CONTRATTO CON LO STUDENTE
CONTRATTO CON LO STUDENTE
Il presente contratto viene sottoscritto in duplice originale
tra
l’Università telematica eCampus, nella persona del Rettore, (di seguito denominata Università e/o Ateneo)
e
lo studente nato a (Prov ) il / / di cittadinanza residente in Via n° Cap. Città (Prov )
Art.1 – Oggetto
(di seguito denominato Studente)
1. Il presente contratto, ai sensi della lettera b) del comma primo dell’art. 4 del DM 17/4/03 e eventuali ss.mm.ii, costituisce parte integrante della domanda di immatricolazione all’Università e disciplina le modalità di adesione ai servizi erogati, nonché le modalità di risoluzione del rapporto contrattuale.
2. Con la firma del presente contratto lo Studente dichiara di aver preso visione e di aver compreso i Regolamenti dell’Università e specificatamente:
a) il Codice Etico;
b) il Regolamento d’Ateneo per il riconoscimento dei crediti formativi universitari;
c) il Regolamento per la prova finale di Xxxxxx;
d) il Regolamento Studenti.
Art. 2 - Impegno formativo
1. L’Università e lo Studente si impegnano, con riferimento al Corso di Laurea in indicato nella Domanda di Immatricolazione allegata al presente Contratto, a collaborare per il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dai Regolamenti di Ateneo e dalla Carta dei servizi.
Art. 3 - Garanzie/impegni dell’Università
1. L’Università si impegna:
a) a erogare in modo continuativo i servizi amministrativi e didattici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal Regolamento di Ateneo e dalla Carta dei servizi;
b) a informare lo Studente sui servizi offerti e sulle relative modalità di accesso;
c) a orientare lo Studente verso l’iter didattico più consono alla sue esigenze;
d) a seguire lo Studente nella realizzazione del percorso formativo;
e) a garantire allo Studente l’accessibilità e la fruibilità dei servizi offerti mediante:
I. la piattaforma di erogazione dei contenuti didattici secondo le modalità e le caratteristiche descritte nella Carta dei servizi;
II. la piattaforma di gestione dei contenuti, secondo le modalità e le caratteristiche descritte nella Carta dei servizi;
III. la docenza, il tutorato e altre forme di assistenza.
f) a garantire l’accesso ai suoi servizi anche a particolari categorie di utenti (es. diversamente abili);
g) a garantire allo Studente il completamento del proprio ciclo formativo.
Art. 4 - Impegni dello Studente
1. Lo Studente si impegna:
a) a usufruire dei servizi erogati dall’Università;
b) a utilizzare in maniera appropriata le strutture, le risorse e le attrezzature messe a disposizione dall’Università per lo svolgimento delle attività didattiche;
c) a rispettare i Regolamenti universitari;
d) a comunicare tempestivamente la variazione dei recapiti indicati nella domanda di immatricolazione;
e) a versare entro i termini previsti gli importi dovuti a titolo di Rette Annuali, Tasse Regionali, Annuali e Diritti di Segreteria.
Art. 5 – Anno accademico
1. L’anno accademico inizia il primo agosto e termina il trentun luglio successivo di ciascun anno.
Art. 6 – Immatricolazione, iscrizione e attivazione didattica
1. Fermo restando la durata dell’anno accademico per come indicata all’articolo precedente, lo Studente può presentare domanda di immatri- colazione in qualsiasi momento dell’anno.
2. La domanda di immatricolazione comporta l’iscrizione a un Corso di Laurea facente parte dell’offerta formativa dell’Università, si effettua con la presentazione della Domanda di Immatricolazione corredata di tutta la documentazione compilata, ivi compreso ricevuta del paga- mento della retta relativa al primo anno accademico di iscrizione.
3. L’immatricolazione si perfeziona con l’attivazione della piattaforma didattica (GPSP).
4. L’immatricolazione sarà riferita all’anno accademico in corso al momento dell’attivazione della piattaforma didattica.
Art. 7 - Durata del contratto/iscrizione
1. Il termine iniziale del presente contratto e, quindi, dell’iscrizione all’Università è costituito dall’attivazione della piattaforma didattica (GPSP) a prescindere dall’effettivo accesso alla medesima.
2. La durata del presente Contratto dello Studente con l’Università e, quindi, la durata dell’immatricolazione, salvo il caso previsto dal succes- sivo art. 15 (valida presentazione della domanda di Trasferimento o di Rinuncia agli studi), è pari alla durata legale del Corso di aurea, ovvero degli anni residui qualora lo stesso si iscriva a seguito di trasferimento da altro Ateneo o altro Corso di Laurea e/o a seguito di riconoscimento di CFU ai sensi del Regolamento d’Ateneo per il riconoscimento dei crediti formativi universitari.
3. In caso di mancato conseguimento del titolo entro il termine di cui al comma precedente, il contratto, l’iscrizione, nonché l’obbligo a versare annualmente le Rette Annuali e le Tasse Annuali Regionali, sono prorogate tacitamente di anno in anno, per ciascun anno successivo, fino al conseguimento del titolo.
4. Lo Studente in regola con la propria posizione amministrativa che non abbia conseguito il titolo, può interrompere il presente contratto e, con esso, l’iscrizione all’Università presentando alternativamente:
a) una domanda di Rinuncia agli Studi che sia valida ai sensi del presente contratto;
b) una domanda di Trasferimento presso un altro Ateneo che sia valida ai sensi del presente contratto.
5. Pertanto, ai sensi di quanto disposto dal presente articolo, fino al conseguimento del titolo ovvero fino alla valida presentazione di una Domanda di Rinuncia agli studi o di Trasferimento ad altro Ateneo, lo Studente è tenuto a versare annualmente la Retta Annuale e le Tasse Regionali Annuali.
Art. 8 – Servizi didattici integrativi
1. All’atto della presentazione della Domanda di Immatricolazione lo Studente è tenuto a indicare se e quali servizi didattici integrativi desidera sottoscrivere.
2. In caso di mancata indicazione nella Domanda di Immatricolazione, lo Studente non potrà essere ammesso alla frequenza dei Servizi Di- dattici Integrativi se non a seguito della presentazione di una Domanda di Modifica dei Servizi Integrativi, che preveda il Servizio Didattico Integrativo desiderato, e solo a valere per l’anno accademico successivo.
3. In caso di indicazione nella Domanda di Immatricolazione di un Servizio Didattico Integrativo, lo stesso verrà considerato, ai fini della quantificazione della Retta Annuale dovuta, anche per gli anni successivi salvo che:
a) non si verifichi di uno degli eventi indicati al comma quarto dell’articolo 7;
b) lo Studente non presenti una Domanda di Modifica dei Servizi Integrativi, a valere per l’anno successivo, con la quale lo Studente indichi il diverso Servizio Didattico Integrativo ovvero dichiari di non voler aderire ad alcun Servizio Didattico Integrativo;
c) l’Università escluda dalla propria offerta il Servizio Didattico integrativo cui lo Studente abbia aderito.
Art. 9 – Importo della Retta Annuale e dei Servizi Didattici Integrativi
1. Sul sito istituzionale dell’Università sono presenti gli importi annuali relativi alla Retta annuale e ai Servizi Didattici Integrativi, detti importi possono anche essere differenziati in ragione del Corso di Laurea e/o del curriculum e/o del Servizio Didattico Integrativo.
2. L’importo annuale della retta e dei servizi didattici integrativi vigente al momento dell’immatricolazione verranno considerati fissi per tutta la durata del contratto per come indicata all’articolo 7, fatta salva la facoltà dell’Università di applicare un aumento pari all’indice ISTAT annuale.
Art. 10 – Pagamento della Retta Annuale e della Tassa Regionale Annuale all’atto dell’immatricolazione
1. Lo Studente è tenuto a versare integralmente la Retta Annuale, comprensiva dei Servizi Didattici Integrativi eventualmente richiesti nonché la Tassa Annuale Regionale.
2. Lo Studente che ha effettuato i versamenti dovuti nel rispetto di quanto indicato al comma precedente ha diritto di accedere alla piattafor- ma didattica (GPSP) e di svolgere gli atti di carriera per i 12 mesi solari successivi alla data di attivazione della piattaforma didattica (GPSP).
Art. 11 – Pagamento della Retta Annuale e delle Tassa Regionale Annuale relative agli anni successivi rispetto all’anno di immatricolazione
1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7, per gli anni successivi al primo lo Studente non deve compilare né presentare alcuna documen- tazione ma è esclusivamente tenuto ad effettuare i versamenti previsti dal presente articolo.
2. Lo Studente annualmente è tenuto a versare integralmente la Tassa Regionale nonché la Retta Annuale, comprensiva dei Servizi Didattici Integrativi eventualmente richiesti entro il giorno dell’anno successivo corrispondente al giorno dell’attivazione della piattaforma didattica (GPSP), ad esempio, qualora la data di attivazione fosse il 28 ottobre 2017, il versamento relativo all’anno successivo dovrà essere effettuato entro il 28 ottobre 2018 e così via per gli anni a venire fino al conseguimento del titolo o al verificarsi di uno degli eventi indicati dal comma quarto dell’articolo 7.
3. Lo Studente che ha annualmente effettuato i versamenti dovuti nel rispetto di quanto indicato al comma precedente ha diritto di accedere alla piattaforma didattica (GPSP) e di svolgere gli atti di carriera per ulteriori 12 mesi solari.
Art. 12 – Pagamento dei Diritti di Segreteria
1. Laddove previsti dai regolamenti o dai provvedimenti generali dell’Ateneo e resi pubblici sul sito istituzionale dell’Ateneo, lo Studente è tenu- to a pagare i Diritti di Segreteria entro i termini e con le modalità ivi descritte (a titolo meramente esemplificativo: prenotazione alle sessioni degli esami di profitto, presentazione della domanda di laurea, ecc.).
Art. 13 – Regolarità amministrativa
1. Non può essere considerato in regola con la propria posizione amministrativa lo Studente che incorra anche in una sola delle seguenti casistiche:
a) non risulti aver versato nella misura dovuta e/o nei termini indicati dal presente contratto una o più Rette Annuali;
b) non risulti aver versato nella misura dovuta e/o nei termini indicati dal presente contratto la Tassa Regionale Annuale per uno o più anni;
c) non risulti aver versato nella misura dovuta e/o nei termini indicati dal presente contratto, dai regolamenti o dai provvedimenti generali dell’Ateneo, i Diritti di Segreteria dovuti.
2. Lo Studente non in regola con la propria posizione amministrativa:
a) non può sostenere esami di profitto;
b) non può sostenere l’esame finale;
c) non può presentare domanda di Rinuncia agli Studi;
d) non può presentare domanda di Trasferimento ad altro Ateneo o a altro Corso di Xxxxxx;
e) non può richieder alcun documento e/o estratto e/o certificazione.
3. In deroga a quanto previsto dal comma precedente del presente articolo:
a) qualora l’irregolarità amministrativa fosse costituita esclusivamente dal mancato pagamento dei Diritti di Segreteria relativi alla prenota- zione a un esame di profitto cui lo Studente abbia partecipato, non si applica la lettera e) comma terzo del presente articolo;
b) qualora l’irregolarità amministrativa fosse costituita esclusivamente dal mancato pagamento dei Diritti di Segreteria connessi all’esame finale, non si applicano le lettere a) ed e) del comma terzo del presente articolo;
c) qualora l’irregolarità amministrativa fosse costituita esclusivamente dal mancato pagamento dei Diritti di Segreteria connessi al rilascio di documenti, certificazioni, estratti, ovvero Diritti di Segreteria relativi ad attività non connesse agli atti di carriera universitari, non si ap- plicano le lettere a) ed e) del comma terzo del presente articolo;
d) qualora l’irregolarità amministrativa fosse costituita esclusivamente dal mancato versamento della Retta Annuale, non si applica la lettera b) del comma terzo del presente articolo esclusivamente qualora ricorrano congiuntamente tutte le seguenti circostanze:
I. lo Studente abbia sostenuto con profitto tutti gli esami previsti dal proprio piano di studi e abbia svolto, laddove previsto, il tirocinio,
II. lo Studente abbia depositato il titolo della tesi oggetto della prova finale prima dell’insorgenza dell’irregolarità amministrativa,
III. lo Studente sostenga l’esame finale entro il novantesimo giorno successivo al giorno in cui è sorta l’irregolarità amministrativa.
Art. 14 – Ripristino della Regolarità amministrativa
1. Ai fini del presente articolo:
a) si considera “tardivo versamento” il pagamento effettuato successivamente alla data entro la quale, ai sensi del presente contratto, il me- desimo avrebbe dovuto essere effettuato;
b) si considera “mancato versamento”, l’inutile decorso di 12 mesi dalla data entro la quale, ai sensi del presente contratto, avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento.
2. L’irregolarità amministrativa costituita dal mancato o tardivo versamento dei Diritti di Segreteria dovuti e delle Tasse Annuali Regionali si sana effettuando il versamento dei medesimi nella misura prevista al momento del pagamento.
3. L’irregolarità amministrativa costituita dal tardivo versamento, rispetto ai termini e/o alla misura specificate nel presente contratto, della Retta, si sana con:
a) il versamento integrale dell’importo dovuto;
b) il versamento, a titolo di penale per ritardato pagamento, di una somma pari a euro 150,00.
4. L’irregolarità amministrativa costituita dal mancato versamento, anche solo parziale, della Retta e/o delle Tasse Regionali relativo a uno o più anni, si sana con:
a) il versamento integrale dell’importo dovuto;
b) il versamento, a titolo di penale per ritardato pagamento, di una somma pari a euro 300,00 per ogni anno.
Art. 15 – Rinuncia agli studi e Trasferimento ad altro Ateneo
1. Lo Studente può recedere dal rapporto contrattuale con l’Università, inviando, entro il termine essenziale di giorni 15 dalla data di sottoscri- zione della domanda di immatricolazione, richiesta di Recesso a mezzo xxxx.xx all’indirizzo: Università eCampus Xxx Xxxxxxxxx 00 Xxxxxxxxx, oppure mediante posta certificata all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx.
2. Lo Studente in regola con la propria posizione amministrativa, e previo versamento dei relativi Diritti di Segreteria, può rinunciare agli Studi o richiedere il trasferimento ad altro Ateneo, presentando specifica istanza nel periodo compreso dal primo giugno al trentun luglio di ciascun anno. L’accoglimento di detta istanza:
a) non esenta lo Studente dal pagamento delle somme non ancora corrisposte per l’anno accademico in cui lo Studente risulta essere iscrit-
to e delle altre somme eventualmente dovute (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Diritti di Segreteria, Diritti previsti per la rinuncia e/o trasferimento, Tasse regionali, ecc.);
b) non consente lo svolgimento di alcun ulteriore atto di carriera.
Art. 16 – Sospensione annuale del Contratto e dell’iscrizione
1. Esclusivamente in presenza delle circostanze previste nel presente articolo, e salvo non sia diversamente previsto da norme di legge per casi specifici, lo Studente ha facoltà di presentare istanza al Rettore per chiedere una sospensione della propria iscrizione per un periodo pari a 12 mesi solari.
2. Costituiscono circostanze che, supportate da adeguata e congrua certificazione, consentono la richiesta di sospensione di cui al comma precedente esclusivamente:
a) comprovati motivi sanitari dello Studente costituiti da certificata impossibilità di affrontare l’impegno di studio per periodi superiori ai 60 giorni;
b) iscrizione a master universitari di primo o secondo livello;
c) iscrizione a dottorati di ricerca.
3. A far tempo dall’accettazione dell’istanza di cui al primo comma e per i 12 mesi solari successivi, lo Studente sospeso non può svolgere alcun atto di carriera, non può sostenere esami di profitto né l’esame finale; esclusivamente con riferimento alla lettera c) del precedente comma secondo, al termine del periodo di sospensione lo Studente, se continuano a ricorrerne i requisiti, può rinnovare la richiesta di sospensione per ulteriori 12 mesi e così via fino a un massimo di 36 mesi.
4. La cessazione del periodo di sospensione avviene automaticamente, nessuna comunicazione verrà inviata dall’Università.
5. Durante il periodo di sospensione lo Studente mantiene la medesima posizione amministrativa posseduta al momento dell’accettazione dell’istanza di sospensione e non è tenuto al pagamento della Retta Annuale, delle Tasse Annuali Regionali e dei Diritti di Segreteria relativi all’anno di sospensione.
6. Lo Studente sospeso ha la facoltà di rinunciare agli studi con le medesime modalità e tempistiche indicate all’articolo 15; dal punto di vista amministrativo e con particolare riferimento alle Rette Annuali e Tasse Annuali Regionali, lo Studente che rinuncia alla sospensione concessa, e che pertanto intenda svolgere atti di carriera prima dell’integrale decorso dei 12 mesi di sospensione concessa, verrà considerato come se non avesse mai effettuato alcuna sospensione.
Art. 17 – Cessione del Credito
1. L’Università, con riferimento allo Studente non in regola con la propria posizione amministrativa, si riserva la facoltà di cedere il credito vantato nei confronti dello Studente.
Art. 18 – Foro Competente e disciplina applicabile
1. Per ogni controversia che dovesse insorgere relativamente al rapporto con l’Università eCampus , la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio dello Studente, se ubicati nel territorio dello Stato.
,
(Luogo) (Data) (Firma)
ll sottoscritto Studente dichiara di essere a conoscenza degli art. 4 (Impegni dello Studente), 7 (Durata del contratto/iscrizione), 11 (Paga- mento della Retta Annuale e della Tassa Regionale Annuale relative agli anni successivi rispetto all’anno di immatricolazione), 13 (Regolarità amministrativa), 14 (Ripristino della regolarità amministrativa), 15 (Rinuncia agli studi e trasferimento ad altro Ateneo), 17 (Cessione del credito) e di aver preso visione del Regolamento Didattico, del Regolamento Studenti, del Regolamento per lo svolgimento degli esami di profitto e della Carta dei servizi pubblicati nel sito istituzionale dell’Ateneo all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx.
Lo Studente Per l’Università
(Firma) (Firma)