PARTE 1 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 8
INDICE
pluriveicolari
Nota Informativa 3
Definizioni 6
PARTE 1 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 8
Art. 1 Dichiarazioni e comunicazioni del contrente 8
Art. 2 Aggravamento del rischio e variazioni della residenza/sede sociale 8
Art. 3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 8
Art. 4 Veicoli assicurati 9
Art. 5 Estensione territoriale e Carta Verde 9
Art. 6 Cessazione del rischio 9
Art. 7 Oneri a carico del Contraente 9
Art. 8 Clausole di vincolo 10
PARTE 2 - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO 11
Art. 9 Oggetto dell’assicurazione 11
Art. 10 Esclusioni e rivalsa 11
Art. 11 Denuncia del sinistro e obblighi relativi 12
Art. 12 Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx 00
Art. 13 Gestione delle vertenze 13
Condizioni Aggiuntive relative alla garanzia RC Auto 14
- Carico e scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici 14
- Rimorchi targa propria 14
- Merci pericolose, gas tossici o materie esplosive 14
- Rinuncia alla rivalsa 14
- Risarcimento in forma specifica 14
- Aree aeroportuali 15
PARTE 3 - FORME TARIFFARIE 16
- Bonus/Malus 16
- Fissa 16
- Maggiorazione di premio per sinistrosità - Pejus 16
- Sconto anticipato 16
Norme comuni alle Forme tariffarie 17
- Periodo di osservazione della sinistrosità 17
- Sinistri 17
- Riscatto sinistro 17
PARTE 4 - GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO 18
Art. 14 Incendio 18
Art. 15 Ricorso terzi e ripristino locali di proprietà 18
Art. 16 Furto e rapina 18
Art. 17 Kasko 18
Art. 18 Recupero perdite pecuniarie 18
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Art. 19 Rottura cristalli 19
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pluriveicolari
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
pluriveicolari INDICE
Art. 20 Garanzia infortuni 20
Art. 21 Assistenza 25
21.1 Soccorso stradale 26
21.2 Officina mobile 26
21.3 Recupero veicolo uscito di strada 26
21.4 Auto in sostituzione 27
21.5 Autodemolizione 27
21.6 Viaggio per recupero del veicolo 28
21.7 Rimpatrio veicolo 28
21.8 Assistenza telefonica 28
21.9 Pronto guasti 29
21.10 Spese di rimessaggio 29
PARTE 5 - GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO 30
Art. 22 Esclusioni relative a tutte le garanzie 30
Art. 23 Valore assicurato 31
Art. 24 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi 31
Art. 25 Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate 33
Art. 26 Limiti di indenizzo 33
Art. 27 Scoperto e franchigia 34
Art. 28 Liquidazione dei danni - Nomina dei periti 34
Art. 29 Modalità di pagamento dell’indennizzo 34
Art. 30 Recuperi 34
Art. 31 Diritto di surrogazione 34
Condizioni aggiuntive relative alle garanzie auto rischi diversi 35
- Clausole aggiuntive relative alla garanzia Incendio/Furto e Rapina 35
- Valore a nuovo 35
- Incendio 35
- Danno totale 35
- Eventi Naturali e Sociopolitici 35
- Radiolocalizzatore satellitare 35
- Meck Lock 36
- Clausole aggiuntive relative alla garanzia Kasko 36
- Collisione 36
- Eventi Naturali e Sociopolitici 36
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- Valore a nuovo 37
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NOTA INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
Groupama Assicurazioni S.p.A. (l’Impresa), secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni della Legge e dei Provvedimenti dell’ISVAP, in vista della conclusione di un contratto assicurativo, fornisce preventivamente all’interessato le seguenti informazioni:
1) Informazioni relative all’Impresa
Denominazione sociale: Groupama Assicurazioni S.p.A..
Sede legale: Italia.
Indirizzo: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx
Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni: Codice Fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Roma: 00411140585 - Impresa iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede Legale: 00000 Xxxxxx 8-10 Rue d’Astorg.
2) Informazioni relative al contratto Legislazione applicabile: la Legge Italiana.
Reclami: eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio reclami, Viale Xxxxxx Xxxxxx, 385 - Fax: 00 00000000 e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Termini di prescrizione dei diritti contrattuali (art. 2952 del Codice Civile): il diritto dell’Impresa alla riscossione delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni. Relativamente alle garanzie di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
3) Informazioni aggiuntive relative al contratto di assicurazione obbligatoria Responsabilità Civile Auto
(Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l’attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali; per le condizioni di contratto, si rinvia al testo delle Condizioni Generali di Assicurazione richiamate in polizza).
• Soggetti esclusi dalla garanzia: la garanzia non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato; inoltre non sono garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:
- il proprietario del veicolo, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
- con riferimento al conducente del veicolo ed alle persone del precedente alinea: il coniuge non legalmente separato ,il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, gli affiliati o parenti fino al terzo grado (limitatamente ai conviventi
a carico);
- ove l’Assicurato sia una società: i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi in uno dei rapporti sopra descritti.
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pluriveicolari NOTA INFORMATIVA
• Durata del contratto: il contratto non si rinnova tacitamente, la garanzia cesserà alla scadenza senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’art. 1901, secondo comma del Codice Civile.
• Clausole di inoperatività delle garanzie assicurative e di rivalsa nei confronti dell’Assicurato: se non diversamente pattuito, i casi in cui la garanzia assicurativa non è operante e l’Impresa ha diritto di rivalsa nei confronti dell’Assicurato per le somme che abbia dovuto pagare a terzi, a causa dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla legge, sono riportati nelle Condizioni Generali di Assicurazione.
In particolare, desideriamo richiamare l’attenzione sulle seguenti clausole di esclusione e rivalsa, presenti in alcuni contratti:
- conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti;
- trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada e successive modifiche.
• Facoltà del Contraente, nell’ambito di contratti stipulati in forma tariffaria Bonus/Malus o Pejus, di rimborsare l’importo liquidato per un sinistro: il Contraente, qualora lo desideri, può evitare l’applicazione del Malus o della maggiorazione del Pejus, conseguente al pagamento di un sinistro, rimborsando il relativo importo, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo presso lo stesso assicuratore.
• Informazioni sul diritto alla conservazione della classe di merito: in caso di contratto stipulato nella forma tariffaria Bonus/Malus, l’assicurato può usufruire per l’assicurazione di altro veicolo della classe di merito già maturata purché lo stesso sia intestato al medesimo proprietario o al coniuge o, in caso di società di persone, ad una o più delle persone che la compongono e viceversa:
- nei casi di documentata vendita, distruzione, rottamazione, esportazione definitiva e consegna in conto vendita del veicolo, furto o rapina;
- nel caso di passaggio di proprietà da una pluralità di intestatari ad uno solo di essi. L’utilizzatore di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine (non inferiore a 12 mesi) può usufruire per l’assicurazione di un nuovo veicolo della classe di merito già maturata purché dimostri l’effettiva utilizzazione del veicolo.
Inoltre in occasione della stipulazione di un nuovo contratto relativamente a un ulteriore veicolo della medesima tipologia acquistato da una persona fisica già titolare di una polizza assicurativa o da un componente del nucleo familiare stabilmente convivente, non potrà essere assegnata una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo assicurato.
• Attestazione dello stato del rischio: il contraente, nei termini di legge, ha diritto di ricevere l’attestazione dello stato di rischio indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo presso lo stesso assicuratore.
Qualora il contraente sia persona diversa dal proprietario quest’ultimo ha diritto al rilascio di un duplicato senza applicazione di costi; analogo diritto è riconosciuto all’usufruttuario, all’acquirente con patto di riservato dominio, al locatario in caso di locazione finanziaria o all’utilizzatore del veicolo in caso di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine (non inferiore a 12 mesi).
• Comportamento da tenere in caso di sinistro: in caso di sinistro, ne deve essere dato prontamente avviso all’Impresa mediante denuncia da compilarsi utilizzando l’apposito
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modulo fornito da essa, nel quale vanno indicati tutti gli elementi conoscitivi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento dello stesso, targhe degli autoveicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi conducenti, estremi delle coperture assicurative dei veicoli stessi.
• Informazioni relative all’esercizio del diritto al risarcimento del danno da circolazione:
Premesso che la disciplina del risarcimento diretto si applica in tutte le ipotesi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entità al conducente in caso di sinistri che coinvolgono due veicoli immatricolati in Italia, purché identificati e assicurati per la RCA, nonchè Repubblica di San Marino e Città del Vaticano (se assicurati con imprese con sede legale nello Stato italiano),
- in caso di sinistro da circolazione per il quale sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto ai sensi della normativa vigente, l’avente diritto dovrà richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente al proprio assicuratore;
- in caso di sinistro da circolazione per il quale non sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto, l’avente diritto dovrà richiedere il risarcimento dei danni subiti all’assicuratore del veicolo del responsabile, avvalendosi della procedura di liquidazione prevista dalla legge;
- in caso di sinistro da circolazione con danni subiti da persona trasportata, l’avente diritto dovrà richiedere il risarcimento dei danni subiti all’assicuratore del veicolo sul quale era trasportato entro il massimale minimo di legge, fermo il diritto al risarcimento del maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile;
- il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato in un sinistro stradale è di due anni.
