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CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE, IN REGIME DI CONCESSIONE, DEL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE PER IL GIOCO DEL TENNIS SITO IN OSPEDALETTI - C.SO REGINA MARGHERITA
TITOLO I
NORME GENERALI
ART.1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE
1. L’Amministrazione Comunale di Ospedaletti affida in concessione la gestione del complesso sportivo per la pratica del tennis facente parte del patrimonio indisponibile del comune di Ospedaletti ex art. 826 c. 3 del c.c. – ubicato c.so Regina Margherita, così costituiti:
- n. 4 campi da gioco
- struttura composta da :
- piano seminterrato adibito a spogliatoi e servizi igienici;
- piano terra già bar di circolo, da adibirsi a locale per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nella forma di bar;
2. Tale gestione si traduce nell’uso finalizzato alla fruizione dell’utenza per lo sviluppo della pratica sportiva sia a livello amatoriale che agonistico nonché per svago e esercizio fisico, con la correlata manutenzione ordinaria e custodia degli immobili, degli impianti accessori, e dei mobili presenti nel complesso in concessione, secondo le modalità stabilite nel presente capitolato speciale (di seguito solo capitolato), che disciplina le operazioni amministrative, tecniche, economiche inerenti il servizio.
3. Il procedimento di gara per la concessione in oggetto è disciplinato dalle norme contenute nella PARTE III del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
ART.2 – FINALITÀ DELLA CONCESSIONE
La presente concessione persegue le sotto elencate finalità, di rilevante interesse pubblico:
a) promozione e potenziamento delle attività sportive, sociali ed aggregative compatibili con la struttura in oggetto;
b) valorizzazione della rilevanza turistica della struttura, con espressa riserva di spazi (obbligatoriamente almeno un campo doppio in terra in uso ESCLUSIVO per tutto l’orario di apertura dell’impianto tutto l’anno) ed orari per un uso prettamente amatoriale e di mero svago, per cittadini e turisti;
c) realizzazione di una buona gestione dell’impianto che ne salvaguardi la funzione sociale e contestualmente miri alla valorizzazione del medesimo, il tutto senza oneri finanziari a carico del Comune.
ART.3 – DURATA DELLA CONCESSIONE
1.La durata della concessione è stabilita in anni otto in considerazione delle spese di investimento richieste per l’effettuazione nel tempo di interventi strumentali alla gestione del servizio, comprensive sia di quelle volte al finanziamento degli interventi obbligatori di manutenzione straordinaria programmata, di cui all’art. 4 comma 5 del presente capitolato, che di quelli oggetto di offerta, sia tecnica che economica, di cui al citato articolo commi 6 e 7.
2. Oltre che per lo spirare del termine finale e per il perimento del patrimonio dato in concessione, l’affidamento della gestione può cessare per risoluzione contrattuale e recesso unilaterale, ai sensi degli articoli 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Il complesso immobiliare sportivo-ricreativo viene consegnato subito dopo la stipula del contratto, previa redazione di apposito verbale in contradditorio tra le parti. Al fine di evitare ritardi nell’inizio del servizio, dopo l’aggiudicazione, efficace ai sensi di legge, potrà farsi luogo
a consegna immediata del complesso, sotto le riserve di legge, con relativo inizio di esecuzione prima della stipulazione.
ART.4 – CANONE A BASE DI GARA E SPESE DI INVESTIMENTO
1. Il canone posto a base di gara è fissato in € 4.800 annui, al netto dell’IVA, che sarà corrisposta se dovuta a norma di legge.
2. Il canone annuo è corrisposto in due (2) rate uguali semestrali anticipate, da versarsi entro i primi cinque giorni di gennaio e di luglio di ciascun anno. La rata iniziale, proporzionalmente calcolata con riferimento al periodo intercorrente dalla data di aggiudicazione dovrà essere versata prima della stipula del contratto.
3. Nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti per il pagamento delle rate, il Comune ricupererà le somme spettanti tramite prelievo sulla cauzione definitiva. Resta salva l’applicazione di una penalità nei confronti dell’inadempiente, ai sensi dell’art. 26 del presente capitolato.
4. ll canone determinato in sede di aggiudicazione, sarà sottoposto a revisione annua con un incremento in misura pari all’indice di variazione del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall’ I.S.T.A.T. che verrà applicato a partire dalla prima mensilità del secondo anno, non appena divenuto disponibile il relativo indice mensile e quindi, presumibilmente, stando alle odierne tempistiche di pubblicazione degli indici, con pagamento dell’aumento per la prima e la seconda mensilità a conguaglio nel mese successivo al calcolo.
5. Il concessionario inoltre dovrà effettuare tutte le spese di investimento inerenti gli interventi di manutenzione straordinaria approvati dalla Giunta comunale con deliberazione N. 32 del 12 febbraio 2020, allegati B e D1 per un ammontare di € 92.760,00, a fronte delle quali la concessione del servizio viene stabilita in anni otto, ai sensi dell’art. 168 c. 2 del d. lgs. 50/2006.
I lavori in argomento, in quanto strumentali alla gestione del pubblico servizio in concessione, dovranno essere affidati dal concessionario del servizio nel rispetto delle procedure di cui al d. lgs. 50/2016 , ai sensi del disposto dell’art. 1 c. 2 lett. d) del medesimo testo normativo.
Di tali procedure dovrà essere data opportuna comunicazione al responsabile del Servizio Patrimonio, con esibizione di tutti i relativi atti.
Tali spese di investimento dovranno essere documentate nella loro totalità entro e non oltre 18 mesi dalla consegna dell’impianto sportivo, mediante presentazione delle fatture inerenti la progettazione e l’esecuzione dei lavori, che dovranno corrispondere alle spese di cui ai computi metrici degli interventi presentati in sede di gara. Dovrà essere inoltre presentato certificato di regolare esecuzione redatto da professionista abilitato.
