ASSOCIAZIONE DELLA
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GENERAIJ
ASSOCIAZIONE DELLA
CROCE ROSSA ITALIANA
Capitolato Tecnico della polizza di assicurazione di
Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti
e garanzie accessorie - Libro Matricola
POLIZZE NN. 332/00015923 (veicoli)
332/00015920 (targhe prova) 332/00015919 (natanti) 332/00015921 (rimorchi)
PERIODO: 31.12.2016-30.06.2017
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Generai! Nalìas.p.A.-Sedelegale: MoglanoVeneto(N). Xxxx 00, XXX00000 -T<al. 041 5492111 www.genGlllll.lt-Fax: 000 000000;ernait. 0xxx.xx0xxxxxxxx.xxx;
C.F. elsa-. nel Regiltolmple!ledlTrevlso n. 00409920584-Pstlla IVAOOIJ85351007 -Capl1a)eSodale: Elm 1.618.ll?B.450.llO lv.. Pec: gen<nllitdaOpeo.generel",group.cxm. Soàalà isclritla al'Albo dele h1pn!se IVASS n. 1.00021, soggetta aralllvlà di drezlone e coorclnamemo delrAiionista ll1loo Assia.nzionl Generali S.p.A. ed appartanenlll al� Genoni, lacrltlo al n. 026 dolll'Albo dlii ll",q,i IISSicundivi.
DEFINIZIONI
Nel seguente testo si intende per:
LEGGE
REGOLAMENTO IMPRESA O SOCIETÀ
CONTRAENTE ATTIVITÀ
ASSICURATO PROPRIETARIO
CONDUCENTE
POLIZZA
FORMULA TARIFFARIA
MEZZO MODULO CAI
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GENERALI
Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. n.209 del 07-09- 2005) e successive modifiche e/o integrazioni;
i Regolamenti lsvap diramati in base alla Legge;
l'impresa assicuratrice che presta la garanzia nonché le eventuali coassicuratrici;
ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA Xxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxx P.I. 13669721006
quella svolta per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i prowedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque comunque svolte;
la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile e garantita con la polizza assicurativa;
l'intestatario al Registro Automobilistico Nazionale CRI o colui che può dimostrare legittimamente la titolarità del diritto di proprietà del veicolo o del natante;
la persona fisica posta alla guida del veicolo o del natante;
il documento che prova 1 'assicurazione;
quanto stabilito dall'art. 21 delle Condizioni di Assicurazione;
veicolo o natante a motore identificato in polizza;
Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (Denuncia di sinistro Modulo Blu).
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Ganarall llalaS.pA-SadelGgale: MoglanoVeneto(TV), VlaMarocch86a, 14,CAP31021 -Tel. 000 0000000 W\IIW.gel'IGAlll.lt-Fax: 000 000000; email: info.itOgene,alcom; C.1'. e 18cr. nel Regislro lmpre&ediTmviso n. 00409920584-P#tila IVA00885351007 -Cé,pitale Sociale: a.<:> 1..61&628.<450,00 LY- Pec: generalii1alia0pec.genen,1Jw<)up.can. Soclelà lsaillaall'Allo dele � rvASS n. 1.00021. soggettaafatllYlàdl dnzione II coomlnamentodelt'Azlonlsta mlcoAsslcurazloni Generali S.p.A. lld appartsKlnte al GIUppo Ganendl, iscrillo al n. 026 dall'Albo dei IP'4'P asi<MalM
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GENERALI
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
L'impresa assicura, ai sensi della Legge e dei regolamenti, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni cagionati involontariamente a terzi dalla circolazione dei veicoli a motore nonché dalla navigazione e giacenza in acqua dei natanti.
L'assicurazione copre altresì la responsabilità civile per i danni cagionati dalla circolazione dei veicoli in aree private e dalla navigazione e giacenza dei natanti in acque private.
La garanzia assicurativa è operante indipendentemente dall'emissione della polizza e dalla consegna dei certificati assicurativi.
L'impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.
L'assicurazione è valida anche se il veicolo ed il natante assicurato traini un altro veicolo o natante o ne è trainato.
La Compagnia si impegna altresl a corrispondere eventuali indennizzi afferenti sinistri awenuti tra veicoli targati Cri (Associazione e/o Ente Strumentale) con un massimo di dieci sinistri all'anno e con un massimale annuo complessivo di€ 30.000,00 (eurotrentamila).
Art. 2- Esclusione e rivalsa
Premesso che l'Associazione della Croce Rossa Italiana utilizza i veicoli e natanti assicurati dalla presente polizza per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, l'Impresa rinuncia a tutti i diritti di rivalsa spettantele per legge in caso di sinistro nei confronti del Contraente, Conducente ed Assicurato, fatto salvo il caso di dolo del Contraente.
Art. 3 - Estensione territoriale (veicoli a motore) L'assicurazione vale per il mondo intero.
L'assicurazione è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme restando le maggiori garanzie previste dalla polizza.
L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Internazionale di assicurazione (carta verde).
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, comma 2, del Codice Civile, l'Impresa risponde anche per i danni che si verificano fino alle ore 24.00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza del premio o delle rate successive.
Qualora la polizza in relazione alla quale è stata rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a fare immediata restituzione all'Impresa.
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Generali naia X.xX - Sede legale: Moglano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 000 0000000 xxx.xxxxxxx.xx - Fax: 000 000000; emai� xxxxXxXxxxxXxxx.xxx;
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C.F. e isl;r. nel ReQislro � di Treviso n. 00409920584 - Partila IVA 00885351007 - Capilale Soaale; Et.lo 1.818.62&450,00 Lv•• Pec: generaliilaliaOgeneraf,group.oom. Società iscritta al'Al:Jo delle rnpr9S9 IVASS n. 1.00021, aoggella al'allivilà di direzione e coordinamento delrAzlonlsta mlco Asslcurazicri Generali S.p.A. ed appatenenlll al Gruppo lecritlo al 026 dall'Albo dai gnq,; BSskluralM.
