1.1. Le presenti condizioni generali dettagliano i termini e le condizioni della vendita dei prodotti indicati nella pertinente offerta commerciale non vincolante (di seguito denominata “Offerta”) di Mediberg S.r.l. (C.F. e P.IVA 01471280162), con sede legale in Xxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxx x. 00
– 18 (“Fornitore”) e costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Offerta medesima e del successivo e pertinente contratto (il “Contratto”).
1.2. Resta espressamente inteso che: (i) l’Offerta deve intendersi non vincolante per il Fornitore, che si riserva in qualsiasi momento di modificarne unilateralmente il contenuto e anche di non accettare alcun ordine da parte del cliente ivi indicato (il “Cliente”); e (ii) il Contratto dovrà ritenersi concluso unicamente al momento della ricezione da parte del Cliente della conferma d’ordine relativa ai prodotti ivi indicati (i “Prodotti”).
1.3. Le presenti condizioni generali hanno espresso valore residuale rispetto a eventuali previsioni diverse e/o aggiuntive specificate nell’Offerta e nel Contratto, che avranno pertanto natura ed efficacia prevalente.
2.1. L’Offerta e il Contratto hanno a oggetto la vendita e la consegna presso la destinazione indicata nella conferma d’ordine (la “Destinazione”) dei quantitativi di Prodotti ivi indicati (complessivamente, la “Fornitura”).
2.2. La Fornitura comprende il trasporto e lo scarico dei Prodotti a cura del Fornitore presso la Destinazione, e non comprende pertanto ogni movimentazione e lavorazione cui i suddetti Prodotti potranno essere sottoposti successivamente.
2.3. A tal proposito, le Parti si danno reciprocamente atto che nessun soggetto facente riferimento al Fornitore ai fini dell’esecuzione del Contratto opererà o coopererà in alcun modo nell’esercizio dell’attività sanitaria nell’ambito delle strutture del Cliente, né sarà messo in condizione di poter interferire con, o comportare alcun rischio per, le attività svolte dal Cliente presso la Destinazione.
3.1. Nell’ambito dell’esecuzione della Fornitura, il Fornitore dovrà garantire l’ottemperanza di tutte le disposizioni legislative comunitarie e nazionali e osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni amministrative applicabili, e comunque rispettare quanto dalle medesime previsto in materia ambientale, di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro, di imposte e tasse, di antiriciclaggio e contrasto della criminalità organizzata.
4.1. Ai fini dell’esecuzione della Fornitura e in correlazione con essa, saranno a carico del Fornitore, tra gli altri, gli oneri che di seguito si elencano:
(a) garantire la qualità e quantità dei Prodotti consegnati e a tal fine esibire al Cliente tutta la documentazione e/o le certificazioni eventualmente richieste a dimostrazione della regolarità di tutti gli adempimenti previsti dal Contratto;
(b) fornire a richiesta del Cliente ogni ulteriore notizia dal medesimo ragionevolmente richiesta circa lo stato della Fornitura.
5.1. Saranno a carico del Cliente, tra gli altri, gli oneri che di seguito si elencano:
(a) accogliere presso la Destinazione e senza ritardo alcuno, tutte le consegne di Prodotti di volta in volta effettuate ai sensi del Contratto;
(b) provvedere al pagamento del Corrispettivo con le modalità e nei termini previsti dal Contratto;
(c) comunicare entro i termini di cui al successivo Articolo 8.3 al Fornitore eventuali non conformità sui Prodotti consegnati; e
(d) fermo quanto previsto al precedente articolo 2.3, garantire al Fornitore e a ogni ulteriore soggetto dal medesimo incaricato di accedere per le necessarie verifiche e assistenze ai blocchi operatori, agli ambulatori e/o ai reparti della struttura di
Destinazione, fermo restando che il Fornitore comunicherà per iscritto i nominativi delle funzioni del personale tecnico/commerciale da autorizzare all’accesso.