6. Sono inoltre a carico del concessionario le spese per gli interventi di miglioria individuati all’allegato C ed all’allegato D2 della delibera n. 32 / 2020, facoltativi ed oggetto di offerta tecnica, da effettuarsi e documentarsi nei tempi di cui all’offerta stessa .
7. In caso di offerta tecnica estesa a tutti gli interventi delle schede C e DII l’aggiudicatario sarà altresi tenuto ad effettuare le spese di investimento che abbia eventualmente presentato quale offerta economica, previa indicazione progettuale dell’Amministrazione comunale.
8. Sia gli interventi di cui al precedente comma 6 che quelli di cui al precedente comma 7 saranno considerati, non solo al fine dell’attribuzione del punteggio , ma anche agli effetti del prolungamento della durata della concessione, in ragione di un anno ogni € 11.500,00 di valore, per una durata massima complessiva della concessione pari ad anni dodici, e quindi per una spesa ulteriore pari a complessivi € 46.000,00. Qualora la totalità degli investimenti facoltativi offerti superi il complessivo importo di € 46.000,00, il relativo ammortamento comunque dovrà essere contenuto nella durata massima di anni 12 della concessione,
e in tal senso risultare dai piani economico – finanziari presentati a corredo dell’offerta stessa, non potendosi riconoscere ad alcun titolo una maggior durata dell’affidamento.
8. Il piano economico – finanziario presentato in sede di offerta dovrà a tal fine contenere la dimostrazione dell’effettivo ammortamento di tutte le spese di investimento a qualsiasi titolo rientranti nell’offerta, e dovrà, a pena di esclusione, essere asseverato da istituto bancario che garantisca la bancabilità dell’operazione, a comprova del finanziamento al proposito concesso.
ART. 5 - VALORE DELLA CONCESSIONE
1.Ai sensi dell’art. 167 comma 1 del d. lgs. 50/2016 il valore stimato della concessione è stabilito in € 1.092.120,00 per la durata massima possibile di anni dodici, sulla base del fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato sulla base:
- dell’applicazione delle tariffe per l’utilizzo dei campi, come stabilite con deliberazione di G.
C. n. del, il cui allegato è riportato in coda al presente atto, ad un n. di 1.502 ore annue, di cui il 45% nei mesi di luglio ed agosto ( tariffa oraria € 20,00) e di cui 300 in orario notturno (supplemento orario € 5) oltre che sulla base di un numero di iscritti alla scuola di tennis stimato in 35 per un totale forfettariamente stimato di h 340 mensili ( suddivise tra scuola minitennis / sat – 160 ore; preagonistica – 100 ore; agonistica – 80 ore ) per un introito mensile arrotondato di € 4.000,00 sempre in base all’applicazione delle tariffe fissate con il citato atto della Giunta Comunale, sulla base degli utilizzi sino ad oggi verificatisi (media degli ultimi tre anni);
- di un guadagno mensile medio derivante dall’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nella forma di bar forfettariamente stimato in € 1.100,00 mensili sulla base di dati generali di categoria, non essendo disponibili dati concreti attendibili riferiti alla struttura da tempo non operativa e comunque precedentemente utilizzata quale bar di circolo..
ART. 6 - CORRISPETTIVO PER IL CONCESSIONARIO - ASSUNZIONE RISCHIO OPERATIVO
1. Saranno destinati al concessionario gli utili derivanti dalle tariffe per l’utilizzo delle strutture, le entrate da attività ed eventi organizzati dal medesimo concessionario, gli introiti derivanti da pubblicità, ogni altra entrata per eventuali ulteriori servizi all’utenza approvati dal Comune, nonché i guadagni derivanti dall’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nella forma di bar.
2. Il concessionario assume completamente il rischio operativo come definito dall’art. 1 comma 2 lett. zz nel caso in cui, in condizioni operative normali, per tali intendendosi l'insussistenza
di eventi non prevedibili, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione del servizio oggetto della concessione, con riferimento a tutte le possibili component, e precisamente:
- «rischio di disponibilità», legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti;
- «rischio di domanda», legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario
deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa;
- oltre che al «rischio di costruzione», legato alle opere correlate alla concessione, e consistente in ritardo nei tempi di consegna, non rispetto degli standard di progetto, all’aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell’opera e al mancato completamento dell’opera;
3. A fronte del verificarsi di situazioni che concretizzino I rischi come al precedente comma definiti , non potrà essere richiesto al Comune concedente alcun contributo ai fini dell’equilibrio economico –finanziario, salva la necessaria revisione del piano economico finanziario
presentato in sede di gara in caso di cause particolarmente rilevanti, non imputabili alla gestione dell’operatore economico.
4. L’attività completa oggetto della concessione di cui al presente capitolato, compresa l’attività correlata di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande dovrà essere annualmente specificatamente rendicontata al Servizio Patrimonio del Comune di Ospedaletti, come segue:
- apposita relazione che riporti i dati dell’utilizzo dei campi da tennis, con riferimento alle presenze, suddivise tra atleti, amatori e turisti, ai tornei organizzati, alle manifestazioni collaterali organizzate, alla scuola tennis;
- documentazione contabile per legge prevista per il tipo di soggetto aggiudicatario (bilanci, rendiconti ecc.) con i relative atti di approvazione, deposito ecc., a seconda della natura, da cui si evincano I dati economico finanziari dell’intera gestione, attività di somministrsazione al pubblico di alimenti e bevande compresa, e conseguentemente si possa verificare la rispondenza al piano economico finanziario presentato.
ART. 7– STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. L’aggiudicatario, entro i termini che saranno indicati dalla stazione concedente, dovrà:
a) produrre la documentazione che verrà richiesta a comprova delle dichiarazioni rese nella documentazione annessa all’offerta presentata in gara;
b) consegnare la documentazione inerente la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi di legge;
c) costituire la garanzia definitiva di cui al successivo art. 8, e presentare le prescritte polizze assicurative;
d) intervenire alla stipulazione del contratto con il Comune di Ospedaletti.
