CAPO I – GENERALITA’
Unité des Communes valdôtaines Evançon
Regolamento
per la gestione del servizio di spazio gioco
Approvato con deliberazione della Giunta n. 68 del 24.10.2022
CAPO I – GENERALITA’
Articolo 1 – Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, il funzionamento del servizio di spazio gioco presso le strutture presenti sul territorio dell’Unité des Communes valdôtaines Evançon.
2. Lo spazio gioco è un servizio socio-educativo aperto a tutti i bambini e le bambine di età compresa fra sei mesi e tre anni di età, senza distinzione di sesso, di religione, di appartenenza etnica e di condizioni sociali e personali, anche se di nazionalità straniera o apolidi, residenti in Valle d‘Aosta e, prioritariamente, nei Comuni dell’Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx.
0. Lo spazio gioco offre un servizio per i bambini e le famiglie che necessitano di una frequenza diversificata nell’arco dell’orario giornaliero di apertura della struttura e non prevede la somministrazione del pasto. Promuove, in accordo con le famiglie, un progetto educativo orientato a sostenere il benessere e lo sviluppo dei bambini, nel rispetto dei ritmi e degli stili individuali di crescita e sviluppo.
CAPO II – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Articolo 2 – Titolarità
1. L’autorizzazione al funzionamento dei servizi di spazio gioco presenti sul territorio è rilasciata dall’Amministrazione regionale all’Unité che a sua volta, per la gestione del servizio, si avvale di soggetti gestori esterni.
Articolo 3 – Capienza delle strutture
1. Il servizio di spazio gioco è offerto, di norma, nelle medesime strutture ospitanti i nidi d’infanzia
2. Possono accedere contemporaneamente al servizio un numero di minori pari al numero di posti di spazio autorizzati dall’Amministrazione regionale.
Articolo 4 - Orario e calendario
1. L’anno socio-educativo decorre dal 1° settembre sino al 31 agosto dell’anno solare successivo.
2. Il servizio di spazio gioco è funzionante dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 17:30, per almeno quarantotto settimane all’anno.
3. Le chiusure annuali sono stabilite dall’Unité sulla base delle esigenze delle famiglie, dell’organizzazione interna, degli obblighi di aggiornamento e programmazione e sono tempestivamente comunicate agli utenti.
4. La regolarità della frequenza è premessa necessaria per assicurare il benessere del minore e un buon funzionamento del servizio. In caso di assenza, la struttura deve essere avvertita entro le ore 9,00.
5. L’orario di permanenza al servizio di spazio gioco è concordato tra il coordinatore e la famiglia, tenendo conto delle esigenze della stessa e di quelle prioritarie del minore.
6. In caso di particolari esigenze temporanee dei genitori/esercenti la potestà parentale del minore, l’orario concordato può subire specifiche variazioni, limitate nel tempo.
7. Il servizio prevede una frequenza minima obbligatoria di utilizzo, pari a tre ore e un limite massimo, pari a cinque ore, in termini di ore giornaliere. Questa obbligatorietà minima consente una programmabilità delle utenze e delle attività da svolgere (programmazione
pedagogica) e, nel contempo, una ottimizzazione della gestione tale da incidere positivamente sui costi del servizio per le famiglie.
8. L’individuazione periodica puntuale da parte delle famiglie dell’orario di frequenza e il conseguente calcolo della retta, sempre congruente alle ore di servizio, consentono al gestore di conoscere con certezza le presenze dei minori e di conseguenza prevedere il personale effettivamente necessario.
CAPO III – ACCESSO AL SERVIZIO
Articolo 5 – Soggetti ammessi al servizio di spazio gioco
1. Sono ammessi al servizio di spazio gioco, su richiesta dei genitori o degli esercenti la potestà parentale o di chi ne fa le veci, come previsto al Titolo IX -Della potestà dei genitori- del codice civile, i minori fino al terzo anno di età, residenti nei Comuni del comprensorio dell’Unité e in altri Comuni della Valle d’Aosta. Nel caso di inserimento di minori residenti in Comuni al di fuori del comprensorio, L’Unité propone all’Unité di competenza la stipula di apposita convenzione, ai fini della ripartizione dei costi.
