CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. APPLICABILITÀ
Le presenti condizioni generali di vendita ("Condizioni Generali") si applicano a qualsiasi proposta di vendita e a qualsiasi contratto di vendita ("Contratto") tra Demag Cranes & Components Srl, in qualità di fornitore ("Fornitore"), e l'acquirente ("Acquirente"), salvo diverso accordo scritto tra le parti. Eventuali deroghe o modifiche alle presenti Condizioni Generali dovranno essere concordate per iscritto. Le parti escludono l'applicabilità di qualsiasi e diverso altro termine e condizione differente dalle presenti Condizioni Generali, anche qualora la mancata applicazione delle stesse risulti da un comportamento concludente di una o entrambe le parti. Nell’eventualità di conflitto o incongruenza fra il Contratto e le presenti Condizioni Generali dovranno prevalere le disposizioni del Contratto. Resta in ogni caso espressamente inteso che nei rapporti tra Fornitore e Acquirente non troveranno applicazione eventuali condizioni generali di acquisto applicate dall'Acquirente, che pertanto non potranno essere fatte valere nei confronti del Fornitore e rispetto alle quali l'Acquirente rinuncia sin da ora a far valere qualsivoglia pretesa, domanda e/o azione.
2. OGGETTO DELLA FORNITURA
2.1 La fornitura del macchinario ("Macchinario") include tutti i componenti, materiali e servizi espressamente specificati nel Contratto.
2.2 La fornitura include la documentazione tecnica standard del Fornitore, quali gli elenchi dei ricambi, i manuali d’uso, le istruzioni per l’installazione (se l’installazione non è inclusa nell’oggetto della fornitura) e i principali grafici dimensionali. Il Fornitore non sarà tenuto a fornire i progetti di costruzione relativi al Macchinario o ai ricambi.
2.3 La progettazione, il lavoro presso il cantiere, l’installazione, la supervisione delle operazioni di installazione, l’attività di formazione, i servizi di assistenza per l’avviamento dell’attività e i materiali diversi dai componenti delle gru sono inclusi nella misura in cui vengano espressamente previsti nel Contratto.
3. DOCUMENTAZIONE, PROPRIETA’ INTELLETTUALE E MARCHI
3.1 Il Fornitore avrà e manterrà la piena proprietà e titolarità di tutti i diritti di copyright, di design, brevetti, marchi, diritti di database, know-how, segreti commerciali e di ogni altro diritto di proprietà intellettuale inerenti il Macchinario. Tali diritti di proprietà intellettuale non potranno, senza il consenso del Fornitore, essere utilizzati per scopi diversi dalla vendita, installazione e manutenzione del Macchinario. Non possono essere altrimenti utilizzati o copiati, riprodotti, trasmessi o comunicati a terzi. L'Acquirente può, tuttavia, trasmettere i documenti o il software a una terza parte a cui l'Acquirente vende l'Apparecchiatura.
L'Acquirente non può utilizzare i marchi, i nomi di dominio o i nomi commerciali senza il previo consenso scritto del Fornitore.
3.2 Il diritto di utilizzo dei marchi, nomi di dominio e nomi commerciali del Fornitore è soggetto al rigoroso rispetto delle Linee Guida sui Marchi, restando inteso che il Fornitore potrà in qualunque
momento revocare tale diritto.
3.3 L'Acquirente non potrà utilizzare i marchi del Fornitore in associazione con altri marchi così da creare un marchio complesso di qualsivoglia natura. L'Acquirente si impegna a non registrare, né a far registrare, qualsiasi marchio, nome di dominio, ditta, nome commerciale e segno distintivo utilizzato dal Fornitore o confondibile con uno di essi.
3.4 L'Acquirente si impegna a comunicare al Fornitore qualsiasi violazione di marchi, nomi di dominio, nomi commerciali e segni distintivi del Fornitore, o di altri diritti di proprietà intellettuale dello stesso, di cui l'Acquirente venga a conoscenza. Ove richiesto, l'Acquirente si impegna a collaborare con il Fornitore in relazione a qualsiasi azione intentata nei confronti di terzi avente ad oggetto l'imitazione del Macchinario.
4. IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA
Il Macchinario dovrà essere imballato in conformità alle procedure standard di imballaggio adottate dal Fornitore, secondo le disposizioni in materia di trasporto in condizioni normali. Sul Macchinario dovrà essere apposta un’etichettatura visibile e tutte le informazioni necessarie che consentano di identificare l’Acquirente e il luogo di destinazione.
5. PREZZO
5.1 Oltre al prezzo stabilito nel Contratto, sono a carico dell’Acquirente gli oneri accessori così come definiti nelle presenti Condizioni Generali.
5.2 Qualora la consegna – anche di una sola parte – del Macchinario venga ritardata a causa di ragioni imputabili all’Acquirente o a qualsiasi terza parte soggetta al controllo dell’Acquirente, l’Acquirente si impegna a rimborsare al Fornitore qualsivoglia costo aggiuntivo sostenuto dal Fornitore a causa del ritardo.
5.3 I prezzi non includono l’imposta di bollo, di registro o l’IVA, le commissioni bancarie o altre tasse, imposte o spese simili che devono essere pagate nel paese in cui il Macchinario verrà importato e installato. Nell’eventualità in cui il Fornitore dovesse procedere al pagamento di alcuna delle suddette tasse, imposte, spese o commissioni, la stessa verrà aggiunta alla fattura come voce separata e l’Acquirente dovrà rimborsarla al Fornitore. Ove richiesto dal Fornitore, l’Acquirente dovrà fornire al Fornitore documentazione in merito al suo domicilio e alla sua residenza e ogni altro certificato, documento e/o informazione ritenuti necessari e richiesti dall’autorità fiscale per ragioni fiscali.
6. TERMINI DI PAGAMENTO
6.1 I pagamenti dovranno essere effettuati in conformità al piano dei pagamenti definito nel Contratto.
6.2 Laddove una parte del pagamento debba essere effettuata tramite una lettera di credito ("Lettera di Credito"), troverà applicazione la sezione 23 che segue.
6.3 In caso di ritardo dell’Acquirente nei pagamenti o nell’apertura della Lettera di Credito, ovvero qualora risulti evidente che l’Acquirente non adempirà ai propri obblighi contrattuali, il Fornitore potrà subordinare l’adempimento dei propri obblighi al pagamento del saldo o all’apertura della Lettera di Credito.
6.4 Il Fornitore avrà la facoltà di applicare interessi moratori all’Acquirente qualora il termine per il pagamento dovuto al Fornitore sia scaduto. Il tasso di interesse sarà pari al tasso più alto nella misura consentita dalla legge di volta in volta in vigore. L’interesse verrà calcolato a partire dalla data di scadenza fino alla data dell’avvenuto pagamento. L’Acquirente dovrà saldare tale interesse entro trenta
(30) giorni dalla data della relativa fattura.
6.5 Il Fornitore ha la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c. mediante comunicazione scritta da inviarsi all’Acquirente, nonché di richiedere il risarcimento dei danni subiti, qualora l’Acquirente non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto entro due (2) mesi dalla scadenza del relativo termine di pagamento.
7. STANDARD DI PRODUZIONE E PROGETTAZIONE
Il Macchinario fornito e il lavoro eseguito dovranno rispettare gli standard tecnici comunemente applicati nel Paese di appartenenza del Fornitore. Qualora il Macchinario venga utilizzato al di fuori dei confini del Paese di appartenenza del Fornitore, le parti convengono che dovrà riconoscersi prevalenza a quanto convenuto nel Contratto. Il Fornitore non dovrà tenere conto di leggi e norme vigenti nel luogo di utilizzo del Macchinario, qualora queste non siano richiamate nel Contratto. L’Acquirente dovrà informare il Fornitore delle norme di sicurezza vigenti nel luogo di utilizzo del Macchinario. Qualunque costo ulteriore rispetto ai normali costi di adeguamento agli standard europei che sia imposto da leggi e/o norme locali inderogabili, dovrà essere aggiunto al prezzo e dovrà essere pagato dall’Acquirente.
8. ISPEZIONI DURANTE LA PRODUZIONE
Previo accordo con il Fornitore in relazione al tempo e al luogo dell’ispezione, l’Acquirente ha la facoltà, a propria cura e spese, di ispezionare l’avanzamento della produzione del Macchinario e la qualità dello stesso. Gli interventi di ispezione dovranno essere eseguiti presso i cantieri del Fornitore o presso lo stabilimento di produzione. Gli interventi di ispezione eseguiti dall’Acquirente non costituiscono un presupposto per la consegna del Macchinario.
9. TERMINE DI CONSEGNA E TRASFERIMENTO DEL RISCHIO
9.1 Le condizioni di fornitura dovranno essere regolate ai sensi degli INCOTERMS 2020. Qualora non sia stata specificamente concordata alcuna condizione di fornitura, la consegna del Macchinario avrà luogo secondo la formula “Xxxxxx Xxxxxxx" (FCA). Trascorse due settimane dalla data di conferma di disponibilità del Macchinario al ritiro, il Fornitore è autorizzato a spedire il Macchinario all’Acquirente fatturando i costi del trasporto.
9.2 Qualsiasi rischio associato alla perdita ovvero ai danni al Macchinario verrà trasferito all’Acquirente in conformità alle condizioni di consegna pattuite. Qualora il Contratto non preveda specifiche condizioni di consegna, il rischio di perdita e/o di danni verrà trasferito in capo all'Acquirente al momento della consegna del Macchinario al vettore incaricato dall’Acquirente presso lo stabilimento del Fornitore (FCA).
10. TERMINI PER LA CONSEGNA
10.1 Il termine per la consegna del Macchinario comincerà a decorrere dalla più recente delle seguenti date:
(a) data di sottoscrizione del Contratto da parte del Fornitore;
(b) data di ricezione da parte del Fornitore del pagamento anticipato pattuito nel Contratto; o
(c) data di ricezione da parte del Fornitore di tutte le informazioni concordate e dell’approvazione da parte dell’Acquirente dei disegni tecnici.
10.2 Il Fornitore avrà diritto ad una ragionevole estensione del termine di consegna (che non potrà essere inferiore alla durata del ritardo) qualora la consegna venga differita per cause imputabili all’Acquirente o ad una terza parte soggetta al controllo dell’Acquirente, quali – a titolo esemplificativo – modifiche richieste dell’Acquirente, ritardo nell’approvazione dei progetti, ritardo nei lavori di predisposizione presso il sito prescelto per l’installazione del Macchinario e ritardo nei pagamenti, ovvero qualora risulti evidente che l’Acquirente non adempirà ai propri obblighi contrattuali.
11. TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ
11.1 Indipendentemente da quanto previsto dalla precedente sezione 9.1, il Macchinario rimarrà di proprietà del Fornitore fin quando non sia stato corrisposto integralmente il prezzo di acquisto. Qualora le leggi applicabili non consentano al Fornitore di conservare il diritto di proprietà, il Fornitore avrà la facoltà di costituire un diritto di garanzia reale sul Macchinario. L’Acquirente dovrà garantire al Fornitore l’assistenza necessaria per la costituzione di una garanzia reale sul Macchinario ovvero per intraprendere qualunque azione richiesta a tutela del diritto di proprietà del Fornitore o qualsivoglia altro diritto. La riserva di proprietà e/o la costituzione della garanzia reale, non impediranno in alcun modo il trasferimento del rischio di perdita o di danni di cui alla sezione 9 che precede.
11.2 Il Fornitore manterrà il diritto di proprietà su qualunque software e documentazione. Qualora tali software e documenti siano inclusi nell’oggetto della fornitura, sarà riconosciuta all’Acquirente una licenza gratuita, non esclusiva e non trasferibile per l’uso di tali software e documenti esclusivamente in relazione al Macchinario, con esclusione pertanto di qualsivoglia diverso utilizzo.
12. TEST DI ACCETTAZIONE
12.1 Qualora il Contratto preveda la separata esecuzione dei test di accettazione, tali test dovranno essere eseguiti in conformità alle disposizioni del Contratto. Qualora il Contratto non preveda specifiche disposizioni relative all’esecuzione dei test sul Macchinario, i test verranno eseguiti in conformità agli usi vigenti nel settore degli impianti di sollevamento nel paese di produzione del Macchinario.
12.2 Il Fornitore dovrà comunicare con ragionevole preavviso all’Acquirente l’esecuzione dei test, al fine di consentire all’Acquirente di potervi partecipare tramite un proprio rappresentante. Qualora, nonostante il preavviso, l’Acquirente non partecipi all’esecuzione del test, gli sarà trasmesso il relativo report che dovrà considerarsi come accettato sotto il profilo dell’accuratezza.
12.3 Qualora i test dimostrino che il Macchinario non sia conforme alle disposizioni del Contratto, il Fornitore dovrà senza ingiustificato ritardo porre rimedio a qualsivoglia difetto al fine di garantire la conformità del Macchinario alle disposizioni contrattuali. In tal caso, su richiesta dell’Acquirente, il Fornitore dovrà eseguire nuovamente i test, salvo che l’anomalia risulti essere di scarsa rilevanza.
12.4 Il Fornitore si farà carico dei costi relativi all‘esecuzione dei test presso lo stabilimento di produzione del Macchinario. L’Acquirente dovrà provvedere alle proprie spese, ivi incluse, a titolo esemplificativo, le spese di trasferta e alloggio per i propri rappresentanti designati per partecipare all’esecuzione di tali test.
13. ACCETTAZIONE FINALE
13.1 Nel caso in cui il Contratto preveda una accettazione separata, il Macchinario viene considerato definitivamente accettato qualora i test di collaudo siano stati eseguiti e il Macchinario sia risultato conforme alle specifiche del Contratto. Difetti di minima importanza non potranno impedire l’accettazione del Macchinario. I difetti dovranno formare oggetto di precisa elencazione e il Fornitore si impegna a porvi rimedio senza ingiustificato ritardo. Qualora i test di accettazione non debbano essere eseguiti, il Macchinario si riterrà in ogni caso accettato e preso in consegna qualora sia stato consegnato in conformità con il termine di consegna di cui alla precedente sezione 9.
13.2 Qualora sia prevista l’accettazione del Macchinario, l’accettazione dovrà essere eseguita senza alcun ritardo dalla notifica con la quale si comunica che il Macchinario è pronto per l’accettazione. Qualora l’accettazione non venga eseguita nel termine convenuto ovvero il relativo processo di accettazione non sia eseguito in maniera esaustiva, il Macchinario verrà considerato come definitivamente accettato trascorsi sette (7) giorni dalla notifica con la quale si comunica che il Macchinario è pronto per l’accettazione.
13.3 L’Acquirente non ha diritto ad utilizzare il Macchinario prima dell’accettazione definitiva. Qualora l’Acquirente metta in uso il Macchinario prima dell’accettazione definitiva, senza previo consenso da parte del Fornitore, il Macchinario viene considerato come definitivamente accettato.
13.4 Nei casi specificati nelle sezioni 13.2 e 13.3 che precedono, il Fornitore potrà fatturare il Macchinario all’Acquirente e il periodo di garanzia inizierà a decorrere.
14. GARANZIA
14.1 Il Fornitore garantisce che, per quanto a sua conoscenza, il Macchinario è privo di difetti riconducibili alla progettazione, al materiale ovvero al processo di produzione, che potrebbero pregiudicare il corretto funzionamento elettrico o meccanico del Macchinario. Tuttavia, nel caso in cui tali difetti dovessero verificarsi durante il periodo di garanzia, il Fornitore potrà scegliere – a sua discrezione – se provvedere alla riparazione dei difetti riscontrati ovvero se fornire gratuitamente i necessari componenti di ricambio per la riparazione del Macchinario con resa Xxxxxx Xxxxxxx (FCA - INCOTERMS 2020). Sono esclusi i costi per le operazioni di smontaggio e installazione di un componente sostituito o riparato durante il periodo di vigenza della garanzia.
14.2 Il periodo della garanzia per qualunque parte/componente del Macchinario è pari a dodici (12) mesi dalla data di consegna del Macchinario. Le riparazioni eseguite in garanzia non interrompono il periodo di garanzia.
14.3 L’Acquirente dovrà comunicare al Fornitore tempestivamente e per iscritto tramite e-mail al seguente indirizzo: xxxxx@xxx.xxxxx.xx qualunque anomalia non appena il difetto venga riscontrato e in ogni caso entro e non oltre il termine di decadenza di xxxx (8) giorni dalla scoperta. La comunicazione dovrà includere una descrizione dettagliata del difetto. Nel caso in cui l’Acquirente non provveda ad informare il Fornitore entro il periodo di garanzia di cui ai precedenti paragrafi, sarà preclusa all’Acquirente la possibilità di esercitare qualsivoglia diritto di garanzia rispetto ad eventuali vizi e/o difetti del Macchinario.
14.4 Le parti difettose, che dovessero essere sostituite nel periodo di garanzia, saranno messe a disposizione del Fornitore entro un mese dalla sua richiesta e diverranno di sua proprietà. Qualora l’Acquirente si rifiuti di consegnare le parti difettose, i costi dei componenti sostituiti verranno fatturati.
14.5 La presente garanzia è concessa a condizione che il Macchinario venga utilizzato, gestito e manutenuto in maniera appropriata e in conformità con le istruzioni del Fornitore e con le specifiche condizioni d’uso del Macchinario.
14.6 Dalla garanzia sono esclusi:
(i) i componenti per loro natura destinati a perimento dovuto a vetustà, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, lampadine e fusibili;
(ii) i componenti su cui sono stati eseguiti o avviati interventi di riparazione, modifica o variazione, eseguiti dall’Acquirente o da una terza parte senza previo consenso del Fornitore;
(iii) i componenti i cui difetti non sono stati comunicati tempestivamente al Fornitore entro il periodo di garanzia;
(iv) i componenti i cui difetti o danni sono dovuti a negligenza non imputabile al Fornitore, incidente, funzionamento improprio, installazione impropria (ad esclusione delle operazioni di installazione eseguite dal Fornitore), applicazione impropria ovvero a livelli eccessivi di temperatura, umidità, residui di sporco o di lavorazione, materiale corrosivo;
(v) i componenti che siano stati in altro modo danneggiati senza responsabilità del Fornitore (ad es. le parti danneggiate durante il trasporto e la movimentazione);
(vi) le parti soggette a normale usura (es. funi, catene, guarnizioni d'attrito, noci di carico, carrucole e bozzelli, ganci, guidafune, guidacatena, pulsantiera con cavo) e/o deperimento per agenti atmosferici ed ambientali.
FATTE SALVE LE PREVISIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1229 DEL CODICE CIVILE, LA GARANZIA DI CUI ALLA PRESENTE SEZIONE RAPPRESENTA L’UNICA ED ESCLUSIVA GARANZIA DATA DAL FORNITORE ALL’ACQUIRENTE IN RELAZIONE AL MACCHINARIO ED È SOSTITUTIVA DI ED ESCLUDE TUTTE LE ALTRE GARANZIE, IMPLICITE O ESPLICITE, PREVISTE PER LEGGE O ALTRO, IVI INCLUSA, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, QUALUNQUE GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE. RESTA PERTANTO INTESO CHE
– IN IPOTESI DI INADEMPIMENTO DEL FORNITORE A UNA QUALSIASI DELLE OBBLIGAZIONI DI LEGGE E/O A QUELLE ASSUNTE IN FORZA DEL CONTRATTO O DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI – NON TROVERANNO APPLICAZIONE I RIMEDI E LE GARANZIE DI CUI AGLI ARTICOLI 1490, 1492, 1493, 1494, 1495 E 1497 DEL CODICE CIVILE E CONSEGUENTEMENTE L'ACQUIRENTE POTRÀ FAR VALERE ESCLUSIVAMENTE I RIMEDI PREVISTI NELLA PRESENTE SEZIONE 14 OVVERO DA ALTRE PREVISIONI DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI.
15. FORZA MAGGIORE
Ciascuna parte avrà la facoltà di sospendere l’esecuzione dei propri obblighi contrattuali nella misura in cui tale esecuzione venga impedita da circostanze al di fuori del proprio controllo, compresi, a titolo meramente esemplificativo, guerra (dichiarata o meno), rivoluzione, scioperi nazionali, mancanza o restrizioni nella fornitura di corrente, carburante, trasporti, mezzi o altri beni o servizi, calamità naturali, condizioni climatiche inaccettabili, decreti governativi, incidenti stradali, divieti di importazione/esportazione, incendi, esplosioni, alluvioni, sabotaggi, conflitti sociali, tumulti, e rotture o smarrimento durante il trasporto o lo stoccaggio nonché ritardi di consegna da parte dei subappaltatori (se dovuti a cause di forza maggiore come qui definite), pandemie.
Le parti comprendono e riconoscono che l’epidemia di COVID19, può e causerà al Fornitore effetti diretti e/o indiretti e/o difficoltà.
Il Fornitore ha diritto a sua esclusiva discrezione e senza alcuna responsabilità o sanzione a trattenere, rinviare e/o annullare l'esecuzione di uno qualsiasi e/o tutti i suoi obblighi ai sensi del presente Contratto senza l’obbligo di riconoscimento di danno alcuno. Sarà cura del Fornitore informare l’Acquirente di tale trattenuta, rinvio o cancellazione non appena possibile. In caso di trattenuta o rinvio, il ritardo andrà ad aggiungersi alla tempistica di consegna prevista. A seguito di una cancellazione, si applicherà quanto previsto all’articolo 20.3.
16. LIQUIDAZIONE ANTICIPATA DEI DANNI PER RITARDI DI CONSEGNA DA PARTE DELL’ACQUIRENTE
Qualora una qualsiasi parte della consegna ovvero l’accettazione del Macchinario formino oggetto di ritardo non imputabile al Fornitore, il rischio di perdita e/o danni al Macchinario si trasferisce all’Acquirente. Il Fornitore potrà richiedere a titolo di risarcimento dei danni dovuti per il ritardo una somma pari allo 0,5% del prezzo della parte/componente del Macchinario oggetto di ritardata consegna per ogni settimana completa di ritardo decorsi 14 giorni dall’avvenuta notifica con la quale si avverte l’Acquirente che la merce è pronta per la spedizione ovvero per l’accettazione e in tal caso il risarcimento danni non potrà essere superiore al 5% del prezzo della parte/componente del Macchinario oggetto di ritardata consegna, fatto in ogni caso salvo il diritto del Fornitore al risarcimento del maggior danno eventualmente subito. L’Acquirente dovrà parimenti rimborsare qualunque spesa aggiuntiva sostenuta dal Fornitore a causa di detto ritardo.
17. REPORTISTICA
17.1 Qualora separatamente convenuto, il Fornitore fornirà all’Acquirente servizi di reportistica mediante la raccolta di dati concernenti il Macchinario e il suo funzionamento per mezzo di una connessione dati remota. L’Acquirente ha la facoltà di proibire tale raccolta dati in qualsiasi momento. Qualora la raccolta dati dovesse essere vietata dall’Acquirente, quest’ultimo rimane comunque tenuto a pagare il prezzo pattuito per la reportistica fino alla fine del periodo contrattuale.
17.2 Il Fornitore si riserva il diritto di utilizzare ed elaborare i dati generati dalle attività di reportistica ai fini della conduzione di proprie attività di ricerca e per lo sviluppo generale del Macchinario nonché per l’espletamento dei servizi destinati all’Acquirente.
17.3 Il Fornitore non monitorerà, ispezionerà o altrimenti controllerà i Macchinari, i dati relativi al loro utilizzo, i report contenenti dati di utilizzo dei macchinari o altre informazioni generate dall’utilizzo di un’unità di monitoraggio separata, connessione dati e/o generate in altro modo. I dati di utilizzo dei macchinari, la reportistica e/o altri dati saranno generati e forniti all’Acquirente nello stato in cui si trovano e in base alla disponibilità e senza garanzia alcuna, implicita o esplicita, in relazione alla correttezza, accuratezza o affidabilità di tali dati di utilizzo dei macchinari, della reportistica e/o di altre informazioni.
18. LIMITI DI RESPONSABILITÁ
FATTE SALVE LE PREVISIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1229 DEL CODICE CIVILE, LA RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE IN FORZA DEL CONTRATTO SARÀ LIMITATA ALLA SOMMA DEI DANNI DIRETTI SUBITI DALL’ACQUIRENTE OVVERO AD UN IMPORTO PARI AL 40% DEL PREZZO PAGATO DALL’ACQUIRENTE AL FORNITORE PER L’ACQUISTO DEL MACCHINARIO O ALLA SOSTITUZIONE DEL MACCHINARIO, RESTANDO INTESO CHE VERRÀ IN OGNI CASO APPLICATO IL RIMEDIO MENO ONEROSO PER IL FORNITORE. L’ACQUIRENTE NON AVRÀ DIRITTO A NESSUN ALTRO RIMEDIO GIURIDICO INDIPENDENTEMENTE DAL TIPO DI RECLAMO O AZIONE LEGALE, SIA ESSA FONDATA SUL CONTRATTO, NEGLIGENZA, RESPONSABILITÀ OGGETTIVA O ALTRO.
IN NESSUN CASO IL FORNITORE SARÀ TENUTO RESPONSABILE DEL MANCATO GUADAGNO E/O DEI DANNI INDIRETTI.
INDIPENDENTEMENTE DA QUALSIASI PREVISIONE CONTRARIA CONTENUTA NEL CONTRATTO E/O IN QUALSIASI ALTRO ACCORDO E NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, QUALORA IL LAVORO, I PRODOTTI O SERVIZI FORNITI DAL FORNITORE SIANO FORNITI, UTILIZZATI O ALTRIMENTI IMPIEGATI IN RELAZIONE AD UN IMPIANTO CHE GENERA E/O SFRUTTA – IN QUALSIASI FORMA – MATERIALE NUCLEARE O RADIOATTIVO E/O CHE GENERA RADIAZIONI NUCLEARI, RADIOATTIVE O IONIZZANTI, SOTTO FORMA DI COMBUSTIBILE, PRODOTTO O QUALSIVOGLIA ALTRA SOSTANZA ( “SOSTANZE NUCLEARI"), L’ACQUIRENTE:
(I) DOVRÀ, PRIMA DI TALE FORNITURA, UTILIZZO O IMPIEGO, (A) STIPULARE UNA POLIZZA ASSICURATIVA (AVENTE UN MASSIMALE CHE SIA DI GRADIMENTO PER IL FORNITORE) O UNA INDENNITÀ GOVERNATIVA, CHE PROTEGGA L’APPALTATORE CONTRO QUALSIVOGLIA RECLAMO, AZIONE E PROCEDIMENTO LEGALE, PERDITA, DANNO, COSTO E SPESA, INCLUSE LE SPESE LEGALI, E/O ALTRE RESPONSABILITÀ DI UNA QUALSIASI DELLA PARTI, INDIPENDENTEMENTE DALLA LORO NATURA O TIPO, ASSOCIATE IN QUALSIASI FORMA AL LAVORO, AI PRODOTTI O AI SERVIZI FORNITI O CHE DEVONO ESSERE FORNITI (“RECLAMI") E (B) FORNIRE ALL’APPALTATORE UN CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE CHE RICONOSCA AL FORNITORE LA QUALIFICA DI ASSICURATO AGGIUNTO IN TALI POLIZZE ASSICURATIVE (O ALTRA PROVA SCRITTA APPROVATA DAL FORNITORE), E
(II) CON IL PRESENTE SI IMPEGNA A TENERE INDENNE E MANLEVARE IL FORNITORE RISPETTO A QUALSIVOGLIA RECLAMO O DANNO, COMPRESO IL MANCATO FUNZIONAMENTO, CHE POTREBBERO DERIVARE DA UN INCIDENTE NUCLEARE CONNESSO IN QUALSIASI MODO CON SOSTANZE NUCLEARI, ANCHE SE DOVUTI, IN TUTTO O IN PARTE,
A NEGLIGENZA O ALTRA CAUSA IMPUTABILE AL FORNITORE OVVERO A QUALUNQUE ALTRA PARTE TENUTA INDENNE O MANLEVATA IN VIRTÙ DEL CONTRATTO.
TALI ASSICURAZIONI O INDENNITÀ GOVERNATIVE DEVONO ESSERE SU BASE PRIMARIA E NON CUMULABILI CON IL PIANO ASSICURATIVO DEL FORNITORE. QUALSIASI COSTO DEDUCIBILE, I PREMI ASSICURATIVI E/O DISPOSIZIONI SIMILI APPLICABILI A QUALSIASI INDENNITÀ GOVERNATIVA O CONTRATTO ASSICURATIVO QUI CONTEMPLATI SARANNO A SOLO ED ESCLUSIVO CARICO DELL’ACQUIRENTE E DOVRANNO ESSERE PAGATI ESCLUSIVAMENTE DALL’ACQUIRENTE. LE DISPOSIZIONI DELLA SEZIONE 18 RESTERANNO IN VIGORE ANCHE DOPO LA SCADENZA O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER QUALSIVOGLIA RAGIONE.
19. RISPETTO DELLA NORMATIVA E LEGGI IN MATERIA DI ESPORTAZIONE
19.1 L’Acquirente accetta che lo stesso rispetti, e faccia sì che ogni altra parte cui l’Acquirente si rivolge rispetti, ogni legge applicabile, ivi incluse, a titolo esemplificativo, le leggi che vietano la corruzione di un pubblico ufficiale e la corruzione a fini commerciali.
19.2 L'Acquirente si conformerà alle leggi e ai regolamenti in materia di commercio ed esportazione internazionali, nazionali, federali, statali, e locali ("Leggi e Regolamenti in Materia di Commercio"). Oltre alle ulteriori leggi e regolamenti applicabili, le Leggi e i Regolamenti in Materia di Commercio delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea e degli Stati Uniti d'America saranno sempre applicabili.
19.3 Per scrupolo di chiarezza, il Macchinario include anche tutti i relativi software.
19.4 Prima del trasferimento del Macchinario a un terzo o dell'uso dello stesso fornito dal Fornitore, l'Acquirente dovrà in particolare controllare e garantire attraverso misure adeguate che:
(i) l'Acquirente non violi Xxxxx e Regolamenti in Materia di Commercio, anche in considerazione del divieto di eludere embarghi;
(ii) il Macchinario non è previsto per l'uso in connessione con armamenti, tecnologia o armi nucleari, se e nella misura in cui tale uso sia soggetto a divieto o autorizzazione, salvo che l'autorizzazione a tal fine richiesta sia fornita;
(iii) se richiesto al fine di consentire alle autorità di effettuare verifiche sulle esportazioni, l'Acquirente, su istanza delle autorità, fornisca tempestivamente a queste ultime le informazioni necessarie richieste da leggi o regolamenti imperativi.
19.5 L'Acquirente dovrà conservare tutta la documentazione richiesta da Xxxxx e Regolamenti in Materia di Commercio e fornirla tempestivamente al Fornitore ove questi ne facesse richiesta. Tale obbligo di tenuta dei registri a carico dell'Acquirente ha durata di cinque (5) anni decorrenti dalla data di consegna del Macchinario avvenuta in conformità alle previsioni di cui alla precedente sezione 9, ovvero, nel caso in cui il Contratto preveda una accettazione separata del Macchinario, dalla data di accettazione finale del Macchinario avvenuta in conformità alle previsioni di cui alla precedente sezione 13.
19.6 L'Acquirente conviene che i requisiti e le restrizioni previsti da Leggi e Regolamenti in Materia di Commercio variano a seconda del prodotto, software, documentazione e dati tecnici di cui al Contratto e che potrebbero mutare nel tempo e che esso è tenuto a conoscere e conformarsi a tali eventuali mutamenti.
19.7 L'Acquirente si obbliga a indennizzare, difendere e tenere indenne il Fornitore da ogni multa, penale e qualsiasi altra spesa connessa o derivante da qualunque violazione da parte dell'Acquirente di qualsivoglia obbligazione di cui alla presente sezione.
20. RISOLUZIONE
20.1 Fatto salvo quanto previsto alla precedente sezione 14.7, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato mediante comunicazione scritta inviata all'altra parte nel caso in cui l'altra parte:
(i) divenga, volontariamente o involontariamente, parte di un procedimento previsto da qualsivoglia legge in materia di fallimento, insolvenza o liquidazione o sia ammesso a un concordato preventivo o se una delle parti ha posto in essere qualsiasi azione a sostegno delle anzidette procedure o ha disposto o ha intenzione di disporre di tutte o della maggior parte dei suoi beni, salvo che nel normale svolgimento dell'attività commerciale;
(ii) risulti inadempiente rispetto a un qualsiasi obbligo contrattuale assunto ai sensi del Contratto e non abbia rimediato a tale inadempimento entro 6 (sei) mesi dalla relativa comunicazione scritta.
20.2 Il Fornitore può risolvere, in tutto o in parte, il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile con effetto immediato mediante comunicazione scritta inviata all'Acquirente, nelle seguenti ipotesi:
(i) Qualora l'Acquirente abbia violato i diritti di proprietà intellettuale del Fornitore ai sensi di qualsivoglia legge o regolamento applicabile ovvero la sezione 3 ("Documentazione") delle presenti Condizioni Generali;
(ii) Qualora l'Acquirente non osservi rigorosamente la sezione 19 ("Rispetto della normativa e leggi e normative in materia di esportazione") e qualsiasi legge e regolamento applicabile nonché le prescrizioni in materia di licenza/approvazione.
20.3 Le parti possono risolvere in tutto o in parte il Contratto con effetto immediato mediante comunicazione scritta inviata all'altra parte qualora, per un evento di Forza Maggiore, l'esecuzione del Contratto sia ritardata complessivamente per più di centocinquanta (150) giorni.
20.4 Qualora una delle parti risolva il Contratto a causa di uno qualsiasi degli eventi previsti dalla presente sezione 20, l'Acquirente dovrà rimborsare al Fornitore tutti i costi sostenuti che siano ancora dovuti, inclusi i costi generali e i profitti su tutti i lavori/servizi completati e in corso di esecuzione.
21. LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
21.1 Il Contratto (incluse le presenti Condizioni Generali) sarà regolamentato e interpretato in base alla legge italiana, senza che si faccia applicazione delle norme di conflitto previste da tale legge e della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili (ratificata con legge n. 765/1985).
21.2 Eventuali controversie concernenti il Contratto stipulato tra il Fornitore e l’Acquirente saranno disciplinate dal diritto italiano corrente e presentate al Tribunale di Monza (MB) anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 32, 35 e 36 del Codice di Procedura Civile e non sarà possibile afferire ad autorità giudiziarie di altri luoghi, neanche per garanzia o correlazione di causa. Per ordini di valore superiore a € 200.000,00 le controversie derivanti dal Contratto o in relazione allo stesso o alle presenti Condizioni Generali, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Monza (MB), da un collegio arbitrale composto da tre arbitri, nominati in conformità a tale Regolamento. La sede dell'arbitrato sarà Monza (MB). La lingua del procedimento arbitrale sarà l'italiano.
21.3 Fatto salvo quanto precede, in relazione a ordini di valore superiore a € 200.000,00, il Fornitore avrà parimenti la facoltà di instaurare giudizi sommari e cautelari (inclusi giudizi volti a ottenere ingiunzioni di pagamento) avanti al giudice del Tribunale di Monza (MB)
22. LINGUA
Tutti i documenti e la corrispondenza tra Fornitore ed Acquirente saranno redatti in lingua italiana.
23. LETTERA DI CREDITO
23.1 La Lettera di Credito dovrà essere irrevocabile e trasferibile, dovrà consentire spedizioni parziali, carico sopra coperta, trasbordi e la possibilità di emettere una polizza di carico in forza di un contratto di spedizione.
23.2 La Lettera di Credito dovrà essere emessa in conformità al modello approvato dal Fornitore e non oltre trenta (30) giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto da parte del Fornitore e dovrà restare valida per un periodo di almeno trenta (30) giorni dalla data dell’ultima spedizione.
23.3 La Lettera di Credito dovrà essere emessa e confermata da una primaria banca internazionale riconosciuta e approvata dal Fornitore e dovrà essere pagabile a vista presso gli sportelli di una banca indicata dal Fornitore previa presentazione di una fattura commerciale e/o altro documento specificato nel Contratto.
23.4 Nonostante quanto eventualmente diversamente previsto da ogni altra sezione o previsione delle presenti Condizioni Generali, qualora il Fornitore non sia in grado di spedire le merci a causa di qualunque ragione al di fuori del suo controllo, la Lettera di Credito dovrà essere pagabile previa presentazione di apposita ricevuta dello spedizioniere, o, qualora l’Acquirente non provveda a nominare lo spedizioniere, previa presentazione della ricevuta di deposito.
23.5 La Lettera di Credito dovrà garantire che le regole contenute nel documento "Norme ed Usi Uniformi Relativi ai Crediti Documentari (Revisione 2007) Pubblicazione Numero 600 della ICC" siano applicabili alla stessa.
23.6 L’Acquirente dovrà pagare tutte le spese, ivi incluse, a titolo esemplificativo, le commissioni derivanti dalla apertura, conferma ed estensione della Lettera di Credito. Gli oneri e le spese della banca del Fornitore, fatto salvo per la conferma di emissione della Lettera di Credito, saranno sostenuti dal Fornitore.
24. ESCLUSIONE DI RINUNCIA
In nessun caso, una particolare pratica in uso tra le parti, il mancato esercizio o ritardo nell’esercizio di un qualunque diritto o rimedio derivante dal Contratto ovvero il singolo o parziale esercizio di qualsivoglia altro diritto o rimedio ad opera di una delle parti, potrà essere considerata come rinuncia ai diritti.
25. NULLITÀ INTEGRAZIONI E MODIFICHE
25.1 L’invalidità o l’inefficacia di una clausola del Contratto non avrà come effetto l’invalidità e/o inefficacia delle rimanenti clausole contrattuali a condizione, tuttavia, che il Contratto venga modificato nella misura massima consentita dalla legge al fine di eseguire l’intento originale delle parti.
25.2 Eventuali modifiche al Contratto per essere valide ed efficaci dovranno essere stipulate per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti.
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
26.1 Il trattamento dei dati personali è regolamentato ed è conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e alla legge italiana applicabile in materia di dati personali. Il Fornitore agisce in qualità di titolare del trattamento ("data controller").
Il responsabile della protezione dei dati del Fornitore può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: xxxx.xxxx@xxxxx.xx
26.2 Il Fornitore informa l'Acquirente che tratterà determinati dati personali relativi alla persona che, negli uffici dell'Acquirente, gestisce il Contratto (di seguito, l'"Interessato"). Tali dati saranno trattati dal Fornitore ai fini dell'esecuzione del Contratto, consentendo in tal modo la fornitura dei Macchinari e l'adempimento degli obblighi legali e regolamentari relativi alla gestione del Contratto (e.g., obblighi fiscali e contabili, obbligazioni derivanti da obblighi contrattuali). Il trattamento di tali dati non richiede l'ottenimento del consenso in quanto il Fornitore può avvalersi delle esenzioni di cui agli articoli 6.1 b) e 6.1 c) del Regolamento (UE) 2016/679.
La fornitura di dati è necessaria ai fini della sottoscrizione e della gestione del Contratto.
26.3 I dati personali saranno trattati su supporto cartaceo o elettronico, per l'intera durata del Contratto, e in ogni caso per il tempo necessario a perseguire le finalità sopra indicate; successivamente tali dati saranno distrutti o resi anonimi.
26.4 Fatte salve le comunicazioni effettuate nel rispetto degli obblighi legali e contrattuali (comprese le comunicazioni richieste da autorità pubbliche), i dati possono essere comunicati a (i) società di elaborazione dati, che operano sulla base di specifiche istruzioni, quali i nostri strumenti di gestione dei dati e della sicurezza indicati nella documentazione contrattuale appropriata.
26.5 I dati non saranno divulgati o trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.
26.6 L'Interessato è titolare dei diritti previsti dalle sezioni da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679.
L'Interessato può esercitare i propri diritti in qualsiasi momento inviando una e-mail al seguente indirizzo: xxxx.xxxx@xxxxx.xx
In caso di violazione delle norme sulla protezione dei dati personali, l'Interessato ha anche il diritto di presentare un reclamo dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali o altra autorità di controllo competente. Per quanto concerne i dettagli riguardanti l'elaborazione dei dati personali, si prega di consultare le nostre informazioni sull'elaborazione dei dati personali disponibili su xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xx/xxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxx
27 ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01
27.1 L’Acquirente dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni e del contenuto del Decreto Legislativo no. 231/01; di non essere mai stato coinvolto in procedimenti penali relativi ai reati contemplati nel Decreto, di rispettarne le condizioni e di conformarsi a qualsiasi disposizione in esso contenuta.
27.2 L’Acquirente, a proprio titolo, a nome delle società controllate, dei propri dipendenti, subfornitori, agenti e operatori ausiliari, conviene a rispettare precisamente le disposizioni del Decreto e a non intraprendere condotte che esporrebbero il Fornitore a procedimenti, sanzioni o perdite di benefici in conformità con il Decreto.
27.3 L’Acquirente conviene altresì a manlevare e ritenere indenne il Fornitore da costi, spese, ammende, richieste e altre forme di responsabilità in cui il Fornitore stesso potrebbe incorrere come conseguenza di una violazione del Decreto perpetrata dall’Acquirente o dalle sue controllate, dai suoi subfornitori, fornitori, agenti, collaboratori, dipendenti, rappresentanti o dal personale ausiliario dello stesso.
Tutti i termini e le condizioni, nessuna esclusa, indicati nelle presenti Condizioni Generali di Xxxxxxx sono da considerarsi accettati indipendentemente dal fatto che l’Acquirente abbia o meno firmato e reso il duplicato poiché tali termini e condizioni saranno considerate parte integrante dell’ordine.
Demag Cranes & Components Srl, 22 Giugno 2021
Per accettazione della presente offerta e delle Condizioni Generali di Vendita (Timbro e firma leggibile del Cliente)
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l'Acquirente approva specificamente i seguenti articoli delle presenti Condizioni Generali di Vendita: art. 6 (Termini di Pagamento), art. 7 (Standard di Produzione e Progettazione), art. 13 (Accettazione Finale), art. 14 (Garanzia), art. 18 (Limiti Di Responsabilità), art. 19 (Rispetto della normativa e Leggi e Normative in Materia di Esportazione), art. 20 (Risoluzione) e art. 21.1, 21.2 e 21.3 (Legge Applicabile e Risoluzione delle Controversie).
(Timbro e firma leggibile del Cliente)