• Informazioni aggiuntive finalizzate alla prevenzione e sicurezza della circolazione stradale: tali informazioni hanno lo scopo di richiamare l’attenzione su alcune regole comportamentali che, messe in atto, possono evitare, in caso di incidente, gravi conseguenze fisiche:
- con riferimento a ciclomotori e motocicli si rammenta l’esistenza dell’obbligo di indossare il casco;
- con riferimento alle autovetture si rammenta l’esistenza dell’obbligo di usare le cinture di sicurezza.
SI RICHIAMA L’ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA’ DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO
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pluriveicolari DEFINIZIONI
Assicurato
- nella garanzia Responsabilità Civile Auto prestata ai sensi della “Legge”: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità è coperta con il contratto;
- nelle altre garanzie: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
CONSAP
Ente gestore della Stanza di Compensazione - Xxx Xxxx 00 - 00000 Xxxx.
Contraente
La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
Degrado d’uso
La percentuale di svalutazione che deriva dal confronto tra il valore del veicolo nuovo e quello che il veicolo aveva al momento del sinistro.
Franchigia
Parte del danno indennizzabile che, preventivamente concordato in polizza o nelle Condizioni Generali di Assicurazione, rimane a carico dell’Assicurato.
Furto
Reato previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Incendio
Combustione, con sviluppo di fiamma.
Indennizzo
La somma dovuta da Groupama Assicurazioni S.p.A. all’Assicurato in caso di sinistro coperto da garanzie diverse da Responsabilità Civile Auto.
Legge
Il Codice delle Assicurazioni Private, Decreto Legislativo 7 Settembre 2005 n. 209 e relativi Regolamenti di attuazione.
Massimale
La massima esposizione convenuta in polizza fino alla quale Groupama Assicurazioni S.p.A. è impegnata a prestare la garanzia.
Parti
Soggetti destinatari della disciplina contrattuale - Contraente e Groupama Assicurazioni S.p.A..
Polizza
Il documento contrattuale che prova l’assicurazione.
Polizza a Libro Matricola
Unico documento contrattuale che assicura contemporaneamente per la garanzia di responsabilità civile e/o per le garanzie corpi veicoli terrestri, una pluralità di veicoli appartenenti allo stesso settore o a settori differenti.
PRA
Pubblico Registro Automobilistico.
Premio
La somma dovuta dal Contraente a Groupama Assicurazioni S.p.A..
Rapina
Reato previsto dall’Art.628 Codice Penale perpetrato da chiunque mediante violenza o minaccia si impossessi della cosa altrui sottraendola a colui che la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Risarcimento
La somma dovuta da Groupama Assicurazioni S.p.A. al terzo danneggiato in caso di sinistro coperto dalla garanzia Responsabilità Civile Auto.
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DEFINIZIONI
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Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro.
Rivalsa
Il diritto di Groupama Assicurazioni S.p.A. di recuperare nei confronti dell’Assicurato, nei casi previsti dalla legge e dal contratto, le somme che abbia dovuto pagare a terzi.
Rivista di riferimento
La rivista di riferimento adottata è EUROTAX GIALLO.
Scoperto
Percentuale dell’importo indennizzabile che, preventivamente concordato in polizza o nelle condizioni di assicurazione, rimane a carico dell’Assicurato.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SSN
Contributo al Servizio Sanitario Nazionale ai sensi della Legge.
PREMESSA
Resta inteso che:
- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sul modulo di polizza;
- l’assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie crocesegnate sul modulo di polizza;
- l’assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati per le singole garanzie, sul modulo di polizza, fatti salvi i limiti di risarcimento, la franchigia o scoperti eventualmente previsti sul modulo stesso o sulle presenti Condizioni.
In ottica di trasparenza, le parti del testo in grassetto rispondono ai criteri di evidenziazione previsti dal Nuovo Codice delle Assicurazioni (vedi in definizioni “Legge”).
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PARTE 1 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
(comuni a tutte le garanzie)
ART. 1 - DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché l’annullamento della polizza di assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Nei casi di cui sopra, qualora sia pattuita la garanzia Responsabilità Civile Auto. Groupama Assicurazioni S.p.A. eserciterà in tutto o in parte, il diritto di rivalsa a sensi dell’art. 144 della Legge per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dal citato articolo.
Limitatamente ai casi di cui all’art. 1893, tale rivalsa verrà operata nei limiti del 10% del risarcimento liquidato con il massimo di € 5.000,00.
ART. 2 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO E VARIAZIONI DELLA RESIDENZA/SEDE SOCIALE
Il Contraente deve dare comunicazione scritta a Groupama Assicurazioni S.p.A. di ogni aggravamento del rischio. Inoltre, il Contraente è sempre tenuto a comunicare eventuali variazioni della residenza/sede sociale e del codice di avviamento postale dell’intestatario al Pra o locatario del veicolo assicurato.
L’inadempimento di tali obblighi in caso di dolo o colpa grave può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile; in tal caso, qualora sia pattuita la garanzia Responsabilità Civile Auto, Groupama Assicurazioni S.p.A. eserciterà in tutto o in parte il diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 144 della Legge per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dal citato articolo.
ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
Il contratto è soggetto a regolazione premio e prevede quindi:
• Premio Base
All’atto della stipula il Contraente versa un premio corrispondente alla somma dei premi dei singoli veicoli assicurati. Tale premio è sempre dovuto per intero anche qualora ne sia stato concesso il frazionamento.
Non è consentita la modifica dell’eventuale frazionamento concesso in corso di validità del contratto.
• Rate successive
Alle previste scadenze il Contraente versa le rate di premio successive. In caso contrario, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e ritorna in vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e fermo il diritto di Groupama Assicurazioni S.p.A. al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’articolo 1901 del Codice Civile.
• Regolazione Premio
Il premio di ciascun veicolo è determinato in base ai giorni di effettiva copertura per ciascun veicolo assicurato in ragione di 1/360 del premio annuo.
Qualora dal premio così calcolato risulti un premio superiore al premio base già corrisposto dal Contraente lo stesso dovrà corrispondere la differenza entro 30 giorni dalla comunicazione.
Viceversa, qualora dal premio così calcolato si determini un premio inferiore a quello già corrisposto dal Contraente, nel medesimo termine Groupama Assicurazioni S.p.A. rimborserà la differenza al netto delle imposte e del SSN.
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I premi devono essere pagati presso l’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure presso la sede di Groupama Assicurazioni S.p.A.. Salvo diversa pattuizione, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio base o la prima rata del premio base sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento comprovato dal rilascio del certificato e contrassegno.
In caso di deterioramento, smarrimento e furto del certificato e contrassegno, Groupama Assicurazioni S.p.A. rilascia un duplicato su richiesta dell’Assicurato e previa autocertificazione dell’evento.
Il contratto non è soggetto a tacito rinnovo.
ART. 4 - VEICOLI ASSICURATI
Sono assicurati i veicoli riportati in polizza.
In qualunque momento dell’annualità assicurativa il Contraente può richiedere di includere uno o più veicoli: Groupama Assicurazioni S.p.A. si riserva il diritto di accettare o meno l’inclusione di tali veicoli. In caso di accettazione, l’assicurazione decorre dal giorno e ora indicati nell’appendice di inclusione.
Non è ammessa la sospensione del contratto né delle singole applicazioni.
ART. 5 - ESTENSIONE TERRITORIALE E CARTA VERDE
Salvo diversa indicazione nell’ambito di specifiche garanzie, l’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea. Vale altresì per gli Stati elencati e non barrati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).
In caso di circolazione all’estero la garanzia Responsabilità Civile Auto è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione a Groupama Assicurazioni S.p.A..
Groupama Assicurazioni S.p.A. eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
ART. 6 - CESSAZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di cessazione del rischio a causa di distruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione, o esportazione definitiva del veicolo oppure nel caso di alienazione o di deposito in conto vendita dello stesso, nonché in caso di furto o rapina, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Groupama Assicurazioni S.p.A., fornendo idonea documentazione e, se pattuita la garanzia Responsabilità Civile Auto, è tenuto a restituire certificato, contrassegno (salvo il caso di furto) e Carta Verde.
La cessazione del veicolo determina l’esclusione dello stesso dal contratto previa restituzione di certificato di assicurazione, contrassegno e della Carta Verde.
In caso di nuova inclusione contestuale all’esclusione al veicolo incluso sarà attribuita la stessa classe di merito, con prosecuzione del periodo di osservazione, del veicolo escluso a patto che si tratti di veicolo appartenente allo stesso settore di quello cessato e che non sia modificata la forma tariffaria.
ART. 7 - ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
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ART. 8 - CLAUSOLE DI VINCOLO
Le clausole che seguono valgono esclusivamente per le applicazioni il cui relativo codice è richiamato con l’indicazione dell’Ente vincolatario e della data di scadenza del vincolo.
• Per i veicoli locati in leasing, con pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing
premesso che il veicolo assicurato, di proprietà dell’Ente vincolatario specificato in polizza ed immatricolato al P.R.A. a suo nome, è stato concesso in leasing al Contraente sino alla data di “Scadenza vincolo” indicata nell’elenco veicoli o nell’appendice di inclusione, Groupama Assicurazioni S.p.A. si impegna, per la durata del contratto, nei confronti dell’Ente a:
- non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell’Ente;
- comunicare all’Ente ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- comunicare all’Ente con lettera raccomandata qualsiasi ritardo del pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l’eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo e la mancata accettazione da parte del Contraente del premio proposto da Groupama Assicurazioni S.p.A., fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.
