indice
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Bayerische Vita - Gruppo BBV Disciplina del contratto e definizioni Condizioni generali di assicurazione
Condizioni speciali “Obiettivo risparmio”
1 - Assicurazione di capitale differito a premio annuo con controassicurazione e con rivalutazione annua del capitale e del premio
Condizioni speciali di assicurazione Clausola di rivalutazione
Clausola di rivalutazione della rendita di opzione
2 - Assicurazione di capitale differito a premio annuo costante con controassicurazione e con rivalutazione annua del capitale
Condizioni speciali di assicurazione Clausola di rivalutazione
Clausola di rivalutazione della rendita di opzione
3 - Assicurazione di capitale differito a premio unico con controassicurazione e con rivalutazione annua del capitale
condizioni speciali di assicurazione clausola di rivalutazione
clausola di rivalutazione della rendita di opzione
Condizioni speciali valide per tutte le polizze
Pag. 3
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Pag. 5
Pag. 10
Pag. 13
Pag. 16
Pag. 18
Pag. 21
Pag. 22
Pag. 2r
Pag. 26
Pag. 27
solo se espressamente richiamate | ||
Rinuncia temporanea ai prestiti | Pag. | 28 |
Assicurazione complementare contro gli infortuni (condizioni speciali e clausola particolare) | Pag. | 29 |
Assicurazione complementare esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità | Pag. | 31 |
Condizioni particolari di carenza per la copertura del rischio di invalidità totale e permanente per contratti senza visita medica | Pag. | 3r |
Regolamento “Fondo Bayerische Nuovo Secolo” | Pag. | 36 |
±
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Gruppo
Bayerische
BBV
Beamten
Versicherungen
la “qualità” tedesca per una migliore qualità di vita
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vivere in piena serenità ogni giorno della vita.
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Disciplina del contratto
e definizioni
A) Disciplina del contratto
Il contratto, oltre che dalle norme legislative in materia, è disciplinato dalle: CONDIZIONI GENERALI di assicurazione sulla vita;
CONDIZIONI SPECIALI, relative alla polizza.
Le Condizioni e le tariffe delle assicurazioni sulla vita sono formulate nel rispetto delle leggi e normative vigenti.
B) Definizioni
Nel testo che segue si intendono:
ASSICURATO: la persona sulla cui vita è stipulata il contratto. ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.
BENEFICIARI: coloro ai quali spettano le somme assicurate. CONTRAENTE: chi stipula la polizza con la Società.
OPZIONE: possibilità riservata al Contraente di convertire al termine del contratto vita la prestazione in una rendita.
POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione. PREMIO: l'importo dovuto dal Contraente alla Società.
RISCATTO: facoltà concessa al Contraente di estinguere la polizza vita prima che sia trascorso il periodo contrattualmente pattuito.
RISERVA MATEMATICA: l'importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro ai propri obblighi contrattuali.
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SOCIETÀ: BAYERISCHE VITA S.p.A.
Condizioni generali
di assicurazione
Art. ± - Obblighi della società
Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dagli allegati rilascia- ti dalla Società stessa.
Art. ≤ - Entrata in vigore dell’assicurazione
L'assicurazione entra in vigore ed ha quindi efficacia soltanto dal momento in cui sia stata pagata la prima rata di premio convenuta ed il Contraente abbia ricevuto l'originale di polizza.
Qualora la polizza preveda una data di effetto posteriore, rispetto a quella in cui vengo- no espletate le suddette formalità, l'assicurazione entra in vigore dalla data stessa.
Art. ≥ - Dichiarazioni del contraente e dell’assicurato
Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o dalla sua riattivazione, la polizza è incontestabile per reticenze o dichiarazioni erronee rese dal Contraente e dal- l'assicurato nella proposta di assicurazione e negli altri documenti, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede, e salvo la rettifica del capitale e della ren- dita assicurata in base all'età vera dell'assicurato, quando quella denunciata risulti errata.
Art. x - Xxxxxxx di morte
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'assicurato.
E' escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:
• dolo del Contraente o del Beneficiario;
• partecipazione attiva dell'assicurato a delitti dolosi;
• partecipazione attiva dell'assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
• incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni il caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
• suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, tra- scorso questo periodo, nei primi sei mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione. In questi casi la Società paga il solo importo della riserva matematica calcolata al momento del decesso, ovvero, nel caso di suicidio, il valore di riduzione, se maturato per un importo superiore.
Art. ∂ - Pagamento del premio
Le rate di premio debbono essere pagate alle scadenze pattuite, contro quietanze emesse dalla Direzione Generale, presso la sede dell'agenzia cui è assegnata la polizza.
A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in alcun caso, opporre l'eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o l'esazione dei premi pre- cedentemente avvenuta al suo domicilio. E' ammessa una dilazione di trenta giorni senza oneri di interessi.
Art. 6 - Riattivazione
Trascorsi trenta giorni dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, negli ulte- riori cinque mesi il Contraente ha diritto di riattivare l'assicurazione, pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali. La riattivazione può inoltre avvenire entro un ulteriore termine massimo di due anni dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, ma solo previa espressa domanda del Contraente e accettazione scritta della Società che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito ed a proprio insindacabile giudizio.
In ogni caso di riattivazione, l'assicurazione, che nell'intervallo rimane sospesa nei suoi effetti, entra nuovamente in vigore per l'intero suo valore dal momento in cui è stato pagato l'importo dei premi arretrati e degli interessi ed il Contraente ha ricevuto ed eventualmente sottoscritto la relativa documentazione.
Art. 7 - Risoluzione - Riduzione
Trascorso il termine di cui al precedente articolo, si determina la risoluzione del contrat- to ed i premi versati restano acquisiti alla Società. Tuttavia, se risultano pagate almeno tre annualità di premio, il contratto rimane in vigore per il valore di riduzione, determi- nato secondo i criteri di calcolo contenuti nelle Condizioni Speciali e/o secondo i valori riportati nella tabella annessa.
Le assicurazioni temporanee in caso di morte non hanno alcun valore di riduzione, salvo che non sia diversamente previsto dalle Condizioni Speciali.
