DIRETTIVE IN MATERIA DI PERSONALE E DI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE PER IL PERIODO 2014-2016
Allegato parte integrante
Allegato
DIRETTIVE IN MATERIA DI PERSONALE E DI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE PER IL PERIODO 2014-2016
Criteri generali
In tutti i casi in cui nei successivi punti sono previste possibili autorizzazioni per l’assunzione di personale, deve trovare applicazione il principio della sostanziale invarianza delle dotazioni di personale rispetto al 2013.
PARTE I – DIRETTIVE AGLI ENTI PUBBLICI STRUMENTALI E ALLE AGENZIE
A. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE PER GLI ANNI 2014, 2015, 2016
A.1 ASSUNZIONI DI PERSONALE
Nel rispetto del limite di spesa previsto dal successivo punto C. e previa autorizzazione del Dipartimento provinciale in materia personale che verifica anche la possibilità di espletare procedure di mobilità con la Provincia o con altri enti strumentali, gli enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, determinato o in comando esclusivamente secondo le modalità di seguito specificate:
1) assunzioni di personale a tempo indeterminato esclusivamente nei seguenti casi:
- per le assunzioni obbligatorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n.
68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- per le assunzioni conseguenti all’inquadramento del personale già in servizio ai sensi dell’articolo 8 della legge provinciale n. 7/1997;
- in caso di attribuzione da parte della Provincia di nuove attività non di carattere temporaneo o straordinario, l’Accordo di programma provvederà alla definizione delle eventuali necessità di nuove assunzioni;
- per le assunzioni finanziate con le economie di spesa derivanti dall’applicazione degli articoli 24 e 25 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1. Gli enti procederanno all’applicazione di quanto previsto dagli articoli 24 e 25 in parola con le medesime modalità che adotterà la Provincia;
- per la copertura di posti resi liberi a seguito della cessazione dal servizio; la spesa annua per queste assunzioni non potrà essere maggiore di un quinto del costo complessivo del personale cessato nel medesimo anno di tutti gli enti pubblici strumentali della Provincia.
Per poter procedere con dette assunzioni dovrà essere rispettata la seguente procedura:
o entro il mese di gennaio di ogni anno (per il 2014 entro un mese dall’adozione della presente deliberazione) gli enti comunicano al dipartimento provinciale competente in materia di personale la spesa del personale cessato l’anno precedente;
o il dipartimento competente in materia di personale costituisce un fondo virtuale da utilizzarsi per le assunzioni di tutti gli enti strumentali pubblici;
o entro il mese di febbraio di ogni anno (per il 2014 entro un mese dall’adozione della presente deliberazione) gli enti comunicano al dipartimento provinciale competente in materia di personale le eventuali esigenze di personale dipendente a tempo indeterminato, dandone dettagliata motivazione;
o le priorità delle assunzioni da potersi effettuare e che andranno a ridurre il fondo in parola, verranno stabilite dal dipartimento provinciale competente in materia di personale in collaborazione con la Direzione generale e con i dipartimenti di afferenza degli enti medesimi.
2) assunzioni di personale a tempo determinato esclusivamente nei seguenti casi:
- su posti resisi vacanti per cessazione di personale a tempo indeterminato e su posizioni a tempo determinato;
- su posizioni lavorative essenziali per l’espletamento di attività indispensabili che non possono essere svolte dal Centro di servizi condivisi (gestione delle risorse umane, degli affari generali, legali, contabili e finanziari e di altre funzioni di carattere generale) o per queste ultime attività qualora il Centro non sia attivato;
- per attribuzione da parte della Provincia di nuove attività di carattere temporaneo o straordinario;
I provvedimenti di assunzione a tempo determinato daranno atto del ricorrere delle condizioni sopra indicate.
3) in caso di attivazione di comandi presso altri enti (che dovrà essere preventivamente autorizzata dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale) la sostituzione dei dipendenti a tempo indeterminato posti in comando sarà possibile secondo le modalità di seguito specificate:
- a fronte di comando presso enti appartenenti al sistema pubblico provinciale: la copertura del posto temporaneamente vacante potrà avvenire esclusivamente attraverso il comando di personale dipendente a tempo indeterminato di uno degli enti appartenenti al sistema pubblico provinciale;
- a fronte di comando presso enti esterni al sistema pubblico provinciale: la copertura del posto temporaneamente vacante potrà avvenire attraverso assunzioni a tempo determinato, purchè vi sia invarianza di costo a carico dell’Ente;
4) le procedure di reclutamento del personale di cui ai punti 1) e 2) verranno gestite dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale. Nelle commissioni verrà rappresentato anche l’Ente strumentale attraverso uno o più delegati, che non appartengano agli organi di amministrazione o di controllo dell’ente o ricoprano cariche pubbliche o
incarichi elettivi o siano dirigenti sindacali o comunque designati dalle Organizzazioni sindacali o comunque trovarsi in altre situazioni che possono determinare conflitto di interessi;
A.2 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
1) gli Enti strumentali costituiscono il budget per area direttiva per gli anni 2014, 2015 e 2016 sulla base delle indicazioni impartite dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale.