Resta inteso che, in caso di incendio, furto, rapina, danni accidentali o altri danni relativi al veicolo assicurato, l’indennizzo da liquidarsi verrà, a norma dell’articolo 1891, secondo comma, del Codice Civile, corrisposto all’Ente nella sua qualità di proprietario di detto veicolo, e che pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria; limitatamente ai danni parziali, l’indennizzo potrà essere corrisposto all’Assicurato con il consenso scritto dell’Ente.
• Per i veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio, con pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale
la presente polizza è vincolata sino alla data di “Scadenza vincolo” indicata nell’elenco veicoli o nell’appendice di inclusione a favore dell’Ente vincolatario e pertanto Groupama Assicurazioni
S.p.A. si obbliga, per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze del P.R.A., a:
- non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell’Ente;
- comunicare all’Ente ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- comunicare all’Ente con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l’eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo e la mancata accettazione da parte del Contraente del premio proposto da Groupama Assicurazioni S.p.A., fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge;
- non pagare, in caso di incendio, furto, rapina, danni accidentali o altri danni relativi al veicolo assicurato, l’indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dell’Ente e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest’ultimo l’indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l’Ente è fin da ora autorizzato dal Contraente.
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PARTE 2 - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
(Condizioni Generali di Assicurazione)
ART. 9 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Groupama Assicurazioni S.p.A. assicura, in conformità alle norme della Legge, i rischi della Responsabilità Civile Auto per i quali è obbligatoria l’assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza.
L’assicurazione è estesa anche alla Responsabilità Civile:
- per la circolazione del veicolo in aree private, escluse quelle aereoportuali;
- personale e autonoma dei trasportati per danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato, esclusi i danni al veicolo stesso;
- per i danni involontariamente cagionati a terzi nell’esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra al veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi e dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna, nell’ambito di questa garanzia non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni e le persone trasportate;
- della persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente per il veicolo utilizzato per esercitazione alla guida; nell’ambito di questa garanzia è considerato terzo anche l’allievo conducente;
- nel caso di motoveicolo condotto da persona munita di valida autorizzazione ad esercitarsi alla guida, anche durante l’eventuale tragitto in strade urbane strettamente necessario al raggiungimento dei luoghi atti ad effettuare le esercitazioni di guida ai sensi di legge.
In questi casi, i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle predette estensioni
ART. 10 - ESCLUSIONE E RIVALSA
L’assicurazione non è operante nei seguenti casi:
a) veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
b) veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non è condotto dal proprietario o suo dipendente;
c) conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il disposto della lettera d);
d) conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, salvo che venga comunque rinnovata entro tre mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;
e) relativamente ai danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della Carta di Circolazione; limitatamente ad autocarri, autotreni e autoarticolati l’assicurazione è operante per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all’uso o al trasporto delle cose sul veicolo;
f) veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n° 7 e 187 n° 8 del Codice della Strada e successive modifiche;
g) veicolo adibito al trasporto di merci pericolose intendendosi per tali liquidi corrosivi,
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lubrificanti, combustibili, infiammabili o tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici quali metano, butano, propano e simili;
h) veicolo adibito al trasporto di gas tossici o materie esplosive;
i) danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
l) veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 della Legge, Groupama Assicurazioni S.p.A. eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dal citato articolo.
ART. 11 - DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI RELATIVI
In tutti i casi di sinistro nel quale sia coinvolto il veicolo assicurato, l’Assicurato deve:
- presentare tempestivamente denuncia presso l’Agenzia utilizzando lo stampato “constatazione amichevole” (modulo blu); (la denuncia può essere effettuata anche presso Groupama Assicurazioni S.p.A.);
- fornire i dati relativi alla polizza ed al sinistro;
- a richiesta, produrre in fotocopia la carta di circolazione ed il certificato di proprietà relativi al veicolo assicurato e patente del conducente il veicolo al momento del sinistro;
- trasmettere a Groupama Assicurazioni S.p.A. le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
In caso di omissione, inesattezza o ritardo nella denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione, Groupama Assicurazioni S.p.A. ha diritto di rivalersi in base al disposto dell’art.144 della “Legge”.
Inoltre, in caso di sinistro subito dal veicolo assicurato o dal conducente dello stesso limitatamente alle lesioni di lieve entità per il quale sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto ai sensi della normativa vigente, l’Assicurato che non si ritenga responsabile in tutto o in parte deve presentare la richiesta di indennizzo, comunicando:
- l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento;
- i nomi degli assicurati;
- le targhe dei due veicoli coinvolti;
- la descrizione delle circostanze e modalità del sinistro;
- le generalità di eventuali testimoni;
- l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di Polizia;
- luogo, giorno ed ora in cui le cose sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare il danno;
- in caso di lesioni, i dati relativi ad età, attività del danneggiato, reddito, entità delle lesioni subite, attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, con indicazione del compenso spettante al professionista.
ART. 12 - RILASCIO DELLE ATTESTAZIONI DELLO STATO DI RISCHIO
In occasione di ciascuna scadenza annuale, se è stata stipulata la garanzia Responsabilità Civile Auto, Groupama Assicurazioni S.p.A. invia al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, le attestazioni dello stato di rischio in conformità alle disposizioni di legge. In caso di furto o rapina del veicolo, esportazione definitiva all’estero, vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione, se il periodo di osservazione
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risulta concluso Groupama Assicurazioni S.p.A. invia la relativa attestazione aggiornata. Groupama Assicurazioni S.p.A. non invia né rilascia l’attestazione relativa ai veicoli che siano stati in copertura per un periodo inferiore ad un anno.
In caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al Contraente dell’attestazione dello stato di rischio, Groupama Assicurazioni S.p.A. ne rilascia un duplicato, su richiesta del contraente, entro 15 giorni dalla richiesta stessa; ad analogo rilascio provvede nei confronti del proprietario del veicolo, se persona diversa, e nei confronti dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, nonché, in caso di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, nei confronti dell’utilizzatore del veicolo.
ART. 13 - GESTIONE DELLE VERTENZE
Groupama Assicurazioni S.p.A. assume, fino a quando ne ha interesse e salvo specifica comunicazione, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti dei terzi, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all’Assicurato stesso; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato, in sede penale, sino alla tacitazione dei danneggiati.
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la legge lo richieda. Groupama Assicurazioni S.p.A. ha diritto di rivalersi nei confronti dell’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi.
Groupama Assicurazioni S.p.A. non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali ed i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.
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pluriveicolari CONDIZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA GARANZIA RC AUTO
CONDIZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA GARANZIA RC AUTO
(Valide solo se espressamente richiamate in polizza)
Carico e scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici
Groupama Assicurazioni S.p.A., si impegna a corrispondere le somme che siano dovute a titolo di risarcimento danni, involontariamente cagionati a terzi, durante l’esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra al veicolo e viceversa effettuate con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo. La garanzia viene prevista per un massimale uguale a quello indicato in polizza per la garanzia Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e i danni conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, ad interruzione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e di quanto in genere si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Non sono considerati terzi le persone trasportate e coloro che prendono parte alle suddette operazioni.
Rimorchi targa propria
Groupama Assicurazioni S.p.A. prende atto che il veicolo traina rimorchio identificato con targa propria, effettuato a norma di legge.
Merci pericolose, gas tossici o materie esplosive
L’ assicurazione, in deroga a quanto stabilito nelle condizioni base copre anche la responsabilità civile:
- dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, intendendosi per tali liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili o tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici quali metano, butano, propano e simili;
- dei veicoli adibiti al trasporto di gas tossici o materie esplosive;
- purché il trasporto sia effettuato a norma di legge.
Rinuncia alla rivalsa
A fronte di apposita pattuizione Groupama Assicurazioni S.p.A. rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo o appartenente al nucleo familiare dello stesso o dei dipendenti e collaboratori anche occasionali dello stesso, nei seguenti casi:
• Veicolo guidato da persona non abilitata:
se il conducente è in possesso di patente idonea ma scaduta o non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.
• Xxxxx subiti dai terzi trasportati:
se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della Carta di Circolazione.
Nei suddetti casi non si darà luogo alla rinuncia nel caso in cui il proprietario o il locatario fossero a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa.
• Guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope: in caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n° 7 e 187 n° 8 del Codice della Strada, salvo venga accertato uno stato di etilismo cronico.
Risarcimento in forma specifica
L’Assicurato si impegna ad ottenere il risarcimento del danno in forma specifica, cioè attraverso la riparazione diretta del veicolo secondo le modalità di seguito elencate:
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CONDIZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA GARANZIA RC AUTO pluriveicolari
- effettuare la denuncia di sinistro ai sensi dell’art. 11;
- effettuare la riparazione del veicolo assicurato presso una delle Officine Convenzionate che gli verrà comunicata contattando l’Agenzia o consultando il sito internet di Groupama Assicurazioni S.p.A.;
- consegnare, agli addetti dell’Officina, copia della constatazione amichevole, i dati relativi alla polizza e al sinistro e l’eventuale ulteriore documentazione richiesta.
