Rep. n. 108 RU 12188 – 29.1.2015
Rep. n. 108 RU 12188 – 29.1.2015
Contratto di appalto per l’affidamento del servizio di vigilanza presso le sedi della Direzione Regionale della Sicilia (lotto 3) dell’Agenzia delle Entrate
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno ventinove gennaio duemilaquindici in Roma, presso la sede della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo dell’Agenzia delle Entrate, alla Via Giorgione, 159, innanzi a me, dott.ssa Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxx, nata a Napoli il dieci ottobre millenovecentosettantanove, designata, con provvedimento direttoriale prot.
n. 2007/12019 a ricevere, quale Ufficiale Rogante dell’Agenzia delle Entrate, gli atti in forma pubblica amministrativa senza assistenza dei testimoni per concorde rinunzia fattane dai comparenti, me consenziente, sono presenti i signori:
- Xxxxx Xxxxxx, dirigente pubblico, nato a Roma il ventuno aprile millenovecentocinquantanove, domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate (di seguito, per brevità, “Agenzia”), con sede legale in Roma, alla Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx,
000 c/d, codice fiscale e partita IVA 06363391001, giusta delega del Direttore Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo prot. n. 2014/7089 che qui si allega sub “108a”;
- Xxxxx Xxxxxxxxx, impiegato, nato a Palermo il venti agosto millenovecentosessantacinque domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di procuratore speciale della KSM S.p.A. giusta procura speciale del 22 gennaio 2015 con atto (rep. n. 21010) per notar Xxxxxx Xxxxxxxxxx in
Palermo qui allegata sub “108b”, con sede legale in Palermo alla Via Frà Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 11 - partita IVA: 00757830823 - codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese: 80020430825; capitale sociale versato € 725.632,74 mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito, per brevità, RTI) con Sicurtransport S.p.A., con sede legale in Palermo, alla Via Papa Xxxxxx X, 48 – partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese: 00119850824; capitale sociale versato: € 804.960,00 aggiudicatario dell’appalto per il servizio di vigilanza presso le sedi della Direzione Regionale della Sicilia (lotto 3) dell’Agenzia delle Entrate.
Al presente atto pubblico, redatto con procedure informatiche così come previsto dall’art.11, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, come sostituito dal D.L. n.179 del 2012 (convertito senza modifiche dalla Legge 221/2012) e successivamente modificato dal D.L. 145/2013 (convertito senza modifiche dalla Legge 9/2014), si applicano le disposizioni della Legge n. 89/1913 (Legge notarile) e quelle successivamente emanate in attuazione della stessa.
I signori sopra costituiti, dei quali sono certa di identità personale, qualifica e poteri di firma e verificata, altresì, la validità dei rispettivi certificati di firma, convengono e stipulano mediante strumenti informatici quanto segue.
Premesse
Con determina prot. n. 7146 del 22 maggio 2013 l’Agenzia ha avviato una procedura ristretta per l’affidamento del servizio di vigilanza e reception presso le sedi delle Direzioni Centrali e delle Direzioni Regionali di Lazio, Sicilia, Sardegna e Campania.
All’esito della procedura di gara l’offerta presentata dal RTI tra la KSM
S.p.A. e la Sicurtransport S.p.A. per il Lotto 3-Direzione Regionale della Sicilia è risultata quella economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, D.lgs. 163/2006 e secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara.
Per il Lotto 3, con provvedimento prot. 52887 dell’11 aprile 2014, l’Agenzia ha disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore del RTI.
A seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. n. 163/2006, l’aggiudicazione definitiva ha acquisito efficacia.
É decorso il termine per la stipula del presente contratto, di cui al comma 10 dell’art. 11, D.lgs. n. 163/2006.
Il RTI, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito idonea cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo.
Il RTI, in sede di gara, si è espressamente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti.
Sussistendo i motivi d’urgenza di cui all’art. 11, comma 12 del Codice dei Contratti Pubblici, il presente contratto viene stipulato pur essendo, il RTI, in possesso ancora della sola Abilitazione Preventiva ma in attesa di rilascio dell’Abilitazione NOSI, come previsto dall’art. 43, comma 5, del DPCM n. 4 del 22 luglio 2011. Le Parti concordano che, in caso di mancato rilascio della predetta abilitazione di sicurezza, il contratto si risolverà di diritto, come precisato al successivo art. 9, lett. l) del presente contratto, fermo restando,
in capo al RTI, l’obbligo di continuare ad espletare il servizio fino al subentro di altro contraente opportunamente selezionato.