Art. 8 - Riscatti - Prestiti
La Società, su richiesta scritta del Contraente, consente, qualora siano state pagate alme- no tre annualità di premio:
a) La risoluzione del contratto, pagando, come valore di riscatto, l'importo determinato secondo i criteri di calcolo contenuti nelle Condizioni Speciali e/o secondo i valori riportati nella tabella annessa. La risoluzione del contratto ha effetto dalla data della richiesta;
b) La concessione di prestiti ad interessi, nei limiti del valore di riscatto di cui alla lette- ra a);
c) La concessione di prestiti senza interessi, qualora l'Assicurato abbia dovuto sottoporsi ad operazioni di alta chirurgia limitatamente alla somma occorsa per pagare le spese dell'atto operatorio, senza peraltro superare (tenuto conto dei prestiti eventualmente esi- stenti) il valore di riduzione del capitale assicurato in caso di morte (calcolato secondo
l'articolo 7) e purché la polizza sia al corrente col pagamento dei premi;
d) La concessione di prestiti, nel limite del valore di riscatto di cui alla lettera a), con abbuono degli interessi per la durata di un anno, qualora il relativo importo venga utiliz- zato per corrispondere all'erario la tassa di successione eventualmente dovuta dal Contraente a seguito dell'avvenuto decesso di persona di famiglia (il coniuge, i genitori, i figli e i germani).
Le assicurazioni temporanee in caso di morte, le assicurazioni in caso di vita ed in caso di sopravvivenza non hanno valore di riscatto e quindi di prestito, quando non preveda- no la restituzione dei premi.
Art. ∫ - Cessione - Pegno - Vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'origina- le di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.
Art. ±∞ - Beneficiario
Il Contraente designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modifica- ta nei seguenti casi:
a) dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l'accettazione del beneficio;
b) dopo la morte del Contraente;
c) dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi, le operazioni di riscatto, di prestito, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.
La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o contenute in un valido testamento.
Art. ±± - Pagamento delle prestazioni
Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stes- sa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. E' comunque necessario il certificato di nascita dell'assicu- rato, che può essere consegnato sin dal momento della stipula del contratto, e che, in difetto, potrà essere richiesto con lettera raccomandata dalla Società all'assicurato in qualsiasi momento. Per i pagamenti conseguenti a decesso dell'assicurato debbono inol- tre essere consegnati:
• certificato di morte;
• relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo predisposto dalla Società;
• ulteriore documentazione di carattere sanitario, amministrativo o giudiziario, eventual- mente ritenuta necessaria dalla Società per propria insindacabile valutazione. Verificatasi la scadenza o la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, la consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi mora- tori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effet- tuato presso la Sede o la competente Agenzia della Società.
Art. ±≤ - Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.
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Assicurazione di capitale
differito a premio annuo con controassicurazione e con rivalutazione annua del capitale e del premio
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Condizioni speciali
di assicurazione
Art. 1 - Rivalutazione annuale del capitale e del premio
Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, il capitale assicurato ed il premio verranno rivalutati nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione.
La rivalutazione del capitale verrà effettuata con le stesse modalità anche al termine del differimento.
Art. 2 - Determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento
In caso di morte dell'Assicurato prima del termine del differimento verrà liquidato un importo uguale al premio annuo netto iniziale, maggiorato dell'eventuale riduzione di premio prevista dalla tariffa, moltiplicato per il numero dei premi annui pagati, compre- se le eventuali frazioni di premio annuo, e rivalutato nella proporzione in cui il capitale, quale risultato all'anniversario della data di decorrenza della polizza che precede la data di decesso, sta a quello inizialmente assicurato.
Art. 3 - Revoca - Recesso
Il Contraente sino alla data di ricevimento della lettera di conferma della copertura assi- curativa o in mancanza, dell’originale di polizza emesso dalla Società, ha facoltà di revocare le pattuizioni intervenute. In questa ipotesi, la Società rimborserà totalmente gli importi eventualmente percepiti, entro 30 gg. dalla data di ricevimento della revoca. Il Contraente, entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto la lettera di conferma della copertura assicurativa, può chiedere l’annullamento del contratto anche quando non sia pervenuto l’originale di polizza emesso dalla Società.
In mancanza di lettera di conferma, il termine di cui sopra decorre dalla data di perveni- mento dell’originale di polizza.
In ambedue i casi la Società ha diritto al recupero delle spese effettive sostenute nella misura del 2% del premio netto annuo con un massimo di L. 50.000.
Art. r - Riduzione
In caso di mancato pagamento del premio e sempre ché siano state corrisposte almeno tre annualità di premio, qualora la durata del differimento non sia inferiore a cinque anni, od almeno due annualità di premio, se la durata del differimento è inferiore a cinque anni, l'assicurazione resta in vigore, libera da ulteriori premi, per le seguenti prestazioni ridotte. Il capitale ridotto, da corrispondersi in caso di sopravvivenza dell'Assicurato al termine del differimento, si determina moltiplicando il capitale, quale risulta rivalutato all'anni- versario che precede la data di scadenza della prima rata di premio non pagata, per il rapporto tra il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni di premio annuo, ed il numero dei premi annui pattuiti.
In caso di morte dell'Assicurato entro il termine del differimento, verrà corrisposto un importo uguale a quello che sarebbe stato liquidato qualora il decesso si fosse verificato alla data di sospensione del pagamento premi.
Qualora siano state corrisposte almeno cinque annualità di premio, il capitale ridotto e l'importo liquidabile in caso di morte verranno rivalutati nella misura prevista al punto A) della Clausola di Rivalutazione ad ogni anniversario della data di decorrenza del contrat- to che coincida o sia successivo alla data di sospensione del pagamento dei premi.
Qualora siano state corrisposte meno di cinque annualità di premio, il capitale ridotto e l'importo liquidabile in caso di morte verranno rivalutati nella misura prevista al punto A della Clausola di Rivalutazione a partire dal quinto anniversario della data di decor- renza del contratto.
Art. 5 - Riscatto
Dopo il pagamento di almeno tre annualità di premio qualora la durata del differimento non sia inferiore a cinque anni, o di almeno due annualità se la durata del differimento è inferiore a cinque anni, il contratto su esplicita richiesta del Contraente, è riscattabile. Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale ridotto per il periodo di tempo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e quella del termine del differimento.
Il tasso annuo di sconto è del 2,25% nel caso in cui siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza del contratto e del 3% nel caso in cui gli anni trascorsi siano invece inferiori a cinque.
Qualora l'importo ottenuto sia superiore al capitale pagabile in caso di morte, verrà liquidato in contanti un importo uguale al capitale liquidabile per il caso di morte dell'Assicurato alla data di sospensione del pagamento dei premi, e la differenza verrà corrisposta al termine del differimento in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale data, rivalutata annualmente in base a quanto previsto al punto A) della Clausola di Rivalutazione.
Art. 6 - Riattivazione
In deroga allo specifico articolo delle Condizioni Generali di polizza, l'assicurazione, risoluta o ridotta per mancato pagamento dei premi dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza, può essere riattivata, entro un anno dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta.
La riattivazione viene condizionata al pagamento di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi calcolati sulla base del saggio annuo di riattivazione nonché in base al periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione.
Per saggio annuo di riattivazione si intende il saggio che si ottiene sommando tre punti alla misura percentuale della rivalutazione applicata alla polizza, a norma della Clausola di Rivalutazione, all'inizio dell'anno assicurativo al quale ciascuna rata arretrata si riferi- sce, con un minimo del saggio legale di interesse.
La riattivazione del contratto, risoluto o ridotto per mancato pagamento dei premi, ed effettuata nei termini di cui ai precedenti commi, ripristina le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi, fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dalle Condizioni Generali in ordine alla validità delle garanzie assicurative.
Art. 7 - Opzioni
Su richiesta del Contraente, da effettuarsi entro la scadenza contrattuale, il capitale riva- lutato, pagabile in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale epoca, potrà essere con- vertito in una delle seguenti forme:
a) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato o in alternativa del Beneficiario designato alla data di esercizio dell’opzione;
oppure
b) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque o dieci anni e, successivamente, finché l'Assicurato o la persona designata al percepimen- to della rendita saranno in vita;
oppure
c) una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato (o del primo Beneficiario) e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzial- mente sulla testa superstite.
L’ammontare della rendita erogabile verrà determinato in base all’età ed al sesso dei beneficiari designati.
La rendita annua vitalizia di opzione verrà rivalutata ad ogni successivo anniversario nella misura stabilita al punto A) della Clausola di Rivalutazione e non potrà essere riscattata durante il periodo di godimento.
I coefficienti per la conversione del capitale assicurato a scadenza in una delle rendite di opzione sopra indicate saranno quelli in vigore al momento dell’esercizio del diritto di opzione e saranno comunicati a richiesta del Contraente.
Clausola
di rivalutazione
La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle Condizioni appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento del "FONDO BAYERISCHE NUOVO SECOLO”, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.
A) Misura della rivalutazione
La Società dichiara entro la fine del terzo mese antecedente quello in cui cade l’anniver- sario della data di decorrenza del contratto, il rendimento annuo da attribuire alla poliz- za. Tale valore si ottiene moltiplicando il rendimento di cui al punto 4 del regolamento della gestione speciale "FONDO BAYERISCHE NUOVO SECOLO”, per l’aliquota di partecipazione fissata di anno in anno. L’aliquota non risulterà inferiore all’80%.
Al fine di cui sopra, il rendimento della gestione speciale "FONDO BAYERISCHE NUOVO SECOLO” è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l’inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade l’anniversario considerato.
Qualora la differenza fra il rendimento della gestione e quello da attribuire al contratto determinato in base alla suddetta aliquota risulti inferiore allo 0,80%, il rendimento da attribuire al contratto verrà determinato sottraendo, dal rendimento della gestione, la predetta aliquota dello 0,80%.
La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito.
B) Modalità della rivalutazione
Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, il contratto in pieno vigore verrà rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matemati- ca costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalu- tazione fissata a norma del punto A), entro la fine del terzo mese antecedente quello in cui cade l'anniversario suddetto.
Da tale anniversario il capitale assicurato per il caso di sopravvivenza dell’Assicurato al termine del differimento ed il capitale liquidabile per il caso di sua premorienza verran- no rivalutati nella stessa misura e quindi il contratto stesso sarà considerato come sotto- scritto sin dall'origine per i nuovi importi assicurati. Ne consegue, in particolare, che ciascuna rivalutazione verrà applicata alle garanzie in vigore, comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.
Gli aumenti del capitale assicurato verranno comunicati al Contraente in coincidenza dei singoli anniversari della data di decorrenza del contratto.
C) Rivalutazione del premio
A fronte della rivalutazione del capitale assicurato, il premio dovuto all'anniversario di cui al precedente punto B), determinato in base all'età ed alla durata contrattuale fissate
alla decorrenza, verrà aumentato nella stessa misura di rivalutazione del capitale di cui al punto A).
D) Limitazione o rifiuto della rivalutazione del premio
Il Contraente ha facoltà ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza e con preavviso scritto di almeno tre mesi, di chiedere che la rivalutazione del premio venga effettuata in misura inferiore a quella fissata al precedente punto A) oppure che non venga effettuata.
La limitazione o il rifiuto della rivalutazione del premio non pregiudica il diritto del Contraente di accettare successive rivalutazioni in misura completa o limitata.
Nel caso in cui il Contraente si avvalga della facoltà di limitare la rivalutazione del pre- mio in scadenza ad un anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale assicurato nell'anno precedente verrà rivalutato in base alla misura limitata di rivaluta- zione del premio.
Se, peraltro, l'anniversario considerato cade dopo almeno cinque anni dalla data di decorrenza del contratto, verrà riconosciuta una ulteriore maggiorazione del capitale a titolo di rivalutazione uguale alla somma dei seguenti due importi:
• un primo importo che si ottiene moltiplicando il capitale iniziale riproporzionato, come appresso definito, per la differenza fra la misura annua di rivalutazione di cui al punto A) e quella limitata di rivalutazione del premio e riducendo il prodotto nel rappor- to fra il numero di anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto ed il numero degli anni di durata contrattuale;
• un secondo importo che si ottiene moltiplicando il capitale in vigore nel periodo annuale precedente diminuito del capitale iniziale riproporzionato per la differenza fra la misura annua di rivalutazione di cui al punto A) e quella limitata di rivalutazione del premio.
Per capitale iniziale riproporzionato si intende il prodotto del capitale inizialmente assi- curato per il rapporto fra l'ammontare del premio annuo netto dovuto nell'ultimo anno che precede l'anniversario considerato ed il premio annuo netto dovuto nel primo anno di assicurazione.
Nel caso in cui il Contraente si avvalga della facoltà di rifiutare totalmente la rivaluta- zione del premio in scadenza ad un anniversario della data di decorrenza del contratto che cada dopo almeno cinque anni da tale decorrenza, il capitale assicurato nell'anno precedente verrà rivalutato aggiungendo allo stesso:
1. un importo ottenuto moltiplicando il capitale iniziale riproporzionato, come sopra definito, per la misura annua di rivalutazione, stabilita a norma del punto A), e riducen- do il prodotto nel rapporto tra il numero degli anni trascorsi dalla data di decorrenza ed il numero degli anni di durata contrattuale;
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2. un ulteriore importo ottenuto moltiplicando la differenza fra il capitale assicurato nel periodo annuale precedente ed il capitale iniziale riproporzionato, per la misura della rivalutazione di cui al punto A).
