Contraente PUBLIACQUA S.p.A.
Polizza Responsabilità Civile Terzi e Prestatori d’Opera
Contraente PUBLIACQUA S.p.A.
Xxx Xxxxxxxxxx, 00/X 00000 Xxxxxxx
E
Decorrenza ore 24.00 del 31.12.2010
Scadenza ore 24.00 del 31.12.2011 Frazionamento SEMESTRALE
INDICE
Titolo | pagina | |
DEFINIZIONI | 4 | |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE | 6 | |
1. | Durata del contratto, Rinnovo | |
2. | Coassicurazione e delega | |
3. | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Modifica del rischio – Buona fede | |
4. | Nuovi Assicurati | |
5. | Cessione quote di Società | |
6. | Forma delle Comunicazioni e Modifiche dell’assicurazione | |
7. | Decorrenza della copertura – Pagamento dei premi – Periodo di mora | |
8. | Assicurazione presso diversi assicuratori | |
9. | Interpretazione della polizza | |
10. | Oneri fiscali | |
11. | Foro competente | |
12. | Rinvio alle norme di legge | |
13. | Recesso per sinistro | |
14. | Rintracciabilità | |
15. | Trattamento dei dati | |
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO | 10 | |
16. | Obblighi del Contraente /Assicurato in caso di sinistro | |
17. | Gestione elle vertenze del danno – spese legali e peritali | |
18. | Rinuncia alla rivalsa | |
19. | Gestione dei sinistri in franchigia – Obblighi della Società nella gestione dei sinistri | |
20. | Rendiconto | |
CONDIZIONI PARTICOLARI OPERANTI | 13 | |
21. | Fonti radioattive | |
22. | Comodato | |
23. | Comunicazioni alla societa’ | |
ASSICURATO E ATTIVITA’ ESERCITATA | 14 | |
RCT/RCO | 17 | |
1. | Massimali assicurati | |
2. | Calcolo del premio annuo |
3. | Oggetto dell’assicurazione | |
4. | Buona fede INAIL | |
5. | Inosservanza delle leggi sulla sicurezza | |
6. | Rivalsa INPS | |
7. | Esclusioni | |
8. | Novero dei terzi | |
9. | Esonero denuncia posizioni INAIL | |
10. | Responsabilità Personale dei dipendenti e non | |
11. | Responsabilità come da D.LGS. 626 – 19.09.1994 | |
12 | Responsabilità derivante da D.LGS. N. 494 – 14.08.1996 | |
13. | Committenza generica inclusa guida dei veicoli | |
14 | Danni da incendio, esplosione e scoppio | |
15. | Proprietà, conduzione, locazione e sublocazione | |
16. | Proprietà e uso di mezzi di trasporto e sollevamento | |
17. | Cose consegnate e non consegnate | |
18 | Cose in ambito dei lavori | |
19. | Danni a mezzi sotto carico e scarico | |
20. | Appalto, subappalto ed ATI | |
21. | Inquinamento accidentale | |
22. | Danni da Irregolare Fornitura | |
23. | Danni da Interruzione e sospensione di attività | |
24. | Ulteriori precisazioni ed estensioni varie di garanzia | |
25. | Estensione territoriale | |
26. | Esistenza di altre assicurazioni | |
FRANCHIGIE E LIMITI DI RISARCIMENTO | 30 | |
ELENCO AZIENDE ASSICURATE | 32 | |
RIPARTO DI COASSICURAZIONE | 32 |
DEFINIZIONI
INDENNIZZO/ INDENNITA’/ RISARCIMENTO
SINISTRO
RISCHIO
PREMIO
SOCIETA’
ASSICURATO
CONTRAENTE
POLIZZA
ASSICURAZIONE
Nel testo che segue, si deve intendere per:
il contratto di assicurazione; | |||||
il documento che prova e regola l’assicurazione; | |||||
il soggetto che stipula l’assicurazione e cioè Publiacqua S.p.A. | |||||
la persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall’assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato: • l’Azienda Contraente; • tutte le persone fisiche dipendenti o non dal Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi amministratori, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo; • le associazioni dopolavoristiche, filantropiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti che espletano attività per conto dell’Azienda; | |||||
l’Impresa di Assicurazione | |||||
la somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione; | |||||
la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne; | |||||
RCT/O il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione | |||||
la somma dovuta dalla conseguente ad un sinistro; | Società | in | caso | di | danno |
SCOPERTO
DANNO LIQUIDABILE
PERIODO ASSICURAZIONE
DI
INSEDIAMENTO
LIMITE DI INDENNIZZO
FRANCHIGIA
il danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo; |
parte dell’ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato, espressa in percentuale sul danno liquidabile; |
la somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato e che viene dedotta dall’ammontare del danno liquidabile; |
la somma massima dovuta dalla Società; |
il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale; |
ciascun complesso di cose dell’Assicurato, o per le quali esista un suo interesse assicurabile; |
sia i beni materiali sia gli animali |
ogni installazione o complesso di installazioni volte, in modo continuo o discontinuo, ad effettuare la gestione delle attività di cui all’oggetto della presente polizza |
per retribuzione annua lorda si intende la somma di : • quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell’Ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non assicurati presso l’INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni; • gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai -ai prestatori d’opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale) -ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati) |
COSE |
STABILIMENTO |
RETRIBUZIONE ANNUA LORDA |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
DURATA DEL CONTRATTO – RINNOVO
1
Il contratto ha la durata di un anno, così come riportato nel frontespizio, e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. E’ facoltà del contraente rinnovare unilateralmente il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera da esercitarsi mediante raccomandata da inviarsi trenta giorni prima della naturale scadenza.
La durata complessiva non potrà eccedere il periodo di anni tre.
Le condizioni economiche di cui all’offerta dovranno intendersi fisse ed invariabili per tutta la durata del periodo contrattuale rinnovi compresi.
E’ inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.
COASSICURAZIONE E DELEGA (valida solo in caso di polizza in coassicurazione)
2
L’assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.
Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell’indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
La Spettabile all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare tutti gli atti anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.
Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall’una all’altra parte solo per il tramite della Spettabile Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.
Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell’art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.
La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l’associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d’impresa concomitante o successivo all’aggiudicazione della gara.
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE
3
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento nonché la stessa cessazione dell’assicurazione.
Si conviene comunque che l’eventuale omissione di dichiarazioni da parte della Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni, sia all’atto della stipulazione della polizza che durante il corso della stessa, non pregiudicheranno l’operatività di questa assicurazione, sempreché avvenute in buona fede e fermo il diritto della Società di richiedere il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate.
Nel caso che il Contraente non accetti le nuove condizioni, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni.
