TRA
ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI PARMA, I COMUNI E LE LORO UNIONI, GLI ENTI IDRAULICI, L’ENTE PARCO, LE ASSOCIAZIONI AGRICOLE E GLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA PER L'ATTUAZIONE DEl PIANO REGIONALE DI CONTROLLO DELLA NUTRIA
TRA
la Provincia di Parma rappresentata da ;
E
L'Unione dei Comuni ………. rappresentata da ;
E
Il Comune di ………. rappresentato da ;
E
Il Comune di ………. rappresentato da ;
E
Il Comune di ………. rappresentato da ;
E
Il Comune di ………. rappresentato da ;
E
L’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell’Emilia Occidentale rappresentato da ;
E
Il Consorzio di Bonifica Parmense rappresentato da ;
E
L’Associazione agricola …………… rappresentata da ;
E
L’Ambito territoriale di caccia denominato ………. rappresentato da ;
PREMESSO
- che l'art. 11 comma 12 bis del D.L. 91/2014 -convertito con L.n. 116/2014- ha escluso le nutrie dall'ambito applicativo della L.n. 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- che a seguito dell'entrata in vigore della predetta normativa, al fine di non interrompere l'attività di controllo della specie sul territorio regionale, è stata approvata la DGR n. 536/2015 "Linee guida per il contenimento della nutria" che ha demandato ai Comuni l'attivazione di piani di controllo di muridi e altri animali infestanti ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 5/2005;
- che la legge n. 221/2015 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", in vigore dal 2 febbraio 2016, all'art. 7 comma 5 lett. a) prevede, ferma restando l'esclusione della nutria dalle specie di fauna selvatica di cui all'art. 2, che gli interventi per il controllo finalizzati all'eradicazione di quest'ultima vengano realizzati come disposto dall'art. 19 della L. n. 157/1992;
- che l'entrata in vigore della L.R. n. 13/2015 di riordino istituzionale ha comportato la revisione dell'intero articolato della L.R. n. 8/1994 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria”, confermando alle Province le attività collegate all’attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica;
- che a seguito dell'entrata in vigore della L.n. 221/2015 è stata approvata la DGR n. 54/2016 "Controllo della nutria myocastor coypus in Xxxxxx Xxxxxxx-Disposizioni transitorie" che ha disposto di dare continuità ai piani comunali approvati ai sensi della predetta DGR n. 536/2015 fino all'approvazione di un piano di controllo della nutria redatto dalla Regione ai sensi dell'art. 19 della L. n. 157/1992;
- che la Giunta regionale con deliberazione n. 551 del 18 aprile 2016, pubblicata sul B.U.R. n.
115 del 22 aprile 2016, ha approvato il Piano regionale per il controllo della nutria (Myocostor Coypus), piano esteso a tutto il territorio regionale ivi comprese le Aree Naturali Protette regionali e le aree urbane;
- che il nuovo piano regionale per il controllo della nutria prevede che i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità della Provincia e che, a tal fine, la Provincia:
• coordina l'attività dei coadiutori autorizzati e definisce le modalità di comunicazione ed esito delle uscite, fatta salva la possibilità della Regione di definire modalità uniformi;
• gestisce le richieste di intervento diretto degli agricoltori;
• gestisce le richieste di intervento degli agricoltori o loro rappresentanti di categoria, degli Enti gestori delle acque, dei Comuni o dei cittadini nonché dei Servizi territoriali agricoltura caccia e pesca;
• fornisce le gabbie di cattura preventivamente dotate di matricola identificativa;
• provvede all'eventuale smaltimento delle carcasse dei capi abbattuti qualora classificati come materiale di cat. 2 (art. 9, lett. f, punto i) del Reg. CE n. 1069/2009);
- che tale piano, di durata quinquennale, prevede che alla Regione e agli Enti gestori della Aree Naturali Protette, unitamente alle Province e alla Città Metropolitana di Bologna, compete il controllo della nutria limitatamente alla Superficie Agro-Silvo-Pastorale, mentre in ambito urbano le attività previste competono ai Comuni;
- che il piano, al fine di limitare l'impatto della specie sulle difese idrauliche e, in particolare, sui sistemi arginali, ritiene di fondamentale importanza il coinvolgimento diretto degli Enti gestori delle opere suddette (Servizi tecnici di bacino, Agenzia interregionale per il fiume Po, consorzi di Bonifica) i quali possono richiedere alla Provincia il supporto di personale abilitato e l'affiancamento delle unità di volontariato;