2. La mancata presentazione dei documenti richiesti al precedente comma e/o l’accertamento della insussistenza dei requisiti e degli stati personali richiesti, la mancata costituzione della garanzia definitiva e la mancata stipulazione del contratto da parte dell’aggiudicatario, per cause non imputabili alla Stazione Appaltante, entro i termini stabiliti, determineranno l’annullamento dell’aggiudicazione con facoltà della stazione appaltante di aggiudicare la concessione al secondo classificato.
3. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
4. La stipulazione del contratto deve avvenire nel termine indicato dal Comune, ai sensi di legge.
5. L’aggiudicatario si obbliga a rendere le prestazioni oggetto della presente concessione anche nelle more della stipula del contratto stesso, fermi restando:
- l’obbligo a carico del medesimo aggiudicatario di presentare le polizze assicurative previste e costituire la garanzia definitiva nei termini richiesti dalla stazione appaltante;
- il potere - dovere del rup di redigere il verbale di consegna del complesso sportivo con ordine di inizio servizio immediato, fatta comunque salva l’eventuale ipotesi di successivo annullamento dell’aggiudicazione per mancato tempestivo adempimento degli obblighi di cui alle lettere a), b), c), d),
.
ART.8 – CAUZIONE DEFINITIVA
1. L’aggiudicatario dovrà costituire, per tutta la durata della concessione, una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del d. lgs. 50/2016, pari al 10% dell’importo complessivo di contratto, costituito dalla somma del canone annuo offerto moltiplicato per le annualità di durata della concessione, calcolate come da disposto dell’art. 3 del presente capitolato e delle spese di investimento, sia di quelle obbligatorie che di quelle oggetto di offerta tecnica. Si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 c.7 del d. lgs. 50/2016.
2.La garanzia dovrà essere costituita in una delle modalità previste dall’art. 93 del d. lgs. 50/2016, ivi compresa la fidejussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio nel ramo cauzione.
3. La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:
• rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune di Ospedaletti non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
• rinuncia all’onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all’art. 1957 del C.C.;
• impegno da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale a versare l’importo della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune di Ospedaletti senza alcuna riserva.
4. Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, la mancata tempestiva costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione da parte della stazione appaltante della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
5.Nel caso di inadempienze contrattuali, il Comune di Ospedaletti, sia a fini risarcitori che sanzionatori, potrà avvalersi della garanzia definitiva, parzialmente o totalmente: l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del dirigente comunale competente, a seguito di procedura di contestazione che preveda la possibilità di presentazione di scritti giustificativi da parte del concessionario.
6.La garanzia definitiva deve essere reintegrata entro 30 giorni dall’introito comunale sia in caso di incameramento parziale che totale.
7.La garanzia in oggetto, riferita agli obblighi di corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, viene incamerata per l’importo corrispondente al valore presunto del connesso danno, salva la facoltà del Comune di chiedere in via giudiziale il risarcimento del maggior danno, ovvero, se a fine sanzionatorio, per l’importo corrispondente alla penalità irrogata.
8.In caso di risoluzione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune per l’importo del relativo danno presunto, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento di eventuali maggiori danni.
9. In caso di offerta economica comprendente quota spese di investimento l’aggiudicatario dovrà, prima della stipula del contratto, costituire apposita cauzione dell’importo pari alle somme offerte, che verrà svincolata all’effettivo utilizzo delle stesse.
ART. 9 – SUB CONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO
1.Il concessionario potrà sub appaltare a terzi le attività oggetto dell’affidamento secondo il disposto dell’art. 174 del d. lgs. 50/2016, purchè soggetto avente i requisiti morali e tecnico- organizzativi richiesti dalla normativa vigente,
2. Pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni causati all’Amministrazione Comunale, è vietato:
- modificare la destinazione d’uso degli impianti o di parte di essi e della struttura annessa;
- cedere il presente contratto di concessione.
ART. 10 – RESPONSABILITÀ – ASSICURAZIONE
1.Il concessionario esonera il Comune di Ospedaletti da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, provocati nell’esecuzione delle attività oggetto della concessione o comunque verificatisi all’interno del complesso in concessione, nel periodo di efficacia della stessa, restando a completo ed esclusivo carico del primo qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
2. Il concessionario è responsabile per qualsiasi danno causato direttamente all’Amministrazione Comunale o a terzi dal proprio personale addetto al servizio e per ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso.
Per quanto sopra il concessionario è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa per una copertura minima con massimali assicurati non inferiore ad un milione di euro (€ 1.000.000,00).
3. A tal fine, prima della sottoscrizione del contratto di concessione, l’aggiudicatario deve presentare all’Amministrazione Comunale una polizza assicurativa per responsabilità civile stipulata con primaria compagnia di assicurazione, recante tra l’altro i seguenti periodi:
“La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati all’ente concessionario o terzi, per morte, per lesioni personali e per danni a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali egli debba rispondere”.
4. L’assicurazione deve comprendere la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Ospedaletti.
5.Il concessionario è esclusivamente responsabile dei rapporti dal medesimo tenuti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi nell’ambito della gestione dell’impianto.
6. Il concessionario è inoltre tenuto a prestare idonea copertura assicurativa per un massimale di € 500.000,00, per l’integrità del compendio immobiliare comunale rientrante in concessione, compresi i danni per incendio, atti vandalici ed eventi atmosferici, riferita a tutto il complesso sportivo in concessione, agli impianti e ai beni presenti nel medesimo, anch’essa da esibire prima della stipula del contratto.
