CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO
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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO
Il giorno Mercoledì 9 Novembre 2022 alle ore 14,00 presso l'istituzione scolastica I.I.S. di Savignano sul Rubicone “X.XXXXX”, in seguito alla prevista seduta di informativa sindacale (riunione avvenuta in data 14/09/2022), all’invio dell’Atto di Costituzione (documento prot. n° 6964 del 12/10/2022) in relazione alle risorse finanziarie disponibili MOF-FIS per l’a.s. corrente (Nota MIUR n° 46445 del 04/10/2022), in base ad interlocuzioni informali con le RSU di Istituto e sulla base di apposita convocazione (prot. n° 7512 del 29/10/2022) si riuniscono le seguenti parti:
⮚ La Delegazione di parte pubblica (Dirigente Scolastico);
⮚ Gli eletti nelle RSU di istituto e gli eventuali rappresentanti delle XX.XX. del territorio
In attuazione delle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 2006/2009 e del CCNL 2016/18, viene concordata la seguente ipotesi di contratto integrativo d’istituto.
TITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Soggetti titolari della contrattazione integrativa di Istituto
I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica sono:
- Il Dirigente scolastico
- Le RSU di Istituto;
- I rappresentanti delle XX.XX. di categoria territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 2016/18 sottoscritto in data 18 Aprile 2018.
Art. 2 - Campo di applicazione, decorrenza e durata
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell’istituzione scolastica “X. XXXXX” di Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxx, 0;
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per il triennio 2021/24, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse annualmente disponibili possono essere negoziati con cadenza annuale;
3. Il presente contratto, salvo quanto specificato in termini di “interpretazione autentica” relativamente alla/e clausola/e controversa/e, dispiega i suoi effetti per l’intero anno scolastico 2022/23 e comunque fino alla stipula di un contratto successivo.
Art. 3 – Interpretazione autentica
1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, per definire consensualmente l’interpretazione della/e clausola/e controversa/e;
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione. La procedura si deve concludere entro trenta giorni. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale, con efficacia retroattiva.
TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
CAPO I – RELAZIONI SINDACALI
Art. 4 – Obiettivi e strumenti
Si assumono gli obiettivi delle relazioni sindacali di cui all’art. 4, commi 1 e 2 del CCNL 2016/18: “Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra PP.AA. e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
- Si persegue l’obiettivo di contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati;
- Si migliora la qualità delle decisioni assunte;
- Si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa;
- La contrattazione integrativa è finalizzata altresì (art. 22, comma 1 del CCNL) ad incrementare la qualità dell’offerta formativa, sostenendo i processi di innovazione in atto, anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.
Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
a. Partecipazione, articolata in informazione ed eventuale confronto;
b. Contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all’istituzione scolastica, senza oneri per l’Amministrazione.
Art. 5 – Rapporti tra RSU e Dirigente
1. Fermo quanto previsto dalle norme di Legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all’interno del restante personale in servizio. Il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell’informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
3. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro dieci giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
Art. 6 – Informazione
1. L’informazione è disciplinata dall’art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente;
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL 2016/18 indicate accanto ad ogni voce:
a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
b. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
d. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l’informazione alla parte sindacale mediante incontri diretti, trasmissione di dati, informative scritte e vari elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l’eventuale documentazione.
Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa
1. La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative. Non sono oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa, tra cui, in particolare, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro e comunque tutte quelle ascrivibili all’esercizio dei poteri dirigenziali. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli artt. 1339, 1419 c.2 del C.C;
2. La contrattazione integrativa di istituto non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi effettivamente a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 29 e più in generale all’art. 48, comma 3 del D.lgs 165/2001;
3. Le materie oggetto di contrattazione integrativa di Istituto sono quelle del CCNL 2016/18 indicate nell’art. 22, comma 4, lett. C (C1-C9) e nell’art. 23, c. 9, lett. b, oltre a quelle già stabilite (e non modificate) dal CCNL 2007 (aree a rischio, incarichi specifici personale ATA, collaboratori del DS, attività complementari di educazione fisica, indennità per il ruolo di DSGA ecc.).
4. Ai fine e per gli effetti della Legge di Bilancio 160/2019 (art. 1, c. 249), nel quadro normativo di cui alla Legge 107/15 (art. 1, cc. 126-128), del CCNI del 31 Agosto 2020 e di quanto previsto dal CCNL all’art. 22, comma 4, punto (c4), le risorse iscritte nel fondo di cui all’art. 1, c. 126 della Legge 107/15 (Bonus Docenti), già confluite nel Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico (docenti ed ATA) secondo quanto previsto dall’art. 88 del CCNL 2007. In ragione del presente dettato normativo, oggetto della contrattazione integrativa risultano essere la consistenza della quota da destinare alla valorizzazione del personale docente (a tempo indeterminato e determinato) ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127 della Legge 107/15 in base ai criteri definiti dal Comitato di Valutazione prevedendo altresì un’integrazione della quota FIS destinata a riconoscere le attività aggiuntive e/o particolari situazioni di intensificazione del carico di lavoro del personale ATA.
Art. 8 – Confronto
1. Il confronto è disciplinato dall’art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
• l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il F.I.S. (art. 22 c. 8 lett. b1);
• i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
• i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
• promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di born-out (art. 22 c.8 lett. b4)
CAPO II – DIRITTI SINDACALI
Art. 9 - Attività sindacale
1. La RSU e i rappresentanti delle XX.XX. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale, situato nell’atrio di ingresso principale dell’Istituto e di un ulteriore sezione presente nell’Albo on-line del sito web istituzionale. L'affissione del materiale, senza alcun visto preventivo del Dirigente Scolastico, è a cura delle RSU e dei sindacati dei lavoratori della scuola che se ne assumono la responsabilità. Ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge;
2. ll Dirigente trasmette alla RSU e/o provvede a disporre l’affissione all’Albo di cui sopra le notizie rappresentative di natura sindacale provenienti dall'esterno. In ogni caso il materiale inviato via e-mail assume la stessa forma ed importanza delle comunicazioni inviate o consegnate in altra forma;
3. Le RSU possono usufruire degli strumenti ( fotocopiatrici, computer e telefono) di proprietà della scuola con modalità ed orario concordato con il Dirigente Scolastico. Alle RSU viene assegnata la disponibilità di un armadio per la raccolta del materiale sindacale nella stanza della vicepresidenza.
Art. 10 – Assemblee in orario di lavoro
1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’articolo 23 del vigente CCNL cui si rinvia integralmente;
2. La richiesta di assemblea che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi possono essere indette, con specifico ordine del giorno, da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e XX.XX. rappresentative). La richiesta di convocazione, deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l’assemblea per la stessa data ed ora. Nella richiesta vanno specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora di inizio e di fine e l’eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
3. Il DS comunica attraverso una circolare interna l’indizione ed il luogo (idoneo) di svolgimento dell’assemblea e con la stessa raccoglie le firme per conoscenza ed eventuale partecipazione. L’adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo in modo da consentire al DS di organizzare il servizio scolastico e/o di avvisare le famiglie in caso di sospensione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e di conseguenza l’obbligo allo svolgimento del normale orario di servizio. Il personale che partecipa all’assemblea deve riprendere servizio al termine della stessa nella classe o nel settore di competenza, se compatibile con l’orario di svolgimento dell’assemblea.
4. Non possono essere convocate più di 2 assemblee al mese per il personale docente per un totale massimo di 10 ore annue senza decurtazione della retribuzione. L’assemblea di scuola può avere una durata minima di 1 ora e massima di 2 ore e può essere convocata all'inizio o al termine delle lezioni. Le assemblee territoriali, convocate da una o più XX.XX. (di durata pari a 2 ore) possono essere convocate all'inizio o al termine delle lezioni. Per il personale ATA le assemblee possono essere convocate anche nelle ore intermedie del servizio scolastico. La partecipazione all'assemblea, per la rilevazione delle 10 ore annuali, verrà documentata al dirigente scolastico o tramite firma di presenza per le assemblee indette dalle RSU o mediante attestato di presenza rilasciato dalle XX.XX. provinciali.
