Informativa per i clienti e Condizioni generali di assicurazione KLM Pacchetto protezione viaggio
Informativa per i clienti e Condizioni generali di assicurazione KLM Pacchetto protezione viaggio
Informativa per i clienti secondo la LCA
La seguente Informativa per i clienti fornisce un breve riepilogo dell'identità dell'assicuratore e dei principali contenuti del contratto di assicurazione (art. 3 della legge federale sul contratto di assicurazione, LCA). Per il contenuto e l'estensione dei diritti e obblighi derivanti dal contratto di assicurazione fanno stato esclusivamente la polizza di assicurazione e le Condizioni generali di assicurazione (CGA).
Chi è l’assicuratore?
Assicuratore è la AWP P&C S.A., Saint-Xxxx (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), di seguito detta Allianz Travel, con sede nella Xxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxxxx. Per la componente dell'assicurazione di protezione giuridica l'assicuratore è la CAP, Compagnia d'Assicurazione di Protezione giuridica S.A., con sede nella Xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxxxx.
Chi è lo/la stipulante?
Stipulante è la persona indicata come tale nella polizza di assicurazione.
Quali rischi sono assicurati e cosa comprende la copertura assicurativa?
I rischi coperti dal relativo contratto di assicurazione, come pure l'estensione e le limitazioni della copertura assicurativa, sono indicati nella polizza di assicurazione e nelle Condizioni generali di assicurazione (CGA). Per orientarsi più facilmente, qui di seguito si può trovare una descrizione sintetica delle diverse componenti assicurative offerte.
Spese di annullamento
– Assunzione delle spese di annullamento a carico della persona assicurata in caso di annullamento del viaggio prenotato a causa di malattia grave, infortunio grave, decesso o di un altro evento indicato come assicurato nelle CGA.
Assistenza
– Organizzazione e assunzione dei costi per il trasporto all'ospedale più vicino, il rimpatrio con assistenza medica in un ospedale del luogo di domicilio, il viaggio di rientro fuori programma nel luogo di domicilio senza assistenza medica, la custodia dei figli minorenni che partecipano al viaggio o il viaggio per fare visita alla persona ricoverata, in seguito a malattia grave, infortunio grave o peggioramento inatteso di una malattia cronica della persona assicurata.
Organizzazione e assunzione dei costi per il viaggio di rientro fuori programma della persona assicurata, a causa di malattia grave, infortunio grave, decesso o peggioramento inatteso di una malattia cronica di una persona partecipante al viaggio o di una persona non partecipante al viaggio vicina alla persona assicurata oppure a causa di un altro evento indicato come assicurato nelle CGA..
Organizzazione e assunzione dei costi della cremazione al di fuori dello stato di domicilio e dei costi di rimpatrio della bara o dell'urna nell'ultimo luogo di domicilio della persona assicurata.
Spese di ricerca e recupero
– Assunzione delle spese di ricerca e recupero se durante il viaggio la persona assicurata è considerata dispersa all’estero o deve essere recuperata trovandosi fisicamente in una situazione di emergenza.
Spese di cura all’estero
– Assunzione delle spese di cura per interventi medici di urgenza per curare malattie o infortuni della persona assicurata durante il viaggio all'estero. Questa assicurazione fornisce le prestazioni a integrazione delle assicurazioni sociali a norma di legge (assicurazione sanitaria, assicurazione infortuni ecc.) e di eventuali assicurazioni complementari. Questa copertura vale solo per le persone fino al compimento dei 81 anni.
Bagaglio
– Risarcimento per oggetti che la persona assicurata ha portato con sé in viaggio per uso personale e che durante il viaggio sono stati rubati, rapinati, danneggiati o distrutti. Oppure per oggetti che la persona assicurata ha portato con sé in viaggio per uso personale e che durante il viaggio sono stati consegnati ad un‘impresa di trasporto e che durante tale trasporto sono andati persi o stati danneggiati.
Protezione giuridica
– Assunzione di prestazioni di protezione giuridica esclusivamente in relazione a viaggi al di fuori dalla Svizzera e dal Principato del Liechtenstein.
Responsabilità civile viaggi
– Protezione del patrimonio della persona assicurata in qualità di soggetto privato contro le pretese giuridiche civili di terzi che insorgono durante il viaggio.
Quali persone sono assicurate?
In linea di principio le persone assicurate risultano dalla polizza assicurativa e dalle Condizioni generali di assicurazione (CGA).
Validità temporale e territoriale della copertura assicurativa
In linea di principio la copertura assicurativa vale in tutto il mondo per l'intera durata dell'assicurazione. Sono fatte salve le limitazioni territoriali indicate nelle Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative come pure le sanzioni economiche o commerciali e gli embarghi delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o della Svizzera in contrasto con la copertura assicurativa.
Quali sono le esclusioni principali?
L'elenco seguente comprende soltanto le esclusioni principali della copertura assicurativa. Ulteriori esclusioni sono indicate nelle relative disposizioni «Eventi e prestazioni non assicurati» delle Condizioni generali di assicurazione e nella LCA.
– Non sono assicurati gli eventi che si sono già verificati al momento della stipulazione del contratto, della prenotazione del viaggio o dell'utilizzo della prestazione prenotata o il cui verificarsi era prevedibile per la persona assicurata al momento della stipulazione del contratto, della prenotazione del viaggio o dell'utilizzo della prestazione prenotata.
– Non sono assicurati gli eventi che la persona assicurata ha cagionato nei modi seguenti:
– abuso di alcolici, droghe o farmaci;
– suicidio o tentato suicidio;
– partecipazione a scioperi o disordini;
– partecipazione a competizioni o allenamenti con veicoli, nonché utilizzo di veicoli su circuiti di gara o di allenamento per altri motivi;
– partecipazione adatti temerari, con i quali la persona assicurata si espone consapevolmente a un pericolo come ad esempio immersioni a una profondità superiore a 40 metri, canyoning, bungee jumping, parapendio, arrampicate, alpinismo e tour in montagna a partire da una quota di 5’000 metri, partecipazione a spedizioni ecc.;
– azioni/omissioni gravemente negligenti o intenzionali;
– crimini o delitti perpetrati o tentati.
– Non sono assicurati i seguenti eventi e le relative conseguenze: eventi bellici, atti terroristici, disordini di ogni genere, catastrofi naturali e incidenti con sostanze radioattive, biologiche o chimiche.
– Non sono assicurati i seguenti eventi e le relative conseguenze: epidemie e pandemie, ad eccezione di quanto espressamente previsto alla cifra II A: Spese di annullamento, alla cifra II B: Assistenza e alla cifra II D: Spese di cura all’estero.
– Non sono assicurate le conseguenze di eventi correlati a ordini delle autorità come ad es. chiusure di aeroporti, dello spazio aereo o di strade, misure di quarantena (ad eccezione di quanto espressamente previsto alla cifra II A: Spese di annullamento e alla cifra II B: Assistenza) o di polizia, ordinanze ecc.
– Nell’ambito della copertura Spese di annullamento, non sussiste in particolare alcuna copertura assicurativa in caso di «difficile processo di guarigione», tra l’altro per malattia o conseguenze di un infortunio, di un’operazione o di un intervento medico già presenti al momento della prenotazione del viaggio o della stipula dell’assicurazione, con guarigione non ancora avvenuta entro la data del viaggio; lo stesso vale per disdetta da parte dell’agenzia di viaggio, ordini delle autorità (ad eccezione di quanto espressamente previsto alla cifra II A: Spese di annullamento), malattie/infortuni riconosciuti da un medico non direttamente al momento dell’insorgere o reazioni psichiche riconducibili a pericoli potenziali, quali timori di disordini, atti terroristici, catastrofi naturali o aerofobia (paura di volare).
AWP X&X X.X., Xxxxx-Xxxx (Xxxxxx), xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx), Xxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxxxx, Pagina 1 di 10
tel. x00 00 000 00 00, fax x00 00 000 00 00, xxxx.xx@xxxxxxx.xxx, xxx.xxxxxxx-xxxxxx.xx Versione 11.2021
– Nell’ambito della copertura Assistenza non vengono erogate prestazioni, in particolare se la centrale di emergenza Allianz Travel non ha preventivamente dato il proprio consenso alle prestazioni; lo stesso vale ad es. se l’agenzia di viaggio responsabile non eroga in parte o interamente le prestazioni contrattuali o se la persona assicurata ha intrapreso il viaggio contro le raccomandazioni del governo del paese di residenza in relazione a un'epidemia/pandemia o contro le raccomandazioni delle autorità locali emessi nella destinazione del viaggio.