Se, invece, la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla data della comunicazione fatta dal Contraente e la Società rinuncia al relativo diritto di recesso di cui all’art.1897 cc.
NUOVI ASSICURATI
4
A) AZIENDE PARTECIPATE DA PUBLIACQUA CON UNA QUOTA ≥ 50%
Qualora nel corso del rapporto assicurativo il Contraente acquisisca partecipazioni pari o superiori al 50% di nuove Aziende, il Contraente, entro 60 giorni dall’acquisizione, si impegna a trasmettere alla Società l’apposito questionario di analisi del rischio con gli estremi dell’Azienda controllata e gli elementi identificativi del rischio, nonché la sinistrosità manifestata nell’ultimo triennio, ai fini dell’inclusione nella copertura di Convenzione.
Comunque, fermo restando l’impegno del Contraente di effettuare la comunicazione dell’avvenuta acquisizione nei termini suesposti, ai fini dell’opportuno inquadramento del rischio, anche nelle more di tale comunicazione, la nuova azienda si intenderà automaticamente in copertura dalla data dell’atto di acquisizione.
La Società si impegna ad applicare le medesime condizioni del presente contratto di assicurazione, purché le caratteristiche dei rischi (costruttive e tipologia di attività) siano sostanzialmente simili a quelle ricomprese nella copertura.
L’assicurazione automatica della Società neoacquisita, comporterà alla data della messa in copertura, l’acquisizione di un premio che verrà concordato tra le parti e sarà indicato nel conteggio del premio della polizza emessa in applicazione al presente contratto di assicurazione.
B) AZIENDE PARTECIPATE DA PUBLIACQUA CON UNA QUOTA ≤ 50%
Qualora nel corso del rapporto assicurativo il Contraente acquisisca partecipazioni inferiori al 50% in nuove Aziende, il Contraente avrà facoltà di chiedere alla Società l’inclusione nel presente contratto di assicurazione. A tal fine il Contraente dovrà trasmettere alla Società l’apposito questionario di analisi del rischio con gli estremi dell’Azienda partecipata e gli elementi identificativi del rischio, nonché la sinistrosità manifestata nell’ultimo triennio.
La Società si riserva di accettare l’applicazione delle medesime condizioni del presente contratto di assicurazione di primo rischio entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, dopo aver valutato che le caratteristiche dei rischi (costruttive e tipologia di attività) siano sostanzialmente simili a quelle ricompresse nel presente contratto di assicurazione.
Nel caso i cui la Società accetti di assicurare l’Azienda partecipata, l’inserimento in polizza comporterà l’acquisizione di un premio che verrà concordato tra le parti e sarà indicato nel conteggio del premio della polizza emessa in applicazione al presente contratto di assicurazione.
Le ipotesi di cui alle lettere A) e B) del presente articolo non sono operanti nel caso di acquisizione di Società:
1. aventi sede in territori esteri;
2. aventi attività diverse rispetto alle attività oggetto della copertura prestata con il presente contratto di assicurazione;
3. il cui fatturato sia superiore al 10% rispetto al fatturato della Contraente, quale risultante dall’ultimo Bilancio approvato
4. operanti nei seguenti settori:
- chimico
- farmaceutico
- aeronautico spaziale
- petrolifero
- nucleare
CESSIONE DI QUOTE SOCIETA’ ASSICURATE
5
Qualora la Contraente ceda la totalità delle quote/azioni delle società Assicurate, le stesse, con decorrenza dall’atto, hanno la facoltà di recedere dal contratto.
In tal caso la Società si impegna a rimborsare il premio pagato e non goduto entro 30 giorni dalla data di esclusione della Società Assicurata.
FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
6
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Tutte le comunicazioni a cui le parti sono tenute saranno considerate valide se fatte dall’una all’altra parte con lettera raccomandata, telex, telefax od altro mezzo .
DECORRENZA DELLA COPERTURA – PAGAMENTO DEI PREMI
(perfezionamento e rate successive) – PERIODO DI MORA PER OGNI RATA
7
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 c.c., entro 60 giorni dalla data sopra citata.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto,
• Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
8
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto efficacemente coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l’intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.
Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.
In deroga al disposto dell’Art. 1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.
Il Contraente ha l’obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA
9
Il presente contratto deve essere interpretato secondo buona fede.
In caso di interpretazione dubbia delle clausole le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all’assicurato/contraente.
ONERI FISCALI
10
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
FORO COMPETENTE
11
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l’autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
12
Per tutto quanto non è diversamente regolato al presente contratto e successive appendici, valgono le norme di legge, se per l’Assicurato più favorevoli.
RECESSO PER SINISTRO
13
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Società ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.
La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.
La Società si impegna a concedere un ulteriore periodo di 60 giorni per l’eventuale espletamento di una procedura di gara, su esplicita richiesta del Contraente da darsi entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.
RINTRACCIABILITA’
14
I fornitori sono tenuti al rispetto degli obblighi dettati dalla Legge n.136/2010, ed in particolare, agli obblighi di cui all’art. 3 sulla tracciabilità dei flussi finanziari che, in materia di appalti, stabiliscono di utilizzare conti correnti bancari o postali "dedicati", sia riferibili all’appaltatore che ai subappaltatori e ai subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate. Si avverte che l'inosservanza di tale obbligo determina, oltre alle sanzioni di legge, la risoluzione ipso iure del contratto stipulato/ordine emesso per nullità assoluta, pertanto in caso di affidamento il fornitore dovrà comunicare il c/c dedicato al pagamento nonché le generalità (nome-cognome-luogo e data di nascita) e il codice fiscale delle persone delegate a operare su detto conto.
TRATTAMENTO DEI DATI
15
Ai sensi della Decreto Legislativo 196/2003 le parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
16
In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve, a parziale deroga dell’Art. 1913 X.X., xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni lavorativi da quando ne abbia avuto la possibilità.
Il Contraente/Assicurato è tenuta a denunciare solamente i sinistri per i quali abbia ricevuto una formale richiesta di risarcimento.
Il Contraente/Assicurato è tenuta a denunciare alla Società, nei medesimi termini temporali, e per il medesimo tramite, eventuali sinistri rientranti nella garanzia “Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (R.C.O.)” solo ed esclusivamente:
a) In caso di sinistro per il quale abbia luogo l’inchiesta giudiziaria/amministrativa prevista a norma di legge;
b) In caso di richiesta di risarcimento, o azione legale, avanzate da parte di dipendenti, o loro aventi diritto, nonché da parte dell’INAIL qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi del DPR 30/6/1965 n. 1124.
E’ comunque data facoltà al Contraente/Assicurato di denunciare, qualora lo ritenga opportuno, anche i casi in cui non sia stata formalizzata una richiesta.
