Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della L. n. 240/2010
Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della L. n. 240/2010
emanato con D.R. n. 578 del 17 ottobre 2017
emendato con D.R. n. 106 del 14 febbraio 2020
Art. 1 Ambito di applicazione
Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 24 della Legge 30.12.2010, n. 240, le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti ai ricercatori a tempo determinato nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori e dalla normativa comunitaria vigente in materia.
Art. 2 Natura giuridica del rapporto di lavoro
1. L’Università degli Studi di Brescia può instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato mediante la stipula di contratti di diritto privato con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 6, comma 3.
2. La stipula dei contratti, di cui al comma 1, è finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca, di attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché di attività assistenziale per i settori relativi ai Dipartimenti della macroarea medica.
3. Le attività di cui al comma 2 sono svolte nell’ambito del settore concorsuale e in uno o più settori scientifico-disciplinari, indicati nel bando di selezione.
4. L’impegno orario complessivo del Ricercatore a tempo determinato è fissato, anche ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, in 1.500 ore per il regime di tempo pieno e in 750 ore per il regime di tempo definito.
5. L’impegno orario annuo riferito allo svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di impegno a tempo pieno e pari a 200 ore per il regime di impegno a tempo definito.
6. L’attività didattica consiste nell’assunzione di responsabilità didattica di corsi di insegnamento o moduli didattici, ivi compresi corsi on line previsti nell’Offerta formativa dei Dipartimenti.
7. L’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti comprende le esercitazioni, l’orientamento e il tutoraggio degli studenti nonché le attività di verifica dell’apprendimento.
Art. 3 Tipologie contrattuali
1. I contratti di cui all’art.2 possono essere stipulati in regime di impegno a tempo pieno o definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratti di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30.12.2010, n.240: contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con Decreto ministeriale.
b) contratti di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30.12.2010, n. 240: contratti triennali, riservati a candidati che abbiano usufruito dei contratti di cui alla precedente lettera a), ovvero che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di
seconda fascia di cui all’art. 16 della legge 240/2010, ovvero che siano in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, abbiano usufruito di assegni di ricerca di cui all’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all’articolo 22 della legge 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. Tali contratti possono essere stipulati anche con coloro che abbiano usufruito, per almeno tre anni, dei contratti stipulati ai sensi dell’art.1, comma 14, della Legge 04.11.2005 n. 230.
Art. 4 Programmazione e procedura di attivazione
1. Il Consiglio di Amministrazione, in fase di approvazione del bilancio annuale di previsione e tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno del personale, può stanziare risorse da destinare al finanziamento dei contratti per ricercatore a tempo determinato da ripartire ai Dipartimenti, secondo criteri definiti dal Senato Accademico.
2. I Consigli di Dipartimento, in coerenza con le esigenze relative alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizi agli studenti, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno del personale, deliberano in merito alle richieste di attivazione di contratti per l’assunzione di Ricercatori a tempo determinato.
La delibera del Consiglio di Dipartimento deve indicare:
a) la tipologia di contratto da attivare tra quelle indicate nell’art.3 del presente regolamento
b) il programma di ricerca, che può essere proposto da uno o più professori afferenti anche a diversi dipartimenti che assumono la qualifica di responsabili della ricerca;
c) le attività didattiche, anche integrative, e di servizio agli studenti;
d) il regime di impegno (tempo pieno o tempo definito);
e) il settore concorsuale ed un eventuale profilo, esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
f) la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza;
g) la copertura finanziaria con l’indicazione delle fonti di finanziamento, qualora queste siano rappresentate da fondi esterni.
Art. 5 Copertura Finanziaria
1. La copertura finanziaria, comprensiva degli oneri a carico dell’Amministrazione è assicurata mediante:
a) fondi di bilancio (Fondo di finanziamento ordinario);
b) convenzioni stipulate con enti esterni, pubblici e/o privati, ai sensi dell’art. 18, comma 3 della Legge 30.12.2010, n. 240 secondo quanto previsto nel relativo Regolamento di Ateneo;
c) progetti di ricerca nazionali ed internazionali che prevedano nel piano finanziario spese per il reclutamento di ricercatori o di personale senza ulteriori specificazioni;
d) risorse ottenute per specifici interventi ministeriali.
Le risorse di cui alle lettere a), b) e c) possono anche essere utilizzate cumulativamente per il reclutamento di un singolo ricercatore.
2. Limitatamente al reclutamento di ricercatori a tempo determinato di cui al precedente art. 3, c.1, lett. a),
qualora l’Ateneo al 31 dicembre dell’anno precedente evidenzi un avanzo di amministrazione e un indicatore di sostenibilità economico-finanziaria superiore a 1, è consentito destinare eventuali utili di ricerca su progetti di ricerca certificati (inclusi contratti conto terzi), riscossi e disponibili nel bilancio di Ateneo, mediante costituzione, secondo indicazioni fornite dall’Amministrazione, di un Fondo Unico di Ateneo (FUA) in cui far confluire tali risorse. Non sono permesse in questo caso coperture parziali in termini di importo o durata dei contratti attivati o prorogati. Le risorse derivanti dal FUA non possono, pertanto, essere cumulate con le risorse di cui alle lettere a), b), c) e d) di cui al punto 1.
3. Qualora l’attivazione di contratti per ricercatori universitari a tempo determinato sia esplicitamente prevista e finanziata da Programmi comunitari o di altri organismi internazionali destinati alla ricerca o alla formazione o da fondi di programmi nazionali, il conferimento del contratto potrà avvenire senza espletare il concorso, qualora il candidato individuato risulti essere stato già selezionato nell’ambito della procedura comparativa pubblica prevista nel Bando.
Art. 6 Bando di selezione
1. Il bando è adottato con Decreto del Rettore e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sul Portale di Ateneo e sul Portale Europeo. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 20 giorni.
2. Il bando di selezione deve indicare:
a) la tipologia del contratto tra quelle disciplinate all’art. 3 del presente Regolamento;
b) il regime di impegno (a tempo pieno /a tempo definito);
c) il progetto di ricerca, la sua durata, gli obiettivi e l’impegno didattico;
d) il settore concorsuale e un eventuale profilo, esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
e) il carico didattico frontale complessivo, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per l’attribuzione dei compiti didattici.
f) il livello di conoscenza di una lingua straniera e, eventualmente, le modalità di accertamento della stessa nel corso della discussione;
g) i diritti e i doveri del ricercatore a tempo determinato definiti nel rispetto della disciplina generale di Xxxxxx;
h) il trattamento economico e previdenziale;
i) il Dipartimento di afferenza;
j) la sede di lavoro;
k) i termini per la presentazione della domanda di partecipazione;
l) il termine della conclusione del procedimento, che non dovrà comunque superare i sei mesi, salvo eventuale concessione di proroga massima di tre mesi, in presenza di idonea motivazione, disposta dal Rettore con proprio decreto;
m) i requisiti per la partecipazione;
n) le modalità di trasmissione telematica delle candidature;
o) le cause di esclusione dalla procedura di selezione.
3. Alle procedure di selezione sono ammessi i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso di:
a) dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero;
b) diploma di scuola di specializzazione medica, per i settori interessati; in tal caso, il dottorato o titolo equivalente costituisce titolo preferenziale.
4. Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio.
5. Alle procedure di selezione non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
6. Non sono ammessi alla selezione coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della L. 240/2010 presso l’Università degli Studi di Brescia o presso altre Università italiane, statali, non statali o telematiche, nonché presso gli enti di cui all’art. 22, comma 1, della L. 240/2010, per un periodo che, sommato alla durata prevista del contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
7. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa per tutto il periodo di durata dei contratti di cui all’art. 24 L. 240/2010.
Art. 7 Commissione valutatrice
1. La Commissione è nominata con Decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento.
2. Della Commissione fanno parte tre Professori di ruolo, di cui almeno due esterni e uno di prima fascia. Almeno uno dei tre componenti deve appartenere al settore concorsuale oggetto della procedura di selezione. I componenti devono aver conseguito una valutazione positiva da parte del proprio Ateneo, ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della Legge 30.12.2010 n. 240.
3. La Commissione giudicatrice nello svolgimento delle sue attività deve attenersi alle seguenti disposizioni:
a) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale individuati con decreto ministeriale;
b) ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, a seguito della valutazione preliminare, in misura compresa tra il 10% e il 20% del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei; qualora i candidati siano in numero superiore a 6, la Commissione, sulla base del giudizio espresso di cui al punto a), indica i nominativi dei 6 ammessi;
c) svolgimento della discussione con contestuale accertamento della conoscenza della lingua straniera con prova orale, se previsto dal bando;
d) attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati a seguito della discussione;
e) individuazione del vincitore e di eventuali idonei.
4. Per la valutazione dei candidati sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua straniera prevista nel bando, in relazione al profilo plurilingue dell’ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera. I candidati sono convocati per la discussione, con le modalità previste dal bando, con almeno 15 giorni di anticipo.
5. La Commissione può avvalersi di modalità telematiche di lavoro nel rispetto delle disposizioni di legge in ordine alla collegialità, la sicurezza e la riservatezza delle decisioni assunte. La Commissione identificherà, anche attraverso interazioni con i candidati, eventualmente per via telematica, una short-list di candidati con cui svolgere una discussione in presenza.
6. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle riunioni, con i rispettivi allegati e sono trasmessi dal Presidente della Commissione al Responsabile del procedimento per la predisposizione del decreto rettorale di approvazione degli atti.
7. Il Decreto del Rettore di approvazione degli atti è trasmesso al Consiglio di Dipartimento.
Art. 8 Procedura di chiamata
1. Il Consiglio di Dipartimento formula, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, la proposta di chiamata del candidato vincitore.
2. La proposta di chiamata è sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
3. In caso di rinuncia del candidato chiamato o qualora sopravvenissero ulteriori esigenze di ricercatori a tempo determinato sul medesimo Settore concorsuale/scientifico-disciplinare, la Commissione è riconvocata dal Rettore, su richiesta del Consiglio di Dipartimento, per l’individuazione del candidato vincitore tra gli idonei.
Art. 9 Rapporto di lavoro
1. Il rapporto di lavoro di tipo subordinato, a tempo determinato, viene perfezionato mediante la stipula di in un contratto sottoscritto dal Rettore e dal vincitore della procedura di selezione.
L’opzione per un regime diverso da quello per il quale il ricercatore è stato assunto deve essere motivata e concordata con il Responsabile scientifico del programma di ricerca senza arrecare alcun detrimento ai risultati del progetto oggetto del contratto ed essere autorizzata dal Consiglio di Dipartimento nonché dal Consiglio di Amministrazione.
2. I ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il responsabile del progetto/programma di ricerca.
3. L’autocertificazione dell’attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per l’attribuzione dei carichi didattici:
a) tramite compilazione on line del registro delle lezioni, per quanto riguarda le attività di didattica frontale;
b) tramite compilazione di eventuali ed ulteriori registri on line per tutte le altre attività connesse alla didattica.
4. Il ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 09.04.2008, n.81 a carico dell’Ateneo.
5. La competenza disciplinare è regolata dall’art.10 della L.30.12.2010, n.240 e dalle norme statutarie.
6 Ai ricercatori a tempo determinato si applicano, inoltre, le disposizioni statutarie che disciplinano l’elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari, secondo il regime di impegno.
Art. 10 Trattamento economico
1. Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione.
2. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del presente regolamento compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico onnicomprensivo lordo pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0, secondo il regime di impegno.
3. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell’art.3, comma 1, lettera b) del presente regolamento compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico onnicomprensivo lordo pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0, incrementabile fino ad un massimo del 30%, secondo il regime di impegno.
Per i contratti finanziati totalmente con fondi di Ateneo, l’incremento del trattamento economico è proposto dai Dipartimenti ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con i limiti in materia di reclutamento.
Per i contratti finanziati con fondi acquisiti dai Dipartimenti all’esterno ed a vario titolo, l’incremento del trattamento economico è proposto e approvato dai Consigli di Dipartimento.
4. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.
Art. 11 Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo
I contratti sono assoggettati al trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo previsto dalla normativa vigente in materia.
Art.12 Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi
1. I contratti di ricercatore a tempo determinato sono incompatibili:
- con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati, salvo collocamento in aspettativa presso l’Ateneo;
- con la titolarità degli assegni di ricerca, anche presso altri Atenei;
- con le borse di dottorato di ricerca e con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi, ad eccezione delle borse di perfezionamento all’estero.
2. Ai ricercatori è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi conferiti da parte di soggetti terzi, previa autorizzazione del Direttore del Dipartimento, purché compatibili con il regolare svolgimento delle attività istituzionali e in assenza di conflitto di interesse. Ai ricercatori a tempo definito è consentito lo svolgimento di attività libero professionali, previa comunicazione all’amministrazione, purché le stesse non arrechino pregiudizio alle attività istituzionali e non determino situazioni di conflitto di interessi con l’Ateneo. La valutazione della compatibilità dello svolgimento dell’attività è effettuata dal Direttore del Dipartimento.
3. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni del “Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni”.
4. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli.
Art. 13 Cessione di contratto
In caso di cessione di contratto ad altro Ateneo i Ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall’Università di appartenenza, conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, previo accordo tra gli Atenei e l’eventuale committente di ricerca, qualora il contratto gravi su finanziamenti esterni.
Art. 14 Procedura di proroga del contratto di cui all’art. 24, comma 3, lettera a)
1. Nei sei mesi precedenti la scadenza del contratto, il ricercatore titolare di un contratto di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) è sottoposto, ai fini della proroga biennale, a valutazione dell’attività didattica e di ricerca. La proposta di proroga è deliberata dal Consiglio di Dipartimento che ha attivato il contratto, previo accertamento della copertura finanziaria da parte del Consiglio di Amministrazione, con il consenso dell’interessato, sulla base di una relazione sull’attività didattica e di ricerca svolte dal candidato e predisposta dal Dipartimento stesso.
2. L’attività svolta dal ricercatore viene valutata sulla base delle modalità, dei criteri e parametri individuati con Decreto Ministeriale.
3. La valutazione è effettuata da una Commissione, composta da tre docenti, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 2 del presente Regolamento, nominata dal Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento.
4. La Commissione deve concludere i propri lavori entro un mese dalla seduta del Consiglio di Amministrazione di cui al comma 5.
5. In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga unitamente alla relazione del Dipartimento e alla valutazione della Commissione è sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, che deve esprimersi prima del termine di scadenza del contratto da prorogare, in data utile a consentire l’espletamento dei conseguenti adempimenti.
6. Qualora la convenzione non preveda la copertura necessaria per l’eventuale proroga biennale e l’Ateneo non la possa rendere disponibile, il Consiglio di Dipartimento, nel deliberare la proposta di proroga secondo le modalità di cui al presente articolo, deve deliberare il rinnovo della Convenzione o l’approvazione di una nuova Convenzione per il finanziamento o il cofinanziamento, a seconda della modalità di copertura finanziaria del contratto iniziale.