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GENERALI
L'assicurazione vale altresì per gli Stati non facenti parte del sistema della Carta Internazionale di assicurazione (Carta Verde). Per quanto riguarda gli Stati nei quali non sia operante la Carta Verde, ferma restando la piena operatività della garanzia assicurativa, l'Impresa gestirà i sinistri, in accordo con il Contraente, secondo le modalità di volta in volta applicabili.
Resta fermo quanto disposto dal precedente art. 2. Art. 4 • Limiti di navigazione (natanti)
L'assicurazione vale per il Mar Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei paesi europei.
Art. 5 • Pagamento del Premio
Il pagamento del premio viene effettuato come segue:
• entro 60 giorni dall'inizio del periodo assicurativo, il Contraente corrisponde il premio anticipato conteggiato in base allo stato di rischio iniziale;
• la regolazione del premio definitivo viene effettuata come stabilito dell'art. 17 "Assicurazione in base a Libro Matricola";
Si considera come data di awenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine alla Ragioneria della Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto alla Società a mezza raccomandata o telefax.
Art. 6 • Trasferimento della proprietà del veicolo
Il trasferimento di proprietà del veicolo non comporta la cessazione del contratto di assicurazione.
Art. 7 • Cessazione del rischio per vendita, distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato
Nel caso di cessazione di rischio in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione esportazione definitiva del veicolo, messa in fuori uso, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione ed accompagnata dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni assicurativi all'impresa stessa.
La regolazione del premio viene effettuata come stabilito dall'art. 17 "Assicurazione in base al Libro Matricola".
Art. 8 - Attestazione dello stato di rischio
In occasione della scadenza contrattuale, l'Impresa deve rilasciare al Contraente, su supporto magnetico una attestazione che contenga:
� denominazione dell'impresa;
• il nome, - denominazione o ragione sociale o ditta - del contraente;
• il numero del contratto;
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Genmlll llalia$.p.A.-Sedelega1e: MoglanoVeneto(TV), V,aMaroc::cheGa, 14, CAP31021 -Tel. 0415'1&2111 www.gene,a1Ut-Fax: 000000000; emait lnfo.itOgene!xxx.xxx;
C.F. al8cr. nel RegiSlrol01)n398diTreviso n. 00409920584-"-tfta IVA00885351007 -CapllaleSoc:iale: Eu,,:, 1»18.828.<!50,00 Lv•• Pec: xxxxxxxxxxxxxXxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx. Socialà lsafllaafAl:Jo delle �nise lVASS n. 1.00021, soggetta d'alllvtà di dltezlone e coordinamento dell'Azlonlsta unlcoA99iwrazionl Generali X.xX ed apl)ll1slenle al Gn4JPO Generali, lscrillo al n. 026 dall'Al,o dai gruppi asslculatM
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GENERALI
• la forma di tariffa in base al quale è stato stipulato il contratto;
• la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
• i dati della targa di riconoscimento o quando questa sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
• Unità Regionale e Unità Provinciale assegnataria del veicolo;
• la firma dell'assicuratore.
Nel caso di contratto stipulato con la ripartizione del rischio fra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.
L'Impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:
• contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
• furto del veicolo prima della conclusione del periodo di osservazione.
Art. 9 - Modalità per la denuncia dei sinistri
La denuncia di sinistro viene inoltrata direttamente all'Assicurazione dal Comitato Locale CRI assegnatario del mezzo e dovrà contenere l'indicazione dei dati relativi alla polizza, la data, il luogo, le modalità e conseguenze del fatto; alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
Tale rilevazione di incidente dovrà essere effettuata attraverso la compilazione del modulo e.A.I. La conoscenza dell'ubicazione de! mezzo consentirà, altresì, all'Impresa di interagire direttamente con il Comitato Locale CRI interessato al quale, pertanto, potrà essere richiesto, ove ne ricorrano le circostanze, ogni altro elemento di cognizione e/o valutazione afferente al sinistro.
L'Impresa si impegna a fornire, alla fine del periodo assicurativo, un rendiconto generale congiuntamente alla ripartizione regionale attestante:
• n. sinistri denunciati
• n. sinistri liquidati e relativo costo
• n. sinistri a riserva e relativa previsione di costo
• n. sinistri senza seguito.
Art. 1 O - Gestione delle vertenze
L'impresa assume, a nome dell' Assicurato/Contraente la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di prowedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, ove d'accordo con quest'ultimo, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.
L'impresa non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde delle multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
L'Impresa si impegna ad effettuare, a proprie spese, l'intervento volontario in tutti i giudizi nei quali non venga esperita l'azione diretta.
L'Impresa si impegna a pagare altresi eventuali prowisionali poste a carico dell'imputato. L'Impresa dovrà prowedere alla gestione dei sinistri direttamente con le unità assegnatarie dei veicoli, a cui pertanto, dovranno essere inoltrate le relative comunicazioni.
Art. 11 - Durata del contratto
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2016 e cessa alle ore 24.00 del 30.06.2017 senza obbligo di disdetta.
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�I llalia X.xX - Sede legale: Mogiano Veneto (TV). Via Maood1asa, 1-4, CAf' 31021 - Tel. 000 0000000 xxx.xxxxx.xxx.xx - Fax: 041 iM2GQ9; emalt xxxx.xxXxxxxxxxx.xxx;
X.X. xxxx. nel RegblrolmpresedlTnNlson. 00408920584-Partile IVAOOll85351007 -CapllaleSociale: 1!!uio 1.611Ul28.460.00 Lv_ Pec:generalitalaOpec:.xxxxxxxxxxxxx.xxx. Società iscritta al'Allo<Mle rnp1'8911 IVASS n. 1.00021, eoggstta al'al!Mlàcti direzione e OOOldinamanlodelrllzlonistawilooAssbnzlonl Genaal X.xX ed appm111nente al � Goneral, lacrtllo al n. 026 dell'Albo del gnq,i asslcundM.