Per gli Enti che nell’anno 2013 hanno costituito detto budget in misura superiore a quella derivante da quanto indicato nel precedente paragrafo, il budget per l’indennità di area direttiva degli anni 2014, 2015 e 2016 è confermato nella medesima misura, purché vi sia invarianza quali – quantitativa del personale; eventuali nuove assegnazioni o assunzioni di personale dipendente, anche avente diritto all’indennità per area direttiva, non potranno in alcun modo generare incrementi del predetto budget.
Gli Enti che nell’anno 2014 dovessero avere costituito un budget in misura superiore a quello del 2013 dovranno rientrare nel limite del budget 2013 dall’anno 2015;
2) per il triennio 2014-2016 non sono autorizzate procedure per le progressioni verticali sia all’interno delle categorie che tra le categorie. Nel caso la Provincia procedesse ad effettuare progressioni verticali, gli Enti pubblici strumentali potranno chiedere autorizzazione al Dipartimento provinciale competente in materia di personale al fine di espletare procedure di progressione verticale, secondo le proprie eventuali esigenze, sempre nel rispetto del limite di spesa di cui al successivo punto C.
B. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COLLABORAZIONI ART. 39 DUODECIES L.P. N. 23/1990
La spesa per collaborazioni dell’anno 2014 non dovrà superare la spesa dell’anno 2013; la spesa per collaborazioni di ciascun anno 2015 e 2016 dovrà essere pari a quella dell’anno 2013 ridotta del 10 per cento. Nel raffronto si dovrà tenere conto di quanto segue:
- il confronto va effettuato tenendo conto delle eventuali stabilizzazioni di personale autorizzate dalla Giunta provinciale e della spesa relativa a esternalizzazione di servizi disposta dagli enti e dalle agenzie quale modalità sostitutiva dell’attivazione di contratti di collaborazione;
- per il MuSe il raffronto della spesa va effettuato con riferimento ai limiti autorizzati con deliberazione n. 2576/2013; le spese afferenti i contratti di collaborazione dovranno essere ridotte a partire dall’anno 2015 ed entro l’anno 2016 di almeno il 30% del valore dell’anno 2014, attraverso l’acquisto sul mercato dei servizi oggetto delle collaborazioni;
- per contratti di collaborazione o di esternalizzazione di servizi sostitutivi di contratti di collaborazione stipulati per la realizzazione di interventi di ricerca cofinanziati per almeno il 65% da soggetti esterni
alla Provincia autonoma di Trento, dal confronto della spesa va esclusa la parte di spesa in cofinanziamento. Per dette tipologie di collaborazione cofinanziate, se compatibile con il rispetto della normativa vigente in merito, in deroga a quanto previsto dalla propria deliberazione n. 2986/2010, il limite massimo tempo-incarichi in capo allo stesso soggetto potrà essere superiore a 1095 giorni. Ogni contratto di collaborazione dovrà essere stipulato su un unico progetto e dovrà contenere specifica clausola di non prorogabilità oltre il progetto o il limite di durata massimo stabilito dalle norme di legge in caso di progetti pluriennali oltre detto limite;
- l’Agenzia del Lavoro e il Servizio Statistica sono autorizzati a utilizzare prestazioni di collaborazione e prestazioni di servizi sostitutive di contratti di collaborazione nei limiti di spesa definiti nel programma di attività sottoposto ad approvazione da parte della Giunta provinciale.
C. LIMITI SULLA SPESA DI PERSONALE E PER COLLABORAZIONE
1) complessivamente, per ciascun anno 2014, 2015 e 2016, la spesa di personale, inclusa quella afferente le collaborazioni di cui all’art. 39 duodecies della l.p. n. 23/1990 (anche qualora acquisite attraverso contratti di esternalizzazione di servizi sostitutivi di contratti di collaborazione) non può essere superiore alla corrispondente spesa dell’anno 2013.
Dal raffronto vanno esclusi i maggiori oneri connessi alle stabilizzazioni e alle nuove assunzioni di personale autorizzate dalla Provincia e i maggiori oneri derivanti dalle progressioni previste con la deliberazione della Giunta provinciale n. 860/2013;
2) la spesa per lavoro straordinario e viaggi di missione di ciascun anno 2014, 2015, 2016 non potrà superare quella del 2013 ridotta del 5%. Il sostenimento delle spese di missione deve inoltre uniformarsi ai principi di economicità e di essenzialità: a tal fine gli enti provvedono al contenimento delle spese adottando le opportune modalità di spesa (voli low cost – convenzioni alberghiere – riconoscimento di vitto e alloggio secondo criterio di sobrietà, ecc.).
PARTE II – DIRETTIVE AGLI ENTI STRUMENTALI A CARATTERE PRIVATISTICO DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI PERSONALE
In questa parte II per enti strumentali si intendono i soggetti di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 33, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006.
Come già specificato con deliberazione n. 588/2014, la Giunta provinciale conferma l’attuazione dello strumento del Centro di servizi condivisi, costituito in data 27 settembre 2013, per il perseguimento degli obiettivi di ammodernamento, razionalizzazione ed efficientamento del sistema pubblico provinciale.
Alla luce di quanto sopra, la Provincia, anche con il supporto di soggetti specializzati, sta provvedendo ad effettuare un’analisi di dettaglio delle funzioni che potranno transitare dalle singole società al Centro di servizi, individuando le modalità e i tempi di tale processo.
Sulla base della predetta analisi sarà individuato il personale che le società dovranno mettere a disposizione del Centro. Resta fermo, infatti, che il Centro di servizi condivisi potrà avvalersi esclusivamente di personale messo a disposizione dalle società e non potrà assumere personale ulteriore.
Con riferimento all’esercizio 2014 e fino ad ulteriore indicazione, le società strumentali adottano comportamenti gestionali coerenti con il seguente scenario di attivazione dei singoli servizi da parte del Centro di servizi condivisi:
- dal 1° semestre 2014, quelli afferenti i controlli interni con particolare riferimento all’espletamento delle attività connesse al modello organizzativo di cui al D. Lgs. 231/2001 oltre che per l’attuazione degli adempimenti connessi alla legge 190/2012 di prevenzione della corruzione;
- dal 2° semestre 2014, quelli afferenti la prestazione di consulenze di carattere generale e trasversale (fiscali, contabili, giuslavoristi che, contrattuali, legali, ecc...);
- da fine 2014, con riferimento agli approvvigionamenti e/acquisti dell’ esercizio 2015, l’attività di raccolta fabbisogni, analisi degli stessi ai fini di una standardizzazione anche con riferimento ai corrispondenti beni e servizi acquisiti dalla Provincia e individuazione, di concerto con la competente struttura provinciale delle strategie di acquisto.
Transitoriamente fino al 31 dicembre 2014 le società mettono a disposizione del Centro di servizi condivisi gratuitamente il personale già assegnato nonché quello necessario all’espletamento delle funzioni la cui attivazione è prevista entro il 2014; corrispondentemente fino alla stessa data Cassa del Trentino mette a disposizione gratuitamente del Centro la sede attualmente individuata.
In via generale le società strumentali espletano le attività o funzioni di supporto interno da parte del Centro tenendo conto delle tempistiche previste per l’attivazione dei servizi da parte del Centro, raccordandosi con lo stesso
Tenuto conto di quanto sopra, ai sensi dell’articolo 7, comma 4bis, della legge provinciale n. 7/1997 la Giunta provinciale emana le seguenti direttive per assicurare la razionale gestione ed allocazione delle risorse umane.
A. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DEGLI ENTI STRUMENTALI A CARATTERE PRIVATISTICO ESCLUSE LE FONDAZIONI DI RICERCA PER GLI ANNI 2014, 2015, 2016.
A.1 ASSUNZIONI DI PERSONALE
In considerazione della razionalizzazione delle risorse umane che deriva dall’attivazione del Centro di servizi condiviso sopra specificato, gli enti strumentali a carattere privatistico della Provincia escluse le fondazioni di ricerca, previa autorizzazione del Dipartimento provinciale competente in materia di personale che provvede anche alla verifica della coerenza con il piano industriale/piano di attività/accordo di programma e della possibilità di ricoprire il posto ricercato con procedure di mobilità con la Provincia stessa o con altri enti strumentali provinciali come specificato nell’art. 6, comma 2 ter, della l.p. n. 1/2014, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato esclusivamente secondo le modalità di seguito specificate:
1) assunzioni di personale a tempo indeterminato esclusivamente nei seguenti casi:
- per le assunzioni obbligatorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- per posizioni collegate a nuove attività caratteristiche o al consolidamento delle stesse, non di carattere temporaneo o straordinario. In ogni caso non sono autorizzabili assunzioni a tempo indeterminato per lo svolgimento di attività che possono o che potranno essere svolte dal Centro di servizi condivisi.
Dette tipologie di assunzione saranno autorizzabili nel limite di spesa di un quinto della spesa complessiva del personale cessato l’anno precedente di tutti gli enti strumentali a carattere privatistico della Provincia (escluse le fondazioni di ricerca), secondo la procedura e le modalità di seguito esplicitate:
- entro il mese di gennaio di ogni anno (per il 2014 entro un mese dall’adozione della presente deliberazione) gli enti comunicano al dipartimento provinciale competente in materia di personale la spesa di personale cessato l’anno precedente;
- il dipartimento competente in materia di personale costituisce un fondo virtuale da utilizzarsi per le assunzioni di tutti gli enti strumentali a carattere privatistico escluse le fondazioni di ricerca;
- entro il mese di febbraio di ogni anno (per il 2014 entro un mese dall’adozione della presente deliberazione) gli enti comunicano al dipartimento provinciale competente in materia di personale le eventuali esigenze di personale dipendente a tempo indeterminato, dandone dettagliata motivazione;
- le priorità delle assunzioni da potersi effettuare utilizzando il fondo in parola verranno stabilite dal dipartimento provinciale in
materia di personale, in collaborazione con la Direzione generale e con i dipartimenti di afferenza degli enti.
2) assunzione di personale a tempo determinato esclusivamente nei seguenti casi:
- per la sostituzione di personale assente solo a condizione che vi sia l’invarianza di costo a carico dell’Ente;
- per posizioni rese necessarie per attività caratteristiche; per attività di carattere straordinario o temporaneo o nelle more della selezione di personale a tempo indeterminato o per la sostituzione di personale cessato;
3) non possono essere previste posizioni dirigenziali ulteriori rispetto alla situazione esistente; nel caso di sostituzione di posizioni dirigenziali per cessazione del rapporto di lavoro, la relativa procedura deve essere autorizzata dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale, che provvederà anche alla verifica della coerenza con il piano industriale/piano di attività/accordo di programma nonché della disponibilità di figure potenzialmente idonee nell’ambito della Provincia e dei suoi enti strumentali come specificato nell’art. 6, comma 2 ter, della l.p. n. 1/2014.
A.2 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
1) gli enti strumentali a carattere privatistico della Provincia non possono procedere al rinnovo degli accordi aziendali e/o alla sottoscrizione di nuovi accordi aziendali, ad eccezione di quanto previsto nei successivi punti 2) e 3), con congelamento delle integrazioni economiche;
2) ferma restando l’applicazione dei contratti collettivi nazionali attualmente vigenti, gli enti strumentali firmatari di contratti collettivi di diverso livello devono procedere, entro 3 mesi dalla relativa data di scadenza immediatamente successiva a quella di entrata in vigore delle presenti direttive, previo eventuale recesso, ad adeguarli alle disposizioni che stabiliscono a carico della Provincia obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria;
3) nei contratti di cui al punto n. 2) gli enti possono riconoscere al proprio personale, escluso quello con la qualifica di Dirigente e Quadro, retribuzioni incentivanti analoghe al Foreg della Provincia. In tal senso gli enti costituiscono un budget di spesa pari a quanto già liquidato o da liquidarsi di competenza dell’anno 2013, purchè inferiore al budget calcolato effettuando un’equiparazione delle proprie categorie/livello con quelle provinciali come indicato nella tabella sotto riportata.
Nel caso in cui le risorse complessive liquidate o da liquidarsi di competenza dell’anno 2013 siano superiori al budget che risulta applicando l’equiparazione in parola, il limite di risorse complessive da destinare alle retribuzioni incentivanti analoghe al Foreg provinciale da riconoscere al personale escluso quello con la qualifica di Dirigente e Quadro è pari al budget costituito tramite l’equiparazione delle proprie categorie/livello con quelle provinciali come indicato nella tabella sotto riportata:
QUALIFICHE/CATEGORIE/LIVELLI | IMPORTI ANNUI LORDI (da confermare) PER DIPENDENTE EQUIVALENTE A TEMPO PIENO |
A | € 1.198,00 |
B base | € 1.330,00 |
B evoluto | € 1.424,00 |
C base | € 1.580,00 |
C evoluto | € 1.784,00 |
D base | € 2.078,00 |
D evoluto | € 2.404,00 |
4) dalle risorse complessive di cui al punto n. 3) dovrà essere scomputato quanto già analogamente attribuito al personale e di competenza a decorrere dal 1° gennaio 2014 per premi di risultato, MBO, premi produttività, ecc.;
5) nel permanere dei vincoli di cui al punto 2), in caso di rinnovi dei CCNL gli eventuali aumenti retributivi comunque denominati generalmente riconosciuti saranno riassorbiti nelle voci di retribuzioni eventualmente riconosciute ai sensi del punto n. 3) e del punto 6);
6) al personale con la qualifica di Quadro, nei contratti di cui al punto 2) gli enti possono riconoscere retribuzioni incentivanti quali premio di risultato, MBO, produttività ecc., nel limite di risorse complessive calcolato effettuando un’equiparazione con quanto costituito dalla Provincia per il premio di risultato del personale con qualifica di Direttore. Dalla costituzione delle risorse complessive in parola e dal successivo riconoscimento di dette retribuzioni incentivanti va escluso il personale che nei contratti individuali di lavoro in essere alla data di adozione delle presenti direttive abbia già previsto importi quali premi di risultato, MBO, produttività, ecc.;
7) per il personale provinciale messo a disposizione, le risorse complessive da destinare al riconoscimento di retribuzioni incentivanti analoghe al Foreg dalla Provincia vanno calcolate utilizzando la medesima tabella di cui al punto 3). L’attribuzione di dette risorse viene in parte effettuata direttamente dalla Provincia quale Foreg obiettivi generali; la quota residua di risorse complessive da destinare per le assegnazioni al personale andrà calcolata detraendo dagli importi annui lordi per dipendente equivalente della tabella al punto 3) gli importi annui lordi per dipendente equivalente indicati nella sotto riportata tabella
QUALIFICHE/CATEGORIE/LIVELLI | IMPORTI ANNUI LORDI (da confermare) PER DIPENDENTE EQUIVALENTE A TEMPO PIENO PER OBIETTIVI GENERALI FOREG |
A | € 899,00 |
B base | € 998,00 |
B evoluto | € 1.068,00 |
C base | € 1.185,00 |
C evoluto | € 1.338,00 |
D base | € 1.559,00 |
D evoluto | € 1.803,00 |
8) è vietata la corresponsione di compensi incentivanti comunque denominati non previsti dalla contrattazione collettiva. Inoltre gli enti strumentali non possono procedere all’espletamento di progressioni di carriera, sia in senso verticale che orizzontale, né all’attribuzione di miglioramenti economici, a qualunque titolo, al personale alle loro dipendenze;
9) gli enti strumentali devono rispettare i limiti massimi stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale n. 2640/2010 per la retribuzione complessiva della dirigenza, con divieto di corrispondere ai dirigenti una retribuzione complessiva superiore alla misura in godimento al 31 ottobre 2010, fatto salvo quanto stabilito nei contratti individuali di lavoro alla medesima data;
10) gli enti strumentali garantiranno che nell’ambito delle procedure interne di valutazione della dirigenza sia adeguatamente valorizzato l’aspetto relativo alla verifica del rispetto delle direttive impartite dalla Giunta provinciale, con conseguente significativo impatto sulla quantificazione della retribuzione variabile connessa ai risultati.