In caso di accertamento, anche successivo, di concorso di colpa o torto dell’Assicurato questi
dovrà corrispondere all’Officina la parte di costi a suo carico.
In caso di mancata consegna della documentazione la riparazione non verrà effettuata. La presente pattuizione è valida solo per i sinistri per i quali sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto ai sensi della normativa vigente o che si verificano nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
Aree aeroportuali
L’assicurazione è estesa anche alla Responsabilità Civile Auto per la circolazione nelle aree aeroportuali con il limite del massimale indicato nell’elenco veicoli/appendice inclusione.
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pluriveicolari FORME TARIFFARIE
PARTE 3 - FORME TARIFFARIE
Bonus / Malus
All’atto della stipulazione il contratto è assegnato ad una determinata classe secondo le regole di assegnazione concordate al momento della stipulazione del contratto.
In occasione di ciascun rinnovo, la polizza è assegnata ad una nuova classe di merito, determinata in base al numero dei sinistri (vedi NORME COMUNI ALLE FORME TARIFFARIE).
L’assegnazione della classe è determinata altresì dai sinistri - che non siano già stati considerati
- pagati nei periodi di osservazione precedenti. Il sistema prevede 18 classi di merito
Fissa
Il premio relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto è determinato in misura fissa.
Maggiorazione di premio per sinistrosità - Pejus
Al momento della stipulazione, il premio è determinato in base alla tariffa in vigore. In occasione di ciascun rinnovo, si applica la seguente tabella:
Sinistri pagati nel periodo di osservazione | Aumenti rispetto al premio base |
Fino a 1 | - |
2 | 15% |
Oltre 2 | + 25% |
Sconto anticipato
A fronte di apposita pattuizione sul modulo di polizza, si conviene che:
- il premio della presente polizza è determinato anche in base al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo annuo di assicurazione;
- al termine dell’annualità assicurativa, il premio anticipato iniziale sarà soggetto a conguaglio a favore di Groupama Assicurazioni S.p.A. nella misura della somma pattuita in polizza per ciascun sinistro che abbia dato luogo a pagamento, con il massimo di 5 per ogni veicolo;
- per i soli sinistri verificatisi ma non ancora pagati nel corso del periodo di osservazione, la regolazione con richiesta di versamento del relativo conguaglio di premio avrà luogo entro un anno dal pagamento degli stessi.
L’eventuale conguaglio di premio dovuto dall’assicurato dovrà essere pagato presso l’Agenzia oppure presso la sede di Groupama Assicurazioni S.p.A. entro 15 giorni dalla comunicazione del conguaglio medesimo.
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FORME TARIFFARIE
pluriveicolari
NORME COMUNI ALLE FORME TARIFFARIE
Periodo di osservazione della sinistrosità
Oltre al presente contratto, devono essere considerati eventuali contratti precedenti stipulati con Groupama Assicurazioni S.p.A. a garanzia dei medesimi veicoli.
Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Sinistri
Il sinistro si considera influente sulla assegnazione della classe di Bonus/Malus o sulla maggiorazione del Pejus al momento del pagamento di una somma nel periodo di osservazione, da parte di Groupama Assicurazioni S.p.A., rilevando a tal fine esclusivamente:
- i sinistri con responsabilità principale, cioè quelli nei quali al conducente del veicolo assicurato sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito ai conducenti degli altri veicoli coinvolti;
- i sinistri con corresponsabilità paritaria, cioè quelli per i quali non sia stato possibile accertare la responsabilità principale, qualora determinino un cumulo delle percentuali di corresponsabilità paritarie, secondo quanto riportato nell’attestato di rischio, uguale o superiore al 51%.
Riscatto sinistro
Alla scadenza del periodo assicurativo nel quale è stato pagato il sinistro, e comunque entro 3 mesi, il Contraente ha la facoltà di versare a Groupama Assicurazioni S.p.A. o, se trattasi di sinistri rientranti nella disciplina del risarcimento diretto, alla CONSAP, una somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati per tutti o per alcuni dei sinistri pagati nel periodo di osservazione precedente. I sinistri rimborsati non influiranno sull’assegnazione della classe di merito Bonus/Malus o sulla maggiorazione del Pejus dell’annualità successiva, né verranno conteggiati in caso di sconto anticipato.
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PARTE 4 - GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
Le seguenti garanzie sono operanti per i veicoli per i quali sono espressamente richiamate nell’appendice di inclusione.
ART. 14 - INCENDIO
Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del carburante.
La garanzia non comprende il caso di incendio verificatosi successivamente a furto o rapina.
ART. 15 - RICORSO TERZI E RIPRISTINO LOCALI DI PROPRIETÀ
Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza, fino alla concorrenza del massimale di € 250.000,00, i danni materiali e diretti causati da incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del carburante del veicolo assicurato:
- a terzi, in caso di danni non risarcibili ai sensi della legge, esclusi i danni a persone e cose trasportate;
- al locale adibito a rimessa di proprietà dell’intestatario al PRA del veicolo, o dell’usufruttuario, o acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing.
ART. 16 - FURTO E RAPINA
Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti:
- per la perdita del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina;
- cagionati al veicolo stesso nella esecuzione o in conseguenza di furto o rapina consumati o tentati;
- verificatisi al veicolo durante la circolazione successivamente al furto o alla rapina;
- danni da scasso: causati al veicolo nella esecuzione o in conseguenza del furto o rapina consumati o tentati di cose non assicurate che si trovano all’interno del veicolo;
- subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio successivo al furto o rapina
ART. 17 - KASKO
Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati in conseguenza di:
- collisione accidentale con altro veicolo, con persone od animali;
- urto contro ostacoli o contro oggetti scagliati da altri veicoli;
- caduta di oggetti e materiali;
- ribaltamento e uscita di strada.
ART. 18 - RECUPERO PERDITE PECUNIARIE
Le garanzie che seguono sono comprese nel Pacchetto “Recupero Perdite Pecuniarie”
Tassa di proprietà
Groupama Assicurazioni S.p.A. rimborsa, in caso di sinistro che abbia determinato danno totale, la quota di tassa di proprietà del veicolo assicurato corrispondente al periodo che intercorre dal giorno del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.
Sostituzione serrature
Groupama Assicurazioni S.p.A. rimborsa, in caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo, le spese sostenute dall’intestatario al PRA, o usufruttuario, o dall’acquirente con patto di
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riservato dominio o locatario in leasing, per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l’apertura delle portiere o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto; la presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500,00 per ogni sinistro.
Sequestro penale
In caso di sequestro penale, disposto in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti da circolazione avvenuti durante il periodo di validità della presente polizza, Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza le spese di dissequestro, nella misura stabilita convenzionalmente in € 25,00 per ciascun giorno di forzata sosta del veicolo, con il massimo di 30 giorni; la garanzia opera a condizione che la procedura sia instaurata e seguita da legali di fiducia di Groupama Assicurazioni S.p.A. e vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Recupero - Traino - Custodia
Groupama Assicurazioni S.p.A. rimborsa, in caso di sinistro, le spese sostenute dall’intestatario al PRA, o usufruttuario, o dall’acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, per il recupero, traino e custodia del veicolo assicurato, disposti dalle competenti Autorità; la presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500,00 per ogni sinistro.
Rimborso spese di immatricolazione
Groupama Assicurazioni S.p.A. rimborsa, in caso di sinistro che abbia determinato danno totale, le spese sostenute dall’intestatario al PRA, o usufruttuario, o dall’acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, per la immatricolazione di un veicolo.
Il rimborso:
- è integrale se il nuovo veicolo ha una potenza fiscale uguale o inferiore a quella del veicolo assicurato;
- è pari alle spese di immatricolazione del veicolo assicurato, se il nuovo veicolo ha una potenza fiscale superiore;
- corrisponde alle spese di voltura con il limite delle spese di immatricolazione del veicolo assicurato, se questo è sostituito da veicolo usato;
- non comprende l’importo di eventuali imposte straordinarie.
Bagagli trasportati
Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti subiti dall’intestatario al PRA, o usufruttuario, o dall’acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, in conseguenza di incendio o incidente con altro veicolo identificato, limitatamente ai bagagli dell’Assicurato o dei trasportati, fino alla concorrenza di € 500,00 per ogni sinistro; la garanzia è valida esclusivamente per beni di proprietà dell’Assicurato o dei trasportati, con esclusione di: preziosi, apparecchi fotografici, apparecchi fonoaudiovisivi e ottici, denaro e titoli, documenti e biglietti di viaggio, oggetti di artigianato.
ART. 19 - ROTTURA CRISTALLI
Groupama Assicurazioni S.p.A, rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione o riparazione di parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e tetto apribile del veicolo assicurato, in caso di rottura degli stessi.
La garanzia è prestata per ogni periodo assicurativo fino alla concorrenza di € 1.000,00 o di
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€ 1.500,00 qualora il veicolo assicurato sia un autobus, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti. La garanzia è prestata con una franchigia di € 150,00, qualora la sostituzione avvenga presso un centro di riparazione cristalli non convenzionato.
Sono esclusi dalla garanzia le rigature e le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo assicurato in conseguenza della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori esterni.