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GENERALI
È facoltà del Contraente, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 12 mesi.
Art. 12 - Cessazione dell'assicurazione per il furto del veicolo
In caso di furto del veicolo trova applicazione il disposto dell'art. 122 comma 3 della Legge. Art. 13 - Foro competente
Per l'esecuzione del presente contratto il Foro competente è esclusivamente quello di Roma. Art. 14- Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 15 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 16 - Massimali di garanzia
La garanzia è prestata fino a concorrenza, per sinistro e per ciascun mezzo, del seguente massimale unico valido per tutte le categorie di mezzi assicurati:€ 15.000.000,00 (Quindicimilioni).
Art. 17 - Assicurazione in base a Libro Matricola
L'assicurazione ha per base un libro matricola nazionale, frazionato in Unità Regionali, che a loro volta sono suddivise in Unità Provinciali, nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente.
Per le inclusioni la garanzia ha effetto dalle ore 24,00 del giorno di ricevimento delle comunicazioni inviate alla società a mezzo raccomandata o telefax o per posta elettronica.
Per le esclusioni la garanzia cessa dalle ore 24 della data dei provvedimenti amministrativi di fuori uso adottati dai Comitati Locali CRI competenti e comunicati a mezzo raccomandata o via telefax o per posta elettronica alla Società, accompagnati dalla restituzione dei certificati assicurativi alla Società da parte della Contraente.
Potranno essere effettuate temporanee esclusioni ed inclusioni dei veicoli dal libro matricola.
Il Contraente avrà diritto al rimborso del premio relativo al periodo di esclusione dalla garanzia del veicolo solo nel caso in cui la sospensione della copertura sia pari almeno a 3 mesi; pertanto, per periodi di durata inferiore (pur potendosi operare l'esclusione temporanea della copertura) non sarà conteggiato, in fase di regolazione premio, alcun rimborso.
Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/365 per ogni giornata di garanzia.
La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell'annualità stessa.
In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza del premio dovuta per il periodo trascorso al quale la regolazione si riferisce.
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Generall llala$.p.A.-Sedeklgale: MoglianoVeneto(l'\I), Xxx Xxxxxxxx0x.00,XXX00000 -Xxx.000 0000000 wv,w.generall.it-Fax: 000 000000; emait xxxx.xxxxxxxxxxxx.xxx;
C.F. e lecr. nel Regis!l"O �di Treviso n. 00408920584- - IVA00885351007 -Captale Sociale: l!'uro 1.618.628A!i0,00 i.v_ Pec: generalilallaOpea.� Soclalè lscrllla al'Alx> dele � IVASS n. 1 .00021, aoggetta d'attivtà di dffZicne e COOltfinamenlo delrAzìonlsUI t.11icoAsscuazionl Generali X.xX ad appertenentB al GIUppo Gene!u, lscrlllo al n. 028 dall'Albo dal gn4'Pi 8S5icunalM.
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GENERALI
In caso di diminuzione l'Impresa restituirà la parte del premio netto riscosso in più.
La differenza del premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il trentesimo giorno dalla comunicazione, da part🞋 dell'Impresa, effettuata mediante emissione di apposita appendice di regolazione.
L'eventuale o mancata segnalazione nell'elenco iniziale o successivamente, dovuta per errore, omissione, come pure il caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, nonché indicazione errata sul contrassegno assicurativo dei dati relativi alle caratteristiche tecniche dei veicoli, non comporterà l'inoperatività della garanzia assicurativa e la Società riconoscerà piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio.
Qualora vengano incluse categorie di veicoli non appartenenti ai settori indicati nell'art.19, la copertura sarà ugualmente operante dalla data di decorrenza regolata come sopra. La copertura si intenderà operante per gli stessi massimali garantiti dalla presente palizza, salvo i limiti superiori stabiliti dalla Legge quali massimali minimi.
Si intende confermata l'applicazione della formula tariffaria indicata nell' art. 20.
Le disposizioni del presente articolo, si applicano in quanto compatibili, anche ai natanti. Art. 18 - Stampa e consegna dei certificati assicurativi e delle Carte Xxxxx
L'Impresa consegnerà i certificati assicurativi nonché le Carte Verdi, già suddivisì per Comitato Provinciale e raggruppati per Regione.
Art. - 19 - Veicoli e natanti assicurati e relativi premi
Tutti i veicoli e/o natanti targati CRI e/o immatricolati e/o di proprietà dell'Associazione della Croce Rossa Italiana per i quali sia vigente l'obbligo di assicurazione ai sensi della Legge.
Premi lordi complessivi dal 31.12.2016 al 30.06.2017 per le garanzie
R.C.A. -C.V.T. - Infortuni Conducenti (garanzia esclusa per i rimorchi)
Categoria Veicoli Premio Lordo
1 Autobus Extraurbani | € 705,39 |
2 Minibus | € 400,00 |
3 Autocarri (comprese ambulanze} | € 480,51 |
4 Autovetture | € 166.82 |
5 Ciclomotori,Motoveicoli, Motocarri | € 76,87 |
6 Macchine Agricole/Operatrici | € 55,73 |
7 Natanti Privati | € 55,73 |
8 Rimorchi Autocarri/Autovetture | € 14,21 |
9 Targhe Prova | € 147,99 |
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Generall llalias.p.A- Sedelegale: MoglianaVenelO(TV), VialVlaracchasa.14, CAP31021 -Tel. 000 0000000 www.gene,a1LI-Fax: 000000000; anait xxxx.xxXxXxxxxx.xxx;
C.F. else<. nel FlogblaOl�diT-'9a n. 00409920!lll4-...W.. IVA00885351007 -CapllaleSoclale: Euro 1..618.628.450,00 Lv. Pec: xxxxxxxxx-Xxxx.xxxxxxxxx-x.xxx. Soclelà lsc:rittaal'Al:odeGe lmpnlse IV❻ n. 1.00021. sogge11a al'atll<lti. di dnziafMI ecacxdlnamen!xxxxx'AzlonlstaunlcoABslwazlonl Generai S.p.A. ed apparùln«rte
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Art. 20 • Formula Tariffaria
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L'assicurazione RC Auto (comprensiva delle condizioni aggiuntive) è prevista con formula tariffaria fissa, con franchigia di€ 100,00 per sinistro e divisa in otto categorie di mezzi.