2. L’inserimento del minore al servizio di spazio gioco è effettuato sulla base della posizione ottenuta nella graduatoria, redatta ai sensi del successivo articoli 6 e 7.
3. Per i minori che già usufruiscono del servizio e compiono il terzo anno di età nei mesi precedenti l’apertura della scuola dell’infanzia, la permanenza al servizio è prolungata di diritto sino alla frequenza della medesima.
4. In via eccezionale è consentita la permanenza presso il servizio di spazio gioco oltre il terzo anno di età di minori disabili, su richiesta dell’équipe socio-sanitaria di distretto, corredata di apposito parere del servizio di neuropsichiatria infantile dell’Unità Sanitaria Locale.
5. Ai fini delle ammissioni, sono ritenute prioritarie, nella formazione della graduatoria, le seguenti situazioni:
a) minori con disabilità o gravi problemi sanitari o psicologici certificati secondo i criteri di cui all’art. 3 della Legge 104/1992, che rendano imprescindibile l’inserimento; nel caso in cui il minore disabile (per il quale è previsto l’educatore di sostegno) non possa essere ammesso in un servizio per la prima infanzia del territorio competente per mancanza di posti, può essere ammesso in un’altra struttura situata in un luogo raggiungibile agevolmente dai familiari;
b) minori appartenenti a famiglie deprivate, multiproblematiche e socialmente svantaggiate (con carenze affettive, educative, culturali, economiche, abitative e/o maltrattamenti e trascuratezze gravi) su segnalazione dei servizi sociali territoriali;
c) minori con genitore/i in grave stato di inabilità psicofisica;
d) minori affidati a parenti o a terze persone.
In caso di cassa integrazione, licenziamento, temporanea mancanza di attività lavorativa di uno o di entrambi i genitori, l’Unité Evançon può prevedere una revisione della quota di contribuzione al servizio sulla base della nuova situazione economica del nucleo familiare dietro presentazione di un ISEE corrente.
Le condizioni di cui al comma 5, lettere a), b) e c) devono essere attestate dall’équipe socio- sanitaria o dal responsabile dell’équipe stessa con apposita relazione entro prima dell’ammissione al servizio, salvo casi imprevisti o imprevedibili.
Per quanto riguarda i minori con disabilità di cui al punto a), qualora l’équipe socio-sanitaria individui la necessità di prevedere un educatore di sostegno dovrà altresì precisare il numero di ore di permanenza del minore al servizio da concordare con la famiglia e con il servizio presso il quale è previsto l’inserimento.
Articolo 6 – Iscrizioni e ammissione al servizio di spazio gioco
1. Le domande di ammissione sono predisposte secondo le indicazioni riportate sul sito dell’Unité.
2. Ad ogni domanda presentata verranno assegnati i punteggi previsti all’art. 7 del presente regolamento, al fine di redigere la graduatoria di inserimento per ciascuna struttura.
3. Con cadenza semestrale, l’Unité Evançon redige una nuova graduatoria, considerando le domande pervenute fino al 31 maggio e al 30 novembre di ogni anno. In particolare, le domande pervenute entro il 31 maggio danno diritto all’inserimento dal primo luglio al 31 dicembre, mentre quelle pervenute entro il 30 novembre danno diritto all’inserimento dal 1 gennaio al 30 giugno dell’anno successivo. In caso di posti disponibili, il coordinatore, in accordo con l’Unité può disporre l’inserimento anticipato.
4. Qualora si raggiunga la capienza massima e pertanto in assenza di disponibilità di posto, le domande presentate verranno inserite in una lista d’attesa, che verrà predisposta e aggiornata secondo i punteggi assegnati alle domande.
5. I minori già ammessi al servizio gli anni precedenti, mantengono l’iscrizione sino alla data di inizio della frequentazione della scuola dell’infanzia e si prescinde dalla presentazione di nuova istanza.
6. È richiesta nuova istanza qualora la famiglia abbia precedentemente rinunciato al posto.