ART. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1.È facoltà dell’Amministrazione Comunale di Ospedaletti di risolvere il contratto in qualunque tempo, senza alcun genere d’indennità e compenso per il concessionario, in caso di reiterate e gravi negligenze, ritardi, inadempienze e scorrettezze comportamentali del concessionario o dei suoi dipendenti o incaricati, qualificate tali dal dirigente comunale competente, e di provvedere al servizio a spese del concessionario inadempiente.
2. Inoltre il Comune, tenuto conto della gravità dei fatti, potrà disporre la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) chiusura dell’impianto e/o sospensione dei servizi ingiustificate e non preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale; nelle ipotesi di forza maggiore e caso fortuito il concessionario dovrà tempestivamente segnalare le ragioni del mancato servizio al Responsabile dell’ufficio patrimonio, e in particolare provvedere, ove oggettivamente possibile, ad avvisare dell’imminente e inevitabile interruzione gli utenti e le associazioni sportive fruitrici dell’impianto, con i tutti i mezzi a disposizione;
b) grave e reiterata violazione degli obblighi, delle norme e delle disposizioni, anche contrattuali, riguardanti l’igiene, la disinfezione, la pulizia dei locali e il decoro dell’intero complesso sportivo-ricreativo, debitamente accertate e notificate;
c) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata, debitamente accertate e notificate;
d) esercizio, nel complesso in concessione, di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Comunale;
e) applicazione di tariffe al pubblico superiori a quelle massime preventivamente approvate dall’Amministrazione Comunale;
g) quando, senza il consenso scritto dell’Amministrazione Comunale, il concessionario ceda ad altri, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, i diritti e gli obblighi inerenti al presente capitolato;
h) quando il concessionario si renda colpevole di frode o in caso di suo fallimento;
i) responsabilità definitivamente accertate in capo al concessionario per gravi violazioni di obblighi e divieti, in materia previdenziale e di sicurezza, previsti a tutela del personale dipendente;
l) mancato rispetto della destinazione di spazi e / o orari , per tutto l’arco dell’anno, alla pratica meramente amatoriale, e quindi a soggetti privi di qualsiasi tesseramento a federazioni sportive;
3. Il provvedimento che dispone la risoluzione è posto in essere dal RESPONSABILE DEL Servizio Patrimonio del comune di Ospedaletti a seguito di esame di eventuali scritti giustificativi (ritenuti non accoglibili o irrilevanti), da presentarsi a cura del concessionario entro un determinato termine, stabilito dal Comune, non inferiore a 15 giorni dalla comunicazione di avvio della procedura. Si applica l’art. 176, commi 7 e seguenti del d. lgs. 50/2016.
4. La concessione può essere revocata per rilevanti motivi di pubblico interesse o per gravi motivi di ordine pubblico.
5.Il concessionario ha l’obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata dell’affidamento, salvo cause di forza maggiore o altra a lui non imputabile.
6.Sono causa di scioglimento del rapporto di concessione le ipotesi di estinzione o scioglimento del soggetto giuridico concessionario. Tale scioglimento di rapporto produrrà l’automatico incameramento dell’intero ammontare della cauzione definitiva.
ART.12 – SERVIZI – MODIFICABILITA’
1.I servizi oggetto della concessione sono riconducibili alle seguenti sei categorie: (a) gestione delle attività e degli impianti sportivi a favore dell’utenza, con le particolarità di cui al presente bando art. 2 lett. b; (b) attività di custodia delle strutture, degli impianti e dei beni del comune e degli utenti all’interno del complesso; (c) organizzazione di attività sportive e ricreative, (d) organizzazione di altre iniziative ed eventi che siano compatibili con le caratteristiche della struttura e che non ledano l’immagine del Comune concedente; (e) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nella forma di bar .
2. Tutti i servizi oggetto della concessione devono essere assentiti dall’Amministrazione Comunale e vengono considerati di pubblico interesse. La loro mancata erogazione comporta l’applicazione delle penalità previste dal presente capitolato e nei casi più gravi la risoluzione del contratto di concessione.
3. In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, dei servizi principali (lettera a, comma 1, del presente articolo), eccettuate le ipotesi di caso fortuito e forza maggiore, l’Amministrazione Comunale potrà sostituirsi al concessionario, ricorrendo anche a terzi, per l’esecuzione d’ufficio in danno, a spese dell’inadempiente, oltre all’applicazione delle penalità previste al successivo articolo 26.
4. I servizi di cui alle lettere c), d) di cui al primo comma del presente articolo, una volta assentiti dal Comune, possono eventualmente essere modificati, previa autorizzazione scritta del Comune, sempre che tali modifiche non stravolgano l’offerta aggiudicataria.
ART.13 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
1.Il concessionario dovrà garantire la gestione del complesso secondo quanto indicato nel presente capitolato con le modalità dallo stesso ritenute più idonee secondo la propria organizzazione e natura giuridica (operatore economico . – associazione sportiva dilettantistica – ecc.) .
2. Qualora venga utilizzato personale dipendente è fatto obbligo per il concessionario di trasmettere all’Amministrazione Comunale:
1) entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione, l’elenco nominativo del personale dipendente, con indicazione del contratto di lavoro applicato, comprensivo dei relativi importi tabellari. Detto elenco deve comprendere, inoltre, il nominativo di tutto il personale che opera all’interno dell’impianto con la specificazione per ognuno dei dati anagrafici, delle mansioni affidate e del tipo di rapporto che intercorre con il concessionario: eventuali variazioni devono essere segnalate entro 30 (trenta) giorni dall’evento.
2) entro il 28 febbraio di ogni anno, con riferimento all’anno solare precedente, dichiarazione sostitutiva attestante l’avvenuto versamento degli esatti contributi per ciascun dipendente.
3.Nel caso di violazioni degli obblighi di cui al presente articolo il Comune concedente potrà irrogare le penalità di cui all’art. 26 e nei casi più gravi disporre la risoluzione del contratto di concessione .
4.Ove siano comunicati al Comune concedente provvedimenti definitivi giudiziari o di altre autorità competenti in merito a responsabilità del concessionario per violazioni degli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, su proposta del responsabile del servizio comunale competente il dirigente potrà adottare, tenuto conto della gravità dei fatti, l’apposito provvedimento di risoluzione contrattuale.
ART.14– CONTENZIOSO E CONTROVERSIE
1.L’Amministrazione Comunale di Ospedaletti e l’aggiudicatario dovranno tentare di definire amichevolmente qualsiasi controversia, potenziale o insorta fra loro, quale che ne sia la natura tecnica, amministrativa e giuridica.
2.Nei casi di mancata definizione amichevole delle controversie si ricorrerà al competente Giudice Amministrativo – T.A.R. Liguria.
TITOLO II
MODALITA’ DI GESTIONE E D’USO DEGLI IMPIANTI
ART.15 – GIORNI E ORARI DI APERTURA
1.Il gestore dovrà presentare al Comune di Ospedaletti , prima della stipula del contratto, l’orario di apertura della struttura sportiva, articolato nei vari periodi dell’anno e con riferimento alle diverse tipologie di utenti, con particolare riguardo alie ore destinate al pubblico non tesserato con associazioni / federazioni sportive, che dovrà coincidere con quanto oggetto di offerta tecnica, ferma la riserva esclusiva a tale scopo di un campo doppio in terra. .
2.Tale orario dovrà comunque non essere inferiore alle ore stimate per la formulazione del piano economico finanziario predisposto dal concessionario e presentato in sede di gara.
ART. 16 – TARIFFE
1.Per tariffa si intende il corrispettivo pagato dall’utente e di ogni altro onere per la fruizione dei servizi messi a disposizione ed erogati dal concessionario.
2.L’importo massimo delle tariffe applicabili all’Utilizzo del campo è stato determinato con deliberazione di G.C. n. 32 del 12.02.2020 (allegato A alla deliberazione di Giunta Comunale, costituente documento di gara). Tale importo è liberamente aggiornabile annualmente dal concessionario in conformità e nei limiti delle variazioni ISTAT.
3.il concessionario oltre a poter praticare tariffe più favorevoli potrà prevedere ogni possibile forma di agevolazione (tramite abbonamenti, convenzioni, accordi e contratti) per qualsiasi categoria di fruitore (utenti singoli, associazioni sportive ecc.), fermo il carattere completamente gratuito degli utilizzi riservati agli alunni delle scuole locali, oggetto di offerta tecnica.
4. Il tariffario in vigore nonché il calendario e l’orario delle attività devono essere esposti al pubblico, in luogo ben visibile ai frequentatori
ART. 17 – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - RICREATIVI DA PARTE DEL COMUNE DI OSPEDALETTI
Il concessionario si obbliga a mettere a disposizione gratuitamente dell’Amministrazione Comunale di Ospedaletti, per non più di 12 giorni all’anno, l’impianto sportivo per l’organizzazione di attività sportive, sociali, culturali, celebrative – direttamente organizzate dal Comune medesimo, anche coorganizzate insieme a terzi – nei giorni e in orari concordati, senza pregiudizio per le attività già programmate.
ART. 18 – PUBBLICITÀ COMMERCIALE
1. Il concessionario ha la possibilità di effettuare solo in forma visiva la pubblicità commerciale nelle strutture sportive e aree pertinenziali, sia interne che “a cielo aperto”, oggetto della concessione, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le vigenti leggi disciplinanti la materia.
2. L’installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva commerciale (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi, etc.) è subordinata all’autorizzazione dell’Amministrazione Comunale nelle aree esterne del complesso. Tale autorizzazione non è richiesta per l’eventuale collocazione di pubblicità visiva commerciale all’interno della struttura.
3. Il concessionario è tenuto ad espletare, a propria cura e spesa, tutte le incombenze amministrative per l’ottenimento delle prescritte autorizzazioni.
4. Gli introiti derivanti dalla pubblicità commerciale prevista dal presente articolo, spetteranno per intero al concessionario, fermo restando a suo carico l’onere delle imposte determinato dalla legge e dal regolamento comunale.
ART. 19 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
1. Fanno carico al concessionario i seguenti oneri:
a) le spese necessarie per il personale addetto alla sorveglianza, pulizia e funzionamento degli impianti, sollevando il Comune di Ospedaletti da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra il concessionario ed i propri collaboratori;
b) le spese per i consumi di tutte le utenze;
2.Il concessionario dovrà procedere a sua cura e spesa agli adempimenti tecnici ed amministrativi per intestare a suo nome i relativi contratti di utenza per tutta la durata della concessione.
3. Si precisa che sono a carico del concessionario:
a)le spese di riscaldamento, le spese di energia elettrica, e di erogazione del gas;
c) le spese per materiali di consumo e quant’altro necessiti alla normale attività degli impianti;
d) le spese relative alla pulizia della struttura sportivo-ricreativa affidata, compreso l’approvvigionamento dei materiali necessari: in particolare, il concessionario dovrà eseguire la pulizia di tutti i locali (spogliatoi, campi con relative tribune, etc.) ivi comprese le attrezzature, le vetrate, i percorsi pedonali e gli spazi comuni annessi;
e) l’approvvigionamento dei materiali necessari ai servizi igienici e la quotidiana e ripetuta pulizia di questi ultimi;
f) la tariffa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti;
g) le spese di manutenzione ordinaria;
h) le spese necessarie alla sostituzione di tutte le parti mobili dei campi di gioco, quali reti, segnature ecc e degli impianti di illuminazione;
i) il mantenimento del sistema di chiusura degli spogliatoi;
l) l’apertura e chiusura quotidiana;
m) tutte le spese connesse alla gestione del bar;
ART. 20 – OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO E RAPPORTI COL PUBBLICO.