– Nell’ambito della copertura Spese di cura all’estero non sussiste fra l’altro alcuna copertura assicurativa per infortuni e malattie già presenti alla stipula dell'assicurazione nonché per le rispettive conseguenze, complicazioni, peggioramenti o ricadute, in particolare anche per malattie croniche o recidive, a prescindere dal fatto che la persona assicurata ne fosse già a conoscenza alla stipula dell'assicurazione; inoltre non sussiste alcuna copertura assicurativa per infortuni e malattie che si verificano durante il viaggio intrapreso contro le raccomandazioni del governo del paese di residenza in relazione a un epidemia/pandemia o contro le raccomandazioni delle autorità locali emessi nella destinazione del viaggio.
– Nell’ambito della copertura Bagaglio non sono assicurati in particolare i danni imputabili a inosservanza del normale obbligo di cura da parte della persona assicurata, effetti lasciati o appoggiati senza sorveglianza, anche per breve tempo, in un luogo accessibile a chiunque al di fuori del raggio d’intervento diretto personale della persona assicurata oppure smarrimento, perdita e dimenticanza.
– Nell'ambito della copertura Responsabilità civile viaggi non sono assicurati fra gli altri: responsabilità civile verso terzi in relazione a un'attività professionale, responsabilità civile verso terzi in qualità di detentori, conducenti o utenti attivi di veicoli a motore, imbarcazioni o aeromobili.
Quali sono gli obblighi dello/della stipulante e delle persone assicurate?
L'elenco seguente comprende soltanto gli obblighi più comuni. Ulteriori obblighi sono indicati nelle Condizioni generali di assicurazione e nella LCA.
– Nell’ambito della copertura Spese di annullamento, al verificarsi dell’evento assicurato la prestazione prenotata presso l'agenzia di viaggi deve essere annullata senza indugio, notificando poi il sinistro ad Allianz Travel per iscritto (per l'indirizzo di contatto cfr. CGA cifra I 11) allegando i necessari documenti (cfr. CGA cifra II A 6).
– Nell’ambito della copertura Assistenza, al verificarsi dell’evento assicurato deve essere informata senza indugio la centrale di emergenza di Allianz Travel, ottenendo il consenso ad eventuali misure di assistenza o all'assunzione dei relativi costi. La centrale di emergenza di Allianz Travel è disponibile 24 ore su 24: Telefono x00 00 000 00 00, fax x00 00 000 00 00. Lo stesso vale per il consenso a trattamenti nel reparto privato nell'ambito della copertura Spese di cura all’estero.
– Nell’ambito della copertura Bagaglio è necessario farsi certificare immediatamente e nei dettagli la causa, le circostanze e l'entità dell'evento (in caso di furto e rapina, da parte del posto di polizia più vicino al luogo del fatto, in caso di danni causati dall'impresa di trasporto, dal terzo responsabile o dalla direzione del viaggio o dell'albergo, in caso di smarrimento da parte dell’impresa di trasporto pubblico competente). L'ammontare del danno va comprovato con le ricevute originali.
– Nell’ambito della copertura Protezione giuridica, la necessità di assistenza legale va comunicata il più presto possibile alla CAP Protezione giuridica, Servizio grandi clienti, Xxxxxxx xxxxxxx, 0000 Xxxxxx, telefono x00 00 000 00 00, telefax x00 00 000 00 00, xxxxxxxxx@xxx.xx, riferimento: Z75.1.685.643.
– I sinistri nell’ambito delle coperture Spese di ricerca e recupero, Spese di cura all’estero, Bagaglio e Responsabilità civile viaggi devono essere notificato senza indugio per iscritto ad Allianz Travel allegando i documenti necessari indicati nelle disposizioni particolari relative alle singole componenti assicurative (per l'indirizzo di contatto cfr. CGA cifra I 11).
– In ogni caso, la persona assicurata ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto possa contribuire a ridurre e accertare il danno; nel caso dei danni dovuti a malattia o infortunio la persona assicurata deve provvedere a dispensare i medici curanti dal segreto professionale nei confronti di Allianz Travel.
– Se la persona avente diritto viola i propri obblighi, Allianz Travel può rifiutare o ridurre le proprie prestazioni.
A quanto ammonta il premio?
L'ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura concordata. L'ammontare del premio viene definito nella proposta ed è indicato nella polizza dell'assicurazione.
Quando inizia e quando termina l’assicurazione?
Inizio e fine dell’assicurazione sono definiti nella proposta e indicati nella polizza assicurativa.
Diritto di revoca
Lo/la stipulante può revocare il contratto entro un termine di 14 giorni dalla richiesta di conclusione del contratto o dalla dichiarazione di accettazione dello stesso, dandone comunicazione all'assicuratore in forma testuale (ad es. lettera, e-mail). Il diritto di revoca è escluso nel caso di impegni di copertura provvisoria e di contratti con una durata inferiore a un mese.
Come avviene il trattamento dei dati da parte di Allianz Travel?
Per il trattamento di dati personali, che costituiscono una base imprescindibile per l'attività assicurativa, Allianz Travel si attiene alle disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati (LPD).
Se necessario, mediante il modulo di notifica del sinistro Allianz Travel richiede alla persona assicurata il consenso al trattamento dei dati.
I dati personali trattati da Allianz Travel comprendono i dati rilevanti per la stipulazione del contratto nonché per la sua esecuzione e per la gestione del sinistro. In primo luogo vengono trattati i dati concernenti gli stipulanti o le persone assicurate, come risultano dalla proposta di assicurazione e dalla notifica di sinistro. Nell'interesse di tutti gli stipulanti, a volte avviene anche uno scambio di dati con gli assicuratori precedenti e i riassicuratori in Svizzera e all'estero. Inoltre, Allianz Travel tratta i dati personali anche in relazione all'ottimizzazione di prodotti e per i propri scopi di marketing.
Al fine di offrire una copertura assicurativa a condizioni convenienti, i servizi di Allianz Travel sono in parte forniti da imprese giuridicamente autonome in Svizzera e all'estero. A tale riguardo può trattarsi di società del Gruppo Allianz o di partner di cooperazione. Nell'ambito dello scopo del rapporto contrattuale Allianz Travel ha necessità di trasmettere i dati sia all'interno che all'esterno del Gruppo.
Allianz Travel custodisce i dati in forma elettronica o fisica, conformemente alle disposizioni di legge.
In base alla LPD, le persone i cui dati vengono trattati da Allianz Travel possono informarsi su quali siano i loro dati che vengono trattati da Allianz Travel; hanno inoltre il diritto di chiedere la rettifica dei dati incorretti.
Panoramica delle prestazioni assicurative
Componenti assicurative (Assicurazione danni) | Prestazioni assicurative | Somma assicurata massima | ||
A | Spese di annullamento | Assunzione delle spese di annullamento in caso di annullamento del viaggio. | per persona | prezzo biglietto aereo |
B | Assistenza | Organizzazione e assunzione dei costi per il trasporto all'ospedale più vicino, il rimpatrio in un ospedale del luogo di domicilio, il viaggio di rientro fuori programma senza assistenza medica, la custodia dei figli minorenni che partecipano al viaggio o il viaggio per fare visita alla persona ricoverata, in seguito di un evento assicurato della persona assicurata. Organizzazione e assunzione dei costi per il viaggio di rientro fuori programma della persona assicurata, in seguito di un evento assicurato di una persona partecipante al viaggio o di una persona non partecipante al viaggio vicina alla persona assicurata. Per determinate prestazioni l'importo della copertura è limitato. Organizzazione e assunzione dei costi della cremazione e dei costi di rimpatrio della bara o dell'urna. | per evento per persona | Illimitato CHF 1'230.– |
C | Spese di ricerca e recupero | Assunzione delle spese di ricerca e recupero. | per persona | CHF 1’230.– |
D | Spese di cura all’estero | Assunzione delle spese di cura per interventi medici d'urgenza durante il viaggio che non siano coperte dall'assicurazione sanitaria o assicurazione infortuni. Per ogni evento si detrae una franchigia di CHF 50.–. Per determinate prestazioni l'importo della copertura è limitato. | per caso | CHF 245’000.– |
E | Bagaglio | Risarcimento per oggetti che la persona assicurata ha portato con sé in viaggio per uso personale. Per ogni persona e per ogni evento si detrae una franchigia di CHF 50.–. Per determinate prestazioni l'importo della copertura è limitato. | per evento | 15.– |
F | Protezione giuridica | Assunzione di prestazioni di protezione giuridica in relazione a viaggi al di fuori della Svizzera e del Principato del Liechtenstein. | per persona | CHF 8'200.– |
G | Responsabilità civile viaggi | Protezione del patrimonio contro le pretese giuridiche civili di terzi. | per evento | CHF 820'000.– |
Indirizzo di contatto per i reclami
Allianz Travel Gestione reclami Xxxxxxxxxxx 0 Xxxxxxx xxxxxxx 0000 Xxxxxxxxxxx
Condizioni generali di assicurazione (CGA)
La copertura assicurativa della AWP P&C S.A., Saint-Xxxx (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), di seguito detta Allianz Travel, è definita dalla polizza assicurativa e dalle seguenti Condizioni generali di assicurazione (CGA).
I Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative 3
II Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative 5
A Spese di annullamento 5
B Assistenza 6
C Spese di ricerca e recupero 7
D Spese di cura all’estero 7
E Bagaglio 8
F Protezione giuridica 9
G Responsabilità civile viaggi 10
I Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative
Le Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative valgono soltanto se le Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative non prevedono nulla di diverso.
1 Persone assicurate
1.1 È/sono assicurata/e la/le persona/e indicata/e nella polizza di assicurazione.
1.2 Sono assicurate le persone secondo la cifra I 1.1 con domicilio permanente in Svizzera, nonché le persone residenti all’estero se hanno prenotato il loro viaggio in Svizzera.
2 Validità territoriale
Con riserva delle disposizioni di tenore diverso nelle Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative, l'assicurazione vale in tutto il mondo, in collegamento con la prenotazione di almeno un volo sul sito web di KLM.
3 Obblighi in caso di sinistro
3.1 La persona assicurata ha l'obbligo di intraprendere tutto ciò che può contribuire a ridurre e accertare il danno.
3.2 La persona assicurata ha l'obbligo di adempiere integralmente tutti i suoi obblighi contrattuali o legali di comunicazione, informazione o comportamento (tra cui la comunicazione immediata dell'evento assicurato all'indirizzo di contatto menzionato alla cifra I 11).
3.3 Se il danno si è verificato in seguito a malattia o infortunio, la persona assicurata deve dispensare i medici curanti dal segreto professionale nei confronti di Allianz Travel.
3.4 Se la persona assicurata può fare valere le prestazioni fornite da Allianz Travel anche nei confronti di xxxxx, deve tutelare tali diritti e cederli ad Allianz Travel.
3.5 I moduli per la notifica di sinistri sono disponibili sul nostro sito web: xxx.xxxxxxx-xxxxxx.xx/xxxxxxxx
4 Violazione degli obblighi
Se la persona avente diritto viola i propri obblighi, Allianz Travel può rifiutare o ridurre le proprie prestazioni.
5 Eventi e prestazioni non assicurati
5.1 Non sono assicurati gli eventi che si sono già verificati al momento della stipulazione del contratto, della prenotazione del viaggio o dell'utilizzo della prestazione prenotata o il cui verificarsi era prevedibile per la persona assicurata al momento della stipulazione del contratto o dell'utilizzo della prestazione prenotata.
5.2 Non sono assicurati gli eventi che la persona assicurata ha cagionato nei modi seguenti:
– abuso di alcolici, droghe o farmaci;
– suicidio o tentato suicidio;
– partecipazione a scioperi o disordini;
– partecipazione a competizioni o allenamenti con veicoli, nonché utilizzo di veicoli su circuiti di gara o di allenamento per altri motivi;
– partecipazione adatti temerari, con i quali la persona assicurata si espone consapevolmente a un pericolo come ad esempio immersioni a una profondità superiore a 40 metri, canyoning, bungee jumping, parapendio, arrampicate, alpinismo e tour in montagna a partire da una quota di 5’000 metri, partecipazione a spedizioni ecc.;
– azioni/omissioni gravemente negligenti o intenzionali;
– crimini o delitti perpetrati o tentati.
5.3 Non sono assicurati gli oneri in relazione a un evento assicurato, ad es. i costi per riacquistare le cose assicurate o per fini di polizia.
5.4 Non sono assicurati i seguenti eventi e le relative conseguenze: eventi bellici, atti terroristici, disordini di ogni genere, catastrofi naturali e incidenti con sostanze radioattive, biologiche o chimiche.
5.5 Non sono assicurati i seguenti eventi e le relative conseguenze: epidemie e pandemie, ad eccezione di quanto espressamente previsto alla cifra II A: Spese di annullamento, alla cifra II B: Assistenza e alla cifra II D: Spese di cura all’estero.
5.6 Non sono assicurate le conseguenze di eventi correlati a ordini delle autorità come ad es. chiusure di aeroporti, dello spazio aereo o di strade, misure di quarantena (ad eccezione di quanto espressamente previsto alla cifra II A: Spese di annullamento e alla cifra II B: Assistenza) o di polizia, ordinanze ecc.
5.7 Non sono assicurati i viaggi il cui scopo è un trattamento medico.
5.8 Non sono assicurati gli eventi nei quali il perito (esperto, medico ecc.) è un diretto beneficiario oppure è un consanguineo o un parente acquisito della persona assicurata.
5.9 Non sono assicurati i costi in relazione a rapimenti.
5.10 Non sono assicurati gli eventi verificatisi in nazioni o regioni in cui le autorità svizzere (il Dipartimento federale degli affari esteri DFAE, l'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP, l'Organizzazione mondiale della sanità OMS) abbiano sconsigliato di recarsi ancor prima della prenotazione del viaggio.
6 Definizioni
6.1 Persone vicine
Sono persone vicine:
– i familiari (coniuge, genitori, figli, xxxxxxx, nonni e fratelli);
– il/la convivente, come pure i suoi genitori e figli;
– le persone che assistono i figli minorenni che non partecipano al viaggio oppure i familiari bisognosi di cure;
– gli amici stretti, con i quali si hanno frequenti contatti.
6.2 Europa
La validità territoriale Europa comprende tutti gli Stati facenti parte del continente europeo, come pure le isole del Mediterraneo e le Canarie, Madera, nonché gli Stati extra-europei rivieraschi del Mediterraneo. La frontiera orientale a nord della Turchia è costituita dagli Stati Azerbaigian, Armenia e Georgia, nonché dal crinale degli Urali.
6.3 Svizzera
La validità territoriale Svizzera comprende la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.
6.4 Eventi naturali
Sono considerati eventi naturali i danni verificatisi a causa di fenomeni naturali come piene, inondazioni, tempeste (vento ad almeno 75 km/h), grandine, slavine, pressione della neve, caduta di massi/sassi, frane. I danni causati da terremoti o eruzioni vulcaniche non sono considerati eventi naturali.
6.5 Valori pecuniari
Si considerano valori pecuniari: contanti, carte di credito, titoli, libretti di risparmio, metalli preziosi (come riserve, lingotti o articoli commerciali), monete, medaglie, pietre preziose e perle sciolte.
6.6 Viaggio
Sono considerate come viaggio la permanenza della durata di oltre un giorno fuori dal domicilio abituale o la permanenza di breve durata in un luogo distante almeno 30 km dal domicilio a norma del diritto civile, con esclusione del tragitto per recarsi al/tornare dal lavoro. La durata complessiva di un viaggio secondo le presenti CGA è limitata a un massimo di 31 giorni.
6.7 Agenzia di viaggi
Per agenzia di viaggi (organizzatore del viaggio, operatori turistici, compagnie aeree, autonoleggi, alberghi, organizzatori di corsi ecc.) s'intendono tutte le imprese che sulla base di un contratto con la persona assicurata forniscono servizi di viaggio con e per la stessa.
6.8 Mezzi di trasporti pubblici
Sono considerati mezzi di trasporti pubblici tutti i mezzi di spostamento che circolano regolarmente in base a un orario e per il cui utilizzo è necessario acquistare un biglietto di viaggio. Taxi, automobili a noleggio e aerei non sono considerati mezzi di trasporti pubblici.
6.9 Guasto o panne
Si considera guasto o panne qualsiasi malfunzionamento improvviso e imprevisto del veicolo assicurato, dovuto ad un difetto elettrico o meccanico, che renda impossibile la continuazione del viaggio o a causa del quale non sia più consentito per legge proseguire il viaggio. Sono equiparati a un guasto: difetto degli pneumatici, mancanza di carburante, chiave del veicolo rimasta chiusa a bordo dello stesso e batteria scarica. La perdita o il danneggiamento della chiave del veicolo o il rifornimento con il carburante sbagliato non sono considerati guasti e non sono assicurati.
6.10 Infortunio
È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, esercitato sul corpo umano da un fattore esterno straordinario.
6.11 Incidente con un veicolo a motore
Per incidente al veicolo a motore si intende un danno al veicolo assicurato causato da un evento improvviso e violento agente dall'esterno, a causa del quale la continuazione del viaggio diventa impossibile o non è più consentita per legge. La definizione comprende in particolare eventi come tamponamento, scontro, ribaltamento, caduta, impantanamento, affondamento.
6.12 Malattia grave / infortunio grave
Le malattie o gli infortuni sono considerati gravi quando ne deriva un'incapacità lavorativa temporanea o illimitata o un'incapacità imperativa di viaggiare.
6.13 Epidemia
Una malattia contagiosa riconosciuta come epidemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica autorità governativa nel paese di residenza della persona assicurata o in quello di destinazione del viaggio.
