CAMERA ARBITRALE
CAMERA ARBITRALE
REGOLAMENTO
SEZIONE PRIMA
GLI ARBITRI
Articolo 1 - Albo degli Arbitri
1. Il Consiglio Arbitrale procede alla formazione di un Albo degli Arbitri scelti tra professionisti, particolarmente qualificati, in materie giuridiche e/o economiche, con documentata esperienza o formazione specifica in materia arbitrale. L’Albo è pubblicato dalla C.C.I.A.A. Venezia Giulia ed è tenuto a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
2. Possono essere iscritti all’Albo degli Arbitri tenuto dalla C.C.I.A.A. coloro che sono iscritti ad Ordini o Collegi Professionali ed abbiano un’anzianità di iscrizione all’Ordine o al Collegio di appartenenza ed un effettivo esercizio della professione di almeno 6 anni.
3. L’iscrizione avviene su domanda presentata al Consiglio Arbitrale, nella quale il richiedente deve indicare la data di iscrizione all’Ordine o Collegio professionale nonchè di aver regolarmente esercitato la professione per un periodo non inferiore a sei anni, indicare la propria competenza per materia, corredando altresì la domanda di tutta la documentazione che ritiene utile a comprovarla. Il Consiglio Arbitrale, sentito anche il parere dell’Ordine o Collegio Professionale di appartenenza del richiedente, nel deliberare quanto alla sua iscrizione all’Albo, ne determina anche l’ambito di competenza.
4. In caso di gravi violazioni disciplinari adottate dai singoli Ordini o Collegi di appartenenza, il Consiglio Arbitrale può respingere la domanda. In pendenza di procedimenti penali o disciplinari in capo al professionista il Consiglio Arbitrale può sospendere l’esame della domanda sino a che gli stessi non siano definiti.
Articolo 2 - Incompatibilità e decadenza
1. Non possono essere nominati Arbitri e, se nominati, decadono dall’incarico, coloro i quali siano dichiarati interdetti, inabilitati, falliti, interdetti dai pubblici uffici o da una professione o un’arte o condannati con sentenza irrevocabile per delitto non colposo.
2. Non può svolgere funzioni di Arbitro chi abbia già svolto l’incarico di Conciliatore relativamente alla stessa controversia.
Articolo 3 - Numero degli arbitri
1. Le controversie sono risolte dall’Organo Arbitrale, intendendosi per tale l’Arbitro Unico o il Collegio di tre o, in caso di arbitrato multiparti, più arbitri. Il Collegio dovrà in ogni caso esser costituito sempre in numero dispari.
2. Se la convenzione arbitrale prevede un Collegio Arbitrale senza indicare il numero dei membri, questo è composto da tre membri.
Articolo 4 - Nomina dell’Organo Arbitrale
1. Qualora le parti convengano nella convenzione arbitrale che la controversia venga risolta da un Arbitro Unico lo nominano di comune accordo, sulla base dei requisiti di cui all’art. 1, comma 2.
Nel caso in cui le parti non raggiungano un accordo, l’Arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale - entro 15 giorni dal termine ultimo per il deposito della memoria di risposta del convenuto - scegliendolo tra gli iscritti all’Albo degli Arbitri tenuto dalla C.C.I.A.A. Venezia Giulia, salva la facoltà di scelta tra gli iscritti all’Elenco dei Consulenti ed Arbitratori di cui al successivo art. 9 qualora la materia del contendere sia inerente ad ambiti specifici tali da essere trattati solamente da esperti.
2. Nel caso in cui le parti convengano che la controversia venga risolta da un Collegio di tre arbitri, ciascuna parte nomina un arbitro - sulla base dei requisiti di cui all’art. 1, comma 2 - rispettivamente nella domanda e nella risposta; se una delle parti non provvede, la nomina compete entro 15 giorni al Consiglio Arbitrale, che provvederà scegliendolo tra gli iscritti all’Albo degli Arbitri o all’Elenco dei Consulenti ed Arbitratori tenuto dalla C.C.I.A.A. Venezia Giulia.
3. Il terzo arbitro, che assume la Presidenza del Collegio, è nominato dagli altri due arbitri - sulla base dei requisiti di cui all’art. 1, comma 2 - entro 15 giorni della comunicazione di accettazione della nomina da parte degli stessi. In mancanza di accordo il terzo Arbitro è nominato, entro i successivi 15 giorni, dal Consiglio Arbitrale preferibilmente tra gli iscritti all’Albo degli Arbitri con preparazione giuridica.
4. Se la domanda è proposta da più parti o contro più parti aventi interessi contrastanti e non riconducibili ad uno schema bilaterale (cd. arbitrato multiparti), in assenza di previsioni specifiche nella clausola arbitrale circa il numero o le modalità di nomina degli Arbitri, il Consiglio Arbitrale nomina tutti
i componenti del Collegio Arbitrale, in numero di tre. In presenza di previsioni specifiche nella clausola arbitrale o di situazioni di fatto che portino alla formazione di un Collegio più numeroso di tre Arbitri, il Consiglio Arbitrale provvederà alla nomina del Presidente del Collegio ed eventualmente di un ulteriore Arbitro ove il Collegio risulti composto da un numero pari di Arbitri.
