CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E FORNITURA
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E FORNITURA
I. Validità
Forniture, servizi, offerte, accettazione ordini, contratti e altre dichiarazioni commerciali della nostra azienda avvengono esclusivamente in conformità alle presenti Condizioni generali; si escludono a priori condizioni di acquisto del cliente contrarie o divergenti dalle presenti Condizioni generali a meno che non siano state da noi approvate e accettate per iscritto. Azioni di ottemperanza contrattuale da parte nostra non sono da considerarsi come consenso a condizioni contrattuali divergenti dalle presenti Condizioni generali. Le presenti Condizioni generali costituiscono l‘accordo quadro per tutti gli altri contratti tra le parti contrattuali.
II. Stipula di un contratto
1. L’ordine del cliente ha carattere legalmente vincolante soltanto in presenza di una conferma d’ordine. Ci riserviamo il diritto di fornire le merci anche senza conferma dell‘ordine. Siamo altresì autorizzati a rifiutare gli ordini anche senza indicarne i motivi. Fino alla nostra decisione in merito all’accettazione o al rifiuto di un ordine, il cliente è vincolato per un periodo di tempo ragionevole, pari ad almeno cinque giorni. Il ritiro di un ordine entro il termine dei cinque giorni può avvenire soltanto con la nostra esplicita autorizzazione e solo a fronte del rimborso di tutti i costi sostenuti.
2. Le nostre offerte non sono mai vincolanti fino all‘accettazione. Promozioni, offerte, ecc. redatte e trasmesse dalla nostra azienda non sono vincolanti a meno che non siano state espressamente indicate come tali per un determinato periodo di tempo.
III. Fornitura
1. Salvo diversamente concordato alla conferma dell‘ordine, la fornitura avviene franco fabbrica (EXW In- coterms 2000, 6a revisione), non scaricata.
2. Anche per tipologie di fornitura diverse da quelle di cui al paragrafo 1, in caso di spedizione standard (ferrovia, posta, corriere, spedizioniere, ecc.) il rischio economico passa all‘acquirente al momento della consegna della merce al trasportatore, e comunque al più tardi al momento dell‘uscita dalla fabbrica o dal magazzino. L‘acquirente è comunque tenuto ad accettare una tipologia di spedizione standard.
3. I termini di consegna vengono concordato di volta in volta nei singoli contratti. La nostra azienda rispetterà detti termini di consegna. È consentita una proroga della fornitura pari a 4 settimane, tranne nei contratti espressamente a termine fisso. L‘acquirente rinuncia al diritto di risarcimento danni per ritardo qualora la fornitura avvenga entro tale termine prorogato. Trascorso detto periodo di proroga, l‘acquirente deve dichiarare entro 48 ore se desidera che il contratto venga comunque adempiuto op- pure se intende recedere dallo stesso; in tal caso, la nostra azienda è sollevata dall‘obbligo di consegna successiva della merce mancante qualora tale dichiarazione non avvenga entro i termini. In questa situ- azione, l‘acquirente non può sollevare alcuna rivendicazione nei nostri confronti. Eventuali danni dovuti al ritardato o al mancato adempimento del contratto che l‘acquirente può richiedere sono coperti nella misura massima dell’1% del valore contrattuale della merce non fornita o fornita in ritardo; l‘acquirente non può esigere un danno di entità superiore.
4. Per avvalersi dei diritti di reclamo, i danni e le divergenze quantitative rispetto alla bolla di consegna rilevati al momento della ricezione della merce devono essere immediatamente annotati e confermati sulla lettera di vettura da parte del vettore / della spedizione.
5. Qualora uno dei termini convenuti non venga rispettato, il cliente ha il diritto di richiedere una nostra dichiarazione entro due settimane circa la nostra intenzione di recedere dal contratto oppure di effettuare la fornitura entro un ragionevole periodo di proroga. In caso di mancata dichiarazione di cui sopra, il cliente ha facoltà di recedere dal contratto qualora non sia interessato al suo adempimento.