Pur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti:
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e sue appendici;
Disciplinare di gara
Offerta tecnica del RTI;
Offerta economica del RTI
Art. 1 - Oggetto
Il presente contratto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di vigilanza presso le sedi della Direzione Regionale della Sicilia (lotto 3) dell’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità descritte nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, che si intende integralmente recepito dal presente contratto, ed in conformità alle indicazioni operative che saranno altresì impartite dai competenti Uffici dell’Agenzia tramite apposito Manuale ovvero in altra forma. Come indicato nell’atto costitutivo del RTI del 22 gennaio 2015, con atto (rep. n. 21009 – racc. n. 12380) per notar Xxxxxx Xxxxxxxxxx in Palermo – che il RTI produce in copia impegnandosi a far pervenire all’Agenzia l’originale entro la data di inizio del servizio - la KSM
S.p.A. espleterà il servizio di vigilanza armata nelle province di Palermo, Trapani, Enna, Caltanissetta ed Agrigento; la Sicurtransport nelle province di Catania e Siracusa;.
L’Agenzia utilizzerà le prestazioni nella misura che riterrà opportuna e, pertanto, erogherà al RTI i corrispettivi per le prestazioni effettivamente richieste ed eseguite, senza impegno alcuno a raggiungere l’importo
massimale del contratto. Le Parti stabiliscono che l’Agenzia potrà variare in ogni momento la misura delle prestazioni richieste, senza riconoscimento di sovrapprezzi. Entro il termine di sette giorni dalla stipula, l’Agenzia comunicherà al RTI le prestazioni che riterrà di attivare, fermo restando quanto previsto all’art. 3, comma 2, del presente contratto. L’attivazione potrà avvenire con tempi diversi per ogni tipologia di servizio. Il presente contratto è sottoposto al Regolamento dei contratti pubblici di cui al DPR n.207/2010.
Art. 2 – Durata e massimali
Il presente contratto ha durata triennale, con possibilità di proroga per un ulteriore anno, a far data dal giorno 1° febbraio 2015 e fino al raggiungimento del massimale di € 2.225.000,00 (duemilioniduecentoventicinquemila/00) oltre IVA
Il raggiungimento anticipato del suddetto massimale sarà causa di risoluzione automatica del contratto. È facoltà dell’Agenzia richiedere l’estensione del servizio pari al sesto/quinto del valore del contratto, nonché l’applicazione dell’art. 57, comma 5, lett. a), D.lgs. 163/06. L’Agenzia, valutata, nei primi quattro mesi, la qualità del servizio, ha facoltà di recedere dal contratto, a suo insindacabile giudizio, qualora giudichi che lo stesso non sia stato svolto in maniera soddisfacente.
ART. 3 – Corrispettivi
In base all’offerta economica presentata dal RTI – da intendersi qui integralmente recepita – l’Agenzia corrisponderà, per l’effettuazione dei servizi oggetto del contratto rientranti nel lotto 3, i seguenti prezzi unitari, al netto dell’IVA:
- Servizio di vigilanza GPG per le sedi di cui al Capitolato: ora/uomo € 16,20 (sedicivirgolaventi).
È facoltà discrezionale e insindacabile dell’Agenzia variare l’orario del servizio presso le singole sedi, variare in aumento o in diminuzione il numero complessivo di ore di servizio nonché il personale richiesto addetto alla vigilanza, nonché ogni prestazione compresa nell’oggetto contrattuale, dandone comunicazione scritta - con preavviso di almeno sette giorni – al RTI che dovrà accettare senza presentare eccezioni o richieste di ulteriori corrispettivi. I corrispettivi unitari devono intendersi comprensivi di ogni onere e spesa e rimarranno fissi ed invariati per l’intera durata contrattuale, anche in caso di variazione di sedi. Il RTI dichiara fin d’ora di rinunciare ad avvalersi dei rimedi di cui agli artt. 1467 e 1664 c.c.
Allo stato, il RTI ha manifestato indisponibilità alla riduzione dei corrispettivi in applicazione dell’art.8, c.8, D.L. n.66/2014, convertito in L. n.89/2014. Le Parti si riservano, in conformità a quanto previsto dalla suddetta legge, ogni valutazione al riguardo, inclusa la possibilità di rinegoziazione.