ART. 20 - GARANZIA INFORTUNI
Groupama Assicurazioni S.p.A. assicura, nei limiti riportati in polizza, i conducenti dei veicoli assicurati per gli infortuni derivanti da incidenti durante la circolazione del veicolo stesso.
La garanzia vale purché il conducente sia in possesso di valida e regolare patente di abilitazione alla guida a norma delle disposizioni vigenti oppure, se in possesso di patente idonea ma scaduta, che venga rinnovata dalle competenti Autorità entro 3 mesi dalla data del sinistro.
La garanzia comprende anche gli infortuni:
- avvenuti durante la circolazione, nel dare assistenza in caso di incidente stradale;
- derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi o subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza;
- avvenuti durante la salita e la discesa dal veicolo o durante le riparazioni di emergenza effettuate sulla strada, necessarie per riprendere la marcia;
- avvenuti durante tumulti popolari, atti di terrorismo, attentati, a condizione che il conducente non vi abbia preso parte attiva.
Resta inteso che per infortunio si intende l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce, come conseguenza diretta ed esclusiva, lesioni fisiche oggettivamente constatabili, indipendenti da condizioni patologiche preesistenti o sopravvenute all’Assicurato.
Se avvenuti durante la guida, sono considerati infortuni anche:
- l’asfissia causata da gas o vapori;
- l’annegamento;
- l’assideramento o il congelamento, i colpi di sole o di calore, le cadute di fulmini, le scariche elettriche, altre influenze termiche o atmosferiche;
- le lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti, delle ernie non traumatiche e delle rotture sottocutanee dei tendini.
Morte
Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, che determini la morte dell’Assicurato, Groupama Assicurazioni S.p.A. - salvo diverse indicazioni dell’Assicurato - effettua il pagamento della somma assicurata agli eredi testamentari o legittimi in parti eguali tra loro. L’indennizzo viene riconosciuto purché la morte avvenga entro 2 anni dal giorno dell’infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della polizza.
Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell’Assicurato non venisse ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, Groupama Assicurazioni S.p.A. liquida ai beneficiari la somma assicurata prevista in caso di morte.
La liquidazione della somma assicurata non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta ai sensi degli articoli 60 e 62 del Codice Civile. Se successivamente è provata l’esistenza in vita dell’Assicurato, o risulti che la morte non è dipesa da infortunio indennizzabile a termini di polizza, Groupama Assicurazioni
S.p.A. avrà diritto alla restituzione della somma assicurata.
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Invalidità permanente
Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, Groupama Assicurazioni
S.p.A. effettua, in caso di invalidità permanente, il pagamento di una percentuale della somma assicurata, in proporzione al grado di invalidità permanente, secondo le percentuali indicate nella tabella riportata di seguito.
Per invalidità permanente si intende la perdita definitiva, in misura totale o parziale, della capacità generica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
L’indennizzo viene riconosciuto a condizione che sussistano postumi permanenti e che gli stessi si siano stabilizzati entro 2 anni dal giorno dell’infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della polizza. Nel caso in cui, trascorsi 2 anni dall’infortunio, i postumi dello stesso non risultino ancora stabilizzati, in ogni caso verrà espressa la valutazione - che deve intendersi definitiva ai sensi di polizza - in riferimento al quadro presentato dall’assicurato in quel momento.
Il grado di invalidità è accertato secondo i seguenti criteri:
- per quanto riguarda il rachide cervicale, verranno indennizzati solo i postumi permanenti conseguenti a lussazione o frattura di uno o più corpi vertebrali, esclusi tutti i postumi conseguenti a qualsivoglia altra lesione, quale contusione, distorsione, distrazione, sublussazione;
- nei casi di preesistenti mutilazioni conseguenti a infortuni, postumi di pregresse malattie od intossicazioni croniche o invalidanti, malformazioni o difetti fisici, l’indennizzo è liquidato per le sole conseguenze dirette causate dall’infortunio, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti;
- la perdita totale e irrimediabile della funzionalità di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di limitazione della funzionalità le percentuali vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- nel caso di menomazioni di uno o più distretti anatomici o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso;
- la perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti o loro parti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%;
- per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale possibilità di applicare presidi correttivi;
- in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente;
- in caso di constatato mancinismo le percentuali riferite all’arto superiore destro si intendono applicate all’arto sinistro e viceversa.
Nei casi non specificati nella tabella, l’indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali ed ai sopra indicati criteri tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità lavorativa generica dell’Assicurato, indipendentemente dalla sua professione.
FRANCHIGIA: limitatamente alla presente garanzia:
- sulla parte eccedente € 130.000,00 e inferiore a € 200.000,00, l’indennizzo è dovuto solo se il grado di invalidità permanente è superiore al 5% del totale e, in ogni caso, l’indennità verrà liquidata solo per la percentuale di invalidità permanente eccedente il 5%;
- sulla parte eccedente € 200.000,00, l’indennizzo è dovuto solo se il grado di invalidità
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permanente è superiore al 10% del totale e, in ogni caso, l’indennità verrà liquidata solo per la percentuale di invalidità permanente eccedente il 10%.
Diaria da ricovero
Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, che comporti il ricovero dell’Assicurato in Istituto di cura sia in Italia che all’estero, Groupama Assicurazioni S.p.A. assicura la corresponsione dell’importo giornaliero assicurato.
L’indennizzo in caso di ricovero viene computato dal giorno di ricovero e termina il giorno antecedente la dimissione, con il massimo di 360 giorni, complessivamente per uno o più ricoveri relativi allo stesso infortunio.
Per “Istituto di cura” si intende l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionate al Servizio Sanitario Nazionale che private, regolarmente autorizzate al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno, nonché colonie della salute e cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Rimborso spese sanitarie
Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, che comporti il ricovero dell’Assicurato in Istituto di cura sia in Italia che all’estero, Groupama Assicurazioni S.p.A. rimborsa le spese sanitarie sostenute, sino alla concorrenza del massimale assicurato, per:
- xxxxxxx xx xxxxxx e di chirurghi;
- diritti di sala operatoria e materiale di intervento, compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicate durante l’intervento;
- rette di degenza;
- assistenza e cure mediche, consulti, trattamenti terapeutici;
- accertamenti diagnostici;
- trasporto in ambulanza all’Istituto di cura.
In caso di danni estetici al viso dovuti a sfregi e deturpazioni conseguenti ad infortunio, vengono rimborsate le spese documentate sostenute dall’Assicurato entro 2 anni dalla guarigione clinica, per cure e applicazioni effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il danno estetico, comprese le spese per interventi di chirurgia plastica ed estetica; sono in ogni caso escluse le protesi dentarie.
Rinuncia alla surrogazione
Groupama Assicurazioni S.p.A. rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, all’azione di surroga che le compete in base all’articolo 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.
Cumulo di indennizzi
L’indennizzo per morte non è cumulabile con quello per l’invalidità permanente.
Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente l’Assicurato muore entro 2 anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, Groupama Assicurazioni
S.p.A. corrisponde ai beneficiari la differenza tra l’indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario.
Gli altri indennizzi sono invece cumulabili con quelli per invalidità permanente e per morte.
Controversie - Arbitrato irrituale
In caso di controversie sul grado di invalidità permanente o sull’applicazione dei criteri di
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indennizzabilità, sulla misura dei rimborsi o delle indennità, le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto l’indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di 3 medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio.
Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di parti contrattuali.
I risultati delle operazioni devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale.
Tale rifiuto deve risultare nel verbale definitivo.
Pagamento dell’indennizzo
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, Groupama Assicurazioni S.p.A. liquida gli indennizzi che risultino dovuti, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 30 giorni.
Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi.
Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che gli indennizzi siano stati liquidati o comunque offerti in misura determinata, Groupama Assicurazioni S.p.A. paga ai beneficiari l’importo liquidato od offerto.
TABELLA INFORTUNI
Perdita totale, anatomica o funzionale di: | |
Destro Sinistro | - un arto inferiore: •al di sopra della metà della coscia 70% •al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio 60% •al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba 50% - di un piede 40% - ambedue i piedi 100% - un alluce 5% - un altro dito del piede 1% - la falange ungueale dell’alluce 2,5% |
- un arto superiore 70% 60% - una mano o un avambraccio 60% 50% - un pollice 18% 16% - un indice 14% 12% - un medio 8% 6% - un anulare 8% 6% - un mignolo 12% 10% - la falange ungueale del pollice 9% 8% - una falange di altro dito della mano 1/3 del valore del dito |
Perdita anatomica di: | |
- un rene 15% | - la milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8% |
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Perdita anatomica di: | |
- un rene 15% | - la milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8% |
Perdita totale anatomica o funzionale di: | |
- un occhio 25% | - ambedue gli occhi 100% |
Postumi di lesioni meniscali: | |
- se complete e disposte in senso trasversale 3% | - in tutti gli altri casi 1% |
Postumi di rottura completa di legamenti del ginocchio: | |
- collaterale interno 12% - collaterale esterno 8% | - crociato anteriore 6% - crociato posteriore 6% |
Esiti di rottura tendinea completa, indipendentemente dal trattamento e dal quadro clinico obiettivato | |
Destro Sinistro | - tendine di Achille 4% - quadricipite femorale 5% |
- del capo prossimale o distale del bicipite brachiale 5% 4% - di un tendine della cuffia dei rotori 5% 4% |
Anchilosi di: | |
Destro Sinistro | - dell’anca in posizione favorevole 35% - del ginocchio in estensione 25% - della tibio-tarsica ad angolo retto (con anchilosi della sotto astragali) 15% |
- scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola 25% 20% - gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° (con prono-supinazione libera) 20% 15% - polso in estensione rettilinea (con prono-supinazione libera) 10% 8% |
Paralisi completa di: | ||||
Destro | Sinistro | |||
- nervo radiale | 35% | 30% | - nervo sciatico popliteo esterno | 15% |
- nervo ulnare | 20% | 17% |
Sordità completa di: | |
- un orecchio 10% | - ambedue gli orecchi 40% |
Stenosi nasale assoluta | |
- monolaterale 4% | - bilaterale 10% |
- scomposta di una costa | 1% |
amielica di corpo vertebrale con deformazione a cuneo di: | |
• una vertebra cervicale | 12% |
• una vertebra dorsale | 5% |
• 12a dorsale | 10% |
• una vertebra lombare | 10% |
- frattura del sacro | 3% |
- di un metamero coccigeo con callo deforme | 5% |
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Postumi di frattura:
ART. 21 - ASSISTENZA
Groupama Assicurazioni S.p.A. garantisce, tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Service, in funzione 24 ore su 24, le prestazioni elencate.