6. In caso di mancato ritiro della merce o di ritiro incompleto oppure oltre i termini, il rischio viene trasferito all‘acquirente al termine del giorno concordato per il ritiro. Conserveremo in magazzino la merce a spese e a rischio del cliente; in tal caso, verrà calcolato un ragionevole indennizzo per la conservazione in ma- gazzino oppure invieremo la merce al cliente a sue spese, e la merce si intenderà così accettata. In questo caso risponderemo soltanto per colpa grave e decliniamo qualsiasi responsabilità per eventuali alterazioni della merce che si verifichino in seguito alla movimentazione e all’immagazzinamento. Allo stesso modo, in caso di ritardo nell‘accettazione il cliente è tenuto risarcirci di tutti i costi, le spese e i danni relativi all‘accettazione ritardata o non avvenuta. In tal caso, siamo altresì autorizzati a recedere dal contratto previa fissazione di una proroga di 10 giorni lavorativi e abbiamo facoltà, come danno per il ritardato e/o mancato adempimento, di richiedere all‘acquirente il 10% del valore contrattuale della merce non ritirata (senza esclusione di un ulteriore risarcimento danni)..
7. Qualora la prestazione venga frazionata, in caso di ritardo nella fornitura l‘acquirente non è autorizzato a recedere dal contratto per le prestazioni parziali ancora in sospeso o da altri contratti in essere; di conseguenza tali prestazioni parziali avranno luogo conformemente al contratto di fornitura frazionata originariamente concordato.
8. In caso di invio di un provino o di un campione il cliente può farsi un’idea approssimativa del prodot- to. Le caratteristiche del provino o del campione sono garantite soltanto quando ciò è espressamente convenuto nel caso specifico.
9. Noi vendiamo la nostra merce con riserva di puntuale e tempestivo approvvigionamento da parte dei nostri fornitori. Il cliente non può esigere la cessione di diritto alcuno in relazione ai contratti di acquisto.
10. L‘acquirente è obbligato a conservare in modo corretto e opportuno la merce da noi fornita. L‘acquirente deve dimostrare la corretta conservazione entro 48 ore dalla richiesta. Se in seguito alla richiesta non è fornita dimostrazione alcuna, in caso di alterazione della merce dovuta a una conservazione non corretta e inopportuna, si presume in modo inconfutabile che l‘acquirente non abbia conservato opportunamente la merce.
11. La nostra conferma scritta dell‘ordine è vincolante per la fornitura/la prestazione. Gli accordi integrativi e le modifiche necessitano la nostra conferma scritta.
12. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche con non influiscono sul valore d‘uso dell‘oggetto del contratto, a patto che tali modifiche siano ragionevoli per l‘acquirente tenuto conto degli interessi di entrambe le parti.
13. Le indicazioni delle misure e degli altri dati relativi a prestazioni e consumo e le altre informazioni similari contenute nei prospetti, nei disegni, nelle illustrazioni e nei listini prezzi, ecc. sono vincolanti soltanto quando indicati espressamente come tali nella nostra conferma d‘ordine; ciò non implica la garanzia di una determinata caratteristica. I documenti allegati al preventivo, quali illustrazioni, disegni e indicazioni del peso, sono soltanto indicativi se non espressamente indicati da noi come vincolanti; ciò non implica la garanzia di una determinata caratteristica.
14. Ci riserviamo il diritto di proprietà e i diritti d‘autore su preventivi di costo, disegni e altri documenti, che non dovranno essere resi accessibili a terzi senza la nostra approvazione.
15. Se in seguito a nuove norme o a modifiche di direttive esistenti o successivamente a nuove ri- chieste da parte di autorità ed enti di verifica si determinano modifiche agli obblighi contrattuali dopo la presentazione del preventivo, siamo autorizzati ad adattare opportunamente forniture e servizi; i relativi costi aggiuntivi sono a carico del committente.