Art. 21 • Gestione Contratto
La Compagnia si farà carico della gestione del contratto (anche attraverso agenti e/o procuratori autorizzati) non riconoscendo il Contraente qualunque altra intermediazione anche successiva alla stipula del contratto.
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Generali llaiaS.p.A. -Sadelegala: MoglanoVenelo{TV), VlaMwocx:hesa.14, CAP31021 -Tei. 041 5482111 www.genen,li.it-Fax: 000 000000; email: info.itOgene,alcom;
C.F. e Isa-. nel Flegislro lmpn;sedl Treviao n. 00409920584-PartllB IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 Lv•. Pec: generalitelaOpec.generalgwp.oom. Socialà lsattta al'Al>o dele lrnpmse IVASS n. 1.00021, 80111,811a al"at!Mlà di direzione e COOldNITlllllo deirAzlclllsta 1.11lco Asslcuazloni Glnerall X.xX ed appartenente al GruppoGeneral, locritto al n. 028 darAlbo dlii ll"4'fJI asslcundlvL
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GENERALI
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA
OBBLIGATORIA (sempre operanti)
a) CARICO E SCARICO
L'impresa assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico sul veicolo e viceversa, comunque effettuate nessuna esclusa, con la sola esclusione dei danni alle cose trasportate od in consegna.
b) RICORSO TERZI DA INCENDIO
L'impresa risponde dei danni cagionati a terzi per fatto non inerente la circolazione stradale a causa di incendio, esplosione o scoppio anche di carburante del veicolo o natante anche se non seguito da incendio, con limite massimo di€ 5.000.000,00 (Cinque milioni) per sinistro.
e) RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI
L'Impresa garantisce l'Assicurato/Contraente e il conducente per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo (compresa la sosta), anche su area privata, o dalla navigazione del natante assicurato per danni a terzi non trasportati sul veicolo o sul natante stesso provocati da trasportati di cui debba rispondere ai sensi di legge.
La garanzia è inoltre estesa a favore dei trasportati, per la responsabilità civile loro derivante, per i danni provocati a terzi non trasportati sul veicolo o sul natante identificato in occasione di circolazione o di navigazione del mezzo stesso.
I massimali per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia RC.
d) RESPONSABILITA, PER DIFETTI DI MANUTENZIONE
L'impresa risponde dei danni subiti dal Conducente del veicolo o natante assicurato a causa di difetti di manutenzione dei quali il Contraente/Proprietario sia responsabile.
I massimali per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia RC. --?
e) DANNI DA SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA
La società rimborsa, fino alla concorrenza di € 5.000,00 (Cinquemila) per sinistro, le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione.
f) DANNI A COSE ED ANIMALI
La Società assicura la responsabilità per i danni cagionati dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante a cose o animali di terzi.
I massimali per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia RC.
g) GARANZIA BAGAGLI
L'Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio o di incidente stradale che comporti la perdita totale del veicolo descritto in polizza.
La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati intendendosi per tale gli oggetti di comune uso personale che - per loro naturale destinazione - i viaggiatori recano con sé, esclusi denaro, preziosi e titoli.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000,00 (Duemila) per evento e per anno assicurativo.
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Generali XxxxX.p.A.-Sedelegale: MoglanoV«*O(TV), Va MaroocheA, 14, CAP31021 -Tel. 000 0000000 www.generall.it-F8>c 041 942II09; amalt lnroJtOi,<xxxxx.xxx; C.P'. ehlcr. nel Regl&lro�diTAIVlso n. 00409920584-Par1118 IVA00885351007 -c.,pilale Sociale: l!\ftJ 1.818.G28.450,00 Lv- Pec: generalii1ela0peis,oop.oom. Società lscrllla al'Atlo dale � IVASS n. 1.00021, soggetta d'alliYlà di dln!zione e ooord'inamenlD dell'Azlonlsta unico Aaelanzlonl Geoe!aff X.xX ed appartenente al Gruppo Generali, iscrillo al n. 026 dlll'Allo dal gn..,.:ì assicutatlvi.
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GENERALl
Tale capitale non può essere ricostituito nel corso dell'anno assicurativo, neanche con integrazione del premio.
h) GARANZIA CRISTALLI
L'Impresa si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a rimborsare all'Assicurato le spese documentate sostenute per la riparazione o sostituzione dei cristalli (anteriori, posteriori e laterali) installati sul veicolo descritto in polizza a seguito di rottura determinata da cause accidentali.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.500,00 (millecinquecento) per evento e per anno assicurativo.
Tale capitale non può essere ricostituito nel corso dell'anno assicurativo, neanche con integrazione del premio.
La garanzia non comprende:
• rigature, segnature e simili;
• i danni causati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli;
• i danni derivanti ai cristalli a seguito di operazioni di applicazione o rimozione.
i) SPESE DI PARCHEGGIO, CUSTODIA E TRAINO (condizione non valida per i natanti) L'Impresa rimborsa, fino ad un massimale di € 300,00 (trecento) per sinistro e per anno assicurativo, le spese sostenute dalla Contraente in conseguenza di un evento indennizzabile a termine di contratto per:
• il parcheggio e/o custodia, disposto dall'Autorità, del veicolo;
• il traino dal luogo dove il veicolo è stato recuperato fino alla più vicina officina di riparazione;
I) DANNI DA INQUINAMENTO
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
Ad integrazione della copertura assicurativa R.C. relativa alla circolazione del veicolo o alla navigazione del natante, l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza e necessarie al suo funzionamento, qualora lo stesso non si trovi in circolazione o in navigazione.
Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte delle sostanze succitate.
I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia R.C.
Art. 2 - Delimitazione dell'assicurazione
La garanzia non opera:
• qualora il mezzo descritto in polizza non sia coperto da valida garanzia per R.C.;
• per i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
• per i danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del carburante del mezzo descritto in polizza effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
• se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali dall'art. 129 della Legge nei confronti dell'Assicurato ovvero per le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato,
subiscano i danni in occasione di lavoro o di servizio.
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Ganeiali llaiaS.p.A.-Sedelegala: MoglanoVenela(TV), Xxxx, 00,XXX00000 -Tal. on 5492111 www.generall.lt-Fmc: 041 � emait JnfOJt@g(neraltcom; C.I'. e Isa. nel Flegislro�d!Trevlso n. 00409920684-Partila IVAooe85351007 -Capilate Sociale; Euro 1.818.628.450.00 Lv•. Pec: genoraJìilaiaOpeo.generlllìgn)up.oam. SoàaCà Iscritta el'Allodele � IVASS n. 1.00021, soggella al'allivlà di dnlzlone e COOldinamemo dell'Azlonlsta untco Assio.lrazloni Generali S,pA. ed ll)Jlab,nenta al Gruppo Generai, lacrilto al n. Q26 deU'Allo dei gn4'fll assiaundM
m) RIMBORSO SPESE DI RIMPATRIO
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GENERAIJ
Se il veicolo assicurato non è in grado di rientrare in Italia con i propri mezzi a seguito di ogni sinistro che rientri nelle garanzie prestate dalla polizza verificatisi in uno dei paesi esteri per i quali le garanzie sono estese, l'impresa rimborsa, fino alla concorrenza di € 1.000 (mille) per ogni sinistro e per anno assicurativo, le spese sostenute e documentate per il rimpatrio con qualsiasi mezzo del veicolo.
n) EVENTI SOCIOPOLITICI ED ATMOSFERICI
La garanzia comprende i danni materiali e diretti subiti dal veicolo o natante assicurato in conseguenza di:
• tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, o vandalismo ad eccezione di quelli dovuti a furto/rapina o tentativo di furto/rapina o ad incendio;
• trombe d'aria, tempeste, uragani, cicloni, tifoni, esplosioni naturali, grandine, caduta di neve, inondazioni, mareggiate, terremoti, frane e smottamenti;
• cadute di oggetti, cadute di aerei o missili o parti di essi.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di€ 7.500 (eurosettemilacinquecento) per sinistro e per anno assicurativo.
o) DISSEQUESTRO DEL MEZZO
L'Impresa assiste a proprie spese l'Assicurato/Contraente, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, al fine della restituzione del veicolo o natante garantito sottoposto a fermo o sequestro da parte dell'Autorità in conseguenza di qualsiasi sinistro che rientri nelle garanzie prestate dalla polizza.
p) RIMORCHI RISCHIO STATICO
La garanzia vale per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o difetti di manutenzione. Vale, altresl, per i danni a terzi derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli effettuati da persone non dipendenti della Contraente purché autorizzati dall'assicurato e/o suoi dipendenti.
q) COLPA GRAVE
La società risponde anche dei danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato nonché del conducente del veicolo.
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�I ltallaS.pA-Saclelegale: MoglanoV-(TII), lllaMlwocche8a.14, CAP31021-Tel. 000 0000000 www.generall.it-Fax: CM1 942909; analt infoJtOgaleral.corn;
C.F. e Isa-. nel Registro Imprese di Treviso n. 004099205B4-Partila IVA00885351007 -Capitale Sociale: l!uro 1.818.628.450,001.'t- Pec: generaRltellaOpec.genemllgroup.oorn Sodatè lscrlltaal'Al>odellek°r1)19se IVASS n. 1.00021. soggetta aralliYlàdl dnzione ecoon:tklamenlodelrAzlcnlsta �.Aeskuazlonl Generai X.xX ed� lii Gluppo Generai, iscritlo al n. 026 c!ell'Al>o dai ll"fl'Ì assicuJallvL
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GENERALI
GARANZIA INFORTUNI PER CONDUCENTI DIPENDENTI DEI MEZZI DI PROPRIETÀ C.R.I.
> SEZIONE A- PREMESSA
> SEZIONE B - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
> SEZIONE C - NORME SUI SINISTRI
SEZIONE A - PREMESSA
Il presente documento ha per oggetto la copertura assicurativa dei rischi per gli infortuni occorsi ai Dipendenti addetti alla conduzione dei veicoli e natanti di proprietà dell'Associazione della Croce Rossa Italiana per gli adempimenti di servizio.
CAPITALI ASSICURATI (per ciascuna persona)
Morte
Invalidità Permanente
€ 200.000,00
€ 200.000,00
A2 - ESONERO PREVENTIVA DENUNCIA GENERALITÀ
L'Associazione della Croce Rossa Italiana è esonerata dell'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone che usano tali automezzi.
Per l'identificazione di tali elementi, si farà riferimento alle risultanze di registri od altri documenti equipollenti sui quali il Contraente si impegna a registrare in modo analitico:
• data e luogo di trasferta;
• generalità del conducente autorizzato alla guida.
Tali registri od altri documenti equipollenti dovranno essere tenuti dall'Associazione della Croce Rossa Italiana costantemente aggiornati e messi a disposizione, in qualsiasi momento, delle persone incaricate dall'Impresa di effettuare accertamenti e controlli.
SEZIONE B - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
Definizioni
Nel presente documento deve intendersi:
per Infortunio per Beneficiario
L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed estranea, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili;
Gli eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato.
