CONTRATTO ETC CO-OP PROGRAMME 2023
CONTRATTO
ETC CO-OP PROGRAMME 2023
Co-branding di campagne promozionali
Tra
La European Travel Commission, avente sede legale all’indirizzo 1000 Bruxelles (Belgio), Xxx xx Xxxxxx xxx Xxxxxx 00;
Numero di partita IVA 0408.138.386
Di seguito « ETC »
Da una parte
e La Segreteria di Stato per il Turismo di San Marino avente sede legale all’indirizzo Xxxxxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxx Xxxxxx, Numero di partita IVA SM 96108
in veste di coordinatore del consorzio
e Regione Xxxxxx Xxxxxxx APT Servizi S.R.L. avente sede legale all’indirizzo Xxx Xxxx Xxxx 00, 00-000 Xxxxxxx; Numero di partita IVA IT 01886791209
e Regione Marche Settore Turismo avente sede legale all’indirizzo Xxx X. Xx Xxxxxxxx, 0, 60 Ancona, Numero di Partita IVA CF 800008630420
Denominati individualmente il “Membro del Consorzio" o i "Membri del Consorzio" e tutti insieme « il Consorzio »
Dall’altra parte
Ogni parte sarà chiamata "Parte" e insieme "Parti";
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PREMESSO CHE
1) L'ETC è un'organizzazione, internazionale senza scopo di lucro composta da Organizzazioni Nazionali del Turismo (NTO) Europee, il cui ruolo è promuovere il turismo in Europa.
2) Nell’ambito delle sue attività, l'ETC realizza un programma comune di attività cofinanziato dalla Commissione europea.
3) Per attuare il programma comune di attività, l'ETC ha selezionato dei partner per ideare e co-finanziare una campagna promozionale tematica transeuropea.
4) Sulla base del suo modulo di domanda (ALLEGATO B) (qui di seguito il "Modulo di Domanda"), è stata selezionata per essere realizzata la domanda del Consorzio (qui di seguito la "Campagna").
5) Il presente contratto (d'ora in avanti il “Contratto") ha lo scopo di stabilire la relazione tra l’ETC, il Consorzio e i Membri del Consorzio, così come i termini e le condizioni finanziarie della Campagna, e i diritti di proprietà intellettuale sui materiali generati dalla Campagna.
6) Definizioni:
▪ Campagna: la campagna promozionale di co-branding proposta dal Consorzio nel Modulo di Domanda.
▪ Materiale della Campagna: tutti i prodotti relativi alla campagna, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, annunci, poster, relazioni, materiale promozionale (come brochure, opuscoli, presentazioni, sia su carta che in formato elettronico, ecc.), ecc.
▪ Informazioni riservate: qualsiasi informazione riservata e/o esclusiva di una delle Parti (contrassegnata come tale o meno e in forma orale o scritta), compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i termini del presente Contratto, le attività commerciali, i clienti, i fornitori, le operazioni, le metodologie, il know-how, i processi, le informazioni sui prodotti, i progetti, i segreti commerciali o il software. A scanso di equivoci, non sono considerate riservate le informazioni già di dominio pubblico non per colpa di una delle Parti o disponibili alla Parte ricevente senza pretese di riservatezza prima della divulgazione ad opera della Parte che le ha comunicate o da parte di terzi ai quali non è vietato divulgare le informazioni.
▪ Legislazione sulla protezione dei dati: il Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679, e qualsiasi legge comunitaria, internazionale e nazionale applicabile in materia di protezione dei dati, come modificata o aggiornata di volta in volta.
▪ Evento di Forza Maggiore: ogni situazione che:
- impedisca ad una delle parti di adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto,
- fosse imprevedibile, eccezionale e fuori dal controllo delle parti,
- non fosse dovuta a errore o negligenza delle parti ( o di altri partecipanti coinvolti nell'azione), e
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- si dimostri inevitabile nonostante l'esercizio di tutta la dovuta diligenza.
