CONVENZIONE TRA
CONVENZIONE TRA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA E
DIREZIONE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI FERRARA
L’Università degli Studi di Ferrara, con sede in Ferrara, via Ariosto 35, C.F. 80007370382, nella persona del Rettore pro-tempore Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, di seguito brevemente denominata “Università”
e
La Direzione della Casa circondariale di Ferrara con sede in Ferrara, xxx Xxxxxxxx 000, rappresentata dal Direttore dott. Xxxxx Xxxxxx, di seguito brevemente denominata “Casa Circondariale”
qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti” PREMESSO CHE
- l’art. 34 della Costituzione italiana riconosce e tutela il diritto allo studio e alla formazione come uno dei diritti fondamentali della persona;
- la legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) riconosce e garantisce questo diritto, indicando l'istruzione e, in senso più ampio, le attività culturali e di formazione dell’individuo come uno degli strumenti attraverso i quali l’Amministrazione attua il trattamento individualizzato delle persone detenute condannate (art. 15). A tal fine, impegna l'Amministrazione stessa, con la collaborazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private che possano utilmente promuovere l'azione rieducativa (art. 17), ad organizzare tutte le attività necessarie per agevolare il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati (art. 19);
- il X.X.X 00 xxxxxx 0000, x. 000 (Xxxxxxxxxxx xxxxxxx norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà) specifica una serie di misure finalizzate a sostenere i percorsi di studio dei soggetti in esecuzione penale e, tra queste, segnala la stipula di intese con le autorità accademiche;
- in particolare l’art. 44 del medesimo D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, al fine di agevolare il compimento degli studi da parte dei detenuti che risultino iscritti ai corsi universitari o che siano in possesso dei requisiti per l’iscrizione a tali corsi, prevede che siano stabilite le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami; l’art. 4 dello Statuto dell’Università di Ferrara (Diritto allo studio) riconosce all’Ateneo il ruolo di garante del conseguimento degli obiettivi di formazione culturale e professionale della popolazione studentesca, anche attraverso la promozione di una gestione del diritto allo studio che tenga conto degli ostacoli che impediscano la compiuta realizzazione degli obiettivi medesimi.
-
VISTI
- i Regolamenti dell’Università di Ferrara in materia di didattica e diritto allo studio;
1
- l’art.12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) riguardante i provvedimenti attributivi di vantaggi economici da parte delle amministrazioni;
- la Circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 2 novembre 2015, prot. 366755 (Possibilità di accesso ad Internet da parte dei detenuti) che riconosce come l'utilizzo degli strumenti informatici da parte dei detenuti ristretti negli Istituti penitenziari appare oggi un indispensabile elemento di crescita personale ed un efficace strumento di sviluppo di percorsi trattamentali complessi
CONSIDERATO
- che l’Università di Ferrara e la Casa Circondariale hanno già collaborato mediante la stipula del Protocollo d’intesa rep. n. 2561/2015 Prot n. 38868 del 21 dicembre 2015, volto a sostenere ed agevolare la formazione universitaria dei detenuti presso l’istituto;
- che i risultati ottenuti hanno dimostrato il valore che i percorsi formativi destinati ai detenuti ricoprono per la reale affermazione del diritto allo studio e per il recupero psico-sociale dei detenuti stessi;
- che le parti intendono estendere la convenzione anche al personale operante nella Casa circondariale, al fine di favorire una più stretta collaborazione fra i due Enti stipulanti;
- che le parti intendono sottoscrivere un nuovo atto che consenta di rinnovare la reciproca collaborazione in più ampi termini
Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Premesse
Le premesse e le considerazioni costituiscono parte integrante della presente convenzione.
