CAPITOLATO SPECIALE
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CAPITOLATO SPECIALE
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELLA PROVINCIA DI RIMINI
PER IL PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2026 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO BIENNALE
CIG N. 9458600BA2
INDICE
Art. 1 - Finalità del servizio Art. 2 - Oggetto del servizio
Art. 3 - Personale dedicato al servizio
Art. 4 - Durata del contratto – Diritto di recesso annuale Art. 5 - Corrispettivo del servizio
Art. 6 - Modalità di svolgimento del servizio Art. 7 - Pagamenti dei premi assicurativi Art. 8 - Obblighi delle parti contraenti
Art. 9 - Responsabilità professionale del broker e polizza assicurativa professionale Art. 10 - Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa
Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 12 - Codice di comportamento della Provincia di Rimini Art. 13 - Controversie
Art. 14 - Trattamento dei dati Art. 15 - DUVRI
Art. 16 - Divieto di cessione del contratto e subappalto Art. 17 - Cauzione definitiva
Art. 18 - Documenti contrattuali Art. 19 - Rinvio
Art. 20 - Oneri a carico del broker
Art. 21 - Valore presunto del contratto e modalità di erogazione del corrispettivo
Art. 1 – Finalità del servizio
L’obiettivo della Provincia di Rimini è quello di ottenere una corretta valutazione, analisi e gestione dei rischi attraverso un’attività di “risk management” da parte di un operatore strutturato specialista del mercato assicu- rativo, quale deve essere il broker, con le modalità precisate nel presente capitolato.
Art. 2 – Oggetto del servizio
N. | DESCRIZIONE SERVIZIO | CPV | IMPORTO NETTO TOTALE |
1 | Servizio di brokeraggio assicurativo (come di- sciplinato dal D.Lgs. 209/2005 e s.m.i. e dai re- golamenti IVASS) | 66518100-5 | Euro 180.623,04 |
IMPORTO TOTALE STIMATO | Euro 180.623,04 |
Ai soli fini della determinazione delle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il valore presunto del servizio, per tutta la durata contrattuale (4 anni), per l’eventuale rinnovo del servizio (2 anni) e proroga semestrale è pari a circa euro 30.103,84= annui ed Euro 195.674,96= per l’intera durata contrattuale. Tale importo è determinato dalle provvigioni incassate dal broker calcolate sui premi imponibili delle polizze in corso, ha valore presunto e la Provincia di Rimini non è in alcun modo vincolata a far perseguire un qualsiasi corrispettivo minimo al broker.
Il servizio ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di broker assicurativo a favore della Provincia di Rimini
– ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e s.m.i. e successivi regolamenti IVASS, e comprende, nell'ambito della più ampia consulenza assicurativa, le seguenti attività specialistiche elencate in via principale e non esaustiva:
1. individuazione, analisi, valutazione e monitoraggio dei rischi in capo alla Provincia di Rimini, ai suoi amministratori, dirigenti, funzionari e dipendenti in genere;
2. identificazione e analisi dei rischi al fine di approfondire le reali esposizioni della Provincia di Rimini ed individuazione delle coperture assicurative necessarie anche con eventuale modifica dei contratti assicu- rativi in essere (o in scadenza) ai fini del conseguimento dell’ottimizzazione delle coperture;
3. analisi, valutazione e monitoraggio delle polizze assicurative in essere e dei loro costi, con particolare riferimento all'efficacia, economicità delle medesime, con proposte di aggiornamenti, integrazioni e/o revisione delle stesse anche a seguito di modifiche di disposizioni legislative e contrattuali, o dell’evol- versi del mercato assicurativo, a seguito di specifiche esigenze della Provincia di Rimini o del verificarsi di eventi dannosi;
4. assistenza ai servizi tecnico/patrimoniali per la valutazione di beni da assicurare;
5. aggiornamento costante sulle novità legislative in materia assicurativa e pronunce giurisprudenziali par- ticolarmente innovative che possono influire sulla gestione del pacchetto assicurativo della Provincia di Rimini;
6. costante supporto alle necessità assicurative della Provincia di Rimini attuali e future, con impostazione di un programma assicurativo in continuo aggiornamento e resa di pareri a seguito di richiesta su partico- lari problematiche assicurative (es.: problematiche relative all’individuazione degli obblighi assicurativi relativi a convenzioni e contratti che la Provincia di Rimini andrà a stipulare con i terzi, problematiche inerenti obblighi assicurativi da porre a carico di locatari, concessionari, ecc.);
