CORTE DI GIUSTIZIA, 17.11.2015, C-115/14, Quarta Sezione – Pres. Bay
CORTE DI GIUSTIZIA, 17.11.2015, C-115/14, Quarta Sezione – Pres. Bay
Xxxxxx, Xxx. Prechal, Avv. Gen. Mengozzi – RegioPost GmbH & Co. Kg
c. Stadt Landau in der Pfalz.
Appalto – Clausola sociale – Appalti pubblici – Direttiva n. 2004/18/Ce
– Salario minimo – Articolo 56 TfUe – Libera prestazione dei servi- zi – Restrizioni.
Appalto – Clausola sociale – Appalti pubblici – Direttiva n. 2004/18/Ce
– Esclusione.
L’art. 26 della Direttiva n. 2004/18, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa di un ente regionale di uno Stato membro che im- ponga agli offerenti e ai loro subappaltatori di impegnarsi, mediante una di- chiarazione scritta da allegare all’offerta, a versare un salario minimo stabilito da una fonte legislativa al personale assegnato all’esecuzione delle prestazioni og- getto dell’appalto pubblico. (1)
L’art. 26 della Direttiva n. 2004/18, non osta a una normativa di un ente regionale di uno Stato membro che prevede l’esclusione, dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, degli offerenti e dei lo- ro subappaltatori che si rifiutino di impegnarsi a versare un salario minimo, fis- sato dalla suddetta normativa, al personale che sarà assegnato all’esecuzione del- le prestazioni oggetto dell’appalto pubblico considerato. (2)
(1-2) SALARIO MINIMO LEGALE E APPALTI PUBBLICI: IL CASO REGIOPOST
SOMMARIO: 1. Il quadro sistematico e le sue ambivalenze. — 2. I fatti della causa. —
2.1. Sulla ricevibilità della questione in assenza di elementi di transnazionalità. —
2.2. Le condizioni sociali di cui all’art. 26, Direttiva n. 2004/18. — 2.3. La misu- ra nazionale alla luce dell’art. 56 TfUe e della Direttiva n. 96/71. — 3. Osservazioni a margine sulla Direttiva n. 2014/24.
1. — Il quadro sistematico e le sue ambivalenze — La cornice entro la quale si collo- ca la sentenza in commento si presenta perennemente scossa da movimenti di segno op- posto difficilmente riconducibili a unità. Se, per un verso, il diritto del lavoro è messo sotto scacco dall’inasprirsi della competizione tra ordinamenti e dagli interventi tutt’al- tro che rassicuranti della Corte di Giustizia europea, per altro verso, l’architettura rego- lativa introdotta con il Trattato di Lisbona e la «costituzionalizzazione» dei diritti fonda- mentali rappresentano nuova linfa vitale per la dimensione sociale europea, tanto da
«preconizzare per il futuro la possibilità di metabolizzare soluzioni “non convenzionali” di (ri)bilanciamento tra libertà economiche, diritti sociali e finalità occupazionali» (1).
(1) Meli 2014, 723. Cfr. Xxxxxx, Xxxxxx 2010; Ales 2010.
Posto quindi un contesto caratterizzato da manifeste tensioni, sia valoriali che di sistema, il tema degli appalti pubblici, con riferimento, in particolare, alla possibilità di funzionalizzarli a esigenze di tutela sociale, rappresenta un interessante laboratorio di riflessione attraverso il quale valutare evoluzione e limiti del processo di integrazio- ne europea.
È noto che l’assetto regolativo in materia appare naturalmente proteso verso le istanze del libero mercato ma al contempo non indifferente dinanzi a considerazioni di ordine sociale. Come altri ha osservato «social requirements were seen right from the beginning of modern public procurement as “procurement alien factors” but as inherent award criteria reflecting the close link between the quality of working conditions and qua- lity of work» (2). Emerge, altrimenti, un’identità composita e plurale che, da un lato, spiega gli interventi di armonizzazione sulle procedure e sui requisiti di accesso, al fi- ne di garantire la liberalizzazione del relativo mercato e la tutela della concorrenza tra le imprese nel rispetto dei princìpi di parità di trattamento, di trasparenza e di ricono- scimento reciproco, e, dall’altro lato, giustifica gli sviluppi legislativi più recenti per ef- fetto dei quali si realizza un’inattesa valorizzazione degli appalti pubblici quali ambiti funzionali alla soddisfazione di interessi generali (3).
La tensione positiva verso l’interiorizzazione di aspetti di socialità è emersa gra- dualmente. Se la Direttiva n. 2004/18 si inseriva, sia pur timidamente, entro queste coordinate (4), è soprattutto con le Direttive del 2014 (5) che viene proposto un mo- dello interpretabile non più «sotto la lente dell’economicità in senso stretto o della so- la concorrenza, ma anche attraverso quella della tutela ambientale, sociale e del lavo- ro, di modo che le scelte degli Stati membri, prima, e delle amministrazioni aggiudi- catrici poi rappresentano sempre più il frutto di un continuo bilanciamento d’interes- si diversi» (6). L’approccio avanzato in sede europea ha influenzato positivamente an- che il contesto internazionale stimolando una revisione, sia pur cauta, del sistema Gatt-Wto in tema di appalti pubblici (7).
La parabola evolutiva descritta ha integrato l’originaria connotazione mercantili- stica e concorrenziale con dinamiche più complesse e, per questo, suscettibili di gene- rare conflitti in ambito sia istituzionale che giurisprudenziale. La tendenza espansiva che si è realizzata si è infatti dovuta confrontare con gli esiti del controverso filone giu- risprudenziale in ordine ai rapporti tutt’altro che equilibrati tra i diritti di matrice so-
(2) Xxxxxxxx et al. 2012, 5.
(3) Xxxxxxxxxx 2014.
(4) Ahlberg, Xxxxx 2011. Cfr. Xxxxxxxxxx 2011.
(5) Direttiva n. 2014/23/Ue sull’aggiudicazione dei contratti di concessione; Direttiva n. 2014/24/Ue sugli appalti pubblici; Direttiva n. 2014/25/Ue sulle procedure d’appalto degli en- ti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali. Il termine per il recepimento è fissato al 18 aprile 2016. L’Italia è intervenuta con la legge 28 gennaio 2016,
n. 11: «Deleghe al Governo per l’attuazione delle Direttive 2014/23/Ue, 2014/24/Ue e 2014/25/Ue».
