provvederà a rimborsare le spese medesime entro sessanta giorni dalla presentazione delle relative note
6. L’onere assicurativo relativo alle attività di che trattasi è comunque a cura della associazione di volontariato, limitandosi l’ente ad effettuare il solo il rimborso spese nei limiti dell’offerta onnicomprensiva;
Art. 6 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
Ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche devono essere registrati su conti correnti dedicati (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari). L’associazione ha proceduto a comunicare all’Ente, prima della stipula della presente convenzione, gli estremi del proprio conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche per tutti i movimenti finanziari relativi al presente servizio nonché le generalità delle persone delegate ad operare sullo stesso.
Art. 7 - DURATA E PRECISAZIONI
L'attività di cui alla presente convenzione sarà svolta durante il periodo dal e fino al
.
Il Comando di Polizia Municipale si riserva la facoltà di richiedere l'intervento dei volontari aderenti all'associazione in aree espressamente indicate e/o con diverse modalità anche solo per motivi di emergenza o di breve periodo.
Si precisa che l'attività dei volontari si svolgerà senza alcun potere direttivo né organizzativo neanche attraverso direttive programmatiche dell'ente e del Comando di Polizia Municipale, senza vincoli di subordinazione di alcun genere e tipo, senza alcuna dipendenza nei confronti della struttura comunale e del Comando di Polizia Municipale.
I volontari impiegati rispondono del proprio operato esclusivamente nei confronti dell’Associazione di volontariato.
L’associazione svolge l’attività convenzionata con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare la propria attività al pieno rispetto della normativa di Settore
L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di interrompere il rapporto di collaborazione in caso di accadimenti che comportino la necessità dell'interruzione.
I volontari debbono essere chiaramente individuabili attraverso apposito berretto, copricapo o equivalente e muniti di tesserino di riconoscimento nonché improntare la propria attività alla dignità e ad i diritti degli utenti con funzioni di collaborazione, ausilio e vicinanza, con un rapporto quindi amicale e fiduciario.
Art. 8 - PRIVACY
L’associazione dichiara di operare nel rispetto della normativa di settore sulla Privacy e si impegna ad osservare gli obblighi derivanti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento del dati personali. A tal fine si impegna a non divulgare a terzi qualsiasi informazioni di cui dovesse venire a conoscenza nell’espletamento del servizio, per qualsiasi finalità estranea al corretto svolgimento del servizio medesimo.
Art. 9 – CONTROVERSIE E FORO COMPENTENTE
Per la definizione di tutte le controversie tra il Comune e l’Associazione che possono insorgere in relazione al presente rapporto contrattuale, comprese quelle inerenti la validità del medesimo, la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente il Foro di Cosenza.
Agli effetti del rapporto contrattuale, il domicilio legale della ditta fornitrice Associazione di Volontariato, con sede in altra città rispetto alla Amministrazione Comunale si intende in Cosenza presso la Casa Municipale - P.zza dei Bruzi.
Il Comune come sopra rappresentata, a norma del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, informa l’Associazione, la quale, in persona del suo costituito legale rappresentante ne prende atto, che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia.
Art. 10 – DIRITTO DI RECESSO
Il Comune ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dalla convenzione, ai sensi dell’art. 1 comma 13 del D. L. n. 95/2012 convertito in Legge 135/2012, qualora i parametri delle convenzioni sottoscritte da CONSIP, successivamente alla stipula della convenzione, siano migliorative rispetto a quelle della convenzione stipulata e l’Associazione non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della Legge 23/12/1999 n. 488.
Nel caso in cui il “Comune” accerti che i servizi convenzionali non sono forniti in conformità a quanto concordato, ovvero non sono eseguiti con la dovuta diligenza, oppure che sussistono comunque situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte nel precedente art.1 della presente Convenzione, dopo aver contestato, a mezzo di lettera raccomandata, alla “Associazione” le irregolarità rilevate, può dichiarare la risoluzione del rapporto.
E’ infine ammessa la cessazione della presente convenzione a richiesta insindacabile del Comune, previa comunicazione della disdetta mediante lettera raccomandata A/R con preavviso di 10 giorni in caso di riorganizzazione del servizio da parte del Comune o per altre ragioni, previo pagamento delle prestazioni già eseguite.
ART. 11 - NORMA FINALE
Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme del
Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l’attività di volontariato.
La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge n.266/1991.
La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente.
Il presente atto, formato da n. pagine, viene letto dalle parti e sottoscritto in calce e a margine in segno di conferma e accettazione.
PER IL COMUNE –Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
PER L’ASSOCIAZIONE –
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, si dichiara di aver preso visione e di approvare esplicitamente la clausola di cui agli artt. 3, 4, 5, 7, 9 e 10
PER IL COMUNE –avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx PER L’ASSOCIAZIONE –