5. In deroga a quanto previsto dai commi precedenti, la nomina degli Arbitri è riservata al Consiglio Arbitrale, qualora la Legge non consenta, a pena di nullità, che la nomina sia effettuata dalle parti.
6. Nelle controversie che contrappongono iscritti alle associazioni di categoria rappresentate nella C.C.I.A.A. Venezia Giulia , ovvero iscritti al locale Ordine degli Avvocati, Consiglio Notarile, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ad un terzo, nel caso in cui, a mente del presente Regolamento, la nomina dell’Organo Arbitrale o di un suo componente competerebbe al Consiglio Arbitrale, in deroga a tali disposizioni la nomina sarà devoluta al Presidente del Tribunale di Trieste, che provvederà alla scelta tra gli iscritti all’Albo degli Arbitri tenuto dalla C.C.I.A.A.
Articolo 5 - Indipendenza dell’Organo Arbitrale
1. L’Organo Arbitrale deve essere imparziale ed indipendente rispetto alle parti.
2. L’Organo Arbitrale, al momento dell’accettazione della nomina, deve rendere una dichiarazione di indipendenza sulla base dell’insussistenza di fatti e circostanze che possono costituire motivo di incompatibilità all'incarico.
3. Nel corso del procedimento l’Organo Arbitrale è tenuto a comunicare ogni circostanza che possa costituire motivo di incompatibilità con la prosecuzione dell'incarico.
Articolo 6 - Accettazione della nomina
1. Effettuata la nomina dell’Organo Arbitrale, la Segreteria della Camera arbitrale ne informa le parti e l’Organo Arbitrale stesso.
2. Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina ciascun componente l’Organo Arbitrale dovrà comunicare alla Segreteria, mediante raccomandata A.R., la propria accettazione con allegata la dichiarazione di indipendenza; decorso il termine indicato la nomina si intende non accettata.
3. L’accettazione della nomina comporta per l’Organo Arbitrale il consenso a che il proprio compenso venga liquidato dal Consiglio Arbitrale sulla base delle Tariffe allegate, che si intendono conosciute ed approvate.
4. L’accettazione dei componenti l’Organo Arbitrale è tempestivamente trasmessa dalla Segreteria della Camera Arbitrale alle parti e, nel caso di Collegio Arbitrale, anche agli altri Arbitri.
5. Tutte le comunicazioni da eseguirsi dalla Segreteria, dalle Parti del procedimento o loro difensori, ovvero dagli Arbitri – ad esclusione della comunicazione del lodo e della determinazione contrattuale in ipotesi di arbitrato irrituale - possono essere eseguite anche a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.
6. Gli Arbitri che non hanno accettato la nomina devono essere sostituiti secondo le procedure indicate nella convenzione arbitrale o in mancanza dal presente Regolamento.
Articolo 7 - Ricusazione dell’Organo Arbitrale
1. La parte può ricusare i componenti l'Organo Arbitrale per i motivi di cui agli artt. 51 ed 815 del codice di procedura civile.
2. La richiesta di ricusazione deve essere motivata con riferimento a ciascun componente ricusato ed è proposta mediante ricorso al Consiglio Arbitrale entro 15 giorni dalla comunicazione della accettazione della nomina dell’arbitro da ricusare, o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione.
3. Il Consiglio Arbitrale decide sulla richiesta di ricusazione, in via definitiva e con provvedimento motivato. Il termine per il deposito del lodo è sospeso sino alla decisione sulla ricusazione. Nel caso in cui la richiesta di ricusazione venisse accolta, il termine per il deposito deve intendersi interrotto e ricomincerà a decorrere per l’intera durata prevista dal momento del perfezionarsi dell’accettazione dell’Arbitro designato in sostituzione.
Articolo 8 - Sostituzione dell’Organo Arbitrale
1. In caso di morte, incapacità, rinuncia, si provvede alla sostituzione dell’Organo Arbitrale, con le stesse modalità previste per la nomina.
2. Nei casi di inerzia, ritardo o negligenza, il Consiglio Arbitrale effettua un richiamo; se nonostante il richiamo l'Organo Arbitrale non adempie alle sue funzioni, dopo averlo sentito, si provvede alla sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina.
3. L'eventuale compenso dell'Organo Arbitrale sostituito è definito dal Consiglio Arbitrale tenendo conto dell'attività fino a quel momento svolta.
4. Il termine per il deposito del lodo è interrotto dalla data dell’evento interruttivo e ricomincerà a decorrere per l’intera durata prevista dal momento del perfezionarsi dell’accettazione dell’Arbitro designato in sostituzione.
5. Spetta all’Organo Arbitrale in seguito nominato, disporre l'eventuale rinnovo di precedenti atti del procedimento.
Articolo 9 - Elenco dei Consulenti ed Arbitratori
1. E' istituito un elenco di Consulenti ed Arbitratori al quale possono essere iscritti coloro che risultino esperti in specifiche materie.
2. I richiedenti devono indicare nella domanda la propria competenza e corredare l'istanza di tutta la documentazione che ritengono utile a dimostrarla. Il Consiglio Arbitrale, nel deliberare la loro iscrizione all'elenco, ne determina l'ambito di competenza.