6.1. Il corrispettivo per l’effettuazione della Fornitura spettante al Fornitore (il “Corrispettivo”) sarà pari al prezzo unitario indicato nella conferma d’ordine applicato alle quantità di Prodotti oggetto di Fornitura ai sensi del seguente Articolo 8.
6.2. Il Corrispettivo si riferisce all’esecuzione della Fornitura finita e completa in tutte le sue parti, eseguita a perfetta regola d’arte, nonché secondo le modalità e prescrizioni riportate nel Contratto. Il Corrispettivo comprende e compensa tutte le spese e oneri che il Fornitore dovrà sopportare per l’esecuzione della Fornitura (ivi comprese, inter alia: le spese per manodopera, trasporti e quanto altro occorrente per ottenere le prestazioni interamente e perfettamente compiute ai sensi del Contratto).
6.3. Il Fornitore dà espressamente atto che il Corrispettivo comprende e compensa anche tutte le spese e i costi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e, in generale, per dare attuazione a quanto prescritto dal d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
7.1. Le Parti concordano che la Fornitura verrà effettuata entro le tempistiche indicate nella conferma d’ordine (ove presenti) ovvero, in mancanza, entro le tempistiche ragionevolmente necessarie per l’esecuzione della Fornitura stessa.
7.2. Senza pregiudizio per ogni ulteriore tutela o azione, il Fornitore avrà il diritto di non attivare, di sospendere e/o di interrompere in qualsiasi momento la Fornitura ogniqualvolta il Cliente si renda inadempiente a qualsivoglia obbligazione contrattuale in ogni tempo assunta nei confronti del medesimo Fornitore, anche sulla base di separati accordi contrattuali.
8.1. Per ciascun carico di Prodotti da consegnarsi presso la Destinazione, il Fornitore ovvero il diverso soggetto dal medesimo incaricato per la gestione dello stesso, emetterà un apposito Documento di Trasporto (il “DDT”) riportante tra l’altro l’indicazione del trasportatore e della espressa riferibilità al Contratto di quanto consegnato.
8.2. All’arrivo presso la Destinazione, ciascun carico di Prodotti verrà consegnato al Cliente, e tale adempimento verrà attestato dalla sottoscrizione del DDT relativo al carico di riferimento da parte di un incaricato del Cliente. Il DDT controfirmato costituirà a tutti gli effetti il documento valido ai fini della determinazione della quantità di Prodotti consegnata.
8.3. Salvo il caso in cui Cliente contesti per iscritto la rispondenza al Contratto dei Prodotti consegnati, fornendo adeguata e oggettiva prova della contestazione, entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla sottoscrizione del DDT di riferimento, i medesimi Prodotti s’intenderanno automaticamente accettati a tutti i fini previsti dal Contratto.
9.1. Entro i termini indicati nella conferma d’ordine, il Fornitore emetterà, in regola con le vigenti normative in materia, apposita fattura intestata al Cliente di ammontare corrispondente al Corrispettivo.
9.2. I pagamenti relativi a ciascuna fattura del Fornitore saranno eseguiti dal Cliente entro il termine e con le modalità indicati nella conferma d’ordine.
10.1. Qualora il Cliente accerti documentatamente che uno o più specifici Prodotti fatti oggetto di verifica non siano conformi ai requisiti previsti dal Contratto e dia corso alla contestazione di cui all’art. 8.3, il Cliente procederà senza indugio alla restituzione della parte di Fornitura oggetto di contestazione, e il Fornitore, salva l’eventualità di opposizione ai sensi del seguente articolo 13, sarà tenuto unicamente a provvedere alla nuova consegna di una corrispondente quantità di Prodotti entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione di cui all’art. 8.3.
11.1. Ciascuna Parte potrà richiedere o procedere alla sospensione della Fornitura per caso fortuito o forza maggiore.
11.2. I casi di sospensione di cui sopra dovranno essere segnalati tempestivamente per iscritto dalla Parte che intenda valersene, e dalla stessa successivamente comprovati documentalmente. In tali eventualità, il periodo di sospensione comporterà l’automatica e corrispettiva dilazione di tutte le successive scadenze di effettuazione della Fornitura eventualmente previste dalla conferma d’ordine.
12.1. Il Cliente non avrà alcuna facoltà di richiedere e ottenere modifiche alle caratteristiche tecniche della Fornitura previste dal Contratto dopo la ricezione della conferma d’ordine.
12.2. Il Fornitore avrà facoltà di apportare modifiche alle caratteristiche tecniche della Fornitura, in ogni caso previa comunicazione al Cliente, unicamente nel caso in cui sopravvengano alla stipulazione del Contratto oggettive ragioni tecniche, normative o produttive che impongano l’adozione di tali modifiche, e fermo restando che le stesse non potranno in alcun caso comportare una sostanziale modifica delle caratteristiche e della funzionalità dei Prodotti.
13.1. Qualora il Fornitore intenda opporsi alle contestazioni del Cliente di cui al precedente Articolo 8.3 ovvero ritenga di aver diritto ad una dilazione delle date contrattuali o a pagamenti addizionali a seguito di inadempimenti o ritardi di Cliente, lo stesso dovrà comunicare al Cliente la relativa richiesta, corredata della relativa documentazione giustificativa, entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di conoscenza dei fatti cui la pretesa stessa si riferisce.
13.2. Il Cliente fornirà risposta in merito ai contenuti tecnici e temporali della richiesta entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.
13.3. Qualora, in esito a tale risposta, le Parti raggiungessero accordo in merito al contenuto della richiesta del Fornitore, le stesse sottoscriveranno un verbale di accordo, la cui formalizzazione determinerà la definizione di ogni contestazione in merito a quanto ne forma oggetto.
14.1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, avendo il Contratto ad oggetto prestazioni integralmente soggette ad IVA, lo stesso è assoggettato a registrazione in caso d’uso ed a tassa fissa ai sensi degli artt. 0 x 00 xxx x.X.X. x. 000/0000 (“X.X. delle disposizioni concernenti l’imposta di registro”).
14.2. Conseguentemente, il Contratto verrà registrato a cura della Parte che vi avrà interesse e a spese della Parte il cui inadempimento avrà reso necessaria la registrazione.
15.1. Il Fornitore dichiara e garantisce di essere in possesso di idonee polizze assicurative a copertura della propria responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, con massimale ampiamente capiente dei prevedibili rischi derivanti dall’esecuzione del Contratto.
15.2. Il Fornitore s'impegna a mantenere in vigore le predette coperture assicurative per tutta la durata del Contratto, impegnandosi a comprovare in qualsiasi momento l'assolvimento degli impegni assunti ai sensi del articolo mediante consegna di idonea documentazione a semplice richiesta del Cliente.
16.1. Ciascuna Parte si impegna a mantenere il più stretto riserbo e la più rigorosa confidenzialità sui contenuti del Contratto e su ogni informazione di natura non altrimenti accessibile al pubblico relativa ai fatti e alle circostanze da esso contemplate e comunque inerenti all’altra Parte per tutta la durata del Contratto e per un successivo periodo minimo di 10 (dieci) anni dalla cessazione del medesimo Contratto, per qualsiasi ragione.
16.2. Il Cliente dà espressamente atto che l’anzidetto obbligo di confidenzialità riguarda specificamente anche l’identità e le caratteristiche aziendali del Fornitore, nonché tutte le informazioni relative ai Prodotti e ai rispettivi processi produttivi e commerciali.
16.3. Ciascuna Parte s’impegna a manlevare e tenere indenne e, occorrendo, indennizzare l’altra Parte per qualsiasi conseguenza pregiudizievole possa derivarle, anche indirettamente, dalla violazione dell’obbligo di confidenzialità convenuto al predetto articolo 16.1.
17.1. Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni del Contratto sarà eseguita, ove non diversamente previsto, per iscritto per mezzo di lettera raccomandata, anche a mano, ovvero PEC.
17.2. Il Fornitore, a tutti i fini previsti dal Contratto, dichiara i seguenti recapiti:
Mediberg S.r.l.
Xxx Xxxxx x. 00 - 00 – Xxxxxxxxx (XX) PEC: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xxx
17.3. Il Cliente, a tutti i fini previsti dal Contratto, dichiara i recapiti indicati nella conferma d’ordine.
17.4. Il Fornitore e il Cliente avranno in ogni momento di variare i recapiti sopra indicati mediante semplice comunicazione effettuata secondo le modalità previste dal presente Articolo.
17.5. Viene in ogni caso fatta salva la validità di ogni comunicazione o notifica inviata con le modalità predette ai recapiti di tempo in tempo risultanti dal Registro delle Imprese.
18.1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del Contratto, nonché ad esso relative o conseguenti, saranno demandate alla competenza esclusiva del Tribunale di Bergamo.
19.1. Ciascuna Parte s’impegna specificamente nei confronti dell’altra Parte a conformarsi alle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di tempo in tempo applicabili.
19.2. In proposito, il Fornitore dichiara che i dati personali riferiti al Cliente, ivi inclusi eventuali dati sensibili e giudiziari direttamente comunicati dal Cliente ovvero a forniti da soggetti terzi, verranno trattati esclusivamente secondo le modalità consentite dal “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (c.d. “General Data Protection Regulation” o “GDPR”).
19.3. Ricevuta ed esaminata in ogni sua parte l'informativa sul trattamento dei dati personali sopra richiamata, dato atto che il trattamento dei dati potrebbe riguardare anche ambiti non inscindibilmente connessi alla mera esecuzione del Contratto, con la sottoscrizione del Contratto il Cliente presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati sensibili e giudiziari, comprensivo della comunicazione in Italia, in paesi dell'Unione Europea e in paesi non appartenenti all'Unione Europea, per tutte le finalità elencate nell'informativa stessa.
19.4. Resta inteso che l’informativa predetta, nonché il consenso espresso dal Cliente avranno efficacia anche in relazione agli ulteriori rapporti intercorsi e intercorrenti tra le Parti, anche laddove instaurati successivamente alla stipulazione del Contratto.
20.1. Le rubriche dei singoli articoli sono state apposte al solo scopo di facilitarne la lettura e, pertanto, di esse non dovrà essere tenuto conto ai fini dell’interpretazione degli stessi.
20.2. Il Contratto contiene tutti gli accordi tra le Parti in merito a quanto ne forma oggetto, e deve intendersi pertanto avere espressa efficacia novativa in merito a qualsivoglia negoziazione, corrispondenza, intesa preliminare o diverso accordo tra esse precedentemente intercorso in proposito.
20.3. L’eventuale tolleranza di una Parte rispetto a condotte dell’altra Parte difformi ovvero inadempienti rispetto a quanto convenuto con il Contratto non potrà in alcun modo essere intesa come acquiescenza rispetto a tali condotte e, pertanto, non potrà in alcun modo limitare o impedire la piena tutela della Parte che le abbia subite ai sensi di legge e del Contratto.
20.4. Ove una o più delle pattuizioni del Contratto fossero dichiarate invalide o inefficaci, le Parti si impegnano a risolvere ogni possibile contrasto tra loro insorto, negoziando in buona fede le nuove clausole in sostituzione di quelle invalide o inefficaci, senza che venga compromessa o limitata la validità del Contratto medesimo.
21.1. Per quanto non espressamente previsto dal Contratto, valgono le leggi, i regolamenti e le disposizioni vigenti e applicabili, ove non manifestamente in contrasto con le previsioni ivi contenute.
21.2. Tutti gli espressi riferimenti a norme di legge contenuti nel Contratto debbono intendersi effettuati verso le disposizioni normative di tempo in tempo vigenti nelle materie rispettivamente disciplinate, anche in caso di successiva modifica, integrazione e/o successione di leggi nel tempo.
22.1. Sono allegati al Contratto per formarne parte integrante ed essenziale i documenti espressamente acclusi o menzionati nella conferma d’ordine.