1.È fatto obbligo al concessionario di improntare l’organizzazione e l’erogazione dei servizi a criteri di efficienza, efficacia, correttezza e cortesia nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il campo sportivo.
2.In ogni caso, fanno carico al concessionario i seguenti obblighi:
a) fornire il personale necessario atto a garantire, per tutta la durata della concessione, la perfetta efficienza degli impianti e delle attrezzature, assicurando la sorveglianza degli impianti, la custodia dei beni interni alla struttura, la pulizia dei locali, dei bagni, dei percorsi pedonali e degli spazi comuni;
b) consegnare al Comune, al momento dell’inizio dell’attività, copia della documentazione interna relativa alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro inerente il servizio oggetto della concessione, precisandosi che i servizi oggetto della presente concessione non comportano rischi da interferenza ai sensi di legge. In ogni caso deve essere comunicato al Comune il nominativo del Responsabile della Sicurezza;
c) dotare il proprio personale di apposita tessera di riconoscimento, corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
d) utilizzare e far utilizzare gli impianti in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia, vigilando sui corretti comportamenti di coloro che accedono alla struttura;
e) garantire, da parte del proprio personale, dei propri incaricati e dei subconcessionari, l’espletamento delle mansioni previste nonché la corretta conduzione, il controllo e la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti nel rispetto delle modalità definite dal presente capitolato;
f) osservare e far osservare tutte le norme a tutela dell’igiene e della salute pubblica, dell’ordine pubblico e della sicurezza, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per eventuali danni a persona e cose, causati per fatto o colpa propria o del personale dipendente del medesimo concessionario;
g) permettere ed agevolare le visite e ispezioni periodiche che organi di vigilanza, tecnici, funzionari o incaricati del Comune di Ospedaletti, riterranno di effettuare, anche in ordine alla verifica della corretta manutenzione dei locali e degli impianti affidati in gestione;
h) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative finalizzate alla promozione dello sport proposte dall’Amministrazione Comunale;
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Art. 23 - MANUTENZIONE ORDINARIA A CARICO DEL CONCESSIONARIO
1. Per “manutenzione ordinaria” si intendono tutti gli interventi necessari a garantire la conduzione ordinaria e l’ottimale conservazione dell’impianto sportivo e delle strutture annesse delle pertinenze e di tutti i loro impianti termici, elettrici, idraulici, antincendio ecc.
2. Pertanto, sempre a titolo esemplificativo, operazioni minime a cura e spese del concessionario saranno anche le seguenti:
• manutenzione e conduzione da parte di ditta abilitata “terzo responsabile” degli impianti di riscaldamento ( di distribuzione e di adduzione);
• manutenzione e conduzione degli impianti elettrici compresa la periodica verifica degli impianti di messa a terra e l’integrità di tutti i punti luce, degli apparati diffusori luminosi, con la tempestiva sostituzione dei componenti minuti, ad es. interruttori, placche lampade fulminate o plafoniere/fari guaste per normale usura;
• manutenzione ordinaria delle strutture edili (campo, tribune, percorsi di accesso, spogliatoi) ;
• manutenzione e conduzione a mezzo di ditta abilitata, di tutti i presidi antincendio con obbligo di riparazione/sostituzione delle parti guaste per usura, per danni dall’attività sportiva o per normale usura;
• manutenzione delle attrezzature sportive;
• disponibilità continua ed impiego di prodotti per la pulizia e la disinfezione degli ambienti interni (con particolare riguardo ai servizi igienici, alle docce, agli spogliatoi, agli spazi comuni ed ai pavimenti in generale) ed esterni;
• mantenimento, cura e costante pulizia di tutte le aree verdi;
• particolare attenzione dovrà essere posta dal concessionario al rispetto di un apposito piano di pulizia dei locali di pertinenza del campo, all’interno del quale dovranno essere garantiti i seguenti interventi,
- pulitura e lavaggio con attrezzature e prodotti adeguati dei servizi igienici e dei pavimenti;
- svuotamento e pulizia di cestini, bidoni, etc.;
- lavaggio e pulitura dei vetri;
- disinfestazione e derattizzazione.
ART. 24 – MANUTENZIONE PROGRAMMABILE
1. Il Concessionario dovrà eseguire nell'immobile, a propria cura e spese, tutte le opere e attività di riparazione guasti dovuti ad usura, normale consumo o danni anche dovuti all’utenza o a pratica dell’attività sportiva (opere anche migliorative della funzionalità dell’impianto) con esclusione della riparazione/sostituzione dei grandi componenti (es. corpo caldaia, centraline elettroniche, interi complessi di impianti o loro parti significative, opere edili significative, a carico del Comune).
2. Il concessionario, mediante l’espletamento continuo delle attività di manutenzione, rispetta l’obbligo di garantire che all’atto della riconsegna della struttura data in concessione, la stessa si presenti nel suo complesso almeno nelle stesse condizioni di conservazione e regolare funzionamento al tempo della consegna.
3. Gli interventi di manutenzione sugli impianti tecnologici saranno soggetti a preventiva intesa con il Settore Tecnico comunale, a cui dovrà essere successivamente inviata la documentazione finale (dichiarazione ditta abilitata, certificati di regolare esecuzione, schede e caratteristiche componenti della riparazione/sostituzione effettuata).
4. Resta inteso che le attività di manutenzione straordinaria di cui all’art. 4 commi 5, 6 e 7 del presente capitolato rimangono ad esclusivo carico del concessionario, rilevando quali spese di investimento per la determinazione della durata della concessione (art. 168 d. lgs. 50/2016)
4 bis. Per l’affidamento e l’esecuzione di tali lavori il concessionario dovrà applicare il Codice dei Contratti pubblici .