6.14 Pandemia
Un'epidemia riconosciuta come una pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica autorità governativa nel paese di residenza della persona assicurata o in quello di destinazione del viaggio.
6.15 Quarantena
Confinamento obbligatorio (compreso l’isolamento ordinato), destinato a fermare la diffusione di una malattia contagiosa alla quale la persona assicurata o un compagno di viaggio potrebbe essere stato esposto.
6.16 Catastrofe naturale
Evento naturale di gravità eccezionale che, immediatamente e nel luogo interessato dall'evento, mette a rischio la vita di numerose persone e procura ingenti danni materiali alle infrastrutture pubbliche.
6.17 Ordine delle autorità
Un ordine delle autorità è un'istruzione di diritto pubblico impartita da un'autorità (Confederazione, cantone o comune) a una persona fisica o giuridica concernente il comportamento da tenere (azione, tolleranza, omissione). Alcuni esempi di ordini delle autorità sono chiusure di aeroporti, dello spazio aereo o di strade, misure di quarantena o di polizia, ordinanze ecc.
7 Assicurazione multipla e diritti nei confronti di terzi
7.1 Nel caso di un’assicurazione multipla (facoltativa o obbligatoria), Allianz Travel eroga le prestazioni in modo sussidiario, fatta salva una clausola identica dell’altro contratto d’assicurazione. In questo caso vengono applicate le disposizioni di legge in materia di doppia assicurazione.
7.2 Se una persona assicurata ha un diritto derivante da un altro contratto di assicurazione (facoltativa od obbligatoria) la copertura è limitata alla parte delle prestazioni Allianz Travel che supera quella dell'altro contratto di assicurazione. Le spese saranno risarcite in toto e una tantum.
7.3 Se Allianz Travel ha fornito prestazioni nonostante una fattispecie di sussidiarietà esistente, esse valgono come acconto, e la persona assicurata o beneficiaria cede ad Allianz Travel, in eguale misura, le proprie rivendicazioni nei confronti di terzi (assicurazione facoltativa oppure obbligatoria).
7.4 Se la persona assicurata o avente diritto è stata risarcita da un terzo con responsabilità civile o dal di cui assicuratore, il rimborso decade sulla base del presente contratto. Se Allianz Travel è stata citata al posto della parte responsabile, la persona assicurata o avente diritto deve cedere le proprie pretese civili sino all’ammontare del risarcimento ottenuto da Allianz Travel.
8 Prescrizione
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in cinque anni dal verificarsi dell'evento che comporta l'obbligo di prestazione.
9 Gerarchia delle norme
9.1 Le Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative hanno la priorità rispetto alle Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative.
9.2 In caso di differenze linguistiche tra le CGA in francese, italiano, inglese e tedesco, in caso di dubbio fa fede sempre la versione tedesca.
10 Foro competente e diritto applicabile
10.1 Per le azioni legali nei confronti di Allianz Travel si può adire il tribunale competente per la sede della società o per il domicilio svizzero della persona assicurata o avente diritto.
10.2 A integrazione delle presenti disposizioni si applica la legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).
11 Indirizzo di contatto
Allianz Travel, Xxxxxxxxxxx 0, Xxxxxxx xxxxxxx, 0000 Xxxxxxxxxxx xxxx.xx@xxxxxxx.xxx
II Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative
A Spese di annullamento
1 Validità temporale
La copertura assicurativa inizia il giorno di emissione della polizza assicurativa e termina con l'inizio del viaggio assicurato. Per inizio del viaggio si intende la salita sul mezzo di trasporto prenotato e/o, qualora non sia stato riservato alcun mezzo di trasporto, l'arrivo presso l'alloggio prenotato (albergo, appartamento di vacanza ecc.).
2 Somma assicurata
La somma assicurata è indicata nella polizza assicurativa.
3 Prestazioni assicurative
3.1 Spese di annullamento
Qualora l’assicurato annulli il contratto stipulato con la compagnia aerea a causa di un evento assicurato Allianz Travel pagherà i costi di annullamento del biglietto aereo (incluse le spese dei servizi accessori prenotati contemporaneamente al viaggio aereo, quali la scelta di un menu speciale, un sedile extra grande, ecc. costi non rimborsabili dovuti al supplemento carburante della compagnia aerea nonché spese amministrative per l’annullamento imposte dalla compagnia aerea). Le spese fatturate alla persona assicurata per i cambi di prestazione effettuati prima dell'annullamento vengono assunte solo se il relativo cambio è riconducibile a un evento assicurato secondo la cifra II A 4. Non viene pagato nessun indennizzo per spese, tasse o diminuzioni patrimoniali in relazione alla perdita o scadenza di miglia aeree, vincite di premi o altri diritti di utilizzo (time-sharing ecc.).
3.2 Le spese sostenute per tasse amministrative eccessive o ripetute, nonché per premi assicurativi non vengono rimborsate.
4 Eventi assicurati
4.1 Malattia grave, infortunio grave, decesso, complicazioni della gravidanza
4.1.1 Malattia grave (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata come, ad es., il COVID-19), infortunio grave, complicazioni della gravidanza o decesso di una delle seguenti persone, qualora l'evento in questione sia subentrato dopo la prenotazione o la stipulazione dell'assicurazione:
– della persona assicurata;
– di un/una compagno/a di viaggio, che ha prenotato il medesimo viaggio e lo annulla;
– di una persona vicina all'assicurato, che non partecipa al viaggio.
Se più persone hanno prenotato lo stesso viaggio, esso può essere annullato al massimo da sei persone, se una persona assicurata partecipante al viaggio annulla il viaggio a causa di uno degli eventi summenzionati.
4.1.2 In caso di malattie psichiche la copertura assicurativa sussiste soltanto se
– uno psichiatra attesta l'incapacità di viaggiare e l'incapacità lavorativa e
– l'incapacità lavorativa è documentata anche presentando un attestato dell'assenza rilasciato dal datore di lavoro.
4.1.3 In caso di malattia cronica, la copertura assicurativa sussiste soltanto se il viaggio deve essere annullato a causa di un inatteso e acuto peggioramento attestato da un certificato medico. Ciò a condizione che si possa dimostrare che, al momento di prenotare il viaggio o di stipulare l'assicurazione, lo stato di salute fosse stabile e la persona in grado di viaggiare.
4.2 Gravidanza
In caso di gravidanza della persona assicurata o di una persona che partecipa al viaggio, la copertura assicurativa sussiste soltanto se la gravidanza è subentrata dopo la prenotazione del viaggio rispettivamente dopo la data di stipulazione dell'assicurazione e la data del viaggio di rientro è posteriore alla 24a settimana di gravidanza oppure se la gravidanza è subentrata dopo la prenotazione del viaggio rispettivamente dopo la data di stipulazione dell'assicurazione e per il luogo di destinazione del viaggio è prescritta una vaccinazione che costituisce un rischio per il feto.
4.3 Quarantena
Se la persona assicurata o un compagno di viaggio viene messo in quarantena prima del viaggio per ordine o altra richiesta del governo o di un’autorità pubblica in base al sospetto che la persona assicurata o un compagno di viaggio sia stato esposto a una malattia contagiosa (inclusa una malattia epidemica o pandemica come, ad es., il COVID-19). È esclusa una quarantena che si applica in generale o estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie.
4.4 In caso di annullamento a causa di un’imprevista modifica del periodo di vacanza originariamente concordato e comprovata dal datore di lavoro, il rimborso delle spese di annullamento contrattualmente dovute ammonta ad un massimo di CHF 8'200.– per persona, ovvero CHF 52'500.– per evento.
4.5 In caso di annullamento a causa di furto dei documenti d'identità necessari per il viaggio in programma (carta d'identità, passaporto), il rimborso delle spese di annullamento del programma di viaggio contrattualmente dovute, ammonta a un massimo di CHF 8'200.– per persona, ovvero CHF 52'500.– per evento.
4.6 Volo di andata perso a causa del ritardo o soppressione del mezzo di trasporto ovvero del veicolo nel viaggio di andata.
Quando l'inizio del viaggio prenotato è reso impossibile a causa del ritardo o della soppressione del mezzo di trasporto pubblico utilizzato per raggiungere il luogo di partenza previsto nel programma di viaggio, ovvero se durante il viaggio di andata diretto al luogo di partenza previsto nel programma di viaggio, il veicolo privato o il taxi utilizzato non può circolare a causa di incidente o di un guasto, Allianz Travel si assume le spese per il cambio di prenotazione o per la nuova prenotazione del volo di andata con data di partenza entro le successive 24 ore, per l'ammontare massimo del biglietto di andata originariamente prenotato. Guasti dovuti alla chiave o alla benzina non sono assicurati.