Qualora, infine, il Contraente si avvalga della facoltà di rifiutare la rivalutazione del premio ad un anniversario della decorrenza del contratto anteriore al quinto non si farà luogo ad alcuna rivalutazione del capitale assicurato.
Clausola di rivalutazione
della rendita di opzione
La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione delle prestazioni assicurate nella misura e secondo le modalità appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto pre- visto dal Regolamento "FONDO BAYERISCHE NUOVO SECOLO” attività di impor- to non inferiore alle relative riserve matematiche.
A) Misura della rivalutazione
La Società dichiara entro la fine del terzo mese antecedente quello in cui cade l’anniver- sario della data di decorrenza del contratto, il rendimento annuo da attribuire alla poliz- za. Tale valore si ottiene moltiplicando il rendimento di cui al punto 4 del regolamento della gestione speciale "FONDO BAYERISCHE NUOVO SECOLO”, per l’aliquota di partecipazione fissata di anno in anno. L’aliquota non risulterà inferiore all’80%.
Al fine di cui sopra, il rendimento della gestione speciale "FONDO BAYERISCHE NUOVO SECOLO” è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l’inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade l’anniversario considerato.
Qualora la differenza fra il rendimento della gestione e quello da attribuire al contratto determinato in base alla suddetta aliquota risulti inferiore allo 0,80%, il rendimento da attribuire al contratto verrà determinato sottraendo, dal rendimento della gestione, la predetta aliquota dello 0,80%.
La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito.
B) Modalità di rivalutazione della rendita assicurata
Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, successiva alla data di con- versione, la rendita assicurata alla ricorrenza precedente verrà rivalutata incrementando- la sulla base della misura di rivalutazione fissata, a norma del precedente punto A), entro la fine del terzo mese antecedente quello in cui cade l'anniversario suddetto.
Ciascuna rivalutazione verrà applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.
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Assicurazione
di capitale differito a premio annuo costante con controassicurazione e con rivalutazione annua del capitale
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Condizioni speciali
di assicurazione
Art. 1 - Rivalutazione annuale del capitale
Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, il capitale assicurato verrà rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione. La rivalutazione del capitale verrà effettuata con le stesse modalità anche al termine del periodo di differimento ed anche oltre tale termine quando quest’ultimo sia stato proro- gato a richiesta del Contraente.
Art. 2 - Determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento
In caso di morte dell'Assicurato prima del termine del differimento verrà liquidato un importo uguale al premio annuo netto iniziale, maggiorato dell'eventuale riduzione di premio prevista dalla tariffa, moltiplicato per il numero dei premi annui pagati, compre- se le eventuali frazioni di premio annuo, e rivalutato nella proporzione in cui il capitale, quale risulta rivalutato all'anniversario della data di decorrenza della polizza che prece- de la data del decesso, sta a quello inizialmente assicurato.
Art. 3 - Revoca - Recesso
Il Contraente sino alla data di ricevimento della lettera di conferma della copertura assi- curativa o in mancanza, dell’originale di polizza emesso dalla Società, ha facoltà di revocare le pattuizioni intervenute. In questa ipotesi, la Società rimborserà totalmente gli importi eventualmente percepiti, entro 30 gg. dalla data di ricevimento della revoca. Il Contraente, entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto la lettera di conferma della copertura assicurativa, può chiedere l’annullamento del contratto anche quando non sia pervenuto l’originale di polizza emesso dalla Società.
In mancanza di lettera di conferma, il termine di cui sopra decorre dalla data di perveni- mento dell’originale di polizza.
In ambedue i casi la Società ha diritto al recupero delle spese effettive sostenute nella misura del 2% del premio netto annuo con un massimo di L. 50.000.
Art. r - Riduzione
In caso di mancato pagamento del premio e sempre ché siano state corrisposte almeno tre annualità di premio, qualora la durata del differimento non sia inferiore a cinque anni, od almeno due annualità di premio, se la durata del differimento è inferiore a cin- que anni, l'assicurazione resta in vigore, libera da ulteriori premi, per le seguenti presta- zioni ridotte.
Il capitale ridotto, da corrispondersi in caso di sopravvivenza dell’Assicurato al termine del differimento, si determina moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per il coef- ficiente di riduzione appresso definito ed aggiungendo al valore così ottenuto la differen- za fra il capitale rivalutato all’anniversario della data di decorrenza che precede la data di
scadenza della prima rata di premio non pagata, ed il capitale inizialmente assicurato.
Il coefficiente di riduzione di cui sopra è uguale al rapporto fra i numeri dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni di premio annuo, ed il numero dei premi annui pattuiti.
In caso di morte dell’Assicurato entro il termine di differimento, verrà corrisposto un importo uguale a quello che sarebbe stato liquidato qualora il decesso si fosse verificato alla data di sospensione del pagamento dei premi.
Il capitale ridotto e l’importo liquidabile in caso di morte verranno rivalutati nella misu- ra prevista al punto A) della Clausola di Rivalutazione ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto che coincida o sia successivo alla data di sospensione del paga- mento dei premi.
Art. 5 - Riscatto
Dopo il pagamento di almeno tre annualità di premio qualora la durata del differimento non sia inferiore a cinque anni, o di almeno due annualità se la durata del differimento è inferiore a cinque anni, il contratto su esplicita richiesta del Contraente, è riscattabile.
Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale ridotto per il periodo di tempo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e quella del termine del differimento.
Il tasso annuo di sconto è del 2,25% nel caso in cui siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza del contratto e del 3% nel caso in cui gli anni trascorsi siano invece inferiori a cinque.
Qualora l'importo ottenuto sia superiore al capitale pagabile in caso di morte, verrà liquidato in contanti un importo uguale al capitale liquidabile per il caso di morte dell'Assicurato alla data di sospensione del pagamento dei premi, e la differenza verrà corrisposta al termine del differimento in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale data, rivalutata annualmente in base a quanto previsto al punto A) della Clausola di Rivalutazione.
Art. 6 - Riattivazione
In deroga allo specifico articolo delle Condizioni Generali di polizza, l'assicurazione, risoluta o ridotta per mancato pagamento dei premi dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza, può essere riattivata, entro un anno dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta.
La riattivazione viene condizionata al pagamento di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi calcolati sulla base del saggio annuo di riattivazione nonché in base al periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione.
Per saggio annuo di riattivazione si intende il saggio che si ottiene sommando tre punti alla misura percentuale della rivalutazione applicata alla polizza, a norma della Clausola di Rivalutazione, all'inizio dell'anno assicurativo al quale ciascuna rata arretrata si riferi- sce, con un minimo del saggio legale di interesse.