Qualsiasi situazione che costituisca una causa di forza maggiore deve essere formalmente notificata all'altra parte immediatamente, indicandone la natura, la probabile durata e gli effetti prevedibili. Un Evento di Forza Maggiore può includere, senza limitazioni, inondazioni, terremoti o altre calamità naturali, pandemie globali dichiarate dall'OMS, guerre, rivolte e azioni governative. Tuttavia, non possono essere considerate cause di Forza Maggiore: controversie sindacali, scioperi, difficoltà finanziarie o qualsiasi inadempimento di un servizio, mancanza di attrezzature o materiali o ritardi nel renderli disponibili, a meno che questi non derivino direttamente da un caso di forza maggiore.
▪ Diritti di Proprietà Intellettuale: i brevetti, i modelli di utilità, i diritti d'invenzione, i diritti d'autore e i diritti affini e connessi, i diritti morali, i marchi commerciali e di servizio, le ragioni sociali e i nomi di dominio, i diritti di «get-up», i diritti in materia di reputazione o di intentare un'azione per commercializzazione ingannevole o concorrenza sleale, diritti sui disegni e i modelli, diritti sul software e sulle basi di dati, diritti di utilizzare e proteggere la riservatezza di informazioni confidenziali (compresi elenchi di contatti commerciali, know-how e segreti commerciali) e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale, registrati o meno, ivi compresi le domande, i diritti di richiedere e ottenere rinnovi o estensioni di, i diritti di rivendicare la priorità di tali diritti e tutti i diritti o le forme di protezione analoghi o equivalenti che esistono o esisteranno ora o in futuro in qualsiasi parte del mondo.
▪ Fornitori: Enti selezionati dall'ETC che forniranno tutti i servizi necessari per l'attuazione della Campagna.
7) L’ETC è pronta a cofinanziare la campagna proposta dal Consorzio ai termini e alle condizioni qui di seguito indicate.
8) Il Consorzio è pronto e disposto a realizzare tale campagna ai suddetti termini e condizioni.
l’ETC e il Consorzio convengono quanto segue:
1. LE PARTI
A. IL CONSORZIO
1.1 Il Consorzio è composto da ciascuno dei suddetti Membri del Consorzio. Ogni impegno assunto dal Consorzio ai sensi del - o in esecuzione del - presente Xxxxxxxxx deve essere considerato come personalmente assunto da ciascuno degli stessi Membri del Consorzio. I Membri del Consorzio rinunciano espressamente a qualsiasi diritto di annullare qualsiasi impegno assunto per conto proprio dal Consorzio.
1.2 Il Consorzio sarà coordinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo (qui di seguito il "Coordinatore del Consorzio"). Il Coordinatore del Consorzio è responsabile dei contatti con l’ETC per conto del Consorzio, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di rendicontazione del Consorzio stabiliti dal presente Contratto.
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1.3 I Membri del Consorzio riconoscono irrevocabilmente ed incondizionatamente che gli obblighi assunti dal Coordinatore del Consorzio per conto del Consorzio sono da considerarsi come assunti direttamente dal Consorzio.
1.4 I Membri del Consorzio si accorderanno tra di loro sulle opportune disposizioni per il corretto processo decisionale, la gestione e l'attuazione della Campagna. Si assumeranno congiuntamente la responsabilità del completamento e dell’organizzazione finale della Campagna.
1.5 Ogni Membro del Consorzio sarà responsabile in solido nei confronti dell’ETC per il pagamento della propria parte di contributo alla Campagna. Nel caso in cui uno dei Membri del Consorzio non riesca a saldare la propria fattura, l’ETC ha il diritto di sospendere temporaneamente o annullare l'attuazione del Contratto senza alcuna implicazione finanziaria per l’ETC.
B. RELAZIONI TRA L’ETC E IL CONSORZIO
1.6 In virtù del presente Contratto, i Membri del Consorzio non sono considerati in nessun caso come membri del personale dell’ETC e non sono soggetti allo Statuto e al Regolamento del Lavoro dell’ETC. L’ETC non può essere ritenuta responsabile per alcun danno causato o subito dal Consorzio, inclusi i danni causati a terzi come conseguenza o durante l'attuazione della Campagna.
