Bando di gara in Partenariato Pubblico Privato (PPP)
Bando di gara in Partenariato Pubblico Privato (PPP)
Risposte ai quesiti pervenuti dal 20.01.2015
Attivazione di un Partenariato Pubblico Privato – Leasing, ai sensi dell’art. 160-bis del D.Lgs. n. 163/2006, concernente la progettazione definitiva (da acquisire in sede di offerta), la progettazione esecutiva, la riqualificazione, il finanziamento nonché la perfetta manutenzione (ordinaria e straordinaria) – per un periodo di 20 (venti) anni – del centro sportivo di Via S. Xxxxxxxx Xxxxx in Brugherio (MB).
Quesito sottoposto
Premesso che
a) Il contratto prevede all’art 22, coerentemente con le indicazione dell’AVCP, l’obbligo da parte dell’utilizzatore di nominare il Direttore Lavori ai sensi dell’art 130 del Codice degli Appalti;
b) L’Art 90 lettera c) del D.lgs 81/2008 precisa che le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad Acquisire il DURC;
c) L’Art 14 comma 6 del D.L. 5/2012 stabilisce che l’acquisizione del DURC relativo ad imprese afdatarie, imprese esecutrici e lavoratori autonomi deve essere efettuata d’ufcio dalla medesima Amministrazione;
d) L’Art 148 del Regolamento Unico dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207) prevede che il Direttore dei Lavori verifchi periodicamente il possesso da parte dell’esecutore e del subappaltatore dalla documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
e) è stata abolita la responsabilità solidale relativamente al versamento dell’IVA;
f) tra gli adempimenti previsti in capo al Direttore Lavori c’è, inoltre, l’obbligo di segnalare al responsabile del procedimento eventuali ritardi nell’andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione (Art 145 comma 4 del D.P.R. 207/2010) e gli adempimenti in materia di contabilità dei lavori di cui artt 180 e ss del D.P.R. 207/2010.
g) Ai sensi dell’Art 21 del contratto il soggetto il soggetto realizzatore risponde dei danni risentiti dal committente pubblico ed è quindi responsabile, tra l’altro, dell’esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere afdategli;
h) Non risulta pubblicato nessuna analisi di test di convenienza tecnico economica necessaria per scongiurare eventuali elusioni dei vincoli di fnanza (Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia nel parere 1139 del 2009) da predisporre prima di ricorrere al leasing immobiliare in costruendo l’ente deve efettuare approfondite valutazioni in termini di analisi costi benefci.
Tutto ciò SI CHIEDE di confermare che:
1. Sarà il Direttore Xxxxxx e non il Soggetto Finanziatore, a verifcare il rispetto delle leggi vigenti in materia di versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, ecc… del Soggetto Realizzatore, RTP ecc.
2. Che nell’allegato 7 PPP (dichiarazione congiunta) al punto 3 possa essere aggiunto l’art 160 bis e pertanto la dichiarazione sia la seguente : “di uniformarsi alla disciplina di cui agli articoli 37 e 160 bis del D.Lgs 163/2006”
3. Che la polizza “All Risk” presentata dal soggetto realizzatore sarà intestata all’Amministrazione Comunale e con vincolo a favore del Soggetto Finanziatore. Tale impostazione, oltre ad essere più tutelante, trova ratio nel fatto che l’opera è di proprietà del soggetto fnanziatore ed utilizzata dall’Amministrazione Comunale (Art 10 del contratto);
4. Poiché l’Art 160 bis del D.Lgs 163/2006 prevede che “In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro può sostituirlo, con l'assenso del commitente, con altro soggeto avente medesimi requisiti e carateristiche”. Le conseguenze in caso di impossibilità nella sostituzione ovvero nel caso sia la stessa Amministrazione a non dare l’assenso alla sostituzione. (cfr Art 13 del Contratto).
5. Che nel caso di inadempimento da parte dell’Amministrazione Comunale il Soggetto Finanziatore potrà soltanto agire, anche in via giudiziale, per ottenere che la Stazione Appaltante adempia alle proprie prestazioni derivanti dal contratto di Locazione Finanziaria e potrà quindi agire anche in via esclusiva per il pagamento dei canoni.
6. Che la frase “O all’ente che vi succederà” più volte riportato all’Art 19 del contratto è un refuso di stampa.
7. Se preventivamente è stato predisposto un documento di analisi di costi e benefci, chiedendo, in caso afermativo la sua pubblicazione;
Si chiede infne, qualora esistente, di chiarire se all’interno della stessa, sia stato correttamente valutato il costo ipotecario e catastale, derivante dalla cessione del diritto di superfcie, in considerazione del fatto che la perizia di stima allegata al progetto valuta un valore dell’area
superiore ai 6.700.000,00 euro e come nel Q.E. di gara non sia stato previsto nessun importo per l’eventuale importo derivante dalla cessione.
Risposta
1 In merito al quesito da Voi posto si sotolinea che l’Art 1 del Disciplinare di Gara richiama espressamente la determinazione n. 4 del 22 maggio 2013 dell’Autorità per la vigilanza sui contrat pubblici, avente a oggeto «Linee guida sulle operazioni di leasing fnanziario e sul contrato di disponibilità» la quale rileva, in merito alla fgura del Diretore dei Lavori, che la partecipazione attiva del commitente nella fase di controllo sullo svolgimento dei lavori, oltre a qualifcarsi come attività “di garanzia” nei confronti del realizzatore e del fnanziatore, potrebbe ridurre il rischio di contestazioni per eventuali vizi o non conformità dell’opera al termine dei lavori, atraverso la richiesta di appositi correttivi.
Si sotolinea inoltre che il Capitolato Speciale di Appalto prevede a carico del Diretore dei Lavori le funzioni proprie del suo ruolo, indicate nel D.P.R. 207/2010, in particolare all’Art 148 e ss.
Sempre nel Capitolato Speciale di Appalto viene specifcato che il Diretore dei lavori svolge le funzioni di alta sorveglianza sull’attività del concessionario, di direzione dei lavori, di contabilizzazione e liquidazione dei lavori, di assistenza al collaudo di rendicontazione sull’avanzamento dei lavori.
L’acquisizione del DURC speterà ovviamente alla Stazione Appaltante come da Voi rilevato nelle premesse.
Qualora il quesito posto nasca da una letura equivoca degli ultimi commi dell ’Art 14 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO FINANZIATORE – del Contrato, si precisa che quanto richiesto al Soggeto Finanziatore non è sostitutivo dei compiti legati alla S.A. e alla Direzione Lavori.
Tali imposizioni riguardano principalmente il funzionamento interno del Soggeto Finanziatore al quale la S.A. potrà anche rimanerne estranea.
Si sotolinea che tali prescrizioni dovranno essere adempiute solamente qualora vi fossero disposizioni precise in materia bancaria.
Si ritiene dunque di confermare che non speta al Soggeto Finanziatore l’otemperanza di prescrizioni che la normativa pubblica vigente non pone a Suo carico, coerentemente con gli atti di gara relativi alla procedura in oggeto;
2 Si conferma che è possibile integrare la dichiarazione con quanto richiesto nel quesito pur rilevando che tale integrazione non aggiunge elementi signifcativi rispeto a quanto già previsto nella stessa;
3 Si conferma che l’assicurazione “all risk” viene disciplinata all’ ART. 10 – CAUZIONE DEFINITIVA - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE, il quale stabilisce che: “Il Soggeto Realizzatore, dovrà prestare una polizza assicurativa del tipo “all risk”, dal momento della presa in consegna fno all’esercizio del riscato fnale da parte dell’Amministrazione Comunale, a copertura dei danni materiali diretti e indiretti derivanti da sinistri alle Opere a copertura dei rischi di esplosione, incendio e furto (inclusi eventi sociopolitici, atmosferici e naturali) per un massimale non inferiore al 75% dell’importo fnanziato, rivalutato ogni biennio in ragione dell’indice ISTAT. In caso di danno parziale il Soggeto Realizzatore è tenuto a rimetere le Opere nello stato originario e quindi avrà dirito di tratenere diretamente qualsivoglia indennizzo proveniente dalle compagnie assicuratrici.
In caso di perimento totale delle Opere o, comunque, di danno irreparabile, il contrato di locazione fnanziaria si intenderà risolto, con decorrenza dall’evento dannoso”;
4 Nella Determinazione n. 4 del 22 maggio 2013 L’Autorità per la vigilanza sui contrat pubblici specifca che i tempi di realizzazione e di consegna, nonché la qualità del bene, devono essere prefssati e resi certi da specifche clausole contratuali: l’opera deve essere consegnata “chiavi in mano”, ossia completa in ogni sua parte, funzionante, comprensiva di impianti e allacciamenti, inclusi permessi e autorizzazioni. Successivamente AVCP rammenta che il comma 3 dell’art. 160-bis riconosce a ciascuno dei componenti dell’associazione temporanea la possibilità, in corso di esecuzione, di sostituire l’altro, con l’assenso del commitente, con altro soggeto avente medesimi requisiti e carateristiche non soltanto in caso di fallimento, ma anche in ipotesi di “inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell’obbligazione”. La norma sotolinea la necessità di collaborazione tra il soggeto fnanziatore e il soggeto realizzatore durante l’esecuzione del contrato, atribuendo, a ciascuno di essi, un potere di vigilanza e controllo reciproco sull’adempimento delle rispettive obbligazioni, che può condurre fnanche alla proposta di sostituzione; deta collaborazione è, del resto, preordinata alla realizzazione dell’opera a regola d’arte e, in sostanza, è necessaria per la buona riuscita dell’operazione.