- che il piano persegue inoltre la finalità di mitigare l’impatto della specie sulle colture agricole consentendo all’agricoltore proprietario o conduttore di intervenire direttamente nelle aziende agricole in proprietà o in conduzione;
- che la DGR 551/2016, in virtù di quanto sopra esposto in merito alla necessaria collaborazione tra i diversi soggetti chiamati all'attuazione del piano nel perseguimento del comune obiettivo, prevede espressamente la possibilità che i Comuni, gli enti gestori dei Parchi e delle riserve naturali e gli altri soggetti interessati quali Enti gestori delle acque, sottoscrivano apposite convenzioni con le Province, convenzioni che possono essere estese a tutti i soggetti interessati compreso quindi le associazioni agricole e gli ambiti territoriali di caccia;
Tutto ciò premesso e considerato
SI CONVIENTE E STIPULA QUANTO SEGUE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;
ART. 1 – OBIETTIVI DELL’ACCORDO
La Regione Xxxxxx-Romagna con delibera di Giunta regionale n. 551 del 18.4.2016 ha approvato il Piano regionale per il controllo della nutria (Myocastor coypus), che prevede l’eradicazione di tale specie, diventata ormai infestante ed invasiva; dannosa per le produzioni agricole, fattore di aumento dei rischi idraulici , nonché in determinati habitat anche di impatti ambientali negativi.
Gli obiettivi del piano sono quindi quelli di limitare l’impatto della specie sulle difese idrauliche ed in particolare sui sistemi arginali del reticolo idrografico secondario, nonché la mitigazione dell’impatto sulle colture agricole.
Il piano, che ha durata quinquennale, stabilisce le competenze dei diversi soggetti istituzionali ed individua i metodi di intervento per cattura e soppressione della specie.
Il piano è esteso a tutto il territorio regionale comprese le aree naturali protette e le aree urbane. L’obiettivo del presente accordo è l’attuazione del Piano regionale attraverso il coordinamento della Provincia e l’interazione con i Comuni e tutti i soggetti portatori di interessi per la programmazione e la gestione delle attività.
ART. 2 - OGGETTO DELL’ACCORDO
Il presente accordo ha per oggetto l'attuazione coordinata del Piano Regionale per il controllo della nutria approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 551 del 18 aprile 2016.
I soggetti indicati in premessa intendono sottoscrivere il presente accordo, ai sensi dell’art. 15 della
L. 241/90, al fine di porre in essere la gestione associata delle misure di cattura e abbattimento della nutria, al fine di raggiungere una efficace azione di contenimento numerico della specie.
La gestione associata del servizio predetto è finalizzata allo svolgimento delle attività istituzionali nei territori interessati in termini di efficacia, efficienza ed economicità, anche attraverso il coinvolgimento degli agricoltori e la valorizzazione e sviluppo delle professionalità degli operatori abilitati.
ART. 3 - IMPEGNI DELLA PROVINCIA
Ai sensi della delibera della G.R. 551/2016 alla Provincia compete il controllo della nutria limitatamente alla superficie agro-silvopastorale, ed ha la diretta responsabilità di tutte le operazioni di prelievo e abbattimento.
Sulla base delle disposizioni contenute nel piano regionale, così come specificate nel presente accordo, la Provincia di Parma si impegna a:
a) coordinare l’attuazione complessiva degli interventi previsti;
b) coordinare l’attività dei coadiutori autorizzati, in collaborazione con gli ATC;
c) gestire le comunicazioni di intervento diretto degli agricoltori, in collaborazione con le associazioni agricole;
d) segnalare ai Comuni ed agli enti gestori delle opere idrauliche l’elenco degli operatori abilitati;
e) effettuare interventi diretti con arma da fuoco tramite la polizia provinciale e con il supporto dei coadiutori autorizzati sulla base delle segnalazioni trasmesse dai Comuni, dalle associazioni agricole o dagli enti gestori delle opere idrauliche;
f) supporto agli enti gestori delle opere idrauliche al fine di individuare le aree maggiormente interessate dal fenomeno per la successiva programmazione degli interventi necessari;
g) collaborare con l’ente di gestione dei parchi per gli interventi riguardanti le aree protette e i siti della rete natura 2000;
h) fornire, nei limiti delle proprie disponibilità, i mezzi per le operazioni di cattura e soppressione (gabbie trappola);
i) autorizzare la messa in opera di xxxxxx fornite agli agricoltori o agli operatori abilitati da parte dei Comuni, associazioni agricole e ATC, preventivamente dotate di matricola identificativa;
j) i)rendicontare entro il 31 marzo di ogni anno in maniera dettagliata le attività di controllo esercitate nell’anno precedente.