B 1 - Oggetto dell'assicurazione
L'Impresa si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati nella Sezione A - Premessa e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare gli infortuni subiti dai dipendenti addetti alla conduzione dei mezzi della Contraente secondo quanto di seguito previsto ed aventi come conseguenza la morte o lesioni che abbiano provocato una invalidità permanente.
La garanzia deve intendersi valida per:
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delle.,.,,_
Generall ltalaS.p.A.-Sedelegale: MoghnoVeneto(TV), VlaMaocc::Msa.14,CAP31021 -Tel. 000 0000000 www.generall.lt-Fax: 000 000000; emait lnfo.ltOgene,xxx.xxx;
C.F. e Isa, nel Regislro Imprese di Treviso n. 00409920584- Patila IVA0068S351007 - �leSoàale: Euro 1.618.e28.450,00 LY- Poo: generalillalia.Opec.generallgroup.oom Società iscritta al'Abl IVASS n. 1.00021, ISOIIQ8l1a lll'attiYlà dl diNlzicr1e e cooroàlamenlo delrAzlOOlsta t.etlcoA1191a.nzioni Gen«aN $.p.A. ed appatenente al Gruppo Generai, iscritto .in. 026 dell'Albo da! gn.q,i assk:ura11v1.
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GENERALI
a) I Dipendenti che guidino i veicoli e natanti di proprietà della Associazione CRI
La garanzia comprende inoltre:
dL'eImllepdreisspaoèsizoibobnliigdai talegsogeltainnvtoigsoereileDdipeebnitademnetentecoanudtuocerizznateloèamll'uusnoitodedlivreeigcoollaore.
• l'asfissia non di origine morbosa;
patente a norma
• gli awelenamenti acuti di origine traumatica, da ingestione o assorbimento di sostanze;
• contatto con corrosivi;
• l'annegamento;
• assideramento o congelamento;
• la folgorazione;
• i colpi di sole o di calore;
• le lesioni (esclusi gli infarti} determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
• gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza;
• gli infortuni derivanti da imprudenza e negligenza anche gravi;
• gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;
durante la salita o la discesa dagli automezzi.
• dgliiinincfoidrteunntei oocdcoi grsuiaisntoocvcearisfiicoanteisdi deluleraonpteerlaazcioirncionlaezceionsesapreier asellarvrizipioreesapedregllali imnfoarrtcuianiaocaccourssai
SLae,Saolcimetoàmceonrtroispdoenlld'inefol'irtnudneinon, ilz'Azosspiceurraletoconnosnegèuefinsizceamdierentttee iendteegsrcoluesisvaendoe, lls'inofnoortuinndieo.nnizzabili suonlatapnetorsloenacofinssiceagmueennztee icnhteegrasi seasreanbba.ero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpit
B 2 - Esclusioni �
La presente garanzia non è rivolta alla copertura dei seguenti rischi:
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irimspchuitacobilmi
pleresisoinni eoll'adsesceicusrsaoziodneel doibpbelnigdaetnotreia mpeerdelasimreospeondsaeblleilitàpecrsivoilnee ddi itecrzuii
csuiai ssiatantoo
autorizzato il trasporto.
• ppeerr gil lcai insfoortinuanbi isliotàffetertmi ipnocorannesae;guenza di proprie azioni delittuose;
La garanzia inoltre non opera:
• aplecor lismpeorsoodnae qauffaelsttieasdi ainafeprompiltàesosima,eenpoimlesasziiao,nepagraralivsei, einpfeerrmmiatànemneten;tali, "delirium tremens",
vandalismo, eruzioni vulcaniche, frane, smottamenti, terremoti, uragani, trombe d'aria,
• ipnevragslioi innifo, irtnusunirroerzigioinnai, titudmireutlttai mpoepnotelaerid, secsicolpuesrivi,asmoemnmteodsasea, ttai tdtii dgiueterrraro, roiscmcuo,paszaibonoitamgigliitoarie,
GeneralillaiaS.pA-Seclelegale: MogiianOVenao(lV). V,aMllrocchasa, 14,c,.p31021 -Tel. 000 00000000 www.gene,ali.it-Ftuc 041 942909; arnait xxxx.xxXxxxxxxxx.xxx; 13/18
C.F. e lscr. nel Regislro 1nvesedi Treviso n. 00409920594 - Pwtlla IVA 00885351007 - Capitale Sociale: i:ulo 1.618.628.450,00 Lv•. Pec; generaliita&xXxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx. SocieCà iscritta al'Abo dele lmpi9$8 IVASS n. 1.00021, soggellB &l'attività di direzione e OOOldinamenlo delrAzionista wiico Asskuazloni Generali S.p.A. ed appaltauente al Gruppo Generali, iscrit1t> al n. 026 dell'Albo del gn.ippi asslcuralivi.
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GENERALI
inondazioni, alluvioni, grandine e sviluppo - comunque insorto - di energia nucleare o di radioattività, ancorché detti infortuni siano occorsi in occasione della circolazione.
B 3 - Evento con pluralità di Infortuni
Nel caso di evento che colpisca contemporaneamente più Assicurati l'esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di € 6.000.000 (euro sei milioni).
B 4 - Estensione dell'assicurazione ai conducenti dei veicoli in noleggio e/o leasing
L'assicurazione del personale autista, di cui al punto "B 1" del presente documento, viene estesa ai dipendenti dell'Associazione della Croce Rossa Italiana addetti alla guida degli autoveicoli acquisiti dall'Associazione stessa con il sistema del "noleggio senza autista" (Art. 2, comma 119, della legge n.662/1996) o in leasing, alle stesse condizioni e tariffe previste per i conducenti dei veicoli di proprietà.
B 5- Morte
Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è awenuto, anche se successivamente alla scadenza dell'Assicurazione, la Società liquida ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte. Vengono parificati al caso di morte il caso in cui l'Assicurato venga dichiarato disperso dalle competenti Autorità ed in caso di sentenza di morte presunta, ai sensi dell'art. 60, comma 3 del Codice Civile.