1.7 L’ETC non interviene nelle discussioni interne del Consorzio. Ogni volta che il Consorzio si trova in disaccordo su qualsiasi argomento relativo al presente Contratto o alla Campagna, ogni Membro del Consorzio si impegnerà al massimo per risolvere le controversie interne, sulla base del potenziale meccanismo di risoluzione delle controversie. In ogni caso, il Coordinatore del Consorzio comunica la decisione finale del Consorzio entro due giorni lavorativi.
1.8 Qualsiasi comunicazione tra l’ETC e il Consorzio relativa al presente Contratto deve essere inviata per iscritto (in formato cartaceo o elettronico). Per quanto riguarda le questioni urgenti, la comunicazione può avvenire oralmente ed essere confermata per iscritto entro due giorni lavorativi.
2. DURATA DEL CONTRATTO
Il Contratto sarà valido a partire dal 10 gennaio 2023 e scadrà automaticamente e senza preavviso al completamento soddisfacente della Campagna (con il raggiungimento degli ICP e la presentazione dei risultati all’ETC come definito nella domanda del Consorzio - ALLEGATO B), ma non oltre il 31 dicembre 2023, a meno che non venga denunciato prima ai sensi del presente Contratto. La presente clausola non pregiudica le disposizioni dell’Articolo 10.8.
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3. REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA
A. OBBLIGHIDEL CONSORZIO
3.1 Il Consorzio pianifica, attua e realizza la Campagna in conformità alle specifiche stabilite nel documento su Termini e Condizioni e gli ICP definiti nella domanda del Consorzio (ALLEGATO B). Ulteriori aspetti riguardanti l’attuazione della campagna (come il calendario dettagliato e le scadenze per l’attuazione, la rendicontazione e l'approvazione) saranno definiti al lancio della Campagna, che avverrà prima dell'inizio della Campagna.
3.2 Il Consorzio pianifica, attua e realizza la Campagna in conformità agli obblighi legali a cui è soggetto ai sensi delle leggi dell’UE, internazionali e nazionali applicabili.
3.3 I Membri del Consorzio sono responsabili in solido per la pianificazione, attuazione e realizzazione della Campagna.
3.4 I Membri del Consorzio informano l’ETC riguardo ad eventuali copyright sui materiali forniti all’ETC e ai Fornitori da utilizzare nell’attuazione della Campagna.
3.5 Ciascuna Membro del Consorzio dovrà richiedere all'ETC, in tempo utile, tutti i documenti giustificativi che potrebbero essere richiesti dalla legislazione nazionale per la firma e l'esecuzione del presente Contratto.
B. OBBLIGHI DELL’ETC
3.6 L'ETC è responsabile per l’amministrazione generale della Campagna, compresi (a titolo esemplificativo) gli accordi contrattuali con tutti i Fornitori e terzi e il pagamento di tutte le fatture relative alla Campagna. Tutte le decisioni sui requisiti tecnici dell'appalto, la selezione dei Fornitori e l'aggiudicazione degli appalti sono gestite dal Consorzio in coordinamento con l’ETC, se non diversamente concordato. Le procedure di selezione dei Fornitori e l'aggiudicazione degli appalti devono rispettare le norme in materia di appalti seguite dall’ETC.
4. RENDICONTAZIONE
4.1 Il Consorzio prepara relazioni dettagliate riguardo alla pianificazione, l’attuazione e i risultati della Campagna come indicato nell'Articolo 4.4 del presente Contratto. Tali relazioni vengono presentate all'ETC per l’approvazione, in seguito l'ETC li trasmette alla Commissione Europea. Il Consorzio riconosce che il rimborso dei costi della Campagna all'ETC da parte della Commissione Europea dipende dalla qualità di tali relazioni. Nel caso di informazioni
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mancanti o errate, l'ETC ha il diritto di richiedere al Consorzio un risarcimento per ogni rimborso mancante da parte della Commissione Europea.
4.2 Il Consorzio si impegna a rispettare le scadenze per la realizzazione della Campagna stabilite nella domanda del Consorzio - Calendario (ALLEGATO B).
4.3 Il Consorzio aggiornerà regolarmente l’ETC riguardo all’andamento della Campagna, e fornirà tutte le relazioni necessarie richieste dall'ETC, comprese, a titolo esemplificativo, le relazioni di cui all'Articolo 4.4.
4.4 Il Consorzio deve fornire all'ETC almeno la seguente relazione:
a) Una relazione intermedia sullo stato di avanzamento dell'attuazione della Campagna promozionale. Questa relazione intermedia include una panoramica dettagliata delle attività svolte, la descrizione e la giustificazione di qualsiasi cambiamento al programma di lavoro, la descrizione di tutti i risultati del progetto (risultati) e i risultati rispetto agli ICP, così come una panoramica delle attività da svolgere fino al completamento della Campagna.
b) Una relazione finale di attuazione, che includa una panoramica dettagliata delle attività svolte, la descrizione e la giustificazione di qualsiasi cambiamento al programma di lavoro, la descrizione di tutti i risultati del progetto (risultati) e i risultati rispetto agli obiettivi fissati e agli ICP, così come gli effetti futuri previsti generati dalla Campagna.
L'ETC stabilirà il termine per la presentazione della suddetta relazione in base al calendario di attuazione della Campagna promozionale. Ciononostante, il Consorzio presenterà la Relazione di Attuazione Finale all'ETC non più tardi di 30 giorni dopo il completamento della Campagna e, in ogni caso, non più tardi del 31 dicembre 2023. Il Consorzio dovrà presentare la suddetta relazione in lingua inglese.
4.5 L'ETC si riserva il diritto di effettuare una valutazione indipendente dell'impatto del marchio della Campagna promozionale cofinanziata. L'ETC dedurrà direttamente il costo di tale valutazione (costo stimato di Euro 5.000 - cinquemila) dal suo contributo finanziario totale al budget della Campagna. Quando saranno disponibili, l'ETC condividerà i risultati completi di tale valutazione con il Consorzio.
5. DISPOSIZIONI FINANZIARIE
5.1 Il budget totale assegnato alla Campagna è di Euro 330,000, ai quali l'ETC contribuirà per un importo di Euro 160,000 comprensivo delle imposte dirette e indirette non recuperabili, e il Consorzio contribuirà per un importo di Euro 170,000 comprensivo delle imposte dirette e indirette non recuperabili.
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5.2 Fatte salve le disposizioni in materia di responsabilità contenute nell'Articolo 1.5, la ripartizione per Membro del Consorzio è indicata nella domanda del Consorzio - Modulo di Bilancio (ALLEGATO B). Ogni Membro del Consorzio pagherà il suo contributo netto all'ETC secondo il piano di pagamento dell'Articolo 5.3.
5.3 Il Contributo di ogni membro del Consorzio deve essere pagato all’TEC al ricevimento di una fattura da parte dell’ETC e rispettando il seguente calendario:
• un primo pagamento del 25% entro il 1 febbraio 2023
• un secondo pagamento del 25% entro il 1 Maggio 2023
• un terzo pagamento del 30% entro il 1 Agosto 2023
• un quarto pagamento del 20% entro il 1 novembre 2023
5.4 L'ETC si occuperà di tutti i pagamenti a terzi relativi alla realizzazione della Campagna, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo i Fornitori. Tutte le fatture relative alla realizzazione della Campagna dovranno essere emesse a nome dell'ETC seguendo la procedura d’appalto interna dell'ETC.
5.5 L'ETC fatturerà separatamente a ciascun Membro del Consorzio l'importo in euro (EUR) del loro contributo alla Campagna, come specificato nella domanda del Consorzio - Modulo di Bilancio (ALLEGATO B).
5.6 L'ETC non può coprire eventuali costi aggiuntivi derivanti dall'esecuzione del presente Contratto e sostenuti a causa delle richieste del Consorzio ai Fornitori che non fanno parte del presente Contratto.
6. COSTI DELLA CAMPAGNA
6.1 I costi della Campagna da coprire con il contributo dell'ETC e del Consorzio dovranno soddisfare i seguenti criteri:
a) essere necessari per lo scopo della Campagna;
b) essere stati indicati nel bilancio preventivo;
c) coprire le azioni ammissibili - esempi di azioni ammissibili e non ammissibili si trovano nella sezione 2.4 del documento su Termini e Condizioni (ALLEGATO A)
d) essere conformi ai requisiti della normativa fiscale e sociale applicabile;
e) essere ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria; e
f) essere sostenuti entro la durata del presente Contratto.