Resta inteso che, una volta che il Contraente/Assicurato abbia dato comunicazione di quanto sopra alla Società, qualsiasi reclamo causato da tale circostanza che venga inoltrato in seguito, anche successivamente alla scadenza del presente contratto, sarà coperto dalla presente polizza.
Agli effetti dell’assicurazione resta comunque fermo l’obbligo per il Contraente/Assicurato della comunicazione scritta, appena possibile, sempre direttamente alla Società ogniqualvolta si verifichi un episodio mortale che, anche solo presumibilmente, possa dare origine ad una richiesta di risarcimento.
La Compagnia ha diritto di avere in visione gli atti ed i documenti connessi e conseguenti al sinistro denunciato.
GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI E PERITALI
17
La Società, di intesa con l’Assicurato, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, designando legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’assicurato stesso, e ciò fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati o preventivamente autorizzati, e non risponde di multe o ammende.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
18
La Società rinuncia - salvo il caso di dolo – e colpa grave giudizialmente accertata al diritto di azione di surroga prevista dall’Art. 1916 del Codice Civile nei soli confronti di:
- Società partecipate e/o controllate
- nei confronti di altri soggetti assicurati con la presente polizza
La Società si obbliga, in seguito al decesso di Assicurati, a tenere indenni i rispettivi eredi dalla rivalsa dei terzi per sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia della garanzia assicurativa.
GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA – OBBLIGHI DELLA SOCIETA’ NELLA GESTIONE DEI SINISTRI
19
La franchigia del contratto viene scelta dall’Assicurato il primo anno alla data di stipula del contratto e ogni anno successivo all’atto del rinnovo della polizza o comunque entro 30 giorni dalla scadenza della copertura annuale mediante comunicazione scritta.
La franchigia opzionabile è di 3.500,00 euro, 5.000,00 euro e 7.000,00. L’attivazione della franchigia determina concomitante adeguamento del premio al diverso valore indicato nell’offerta di gara.
L’Assicurato provvederà direttamente alla gestione e liquidazione dei sinistri per danni a cose rientranti nei limiti della franchigia di euro 3.500,00 contrattualmente prevista o la diversa franchigia opzionata con le seguenti modalità.
• Nel caso di richiesta di risarcimento inferiore o uguale a euro 3.500,00 o della diversa franchigia opzionata il sinistro verrà gestito direttamente dall’Assicurato, il quale provvederà alla liquidazione del danno facendosi altresì carico degli eventuali maggiori oneri (ad es. interessi, spese legali e di giudizio) che dovessero eccedere il limite della franchigia, determinati da ritardi non dovuti a causa di forza maggiore nella gestione del sinistro imputabili all’Assicurato stesso;
• Nel caso di richieste di risarcimento maggiori di euro 3.500,00 o della diversa franchigia opzionata l’Assicurato provvederà ad interessare la Compagnia, nei termini contrattualmente previsti, lasciando alla stessa la gestione del sinistro. Analogamente opererà l’Assicurato nei casi in cui l’entità del danno dovesse evidentemente apparire superiore alla franchigia, a prescindere dalla sussistenza di una richiesta di risarcimento;
• Nel caso in cui non fosse immediatamente possibile determinare se il danno rientri o meno nella franchigia, l'Assicurato potrà assumersi la gestione del sinistro provvedendo alla quantificazione del danno ed alla sua eventuale liquidazione nei limiti della franchigia. Qualora il danno fosse valutato maggiore di Euro 3.500,00 o della diversa franchigia opzionata o il danneggiato avesse comunque avanzato richieste superiori a tale importo, l'Assicurato entro e non oltre 90 gg. dall'evento o dalla data in cui ha ricevuto la richiesta di risarcimento, provvederà a denunciare il sinistro alla Compagnia corredato di tutta la documentazione necessaria del danno in punto di responsabilità e di quantum. Le eventuali spese peritali sostenute dall’Assicurato, fermo restando l’obbligo di rimborsare la franchigia, sono da ritenersi a carico della Compagnia.
Fatto salvo quanto previsto al primo comma la Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l’importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.
Alle scadenze trimestrali convenute il Contraente, sulla base delle evidenze della Società (quietanze rilasciate e sottoscritte / copia degli assegni spediti), si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso, entro 60 giorni.
Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque, motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.
RENDICONTO
20
La Società si impegna ed obbliga a fornire al Contraente, con cadenza semestrale una informativa in formato elettronico, sulla gestione dei sinistri così impostato:
• elencazione dei sinistri denunciati in ordine cronologico sulla base della data di sinistro;
• sinistri Riservati, con indicazione dell’importo a riserva che sarà quello risultante al momento della elaborazione informatica dei dati ;
• sinistri Liquidati, con indicazione dell’importo liquidato;
• sinistri Respinti e/o senza seguito;
• xxxxxxxx in contenzioso e esito.
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di numero di sinistro, di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato dal Terzo reclamante, indicazione del nominativo del Terzo reclamante, data della chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l’esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.
Relativamente ai sinistri respinti la comunicazione con evidenza delle motivazioni che hanno portato alla reiezione del sinistro, potrà essere fornita, a fronte di specifica richiesta del Contraente
Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.
CONDIZIONI PARTICOLARI
FONTI RADIOATTIVE
21
L’Assicurazione comprende anche la responsabilità derivante all’Assicurato dall’impiego di apparecchi a raggi “X” e raggi “GAMMA”, nonché dalla detenzione e dall’uso di fonti radioattive.
La garanzia è operante, con un massimale di € 250.000,00 per evento ed anno assicurativo, a condizione che l’attività del Contraente/Assicurato sia intrapresa con osservanza delle norme vigenti in materia, nonché delle prescrizioni della competente autorità in vigore al momento del sinistro.
Il Contraente/Assicurato si impegna ad avvalersi esclusivamente di personale tecnico specializzato ed idoneamente protetto, nonché ad allontanare dai locali di conservazione od uso delle fonti radioattive qualsiasi persona estranea all’impiego delle fonti stesse.
Il Contraente/Assicurato accorda alla Società la facoltà di ispezione del rischio senza che tale facoltà possa diminuire gli impegni e gli obblighi assunti in virtù della presente polizza.
L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che i danni si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente polizza.
COMODATO
22
La garanzia della presente polizza è operante anche per la responsabilità dell’Assicurato relativamente ai beni dati in comodato d’uso, leasing, locazione a terzi, esclusa, comunque, l’errata utilizzazione degli stessi.
COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA’
23
Ogni comunicazione dovrà essere effettuata direttamente ed esclusivamente alla società e indirizzata all’ufficio assicurazione presso la sede di Firenze; le parti si impegnano a indicare reciprocamente i riferimenti telefonici e di posta elettronica validi per tutte le comunicazioni. Gli assicuratori autorizzano sin d’ora la denuncia di tutti i sinistri per posta elettronica.