Nella procedura in oggeto, qualora il fallimento/inadempienza di un soggeto preveda la mancanza all’interno dell’ATI di componenti in grado di svolgere specifca obbligazione, tale possibilità dovrà necessariamente essere intesa come obbligo. A titolo esemplifcativo, qualora l’ATI sia composta da un soggeto fnanziatore e un soggeto realizzatore e semmai dovesse verifcarsi il fallimento di quest’ultimo, la Banca avrà l’obbligo di sostituire il soggeto fallito in quanto ne verrebbe a mancare la componente in grado di otemperare alla specifca obbligazione (realizzazione) all’interno dell’ATI.
Tale impostazione si traduce dunque in obbligazione contratuale da parte dell’istituto di credito e non in mera possibilità. L’Amministrazione potrà negarne la sostituzione solamente nei casi previsti dal comma 3 dell’Art 160 bis del D.Lgs 163/2006 e dunque nel caso in cui il soggeto subentrante non possieda i medesimi requisiti del soggeto sostituito, per cui sarà necessario indicare un altro soggeto.
Quanto richiesto trova disciplina all’interno dell’Art 13 del Contrato;
5 In merito alle clausole relative alla risoluzione per inadempimento e recesso dell’Ente viene previsto che il Soggeto Finanziatore rinunci alla facoltà di chiedere la risoluzione del contrato per
inadempimento del Comune nel pagamento dei canoni o dell’importo del riscato, fnale o anticipato, a partire dalla presa in consegna delle opere da parte del Comune.
Il Soggeto Finanziatore può soltanto agire, anche in via giudiziale, per otenere che il Comune adempia alle proprie obbligazioni contratuali e può, quindi, agire anche in via esecutiva per il pagamento dei canoni dovuti.;
6 La frase “O all’ente che vi succederà” indica semplicemente la possibilità che, a livello normativo, vengano ridefnite le Amministrazioni Locali (es Accorpamento Enti);
7 I l Disciplinare di Gara all’a r t 11 - Contenuto della busta «Oferta Economica e Temporale»
specifca:
alla letera d): Il canone semestrale anticipato di locazione fnanziaria, c.d. canone principale, dovrà essere comprensivo di nuove e/o diverse voci secondo quanto riportato alla PARTE IV Modalità di aggiudicazione – Art 40 – Parte Economica del Capitolato speciale. A titolo esemplifcativo il canone dovrà essere comprensivo di ogni ulteriore imposta (es. ipocatastali, di registro), calcolate dal concorrente sulla base della perizia dell’area allegata al progeto preliminare. Nel calcolo di tali imposte dovrà essere considerato il valore del dirito di superfcie a 99 anni corrispondente all’80% del valore della piena proprietà e moltiplicato per 33/99. Si precisa che, per errori imputabili a dati forniti dalla S.A., qualora l’Agenzia delle Entrate riscontrasse una discordanza tra le imposte pagate e quelle da essa calcolate, il Soggeto Finanziatore avrà dirito all’immediata rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante atraverso il ri-addebito della diferenza tra le imposte pagate e quelle calcolate.
Alla letera e): Il canone annuale presentato in sede di oferta, riportato nel Prospeto dei fussi di cassa, non potrà in ogni caso essere maggiore di quello previsto nell’elaborato ANALISI DI FATTIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA PER INVESTIMENTI IN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP) – LEASING – Articolo 5.4.
Rimane dunque inteso che, come ben specifcato nel Disciplinare di Gara, Il concorrente nel quadro economico potrà inserire anche nuove e/o diverse voci al fne di arrivare all’efettivo importo economico, fermo restando che la rata presentata in sede di oferta non potrà subire variazioni in aumento.
In merito si rimanda inoltre alla risposta al quesito 1 presentato in data 13.01.2015.