La riattivazione del contratto, risoluto o ridotto per mancato pagamento dei premi, ed effettuata nei termini di cui ai precedenti commi, ripristina le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi, fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dalle Condizioni Generali in ordine alla validità delle garanzie assicurative.
Art. 7 - Opzioni
Su richiesta del Contraente, da effettuarsi entro la scadenza contrattuale, il capitale riva- lutato, pagabile in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale epoca, potrà essere con- vertito in una delle seguenti forme:
a) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato o in alternativa del Beneficiario designato alla data di esercizio dell’opzione;
oppure
b) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque o dieci anni e, successivamente, finché l'Assicurato o la persona designata al percepimen- to della rendita saranno in vita;
oppure
c) una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato (o del primo Beneficiario) e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzial- mente sulla testa superstite.
L’ammontare della rendita erogabile verrà determinato in base all’età ed al sesso dei beneficiari designati.
La rendita annua vitalizia di opzione verrà rivalutata ad ogni successivo anniversario nella misura stabilita al punto A) della Clausola di Rivalutazione e non potrà essere riscattata durante il periodo di godimento.
I coefficienti per la conversione del capitale assicurato a scadenza in una delle rendite di opzione sopra indicate saranno quelli in vigore al momento dell’esercizio del diritto di opzione e saranno comunicati a richiesta del Contraente.
Clausola
di rivalutazione
La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle Condizioni appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento del "FONDO BAYERISCHE NUOVO SECOLO”, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.
A) Misura della rivalutazione
La Società dichiara entro la fine del terzo mese antecedente quello in cui cade l’anniver- sario della data di decorrenza del contratto, il rendimento annuo da attribuire alla poliz- za. Tale valore si ottiene moltiplicando il rendimento di cui al punto 4 del regolamento della gestione speciale "FONDO BAYERISCHE NUOVO SECOLO”, per l’aliquota di partecipazione fissata di anno in anno. L’aliquota non risulterà inferiore all’80%.
Al fine di cui sopra, il rendimento della gestione speciale "FONDO BAYERISCHE NUOVO SECOLO” è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l’inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade l’anniversario considerato.
Qualora la differenza fra il rendimento della gestione e quello da attribuire al contratto determinato in base alla suddetta aliquota risulti inferiore allo 0,80%, il rendimento da attribuire al contratto verrà determinato sottraendo, dal rendimento della gestione, la predetta aliquota dello 0,80%.
La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito.
B) Modalità della rivalutazione
Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, il contratto in pieno vigore verrà rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matemati- ca costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalu- tazione fissata a norma del punto A), entro la fine del terzo mese antecedente quello in cui cade l'anniversario suddetto.
Il capitale rivalutato, fermo restando l'ammontare annuo del premio, sarà determinato sommando al capitale in vigore nel periodo annuale precedente:
• un importo ottenuto moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per la misura della rivalutazione ridotta nella proporzione in cui il numero degli anni trascorsi sta al numero degli anni di durata contrattuale;
• un ulteriore importo ottenuto moltiplicando per la misura della rivalutazione la diffe- renza tra il capitale in vigore nel periodo annuale precedente e quello inizialmente assi- curato.
Gli aumenti del capitale assicurato verranno comunicati al Contraente in coincidenza dei singoli anniversari della data di decorrenza del contratto.
Clausola di rivalutazione
della rendita di opzione
La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione delle prestazioni assicurate nella misura e secondo le modalità appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto pre- visto dal Regolamento "FONDO BAYERISCHE NUOVO SECOLO” attività di impor- to non inferiore alle relative riserve matematiche.
A) Misura della rivalutazione
La Società dichiara entro la fine del terzo mese antecedente quello in cui cade l’anniver- sario della data di decorrenza del contratto, il rendimento annuo da attribuire alla poliz- za. Tale valore si ottiene moltiplicando il rendimento di cui al punto 4 del regolamento della gestione speciale "FONDO BAYERISCHE NUOVO SECOLO”, per l’aliquota di partecipazione fissata di anno in anno. L’aliquota non risulterà inferiore all’80%.
Al fine di cui sopra, il rendimento della gestione speciale "FONDO BAYERISCHE NUOVO SECOLO” è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l’inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade l’anniversario considerato.
Qualora la differenza fra il rendimento della gestione e quello da attribuire al contratto determinato in base alla suddetta aliquota risulti inferiore allo 0,80%, il rendimento da attribuire al contratto verrà determinato sottraendo, dal rendimento della gestione, la predetta aliquota dello 0,80%.
La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito.
B) Modalità di rivalutazione della rendita assicurata
Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, successiva alla data di con- versione, la rendita assicurata alla ricorrenza precedente verrà rivalutata incrementando- la sulla base della misura di rivalutazione fissata, a norma del precedente punto A), entro la fine del terzo mese antecedente quello in cui cade l'anniversario suddetto.
Ciascuna rivalutazione verrà applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.
3
Assicurazione
di capitale differito a premio unico
con controassicurazione e con rivalutazione annua
del capitale
23
Condizioni speciali
di assicurazione
Art. 1 - Rivalutazione annuale del capitale
Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, il capitale assicurato in vigore nel periodo annuale precedente, verrà rivalutato nella misura e secondo le moda- lità contenute nella Clausola di Rivalutazione. Il capitale sarà rivalutato con le stesse modalità anche al termine del differimento ed anche oltre tale termine quando quest’ul- timo sia stato prorogato a richiesta del Contraente.
Art. 2 - Determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento
In caso di morte dell'Assicurato prima del termine del differimento verrà liquidato un importo uguale al premio unico netto rivalutato.
Il premio unico netto rivalutato si determina applicando al premio unico netto versato, maggiorato dell'eventuale riduzione di premio prevista dalla tariffa, la stessa misura e le stesse modalità di rivalutazione previste per il capitale assicurato.
Art. 3 - Revoca - Recesso
Il Contraente sino alla data di ricevimento della lettera di conferma della copertura assi- curativa o in mancanza, dell’originale di polizza emesso dalla Società, ha facoltà di revocare le pattuizioni intervenute. In questa ipotesi, la Società rimborserà totalmente gli importi eventualmente percepiti, entro 30 gg. dalla data di ricevimento della revoca. Il Contraente, entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto la lettera di conferma della copertura assicurativa, può chiedere l’annullamento del contratto anche quando non sia pervenuto l’originale di polizza emesso dalla Società.
In mancanza di lettera di conferma, il termine di cui sopra decorre dalla data di perveni- mento dell’originale di polizza.