B 6 - Invalidità permanente
L'indennizzo per invalidità permanente è dovuto se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è awenuto, anche se successivamente alla scadenza dell' Assicurazione.
L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato, secondo i criteri e le percentuali seguenti:
12%
Perdita totale, anatomica o funzionale di:
ARTO SUPERIORE | 70% | |
UNA MANO O UN AVAMBRACCIO | 60% | |
UN POLLICE | 18% | |
UN INDICE | 14% | |
UN MEDIO | 8% | |
UN ANULARE | 8% | |
UN MIGNOLO | ||
UNA FALANGE DEL POLLICE | 9% | |
UNA FALANGE DI ALTRO DITO DELLA MANO | 1/3 del dito | |
UN PIEDE | 40% | |
AMBEDUE I PIEDI | 100% | |
UN ALLUCE | 5% | |
UN ALTRO DITO DEL PIEDE | 3% | |
UNA FALANGE DELL'ALLUCE | 2,5% | 14/18 |
Genanlfi lbllaS.p.A • Sedelegale: MoglanoVenelo(TV), Xxxx 00, XXX00000 - XxXX. 041 5492111 www.genemll.lt-Fax: 041 -; emait xxxx.xxXxxxxxxxx.xxx; C.f'. xxxx". nel Reglslrulmp,esedlTrevlso n. 00409920584· Par1lla IVA00685351007 -CepilaleSodale: Euro 1.818.628.450,00 Lv. Pec: generaliìlaiaOpeo.generali9WP-C0111. Scd9là lsailla al'Allo dale � 'NASS n. 1.00021, soggetta aFB!llvlà di dlre!lone e coordlnamenlo dell'Azlonls111 uniooAsslaJrazlonl Ganerafi S.p.A. ed appam,nri8 Ili� Genenil, l8crillo aJ n. a26 dell'Albo dei gruppi assk:uralM
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GENERALI
UNA FALANGE DI ALTRO DITO DEL PIEDE | 1% |
UN ARTO INFERIORE AL DI SOPRA DEL GINOCCHIO | 60% |
UN ARTO INFERIORE ALL'ALTEZZA O AL DI SOTTO DEL GINOCCHIO | 50% |
UN OCCHIO | 25% |
AMBEDUE GLI OCCHI | 100% |
UN RENE | 20% |
LA MILZA | 10% |
$ORDITA COMPLETA AD UN ORECCHIO | 10% |
$ORDITA COMPLETA AD AMBEDUE GLI ORECCHI | 40% |
XXXXXXX TOTALE DELLA VOCE | 30% |
STENOSI NASALE BILATERALE | 15% |
Esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento | |
DI VERTEBRE CERVICALI | 10% |
VERTEBRE DORSALI | 7% |
DODICESIMA DORSALE | 12% |
CINQUE LOMBARI | 12% |
Esiti di frattura del sacro e del coccige con callo deforme e dolente 5%
Nel caso di perdita totale di un occhio che colpisca l'Assicurato già mancante dell'altro occhio, la Società Assicurativa liquida un indennizzo pari al 75% della somma assicurata per invalidità permanente totale.
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Nel caso di sordità completa di un orecchio che colpisca l'Assicurato già affetto da sordità completa all'altro orecchio, la Società Assicurativa liquida un indennizzo pari al 30% della somma assicurata per invalidità permanente totale.
Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Nel caso di ernia non operabile che, in quanto determinata da infortunio (ernia traumatica), risulti compresa in garanzia, l'indennità è stabilita nel 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente.
Questi massimi valgono anche se l'ernia è bilaterale.
Qualora insorga contestazione circa l'operabilità o meno dell'ernia, la decisione sarà rimessa al Collegio Arbitrale di cui al successivo art. C 4 - Controversie e collegio arbitrale.
Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto della diminuita lavorativa capacità generica dell'Assicurato, indipendentemente dalla sua professione.
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Generail lla!la S.pA- Sede lllgale: Moglano V- (TV), Via IVlarooc:I*&, 14, CAP 31021 - Tel. 000 0000000 www.gene.rall.lt- Fax: 000 000000; xxxxxx XxxX.ltOgenerd.❻; CF. e laa. nel Regiallo lmpreee di Treviso n. 00409920584- Partila n/A 00885351007 -Ceptale Sociale: !'uo 1..618.628.450,00 Lv_ Pec: �peo.generdig,oup.oam. Socielè lscrlla a1•Allo delle� IVASS n. 1.00021, soggetla al'diYlàdi direzione e ooon:!inamento dell'AzlcristaunlcoAssb.nzloni Genel&I 0.xX ed appartanente
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GENERALI
Per gli Assicurati xxxxxxx, si conviene che le percentuali di Invalidità Permanente previste per l'arto •
superiore destro, varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.
B 7 - Cumulo di indennità
L'indennità per inabilità permanente non è cumulabile con quella per morte. Tuttavia se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio, ed in conseguenza di questo l'Assicurato muore, la Società Assicurativa corrisponderà ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte.
Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi dell'Assicurato l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
B 8 - Limiti territoriali e di risarcimento
L'assicurazione viene prestata per tutto il mondo. In ogni caso il pagamento delle indennità verrà effettuato in Italia in euro.
B 9 - Persone non assicurabili
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.
L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.
L'Associazione della Croce Rossa Italiana è esonerata dal notificare le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affetti gli Assicurati.
B 1 O - Assicurazione suppletiva a quella di legge contro gli infortuni sul lavoro.
La garanzia viene prestata in aggiunta all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e non esime la Contraente dagli adempimenti previsti, a tale riguardo, dalle disposizioni di legge.