La presente polizza non è intermediata da un broker.
ASSICURATO E ATTIVITA’ ESERCITATA
ASSICURATO
si intendono la Spett. Publiacqua S.p.A., in nome proprio e per conto delle Sue Consociate, Collegate, Controllate e Affiliate Italiane, come da “elenco A”
La seguente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore od altro, dell'Assicurato, salve le esclusioni espressamente menzionate, derivante dall’esercizio in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate e/o altri, delle attività connesse ed inerenti a:
• gestore del servizio idrico integrato di acquedotto, fognatura e depurazione di pertinenza dell’Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) n. 3 Medio Valdarno incluse le attività di captazione, potabilizzazione, distribuzione delle acque e collettamento, depurazione e scarico delle acque reflue;
• attività istituzionalmente devolutegli comprese quelle di carattere preliminare, complementare, accessorio assistenziale, umanitario di solidarietà, ricreativo e sociale, nulla escluso od eccettuato;
Sempre a titolo esemplificativo e non limitativo, viene riportata la descrizione dell’oggetto sociale come da statuto:
a) tutte le attività inerenti il ciclo integrato delle acque così come previsto dalla legge n. 36/94;
b) ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione dell’acqua per qualsiasi uso;
c) trasporto, trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto urbane ed industriali e loro eventuale riutilizzo, gestione delle reti fognarie e di impianti di depurazione delle acque reflue;
d) svolgimento, anche per conto terzi, di tutte le attività riconducibili ai servizi di cui sopra, ivi compresa la progettazione, la costruzione e la manutenzione di impianti e mezzi, la ricerca, la programmazione e la promozione;
e) gestione, anche per conto terzi, dei servizi pubblici a rete;
f) studi, ricerche, consulenze, analisi di laboratorio, assistenza tecnica e finanziaria, a soggetti pubblici e privati;
g) svolgimento di ogni altra attività complementare, sussidiaria e/o affine all’oggetto sociale;
• proprietario e/o esercente le opere destinate all’approvvigionamento di acqua potabile per i comuni delle provincie di Firenze e provincie limitrofe, con esclusione dell’approvvigionamento agli utenti finali.
A titolo puramente indicativo e non limitativo, tali opere vengono di seguito elencate:
⮚ diga di materiali sciolti di terra e pietrame, zonata, con nucleo di terra per la tenuta, con andamento planimetrico per metà rettilinieo e per metà arcuato, localizzata a Bilancino (FI) comprese opere e apparecchiature elettromeccaniche connesse;
⮚ torre e opere di presa, condotta di derivazione e condotta fognaria;
⮚ scarico di superficie, scarico di esaurimento e scarico di fondo e relativi canali, manufatti idraulici e impianti elettromeccanici;
⮚ cavi a fibre ottiche;
⮚ pertinenza ed opere accessorie quali casa di guardia, strade di servizio, aree di servizio, recinzioni, tombini, cunicoli di ispezione, linee telefoniche ed impianti elettrici, ponti radio, ecc.
L’Assicurato può svolgere l’attività anche partecipando ad enti, società o consorzi, ed avvalendosi di terzi e/o subappaltatori.
Con l’approvazione degli organi competenti l’Assicurato può assumere la gestione di tutti i servizi consentiti dalla Legge direttamente o per mezzo di enti.
L’Assicurato può anche effettuare l’esercizio “per conto”, “in connessione”, “in appalto” o in qualsiasi forma di tutte le attività sopra menzionate.
Sono equiparate all’Assicurato, a tutti gli effetti di polizza, anche le seguenti società controllate o collegate dall’Assicurato svolgenti attività rientranti in quanto sopra descritto:
• Publiacqua Ingegneria s.r.l. ovvero Ingegnerie Toscane s.r.l. all’atto di fusione già deliberato: servizi di progettazione per conto dei soci;
• Publiutenti s.r.l.: servizio di lettura contatori divisionali;
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
MASSIMALI ASSICURATI
1
L’assicurazione prestata con la presente polizza opera per i seguenti Massimali: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
€ 25.000.000,00
€ 10.000.000,00.
unico per sinistro elevato a
per quanto attiene la Diga di Bilancino
Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)
€ 2.500.000,00
€ 10.000.000,00
per sinistro, con il limite di per ogni Prestatore d’opera
Si conviene fra le parti che in caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie RCT ed RCO il massimale per sinistro indicato alla voce RCT (salvo quanto richiesto esclusivamente per l’Invaso di Bilancino) rappresenta la massima esposizione della Società assicuratrice, oltre alle spese di difesa nei limiti di cui all’art. 14) Gestione delle vertenze di danno, delle norme che regolano il settore specifico.
I massimali di cui al precedente punto rappresentano comunque il massimo esborso della Società, anche in caso di corresponsabilità dell’Assicurato ed una o più controllate e/o collegate.
CALCOLO DEL PREMIO ANNUO
2
Il premio non è soggetto a regolazione o conguaglio (premio flat) alla fine di ogni periodo assicurativo.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
3
R.C.T.
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (Capitale, Interessi e Spese), quale civilmente responsabile, per danni
diretti e/o indiretti involontariamente cagionati a Xxxxx e che sia causa di morte, di lesioni corporali, o di danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito di applicazione dell’attività da esso svolta comprese tutte le attività ed operazioni inerenti, accessorie, strumentali, collaterali, complementari, affini, di qualsiasi natura con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
L’assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del Contraente / Assicurato, nonché da fatto colposo e/o doloso di persone delle quali il Contraente / Assicurato debba rispondere.
R.C.O.
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese): per gli infortuni e i danni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge, compresi i prestatori di opera di cui alla legge 14.02.2003 n. 30 e al D. Lgs. 10.09.2003 n. 276 (CD Xxxxx Xxxxx) eccezion fatta per i soggetti regolamentati da contratti di somministrazione di lavoro (ex interinali) i quali sono considerati terzi a tutti gli effetti come da art. 1.13.
L’assicurazione é efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con tali obblighi; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate ed inesatte interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità.
Ad integrazione di quanto previsto al primo e secondo capoverso del presente articolo, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi, spese) quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina del D. Lgs. 23.2.2000 n. 38 e successivi decreti e regolamenti attuattivi, cagionati ai prestatori di lavoro soggetti a tale disciplina, per morte e per lesioni personali.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
MALATTIE PROFESSIONALI
La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali contratte in servizio e per cause di servizio, indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato.
L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente polizza, e in data non antecedente al 31.12.2002., per fatti che non siano già noti all’Assicurato
Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.
La garanzia non è operante:
• per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata;
• per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell’Assicurato;
• per le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della presente polizza o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
• per le malattie professionali conseguenti alla asbestosi o alla silicosi.
BUONA FEDE INAIL
4
Resta convenuto che l’assicurazione non è efficace se, al momento del sinistro, uno o più dipendenti dell’Assicurato non risultano iscritti all’INAIL, ma solo nel caso in cui l’omessa iscrizione derivi da dolo dell’Assicurato stesso.
INOSSERVANZA DELLE LEGGI SULLA SICUREZZA
5
Ferma restando l’esclusione dei sinistri causati volontariamente dall’Assicurato, la Società conferma che non solleverà eccezioni qualora venga accertato che il danno è conseguenza dell’inosservanza o violazione delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.
RIVALSA I.N.P.S.
6
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’articolo 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive modificazioni ed integrazioni.
ESCLUSIONI
7
Fatte salve le deroghe espressamente previste in polizza nei successivi articoli, l’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi non comprende i danni:
a) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a Xxxxx, ad eccezione dell’elettricità, considerata “prodotto” ai sensi della Direttiva CEE n. 83/74;
b) per i quali è obbligatoria l’assicurazione ai sensi del D.lgs. 209/2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione (Responsabilità Civile Autoveicoli, ), nonché i danni derivanti da impiego di aeromobili e natanti.
c) per i danni conseguenti a sviluppo, in qualunque modo originato, di energia nucleare
d) da furto, eccettuato quelli conseguenti a furto perpetrato mediante l’utilizzazione di ponteggi eretti dall’Assicurato o dalle imprese di cui esso si avvalga per le sue attività, che invece sono compresi nell’assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità.
e) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento, esalazioni fumogene o gassose, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
f) i sinistri di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente od indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto;
g) derivanti da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati;
h) derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all’Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l’impiego di tali materiali;
i) i sinistri derivanti da atti di guerra, terrorismo e sabotaggio, scioperi e sommosse;
j) i danni conseguenti alla mancata od anormale erogazione di acqua, energia elettrica, gas, servizi di telecomunicazione, nonché qualsiasi altro servizio prestato dal Contraente;
k) conseguenti a ritardi nell’attivazione o ripristino dell’utenza
l) i danni connessi a “cyber clause”, si precisa altresì che non sono compresi tutti i danni, anche indiretti,
o ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici
o causati o risultanti da:
▪ virus informatici di qualsiasi tipo;
▪ accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell’assicurato, non autorizzati dall’Assicurato stesso, anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe altrimenti coperto ai sensi di polizza.
m) i danni alle opere in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori.
Si precisa che le esclusioni indicate alle lettere f) g) i) sono operanti anche per la garanzia RCO
NOVERO DEI TERZI
8
Si prende atto tra le Parti che, ai fini dell’operatività della garanzia R.C.T. prestata con la presente polizza, sono considerate Terzi tutte le Persone, fisiche e giuridiche, incluso il Comune di Firenze, i soci di Publiacqua S.p.A. così come risultanti dal Libro soci, le Aziende Municipalizzate o Speciali, ad esclusione dei prestatori d’opera dell’Assicurato iscritti all’I.N.A.I.L. qualora subiscano il danno per causa di lavoro in quanto già operativa la copertura R.C.O.
Tuttavia i Dipendenti dell’Assicurato iscritti all’I.N.A.I.L. sono considerati Terzi qualora subiscano il danno per causa diversa da lavoro e/o servizio od in caso di danno a cose di loro proprietà.
Le imprese assicurate all’interno del presente contratto di assicurazione non sono considerate terze fra di loro salvo quanto previsto nelle seguenti fattispecie:
1. Tutte le Imprese assicurate all’interno del presente contratto di assicurazione sono considerate terze tra di loro per i sinistri comportanti lesioni personali.
2. le imprese assicurate all’interno del presente contratto di assicurazione, sono considerate terze fra di loro anche per i sinistri comportanti danni materiali, ad eccezione dei casi in cui le rispettive attività vengano espletate nel medesimo ambito dei lavori o ci sia un rapporto di direzione/collaborazione/subordinazione, di un’impresa rispetto all’altra, tale da limitarne l’autonomia operativa.
ESONERO DENUNCIA POSIZIONI I.N.A.I.L.
9
L’Assicurato è esonerato dall’obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l’INAIL.
PRECISAZIONI ED ESTENSIONI VARIE DI GARANZIA
RESPONSABILITA’ PERSONALE DEI DIPENDENTI E NON
10
La garanzia comprende la responsabilità civile personale di tutti i Dipendenti dell’Assicurato, dei Dirigenti, del Legale Rappresentante, Sindaci Revisori dei Conti, degli Amministratori, membri collegio di vigilanza nonché di altro Personale non a rapporto di dipendenza quale, a titolo meramente esemplificativo e non limitativo: persone in rapporto di lavoro temporaneo, occasionale, prestatori d’opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate, borsisti, stagisti, tirocinanti, ricercatori, praticanti, lavoratori parasubordinati.
Pertanto si conviene che per tutte le persone non Dipendenti del Contraente/Assicurato, di cui lo stesso si avvale in forma continuativa, saltuaria od occasionale, per l’espletamento delle attività oggetto dell’assicurazione, le garanzie valgono:
a) per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni causati a terzi da tali persone;
b) per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni subiti da tali persone.
Si precisa che detta copertura non è da ritenersi valida per i consulenti esterni. La garanzia è estesa, inoltre, all’eventuale rivalsa INAIL.
RESPONSABILITÀ COME DA D. LGS N. 626 – 19.09.1994 – SICUREZZA SUL LAVORO
11
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi del disposto del D. Lgs 19 settembre 1994 n. 626, nonché quella personale in capo ai Dipendenti dell’Assicurato cui sono attribuiti gli incarichi e le mansioni definiti dall’Art. 2 del Decreto stesso e successive modificazioni ed integrazioni.
RESPONSABILITÀ COME DA D. LGS N. 494 – 14.08.1996 SICUREZZA NEI CANTIERI
12
La garanzia è operante per la responsabilità civile derivante dal D. Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 e successive modificazioni ed integrazioni, cagionati dai Dipendenti dell’Assicurato che assumono i ruoli previsti dal succitato Decreto, nell’ambito delle rispettive funzioni per conto dell’Assicurato stesso.
Si precisa che la garanzia comprende la responsabilità personale in capo ai dipendenti dell’Assicurato cui sono attribuiti gli incarichi (e che hanno assunto i ruoli previsti nel su citato decreto) nell’ambito delle rispettive funzioni per conto dell’Assicurato.
COMMITTENZA GENERICA, INCLUSA GUIDA VEICOLI
13
L’assicurazione comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull’Assicurato ai sensi dell’Art. 2049 C.C. per danni cagionati a Terzi dalle Ditte appaltatrici di lavori in genere, compresi lavori edili e/o inerenti macchinari od impianti, dai Dipendenti delle stesse o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell’attività dell’Assicurato.
L’Assicurazione è prestata inoltre per i danni cagionati a Terzi dai prestatori d’opera dell’Assicurato in relazione alla guida di veicoli in genere, anche non a motore, purché gli stessi non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero allo stesso locati, e l’uso di tali veicoli avvenga a scopo di servizio o per ordine o conto dell’Assicurato stesso.
La garanzia vale anche per danni corporali cagionati alle persone trasportate.
DANNI DA INCENDIO, ESPLOSIONE E SCOPPIO
14
La garanzia comprende i danni a cose di Xxxxx conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell’Assicurato o da questi detenute a qualsiasi titolo.
La garanzia comprende anche il risarcimento dei danni materiali direttamente cagionati a cose di Terzi dall’incendio delle sedi aziendali – e delle cose in esse contenute – ove si svolge l’attività descritta in polizza.
Restano esclusi dall’assicurazione i danni materiali a cose – compresi gli immobili e le loro pertinenze – che l’assicurato detenga a qualsiasi titolo o destinazione.
La presente estensione opera, nell’ambito del massimale per danni materiali stabilito in polizza e fino alla concorrenza dei limiti per sinistro e per anno assicurativo riportati nello schema riepilogativo e dopo esaurimento delle somme assicurate mediante “Assicurazione Incendi” e, comunque in caso di sua inoperatività, in eccesso per ogni sinistro all’importo di
€ 50.000,00 che rimarrà in ogni caso a carico dell’Assicurato.
PROPRIETA’, CONDUZIONE, LOCAZIONE E SUB-LOCAZIONE
15
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla proprietà e/o conduzione e/ uso a qualsiasi titolo, o destinazione di beni immobili in genere compresi, a titolo esemplificativo, fabbricati e relative pertinenze e/o dipendenze, a qualsiasi uso destinate o godute, anche da Terzi, ed anche se non utilizzate per l’esercizio delle attività assicurate, impianti, impianti sportivi e ricreativi nonché parchi gioco, parchi e giardini, strade, altri beni immobili a qualsiasi titolo detenuti ed a qualsiasi uso destinati, ivi comprese aree pubbliche e territorio in genere, nulla escluso né eccettuato.
La garanzia è altresì estesa:
• alla responsabilità civile derivante ai Terzi utilizzatori dei fabbricati di cui al precedente comma, purché non goduti ad uso industriale, commerciale, artigianale.
• alla responsabilità derivante ai terzi, ancorché soci dell’assicurato, nella loro qualità di proprietari di beni conferiti a qualsiasi titolo all’Assicurato per lo svolgimento delle proprie attività.
La garanzia comprende inoltre i lavori d’ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione, sgombero e ripristino.
PROPRIETÀ ED USO DI MEZZI DI TRASPORTO E/O SOLLEVAMENTO
16
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante dall’eventuale proprietà e dall’uso, in qualunque area, di qualsiasi mezzo di trasporto e/o sollevamento ancorché semoventi, impiegati per operazioni connesse con l’attività svolta dall’Assicurato.
COSE CONSEGNATE E NON CONSEGNATE
17
La garanzia comprende, entro il limite stabilito, i danni a cose dei quali il Contraente/Assicurato sia tenuto a rispondere verso i Terzi ed i Dipendenti a qualsiasi titolo per sottrazione, distruzione, deterioramento delle cose portate nell’Azienda, consegnate o non consegnate.
La presente estensione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute
COSE IN AMBITO LAVORI
18
La garanzia comprende i danni alle cose, inclusi i locali e relativi infissi, trovatisi nell’ambito di esecuzione di lavori e/o che per volume, peso o destinazione non possono essere rimossi, con esclusione dei danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si stanno eseguendo i lavori.
DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO
19
La garanzia comprende la responsabilità civile per danni arrecati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione di dette operazioni.
APPALTO, SUBAPPALTO ED A.T.I.
20
L’assicurazione vale anche quando il Contraente/Assicurato appalta o subappalta ad altre imprese, società, enti, consorzi o persone fisiche lavori e/o prestazioni di lavori e servizi in genere e quelli attinenti alla propria attività.
La presente garanzia non comprende la responsabilità civile personale delle imprese appaltatrici e/o subappaltatrici dei lavori affidati dall’Assicurato, fermo restando il fatto che la garanzia rimane operante per la responsabilità che a qualunque titolo dovesse ricadere sull’Assicurato per fatto commesso dalle suddette imprese.
La garanzia è estesa anche al caso in cui l’Assicurato sia appaltatore o subappaltatore o partecipi, a qualunque titolo, ad Associazioni Temporanee d’Impresa. Limitatamente a questo ultimo caso la presente garanzia opera a II° rischio e/o per “Differenza in Condizioni” (D.I.C.) e/o per “Differenza di Limiti” (D.I.L.) rispetto alla polizza specificatamente sottoscritta dall’ l’A.T.I..
Le imprese appaltatrici, subappaltatrici, i loro dipendenti e quanti a vario titolo operano per conto di suddette imprese, sono considerati terzi nei confronti dell’Assicurato/Contraente.
INQUINAMENTO ACCIDENTALE
21
A parziale deroga di quanto previsto dal punto e) dell’Art. 7 “Esclusioni”, la garanzia comprende i danni derivanti a terzi da contaminazione e/o inquinamento dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze, di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite purché le cause siano di natura improvvisa ed accidentale e collegate all’attività dell’Assicurato.
DANNI DA IRREGOLARE FORNITURA DEL SERVIZIO
22
A parziale deroga dell’Art. 7 “Esclusioni “ lettera “j)”,
Premesso che per irregolarità di fornitura del servizio idrico e/o di energia elettrica si intende un erogazione al di fuori dei limiti prescritti dalle norme tecniche vigenti in materia, “l’aumento/diminuzione” e/o il “mantenimento” della tensione oltre i limiti previsti, sono compresi in garanzia:
a) i danni subiti dai terzi, compresi gli utenti, per morte, lesioni personali e/o danneggiamenti a cose, in conseguenza di irregolare fornitura del servizio;
b) i danni subiti dagli apparecchi utilizzati dagli utenti in conseguenza di irregolare fornitura del servizio;
c) i danni derivanti agli utenti in esito ad un fatto che determini interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, in conseguenza di irregolare fornitura del servizio, fermo restando che tale tipologia di danni indiretti rientra in copertura se e solo sia conseguenza diretta di un danno risarcibile a termini di polizza (morte, lesioni personali e/o danneggiamenti a cose);
Relativamente alle garanzie prestate dal presente articolo, restano comunque esclusi i seguenti danni:
1. i danni di qualsiasi tipo derivanti agli utenti in conseguenza di danneggiamenti degli impianti di produzione e/o distribuzione connessi a problematiche tecniche od ai processi degenerativi irreversibili (es. zolfo corrosivo su olio per trasformatori per centrali energetiche) a carico degli impianti già note e/o segnalate al Contraente, il quale abbia omesso di porvi rimedio nei tempi e con le modalità prescritte dalle normative/protocolli/istruzioni operanti in materia
2. i danni di qualsiasi tipo derivanti agli utenti causati da mancata e/o irregolare fornitura del servizio all’Assicurato da parte dei fornitori dello stesso.
3. i danni derivanti da cause di forza maggiore
4. i danni esclusi in base ad un accordo scritto
5. i danni derivanti da azioni volontarie (deliberate acts) o programmate da parte dell’assicurato (salvo l’attuazione dei piani o procedure di emergenza)
6. i danni derivanti da eventi di natura sociale (scioperi sommosse etc.)
7. i danni dovuti al non rispetto intenzionale di leggi, regolamenti o norme tecniche in vigore al momento del sinistro da parte dell’Assicurato.
8. i danni conseguenti a decisioni delle Autorità Amministrative (Statali, Regionali, di Polizia etc.)
DANNI DA INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI ATTIVITA’
23
La garanzia è valida anche per i danni da interruzione e/o sospensione (totale o parziale), mancato e/o ritardato inizio, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi esercitate da terzi, non rientranti nell’ipotesi di cui all’art. 22 lett. C) purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza.
La garanzia si intende prestata con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con un minimo non indennizzabile di € 5.000,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di € 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
ULTERIORI PRECISAZIONI ED ESTENSIONI DI GARANZIA
24
A puro titolo meramente esemplificativo e senza che ciò possa comportare alcuna limitazione di sorta alla garanzia prestata con la presente polizza, fatta eccezione per i danni espressamente esclusi, resta inoltre precisato tra le Parti che questa assicurazione comprende l’eventuale responsabilità civile derivante all’Assicurato anche per:
a) l’organizzazione e/o la partecipazione di manifestazioni, gite aziendali, attività dopolavoristiche e ricreative, convegni, congressi, seminari, simposi, fiere, mostre, esposizioni e mercati ed altri eventi simili e/o affini, anche con esposizione e/o utilizzo di materiale proprio e/o di Terzi, visite ad impianti ed installazioni, proprie e di Terzi, corsi di aggiornamento sia all’interno che all’esterno dei locali di proprietà o in uso all’Assicurato con partecipazione di Xxxxx, compreso il rischio derivante dall’organizzazione di visite guidate o altra attività connessa a ciascuna delle citate manifestazioni, nonché concorsi ed iniziative culturali nelle scuole e non; l’assicurazione è operante anche per la responsabilità civile derivante dalla proprietà, conduzione, allestimento e smontaggio degli stands e dei relativi impianti; tale garanzia si intende prestata anche per conto e nell’interesse di eventuali Terzi Enti organizzatori con rinuncia alla rivalsa nei loro confronti;
b) la proprietà e/o la conduzione di asili e scuole private ad uso Aziendale con la precisazione che sono considerati Terzi anche i Dipendenti degli eventuali Enti che gestiscono dette strutture
c) la proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, cartelli e striscioni pubblicitari;
d) servizi sanitari/ambulatoriali/pronto soccorso con estensione alla responsabilità civile
e) personale dei medici e delle persone addette al servizio stesso e con rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti;
f) l’installazione, la manutenzione, la posa in opera, la riparazione, le prove, i collaudi e le dimostrazioni presso Terzi di apparecchiature, macchinari e prodotti in genere;
g) la manutenzione ordinaria e straordinaria di macchinari ed impianti;
h) la gestione di mense, il servizio di ristorazione, compreso il rischio di somministrazione di cibi e/o bevande, anche se distribuiti da apparecchi automatici, anche se di proprietà di Terzi. Premesso che la gestione delle mense può essere affidata a Xxxxx, la presente assicurazione comprende la responsabilità che incombe ai Gestori e ciò indipendentemente dal loro rapporto con l’Assicurato con rinuncia, da parte della Società, al diritto di rivalsa nei loro confronti;
i) fatto dei suoi Dipendenti i quali usino, a scopo di servizio o per ordine e conto dell’Assicurato stesso, veicoli non a motore di sua proprietà (biciclette, velocipedi, etc.);
j) la garanzia è estesa alla Responsabilità per danni occorsi ai veicoli di proprietà di Terzi e/o Dipendenti / Amministratori nelle sedi del Contraente negli spazi per il parcheggio e/o sosta sia interni che riservati al Contraente;
k) i danni verificatisi a seguito di proprietà/conduzione di garage, depositi, distributori, impianti di carburante e colonnine di distribuzione ancorché utilizzati, occasionalmente, da persone non Dipendenti dell’Assicurato;
l) danni a Terzi in occasione di scioperi, tumulti, e simili manifestazioni, delle persone di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere, avvenuti nelle sedi di lavoro;
m) i danni arrecati a cose di proprietà dei Dipendenti, Amministratori, in occasione di lavoro o di servizio.
n) l’esistenza di squadra antincendio;
o) l’assicurazione è operante anche per la proprietà di macchine PAB (Pagamento Automatico Bollette) – Bancomat ovunque esse siano installate.
p) il servizio di vigilanza, anche effettuato con guardiani armati e cani;
q) l’esistenza di laboratori, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture sia aeree che sotterranee, centrali di compressione, impianti per saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi ed attrezzature usate per le esclusive necessità dell’Assicurato;
r) i danni causati o subiti da strumenti, apparecchiature ed impianti di qualsiasi genere presi a noleggio ed utilizzati dall’Assicurato o da Terzi per conto di quest’ultimo;
s) l’uso o la detenzione di apparecchi di radiodiagnostica nonché radiografia e radioscopia anche industriale;
t) i danni causati a condutture ed impianti sotterranei;
u) la responsabilità per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall’Assicurato che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza.
v) i danni causati da cedimento, franamento e vibrazione del terreno;
w) il mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sulle recinzioni o sulle strutture poste a protezione dell’incolumità dei Terzi, nonché alla presenza di macchine, impianti od attrezzi e depositi di materiale in occasione di opere o lavori in luoghi aperti al pubblico;
x) a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà dell’Assicurato mentre circolano all’interno dei recinti degli “stabilimenti”, salvo quanto previsto dalla Legge n. 990 del 24.12.69;
y) premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest’ultimo subiti a causa di difetto di manutenzione e comunque per danni di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.
z) i danni da rigurgito e/o occlusione di fogne di proprietà o in gestione all’Assicurato. aa) i danni da spargimento d’acqua, fuoriuscite di acqua da dighe e condotte. Tale
estensione opera esclusivamente nei casi conseguenti a rotture accidentali di impianti e/o condutture di proprietà o in gestione all’Assicurato.
bb)arrecati a Terzi in dipendenza delle opere da esso costruite, dopo che tali opere siano state compiute, purché il sinistro si verifichi in vigenza di polizza;
cc) a parziale deroga dell’art. 7 lett. a), per danni a persone, cose ed animali derivanti dall’erogazione di acqua comunque alterata e/o contaminata, anche qualora l’alterazione e/o contaminazione fosse stata effettuata da persone delle quali l’assicurato deve rispondere.