In ambedue i casi la Società ha diritto al recupero delle spese effettive sostenute nella misura del 2% del premio netto con un massimo di L. 50.000.
Art. r - Riscatto
Su esplicita richiesta del Contraente il contratto può essere riscattato dopo trascorso almeno un anno dalla data di stipula e fino al termine del differimento.
Il valore di riscatto è uguale al valore attuale del capitale, quale risulta rivalutato all'an- niversario che precede la data di richiesta del riscatto, calcolato al tasso annuo del 2,25% per il periodo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e quella del termi- ne del differimento.
2r
Qualora l'importo ottenuto risulti superiore a quello liquidabile in caso di morte dell'Assicurato a tale data, verrà liquidato immediatamente un importo uguale alla somma pagabile in caso di morte mentre la differenza verrà liquidata al termine del periodo di differimento in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale data, rivalutata
annualmente in base a quanto previsto al punto A) della Clausola di Rivalutazione.
Art. 5 - Opzioni
Su richiesta del Contraente, da effettuarsi entro la scadenza contrattuale, il capitale riva- lutato, pagabile in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale epoca, potrà essere con- vertito in una delle seguenti forme:
a) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato o in alternativa del Beneficiario designato alla data di esercizio dell’opzione;
oppure
b) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque o dieci anni e, successivamente, finché l'Assicurato o la persona designata al percepimen- to della rendita saranno in vita;
oppure
c) una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato (o del primo Beneficiario) e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzial- mente sulla testa superstite.
L’ammontare della rendita erogabile verrà determinato in base all’età ed al sesso dei beneficiari designati.
La rendita annua vitalizia di opzione verrà rivalutata ad ogni successivo anniversario nella misura stabilita al punto A) della Clausola di Rivalutazione e non potrà essere riscattata durante il periodo di godimento.
I coefficienti per la conversione del capitale assicurato a scadenza in una delle rendite di opzione sopra indicate saranno quelli in vigore al momento dell’esercizio del diritto di opzione e saranno comunicati a richiesta del Contraente.
Clausola
di rivalutazione
La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle Condizioni appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento del "FONDO BAYERISCHE NUOVO SECOLO”, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.
A) Misura della rivalutazione
La Società dichiara entro la fine del terzo mese antecedente quello in cui cade l’anniver- sario della data di decorrenza del contratto, il rendimento annuo da attribuire alla poliz- za. Tale valore si ottiene moltiplicando il rendimento di cui al punto 4 del regolamento della gestione speciale "FONDO BAYERISCHE NUOVO SECOLO”, per l’aliquota di partecipazione fissata di anno in anno. L’aliquota non risulterà inferiore all’80%.
Al fine di cui sopra, il rendimento della gestione speciale "FONDO BAYERISCHE NUOVO SECOLO” è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l’inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade l’anniversario considerato.
Qualora la differenza fra il rendimento della gestione e quello da attribuire al contratto determinato in base alla suddetta aliquota risulti inferiore allo 0,80%, il rendimento da attribuire al contratto verrà determinato sottraendo, dal rendimento della gestione, la predetta aliquota dello 0,80%.
La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito.
B) Modalità della rivalutazione
Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, il contratto in pieno vigore verrà rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matemati- ca costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalu- tazione fissata a norma del punto A), entro la fine del terzo mese antecedente quello in cui cade l'anniversario suddetto.
Da tale anniversario il capitale assicurato per il caso di sopravvivenza dell'Assicurato al termine del differimento ed il capitale liquidabile per il caso di sua premorienza, vengo- no aumentati nella stessa misura e quindi il contratto stesso si considera come sottoscrit- to sin dall'origine per i nuovi importi assicurati. Ne consegue, in particolare, che ciascu- na rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da precedenti rivalutazioni.
Gli aumenti del capitale assicurato verranno comunicati al Contraente in coincidenza dei singoli anniversari della data di decorrenza del contratto.
Clausola di rivalutazione
della rendita di opzione
La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione delle prestazioni assicurate nella misura e secondo le modalità appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto pre- visto dal Regolamento "FONDO DA BAYERISCHE NUOVO SECOLO” attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.
A) Misura della rivalutazione
La Società dichiara entro la fine del terzo mese antecedente quello in cui cade l’anniver- sario della data di decorrenza del contratto, il rendimento annuo da attribuire alla poliz- za. Tale valore si ottiene moltiplicando il rendimento di cui al punto 4 del regolamento della gestione speciale "FONDO BAYERISCHE NUOVO SECOLO”, per l’aliquota di partecipazione fissata di anno in anno. L’aliquota non risulterà inferiore all’80%.
Al fine di cui sopra, il rendimento della gestione speciale "FONDO BAYERISCHE NUOVO SECOLO” è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l’inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade l’anniversario considerato.
Qualora la differenza fra il rendimento della gestione e quello da attribuire al contratto determinato in base alla suddetta aliquota risulti inferiore allo 0,80%, il rendimento da attribuire al contratto verrà determinato sottraendo, dal rendimento della gestione, la predetta aliquota dello 0,80%.
La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito.
B) Modalità di rivalutazione della rendita assicurata
Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, successiva alla data di con- versione, la rendita assicurata alla ricorrenza precedente verrà rivalutata incrementando- la sulla base della misura di rivalutazione fissata, a norma del precedente punto A), entro la fine del terzo mese antecedente quello in cui cade l'anniversario suddetto.
Ciascuna rivalutazione verrà applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.
Rinuncia temporanea
ai prestiti
(condizione valida solo se espressamente richiamata in polizza)
In conformità a quanto richiesto dal Contraente la presente polizza non consente, in deroga al disposto dell’art. 8 delle Condizioni Generali, la concessione di prestiti per la durata di anni 5 a decorrere dalla data di stipula.
Assicurazione complementare
contro gli infortuni
(condizione valida solo se espressamente richiamata in polizza)
Art. 1 - Obblighi della società
Gli obblighi della Società decorrono:
a) dal momento del perfezionamento della polizza vita, quando la garanzia complemen- tare contro gli infortuni viene emessa contemporaneamente alla stessa;
b) dal momento del perfezionamento dell'Appendice contemplante la garanzia comple- mentare contro gli infortuni, quando essa viene emessa in tempi successivi all'emissione della polizza vita.
Art. 2 - Definizione di infortunio
E' considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che pro- duca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che siano causa diretta ed esclusiva della morte dell'Assicurato.