5. Fuori dai casi di cui al comma precedente le attività di manutenzione straordinaria sono disciplinate come segue:
a) tutte le attività di manutenzione straordinaria (sia quelle programmate che quelle non programmate derivanti da cause di forza maggiore, non prevedibili) sono a carico del Comune concedente;
b) dette attività di manutenzione straordinaria programmabili verranno comunicate preventivamente dal Comune al concessionario ed eseguite, nei limiti del possibile, nei periodi di prevista chiusura dell’impianto;
c) gli interventi di manutenzione straordinaria resisi necessari a seguito di cause di forza maggiore, o comunque di eventi non prevedibili, potrebbero comportare la chiusura temporanea dell’impianto e/o la sospensione delle attività;
d) ogni altra attività di manutenzione straordinaria non espressamente indicata nel presente articolo è a carico del Comune concedente.
6. In tutte le ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma non potrà essere avanzata da parte del concessionario alcuna pretesa indennitaria o risarcitoria, fatti comunque salvi i suoi diritti al risarcimento per eventuali danni derivanti da comportamenti colposi dell’Ente concedente.
ART. 25 – VIGILANZA E CONTROLLO
1. Il Comune si riserva, a mezzo di proprio personale incaricato, di effettuare la vigilanza ed il controllo sui servizi affidati in gestione al concessionario, al fine di verificare l’esatto adempimento degli obblighi e degli oneri previsti dalla concessione in oggetto.
2. Qualora vengano riscontrate irregolarità nell’utilizzo degli impianti o inadempienze nei compiti di gestione affidati, il concessionario, dietro ordine di esecuzione del Comune, sarà tenuto ad adempiere immediatamente. In caso di persistente inadempimento il competente ufficio comunale diffiderà il concessionario ad adempiere entro un determinato termine, con facoltà dell’Ente di applicare le penalità di cui all’articolo successivo in caso di inottemperanza alla diffida stessa e ferma rimanendo la possibilità di risoluzione contrattuale nei casi più gravi, come previsto dal presente capitolato.
ART. 26 – PENALITÀ
1. In caso di inadempienza o inosservanza degli obblighi contrattuali assunti, il concessionario, oltre a restare obbligato ad adempiere (ove l’adempimento sia ancora utile e possibile) in un termine stabilito dal Comune, pena l’esecuzione d’ufficio a spese dell’inadempiente, sarà passibile di sanzioni pecuniarie da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2.500,00 per singola contestazione, elevata per iscritto dal responsabile del servizio patrimonio comunale o dalla polizia municipale. La sanzione è comminata con provvedimento scritto del citato responsabile del servizio.
2. Nel provvedimento sanzionatorio saranno anche indicati e posti a carico del concessionario i costi eventualmente sostenuti dall’Amministrazione comunale per l’esecuzione delle necessarie attività poste in essere in via sostitutiva e per l’esecuzione delle altre operazioni e attività conseguenti e/o connesse all’inadempimento, debitamente documentate.
3. L’irrogazione della sanzione deve essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza o della inosservanza, da parte del responsabile comunale del servizio patrimonio, rispetto alla quale il concessionario potrà far seguito con la presentazione di controdeduzioni, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della contestazione. In caso di presentazione di dette controdeduzioni il funzionario sarà tenuto ad esaminarle e, in caso di loro non accoglimento, a esporre nel provvedimento sanzionatorio le relative motivazioni.
4. L’ammontare della singola sanzione o della somma di più sanzioni sarà prelevato, senza ulteriori procedure, direttamente a valere sulla cauzione definitiva che, nel termine di trenta giorni, deve essere reintegrata dal concessionario.
ART. 27 – COOPERAZIONE
Il concessionario è tenuto a segnalare immediatamente per iscritto al competente ufficio comunale, tutte quelle circostanze, fatti e situazioni che, rilevati nell’espletamento delle mansioni affidate, possono impedire il regolare svolgimento del servizio e/o cagionare danni a persone e cose.
ART. 28 – RENDICONTO DELLA GESTIONE
Il concessionario, alla fine di ciascun anno sportivo , e comunque entro il 30 agosto di ogni anno, è tenuto a presentare all’Ufficio Patrimonio del Comune
- una relazione sulle attività svolte nell’anno precedente;
- il rendiconto economico (entrate e uscite derivanti dalle attività di cui sopra) o il proprio bilancio, se tenuto alla presentazione in forza della propria natura giuridica;
come meglio specificato all’art. 6 comma 4 del presente capitolato.
Con uguale scadenza potranno essere presentate eventuali proposte di modifica delle tariffe in vigore, che dovrà essere assentita dell’ente con propria deliberazione.
ART. 29 – RICONSEGNA DEGLI IMMOBILI SPORTIVI-RICREATIVI
1. L’atto di riconsegna al Comune del campo e sue pertinenze nonché delle strutture annesse strumentali e tecnicamente connesse alla miglior organizzazione del servizio (locali spogliatoio e locale bar), deve avvenire entro il termine di scadenza naturale o anticipata dell’affidamento, susseguente alla ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di fatto dei beni concessi.
2. Salvo il normale deperimento dovuto all’uso corretto di cui al presente capitolato ogni danno accertato comporta per il concessionario l’obbligo di risarcimento dello stesso.
3. L’Amministrazione Comunale non procede allo svincolo della cauzione in presenza di pendenze risarcitorie.
4. Come previsto nei documenti di gara, alla scadenza della concessione resteranno automaticamente acquisite in proprietà dell’Amministrazione Comunale, senza oneri di sorta a carico della stessa, le strutture offerte dal concessionario per la realizzazione del bar e loro accessori. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di non esercitare il diritto di acquisizione di tali strutture, qualora, per qualsiasi circostanza, lo stesso, al momento della scadenza della concessione, non si dovesse ritenere economicamente vantaggioso; in tal caso sarà onere dell’aggiudicatario uscente procedere a propria cura e spese alla rimozione delle strutture nei termini temporali assegnati dal Comune.