16. Si esclude in linea di principio il ritiro di materiali dalle nostre forniture.
IV. Prezzi, pagamento, ritenuta
1. I nostri prezzi s‘intendono nella valuta della fattura al netto dell’IVA. Essi sono da intendersi franco fabbrica x xxxxxx magazzino. Si ritengono validi esclusivamente i prezzi in corso di validità il giorno della fornitura. Salvo diversamente convenuto, i nostri crediti sono dovuti, senza detrazioni, progressivamente alla consegna della merce e alla presentazione di una fattura.
2. Se fino al giorno della fornitura si verificano delle variazioni alla base dei prezzi, ci riserviamo il diritto di apportare un corrispondente adeguamento del nostro prezzo. Quanto sopra si applica tuttavia soltanto a termini di fornitura superiori a 3 mesi e ad adeguamenti di prezzo fino al 10%. Per percentu- ali superiori è necessario un nuovo accordo sui prezzi. In caso non si giunga ad un accordo, abbiamo il diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni mediante comunicazione scritta.
3. Agli ordini per i quali non è stato concordato alcun prezzo si applicano i prezzi in vigore il giorno della fornitura..
4. I prezzi confermati sono validi soltanto in caso di accettazione delle quantità confermate.
5. Le consegne parziali vengono fatturate a parte, salvo diversamente convenuto.
6. Il cliente non ha facoltà di trattenere il pagamento o parte di esso per motivi di contropretesa né di eseguire la compensazione di contropretese, comprese quelle per reclami. A fronte di nostri reclami non è ammissibile neanche la ritenuta.
7. In caso di ritardato pagamento si conviene il rimborso di tutti i costi di sollecito e riscossione, i costi delle azioni legali eventualmente necessarie e gli interessi nella misura dell‘8% oltre al tasso base (§ 1333 par. 2 ABGB).
8. Si conviene che l‘acquirente debba sostenere i costi di sollecito, le spese delle cambiali e i costi di riscossione almeno nella misura indicata dal VO BGBl 141/1996 e i costi delle azioni legali eventual- mente necessarie. In caso di superamento dei termini di pagamento non siamo tenuti a effettuare le forniture sulla base di altri contratti o di altre forniture ancora in sospeso.
9. I pagamenti dell‘acquirente sono valutati dalla nostra azienda senza tenere conto di altre disposizioni del cliente, sempre innanzitutto a copertura di interessi e costi e successivamente dei nostri crediti più vecchi a fronte di forniture, la cui merce è stata già lavorata o ceduta. L‘acquirente è obbligato a indicare entro 48 ore dalla richiesta scritta, se una fornitura da noi effettuata è stata già lavorata o ceduta.
10. Provvederemo a emettere fattura il giorno in cui la merce viene spedita ovvero messa a disposizione.
11. In caso di ritardato pagamento si calcolano gli interessi nella misura prevista per legge. Non si esclude la possibilità di richiedere altre forme di danno.
12. In caso di ritardato pagamento, mancato pagamento di assegni o cambiali, sospensioni di paga- menti, avvio di una procedura per la remissione dei debiti, mancato rispetto dei termini di pagamento o in presenza di circostanze atte a ridurre la credibilità creditizia del cliente, sono immediatamente esigibili tutti i nostri crediti, anche se soggetti a dilazione. La nostra azienda è altresì autorizzata a effettuare le forniture ancora in sospeso soltanto a fronte del pagamento anticipato in contanti o, dopo aver stabilito una ragionevole proroga del contratto, a recedere dal contratto e a richiedere un risarcimento danni in luogo delle prestazioni.
13. In caso di ritardato pagamento, la nostra azienda ha il diritto di recedere da singoli contratti e da altri contratti ancora in essere senza necessità di stabilire alcuna ragionevole proroga e/o a esigere il pagamento in contanti per le forniture ancora in sospeso prima di consegnare la merce al trasportatore o all‘acquirente, sospendendo il pagamento dilazionato. Lo stesso si applica in caso di depauperamento della situazione finanziaria e di misure esecutive nei confronti dell‘acquirente.