Art. 3 - Liquidazione della somma assicurata
La somma assicurata viene corrisposta per l'evento mortale che si verifichi non oltre un anno dalla data dell'infortunio, purché questo ne sia causa diretta ed esclusiva e sull'esi- to letale non abbiano influito condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenu- te all'infortunio.
Art. x - Xxxxxx esclusi e condizionati
L'assicurazione rimane sospesa durante il servizio militare di leva, l'arruolamento volon- tario, il richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.
Non sono compresi nell'assicurazione gli infortuni derivanti:
• dall'esercizio dei seguenti sports: alpinismo, con accesso a ghiacciai e scalate di rocce, speleologia, xxxxx-slitta, salti dal trampolino con sci, polo e caccia a cavallo, pugilato, lotta nelle sue varie forme, rugby, gioco del calcio per gli iscritti partecipanti a gare di campionato o tornei di ogni genere, atletica pesante, pesca subacquea, baseball, paraca- dutismo;
• da uso di aerei - sia a motore che a vela - ad eccezione di voli effettuati dall'Assicurato in qualità di passeggero su aeromobili, compresi gli elicotteri, da trasporto pubblico di imprese di linee aeree regolari anche durante i viaggi straordinari e speciali. In ogni caso la garanzia è operativa sino a concorrenza della somma assicurata purché non superi l'importo di 400 milioni di lire; qualora vengano eventualmente ad accumularsi per lo stesso Assicurato più assicurazioni complementari contro gli infortuni, la garanzia per il rischio volo vale soltanto se l'ammontare complessivo precedentemente assicurato non ha raggiunto il limite massimo di 400 milioni di lire e per l'importo che completa tale somma;
• da guerre, insurrezioni, tumulti popolari, occupazione militare, invasione. Sono peral- tro compresi nell’assicurazione gli infortuni causati da aggressioni e violenze subite dal- l'assicurato per motivi di carattere politico, anche se compiute da gruppi di individui durante manifestazioni, purché l'Assicurato non abbia preso patte alle stesse;
• da uragani, trombe d'aria, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, influenze termiche ed atmosferiche, sono peraltro compresi nell'assicurazione gli infor- tuni causati dalla caduta del fulmine;
• da stato di ubriachezza, malore od incoscienza da qualunque causa determinati, da pro- prie provocazioni. xxxxx, duelli, azioni delittuose, da ingestione o assorbimento di sostanze nocive;
• da affezioni interne ed esterne conseguenti ad emanazioni radioattive (radiodermatiti, necrosi, malattia del sangue), da conseguenza di operazioni chirurgiche e da trattamenti non resi necessari da infortunio;
• dalle conseguenze dirette od indirette della trasmutazione dell'atomo come pure radia- zioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Art. 5 - Diritto di surroga
La Società rinuncia al diritto di surroga di cui all'Art. 1916 del Codice Civile.
Art. 6 - Rescissione
L'assicurazione complementare si intende rescissa quando sull'assicurazione principale cessa, per qualsivoglia motivo, la corresponsione dei premi.
Art. 7 - Rinvio alle condizioni generali
Per quanto non risulta previsto dalle presenti Condizioni Speciali, valgono le Condizioni Generali di polizza.
Clausola particolare
per la garanzia supplementare
"raddoppio per infortuni automobilistici"
Si conviene che - qualora l'Assicurato si trovi a bordo di autoveicoli o di mezzi circolan- ti su rotaie e l'infortunio sia conseguenza diretta ed immediata di una collisione acciden- tale con altro veicolo, urto contro ostacoli fissi e mobili, ribaltamento o uscita di strada - verrà liquidato un capitale doppio di quello previsto dall'assicurazione complementare contro gli infortuni.
Assicurazione complementare
esonero dal pagamento
dei premi in caso di invalidità
(condizione valida solo se espressamente richiamata in polizza)
Art. 1 - Prestazioni
Se l'Assicurato, durante il periodo contrattuale ma non oltre il compimento del 65° anno di età, diviene invalido in modo totale o permanente, secondo quanto in appresso previ- sto, la Società esonera il Contraente dal pagamento dei premi, relativi alla polizza cui la presente assicurazione complementare si riferisce, scadenti successivamente alla data di accertamento dello stato di invalidità (vedi successivo Art. 7).
Art. 2 - Definizione di invalidità totale e permanente
Ai sensi e per gli effetti della presente assicurazione complementare si intende colpito da invalidità totale e permanente colui che, per sopravvenutagli malattia organica o lesione fisica qualsiasi, purché l’una come l'altra indipendenti dalla sua volontà ed oggettivamente accertabili, abbia perduto in modo presumibilmente permanente e totale la capacità dell'esercizio della professione o mestiere dichiarati alla Società ed abbia perduto altresì la capacità ad ogni lavoro confacente alle sue attitudini ed abitudini.
Art. 3 - Esclusioni
La Garanzia di cui alla presente assicurazione complementare non è operativa per i casi di invalidità conseguenti:
• a tentato suicidio;
• ad infortunio aereo comunque verificatosi, sia in volo che a terra, dipendente da atti- vità professionale aeronautica, militare o civile, dell'Assicurato;
• a cause di guerra.
Art. r - Denuncia dell'invalidità ed obblighi relativi
Verificatasi l'invalidità dell'Assicurato, il Contraente è tenuto a farne denuncia alla Direzione della Società a mezzo lettera raccomandata, accludendo un particolareggiato certificato del medico curante sulle cause e sul decorso della malattia o lesione che ha prodotto l'invalidità. A richiesta della Società, il Contraente e l'Assicurato, sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente assicurazione complementare, hanno l'obbligo:
• di rendere in modo veritiero, completo ed esatto ogni dichiarazione richiesta dalla Società per l'accertamento dello stato di invalidità;
• di fornire tutte le prove che la Società riterrà opportune per determinare le cause e le conseguenze della malattia o della lesione che hanno prodotto l'invalidità;
In caso di riconosciuta invalidità dell'Assicurato, questi ed il Contraente, sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente assicurazione complementare, hanno l'obbligo:
• di ragguagliare la Società circa il cambio del luogo di residenza dell'Assicurato;
• di fornire ogni notizia richiesta per accertare il permanere dell'invalidità e di comuni- care in ogni caso l'intervenuta cessazione o le immutate condizioni dell'invalidità stessa;
• di consentire che la Società accerti, con medici di propria fiducia, a proprie spese, e non più di una volta all'anno, la persistenza dell'invalidità.