7. Non sono ammessi al servizio di spazio gioco i minori appartenenti a nuclei famigliari con morosità pregressa o con procedimento di riscossione coattiva in corso. È facoltà della Giunta ammettere i minori stessi, nel caso in cui la situazione familiare, economica, sociale, sanitaria, sia attestata e certificata come problematica dal servizio sociale regionale.
Articolo 7 – Graduatoria e criteri di ammissione
1. Ai fini della formazione della graduatoria, vengono assegnati i seguenti punteggi, considerando la situazione al momento della presentazione della domanda di ammissione:
Situazione lavorativa dei genitori | ||
a. | Per ogni genitore lavoratore a tempo pieno | punti 10 |
b. | Per ogni genitore lavoratore con contratto a tempo parziale | punti 5 |
c. | Per ogni genitore cassaintegrato, in mobilità, precario, con occupazione saltuaria o frequentante corsi scolastici, universitari o di specializzazione professionale | punti 2,5 |
d. | Per ogni genitore con sede lavorativa nel territorio dell’Unité des Communes Valdôtaines Evançon | punti 0,50 |
Situazione del nucleo famigliare | ||
a. | Per nucleo famigliare con un figlio a carico | punti 1 |
b. | Per nucleo famigliare con due figli a carico | punti 2 |
c. | Per nucleo famigliare con tre figli a carico | punti 3 |
d. | Per nucleo famigliare con quattro o più figli a carico | punti 4 |
e. | Per nuclei famigliari che richiedano l’inserimento al servizio di spazio gioco di due o più gemelli o fratelli in età inferiore ai tre anni | punti 5 |
f. | Famiglie monogenitoriali caratterizzate da un solo genitore in vita o da un genitore con affido esclusivo. | Punti 10 |
g. | Per presenza di famigliari conviventi con disabilità certificata ai sensi della legge n. 22/1995 | punti 3 |
Residenza del nucleo famigliare | ||
a. | Residenti in un Comune dell’Unité Evançon | punti 30 |
b. | Residenti in altri Comuni della Valle d’Aosta | punti 5 |
Frequenza al servizio | ||
a. | Frequenza a tempo pieno 40 ore | Punti 4 |
b. | Frequenza 30 ore | Punti 3 |
c. | Frequenza 20 ore | Punti 2 |
d. | Frequenza 15 ore | Punti 1,5 |
Graduatorie precedenti | ||
a. | Utenti che hanno già presentato domanda, ma esclusi dalla precedente graduatoria | Punti 2 |
2. Costituiscono titolo per l’accesso prioritario le situazioni previste all’articolo 5, comma 5 del presente regolamento.
3. A parità di punteggio, precede il minore di maggiore età anagrafica.
4. I minori che non hanno ancora compiuto i sei mesi al momento della chiamata, conservano il loro posto e sono inseriti al compimento del sesto, solo in presenza della disponibilità di posti.
5. Al momento della chiamata per l'inserimento, il nucleo familiare interessato, ha a disposizione cinque giorni lavorativi di tempo per accettare, o rinunciare all'inserimento medesimo.
CAPO IV – FRUIZIONE DEL SERVIZIO
Articolo 8 – Inserimento al servizio di spazio gioco
1. Ai fini dell’ingresso del minore al servizio di spazio gioco, è richiesta un’attestazione di idoneità all’inserimento, rilasciata o dal medico curante o dal medico di sanità pubblica. Non è invece richiesto alcun esame laboratoristico preliminare. È richiesta, per ogni minore, la presentazione della documentazione comprovante il rispetto degli obblighi vaccinali, ai sensi della normativa vigente. In mancanza di tale documentazione, il minore non potrà essere inserito.
2. L'inserimento del minore deve essere graduale e facilitato dalla presenza di un genitore. I tempi dell'inserimento e l'orario di permanenza sono stabiliti dal coordinatore del servizio e dagli operatori di riferimento, tenuto conto dello stato psicologico e delle esigenze del minore, e comunque secondo opportune e graduali modalità, sulla base dei posti disponibili, in modo scaglionato, individualmente o in piccoli gruppi, tenendo conto della graduatoria formata e dei posti disponibili nelle sezioni.
3. La data di inserimento deve essere concordata con il coordinatore del servizio. Il mancato inserimento, entro la data concordata, se non per gravi e comprovati motivi, comporta la perdita del diritto all’ammissione.
4. Nel periodo di inserimento il minore deve avere, di norma, una figura di riferimento tra gli educatori, che favorisca il primo approccio con la struttura e faciliti il distacco dalla famiglia.
5. Il tempo minimo richiesto per effettuare un buon inserimento è di una settimana durante la quale è necessaria la presenza presso il servizio di spazio gioco di un genitore, ovvero, in casi eccezionali, di una persona comunque familiare al minore, a ciò espressamente autorizzata dai genitori o dagli esercenti la potestà parentale.
6. Gli inserimenti sono effettuati, di norma, nel momento in cui si verifichino disponibilità di posti.
Articolo 9 - Frequenza del minore
1. Il genitore è tenuto alla stretta osservanza dell’orario di uscita stabilito per i tempi parziali e i tempi normali. I ritardi nel ritiro del minore sono opportunamente segnalati al Coordinatore e contestati al genitore, da parte del personale educativo.
2. Il genitore è tenuto a trovarsi all’interno della struttura almeno cinque minuti prima dell’orario di uscita del minore, onde consentire lo scambio di notizie relativo alla giornata appena trascorsa.
3. Le variazioni di orario e le assenze del minore per motivi di salute o altro, devono sempre essere comunicate, per consentire l’organizzazione dei turni di lavoro, in funzione dei minori presenti.
4. Per fini socio - educativi, è opportuno che i minori frequentino in modo regolare, evitando assenze prolungate nel tempo, se non dovute a causa di forza maggiore.
5. Non è consentita all’interno del servizio di spazio gioco la somministrazione di alimenti forniti dal genitore.
Articolo 10 - Ritiro dei minori
1. Al fine di tutelare i minori frequentanti la struttura, i genitori che al termine del servizio siano impossibilitati a riprendere i propri figli devono:
- avvisare preventivamente il personale della struttura;
- compilare apposita autorizzazione scritta a soggetto terzo, esclusivamente di maggiore età, a riprendere il minore ovvero a comunicare il nominativo della persona delegata al ritiro del minore;
- disporre affinché la persona si presenti munita di documento di riconoscimento.
Articolo 11 – Allontanamento dal servizio di spazio gioco in caso di malattia
1. Il coordinatore o, in sua assenza, l’educatore di riferimento, nei casi previsti dalle disposizioni sanitarie in vigore, avvisano i genitori, i quali sono tenuti a provvedere tempestivamente, al ritiro dei minori dal servizio. A tal fine è fatto obbligo ai genitori di comunicare i propri recapiti telefonici.
Articolo 12 – Riammissione a seguito di allontanamento
1. Qualora l’allontanamento sia dovuto a sospetto da parte dell’educatore, di malattia infettiva e/o diffusiva, per la riammissione i genitori devono comunicare l’avvenuta visita medica o produrre altro scritto giudicato idoneo dal curante.
2. La richiesta di certificato per la riammissione è disciplinata dalle linee di indirizzo in materia igienico – sanitaria per i servizi alla prima infanzia.
Articolo 13 – Assistenza socio-sanitaria
1. L'assistenza e la vigilanza socio-sanitaria sono assicurate dal Dipartimento prevenzione dell’Azienda USL della Valle d’Aosta.
2. In caso di incidente il coordinatore o, in sua assenza, il personale educativo, chiede l’intervento urgente del servizio dell’Azienda USL, previa comunicazione ai genitori di quanto occorso al minore.
3. In caso di necessità il coordinatore del servizio, anche su segnalazione degli educatori, deve fare ricorso alla consulenza degli operatori delle équipe socio-sanitarie di distretto, utilizzando le procedure individuate dalla normativa vigente.
4. La struttura sanitaria può intervenire con gli opportuni accertamenti nei casi epidemiologicamente giustificati e, comunque, costituenti pericolo per la comunità.
5. Gli operatori possono somministrare medicinali ai minori entro limiti ben precisi:
• impossibilità di rinviare la somministrazione ad orario diverso da quello di permanenza al servizio di spazio gioco;
• puntuale prescrizione medica;
• richiesta scritta dei genitori al soggetto gestore.
6. La certificazione di necessità di assunzione di un farmaco per patologia cronica deve riportare il nome del farmaco, la posologia, l’orario e, in caso d’urgenza, le modalità di somministrazione dello stesso (es. convulsioni febbrili, ipoglicemia in soggetto diabetico).
7. Invece, per quanto attiene alla patologia acuta corrente che si avvalga di terapia per i giorni necessari alla risoluzione del problema, la posologia dei farmaci non raggiunge mai le 4 somministrazioni giornaliere e può quindi essere gestita dalla famiglia fuori dalle ore di permanenza del minore nel servizio.
Art. 14 – Abbigliamento
1. L’abbigliamento che i bambini indosseranno allo spazio gioco potrà essere liberamente scelto dai genitori, ma è importante che esso consenta ai bambini la massima libertà di movimento e d’uso, così da facilitare la progressiva autonomia. Le molteplici attività svolte allo spazio gioco, spesso anche all’aria aperta, suggeriscono inoltre un abbigliamento “a prova di gioco”, ossia facilmente lavabile e di modesto valore. É altresì opportuno fare indossare pantofole o sandali ad uso esclusivo nel servizio.
Art. 15 –Sicurezza
1. É proibito l’uso di orecchini, collane, braccialetti ed anelli che possono costituire un pericolo.
2. É inoltre vietato fornire i bambini di merendine, caramelle, biscotti, ecc.
3. É consigliabile controllare che i bambini non portino all’interno del servizio oggetti pericolosi per la loro incolumità e che possano essere accidentalmente ingeriti.
CAPO V - TARIFFE
Articolo 16 – Quota mensile di contribuzione
1. La quota mensile di contribuzione a carico della famiglia del minore, successivamente individuata quale “retta”, è stabilita dall’Unité secondo le disposizioni dettate dalle Direttive regionali, sulla base all’indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo famigliare (I.S.E.E minorenni), salvo nei casi in cui il servizio di spazio gioco venga gestito in forma privata dal soggetto gestore. In quest’ultimo caso le tariffe sono determinate direttamente dal gestore.
2. I genitori o i soggetti esercenti la potestà parentale, sono tenuti a presentare la documentazione I.S.E.E. al momento dell’accettazione all’inserimento, ovvero entro la fine del mese di inserimento, pena l’applicazione della quota di contribuzione massima.
3. Nel caso di variazione della composizione del nucleo famigliare che si verifichi successivamente all’ammissione, i genitori possono presentare apposita domanda e dichiarare il nuovo valore ISEE per ottenere la rideterminazione della tariffa, che avrà effetto a decorrere dal mese successivo a quello della presentazione della domanda.
4. In caso di assenza per malattia o infortunio del minore, per un periodo di almeno cinque giorni consecutivi (festivi e prefestivi compresi), si applica una riduzione di 1/22 della quota intera mensile dovuta, per ogni giorno di effettiva assenza documentata da certificato medico. La riduzione non può essere superiore al 70% della quota mensile dovuta.
5. L’ammontare delle quote di contribuzione vigenti al momento della presentazione dell’istanza, può subire modifiche e variazioni, in aumento o in diminuzione, in qualsiasi momento, per sopravvenute disposizioni normative e/o regolamentari e/o attuative, nonché per ogni altra fattispecie prevista dalla vigente normativa.
6. La retta mensile deve essere puntualmente
versata entro i termini stabiliti dall’Ente gestore, pena il riconoscimento di un’inadempienza, valida ai fini dell’esclusione dal servizio.
7. La retta è interamente dovuta anche per la
prima settimana di inserimento del bambino, quando di norma l’orario è ridotto. Nel caso in
cui l’inserimento non inizi il primo giorno del mese, la quota dovuta per quel mese è determinata per ogni giorno in ragione di 1/22 dell’importo mensile.
8. In caso di ritiro nel corso del mese, verrà
conteggiata l’intera retta mensile dovuta detratta in ragione di 1/22 per i giorni dal ritiro
Articolo 17 –Riduzioni della retta
1. La retta può essere ridotta, ovvero temporaneamente sospesa, a seguito di specifica richiesta dell’assistente sociale competente.
2. Sono ammesse detrazioni, pari a 1/22, nei seguenti casi:
• in caso di malattia di almeno 6 giorni consecutivi, giustificata con certificato medico per la riammissione; la detrazione sarà calcolata solo sui giorni di apertura del servizio;
• in caso di assenza per malattia per l’intero mese (dal primo all’ultimo giorno del mese), giustificata dal medico, è dovuta una retta pari al 30% dell’ammontare mensile;
• in caso di chiusure del servizio programmate, dovute a cause di forza maggiore o a scioperi;
3. NON sono detraibili i giorni festivi riconosciuti dallo Stato.
4. Nel caso in cui due o più minori del medesimo nucleo famigliare siano iscritti allo stesso servizio di spazio gioco, la retta del secondo minore sarà ridotta del 50%.
Articolo 18 – Dimissioni
1. Il genitore che intende ritirare il minore dal servizio di spazio gioco è tenuto a darne comunicazione scritta entro il giorno 10 del mese precedente a quello del ritiro. Le dimissioni hanno validità a decorrere dal 1° giorno del mese successivo, ovvero in data diversa da concordare con il coordinatore.
2. In caso di comunicazione successiva al giorno 10 del mese precedente a quello del ritiro, il genitore è tenuto a pagare l’intera retta mensile a suo carico.
3. Il Responsabile del Servizio, con provvedimento motivato, può disporre le dimissioni del minore dal servizio per le seguenti motivazioni:
• riscontro della non veridicità delle dichiarazioni presentate;
• assenza superiore a 30 giorni consecutivi non imputabile a motivi sanitari certificati;
• mancato pagamento della quota di frequenza per due rate, anche non consecutive;
• mancato rispetto delle regole di funzionamento del presente regolamento.
CAPO VI – NORME FINALI
Art. 19 – utilizzo di immagini e video.
1. In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 10/08/2018 n. 101) ed europea (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR), i servizi alla prima infanzia non utilizzano solitamente immagini dei minori ai fini della diffusione per scopi divulgativi dell’attività sociale (ad es. pubblicazione di foto/audio/video sul sito web o sui social, su articoli, locandine, in occasione di mostre e esposizioni). Eventuali riprese saranno effettuate in modo tale da non consentire l’identificazione dei minori.
2. A seguito di acquisizione di specifica autorizzazione, il personale utilizza fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti dati personali dei minori quali l'immagine, la voce, il nome, per documentare attività educative e didattiche. Tali materiali (dossier stampati/file) sono utilizzati esclusivamente per uso interno e comunicati esclusivamente ai genitori/esercenti la potestà parentale in occasione degli incontri con le famiglie.
3. In occasione di particolari eventi quali feste di fine anno ed altre iniziative rivolte alle famiglie dei minori, potrà essere realizzata documentazione fotografica a scopo divulgativo che non consenta il riconoscimento dei minori coinvolti.
4. Ai genitori/esercenti la potestà parentale, verrà fornita idonea informativa sull’uso che si vuole fare delle riprese audio e video fotografiche e, in quel contesto, se d’accordo, potrà essere espresso il consenso al trattamento delle immagini.
5. Non è in nessun caso consentita, da parte delle famiglie utenti del servizio, alcuna forma di divulgazione del materiale fotografico esposto all’interno della struttura e/o consegnato. In particolare ne sono vietate la comunicazione e la diffusione sia in formato cartaceo, sia telematico, ivi compreso mediante i social media (stati di whatsapp, facebook o altri canali social). Comportamenti difformi saranno di esclusiva responsabilità dell’autore.
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Articolo 20 – Norme transitorie o finali
1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, in quanto applicabili, nonché alle linee guida regionali,
2. Il presente regolamento entra in vigore il primo settembre 2022.