V. Costi per annullamento
Qualora un ordine esistente venga annullato successivamente al termine previsto per l‘annullamento di 5 giorni lavorativi dalla data di emissione della conferma dell‘ordine, all‘acquirente viene addebitato quanto segue per l’annullamento
- da 1 a 10 giorni lavorativi decorso il termine per l‘annullamento, il 15% del valore netto del contratto
- da 11 a 30 giorni lavorativi decorso il termine per l‘annullamento e almeno 15 giorni lavorativi dalla fornitura delle merci confermate, il 50% del valore netto del contratto
- da 11 a 30 giorni lavorativi decorso il termine per l‘annullamento e 3 giorni lavorativi prima della fornitura della merce confermata, il 100% del valore netto del contratto
I costi per l’annullamento non sono soggetti a moderazione del tribunale. La ditta Biotech Energietechnik GmbH si riserva il diritto di richiedere eventuali danni correlati.
VI. Garanzia, risarcimento, responsabilità del prodotto, diritti derivanti da difetti
1. L‘acquirente ha l‘obbligo di analizzare o di far analizzare adeguatamente la merce in fase di fornitura presso l‘acquirente stesso o presso terzi che ricevono la merce, e di notificare per iscritto immediatamente qualsiasi difetto riscontrato in fase di analisi, al più tardi entro due giorni lavorativi dal termine di cui al al paragrafo 1. L‘acquirente deve specificare gli eventuali difetti. I difetti non riscontrati in fase di prima analisi devono essere comunicati tempestivamente dopo l‘individuazione o al più tardi entro 10 giorni dalla ricezione della merce. Qualora emerga un difetto l‘acquirente è tenuto ad astenersi dalla lavorazione o dalla trasformazione della merce e deve far sì che la merce non venga in alcun modo modificata. Deve altresì conservarla correttamente e professionalmente
e a portata di mano. Se i difetti (anche nascosti) non vengono comunicati prima dell‘inizio della lavorazione o della trasformazione, la merce è considerata approvata.
2. Si esclude qualsivoglia responsabilità legale per difetti che vengano indicati trascorso il termine di 10 giorni dalla ricezione o per i quali la lavorazione o la trasformazione della merce sia iniziata già prima del reclamo per difetti.
3. In presenza di difetti, provvederemo a nostra scelta ad apportare miglioramenti, a integrare la parte in difetto o a sostituire la merce difettosa con merce priva di difetti. L‘acquirente non ha diritto di richiedere l‘immediata riduzione del prezzo, la conversione né altro rimedio legale. In caso di correzione dei difetti, i costi per il materiale sono a carico dell‘azienda. Il resto dei costi sostenuti è a carico dell‘acquirente. Non si risponde per impianti o parti di impianto usati (garanzia, risarcimento danni).
4. Entro 24 mesi dalla fornitura deve essere richiesto presso il tribunale competente un credito basato sui diritti di garanzia dell‘acquirente. Anche nei confronti di un eventuale credito da parte nostra riscosso tramite azione legale, l’opposizione di crediti che si basano sui diritti di garanzia è determinante esclusivamente entro un termine di 24 mesi dalla fornitura.
5. Il cliente può richiedere il risarcimento dei danni relativi alla risoluzione di un difetto soltanto quando la nostra azienda non ottemperi ai diritti di garanzia nei tempi previsti.
6. Si esclude qualsivoglia responsabilità da parte nostra in seguito a lavorazione iniziata e in caso di rimozione dal magazzino per vendita o per altri scopi.