6.2 I costi della Campagna che possono essere coperti dal contributo dell'ETC e del Consorzio comprendono:
a) i costi dei materiali di consumo e delle forniture sostenuti da terzi e che possono essere direttamente attribuiti alla Campagna;
b) i costi derivanti da subappalti; e
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c) dazi, imposte e oneri non recuperabili.
6.3 I costi della Campagna che non possono essere coperti dal contributo dell'ETC e del Consorzio comprendono:
a) le spese relative al personale dei richiedenti; e
b) spese di viaggio dei richiedenti.
6.4 L'importo finale dei contributi dell'ETC e del Consorzio dipenderà dal livello di conformità della realizzazione della Campagna ai termini del presente Contratto. L'importo finale sarà ridotto in proporzione alle entrate generate dalla Campagna (se presenti) o al contributo finanziario fornito da terze parti esterne al Consorzio; tali importi saranno comunicati dal Consorzio all'ETC nel momento in cui il Consorzio viene a conoscenza del fatto che il profitto è stato o sarà ottenuto, o che saranno ricevuti ulteriori contributi finanziari.
6.5 L'importo finale del contributo dell'ETC sarà ridotto in caso di attuazione inadeguata della Campagna (più precisamente se la Campagna non è stata attuata o è stata attuata parzialmente o in ritardo).
6.6 Qualsiasi somma pagata dal Consorzio all'ETC e non utilizzata per gli scopi della Campagna sarà restituita al Consorzio.
7. XXXXXXXX E TITOLARITÀ DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
7.1 Qualsiasi Materiale della Campagna o pubblicazione fatta dal Consorzio che si riferisca alla Campagna dovrà mostrare il logo di Xxxxxx-xxxxxxxxxxx.xxx, il riferimento al cofinanziamento dell'Unione Europea e l'emblema dell'UE. Qualsiasi inadempienza al presente Contratto comporterà la sanzione prevista nell'Articolo 10.7.
7.2 Il Consorzio e l'ETC manterranno la proprietà del Materiale della Campagna, inclusi tutti i diritti di proprietà industriale e/o intellettuale rispetto al Materiale della Campagna, nonché delle relazioni e degli altri documenti ad esso relativi. Il Xxxxxxxxx concorda che l'ETC possa aggiungere una clausola nei contratti con i Fornitori, secondo la quale tali Fornitori indennizzeranno tutti i membri del Consorzio contro i reclami presentati contro qualsiasi membro del Consorzio, per violazione da parte dei Fornitori dei diritti di terzi in relazione al Materiale della Campagna.
7.3 Qualsiasi comunicazione o pubblicazione relativa alla Campagna, fatta dai Fornitori e/o i Membri del Consorzio in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, dovrà indicare che tale comunicazione o pubblicazione riflette solo l'opinione dell'autore e che la Commissione Europea non è responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni contenute. Dovrà essere utilizzato il seguente disclaimer (eventualmente tradotto nelle lingue locali): “Finanziato dall'Unione Europea. I punti di vista e le opinioni espresse tuttavia appartengono unicamente all’autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione
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Europea o della Commissione Europea. Né l'Unione Europea né l'autorità erogatrice possono essere ritenute responsabili per essi.”
7.4 I Diritti di Proprietà Intellettuale relativi al Materiale della Campagna saranno gestiti dal Consorzio. Nel caso in cui il Xxxxxxxxx non riesca a trovare un accordo su un argomento specifico e sia necessario prendere una decisione urgente al riguardo, il voto del Coordinatore del Consorzio sarà decisivo.
7.5 Il Consorzio concede e trasferisce all’ETC e all'Unione Europea una licenza mondiale, esente da royalty, non esclusiva, permanente (per la durata del copyright applicabile) per esercitare i diritti di proprietà intellettuale sul Materiale della Campagna come indicato di seguito:
a) editando, modificando e riproducendo con qualsiasi mezzo (meccanico, digitale o altro), in tutto o in parte, in qualsiasi forma e in un numero illimitato di copie, il Materiale della Campagna o incorporando il Materiale della Campagna in altro materiale, e riproducendo il Materiale della Campagna come incorporato in tale altro materiale;
b) creando e riproducendo opere derivate dal Materiale della Campagna;
c) distribuendo copie illimitate e mostrando pubblicamente il Materiale della Campagna, sia in modo indipendente che come parte di altro materiale;
d) distribuendo copie illimitate e mostrando pubblicamente opere derivate dal Materiale della Campagna;
e) traducendo il Materiale relativo al Compito.
