CITTA’ DI VARAZZE
CITTA’ DI VARAZZE
REGOLAMENTO SULLE SPONSORIZZAZIONI
Approvato con delibera C.C. n. 74 del 07.11.2014 Modificato con delibera C.C. n. 5 del 26.01.2017
INDICE
Art. 1 – Finalità e inquadramento normativo pag. 3
Art. 2 – Definizioni pag. 3
Art. 3 – Natura dei contratti di sponsorizzazione pag. 3
Art. 4 – Ambito di applicazione delle sponsorizzazioni pag. 4
Art. 5 – Diritto di rifiuti – Esclusione pag. 5
Art. 6 – Scelta dello sponsor pag. 5
Art. 7 – Qualificazione dello sponsor pag. 6
Art. 8 – Contenuti minimi del contratto di sponsorizzazione pag. 6
Art. 9 – Controlli pag. 6
Art. 10 – Norme di rinvio pag. 7
ARTICOLO 1 – FINALITA’ E INQUADRAMENTO NORMATIVO
1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 43 della legge 449/1997, dell’art. 119 del D. Lgs. 267/2000, dell’art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell’1.4.1999, come sostituito dall’art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 (e dell’art. 26, comma 1, lett. b) del CCNL del 23.12.1999 per l’area della dirigenza).
2. Le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici.
3. Il ricorso alla sponsorizzazione costituisce un’opportunità di finanziamento delle attività del Comune ed è finalizzato a:
a) favorire il miglioramento e lo sviluppo dell’innovazione nell’organizzazione amministrativa;
b) ottenere proventi di entrata o risparmi di spesa rispetto alle necessità preventivate;
c) migliorare la qualità dei servizi prestati all’utenza.
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
- per “sponsorizzazione” o “sponsor” il soggetto che, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, stipula il contratto di sponsorizzazione;
- per “sponsorizzato” o “sponsee” il soggetto che rende la prestazione di mezzi consistente nel mettere a disposizione la possibilità di pubblicizzare i segni distintivi dello sponsor nell’ambito di propri eventi, iniziative o progetti;
- per “contratto di sponsorizzazione” un contratto a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive mediante il quale lo sponsor (un soggetto terzo) si obbliga a versare una somma di denaro, a fornire beni o servizi o ad effettuare lavori a favore dello sponsee (il Comune) il quale gli garantisce, nell’ambito dei propri eventi, iniziative o progetti, la possibilità di pubblicizzare, in appositi spazi, il nome, il marchio, l’immagine, l’attività, prodotti o servizi o simili, ovvero di distribuire prodotti o servizi a titolo promozionale, nei modi previsti dal contratto; l’obbligazione dello sponsee costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato, pertanto essa deve intendersi adempiuta quando vi sia stata la realizzazione dell’evento, iniziativa o progetto dedotto nel contratto, indipendentemente dall’effettivo ritorno di immagine;
- per “spazio pubblicitario” lo spazio fisico o digitale o qualsiasi altro supporto atto alla veicolazione di informazioni, messo a disposizione dello sponsor;
ARTICOLO 3 – NATURA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
1. Il contratto di sponsorizzazione è un atto negoziale a prestazioni corrispettive onerose, con fini di pubblicità, mediante il quale il Comune si obbliga a fornire, nell’ambito di propri progetti o servizi, iniziative, prestazioni accessorie di veicolazione del messaggio pubblicitario del soggetto sponsor, il quale a sua volta si obbliga ad una controprestazione in beni, servizi, danaro o altra utilità nella previsione di conseguire un beneficio di immagine. Le prestazioni contrattuali devono essere inquadrate secondo il regime IVA vigente;
2. I contratti di sponsorizzazione nei quali il Comune è parte possono prevedere, a titolo di corrispettivo dovuto dallo sponsor:
- somme di denaro;
- forniture di beni, servizi o lavori, acquisiti o realizzati a cura e spese dello sponsor.
3. In caso di operazioni permutative, si assume quale controvalore monetario del contratto il valore di mercato della fornitura dei beni, dei servizi o dei lavori, effettuati dallo sponsor.