(6) Torchio 2014. In una prospettiva più generale sulla funzione del diritto del lavoro co- me strumento di regolazione della concorrenza tra imprese che interiorizzano finalità sociali vd. Tebano 2016.
(7) Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx 2011; Semple 2015. In particolare, sulle tematiche del Fair tra- de, vd. Thrasher, 2014.
ciale e le libertà economiche (8). Ciò è particolarmente evidente se ci confrontiamo con il tema della compatibilità, rispetto al diritto europeo, delle clausole sociali inse- rite nelle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici (9). La questione ha riguar- dato, nello specifico, le clausole che stabiliscono i livelli salariali e, più in generale, l’uso di tali meccanismi come viatico di estensione, sia pur indiretta, dell’efficacia soggetti- va dei contratti collettivi. Il nucleo più problematico insiste sull’individuazione dei li- miti oltre i quali le misure sociali introdotte dagli Stati membri si trasformano in di- sposizioni protezionistiche e discriminatorie nei confronti delle imprese situate in al- tri Stati membri. Ci si è chiesti, altrimenti, fino a che punto le autorità possono spin- gersi imponendo tutele anche più elevate rispetto a quelle garantite dai minimi fissati dalla legge o dalla contrattazione collettiva nell’ordinamento di origine delle imprese che partecipano alla gara d’appalto, e se può considerarsi compatibile con i princìpi del mercato unico l’obbligo di rispettare le condizioni di lavoro fissate in contratti col- lettivi privi di efficacia generale.
Partendo da queste premesse, il commento del caso RegioPost offre l’occasione per verificare se i cupi presagi apertisi in Rüffert in tema di clausole sociali e appalti pub- blici abbiano perso consistenza, per fare spazio a interpretazioni più aperte e social- mente orientate o, diversamente, siano destinati a influenzare pesantemente anche in futuro le pronunce giurisprudenziali sul delicato tema del contemperamento tra le istanze del mercato integrato e la tutela dei diritti sociali fondamentali.
2. — I fatti della causa — Abbiamo già anticipato che la causa RegioPost si inseri- sce nel solco di una serie di pronunce nelle quali le clausole sociali utilizzate nell’am- bito di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici sono state compresse sotto il cono d’ombra del diritto europeo e sottoposte a rigidi test di conformità. È noto che sul tema la Corte di Giustizia oscilla tra orientamenti, sia pur minoritari, protesi ver- so l’affermazione di istanze di tutela sociale, anche se restrittive della concorrenza (10) e orientamenti dichiaratamente sbilanciati verso il mercato e le sue dinamiche (11).
Il caso in commento verte su una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Tribunale regionale superiore di Coblenza nell’ambito di una controversia solleva- ta dalla RegioPost GmbH & Co. Kg nei confronti della città di Landau. La norma controversa impone agli enti pubblici di attribuire gli appalti «esclusivamente alle im- prese e ai loro subappaltatori che, all’atto della presentazione dell’offerta, si impegni- no per iscritto a corrispondere ai propri dipendenti, impiegati per l’esecuzione del contratto, un salario minimo fissato dallo Stato» (art. 3 della legge del 1° dicembre
(8) Si segnalano in particolare X. Xxxxx. 3.4.2008, C-346/06, Xxxx Xxxxxxx c. Land Niedersachsen, in ADL, 2008, n. 4/5, II, con nota di A. De Salvia; X. Xxxxx. 15.7.2010, C- 271/08, Comm. c. Germania; X. Xxxxx. 18.9.2014, C-549/13, Bundesdruckerei GmbH c. Stadt Dortmund, in RIDL, 2015, n. 1, II, con nota di S. Guadagno. In dottrina, Xxxxxxxx, Veneziani 2009.
(9) Xxxxxxxxx 2006, 760.
(10) Il leading case è rappresentato dal caso X. Xxxxx. 20.9.1988, C-31/87, Beentjes, che mette in luce l’esigenza di introdurre considerazioni di carattere non economico, e nello speci- fico di natura sociale, nell’ambito della normativa in materia di appalti pubblici. Cfr. X. Xxxxx. 26.9.2000, C-225/98, Comm. x. Xxxxxxx; X. Xxxxx. 17.9.2000, C-513/99, Concordia Bus.
(11) Vd. in particolare i casi citati in nota 8.
2010 del Land Rheinland-Pfalz, in prosieguo la Lttg). La disposizione si applica esclu- sivamente agli appalti pubblici e l’ordinamento tedesco non prevede né un salario mi- nimo legale, né un contratto collettivo di applicazione generale vincolante per i poten- ziali aggiudicatari ed eventuali subappaltatori. La RegioPost, vistasi respinto il ricorso presentato alla Commissione locale per gli appalti pubblici, investe della controversia il Tribunale di Coblenza, che, istruito il caso, decide di sospendere il procedimento per sottoporre alla Corte di Giustizia due questioni pregiudiziali.
In primo luogo, il giudice chiede alla Corte di pronunciarsi sulla compatibilità del- l’art. 3 Lttg con l’art. 56 TfUe in combinato disposto con l’art. 3, par. 1, della Direttiva n. 96/71; secondariamente, la Corte è chiamata a stabilire se la normativa europea in materia di appalti pubblici, e nello specifico l’art. 26 della Direttiva n. 2004/18 (12), osta a una disposizione nazionale che esclude l’offerta dell’operatore economico laddove lo stesso non ottemperi all’obbligo di impegnarsi al pagamento del salario minimo di cui all’art. 3 della Lttg.
2.1. — Sulla ricevibilità della questione in assenza di elementi di transnazionalità — Il primo aspetto da chiarire verte sulla competenza della Corte di Giustizia a dirime- re la controversia in quanto i fatti della causa hanno un’estensione circoscritta al terri- torio tedesco.
Per il giudice del rinvio il problema non sussiste, in quanto «la circostanza che la RegioPost sia un’impresa stabilita in Germania e che gli altri subappaltatori abbiano la loro sede nel territorio di questo stesso Stato membro non osta a una domanda di pro- nuncia pregiudiziale, giacché stabilire se una disposizione di diritto nazionale debba essere disapplicata per un’eventuale incompatibilità con il diritto dell’Unione è una questione di diritto che si pone indipendentemente dalla nazionalità delle parti nella procedura di aggiudicazione dell’appalto o di ricorso».
