COLLEGIO DI NAPOLI – DECISIONE N. 2659/2017 – PRES. CARRIERO – REL. SANTAGATA DE CASTRO
COLLEGIO DI NAPOLI – DECISIONE N. 2659/2017 – PRES. XXXXXXXX – REL. XXXXXXXXX DE XXXXXX
Factoring – Prestazioni accessorie - Asserita modifica unilaterale del contratto – Condotta dell’intermediario – Insussistenza (d. lgs 385/1993, Testo unico bancario, artt. 115 ss.)
TESTO:
FATTO
La società ricorrente – titolare di un contratto di factoring e di contratti di conto corrente – disconosce la modifica apportata […] al contratto di factoring, avente ad oggetto un servizio integrativo c.d. Maturity. In particolare, l’istante osserva che “dal tenore del contenuto della modifica contrattuale richiesta, si evince che la stessa difficilmente poteva essere formulata dalla cliente, apparendo, tuttavia, imposta unilateralmente dalla Banca, rilevandosi quindi, una pratica commerciale contraria ai principi di buona fede, oltre a configurarsi un profilo di illecito ben più grave, suscettibile di segnalazione”. Ciò premesso, la ricorrente, assumendo che “le modifiche contrattuali effettuate dalla Banca sono state fatte firmare in maniera non trasparente alla cliente” e che la banca ha contribuito “in concorso con il debitore nel ritardare la conoscenza dello stato di insolvenza di quest’ultimo, anche a fronte del contenuto della modifica”, censura la condotta dell’intermediario, che ritiene scorretta e contraria alle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali dettate dalla Banca d’Italia e, riscontrato negativamente il reclamo, chiede all’Arbitro: 1) la revoca delle modifiche apportate al contratto e il ripristino delle condizioni contrattuali originariamente pattuite; 2) “informazioni relative agli accordi intercorrenti tra il debitore ceduto e l’intermediario, posto che quest’ultimo avrebbe ritardato la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore”; 3) il riaccredito delle fatture vantate, originariamente verso il debitore e successivamente cedute alla Banca per effetto del contratto di factoring, per un importo complessivo di euro 61.415,45, […].
Costituitosi ritualmente, l’intermediario convenuto ha chiesto al Collegio di respingere il ricorso in quanto infondato, avendo sempre correttamente provveduto a dare puntuale esecuzione al quadro contrattuale in essere tra le parti. Parte resistente eccepisce, in particolare, che: 1) nel corso delle trattative svoltesi tra la medesima e la società ricorrente emergeva, per quest’ultima, la necessità di fruire di un servizio aggiuntivo (c.d. Maturity), offerto dalla Banca su espressa richiesta della cliente, la quale pertanto, in data 25.02.15, contestualmente, sottoscriveva il contratto di factoring, i contratti di conto corrente e le condizioni integrative relative al servizio Maturity. La banca accoglieva tale richiesta della cliente, provvedendo a riscontrarla con lettera di accettazione in data 06.03.2015, impegnandosi, […] a differenza di quanto previsto nel contratto di factoring, a provvedere “entro 10 giorni successivi alla data di scadenza dei crediti in fattura, ad effettuare l’accredito salvo buon fine dei relativi importi sul conto corrente anticipi (...) e a concedere al Debitore ceduto dilazioni di pagamento, sino ad un massimo di 60 giorni fine mese dalla scadenza originaria dei crediti indicata in cessione, addebitando direttamente a carico dello stesso interessi, commissioni e spese relative alla dilazione concessa”. In esecuzione di tale contratto la Banca accreditava a favore della ricorrente importi a titolo di maturazione crediti alla data di scadenza fattura, “curando poi l’incasso dei relativi importi alla data di scadenza prorogata del credito”. 2)