4. Ove il corrispettivo della sponsorizzazione sia costituito da una somma di denaro, il pagamento avviene in misura non inferiore al 30% al momento della sottoscrizione del contratto e nella misura restante entro i termini previsti dal contratto stesso.
5. Se richiesto dal Comune lo sponsor deve prestare apposita garanzia fideiussoria per il pagamento del corrispettivo, costituita mediante fideiussione bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di legge o polizza assicurativa di primaria compagnia rilasciata da imprese di assicurazioni autorizzata a norma di legge all’esercizio del ramo cauzioni ovvero intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del
D. Lgs 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia e che sono sottoposti a revisioni contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 de D. Lgs 24 febbraio 1998 n.58 , contenente le clausole di cui all’art. 113, comma 2, del D.lgs. 2006, n. 163.Detta cauzione dovrà avere validità per tutto il periodo della concessione e contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 comma II del Codice Civile.
ARTICOLO 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI
1. Le sponsorizzazioni possono interessare tutte le iniziative, i progetti e le attività dell’Amministrazione comunale. Le iniziative di sponsorizzazione sono, di norma, individuate e programmate dalla Giunta. Nel corso dell’anno, la Giunta può, altresì, formulare indirizzi specifici per l’attivazione di iniziative di sponsorizzazione.
2. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione può inoltre riguardare tutte le iniziative, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell’Ente nei capitoli di spesa ordinaria
3. I contratti di sponsorizzazione possono riguardare anche progetti di sponsorizzazione il cui veicolo è rappresentato da spazi e immagini riconducibili al Comune, tra questi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- sponsorizzazioni sul sito internet del Comune (possibilità di inserire sul sito istituzionale dell’Ente appositi spazi pubblicitari per terzi, riservandosi la clausola di gradimento);
- concessione del logo istituzionale del Comune come strumento promozionale (si intende la possibilità di concedere a terzi l’apposizione del logo del Comune su propri prodotti o insegne, in abbinamento ai marchi aziendali);
- utilizzo, a fini pubblicitari, di spazi all’esterno presso strutture di proprietà dell’Ente (impianti sportivi ecc.);
- utilizzo, a fini pubblicitari, di spazi su documentazione del Comune;
- abbinamenti commerciali (es. abbinamento ad un’azienda di un monumento, di un’isola pedonale, di un’aiuola, ecc.);
- predisposizione di gadget (forniti e venduti dallo sponsor) con l’abbinamento al Comune, al suo logo, ecc.;
- altri interventi similari a quelli riportati nei punti precedenti.
Fermo restando che deve essere sempre presentato progetto avvallato dalla Amministrazione e deliberato in Giunta.
ARTICOLO 5 – DIRITTO DI RIFIUTO – ESCLUSIONE
1. L’Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione e recede dal contratto eventualmente sottoscritto qualora:
- ritenga possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
- ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio al Comune o alla collettività oppure un danno alla sua immagine e alle sue iniziative;
- reputi inaccettabile la proposta di sponsorizzazione per motivi di interesse pubblico o per motivi di opportunità generale;
Sono, in ogni caso, escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, superalcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, medicinali o cure mediche e/o alla promozione e all’uso di sostanze vietate;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione odio o minaccia.
- gioco d’azzardo (videolottery, scommesse, esercizio di apparecchi e congegni automatici da gioco di cui all’art. 110 comma 6 del R.D. 773/1931).
2. Sono esclusi dalle sponsorizzazioni i soggetti che:
- non sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 34-38 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- si trovano in condizione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- hanno in atto controversie di natura stragiudiziale o giudiziale con l’Amministrazione comunale.
ARTICOLO 6 – SCELTA DELLO SPONSOR
1. L’Ente sollecita la presentazione di proposte di sponsorizzazione di propri progetti, iniziative o interventi mediante un avviso pubblicato sull’albo pretorio on line;
2. L’affidamento dei contratti di sponsorizzazione avviene nel rispetto dei principi di economicità, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza;
3. La scelta dello sponsor può essere effettuata anche mediante procedura selettiva concorrenziale, con pubblicazione di apposito avviso, salvo quanto previsto dal successivo articolo 8. L’avviso può essere preceduto da indagine di mercato informale.