5. Per le assemblee territoriali, allo scopo di favorire la reale fruizione di un diritto soggettivo e contrattuale, il dirigente scolastico autorizzerà il personale che termina la lezione o il turno all'interno delle ore di assemblea (o che a causa della lontananza dal luogo di svolgimento delle assemblee arriverebbe ad assemblea iniziata) ad uscire fino a 30 minuti prima dell'orario previsto di inizio dell'assemblea. Uguale sistema verrà usato per il ritorno dalle assemblee indette all'inizio delle lezioni o del turno di lavoro. Per le assemblee territoriali al personale docente in servizio in più scuole sarà comunque data la possibilità di partecipare ad una delle assemblee programmate per le scuole di servizio, a scelta dell'interessato.
6. Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell’ingresso e il funzionamento del centralino telefonico posto all’ingresso principale dell’Istituto. La scelta del personale che deve assicurare tali servizi minimi essenziali viene effettuata dal DSGA tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l’ordine alfabetico (si rimanda all’art. 12).
7. Allo scopo di evitare disfunzioni particolari al servizio scolastico, si potrà indire l'assemblea del personale ATA al di fuori dell'orario di lavoro. Le ore, documentate dalla firma di presenza o da attestato di partecipazione rilasciato dalle XX.XX., saranno recuperate entro il mese successivo oppure durante i periodi di sospensione delle attività didattiche previo accordo con il dirigente scolastico (o del DSGA) sulla base delle esigenze di servizio. Per le stesse finalità il personale ATA potrà partecipare all'assemblea indette dalle XX.XX. provinciali in altro istituto, facendone richiesta al dirigente scolastico e documentandone la partecipazione. Possono essere indette altresì assemblee sindacali al di fuori dell’orario di servizio concordando con il dirigente scolastico l’uso di un locale idoneo. Non vale in tal caso il limite di 6 giorni di preavviso per la convocazione dell’assemblea.
8. Riguardo alle norme COVID-19, considerato scaduto lo stato di emergenza connesso alla pandemia da SARS- CoV-2, alla data di sottoscrizione del presente contratto sono vigenti le disposizioni per il contrasto e la mitigazione degli effetti delle infezioni da SARS-CoV-2 come da comunicato congiunto del Ministero dell’Istruzione e della Salute e successine Note del Ministero n° 1998 del 19/08/2022 e n° 1199 del 28/08/2022.
Art. 11 - Procedure in caso di sciopero
Le presenti indicazioni si riferiscono alle nuove modalità e tempistiche di comunicazione degli scioperi ai sensi dell’art. 3 dell’Intesa XXXX-XX.XX. pubblicata in G.U. il 12/01/2021. Sulla base di tale accordo, il Dirigente Scolastico e le XX.XX. territoriali hanno siglato in data 01/02/2021 un protocollo di intesa dal quale è stato redatto apposito regolamento interno (prot. n° 877 del 02/02/2021) per la gestione delle “prestazioni indispensabili” e relativo contingente minimo (vedi art. 12 del presente contratto). Con apposita circolare interna (n° 215 del 05/02/2021), si sono fornite inoltre a tutto il personale i tempi e le modalità di invito per la comunicazione delle dichiarazione di eventuale adesione allo sciopero nonché della raccolta delle dichiarazioni medesime, modalità riprese dai commi oggetto del presente articolo.
1. Il dirigente scolastico, in occasione degli scioperi indetti e proclamati dalle XX.XX. provinciali o nazionali, applicherà le procedure previste in attuazione della legge 146/90 e di quanto novellato in merito dall’art. 3 del citato accordo XXXX-XX.XX. del 2 Dicembre 2020:
Art. 3 – comma 4 dell’accordo XXXX-XX.XX
In occasione di ogni sciopero, il Dirigente Scolastico invita il personale docente, ATA o entrambi (mezzo circolare pubblicata sul sito WEB istituzionale) a comunicare in forma scritta (*) entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione di uno sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6.
Art. 3 – c omma 5 dell ’accordo ARAN -OO.SS.
L’istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate (circolare sul sito WEB istituzionale), di norma cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero, varie informazioni attraverso apposito “modello di comunicazione”
Art. 3 – comma 6 dell’accordo ARAN - XX.XX.
Il dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua nei limiti del possibile anche sulla base della comunicazione del personale resa ai sensi dell’art. 3 comma 4, i nominativi del personale in servizio presso l’istituzione scolastica da includere nei contingenti minimi, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse ai sensi dell’art. 2 dell’intesa XXXX-XX.XX. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la comunicazione di cui al comma 4, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile; l’eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore. I dirigenti scolastici e gli organi dell’amministrazione scolastica, ai relativi livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi all’adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione.
(*) Tale comunicazione, resa in modo volontario in occasione di ogni proclamazione di sciopero entro i termini indica ti da specifica circolare, avverrà tramite la compilazione di apposito form su “Google Moduli” il cui link verrà indicato in tale comunicazione.
2. Nell’eventualità che il dirigente scolastico disponga una riduzione del servizio scolastico, può disporre la presenza a scuola all’orario di inizio delle lezioni di tutti i docenti non aderenti allo sciopero per organizzare il servizio scolastico nel rispetto del numero di ore previsto per ogni singolo docente che viene così conteggiato a partire dalla prima ora di presenza a scuola.
3. Il personale docente non scioperante può essere chiamato dal dirigente o da un suo sostituto a cambiare orario (nel rispetto del totale delle ore di lezione previsto per il giorno di sciopero) o a cambiare classe per assicurare la mera vigilanza agli allievi.
Art. 12 – Contingente minimo di servizio del personale ATA in caso di sciopero (Ai sensi del Regolamento Interno prot. n° 877 del 02/02/2021 di applicazione del protocollo di intesa sottoscritto tra il dirigente scolastico e le XX.XX. ai sensi dell’art. 3, comma 3 dell’accordo XXXX-XX.XX. del 02/12/2020)
1. Le prestazioni indispensabili sono le seguenti:
I) Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonchè degli esami di idoneità;
II) Raccolta, allontanamento e smaltimento di eventuali rifiuti tossici, nocivi o radioattivi;
III) Vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
IV) Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base all’organizzazione dell’Istituto, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti.
2. Per garantire le prestazioni indispensabili di cui al comma 1 del presente articolo, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
Per garantire le prestazioni I. (di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a1), è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
□ DOCENTI, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 10, comma 6, lettere d) ed e): tutti i docenti coinvolti nello scrutinio, negli esami finali e negli esami di idoneità;
□ ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: n. 1 ufficio personale e n. 1 ufficio didattica;
□ ASSISTENTI TECNICI: n. 1 per l’assistenza tecnica e per ciascuna area specifica nei casi in cui l’esame preveda l’uso dei laboratori.
□ COLLABORATORE SCOLASTICO: n. 2 nella sede dove si svolgono gli scrutini o gli esami finali o gli esami di idoneità e per apertura e chiusura locali.
Per garantire le prestazioni II. (di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b1), è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
□ ASSISTENTE DEL REPARTO O DEL LABORATORIO: n. 1
□ COLLABORATORE SCOLASTICO per garantire l’accesso ai locali: n. 1
Per garantire le prestazioni III. (di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c1), è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
□ ASSISTENTE TECNICO: n. 1 in rapporto con le specifiche aree di competenza
□ COLLABORATORE SCOLASTICO: n. 1 per garantire l’accesso ai locali e per le eventuali necessità connesse con tale tipologia di intervento.
Per garantire le prestazioni IV. (di cui all’articolo 2, comma 2, punto d1), è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
□ DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI;
□ ASSISTENTE AMMINISTRATIVO: n. 1 (Ufficio del personale);
□ COLLABORATORE SCOLASTICO: n. 1.