Così la Corte di Giustizia, assunta la rilevanza della Direttiva n. 2004/18 ai fini della causa, respinge l’obiezione di irricevibilità e riformula la prima questione pregiu- diziale centrandola sull’interpretazione dell’art. 26 della Direttiva n. 2004/18, in quanto disposizione che interviene espressamente sulle condizioni di esecuzione del- l’appalto e sulla possibilità delle amministrazioni aggiudicatrici di esigere condizioni particolari basate su considerazioni sociali e ambientali. Verificato che il valore dell’ap- palto pubblico supera la soglia di applicabilità della Direttiva n. 2004/18, la questio- ne relativa «all’interpretazione vertente su una delle sue disposizioni, nella fattispecie l’articolo 26, è ricevibile», pur riguardando «una controversia i cui elementi si colloca- no tutti all’interno di un solo Stato membro» (punto 49). La Corte afferma la sua competenza anche in ordine all’art. 56 TfUe «nei limiti in cui lo consenta il grado di armonizzazione» previsto dalla Direttiva n. 2004/18 (punto 50).
In particolare, secondo la Corte esiste «un interesse transfrontaliero certo», ricon- ducibile al valore dell’appalto, oltre a non potersi escludere «che imprese stabilite in
(12) Ai sensi dell’art. 26, Direttiva n. 2004/18, le amministrazioni aggiudicatrici di appal- ti pubblici possono «esigere condizioni particolari in merito all’esecuzione dell’appalto, purché siano compatibili con il diritto comunitario e siano precisate nel bando di gara o nel capitola- to d’oneri. Le condizioni di esecuzione di un appalto possono basarsi in particolare su conside- razioni sociali e ambientali».
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Stati diversi dalla Repubblica federale di Germania siano state interessate a partecipa- re al suddetto appalto anche se, in definitiva, esse hanno deciso di non parteciparvi per ragioni loro proprie, ma che, per talune di tali imprese che sono stabilite in Stati mem- bri nei quali il costo della vita e la tariffa salariale minima in vigore sono significativa- mente inferiori a quelli esistenti, potrebbero includere l’obbligo espressamente previ- sto di rispettare il salario minimo imposto in tale Land» (punto 51). Identificato quin- di l’interesse transfrontaliero sulla base del valore sopra soglia dell’appalto (13), per la Corte di Giustizia risulta determinante il fatto che la misura nazionale in esame pos- sa produrre, anche solo potenzialmente, effetti transfrontalieri.
Ciò a dire che sono due i fattori che concorrono ad attribuire valenza transnazio- nale ai fatti discussi nella causa: anzitutto il valore dell’appalto, elemento di per sé suf- ficiente a superare l’obiezione di irricevibilità in quanto la competenza della Corte de- riva direttamente dall’applicabilità al caso di specie della Direttiva n. 2004/18; secon- dariamente gli effetti potenziali della misura contestata che avrebbe potuto disincen- tivare le imprese straniere dal partecipare alla gara limitandone la libertà di prestazio- ne di servizi e, per questo, dev’essere sottoposta a un controllo di conformità rispetto all’art. 56 TfUe.
Anticipiamo fin d’ora che tale questione appare decisiva nell’iter argomentativo dei giudici europei, rappresentando un modus operandi fondato sulla ricostruzione «a ta- volino» della fattispecie da sottoporre al sindacato giudiziale. Pur se non mancano in- terpretazioni che escludono l’applicazione dei princìpi del diritto primario europeo laddove i fatti della causa sono confinati all’interno di un solo Stato membro (14), ne- gli orientamenti più recenti la Corte si dichiara competente nei casi «domestici» qua- lora «non si possa “affatto escludere” che cittadini di altri Stati membri possano, in si- tuazioni simili, trovarsi a essere assoggettati alle misure nazionali controverse dello Stato membro in questione» nell’esercizio delle libertà economiche fondamentali (15). Sembra altrimenti prevalere l’approccio secondo cui «sono la natura e il contenuto del- la misura nazionale, e non i fatti all’origine del procedimento principale, a determina- re se la Corte risolverà le questioni pregiudiziali sottopostele» (16).
Il rilievo attribuito agli effetti potenziali della disposizione sociale contenuta nel bando di gara sugli eventuali partecipanti residenti in altri Stati membri rappresenta altrimenti un pericoloso passepartout nelle mani dei giudici europei, potendo giustifi-
(13) Vd., tra le altre, X. Xxxxx. 11.12.2014, C-113/13, Xxxxxxxx, ove la Corte precisa che, ai fini dell’applicazione dei princìpi di diritto europeo «in materia di appalti pubblici ad attivi- tà i cui elementi rilevanti si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro, è necessario che l’appalto in discussione nel procedimento principale presenti un interesse transfrontaliero certo» (punto 46). Oltre al valore dell’appalto, la giurisprudenza ha elaborato altri criteri per identificare l’interesse transfrontaliero: in particolare il luogo di esecuzione, ovvero la vicinan- za geografica a un altro Stato membro (X. Xxxxx. 17.7.2000, C-347/06, Asm Brescia Spa, pun- ti 58-62; X. Xxxxx. 21.7.2005, C-231/03, Coname, punto 20), e la tecnicità dell’intervento (X. Xxxxx. 15.5.2008, C-147/06, Secap Spa, punto 24).
(14) X. Xxxxx. 9.9.1999, C-108/98, Ri.San., punto 21.
(15) X. Xxxxx. 1.6.2010, C-570/07, e C-571/07, Xxxxxx Xxxxx e Xxxx Xxxxx; X. Xxxxx. 5.12.2013, da C-159/12 a C-161/12, Xxxxxxxxx e a., punto 26; X. Xxxxx. 13.2.2014, C- 367/12, Xxxxxx-Xxxxxxxxx, punti 10 e 11.
(16) Conclusioni dell’Avvocato Generale Xxxx, C-159/12, C-160/12, C-161/12,
Xxxxxxxxx, punto 37.
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care qualsivoglia infiltrazione del diritto europeo sulle legislazioni nazionali, indipen- dentemente dalla «nazionalità» dei fatti della causa. Così operando è evidente che il diritto del lavoro rischia di essere «sottoposto a una “pressione giustificativa” del tutto inedita nella costruzione del mercato integrato» (17).