SEZIONE C - NORME SUI SINISTRI
C 1 - Modalità per la denuncia dell'infortunio
La denuncia dell'infortunio, contenente la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle conseguenze e dell'entità - almeno approssimativa - del danno, nonché gli estremi dell'Assicurato danneggiato, dell'Autorità inquirente e di eventuali testimoni, corredata di certificato medico, deve essere fatta pervenire alla Società Assicuratrice, tramite raccomandata, nel termine di 15 giorni dall'infortunio o dal momento in cui la Contraente ne sia venuta a conoscenza. Quando l'infortunio abbia causato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediatamente avviso telegrafico alla Società.
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GeneraliltaiaS.pA-Sadelegale: MogianoV-(TV), Xxxx 00, XXX00000-Xxx. 000 0000000 www.generalLlt-Fax: 000 000000; 9'Tlalt lnto.itOgeneralcom:
C.F. elac;r. nel Flegi$fl'o,lflvesediTn,viso n. 00408920584-Partlla IVA00885351007 -CapitaleSOciale: 1.618.6::!8.4ll0.00 Lv•. Pec: generalltallaOpec.genera",group.oom Soeletà iscrilla al'Atx> dele ffCJfll&II IVASS n. 1.00021, soggetta al'lllllvtil di diNIZlone e COOldNmenlo dell'Azionista l..lliooAssla.nzioni Genenll S.p.A. ed lll]pll'tenente DI Gruppo GeMtal, illcritto al n. � dall'Albo dai gn.q,i assicwatM
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GENERALI
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C 2 - Gestione dei sinistri
L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto devono consentire la visita di medici della Società Assicuratrice e qualsiasi indagine che questi ritengano necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.
C 3 - Liquidazione del danno
Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'Assicurato o dei Beneficiari.
In caso di premorienza o commorienza dei Beneficiari, detta somma sarà liquidata agli eredi testamentari o legittimi dei Beneficiari.
Qualora l'assicurazione sia stata stipulata in ottemperanza al C.C.N.L. applicabile all'Assicurato, la somma per il caso di morte sarà corrisposta alle persone cui spetta obbligatoriamente in forza del citato C.C.N.L. e solo in mancanza di tali persone si applicherà quanto disposto dai primi due commi del presente articolo.
C 4 - Controversie e collegio arbitrale
In caso di disaccordo sulla causa o sulla natura delle lesioni o sulla valutazione delle conseguenze attribuibili all'infortunio, la vertenza viene deferita, con scrittura privata, ad un Collegio Arbitrale che risiede presso la città in cui ha sede legale l'Assicuratore cui è assegnato il contratto di assicurazione. Il Collegio è composto di tre medici, di cui due nominati dalle Parti, una per ciascuna, ed il terzo d'accordo fra i due primi, o, in difetto, dall'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio Arbitrale.
f
Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni del contratto di assicurazione, decidono a maggioranza inappellabilmente come amichevoli compositori senza alcuna formalità giudiziaria; le loro decisioni impegnano le parti anche se l'arbitro dissenziente non le ha sottoscritte.
Ciascuna delle parti sopporta le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.
es - Rinuncia rivalsa
e.e.,
La Società Assicuratrice che abbia pagato l'indennità, qualora non sia previsto diversamente da specifiche norme di legge e/o da CCNL, rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto ad essa spettante di surrogarsi, ai sensi dell'art. 1916 nei diritti dell'Assicurato, che potrà cosl esercitarli integralmente nei confronti dei terzi responsabili.
C 6 - Reportistica sinistri
Dati sui sinistri che l'Assicuratore s'impegna a fornire ai sensi di tutte le condizioni del capitolato tecnico e del presente allegato:
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Generali Italia S.p.A. - Sede legale; Xxxxxxx Xxxxxx (XX), Xxx x 00, <:,.p 31021 - Tal. 041 5492111 xxx.xxxxxxxx.xx - Fax; 000 000000; anait inloJIGganara&.com;
C.F. ei&<:r. net Reglsfn)lmpresedlTrevlso n. 00409920584-Partila IVAOOB85351007 -Cil!JilaleSociale; Euro 1.618.1128.450,00 I.V. Poo: generalìilaliaOpeo.generaligroup.oom Società iscritta al'A.'xx xxxx Imprese IVASS n. 1.00021. soggeUa al'atlivtà di direzione • OOOldinamento delrAzlonlsta Lalico.Asskuazioni Generai S.p.A. ed appa,111nente al�G<lnefd, isctilto al n. 026 dell'Albo dai IPlJppi assiclndivL
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GENERALI
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Dati dell'Amministrazione
Data di accadimento dell'evento ------- Data di denuncia --------
Numero di sinistro attribuito dalla Compagnia di Assicurazione
Nominativo dell'infortunato
Garanzia interessata: O Morte Possibilità dell'azione di rivalsa nei confronti di Xxxxx:
O Invalidità permanente O Si O No
Stato del sinistro:
O sinistro agli atti senza seguito
O sinistro liquidato in data liquidazione pari ad €
O * sinistro aperto, in corso di verifica e relativo importo a riserva pari a€
* Revisione del sinistro anno pari ad€-------------
0 sinistro recuperato con azione di rivalsa pari ad € ---------------
�......______......r;:::-;;:---------�--�--- A
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Generai Italia X.xX - Sede legale: Mogia,,<) V_ (TV). Via Msroochesa, 14, (:AP 31021 - Tel. 0<00 0000000 0.W'W.g,,nen(Lit- Fax: 000 000000; Efflllil: ìnfo.�com;
G.F. e Isa. nel Regisln:,lmpresedl'Trevlso n. 00408920584-Partila IVAooee5351007 -Ca,:,ltale Sociale; Euro 1.618.628.4&),00 Lv_ Peo: gerealilaliaOpeo.�xxxxx.xxx. Soci8tà Iscritta al'Allo delle hlpl1lS8 IVASS n. 1.00021, soggetta arattlvlà di direzione .a coordinamemo del!'Azialllsta unico Asl!ioJlwionl Gerienill 8.p.A. ed appartenent8 al Gl1.lppo Genenlll, "1crilto al n. 026 dell'Albo dal� assk:uralivi.