3. Gli iscritti all'elenco dei Consulenti e Arbitratori possono essere nominati Consulenti tecnici nel corso di procedimenti arbitrali, Arbitratori o Periti nel caso in cui vengano richiesti alla Camera Arbitrale arbitraggi o perizie contrattuali. Gli stessi possono altresì svolgere funzioni di arbitro nei procedimenti instaurati presso la Camera Arbitrale Venezia Giulia qualora la materia del contendere sia inerente ad ambiti specifici tali da essere trattati solamente da esperti.
4. Ai Consulenti e Arbitratori si applicano, in quanto compatibili, le stesse norme previste dal presente Regolamento in tema di accettazione e sostituzione dell’Organo Arbitrale.
SEZIONE SECONDA
IL PROCEDIMENTO ARBITRALE
Articolo 10 - Convenzione di arbitrato
1. Se le parti hanno stipulato una clausola compromissoria o un compromesso che contiene il rinvio all' "arbitrato della Camera Arbitrale della Camera di Commercio Venezia Giulia" o altra espressione equivalente, tutte le controversie cui l'accordo compromissorio stesso si riferisce sono risolte mediante arbitrato rituale, diretto a concludersi con la pronuncia di un lodo suscettibile di acquistare efficacia esecutiva in conformità dell'articolo 825 c.p.c.; si fa luogo invece all'arbitrato irrituale, solo nel caso in cui la volontà delle parti si sia chiaramente espressa in tal senso.
2. Qualora manchi o sia insufficiente il riferimento all'arbitrato da svolgersi presso la Camera Arbitrale della Camera di Commercio Venezia Giulia, la domanda di arbitrato può essere ugualmente trasmessa alla Camera Arbitrale purché entrambe le parti sottoscrivano preventivamente un'integrazione del compromesso o della clausola.
Articolo 10 bis - Valore delle controversie
L’accesso alle procedure della Camera Arbitrale è ammesso per controversie il cui valore economico, come desunto sulla base delle indicazioni contenute negli atti delle parti, sia di importo uguale o superiore ad € 5.000,00.
Articolo 11 - La domanda arbitrale
1. La parte che intende promuovere un procedimento di arbitrato rituale o irrituale dovrà far pervenire, presso la Segreteria della Camera Arbitrale, una domanda sottoscritta in un numero di copie pari al numero di arbitri che compongono l’Organo Arbitrale, oltre ad una copia per ciascuna controparte ed una per la Segreteria. Nel caso di domanda congiunta è sufficiente allegare alla domanda una copia per la Segreteria ed una copia pari al numero di arbitri che compongono l’Organo Arbitrale.
2. La domanda deve contenere:
a) il nome delle parti e la loro residenza, o trattandosi di società, il tipo, la sede ed il nome dei legali rappresentanti;
b) l’esposizione dei fatti, la formulazione dei quesiti e l’indicazione, anche sommaria, del valore economico della controversia;
c) la nomina dell’Organo Arbitrale, nel caso competa alla parte, ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta;
d) il compromesso o la clausola compromissoria;
e) la procura alle liti del difensore se nominato e l’eventuale elezione di domicilio;
f) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità;
g) l’indicazione dei mezzi di prova richiesti e ogni altro documento che la parte ritiene di allegare;
h) il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica cui si dichiara di voler ricevere le comunicazioni.
La domanda è inammissibile se manchi o risulti assolutamente incerto alcuno degli elementi specificati alle lettere a), b), c), d) del presente articolo.
3. La Segreteria provvede a trasmettere la copia alla controparte con raccomandata A/R entro 5 giorni dalla data del deposito.
Articolo 12 - Risposta del convenuto
1. Il convenuto, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato dovrà depositare, presso la Segreteria della Camera Arbitrale, la propria memoria di risposta sottoscritta in un numero di copie pari al numero degli Arbitri che compongono l’Organo Arbitrale, oltre ad una copia per ciascuna controparte ed una per la Segreteria.
2. La risposta deve contenere:
a) nome del convenuto e la sua residenza, o trattandosi di società, il tipo, la sede ed il nome dei legali rappresentanti;
b) l’esposizione della difesa, le eventuali eccezioni e, a pena di decadenza, eventuali domande riconvenzionali comprese nell’ambito della convenzione arbitrale, con l’indicazione, anche sommaria, del valore economico della controversia;
c) la nomina dell’Organo Arbitrale nel caso competa alla parte, ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta;
d) il nome, l’indirizzo e la procura alle liti del difensore se nominato e l’eventuale elezione di xxxxxxxxx;
e) l’indicazione delle prove richieste;
f) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità;
g) ogni altro documento che la parte ritiene di allegare;
h) il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica cui si dichiara di voler ricevere le comunicazioni.
3. La Segreteria provvede a trasmettere la copia alla controparte con raccomandata A/R entro 5 giorni dal deposito.
4. Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta, l’arbitrato procede in sua assenza.
5. In caso di domanda riconvenzionale, la parte attrice ha diritto di depositare una memoria di replica entro trenta giorni dalla ricezione della memoria di risposta. La Segreteria provvede a trasmettere la memoria di replica dell’attore al convenuto con raccomandata A/R entro 5 giorni dalla data del deposito. Gli arbitri sono competenti a conoscere dell’eccezione di compensazione anche se il controcredito non è compreso nell’ambito della convenzione di arbitrato.