A.3 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COLLABORAZIONI ART. 39 DUODECIES L.P. N. 23/1990
La spesa per collaborazioni dell’anno 2014 non dovrà superare la spesa dell’anno 2013; la spesa per collaborazioni di ciascun anno 2015 e 2016 dovrà essere pari a quella dell’anno 2013 ridotta del 10 per cento.
TSM e Fondazione Demarchi sono autorizzate a derogare ai limiti sopra indicati solo ed esclusivamente per le collaborazioni relative all’attività caratteristica collegata alla docenza dei corsi di formazione.
A.4 LIMITI SULLA SPESA DI PERSONALE E PER COLLABORAZIONE
1) la spesa per lavoro straordinario e viaggi di missione per ciascun anno 2014, 2015 e 2016 non potrà superare quella del 2013 ridotta del 5%. Con riferimento alle società, il predetto limite può essere superato solo ed esclusivamente per la maggiore spesa necessaria al rispetto dei livelli e delle condizioni di servizio; nella relazione sulla gestione gli amministratori danno puntuale motivazione dell’eventuale supero di spesa. Il sostenimento delle spese di missione deve inoltre uniformarsi ai principi di economicità e di essenzialità: a tal fine gli enti provvedono al contenimento delle spese adottando le opportune modalità di spesa (voli low cost – convenzioni alberghiere – riconoscimento di vitto e alloggio secondo criterio di sobrietà, ecc.). Per i rimborsi delle spese di missione
all’interno del comune sede di servizio le società si uniformano alle direttive impartite dalla Provincia ai propri dipendenti;
2) per ciascun anno 2014, 2015, 2016, la spesa per il personale complessiva di ogni anno (tempo indeterminato, determinato e collaborazioni art. 39 duodecies l.p. n. 23/1990) non può essere superiore alla corrispondente spesa dell'anno 2013.
Dal raffronto vanno esclusi i maggiori oneri connessi alle assunzioni di personale autorizzate dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale e alle deroghe sulle collaborazioni previste al precedente punto A.3.
Le società controllate non strumentali (Interbrennero S.p.A. e Trento Fiere S.p.A.) sono tenute al rispetto delle direttive di cui al punto 1) della lettera A.1 limitatamente al personale diverso da quello del settore operativo e diverso dal personale impiegatizio addetto al settore commerciale ai punti 1), 7) e 8) della lettera A.2 e al punto C.1
B. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DELLE FONDAZIONI DI RICERCA
Per il triennio 2014-2016 le Fondazioni Xxxxxx Xxxx (FEM) e Xxxxx Xxxxxxx (FBK) si atterranno alle seguenti disposizioni:
B.1 ASSUNZIONI DI PERSONALE
Al fine di una razionalizzazione delle risorse umane impegnate nelle attività amministrative e di supporto, le Fondazioni, entro tre mesi dall’adozione della presente deliberazione, dovranno definire un piano, che diventa obbligatorio dal 1° gennaio 2015, per condividere la gestione delle funzioni comuni, quali ad esempio: rendicontazione progetti di ricerca, welcome office, gestione del personale (paghe, contenzioso, ecc.), acquisti, IT, legale e/o altre attività che le Fondazioni riterranno opportuno gestire in modo condiviso.
Alla gestione delle attività in parola le fondazioni dovranno provvedere esclusivamente con personale già alle dipendenze delle medesime e senza possibilità di effettuare nuove assunzioni se non quelle obbligatorie previste dalla legge n. 68/99 e quelle previste ai successivi punti 1) e 2).
Alla luce di quanto sopra, si dispone che per gli anni 2014, 2015 e 2016 il costo del personale finanziato sull’Accordo di programma con la Provincia deve essere inferiore al 65 per cento dell’Accordo di programma dell’anno di riferimento. Per costo del personale si intende tutta la spesa comprensiva di tutte le voci per stipendi, indennità, premi, altre voci di natura retributiva erogate al personale dipendente a tempo indeterminato/determinato/collaboratore, oneri, contributi e accantonamenti relativi, ad esclusione, per la Fondazione Xxxxxx Xxxx, del personale agricolo operante nell’Azienda agricola e del personale docente e assistente di laboratorio della scuola.
Se la percentuale di incidenza di cui sopra risulta inferiore al 65 per cento, le Fondazioni possono procedere ad assunzioni di personale come di seguito specificato, destinando almeno la metà della disponibilità delle risorse per le assunzioni nell’anno a rapporti a tempo determinato o a progetto e con vincolo che i contratti siano limitati a specifici progetti e non generino possibilità di stabilizzazione:
1) assunzioni a tempo indeterminato di personale amministrativo, tecnico e di supporto: previa comunicazione al Dipartimento provinciale competente in materia di personale, sono autorizzate assunzioni a tempo indeterminato di personale amministrativo, tecnico e di supporto nel limite di spesa di un quinto della spesa del personale cessato l’anno precedente, purchè non vi siano figure professionali analoghe all’interno della Provincia e degli altri Enti strumentali provinciali.
2) assunzioni a tempo determinato di personale amministrativo, tecnico e di supporto: previa comunicazione al Dipartimento provinciale competente in materia di personale, sono autorizzate esclusivamente per sostituzioni di personale assente con diritto alla conservazione del posto, nel limite della spesa dell’anno precedente.
I contratti individuali di lavoro stipulati per la sostituzione di personale assente dovranno contenere specifica clausola di non prorogabilità oltre l’assenza;
3) assunzioni di personale ricercatore, tecnologo o personale impegnato in attività di valorizzazione della ricerca, con contratti a tempo indeterminato e/o determinato e/o con contratto di lavoro a progetto, con oneri a carico dell’Accordo di programma;
4) le eventuali trasformazioni in contratti a tempo indeterminato dei contratti di tenure track attivati anche a seguito della deroga prevista dalla deliberazione n. 1077/2013, andranno considerate all’interno del limite dell’incidenza del 65% sopra indicata.
Sono escluse dai vincoli sopra indicati le assunzioni di seguito specificate:
1) le assunzioni obbligatorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
2) l’incremento del personale derivante da eventuale incorporazione di entità esterne condivisa con la Provincia;
3) assunzioni di personale ricercatore e tecnologo con contratto a tempo determinato o di collaborazione a progetto su progetti di ricerca che siano cofinanziati per almeno il 65% da soggetti privati o pubblici esterni alla Provincia. Ogni contratto di lavoro dovrà essere stipulato su un unico progetto e dovrà contenere specifica clausola di non prorogabilità oltre il progetto o il limite di durata massimo stabilito dalle norme di legge in caso di progetti pluriennali oltre detto limite;
4) al fine di incentivare l’impegno dei ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato nell’attività di reperimento di fondi esterni, le fondazioni possono assumere personale ricercatore e tecnologo con contratti a tempo determinato o di collaborazione a progetto nel limite del costo del personale a tempo indeterminato imputato a progetti diversi da quelli finanziati sull’Accordo di programma. Ogni contratto di lavoro dovrà essere stipulato su un unico progetto e dovrà contenere specifica clausola di non prorogabilità oltre il progetto o il limite di durata massimo stabilito dalle norme di legge in caso di progetti pluriennali oltre detto limite;
5) per il personale docente e assistente tecnico di laboratorio della scuola della FEM la consistenza del personale dovrà rispettare gli analoghi criteri previsti per le scuole a carattere statale e provinciale;
6) per il personale operante presso l’Azienda agricola, la Fondazione Xxxxxx Xxxx non può procedere ad assunzioni a tempo indeterminato o a stabilizzazioni fintanto che l’azienda stessa non abbia raggiunto il pareggio tra costi e ricavi. Nel caso siano necessarie assunzioni, queste potranno avvenire esclusivamente per gli operai agricoli stagionali con contratti a tempo determinato. La Fondazione potrà procedere autonomamente alle assunzioni in parola, senza preventiva autorizzazione del Dipartimento provinciale competente in materia di personale. I contratti di lavoro dovranno garantire che non si possano in alcun modo realizzare condizioni per stabilizzazioni;
7) le Fondazioni non possono prevedere posizioni dirigenziali ulteriori rispetto alla situazione esistente; nel caso di sostituzione di posizioni dirigenziali per cessazione del rapporto di lavoro, la relativa procedura deve essere autorizzata dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale, che provvederà anche alla verifica della coerenza con il piano
industriale/piano di attività/accordo di programma nonché della disponibilità di figure potenzialmente idonee nell’ambito della Provincia e dei suoi enti strumentali.
B.2 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
1) le Fondazioni non possono procedere alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi. Inoltre non può essere prevista la corresponsione di ulteriori indennità di vacanza contrattuale;
2) ferma restando l’applicazione dei contratti collettivi nazionali attualmente vigenti, le fondazioni firmatarie di contratti collettivi di diverso livello devono procedere, entro 3 mesi dalla relativa data di scadenza immediatamente successiva a quella di entrata in vigore delle presenti direttive, previo eventuale recesso, ad adeguarli alle disposizioni che stabiliscono a carico della Provincia obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria;
3) nei contratti di cui al punto n. 2) le fondazioni possono riconoscere al proprio personale diverso dal ricercatore/tecnologo (al quale si continua ad applicare la disciplina vigente) e da quello con qualifica di Dirigente e Quadro, retribuzioni incentivanti analoghe al Foreg della Provincia. In tal senso le fondazioni costituiscono un budget di spesa pari a quanto già liquidato o da liquidarsi di competenza dell’anno 2013, purchè inferiore al budget calcolato effettuando un’equiparazione delle proprie categorie/livello con quelle provinciali come indicato nella tabella sotto riportata. Nel caso in cui le risorse complessive liquidate o da liquidarsi di competenza dell’anno 2013 siano superiori al budget che risulta applicando l’equiparazione di cui sopra, il limite di risorse complessive da destinarsi alle retribuzioni incentivanti analoghe al Foreg provinciale del personale diverso dal ricercatore/tecnologo e da quello con qualifica di Dirigente e Quadro è pari al budget costituito tramite l’equiparazione in parola; l’eventuale differenza può essere utilizzata per incrementare le retribuzioni incentivanti analoghe al Foreg provinciale destinate al personale ricercatore e tecnologo.
QUALIFICHE/CATEGORIE/LIVELLI | IMPORTI ANNUI LORDI (da confermare) PER DIPENDENTE EQUIVALENTE A TEMPO PIENO |
A | € 1.198,00 |
B base | € 1.330,00 |
B evoluto | € 1.424,00 |
C base | € 1.580,00 |
C evoluto | € 1.784,00 |
D base | € 2.078,00 |
D evoluto | € 2.404,00 |
4) dalle risorse complessive di cui al punto n. 3) dovrà essere scomputato quanto già analogamente attribuito al personale diverso dal ricercatore e
tecnologo, di competenza a decorrere dal 1° gennaio 2014, per premi di risultato, MBO, premi produttività, ecc.;
5) nel permanere dei vincoli di cui al punto 2), in caso di rinnovi dei CCNL, gli eventuali aumenti retributivi comunque denominati generalmente riconosciuti saranno riassorbiti nelle voci di retribuzioni analoghe al Foreg provinciale eventualmente riconosciute ai sensi del punto n. 3) e del punto 6);
6) al personale con la qualifica di Quadro, nei contratti di cui al punto 2) le fondazioni possono riconoscere retribuzioni incentivanti quali premio di risultato, MBO, produttività ecc., nel limite di risorse complessive calcolato effettuando un’equiparazione con quanto costituito dalla Provincia per il premio di risultato del personale con qualifica di Direttore. Dalla costituzione delle risorse complessive in parola e dal successivo riconoscimento di dette retribuzioni incentivanti va escluso il personale che nei contratti individuali di lavoro in essere alla data di adozione delle presenti direttive abbia già previsto importi quali premi di risultato, MBO, produttività, ecc.;
7) per il personale provinciale messo a disposizione (escluso il personale ricercatore/tecnologo al quale si continua ad applicare la disciplina vigente), le risorse complessive da destinare al riconoscimento di retribuzioni incentivanti analoghe al Foreg dalla Provincia vanno calcolate utilizzando la medesima tabella di cui al punto 3). L’attribuzione di dette risorse viene in parte effettuata direttamente dalla Provincia quale Foreg obiettivi generali; la quota residua di risorse complessive da destinare per le assegnazioni al personale andrà calcolata detraendo dagli importi annui lordi per dipendente equivalente della tabella al punto 3) gli importi annui lordi per dipendente equivalente indicati nella sotto riportata tabella:
QUALIFICHE/CATEGORIE/LIVELLI | IMPORTI ANNUI LORDI (da confermare) PER DIPENDENTE EQUIVALENTE A TEMPO PIENO PER OBIETTIVI GENERALI FOREG |
A | € 899,00 |
B base | € 998,00 |
B evoluto | € 1.068,00 |
C base | € 1.185,00 |
C evoluto | € 1.338,00 |
D base | € 1.559,00 |
D evoluto | € 1.803,00 |
8) è vietata la corresponsione di compensi incentivanti comunque denominati non previsti dalla contrattazione collettiva. Inoltre le fondazioni non possono procedere all’espletamento di progressioni di carriera, sia in senso verticale che orizzontale, né all’attribuzione di miglioramenti economici, a qualunque titolo, al personale alle loro dipendenze;
9) devono essere rispettati i limiti massimi stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale n. 2640 del 19 novembre 2010 per la retribuzione
complessiva della dirigenza con divieto di corresponsione ai dirigenti una retribuzione complessiva superiore alla misura in godimento al 31 ottobre 2010, fatto salvo quanto stabilito nei contratti individuali di lavoro alla medesima data;
10) le Fondazioni garantiranno che nell’ambito delle procedure interne di valutazione della dirigenza sia adeguatamente valorizzato l’aspetto relativo alla verifica del rispetto delle direttive impartite dalla Giunta provinciale, con conseguente significativo impatto sulla quantificazione della retribuzione variabile connessa ai risultati.
B.3 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COLLABORAZIONI ART. 39 DUODECIES L.P. N. 23/1990
La spesa per collaborazioni degli anni 2014, 2015 e 2016 non dovrà superare la spesa dell’anno 2013.
B.4 LIMITI SULLA SPESA DI PERSONALE
La spesa per lavoro straordinario e viaggi di missione di ciascun anno 2014, 2015 e 2016 non potrà superare quella del 2013 ridotta del 5%. Per le sole spese di missione, il predetto limite di spesa può essere superato nell’ambito dell’attività di ricerca, qualora le spese afferiscano a progetti di ricerca finanziati con risorse diverse da quelle previste dall’Accordo di programma o a missioni necessarie al reperimento di fondi esterni.
Il sostenimento delle spese di missione deve uniformarsi ai principi di economicità e di essenzialità: a tal fine gli enti provvedono al contenimento delle spese adottando le opportune modalità di spesa (voli low cost – convenzioni alberghiere – riconoscimento di vitto e alloggio secondo criterio di sobrietà..). Per i rimborsi delle spese di missione all’interno del comune sede di servizio le fondazioni si uniformano alle direttive impartite dalla Provincia ai propri dipendenti.
C. RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DA PARTE DEGLI ENTI STRUMENTALI A CARATTERE PRIVATISTICO DELLA PROVINCIA
C.1 RECLUTAMENTO DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
Fermo restando il rispetto di quanto indicato nei precedenti punti e la preventiva autorizzazione del Dipartimento provinciale competente in materia di personale per tutte le assunzioni a tempo indeterminato, gli enti strumentali a carattere privatistico dovranno adeguare il proprio ordinamento sul
reclutamento del personale ed i comportamenti operativi secondo quanto di seguito previsto.
a. preventiva verifica con il dipartimento provinciale competente in materia di personale della possibilità di coprire il posto “vacante” con personale professionalmente equivalente già alle dipendenze della Provincia o di enti facenti parte del sistema pubblico provinciale come delineato dall’articolo 33 della legge provinciale n. 3/2006, mediante l’istituto della messa a disposizione. La verifica terrà conto di quanto previsto dal comma 2 ter dell’articolo 6 della legge provinciale n. 1/2014 per quanto concerne la mobilità del personale prevista dall’articolo 1, commi 563, 564 e 568 della legge n. 147/2013;
b. qualora non sia possibile coprire il posto a seguito della verifica di cui al precedente punto a. l’Ente strumentale procederà alla pubblicazione di un avviso di ricerca di personale del quale dovrà esserne data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente, sul sito della Provincia autonoma di Trento e su quello dell’Agenzia del lavoro, con un preavviso di almeno 20 giorni e con la specifica indicazione dei requisiti richiesti e delle modalità di selezione;
c. relativamente alle predette modalità di ricerca del personale si stabilisce che:
- la selezione del personale avverrà a cura di apposita commissione o di soggetto esterno specializzato. Della commissione, formata esclusivamente da esperti interni o esterni non possono far parte soggetti appartenenti agli organi di amministrazione o di controllo dell’ente, soggetti che ricoprono cariche pubbliche o incarichi elettivi, che siano dirigenti sindacali o comunque designati dalle Organizzazioni sindacali o comunque trovarsi in altre situazioni che possono determinare conflitto di interessi;
- delle operazioni relative alla procedura di selezione, anche effettuate avvalendosi di soggetti esterni specializzati, dovrà essere redatto apposito verbale dal quale dovranno emergere i criteri di valutazione dei curricula e delle prove di esame. Su espressa richiesta delle persone candidate dovrà essere dato conto dei risultati della selezione.
C.2 RECLUTAMENTO DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ESCLUSE LE FONDAZIONI DI RICERCA
Nel pieno rispetto della normativa in materia, fermo restando il rispetto di quanto indicato nei precedenti punti e la preventiva autorizzazione del Dipartimento provinciale competente in materia di personale quando prevista, il reclutamento del personale a tempo determinato degli enti strumentali a carattere privatistico dovrà avvenire secondo la seguente procedura:
a. attingere prioritariamente alle graduatorie vigenti per la figura professionale/mansioni di riferimento alle graduatorie di concorso/selezione per assunzioni a tempo indeterminato o, in subordine, a tempo determinato, vigenti presso la Provincia o i suoi enti strumentali pubblici, anche prescindendo dall’ordine di graduatoria
qualora siano richieste mansioni particolari che richiedano specifica formazione e/o esperienza professionale. L’instaurazione di un rapporto di lavoro con gli enti comporta la rinuncia alla chiamata presso la Provincia per la durata del rapporto di lavoro già instaurato;
b. se non vi sono graduatorie vigenti, è fatto obbligo di indire specifiche selezioni secondo principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità e la procedura indicata al precedente punto C.1, salvo il ricorso alla somministrazione di lavoro.