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7. Il risarcimento danni può essere richiesto soltanto in caso di dolo o colpa grave ed è limitato in base al totale della fattura di ogni fornitura. Non sono previsti rimborsi per mancato guadagno o danni indiretti. Il termine di prescrizione per le richieste di risarcimento danni è di tre anni a decorrere dal trasferimento del rischio. Le disposizioni contenute nelle presenti condizioni commerciali o altrimenti concordate relative al risarcimento danni applicano anche quando la richiesta di risarcimento danni è formulata in aggiunta o in sostituzione della richiesta di prestazioni in garanzia.
8. Si esclude di comune accordo l‘applicazione del cosiddetto regresso commercianti e il cliente rinun- cia alla possibilità di far valere richieste di regresso in base alla responsabilità del prodotto (§ 12 PHG) e alla garanzia (§ 933 b ABGB), purché tale esclusione sia legalmente ammissibile.
9. In caso di adempimento contrattuale frazionato, le parti concordano espressamente che, nel caso una o più forniture parziali presentino difetti, l‘acquirente ha facoltà di richiedere esclusivamente interventi in garanzia/risarcimento danni soltanto in relazione alle forniture parziali che presentino i difetti. Non vengono pregiudicati i restanti frazionamenti.
10. L‘oggetto della fornitura è privo di difetti se corrisponde alla descrizione del prodotto oppure, in assenza di una descrizione del prodotto, al relativo stato dell’arte. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alla costruzione e/o all’esecuzione che non incidono sulla funzionalità o sul valore dell‘oggetto della fornitura; dette modifiche non autorizzano alla notifica di difetti. Per i difetti che non incidono oppure che incidono soltanto in misura minima sul valore e/o sull‘utilizzabilità dell‘oggetto fornito non sussiste alcun diritto di garanzia.
11. Le garanzie per la qualità e la durata dell‘oggetto della fornitura si applicano soltanto nella misura assunta come dichiarato espressamente nella garanzia e per iscritto. Rispondiamo soltanto per le dichiarazioni pubbliche, soprattutto pubblicitarie, da noi disposte. È possibile far valere richieste di ga- ranzia in virtù di dette dichiarazioni quando queste abbiano effettivamente influenzato la decisione di acquisto del cliente. Non sono autorizzate dalla nostra azienda le garanzie riportate dai nostri fornitori nelle dichiarazioni di garanzia tratte dalla pubblicità o da altra documentazione relativa al prodotto. Esse costituiscono un obbligo soltanto per il fornitore che dichiara tale garanzia. Il paragrafo 1 del presente punto resta invariato.
12. Se l‘oggetto fornito presenta difetti o non corrisponde a una qualità garantita, la nostra azienda provvederà a risolvere il difetto entro un termine ragionevole e, a propria discrezione, gratuitamente, apportando miglioramenti oppure fornendo l‘elemento mancante (adempimento successivo). Il cliente deve concedere alla nostra azienda o al nostro personale autorizzato il tempo e l‘opportunità di pro- cedere. Qualora ciò non avvenga oppure siano apportate modifiche o eseguite riparazioni all‘oggetto contestato, la nostra azienda è sollevata dalla responsabilità per i difetti.
13. Si escludono eventuali richieste del cliente per i costi sostenuti per l‘adempimento successivo (punto 12) o per la restituzione in caso di recesso dal contratto, nello specifico i costi per il trasporto, i costi delle infrastrutture dei trasporti e i costi del lavoro e per i materiali, qualora questi aumentino poi- ché l‘oggetto della fornitura è stato installato in località difficili da raggiungere. Lo stesso vale nel caso in cui l‘oggetto della fornitura sia stato installato al di fuori del territorio della Repubblica d’Austria.
14. Il perfetto approvvigionamento idrico è responsabilità del cliente o del gestore. Essi devono attenersi ai requisiti per la caldaia e l‘acqua di alimentazione, di cui alle direttive Ö-Norm H 5195-1 o alle direttive VDI 2035 secondo i suggerimenti della VdTÜV, nella rispettiva versione più aggiornata. È altresì fatto obbligo di attenersi alle schede di lavoro nei rispettivi cataloghi aggiornat.