2.2. — Le condizioni sociali di cui all’art. 26, Direttiva n. 2004/18 — Sui parame- tri introdotti dal legislatore europeo al fine di chiarire i margini di legittimità delle mi- sure nazionali previste nell’ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pub- blici rilevano, ai fini della causa, sia quanto espressamente enunciato dall’art. 26 sia i riferimenti di cui al Considerando 2 della Direttiva n. 2004/18. Partendo da quest’ul- timo, che ha valenza generale, l’aggiudicazione degli appalti negli Stati membri «è su- bordinata al rispetto dei princìpi del Trattato e in particolare ai princìpi della libera cir- colazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servi- zi, nonché ai princìpi che ne derivano, quali i princìpi di parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza». Per quanto concerne poi specificatamente le condizioni di esecuzione, ai sensi dell’art. 26, la previsione di condizioni particolari è possibile «purché siano compatibili con il di- ritto comunitario e siano precisate nel bando di gara o nel capitolato d’oneri».
Non v’è dubbio che l’art. 3 della Lttg, imponendo a tutti coloro che intendono partecipare alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e ai loro subappal- tatori di sottoscrivere una dichiarazione nella quale si impegnano a versare un salario minimo fissato dalla legge, rientra nelle «condizioni particolari di esecuzione dell’ap- palto» riconducibili a «considerazioni sociali» (art. 26, Direttiva n. 2004/14), e, nello specifico, alle «condizioni di lavoro» (Considerando 34, Direttiva n. 2004/14) finaliz- zate a impedire il dumping e lo sfruttamento dei differenziali di costo sul lavoro (18). Ma è necessario indagare il significato dell’inciso «purché siano compatibili con il di- ritto comunitario» al fine di individuare le disposizioni «pertinenti» alla luce delle qua- li valutare la misura controversa (in questi termini si esprime l’Avvocato Generale nel- le sue conclusioni, punto 50). Difficile sostenere, infatti, che l’art. 26 introduca una sorta di «zona franca» nella quale le clausole sociali sono escluse da qualsivoglia bilan- ciamento con le ragioni della concorrenza (19).
Sul punto il giudice del rinvio propende per una lettura inclusiva sulla base della quale la clausola che impone di rispettare il salario minimo di fonte legale dev’essere letta alla luce della libertà di prestazione di servizi (art. 56 TfUe), espressamente richia- mata nel Considerando 2, e altresì della Direttiva n. 96/71. La misura controversa si traduce in un ostacolo per le imprese stabilite in altri Stati membri, in linea di princi- pio vietato ai sensi dell’art. 56 TfUe ma suscettibile di essere dichiarato legittimo lad- dove sia rispettato il dettato dell’art. 3, par. 1, della Direttiva n. 96/71.
La prospettiva adottata dal giudice tedesco suscita non poche perplessità sia per- ché estende l’ambito di analisi ricomprendendovi la Direttiva sul distacco senza forni-
(17) Giubboni 2015, 817.
(18) Sulla determinazione di considerazioni di natura sociale vd. X. Xxxxx. 10.5.2012, C- 368/10, Comm. c. Regno dei Paesi Bassi.
(19) Sul punto vd. ampiamente Xxxxxxxxxx 2014, 40 ss., che richiama De Salvia 2008, 1425.
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re motivazioni precise al riguardo, sia perché, di fatto, sembra giustificare il dumping salariale quale unica possibilità per le imprese stabilite in altri Stati membri di mante- nere «il vantaggio concorrenziale che esse traggono dai loro costi salariali meno eleva- ti» (punto 33).
In senso opposto l’Avvocato Generale, per il quale «è pacifico che la causa princi- pale non rientra nell’ambito di alcuna delle misure di distacco di lavoratori di cui al- l’art. 1, paragrafo 3, della Direttiva n. 96/71». L’Avvocato Generale richiama, in par- ticolare, il caso Bundesdruckerei, nel quale la Corte ha escluso l’applicabilità della Direttiva sul distacco in ragione del fatto che l’offerente intendeva eseguire l’appalto pubblico avvalendosi in via esclusiva dei dipendenti di un suo subappaltatore polacco e che i lavori si sarebbero svolti interamente in Polonia. Da qui la misura nazionale dovrebbe essere valutata solo alla luce dell’art. 56 TfUe in ragione degli effetti poten- ziali che avrebbe potuto produrre sulle imprese straniere.
Disattendendo le osservazioni dell’Avvocato Generale, la Corte intraprende inve- ce il percorso suggeritole dal giudice del rinvio e fonda la sua pronuncia sull’art. 56 TfUe e sulla Direttiva n. 96/71.
La soluzione prospettata dimostra anzitutto la vulnerabilità dell’inciso che riman- da alla necessaria «compatibilità con il diritto europeo», ovvero l’impossibilità di de- terminare a priori i parametri che le misure nazionali devono rispettare per essere con- siderate al riparo dal sindacato giudiziale. Va da sé che la formula, per la sua indeter- minatezza, si presta a essere riempita di significato caso per caso, ma bisognerebbe co- munque rifuggire da interpretazioni destinate a comprimere al minimo la portata del- le previsioni contenute nella Direttiva n. 2004/18 e dei valori a esse sottesi (20).
Per quanto concerne poi il rinvio all’art. 56 TfUe, il Considerando 2 richiama espressamente la libertà di prestazione di servizi, ma è soprattutto alla luce della rile- vanza attribuita dalla Corte agli effetti potenziali del provvedimento controverso che si sviluppa il sindacato giudiziale sul punto. Non si tratta indubbiamente di un caso isolato, posto che, come abbiamo detto, è frequente il richiamo alle potenzialità re- strittive delle misure nazionali volte a tutelare i diritti sociali fondamentali (21). Quasi un escamotage che la Corte utilizza, sia pur su impulso del giudice nazionale, per esten- dere il proprio sguardo indagatore sulle questioni meramente interne agli Stati. Una tendenza, questa, che suscita non poche perplessità non solo da un punto di vista teo- rico, ma anche considerando le ricadute pratiche che ciò determina. Un’attenta dot- trina ha osservato che, «qualora si ammettesse l’applicazione dell’art. 56 TfUe per va- lutare la legittimità di normative potenzialmente in grado di produrre effetti tran- sfrontalieri, verrebbe meno la possibilità del confronto fra la normativa dello Stato di origine e quella dello Stato di destinazione», oltre a risultare «dilatata la discrezionali-
(20) Xxxxxx (2015), secondo il quale «the caveat “provides these comply with EU law” should not deprive these more specific provision of their value, which has been hard won in the process of adopting the directives».