con comunicazione del 18.04.2016 la banca resistente, a seguito della domanda proposta dal debitore per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, comunicava alla ricorrente il recesso dall’accordo per il servizio Maturity, cui seguiva la missiva con cui si procedeva al riaddebito degli importi riportati dalle fatture maturate da parte dell’intermediario e poi non pagate dal debitore ceduto. Relativamente a quanto contestato da parte ricorrente, la resistente rappresenta poi che il servizio Maturity viene offerto solo ed esclusivamente su espressa richiesta della clientela ed è un servizio integrativo delle condizioni proprie del contratto di factoring ed è disciplinato nel modulo di proposta che la ricorrente ha sottoscritto contestualmente alla sottoscrizione dei contratti di factoring e conto corrente. Tale servizio consiste in ciò, che l’intermediario, in aggiunta agli obblighi di gestione e incasso dei crediti ceduti, si impegna in ragione dell’esigenza della cedente a ricevere i pagamenti delle forniture eseguite in favore della propria clientela alle scadenze indicate in fattura e della necessità manifestata dalla debitrice ceduta di beneficiare di dilazioni per far fronte ai pagamenti dovuti in ragione delle forniture. 3) il modulo di proposta [...] prevedeva la possibilità di recedere dall’accordo, pertanto, non si comprende il motivo per il quale a seguito della raccomandata con la quale la Banca manifestava la propria accettazione, la ricorrente non avesse manifestato volontà al recesso. Per ciò che concerne il ritardo nelle segnalazioni della situazione economico finanziaria del debitore, dichiarava che tali circostanze si erano manifestate solo nel 2016 con il deposito della domanda di concordato del 12 aprile e che già in data 18.04.2016 provvedeva a comunicare il proprio recesso dall’accordo in parola; a ciò seguiva, in data 27.06.2016 la missiva con la quale la medesima comunicava il riaddebito, “ai sensi dell’art. 4 delle condizioni regolanti il servizio Maturity degli importi portati dalle fatture maturate da parte della Banca e poi non pagate da parte del [debitore]”. Con le repliche del 21.11.2016 parte ricorrente precisa che non era mai sorta alcuna necessità relativa alla concessione del servizio Maturity e che il contratto di factoring era comprensivo di un plafond pro-soluto, azionabile a richiesta in qualsiasi momento dal cliente. Con riguardo al modulo, predisposto dalla Banca e fatto firmare come richiesta di servizio aggiuntivo, l’istante evidenzia che lo stesso “conteneva una clausola sfavorevole delle condizioni contrattuali originarie, permettendo una ulteriore dilazione di pagamento a favore del debitore che versava già in difficoltà finanziarie posto che l’intermediario aveva dei bilanci pubblicati al Registro Imprese e delle informazioni sulla società già disponibili in tutti i portali di monitoraggio delle imprese già nel febbraio 2015 quando la Banca si presentava in qualità di Factor”. La ricorrente osserva, altresì, che dagli allegati e dalle email prodotte dalla medesima si preallertava l’intermediario della situazione finanziaria in cui versava il debitore ceduto “(…) già il 18 marzo del 2016 vi era una istanza di Fallimento che veniva riunita ad altro procedimento antecedente e appare inverosimile che la Banca non avesse contezza dei dati di una azienda che monitora dal marzo 2011”. L’istante svolge poi una serie di osservazioni tese a dimostrare come l’intermediario non avesse “ottemperato” alle norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli artt. 115 ss. Tub, imputando in particolare all’intermediario il mancato rispetto delle procedure “volte a prestare assistenza al cliente, la trasparenza e la correttezza nella commercializzazione dei prodotti, e quelle organizzative e di controllo interno che assicurino una valutazione dei rischi (...)”.