7. assistenza nello svolgimento delle procedure di gara relative ai contratti assicurativi dell’Ente attraverso la predisposizione di capitolati e disciplinari di gara più appropriati sia in rapporto alla normativa vigente e al mercato assicurativo che alle esigenze di coperture assicurative dell’Ente, nonché assistenza tecnica nella fase di indizione, svolgimento e aggiudicazione della gara. Il capitolato e la documentazione di gara dovranno essere accompagnati da una relazione che metta in evidenza le caratteristiche delle garanzie richieste, i requisiti di capacità economica e tecnica suggeriti per la scelta del contraente, la motivazione per la scelta di franchigie/scoperti/massimali e l’importo presunto da indicare a base di gara;
8. gestione tecnica e amministrativa di tutte le polizze in corso:
• segnalazione di scadenze contrattuali;
• segnalazione di adempimenti obbligatori indicati nelle polizze (aggiornamento valori assicurati e nor- mativa, regolazione premi, variazione dei rischi, ecc.);
• segnalazione in tempo utile (almeno 60 gg prima della scadenza) dei versamenti dei premi e regolamenti
premio da corrispondere alle Compagnie;
• controllo sull’emissione di polizze e appendici;
• controllo sul rispetto degli obblighi contrattuali assunti dalle Compagnie assicuratrici (inoltro nei termini previsti dalle singole polizze di dati relativi all’andamento del rischio, ecc..) con eventuali azioni di sollecito nei confronti delle Compagnie inadempienti e, nel caso di reiterate inottemperanze, definizione, di concerto con la Provincia di Rimini, delle segnalazioni alle competenti autorità di controllo
• costante analisi del mercato assicurativo e tempestivo aggiornamento all’Ente sulle novità;
9. assistenza nelle varie fasi di gestione dei sinistri; in particolare assistenza nell’apertura e trattazione dei sinistri attivi e passivi (compresi quelli già in essere ed ancora pendenti alla data di conferimenti del presente servizio) al fine di giungere ad una soddisfacente definizione da parte delle imprese assicuratrici, sia nei confronti dell’Ente che nei confronti dei terzi danneggiati. L'assistenza è prevista in modo globale, dalla denuncia alla successiva trattazione con le Compagnie di assicuratrici, con valutazioni almeno an- nuali sull'andamento dei sinistri nei quali è coinvolta la Provincia di Rimini, attraverso la produzione di report contenenti dati descrittivi chiari e utili all'Amministrazione, sia per il livello gestionale che per il livello di indirizzo e verifica. Assistenza nell’analisi ed individuazione di pratiche per le quali risulti ne- cessario/opportuno aprire posizioni di sinistro (ricorsi, citazioni, ecc.) anche su più polizze. Solleciti nei confronti di Compagnie nell’eventualità in cui ricorrano in inadempienze contrattuali per la chiusura in tempi rapidi dei sinistri;
10. assistenza nei rapporti contrattuali con i fornitori e utenti della Provincia di Rimini per quanto concerne le richieste assicurative agli stessi (polizze assicurative, fidejussioni, ecc.);
11. consulenza alla Provincia di Rimini nelle fasi di evoluzione dei servizi con trasferimento di funzioni a nuovi Enti o organismi esterni e viceversa;
12. consulenza e assistenza, anche con la resa di pareri in forma scritta che dovranno essere forniti entro un massimo di 3 giorni lavorativi dalla data della richiesta, in merito a:
• individuazione di coperture assicurative e massimali da richiedere in relazione alle attività promosse dalla Provincia di Rimini, anche in collaborazione con altri soggetti, sia pubblici che privati da prevedere nell’ambito di qualsiasi tipo di contratto, accordo, convenzione tra i soggetti interessati nonché verifica di corrispondenza delle garanzie richieste alle prestazioni di capitolato;
• pareri circa la regolarità di cauzioni presentate da terzi;
• consulenza ad amministratori e dipendenti che ne facciano richiesta per problematiche attinenti l’attività lavorativa prestata per la Provincia di Rimini;
13. formazione dei dipendenti della Provincia di Rimini che collaborano alla gestione dei contratti assicura- tivi, attraverso attività di formazione periodiche quando necessarie e informazione anche mediante circo- lari relative ad innovazioni, variazioni, chiarimenti legislativi e contrattuali di interesse per l’Ente Pub- blico, che verranno diramate alla struttura attraverso il Servizio competente, citandone la fonte. La for- mazione e aggiornamento del personale dell’Ente dovrà essere per un minimo di n. 4 giornate all’anno di minimo ore 2 ciascuna e dovranno essere concordate tra le parti;
14. predisposizione di una relazione annuale relativa allo stato dell’intero pacchetto assicurativo della Pro- vincia esplicativa dell’attività svolta nel corso dell’anno completa di interventi effettuati, costi, eventuali economie conseguite e strategia da attuare a breve e medio termine, da presentare entro il 28/2 dell’anno successivo;
15. eventuali servizi/prestazioni aggiuntive offerte in sede di gara;
16. tutte le prestazioni connesse e inerenti alle problematiche assicurative in genere;
Al termine del contratto l’appaltatore dovrà garantire collaborazione nell’eventuale passaggio di consegne al nuovo broker entrante.