5 Eventi e prestazioni non assicurati (a integrazione della cifra I 5 )
5.1 Difficile processo di guarigione
Se una malattia o le conseguenze di un infortunio, di un'operazione o di un intervento medico sussistevano già al momento di prenotare il viaggio o di stipulare l'assicurazione e la guarigione non è avvenuta entro la data del viaggio. Se le conseguenze di un'operazione/intervento medico già programmata/o alla prenotazione del viaggio, ma eseguita/o soltanto successivamente, non risultano risolte entro la data del viaggio.
5.2 Evento assicurato non accertato e dimostrato da un medico immediatamente al momento in cui si verifica.
Quando un evento elencato alla cifra II A 4.1 e II A 4.2 non viene constatato da un medico immediatamente al momento in cui si verifica e comprovato mediante un certificato medico con diagnosi.
5.3 Disdetta da parte dell'agenzia di viaggio
Se l'agenzia di viaggi non è in grado di fornire integralmente le prestazioni contrattuali o può fornirle solo in parte, disdice il viaggio o dovrebbe disdirlo sulla base delle circostanze concrete e sia tenuta a rimborsare le prestazioni non fornite secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge. Tali circostanze concrete che comportano la disdetta del viaggio, sono, tra l’altro le raccomandazioni del Dipartimento federale degli affari esteri di evitare di recarsi nella zona interessata.
5.4 Ordini delle autorità
Se ordini delle autorità competenti rendono impossibile la regolare esecuzione del viaggio prenotato, ad eccezione di quanto espressamente previsto alla cifra II A 4.3.
5.5 Non sono assicurate le spese di annullamento se l’annullamento è causato, secondo le circostanze, da una reazione psichica a un pericolo per la salute, un atto terroristico, un incidente aereo o una catastrofe naturale o è avvenuto sulla base di timori di disordini, eventi bellici, atti terroristici o a cause di aerofobia (paura di volare in aereo).
6 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 3)
6.1 Per potersi avvalere delle prestazioni di Allianz Travel, al verificarsi dell'evento assicurato, la persona assicurata o avente diritto è tenuta ad annullare immediatamente la prestazione prenotata presso l'agenzia di viaggi.
6.2 In caso di sinistro devono essere presentati ad Allianz Travel per iscritto i seguenti documenti (cfr. cifra I 11):
– moduli per la notifica di sinistri sono disponibili sul nostro sito web: xxx.xxxxxxx-xxxxxx.xx/xxxxxxxx
– prova d'assicurazione o copia della polizza;
– fattura delle spese di annullamento;
– conferma di prenotazione;
– documenti o certificati ufficiali che attestano il verificarsi del danno (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi, certificato del datore di lavoro, rapporto della polizia ecc.).
B Assistenza
1 Somma assicurata
La somma assicurata è indicata nella panoramica delle prestazioni assicurative.
2 Eventi e prestazioni assicurati
Per potersi avvalere delle prestazioni di Allianz Travel, al verificarsi dell'evento assicurato la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la centrale di emergenza di Allianz Travel e ottenere l'autorizzazione per le eventuali misure di assistenza o l'assunzione dei relativi costi. La centrale di emergenza Allianz Travel è a disposizione 24 ore su 24 (le conversazioni con la centrale di emergenza vengono registrate).
Telefono x00 00 000 00 00
Telefax x00 00 000 00 00
Per le prestazioni sanitarie, solo i medici di Allianz Travel decidono in merito al tipo e al momento del provvedimento da adottare.
2.1 Prestazioni Assistenza
2.1.1 Trasporto all'ospedale idoneo più vicino
Se durante il viaggio la persona assicurata si ammala (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata come, ad es., il COVID-19) o si ferisce gravemente, oppure se sopravviene un peggioramento inatteso di una malattia cronica confermato da un certificato medico, Allianz Travel, a fronte della relativa diagnosi medica, organizza e paga il trasporto all'ospedale più vicino e idoneo per le cure necessarie.
2.1.2 Rimpatrio con assistenza medica presso un ospedale del luogo di domicilio
Se necessario dal cifra di vista medico, Allianz Travel organizza e paga, in presenza dei medesimi presupposti espressi al cifra II B 2.1.1, il rimpatrio con assistenza medica in un ospedale idoneo alle cure presso il luogo di residenza della persona assicurata.
2.1.3 Rimpatrio a domicilio senza assistenza medica
Sulla base di un opportuno referto medico e in presenza dei presupposti espressi al cifra II B 2.1.1, Allianz Travel organizza e paga il rimpatrio al domicilio della persona assicurata senza assistenza da parte di personale medico.
2.1.4 Rientro in seguito all'interruzione del viaggio da parte di un accompagnatore o di un familiare
Se un accompagnatore vicino all'assicurato o un suo familiare viene rimpatriato al proprio domicilio o deve interrompere il viaggio in seguito ad un altro motivo assicurato e la persona assicurata dovesse proseguire il viaggio da sola, Allianz Travel organizza e paga i costi supplementari per il rientro fuori programma della persona assicurata e/o del familiare assicurato (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo di classe economica).
2.1.5 Custodia dei figli minorenni che partecipano al viaggio
Se entrambi i genitori o l'unico genitore partecipante al viaggio devono essere rimpatriati al domicilio, Allianz Travel organizza e paga anche l'assistenza dei figli minori che dovrebbero proseguire il viaggio o rientrare da soli, nonché le spese per l'andata e il ritorno di una persona che li assiste (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo di classe economica).
2.1.6 Rientro anticipato in seguito a malattia, infortunio o decesso di una persona non partecipante al viaggio vicina alla persona assicurata nel luogo di residenza
Se una persona non partecipante al viaggio vicina alla persona assicurata nel luogo di residenza si ammala (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata come, ad es., il COVID-19), o si ferisce gravemente o muore, Allianz Travel organizza e paga i costi supplementari per il rientro fuori programma al domicilio fisso della persona assicurata (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo di classe economica).
2.1.7 Viaggio di ritorno o ritardo nel proseguimento del viaggio a causa di quarantena
Se la persona assicurata o un compagno di viaggio viene messo in quarantena durante il viaggio per ordine o altra richiesta del governo o di un'autorità pubblica in base al sospetto che la persona assicurata o il compagno di viaggio sia stato esposto a una malattia contagiosa (inclusa una malattia epidemica o pandemica come, ad es., il COVID-19) la Allianz Travel organizza e paga le spese supplementari per il viaggio di ritorno fuori programma o per il ritardo nel proseguimento del viaggio (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo di classe economica) per la persona assicurata o il compagno di viaggio assicurato. È esclusa una quarantena che si applica in generale o estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie.
2.1.8 Rimpatrio in caso di decesso
Se una persona assicurata muore, Allianz Travel si assume i costi per la cremazione (incl. l’urna) al di fuori dello Stato di domicilio o le spese per la bara secondo le norme minime della Convenzione internazionale concernente il trasporto dei cadaveri (bara o rivestimento di zinco) fino a un massimo di CHF 1’230.– come pure il rimpatrio della bara o dell'urna all'ultimo luogo di domicilio della persona assicurata. Anche lo smaltimento della bara di zinco è coperto.
2.2 Viaggio di visita
Se la persona assicurata deve essere ricoverata in ospedale all'estero per più di sette giorni oppure si trovi in pericolo di vita, Allianz Travel organizza e paga un viaggio di visita per massimo due persone vicine (biglietto ferroviario di 1aclasse, biglietto aereo di classe economica, albergo di classe media) fino ad un massimo di CHF 5’000.–.
2.3 Spese impreviste
– Se la persona assicurata a causa dell'impossibilità di viaggiare sua o di un accompagnatore a seguito di un evento assicurato può iniziare solo in ritardo il viaggio di ritorno previsto originariamente, Allianz Travel paga le risultanti spese supplementari di albergo fino ad un massimo di CHF 80.– al giorno per la durata dell'impossibilità di viaggiare e comunque al massimo per sette giorni.
– Assunzione delle spese di comunicazione supplementari (telefonate/pacchetto dati) sostenute, fino a un massimo di CHF 200.– per ogni evento, se la persona assicurata deve prolungare il viaggio a seguito di un evento assicurato.
3 Eventi e prestazioni non assicurati (ad integrazione della cifra I 5: Eventi non assicurati)
3.1 Mancato consenso da parte della centrale di emergenza Allianz Travel
Quando la centrale di emergenza Allianz Travel non ha preventivamente dato il proprio consenso alle prestazioni.
3.2 Interruzione da parte dell'agenzia di viaggio
Se l'agenzia di viaggi non fornisce le prestazioni contrattuali o le fornisce solo in parte, disdice il viaggio o, sulla base delle circostanze concrete, dovrebbe disdirlo o interromperlo e sia tenuta a rimborsare le prestazioni non fornite e/o a sostenere le spese di rientro secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge. Tali circostanze concrete, che comportano la disdetta o l’interruzione del viaggio, sono, tra l’altro, le raccomandazioni del Dipartimento federale degli affari esteri di evitare di recarsi nella zona interessata.