I diritti di cui sopra possono essere esercitati in tutti i media e formati, sia esistenti che di futura invenzione. I diritti di cui sopra includono il diritto di apportare le modifiche tecnicamente necessarie per esercitare i diritti in altri media e formati.
7.6 Il Consorzio concede alla Commissione europea il diritto di conservare e archiviare il Materiale della Campagna in linea con le regole di gestione dei documenti applicabili alla Commissione, compresa la digitalizzazione o la conversione del formato per scopi di conservazione o di nuovo utilizzo.
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
8.1 Tutte le Parti dovranno rispettare tutti i requisiti applicabili della Legislazione sulla Protezione dei Dati.
Ciascuna Parte deve garantire che i dati personali siano:
a) trattati in modo lecito, equo e trasparente nei confronti degli interessati;
b) raccolti per scopi espliciti, specificati e legittimi e non ulteriormente trattati in modo incompatibile con tali scopi;
c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
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d) accurati e, se necessario, aggiornati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per un periodo non superiore a quello necessario alle finalità per le quali tali dati sono trattati; e
f) trattati in modo da garantire un'adeguata sicurezza dei dati.
9. RISERVATEZZZA
9.1 Ciascuna Parte si impegna a non divulgare le informazioni riservate comunicate alle altre Parti durante e dopo l'esecuzione del Compito, salvo nella misura in cui:
a) sia consentito dal presente contratto; oppure
b) ciascuna parte dia il proprio consenso per iscritto; oppure
c) sia richiesto dall'UE, dalla legge, da un tribunale della giurisdizione competente o da qualsiasi autorità governativa o di regolamentazione, previo avviso all'altra Parte.
9.2 Ciascuna Parte può divulgare le informazioni riservate delle altre Parti ai propri dipendenti, funzionari o consulenti che devono esserne a conoscenza ai fini dell'adempimento degli obblighi della Parte ai sensi del Contratto. Ciascuna Parte dovrà garantire che i propri dipendenti, funzionari, rappresentanti, subappaltatori o consulenti ai quali divulga le informazioni riservate delle altre Parti rispettino la presente clausola 9.
10. SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
10.1 Ognuna delle Parti può risolvere il presente Contratto mediante comunicazione scritta con un preavviso di 60 giorni all’altra Parte, recante il motivo della risoluzione. Tale comunicazione scritta dovrà anche indicare la data in cui la risoluzione avrà effetto.
10.2 In caso di risoluzione anticipata del Contratto da parte del Consorzio, il Consorzio sosterrà tutti i costi, le commissioni e le indennità dovuti dall'ETC ai suoi subappaltatori, che non potranno essere recuperati o non saranno rimborsati dai suddetti subappaltatori.
10.3 In caso di risoluzione del presente Contratto prima del completamento della Campagna, l'ETC emetterà fattura al Consorzio per gli importi per i quali il Consorzio è responsabile ai sensi del presente Contratto.
Se il Consorzio desidera contestare tali costi, commissioni o indennità, lo farà a proprie spese e sotto la propria responsabilità. In tal caso, l'ETC trasferirà tutti i suoi diritti derivanti dai suoi accordi contrattuali con i relativi subappaltatori e fornirà ragionevole assistenza al Consorzio in tale controversia.
10.4 L'ETC può risolvere il presente Contratto nel caso in cui:
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a) un cambiamento nella situazione legale, finanziaria, tecnica, organizzativa o di proprietà del Consorzio possa influenzare l'attuazione del presente Contratto;
b) il Consorzio non implementi la Campagna, o non rispetti un altro obbligo del presente Contratto;
c) ETC sia in possesso di prove che attestino che il Consorzio abbia commesso errori sostanziali, irregolarità, frode o violazione degli obblighi nella procedura di aggiudicazione o durante l'attuazione del presente Contratto, in particolare per quanto riguarda i criteri di esclusione e di ammissibilità riportati nel documento su Termini e Condizioni (ALLEGATO A).