Art. 3 – Personale dedicato al servizio
L’appaltatore deve individuare un responsabile, referente della propria Ditta, e un sostituto, che avranno l’onere di recarsi presso la Provincia di Rimini ogni qualvolta verrà richiesto dalla Provincia di Rimini stessa per trattazione, la discussione e la definizione di specifiche problematiche. Si specifica che la predetta attività di consulenza, previo accordo con la Provincia, potrà essere svolta anche in modalità di videoconferenza.
Art. 4 – Durata del contratto – Diritto di recesso annuale
Il contratto ha durata di anni 4 (quattro). Ha decorrenza dal 01.04.2023 e scadrà il 31.03.2027. Le parti si riservano la facoltà di rinnovare il servizio per una sola volta per ulteriori anni 2 (due).
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, per un massimo di sei mesi.
Eventuali integrazioni, variazioni e miglioramenti al contratto saranno oggetto di contratto aggiuntivo, prece- duto da determinazione dirigenziale a contrattare.
È possibile il recesso annuale di ciascuna delle parti, da esercitare con un preavviso di mesi 12 (dodici); tale comunicazione dovrà essere inviata all’altra parte per iscritto a mezzo PEC; al termine del preavviso il con- tratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti, restando esclusa qualsiasi indennità o risarcimento per il mancato ulteriore guadagno.
L'affidamento cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione al RUI (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi) ai sensi del D. Lgs. 209/2005, l'impresa sia soggetta a sanzione amministrativa o disciplinare, o perda un requisito generale necessario per contrattare con la Pubblica Ammi- nistrazione, di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
Art. 5 – Corrispettivo del servizio
L’espletamento del servizio di brokeraggio non comporta alcun onere finanziario diretto, presente o futuro, per compensi rimborsi o quant’altro a carico della Provincia di Rimini, essendo lo stesso remunerato, come da prassi consolidata del mercato, mediante una provvigione calcolata sui premi assicurativi imponibili relativi ai contratti conclusi con l’assistenza del Broker.
La provvigione è calcolata applicando la percentuale sui premi imponibili richiesti dalle compagnie di assicu- razione per i rispettivi contratti.
La percentuale delle provvigioni dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di affidamento per l’assunzione di polizze assicurative.
Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui la Provincia di Rimini non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si realizzi il buon esito delle gare d’appalto.
Le percentuali di provvigione delle polizze in corso che le Compagnie di assicurazione corrisponderanno al broker saranno le seguenti:
• ramo R.C. Auto 3,5%
• restanti rami 8,5 %
Per maggiore chiarezza di seguito si riporta una tabella esplicativa delle polizze in corso con i relativi premi annui lordi e la rispettiva scadenza contrattuale:
Polizza - Ramo | Premio imponibile | Premio Lordo | scadenza | Provvigione in corso |
AERONAUTICA RC | 1.155,35 | 1.242,00 | 31/12/2022 | 8,50% |
ALL RISKS DANNI DI- RETTI | 9.514,62 | 9.514,62 | 31/12/2026 | 8,50% |
ALL RISKS DANNI DI- RETTI | 43.380,65 | 53.032,84 | 31/12/2026 | 8,50% |
KASKO KM | 947,14 | 1.075,00 | 31/12/2026 | 3,50% |
INFORTUNI | 4.551,64 | 4.751,00 | 31/12/2026 | 8,50% |
LIBRO MATRICOLA AUTO | 13.547,19 | 16.774,85 | 31/12/2026 | 3,50% |
RC PATRIMONIALE | 5.635,99 | 6.890,00 | 31/12/2026 | 8,50% |
RCT/RCO | 268.302,66 | 328.000,00 | 31/12/2026 | 8,50% |
TUTELA LEGALE | 15.653,61 | 18.980,00 | 31/12/2026 | 8,50% |
TOTALE | 362.688,85 | 440.260,31 |
Art. 6 - Modalità di svolgimento del servizio
La Provincia di Rimini autorizza l’appaltatore a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.