3.3 Inosservanza delle raccomandazioni ufficiali
Se la persona assicurata ha intrapreso il viaggio contro le raccomandazioni del governo del paese di residenza in relazione a un'epidemia/pandemia o contro le raccomandazioni delle autorità locali emessi nella destinazione del viaggio.
3.4 Ordini delle autorità
Se ordini delle autorità competenti rendono impossibile la regolare esecuzione del viaggio prenotato, ad eccezione di quanto espressamente previsto alla cifra II B 2.1.7.
3.5 Spese per le cure ambulatoriali o stazionarie ospedaliere.
3.6 Spese per vitto, la perdita di guadagno per interruzione del lavoro e altri danni patrimoniali.
4 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 3)
4.1 Per poter usufruire delle prestazioni di Allianz Travel, se si verifica un evento assicurato la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la centrale di emergenza di Allianz Travel e ottenere l'autorizzazione per le eventuali misure di assistenza o l'assunzione dei relativi costi (cfr. cifra II B 2).
4.2 In caso di sinistro devono essere presentati ad Allianz Travel per iscritto i seguenti documenti (cfr. cifra I 11):
– moduli per la notifica di sinistri sono disponibili sul nostro sito web: xxx.xxxxxxx-xxxxxx.xx/xxxxxxxx
– prova d'assicurazione o copia della polizza;
– conferma di prenotazione;
– documenti o certificati ufficiali che attestano il verificarsi del sinistro (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi ecc.);
– ricevute per spese impreviste/supplementari.
C Spese di ricerca e recupero
1 Somma assicurata
La somma assicurata è indicata nella panoramica delle prestazioni assicurative.
2 Validità territoriale
L'assicurazione vale per viaggi in tutto il mondo, fatta eccezione per la Svizzera e il Principato del Liechtenstein nonché, se diverso da questi ultimi, lo stato in cui la persona assicurata ha il suo domicilio a norma del diritto civile.
3 Eventi e prestazioni assicurati
3.1 Se durante il viaggio la persona assicurata è considerata dispersa all'estero o deve essere recuperata trovandosi fisicamente in una situazione di emergenza, Allianz Travel sostiene le necessarie spese di ricerca e recupero.
3.2 La centrale di emergenza di Allianz Travel può essere contattata per ottenere assistenza 24 ore su 24 (le conversazioni con la centrale di emergenza vengono registrate):
Telefono x00 00 000 00 00
Telefax x00 00 000 00 00
4 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 3)
4.1 Per potersi avvalere delle prestazioni di Allianz Travel, la persona assicurata o avente diritto è tenuta a notificare per iscritto ad Allianz Travel l'evento assicurato risp. il sinistro.
4.2 In caso di sinistro devono essere presentati ad Allianz Travel per iscritto i seguenti documenti (cfr. cifra I 11):
– prova d'assicurazione o copia della polizza;
– documenti o certificati ufficiali che attestano il verificarsi del sinistro (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi);
– fattura dell'impresa di soccorso.
D Spese di cura all’estero
1 Persone assicurate
Sono assicurate le persone secondo quanto indicato alla cifra I 1 fino al compimento dei 81 anni.
2 Somma assicurata
2.1 La somma assicurata è indicata nella panoramica delle prestazioni assicurative.
2.2 Per ogni evento si detrae una franchigia di CHF 50.–.
3 Validità temporale e territoriale
3.1 L'assicurazione vale per viaggi in tutto il mondo, fatta eccezione per la Svizzera e il Principato del Liechtenstein nonché, se diverso da questi ultimi, lo stato in cui la persona assicurata ha il suo domicilio a norma del diritto civile.
3.2 La copertura assicurativa inizia alla data indicata nella polizza. Se la data non è indicata, l'assicurazione inizia con la data di emissione della polizza assicurativa.
3.3 All'estero le spese per cure mediche e ospedaliere vengono pagate fino a 90 giorni oltre il periodo di assicurazione concordato, a condizione che la malattia si sia manifestata o l'infortunio si sia verificato durante il periodo assicurato.
4 Eventi e prestazioni assicurati
4.1 Allianz Travel fornisce le prestazioni a integrazione delle assicurazioni sociali a norma della legislazione svizzera (assicurazione sanitaria, assicurazione infortuni ecc.) e di eventuali assicurazioni complementari per i ricoveri di urgenza in ospedale e le cure ambulatoriali di urgenza, quando tali spese non siano coperte integralmente dalle assicurazioni menzionate.
4.2 In caso di infortunio o malattia (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata come, ad es., il COVID-19) che richiedono cure urgenti, la Allianz Travel si assume le spese per le prestazioni mediche elencate qui di seguito, nel paese di soggiorno, sempre che le cure di urgenza siano prescritte da un medico o un dentista debitamente abilitati o da una persona autorizzata a esercitare la professione:
– trattamenti curativi, medicamenti compresi;
– degenza in ospedale;
– trattamento da parte di un chiropratico con abilitazione statale;
– noleggio di mezzi ausiliari sanitari;
– in caso di infortunio primo acquisto di protesi, occhiali, apparecchi acustici ecc.;
– riparazione o sostituzione di mezzi ausiliari sanitari, se danneggiati da un infortunio che richiede cure mediche;
– trasporto nel più vicino ospedale idoneo;
– cure dentistiche dovute ad infortunio fino a xxx. CHF 490.–.
4.3 Per l'assunzione dei costi di un trattamento d'urgenza in caso di ricovero ospedaliero nel reparto privato è necessario ottenere preventivamente il consenso espresso dei medici della centrale di emergenza di Allianz Travel. La centrale di emergenza di Allianz Travel è disponibile 24 ore su 24 (le conversazioni con la centrale di emergenza vengono registrate):
Telefono x00 00 000 00 00
Telefax x00 00 000 00 00
4.4 Limitazione ed esclusione delle prestazioni
4.4.1 In assenza di una copertura di una assicurazione sanitaria e/o assicurazione infortuni svizzera, Allianz Travel rimborsa il 50% della differenza fra i costi complessivi e documentati della degenza ospedaliera e delle cure ambulatoriali e i costi assunti dalla parte obbligatoria di una assicurazione sanitaria o assicurazione infortuni svizzera (tuttavia al massimo fino a concorrenza della somma assicurata). Le prestazioni vengono fornite soltanto se i costi sono dovuti a malattia o infortunio. In questo caso non vengono fornite prestazioni superiori.
4.4.2 In caso di infortunio o malattia, Allianz Travel assume le spese delle cure di urgenza nel reparto privato soltanto fino al momento in cui, secondo la valutazione esclusiva dei medici della centrale di emergenza di Allianz Travel, non sia possibile il rimpatrio o il viaggio di rientro della persona assicurata.
4.4.3 Senza il previo consenso esplicito dei medici della centrale di emergenza di Allianz Travel non si ha alcun diritto all'assunzione o al rimborso delle spese di cura nel reparto privato.
4.4.4 Il consenso al trattamento nel reparto privato secondo la cifra II D 4.3 viene concesso o rifiutato dai medici della centrale di emergenza di Allianz Travel a propria discrezione, tenendo conto delle condizioni mediche vigenti nella relativa nazione di soggiorno e dopo aver ponderato la necessità medica e l'adeguatezza delle cure da effettuare. Se la persona assicurata si fa comunque curare nel reparto privato, malgrado non abbia ottenuto il consenso dei medici della centrale di emergenza di Allianz Travel o questi la abbiano assegnata espressamente al reparto comune, ciò avviene sotto la sua esclusiva responsabilità e a sue spese.
5 Eventi e prestazioni non assicurati (a integrazione della cifra I 5)
5.1 Infortuni e malattie già verificatisi/manifestatisi al momento della stipulazione dell'assicurazione, nonché le relative conseguenze e complicazioni, i peggioramenti o le ricadute, in particolare anche nel caso di malattie croniche e ricorrenti, indipendentemente dal fatto che la persona assicurata ne fosse o meno a conoscenza al momento della stipulazione dell'assicurazione.
5.2 Infortuni e malattie che si verificano durante il viaggio intrapreso contro le raccomandazioni del governo del paese di residenza in relazione a un epidemia/pandemia o contro le raccomandazioni delle autorità locali emessi nella destinazione del viaggio.
5.3 Accertamenti e trattamenti di malattie dei denti e delle mascelle.
5.4 Accertamenti e trattamenti di stati di stanchezza ed esaurimento, come pure di malattie nervose o psichiche.
5.5 Accertamenti e trattamenti di malattie cancerose e relativi esami di controllo.
5.6 Esami ginecologici, esami di controllo pediatrici o generali (check-up).
5.7 Medicamenti profilattici, sonniferi, tranquillanti, vitamine, preparati omeopatici, vaccinazioni, farmacie da viaggio, amfetamine, ormoni e farmaci per abbassare il livello di colesterolo.
5.8 Gravidanza, aborto e parto, come pure le relative complicazioni e le conseguenze di misure anticoncezionali o abortive.
5.9 Infortuni verificatisi durante la guida di un veicolo a motore, per il quale la persona assicurata non soddisfaceva le condizioni legali per l'abilitazione.
5.10 Infortuni durante l'esercizio di un'attività professionale artigianale.
5.11 Infortuni durante attività di paracadutismo o il pilotaggio di aerei o altri velivoli.
5.12 Massaggi e trattamenti wellness, come pure interventi di chirurgia estetica.
5.13 Infortuni durante il servizio militare.
5.14 Aliquote percentuali e franchigie delle assicurazioni sociali a norma di legge (assicurazione sanitaria, assicurazione infortuni ecc.) e di eventuali assicurazioni complementari.
6 Garanzia di assunzione dei costi
6.1 Allianz Travel concede garanzie di assunzione dei costi nell'ambito della presente assicurazione, come pure per integrare le assicurazioni sociali a norma di legge (assicurazione sanitaria, assicurazione infortuni ecc. e assicurazioni analoghe dello stato in cui la persona assicurata ha il suo domicilio principale o la sua assicurazione sanitaria principale) e le eventuali assicurazioni complementari per tutti i ricoveri stazionari in ospedale. Nei confronti dei fornitori di prestazioni (medico ecc.) la persona assicurata resta debitrice di tutte le cure ambulatoriali sul posto.
6.2 La garanzia di assunzione dei costi deve comunque essere richiesta alla centrale di emergenza di Allianz Travel. La centrale di emergenza di Allianz Travel è disponibile 24 ore su 24 (le conversazioni con la centrale di emergenza vengono registrate):
Telefono + 00 00 000 00 00
Telefax + 41 44 283 33 33
7 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 3)
7.1 A richiesta di Allianz Travel la persona assicurata deve sottoporsi in qualsiasi momento a una visita da parte del medico di fiducia della compagnia.
7.2 Per potersi avvalere delle prestazioni di Allianz Travel, la persona assicurata o avente diritto è tenuta a notificare per iscritto ad Allianz Travel l'evento assicurato risp. il sinistro.
7.3 In caso di sinistro devono essere presentati ad Allianz Travel per iscritto i seguenti documenti (cfr. cifra I 11):
– moduli per la notifica di sinistri sono disponibili sul nostro sito web: xxx.xxxxxxx-xxxxxx.xx/xxxxxxxx;
– prova d'assicurazione o copia della polizza;
– conferma di prenotazione;
– conteggi/decisioni delle assicurazioni sociali a norma della legislazione svizzera (assicurazione sanitaria, assicurazione infortuni) e di eventuali assicurazioni complementari;
– rapporto medico/certificato medico dettagliato con la diagnosi;
– fattura/e per le spese mediche e/o ospedaliere nonché per i medicamenti (incluse le relative ricette).
E Bagaglio
1 Oggetti assicurati
È assicurato il bagaglio della persona assicurata compresi i ricordi acquistati durante il viaggio, ossia tutti gli oggetti ad uso personale che vengono portati con sé in viaggio o consegnati ad un'impresa di trasporto e che sono di proprietà della persona assicurata.
2 Validità territoriale
L'assicurazione è valida in tutto il mondo. È escluso il domicilio a norma del diritto civile della persona assicurata.
3 Somme assicurate
3.1 La somma assicurata è indicata nella panoramica delle prestazioni assicurative.
3.2 Per ogni persona e per ogni evento si detrae una franchigia di CHF 50.–.
4 Eventi e prestazioni assicurati
4.1 In caso di perdita, danneggiamento o distruzione del bagaglio assicurato, tenendo conto della somma assicurata concordata, vengono fornite per ogni sinistro le seguenti prestazioni:
4.1.1 In caso di danno o perdita totale si indennizza il valore corrente dell'oggetto assicurato.
4.1.2 In caso di danno parziale il costo della riparazione degli oggetti danneggiati è limitato al valore corrente.
4.1.3 È considerato valore corrente il valore d'acquisto originario meno una riduzione del valore del 10 % durante il primo anno a partire dalla data d'acquisto e del 20 % per ogni anno susseguente, per un totale massimo del 50 %.
4.1.4 Per pellicole, supporti dati, immagini e audio, viene risarcito il valore del materiale.
4.1.5 Per i documenti personali, le licenze di circolazione e le chiavi, i costi sono limitati alla rispettiva sostituzione.
4.1.6 Il risarcimento di graffi ed abrasioni a biciclette ammonta ad un massimo di CHF 200.–.
4.1.7 Per i souvenir vengono rimborsati al massimo CHF 300.–.
4.2 Oggetti di valore sono assicurati solo in caso di furto o rapina.
4.3 Strumenti musicali, attrezzi sportivi, biciclette, carrozzine, canotti e gommoni sono assicurati soltanto durante il trasporto a cura di un'impresa di trasporti pubblici.
5 Oggetti non assicurati
Xxxxxxx non assicurati sono:
– veicoli a motore, imbarcazioni, tavole da surf, velivoli e i rispettivi accessori;
– valori coperti da un'assicurazione speciale;
– titoli, certificati, documenti commerciali, biglietti e buoni di viaggio, denaro contante, carte di credito e carte clienti, francobolli (eccezioni cfr. cifra II E 4.2);
– hardware per computer (desktop, laptop, beamer, accessori, palmari ecc.), telefoni cellulari e software di ogni tipo;
– oggetti di valore lasciati su un veicolo (chiuso o aperto);
– oggetti lasciati su un veicolo o che durante la notte (dalle 22.00 alle 6.00) rimangono all'interno di un veicolo o su un veicolo in cui il contraente dell'assicurazione non pernotta;
– metalli preziosi, pietre preziose e perle non incastonate, francobolli, merci, campionari, oggetti di valore artistico o da collezione e attrezzi professionali;
– attrezzature cinematografiche, fotografiche, video, gioielli e pellicce, purché, durante il trasporto su mezzi pubblici, rientrino nell'ambito di responsabilità dell'impresa di trasporti pubblici.
6 Eventi non assicurati (a integrazione della cifra I 5)
Non sono assicurati i danni riconducibili a:
– inosservanza degli usuali doveri di diligenza da parte della persona assicurata;
– spostamento, smarrimento dimenticanza;
– il fatto di lasciare o posare oggetti, anche per breve tempo, in un luogo accessibile a chiunque al di fuori della sfera di influenza personale diretta della persona assicurata;
– una custodia inadeguata al valore dell'oggetto (cfr. cifra II E 7);
– fuoriuscita di perle e pietre preziose dall'incastonatura;
– influssi termici e meteorologici nonché usura;
– disordini, saccheggi, ordini delle autorità e scioperi nonché danni cagionati direttamente o indirettamente da tali eventi.
7 Obblighi di comportamento durante il viaggio
Oggetti di valore quali pellicce, gioielli e orologi con o in metallo prezioso, pietre preziose o perle, laptop, apparecchiature fotografiche, cinematografiche e video ed attrezzature audio, inclusi gli accessori, devono, se non vengono portati o utilizzati, essere custoditi in un luogo chiuso non accessibile a chiunque, dotato di chiusura separata (valigia, armadio, cassaforte). La modalità di custodia deve in ogni caso essere appropriata al valore degli oggetti.
8 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 3)
8.1 La persona assicurata deve provvedere immediatamente a far confermare dettagliatamente causa, circostanze ed entità del sinistro:
– in caso di furto e rapina, da parte del posto di polizia più vicino al luogo del fatto;
– in caso di danneggiamento, da parte dell'impresa di trasporto, da un terzo responsabile o dalla direzione del viaggio o dell'albergo;
– in caso di perdita da parte dell'impresa di trasporto pubblico competente.
8.2 Se la perdita o il danneggiamento durante il trasporto a cura di un'impresa di trasporti pubblici vengono scoperti soltanto dopo la consegna, il fatto deve essere notificato per iscritto entro due giorni lavorativi all'impresa di trasporto competente, che lo deve confermare.
8.3 L'ammontare del danno va comprovato con le ricevute originali. Se ciò non fosse possibile, Allianz Travel può ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.
8.4 Fino alla liquidazione definitiva del sinistro gli oggetti danneggiati devono essere tenuti a disposizione di Allianz Travel e a sua richiesta spediti a proprie spese per una perizia.
8.5 Per potersi avvalere delle prestazioni di Allianz Travel, la persona assicurata o avente diritto è tenuta a notificare per iscritto ad Allianz Travel l'evento assicurato risp. il sinistro.
8.6 In caso di sinistro devono essere presentati ad Allianz Travel per iscritto i seguenti documenti (cfr. cifra I 11):
– moduli per la notifica di sinistri sono disponibili sul nostro sito web: xxx.xxxxxxx-xxxxxx.xx/xxxxxxxx
– prova d'assicurazione o copia della polizza;
– conferma di prenotazione;
– attestazione del sinistro dell'impresa di trasporto (ad es. Property Irregularity Report [PIR]);
– rapporto di polizia in caso di furto o rapina;
– conferma dell'impresa di trasporto in merito alla perdita definitiva del bagaglio e lettera di indennizzo;
– ricevuta di acquisto, in sua mancanza il certificato di garanzia, in caso di danneggiamento la fattura della riparazione o il preventivo dei costi.
F Protezione giuridica
1 Oggetto e validità territoriale
La persona assicurata può usufruire della protezione giuridica esclusivamente in relazione a viaggi al di fuori della Svizzera e del Principato del Liechtenstein. Assuntore del rischio è la CAP, Compagnia d'Assicurazione di Protezione giuridica S.A., con sede a Wallisellen.
2 Somma assicurata
La somma assicurata è indicata nella panoramica delle prestazioni assicurative.
3 Controversie e procedimenti assicurati (elenco esaustivo)
3.1 Difesa in procedimenti penali e amministrativi per reati dovuti a negligenza.
3.2 Rivendicazione di pretese extra-contrattuali di responsabilità civile in qualità di danneggiato di infortuni di ogni genere e di vie di fatto, furti o rapine.
3.3 Controversie con assicurazioni private o pubbliche che coprono l'assicurato.
3.4 Controversie contrattuali derivanti dai seguenti contratti stipulati per il viaggio o durante il viaggio:
– noleggio o prestito di un veicolo fino a 3,5 t omologato per la circolazione stradale;
– riparazione o trasporto di un tale veicolo;
– contratto di viaggio e di alloggio;
– locazione temporanea di un appartamento di vacanze;
– trasporto di persone o bagagli.
4 Prestazioni assicurate
4.1 Prestazioni del servizio giuridico della CAP
4.2 Prestazioni pecuniarie fino alla somma assicurata massima per ogni sinistro relativo a viaggi nell'ambito di validità Europa e per ogni sinistro relativo a viaggi al di fuori dell'ambito di validità Europa (sempre che sia stata stipulata questa variante assicurativa) per:
– costi di xxxxxxx e analisi ordinate dalla CAP, dall'avvocato della persona assicurata o dal tribunale;
– costi di tribunali e arbitrati;
– indennità di parte;
– onorari di avvocato;
– costi delle traduzioni necessarie;
– cauzioni penali (solo a titolo di anticipo per evitare la detenzione preventiva).
Da tali prestazioni vengono dedotti i costi di intervento riconosciuti alla persona assicurata in via processuale o di transazione.
5 Liquidazione di un sinistro
5.1 La necessità di assistenza legale va comunicata al più presto possibile alla: CAP Protezione giuridica, Servizio grandi clienti, Xxxxxxx xxxxxxx, 0000 Xxxxxx, telefono x00 00 000 00 00, fax x00 00 000 00 00, e-mail: xxxxxxxxx@xxx.xx, xxx.xxx.xx, riferimento Z75.1.685.643.
5.2 Senza il consenso della CAP la persona assicurata non può incaricare nessun rappresentante legale, avviare nessun procedimento, concludere nessuna transazione né utilizzare nessun rimedio giuridico, fatte salve le misure precauzionali per il rispetto dei termini. Inoltre la persona assicurata deve trasmettere alla CAP tutti i documenti concernenti il sinistro. Qualora la persona assicurata non rispetti tali obblighi, la CAP può rifiutare le proprie prestazioni.
5.3 Se in un procedimento giudiziario o amministrativo secondo il diritto processuale applicabile è necessario servirsi di un rappresentante legale o se sussiste una collisione di interessi (vertenza legale fra due assicurati CAP o con una società del Gruppo Allianz), la persona assicurata può scegliere liberamente il rappresentante legale. Se la CAP non accetta il rappresentante legale proposto, la persona assicurata ha il diritto di proporre tre altri patrocinatori provenienti da studi legali differenti e la CAP è tenuta ad accettarne uno.
5.4 In caso di divergenze di opinione fra la persona assicurata e la CAP in merito alle misure da prendere per la liquidazione del sinistro, la persona assicurata può esigere che la questione sia giudicata da un tribunale arbitrale, designato di comune accordo dalla persona assicurata e dalla CAP.
6 Eventi e prestazioni non assicurati
6.1 Se la persona assicurata al momento del sinistro non possedeva una licenza di condurre valida o non era autorizzata a guidare il veicolo.
6.2 In caso di controversie con autorità fiscali o doganali in seguito a infrazione di norme fiscali o doganali (ad es. contrabbando).
6.3 Se la persona assicurata intende procedere nei confronti della CAP, di Allianz Travel o di persone che in caso di sinistro forniscono prestazioni.
6.4 Se si tratta di controversie o conflitti di interesse fra persone coperte dalla medesima polizza assicurativa (questa esclusione non concerne lo/la stipulante stesso/a).
6.5 Se la necessità di un'assistenza legale viene notificata dopo la scadenza dell'assicurazione.
6.6 Costi di decisioni penali e amministrative.
G Responsabilità civile viaggi
1 Somme d'assicurazione
La somma assicurata è indicata nella panoramica delle prestazioni assicurative.
2 Prestazione assicurata
L'assicurazione di responsabilità civile viaggi protegge il patrimonio della persona assicurata privata contro le rivendicazioni legali di responsabilità civile da parte di terzi, che sorgono durante il viaggio. Allianz Travel paga i diritti legittimi di terzi e rappresenta la persona assicurata nei confronti del danneggiato. Essa respinge le rivendicazioni infondate e sostiene la persona assicurata nella riduzione di rivendicazioni eccessive.
3 Eventi assicurati
La protezione assicurativa sussiste in caso di rivendicazioni contro la persona assicurata in virtù delle disposizioni legali di responsabilità civile, in seguito a:
– danni a persone, per es. omicidio, lesione o altri danni alla salute di persone, avvenuti all'estero;
– danni alle cose, per es. distruzione, danneggiamento o perdita di oggetti, avvenuti all'estero.
4 Eventi e prestazioni non assicurati (a integrazione della cifra I 5)
Una copertura assicurativa non sussiste per:
4.1 la responsabilità civile in collegamento ad un'attività professionale;
4.2 diritti basati su una responsabilità assunta contrattualmente, eccedente a quella prevista dalle disposizioni di legge e in seguito ad inadempienza di obblighi assicurativi legali o contrattuali;
4.3 la responsabilità civile conforme all'art. CO 54 (responsabilità per motivi di equità, di persone incapaci di discernimento);
4.4 responsabilità civile quale detentore, conducente o utilizzatore attivo di veicoli a motore, incl. gokart e rimorchi trainati da essi;
4.5 la responsabilità civile del detentore, conducente o utilizzatore di imbarcazioni e aeromobili di qualsiasi tipo;
4.6 danni alle imbarcazioni e agli aeromobili utilizzati, sempre incl. equipaggiamenti e accessori;
4.7 rivendicazioni in seguito alla perdita o al danneggiamento di dati e programmi (software);
4.8 rivendicazioni in seguito a danni causati dalla perdita di chiavi aziendali o di altri mezzi utilizzati per l'apertura di sistemi di chiusura aziendali, quali ad es. badges, incl. i costi susseguenti;
4.9 spese causate dalla prevenzione di danni (costi di prevenzione per danni);
4.10 rivendicazioni in seguito alla trasmissione di malattie contagiose di uomini, animali e piante;
4.11 rivendicazioni in relazione a mutazioni di ingegneria genetica;
4.12 rivendicazioni in relazione all'amianto o a materiali contenenti amianto.
5 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 3)
5.1 Per potersi avvalere delle prestazioni di Allianz Travel, la persona avente diritto deve comunicare immediatamente per iscritto l'evento subentrato.
5.2 I casi di morte devono essere comunicati per telefax entro 24 ore.
5.3 Quando la persona assicurata è chiamata a rispondere in via giudiziale o extragiudiziale in seguito al danno o quando contro di essa viene avviata una causa penale, Allianz Travel dev'essere immediatamente avvistata e tutti i documenti devono essere inoltrati a Allianz Travel.
5.4 La persona assicurata è obbligata a sostenere Allianz Travel durante l'accertamento del fatto accaduto, nella conduzione delle trattative con il danneggiato e nella difesa di diritti ingiustificati o eccessivi. Senza l'approvazione di Allianz Travel la persona assicurata non deve né riconoscere né soddisfare rivendicazioni, né parzialmente né per intero.