DIRITTO
La questione sottoposta all’esame del Collegio concerne la presunta violazione, da parte dell’intermediario convenuto, degli obblighi di trasparenza delle condizioni contrattuali, previsti dal Tub e dalla normativa regolamentare della Banca d’Italia, nonché di correttezza e buona fede in sede di stipulazione di modificazioni contrattuali ad un accordo di factoring, intercorrente tra la banca e la società ricorrente. Oggetto delle modifiche contestate è la previsione del servizio c.d. Maturity, consistente in ciò, che l’intermediario si impegna ad assicurare al cedente l’incasso dei crediti ad una data certa e prefissata, così permettendogli di ottimizzare la gestione dei flussi finanziari, e ad contempo ad offrire al debitore ceduto la possibilità di ottenere una ulteriore dilazione del credito originario, con onere finanziario a proprio carico previamente concordato con il factor. Trattasi, dunque, di un servizio accessorio al contratto di factoring che assicura al cedente, tra l’altro, l’indubbio vantaggio della certezza e della stabilizzazione dei propri flussi finanziari in entrata. Tanto premesso, dalle risultanze istruttorie non emergono elementi idonei ad attestare una violazione dei doveri di correttezza e buona fede nella fase precontrattuale e/o nell’esecuzione del contratto. Ed invero, i contenuti, gli effetti e le condizioni del servizio accessorio offerto dall’intermediario sono, nella specie, chiaramente e compiutamente illustrati nel documento sottoscritto dalla ricorrente; d’altra parte, il servizio accessorio in questione non prospetta, per il cliente, rischi anomali rispetto ad una normale operazione di factoring, sicché priva di pregio è la doglianza secondo cui l’intermediario non avrebbe, nel caso di specie, rispettato le norme “volte a prestare assistenza al cliente, la trasparenza e la correttezza nella commercializzazione dei prodotti, e quelle organizzative e di controllo interno che assicurino una valutazione dei rischi (...)”. Depone in tal senso anche la previsione del diritto del cedente di recedere dall’accordo […]: onde la ricorrente, qualora si fosse successivamente avveduta di un ipotetico pregiudizio derivante dalle modifiche contrattuali convenute con l’intermediario e debitamente accettate e sottoscritte, avrebbe potuto comunque esercitare il recesso entro i termini previsti dal contratto. Il Collegio ritiene altresì pienamente conforme alle previsioni contrattuali sottoscritte dalla ricorrente il comportamento assunto dall’intermediario convenuto nell’esecuzione del contratto. In particolare, la comunicazione inviata al cedente del 18.4.2016 con cui la banca convenuta provvedeva al recesso dall’accordo Maturity, successivamente all’istanza di fallimento promossa dal debitore, avvenuta in data 18.3.2016, e la successiva comunicazione del 27.6.2016, con la quale la medesima banca comunicava all’istante il riaddebito, sono pienamente conformi al disposto dell’art. 4 delle condizioni regolanti il servizio Maturity, secondo cui “In caso di eventuale mancato pagamento da parte del Debitore ceduto del credito entro la scadenza prorogata, siete fin d’ora autorizzati a riaddebitarne il relativo importo, con valuta pari alla data di scadenza originaria del credito, sul conto corrente anticipi a noi intestato presso la Vostra Banca, la cui esposizione ci impegniamo fin d’ora a rimborsarVi a Vostra semplice richiesta, ogni eccezione rimossa ferma restando l’eventuale rinuncia alla garanzia di solvenza da parte Vostra”. Del resto, dalle risultanze in atti emerge chiaramente che l’intermediario convenuto si è avvalso della facoltà prevista da tale clausola soltanto in data 18.4.2016, ossia un mese dopo la presentazione dell’istanza di fallimento […] ed alcuni giorni dopo il deposito […] della domanda di concordato del debitore ceduto: eventi che, per definizione, consacravano la sua impossibilità di regolare adempimento delle proprie obbligazioni. Né vale, ad avviso del Collegio, imputare all’intermediario convenuto la sua presunta conoscenza della situazione economico-finanziaria in cui versava il debitore ceduto e, in particolare, di “non aver colto in anticipo i segnali d’allarme”: ciò in quanto, dall’esame della documentazione allegata in atti, non emergono elementi univoci in tal senso, soprattutto se si considera che i pagamenti sono
stati effettuati dal debitore ceduto sino al mese di febbraio 2016. Posto quanto precede, il Collegio non ravvisa elementi dai quali dedurre un comportamento della banca convenuta contrastante con gli obblighi previsti dalla legge e dalla normativa regolamentare e, pertanto, non può accogliere il ricorso.
P.Q.M
Il Collegio non accoglie il ricorso.