Articolo 13 - Versamenti pecuniari
1. Contestualmente al deposito della domanda di arbitrato la parte richiedente deve depositare alla Segreteria della Camera Arbitrale la somma necessaria per la copertura al 50% delle spese di segreteria, secondo il tariffario in vigore al momento della presentazione della domanda, nonchè una somma pari al 30% del compenso minimo spettante all’Organo Arbitrale in relazione al valore della controversia, quale risulta dalla domanda.
2. Contestualmente al deposito della risposta la parte convenuta deve effettuare versamenti analoghi a quelli previsti per la parte attrice.
3. In caso di mancato pagamento, totale o parziale, delle somme di cui ai precedenti commi, la Segreteria comunica alle parti l’improcedibilità della domanda, assegnando un termine per provvedere. Decorso vanamente detto termine, su segnalazione della Segreteria il Consiglio Arbitrale, accertata la regolarità della comunicazione, dichiara l’estinzione del procedimento.
4. Qualora nel corso del procedimento le parti siano richieste di effettuare ulteriori versamenti, e non vi provvedano nei termini assegnati, su segnalazione della Segreteria l’Organo Arbitrale dichiara la sospensione del procedimento, provvedimento di cui la Segreteria da immediata
comunicazione alle Parti. Il procedimento riprende quando viene effettuato il pagamento mancante.
5. Decorsi due mesi dalla comunicazione della sospensione di cui al comma precedente senza che il versamento sia eseguito, l’Organo Arbitrale, accertata la regolarità della comunicazione alle Parti, dichiara l’estinzione del procedimento e richiede al Consiglio Arbitrale la liquidazione delle spese ai sensi del successivo articolo 28.
6. In tutte le ipotesi di cui ai commi precedenti se una parte non effettua il versamento da lei dovuto, ciascuna delle altre parti può provvedere al pagamento per intero; in tal caso l’importo relativo sarà riportato nel lodo quale credito della parte adempiente.
Articolo 14 - Adempimenti della Segreteria
1. La Segreteria della Camera Arbitrale, ricevuti i versamenti di cui all’art. 13, forma e detiene il fascicolo del procedimento, che dovrà contenere copia degli atti depositati dalle parti, la corrispondenza, copia delle ricevute e delle attestazioni dei versamenti effettuati, i fascicoli delle parti, le eventuali perizie tecniche depositate, il verbale ed un originale del lodo o della determinazione contrattuale.
2. La Segreteria dà inoltre comunicazione all'Organo Arbitrale della avvenuta nomina, invitando i componenti ad esprimere la loro accettazione o la rinuncia nel termine prescritto dall’art. 6 del presente Regolamento.
3. Al termine del procedimento, dopo il deposito del lodo, le parti hanno facoltà, rilasciando apposita firma liberatoria, di ritirare i propri fascicoli con i documenti contenuti.
4. L’inosservanza dei termini previsti dal presente Regolamento in relazione a notificazioni o comunicazioni non comporta decadenza alcuna per le parti qualora sia dovuta ad impedimenti della Segreteria.
Articolo 15 - Costituzione dell’Organo Arbitrale
1. La Segreteria trasmette agli arbitri gli atti introduttivi, con i documenti allegati, dopo che è stato versato il fondo iniziale.
2. Nel caso di pluralità di arbitri, essi si costituiscono in Collegio entro 20 giorni dalla data dell’ultima loro accettazione.
3. La costituzione avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli arbitri. L’Organo Arbitrale determina in quella occasione le modalità ed i termini relativi alla prosecuzione del procedimento.
4. Se la convenzione d’arbitrato non dispone diversamente, l’Organo Arbitrale può tenere udienza, compiere atti istruttori, deliberare ed apporre sottoscrizioni al lodo anche in luoghi diversi dalla sede dell’arbitrato ed anche all’estero.
Articolo 16 - Irregolare formazione dell’Organo Arbitrale
Se l’Organo Arbitrale ravvisa nella nomina dei propri membri la violazione di una norma inderogabile applicabile al procedimento, o delle disposizioni del Regolamento, deposita presso la Segreteria un’ordinanza motivata di restituzione degli atti al Consiglio Arbitrale, che equivale a rinuncia di tutti i componenti l’Organo Arbitrale.
Articolo 17 - Controversie connesse
1. Qualora, prima della nomina dell’Organo Arbitrale, vengano sollevate controversie tra loro connesse, il Consiglio Arbitrale, considerate le caratteristiche delle controversie, tenuto conto della legge processuale applicabile, previo accordo scritto delle parti, può autorizzare la riunione dei procedimenti affinché le controversie siano decise con un unico lodo.
2. In ogni caso non possono essere riunite controversie da decidersi con arbitrato rituale a controversie da decidersi con arbitrato irrituale. Non possono essere riunite controversie da decidersi secondo diritto con controversie da decidersi secondo equità.
Articolo 18 - Misure cautelari
La parte che, prima dell’inizio del procedimento arbitrale o in corso di esso, ottenga dall’Autorità Giudiziaria un provvedimento cautelare deve darne sollecita notizia alla Segreteria della Camera Arbitrale, la quale ne informa prontamente l’Organo Arbitrale.
Articolo 19 – Disciplina del procedimento
1. Il procedimento di arbitrato rituale è disciplinato dal presente Regolamento e, per quanto in esso non espressamente previsto, dagli articoli 816 e seguenti c.p.c.
2. Le parti possono stabilire nella convenzione di arbitrato o con atto scritto separato, purché anteriore all’inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento e la lingua dell’arbitrato. In mancanza di tali norme, l'Organo Arbitrale ha facoltà di disciplinare il procedimento nel modo e secondo le formalità che ritiene più adeguate, osservando in ogni caso il principio del contraddittorio concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, nonché assegnando - su loro istanza - termini per presentare memorie, depositare documenti e repliche.
3. L' Organo Arbitrale in qualunque momento del procedimento può tentare di comporre la controversia tra le parti; può pronunciare tutti i provvedimenti urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento; può prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per regolarizzare o integrare la rappresentanza o l’assistenza delle parti.
4. L’Organo Arbitrale ha facoltà di nominare uno o più Consulenti Tecnici d’Ufficio da individuarsi preferibilmente nell’elenco dei consulenti di cui all’art. 9 del presente Regolamento; in tal caso dovrà disporre il deposito a titolo di anticipazione spese in conformità a quanto previsto all’art. 28 del presente Regolamento. Inoltre l’Organo Arbitrale ha facoltà di chiedere informazioni a pubbliche autorità e di rivolgersi all'autorità giudiziaria per gli ausili ammessi dalla legge.
5. Nel caso previsto dall’art. 35, comma 5, del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, l’Organo Arbitrale può disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell’efficacia della delibera assembleare.
6. Ogni udienza deve essere fissata dall'Organo Arbitrale e comunicata alle parti a cura della Segreteria della Camera Arbitrale con congruo preavviso. Le parti convocate possono comparire di persona o tramite rappresentanti muniti dei necessari poteri, nonchè essere assistite e rappresentate da difensori muniti di procura.
7. Delle attività in udienza e di ogni attività istruttoria viene redatto un verbale, sottoscritto dall’Organo Arbitrale e trasmesso in copia alle parti a cura della Segreteria.
Articolo 20 - Mancata comparizione delle parti
1. Se alla prima udienza o in un’udienza successiva nessuna delle parti compare, l’Organo Arbitrale fissa un’udienza successiva, di cui la Segreteria dà immediata comunicazione alle Parti.
2. Se all’udienza così fissata nessuna delle Parti compare, l’Organo Arbitrale, accertata la regolarità della comunicazione prescritta nel precedente comma, dichiara l’estinzione del procedimento e richiede al Consiglio Arbitrale la liquidazione delle spese ai sensi dell’art. 28 del Regolamento.
Articolo 21 - Morte, estinzione o perdita della capacità della parte
1. Se una parte o il suo difensore viene meno per morte o altra causa, ovvero perde la capacità legale, l’Organo Arbitrale assume le misure idonee a garantire l’applicazione del contraddittorio ai fini della prosecuzione del giudizio, potendo altresì sospendere il procedimento.
2. Se nessuna delle parti ottempera alle disposizioni dell’Organo Arbitrale per la prosecuzione del giudizio, quest’ultimo dichiara l’estinzione del procedimento e richiede al Consiglio Arbitrale la liquidazione delle spese ai sensi dell’art. 28 del Regolamento.
Articolo 22 – Sospensione del procedimento arbitrale
1. L’organo Arbitrale sospende inoltre il procedimento con ordinanza motivata nei seguenti casi:
a) quando il processo dovrebbe essere sospeso a norma del terzo comma dell’art. 75 c.p.p. se la controversia fosse pendente avanti all’Autorità Giudiziaria;
b) se sorge questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione d’arbitrato e per legge deve essere decisa con autorità di giudicato;
c) quando l’Organo Arbitrale rimetta alla Corte Costituzionale una questione di legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 23 della L.11.03.1953 n. 87.
2. Il procedimento arbitrale può essere sospeso se in esso è invocata l’autorità di una sentenza e questa è impugnata.
3. Una volta disposta la sospensione, il procedimento si estingue se nessuna delle parti deposita presso la Segreteria della Camera Arbitrale istanza di prosecuzione entro il termine fissato dall’Organo Arbitrale o, in difetto, entro sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione.
4. Nel caso previsto dal primo comma lettera “b” il procedimento si estingue altresì se entro novanta giorni dall’ordinanza di sospensione nessuna delle parti deposita presso la Segreteria della Camera Arbitrale copia autentica dell’atto con il quale la controversia sulla questione pregiudiziale è proposta avanti all’Autorità Giudiziaria.
5. In tutte le ipotesi di estinzione del procedimento l’Organo Arbitrale richiede al Consiglio Arbitrale la liquidazione delle spese ai sensi dell’art. 28 del Regolamento.
Articolo 23 - Transazione in corso di procedimento
1. Qualora le Parti giungano ad una transazione prima dell’accettazione da parte dell’Organo Arbitrale, ne danno comunicazione alla Segreteria della Camera Arbitrale per l’archiviazione del procedimento.
2. Se la transazione fra le Parti interviene dopo l’accettazione dell’Organo Arbitrale questo redige un verbale, sottoscritto dalle Parti, con il quale viene esonerato dall’obbligo di pronunciare il lodo.
3. Se la transazione è solo parziale, il procedimento prosegue per la definizione dei punti della controversia ai quali la transazione non si riferisce.
4. Le Parti possono concordemente richiedere all’Organo Arbitrale di recepire in un lodo i termini della transazione tra loro intervenuta.
Articolo 24 - Procedimenti diversi da quello di arbitrato rituale
1. Negli arbitrati irrituali l’Organo Arbitrale è dispensato da formalità di procedura ed agisce quale mandatario in conformità alle regole di correttezza negoziale e di buona fede, garantendo sempre il rispetto del contraddittorio. L’Organo Arbitrale pronuncia secondo equità, o, in caso di diverso accordo, secondo diritto. Le norme del presente Regolamento sono applicabili in quanto compatibili con la natura irrituale dell’arbitrato.
2. Gli Arbitratori ed i Periti pronunciano secondo equità e tenendo presente gli usi ed i criteri obiettivi stabiliti dalla pratica nei singoli rami dell’attività economica. Agli arbitraggi ed alle perizie si applicano in quanto compatibili le norme del precedente comma.
IL LODO ARBITRALE
Articolo 25 - Termini per la decisione
1. Le parti possono, con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all’accettazione dell’Organo Arbitrale, fissare un termine per la pronuncia del lodo.
2. Se non è stato fissato alcun termine, l’Organo Arbitrale deve pronunciare il lodo nel termine di 180 giorni decorrenti dalla data dell’ultima accettazione dei suoi componenti.
3. In ogni caso il termine può essere prorogato mediante dichiarazione scritta di tutte le parti.
4. Se le parti non hanno diversamente disposto, il termine è prorogato di 180 giorni nei casi seguenti e per non più di una volta nell’ambito di ciascuno di essi:
a) se debbono essere assunti mezzi di prova;
b) se è disposta una Consulenza Tecnica d’Ufficio;
c) se è pronunciato un lodo non definitivo o parziale;
d) se è modificata la composizione del Collegio Arbitrale o è stato sostituito l’Arbitro Unico.
5. Il termine per la pronuncia del lodo è sempre sospeso durante il periodo di sospensione del procedimento .
6. In ogni caso, dopo la ripresa, il termine residuo, se inferiore, è esteso a novanta giorni.
Articolo 26 - Norme per la deliberazione e forma del lodo
1. L’Organo Arbitrale decide secondo le norme di diritto, salvo che le parti abbiano concordemente disposto che si pronunci secondo equità.
2. Il lodo è deliberato dall'Organo Arbitrale a maggioranza dei voti, con la partecipazione di tutti i suoi componenti, ed è redatto per iscritto, in tanti originali quante sono le parti, più uno per la Segreteria della Camera arbitrale.
3. Il Collegio arbitrale può sottoscrivere il lodo in tempi diversi, ma deve indicare il luogo, il giorno, il mese e l'anno in cui la firma è stata apposta. Il lodo ha efficacia vincolante per le parti dalla data dell'ultima sottoscrizione.
4. L’Organo Arbitrale da comunicazione del lodo a ciascuna parte mediante consegna di un originale, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del lodo.
Articolo 27 - Contenuto del lodo
1. Il lodo deve contenere:
a) il nome degli Arbitri;
b) l’indicazione della sede dell’arbitrato;
c) l’indicazione delle parti;
d) l’indicazione della convenzione d’arbitrato;
e) le conclusioni delle parti;
f) l’esposizione sommaria dei motivi della decisione;
g) il dispositivo;
h) la sottoscrizione degli Arbitri;
i) la data delle sottoscrizioni.
2. E' valido il lodo sottoscritto solo dalla maggioranza degli Arbitri componenti il Collegio Arbitrale, purché si dia atto per iscritto che il lodo stesso è stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo.
3. Nel lodo definitivo l'Organo Arbitrale indica la parte o le parti tenute al pagamento delle spese del procedimento arbitrale nella misura liquidata dal Consiglio Arbitrale, e di quelle eventuali di difesa e Consulenza Tecnica d’ufficio, liquidando direttamente queste ultime.
LE SPESE DI PROCEDIMENTO
Articolo 28 - Le spese di arbitrato
1. Le spese del procedimento arbitrale comprendono le spese di Segreteria, le spese e l'onorario dell'Organo Arbitrale, le spese e l’onorario degli eventuali Consulenti Tecnici d’Ufficio.
2. La Segreteria della Camera Arbitrale, stimato il valore economico della controversia sulla base delle indicazioni contenute negli atti delle parti, determina la somma che le parti devono versare secondo il Tariffario allegato. Rimane facoltà della Segreteria, nel corso della procedura, richiedere integrazioni dei versamenti di cui all’art. 13 per giustificati motivi.
3. Nel caso che entrambe le parti dichiarino che la controversia ha un valore indeterminato, alla stessa viene attribuita in via provvisoria la tariffa prevista per l’arbitrato ordinario per controversie comprese tra 25.001,00 e 50.000,00 euro, in attesa che l’Organo Arbitrale determini l’ammontare preciso del valore della controversia.
4. Se l’Organo Arbitrale decide di nominare un Consulente tecnico, deve disporre contestualmente un deposito a carico delle parti, a titolo di fondo spese, nell'ammontare prevedibilmente sufficiente a coprire l'onorario e le spese del Consulente. L’onorario del Consulente Tecnico d’Ufficio sarà determinato dall’Organo Arbitrale con equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza.