TITOLO III
ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE NELLA FORMA DI BAR
ART 30 – ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (BAR)
1. Nella complesso sportivo oggetto della concessione è compreso l’immobile che ospita al piano interrato gli spogliatoi ed il cui piano a livello del C.so Regina Margherita, già bar di circolo, dovrà essere destinato all’esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande nella forma di bar, ai sensi della legge regionale n. 1 del 2 gennaio
2007 e s.m.i., quale attività strumentale e tecnicamente connessa con il servizio affidato in concessione e pertanto il concessionario ha l’onere e l’obbligo di provvedere all’attivazione e al buon funzionamento di detta attività per tutta la durata della concessione, direttamente o tramite soggetto preposto avente i necessari requisiti morali e professionali come stabiliti dalle leggi di settore.
2. Qualora il concessionario sia una Associazione Sportiva Dilettantistica l’esercizio da parte della stessa di una attività commerciale comporterà l’obbligo di iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio e l’apertura della partita IVA, con tutti i connessi obblighi in materia contabile e fiscale, adempimenti che dovranno essere comprovati in sede di presentazione della SCIA commerciale o comunque all’effettivo avvio dell’attività.
3. L’attività dovrà essere svolta previo possesso dei prescritti titoli abilitativi. La SCIA e la notifica igienico-sanitaria, rispettivamente ai sensi della citata legge regionale e del Regolamento CE n. 852/2004, devono essere presentate al Comune dal concessionario, che avrà quindi l’onere di allestire la struttura destinata all’attività in argomento, a propria esclusiva cura e spese, in modo idoneo ai fini dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni di legge.
4. Sono a completo ed esclusivo carico del concessionario tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio.
5. Il concessionario deve rispettare, oltre alla vigente disciplina legislativa in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, tutte le prescrizioni che il Sindaco, quale autorità di pubblica sicurezza, riterrà opportuno impartire al fine di salvaguardare il pubblico interesse.
6. È data facoltà al concessionario di subconcedere l’esercizio di bar - ristorante a imprese o società specializzate, aventi i requisiti morali, professionali e tecnico-organizzativi richiesti dalla legge; in tal caso la SCIA e la notifica igienico-sanitaria di cui sopra dovranno essere presentate da detto subconcessionario.
7. Resta ferma la responsabilità in capo al concessionario, nei confronti del Comune di Ospedaletti, dell’operato dell’impresa subconcessionaria circa il puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.
8. Il funzionamento dell’esercizio è regolato autonomamente dal gestore e deve essere convenientemente dotato di prodotti di abituale consumo e di buona qualità, tenuto con la massima pulizia, igiene e decoro nonché dotato di personale in regola con i permessi sanitari. I prezzi dei prodotti in vendita e copia della scia con gli estremi dell’avvenuta trasmissione al Comune – SUAP devono essere esposti in luogo ben visibile.
9. È fatto divieto assoluto di posizionamento nel bar ristorante e comunque nell’intera struttura di slot machine o apparecchi da gioco comunque denominati, con vincita in denaro.
10. Eventuali attività correlate all’attività di somministrazione dovranno rientrare sempre nei canoni di decoro e di rispetto dei luoghi.
11. La diffusione di musica all’esterno potrà avvenire nel rispetto degli orari stabiliti con ordinanza sindacale e dalle disposizioni vigenti in materia di inquinamento acustico.
12. Eventuali intrattenimenti/spettacoli potranno essere organizzati nei limiti di disponibilità degli spazi assegnati, fermo rimanendo l’obbligo dell’ottenimento delle eventuali necessarie autorizzazioni, a cura e spese del titolare dell’esercizio di somministrazione.
Firmato
digitalmente da
MASSIMO SALSI
MASSIMO
CN = SALSI
C = IT
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13. Gli intrattenimenti musicali di carattere accessorio rispetto alla normale attività di somministrazione non comportano rilascio di autorizzazioni.
14. Ferma rimanendo l’applicabilità delle sanzioni e delle modalità procedurali di cui all’art. 26 per singoli inadempimenti contestati al concessionario, si stabilisce, in relazione alle ipotesi di chiusura o sospensione dell’attività commerciale in oggetto, non giustificata dal Comune, l’irrogazione di una sanzione pecuniaria di € 100 per ogni giorno di inattività.
TITOLO IV CLAUSOLE FINALI
ART. 31 –SPESE CONTRATTUALI - IMPOSTE E TASSE
1. All’aggiudicazione della concessione in oggetto seguirà la stipulazione del relativo contratto, in forma pubblica amministrativa.
2. Sono a carico del concessionario:
a) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse, nessuna eccettuata od esclusa, inerenti e conseguenti all’espletamento della procedura di gara ed alla stipula del contratto;
b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad altri enti territoriali per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche direttamente o indirettamente connessi alla gestione del servizio in affidamento;
ART. 32 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Con la presentazione e sottoscrizione dell’offerta si intende autorizzato il trattamento dei dati personali del soggetto concorrente. Ai sensi di legge i dati personali contenuti e raccolti saranno trattati nei limiti in cui ciò sia necessario per lo svolgimento della procedura di aggiudicazione e per l’esecuzione del contratto.
ART. 33 – DISPOSIZIONI FINALI - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI
Il concessionario, oltre all’osservanza di tutte le norme richiamate dal presente capitolato, avrà l’obbligo di osservare e fare osservare dal personale addetto tutte le disposizioni di legge e regolamentari in vigore o che venissero emanate durante il corso della concessione, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti comunali, nelle ordinanze municipali e nei provvedimenti che altre autorità competenti possono emanare in materia, con particolare riferimento a quelle aventi rapporto con i servizi oggetto della concessione.
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari in materia nonché ad ogni altra norma di carattere generale in materia.
F.to Il Responsabile del Servizio Patrimonio del Comune di Ospedaletti
Arch. Massimo Salsi
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