Articolo 2 - Oggetto
L’Università e la Casa Circondariale si impegnano a:
- favorire l’iscrizione all’Università di Ferrara delle persone in stato di detenzione, secondo quanto stabilito negli articoli 3 e 4;
- garantire ai detenuti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi, l’accesso ai gradi più alti dell’istruzione, assumendo iniziative intese a ridurre gli ostacoli di ordine economico, nello spirito di quanto previsto dall’articolo 34 della Costituzione;
- favorire, per quanto possibile, il completamento del corso di studi, attivandosi per consentire il superamento degli ostacoli dovuti allo stato di restrizione della libertà; favorire l’iscrizione all’Università di Ferrara anche del personale in servizio presso la Casa Circondariale di Ferrara.
Articolo 3 - Impegni dell’Università L’Università si impegna:
- nell’eventualità che il corso preveda la verifica delle conoscenze iniziali, a prevedere e concordare modalità di verifica alternative, compatibili con lo stato detentivo;
- a consentire l’immatricolazione e l’iscrizione delle persone in stato di detenzione anche oltre i termini, senza il pagamento di un contributo aggiuntivo per ritardato pagamento;
- a favorire l’autonomia dei detenuti iscritti ai corsi di studio, sia tramite il reperimento delle risorse bibliografiche necessarie per la preparazione degli esami, con la collaborazione della
biblioteca interna della Casa Circondariale e del Sistema Bibliotecario di Ateneo, sia tramite l'attivazione di tutti gli strumenti idonei a favorire l'accesso agli strumenti didattici necessari;
- a fornire in comodato d’uso gratuito alla Casa Circondariale, per le finalità connesse alla presente convenzione, n.2 (due) personal computer forniti di chiavetta Internet compatibilmente con le risorse disponibili;
- compatibilmente con quanto consentito dalle risorse economiche e umane disponibili, a predisporre un servizio di tutorato anche mediante la presentazione di progetti nazionali ed internazionali, a supporto del presente atto;
- a prevedere e organizzare, di concerto con la Casa circondariale di Ferrara, giornate di orientamento per la presentazione dei corsi universitari all’interno del carcere;
- prevedere e organizzare occasioni seminariali di riflessione, dibattito e incontro, finalizzati a sensibilizzare la città sulle tematiche carcerarie, che coinvolgano anche altri soggetti del territorio.
Articolo 4 - Impegni della Casa Circondariale La Casa Circondariale si impegna a:
- favorire le iniziative culturali e formative anche collaborando alla realizzazione delle attività didattiche e formative organizzate dai docenti;
- assicurare la partecipazione delle persone in stato di detenzione alle predette attività;
- fornire spazi didattici e consegnare alle persone interessate materiali stampati e multimediali, fotocopie e pubblicazioni didattiche forniti dall’Università;
- alimentare, anche nell’ambito della Convenzione stipulata con il Servizio Biblioteche e Archivi – Comune di Ferrara e l’Associazione Amici della Biblioteca Ariostea di Ferrara la biblioteca dell’area didattica secondo le indicazioni bibliografiche fornite nei piani di studio dell’Università;
- favorire gli studi universitari prevedendo, ove possibile, l’assegnazione di camere e reparti adeguati allo svolgimento dello studio e rendendo inoltre disponibili appositi locali comuni. Alle persone detenute che avviino un percorso di studio, sarà consentito tenere nelle proprie camere e negli altri locali di studio i libri, le pubblicazioni e gli strumenti necessari per lo studio medesimo;
- collaborare all’organizzazione e facilitare la realizzazione delle giornate di orientamento all’interno della Casa Circondariale;
- collaborare alle iniziative di sensibilizzazione sulle tematiche carcerarie promosse dall’Università;
- favorire la possibilità di espletamento delle prove di esame tramite forme telematiche e di videoconferenza o modalità equivalenti, che dovranno essere preventivamente concordate con l’Ateneo e adeguatamente predisposte prima dell’inizio della prova;
- accogliere, compatibilmente con le esigenze organizzative e di sicurezza, tirocinanti nel rispetto dell'art. 1 comma 3 del D.M. del lavoro e della Previdenza sociale 25.3.98 n. 142, consentendo loro una regolare frequenza dell'ambiente carcerario e l'acquisizione delle competenze previste dal progetto formativo concordato col personale responsabile del tutor di tirocinio dei corsi di studio e con il personale parimenti referente per conto dell'istituzione detentiva.
