SCRITTURA PRIVATA TRA
SCRITTURA PRIVATA TRA
- SOCIETÀ AEROPORTO TOSCANO S.p.A. (di seguito cit. “SAT” ),
con sede in Pisa, Aeroporto Xxxxxxx Xxxxxxx, iscritta al n. 5422 del Registro Società presso il Tribunale di Pisa, capitale sociale €□ 16.269.000,00=, in persona dell’Amministratore Delegato-Direttore Generale e Legale Rappresentante pro tempore Dr.ssa Xxxx Xxxxx, codice fiscale n. 00403110505, da una parte,
E
- XX (di seguito complessivamente cit. “Appaltatore”), con sede in
……….., via ……….. n. … iscritta nel Registro delle Imprese di ,
C.F. e P.I………….., in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. …………, C.F , dall'altra parte;
p r e m e s s o
- che Società Aeroporto Toscano SpA è la Società concessionaria per la gestione dell’Aeroporto “Xxxxxxx Xxxxxxx” di Pisa (di seguito “SAT”);
- che AdF è la Società concessionaria per la gestione dell’Aeroporto “Xxxxxxx Xxxxxxxx” di Firenze (di seguito “AdF”);
- che il CdA di S.A.T. e il CdA di AdF Spa con delibera rispettivamente del
……………. e del ……………….. hanno autorizzato a indire congiuntamente una procedura di selezione ad evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 163/2006 Parte III, per individuare un unico operatore economico cui affidare l’espletamento di servizi accessori al trasporto aereo nei due scali, e meglio descritti nei Capitolati Speciali;
- che SAT , in qualità di Ente Aggiudicatore in proprio e su espresso mandato della Società Aeroporto di Firenze SpA, ha quindi indetto ed effettuato una procedura aperta di selezione di un soggetto cui affidare, in regime di appalto, l’espletamento di servizi accessori al trasporto aereo e - per quanto attiene allo Scalo aeroportuale di Pisa - meglio descritti nel proseguio;
- che SAT con bando di gara inviato all’ufficio pubblicazioni dell’U.E. in data ………… , pubblicato quindi su Gazzetta Ufficiale, su n. 2 quotidiani
a tiratura nazionale e n. 2 quotidiani a tiratura regionale e sul sito della
S.A.T. xxx.xxxx-xxxxxxx.xxx nell’area download, ha bandito gara pubblica europea per l’affidamento della realizzazione delle opere di cui in oggetto
- che nel bando di gara è stato richiesto alle Imprese di presentare l’offerta entro le ore 13.00 del giorno ;
- che l’Appaltatore ha fatto pervenire in tempo utile e secondo le modalità previste dal “Disciplinare di gara” la propria offerta;
- che la gara, con la conseguente graduatoria, è stata esperita in seduta pubblica il giorno , giusta verbale redatto dalla commissione
di gara appositamente nominata da SAT;
- che la SAT, in data ……………………., aggiudicava in via definitiva l’affidamento delle prestazioni in oggetto all’Appaltatore;
- che l’Appaltatore era consapevole fin dall’indizione della gara che l’aggiudicazione della gara avrebbe comportato la stipula di due contratti separati, rispettivamente con SAT Spa e AdF Spa, ciascuno relativo alla tipologia di servizi richiesti nei due scali e con importi e normativa opportunamente differenziata;
- che l’offerta economica e l’offerta tecnica presentate in sede di Gara dall’Appaltatore, qui richiamate ed entrambe relative unicamente ai servizi svolti presso l’Aeroporto X. Xxxxxxx di Pisa, sono allegate al presente contratto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- che SAT intende affidare all’Appaltatore l’esecuzione di tali attività;
- che l’Appaltatore ha presentato tutta la documentazione richiesta dal Disciplinare ai fini della stipula.
- che l’Appaltatore ha verificato e comprovato, prima dell’inizio dell’attività, il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, della Società e dei propri addetti impiegati nell’appalto, previsti dalla legge, dai regolamenti e dalle normative in materia per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto;
- che SAT, in adempimento a quanto previsto ai sensi del D.Lgs 81/2008, ha provveduto ad informare l’Appaltatore sui rischi specifici, sui rischi interferenziali e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate;
- che con il presente atto le parti, come sopra indicate, intendono perfezionare contrattualmente il rapporto di cui trattasi;
Tanto premesso,
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 : PREMESSE ED OGGETTO DELL’APPALTO
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.
Il Contratto ha per oggetto l’espletamento, presso l’Aeroporto X. Xxxxxxx di Pisa delle seguenti attività:
(a) il servizio di pulizia interna aeromobili;
(b) la movimentazione dei carrelli/dollies portabagagli, con utilizzo di trattori dall’aerostazione passeggeri/merci agli aeromobili e viceversa e dell’utilizzo dei cd. nastrini portabagagli;
(c) il carico dei bagagli, merce e posta dai carrelli sugli aeromobili;
(d) lo scarico bagagli, merce e posta da aeromobili a carrelli e il posizionamento bagagli sui nastri di riconsegna e trasferimento di merce/posta ai relativi magazzini;
(e) il cambio dei contenitori dalla cabina alla stiva e viceversa;
(f) il carico e lo scarico dei voli Dhl e Fedex;
(g) l’attività di smistamento bagagli e carico sui carrelli;
(h) la pulizia del piazzale aeromobili e aree a verde airside;
(i) il carico e scarico delle merci da camion, la pallettizzazione e movimentazione dei pallet a bordo dell’aeromobile;
(j) la gestione dell’agenzia cargo e del magazzino doganale.
Tali attività vengono meglio precisate e descritte nei Capitolati Tecnici che ivi integralmente si richiamano e che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto (Allegato 1).
Art. 2 : MODALITÀ
L’attività di cui all’oggetto dovrà essere espletata con le modalità, i termini e le condizioni previste nei Capitolati Tecnici (Allegato 1) e nell’Offerta Tecnica (Allegato 2) che ivi si allegano e che, controfirmati da entrambe le parti e uniti al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Art. 3: DECORRENZA E DURATA
La presente convenzione avrà durata triennale con decorrenza a partire dal
……….. con scadenza il …………... La durata potrà essere prorogata per ulteriori 12 mesi o frazioni, con semplice comunicazione, da parte di SAT, da far pervenire entro 30 gg antecedenti la scadenza del contratto.
Art. 4: CORRISPETTIVI
Le attività oggetto del presente contratto saranno remunerate nelle modalità e secondo quanto previsto dall’offerta economica (Allegato 3) proposta in sede di gara dall’Appaltatore pari a €. ……….
L’offerta economica presentata in sede di gara viene altresì allegata al presente contratto e controfirmata dalle parti ne costituisce parte integrale e sostanziale.
L'Appaltatore, con riferimento anche all'art. 1664 del Codice Civile ed anche in ordine ad eventuali variazioni di traffico, si assume ogni e qualsiasi rischio economico connesso all’esecuzione dell’appalto.
Il prezzo mensile dell’appalto sarà quello derivante dall'applicazione del prezziario alle prestazioni svolte.
Il compenso delle prestazioni si intende comprensivo dei mezzi d'opera e del personale, dei consumi di carburante, dei costi assicurativi, imprevisti e spese generali, oneri per la sicurezza e quant'altro occorrente per l'espletamento dei servizi.
Tutti i pagamenti verranno effettuati a 30 gg. data fattura, fine mese purché tutta la documentazione di supporto alla fattura risulti perfezionata. In ogni caso detto pagamento è soggetto al previo espletamento di tutti gli incombenti prescritti dalla legge.
Ai fini della determinazione di un’alea di rischio tra le Parti, si precisa che nel 2014 il numero medio di bagagli (Arrivi + Partenze) a passeggero è stato di 0,47.
Le Parti convengono che l'oscillazione, nell’arco dell’annualità, di una percentuale compresa nel 10% del dato di cui sopra, non produrrà alcun effetto sulle tariffe oggetto di offerta.
Un'oscillazione superiore al 10%, in più o in meno, se non conseguente ad una variazione dell’evoluzione del traffico previsto nell’anno ma altresì
ascrivibile ad un cambio di usi e modalità dei passeggeri riguardo al trasporto bagagli, comporterà invece una corrispondente riduzione o incremento della tariffa pari alla differenza tra la reale percentuale di incremento o riduzione e la soglia così definita del 10% ( Es. se il n° di bagagli a passeggero si riduce di una percentuale del 15%, la tariffa offerta sarà incrementata del 5%; analogamente, se il n° di bagagli a passeggero si incrementa del 15%, la tariffa normalmente corrisposta sarà “scontata” e quindi ridotta del 5%).
SAT fornirà all’Appaltatore i volumi di traffico previsionali nell’anno, al fine di consentire il monitoraggio del parametro di cui al paragrafo precedente.
Le Parti, per gli anni successivi al primo, convengono in via pattizia ad inizio anno e comunque entro il 28 febbraio di ogni anno il numero medio di bagagli (Arrivi + Partenze) a passeggero calcolato sulla media dell’anno precedente.
Art. 4 a) TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente accordo, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.. In particolare, la Società si obbliga, ai sensi dell’articolo 3, comma 9, legge n. 136/2010 e s.m.i., a far sottoscrivere la medesima pattuizione a tutti i subappaltatori e/o subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai lavori, servizi e/o forniture del presente contratto, nonché ad includere nei propri contratti con tali soggetti apposita clausola risolutiva espressa dai contenuti identici a quanto previsto nel presente articolo, nonché la pattuizione di cui all’ultimo capoverso del presente articolo. La Società è tenuta a comunicare, ai sensi e nei termini di cui all’articolo 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e s.m.i., gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto/i dedicato/i.
L’elemento identificativo da riportare negli strumenti di pagamento è il seguente:
CIG ……………………..
Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore di SAT, ai sensi di legge o ai sensi del presente contratto, le Parti convengono che il presente accordo si risolverà, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c.,:
(i) in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, secondo quanto disposto ai sensi dell’articolo 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i..;
(ii) in tutti i casi in cui nei contratti con eventuali subappaltatori e/o subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai lavori, servizi e/o forniture del presente accordo non sia stata inserita la seguente clausola “Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..”
Nelle ipotesi sopra regolamentate, la risoluzione si verificherà di diritto senza necessità di inviare apposita comunicazione scritta e, fatto salvo, in ogni caso il diritto di SAT agli interessi di mora, penali previste nel contratto ed al risarcimento di ogni eventuale danno.
La Società, in tutte le ipotesi in cui dovesse avere notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., si obbliga, secondo quanto previsto nell’articolo 3, comma 8, legge n. 136/2010 e s.m.i., a procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente SAT e la Prefettura –ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Art. 5: INADEMPIENZE E PENALI
La mancata esecuzione dei servizi previsti dai Capitolati Tecnici nei tempi e modi indicati, comporterà l’applicazione di penali nelle seguenti misure:
1. fino a 4 non conformità mensili (non cumulabili nell’anno): € 0
2. dalla 5° non conformità mensile (non cumulabile nell’anno) in poi:
€ 1.000 per ogni non conformità (comprese le prime quattro).
Nel caso in cui SAT evidenzi una non conformità grave o ripetuta (c.d. Deficiency Notice) o a seguito di segnalazione di disservizio/reclamo derivante dall’attività dell’Appaltore e ricevuta da un Cliente SAT, SAT deve notificare all’Appaltatore la non conformità, motivando le ragioni per le quali si ritiene tale disservizio grave e/o ripetuto. L'Appaltatore è tenuto a presentare adeguate giustificazioni a SAT, corredate da un piano di rientro con azioni correttive e tempi precisi di attuazione, che SAT dovrà specificatamente approvare.
L’applicazione del Deficiency Notice non esclude l'applicazione della penale per la singola non conformità, nelle modalità previste ai punti 1 e 2 di cui al capo precedente.
SAT, successivamente, verificherà l'effettiva applicazione del piano di rientro e, nel caso in cui non esso non venga attuato, sarà applicata anche una ulteriore penale pari ad € 2.000.
L'Appaltatore non potrà ricevere più di n° 3 Deficiency Notice nell'arco di 12 mesi calcolati in modo rolling; SAT può riservarsi il diritto di risolvere unilateralmente e senza oneri il contratto, qualora l’Appaltatore riceva più di n° 3 Deficiency Notice.
Le parti concordano e si danno reciproco atto che tutti i termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto e nei relativi allegati sono accettati e riconosciuti essenziali e operano di pieno diritto, senza obbligo per SAT di costituzione in mora dell'Appaltatore .
Art. 6: ISPEZIONI, MATERIALI E MEZZI
SAT si riserva la possibilità di effettuare in qualsiasi momento controlli ed ispezioni al fine di valutare l’efficienza del servizio reso e il rispetto degli standard previsti.
In caso di disservizi e/o reclami da parte di Vettori e utenti, si applicherà la disciplina di cui al precedente art. 5.
L’Appaltatore dovrà svolgere il servizio con i propri capitali dotandosi di materiali, mezzi, attrezzature e quant’altro necessario all’organizzazione dell’attività, assumendone il relativo rischio.
Le attrezzature, i macchinari e gli utensili dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza. L’Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le opportune cautele e segnalazioni di pericolo qualora lo svolgimento dell’attività avvenga in luoghi frequentati dal pubblico.
Qualora nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto di appalto si rendesse necessaria da parte dell'Appaltatore l'introduzione nel sito aeroportuale e/o l'utilizzo di ulteriori mezzi/attrezzature e/o sostanze/preparati pericolosi per i quali non sia già stata rilasciata l'informativa richiesta dalla Stazione Appaltante per la valutazione dei rischi interferenziali, l'Appaltatore si obbliga a darne preventiva e tempestiva comunicazione al Servizio Prevenzione e Protezione di SAT con pari formalità, così da consentire allo stesso una ulteriore valutazione del rischio conseguente. Fatte salve le azioni e le tutele derivanti dal presente contratto, SAT declina ogni responsabilità, diretta o indiretta, per danni a terzi derivanti dall'utilizzo di mezzi/attrezzature e/o sostanze/preparati pericolosi nello svolgimento delle attività oggetto di affidamento, per i quali non sia stata fornita dall'Appaltatore la predetta informativa.
Art. 7 : PERSONALE
Nello svolgimento dell’attività l’Appaltatore si avvarrà di personale alle proprie dipendenze, secondo le istruzioni e le direttive che lo stesso impartirà, in piena e totale autonomia, senza che possa configurarsi alcun vincolo di subordinazione di detto personale con SAT.
L’Appaltatore dovrà fornire a SAT i nominativi del personale che potrà essere utilizzato in aeroporto e la loro mansione.
L’Appaltatore provvederà sotto la propria responsabilità all’osservanza di tutte le leggi e disposizioni vigenti relative al personale utilizzato esonerando pertanto espressamente SAT da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo con riferimento sia alla parte retributiva che normativa del rapporto.
Qualora la SAT venga in conoscenza della esistenza di un debito rimasto inadempiuto dell’Appaltatore nei confronti dei suoi dipendenti o ausiliari o degli Enti previdenziali per prestazioni eseguite in suo favore in
adempimento del presente contratto, avrà facoltà di sospendere immediatamente il pagamento dei corrispettivi eventualmente dovuti, accantonandoli per conto di chi spettino fino a quando sia accertata la effettiva sussistenza o meno di tale debito.
Ove la SAT riceva altresì una richiesta volta a far valere la sua responsabilità per i debiti dell’Appaltatore di cui al comma precedente, a norma dell’art. 29, comma 2, D. lgs 276/2003 , avrà facoltà di versare le somme corrispondenti ai corrispettivi eventualmente dovuti dall’Appaltatore al richiedente, dandone previamente comunicazione all’Appaltatore. Con il pagamento al richiedente SAT sarà liberata dall’obbligo di pagamento del corrispettivo in favore dell’Appaltatore per la quantità corrispondente a quanto versato
Nel caso di cui al comma che precede, ove entro 5 giorni dalla comunicazione l’Appaltatore comunichi per scritto alla SAT la sua opposizione, quest’ultima non darà corso al pagamento in favore del richiedente, ferma restando la sua facoltà di sospendere la liquidazione a norma del comma 1 della presente clausola. In tale ipotesi, le spese legali, ai minimi di tariffa, che la SAT abbia a sostenere siccome chiamata in giudizio come obbligata solidale dal richiedente saranno a carico dell’Appaltatore. Il personale dell’Appaltatore dovrà osservare le disposizioni di legge nonché le ordinanze emesse dalla competente Autorità Aeroportuale in materia di circolazione di persone e/o cose in area doganale.
Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 art. 18 e della L. 136/2010 art. 5, ogni lavoratore dovrà essere munito di apposito tesserino aziendale di riconoscimento esposto in modo ben visibile, con la fotografia, l’indicazione delle generalità, l’indicazione del datore di lavoro nonché la data di assunzione dello stesso.
Dovrà inoltre esporre il tesserino ENAC che consente l’accesso all’aeroscalo, rilasciato dal competente ufficio SAT.
L’Appaltatore provvederà a sostenere i costi relativi all’emissione dei necessari “pass” aeroportuali (conformemente al tariffario allegato) onde consentire la piena operatività dei propri incaricati in ogni ambito
aeroportuale. I pass saranno rilasciati dal competente ufficio SAT previa presentazione di adeguata certificazione comprovante la partecipazione al “Corso Security” rilasciata da un Istruttore Certificato Enac. SAT organizza i suddetti corsi, settimanalmente, presso la propria Funzione Security. La durata è di 4 ore a persona ed il relativo costo è pari a €. 100,00+IVA procapite. I costi della suddetta formazione saranno sostenuti dall’Appaltatore secondo quanto previsto dall’allegato capitolato .
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento Europeo (diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo) e della circolare ENAC dell’08/07/2008
n. GEN – 02 (allegato “formazione) l’ Appaltatore provvederà inoltre a formare il personale in forza, alla data di entrata in vigore della predetta normativa, avente attività a diretto contatto con il pubblico aeroportuale. L’Appaltatore dovrà inoltre adempiere a tutti gli oneri di formazione obbligatoria prevista dalla normativa, per poter far operare il proprio personale in aeroporto in piena e totale conformità alle vigenti disposizioni di legge (a titolo esemplificativo e non esaustivo: corso di safety aeroportuale, corso di “dangerous goods”, corsi sulla sicurezza del lavoro organizzati in conformità degli Accordi Stato - Conferenza delle Regioni, ecc.)
ENAC e SAT potranno, in base al proprio insindacabile giudizio, richiedere l’allontanamento del personale ritenuto non idoneo per scarse qualità tecniche, morali e disciplinari manifestate nell’esecuzione del Servizio.
L’Appaltatore dovrà comunicare per scritto la persona del/dei Responsabile/i in turno dei rapporti con la SAT nonché del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione con attestazioni di capacità nei termini previsti dal D.Lgs 81/2008.
Art. 8 : OBBLIGHI DELL’ APPALTATORE
L'Appaltatore si impegna e si obbliga a non interferire o comunque pregiudicare la piena operatività aeroportuale e ad ottemperare anche alle disposizioni della Direzione dell’Aeroporto assumendosi ogni e qualsiasi
onere conseguente all’interruzione dell’operatività a causa dell’esecuzione dei servizi di cui è affidatario .
L’utilizzo delle aree e dei locali che SAT concederà in uso per un totale di Mq 100 per l’espletamento dei servizi, è consentito ai soli fini dell’esecuzione dei servizi appaltati. E’ fatto assoluto divieto di utilizzare i predetti beni e le attrezzature ivi esistenti per l’espletamento di servizi a favore di terzi, di affittarle o darle in comodato anche gratuito a terzi come pure di utilizzare il personale presente in aeroporto per l’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto di cui al presente contratto per svolgere servizi di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo a favore di terzi.
L'Appaltatore si impegna a provvedere a propria cura alla conduzione e pulizia delle aree e dei locali ad esso affidati che dovrà mantenere in maniera ineccepibile al fine di contribuire al massimo decoro dell’aeroporto. L’Appaltatore, prima di iniziare ad eseguire i servizi, sarà tenuto ad elaborare il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza dei propri lavoratori e a predisporre tutte le misure conseguenti ed opportune.
L’Appaltatore dà atto di aver provveduto agli adempimenti di cui all’art. 16 della Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007 n. 38 e che ha valutato gli oneri economici che ne derivano a suo carico, anch’essi remunerati dai prezzi pattuiti.
L’Appaltatore dovrà fornire a SAT il documento per la valutazione dei rischi da essa elaborato con riferimento all’attività che dovrà prestare in adempimento del presente contratto nonché in genere tutta la documentazione attestante il rispetto degli obblighi che le incombono, incluso quelli richiamati nel citato art. 16, della Legge Regionale Toscana 38/07.
L’Appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare quanto previsto dal
D. Lgs. 81/08 in materia di obblighi, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori ed a scegliere macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nella legislazione vigente:
⮚ per i fornitori si impegna a non far effettuare la vendita, il noleggio, la concessione in uso e la locazione finanziaria di macchine, attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alla legislazione vigente;
⮚ per gli installatori o montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici, si impegna a far si che questi si attengano alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza. l’Appaltatore in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs 81/08, si impegna a cooperare, con i datori di lavoro presenti nell’area interessata dall’attività lavorativa inerente le opere oggetto delle presenti Condizioni generali, per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività stessa.
L’Appaltatore si impegna, altresì, a coordinarsi con i suddetti datori di lavoro per gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori anche al fine di eliminare eventuali rischi dovuti alle interferenze delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dei servizi .
L’Appaltatore si dichiara in perfetta conoscenza dei rischi esistenti nell’area ove dovranno operare i propri addetti, nelle relative adiacenze e zone di transito, di avere ricevuto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui i propri addetti sono destinati ad operare, sulle misure di prevenzione e sulle procedure di evacuazione e di emergenza adottate da SAT; di averne dato puntuale e senz’altro adeguata informazione ai propri addetti, obbligandosi a non impiegare addetti senza previa adeguata formazione e informazione.
L’Appaltatore si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri addetti, ed in genere a tutte le persone che per suo conto hanno facoltà di accesso nel sedime aeroportuale, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro.
E’ unito al presente contratto come Allegato 4, il “Documento unico di valutazione dei rischi” ( DUVRI ) e delle misure adottate per eliminare le interferenze predisposto da SAT.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, punto 5, D.lgs. 81/2008, le parti dichiarano che i costi relativi alla sicurezza del lavoro relativi ai servizi oggetto del presente contratto sono quelli specificati nel suddetto allegato che sono stati dichiarati in modo analitico da SAT.
L'Appaltatore dovrà garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni nei tempi e secondo le modalità indicate nell'Allegato tecnico.
L'Appaltatore dovrà garantire la presenza in aeroporto delle risorse minime individuate per fasce orarie e di un coordinatore in turno, responsabile delle prestazioni in grado di parlare la lingua italiana ad un livello adeguato alle mansioni svolte. Tali presenze si intendono riferite all’attività programmata di voli e tipologie di aeromobili individuati per ciascuna fascia oraria .
In presenza di maggior traffico aereo e/o di maggiori esigenze l’Appaltatore si impegna a provvedere ai necessari incrementi .
L’Appaltatore si impegna a mantenere le attrezzature utilizzate in perfetta efficienza provvedendo alle riparazioni, sostituzioni, messe a punto, necessarie a garantire una operatività costante di almeno il 90% del parco mezzi.
L’Appaltatore dichiara di conoscere le norme di legge, i regolamenti di polizia e tutte le altre prescrizioni emanate dalle competenti autorità, (Ordinanze ENAC, Regolamento di scalo etc.) in ordine alle attività da svolgersi nell’Aerostazione e si obbliga ad osservarle ed a conformarsi a quelle che dovessero essere emanate in futuro, esonerando espressamente SAT da qualsiasi responsabilità che potesse, comunque, insorgere per la mancata o erronea applicazione di tali disposizioni da parte del proprio personale.
L’Appaltatore, consapevole che l’attività oggetto del presente contratto è inerente all’esercizio di un servizio pubblico essenziale collegato al trasporto aereo, qualora dovessero verificarsi situazioni in cui unilateralmente l’Appaltatore intenda interrompere il presente rapporto contrattuale, lo stesso si impegna ad assicurare il regolare svolgimento del servizio sino a che SAT non abbia provveduto alla sostituzione
dell’Appaltatore o comunque fino a che SAT non abbia dato espressa liberatoria alla conseguente interruzione del servizio prestato.
Costituiscono cause di risoluzione del contratto:
a) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
b) gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e nelle norme di legge in materia e, nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
c) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;
d) la violazione dell'obbligo di informazione di cui all'articolo 24, comma 1 della Legge Regionale Toscana n. 38/2007.
Art. 9 CONFIGURAZIONE DEL RAPPORTO ED OBBLIGHI DI SOLIDARIETA’
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. 10 settembre 2003, n.
276 le parti si danno reciproco atto che il presente rapporto si configura quale contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, caratterizzato dalla organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'Appaltatore, che assume a totale proprio carico la piena responsabilità del servizio dedotto in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo Appaltatore, del rischio d'impresa.
L’Appaltatore, ai sensi del terzo comma dell’art. 29 del suddetto Decreto e delle norme previste dai Contratti collettivi applicabili, si impegna all’acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito del subentro. Le parti si danno reciproco atto che ciò non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.
Art. 10 : DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
L’attività oggetto del presente contratto non potrà essere ceduta anche solo in parte. L’inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione in danno dell’Appaltatore, salva ogni altra azione diretta ad ottenere il risarcimento di eventuali danni.
In caso di trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda, il contratto dovrà essere espressamente escluso dalla successione prevista dall’art. 2558 c.c .
L’Appaltatore si impegna inoltre ad usare, nell’esecuzione dell’attività la diligenza e la cura necessaria richieste dalla natura della prestazione.
Art. 11: ESONERO RESPONSABILITÀ
L'Appaltatore s’impegna e si obbliga a tenere indenne SAT da ogni e qualsiasi onere o responsabilità verso terzi verificatasi in dipendenza dell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente contratto, da qualsivoglia causa determinati. nell’esecuzione dei servizi, compreso l’eventuale utilizzo di mezzi forniti dall’Appaltante in dotazione o comodato;
L’Appaltatore esonera espressamente SAT da ogni responsabilità per danni che potessero a lui derivare direttamente o indirettamente da fatto doloso o colposo di altri soggetti o di terzi, ivi compresi furti e danneggiamenti, nonché per mancanza o riduzione di energia elettrica o per mancanza di qualunque altro servizio posto a carico di SAT.
Art. 12: ASSICURAZIONE
L’Appaltatore s’impegna e si obbliga, inoltre, a stipulare prima dell’inizio dell’attività e a mantenere una copertura assicurativa per la copertura della R.C.T., con un massimale di € 6 milioni per sinistro e copertura massima annua di € 15 milioni. La copertura assicurativa dovrà riguardare tutti i rischi connessi allo svolgimento, nell’area aeroportuale, dell’attività di cui all’appalto (vedere art. 1) per tutti i danni, con particolare riguardo a quelli da interruzione e/o sospensione di attività, che possono derivare alla committente ed ai Terzi (con particolare riferimento agli aeromobili, ai passeggeri ed agli equipaggi). Nella polizza dovrà farsi espresso riferimento anche ai danni provocati dai mezzi, targati e non, che verranno utilizzati sul
sedime e tale elenco dovrà essere sempre aggiornato, ai fini dell’accesso di nuovi mezzi in ambito aeroportuale.
L'Appaltatore, inoltre, si impegna e si obbliga al totale rispetto di tutti gli obblighi connessi con le polizze assicurative.
La Compagnia assicuratrice dovrà essere di primaria importanza.
La polizza assicurativa dovrà, con esplicita clausola, annoverare SAT fra i Terzi e prevedere che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurative, né disdetta del contratto senza previo consenso di SAT. La Compagnia assicuratrice dovrà altresì impegnarsi, con apposita clausola, ad avvisare SAT dell’eventuale interruzione della copertura assicurativa a seguito del mancato pagamento del relativo premio.
Annualmente SAT si riserva la facoltà di richiedere un reintegro delle coperture assicurative sulla base di valutazioni tecniche specifiche.
Nel caso di utilizzo di veicoli con apposizione di targa, utilizzati all’interno del piazzale di sosta aeromobili, questi dovranno essere provvisti di assicurazione con massimale di almeno € 10 milioni di copertura assicurativa. Il conducente dovrà essere provvisto, oltre che di regolare patente di guida, di “Airside Driving Certificate” (cd. ADC) rilasciato da ENAC, previo specifico addestramento.
L’Appaltatore s’impegna e si obbliga, inoltre, a stipulare prima dell’inizio dell’attività e a mantenere una copertura assicurativa con adeguato massimale per la Responsabilità Civile dei prestatori d’opera (c.d. polizza R.C.O.) per tutti i danni per i quali il lavoratore dipendente dall’Appaltatore non dovesse risultare indennizzabile ad opera dell’INAIL.
La Compagnia assicuratrice dovrà essere di primaria importanza
Art. 13: CAUZIONE DEFINITIVA
L’Appaltatore ha presentato una fideiussione bancaria, oppure una polizza assicurativa, pari al 10% dell’importo contrattuale od in misura proporzionalmente superiore al ribasso d’asta presentato, quale cauzione definitiva in favore di SAT a garanzia degli impegni contrattuali assunti. Tale polizza dovrà coprire anche i rischi della mancata corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti e
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Art. 14: CERTIFICAZIONE ETICA SA8000
A seguito dell’ottenimento da parte di SAT della certificazione SA8000 (c.d. Certificazione Etica), la stessa intende a tale scopo promuovere un sistema di responsabilità sociale che coinvolga i settori di attività in essere presso l’Aeroporto X. Xxxxxxx di Pisa.
L’ Appaltatore si impegna pertanto, con la firma del presente contratto a:
1. non utilizzare lavoro infantile all’interno della propria attività;
2. a non richiedere ai propri dipendenti/soci la consegna di documenti di identità personale, né ad imporre la contrazione di debiti con lo stesso appaltatore;
3. rispettare la disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dettata dal D. Lgs. 81/08 e, comunque dalla normativa tempo per tempo vigente;
4. stipulare contratti di lavoro subordinato conformi al dettato dei Contratti Collettivi di categoria;
5. corrispondere ai propri dipendenti/soci retribuzioni conformi agli standard fissati dai Contratti Collettivi di categoria o altra normativa vigente di settore, mediante modalità di pagamento scelte dal lavoratore;
6. non porre in essere comportamenti che possano violare il diritto alla libertà di associazione e il diritto dei lavoratori a vedere applicato il proprio Contratto Collettivo o altra normativa vigente di settore;
7. non attuare alcuna forma di discriminazione nell’assunzione, remunerazione, accesso alla formazione, promozione, licenziamento dei lavoratori subordinati in base alla razza, origine etnica, invalidità, sesso, orientamento sessuale, appartenenza sindacale o affiliazione politica del lavoratore;
8. non ricorrere all’utilizzo di punizioni corporali, coercizione fisica o morale,e violenza verbale nei confronti dei dipendenti/soci.
9. L’ Appaltatore si impegna inoltre a :
a. rispettare i requisiti SA8000
b. informare SAT dell’attivazione di rapporti di subfornitura relativi al presente contratto
c. ricevere verifiche ispettive da parte di personale SAT e/o soggetti espressamente autorizzati da SAT in merito all’applicazione della norma
d. concordare insieme a SAT la risoluzione di eventuali anomalie emerse.
SAT renderà conoscibili all’Appaltatore tutte le procedure relative alla Certificazione Etica che SAT applica alla propria attività economica affinché l’Appaltatore possa applicarle in modo esatto e possa formare il proprio personale in merito al contenuto di dette procedure.
Le parti si danno atto che l’inadempimento degli obblighi di cui ai punti precedenti legittimerà la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Il presente contratto si risolverà inoltre di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c ove l’Appaltatore impieghi dipendenti od ausiliari non in regola con le norme previdenziali, assicurative o infortunistiche.
Art. 15: CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001:2004
A seguito dell’ottenimento da parte di SAT della Certificazione Ambientale ai sensi della norma ISO 14001:2004 e, intendendo promuovere un sistema di responsabilità ambientale che coinvolga tutti i settori di attività in essere presso l’Aeroporto X. Xxxxxxx di Pisa, SAT richiede all’Appaltatore, con la firma del presente contratto l’impegno specifico a:
• adeguare il proprio operato alle procedure del sistema di gestione ambientale di loro competenza che verranno consegnate da SAT.
• rendersi disponibile a verifiche ispettive del sistema di gestione ambientale;
• segnalare eventuali anomalie relative al sistema di gestione ambientale presso il sito.
Nei casi in cui si rendesse necessario, in ragione dell’attività svolta dall’Appaltatore, SAT renderà conoscibili tutte le procedure relative alla Certificazione Ambientale in essere, affinché l’Appaltatore possa applicarle in modo esatto e possa formare il proprio personale in merito al contenuto di dette procedure.
Le parti si danno atto che l’inadempimento degli obblighi di cui ai punti precedenti legittimerà la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Art. 16: CODICE DI COMPORTAMENTO
L’Appaltatore dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento adottato da SAT e si impegna ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dallo stesso e dal Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231 e successive integrazioni.
L’Appaltatore prende altresì atto che l’inosservanza di una qualsiasi delle previsioni dei citati Codice di Comportamento e Decreto Legislativo 231/2001 comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto in forza del quale SAT S.p.A. sarà legittimata a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, salve le eventuali azioni per ulteriore danno.
Qualora l’Appaltatore si sia impegnato a mettere a disposizione di SAT specialisti o altre persone fisiche per l’espletamento dei quanto previsto dal presente contratto, si impegna altresì, prima del loro impiego, a fare prendere agli stessi visione dei citati Decreto e Codice di Comportamento accedendo all’indirizzo web: xxx.xxxx-xxxxxxx.xxx e di far sottoscrivere agli stessi apposita dichiarazione reperibile presso l’indirizzo stesso e di inviarla al Responsabile della Funzione Acquisti di SAT. In caso di inosservanza di tale impegno si applica quanto previsto al comma precedente.
Art. 17: CERTIFICAZIONE BS OHSAS 18001:2007
A seguito dell’ottenimento da parte di SAT della Certificazione sulla sicurezza del lavoro ai sensi dello standard internazionale BS OHSAS 18001:2007 e, intendendo promuovere la cultura della gestione in sicurezza delle attività lavorative dei propri dipendenti e di quelli che operano in regime di appalto, SAT richiede all’Appaltatore, con la firma del presente contratto l’impegno specifico a:
• adeguare il proprio operato alle normative di sicurezza vigenti, ed in particolare al D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
• coordinarsi e cooperare con il Committente e con propri eventuali Subappaltatori al fine di valutare e ridurre gli eventuali rischi interferenziale, adottando opportune procedure e sistemi di protezione collettiva e individuale;
• segnalare a SAT in modo tempestivo eventuali anomalie e non conformità riscontrate nelle aree e negli ambienti assegnati nonché nel corso di attività lavorative nelle quali possono verificarsi rischi di interferenza con SAT o con altri operatori, relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• Verificare la compliance e, se del caso, adeguare le proprie procedure operative ai principi previsti dalla “Politica Integrata SAT”, che si allega al presente Contratto (Allegato 5).
Art. 18: ADEMPIMENTI RELATIVI ALL PRIVACY DA PARTE DEL COMMITTENTE
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, SAT procederà al trattamento dei dati personali .
I suindicati dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti agli adempimenti di legge .
I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge.
Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati avranno la facoltà di esercitare i diritti di cui all’ art. 7 ed 8 del D. Lgs.196/2003.
Titolare del trattamento è la Committente SAT S.p.A. con sede legale in Piaz.le D’Ascanio 1 Pisa; la società SAT S.p.A. ha provveduto a nominare i Responsabili del trattamento dati il cui elenco aggiornato è depositato presso la sede legale e la cui copia sarà consegnata all’Appaltatore su richiesta.
Art. 19: ADEMPIMENTI RELATIVI ALL PRIVACY DA PARTE DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore conferma di aver ottemperato alle previsioni del D. Lgs 196/2003 ( codice sulla Privacy ) sul trattamento dei dati personali.
In particolare dichiara di:
1. aver adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla predetta legislazione;
2. aver provveduto a formare il personale interno destinato al trattamento dei dati e di mantenere adeguata la formazione a seguito di aggiornamenti normativi;
3. aver provveduto a porre in essere tutte le misure minime ed idonee alla tutela dei dati personali acquisiti durante il normale svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, compresi i dati personali di terzi ricevuti da SAT S.p.A. Dei predetti dati è vietata la diffusione e la comunicazione a terzi senza preventiva ed esplicita autorizzazione scritta da parte di SAT S.p.A.
4. aver provveduto, se previsto, alla nomina del Responsabile/i del trattamento dei dati personali e dell’Amministratore di Sistema, di cui si impegna a comunicare i nominativi a SAT S.p.A contestualmente alla firma del presente contratto, mantenendo comunque l’obbligo a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione;
5. aver provveduto alla nomina degli incaricati del trattamento dei dati personali;
6. comunicare tempestivamente a SAT S.p.A, a mezzo fax/email, qualunque variazione all’elenco dei nominativi di cui all’art. 7 del presente contratto;
7. di aver realizzato idonee informative agli interessati. L’inadempimento degli obblighi di cui ai punti precedenti legittimerà la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Art. 20 : GESTIONE RIFIUTI
L’Appaltatore si obbliga a smaltire, con tutti gli oneri relativi a proprio carico, i materiali di risulta derivanti delle attività oggetto di affidamento nelle modalità e nei termini precisati nel Capitolato Tecnico, avendo cura di verificare che nessun tipo di rifiuto, tantomeno quelli speciali (pericolosi o meno che siano), siano allocati e/o abbandonati sull’area di lavoro e del sedime aeroportuale.
Qualora durante lo svolgimento dei lavori e in funzione degli stessi, divenga necessario approntare depositi temporanei di rifiuti, l’Appaltatore dovrà fare in modo che gli stessi vengano realizzati all’interno delle aree concesse e nel rispetto delle specifiche norme li disciplinano. Al termine del servizio oggetto di affidamento, l’Appaltatore dovrà smaltire i rifiuti e provvedere alla bonifica del sito nel rispetto della normativa speciale in materia vigente al momento.
SAT, al termine dell'esecuzione del contratto e comunque a chiusura dei rapporti con l’Appaltatore, potrà effettuare controlli e verifiche in ordine all'adempimento di tali disposizioni, il cui scopo sarà quello di stabilire le condizioni ambientali del sito al momento della chiusura dei lavori o della risoluzione del presente Contratto. Se SAT riterrà, in base ai dati ottenuti, che le condizioni ambientali del sito indichino la presenza di rifiuti ancora da smaltire che potrebbero richiedere una azione correttiva, inviterà l’Appaltatore a procedere in tal senso se e nella misura in cui questa sarà
richiesta dalle leggi in materia e/o dalle autorità competenti. Tale azione correttiva dovrà essere portata a termine nel minor tempo possibile nel rispetto dei termini previsti dal presente contratto di appalto e, ove tale azione dovesse richiedere un tempo maggiore, la stessa dovrà essere svolta in modo tale da non interferire irragionevolmente con lo svolgimento dell’attività di SAT o di terzi, salvo il risarcimento del relativo danno. In ogni caso, SAT avrà diritto di sospendere i pagamenti verso l’Appaltatore fino a quando quest’ultimo non avrà terminato l’attività di smaltimento dei rifiuti e di bonifica del sito, anche attraverso l’azione correttiva sopra
indicata.
Art. 21: REGISTRAZIONE E SPESE
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso in quanto concerne prestazioni imponibili IVA.
Tutte le spese inerenti alla eventuale registrazione del contratto ed i bolli sono a carico dell’Appaltatore.
Art.22: FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione, all’esecuzione, alla risoluzione, allo scioglimento ed alla invalidità e/o inefficacia del presente contratto o all’applicazione delle penali previste sarà competente in via esclusiva il Foro di Pisa.
In fede di quanto sopra, il presente atto, redatto in duplice originale, viene firmato dai contraenti.
Pisa, …………………
Società Aeroporto Toscano SpA L’Amministratore Delegato Direttore Generale Dott.ssa Xxxx Xxxxx
Società ………………………….
Legale Rappresentante
…………………………………
Elenco Allegati:
- Allegato 1: “Capitolati Tecnici”
- Allegato 2: “Offerta Tecnica”
- Allegato 3: “Offerta Economica”
- Allegato 4: “DUVRI”
- Allegato 5: “Politica Integrata”
Il sottoscritto Sig. …………., Legale Rappresentante di ………., ai fini e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C., approva specificatamente senza riserve ed eccezioni in particolare gli artt. :
Art. 5 Inadempienze e Penali
Art.8 Obblighi Appaltatore
Art.10 Divieto di cessione del contratto
Art. 11 Esonero di responsabilità Art. 16 Codice di comportamento Art. 22 Foro competente
Pisa, lì …………