3. Criteri di individuazione
I criteri di individuazione del personale necessario a garantire le prestazioni indispensabili sono i seguenti:
a) disponibilità da parte del personale che ha dichiarato la non adesione allo sciopero;
b) criterio di rotazione in ordine alfabetico tenendo conto della disponibilità eventualmente fornita da coloro che hanno formato il contingente in casi precedenti di sciopero, allo scopo di assicurare uniformità di trattamento tra coloro che hanno espresso l’intenzione di aderire allo sciopero stesso;
c) sorteggio, come extrema ratio, in caso di indisponibilità da parte del personale che ha dichiarato la non adesione allo sciopero in subordine ai precedenti criteri.
Art. 13 – Contingente minimo di servizio del personale ATA in caso di assemblea sindacale
In caso di assemblea territoriale o di scuola cui partecipi tutto il personale ATA della scuola/istituto dovranno essere garantiti i seguenti minimi di personale in servizio:
a) due collaboratori scolastici per la vigilanza ai due ingressi principali.
b) personale minimo (una unità) per il funzionamento del centralino telefonico
TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente
1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall’art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell’istituzione scolastica che conferisce l’incarico.
Art. 15 – Personale docente: orario di lavoro (organico dell’autonomia)
1. Il DS comunica ad ogni insegnante l'orario individuale di lavoro che comprende l'orario di insegnamento e l’orario obbligatorio funzionale all’insegnamento. Per previsione contrattuale, (Art. 28, c.1) “Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che sia espressione di autonomia progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell’offerta formativa”. Le attività funzionali all’insegnamento sono attività obbligatorie per tutti i docenti e comprendono ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Le attività funzionali sono costituite da tutti gli impegni, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le seguenti attività (Art. 29, c.2 e c.3 del CCNL 2006/09) illustrate dal Dirigente scolastico in occasione del primo collegio dei docenti di inizio anno scolastico insieme al PLANNING generale delle attività:
- preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
- correzione degli elaborati;
- rapporti individuali con le famiglie in corso d’anno
- svolgimento degli scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione
Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da due blocchi (A, B) per un impegno annuo massimo di 80 ore (40 ore ciascuno) con riguardo a:
⮚ partecipazione al collegio dei docenti, attività di programmazione di inizio/fine anno, riunione di dipartimento e coordinamento disciplinare, verifiche intermedie e finali e informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali/ quadrimestrali e finali per un totale di 40 ore annue (CCNL, art. 29, comma 3/a);
⮚ partecipazione alle riunioni dei consigli di classe di soli docenti e/o di docenti e rappresentanti degli allievi e dei genitori per un impegno non superiore alle 40 ore annue (CCNL, art. 29 comma 3/b), compresi eventuali consigli di classe straordinari;
2. Il DS stabilirà l’utilizzo delle ore di completamento cattedra tenendo conto di:
a) criteri di distribuzione in modo da compattare per quanto possibile l’orario nell'arco della giornata;
b) criteri di rotazione se ci sono più docenti a disposizione per le stesse ore privilegiando i docenti appartenenti alla stessa classe;
c) criteri di garanzia dell'uniformità di trattamento nell'utilizzo dei docenti.
I docenti nel caso di recupero di ore derivanti da permessi brevi, ritardi o altri istituti contrattuali stabilirà con la commissione orario le modalità di recupero.
3. Il DS stabilisce il piano di utilizzo e gestione dell’organico dell’autonomia con riferimento alle ore di potenziamento (ai sensi di quanto previsto dall’Art. 1, comma 95 della Legge 107/15) fornendo alle RSU le informazioni preventive in merito alle modalità ed ai criteri di utilizzo del relativo personale. I Sigg. Docenti saranno principalmente utilizzati in corso d’anno in varie attività, ciascuno per le specifiche competenze. Il Piano di utilizzo delle ore di potenziamento nell’ambito delle risorse assegnate (classi di concorso e relative ore) è pubblicato nella home-page del sito istituzionale nella sezione “Organico dell’Autonomia”, tenendo conto delle indicazioni pervenute dai dipartimenti di competenza, di accordi in divenire con i rispettivi docenti titolari delle discipline/classi assegnate, delle necessità dell’Istituto previste dal PTOF/RAV/Piano di Rendicontazione Sociale e secondo quanto previsto dall’art. 1, cc. 7 e 85 della L.107/15, dalla Nota MIUR n° 2852 del 05/09/2016 e dalla recente Nota M.I. n° 27125 del 20/10/2022.
4. Analoghe informazioni preventive sono state sottoposte alle RSU in merito ai criteri di utilizzo del personale (docente ed ATA) e relativi ambiti di applicazione dei relativi incarichi in ragione della funzionalità di tali percorsi e dell’entità delle risorse disponibili nell’ambito dei finanziamenti erogati per l’attuazione dei percorsi PCTO (ex alternanza scuola-lavoro - Legge 107/15, art. 1, comma 39), di progetti PTOF e PON-FSE e di eventuali assegnazioni corrispondenti alle quote previste per l’attuazione del piano PNRR, in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione ed ai criteri per la comparazione e la scelta delle candidature come approvate dagli XX.XX. competenti;
5. Vengono inoltre stabilite, attraverso accordi preventivi con le RSU e mediante apposite circolari, le modalità per la gestione dell’organico dell’autonomia per la sostituzione dei docenti assenti con relativa rendicontazione delle attività a cura dei docenti della commissione orario, anche in ragione dell’eventuale utilizzo, in subordine ad altri criteri, di ore aggiuntive a pagamento ( limite or e stabilito da risorse MOF).
Art. 16 – Personale ATA: organizzazione del lavoro
1. All’inizio dell’anno scolastico, il dirigente scolastico convoca le RSU per informazione preventiva sulla organizzazione del lavoro e di orario del personale ATA, anche fornendo proposte – in accordo con il DSGA - per il recupero dell’eventuale lavoro straordinario e per l’individuazione di aree e prerogative per il funzionamento ed il miglioramento dell’istituzione scolastica idonee a collocarsi come attività aggiuntive. Il DSGA, in accordo e secondo le direttive del DS, elabora un piano di assegnazione ai vari reparti o alle varie mansioni del personale ATA (compresi gli incarichi specifici) utilizzando i seguenti criteri ed illustrando preventivamente il Piano di Utilizzo del personale ATA mediante apposita assemblea per tutte le componenti di tale personale (C.S., A.T. e A.A.). I criteri sono i seguenti:
- richiesta personale da parte dell’interessato su posto vacante; In caso di concorrenza, nell’ordine:
- tenere conto delle esperienze pregresse e delle specifiche competenze professionali maturate;
- disponibilità ad assumere incarichi specifici connessi con la tipologia dell’incarico proposto;
- anzianità di servizio nel ruolo;
- anzianità di servizio nella scuola attuale.
Nel caso in cui nessuno richieda un reparto o una mansione si utilizza la G.I. In particolari circostanze il DS può, con motivazione scritta, discostarsi dai criteri sopra esposti (con informazione alle RSU).
2. Attribuzione degli incarichi specifici (Art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL 29/11/2007)
Dopo adeguata istruttoria attraverso varie riunioni con il personale ATA e colloqui con il DSGA, ad alcuni destinatari del personale ATA non assegnatari della 1^ o della 2^ posizione economica saranno assegnati “incarichi specifici” (retribuiti con specifiche risorse) che comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, maggiore impegno professionale e svolgimento di compiti di particolare responsabilità, assistenza di base per allievi con disabilità ed ulteriori situazioni particolari di intensificazione di lavoro per ragioni di carattere amministrativo e tecnico-professionale.
3. L'Istituto sarà suddiviso in reparti e ad ognuno il DSGA assegna un collaboratore scolastico prioritariamente in base alle preferenze espresse dai singoli C.S. e nel caso che più persone richiedano lo stesso reparto o nessuno lo richieda, utilizzando i criteri espressi nel punto 1 e 2. In particolare per quanto riguarda l’assegnazione dei c.s. all’assistenza agli alunni disabili, fermo restando quanto previsto in merito dal relativo contratto d’area, in mancanza di personale disponibile si procederà alla turnazione annuale. Per il restante personale si provvede alla ripartizione dei carichi di lavoro tenuto conto delle richieste e valutando le singole competenze.
All'albo dell'istituto verrà affisso un prospetto generale analitico con l'indicazione dell'orario di lavoro di ciascuna unità di personale e con le corrispondenti mansioni a ciascuna assegnate. Per quanto riguarda l’attribuzione degli “incarichi specifici” si rimanda a quanto precisato nel relativo piano in base agli accordi in merito stabiliti con il DSGA.
4. Verranno predisposti inoltre elenchi specifici correlati con gli obblighi per la sicurezza (D.Lgs. 81/08, Legge 215/21 e D.M. 2/2021 per le norme antincendio) per la formazione delle squadre di emergenza, primo soccorso e primo intervento per l’antincendio, nomina referenti COVID-19, consegna e custodia dei dispositivi DPI e per le eventuali azioni connesse con la somministrazione dei farmaci agli allievi e dell’utilizzo dei dispositivi BLDS. Tali incarichi saranno oggetto di specifico compenso con oneri FIS. Si concorda che la quota di accantonamento per tali incarichi sia suddivisa in misura forfetaria per le varie figure attinenti il Piano della Sicurezza ( docenti ed ATA) e che la quota/oraria sia ripartita in misura eguale per tutto il personale pari a 15 euro/ora. Tale accordo e le relative tabelle di suddivisione dei compensi del personale relative al Piano della Sicurezza si considerano parte integrante del presente contratto.
5. Viene introdotto e disciplinato nel presente contratto (all’art. 20), per il solo personale ATA, l’Istituto denominato “banca delle ore”.
Art. 17 – Personale ATA: orario di lavoro
1. L'orario giornaliero di lavoro del personale ATA si articola ordinariamente in 36 ore settimanali su 6 giorni e per 6 ore consecutive. Per migliorare l'efficienza e la produttività dei servizi tenendo conto anche di particolari esigenze dei lavoratori e della presenza di personale con contrato di lavoro part-time e/o con situazioni connesse con la fruizione di permessi di cui alla Legge 104/92, sarà possibile articolare il monte ore settimanale in base alle seguenti ipotesi:
a) orario distribuito in 5 giorni;
b) flessibilità di orario;
c) turnazione;
d) programmazione plurisettimanale.
Tali istituti possono anche coesistere nell'ambito della concreta gestione flessibile dell'organizzazione
dei servizi. L'orario di lavoro non dovrà essere normalmente inferiore alle 3 ore giornaliere né superiore alle
9. Dopo sei ore di lavoro continuativo deve essere rispettato un intervallo concordato con il lavoratore in base all’art. 50, comma 3 del CCNL.
2. L'articolazione dell'orario su 5 giorni deve essere funzionale alle esigenze di funzionamento della scuola e può prevedere 2 rientri pomeridiani; tuttavia può essere adottato un orario continuativo per particolari esigenze di servizio assicurando al lavoratore un intervallo da concordare con lo stesso.
3. L'orario flessibile consiste ordinariamente nel posticipare l'orario di inizio del lavoro, oppure di anticipare l'orario di uscita o nell'avvalersi di entrambe le facoltà e può essere fruito anche con l'orario articolato su 5 giorni. Il periodo di tempo non lavorato deve essere recuperato anche mediante rientri pomeridiani prefissati. E' possibile un orario flessibile con recupero diretto nell'arco della stessa giornata di lavoro. La flessibilità richiesta dal personale va programmata con congruo anticipo ed in ogni caso la turnazione del lavoro potrà essere effettuata solo per effettive esigenze di servizio tenendo conto delle seguenti condizioni:
- le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
- la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
4. La programmazione plurisettimanale dell'orario, in coincidenza con periodi di particolare intensità del servizio scolastico, potrà prevedere un servizio settimanale eccedente le 36 ore, con possibilità di recuperare le ore di servizio prestate in più nei periodi di minor intensità lavorativa su richiesta del lavoratore. L'orario settimanale non può comunque essere inferiore alle 24 ore, né superiore alle 48.
5. Per quanto riguarda il regime delle supplenze per il personale ATA ci si attiene alla normativa vigente di cui alla Legge n° 124 del 03/05/1999, dal regolamento delle supplenze di cui al D.M. n° 430 del 13.12.2000 e da quanto previsto dall’O.M. sulle supplenze del personale (Nota n° 28597 del 29/07/2022).
6. Per quanto riguarda l’istituzione di forme di lavoro mediante lo smart working il dirigente scolastico, in accordo con il DSGA, formulerà un piano organizzativo che – nella garanzia di funzionalità dei vari uffici dopo la relativa istruttoria – consentirà l’accesso a tale tipo di modalità di lavoro nel rispetto delle norme in atto (Legge n° 105 del 23/07/2021) e di quanto previsto attualmente dalla Legge n° 87 del 1706/2021 (art. 11-bis) come riformulata dalla Legge 142/2022 (testo di conversione del D.L. 115/2022) per l’applicazione per le PP.AA. del lavoro agile con modalità semplificata non oltre la data del 31/12/2022, salvo proroghe di Legge).
TITOLO IV – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE ATA
Art. 18 – Personale ATA: prestazioni aggiuntive
1. Le prestazioni aggiuntive del personale ATA consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo ovvero nell’intensificazione della prestazione lavorativa. Rientrano in tale casistica:
- L’attività causata da assenze che non determinano la sostituzione con supplenti (si veda l’art. 17, c. 5): in tal caso viene riconosciuto il tempo necessario allo svolgimento dell'attività aggiuntiva al /ai lavoratori cui è assegnato il reparto o l’attività del personale assente;
- Le riunioni e le iniziative che si rendessero necessarie per l’attuazione del planning e delle iniziative del PTOF/percorsi PCTO e progetti PON_FSE che richiedano prestazioni aggiuntive oltre l’orario di servizio;
- In caso di necessità o di esigenze impreviste nell’ambito di: interventi di emergenza correlati con le esigenze didattiche/laboratoriali, per assistenza tecnica, per lavori e/o urgenze connessi con la sicurezza (anche in relazione alla presenza di tecnici della provincia e/o ditte esterne), per corsi di formazione in presenza, per attività necessarie al funzionamento o ad iniziative di Istituto correlate con il PTOF (compresi scrutini ed esami), per eventuali imprevisti di tipo tecnico o per la necessità di supportare scadenze amministrative e/o contabili non diversamente gestibili o procastinabili;
- Incontri di formazione per il personale ATA (con particolare riguardo per il settore tecnico ed amministrativo) in relazione ai processi di aggiornamento previsti dal Piano Scuola Digitale 2022-2026 e alle risorse PNRR;
- Particolari e svariate esigenze ed urgenze connesse con l’eventuale intensificazione e diffusione delle infezioni
da SARS-CoV-2.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l’effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell’istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell’articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale ATA di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell’istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.
4. Le prestazioni aggiuntive saranno distribuite tra il personale che ne farà richiesta e, per il personale degli assistenti tecnici, anche in base alle esigenze dell’Istituto correlate con le esperienze e le competenze professionali degli interessati individuate dal dirigente scolastico con tale personale in apposite riunioni. Qualora la disponibilità del personale sia insufficiente a coprire le esigenze, le ore saranno ripartite omogeneamente tra tutto il personale tenendo conto, come criterio prioritario, della funzionalità dell’Istituto. Nel caso in cui più lavoratori concorrano alla stessa prestazione aggiuntiva, per la scelta dell’incaricato si utilizzeranno gli stessi criteri elencati nell’art. 17 punto 1. del presente contratto.
5. Tali attività verranno compensate con il F.I.S., con gli altri istituti contrattuali previsti per il personale ATA (prima e seconda posizione economica, incarichi specifici) come previsto dal relativo Piano di Lavoro del personale ATA e con quota-parte delle risorse per la valorizzazione del personale scolastico ai sensi del comma 249 della Legge 160/2019. In particolare (come da art. 16, comma 2 del presente contratto) gli “incarichi specifici per il personale ATA, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei rispettivi profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori e lo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischi o disagio necessari per la realizzazione del PTOF, come descritto nel rispettivo Piano delle attività annuali” (come da art. 16, comma 2).
Il lavoratore ha il diritto di chiedere il recupero compensativo solo se le prestazioni effettuate eccedono l’orario ordinario giornaliero. Il recupero dovrà avvenire entro il mese successivo oppure durante i periodi di sospensione delle attività didattiche o di minor carico di lavoro o, in via eccezionale, durante i primi mesi dell’anno scolastico successivo;
6. Per quanto riguarda le attività di aggiornamento (ATA), tali attività quando possibile, dovranno essere effettuate in orario di lavoro. Pertanto il personale potrà partecipare a corsi che si svolgono in orario di servizio o recuperare attraverso riposi compensativi i corsi seguiti fuori da tale orario;
7. Saranno previsti compensi aggiuntivi specifici concordati con le RSU al personale ATA per gli incarichi connessi con le squadre di sicurezza ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 attraverso apposita previsione e capitolo di bilancio (si rimanda in merito a quanto previsto nel presente contratto (art. 16 c.4);
8. Si stabilisce in sede di contrattazione che, in ragione della ripresa dei percorsi PCTO/PTOF e relative norme a riguardo con riferimento al settore scolastico, l’eventuale potenziamento di attività laboratoriali in presenza previste nel presente anno scolastico in orario pomeridiano con riguardo per gli indirizzi tecnico e professionale, potranno coinvolgere il personale A.T. nei settori di competenza qualora richiesti per l’attuazione ed il supporto di specifiche attività laboratoriali. Per tali attività si farà ricorso in via prioritaria all’istituto della flessibilità oraria o, in seconda istanza, si prevede il pagamento delle ore aggiuntive attraverso apposite risorse (PTOF, quote PCTO e/o altri finanziamenti da risorse specifiche e straordinarie, come PON_FSE e Piano PNRR).
Art. 19 – Personale ATA: chiusura prefestiva
1. Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche è possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive. Per l’anno in corso si concorda la chiusura dell’Istituto nei giorni stabiliti secondo l’apposita delibera del consiglio d’Istituto, previa consultazione del personale interessato. Le ore non lavorate saranno recuperate entro il mese successivo, o in una data richiesta dal dipendente o detratte dal proprio conto ferie annuale secondo quanto precisato all’art. 18, comma 5 del presente contratto.
Art. 20 – Personale ATA: piano delle ferie
1. Le richieste di ferie e festività soppresse sono autorizzate dal DS previo parere del DSGA. Le richieste per il periodo estivo devono essere presentate di norma entro il 30 maggio. Successivamente sarà predisposto, il piano delle ferie e delle festività soppresse tenendo in considerazione i seguenti elementi:
- dal termine delle attività didattiche - compreso il periodo della conferma delle iscrizioni e degli Esami di Stato fino alla fine del mese di agosto - il funzionamento della scuola sarà garantita con la presenza di almeno due collaboratori scolastici e due amministrativi;
- le ferie per il personale ATA A.T. dopo il termine delle attività didattiche, deve necessariamente coniugarsi con la presenza in servizio di una parte degli stessi durante gli Esami di Stato per la necessaria assistenza tecnica alle commissioni. Durante il restante periodo estivo, tale personale dovrà curare la sistemazione, la cura, il riordino e l’eventuale aggiornamento/ innovazione del reparto e/o laboratorio/i di competenza;
- nel caso in cui tutto il personale di una qualifica richieda lo stesso periodo, sarà modificata la richiesta del
/dei dipendente/i disponibile/i o – se possibile - adottato il criterio della rotazione annuale, tenendo in considerazione eventuali situazioni di vincolo oggettivo al fine di consentire almeno 15 giorni di ferie coincidenti con il coniuge o convivente;
- le richieste saranno autorizzate entro 20 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande.
2. E’ possibile la fruizione di giorni continuativi di ferie durante il periodo dell’attività didattica previo accordo con il personale in servizio e senza oneri aggiuntivi fatte salve le disposizioni previste dal CCNL.
3. L’eventuale variazione del piano, anche per evitare danni economici al lavoratore, può avvenire solo per motivate (per iscritto) ed inderogabili esigenze di servizio. Le festività soppresse sono fruite nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono.
Art. 21 - Personale ATA: banca delle ore
1. Viene introdotto un conto personale per ogni lavoratore ATA, denominato “banca delle ore”, dove si dovranno accreditare tutti i periodi eccedenti l'orario di lavoro previsto dal presente Contratto integrativo e dalla contrattazione nazionale. Tale quantità di ore potrà dare luogo a:
- retribuzioni eccedenti (se finanziariamente possibile) o - di norma ed in alternativa - con forme di recupero (xxxxx xxxxxxxxxx).
2. Saranno soggetti ad addebito e di conseguenza utilizzate dall’Istituzione scolastica per le varie esigenze e funzionalità di servizio le seguenti attività:
- recuperi di permessi brevi;
- recuperi per la chiusura nei prefestivi;
- recuperi conseguenti a prelievi di ore per esigenze personali.
Tale quantità di ore potranno dare luogo a:
- rientri pomeridiani;
- decurtazione ferie.
Viene stabilito che la quantità oraria complessivamente recuperabile in ferie aggiuntive è non superiore a quindici giorni per ciascun lavoratore (salvo condizioni eccezionali e debitamente motivate). Le ferie aggiuntive vanno effettuate nei periodi di sospensione delle attività didattiche o in altri periodi da concordare.
Art. 22 – Personale ATA: utilizzazione dei locali scolastici oltre l’orario di servizio
1. Per l'utilizzazione delle strutture, dei locali, degli ambienti e delle attrezzature scolastiche "fuori dall'orario del servizio scolastico", per attività che realizzano la funzione della scuola i n r a g i o n e d i eventuali richieste per lo svolgimento di concorsi pubblici, come centro di promozione culturale, sociale e civile (es. accordi con il centro ASP dell’Unione dei Comuni del Rubicone, convenzioni con varie cooperative sociali, concessione temporanea di alcuni locali in orario pomeridiano ad Enti Locali ecc.) nonché per l’utilizzo della palestra in orario extrascolastico a cura di associazioni sportive il dirigente scolastico, in ottemperanza alle norme vigenti a riguardo e sentito il consiglio di istituto, assicura che la convenzione d’uso con terzi preveda:
- l'intera spesa a cura del richiedente per le pulizie dei locali e quelle connesse all'uso dei locali nonché quelle per l'impiego dei servizi strumentali;
- il personale necessario allo svolgimento dell'attività oppure le risorse economiche esterne per retribuire Il personale della scuola che abbia dato la propria disponibilità;
- la declinazione e l’assunzione a terzi di ogni e qualsiasi responsabilità penale, civile e patrimoniale in ordine ad eventuali danni, anche indiretti, conseguenti all'uso dei locali, delle aree adiacenti o comunque annesse e delle attrezzature usate, che possono derivare a persone, animali o cose connesse con l’utilizzo delle strutture ed ambienti scolastici derivanti da specifiche convenzioni sottoscritte da terzi con il DS;
- opportune indicazioni e disposizioni riguardanti la vigilanza degli allievi e le norme per la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti scolastici, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08;
- particolari esigenze ed urgenze connesse con l’emergenza epidemiologica in atto per la sanificazione degli ambienti (aule, laboratori, parti comuni ecc.) come disposto dall’AUSL competente per territorio in accordo con ditte specializzate ed abilitate per tali interventi.
2. Per l’eventuale servizio in orario serale richiesto ai collaboratori scolastici, si utilizzerà il criterio della dichiarazione di disponibilità, con l’accordo per la presenza contemporanea di 2 collaboratori per motivi di sicurezza. In caso di esaurimento di fondi per lo straordinario serale si procede a recupero.
3. In caso di accordi relativi a “Patti di comunità territoriali” stabiliti con gli Enti Locali, si rimanda alle specifiche convenzioni in atto.
4. Per quanto non specificato nel presente articolo in merito all’utilizzo di locali ed attrezzature in orario extrascolastico per conto di terzi, si fa riferimento al vigente regolamento di Istituto e alle relative norme a riguardo (D.I. 129/18, Legge 107/15) nonché alle singole specifiche oggetto di apposite convenzioni.
TITOLO V – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Art. 23 – Il rappresentante per la sicurezza e le altre figure connesse con il Piano della Sicurezza
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ha diritto:
• Di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione e di essere consultato preventivamente in ordine all’organizzazione dell’attività di prevenzione all’interno dell’istituzione scolastica, partecipando alla relativa riunione di coordinamento ai sensi dell’art.
35 del T.U. 81/08;
• Di essere consultato in merito all’organizzazione della formazione dei lavoratori in merito alla sicurezza,
• Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione e all’aggiornamento attraverso l’opportunità di frequentare corsi specifici;
• Può accedere liberamente ai luoghi di lavoro di pertinenza dell’istituto segnalando preventivamente al dirigente scolastico le visite che intende effettuare, presentando all’RSPP e al DS eventuali osservazioni e proposte in merito.
• L’RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruirne secondo quanto stabilito nel CCNL all’art. 73 e dalle norme successive specifiche (D.Lgs. 81/08, Legge 215/21) alle quali si rimanda.
2. Per l’incarico di RSPP, i vari regolamenti per la sicurezza e la vigilanza negli ambienti di lavoro, i piani di formazione per il personale, l’elenco degli addetti al servizio ASPP, gli incaricati alla gestione dell’allarme dei locali scolastici e gli incarichi specifici del personale Docente ed ATA nei riguardi alla sicurezza e relative funzioni, si rimanda al Piano di sicurezza dell’Istituto e alla relativa documentazione pubblicata sul sito WEB dell’Istituto nella sezione “Albo sicurezza”, con affissione di copie nelle varie zone/corridoi dell’Istituto e della Palestra. Per la retribuzione di tali incarichi si rimanda a quanto precisato all’art. 16, c.4 del presente contratto.
TITOLO VI – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
CAPO I – NORME GENERALI
Art. 24 – Fondo per il salario accessorio
1. Il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa dell’a.s. 2022/23 è complessivamente alimentato da:
a. Fondo delle Istituzioni Scolastiche (art. 40, comma 5 del CCNL 2016/18) per il F.I.S.;
b. Ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR, compresa la quota per la valorizzazione del personale scolastico ai sensi della Legge 160/2019, comma 249 come precisato all’art. 7 , comma 4 del presente contratto integrativo di istituto e di quanto previsto dalla Legge 107/15, art. 1, commi 126-128 e dal CCN 2016/18, art. 22, comma 4, punto c4;
c. Eventuali economie derivanti da risorse non utilizzate nell’a.s. precedente;
d. Altre risorse provenienti dall’Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
e. Contributi liberali (volontari) dei genitori ed eventuali donazioni;
f. Contributo all’Istituzione scolastica derivante dal “Canone Concessorio” (Bar di Istituto);
g. Lordo dipendente per gli incarichi specifici al personale ATA e per l’indennità di sostituzione DSGA;
h. Lordo dipendente per la renumerazione delle ore eccedenti l’orario settimanale d’obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti (art. 30, CCNL 29/11/2007);
i. Fondi specifici finalizzati e vincolati (Progetti PON, finanziamenti derivanti da apposite convenzioni, Finanziamenti specifici (lordo dipendente) per Incarichi di “Funzione Strumentali”, contributi relativi ai percorsi PCTO (ex ASL), attività complementari di Ed.Fisica, risorse per “area a rischio ed a forte processo immigratorio” e per progetti di intercultura…);
l. Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti (classi IV e V);
m. Risorse ex art. 39-bis del D.L. 115/2022 (Contenimento del rischio epidemiologico da COVID-19);
n. Assegnazione risorse finalizzate alla retribuzione dei docenti per attività aggiuntive svolte in orario extra scolastico per attività di recupero/supporto degli allievi;
o. Acconto compensi per lo svolgimento degli Esami di Stato.
2. Tali risorse MOF (Nota DGRUF n° 46445 del 04/10/2022), sono state comunicate precedentemente alle RSU e XX.XX. attraverso apposito “atto di costituzione” (prot. N° 6964 del 12/10/22) emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale con la successiva indicazione alle RSU, attraverso apposita riunione propedeutica alla sottoscrizione della presente ipotesi di contratto integrativo, dei criteri per la suddivisone del FIS.
CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO
Art. 25 – Finalizzazione del salario accessorio
1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l’efficienza dell’istituzione scolastica, riconoscendo l’impegno individuale e i risultati conseguiti.
Art. 26 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell’istituzione scolastica
1. Le risorse del Fondo dell’istituzione scolastica, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell’istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati (come da prospetto analitico consegnato alle RSU in base ad accordi preventivi) per le attività del personale docente € 32.985,88 (pari al 70% del FIS) e per le attività del personale ATA € 14.136,80 (pari al 30% del FIS) corrispondenti ad un totale a disposizione per l’a.s corrente comprensivo delle economie 2021/22 pari ad euro 47.122,68 (come da somma dei precedenti importi suddivisi al 70% e 30%).
2. Nell’ambito della contrattazione integrativa, ai sensi di quanto previsto dalla legge di Bilancio 160/2019 e dell’art. 7, comma 4 del presente Contratto Integrativo di istituto, viene stabilita una quota pari a euro 11.000,00 (lordo dipendente) riservata alla valorizzazione del personale docente (ai sensi della legge 107/15, art. 1, comma 126). Tale quota riservata al personale insegnante (a tempo indeterminato e con contratto di supplenza annuale) sarà assegnata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti, ai sensi dell’art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell’art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001, come previsto dal CCNL art. 22, comma 4, punto c4;
3. Per quanto riguarda il personale ATA, viene stabilita una quota pari a 1.000,00 euro riservata al riconoscimento di attività aggiuntive (CCNL 2007, art. 88) nell’ambito dei seguenti criteri:
- Intensificazione del carico di lavoro a cura dei collaboratori scolastici connesse con l’offerta formativa dell’Istituto in relazione ai percorsi PCTO, progetti PTOF ed attività correlate con i finanziamenti PON_FSE e PNRR con relativa intensificazione del carico di lavoro nella gestione e relativa pulizia in orario pomeridiano per l’effettuazione di tali progetti;
- Intensificazione delle relazioni e delle informazioni con l’utenza esterna, cronoprogramma delle attività, gestione di ulteriori spazi conseguenti ad idonei patti di comunità territoriali, supporto alle procedure di riorganizzazione degli spazi/aule conseguenti alle attività sopra descritte e alle attività di orientamento/Open-Day;
- Intensificazione delle attività a cura degli assistenti tecnici (supporto tecnico/informatico connesso alle procedure di acquisto per l’innovazione tecnologica dell’Istituto, ad attività di manutenzione effettuata necessariamente in orario extrascolastico ed ai processi previsti dal Piano PNRR e dal Piano Scuola 2022-2026 con conseguente riorganizzazione didattica degli spazi dei relativi laboratori di competenza;
- Intensificazione delle attività a cura degli assistenti amministrativi (gestione informatizzata delle
procedure relative alle nomine del personale da graduatorie GPS e da graduatorie di istituto (G.I.), aggiornamento di alcuni processi informatici per la gestione amministrativa del personale, gestione dei sistemi di pagamento con il portale “Pago In Rete”, adempimenti connessi con le procedure di quiescenza (portale PassWEB), accentuazione delle informazioni con le famiglie degli allievi conseguenti alla rimodulazione delle attività didattiche nel corso dell’anno come da relative disposizioni normative, innovazioni correlate con varie disposizioni AgID e ANAC ecc);
4. Le economie FIS che si renderanno eventualmente disponibili nell’esercizio del corrente anno finanziario confluiranno nel Fondo per la contrattazione integrativa dell’anno scolastico successivo.