4. L’avviso deve indicare:
- l’oggetto della sponsorizzazione;
- i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva;
- le modalità ed il termine per la presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a 15 giorni;
- l’eventuale clausola di esclusiva generale o commerciale;
- i criteri di valutazione delle offerte;
- l’eventuale importo minimo, a base della procedura selettiva, richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione;
- l’eventuale diritto di prelazione a norma del successivo articolo 7;
- l’ufficio procedente ed il responsabile del procedimento.
5. L’individuazione del soggetto o dei soggetti qualificati alla sponsorizzazione delle singole attività oggetto degli avvisi è operata, sulla base dei criteri ivi indicati, dal Settore competente che opera la valutazione delle proposte pervenute mediante costituzione di apposita commissione.
6. L’offerta deve essere presentata in forma scritta e deve contenere, fra l’altro:
- le dichiarazioni richieste dall’avviso;
- l’accettazione incondizionata di quanto previsto nell’avviso e nel presente regolamento;
- l’impegno ad assumere tutte le responsabilità ed a farsi carico degli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario, alle relative autorizzazioni, al pagamento di eventuali tributi o canoni.
ARTICOLO 7 – QUALIFICAZIONE DELLO SPONSOR
1. Qualora i lavori, i servizi e le forniture siano acquisiti o realizzati a cura dello sponsor o il soggetto dallo stesso incaricato del lavoro, servizio o fornitura, oltre a quanto previsto all’art. 5 del presente regolamento, deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione per gli esecutori dei contratti pubblici. I lavori saranno eseguiti sotto la direzione del competente ufficio comunale.
ARTICOLO 8 – CONTENUTI MINIMI DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
1. La sponsorizzazione viene regolata da apposito contratto, redatto anche sotto forma di scrittura privata, nel quale sono definiti:
- l’oggetto del contratto;
- gli obblighi delle parti;
- il valore del corrispettivo della sponsorizzazione;
- la durata del contratto;
- l’eventuale clausola di esclusiva generale o commerciale;
- i controlli sull’attività dello sponsor;
- la facoltà di recesso da parte del Comune prima della scadenza;
- la risoluzione del contratto per inadempimento;
- la competenza del foro di Savona in caso di controversie, con esclusione della competenza arbitrale;
- la disciplina delle eventuali spese contrattuali, tutte a carico dello sponsor;
- inquadramento normativa IVA
- il divieto di cessione del contratto e dello spazio pubblicitario;
- il rispetto delle norme sul copyright;
- la quantificazione dello spazio pubblicitario;
2. Nel contratto deve essere inoltre prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui lo sponsor rechi danno all’immagine del Comune, fermo restando il diritto dell’Ente al risarcimento del danno.
ARTICOLO 9 – CONTROLLI
1. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Settore competente per materia, secondo le modalità e la tempistica indicate nel contratto di sponsorizzazione al fine di accertare la corretta esecuzione del contratto stesso.
2. Le difformità emerse in sede di verifica sono tempestivamente comunicate allo sponsor per l’adozione delle azioni correttive;
3. La comunicazione e l’eventuale diffida producono gli effetti specificati nel contratto di sponsorizzazione.
ARTICOLO 10 – NORME DI RINVIO
Per quanto non esplicitamente previsto e/o specificamente stabilito negli articoli di questo Regolamento che precedono, si fa formale rinvio alle leggi e normative vigenti in materia di regolamento dei rapporti con la pubblica Amministrazione e specialmente:
- Codice Civile;
- ai decreti RR DD. 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, in materia di contabilità generale dello stato;
- alle normative recate dal codice civile e dalle altre leggi vigenti riguardanti la peculiare materia dei contratti e, più genericamente, delle obbligazioni;
- alla normativa contenuta nello Statuto e nei Regolamenti adottati dal Comune di Varazze.