(21) Vd. Giubboni (2015), secondo il quale «la Corte di Giustizia ha, nel tempo, attenua- to, soprattutto nell’ambito della libera prestazione dei servizi, il requisito della transnazionalità della situazione a tal fine rilevante per il diritto dell’Unione, ravvisandolo, ad esempio, in fat- tispecie in cui esso esibiva un carattere solo indiretto o potenziale e, per così dire, “rarefatto” (come emblematicamente avvenuto nella causa X. Xxxxx. 11.7.2002, C-60/00, Xxxx Xxxxxxxxx
c. Secretary of State for the Home Department»).
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tà del giudice nell’operare il sindacato sulla proporzionalità della misura di ostacolo al- la libera prestazione di servizi» (22). In termini analoghi c’è chi osserva che l’interpre- tazione radicale dell’art. 56 TfUe «makes every national host-country mandatory provi- sion in principle a restriction to the free provision of services» (23).
Non mancano interpretazioni di altro segno che sottolineano, con riferimento spe- cifico alla materia degli appalti pubblici, un’«intrinseca valenza transnazionale» tale da porre gli Stati nella condizione di doverla regolare «in modo che essa non ostacoli o disincentivi l’accesso al mercato nazionale delle imprese stabilite in altri Stati membri» (24), trovando quindi conferma la lettura estensiva della Corte di Giustizia secondo la quale «i princìpi del mercato unico vanno tenuti presenti nella predisposizione dei bandi di gara anche in presenza di situazioni puramente interne» (25) qualora non sia possibile escludere l’interesse a partecipare delle imprese stabilite in altri Stati membri. È chiaro che se prevalesse questo tipo di lettura i limiti identificati in Rüffert potreb- bero estendere la loro forza pervasiva nei confronti di qualsiasi disposizione a tutela dei lavoratori indipendentemente dal luogo in cui è stabilito l’appaltatore (26).
Ma ciò che desta più interrogativi è sicuramente il rinvio alla Direttiva n. 96/71 in evidente discontinuità con quanto stabilito nel caso Bundesdruckerei. Se già la pre- sunzione di transnazionalità per quanto concerne gli effetti della clausola sociale è fo- xxxxx di conflitti e di incertezze in sede interpretativa, l’applicazione della Direttiva sul distacco non può che amplificare il rischio di futuri contrasti oltre a ridurre ulterior- mente i margini di manovra delle autorità nazionali.
Le incertezze discendono, in particolare, dal fatto che la Corte valuta i parametri fissati dalla Direttiva sul distacco partendo dal presupposto che «il giudice del rinvio si interroga sugli effetti della misura nazionale controversa […] sulle imprese stabilite al di fuori del territorio tedesco che hanno potuto nutrire un interesse a partecipare […] e ipotizzare il distacco dei loro lavoratori in tale territorio». Da qui occorre «esa- minare tale misura nazionale alla luce dell’articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva n. 96/71» (punto 61).
Anche se il Considerando 2 della Direttiva n. 2004/18 richiama espressamente la Direttiva n. 96/71 quale fonte che stabilisce nelle situazioni transfrontaliere le condizioni minime da rispettare nel paese ospitante nei confronti dei lavoratori di- staccati, non è certo possibile sostenere che i precetti in materia di distacco hanno valenza generale. Ciò significherebbe che la Corte di Giustizia si serve dei vincoli di cui alla Direttiva n. 96/71, per come sono stati interpretati nel caso Xxxxxxx, con ri- ferimento alle situazioni transfrontaliere, reali o potenziali, e indipendentemente quindi dal distacco effettivo dei lavoratori. Una simile ipotesi presenta limiti eviden- ti. Restano quindi oscuri i motivi che hanno condotto la Corte ad applicare la Direttiva sul distacco a meno che non si voglia ritenere che questo derivi dal fatto che la Corte opta per l’interpretazione dell’art. 56 TfUe «in conjunction» con la
(22) Xxxxxxx 2015.
(23) Cremers 2011.
(24) Orlandini 2013b, 139.
(25) Ibidem, richiamando X. Xxxxx. 13.10.2005, C-458/03, Parking Brixen Gmbh, punto 55, e Conclusioni dell’Avv. Gen. Stix Xxxxx, X. Xxxxx. 21.7.2005, C-231/03, Coname, punto 27.
(26) Ibidem.
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Direttiva n. 96/71. In questo caso, come altri ha osservato, «the Court opened the do- or for future cases which explicitly involve a cross-border element to follow its approach in RegioPost» (27).
2.3. — La misura nazionale alla luce dell’art. 56 TfUe e dell’art. 3, Direttiva n. 96/71 — Poste le osservazioni critiche fin qui sinteticamente richiamate, venendo al sindacato giudiziale e al test di conformità, la Corte ha valutato la misura controversa alla luce dei vincoli introdotti dalla Direttiva n. 96/71 e dei precedenti giurispruden- ziali sul tema. La fonte di determinazione della clausola sociale e l’entità della prote- zione riconosciuta dalla stessa si impongono come criteri determinanti del sindacato giudiziale sia al fine di appurare il rispetto dei vincoli desumibili dall’art. 3, Direttiva
n. 96/71, sia per indagare la giustificatezza della misura in ragione della soddisfazione di interessi generali.
Il giudizio sul punto appare alquanto stringato: il salario imposto nell’ambito del- la gara d’appalto è stabilito in una legge e, di conseguenza, in «una norma vincolante ai fini della protezione minima di cui all’articolo 3, paragrafo 1, comma 1, lettera c», della Direttiva n. 96/71; secondariamente la tariffa salariale rappresenta una condizio- ne minima rientrante nel livello di protezione che deve essere garantito ai lavoratori distaccati posto che non esistono disposizioni di fonte legislativa o contrattuale che prevedono salari di livello inferiore (punto 62). Il fatto poi che la misura controversa si applica esclusivamente al settore pubblico non ne compromette la legittimità poi- ché discende direttamente dall’esistenza di una disciplina europea ad hoc sugli appalti pubblici.