5. L'Organo Arbitrale, prima del deposito del lodo, richiede al Consiglio Arbitrale la sollecita liquidazione del proprio onorario, secondo gli importi previsti nel Tariffario allegato. Il provvedimento di liquidazione così disposto viene comunicato all’Organo Arbitrale, che lo menziona nella decisione sulle spese contenuta nel lodo.
6. La Segreteria della Camera arbitrale provvede a richiedere alle parti il pagamento a saldo delle spese del procedimento. L’essersi avvalse di una convenzione arbitrale contenente il rinvio allo "Arbitrato della Camera Arbitrale della Camera di Commercio Venezia Giulia" o altra espressione equivalente, comporta per le parti la preventiva accettazione anche della liquidazione delle spese di procedimento così come operata dal Consiglio Arbitrale con riferimento alle Tariffe allegate.
7. Ai fini della liquidazione delle competenze il valore della controversia è dato dalla somma aritmetica delle richieste economiche in conto capitale contenute nelle domande decise dall’Organo Arbitrale, con l’aggiunta, ove richiesti, degli interessi e della rivalutazione monetaria (se dovuta) calcolati sino al giorno della proposizione della domanda. Le domande riconvenzionali la cui cognizione compete all’Organo Arbitrale si sommano alle domande principali; non si sommano le domande proposte in via subordinata o alternativa.
8. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle spese del procedimento, salvo rivalsa tra loro.
SEZIONE TERZA
ARBITRATO RAPIDO E DOCUMENTALE
Articolo 29 - Procedura di arbitrato rapido
L'Arbitrato Rapido è finalizzato alla risoluzione, celere e poco costosa, di controversie di valore non elevato, avvalendosi di un Arbitro Unico che risolve la controversia in via irrituale con l'emanazione, entro 90 giorni dalla sua accettazione, di una determinazione contrattuale vincolante per le parti. L’Xxxxxxx decide secondo equità, o, in caso di diverso accordo, secondo diritto.
Articolo 30 - Ambito di applicazione
1. La procedura di Arbitrato Rapido si applica a controversie relative a pretese che non eccedano i 25.000 euro. A questo fine si fa riferimento all'ammontare indicato dalla parte attrice nella domanda.
2. Eventuali domande riconvenzionali comprese nell’ambito della convenzione arbitrale non vengono prese in considerazione per la determinazione del limite di 25.000 euro di cui sopra, con la conseguenza che un eventuale superamento del valore 25.000 euro per effetto di dette domande riconvenzionali non esclude l'applicazione della procedura di Arbitrato Rapido.
3. Se richiesto da almeno una delle parti, il Consiglio Arbitrale deve peraltro dichiarare l’inapplicabilità del procedimento di Arbitrato Rapido nei casi in cui, a seguito di domanda riconvenzionale, il valore della causa determinato ai sensi dell’art. 28 comma VII del Regolamento risulti superiore ad euro 25.000,00. In questo caso invita le parti stesse a riformulare la domanda di arbitrato secondo la procedura ordinaria.
4. L’istanza di cui al comma 3 deve esser formulata a pena di decadenza dall’attore nella memoria di cui all’art. 32 comma terzo; dal convenuto, nella memoria di risposta con domanda riconvenzionale.
Articolo 31 – Domanda di Arbitrato Rapido
1. La parte che intende promuovere un procedimento di arbitrato rapido dovrà depositare presso la Segreteria della Camera Arbitrale una domanda,
sottoscritta in un numero di copie pari al numero delle controparti, oltre ad una copia per l'Arbitro ed una per la Segreteria. Quest'ultima provvede a trasmettere, con raccomandata A/R, copia della domanda a ciascuno dei convenuti entro 5 giorni dal ricevimento.
2. La domanda deve contenere:
a) il nome delle parti e la loro residenza, o trattandosi di società, denominazione o ragione sociale, il tipo, la sede ed il nome dei legali rappresentanti;
b) l'esposizione dei fatti, la formulazione dei quesiti e l'indicazione del valore economico della controversia;
c) la nomina dell'arbitro;
d) il compromesso o la clausola compromissoria;
e) la procura alle liti del difensore, se nominato, e l'eventuale elezione di domicilio;
f) l'indicazione delle prove richieste;
g) ogni altro documento che la parte ritiene di allegare.
La domanda è inammissibile se manchi o risulti assolutamente incerto alcuno degli elementi specificati alle lettere a), b), c), d) del presente articolo.
Articolo 32 – Memoria di Xxxxxxxx
1. Il convenuto, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, dovrà depositare presso la Segreteria della Camera Arbitrale la propria memoria di risposta, sottoscritta in un numero di copie pari al numero delle controparti, oltre ad una copia per l'Arbitro ed una per la Segreteria. Quest'ultima provvede a trasmettere una copia della risposta, entro 5 giorni dal ricevimento, con raccomandata A/R, a ciascuna delle controparti.
2. La risposta deve contenere:
a) il nome del convenuto e la sua residenza, o trattandosi di società, denominazione o ragione sociale, il tipo, la sede ed il nome dei legali rappresentanti;
b) le proprie difese, le eccezioni e, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali comprese nell’ambito della convenzione arbitrale, con l'indicazione del valore economico della controversia;
c) la nomina dell'arbitro;
d) la procura alle liti del difensore, se nominato, e l'eventuale elezione di domicilio;
e) l'indicazione delle prove richieste;
f) ogni altro documento che la parte ritiene di allegare.
3. In caso di domande riconvenzionali, la parte attrice avrà diritto di depositare una memoria, con termine sino a 3 giorni liberi prima del giorno dell'udienza di comparizione avanti all'Arbitro Unico.
4. L’Arbitro è competente a conoscere dell’eccezione di compensazione anche se il controcredito non è compreso nell’ambito della convenzione di arbitrato.
Articolo 33 - Versamenti pecuniari
Per quanto attiene alle spese del procedimento si applicano gli articoli 13 e
28 del presente Regolamento in quanto compatibili, con riferimento alle specifiche Tariffe previste rispettivamente per l’ Arbitrato Rapido e quello Documentale.
Articolo 34 - Nomina degli arbitri
1. Le controversie sono risolte da un Arbitro Unico scelto di comune accordo dalle parti.
2. Nel caso in cui le parti non raggiungano un accordo, l'Arbitro Unico è nominato dal Consiglio Arbitrale entro 15 giorni dal termine fissato per il deposito della risposta del convenuto.
Articolo 35 – Udienza
1. Entro dieci giorni dalla sua nomina l'Arbitro fissa la data dell'udienza di comparizione delle parti, che dovrà essere tenuta entro 30 giorni dalla nomina stessa.
2. Le parti convocate possono comparire di persona o tramite rappresentanti muniti dei necessari poteri, nonchè essere assistite e rappresentate da difensori muniti di procura.
3. Dopo avere sentito le parti ed eventuali testimoni e/o esperti, l'Arbitro decide l'eventuale fissazione di una nuova udienza o di una Consulenza Tecnica, la quale deve comunque tenersi entro 30 giorni dalla prima.
4. Ulteriori mezzi di prova rispetto a quelli indicati negli atti introduttivi del giudizio possono essere ammessi dall'Arbitro in via eccezionale, a sua discrezione, fatta salva l'esigenza di concentrare la procedura al massimo, in
due udienze e di rispettare il limite temporale di cui agli artt. 29 e 36 del Regolamento.
Articolo 36 - Pronuncia arbitrale
1. L'Arbitro dirime la controversia mediante una pronuncia emessa entro 90 giorni dalla data di accettazione dell’incarico.
2. Il termine può essere prorogato dall’Arbitro per una sola volta e per non più di 90 giorni nel caso in cui debbano essere assunti mezzi di prova.
3. Nella sua determinazione l’Arbitro indica la parte o le parti tenute al pagamento delle spese del procedimento arbitrale nella misura liquidata dal Consiglio Arbitrale, e di quelle eventuali di difesa e Consulenza Tecnica d’Ufficio, liquidando direttamente queste ultime.
Articolo 37 - Arbitrato Documentale
1. L'Arbitrato Documentale è finalizzato alla risoluzione, rapida e poco costosa, di controversie di valore non superiore a 25.000 euro, avvalendosi di un Arbitro Unico che decide in via irrituale con l'emanazione, entro 60 giorni dalla sua accettazione, di una pronuncia vincolante per le parti. Si applica il disposto dell’art. 30 comma secondo del presente Regolamento. L’Xxxxxxx decide secondo equità, o, in caso di diverso accordo, secondo diritto.
2. L’Arbitrato Documentale viene attivato mediante domanda congiunta delle parti. Nella domanda - o in atti separati da depositarsi contestualmente alla stessa - devono esser contenuti:
a) il nome delle parti e la loro residenza, o trattandosi di società, denominazione o ragione sociale, il tipo, la sede ed il nome dei legali rappresentanti;
b) l'esposizione dei fatti, la formulazione delle domande, delle difese e delle eccezioni, l’indicazione del valore economico della controversia;
c) la nomina dell'arbitro;
d) il compromesso o la clausola compromissoria;
e) la procura alle liti dei difensori, se nominati, e l'eventuale elezione di domicilio;
f) la documentazione che le parti ritengono di allegare.
3. Il termine per il deposito della pronuncia può essere prorogato dall’Arbitro per una sola volta e per non più di 60 giorni nel caso in cui debba essere espletata una Consulenza Tecnica essenziale ai fini della soluzione.
4. Contestualmente alla domanda congiunta le parti devono provvedere ai versamenti pecuniari come da Tariffario allegato. Si applicano gli articoli 13 e 28 del presente Regolamento in quanto compatibili.
5. L'Arbitro si pronuncia sulla sola base di documenti prodotti dalle parti, che rinunciano pertanto all'audizione personale, all'assunzione di prove testimoniali e ad una discussione orale.
6. Nella sua determinazione l’Arbitro indica la parte o le parti tenute al pagamento delle spese del procedimento arbitrale nella misura liquidata dal Consiglio Arbitrale, e di quelle eventuali di difesa e Consulenza Tecnica d’Ufficio, liquidando direttamente queste ultime.
Articolo 38 - Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dalla presente Sezione si applicano le disposizioni della Sezione Seconda del presente Regolamento, nonché le norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili.