Contract
SCHEMA CONCESSIONE/CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI DEL BENE CONFISCATO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA FACENTE PARTE DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI COLLESANO “TERRENI AGRICOLI SITI CONTRADA GARBONOGARA E COTTONARO
L’anno il giorno del mese di in Collesano tra:
1. Il Comune di Collesano ( che in seguito verrà denominato “concedente” ) nella persona del Responsabile dell’Area
, dott. , che interviene nel presente atto in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Collesano , codice fiscale -, in virtù dell’art. 107 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
2. L’ Ente/l’Associazione /La Soc. Cooperativa Sociale “ ” e/o altro soggetto
(che di seguito verrà denominato “concessionario” ) con sede a ), (C.F. e P.IVA: ), di seguito denominata anche “concessionaria”, rappresentata dal Legale
Rappresentante
sig.
nato/i a
il – C.F.: , o di altro soggetto in qualità di presidente ;
Premesso che
-con precedente Decreto Prefettizio n. 2010 - 0018420 veniva trasferito al patrimonio indisponibile del Comune di Collesano il bene confiscato alla mafia sito in C.da Garbinogara e C.da Cottonaro distinti catastalmente nel modo seguente:
1.
CONTRADA | Foglio | Particella | Qualità Classe | Superficie |
Cottonaro | 26 | 60 | Uliveto | ha 6 are 01 ca 00 |
Cottonaro | 26 | 60 | Seminativo | are 52 ca 60 |
Cottonaro | 26 | 56 | Uliveto | ha 6 are 75 ca 80 |
2.
CONTRADA | Foglio | Particella | Qualità Classe | Superficie |
Garbinogara | 18 | 42 | Uliveto | are 74 ca 00 |
Garbinogara | 18 | 42 | Seminativo | ha 4 are 70 ca 80 |
Garbinogara | 18 | 43 | Uliveto | ha 3 are 98 ca 00 |
Garbinogara | 18 | 43 | Seminativo | Are 26 ca 80 |
Garbinogara | 18 | 176 | Uliveto | ha 22 are 00 ca 00 |
Garbinogara | 18 | 176 | Pascolo | ha 12 are 32 ca 39 |
- la Giunta Comunale con atto n. del , ha manifestato la volontà di concedere il bene a soggetti privati a seguito di procedura di evidenza pubblica, impartendo apposita Direttiva al ;
- con espressa dichiarazione il presidente e/o legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ha attestato:
1. la natura giuridica dell’ente è
2. di accettare espressamente ed integralmente il presente contratto di concessione in comodato d’uso gratuito con il Comune di Collesano;
3. di non aver riportato condanne penali definitive che comportino la perdita o la sospensione delle capacità di contratte con la Pubblica Amministrazione;
4. di aver preso visione dell’immobile oggetto del contratto per il quale chiede la concessione e di aver preso piena cognizione di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull’espletamento del progetto;
5. di essere obbligato a comunicare costantemente ed immediatamente al Comune qualsiasi variazione della compagine sociale e/o del personale da impiegare nell’attività relativa al progetto da realizzare;
- Vista l’informazione antimafia
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE
La presente convenzione, di cui la premessa costituisce parte integrante e sostanziale, ha ad oggetto la disciplina, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 48, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 159/2011, del rapporto concessorio relativo al bene appresso meglio specificato:
“Bene immobile confiscato alla criminalità organizzata facente parte del patrimonio indisponibile del Comune di Collesano sito in C.da Garbinogara e C.da Cottonaro distinto catastalmente nel modo seguente:
1.
CONTRADA | Foglio | Particella | Qualità Classe | Superficie |
Cottonaro | 26 | 60 | Uliveto | ha 6 are 01 ca 00 |
Cottonaro | 26 | 60 | Seminativo | are 52 ca 60 |
Cottonaro | 26 | 56 | Uliveto | ha 6 are 75 ca 80 |
2.
CONTRADA | Foglio | Particella | Qualità Classe | Superficie |
Garbinogara | 18 | 42 | Uliveto | are 74 ca 00 |
Garbinogara | 18 | 42 | Seminativo | ha 4 are 70 ca 80 |
Garbinogara | 18 | 43 | Uliveto | ha 3 are 98 ca 00 |
Garbinogara | 18 | 43 | Seminativo | Are 26 ca 80 |
Garbinogara | 18 | 176 | Uliveto | ha 22 are 00 ca 00 |
Garbinogara | 18 | 176 | Pascolo | ha 12 are 32 ca 39 |
Il bene sopra decritto viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova come già noto e nello stato di fatto e di manutenzione accettato dalla parte concessionaria.
ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE E CONSEGNA
La durata della concessione d’uso viene fissata in anni dalla sottoscrizione del presente atto. E’ esclusa la possibilità di rinnovo o proroga in forma tacita o esplicita salva la eventuale prorogatio nelle more della individuazione del nuovo Concessionario. Il bene verrà consegnato successivamente alla stipula del presente contratto con apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti, che ne descriverà lo stato di fatto ai fini della restituzione dello stesso al termine della concessione.
ART. 3 – USO DEL BENE CONCESSO
Il concessionario si impegna a utilizzare il bene concesso con il presente atto per la realizzazione di attività sociali senza fine di lucro rivolte al territorio comunale anche al fine di rafforzare la cultura della legalità.
In particolare il concessionario si impegna a destinare l’immobile come da progetto proposto ed in coerenza con gli obiettivi statutari.
Tali attività verranno svolte dal concessionario attraverso la propria struttura organizzativa e comunque sempre sotto la propria diretta responsabilità, ed in diretto e costante rapporto con il Concedente, il quale dovrà essere costantemente informato dell’attività svolta.
ART. 4 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO
Nel contratto, indipendentemente dal tipo di attività che si dovrà svolgere sul bene concesso, saranno previsti a carico del concessionario i seguenti obblighi:
a) l'obbligo dell'utilizzo e dell'eventuale recupero del bene concesso esclusivamente per la realizzazione dell'attività di cui alla proposta progettuale;
b) l'obbligo di tenere costantemente ed immediatamente informato l'Ente concedente dell’attività svolta, con scadenza annuale;
c) l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile, compresi quelli derivanti da atti vandalici, e per responsabilità civile;
d) l’obbligo di attivare apposita polizza fidejussoria a copertura della integrità dei beni che hanno un valore economico significativo;
e) l'obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
f) l'obbligo di rispettare le norme in materia di lavoro, assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro;
g) l'obbligo di informare immediatamente l'Ente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato e la natura dello stesso;
h) l'obbligo a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
i) l'onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, ivi comprese le spese per la messa a norma dei locali, la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte del concedente, ove non siano di ordinaria manutenzione;
j) l'onere delle spese per le utenze necessario alla gestione dei locali;
k) l'obbligo di trasmettere annualmente, con nota scritta, l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni concessi e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
l) l'obbligo di trasmettere, annualmente, all'Ente copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso completi degli allegati di legge nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta dalla quale si evincano i risultati raggiunti;
m) l'obbligo di esporre nei beni concessi una o più targhe di dimensioni cm 30 x cm 60 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di Collesano in alto al centro, e il numero della concessione, anche la seguente dicitura: " Bene, confiscato alla mafia, del patrimonio del Comune di Collesano;
n) l'obbligo, volto alla promozione dell'immagine del territorio del concedente, di inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene, e per le finalità previste, lo stemma del Comune di Collesano in alto al centro e nel caso si tratti di beni produttivi inserire nelle ceste di raccolta e nelle confezioni di vendita anche la dicitura che si tratta di "Prodotti provenienti dalle terre, confiscate alla mafia, del Comune di
Collesano”;
o) l'obbligo di restituire i beni concessi nella loro integrità come verbale di consegna, salvo il deperimento d’uso. Nel caso in cui si riscontrassero al momento della restituzione i danni relativi al bene concesso in uso, l’amministrazione richiederà al concessionario la immediata messa in ripristino del bene secondo le prescrizioni ed i tempi indicati dal competente ufficio comunale. In caso di mancata ottemperanza l’amministrazione può provvedere in proprio addebitando i costi al concessionario;
p) l’obbligo di trovarsi in regola con la normativa vigente in materia di antimafia.
Il concessionario si impegna, altresì a:
a) vigilare affinché non vengano a determinarsi nuove servitù passive, non vengano alterati e danneggiati i confini ed i diritti in genere del concedente relativi ai beni oggetto di concessione;
b) informare il concedente di qualunque atto o fatto che possa turbarne lo stato del possesso;
c) richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l’espletamento delle attività.
d) Versare una Royalty al Comune di Collesano pari ad € 3.000,00 (tremilauero/00) annue. Il pagamento dovrà avvenire a scadenza annuale a partire dalla stipula della Convenzione.
ART. 5 – CONTROLLI SULL’UTILIZZAZIONE ED ACCESSO AI BENI
Il titolare dell’organo competente del concedente o altro personale da lui appositamente delegato può accedere, previa esibizione dei documenti attestanti le rispettive qualità, ai beni concessi per ogni accertamento che si renda necessario al fine di verificarne lo stato, l’utilizzazione ed ogni altro aspetto relativo al rispetto degli obblighi di cui al precedente art. 4.
ART. 6 – DIVIETO DI CESSIONE DEI BENI CONCESSI
È fatto assoluto divieto al Concessionario di concedere i beni a terzi a qualsiasi titolo ed anche solo parzialmente, senza il consenso del concedente.
ART. 7 –MIGLIORIE
Il concessionario non ha diritto a compensi o indennità di sorta per eventuali addizioni o migliorie apportate, a qualsiasi titolo, sui beni concessi, né ad alcun rimborso per le spese ordinarie e/o straordinarie sostenute per servirsi dei beni concessi.
ART. 8– CESSAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE: REVOCA – DECADENZA E RISOLUZIONE.
Oltre che per scadenza naturale, la concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento. Viene pronunciata la decadenza della concessione e risolto ipso iure il contratto, previa diffida a provvedere/adempiere nel termine di quindi giorni, nei seguenti casi:
1. Mutamento dell’uso pattuito per i beni concessi;
2. Mancata o difforme esecuzione del progetto assentito;
3. Esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
4. Venire meno della soggettività giuridica in capo al soggetto concessionario;
5. Gravi mancanze o negligenze nella manutenzione;
6. Grave inadempienza del concessionario agli obblighi previsti dal presente contratto.
La concessione in ogni caso sarà dichiarata decaduta, senza l’osservanza di ogni ulteriore formalità, e il rapporto concessorio risolto immediatamente, nei seguenti casi:
qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'Ente concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che l'Ente concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello svolgimento della propria attività;
qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano la concessione ai sensi del d.lgs 6 settembre 2011 n. 159;
qualora il concessionario ceda a terzi, anche di fatto, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del concedente, il contratto o costituisca di fatto sui beni concessi diritti o ipoteche di qualsiasi natura;
qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l'Ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. I provvedimenti sanzionatori saranno, in ogni caso, adottati dalla Giunta Municipale su proposta del Responsabili dell’Ufficio per i beni confiscati , che ne curerà l'istruttoria;
qualora il concessionario si renda responsabile di violazioni delle norme in materia di lavoro, assistenza, sicurezza dei lavoratori e previdenza;
qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali o convenzionali, per la fornitura di beni e servizi, con individui o organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale evidenzino forme di condizionamento di tipo mafioso;
qualora il concessionario non provveda al pagamento, ove dovuti, di imposte, diritti e simili di pertinenza comunali.
Revocata la concessione o pronunciatane la decadenza, i cespiti dovranno essere rimessi nella piena disponibilità del Comune con le opere esistenti su di esso, senza obbligo di indennizzo alcuno, entro il termine stabilito dalla diffida.
Nel caso di inottemperanza dei termini e dei modi indicati precedentemente, il Concedente procederà allo sgombero d’ufficio a spese del Concessionario, senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che potesse competere.
ART. 9 - CODICE DI COMPORTAMENTO
Il Concessionario si impegna ad osservare le norme del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs n. 165 del 30/03/2001, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 nonché le norme del codice di comportamento del Comune di Collesano e a farle osservare ai propri collaboratori . La mancata osservanza delle regole di condotta ivi contenute comporta la risoluzione del presente contratto.
ART 10 - DIVIETI
E’ fatto divieto, durante l’esecuzione della attività gestionale del concessionario, e per il triennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o fornitura professionali in genere con gli amministratori e i responsabili di posizione organizzativa e loro familiari stretti (coniuge e conviventi)
ART. 11 – RESTITUZIONE DEI BENI
Ai sensi dell’art. 1809 c.c., tenuto conto dei vincoli di destinazione impressi al bene con il decreti di cui in premessa, la restituzione dei beni è tassativamente dovuta: a) alla scadenza; b) in caso di decadenza per inosservanza degli obblighi di cui all’art. 4 o del divieto di cui all’art. 6; c) in caso di perdita, da parte del concessionario, dei requisiti che ne consentono l’assegnazione.
ART. 12 – SPESE CONTRATTUALI ED ALTRI ONERI
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula della presente convenzione sono a carico del concessionario.
ART. 13 – RINVIO
Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente atto, le parti fanno riferimento alle disposizioni del codice civile ed alle altre disposizioni di legge in materia.
In Collesano nella Sede Municipale, lì
Letto, approvato o sottoscritto.
Il Concedente
Il Concessionario