10.5 Nel caso in cui la risoluzione del presente Contratto sia causata da colpa o negligenza grave del Consorzio o di uno dei Membri del Consorzio, il Consorzio o il rispettivo Membro sarà responsabile di tutti i danni, inclusi, a titolo esemplificativo, quelli diretti ed indiretti.
10.6 Nessuna delle parti potrà essere ritenuta responsabile per l'inadempimento totale o parziale dei propri obblighi ai sensi del presente Contratto, se tale inadempimento è dovuto al verificarsi di un fattore che costituisca un evento di forza maggiore. Se una parte sostiene che un evento di forza maggiore abbia causato l'inadempimento dei propri obblighi, deve dimostrare di aver adottato tutte le misure ragionevoli per ridurre al minimo i ritardi o i danni causati da eventi prevedibili, di aver sostanzialmente adempiuto a tutti gli obblighi non giustificabili e che l'altra parte è stata tempestivamente informata della probabilità o dell'effettivo verificarsi dell'evento descritto.
10.7 Il Consorzio prende espressamente atto del fatto che qualsiasi violazione dell'Articolo 7.1 (obblighi relativi al Materiale della Campagna) comporterà il rifiuto da parte della Commissione Europea di rimborsare qualsiasi costo all'ETC. Qualsiasi violazione dell'Articolo
7.1 sarà per questo motivo considerata come una grave inadempienza, per cui il Consorzio si farà carico anche di ogni spesa e finanziamento dell’ETC. Il Consorzio rimborserà tali spese e finanziamenti alla prima richiesta dell’ETC e senza possibilità di contestare tale rimborso.
10.8 La risoluzione o la scadenza del presente Contratto non pregiudicherà nessuno dei diritti, i rimedi, gli obblighi o le responsabilità di una delle Parti che sono maturati fino alla data di risoluzione o scadenza, compreso il diritto di chiedere i danni in relazione a qualsiasi violazione del Contratto esistente alla data della risoluzione o scadenza o prima di tali date. La risoluzione o la scadenza del presente Contratto non pregiudicherà neppure le disposizioni di cui all’Articolo 7.5.
11. VARIE
11.1 L'ETC e/o la Commissione Europea e qualsiasi altra istituzione dell'UE incaricata dei controlli (come ad esempio l'OLAF) hanno il diritto, durante l'attuazione della Campagna e anche in seguito, di effettuare controlli e verifiche tecniche e finanziarie al fine di determinare se il Consorzio sta attuando la Campagna correttamente e sta rispettando gli obblighi previsti dal presente Contratto. Il Consorzio dovrà pertanto conservare tutti i documenti originali relativi alla Campagna per un periodo di sei anni dopo la fine del contratto con l'ETC.
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11.2 Il presente Contratto costituisce la totalità degli accordi tra le Parti. Pertanto, esso prevale su qualsiasi accordo precedente tra le Parti, in forma scritta o verbale, riguardante la Campagna.
11.3 Il presente Contratto è regolato e interpretato in conformità alle leggi del Belgio.
11.4 Qualsiasi controversia derivante da o relativa al presente Contratto sarà soggetta alla giurisdizione esclusiva dei tribunali di Bruxelles.
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Il presente Xxxxxxxxx è redatto in tanti originali quante sono le parti, ognuna delle quali dichiara di aver ricevuto un originale.
Firma a nome e per conto di ETC Firma a nome e per conto del Consorzio
Xxxxxxx Xxxxxxxxx Direttore Esecutivo
Bruxelles, 10 gennaio 2023
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx
Segreteria di Stato per il Turismo
Segretario di Stato per il Turismo, le Poste, l’Expo e la Cooperazione Economica
San Marino, 10 gennaio 2023
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Direttore Esecutivo di APT Servizi Regione Xxxxxx Xxxxxxx
Bologna, 10 gennaio 2023
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx ATIM Executive Director
Marche Region
Ancona, 10 gennaio 2023
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Allegati
Allegato A : Il documento su Termini e condizioni
Allegato B Modulo di Domanda
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