Esaurito il sindacato giudiziale alla luce della Direttiva n. 96/71, la Corte si soffer- ma sull’art. 56 TfUe, ma senza mai perdere di vista la «griglia valutativa» elaborata in Rüffert. La misura controversa crea «un onere economico supplementare, atto a impe- dire, ostacolare o rendere meno attraenti le prestazioni delle imprese nello Stato ospi- tante» (punto 69), ed è quindi necessario verificare se una simile restrizione può esse- re giustificata «dall’obiettivo della tutela dei lavoratori».
Se in Rüffert la Corte ha concluso che la misura nazionale non poteva essere giu- stificata da una finalità di tutela dei lavoratori in quanto inserita in un contratto col- lettivo privo di efficacia generale e di importo superiore ai minimi salariali di settore, diversamente, rispetto al caso di specie, la clausola è stabilita da una fonte legislativa e prevede una condizione salariale minima. Sulla base di questi due elementi si conclu- de riconoscendo la legittimità dell’art. 3 Lttg.
Pur se l’esito del giudizio è favorevole, l’iter argomentativo seguìto dalla Corte non aiuta a fare chiarezza e a risolvere i molti nodi problematici sul tema. In particolare, l’indagine sulla proporzionalità della misura salariale in rapporto all’obiettivo di tute- la dei lavoratori appare essenzialmente schiacciata sotto il peso della Direttiva n. 96/71 e, nello specifico, dell’art. 3 (28). Superata altrimenti l’obiezione dell’inadeguatezza della misura in quanto, come già detto, l’art. 26, Direttiva n. 2004/18, introduce espressamente la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di prevedere «condi-
(27) Semple 2015.
(28) Sul test di proporzionalità e sulle differenze alla luce dell’art. 56 TfUe e della Direttiva n. 96/71 vd. Giubboni 2015, 819.
144 P A R T E II – GIURISPR UDENZ A
zioni particolari» nell’ambito degli appalti pubblici (29), la Corte si fa scudo dei vin- coli introdotti in Xxxxxxx assumendo, quali requisiti decisivi al fine di sancire la legitti- mità della misura controversa, la natura legislativa della fonte e la previsione di condi- zioni salariali attestate sui minimi di trattamento (30). Diversamente appare carente, per lo meno sul piano dell’iter argomentativo seguìto dalla Corte, l’analisi sui profili giustificativi e sulla proporzionalità della misura controversa, in aperta dissonanza con quanto emerge dal formante giurisprudenziale sulle libertà economiche e sulle possi- bili restrizioni giustificate da ragioni imperative di interesse generale. È evidente che la Corte appare fortemente condizionata dal passato e dagli schemi interpretativi propo- sti in Rüffert. Di altro tenore sarebbero potute essere le conclusioni se al centro del suo ragionamento, non solo sul piano formale ma anche sul piano sostanziale, avesse mes- so la Direttiva n. 2004/18 letta alla luce della nuova architettura europea (31).
3. — Osservazioni a margine sulla Direttiva n. 2014/24 — L’incalzante sequenza delle pronunce della Corte di Giustizia in tema di clausole sociali e appalti pubblici non pare destinata a esaurirsi in tempi brevi e deve ora confrontarsi con il nuovo qua- dro regolativo in materia di appalti pubblici rispetto al quale è stato osservato che «the EU legislator has moved from the neutral to acknowledging that there is a need to take spe- cial measures to ensure that labour rights are respected in the performance of public con- tracts» (32).
Nei limiti di questa nota preme osservare che, con particolare riferimento alla Direttiva n. 2014/24, sono certamente più visibili i rinvii ai diritti di matrice sociale (33). Tra tutti segnaliamo l’art. 18, par. 2, che rappresenta una novità importante sta- bilendo che «gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che gli operato- ri economici, nell’esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell’allegato X». La portata della norma si riverbera in una serie di disposizioni successive: l’art. 56, che prevede la pos- sibilità per l’amministrazione aggiudicatrice di non assegnare l’appalto all’impresa che propone l’offerta economicamente più vantaggiosa ma non rispetta le previsioni di cui all’art. 18, par. 2; l’art. 69, par. 3, che esclude l’offerta anormalmente bassa se deriva dall’inosservanza degli obblighi predetti; allo stesso modo l’art. 57, par. 4, lett. a, ai
(29) In senso analogo vedi X. Xxxxx. 17.9.2002, C-513/99, Concordia Bus Finland, punti da 83 a 86.
(30) Forlivesi 2015a, 561. (31) Meli 2014, 276.
(32) In questi termini Ahlberg, Xxxxx 2011, 260. Ma sulla rilevanza centrale che continua a essere riconosciuta alla promozione della concorrenza nell’ambito della Direttiva n. 2014/24 vedi l’analisi di Xxxxxxx (2015).
(33) Xxxx Xxxx, Tundre 2015. Xxxxx evidenze empiriche che dimostrano l’uso strategico in Europa degli appalti pubblici anche con riferimento alle considerazioni di ordine sociale vedi lo studio di Xxxxxxxxxx et al. 2011. La dottrina maggioritaria accoglie con favore l’approccio interventista e funzionale alla promozione di «horizontal policies» attraverso la normativa in ma- teria di appalti pubblici; vedi in questo senso McCrudden 2007; Xxxxxxxxxx, Kunzlik 2009; Semple 2015.
RAPPOR T O DI L A V O R O 145
sensi del quale possono essere esclusi dalla gara gli operatori che non rispettano gli ob- blighi di cui all’articolo 18, paragrafo 2.
L’intervento del legislatore europeo sui princìpi generali da osservare nell’ambito dell’aggiudicazione dell’appalto va indubbiamente accolto favorevolmente in quanto rinvia al rispetto di previsioni di tutela che trovano fonte non solo nella legislazione europea e nazionale, ma anche nella contrattazione collettiva, riconoscendo quindi una certa discrezionalità agli Stati membri anche in una prospettiva di contrasto al dumping sul costo del lavoro. Al contempo, tuttavia, l’ampiezza del rinvio non con- sente di escludere future invasioni di campo della Corte di Giustizia sia per ciò che concerne gli standard dei quali si impone l’osservanza o, per meglio dire, se possano essere interpretati come minimi o come massimi (34), sia per quanto riguarda la na- tura della fonte impositiva degli obblighi di cui all’art. 18, par. 2, dovendo chiarirsi se anche i contratti collettivi privi di efficacia generalizzata sono inclusi nel richiamo al- la fonte negoziale (35).