Articolo 5 - Corsi di studio e attività didattica
Le persone detenute possono accedere ai corsi di studio attivati presso l’Ateneo.
L’ Ateneo potrà organizzare attività didattica dedicata alle persone detenute, sia con lezioni frontali che in modalità e-learning, esclusivamente sulla base della volontaria e gratuita disponibilità accordata dal corpo docente.
Articolo 6 Orientamento
Al fine di fornire alle persone interessate ai corsi di studio ogni informazione utile, l’Università, prima dell’inizio della procedura di immatricolazione, svolgerà colloqui motivazionali e di orientamento in cui personale dell’Ateneo illustrerà il programma dei corsi di studio, le modalità di svolgimento delle attività didattiche, degli esami di profitto e di ogni altra attività legata agli stessi.
Verranno illustrate con particolare cura le peculiarità dei percorsi formativi e delle attività necessarie all’acquisizione delle competenze previste per il rilascio del titolo finale, quali, ad esempio, la frequenza di laboratori, che potrebbero risultare incompatibili con il regime detentivo. L’Ateneo si riserva inoltre di proporre ulteriori percorsi formativi personalizzati, in base alle circostanze concrete o a consentire l’ammissione all’iscrizione a corsi singoli.
Le attività di orientamento in ingresso verranno svolte, in apposite giornate e con modalità e percorsi dedicati, direttamente all'interno della struttura carceraria, effettuate dall'ufficio preposto in collaborazione con personale dell’Unità Rete Manager didattici e con i coordinatori e le coordinatrici dei corsi di studio.
Articolo 7 Svolgimento attività didattiche
In considerazione delle peculiari esigenze derivanti dallo stato di detenzione della componente studentesca, le parti potranno concordare modalità speciali per lo svolgimento delle attività didattiche e delle prove di esame di profitto e di laurea quali, ad esempio, forme di teledidattica, videoconferenza o modalità equivalenti, sempre compatibilmente con la volontaria disponibilità, di cui al precedente articolo 5, del personale docente nonché con le esigenze organizzative e di sicurezza dell’Istituto.
Per le medesime esigenze potrà, inoltre, essere concordata la sostituzione di prove d’esame in forma orale con prove scritte, da effettuare presso i locali dell’Università o della Casa Circondariale. Il personale docente titolare dell’insegnamento, fermo restando che resterà responsabile unico della correzione dell’elaborato e della conseguente valutazione, avrà la facoltà di delegare altra persona alla supervisione dello svolgimento della prova scritta. Per favorire la fruizione di tutte le informazioni didattiche e metodologiche offerte agli studenti, potranno essere approntate postazioni informatiche che, vincolate al rispetto delle regole di sicurezza previste dalla struttura carceraria e secondo le modalità da quest’ultima previste, consentano ai detenuti iscritti di accedere alle risorse del sito Unife e del Sistema Bibliotecario d'Ateneo, nonché interagire in orari e modalità predeterminate con i/le docenti responsabili degli insegnamenti (es. Skype).
Articolo 8 Tasse universitarie e diritto allo studio
Ogni persona iscritta ai corsi di studio dell’Università contribuisce al costo della propria istruzione universitaria pagando, per ogni anno accademico, un importo calcolato sulla base di quanto previsto dal Regolamento relativo alla contribuzione studentesca dell’Università degli Studi di Ferrara, nonché dalla normativa nazionale e regionale sul diritto allo studio.
In particolare la contribuzione è regolata dall'applicazione del meccanismo legato alla presentazione dell'ISEE, per consentire l’adozione delle agevolazioni necessarie alla situazione personale dei detenuti.