È esplicitamente convenuto che restano in capo alla Provincia di Rimini l’assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formalizzazione di recessi, così come qualsiasi altra operazione modifica- tiva di obblighi precedentemente assunti.
Entro i limiti di cui al comma precedente la Provincia di Rimini autorizza l’appaltatore a trattare in nome proprio con tutte le compagnie.
L’appaltatore non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici provinciali né può impegnare in alcun modo la Provincia di Rimini, se non preventivamente autorizzato.
L’appaltatore è l’unico responsabile dell’esaustività delle prestazioni necessarie per ottenere una buona riuscita del servizio. L’appaltatore è responsabile per eventuali condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli uffici provinciali competenti ed è, altresì, responsabile in caso di omissione delle azioni necessarie al superamento di possibili criticità.
L’appaltatore, infine, risponde dei danni causati, anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.
La Provincia si riserva la facoltà di rescindere annualmente il contratto di brokeraggio con il preavviso di cui all’art. 10 del presente Capitolato per le motivazioni in esse esplicitate.
Il servizio cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l’iscrizione al RUI, l’impresa sia soggetta a sanzione amministrativa e/o a sanzione disciplinare.
Art. 7 – Pagamenti dei premi assicurativi
La Provincia di Rimini provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite l’appaltatore. Quest'ultimo deve trasmettere all'Ente i carichi contabili per i pagamenti dei premi assicurativi con congruo anticipo alla data di scadenza indicata nella polizza (almeno 60 giorni prima).
La corresponsione al broker dell'importo concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.
L’appaltatore, da parte sua, si impegna a rilasciare alla Provincia di Rimini le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie di assicurazione debitamente quietanzate non appena in suo possesso.
Nel caso in cui l’appaltatore non ottemperi al pagamento alle Compagnie del premio in tempo utile, sarà diret- tamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato o mancato pagamento e dell'eventuale so- spensione della garanzia derivante da ciò.
Art. 8 – Obblighi delle parti contraenti
L’appaltatore si impegna a:
− eseguire l'incarico secondo quanto prescritto dal presente Capitolato e dall'offerta presentata in sede di gara con diligenza e nell'esclusivo interesse della Provincia di Rimini che resta comunque libera di accettare tutte o in parte le proposte del broker;
− garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie di assicurazione aggiudicatarie dei contratti assicu- rativi;
− mettere a disposizione della Provincia di Rimini ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
− fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'Amministrazione;
− dare la disponibilità di un collaboratore professionalmente adeguato a presenziare alle riunioni sia in pre- senza che, previo accordo con la Provincia, in videoconferenza che risulteranno necessarie con i vari Servizi
dell’Ente;
− prendere atto dei sinistri attivi/passivi trasmettendoli alle compagnie assicuratrici interessate e successiva- mente comunicare alla Provincia il numero di riferimento assegnato dalla compagnia;
− fornire assistenza ai diversi Servizi provinciali per la predisposizione del materiale necessario a corredo delle denunce di sinistro (foto, preventivi, relazioni tecniche, ecc…) e trattare direttamente con i periti incaricati dalle Compagnie garantendo la presenza di un collaboratore professionalmente esperto ed ade- guato in caso di ispezioni/sopralluoghi/perizie. Definire i termini di chiusura dei sinistri nel minor tempo possibile garantendo l’adeguatezza del risarcimento a termini di polizza, previa autorizzazione della Pro- vincia;
− effettuare un monitoraggio costante dei sinistri aperti, chiusi e riservati;
− fornire consulenza ed assistenza per i sinistri aperti e non ancora risarciti dalle Compagnie, al fine di valu- tare ulteriori azioni entro i termini di prescrizione previsti dalla legge;
− prestare consulenza ed assistenza all’Ente nella redazione di pareri e consulenza in materia giuridica sui temi della responsabilità e del risarcimento del danno in materia assicurativa;
− far osservare ai propri collaboratori gli obblighi di condotta previsti ai sensi dell’art. 2 comma 3 dal D.P.R.
n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), nonché dal Codice di Comportamento della Provincia approvato con Decreto del Presidente n. 46 del 31/03/2021;
− mantenere riservati i dati e le informazioni che verranno in suo possesso, non divulgarli e non utilizzarli per finalità diverse dal presente appalto, mantenendo la più assoluta riservatezza sui documenti, informa- zioni o altro materiale acquisiti durante lo svolgimento della sua attività per la Provincia.
La Provincia di Rimini si impegna a:
− rendere noto, in caso di procedure concorsuali, per l'aggiudicazione di polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al broker il quale è incaricato di rapportarsi, per conto della Provincia di Rimini, con le Compagnie di assicurazione per ogni motivazione inerente il contratto stesso;
− indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al broker;
− fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti l'incarico;
− a non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del broker.
Art. 9 – Responsabilità professionale del broker e polizza assicurativa professionale
Prima della stipulazione del contratto, l’appaltatore dovrà consegnare alla Provincia di Rimini copia della po- lizza di RC Professionale così come prevista dal D.Lgs. 205/2005, ed impegnarsi a comunicarne eventuali variazioni. La polizza deve essere mantenuta per tutta la durata contrattuale del presente contratto di servizio e dovrà avere un massimale di almeno € 2.500.000,00 per sinistro e per anno.
La Provincia di Rimini avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell’in- carico, imputabili a negligenze, errori od omissioni del Broker.
L’appaltatore è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare o perfezionare, modificare o integrare alla Stazione Appaltante: è inoltre responsabile qualora ometta di segna- lare con tempestività e non sia in grado di dimostrare di aver esperito tutte le azioni necessarie alla modifica- zione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa dei competenti organi della Provincia di Rimini, dei dirigenti, funzionari preposti al servizio.
L’appaltatore risponde dei danni causati dopo la scadenza dell'affidamento oggetto del presente capitolato, se derivanti da comportamenti o da negligenze posti in essere durante la vigenza dello stesso.
Art. 10 - Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa
Ferme le ipotesi e le procedure di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 del Codice, che integralmente si richiamano, la Provincia di Rimini si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi:
a) grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
b) cessione dell'Azienda per cessione di ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di falli- mento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Società;
c) cessione del contratto e subappalto non espressamente autorizzato dal Committente;
d) inadempienza dell'obbligo assicurativo previsto al precedente articolo 9;
e) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
f) violazione delle norme di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto.
Art. 10bis - Inadempienze e penalità
Nel caso si verificassero inadempienze, l'Ente ne trasmetterà comunicazione formale al broker.
A seguito della segnalazione di inadempienza, il broker avrà 10 giorni, dalla data di consegna del verbale o dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare formalmente le proprie contro deduzioni. Nel caso in cui dette contro deduzioni non siano ritenute soddisfacenti si provvederà ad applicare la penale. Delle penali applicate sarà data comunicazione al Broker a mezzo raccomandata A.R.
Nel caso di inosservanza delle norme del contratto potranno essere applicate penalità per importi variabili da Euro 500,00 a Euro 10.000,00 rapportate alla gravità del disservizio prodotto.
Per il ritardo nei pagamenti dei premi, dipendenti dal Broker, che comporti la sospensione delle coperture assicurative, oltre all’applicazione della penale nella misura massima, l'Ente si riserva la rivalsa nei confronti dell’impresa per risarcimenti conseguenti ad eventi dannosi occorsi ad esso stesso o a terzi nel periodo di scopertura oltre all’eventuale recesso unilaterale.
Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari
L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., tra cui l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finan- ziari in entrata ed in uscita relativi al presente affidamento (salve le eccezioni previste dall'art. 3 della legge n. 136/2010) saranno registrati sul conto corrente o sui conti correnti dedicati e saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli strumenti di incasso o pagamento devono ripor- tare, per ciascuna transazione posta in essere, il numero di CIG indicato in oggetto. L'appaltatore deve comu- nicare al Responsabile dell'Esecuzione del contratto gli estremi identificativi del c/c o dei c/c dedicati, le ge- neralità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, nonché tutte le eventuali modifiche dei sopra citati dati
Art. 12 – Codice di Comportamento della Provincia di Rimini
L'appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla Provin- cia di Rimini e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Xxxxxx, pena la risoluzione del contratto.