Ulteriori ambiguità discendono dal Considerando 37, in base al quale le misure pertinenti introdotte dagli Stati membri e dalle amministrazioni aggiudicatrici per ga- rantire il rispetto degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro devono essere applicate «in conformità dei princìpi fondamentali dell’Unione» e altre- sì «conformemente alla Direttiva n. 96/71/Ce e in modo da garantire parità di tratta- mento e non discriminazione direttamente o indirettamente degli operatori economi- ci e dei lavoratori di altri Stati membri». Un simile inciso, se interpretato restrittiva- mente, è destinato a ridurre drasticamente gli interventi delle autorità nazionali, oltre a riproporre il dilemma in ordine al campo di applicazione della Direttiva n. 96/71.
Sempre sull’art. 18, c. 2, Direttiva n. 2014/24, un ultimo rilievo attiene al man- cato inserimento della Convenzione Oil n. 94/1949 nell’allegato X, quasi a voler con- fermare che il modello di clausola sociale nei contratti pubblici a cui fa riferimento l’Oil e che ammette espressamente la possibilità di utilizzare contratti collettivi privi di efficacia generale non corrisponde a quello promosso in sede europea (36).
In linea di sostanziale continuità con il passato si pone invece l’art. 70 della Direttiva n. 2014/24, in base al quale «le amministrazioni aggiudicatrici possono esi- xxxx condizioni particolari in merito all’esecuzione dell’appalto, purché collegate al- l’oggetto dell’appalto ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 3, e indicate nell’avviso di in- dizione di una gara o nei documenti di gara. Dette condizioni possono comprendere considerazioni economiche, legate all’innovazione, di ordine ambientale, sociale o re- lative all’occupazione». La norma riprende l’art. 26 della Direttiva n. 2004/18, ma vie- ne meno il riferimento al vincolo di conformità al diritto comunitario. In dottrina la novità è stata letta come il «chiaro segnale di piena compatibilità […] con il diritto eu- ropeo» (37) delle clausole sociali. Una tale ricostruzione, pur se auspicabile per gli ef- fetti che produrrebbe in concreto, deve tuttavia confrontarsi con una serie di Con- siderando che sembrano negare la totale impermeabilità delle misure sociali alle di- sposizioni europee. Basti richiamare il Considerando 98 ove si stabilisce che i crite-
(34) Sulla questione vd. Forlivesi 2015a, 564.
(35) In questi termini vd. Orlandini 2015.
(36) Xxxxxxxxxx 2014, 381; Allamprese, Orlandini 2014, 172.
(37) Forlivesi 2015b, 44.
146 P A R T E II – GIURISPR UDENZ A
ri di aggiudicazione o le condizioni di esecuzione dell’appalto devono «essere applica- ti conformemente alla Direttiva n. 96/71/Ce, quale interpretata dalla Corte di Giusti- zia dell’Unione europea, e non dovrebbero essere scelti o applicati in modo da discri- minare direttamente o indirettamente gli operatori economici di altri Stati membri o di paesi terzi che sono parti dell’Accordo sugli appalti pubblici o degli accordi sul li- bero scambio ai quali l’Unione aderisce. I requisiti riguardanti le condizioni di lavoro fondamentali disciplinate dalla Direttiva n. 96/71/Ce, quali le tariffe minime salaria- li, dovrebbero pertanto rimanere al livello stabilito dalla legislazione nazionale o da contratti collettivi applicati in conformità del diritto dell’Unione nel contesto di tale Di- rettiva» (38).
Da ultimo, l’inciso che richiama i «contratti collettivi applicati in conformità del diritto dell’Unione nel contesto di tale Direttiva» è formula ambigua, destinata inevi- tabilmente ad alimentare il dibattito in ordine alla possibilità di considerare compati- bile con il diritto europeo il contratto collettivo privo di efficacia generalizzata. In que- sto senso il Considerando 39, nel punto in cui prevede che «dovrebbe anche essere possibile inserire negli appalti pubblici clausole che assicurino il rispetto dei contratti collettivi in conformità del diritto dell’Unione», non fornisce elementi utili per supe- rare l’impasse dalla quale il legislatore europeo non riesce (o forse non vuole) uscire.
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Xxxxx Xxxxx Professore associato di Diritto del lavoro presso l’Università di Venezia «Ca’ Foscari»
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ANNO LXVII
Trimestrale
• aprile-giugno •
2 2016
Parte I - Dottrina
• Il tema
FLESSIBILITÀ, POTERI, CONTRATTO DI LAVORO DOPO IL JOBS ACT
a cura di Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxx
contributi di X.X. Xxxxxxx, X. Xxxxx, X. Xxxxx, X. xx Xxxxxxx
• Xxxxx
X. Xxxxxxx Sindacato e autonomia individuale nel Jobs Act
• Note e commenti
X. Xxxxxx Il potere disciplinare negli atenei
• Problemi di diritto sociale europeo
X. Xxxxxx Uguaglianza, parità e non discriminazione nella Ue (Parte I)
Parte II - Giurisprudenza
• Note
A. Xxxxxxx Xxx risarcimento «comunitario» / X. Xxxxx Salario minimo legale e appalti /
E. Xxxxxxxx La riservatezza del lavoratore / X. Xxxxxxxx Fondazioni lirico-sinfoniche
e contratti a termine / A. Xxxxxxxxxxx Configurabilità del carattere ritorsivo nel licenziamento /
X.X. Xxxxxxxx Sui limiti del repechage / X. Xxxxxxxx La prescrizione dopo il Jobs Act /
A. Delogu Le comunicazioni sindacali nel trasferimento d’impresa /
X.X. Xxxxxxxxx Rito Xxxxxxx e l. n. 604/1966 / X. Xxxxxx Pensioni e part-time
Osservatori online
• Corte di Giustizia
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• Corte europea dei diritti dell’uomo
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• Xxxxxx pubblico
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Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx,
Xxxxxxx Xx Xxxx, Xxxxx Xxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxx,
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I saggi pubblicati nella «Parte I - Dottrina» non devono superare le 20 pagine nel formato della Rivista (pari a 56.000 battute spazi inclusi) e sono sottoposti alla valutazione di referees anonimi. Il gruppo dei referees è composto dai membri del Comitato di indirizzo scientifico e di refe- raggio e da altri/e studiosi/e.