Resta inteso che:
- ogni singola prestazione non può essere fornita per ciascun veicolo assicurato più di tre volte per periodo assicurativo;
- il diritto alle prestazioni non sussiste qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro;
- qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Groupama Assicurazioni S.p.A. non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione;
- qualora l’Assicurato usufruisca di prestazioni analoghe a quelle fornite da Società queste saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi;
- l’Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri oggetto di questa assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e dei periti eventualmente investiti dell’esame del sinistro stesso;
- tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni, così come tutti gli anticipi di denaro, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie di restituzione di ogni somma anticipata;
- l’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso; trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
Inoltre, nell’ambito della presente garanzia:
- per “incidente” si intende la collisione con altro veicolo, l’urto contro un ostacolo fisso, il ribaltamento, l’uscita di strada che provochino al veicolo danni tali da determinarne il fermo immediato o, comunque, da impedirne la marcia sussistendo il rischio di aggravamento del danno o condizioni di insicurezza per il conducente o i passeggeri;
- per “guasto” si intende qualsiasi mancato funzionamento improvviso e imprevisto del veicolo tale da determinarne il fermo immediato o, comunque, da impedirne la marcia sussistendo il rischio di aggravamento del danno o condizioni di insicurezza per il conducente o i passeggeri.
Le Prestazioni previste dal servizio di assistenza sono fornite secondo la seguente tabella:
AUTOVETTURE | MOTOVEICOLI | AUTOCARRI, MOTOCARRI, CAMPER |
Soccorso Stradale | Soccorso Stradale | Soccorso Stradale |
Officina Mobile | Officina Mobile | Officina Mobile |
Recupero veicolo | Recupero veicolo | Recupero veicolo |
uscito di strada | uscito di strada | uscito di strada |
Auto in sostituzione (7 giorni) | Viaggio per recupero veicolo | Rimpatrio del veicolo |
Autodemolizione | Rimpatrio del veicolo | Assistenza Telefonica |
Viaggio per recupero veicolo | Assistenza Telefonica | Pronto Guasti |
Rimpatrio del veicolo | Pronto Guasti | Spese di rimessaggio |
Assistenza Telefonica | ||
Pronto Guasti |
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21.1 - SOCCORSO STRADALE
Qualora il veicolo abbia subito:
- un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata;
- un furto totale o una rapina, seguiti da ritrovamento, con danni tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell’Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso presso l’officina convenzionata più vicina o, in alternativa e se si trovano entro un raggio di 50 Km, all’officina indicata dal conducente o al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice oppure alla residenza o al domicilio dell’Assicurato.
Qualora il veicolo abbia subito un sinistro rientrante nella procedura di risarcimento in forma specifica, la Struttura Organizzativa mette a disposizione il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso esclusivamente presso l’officina convenzionata più vicina.
Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico il relativo costo.
Sono a carico dell’Assicurato:
- le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l’incidente o il guasto al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate;
- le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali;
- le spese di posteggio in caso di recupero di carrelli appendice o roulotte anche con targa diversa, trainati sino al deposito più vicino.
Per i furgoni ed i mezzi pesanti, si procederà al recupero del rimorchio con targa diversa se lo stesso è esplicitamente coperto da specifica polizza.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica in Italia o all’estero.
21.2 - OFFICINA MOBILE
Qualora il veicolo abbia subito:
- un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata;
- un furto totale o una rapina, seguiti da ritrovamento con danni tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa, valutata l’entità, il tipo di danno e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verifica la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invia la stessa per la riparazione.
Qualora durante l’intervento l’Officina Mobile riscontrasse l’impossibilità a riparare il veicolo, la stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione soccorso stradale. Groupama Assicurazioni S.p.A. terrà a proprio carico il costo della manodopera e dell’intervento. Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio o dei liquidi eventualmente utilizzati per l’intervento e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica in Italia.
21.3 - RECUPERO VEICOLO USCITO DI STRADA
Qualora il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e non riesca a ritornarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa interviene con il mezzo di soccorso appropriato per riportare il veicolo nell’ambito della sede stradale.
Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico il relativo costo, fino alla concorrenza di un importo massimo di € 200,00 per sinistro per le autovetture, i motoveicoli e gli altri veicoli fino a 3,5 tonnellate di peso o di € 2.600,00 per gli altri veicoli oltre 3,5 tonnellate di peso.
Sono a carico dell’Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito
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l’incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica in Italia o all’estero.
21.4 - AUTO IN SOSTITUZIONE
Qualora l’autovettura abbia subito:
- un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata, tali da comportare una riparazione superiore a 8 ore di manodopera certificate dall’officina incaricata della riparazione,
- un furto totale o una rapina,
la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell’Assicurato un’autovettura equivalente e comunque di cilindrata non superiore a 2000 cc. per il periodo di tempo necessario alle eventuali riparazioni e comunque per un massimo di 7 giorni per sinistro e con percorrenza illimitata. L’autovettura sostitutiva è messa a disposizione:
- tramite le società di autonoleggio convenzionate con la Struttura Organizzativa;
- secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali delle stesse;
- presso le stazioni di noleggio delle stesse;
- secondo gli orari di apertura delle stesse.
Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico il relativo costo.
Sono a carico dell’Assicurato:
- le spese per il carburante, i pedaggi in genere e i traghetti;
- le spese per le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie;
- ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio che dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica in Italia.
21.5 - AUTODEMOLIZIONE
Qualora il veicolo abbia subito un incidente o un incendio, anche in conseguenza di furto o rapina e in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti debba essere cancellato al P.R.A. e demolito, la Struttura Organizzativa organizza il recupero del veicolo mediante carroattrezzi e la sua demolizione.
A tal fine l’Assicurato deve comunicare il proprio codice fiscale, nonché produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:
in originale:
Carta di Circolazione; Certificato di Proprietà; targhe autoveicolo.
In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti, l’Assicurato deve produrre l’originale della denuncia sostitutiva o il verbale di ritiro o la ricevuta temporanea sostitutiva e copia dell’estratto cronologico rilasciato dal P.R.A..
in copia:
documento di riconoscimento valido dell’intestatario al P.R.A.;
documento di riconoscimento valido dell’incaricato della consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dell’intestatario al P.R.A.
La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l’Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.
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Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico:
- le spese relative al recupero del veicolo con carroattrezzi;
- le spese relative alla cancellazione al P.R.A. ed alla demolizione del veicolo medesimo.
Sono a carico dell’Assicurato:
- gli eventuali costi di deposito del veicolo;
- le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica in Italia.
21.6 - VIAGGIO PER RECUPERO DEL VEICOLO
Qualora il veicolo abbia subito:
- un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata, tale da comportare una riparazione certificata dall’officina superiore a 36 ore in Italia o 5 giorni all’estero;
- un furto o una rapina e sia stato ritrovato ad oltre 50 Km dal comune di residenza del proprietario,
la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell’Assicurato un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato.
Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico il relativo costo. In alternativa, su richiesta dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo al luogo di residenza o al domicilio dell’Assicurato stesso, Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico l’onorario dell’autista.
Sono a carico dell’Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere e i traghetti. La prestazione è operante quando il veicolo da recuperare, in Italia o all’estero, si trovi ad almeno 50 Km dal comune di residenza del proprietario.
21.7 - RIMPATRIO VEICOLO
Qualora il veicolo abbia subito:
- un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata, tale da comportare una riparazione certificata dall’officina superiore a 5 giorni;
- un furto totale o una rapina e venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa organizza il rimpatrio del veicolo dal luogo di giacenza al luogo concordato con l’Assicurato, con i mezzi dalla stessa ritenuti opportuni.
Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico:
- le spese relative al trasporto;
- le spese della giacenza all’estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa.
Sono a carico dell’Assicurato:
- le spese relative ai diritti doganali;
- i costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori;
- l’eventuale spesa eccedente il valore commerciale del relitto dopo il sinistro.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica all’estero o limitatamente al furto totale o rapina il sinistro si verifica in Italia ma il veicolo viene ritrovato all’estero.
21.8 - ASSISTENZA TELEFONICA
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali, la Struttura Organizzativa fornisce al Proprietario del veicolo o al conducente dello stesso informazioni
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relative a:
- viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
- situazione metereologica sulle strade;
- normativa in materia di R.C. Auto, imposta di proprietà, patente, Carta di Circolazione, Codice della Strada;
- servizi turistici (traghetti, formalità per viaggi all’estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei). Qualora, inoltre, il conducente o eventuali trasportati del veicolo, trovandosi all’estero, siano impossibilitati a comunicare con persone in Italia, la Struttura Organizzativa si impegna a trasmettere loro i messaggi urgenti, declinando ogni responsabilità in merito al contenuto degli stessi.
21.9 - PRONTO GUASTI
La Struttura Organizzativa fornisce al Proprietario del veicolo o al conducente dello stesso informazioni e consulenze tramite tecnico relative a qualsiasi anomalia nel funzionamento del veicolo e dirette a risolvere eventuali impedimenti alla marcia, nei limiti della diagnosi a distanza.
21.10 SPESE DI RIMESSAGGIO
Limitatamente agli autocarri, qualora il veicolo, in seguito a guasto o incidente, subisca un danno tale da non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, Groupama Assicurazioni
S.p.A. riconosce le spese di rimessaggio per le prime 24 ore fino a € 260,00 per sinistro. La prestazione è operante quando il sinistro si verifica all’estero.
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PARTE 5 - GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
(Condizioni Generali di Assicurazione comuni a tutte le garanzie accessorie)
ART. 22 - ESCLUSIONI RELATIVE A TUTTE LE GARANZIE
Per tutte le garanzie, con esclusione della garanzia infortuni ed assistenza, non sono risarcibili i danni:
a causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
b) causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e (con esclusione della garanzia Furto e Rapina) dolosi in genere;
c) causati da esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, caduta di neve, ghiaccio e pietre, frane, grandine, inondazioni e straripamenti, mareggiate e smottamenti di terreno, trombe d’aria e uragani, valanghe e slavine;
e) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara;
f) causati da partecipazione ad attività delittuose o con dolo:
- del Contraente, dell’Assicurato, dei loro dipendenti o comunque delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti;
- del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell’Assicurato;
- qualora Contraente o Assicurato non siano persone fisiche, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell’amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
g) causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.
Relativamente alla garanzia kasko sono altresì esclusi: i danni conseguenti a furto e rapina, quelli avvenuti quando il veicolo è guidato o da conducente non abilitato alla guida, ad eccezione del veicolo guidato dal conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, purché questa venga comunque rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro, a meno che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso, o in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, o subiti a causa di circolazione fuoristrada.
Limitatamente alla garanzia Infortuni valgono le seguenti esclusioni:
l’assicurazione non è operante se il conducente ha un’età superiore a 77 anni alla data del sinistro.
L’assicurazione non è operante per gli infortuni:
a) subiti da persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoici, in quanto le lesioni prodotte dall’infortunio siano in relazione con le predette condizioni patologiche;
b) avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n°7 o 187 n°8 del Codice della Strada;
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c) occorsi in occasione dell’uso del veicolo in modo illecito o contro la volontà del Contraente.
Limitatamente alla garanzia Assistenza valgono le seguenti esclusioni. Le prestazioni non sono dovute in caso di:
- sinistri avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, salvo questa venga comunque rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;
- avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il disposto di cui sopra;
- avvenuti quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada e successive modifiche; salvo sia stata pattuita la condizione Rinuncia all’azione di rivalsa.
ART. 23 - VALORE ASSICURATO
Relativamente alle garanzie Incendio, Furto, Rapina e Kasko, l’assicurazione è prestata per il valore dichiarato dal Contraente per ciascun veicolo, che comprende i valori degli accessori e degli apparecchi fonoaudiovisivi, purché stabilmente fissati al veicolo.
Groupama Assicurazioni S.p.A. si impegna quindi a indennizzare:
- in caso di danno totale: una somma corrispondente al valore commerciale del veicolo, nonché degli accessori e dei fonoaudiovisivi purché stabilmente fissati allo stesso, al netto di eventuali scoperti e franchigie, e del valore dell’eventuale relitto;
- in caso di danno parziale: una somma corrispondente al costo delle riparazioni o delle sostituzioni con applicazione del degrado sul prezzo delle parti sostituite, salvo il limite del valore commerciale dello stesso, al netto di eventuali scoperti e franchigie.
Il valore del veicolo viene desunto dalla rivista di riferimento.
Resta inteso che per danno totale si intende il danno quando il veicolo, in seguito a furto o rapina, non sia stato ritrovato oppure quando, in seguito ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo superino l’80% del valore dello stesso al momento del sinistro, purché l’Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto; in tutti gli altri casi il danno si intende parziale.
Nel caso in cui l’Assicurato possa fiscalmente detrarre l’ammontare dell’IVA la liquidazione del danno avverrà al netto dell’imposta suddetta.
ART. 24 - DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI
L’Assicurato in caso di sinistro deve:
- presentare tempestivamente denuncia presso l’Agenzia o la sede di Groupama Assicurazioni S.p.A.;
- fornire i dati che verranno richiesti relativi alla polizza e al sinistro;
- informare Groupama Assicurazioni S.p.A. non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso;
e relativamente alle garanzie interessate dal sinistro e sottoscritte in polizza:
nel caso di furto o rapina totali deve inoltre:
- presentare immediatamente denuncia all’Autorità competente e fornire copia a Groupama Assicurazioni S.p.A., provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verifichino all’estero, la denuncia deve essere presentata sia all’Autorità straniera che all’Autorità italiana;
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- fornire originale della carta di circolazione; se asportata con il veicolo, trasmettere a Groupama Assicurazioni S.p.A. copia della denuncia di xxxxx;
- fornire originale del certificato di proprietà con l’annotazione della perdita di possesso, rilasciato dal PRA;
- fornire originale dell’estratto cronologico generale del PRA;
- fornire, se non asportate con il veicolo, tutte le copie delle chiavi;
- fornire prova dell’esistenza e operatività degli impianti antifurto qualora questi presupposti siano stati dichiarati in polizza;
- rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Groupama Assicurazioni S.p.A.; l’Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato restituendo a Groupama Assicurazioni S.p.A. l’indennizzo ricevuto, salva successiva liquidazione a termini di polizza;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d’acquisto o documento equivalente;
nel caso di furto o rapina parziali deve inoltre:
- presentare immediatamente denuncia all’Autorità competente e fornire copia a Groupama Assicurazioni S.p.A., provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verifichino all’estero, la denuncia deve essere presentata sia all’Autorità straniera che all’Autorità italiana;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d’acquisto o documento equivalente;
nel caso di incendio deve inoltre:
- se doloso presentare immediatamente denuncia all’Autorità competente e fornire copia a Groupama Assicurazioni S.p.A., provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verifichino all’estero, la denuncia deve essere presentata sia all’Autorità straniera che all’Autorità italiana;
- fornire copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti;
- in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Groupama Assicurazioni S.p.A.;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d’acquisto o documento equivalente;
nel caso di rottura cristalli deve inoltre:
- fornire documento fiscale attestante l’avvenuta sostituzione o riparazione, salvo in caso di sostituzione o riparazione avvenuta in un centro convenzionato;
nel caso di xxxxx deve inoltre:
- in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Groupama Assicurazioni S.p.A.;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d’acquisto o documento equivalente.
nel caso di Infortuni deve inoltre:
- presentare tempestivamente denuncia presso l’Agenzia o Groupama Assicurazioni S.p.A.;
- fornire i dati che verranno richiesti relativi alla polizza e al sinistro;
- produrre certificato medico attestante l’entità e la sede delle lesioni; il decorso delle stesse deve poi essere documentato con continuità da ulteriori certificati medici, fino a guarigione avvenuta;
- per le garanzie “Diaria da ricovero” e “Rimborso spese sanitarie”, presentare copia conforme della cartella clinica completa, di certificati medici e delle fatture in originali di spesa che
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saranno successivamente restituite da Groupama Assicurazioni S.p.A..
L’Assicurato, i suoi familiari e aventi diritto, devono consentire la visita ai medici di Groupama Assicurazioni S.p.A. e qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l’Assicurato stesso.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Infine Groupama Assicurazioni S.p.A. si riserva di richiedere, se per l’accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, gli atti relativi.
Nel caso di sinistri relativi alla garanzia Assistenza deve:
- telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde gratuito:
800.713.974;
- in alternativa potrà:
- rivolgersi al n° x00 00.00.00.00.00
- inviare un fax al n° x00 00.00.00.00.00
- inviare una mail a: xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
In ogni caso si deve comunicare con precisione:
1. tipo di assistenza di cui necessita
2. nome e cognome
3. numero di polizza
4. numero di targa
5. indirizzo del luogo in cui si trova
6. il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza;
- fornire, a richiesta della Struttura Organizzativa, giustificativi, fatture, ricevuta e ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla prestazione;
- comunicare entro 3 giorni dalla data del sinistro l’esistenza di assicurazioni per le quali l’Assicurato abbia diritto a prestazioni analoghe a quelle fornite da Groupama Assicurazioni S.p.A..
ART. 25 - RIPARAZIONI - SOSTITUZIONI IN NATURA DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE
Relativamente alle garanzie Incendio, Furto, Rapina e Kasko, salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell’autorimessa o nell’officina, l’Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima che siano trascorsi 3 giorni dal momento della presentazione della denuncia, salvo consenso di Groupama Assicurazioni S.p.A.. Groupama Assicurazioni S.p.A. ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l’indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore.
L’Assicurato non ha diritto di abbandonare a Groupama Assicurazioni S.p.A., né in tutto né in parte, quanto possa essere stato salvato dal sinistro o da eventuali recuperi.
ART. 26 - LIMITI DI INDENNIZZO
In ogni caso l’indennizzo non può essere superiore alle somme assicurate.
Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.
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ART. 27 - SCOPERTO E FRANCHIGIA
Dall’importo indennizzabile a norma dei precedenti punti, sono detratti gli importi eventualmente pattuiti e riportati sul modulo di polizza a titolo di scoperto o di franchigia.
In caso di contemporanea applicabilità di scoperto e franchigia, i rispettivi importi non si cumulano, ma si applica esclusivamente il maggiore dei due.
Lo scoperto e la franchigia non si applicano in caso di incendio, azione del fulmine, esplosione del carburante.
ART. 28 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - NOMINA DEI PERITI
La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti, oppure, può aver luogo quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da Groupama Assicurazioni S.p.A. e dall’Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti.
Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale ove risiede l’Assicurato o ha sede l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto.
I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l’abbia sottoscritta.
Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Groupama Assicurazioni S.p.A. e dell’Assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.
ART. 29 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Il pagamento dell’indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e sempre che, in caso di furto totale o rapina, siano trascorsi 30 giorni da quello del sinistro.
Resta fermo il disposto dell’articolo 2742 del Codice Civile, qualora il veicolo sia soggetto a privilegio, pegno o ipoteca, a favore di terzi.
Se per l’accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, il pagamento sarà eseguito quando il procedimento medesimo abbia accertato il fatto stesso.
ART. 30 - RECUPERI
In caso di recupero del veicolo dopo il pagamento dell’indennizzo, l’Assicurato, qualora non abbia rilasciato a Groupama Assicurazioni S.p.A. la procura a vendere, si impegna a porre in atto le procedure necessarie per consentire a Groupama Assicurazioni S.p.A. stessa di venire in possesso del veicolo ritrovato e successivamente provvedere alla sua alienazione, autorizzandola a trattenerne il ricavato; nel caso di indennizzo parziale, il ricavato sarà ripartito fra le parti secondo i rispettivi interessi.
L’Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato: in questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto verrà ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettueranno i relativi conguagli con l’indennizzo precedentemente pagato.
ART. 31 - DIRITTO DI SURROGAZIONE
I diritti e le azioni che l’Assicurato o i suoi aventi diritto possono avere verso i terzi, si trasmettono di diritto, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, a Groupama Assicurazioni S.p.A. fino a concorrenza degli importi pagati, con rinuncia peraltro al diritto di surrogazione nei confronti
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del conducente del veicolo, salvo i casi di circolazione contro la volontà del proprietario, nonché degli appartenenti al nucleo familiare dell’Assicurato.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLE GARANZIE AUTO RISCHI DIVERSI
(Valide solo se espressamente richiamate in polizza)
XXXXXXXX XXXXXXXXXX RELATIVE ALLA GARANZIA INCENDIO/FURTO E RAPINA
Le seguenti clausole sono operanti per i veicoli per i quali sono espressamente richiamate nell’appendice di inclusione
Valore a nuovo
In caso di danno totale verificatosi nei primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo assicurato, Groupama Assicurazioni S.p.A. si impegna a indennizzare una somma corrispondente al valore a nuovo del veicolo sulla base - se censito - delle quotazioni riportate dalla rivista di riferimento.
In caso di danno parziale verificatosi nei primi ventiquattro mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo assicurato, Groupama Assicurazioni S.p.A. si impegna a indennizzare una somma corrispondente al costo delle riparazioni o delle sostituzioni senza applicazione del degrado sul prezzo delle parti sostituite.
Incendio
In deroga a quanto stabilito nelle condizioni base, Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti solo in conseguenza di incendio, azione del fulmine, esplosione del carburante; mentre non provvede ad alcun indennizzo in caso di furto o rapina.
Danno totale
In deroga a quanto stabilito nelle condizioni base, Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti solo in caso di danno totale; mentre non provvede ad alcun indennizzo in caso di danno parziale.
Eventi Naturali e Sociopolitici
Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza con uno scoperto:
- del 10% minimo € 250,00, per autovetture, camper, roulotte, macchine agricole, motocarri;
- del 10% minimo € 500,00 per autocarri, rimorchi, veicoli speciali, macchine operatrici e carrelli;
- del 10% minimo € 750,00 per autobus;
anche i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di:
- inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d’aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere.
Radiolocalizzatore satellitare
Le Parti riconoscono che le condizioni di premio della garanzia Incendio/Furto e Rapina sono pattuite anche in base alla dichiarazione del Contraente che il veicolo descritto in polizza è dotato di antifurto con radiolocalizzatore e purché sia certificato l’avvenuto collaudo dello stesso e l’attivazione dei servizi con la Centrale di tele - sorveglianza.
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pluriveicolari CONDIZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLE GARANZIE AUTO RISCHI DIVERSI
Per “antifurto con radiolocalizzatore” si intende un antifurto consistente in apparato radio ricetrasmettitore su frequenze dialoganti con costellazione di satelliti GPS che - installato a bordo del veicolo - consente di segnalarne automaticamente il furto e localizzarne gli spostamenti, mediante segnalazione a Centrale di tele sorveglianza.
Le Parti convengono che, esclusivamente in caso di danno totale, non verranno applicate né la percentuale di scoperto, né la franchigia eventualmente previste in polizza.
In caso di sinistro, l’Assicurato si impegna a fornire, a richiesta di Groupama Assicurazioni S.p.A., prova documentale dell’esistenza e della operatività dell’antifurto stesso; resta comunque inteso che, qualora non fosse soddisfatto, al momento del sinistro, anche solo uno dei requisiti sopra descritti l’indennizzo sarà ridotto nella misura del 20% con un minimo di € 5.000,00.
Meck Lock
Le Parti riconoscono che le condizioni di premio della garanzia Incendio/Furto e Rapina sono pattuite anche in base alla dichiarazione del Contraente che il veicolo descritto in polizza è dotato (o verrà dotato entro cinque giorni non festivi) dell’antifurto sotto descritto e purché sia certificata l’avvenuta installazione dello stesso.
Le Parti convengono che, esclusivamente in caso di danno totale, non verranno applicate né la percentuale di scoperto, né la franchigia eventualmente previste in polizza.
In caso di sinistro, l’Assicurato si impegna a fornire, a richiesta di Groupama Assicurazioni S.p.A., prova documentale dell’esistenza e della operatività dell’antifurto stesso nonché le 3 copie delle chiavi ad esso relative; resta comunque inteso che, qualora non fosse soddisfatto, al momento del sinistro, anche solo uno dei requisiti sopra descritti l’indennizzo sarà ridotto nella misura del 50%, con un minimo di € 10.000,00.
Se il furto totale avvenisse entro i 5 giorni lavorativi successivi alla sottoscrizione del contratto e l’antifurto non fosse ancora stato installato, il sinistro verrà liquidato tenendo conto dello scoperto indicato nel modulo di polizza.
Marca e modello Produttore/distributore: MO20 - MO40 - Meck Lock Call MECK LOCK SYSTEM S.A.
XXXXXXXX XXXXXXXXXX RELATIVE ALLA XXXXXXXX XXXXX
Le seguenti clausole sono operanti per i veicoli per i quali sono espressamente richiamate nell’appendice di inclusione
Collisione
In deroga a quanto stabilito nelle condizioni base, Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati solo in caso di collisione accidentale con altro veicolo targato o ciclomotore, purché identificati.
Eventi Naturali e Sociopolitici
Groupama Assicurazioni S.p.A., indennizza, con uno scoperto:
- del 10% minimo € 250,00, per autovetture, camper, roulotte, macchine agricole, motocarri;
- del 10% minimo € 500,00 per autocarri, rimorchi, veicoli speciali, macchine operatrici e carrelli;
- del 10% minimo € 750,00 per autobus;
anche i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di:
- inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d’aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine;
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- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere.
Valore a nuovo
In caso di danno totale verificatosi nei primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo assicurato, Groupama Assicurazioni S.p.A. si impegna a indennizzare una somma corrispondente al valore a nuovo del veicolo sulla base - se censito - delle quotazioni riportate dalla rivista di riferimento.
In caso di danno parziale verificatosi nei primi ventiquattro mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo assicurato, Groupama Assicurazioni S.p.A. si impegna a indennizzare una somma corrispondente al costo delle riparazioni o delle sostituzioni senza applicazione del degrado sul prezzo delle parti sostituite.
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Mod. 220032 - Ed. 10/2011 - Agg. 06/2012
Groupama Assicurazioni S.p.A.
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