Per forme particolari di agevolazioni o esoneri totali o parziali dalla contribuzione universitaria, con riguardo alla presente convenzione trova applicazione quanto stabilito all’art. 18 “Particolari situazioni nell’ambito di politiche sociali “del vigente Regolamento relativo alla contribuzione
studentesca dell’Università degli Studi di Ferrara che demanda la valutazione, l’accoglimento e le modalità di applicazione di eventuali esoneri agli organi deputati alla tutela delle pari opportunità e alla/ al Delegata/o di Ateneo alle Disabilità.
Articolo 9 - Personale della Casa circondariale
Il personale della Casa circondariale può iscriversi ai corsi di studio alle medesime condizioni previste per il personale tecnico-amministrativo dell’Università di Ferrara, come previste dallo specifico accordo relativo alle agevolazioni a favore del personale tecnico-amministrativo in servizio, iscritto ai corsi di studio dell’Università degli Studi di Ferrara.
Articolo 10 - Referenti
Referenti per la corretta applicazione della convenzione sono:
- il Direttore della Casa Circondariale;
- la Delegata del Rettore, per quanto attiene
- gestione dei rapporti istituzionali con la Casa Circondariale di Ferrara;
- gestione delle relazioni esterne ed in particolare quelle nazionali con il nascente coordinamento dei Poli Universitari Penitenziari;
- orientamento della politica di Ateneo a favore degli studenti dell’Università degli Studi di Ferrara privati della libertà personale;
- svolgimento delle funzioni di indirizzo nei confronti dei soggetti amministrativi interni all'Ateneo incaricati di operare nella materia predetta;
- un/una rappresentante per ciascuna delle Parti per quanto concerne i rapporti, all’interno della Casa Circondariale, con le persone detenute che si iscrivano ad un corso di studio.
Eventuali modifiche saranno comunicate con nota scritta tra le parti.
Articolo 11 - Durata e rinnovo
La convenzione ha durata a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa per tre anni accademici e potrà essere rinnovata dalle parti con atto scritto per uguale periodo, previa delibera dei rispettivi organi competenti.
È fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.
Al termine della presente Convenzione i/le Referenti di cui all’art.10 redigeranno congiuntamente una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati raggiunti. In caso di rinnovo, alla relazione si aggiungerà un programma sui futuri obiettivi da conseguire.
Articolo11 - Coperture assicurative
Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni delle persone impegnate nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro della presente Convenzione.
Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.
Articolo 12 Sicurezza
Ciascuna delle Parti garantisce, per gli aspetti di pertinenza, l’adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs.81/08 e s.m.i.,
Al riguardo le Parti concordano che ciascun datore di lavoro, nel momento in cui la propria struttura diventa la sede ospitante, ha l'obbligo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in adempimento al D. lgs 81 del 2008. In particolare, il datore di lavoro della sede ospitante fornisce
ai soggetti ospitati, ai sensi dell’art. 26 comma 1. punto b) del decreto legislativo 9 aprile 2008 - n. 81, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Il personale delle parti è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.
Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo13 - Trattamento dei dati personali
Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) e, per quanto compatibile, dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii
Articolo 14 - Riservatezza
Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte e a non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.
In ogni caso, le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate.
Articolo 15 - Recesso e scioglimento
Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierla consensualmente.
Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con PEC (Posta Elettronica Certificata) e ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.
In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della convenzione, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.
Articolo16 - Controversie
Le controversie che dovessero insorgere nell’ambito dell’applicazione di quanto previsto dalla presente convenzione saranno risolte dalle parti in modo amichevole e in via extragiudiziale.
Per le controversie che non siano state risolte in via extragiudiziale sarà competente in via esclusiva il Foro di Ferrara.
Articolo 17 – Registrazione
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del
D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 ed è soggetta ad imposta di bollo come da tariffa all. A – parte I art. 2, del D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii.
Le spese per l’eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.
Il presente atto inoltre è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.
L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell’Università giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Ferrara. 7035/2016 del 17.02.2016. L’Università con nota scritta chiederà alla Casa Circondariale, il rimborso della quota di competenza.
Direzione della Università
Casa Circondariale di Ferrara degli Studi di Ferrara Il Direttore Il Rettore
Dr. Xxxxx Xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx