REGOLAMENTO ARBITRALE
REGOLAMENTO ARBITRALE
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CLAUSOLA COMPROMISSORIA STANDARD
Tutte le controversie, anche di natura non contrattuale, derivanti dal presente contratto e/o scrittura, relative o connesse allo stesso, saranno devolute da un Arbitro Unico/un Collegio di 3/tre Arbitri (1), in conformità al Regolamento dalla Camera Arbitrale Internazionale, operativa sull’intero territorio nazionale e internazionale, Partita iva/c.f. 03760490783, che ne amministrerà il procedimento e che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente. L’arbitro/gli Arbitri procederà/procederanno in via rituale/irrituale (2) e secondo diritto/equità (3). Sede dell’Arbitrato sarà ed il luogo dove si svolgerà la procedura, inteso come indirizzo dove si svolgerà il procedimento, sarà individuato e comunicato alle parti dalla Segreteria Arbitrale all’atto del deposito della domanda di arbitrato.
1-2-3) Scegliere l’opzione richiesta.
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REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO DI ARBITRATO GESTITO DALLA CAMERA ARBITRALE INTERNAZIONALE
INDICE
PREAMBOLO – Camera Arbitrale Internazionale
1. Funzioni e organi della Camera Arbitrale Internazionale
2. Il Consiglio Arbitrale
3. La Segreteria Arbitrale
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Ambito di applicazione del Regolamento Art. 2 – Regole di procedura
Art. 3 – Regolamento e successive modifiche Art. 4 – Regole applicabili al merito
Art. 5 - Sede dell’Arbitrato Art. 6 – Lingua dell’arbitrato
Art. 7 – Comunicazioni, trasmissione e deposito degli atti Art. 8 – Termini
II. L’ARBITRO E IL COLLEGIO ARBITRALE
Art. 9 – Numero degli Arbitri
Art. 10 – Nomina dell’Arbitro Unico Art. 11 – Nomina del Collegio Arbitrale
Art. 12 – Scelta e sostituzione dell’Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale Art. 13 – Nomina degli Arbitri nell’Arbitrato con pluralità di Parti
Art. 14 – Nomina e accettazione degli Arbitri Art. 15 – Ricusazione degli Arbitri
Art. 16 – Sostituzione degli Arbitri
Art. 17 – Costituzione dell’Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale Art. 18 – Poteri dell’Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale
Art. 19 – Ordinanze dell’Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale Art. 20 – Interpretazione delle norme
III. AVVIO DELL’ARBITRATO E TENTATIVO DI MEDIAZIONE
Art. 21 – Domanda di arbitrato Art. 22 – Tentativo di Mediazione Art. 23 – Comparsa di risposta
Art. 24 – Domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzi Art. 25 – Questioni preliminari ed amministrative
III. IL PROCEDIMENTO
Art. 26 – Incontro preliminare
Art. 27 – Programmazione e luogo delle udienze Art. 28 – Le udienze
Art. 29 – Istruzione probatoria Art. 30 – Consulenza tecnica Art. 31 – Domande nuove
Art. 32 – Intervento volontario e chiamata in causa di un terzo Art. 33 – Precisazione delle conclusioni
Art. 34 – Transazione e rinuncia agli atti Art. 35 – Rinuncia alla fase istruttoria
V. IL LODO
Art. 36 – Emissione del Lodo Art. 37 – Deliberazione del Lodo
Art. 38 – Forma e contenuto del Lodo
Art. 39 – Deposito e comunicazione del Lodo Art. 40 – Lodo parziale e Lodo non definitivo
Art. 41 – Correzione del Lodo e controllo dei requisiti formali
VI. LE SPESE
Art. 42- Valore della controversia
Art. 43- Spese del procedimento per arbitrato rituale e irrituale Art. 44- Versamenti anticipati e finali
Art. 45- Mancata copertura delle spese di procedimento.
VII. ALTRE PROCEDURE OPZIONALI E/O ABBREVIATE DI ARBITRATO
Art. 46 – Arbitrato legato
Art. 47 – Arbitrato con offerta finale Art. 48 – Arbitrato orale abbreviato Art. 49- Arbitrato documentale
VIII. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 50 – Riservatezza e privacy
Art. 51 – Esclusione di responsabilità Art. 52 - Entrata in vigore.
ALLEGATO “A”
CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA
ALLEGATO “B”
DESCRIZIONE DEI SERVIZI ARBITRALI COMPRESI E DELLE ATTIVITA’ ESCLUSE
ALLEGATO “C”
CODICE DEONTOLOGICO ARBITRI
ALLEGATO “D”
TARIFFE SERVIZI ARBITRALI ED ONORARI DEGLI ARBITRI ESPRESSI IN EURO
PREAMBOLO
1. Funzioni e Organi Camera Arbitrale Internazionale.
La Camera Arbitrale Internazionale (di seguito definita anche CAI o convenzionante) con Sede legale in Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxx x.00 - 00000 Xxxxx (Xx) presso la quale dovranno pervenire tutti gli atti, Sedi secondarie in Milano e Roma (i cui indirizzi sono riportati sul sito istituzionale) e con sedi territoriali sull’intero territorio nazionale e internazionale, Partita Iva/C.f. 03760490783, attraverso i propri organi svolge le seguenti funzioni, anche nelle sedi territoriali (sedi secondarie) dove si svolgeranno gli Arbitrati di qualsiasi forma:
A. amministra i procedimenti di arbitrato per controversie attinenti a tutte le materie arbitrabili occupandosi altresì, attraverso l’organo deputato, della nomina dell’Arbitro Unico o dei componenti del Collegio Arbitrale qualora le parti non provvedano nei modi e tempi previsti dalla convenzione di arbitrato e/o dal presente regolamento;
B. cura, per tramite dell’Associazione Camera Arbitrale Internazionale (di seguito evidenziata sempre con il termine Associazione) con sede legale in Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxx x.00 - 00000 Xxxxx (Xx) la formazione, la selezione e l’aggiornamento di un Elenco Nazionale degli Arbitri e Consulenti Tecnici, organizzati per specializzazione e per dislocazione regionale. CAI ha il compito di vigilare a che il procedimento arbitrale proceda senza inutili ritardi, nel rispetto della Convenzione Arbitrale e del presente Regolamento.
Gli Arbitri conservano rispetto a CAI la più ampia autonomia decisionale e CAI, per quanto sia tenuta a selezionare e nominare gli arbitri più adatti e preparati iscritti all’Associazione Camera Arbitrale Internazionale per assolvere al meglio tale compito, non è in alcun modo responsabile verso le parti per l’operato degli Arbitri, i quali conservano sempre ed in ogni caso un esclusivo rapporto di mandato professionale direttamente con le sole parti.
Gli Arbitri, in assenza di precipua nomina, in nessun modo sono autorizzati ad agire in nome e per conto di CAI e dell’Associazione Camera Arbitrale Internazionale con le quali hanno il dovere di collaborare lealmente per portare a termine nel più breve tempo possibile e nel miglior modo, la procedura arbitrale. Considerato che tutta l’attività svolta da CAI è da considerarsi direttamente riconducibile alle parti, gli Arbitri maturano e conservano sempre il diritto al compenso per l’attività arbitrale svolta, solo ed esclusivamente nei confronti delle parti medesime, in solido tra loro. CAI non assume pertanto alcuna responsabilità circa il pagamento, da parte dei compromettenti, dei compensi e rimborsi spettanti agli Arbitri ed a tutti coloro che possano intervenire nel procedimento arbitrale, i quali rinunciano preventivamente ad ogni azione per il proprio compenso nei confronti di CAI. Resta inteso che in caso d’insolvenza dei compromettenti per il pagamento degli onorari previsti, gli Arbitri o gli altri terzi intervenuti conservano, per il credito totale o residuo, ogni azione e diritto nei confronti dei compromettenti, per tutelarsi e recuperare in sede giudiziaria quanto a loro dovuto per l’attività svolta. Ove sussistano gravi ragioni di opportunità, conformemente a quanto stabilito dal Codice di Procedura Civile, CAI può astenersi, senza alcun obbligo di motivazione, dall’amministrare l’arbitrato, senza pregiudicare la validità della convenzione arbitrale sottoscritta dalle parti; in tal caso le parti hanno diritto al solo rimborso delle eventuali somme versate a CAI. CAI svolge le funzioni previste dal Regolamento mediante il Consiglio Arbitrale e la Segreteria Arbitrale.
2. Il Consiglio Arbitrale.
A. Il Consiglio Arbitrale ha competenza generale su tutte le materie afferenti l'amministrazione dei procedimenti di arbitrato e adotta tutti i relativi provvedimenti, salve le competenze attribuite dal presente Regolamento alla Segreteria Arbitrale. Procede in via esclusiva alla nomina e alla costituzione dell’Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale e per tramite dell’Associazione CAMERA ARBITRALE INTERNAZIONALE cura la formazione e l’aggiornamento degli Arbitri. Il Consiglio Arbitrale determina altresì in via esclusiva il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e dell’Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale
B. Il Consiglio Arbitrale è composto da un numero di membri esperti, sia italiani sia stranieri, variabile e comunque non inferiore a tre e non superiore a nove, nominati per un quinquennio, tra i quali sono scelti un presidente e un vicepresidente. Tutte le cariche sono rieleggibili, senza limiti temporali di mandato, e le nomine e le revoche sono decise dall’Assemblea dei Soci della Camera Arbitrale Internazionale Partita Iva/C.f. 03760490783.
C. Le riunioni del Consiglio Arbitrale sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente ovvero, in assenza del vicepresidente, dal membro più anziano.
D. La convocazione ad ogni membro in carica del Consiglio Arbitrale Nazionale potrà essere comunicata con qualunque mezzo idoneo a documentarne la trasmissione.
E. Le riunioni del Consiglio Arbitrale sono valide con la presenza di almeno tre membri.
F. Le riunioni del Consiglio Arbitrale possono svolgersi mediante ogni mezzo di telecomunicazione (anche video e audio conferenza o call conference).
G. Il Consiglio Arbitrale adotta i provvedimenti a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione. Ciascun membro del Consiglio Arbitrale Nazionale può esprimere validamente il proprio voto anche per corrispondenza o telefax che dovrà pervenire prima dell’inizio della riunione e che sarà allegato al verbale. Xxxxx che esprime il voto per corrispondenza o a mezzo telefax si considera intervenuto alla riunione.
H. L’assolvimento dell’incarico di membro del Consiglio Arbitrale è un titolo onorifico, per cui si intende a titolo completamente gratuito.
I. Nei casi di urgenza, il Presidente del Consiglio Arbitrale o, in caso di suo impedimento, il vicepresidente o il componente più anziano può adottare i provvedimenti relativi all'amministrazione dei procedimenti arbitrali di competenza del Consiglio Arbitrale, informandone il Consiglio nella prima riunione successiva.
X. Xx consigliere che ritenga di xxxxxxxsi si assenta dalla riunione per tutto il tempo della discussione e dell'adozione dei relativi provvedimenti. La sua astensione non incide sul quorum necessario per la validità della riunione.
3. La Segreteria Arbitrale.
1. La Segreteria Arbitrale di CAI sita, al momento dell’approvazione del regolamento in Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxx x.00 - 00000 Xxxxx (Xx) , svolge tutte le funzioni attribuite dal presente Regolamento e/o delegate dal Consiglio Arbitrale, adottando i relativi provvedimenti per riscuotere da chi di ragione, tutti i compensi dovuti a titolo di spese di procedimenti arbitrali, quali diritti di registrazione che l’attore versa all’atto del deposito della domanda ed il convenuto contestualmente con la memoria di risposta; diritti di segreteria della CAI per l’attività di Segreteria; onorari dei Consulenti tecnici di ufficio; rimborsi spese dei consulenti tecnici di ufficio per ogni Arbitrato espletato dagli Arbitri selezionati e nominati dal “Consiglio Arbitrale”, secondo le modalità previste dal presente “Regolamento del Procedimento di Arbitrato gestito dalla Camera Arbitrale Internazionale” e secondo i costi della procedura arbitrale indicati sul sito internet ufficiale di CAI.
2. La Segreteria Arbitrale è il polo di raccolta nazionale delle domande dirette all’avvio di qualunque procedimento arbitrale. L’eventuale mutamento della sua sede legale sarà riportata sul sito internet di CAI.
Inoltre, la Segreteria Arbitrale:
a. agisce come Segreteria del Consiglio Arbitrale, curando la verbalizzazione delle sue sedute e sottoscrivendone i provvedimenti;
b. riferisce al Consiglio Arbitrale sullo stato dei procedimenti arbitrali;
c. comunica i provvedimenti del Consiglio Arbitrale e i propri provvedimenti alle parti e all’Arbitro Unico o al Collegio Arbitrale, nonché ad ogni altro destinatario dei medesimi;
d. riceve dalle parti e dall’Arbitro Unico o dal Collegio Arbitrale tutti gli atti scritti e i documenti;
e. forma e conserva i fascicoli dei procedimenti arbitrali fino alla conclusione del procedimento;
f. compie le comunicazioni richieste dal Consiglio Arbitrale e dall’Arbitro Unico o dal Collegio Arbitrale;
x. xxxxxxxx alle parti, a loro richiesta, copia conforme degli atti e dei documenti, nonché attestazioni e certificazioni relative al procedimento arbitrale;
h. si occupa del caricamento su piattaforme informatiche di tutta la documentazione relativa agli Arbitrati su base Nazionale, per la gestione operativa dell’Arbitrato e delle udienze arbitrali (db documenti, gestione due diligence legale, generazione ok legale);
3. La Segreteria Arbitrale svolge le sue funzioni tramite il Segretario Generale, il Vicesegretario Generale e i funzionari delegati nominati dal Consiglio Arbitrale. Tutte le cariche restano in carica 5 anni e sono rieleggibili, senza limiti temporali di mandato.
Previo parere favorevole del Presidente del Consiglio Arbitrale le attività della Segreteria Arbitrale possono essere altresì affidate alla singola sede secondaria per i procedimenti amministrati nell’area geografica di competenza e le cui attività saranno sempre supervisionate dalla Segreteria Arbitrale Nazionale secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Ambito di applicazione del Regolamento.
Il presente Regolamento del Procedimento di Arbitrato gestito da CAI (“Regolamento”), comprensivo dei relativi allegati, integra le disposizioni di cui agli artt. 806- 840 del codice di procedura civile e disciplina la procedura arbitrale e gli Arbitrati coordinati e amministrati da CAI, fatti salvi i poteri delle parti di stabilire le norme procedurali, anteriormente all’inizio del giudizio arbitrale, ai sensi dell’art. 816-bis del codice di procedura civile. Le Parti aderiscono al Regolamento ai fini dello svolgimento della procedura arbitrale (“Arbitrato”). Il Regolamento si applica nel caso in cui le Parti abbiano espressamente indicato il Regolamento nella loro Convenzione Arbitrale, ovvero quando, pur in assenza di esplicito riferimento ad un regolamento, le parti abbiano comunque deferito la controversia a CAI.
Altresì il Regolamento si applica se ricorrono le seguenti condizioni:
a) Una parte deposita una domanda di arbitrato contenente una proposta di ricorrere ad un arbitrato disciplinato dal presente regolamento. Il modello di proposta è presente sul sito internet ufficiale di CAI;
b) L’altra parte accetta tale proposta, entro il termine perentorio indicato dalla Segreteria Arbitrale.
Art. 2 – Regole di procedura.
Il procedimento arbitrale, tanto rituale che irrituale, è disciplinato dalle norme processual-civilistiche e dal Regolamento in vigore al momento della presentazione della domanda nel rispetto del principio del contraddittorio e della parità di trattamento tra le Parti. In ogni caso è fatta salva l’applicazione delle norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale.
Art. 3 – Regolamento e successive modifiche.
CAI si riserva la facoltà di modificare il presente Regolamento senza preavviso, dandone contezza attraverso la diffusione su piattaforma informatica. A ciascun Arbitrato sarà applicato il Regolamento in vigore alla data d’inizio dello stesso.
Art. 4 – Regole applicabili al merito.
Salvo che tutte le Parti non abbiano espressamente richiesto che la decisione avvenga secondo equità, la controversia sarà decisa dall’Arbitro Unico o dal Collegio Arbitrale secondo diritto.
Art. 5 – Sede dell’arbitrato.
La sede dell’Arbitrato, sia esso rituale o irrituale, è stabilita dalle parti nella Convenzione Arbitrale. In mancanza, la sede dell’arbitrato è scelta ex officio, dalla Segreteria Arbitrale in una delle Sedi presenti sul territorio nazionale e internazionale, tale da rendere agevole per le parti e per l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale, l’espletamento del giudizio arbitrale. Il Consiglio Arbitrale sentite le Parti e l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale, può disporre che le udienze o le ulteriori attività inerenti il procedimento si svolgano in luogo diverso dalla sede dell’arbitrato. Ai fini della determinazione di tale luogo, il Consiglio Arbitrale tiene conto, tra l’altro, della natura della controversia, delle esigenze delle Parti, dei consulenti tecnici di parte e dei testimoni.
Art. 6 – Lingua dell’arbitrato.
La lingua dell’Arbitrato è di norma quella italiana, salvo che le parti non richiedano che la procedura venga svolta secondo una lingua diversa da quella italiana. L’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in lingua diversa da quella dell’Arbitrato e può disporre che tali documenti siano accompagnati dalla relativa traduzione nella lingua dell’Arbitrato.
Art. 7 – Comunicazioni, trasmissione e deposito degli atti.
Le Parti devono depositare gli atti e i documenti, ovvero inviarli per posta mediante raccomandata a.r. o anche in formato elettronico secondo le modalità previste di seguito, presso la Segreteria Arbitrale (art. 3 del presente regolamento), in originale per ciascuna Parte e in tante copie quanti sono gli Arbitri. CAI stabilisce il numero di copie necessarie nel caso in cui il numero degli arbitri non sia ancora definito. La Domanda di Arbitrato, la Comparsa di Risposta e la comunicazione del Lodo, tutte le altre comunicazioni, la trasmissione e il deposito degli atti e dei documenti possono essere effettuati anche in forma elettronica mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dalla Segreteria Arbitrale e agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dalle Parti. Indipendentemente dalla natura dell’arbitrato, dopo la conclusione del procedimento, CAI non conserva copia dei documenti registrati. Se le parti desiderano la restituzione dei documenti, devono farne richiesta a CAI entro il termine di 60 giorni dalla conclusione dell’arbitrato, a pena di decadenza. Eventuali accordi particolari relativi alla conservazione dei documenti, in qualsiasi forma, devono essere concordati per iscritto e per tale servizio CAI avrà diritto a un compenso integrativo per il supplemento di attività della Segreteria Arbitrale. La comunicazione soggetta a termine si considera tempestiva se la notifica sia depositata presso l’Ufficiale Giudiziario prima della scadenza dello stesso e se la raccomandata a.r. è inviata prima della scadenza del termine.
Art. 8 – Termini.
I termini del presente Regolamento o fissati da CAI o dall’Arbitro Unico o dal Collegio Arbitrale non sono previsti a pena di decadenza, a meno che detta decadenza non sia espressamente prevista dal codice di procedura civile e dal Regolamento o stabilita con apposito provvedimento. CAI, attraverso i propri organi, e l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale possono prorogare, prima della loro scadenza, i termini da essi stabiliti. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per gravi motivi ovvero previo consenso di tutte le Parti. Il decorso dei termini del procedimento arbitrale, compreso il termine fissato per il deposito del Lodo, se non diversamente stabilito nella Convezione Arbitrale, si intende sospeso di diritto dal 1 agosto al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo e nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale.
II. L’ARBITRO UNICO E IL COLLEGIO ARBITRALE Art. 9 – Numero degli Arbitri.
L’Arbitrato è condotto da un Arbitro Unico, fatto salvo il diverso accordo delle Parti, per le controversie con valore sino a € 50.000,00 (cinquantamila/00). Salvo quanto diversamente previsto dalle Parti nella convenzione arbitrale, il Collegio è composto da tre membri. Se la convenzione arbitrale prevede un numero pari di arbitri, il Collegio è composto dal numero dispari di arbitri superiore a quello previsto nella convenzione.
Art. 10 – Nomina dell’Arbitro Unico.
a. Gli Arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella Convenzione Arbitrale.
b. Se non è diversamente stabilito nella Convenzione Arbitrale, la controversia è composta in prima istanza da un Arbitro Unico che, se non è diversamente stabilito nella convenzione, viene nominato dal Consiglio Arbitrale.
c. Se le parti nella Convenzione arbitrale hanno stabilito di nominare l’Arbitro unico di comune accordo senza indicare un termine, tale termine viene assegnato dalla Segreteria Arbitrale di norma 7 (sette) giorni). Se l’accordo tra le parti non è raggiunto, l’Arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.
d. Se le parti hanno diversa nazionalità o domicilio in Stati diversi, il Consiglio Arbitrale su richiesta di entrambe le parti può nominare quale Arbitro Unico o Presidente del Collegio Arbitrale una persona di nazionalità terza.
e. La scelta e il conferimento dell’ufficio di Xxxxxxx, sia su nomina di parte sia in forza di designazione per opera del Consiglio Arbitrale avverrà esclusivamente in favore delle figure arbitrali ammesse, formatesi ed abilitatesi presso l’Associazione Camera Arbitrale Internazionale.
Art. 11 – Nomina del Collegio Arbitrale.
a. Salvo quanto diversamente stabilito nella Convenzione Arbitrale, il Collegio Arbitrale è nominato dal Consiglio Arbitrale per le controversie con valore superiore a € 50.000,00 (cinquantamila/00).
b. Se le parti nella Convenzione Arbitrale hanno stabilito di nominare gli arbitri del Collegio Arbitrale, ciascuna Parte, nella domanda di Arbitrato e nella memoria di replica, nomina un Arbitro; se la Parte non vi provvede nel termine previsto dalla convenzione di Arbitrato o, in mancanza, in quello assegnato dalla Segreteria Arbitrale, l’Arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale.
c. Il Presidente del Collegio Arbitrale, con funzione di terzo Arbitro, è nominato di comune accordo dagli Arbitri nominati dalle Parti. Se gli Arbitri non vi provvedono entro il termine previsto dalla Convenzione di Arbitrale o, in mancanza, in quello assegnato dalla Segreteria Arbitrale il Presidente è nominato secondo le modalità di cui al presente Regolamento.
d. Se le Parti e gli altri Arbitri acconsentono, il Presidente può, individualmente, decidere le questioni burocratiche e procedurali.
e. La scelta e il conferimento dell’ufficio di Xxxxxxx, sia su nomina di parte sia in forza di designazione per opera del Consiglio Arbitrale avverrà esclusivamente in favore delle figure arbitrali formatesi ed abilitatesi presso l’Associazione Camera Arbitrale Internazionale.
Art. 12 – Scelta e sostituzione dell’Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale.
a. In tutti i casi in cui le parti non vi provvedano, il Consiglio Arbitrale procede alla nomina e alla tempestiva composizione dell’Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale.
b. Qualora le Parti non trovino un accordo sulla scelta di un Arbitro entro il termine previsto dalla Convenzione Arbitrale o in quello stabilito dalla Segreteria Arbitrale, il Consiglio Arbitrale invia alle Parti tramite la Segreteria Arbitrale un elenco di almeno cinque nominativi nel caso di Arbitrato con Arbitro
Unico e di dieci nominativi nel caso di Collegio Arbitrale. La Segreteria Arbitrale, su richiesta, fornirà a ogni Parte una breve descrizione del background e dell’esperienza di ogni Arbitro candidato. Per giustificato motivo il Consiglio Arbitrale ha facoltà di sostituire in tutto o in parte i nominativi presenti nell’elenco prima che le Parti abbiano fatto la loro scelta.
c. Entro 7 (sette) giorni dalla presentazione dell’elenco dei nominativi alle Parti, ogni Parte potrà depennare due nomi nel caso di Arbitrato con Arbitro Unico e tre nomi nel caso di Collegio Arbitrale, ed elencare i rimanenti Arbitri in ordine di preferenza. Il candidato rimanente con il maggior numero di preferenze sarà nominato Arbitro. Il Consiglio Arbitrale può concedere a ciascuna Parte una dilazione di tempo ragionevole per effettuare la scelta dei candidati senza il previo consenso delle altre Parti.
d. In mancanza di accordo sulla scelta di uno o più Arbitri in conformità alla procedura di cui sopra, il Consiglio Arbitrale nomina l’Arbitro o gli Arbitri necessari per costituire l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale.
e. Il mancato riscontro di una Parte all’elenco degli Arbitri proposto dal Consiglio Arbitrale entro il termine di sette giorni dalla comunicazione vale quale implicita accettazione di tutti gli Arbitri ivi elencati.
f. In caso di più Parti, tutti i soggetti cui sia imputabile un comune centro d’interessi nell’ambito della medesima controversia, sono congiuntamente considerati come Parte ai fini della selezione dell’Arbitro. La sussistenza di un comune centro d’interessi è valutata dal Consiglio Arbitrale tenuto conto, tra l’altro, della circostanza che tali soggetti siano o meno rappresentati dallo stesso difensore e delle loro specifiche posizioni.
g. La scelta e il conferimento dell’ufficio di Xxxxxxx, sia su nomina di parte sia in forza di designazione per opera del Consiglio Arbitrale avverrà esclusivamente in favore delle figure arbitrali formatesi ed abilitatesi presso l’Associazione Camera Arbitrale Internazionale.
Art. 13 – Nomina degli arbitri nell’arbitrato con pluralità di Parti.
In caso di arbitrato con più di due Parti – ove manchino o siano inidonee le pattuizioni delle Parti sulla nomina dell’Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale o qualora le Parti non riescano a provvedervi entro il termine indicato dalla Segreteria Arbitrale- il Consiglio Arbitrale stabilisce il numero e le modalità di nomina degli Arbitri e provvede direttamente alla loro nomina.
Art. 14 – Nomina e accettazione degli Arbitri.
a. La Segreteria Arbitrale comunica all’Arbitro l’avvenuta nomina. Nei 5 (cinque) giorni successivi l’Arbitro deve trasmettere alla Segreteria Arbitrale la dichiarazione di accettazione della nomina contenente la dichiarazione di conoscenza e di accettazione dei compensi stabiliti da CAI e previsti per l’esecuzione dell’attività, del tempo stimato per l’emissione del Lodo e del presente Regolamento, nonché la dichiarazione di indipendenza.
b. Con riferimento alla dichiarazione d’indipendenza l’Arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:
(i) qualsiasi relazione in essere con le Parti o i loro difensori che sia rilevante ai fini della propria imparzialità e indipendenza;
(ii) qualsiasi interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all’oggetto della controversia;
(iii) qualsiasi pregiudizio o riserva in merito alla materia del contendere.
c. La Segreteria Arbitrale trasmette copia della dichiarazione alle Parti. Ciascuna Parte può comunicare le proprie osservazioni scritte alla Segreteria Arbitrale entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della dichiarazione.
d. Decorso il termine previsto dalla precedente lettera (c) l’Arbitro è confermato dal Consiglio Arbitrale se:
(i) ha inviato una dichiarazione di indipendenza senza precisazioni;
(ii) le Parti non hanno sollevato osservazioni.
e. In ogni altro caso, il Consiglio Arbitrale decide ai fini della conferma dell’Arbitro.
f. La dichiarazione d’indipendenza può essere ripetuta nel corso del procedimento arbitrale fino alla sua conclusione, in caso di fatti sopravvenuti o su richiesta del Consiglio Arbitrale.
Art. 15 – Ricusazione degli Arbitri.
a. Ciascuna Parte può depositare un’istanza motivata di ricusazione degli Arbitri per i motivi previsti dal codice di procedura civile, nonché per ogni altro motivo che possa ragionevolmente minare l’indipendenza o imparzialità degli stessi.
b. L’istanza deve essere depositata presso la Segreteria Arbitrale entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o dalla effettiva conoscenza del motivo di ricusazione.
c. L’istanza è comunicata agli Arbitri e alle altre Parti dalla Segreteria Arbitrale che stabilisce il termine per l’invio di eventuali osservazioni.
d. Le altri Parti possono, entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, proporre istanza di ricusazione incidentale, pur essendo trascorso il termine per proporre istanza di ricusazione in via principale.
e. Sull’istanza di ricusazione decide il Consiglio Arbitrale sentito l’Arbitro ricusato.
f. Nel caso l’istanza di ricusazione riguardi un componente del Consiglio Arbitrale, lo stesso si asterrà dal partecipare alla decisione sulla propria ricusazione.
g. E’ sempre ammessa da parte dell’arbitro nei cui confronti pende domanda di ricusazione la possibilità dello stesso di xxxxxxxsi.
Art. 16 – Sostituzione degli Arbitri.
a) L’Arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo Arbitro nelle seguenti ipotesi:
(i) l’Arbitro rinuncia all’incarico dopo aver accettato;
(ii) l’Arbitro non è confermato;
(iii) il Consiglio Arbitrale accoglie l’istanza di ricusazione proposta nei confronti dell’Arbitro;
(iv) il Consiglio Arbitrale rimuove l’Arbitro per violazione dei doveri imposti dal Regolamento o per altro grave motivo;
(v) l’Arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo.
(a) Il Consiglio Arbitrale sospende il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dalla precedente lettera (a).
(b) Il nuovo Arbitro è nominato con le modalità previste dagli artt. 10 e 11 del presente Regolamento.
Se L’Arbitro non è nominato dalle Parti entro i termini indicati nella Convenzione Arbitrale o assegnato dalla Segreteria Arbitrale, oppure l’Arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo Arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale.
(c) Il Consiglio Arbitrale determina l’eventuale compenso spettante all’Arbitro sostituito, tenuto conto dell’attività fino a quel momento svolta e del motivo della sostituzione.
(e) In caso di sostituzione, il nuovo Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento nel rispetto del termine previsto per l’emissione del Lodo.
Art. 17 - Costituzione dell’Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale.
a. La Segreteria Arbitrale trasmette all’Arbitro Unico o al Collegio Arbitrale gli atti introduttivi, con i documenti allegati.
b. Gli Arbitri si costituiscono in Arbitro Unico o in Collegio Arbitrale entro 7 (sette giorni) dalla data di ricezione degli atti e relativi allegati. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria Arbitrale per giustificato motivo.
c. La costituzione dell’Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli Arbitri. Il verbale indica la sede e la lingua dell’arbitrato, e detta le modalità e i termini di svolgimento del procedimento.
d. In caso di sostituzione degli Arbitri dopo la costituzione dell’Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale, la Segreteria Arbitrale trasmette al nuovo Arbitro Unico o al Collegio Arbitrale copia degli atti e dei documenti del procedimento.
Art. 18 – Poteri dell’Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale.
(a) L’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale, in caso di litisconsorzio, può disporre la separazione dei procedimenti, qualora si rendesse necessario tranne nell’ipotesi in cui le domande proposte debbano obbligatoriamente essere decise congiuntamente.
(b) L’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale può disporre tutti i provvedimenti che ritiene opportuno per garantire la rappresentanza o l’assistenza delle Parti.
(c) L’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale, su domanda di parte, può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari urgenti e provvisori che non siano vietati da norme inderogabili. Salvo diverso accordo delle parti l’Arbitro o il Collegio Arbitrale, su domanda di parte, ha il potere di adottare determinazioni di natura provvisoria con efficacia vincolante sul piano negoziale.
Art. 19 – Ordinanze dell’Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale.
(a) Fatta eccezione per quanto previsto in relazione al Lodo arbitrale, l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale decide con ordinanza.
(b) Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza.
(c) Le ordinanze devono essere emesse per iscritto e possono essere rese anche dal Presidente del Collegio Arbitrale individualmente.
(d) Le ordinanze dell’Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale sono revocabili.
(e) Se l’ordinanza è stata emessa fuori udienza, essa è comunicata alle Parti con le modalità indicate dal presente Regolamento.
Art. 20 – Interpretazione delle norme.
(a) Successivamente alla propria costituzione l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale è competente ai fini della risoluzione di eventuali controversie relative all’interpretazione e all’applicabilità delle norme procedurali scelte dalle parti o in mancanza di quelle di cui al presente Regolamento, in ossequio all’art. 816-bis codice procedura civile. La decisione dell’Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale è definitiva.
(b) Qualsiasi questione inerente l’applicazione del presente Regolamento che venga sottoposta a CAI, è risolta dalla stessa in conformità alle proprie procedure amministrative.
(c) Le controversie riguardanti l’applicabilità dell’istituto arbitrale alla controversia, nonché quelle aventi ad oggetto l’esistenza, la validità, l’interpretazione e l’applicabilità della Convenzione Arbitrale, sono rimesse alla decisione dell’Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale che potranno richiedere un parere al Consiglio Arbitrale.
III. AVVIO DELL’ARBITRATO E TENTATIVO DI CONCILIAZIONE Art. 21 – Domanda di Arbitrato.
1. La Parte istante deposita personalmente o anche a mezzo di raccomandata A/R o a mezzo PEC, esclusivamente presso la Segreteria Arbitrale CAI (salvo che tale potere non sia stato affidato alla singola sede secondaria) sita in Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxx x.00 - 00000 Xxxxx (Xx) , la domanda di Arbitrato sottoscritta dalla stessa Parte e/o dal difensore eventualmente nominato, munito di procura che dovrà contenere i seguenti elementi:
a. L'indicazione delle generalità e del domicilio delle parti (o, se persone giuridiche, l'indicazione del tipo, della sede e dei legali rappresentanti), nonché degli eventuali difensori e dei rispettivi codici fiscali e partite iva;
b. L'indicazione del tipo di procedimento che s’intende iniziare (arbitrato rituale o irrituale) e del tipo di decisione richiesta (secondo diritto o equità), con la specificazione del numero di Arbitri previsto e la nomina dell'Arbitro di fiducia della parte nel caso in cui sia prevista la costituzione di un Collegio Arbitrale;
c. l'indicazione del preesistente compromesso o clausola arbitrale di cui dovrà essere allegata copia unitamente ad ogni altra eventuale documentazione ritenuta opportuna dalla parte;
d. la specifica esposizione delle domande da sottoporre alla pronuncia arbitrale e la sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni a fondamento delle stesse nonché l’indicazione sommaria del valore economico della controversia;
e. l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;
f. la procura conferita al difensore, ove nominato, e l’eventuale elezione di domicilio;
g. la sottoscrizione della/e parte/i istante/i.
h. la domanda deve essere accompagnata, a pena di improcedibilità, dal deposito del diritto fisso di registrazione pari a 50,00 (cinquanta) euro oltre I.V.A. direttamente a CAI;
L’istanza di arbitrato deve essere consegnata alla Segreteria Arbitrale unitamente al fascicolo contenente:
- 1 originale + allegati per CAI;
- 1 copia + allegati per ciascuna parte convenuta;
- 1 copia + allegati per ciascun Arbitro nominato.
2. La Segreteria Arbitrale comunica la domanda di arbitrato al convenuto entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data del deposito. L’attore può anche notificare direttamente la domanda di arbitrato al convenuto, fermo restando l’obbligo del deposito della domanda stessa, regolarmente notificata, unitamente al fascicolo contenente i documenti di cui sopra, entro 15 (quindici) giorni dall’avvenuta notifica presso la Segreteria Arbitrale, che ne cura in ogni caso la trasmissione al fine della decorrenza dei termini regolamentari.
Art. 22 – Tentativo di Mediazione.
(a) Le parti possono esperire un tentativo di mediazione che dovrà concludersi entro i termini di legge.
(b) Le Parti possono decidere congiuntamente di esperire il tentativo di mediazione anche successivamente ed in qualsiasi fase degli arbitrati pendenti alla data del 01.03.2012.
(d) Xxxxxxx per i rapporti tra il mediatore e l’arbitro le cause di incompatibilità per tempo vigenti.
(e) Qualora ne ravvisi l’opportunità, per l’intera durata dell’Arbitrato, l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale può invitare in qualunque momento le parti a rivolgersi al mediatore.
(f) Ogni tentativo di mediazione sospende i termini della procedura arbitrale.
Art. 23 - Comparsa di risposta.
Il convenuto deve depositare personalmente o anche a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo PEC presso la Segreteria Arbitrale (salvo che tale potere non sia stato affidato alla singola sede secondaria) la comparsa di risposta, con eventuali domande riconvenzionali, entro venti (20) giorni dalla comunicazione della domanda di arbitrato da parte della Segreteria Arbitrale o dalla notifica ad istanza di parte attrice. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria Arbitrale per giustificati motivi. La comparsa di risposta è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da:
a. nome, domicilio del convenuto e codice fiscale o partita iva;
b. esposizione, anche breve e sommaria, della difesa con ivi specificate, a pena di decadenza, le domande ed eccezioni procedurali e di merito a pena di decadenza;
c. indicazione delle eventuali domande riconvenzionali e del relativo valore economico;
d. eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;
e. procura conferita al difensore, se questo è stato nominato;
f. deposito del diritto fisso di registrazione pari a 50,00 (cinquanta) euro oltre I.V.A. direttamente a La comparsa deve essere consegnata unitamente con fascicolo contenente:
- 1 originale + allegati per CAI;
- 1 copia + allegati per parte attrice e per ciascuna altra parte convenuta;
- 1 copia + allegati per ciascun Arbitro nominato.
La Segreteria Arbitrale trasmette la comparsa di risposta all’attore entro 7 (sette giorni) lavorativi dalla data del deposito. Il convenuto può anche notificare direttamente la domanda di arbitrato all’attore, fermo restando il deposito della domanda stessa presso la Segreteria Arbitrale, che ne cura in ogni caso la trasmissione al fine della decorrenza dei termini regolamentari. Se la Parte convenuta rifiuta di prendere parte alla procedura, la Segreteria Arbitrale dà atto per iscritto della mancata risposta o adesione e l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale, fissa e comunica la data della prima udienza e l’Arbitrato prosegue in sua assenza.
Art. 24 – Domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzi.
Il convenuto, unitamente alla comparsa di risposta, può proporre eventuali domande riconvenzionali, indicandone il valore economico. Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, l’attore può depositare presso la Segreteria Arbitrale (salvo che tale potere non sia stato affidato alla singola sede secondaria) una memoria di risposta alla domanda riconvenzionale entro quindici giorni dalla ricezione della comparsa di risposta. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria Arbitrale per giustificati motivi. La Segreteria Arbitrale comunica al convenuto la memoria di risposta alla domanda riconvenzionale entro sette giorni lavorativi successivi alla data del deposito. Se la chiamata in causa di terzi è consentita in conformità alle norme applicabili, il convenuto deve proporla con la memoria di replica. L’attore può chiedere la chiamata di terzo, se ne sorge l’esigenza dal contenuto della difesa avversaria entro l’incontro preliminare o, in mancanza, entro e non oltre la prima udienza. La Segreteria Arbitrale trasmette la memoria di replica al terzo chiamato in causa entro sette giorni successivi alla data del deposito. Al terzo chiamato in causa si applicano, per la memoria di costituzione e le eventuali repliche, gli stessi termini e modalità previste per il convenuto.
Art. 25 – Questioni preliminari ed amministrative.
La Segreteria Arbitrale ha facoltà di convocare le Parti e di richiedere presso la sede preposta per l’arbitrato, un incontro per discutere le questioni preliminari di procedura. Per ragioni di celerità, e a discrezione della Segreteria Arbitrale ciò può avvenire anche in call conference. Salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dall’accordo tra le Parti, il Consiglio Arbitrale può riunire più Arbitrati in caso di controversie tra loro connesse affinché queste siano decise con un unico Lodo. In caso di riunione di più Arbitrati, il Consiglio Arbitrale tiene conto di tutte le circostanze, compreso lo stato dei procedimenti arbitrali già in corso. Nelle controversie societarie, in caso di pluralità d’impugnazioni avverso una stessa delibera, il Consiglio Arbitrale, oppure l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale, dispone che tali impugnazioni siano decise con un unico Lodo.
IV. IL PROCEDIMENTO Art. 26 – Incontro preliminare.
a. Su richiesta di Parte o per iniziativa dell’Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale, la Segreteria Arbitrale può fissare un incontro preliminare con le Parti o con i loro consulenti legali o rappresentanti avente ad oggetto:
1. L’esame delle memorie delle Parti e ogni eventuale ulteriore accordo volto a definire l’ambito della controversia o le modalità di svolgimento delle udienze.
2. La tempistica delle udienze e le modalità di scambio delle informazioni documentali o memorie.
3. Ogni altra questione che possa essere portata all’attenzione dell’Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale.
b. Per ragioni di celerità, e a discrezione dell’Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale, l’incontro preliminare potrà essere condotto in call conference e ripetuto a seconda delle circostanze.
c. L’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale può richiedere che ciascuna Parte produca delle brevi memorie scritte relative alla propria posizione, unitamente ad una sintesi dei fatti e degli elementi probatori che la Parte intende presentare nonché eventuali deduzioni sulla legge applicabile. Le memorie devono essere depositate presso la Segreteria Arbitrale e notificate alle altre Parti, almeno sette giorni prima della data della prima udienza. Eventuali controdeduzioni o ulteriori memorie scritte potranno essere ammesse o richieste a sola discrezione dell’Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale nel rispetto del principio del contraddittorio.
Art. 27 – Programmazione e luogo delle udienze.
(a). L’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale, in sede di prima convocazione, dopo essersi consultato con le Parti presenti, stabilirà la data, l’orario e il luogo delle successive udienze.
(b) Nel caso in cui una Parte risulti assente, l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale può in ogni caso fissare le udienze senza necessità di ulteriore consultazione con la parte mancante. Alla Parte assente viene comunicata, a cura della Segreteria Arbitrale, la data della prima udienza con preavviso di almeno 20 (venti giorni), tranne il caso in cui un minore preavviso sia stato concordato tra le Parti o sia consentito dalla legge.
Art. 28 – Le udienze.
(a) Le udienze successive alla prima sono fissate dall’Arbitro Unico o dal Collegio Arbitrale d’intesa con il Consiglio Arbitrale e comunicate dalla Segreteria Arbitrale alle Parti con congruo preavviso, non inferiore a 5 (cinque) giorni liberi lavorativi.
(b) Le Parti possono comparire alle udienze personalmente o, se previsto, a mezzo dei propri rappresentanti muniti dei necessari poteri ed essere assistite da difensori muniti di procura.
(c) Se una Parte non compare in udienza senza giustificato motivo, l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, prosegue con lo svolgimento della procedura. Ove sorgano dubbi sulla regolarità nella convocazione, l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale, provvede ad una nuova convocazione.
(d) Le udienze si concludono con la redazione di un verbale. L’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale può disporre che la redazione del verbale sia sostituita, anche parzialmente, da registrazione con riserva di successiva trascrizione.
Art. 29 – Istruzione probatoria.
(a) L’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale, può disporre l’interrogatorio libero delle Parti e assumere d’ufficio o su istanza di Parte tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile.
(b) L’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento e al merito della controversia.
(c) Le deposizioni dei testimoni registrate su qualsiasi supporto o sbobinate sono valide, a condizione che le Parti abbiano avuto l’opportunità di ascoltarle e contro-interrogare i testimoni. L’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale ha la facoltà, a sua discrezione, di accettare la deposizione di testi o altre deposizioni registrate anche nel caso in cui le altre Parti non abbiano avuto la possibilità di controinterrogarle, ma può attribuire alle stesse un diverso valore probatorio.
(d) Il Collegio Arbitrale può delegare un componente del Collegio per procedere all’assunzione delle prove ammesse.
Art. 30 – Consulenza tecnica.
(a) L’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale può nominare uno o più consulenti tecnici d’ufficio o chiederne la designazione al Consiglio Arbitrale, sempre selezionandoli tra quelli presenti in un apposito elenco tenuto dall’Associazione Camera Arbitrale Internazionale.
(b) Il consulente tecnico d’ufficio è soggetto agli stessi obblighi imposti agli Arbitri dal Regolamento ivi inclusi quelli previsti ai fini della ricusazione.
(c) Il consulente tecnico d’ufficio è tenuto a consentire alle Parti di assistere direttamente, o tramite i loro difensori, alle operazioni di consulenza tecnica.
(d) Le Parti possono designare dei consulenti tecnici di parte. Le consulenze tecniche svolte alla presenza dei consulenti tecnici designati dalle Parti si considerano eseguite in presenza di queste ultime.
Art. 31 – Domande nuove.
(a) L’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale decide in merito all’ammissibilità delle domande nuove proposte dalle Parti nel corso del procedimento, nel caso in cui ricorrano le seguenti circostanze:
(i) la Parte, contro la quale la domanda è proposta, dichiara di accettare il contraddittorio e non propone eccezione preliminare di inammissibilità nel merito e l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale non rifiuta espressamente la decisione;
(ii) la nuova domanda è oggettivamente connessa con una di quelle oggetto del procedimento arbitrale;
(b) in questo caso l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale consente alle altre Parti di replicare per iscritto alle domande nuove, entro un congruo termine.
Art. 32 – Intervento volontario e chiamata in causa di un terzo.
(a) L’intervento volontario o la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con l’accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri. Sono sempre ammessi gli interventi previsti dall’art. 816-quinquies secondo comma.
(b) In caso di intervento volontario del terzo, quest’ultimo deve proporre apposita domanda, depositando presso la Segreteria Arbitrale un atto di intervento avente il contenuto previsto dal presente Regolamento.
(c) La Segreteria Arbitrale trasmette l’atto di intervento alle Parti e all’Arbitro Unico o al Collegio Arbitrale. Qualora la domanda proposta con l’atto di intervento non sia compresa nell’ambito di applicazione della convenzione di arbitrato, la Segreteria Arbitrale assegna alle Parti ed all’Arbitro Unico o al Collegio Arbitrale un termine non superiore a venti giorni per esprimere il proprio consenso. In mancanza di una manifestazione di consenso delle Parti e dell’Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale entro il termine fissato, l’Arbitro Unico o al Collegio Arbitrale dichiara l’improcedibilità dell’intervento del terzo.
(d) Il terzo che interviene volontariamente nel processo senza proporre la domanda di cui alle lettere
(a-b) che precede, deve depositare presso la Segreteria Arbitrale un atto avente il contenuto previsto dal presente Regolamento. La Segreteria Arbitrale trasmette l’atto d’intervento alle Parti e all’Arbitro Unico o al Collegio Arbitrale.
(e) L’ordinanza con la quale l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale dispone la chiamata in causa del terzo nelle ipotesi in cui ciò sia consentito dalle norme applicabili al procedimento, è trasmessa dalla Segreteria Arbitrale al terzo entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data del deposito.
Art. 33 – Precisazione delle conclusioni.
(a) Quando l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del Lodo definitivo, dichiara la chiusura dell’istruttoria e invita le Parti a precisare le conclusioni.
(b) Se lo ritiene opportuno o se una Parte lo richiede, l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale fissa un termine per il deposito di memorie conclusionali. L’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale può, inoltre, fissare ulteriori termini per eventuali memorie di replica e un’udienza di discussione finale.
(c) Successivamente all’invito dell’Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale a precisare le conclusioni, è fatto divieto alle Parti di proporre nuove domande, procedere con nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie.
(d) I commi precedenti si applicano anche nell’ipotesi in cui l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale ritenga di decidere con Lodo parziale, nei limiti della controversia oggetto di tale decisione.
Art. 34 – Transazione e rinuncia agli atti.
Le Parti o i loro difensori comunicano alla Segreteria Arbitrale la rinuncia agli atti in caso di transazione o altro motivo, esonerando espressamente l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale dall’obbligo di emettere il Lodo.
Art. 35 – Rinuncia alla fase istruttoria.
(a) Le Parti possono rinunciare di comune accordo alla fase istruttoria e chiedere all’Arbitro Unico o al Collegio Arbitrale di decidere sommariamente sulla base delle sole memorie scritte e degli eventuali elementi probatori concordati tra le Parti.
(b) In qualsiasi momento prima dell’emissione del Lodo, l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale può fissare una nuova udienza di propria iniziativa o su istanza di una delle Parti laddove ravvisi un valido motivo. Nel caso di fissazione di tale nuova udienza, i termini per l’emissione del Lodo Arbitrale come previsti dal presente Regolamento, si intendono automaticamente prorogati sino a quando l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale non dichiari conclusa l’udienza stessa.
V. IL LODO
Art. 36 – Emissione del Lodo.
Salvo quanto disposto diversamente dalla parti, ai sensi dell’art. 820 comma 1 c.p.c., il Lodo deve essere emesso entro 240 (duecentoquaranta) giorni dal momento dell’accettazione della nomina da parte dell’arbitro o del collegio arbitrale. Il Lodo è deliberato dall’Arbitro Unico o dal Collegio Arbitrale a maggioranza dei voti. La conferenza personale degli Arbitri è necessaria solo se una delle Parti o uno degli Arbitri lo richieda, oppure se sia altrimenti previsto dalle norme applicabili al procedimento.
Art. 37 - Deliberazione del Lodo.
Il Lodo è deliberato con la partecipazione di tutti i membri del Collegio Arbitrale ed è assunto, salvo il caso di Arbitro Unico, a maggioranza dei voti. In caso di arbitrato collegiale, il Lodo deve dare atto che è stato deliberato con la partecipazione di tutti gli arbitri, nonché dell’impedimento o del rifiuto di chi non sottoscrive.
Art. 38 – Forma e contenuto del Lodo.
a) Il Lodo è redatto per iscritto e contiene:
(i) l’indicazione degli Arbitri, delle Parti e dei loro difensori;
(ii) l’indicazione della Convenzione Arbitrale;
(iii) l’indicazione della natura rituale o irrituale del Lodo, dell’applicabilità della legge italiana e se la decisione è stata presa secondo diritto o equità;
(iv) l’indicazione della sede dell’arbitrato;
(v) l’indicazione delle domande proposte dalle Parti così come precisate nelle rispettive conclusioni;
(vi) l’esposizione dei motivi della decisione;
(vii) il dispositivo;
(viii) la decisione sulle spese ed onorari del procedimento dell’Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale, con riferimento alla liquidazione compiuta da CAI, nonché la decisione sulle spese ed onorari di difesa sostenute dalle Parti che possono essere compensate, in tutto o in parte, o poste a carico della parte soccombente, ivi comprese le spese del C.T.U. eventualmente nominato;
(ix) la data, il luogo e le modalità della deliberazione
b) Il Lodo è sottoscritto dall’Arbitro Unico o da tutti i membri del Collegio Arbitrale o dalla maggioranza di essi. In tale ultimo caso, nel Lodo viene dato atto dell’impedimento o del rifiuto degli Arbitri che non lo sottoscrivono;
c) Per ciascuna sottoscrizione devono essere indicati il luogo e la data. Le sottoscrizioni degli Arbitri possono avvenire in luoghi e tempi diversi.
Art. 39 – Deposito e comunicazione del Lodo.
(a) L’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale deposita il Lodo presso la Segreteria Arbitrale in tanti originali quante sono le Parti più una copia diretta al Consiglio Arbitrale.
(b) La Segreteria Arbitrale trasmette ad ogni Parte un originale del Lodo entro 7 (sette) giorni successivi alla data del deposito.
Art. 40 – Lodo parziale e Lodo non definitivo.
(a) L’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale emette un Lodo parziale quando definisce solo alcuni aspetti della controversia, ovvero alcune delle controversie riunite nel procedimento.
(b) L’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale pronuncia un Lodo non definitivo quando risolve una o più questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito e in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al procedimento.
(c) Nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere (a) e (b) l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale dispone con ordinanza la prosecuzione del procedimento.
(d) Il Lodo parziale e il Lodo non definitivo non modificano il termine di deposito del Lodo definitivo, fatta salva la facoltà dell’Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale di richiedere una proroga alla Segreteria Arbitrale.
(e) Al Lodo parziale e al Lodo non definitivo si applicano le stesse disposizioni previste dal Regolamento per il Lodo definitivo. Il Lodo non definitivo non include la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa. Il Lodo parziale può includere la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa solo se definisce la controversia nei confronti di alcune delle Parti.
Art. 41 – Correzione del Lodo e controllo dei requisiti formali.
(a) E’ ammessa la possibilità di correzione del Lodo.
(b) L’istanza di correzione deve essere depositata presso la Segreteria Arbitrale che la trasmette all’Arbitro Unico o al Collegio Arbitrale, che decide con ordinanza, sentite le Parti, entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza di correzione.
(c) In caso di richiesta da parte dell’Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale di verifica del Lodo prima della sottoscrizione, il Consiglio Arbitrale può segnalare all’Arbitro Unico o al Collegio Arbitrale, l’eventuale mancanza di requisiti formali previsti dalla legge.
(d) il Lodo è impugnabile nelle forme e nei termini previsti dagli artt. 827-831 del codice di procedura civile.
VI. LE SPESE
Art. 42 - Valore della controversia.
Il valore della controversia ai fini della definizione delle spese del procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate dalle parti, secondo quanto previsto dal presente Regolamento. Il Consiglio Arbitrale tramite la Segreteria Arbitrale determina in via esclusiva il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e dell’Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale. I criteri utilizzati per la determinazione del valore della controversia sono indicati nell’allegato A del presente Regolamento.
Art. 43 - Spese del procedimento per arbitrato rituale e irrituale.
1. Ciascuna parte dovrà corrispondere la propria quota delle competenze e delle spese su richiesta del Consiglio Arbitrale così come indicate nel tariffario di cui all’Allegato D in vigore all’inizio dell’Arbitrato. La Segreteria Arbitrale richiederà alle Parti di corrispondere una somma pro-quota delle spese per l’Arbitrato precedentemente alla prima udienza.
Le Parti sono responsabili in solido del pagamento di tutte le spese e onorari della procedura arbitrale. La determinazione finale delle spese e onorari del procedimento arbitrale (sia rituale sia irrituale) è disposta dal
Consiglio Arbitrale prima del deposito del Lodo. A tal fine l'Arbitro trasmette alla Segreteria Arbitrale almeno 25 (venticinque) giorni - termine ridotto a 18 (diciotto) giorni nelle procedure veloci - prima della scadenza del termine per emettere il Lodo, il progetto di Lodo finale nonché ogni altro elemento utile per le determinazioni del Consiglio Arbitrale sulla liquidazione delle spese e degli onorari.
2. Le determinazioni del Consiglio Arbitrale sono vincolanti per tutti gli interessati (Parti, Arbitri, Consulenti tecnici ecc.).
3. Se le somme previamente depositate dalle parti si dimostrassero insufficienti a coprire le spese e gli onorari dell’arbitrato, il Consiglio Arbitrale, tramite la Segreteria Arbitrale, chiederà alle parti le necessarie integrazioni.
4. Il Consiglio Arbitrale può, in deroga a quanto previsto all’art. 36 del presente Regolamento e finché non siano state integralmente depositate dalle parti le somme richieste, sospendere la restituzione del progetto di Lodo all’Arbitro Unico o al Collegio Arbitrale con conseguente differimento ex officio del termine di deposito del Lodo.
5. Il provvedimento di liquidazione disposto dal Consiglio Arbitrale è comunicato all’Arbitro Unico o al Collegio Arbitrale, prima che questi deliberino il Lodo. L’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale lo menzionano nella decisione sulle spese e onorari contenuta nel Lodo. La liquidazione disposta dal Consiglio Arbitrale non pregiudica, nei casi in cui questa sia omessa, la decisione dell’Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale in ordine alla ripartizione dell’onere delle spese tra le parti.
6. Se il procedimento si conclude prima della costituzione dell’Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale, la liquidazione delle spese di procedimento è disposta forfettariamente in via equitativa dal Consiglio Arbitrale.
7. Le spese di procedimento sono composte dalle seguenti voci:
a. diritti di Registrazione, che l’Attore versa all’atto del deposito della domanda ed il Convenuto unitamente alla comparsa di risposta;
b. diritti di Segreteria di CAI per l’attività di Segreteria Arbitrale;
c. onorari dell’Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale;
x. xxxxxxx dei Consulenti tecnici d’ufficio;
e. rimborsi spese degli Arbitri;
x. xxxxxxxx spese dei Consulenti tecnici d’ufficio.
8. Gli onorari di CAI per l’amministrazione del procedimento sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe di cui all’Allegato “D" del Regolamento.
Possono essere determinati onorari di CAI inferiori a quelli previsti nei casi di conclusione anticipata del procedimento. Le attività incluse e quelle escluse dagli onorari di CAI sono indicate nell’Allegato “B” del Regolamento. Nessuna somma versata dalle parti sarà oggetto di rimborso e rimarrà definitivamente acquisita da CAI qualunque sia l’esito della procedura arbitrale, compreso il caso in cui non si addivenga al deposito del Lodo.
9. Gli onorari dell’Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe di cui all’Allegato “D" del Regolamento.
La determinazione degli onorari dell’Arbitrato e dei rimborsi spese agli Arbitri e ai consulenti tecnici d’ufficio è effettuata esclusivamente dal Consiglio Arbitrale, in nome e per conto delle parti.
Nel limite delle disponibilità liquide depositate, come anticipazioni dalle parti, saranno preliminarmente dedotte le competenze spettanti a CAI e precisamente i Diritti di Segreteria, e le spese borsuali, a qualunque titolo anticipate per conto delle parti dell’Arbitrato.
Gli onorari sono liquidati in misura uguale per ciascun Arbitro, salva la maggiorazione del 30% per il Presidente del Collegio Arbitrale secondo le Tariffe di cui all’Allegato “D" del Regolamento.
Nella determinazione degli onorari dell’Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale il Consiglio Arbitrale, tiene conto dell’attività svolta, della complessità della controversia, della rapidità del procedimento e di ogni altra circostanza. Possono essere determinati onorari differenziati per i singoli Arbitri. Possono essere determinati dal Consiglio Arbitrale onorari inferiori al minimo delle Tariffe in casi di conclusione anticipata del procedimento e superiori al massimo in casi straordinari.
10. Gli onorari dei Consulenti tecnici d’ufficio sono determinati con equo apprezzamento dal Consiglio Arbitrale, tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza.
11. I rimborsi spese dell’Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale e dei Consulenti tecnici d’ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai
relativi onorari. In caso di contestazione su detti rimborsi, la Segreteria Arbitrale rimetterà la questione al Consiglio Arbitrale che deciderà secondo equità l’entità e la debenza effettiva di detti rimborsi.
12. Per quanto attiene le voci sub art. 43 comma 7 lett. a, b, c, d, e, e, f, i pagamenti all’Arbitro Unico o al Collegio Arbitrale e a terzi che intervengono nella procedura, sono effettuati dalla CAI in capo alla quale tanto gli Arbitri quanto i CTU devono direttamente emettere, concluso l’arbitrato, le relative fatture professionali.
13. anche in relazione agli acconti depositati dalle parti, procederà a liquidare in nome e per conto delle parti stesse i compensi agli Arbitri e ai Consulenti tecnici d’ ufficio, inderogabilmente, dopo che con il deposito del Lodo Arbitrale presso la Segreteria Arbitrale possa considerarsi portato a termine il mandato collettivo conferito dai compromettenti nella Convenzione Arbitrale, previa emissione da parte degli interessati delle relative fatture e nel limite delle disponibilità liquide depositate in corso di procedura dalle parti dedotte le spettanze e le spese effettuate da CAI .
14. per quanto riguarda i pagamenti effettuati all‘Arbitro Unico o al Collegio Arbitrale e ai Consulenti tecnici, opera in nome e per conto delle parti.
15. I costi della procedura arbitrale sono dovuti in solido dalle parti, fatto salvo il diritto di rivalsa fra di loro.
Art. 44 - Versamenti anticipati e finali.
1. Dopo lo scambio degli atti introduttivi, il Consiglio Arbitrale, stimato il valore complessivo della lite, richiede alle parti, tramite la Segreteria Arbitrale, un fondo iniziale e fissa il termine, di solito non oltre i 15 (quindici) giorni liberi, per i relativi versamenti a mezzo di bonifico bancario.
2. La Segreteria Arbitrale può richiedere alle parti successive integrazioni del fondo iniziale in relazione all’attività svolta o in caso di variazione del valore della controversia e fissa il termine per i versamenti.
3. La Segreteria Arbitrale richiede alle parti il saldo delle spese di procedimento a seguito della liquidazione finale disposta dal Consiglio Arbitrale e prima del deposito del Lodo, fissando il termine per i relativi versamenti.
4. Gli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 sono richiesti a tutte le parti in eguale misura se il Consiglio Arbitrale, tramite la Segreteria Arbitrale, definisce un unico valore di controversia, calcolato sommando le domande di tutte le parti ovvero sono richiesti a ciascuna parte in quote differenti in ragione del valore delle rispettive domande.
5. Ai fini della richiesta dei versamenti, la Segreteria Arbitrale può considerare più parti come una sola, tenuto conto delle modalità di composizione del Collegio Arbitrale o della omogeneità degli interessi delle parti.
6. Quando siano presentate una o più domande riconvenzionali, la Segreteria Arbitrale può chiedere alle parti dei depositi separati per la domanda principale e per quella riconvenzionale.
7. Qualora il valore della controversia sia inizialmente indeterminato, il Consiglio Arbitrale, tramite la Segreteria Arbitrale, con equo apprezzamento, determina l’entità del deposito iniziale che le parti devono effettuare quale fondo a copertura delle spese di procedimento.
8. Su istanza motivata di parte, il Consiglio Arbitrale, tramite la Segreteria Arbitrale, può ammettere che per gli importi di cui ai commi 1, 2 e 3 sia raccolta idonea fideiussione bancaria o assicurativa, a prima richiesta.
9. Tutti i pagamenti di cui ai superiori commi saranno effettuati direttamente e unicamente mediante bonifico sul conto corrente intestato a CAI.
Art. 45 - Mancata copertura delle spese di procedimento.
1. Se una parte non versa l’importo richiesto, il Consiglio Arbitrale, tramite la Segreteria Arbitrale, può richiederlo all’altra parte e fissare un termine per il pagamento ovvero può, se non lo abbia già stabilito in precedenza, suddividere il valore della controversia e richiedere a ciascuna parte un importo correlato al valore delle rispettive domande, fissando un termine per il pagamento.
2. Nel caso di mancato pagamento, entro il termine fissato, il Consiglio Arbitrale, tramite la Segreteria Arbitrale, può sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dal Consiglio Arbitrale, tramite la Segreteria Arbitrale, verificato l’adempimento.
3. Decorsi 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A/R, del provvedimento di sospensione previsto dal comma 2, senza che il versamento sia eseguito dalle parti, il
Consiglio Arbitrale, tramite la Segreteria Arbitrale, ne informa l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale che dichiara improcedibile il procedimento, anche limitatamente alla sola domanda per la quale vi è inadempimento nel pagamento.
VII. ALTRE PROCEDURE OPZIONALI DI ARBITRATO Art. 46 – Arbitrato legato.
a) In qualsiasi momento, comunque precedente all’emissione del Lodo Arbitrale, le Parti possono concordare, per iscritto, l’ammontare minimo e massimo del valore di ciascuna domanda o di tutte le domande proposte nell’Arbitrato. Le Parti notificheranno tempestivamente alla Segreteria Arbitrale una copia del loro accordo scritto specificando importi massimi e minimi concordati.
b) Il Consiglio Arbitrale, tramite la Segreteria Arbitrale, manterrà confidenziale detto accordo e i relativi importi massimi e minimi concordati non saranno comunicati all‘Arbitro Unico o al Collegio Arbitrale, fatto salvo il previo consenso delle Parti.
c) Nel caso in cui l’ammontare riconosciuto con il Lodo Arbitrale sia pari a un importo compreso tra il valore minimo e massimo concordato dalle Parti, il Lodo Arbitrale sarà emesso senza necessità di rettifiche. Nel caso in cui l’ammontare riconosciuto con il Lodo Arbitrale sia inferiore all’ammontare minimo concordato dalle Parti, il Lodo Arbitrale verrà riconosciuto per un importo pari a tale valore minimo. Nel caso in cui l’ammontare riconosciuto con il Lodo Arbitrale sia superiore all’ammontare massimo concordato dalle Parti, il Lodo Arbitrale definitivo verrà riconosciuto per un importo pari a tale valore massimo.
Art. 47 – Arbitrato con offerta finale.
a) Nel caso in cui le Parti decidano, di comune accordo, di ricorrere a una procedura di Arbitrato con offerta finale, almeno nei 7 (sette) giorni antecedenti alla prima udienza, le Parti si scambiano e forniscono, per iscritto, alla Segreteria Arbitrale, le rispettive proposte sulla quantificazione dei danni che, a seconda delle circostanze, intendono risarcire o richiedere, e che ritengono adeguate. La Segreteria Arbitrale trasmetterà tempestivamente all‘Arbitro Unico o al Collegio Arbitrale una copia delle proposte delle Parti, fatto salvo il caso in cui le Parti decidano di mantenerle confidenziali nei confronti dell‘Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale. In qualsiasi momento, precedente alla conclusione della prima udienza, le Parti possono scambiarsi delle nuove proposte o domande scritte che sostituiranno le precedenti. Le nuove proposte scritte saranno consegnate alla Segreteria Arbitrale che le farà pervenire tempestivamente all‘Arbitro Unico o al Collegio Arbitrale, salvo che non sia diversamente pattuito tra le Parti.
b) Nel caso in cui l‘Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale sia a conoscenza delle proposte scritte delle Parti, ai fini della decisione tiene conto delle ultime proposte scegliendo quella che riterrà più ragionevole e adeguata.
c) Nel caso in cui l‘Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale, non sia a conoscenza delle proposte scritte delle Parti, emetterà il Lodo Arbitrale, con possibilità di eventuale rettifica successiva al fine di conformarsi il più possibile alle ultime proposte; in tal caso le ultime proposte saranno recepite nel Lodo Arbitrale.
Art. 48 – Arbitrato orale abbreviato.
1. Quanto la lite ha un valore inferiore o uguale a 15.000,00 euro (quindicimila) e c’è l’accordo di tutte le parti si applicano le norme del presente articolo. Il valore è calcolato sommando tutte le domande svolte, comprese quelle in via riconvenzionale. Nel caso in cui il limite massimo di valore della controversia venisse per qualsiasi ragione superato, o nel caso siano poste eventuali domande nuove, l’Arbitrato proseguirà nella forma del procedimento arbitrale ordinario.
2. L’Arbitrato è rituale e il lodo è emesso secondo il diritto italiano entro ventuno (21) giorni dall’udienza da un Arbitro Unico, nominato sempre dal Consiglio Arbitrale anche in deroga all’art. 13 del presente regolamento.
3. L’Arbitrato va introdotto con domanda congiunta sottoscritta dalle Parti o da chi ne ha la legale rappresentanza. E’ fatta salva la facoltà a una sola delle Parti di richiedere l’arbitrato con domanda depositata presso CAI che provvede con le modalità previste dal presente regolamento.
4. Il procedimento arbitrale si svolge solo tra le Parti che hanno sottoscritto la domanda o che vi hanno aderito.
5. Entro quattordici (14) giorni dal deposito della domanda congiunta di Arbitrato ovvero dalla data di adesione all’Arbitrato, la Segreteria Arbitrale, comunica alle Parti il nome dell’Arbitro e la data dell’udienza.
6. Il procedimento arbitrale si svolge in unica udienza con trattazione esclusivamente orale della quale è redatto processo verbale sottoscritto dalle Parti o dai loro difensori, su muniti di mandato speciale. Ove la domanda congiunta presenti delle anomalie solo l’Arbitro Unico potrà decidere di fare precedere l’unica udienza da un incontro preliminare per individuare la questione da decidere e per l’assunzione delle prove. Le parti richiedendo l’arbitrato orale abbreviato incaricano espressamente l’Arbitro Unico di decidere sulla base delle risultanze che emergeranno nell’udienza e si impegnano a svolgere tutte le proprie difese durante tale udienza, secondo le indicazioni dell’Arbitro.
7. Nel corso dell’udienza le Parti possono produrre documenti, l’Arbitro sente le Parti e può disporre l’audizione di un numero massimo di 2 (due) testimoni per ciascuna parte, a sommaria informazione nel corso dell’udienza stessa. La convocazione dei testimoni è onere della Parte che ne richiede l’audizione e la loro assenza comporta la decadenza della loro assunzione.
8. Non è ammessa la Consulenza Tecnica.
9. La lingua dell’arbitrato è l’italiano. I documenti sono producibili sole se in italiano e se accompagnati da dettagliata traduzione alla quale tutte le Parti hanno autorizzato l’Arbitro a far riferimento.
10. Il costo del procedimento, nella misura indicata dalla Tariffa in vigore al momento della presentazione della domanda, va versata contestualmente alla presentazione della domanda stessa.
11. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le altre norme del presente Regolamento, della convenzione arbitrale delle parti o dalla legge in quanto compatibili con quelle di questo articolo.
Art. 49- Arbitrato documentale.
1. Quanto la lite ha un valore inferiore o uguale a 5.000,00 euro (cinquemila/00) e c’è l’accordo di tutte le parti, si applicano le norme del presente articolo. Il valore è calcolato sommando tutte le domande svolte, comprese quelle in via riconvenzionale. Nel caso in cui il limite massimo di valore della controversia venisse per qualsiasi ragione superato, o nel caso siano poste eventuali domande nuove, l’Arbitrato proseguirà nella forma prevista dall’articolo 48. Qualora il valore esorbiti anche il limite di cui all’art.48 si procederà nella forma del procedimento arbitrale ordinario.
2. Affinché la controversia possa essere ammessa all’arbitrato documentale è necessario inoltre che CAI attraverso i suoi organi, previa una verifica preliminare della controversia, dichiari che a suo insindacabile giudizio il caso concreto renda possibile raggiungere una decisione anche prescindendo dall’audizione orale delle parti e dei testi e dalla discussione orale della causa. Nel caso sia ammesso tale procedimento, entro quattordici (14) giorni dal deposito della domanda congiunta di Arbitrato ovvero dalla data di adesione all’Arbitrato, la Segreteria Arbitrale comunica alle Parti il nome dell’Arbitro.
3. Tale procedimento omette ogni forma di udienza e/o incontro preliminare e sarà deciso solo in base ai documenti prodotti dalle parti.
4. Le parti richiedendo l’Arbitrato documentale esonerano espressamente l’Arbitro Unico dall’ascoltarle e rinunciano all’audizione di testimoni, impegnandosi a svolgere tutte le proprie difese solo per iscritto secondo le indicazioni di CAI, dei suoi organi e dell’Arbitro Unico.
5. L’Arbitro Unico, qualora a insindacabile giudizio lo ritenesse necessario, potrà comunque ascoltare una o entrambe le parti per richiedere chiarimenti sul contenuto della documentazione prodotta.
6. Le parti possono trasmettere all’Arbitro Unico, attraverso la Segreteria Arbitrale, dichiarazioni scritte proprie o di terzi contenenti l’esposizione dei fatti. Ciascuna di esse, per essere presa in considerazione, dovrà contenere in calce la dichiarazione firmata per l’attestazione contenente tutta la verità e nient’altro che la verità, che il firmatario è a conoscenza che la dichiarazione sarà presentata a CAI e delle responsabilità da questi assunta in caso di dichiarazioni non veritiere o reticenti.
7. Le parti potranno trasmettere all’Arbitro Unico, attraverso la Segreteria Arbitrale, perizie giurate di professionisti iscritti ad albi o collegi professionali competenti sulle materie della controversia.
8. Tutti i documenti dovranno essere depositati dalle parti, a pena d’inammissibilità, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione alla controparte della domanda di Arbitrato.
9. Il deposito del lodo arbitrale avverrà da parte dell’Arbitro Unico, entro 21 (ventuno) giorni dalla sua costituzione.
10. Il costo del procedimento, nella misura indicata dalla Tariffa in vigore al momento della presentazione della domanda, va versata contestualmente alla presentazione della domanda stessa.
11. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le altre norme del presente Regolamento, della convenzione arbitrale delle parti o dalla legge in quanto compatibili con quelle di questo articolo.
VIII. DISPOSIZIONI FINALI Art. 50 – Riservatezza e privacy.
La Segreteria Arbitrale, il Consiglio Arbitrale, l‘Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale rispettano la natura confidenziale del Procedimento e del lodo arbitrale, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dall’autorità giudiziaria.
Art. 51 – Esclusione di responsabilità.
E’ esclusa qualsiasi responsabilità in capo all‘Arbitro Unico o al Collegio Arbitrale e a CAI, ivi inclusi i propri dipendenti o rappresentanti, per qualsiasi azione o omissione connessa allo svolgimento dell’Arbitrato in virtù del presente Regolamento, fatte salve le ipotesi di dolo e colpa grave.
Art. 52- Entrata in vigore.
Il presente Regolamento entra in vigore 01.07.2021
SINTESI DEL REGOLAMENTO | |
Ambito territoriale | CAI è un organismo privato indipendente, operativo su tutto il territorio nazionale e internazionale. L’applicazione del medesimo regolamento assicura omogeneità nella gestione delle controversie. |
Lista degli arbitri consultabile | CAI provvede all’esclusiva nomina dell’Arbitro o degli Arbitri iscritti all’Associazione Camera Arbitrale Internazionale. Il curriculum e l’esperienza di tutti gli Arbitri dell’Associazione Camera Arbitrale Internazionale sono pubblici e consultabili on-line dalle parti che intendono promuovere un procedimento, successivamente all’invio della domanda di arbitrato. |
Tentativo di mediazione | Prima della nomina dell’arbitro o degli arbitri, le parti possono tentare un accordo di mediazione ove previsto per legge. Il mediatore sarà persona diversa dall’arbitro e la mediazione potrà continuare parallelamente all’arbitrato. |
Durata della procedura | L’Arbitrato ha una durata massima di 240 giorni dalla costituzione del Collegio o dalla nomina dell’Arbitro unico, salvo quanto previsto dal codice di procedura civile. |
Uso della tecnologia | Le comunicazioni e il deposito degli atti possono essere eseguiti anche in via telematica. Le comunicazioni e le trasmissioni degli atti da parte degli arbitri e di CAI possono avvenire anche a mezza posta elettronica certificata (pec). |
Tariffe | Allo scopo di contenere i costi, la tariffa è calcolata tenendo conto dei seguenti criteri: · Tempo dedicato alle udienze · Valore della controversia · Livello di complessità |
Sedi arbitrali | Tutte le sedi di CAI presenti sul territorio nazionale e internazionale che possono essere anche delegate allo svolgimento delle funzioni di Segreteria Arbitrale territoriale. |
ALLEGATI:
ALLEGATO “A”
CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA
1. Tutte le domande formulate dalle parti, volte a una pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva, o a una transazione delegata o un negozio di accertamento, nel caso di arbitrato irrituale, concorrono a formare il valore della controversia.
2. Se la parte deposita domande in via principale e in via subordinata, viene calcolata, ai fini del valore della controversia, la sola domanda in via principale.
3. Se la determinazione del credito oggetto della domanda o dell’eccezione di compensazione postula la preliminare quantificazione di più pretese prospettate dalla parte in via alternativa e non in via subordinata tra di loro, il valore della controversia è individuato nella somma dei valori di tali richieste.
4. Se la parte chiede l’accertamento di un credito con conseguente pronuncia dichiarativa di condanna o costitutiva in relazione ad una sola parte di esso, il valore della domanda è determinato dall’intero ammontare del credito oggetto di accertamento.
5. Il valore del credito eccepito in compensazione non è calcolato se è inferiore o uguale al valore del credito azionato dalla controparte. Se è superiore, è calcolata la sola eccedenza.
6. Se una parte, in sede di precisazione delle conclusioni, modifica il valore delle domande precedentemente formulate, si calcola il valore delle domande in relazione alle quali l‘Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale ha svolto le attività di accertamento.
7. Qualora la controversia oggetto dell’Arbitrato sia inizialmente di valore indeterminato o indeterminabile e anche nel prosieguo del giudizio non sia possibile individuare il valore della domanda, il Consiglio Arbitrale, con equo apprezzamento, applicherà le seguenti tariffe: gli onorari minimi sono quelli compresi tra il valore di euro 25.001,00 e euro 50.000,00 mentre gli onorari massimi sono quelli compresi per le cause di valore da euro 50.001,00 a euro 100.000,00 tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia; qualora la domanda verta su questioni di particolare importanza per l’oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche di carattere patrimoniale, gli onorari possono essere liquidati fino al massimo previsto per le cause di valore fino a euro 500.000,00.
8. Il Consiglio Arbitrale può determinare il valore della controversia secondo parametri diversi da quelli previsti dai commi precedenti, se la loro applicazione appare manifestamente iniqua.
ALLEGATO “B”
DESCRIZIONE DEI SERVIZI ARBITRALI COMPRESI E DELLE ATTIVITA’ ESCLUSE
1. Sono compresi negli onorari indicati nelle Tariffe di cui all’Allegato “D” del Regolamento del Procedimento di arbitrato gestito da CAI seguenti servizi:
a. Gestione e amministrazione dei procedimenti arbitrali, in relazione a ciascun organo della CAI;
b. Ricevimento e trasmissione degli atti alle parti e agli arbitri esclusivamente se eseguite a mezzo PEC;
c. Controllo della regolarità formale degli atti;
d. Convocazione e ospitalità delle udienze in tutte le Sedi Secondarie della CAI;
e. Presenza del personale nelle udienze e verbalizzazione delle udienze in tutte le Sedi Secondarie della CAI.
2. Sono escluse dagli onorari di CAI e costituiscono voci di pagamento separate, qualora richieste, le seguenti attività o servizi:
a. Fotocopiature di atti e documenti depositati dalle parti in un numero di copie insufficiente;
b. Regolarizzazione dell’imposta di bollo sugli atti (apposizione marche);
c. Registrazione delle udienze e trascrizione dei relativi nastri;
d. Servizi di interpretariato;
e. Videoconferenza;
f. Spese di trasferta del funzionario della Segreteria Arbitrale deputato alla verbalizzazione delle udienze che si tengono fuori dalla Sede legale della Camera Arbitrale Internazionale;
g. Ogni altro servizio non ricompreso tra quelli di cui al precedente punto 1.
TARIFFARIO ARBITRATO
I valori sono espressi in euro oltre IVA come per legge ed indicano il costo complessivo della procedura da suddividere tra le parti
Valore della controversia | Onorari Istituzione Arbitrale | Onorari Arbitro Unico | Onorari Collegio Arbitrale |
Fino a 25.000 | 350,00 | 400,00-1.200,00 | 1.000,00-3.000,00 |
Da 25.001 a 50.000 | 680,00 | 1.200,00-2.000,00 | 3.000,00-3.800,00 |
Da 50.001 a 100.000 | 1.200,00 | 2.000,00-3.500,00 | 3.800,00- 5.300,00 |
Da 100.001 a 250.000 | 2.400,00 | 3.500,00-6.000,00 | 5.300,00- 7.800,00 |
Da 250.001 a 500.000 | 3.800,00 | 6.000,00-10.000,00 | 7.800,00-11.800,00 |
Da 500.001 a 1.000.000 | 6.000,00 | 10.000,00-15.000,00 | 11.800,00-16.800,00 |
Da 1.000.001 a 2.500.00 | 8.500,00 | 15.000,00-24.000,00 | 16.800,00- 25.800,00 |
Da 2.500.001 a 5.000.000 | 10.000,00 | 24.000,00-36.000,00 | 25.800,00-37.800,00 |
Da 5.000.001 a 10.000.000 | 12.500,00 | 36.000,00-51.000,00 | 37.800,00-52.800,00 |
Da 10.000.001 a 25.000.000 | 16.000,00 | 51.000,00-71.000,00 | 52.800,00-72.800,00 |
Da 25.000.001 a 50.000.000 | 25.000,00 | 71.000,00-96.000,00 | 72.800,00-97.800,00 |
Da 50.000.001 a 100.000.000 | 34.000,00 | 96.000,00-120.000,00 | 97.800,00-121.800,00 |
Oltre 100.000.000 | 34.000,00 + 0.05% sull’eccedenza | 120.000,00+0,03% sull’eccedenza | 121.800,00+ 0,05 sull’eccedenza |
Procedimento Arbitrale Orale abbreviato
VALORE DELLA CONTROVERSIA | ONERI ISTITUZIONE ARBITRALE | ONORARIO ARBITRO |
Fino a 15.000,00 euro | 350,00 | 600,00 |
Procedimento Arbitrato Documentale
VALORE DELLA CONTROVERSIA | ONERI ISTITUZIONE ARBITRALE | ONORARIO ARBITRO |
Fino a 5.000,00 euro | 350,00 | 400,00 |
I valori sono espressi in euro
CODICE DEONTOLOGICO DELL’ARBITRO ISCRITTO ALL’ ASSOCIAZIONE CAMERA ARBITRALE INTERNAZIONALE
ART. 1 - ACCETTAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO
Colui che accetta la nomina ad Arbitro in un arbitrato amministrato dala Camera Arbitrale Internazionale (di seguito definita anche CAI o convenzionante) con Sede legale in Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxx x.00 - 00000 Xxxxx (Xx) presso la quale dovranno pervenire tutti gli atti, Sedi secondarie in Milano e Roma (i cui indirizzi sono riportati sul sito istituzionale) e con sedi territoriali sull’intero territorio nazionale e internazionale, Partita Iva/C.f. 03760490783 egli nominato dalla parte o da altro soggetto, si impegna ad accettare senza alcuna riserva il “Regolamento del procedimento di arbitrato gestito da CAI e a svolgere l’incarico di Arbitro conformemente a detto Regolamento ed al presente Codice Deontologico dell’Associazione Camera Arbitrale Internazionale.
2. Il Codice Deontologico si applica anche ai Consulenti tecnici nominati nei procedimenti arbitrali amministrati da CAI. ART. 2 - ARBITRO NOMINATO DALLA PARTE
1. L’Arbitro nominato dalla parte può sentire la parte o il suo difensore in occasione della nomina del Presidente del Collegio Arbitrale, qualora sia stato incaricato di parteciparvi. In ogni caso le indicazioni fornite dalla parte non sono vincolanti per l’Arbitro.
ART. 3 – COMPETENZA DELL’ARBITRO
1. L’Arbitro deve accettare incarichi che sappia di poter svolgere con adeguata competenza, secondo le sue qualificazioni professionali, in relazione alla materia del contendere.
ART. 4 – DISPONIBILITÀ’ DELL’ARBITRO
1. L’Arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter dedicare all’arbitrato il tempo e l’attenzione necessarie, al fine di svolgere e concludere l’incarico nel modo più sollecito e professionale possibile.
ART. 5 – IMPARZIALITA’ DELL’ARBITRO
1. L’Arbitro nominato deve garantire la propria imparzialità nell’interesse di tutte le parti, salvaguardando il proprio ruolo da qualunque pressione esterna, diretta o indiretta.
ART. 6 – INDIPENDENZA DELL’ARBITRO
1. L’Arbitro nominato deve garantire la propria indipendenza in ogni fase della procedura, e dopo il deposito del Lodo, per il periodo di eventuale impugnazione dello stesso.
ART. 7 - DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ E INDIPENDENZA
1. Per garantire la sua imparzialità ed indipendenza, l’Arbitro, quando accetta l’incarico, deve rilasciare una apposita dichiarazione scritta secondo quanto previsto nel Regolamento CAI.
2. Qualunque dubbio in merito alla opportunità di dichiarare o meno un fatto, una circostanza o un rapporto deve essere risolto a favore della dichiarazione.
3. Il successivo accertamento di fatti, circostanze o rapporti che avrebbero dovuto essere dichiarati può essere valutato da CAI come causa di sostituzione dell’Arbitro, anche d’ufficio, nel corso del procedimento e di non conferma in un nuovo procedimento, e sarà considerato ai fini di eventuali risarcimenti danni richiesti dalle parti.
4. Gli Arbitri di parte, in un arbitrato irrituale, nel quale sia richiesto di rendere una transazione delegata non sono tenuti a prestare la dichiarazione d’indipendenza.
ART. 8 - SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1. L’ Arbitro deve favorire un completo e rapido svolgimento del procedimento. In particolare, deve stabilire i tempi e i modi delle udienze al fine di consentire la partecipazione delle parti su un piano di assoluta parità e nel rispetto del principio del contraddittorio.
2. E' dovere dell'Arbitro seguire l'arbitrato con tutta l'attenzione ed il tempo che le circostanze rendono necessari, procedendo nel modo più sollecito ed economico possibile.
In particolare, deve evitare spese superflue che possano far aumentare i costi della procedura in modo sproporzionato al valore della controversia.
3. L’ Arbitro deve astenersi dal dare alle parti, direttamente o tramite i propri difensori, notizia delle decisioni istruttorie o di merito, la cui comunicazione è di esclusiva competenza della Segreteria Arbitrale CAI.
ART. 9 – DIVIETO DI COMUNICAZIONI UNILATERALI DELL’ARBITRO
1. L’Arbitro deve evitare, in qualunque fase del procedimento, ogni comunicazione unilaterale con qualunque parte o i suoi difensori, senza darne immediata notizia al Consiglio Arbitrale CAI perché lo comunichi alle altre parti e agli altri Arbitri.
ART. 10 – TRANSAZIONE
1. L’Arbitro o gli Arbitri, se rituali, possono sempre suggerire alle parti l’opportunità di una transazione o di una conciliazione della controversia, ma non possono influenzare la loro determinazione, facendo intendere di avere già raggiunto un giudizio sull’esito del procedimento.
2. Gli Arbitri irrituali, ai quali sia stato richiesto di rendere una transazione delegata, quali titolari di uno specifico mandato congiunto a transigere la controversia, devono, determinare consapevolmente il contenuto della transazione delegata che sostanzia il Lodo contrattuale, tenendo presenti gli elementi acquisiti dalle parti nel corso del procedimento arbitrale.
ART. 11 - DELIBERAZIONE DEL LODO
1.L’ Arbitro deve garantire la propria partecipazione alla fase di deliberazione del Lodo. Rimane impregiudicato il suo diritto di non sottoscrivere il Lodo, in caso di deliberazione presa a maggioranza dal Collegio Arbitrale.
ART. 12 – ONORARIO E SPESE DELL’ARBITRO
1. L’Arbitro non può accettare alcun accordo diretto o indiretto con le parti o i loro difensori in relazione all’ onorario e alle spese.
2. L’onorario dell’Arbitro è determinato esclusivamente dal Consiglio Arbitrale di CAI secondo le Tariffe fissate dalla stessa e riportate nell’ Allegato “D” del Regolamento Arbitrale, che l’Arbitro, quando accetta l’incarico, dichiara di conoscere e di accettare, espressamente ed irrevocabilmente, senza riserve.
3. L’Arbitro deve evitare spese superflue che possano far aumentare immotivatamente i costi della procedura. In caso di contestazione su detti rimborsi, l’Arbitro accetta che sia il Consiglio Arbitrale di CAI a decidere secondo equità l’entità e la debenza effettiva di detti rimborsi e spese.
ART. 13 - VIOLAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO
1. L’Arbitro che non rispetta le norme del presente Codice Deontologico può essere sostituito da CAI che può anche rifiutarne la conferma in successivi procedimenti, nonché, nei casi più gravi, segnalarlo all’Associazione Camera Arbitrale Internazionale Nazionale. Se da un comportamento negligente dell’arbitro dovessero derivare danni per CAI, quest’ultima si riserverà di richiedere un eventuale risarcimento danni.
ART. 14- ELENCO ARBITRI
CAI, per tramite dell’Associazione CAMERA ARBITRALE INTERNAZIONALE, forma un elenco di Arbitri e Periti che viene aggiornato ed integrato ogni anno e al quale possono attingere le parti, o in secondo ordine CAI (ove le parti non provvedano nei tempi previsti dal Regolamento) per le eventuali nomine. Gli Arbitri sono suddivisi per area geografica e competenza curriculare e a richiesta delle parti può essere fornita una check-list di arbitri con allegato, per ciascuno, un curriculum vitae. Coloro che intendono essere inseriti nell’elenco interno dell’Associazione Camera Arbitrale Internazionale potranno inviare domanda di ammissione nei tempi e con le modalità decise dall’Associazione Camera Arbitrale Internazionale. Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Camera Arbitrale Internazionale, in persona del suo Presidente, previa valutazione della domanda di ammissione, e dei relativi allegati, comunicherà al candidato arbitro l’eventuale parere favorevole invitandolo all’invio di ulteriori documenti integrativi e al versamento di una quota di adesione che annualmente viene stabilita dagli organi dell’associazione. Tale quota è versata esclusivamente per l’inserimento nell’elenco degli Arbitri, e non a titolo di formazione (salvo quella specificatamente indicata nell’istanza di ammissione), e non essendo attivato nessun contratto di lavoro e/o di collaborazione tra CAI e/o Associazione Camera Arbitrale Internazionale e il singolo arbitro, l’accettazione della domanda e il contestuale inserimento nell’elenco non implica la certezza di nomine che pertanto restano eventuali ove ricorrano le condizioni previste dal Regolamento e contemporaneamente nella domanda di ammissione. L’adesione all’associazione CAMERA ARBITRALE INTERNAZIONALE vale sempre dal 1 gennaio al
31 dicembre dello stesso anno. Ciascun arbitro potrà inviare disdetta di appartenenza all’Associazione Camera Arbitrale Internazionale entro il 30 ottobre di ogni anno che avrà effetto a fare data dal 1 gennaio dell’anno successivo. In assenza di disdetta vi sarà un tacito rinnovo che impegnerà l’arbitro al pagamento della quota di rinnovo, indicata nel modulo di adesione, da corrispondere entro il 15 gennaio dell’anno successivo e che garantirà tutti i servizi indicati nell’istanza di ammissione.
ART. 15- FORMAZIONE
L’Associazione Camera Arbitrale Internazionale garantisce ai Candidati Arbitri che abbiano formalizzato l’adesione un Corso in modalità e-learning in Diritto dell’Arbitrato che verrà attivato contestualmente alla formalizzazione dell’adesione all’Associazione Camera Arbitrale Internazionale.
ART. 16 - RISERVATEZZA
L’arbitro è tenuto al segreto sulle notizie acquisite per ragioni del suo ufficio o per le funzioni esercitate e non deve utilizzarle in maniera indebita, astenendosi da comportamenti che possano influire sullo svolgimento o sull’esito di altre controversie.