Art. 13 – Controversie
Tutte le controversie insorte relativamente al presente rapporto contrattuale saranno rimesse all'autorità giudi- ziaria competente. Il Foro competente in via esclusiva è quello di Rimini.
Art. 14 – Trattamento dei dati
La Provincia di Rimini è il Titolare del trattamento dei dati personali trattati nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto. L'appaltatore è nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679, per i dati personali che verranno forniti dalla Provincia, o comunque acquisiti in ragione del presente incarico, al fine di essere trattati per le finalità di cui al presente contratto. Le parti danno atto che i
rispettivi dati e le informazioni acquisiti da ciascuna di esse nell'ambito del rapporto contrattuale devono essere trattati esclusivamente per le sole finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo, alla sua esecuzione e successiva conservazione ai sensi del Regolamento UE 2016/679. È escluso qualsiasi trattamento dei dati per finalità diverse, ed in particolare, la comunicazione a terzi o la diffusione, il trasferimento o la copia non autorizzata dei dati stessi. L'appaltatore è responsabile dell'esatta osservanza, da parte dei propri collaboratori, degli obblighi di riservatezza anzidetti e dovrà segnalare tempestivamente alla Provincia ogni violazione di dati personali che possa mettere in pericolo i diritti delle persone interessate.
Art. 15 – DUVRI
La Provincia di Rimini in merito alla presenza di rischi dati da interferenze (art. 26 del D. Lgs. n. 81/08) precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto dell'appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. Gli oneri relativi risultano pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare.
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e subappalto
È vietato cedere a terzi tutto o in parte il contratto, senza il consenso e la formale approvazione della Provincia di Rimini, pena l'immediata risoluzione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.
È altresì vietato cedere tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio previsto dal contratto senza espressa autorizzazione della Provincia di Rimini
Il subappalto è ammesso nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
In sede di gara i concorrenti, qualora vogliano ricorrere all’istituto del subappalto, devono indicare le parti del servizio che intendono subappaltare dell’importo complessivo dell’appalto. In mancanza di tali indicazioni, il subappalto è vietato.
Art. 17 – Cauzione definitiva
L'aggiudicatario, preliminarmente la stipulazione del contratto, deve produrre la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nella misura del 10% dell'importo stimato di contratto per i primi quattro anni.
La garanzia potrà essere costituita mediante forma di fideiussione bancaria o assicurativa e dovrà avere sca- denza successiva rispetto alla scadenza del contratto, fino allo svincolo da parte della Provincia.
La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, coma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Provincia. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dopo la scadenza del contratto. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento da parte del Provincia, che in tal caso aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Il deposito cauzionale definitivo resterà vincolato, scaduto il contratto, sino a che non sarà definita ogni eventuale eccezione e controversia. È fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno per la Provincia.
L’Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Provincia avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto.
La fidejussione dovrà essere conforme allo schema di garanzia fidejussoria tipo 1.2 oppure 1.2.1 allegato al D.M. 19/1/2018, n. 31.
Art. 18 - Documenti contrattuali
Il contratto avrà i seguenti documenti, quali parti integranti e sostanziali, anche se non materialmente allegati:
a) il presente Capitolato Speciale;
b) l'offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario.
Art. 19 - Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nel Capitolato e nel Contratto di servizio, si fa rinvio alle norme di legge, al Codice al D.Lgs. 209/2005 e alle altre norme applicabili in materia.
Art. 20 – Oneri a carico del Broker
Sono a carico dell’affidatario, senza diritto di rivalsa, le spese, le imposte, i diritti di segreteria, le tasse e ogni altro onere relativi al perfezionamento e alla eventuale registrazione del contratto.
A carico dell’affidatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente gravino sul servizio oggetto dell’appalto, comprese le eventuali commissioni per bonifici bancari quale terzo creditore.
Art. 21 – Valore presunto del contratto e modalità di erogazione del corrispettivo
Il valore presunto del contratto, per l’intera sua durata comprensiva dell’eventuale rinnovo e proroga seme- strale, è stimato in Euro 195.674,96=. Tale valore è computato in relazione al totale delle provvigioni corri- sposte al broker dalle Compagnie di Assicurazione di cui alla tabella riportata al precedente art. 5.