ESTENSIONE TERRITORIALE
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L’assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel mondo intero, con esclusione dei territori di U.S.A. Canada e Messico, nei cui confini la garanzia opera limitatamente alla partecipazione a fiere, convegni, manifestazioni ed eventi.
L’Assicurazione R.C.O. vale per i sinistri che avvengono nel mondo intero
ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI
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Qualora uno degli Assicurati abbia in corso di validità altra polizza di assicurazione così come indicato nell’allegato 1) le parti stabiliscono quanto segue:
• per quanto coperto di assicurazione sia dall’altra polizza già in essere, sia in base alla presente polizza, la Società risponderà soltanto per la parte di danno eccedente i massimali della polizza già in corso e fino alla concorrenza di una somma pari alla differenza tra i massimali di garanzia previsti dalla presente polizza ed i massimali previsti dal citato contratto in corso;
• per quanto escluso dalla polizza già in essere ma coperto di assicurazione in base alla presente polizza, la Società risponderà per l’intero danno e fino alla concorrenza dei massimali previsti dalla presente polizza.
• In caso di sospensione totale o parziale, annullamento o modifiche che riducano la portata della polizza già in corso presso l’altra Compagnia, l’Assicurato è impegnato a darne comunicazione alla Società entro 30 giorni da quando tale sospensione e annullazione o modifica si è verificata; La Società, valutata la nuova situazione creatasi, potrà modificare il premio pattuito in polizza. Fino a quando l’assicurato non avrà accettato il nuovo premio e perfezionato l’atto di variazione emesso dalla Società, e comunque n caso di mancata comunicazione, la polizza spiegherà i sui effetti come se la sospensione od annullamento o modifica sopra richiamata non si fossero verificate;
• La Società non risponderà in alcun caso di danni non coperti di assicurazione in base alla presente polizza, siano essi coperti o meno di garanzia dall’altra polizza già in essere.
Il Contraente L’Impresa di Assicurazione
Ai sensi delle vigenti disposizioni di Xxxxx il Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
▪ Pagamento del premio
▪ Foro competente
▪ Durata del contratto – Rinnovo
▪ Recesso per sinistro
▪ Esclusioni
▪ Coassicurazione e delega
▪ Obbligo del Contraente/Assicurato in caso di sinistro
▪ Rendiconto
Il Contraente L’Impresa di Assicurazione
SCOPERTI – FRANCHIGIE - LIMITI DI RISARCIMENTO
GARANZIE PRESTATE | LIMITI DI RISARCIMENTO | SCOPERTI E/O FRANCHIGIE | |
Per tutte le garanzie di polizza ad eccezione di quelle elencate qui di seguito. | • RCT € 10.000.000,00 unico per sinistro salvo che per la Diga di Bilancino per € 25.000.000,00 • RCO € 10.000.000,00 per sinistro con il limite di € 2.500.000,00 per persona | Franchigia opzionabile ad inizio di ogni anno assicurato: € 3.500,00 per sinistro € 5.000,00 per sinistro € 7.000,00 per sinistro | |
Art. | Titolo Clausola | LIMITI DI RISARCIMENTO | SCOPERTI E/O FRANCHIGIE |
14 | Danni da incendio esplosione scoppio | € 500.000,00 per sinistro ed € 1.000.000,00 per anno assicurativo | € 25.000,00 |
17 | Cose consegnate e non consegnate | € 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | Franchigia come da ipotesi opzionata |
19 | Carico e Scarico | € 250.000,00 per sinistro e per anno | 10% con il minimo di franchigia come da ipotesi opzionata |
21 | Inquinamento accidentale | € 1.500.000,00 per sinistro ed € 3.000.000,00 per anno assicurativo | 10% con il minimo di franchigia come da ipotesi opzionata |
22 b) | Danni agli apparecchi degli utenti | € 5.000,00 per danneggiato, € 100.000,00 per sinistro ed € 500.000,00 per anno | 10% con il minimo di franchigia come da ipotesi opzionata |
22 c) | Interruzione, sospensione di attività degli utenti post sinistro risarcibile a termini di polizza | € 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | 10% con il minimo di € 10.000,00 |
23) | Danni da interruzione o sospensione di attività di terzi post sinistro risarcibile a termini di polizza | € 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | 10% con il minimo di € 10.000,00 |
24 a) | Organizzazione Manifestazioni | € 500.000,00 per sinistro ed € 1.500.000,00 per anno assicurativo | 10% con il minimo di franchigia come da ipotesi opzionata |
24 m) | Xxxxx a cose di | € 5.000,00 per persona con il | 10% con il minimo di |
proprietà dei Dipendenti e degli Amministratori | massimo di € 50.000,00 per anno | franchigia come da ipotesi opzionata | |
24 t) | Condutture ed impianti sotterranei | € 500.000,00 per sinistro ed € 1.500.000,00 per anno assicurativo | 10% con il minimo di franchigia come da ipotesi opzionata |
24 u) | Scavo e Reinterro | € 500.000,00 per sinistro ed € 1.500.000,00 per anno assicurativo | 10% con il minimo di franchigia come da ipotesi opzionata |
24 v) | Cedimento, franamento e vibrazione del terreno | € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | 10% con il minimo di franchigia come da ipotesi opzionata |
24 z) | Rigurgito fogna | € 150.000,00 per sinistro ed € 600.000,00 per anno | Franchigia come da ipotesi opzionata |
Il Contraente L’Impresa di Assicurazione
ELENCO A)
ELENCO AZIENDE ASSICURATE
SOCIETA’ | ATTIVITA’ |
PUBLIACQUA S.p.A, | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |
PUBLIACQUA INGEGNERIA/INGEGNERIE TOSCANE s.r.l. | SERVIZI DI PROGETTAZIONE PER CONTO DEI SOCI |
PUBLIUTENTI s.r.l. | SERVIZIO LETTURA CONTATORI DIVISIONALI |
RIPARTO DI COASSICURAZIONE
Delegataria: % Coassicuratrice: % Coassicuratrice: % Coassicuratrice: %