Art. 4 – Fatturazione e pagamenti
I corrispettivi di cui al precedente articolo 3 verranno liquidati dall’Agenzia previa presentazione di regolari fatture, riportanti il riferimento al numero di CIG relativo al lotto 3 (5110138B45), cui dovrà necessariamente essere allegata, ai fini della relativa liquidazione, copia del libro unico o delle buste paga dei dipendenti impiegati nell’appalto ed indicati nell’elenco di cui all’art. 6 del presente contratto ovvero autocertificazione dei dipendenti medesimi che attestino l’avvenuto pagamento in proprio favore degli
emolumenti loro spettanti. Il pagamento della fattura è altresì subordinato alla regolarità del DURC che l’Agenzia è tenuta ad acquisire d’ufficio ogni
120 giorni, ai sensi dell’art. 31 del D.L. 69/2013 (cd. Decreto Fare), convertito nella Legge n. 98/2013. Al fine di accelerare l’iter contabile volto alla liquidazione delle fatture è in ogni caso consentito al RTI di produrre direttamente, anche in allegato alla fattura, la certificazione in originale ovvero in copia conforme o dichiarata conforme all’originale.
L’Agenzia, sulla base della consuntivazione dei servizi effettivamente resi, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dal RTI, da effettuarsi a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di Credito o su Poste Italiane SpA e sul numero di conto corrente dedicato, indicato al successivo art. 16 del presente contratto. Il RTI emetterà fatture bimestrali. Nella fattura dovranno essere indicati gli estremi degli ordini cui questa si riferisce. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento ai CIG ed al presente contratto, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 c/d –
00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001. e spedite attraverso il Sistema
di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA della
Direzione Regionale della Sicilia (J5ON12).
Si precisa che, come stabilito dall’art. 1, comma 209, Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l’anno 2008) ed in attuazione del disposto di cui all’art. 6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, le fatture dovranno essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma
elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio di cui al Decreto MEF
7 marzo 2008 e non potranno essere accettate né si potrà procedere al pagamento di fatture che non siano state trasmesse in forma elettronica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 del D.M. 55/2013, l’Agenzia delle Entrate ha identificato le unità organizzative deputate alla ricezione delle fatture elettroniche da parte del Sistema di Interscambio, curandone l’inserimento nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) pubblicato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx. Tali codici sono elementi obbligatori nella
compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposti indispensabili per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione.
Il RTI si impegna a comunicare un indirizzo di posta elettronica ordinario sul quale l’Agenzia invierà, in maniera automatizzata, alcune informazioni che il RTI dovrà riportare nel tracciato della fattura elettronica.
In via esemplificativa si indicano i dati che il RTI dovrà riportare nella fattura elettronica:
- Codice destinatario: è il codice univoco assegnato a ciascun ufficio dall’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (per la Direzione Regionale della Sicilia: J5ON12);
- Riferimento Amministrazione: si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, cui è associato il conto corrente sul quale saranno effettuati i pagamenti in favore del RTI;
- Dati Ordine Acquisto (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia
idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal RTI in favore dell’Agenzia;
- Dati Ricezione (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dal RTI in favore dell’Agenzia;
- Codice Identificativo Gara (CIG)
Il RTI prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta spedizione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Ogni eventuale variazione dei dati sopraindicati dovrà essere comunicata all’Agenzia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata presso il domicilio eletto nel presente Contratto. Fino al momento in cui tale comunicazione non sarà pervenuta all’Agenzia, i pagamenti da questa effettuati avranno pieno effetto liberatorio nei confronti del RTI.
In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 7 sarà facoltà dell’Agenzia compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo.
In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile all’Agenzia, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all’Agenzia.
Art. 5 – Obblighi nei confronti del personale dipendente - Sicurezza sul luogo di lavoro – Cambio d’appalto e/o affidamento di servizio
Il RTI si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l’Agenzia da ogni responsabilità in merito. Il RTI si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D.lgs. n. 81 del 2008 e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili. Il RTI si impegna, inoltre, ad effettuare congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Agenzia, apposito sopralluogo nei locali della sede, ai fini di prendere atto di eventuali rischi specifici ivi esistenti, in modo tale da adottare le opportune precauzioni e rendere edotti i propri dipendenti. Il RTI si impegna, infine, ad uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso la sede ove si svolgeranno le attività contrattuali. Al fine della salvaguardia occupazionale, qualora il RTI applichi CCNL che contengono disposizioni a tutela delle professionalità acquisite e dell’occupazione esistente, sarà tenuta ad assorbire il personale attualmente in servizio, nei limiti della consistenza numerica dei dipendenti da impiegare nell’appalto e fatte salve le incompatibilità occupazionali dovute dalle specifiche abilitazioni richieste (assenza del NOS o dell’Abilitazione Temporanea nel caso di servizio di vigilanza).
Art. 6 – Personale di servizio
Il RTI, contestualmente alla stipula del presente contratto, ha fornito all’Agenzia un elenco contenente i nominativi dei dipendenti impiegati nell’appalto, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di personale e a mantenere costantemente aggiornato tale elenco. Il suddetto personale incaricato dal RTI per lo svolgimento dei servizi di cui al presente contratto dovrà essere di comprovata professionalità e dovrà essere in possesso dell’abilitazione NOS ovvero Abilitazione Temporanea in caso di svolgimento del servizio di vigilanza presso la sede della Direzione Regionale della Sicilia.
Inoltre, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 123 del 3/8/2007, dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, che dovrà essere regolarmente esposta, corredata di fotografia, contenente le generalità del dipendente e l’indicazione del datore di lavoro.
Art. 7 - Penali
Per ogni tipologia di inosservanza da parte del RTI nell’esecuzione del servizio, verrà applicata una penale come di seguito previsto:
- per ogni ora o frazione di ora di mancata erogazione del servizio da parte di una GPG o di soggetto addetto alla reception, sarà applicata la penale pari all’1/24 (un ventiquattresimo) per mille dell’ammontare netto contrattuale;
- per ogni omissione attinente alla documentazione amministrativa che deve essere posta in essere nel rilevamento e nei controlli di sicurezza così come prevista per legge, ovvero come predisposta e concertata con l’Agenzia e per il rilascio delle certificazioni per il personale addetto sarà applicata la penale pari all’1/24 (un ventiquattresimo) per mille
dell’ammontare netto contrattuale. Tale penale opera per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui al precedente art.1, penultimo comma.
L’importo delle penali sarà detratto direttamente dai corrispettivi maturati dal RTI non ancora fatturati ovvero mediante escussione della garanzia definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario. L’irrogazione delle penali non esclude il diritto dell’Agenzia ad agire per il ristoro del maggior danno subìto né esonera in nessun caso il RTI dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l’applicazione della penale. L’importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dei corrispettivi contrattuali.
Art. 8 – Recesso
L’Agenzia si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e senza necessità di motivazione alcuna, anche parzialmente, cioè, in caso di aggiudicazione di vari lotti, relativamente ad uno solo di questi, mediante semplice comunicazione scritta da inoltrarsi con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo, senza che da ciò – in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c. – possa derivare alcun onere aggiuntivo per l’Agenzia. È fatto salvo quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data del recesso.
L’Agenzia si riserva, altresì, la facoltà di recedere dal presente contratto, in caso di attivazione di Convenzione Consip a prezzi più convenienti di quelli contrattuali.
Art. 9 – Risoluzione del contratto
L’Agenzia ha facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora accerti l’incapacità del RTI di svolgere il servizio o una evidente negligenza
nell’eseguirlo. L’Agenzia potrà risolvere il contratto anche se è stato iniziato l’espletamento del servizio. In tal caso, spetteranno al RTI unicamente i corrispettivi per la parte di servizio fino ad allora svolta. L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto, ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi: a) frode e grave negligenza nell’esecuzione del servizio; b) stato di inosservanza del RTI riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del contratto; c) manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio; d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze; e) sospensione del servizio da parte del RTI senza giustificato motivo; f) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti; g) mancato rispetto dell’obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all’esecuzione del presente contratto attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA, così come previsto dalla legge 136 del 13 agosto 2010; h) emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte e contributi o comunque perdita dei requisiti di accesso alle pubbliche gare di cui all’art.38 D.lgs. 163/06; i) annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara; l) in caso di revoca o decadenza ovvero mancato rilascio delle abilitazioni di sicurezza richieste per l’esecuzione del servizio, fermo restando, in capo al RTI, l’obbligo di continuare ad espletare il servizio fino al subentro di altro contraente opportunamente selezionato.
Con la risoluzione del contratto, sorge nell’Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno dell’impresa inadempiente. L’affidamento a terzi verrà notificato all’impresa inadempiente per iscritto, anche a mezzo fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidati e degli importi relativi. Al RTI inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, senza pregiudizio dei diritti dell’Agenzia sui beni dell’impresa. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’impresa inadempiente. L’esecuzione in danno non esime il RTI dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Art. 10 – Responsabilità civile e cauzione
Il RTI assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne l’Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da parte di persone o cose, in dipendenza dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. A garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, il RTI ha costituito una cauzione definitiva per un importo pari ad € 426.959,82 (quattrocentoventiseimila
novecentocinquantanove/82) emessa dalla Liguria Assicurazioni S.p.A. in
data 28 gennaio 2015 con polizza n. 56273618 ed acquisita in copia all’atto della stipula del presente contratto nelle forme e nei modi previsti nella Lettera di invito, da intendersi, qui, integralmente recepita. Il RTI si impegna a far pervenire all’Agenzia l’originale della polizza entro la data di inizio del servizio. In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi
contrattuali da parte del RTI, l’Agenzia si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla cauzione definitiva, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori eventuali danni subiti.
11 - Subappalto
Non essendo stato dichiarato in sede di gara, non è consentito il subappalto.
12 – Divieto di cessione del contratto
È fatto divieto di cedere il presente contratto. In caso di inosservanza di tale obbligo, l’Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno del RTI.
Art. 13 – Cessione del credito
Ai sensi dell’art. 117 del D.lgs. 163/06 è ammessa la cessione dei crediti maturati dal RTI nei confronti dell’Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che: a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all’Agenzia; b) l’Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa; c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
L’Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito il RTI risultasse, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00 (diecimila/00), l’Agenzia si riserva il diritto, e il RTI espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta al RTI. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l’atto di cessione dovrà essere corredato dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l’assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte del RTI, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell’8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile “Allegato A” unito alla circolare medesima.
Art. 14 – Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica del RTI
Qualora intenda cedere l’intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, il RTI deve darne comunicazione all’Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l’operazione. L’Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto. Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all’Agenzia la facoltà di recedere dal presente contratto.
Art. 15 – Disposizioni antimafia
Il RTI prende atto che l’affidamento dell’attività, oggetto del presente contratto, è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge.n.136/2010 e s.m.i.. In particolare, il RTI garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. Il RTI si impegna a comunicare immediatamente all’Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico del RTI stesso ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Il RTI, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della citata Xxxxx, il RTI dichiara che i conti dedicati sono di seguito riportati. Per la KSM S.p.A.:
OMISSIS – IBAN: OMISSIS
Il soggetto abilitato ad eseguire movimentazioni sul predetto conto è:
OMISSIS
Per la Sicurtransport S.p.A.:
OMISSIS IBAN: OMISSIS
I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono: OMISSIS
Il RTI si impegna a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. Il RTI si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. Il RTI si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10. Il RTI si impegna a dare immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 17 – Tutela dei dati personali
I dati personali conferiti ai fini dell’esecuzione del presente contratto saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte dell’Agenzia nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente atto
Art. 18 – Domicilio legale
A tutti gli effetti del presente Contratto le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue:
- il RTI: Via Fra’ Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 11 – 90143 Palermo.
- l’Agenzia: Direzione Regionale della Sicilia – Xxxxxxx Xxxxxxx Materiali – Via Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 – 90146 Palermo.
Resta pertanto inteso che ogni comunicazione relativa al presente contratto deve essere indirizzata al domicilio di cui al precedente comma.
Art. 19 – Foro competente
Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.
Art. 20 – Spese
Sono a carico del RTI tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali.
A tal fine, il RTI dichiara che le prestazioni previste dal presente Contratto sono effettuate nell'esercizio dell'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che il RTI è tenuto a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi dall’art. 34, comma 35, della Legge 17 dicembre 2012 n. 221, il RTI, in data 27 gennaio 2015 ha effettuato, nel rispetto del termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, mediante bonifico bancario intestato all’Agenzia, il rimborso pro quota delle spese di pubblicazione della gara sui quotidiani, pari ad € 1.575,42 (millecinquecentosettantacinque/42) lordo IVA
I comparenti mi chiedono di omettere la lettura degli allegati, dichiarando di averne conoscenza.
Ai sensi dell’art. 47-ter, comma 2, della Legge 89/1913 (cd Legge notarile), il presente atto pubblico informatico redatto in modalità elettronica, così come previsto dall’art.11, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, e come sostituito dal D.L. n.179 del 2012, è stato da me Ufficiale Rogante letto ai comparenti, i quali lo approvano, mediante l’uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, occupa venti pagine di venti mezzi fogli ed è stato scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me.
Il RTI dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui agli artt. 3, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 19 e 20 del presente atto.