15. I danni che insorgano per installazione, messa in funzione, gestione, comando o manutenzione inappropriati o per utilizzo di dispositivi di regolazione, carburanti, tipologie di combustione e di ali- mentazione di corrente e tensioni non conformi o di tipo diverso da quelli prescritti, per la scelta di un bruciatore o di impostazioni errate, ovvero per un rivestimento in muratura non conforme allo scopo, non danno adito a una richiesta di garanzia per difetti. Lo stesso vale per sovraccarico, corrosione e depositi minerali, salvo che la nostra azienda risponda per tali danni ai sensi del punto VII.
16. L‘assistenza deve essere svolta esclusivamente da personale del servizio clienti opportunamente for- mato. La messa in funzione dell‘impianto deve essere effettuata d opera di personale esperto certificato. Durante la messa in funzione devono essere compilati la cartolina della garanzia e il protocollo di messa in funzione, da inviare entro 30 giorni a Biotech. Il presupposto per la richiesta di interventi in garanzia è la presenza della cartolina della garanzia compilata. Messa in funzione, riparazioni o altri interventi eseguiti da personale non autorizzato o non certificato comportano la perdita del diritto di garanzia/di interventi in garanzia.
17. La manutenzione obbligatoria dell‘impianto di riscaldamento a pellet deve essere svolta almeno una volta all‘anno, al più tardi al raggiungimento di 1500 ore di esercizio (nell‘intervallo di funzionamento tra l‘80% e il 100%) da parte di personale autorizzato o certificato. Qualora NON si effettui alcuna forma di assistenza, tale condizione comporta la perdita del diritto di garanzia/di interventi in garanzia.
18. L‘impianto di riscaldamento deve essere installato e utilizzato soltanto in ambienti predisposti per il riscaldamento e l‘installazione conformemente alle norme. L‘aria della combustione in ambienti pre- disposti per il riscaldamento e l‘installazione deve essere priva di idrocarburi alogenati (contenuti ad esempio nelle bombolette spray, nei solventi e nei detergenti, nelle vernici, nei collanti). Non è altresì consentita l‘installazione di una lavatrice e/o asciugatrice; in caso contrario si annulla la validità della garanzia/degli interventi in garanzia.
19. Per le richieste di garanzia si applica quanto segue:
- Caldaie Biotech: corpo caldaia: 10 anni
- Caldaie a pellet Biotech fino a 35 kW:
2 anni garanzia totale + 3 anni (o massimo 10.000 ore) garanzia su parti elettriche e meccaniche incluso parti di usura ( escluso tutte le viti, guarnizioni, silicone, etc. …)
- Caldaie a pellet Biotech da 36 kW a 101 kW:
2 anni garanzia + 3 anni (o massimo 10.000 ore) garanzia su parti elettriche
e meccaniche escluso parti di xxxxx, ore di spostamento e lavoro. Per la validazione della garanzia é necesario eseguire tutte le procedure imposte dal fabbricante decondo quanto indicato nei manuali.
- Accumuli, bollitori e collettori:
3 anni, sono esclusi dispositivi di regolazione, valvole, componenti e accessori elettrici
- Tutti gli altri prodotti, salvo diversamente previsto dalla legge: 2 anni
- Pezzi di ricambio: 1 anno
Le scadenze di cui sopra decorrono dal giorno della fornitura da parte nostra. In caso di morte, lesioni o danni alla salute ovvero in presenza di una violazione intenzionale o di negligenza grave da parte nostra, nonché in caso di occultamento fraudolento di un difetto oppure di adozione di una garanzia di qualità si applicano i termini di prescrizione previsti a norma di legge.
20. Indipendentemente dai precedenti termini di prescrizione, la durata di un componente di usura (ad esempio guarnizioni, componenti interni e rivestimenti della camera di combustione) si calcola in base all‘usura determinata per utilizzo conforme (normale vita utile). Tale vita utile può ovviamente essere più breve dei termini indicati al punto 19. Qualora una volta trascorsa la normale durata utile di un compo- nente di usura se ne richieda la sostituzione, ciò non dà adito ad alcuna richiesta di garanzia.
21. Il software da noi fornito è stato sviluppato con la massima cura e nel rispetto delle regole di pro- grammazione note. Esso soddisfa le funzioni contenute nella descrizione del prodotto valida al momento
della stipula del contratto o diversamente concordate. Il presupposto per il nostro intervento in garanzia è la riproducibilità di un difetto. Il cliente deve descrivere il difetto in modo adeguato. Se il software è difettoso, la nostra azienda risolverà il difetto entro un termine ragionevole a propria discrezione gratuita- mente, apportando miglioramenti oppure fornendo un software privo di difetti (adempimento successivo).
22. Se, al di fuori del nostro obbligo di fornitura, su richiesta specifica del cliente abbiamo adottato strumenti di progettazione, la nostra azienda ne è responsabile soltanto nella misura in cui, a nostra discrezione, poniamo rimedio agli strumenti di progettazione riscontrati difettosi oppure ne procuria- mo di nuovi. Si esclude qualsivoglia altra responsabilità per strumenti di progettazione, salvo in caso di nostra responsabilità secondo quanto indicato al punto VI.
VII. Responsabilità
1. Siamo tenuti al risarcimento di danni e al risarcimento di costi inutilmente sostenuti per la violazi- one di obblighi contrattuali o extra-contrattuali (ad esempio per ritardo o per atto illecito) soltanto- bei Vorsatz oder xxxxxx Fahrlässigkeit
- per dolo o negligenza grave,
- per morte, lesioni o danni alla salute di tipo colposo
- per occultamento fraudolento di un difetto o per l‘assunzione di una garanzia di qualità oppure.
- in base alla legge di responsabilità del prodotto per danni alle persone o danni materiali a oggetti di uso privato
2. Siamo altresì responsabili per violazioni di obblighi contrattuali essenziali anche in caso di neg- ligenza lieve. In tal caso, tuttavia, la nostra responsabilità è limitata ai danni tipici ragionevolmente prevedibili al momento della stipula del contratto..
3. Le suddette dichiarazioni sono valide in ugual misura per i nostri ausiliari e assistenti esecutivi.
4. Le precedenti disposizioni non implicano alcuna variazione all‘onere della prova a svantaggio del cliente.
VIII. Diritto di proprietà
1. La merce resta di nostra proprietà fino al completamento del pagamento.
2. In caso di lavorazione, unione o connessione della merce di nostra proprietà con materiale di proprietà del cliente, si conviene che ciò non annulla il nostro diritto di proprietà. Ne risulta una comproprietà in base al rapporto contributivo all‘elemento risultante. Il cliente trasferisce sin d‘ora nelle nostre mani la comproprietà risultante come garanzia dei crediti sul prezzo d‘acquisto residuo e ci garantisce in tal modo il diritto di soddisfazione, ossia ci è consentita la vendita in privato dell‘elemento risultante totale. Il cliente adotterà opportuni provvedimenti per l‘efficacia di detta garanzia e comunicherà tali provvedimenti a terzi, qualora necessario per la conclusione nei termini di legge. Il cliente conserva per nostro conto la nuova entità o il nuovo oggetto a titolo gratuito.
3. Il cliente è autorizzato alla rivendita della merce fornita con riserva di proprietà. Lo stesso è obbligato a effettuare la fornitura ai propri clienti con riserva di proprietà. Il cliente sin d‘ora cede a noi tutti i crediti, ottenuti da una eventuale vendita dell‘elemento a terzi; lo stesso a prescindere che la merce con riserva di proprietà sia stata venduta a uno o più acquirenti dopo la lavorazione,
l’unione o la connessione. Il cliente informerà i terzi al riguardo e adotterà le opportune precauzioni per l‘efficacia di tali misure di garanzia; su richiesta il cliente è altresì tenuto a indicare per iscritto gli acquirenti della merce con riserva di proprietà.
4. Se le norme di legge applicabili, nel cui ambito di validità rientra la merce, non consentono una riserva di proprietà, ma prevedono tuttavia la riserva di altri diritti sulla merce richiesta, in particolare la cessione di crediti, siamo autorizzati a esercitare tali diritti a nostra discrezione e senza limitazioni di sorta. Il cliente farà sì che tali misure di garanzia vengano efficacemente concordate.
5. Il cliente non è autorizzato ad adottare altre disposizioni per la merce con riserva di proprietà, nello specifico costituzione in garanzia o cessione in pegno.
6. Il cliente è obbligato a conservare in modo opportuno la merce in nostra proprietà, a trattarla con cura e a tenerla separata dalla sua merce o dalla merce di altri proprietari; in particolare, esso è obbligato ad assicurarla a proprie spese per il valore a nuovo contro danni provocati da incendi, inondazioni e Furti, e i relativi contratti assicurativi devono essere vincolati a nostro favore.
7. Ai sensi delle direttive UE non si accettano divieti di cessione.
VIIII. Forza maggiore
Eventi di forza maggiore, quali per esempio guerre, scioperi, blocchi, boicottaggi, sospensione della fornitura da parte dei nostri fornitori non attribuibili a nostra colpa, guasti di esercizio presso la no- stra azienda o presso uno dei fornitori a monte, decreti di autorità pubbliche o altri provvedimenti ufficiali, blocchi, incendi, ghiaccio, inondazioni o altre circostanze impreviste, che complicano o ren- dono impossibile da parte nostra la fornitura, indipendentemente dal fatto che si verifichino pres- so di noi o presso uno dei fornitori a monte, ci autorizzano a posticipare la fornitura per la durata dell‘impedimento e un periodo adeguato di avvio, o a recedere dal contratto relativamente alle frazioni ancora non soddisfatte. L‘acquirente può richiedere una dichiarazione da parte nostra circa la nostra intenzione di recedere o di effettuare la fornitura entro un termine ragionevole. In caso di nostra mancata dichiarazione, l‘acquirente è autorizzato a recedere dal contratto.
X. Esclusione di clausole
Se una clausola del presente contratto dovesse essere o diventare nulla, o se il contratto dovesse essere incompleto, ciò non pregiudica il resto del contenuto. La disposizione nulla deve essere sostituita dalla corrispondente norma di legge e, qualora non dovesse esisterne alcuna, deve essere integrata facendo riferimento alla prassi commerciale o alle corrette consuetudini presso la nostra sede. Le eventuali lacu- ne contrattuali devono essere colmate in modo analogo.
XI. Luogo di adempimento
Salvo diversamente concordato nei singoli contatti, si conviene che il luogo di adempimento è presso la sede di Hallwang (Austria).
XII. Diritto applicabile, tribunale competente
Per i rapporti giuridici che intercorrono tra noi e i clienti si conviene l‘applicazione esclusiva del diritto materiale austriaco, a esclusione dell‘accordo sul diritto d‘acquisto dell‘ONU, BGBI 1988/96 e a esclusio- ne della legge sul diritto privato internazionale e la convenzione di Roma sul diritto delle obbligazioni. La lingua di redazione del contratto è il tedesco. Tutte le controversie che dovessero insorgere direttamente o indirettamente dal presente contratto ovvero che si riferiscono a violazione, risoluzione o nullità dello stesso oppure che insorgano in relazione al contratto, saranno definite in via esclusiva dal tribunale competente di Salisburgo, a nostra discrezione anche dal tribunale competente nella cui giurisdizione l‘acquirente ha la sede legale, una succursale o possiede dei beni. Restano salvi in ogni caso i diritti a tutela dei consumatori (§ 14 KSchG).