Costituzione delle risorse di Istituto - MOF E.F. 2022/23 (4/12mi + 8/12mi)
Art. 27 – Norme generali e criteri di utilizzo delle risorse FIS-MOF
1. Il dirigente scolastico all’inizio dell’anno scolastico comunica alle RSU in forma scritta e attraverso opportune riunioni preventive a riguardo, l’entità del fondo di istituto (Atto di Costituzione ) finalizzato alla retribuzione delle attività aggiuntive del personale docente ed ATA. Per ogni fondo previsto o prevedibile all'interno dell’istituto dovrà essere individuata la parte di risorse, su cui si esercita la contrattazione e/o la programmazione, distintamente per il personale docente e per il personale ATA con un quadro di previsione globale delle risorse MOF disponibili;
2. Fermo restando quanto previsto all’art. 26, comma 2 del presente contratto, per quanto riguarda la valorizzazione del merito del personale docente, essa è valutato dal DS in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti, al fine della assegnazione del bonus premiale, ai sensi dell’art. 1, co. 126,127 e 128, della Legge 107/2015 nonché dell’art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001, integrato da quanto previsto dal CCNL 2016/18 riguardo i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale (art. 22, c4), oggetto di specifica e precedente intesa contrattuale con le RSU. In assenza di richiesta entro i tempi di sottoscrizione del presente contratto, si considerano riconfermati i criteri già deliberati e in atto.
4. Su proposta del DSGA, il dirigente scolastico stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all’art. 47, c. 1, lettera b) del CCNL 2006/09 da attivare nell’Istituzione scolastica, in coerenza con il relativo Piano annuale delle attività del personale ATA (documento prot.n° 7587 del 29/10/2021 e s.m.s.);
5. Per quanto riguarda l’assegnazione degli incarichi e la quota finanziaria assegnata all’Istituto nell’ambito delle risorse per l’attuazione dei percorsi PCTO si rimanda a quanto precisato nel presente contratto all’art. 15, comma 4, in ragione della normativa vigente alla stipulazione del presente contratto integrativo e delle somme specifiche finanziate nel corrente anno scolastico.
Ciò premesso, tenendo conto delle risorse assegnate in base alla Nota DGRUF n° 46445 del 4 Ottobre 2022 “Assegnazione risorse MOF per l’a.s. 2022/23“ con le somme destinate al “X. XXXXX” sia relativamente alle risorse assegnate sul P.A. 2022 per il primo periodo (4/12: periodo Settembre-Dicembre 2022) sia come comunicazione previsionale delle risorse finanziarie (8/12) relative al Programma Annuale 2023 (periodo Gennaio – Agosto 2023) e relative comunicazioni informative e preventive inerenti la trasmissione alle RSU e XX.XX. del territorio dell’”Atto di costituzione” (prot. n° 6964 del 12/10/2022), l’entità delle risorse del Fondo di Istituto per l’a.s. 2022/23 con i relativi criteri per la ripartizione delle varie somme e per l’attribuzione dei compensi accessori è ripartito tra le aree di attività di seguito specificate:
RISORSE (Entrate da certificare) | Lordo dipendente | |
1 | Fondo d'istituto a.s. 2020/21 (art. 40 CCNL 2016/18) | € 65.149, 64 |
2 | Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007) | € 4.426,23 |
3 | Incarichi specifici al personale ATA (art. 62 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall’art. 1 della xxx.xx contrattuale personale ATA 25/7/2008) | € 3.406,93 |
4 | Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) | € 2.944,42 |
5 | Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) | € 2.885,76 |
6 | Risorse per la valorizzazione del personale scolastico (Legge 160/2019) | € 15.354,29 |
7 | Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (Nota MIUR n° 22087 del 09/11/2018) (Quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica) | € 0,00 |
8 | Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall’art. 2, c. 8 della xxx.xx contrattuale ATA 25/7/2008) | € 5.112,25 |
9 | Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (art. 6, comma 2, lettera l – CCNL 29/11/2007) | € 0,00 |
ENTRATE PER COMPENSI NON SOGGETTI A CERTIFICAZIONE A CURA DEI REVISORI DEI CONTI
1 | Ore eccedenti sostituzione dei docenti assenti (art. 30 – CCNL 29/11/2007) | € 3.774,43 |
2 | Assegnazioni annuali (4/12 + 8/12) relative a progetti per la realizzazione dei percorsi PCTO (Legge 107/15 come modificata dalla Legge 145/2018) | € 16.580,99 |
3 | Compensi previsti per gli Esami di Stato 2022/23 (4.000 euro per ogni classe V) | € 36.000,00 |
4 | Quota assegnata per la valorizzazione del personale scolastico. Tali risorse (ai sensi della Legge 160/2019, comma 249) sono utilizzate dalla contrattazione integrativa di Istituto per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico (ai sensi della Legge 107/15, art. 1, commi 126-128 e dell’art. 88 del CCNL 2007) nella suddivisione prevista all’art. 26 commi 2, 3 del presente contratto. | € 12.000,00 |
5 | Risorse ex art. 8 D.L.104/2013 – Percorsi di orientamento per studenti (classi IV, V) | € 1.159,59 |
6 | Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 (Contenimento del rischio da COVID-19) | € 6.473,24 |
SPESE per il personale DOCENTE
1 | Ore aggiuntive per l'attuazione dei Corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007) | € 4.000,00 |
2 | Attività Aggiuntive Funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) XXXX 00/00/0000) (xxxxx corrispondente alla sommatoria della tabella seguente) | € 25.970,00 |
3 | Quota Compenso attribuito ai Collaboratori del DS (art. 88, c. 2/f CCNL 29/11/2007) comprensiva dell’indennità per il periodo estivo in sostituzione del DS | € 7.000,00 |
4 | FUNZIONI STRUMENTALI al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) | € 4.426,23 |
5 | Compensi per attività complementari di Ed. Fisica (Art. 87, CCNL 29/11/2007) | € 2.944,42 |
6 | Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) | € 2.885,76 |
7 | Ore eccedenti sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 – CCNL) | € 3.774,43 |
8 | Quota riservata alla valorizzazione del personale docente (Legge 107/15, Art. 1, commi 126-128 e Legge di Bilancio 160/219) | € 11.000,00 |
9 | Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, c. 2/a) CCNL 29/11/2007) | € 0.00 |
10 | Attività Aggiuntive di Insegnamento (art. 30, c. 2, lettera b) CCNL 29/11/2007) | € 0.00 |
11 | Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007) | € 0.00 |
12 | Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, c. 2, lettera h) CCNL 29/11/2007) | € 0.00 |
13 | Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (art. 88, comma 2, lettera k, CCNL 29/11/2007) | € 10.222,50 |
14 | Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) | € 0.00 |
15 | Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) | € 0.00 |
Al fine di perseguire le finalità di cui all’art. 25 del presente contratto sulla base del Piano delle attività aggiuntive funzionali all’insegnamento in ragione delle commissioni individuate ( come deliberate nel Collegio Docenti del 20/10/2022) e delle attività di supporto alle attività organizzative e didattiche, il FIS è ripartito come segue, tra le aree di attività di seguito specificate
N° | Attività | ore | Importo in euro (lordo dipendente) |
1 | Docenti Coordinatori dei Consigli di Classe | 644 | 11.270,00 |
2 | Docenti referenti indirizzo IP (Tutor Piano PFI - D.Lgs. 61/2017) | 48 | 840,00 |
3 | Docenti referenti Ed. Civica (Legge 92/2019, Nota M.I. n° 19479 del 16/07/2020 e delibera del Collegio Docenti del 20/10/2022) (*) | 102 | 1785,00 |
4 | Docenti Responsabili di Laboratorio | 60 | 1050,00 |
5 | Docenti referenti dei Dipartimenti Disciplinari | 60 | 1050,00 |
6 | Commissione orario (quota complessiva per i docenti dei 3 indirizzi di studio) | 300 | 5.250,00 |
7 | Nucleo Interno di Valutazione (NIV) | 16 | 280,00 |
8 | Commissione allievi interessati da disabilità | 16 | 280,00 |
9 | Commissione allievi DSA/BES e Piano dell’Inclusività | 16 | 280,00 |
10 | Commissione orientamento in ENTRATA (**) | 40 | 700,00 |
11 | Commissione orientamento in USCITA | 20 | 350,00 |
12 | Commissione per i percorsi PCTO (***) | 30 | Fondi PCTO |
13 | Commissione Elettorale | 4 | 70,00 |
14 | Commissione Biblioteca di Istituto | 35 | 612,50 |
15 | Commissione per l’insegnamento dell’Ed. Civica, attività di Ed. alla salute, alla sicurezza stradale e per il contrasto al Cyberbullismo | 28 | 490,00 |
16 | Commissione L2 per allievi stranieri | 21 | 367,50 |
17 | Commissione Viaggi | 14 | 245,00 |
18 | Commissione per la formazione delle classi | 30 | 525,00 |
19 | Commissione attuazione finanziamenti PNRR per le scuole | 30 | 525,00 |
TOTALE ORE / IMPORTO | 1484 (#) | € 25.970,00 |
Le attività non forfettarie come da relativo incarico, verranno ammesse a pagamento solo per le ore effettivamente prestate entro il budget massimo stabilito per la specifica attività, come da rendicontazione del relativo “diario di bordo”.