Art. 6 - Controversia e collegio arbitrale
La Società comunica entro il termine massimo di 180 giorni dalla data del timbro posta- le della lettera raccomandata di cui all'art. 4 se intende riconoscere o meno l'invalidità denunciata. Qualora l'invalidità non venga riconosciuta dalla Società, oppure quando ne venga da questa accertata la cessazione, il Contraente, purché la polizza sia regolarmen- te in vigore, ha facoltà di chiedere, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Direzione della Società entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione avutane, la constatazione dello stato di invalidità dell'Assicurato a mezzo di un Collegio arbitrale composto di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente Giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrat- tuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relati- vo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
Art. 7 - Pagamento dei premi
Fino a quando lo stato d'invalidità non sia stato definitivamente accertato, il Contraente deve continuare il pagamento dei premi; in caso contrario verranno applicate le disposi- zioni delle Condizioni Generali di polizza relative al mancato pagamento dei premi. Accertata l'invalidità e la persistenza di essa, verrà invece restituito l'importo dei premi pagati, scaduti posteriormente alla data di denuncia dell'invalidità.
Art. 8 - Cessazione dello stato di invalidità
Qualora venga accertata la cessazione dell'invalidità totale e permanente dell'assicurato, la Società notifica, con lettera raccomandata, sia al Contraente che all'Assicurato, la revoca dell'esenzione dal pagamento dei premi dalla data di cessazione dell'invalidità. In questo caso il Contraente, anche se ricorre alla decisione del Collegio arbitrale previ- sto dall'art. 6, è nuovamente tenuto al pagamento dei premi, altrimenti ridiventano appli- cabili le disposizioni delle Condizioni Generali di polizza relative al mancato pagamen- to dei premi.
Art. 9 - Cessazione della garanzia
In caso di annullamento o liberazione della polizza, la presente assicurazione comple- mentare si estingue ed i soprapremi pagati restano acquisiti alla Società.
Art. 10 - Garanzie complementari
Se la polizza prevede anche altre garanzie complementari, tali garanzie cessano al momento stesso in cui l'Assicurato viene riconosciuto invalido al sensi delle presenti Condizioni Speciali.
Condizioni particolari
di carenza per la copertura del rischio di invalidità totale e permanente per contratti senza visita medica
Premesso che l'Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, il presente contratto viene assunto senza visita medica e pertanto, a parziale deroga delle Condizioni Speciali per la copertura del rischio di esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità totale e permanente, rimane convenuto quanto segue:
a) in caso di invalidità totale e permanente dell'Assicurato, che si verifichi nel corso del primo semestre di assicurazione, a decorrere dalla data di perfezionamento della polizza o dalla data di effetto se posteriore, la Società corrisponderà immediatamente soltanto una somma pari all'ammontare dei premi incassati, al netto di imposte ed accessori e senza aggiunta di interessi, e la polizza perderà qualsiasi valore ed effetto;
b) in caso di invalidità totale e permanente dell'Assicurato che si verifichi durante il secondo semestre di assicurazione, la polizza, liberata dal pagamento dei premi residui, rimarrà in vigore per la metà delle prestazioni previste.
Le limitazioni di cui sopra non avranno effetto, anche se l'invalidità si verificherà duran- te il periodo di carenza dei primi dodici mesi, qualora l'invalidità stessa sia conseguenza diretta di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza. Per infortunio si intende l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza l'invalidità. A norma delle Condizioni Speciali, non è considerato infortunio ai fini della copertura immediata del rischio, l'evento accaduto per causa di guerra, torbidi civili, partecipazio- ne a risse, duelli o azioni delittuose, in conseguenza di tentativo di suicidio, comunque e per qualunque circostanza avvenuto, o in relazione ad attività professionale aereonauti- ca, sia militare che civile.
In caso di invalidità totale e permanente che si verifichi in periodo di carenza, l'assicura- zione complementare di esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità totale e permanente perde ogni valore ed effetto.
La Società, a richiesta del Contraente, consente che l'assicurazione di base possa esser mantenuta in vigore, alle seguenti condizioni:
a) qualora l'invalidità si verifichi nel corso del primo semestre di assicurazione, la Società corrisponderà immediatamente una somma pari all'ammontare dei premi incas- sati relativi alla sola assicurazione complementare al netto di imposte ed accessori e senza maggiorazioni di interessi, ed il Contraente potrà proseguire nel pagamento dei premi relativi all'assicurazione di base;
b) qualora l'invalidità si verifichi nel secondo semestre, l'assicurazione di base potrà essere mantenuta in vigore per le intere prestazioni pattuite ed il Contraente dovrà pro- seguire il pagamento del 50% dei premi relativi all'assicurazione stessa.
Regolamento del
“Fondo
Bayerische
Nuovo
Secolo”
Art. ±
Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome "FONDO BAYERI- SCHE NUOVO SECOLO”.
Art. ≤
Nel "FONDO BAYERISCHE NUOVO SECOLO” confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono l'apposita Clausola di Rivalutazione, per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche.
La gestione "FONDO BAYERISCHE NUOVO SECOLO” è conforme alle norme stabi- lite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/1987 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni. L’alimento del Fondo avverrà con periodicità mensile, in corrispondenza del giorno 15 del mese di scadenza di ciascun premio.
Art. ≥
La Gestione del "FONDO BAYERISCHE NUOVO SECOLO” è annualmente sottopo- sta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta nell'Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 8) del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, la quale attesta la corrispondenza del Fondo al presente regolamento.
In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, il rendimento annuo del Fondo descritto al successivo art. 4) e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve mate- matiche.
Art. r
Il rendimento annuo del "FONDO BAYERISCHE NUOVO SECOLO”, per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo di competenza di quell'esercizio al valore medio del Fondo stesso mensilmente rilevato ed acquisito.
Il valore medio è dato dalla somma della giacenza media annua dei depositi in numera- rio, della consistenza media annua degli investimenti in titoli nonché della consistenza media annua di ogni altra attività del Fondo, determinata in base al costo.
La consistenza media annua di ogni altra attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.
Art. 5
36
All’inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio della gestione “FONDO BAYERISCHE NUOVO SECOLO”, realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi
immediatamente precedenti, rapportando il risultato finanziario della stessa al valore medio degli investimenti della gestione “FONDO BAYERISCHE NUOVO SECOLO”.
Art. ∑
Per risultato finanziario del Fondo si devono intendere i proventi finanziari di compe- tenza dell'esercizio, compresi gli utili e le perdite di realizzo, di competenza del Fondo, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investi- menti.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscri- zione delle corrispondenti attività nel Fondo, e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà della Compagnia.
Art. ∏
La Società si riserva di apportare al precedente punto 6 quelle modifiche che si rendes- sero necessarie a seguito di modifiche della vigente legislazione fiscale.