I materiali per la pubblicazione vanno inviati per posta elettronica alla Segreteria di redazione e devono uniformarsi ai criteri redazionali della Rivista (che possono essere richiesti alla stessa Segreteria).
Il testo delle sentenze annotate nella «Parte II - Giurisprudenza» è pubblicato in:
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Xxxxxxx Xxxxxxxx
Ricordo di Xxxx Xxxxxxx IX
PARTE I DOTTRINA
IL TEMA
Flessibilità, poteri, contratto di lavoro dopo il Jobs Act
Flexibility, powers, employment contract after the Jobs Act
a cura di Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxx
Introduzione 309
Introduction
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
«Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro»?
Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
versus contratto di lavoro subordinato a termine,
somministrazione di lavoro e lavoro accessorio 316
Is it the indefinite contract for real the «rule»?
The indefinite contract with increasing protection versus the fixed-term contract, the temporary employment contract and the accessory work
Xxxx Xxxxx
La flessibilità funzionale e i poteri del datore di lavoro.
Prime considerazioni sui decreti attuativi
del Jobs Act e sul lavoro agile 345
Functional flexibility and employer’s powers.
First remarks on the Jobs Act decrees and smart working
Xxxxxxx Xxxxx
Game over o rilancio? La contrattazione
della flessibilità dopo il Jobs Act 373
Game over or relaunch? Bargaining flexibility after the Jobs Act
Xxxxx xx Xxxxxxx
Giudice del lavoro e recenti riforme: considerazioni sparse 393
Labour’s judge and recent reforms: scattered reflections
SAGGI
Xxxxxxx Xxxxxxx
È finito il tempo dei patti di sindacato.
Intervento eteronomo e autonomia individuale nel Jobs Act II 425
The time of collective bargaining is over.
Heteronymous intervention and individual liberty in the Jobs Act II
NOTE E COMMENTI
Xxxx Xxxxxx
La titolarità del potere disciplinare negli atenei 451
PROBLEMI DI DIRITTO SOCIALE EUROPEO
Xxxxxx Xxxxxx
Uguaglianza, parità e non discriminazione
nel diritto dell’Unione europea (Parte I) 457
Equality, gender parity and anti-discrimination law in the EU
PARTE II GIURISPRUDENZA
RAPPORTO DI LAVORO
Xxxxxxx Xxxxxxx
Risarcimento «comunitario» integrale, dissuasione e danni punitivi
(Corte di Giustizia, 17.12.2015, C-407/14) 125
SOMMARIO V
Xxxxx Xxxxx
Salario minimo legale e appalti pubblici: il caso RegioPost
(Corte di Giustizia, 17.11.2015, C-115/14, Quarta Sezione) 135
Xxxxxx Xxxxxxxx
La riservatezza del lavoratore tra innovazioni legislative e giurisprudenza nazionale ed europea
(Corte europea dei diritti dell’uomo, 12.1.2016
Cassazione, 2.7.2015, n. 20440) 148
Xxxxx Xxxxxxxx
Fondazioni lirico-sinfoniche e contratti di lavoro a termine
(Corte costituzionale, 11.12.2015, n. 260) 164
Xxxxxx Xxxxxxxxxxx
Configurabilità del carattere ritorsivo nel licenziamento ingiustificato
(Cassazione, 3.12.2015, n. 24648
Tribunale Napoli, 2.12.2015) 177
Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx
Sui limiti dell’obbligo di repechage
(Cassazione, 16.11.2015, n. 23698) 182
Xxxxxx Xxxxxxxxx
I limiti del potere giudiziale in materia di conversione delle sanzioni disciplinari
(Cassazione, 29.10.2015, n. 22150
Corte d’Appello Torino, 26.11.2015) 186
Xxxxxx Xx Xxxxxx
La trasformazione unilaterale del contratto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale a iniziativa del datore di lavoro: rifiuto del lavoratore e divieto di licenziamento
(Cassazione, 27.10.2015, n. 21875
Tribunale Roma, 8.1.2015) 200
Xxxxxxxx Xxxxx
Incentivazione al proseguimento del rapporto di lavoro fino a settant’anni: chi, come e perché
(Cassazione, 4.9.2015, n. 17589, S.U.
Tribunale Roma, 6.10.2015) 206
VI SOMMARIO
Xxxxxx Xxxxxxxx
La prescrizione dei crediti di lavoro
dopo la cd. legge Fornero e il cd. Jobs Act
(Tribunale Milano, 16.12.2015) 220
DIRITTO SINDACALE
Xxxxxx Xxxxxx
Rappresentatività e comunicazioni sindacali
nel trasferimento d’impresa: il contratto gestionale non basta
(Cassazione, 21.10.2015, n. 21430) 235
CONTROVERSIE DI LAVORO
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
È davvero «improponibile» nel rito Fornero
la domanda di tutela ex art. 8, l. n. 604/1966?
(Cassazione, 10.8.2015, n. 16662) 241
SICUREZZA SOCIALE
Xxxxxxxxx Xxxxxx
L’exceptio inadimplenti del lavoratore a fronte della violazione degli obblighi di sicurezza: limiti dell’elaborazione giurisprudenziale e supplenza della dottrina
(Cassazione, 19.1.2016, n. 836) 249
Xxxxxxx Xxxxxxxx
Il lavoratore part-timer: occupato o disoccupato parziale?
(Cassazione, 18.1.2016, n. 705) 257
Xxxxx Xxxxxx
Pensioni e part-time: regimi previdenziali e prospettive antidiscriminatorie nella giurisprudenza multilivello
(Cassazione, 24.11.2015, n. 23948) 262
Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Lavoratori stranieri e diritto agli assegni per il nucleo familiare anche per i componenti non presenti in Italia
(Tribunale Brescia, 6.10.2015, ord.) 275
SOMMARIO VII
OSSERVATORI ONLINE
CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA
a cura di Xxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxx
Periodo luglio 2015 - marzo 2016
Xxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxx 45
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
a cura di Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Periodo gennaio 2015 - gennaio 2016
Xxxxxxxxx Xxxxxxx ed Xxxxx Xxxxxxxx 66
LAVORO PUBBLICO
a cura di Xxxxx Xxxxxxxx
Periodo agosto 2015 - aprile 2016
Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxx 85