(#) Le ore corrispondenti al FIS per la quota parte docenti (70% della risorsa FIS) corrispondenti a 1.884 ore totali (32.985,88 euro lordo dipendente) viene determinata sommando alle 1484 ore di cui sopra le 400 ore corrispondenti alla retribuzione FIS per i collaboratori del dirigente scolastico, comprensiva dell’indennità di sostituzione per il periodo di ferie estivo.
(*) Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 92/2019 e considerate le risorse del personale disponibili nell’organico dell’autonomia, in sede di contrattazione si stabilisce di destinare (quota FIS) un compenso forfetario pari a 3 ore per ogni docente/classe del triennio (tutti gli indirizzi) in qualità di referente per l’Ed. civica, secondo i piani programmati per tali interventi annuali a cura dei relativi dipartimenti e successivamente confermati dal collegio docenti nella seduta del 20/10/2022. Per le classi del biennio dell’indirizzo tecnico e professionale, l’assegnazione di tali incarichi sarà affidato a docenti con classi di concorso di pertinenza (A046), con l’eventuale supporto di alcuni docenti con ore di potenziamento (senza oneri FIS).
(**) Per le attività di promozione dell’Istituto e di presentazione della relativa offerta formativa in occasione delle varie attività di orientamento (vari open-day in presenza in Istituto, presenza e consegna documentazione relativa all’offerta formativa del “X. Xxxxx” nelle varie scuole secondarie di 1^ ciclo del territorio, illustrazione e presentazione di video appositamente realizzati), viene accantonato un ulteriore fondo specifico di 110 ore complessive e forfetarie (non gravanti sul FIS) corrispondenti ad un onere finanziario complessivo lordo-stato pari ad € 2556,40.
(***) Per il riconoscimento delle attività aggiuntive in relazione ai componenti e relativi compiti della Commissione PCTO, si stabilisce in contrattazione un compenso forfetario pari a 30 ore complessive, corrispondenti ad un onere pari a € 697,20 (lordo stato) da risorse PCTO.
SPESE per PERSONALE A.T.A.
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) - Assistenti Amministrativi | € 3.534, 20 (*) |
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) - Assistenti Tecnici | € 3.354,20 (*) |
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) - Collaboratori Scolastici | € 7.068,40 (*) |
Compenso per il SOSTITUTO del DSGA e quota variabile dell’indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007) | € 1.000,00 |
Compenso DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall’art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) | € 4.890,00 |
INCARICHI SPECIFICI (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall’art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) | € 3.406,93 |
Compensi per il personale A T A p e r attività deliberata nell'ambito del PTOF (art. 88, comma 2, lettera k, CCNL 29/11/2007) | € 1.131,00 |
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007) | € 0,00 |
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007) | €0,00 |
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, c. 2/l - CCNL 29/11/2007) | €0.00 |
(*) Il criterio per la suddivisione della quota FIS spettante per il personale ATA (30%) nei vari profili (C.S., A.T. e A.A.), come da Art. 26, comma 1 del presente contratto, è determinato in base al calcolo della media di ore pro-capite in relazione al n° degli addetti per ciascun profilo. La quota spettante totale per tale personale è costituita dalla somma delle risorse relative al FIS (14.136,80 euro pari al 30% del Fondo FIS totale) e da una quota riservata al riconoscimento delle attività aggiuntive ed a particolari situazioni di intensificazione dell’orario di lavoro (ai sensi della Legge 160/2019) stabilita in sede di contrattazione pari ad euro 1000,00 (Art. 26, comma 3 del presente contratto) per un totale corrispondente ad euro 15.136,80 (lordo dipendente).
Tutti gli importi indicati sono al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione e dell’IRAP. L’accesso al FIS è consentito anche ai docenti Funzioni Strumentali al PTOF e al personale ATA titolare della 1^ e 2^ posizione economica o di Incarichi specifici ATA, a condizione che l’attività svolta a carico del FIS non sia espressamente riconducibile alla specifica funzione di cui sono titolari. Sono esclusi invece (per previsione di Legge) dalla retribuzione con il fondo per “Incarichi Specifici” il personale ATA titolare della 1^ o 2^ posizione economica.
Art. 28 –Termini e modalità di pagamento - Rendicontazione
1. Ai sensi dell’art. 6, comma 4 del C.C.N.L. 29.11.2007, i compensi per le attività svolte e previste dal presente Contratto Integrativo di Istituto saranno di norma erogati, nei limiti della disponibilità di cassa dell’Istituto e dei fondi C.U. - previo parere positivo del Collegio dei Revisori – di norma entro il 31 Agosto 2023 (salvo motivazioni per fatti imprevisti non imputabili alle parti in sottoscrizione del presente contratto).
2. Per attivare il procedimento di liquidazione l’interessato dovrà presentare comunicazione scritta di prestata attività entro di norma il 15/06/2023. Tale richiesta dovrà contenere una relazione dell’attività svolta e le ore effettivamente prestate. Per le attività di commissione e per le attività connesse con le ore di potenziamento, i coordinatori ed i vari docenti interessati, presenteranno entro i termini stabiliti da apposite circolari, una sintetica relazione ed il consuntivo delle ore effettivamente svolte nell’ambito di ciascuna commissione/incarico.
Art. 29 – Decurtazione del compenso accessorio in caso di assenza
1. I compensi per le attività aggiuntive, quantificate in base al numero di ore, verranno erogati per le ore effettivamente prestate. In caso di assenze di qualsiasi tipo, con esclusione dei periodi di ferie e delle festività soppresse, i compensi forfetari previsti dal presente contratto saranno ridotti in proporzione escludendo i primi 10 gg di assenza.
TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 30 – Clausola di salvaguardia finanziaria
1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all’art. 48, c.3 del D.Lgs. 165/01, il DS può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
3. Qualora dovessero pervenire ulteriori fondi oltre quelli assegnati fino alla data odierna dal Ministero, le parti torneranno a riunirsi per un’ulteriore sequenza contrattuale.
Si allega:
- Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;
- Relazione tecnico-finanziaria a cura del DSGA