ART. 4 - IMPEGNI DEI COMUNI O DELLE LORO UNIONI
Ai sensi della delibera della G.R. 551/2016 ai Comuni competono le attività di controllo della nutria negli ambiti urbani, attività che devono essere svolte con l’uso esclusivo di gabbie trappola nel rispetto delle indicazioni procedurali e di rendicontazione previste dal piano regionale.
Sulla base delle disposizioni contenute nel piano regionale, cosi come specificate nel presente accordo, i sottoscritti Comuni o le loro Unioni si impegnano a:
a) segnalare alla Polizia Provinciale le zone del territorio comunale in cui, per la densità degli animali presenti e per i danni arrecati, è necessario programmare interventi coordinati e prolungati nel tempo per una efficace azione di contenimento della specie nutria;
b) comunicare alla Polizia Provinciale i nominativi dei soggetti impegnati nelle attività di trappolaggio (coadiutori abilitati o agricoltori), nonché l’obbligatorio numero di matricola identificativo delle gabbie-trappola assegnate dalla Provincia o direttamente dal Comune in accordo con la Provincia stessa. I Comuni si rendono disponibili al versamento alla Provincia di una quota delle spese sostenute per l’acquisto delle trappole;
c) comunicare alla Polizia Provinciale, entro il 28 febbraio di ogni anno, il resoconto dettagliato delle attività svolte nell’anno precedente, comprensivo del numero degli animali catturati e soppressi ;
d) a corrispondere agli operatori abilitati , anche attraverso specifica convenzione con gli ATC, un contributo a titolo di rimborso spese non superiore a 5 € per nutria nel caso le carcasse degli animali vengano conferite ad un centro di stoccaggio provvisorio comunale (freezer) per il successivo smaltimento da parte di ditta specializzata; l’entità complessiva dei rimborsi verrà autonomamente determinata dal Comune o dalla Unione con specifica deliberazione anche in considerazione dell’eventuale cofinanziamento della spesa da parte di altri enti. In alternativa a tale modalità, per gli interventi di cattura e soppressione negli ambiti urbani, il Comune potrà autonomamente avvalersi di imprese di disinfestazione specializzate dotate di personale in possesso della qualifica di coadiutore abilitato.
ART. 5 – IMPEGNI DEGLI ENTI IDRAULICI
Per l’attuazione del piano regionale per il controllo della nutria, al fine di limitare l'impatto della specie sulle difese idrauliche ed in particolare sui sistemi arginali, è di fondamentale importanza il coinvolgimento diretto dei gestori delle opere idrauliche, quali: Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Agenzia interregionale per il Fiume Po, Consorzi di bonifica.
Gli enti gestori delle opere idrauliche sottoscrittori del presente accordo pertanto si impegnano:
a) a segnalare alla Provincia, anche a seguito di sopralluoghi congiunti per la loro individuazione, le aree maggiormente interessate dai danni al sistema arginale provocati dalla specie;
b) a collaborare con la Provincia, i Comuni e l’Ente di gestione dei parchi per la buona riuscita degli interventi programmati riguardanti le aree di cui al punto precedente.
In particolare il Consorzio di bonifica parmense, attraverso specifiche convenzioni da stipularsi con i Comuni o le loro Unioni, si impegna a cofinanziare l’attuazione del piano di controllo per gli interventi riguardanti l’ ambito territoriale di propria competenza, con particolare riferimento ai rimborsi spese per le attività di cattura con le trappole e successivo smaltimento delle carcasse da parte di ditte specializzate.
Per la durata del presente accordo il contributo finanziario complessivo stanziato dal Consorzio in favore dei Comuni o delle loro Unioni non potrà superare la cifra di……….......................................
ART 6 - IMPEGNI DELL’ENTE DI GESTIONE DEI PARCHI
Ai sensi della delibera della G.R. 551/2016 agli Enti gestori delle aree naturali protette compete l’attuazione del piano regionale per il controllo della nutria nei territori di propria competenza.
Nella macroarea per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale che comprende, oltre ai parchi ed alle riserve regionali, anche i siti della rete natura 2000, le attività di controllo comprese le autorizzazioni da rilasciare ai coadiutori e agli agricoltori interessati sono quindi di competenza dell’Ente di Gestione.
L’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale si impegna a collaborare con i soggetti sottoscrittori del presente accordo per gli interventi che riguardano i territori di propria competenza.
In particolare, anche sulla base della convenzione già sottoscritta con la Provincia (approvata con Det.Dir.474/2016), si impegna ad effettuare eventuali abbattimenti diretti con arma da fuoco nelle zone umide incluse nei siti SIC e ZPS in collaborazione con la Polizia Provinciale, previa valutazione di incidenza.
ART 7 - IMPEGNI DELLE ASSOCIAZIONI AGRICOLE
Il piano regionale per il controllo della nutria, al fine di mitigare l’impatto sulle colture agricole, consente all’agricoltore proprietario o conduttore di intervenire direttamente nei terreni agricoli in proprietà o in conduzione sia attraverso l’utilizzo delle gabbie trappole che attraverso interventi diretti con arma da fuoco, dandone comunicazione alla Provincia e rispettando i tempi e le modalità previste dal piano.
La Provincia ha a questo scopo definito le modalità di comunicazione attraverso appositi moduli specificamente rivolti agli agricoltori .
Le associazioni agricole firmatarie del presente accordo si impegnano a svolgere un’opera di informazione nei confronti dei propri associati sulle modalità di attuazione del piano, nonché a fornire un supporto gli agricoltori nella formulazione delle richieste di intervento e nella compilazione della relativa modulistica, in collaborazione con la Polizia Provinciale.
ART. 8 - IMPEGNI DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA
Gli Ambiti territoriali di Caccia sottoscrittori del presente accordo, ciascuno per il territorio di propria competenza, si impegnano a coadiuvare la Provincia ed i Comuni nell'attuazione del piano di controllo della nutria, attraverso il coinvolgimento dei coadiutori abilitati iscritti all’ATC.
In particolare si impegnano a segnalare alla Polizia Provinciale i cacciatori abilitati disponibili a partecipare agli interventi diretti con arma da fuoco, nonché gli operatori abilitati all’uso delle trappole disponibili ad esercitare le attività di cattura che potranno essere rimborsate dai Comuni attraverso specifiche convenzioni.
ART. 9 – DURATA DELL’ACCORDO
Il presente Accordo ha la durata di un anno dalla sottoscrizione e potrà essere rinnovato per uguale periodo previa deliberazione dei rispettivi organi competenti
Questo consentirà una continuità operativa e gestionale sul territorio per tutto il periodo invernale, durante il quale la proficuità degli interventi risulta essere particolarmente elevata.
ART. 10 – INTERRUZIONE DELL’ACCORDO
I soggetti firmatari potranno rescindere in ogni momento il presente Accordo senza oneri a proprio carico per provata inadempienza da parte dell’uno o dell’altro Ente, di uno qualsiasi degli impegni previsti nel precedenti articoli.
Si sottolinea che in ogni caso, verrà fatta salva la possibilità di recesso anticipato da parete della Provincia, nel caso in cui dovessero essere modificate le competenze delle Province in materia.
ART. 11 – RESPONSABILITA’
La Provincia è sollevata da ogni onere sociale e previdenziale, nonché da ogni responsabilità per infortuni e/o danni arrecati a terzi nel corso dell’espletamento delle attività di cui al presente Accordo.
ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI
I firmatari si impegnano a comporre in maniera amichevole ogni controversia che possa sorgere in merito all'applicazione del presente Accordo.
ART. 13 – IMPOSTA DI XXXXX E REGISTRAZIONE
Il presente Accordo è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella del DPR 26/10/1972 n. 624, e verrà firmato digitalmente ai sensi dell’art. 15, comma 2bis, della L. 241/90.
Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte che intende utilizzarla.
ART. 14 – RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si rimanda alle disposizioni del codice civile ed alle leggi in materia, nonché a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i firmatari del presente Accordo.
Letto e sottoscritto in segno di piena accettazione dalle parti.
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 15, comma 2bis, della L. 241/90.
Per la Provincia di Parma ...........................................................................
Per l'Unione dei Comuni ………
Per l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell’Emila Occidentale …………
Per il Comune di ………….
Per il Comune di ………….
Per la associazione agricola…..
Per il Consorzio di Bonifica Parmense ……………….
Per l’Ambito territoriale di caccia …..
Per l’ambito territoriale di caccia …………