Contract
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 00 Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, 00000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Xxx Xxxxx Xxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all’albo IVASS I.00156. L’attività in Italia è regolamentata dall’IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall’Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 0, Xxxxx xx Xxxxxxxx, XX 00000, 00000 XXXXX CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. | |
Prodotto: Polizza SOS Green Rischi Ambiental | i |
Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute in polizza. | |
Che tipo di assicurazione è? È una polizza a copertura dei costi che l’Assicurato deve sostenere ai sensi del Codice dell’Ambiente per attività di bonifica e di bonifica ambientale in conseguenza di eventi di inquinamento, nonché della responsabilità civile che grava sull’Assicurato per danni causati a terzi in relazione a tali eventi. | |
Che cosa è assicurato? ✓ I costi di bonifica per le attività di cui all’art. 240 del Codice dell’Ambiente sostenuti dall’Assicurato in conseguenza di un evento di inquinamento da cui derivi l’obbligo giuridico di procedere a bonifica all’interno e/o all’esterno del sito assicurato ✓ La responsabilità civile dell’Assicurato per danni involontariamente causati a terzi in conseguenza di un evento di inquinamento, comprese le spese legali ✓ La responsabilità civile dell’Assicurato per danni involontariamente causati a terzi in conseguenza di un evento di inquinamento derivante da una Operazione prestata presso terzi o da terzi operanti per conto dell’Assicurato ✓ I costi di bonifica ambientale per le attività di cui all’Allegato 3 alla Parte VI del Codice dell’Ambiente, sostenuti dall’Assicurato in conseguenza di un evento di inquinamento da cui derivi l’obbligo giuridico di procedere a bonifica ambientale all’interno e/o all’esterno del sito assicurato ✓ Perdita di profitto lordo dovuta alla riduzione del volume di affari e all’aumento dei costi di esercizio dell’Assicurato in conseguenza dell’interruzione dell’attività a causa di un evento di inquinamento ✓ I costi di bonifica e di bonifica ambientale per le attività di cui all’art. 240 e all’Allegato 3 Parte VI del Codice dell’Ambiente sostenuti dall’Assicurato in conseguenza di eventi di inquinamento causati dalle merci e/o prodotti fabbricati, venduti, lavorati, installati o distribuiti dallo stesso Assicurato L’Assicuratore risarcisce i danni fino agli importi massimi stabiliti in polizza (c.d. massimali), indicati nella proposta formulata dall’Assicuratore. Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l’elenco completo delle garanzie si rimanda alle condizioni di assicurazione. | Che cosa non è assicurato? 🗴 Danni derivanti dalla presenza o dalla richiesta di rimozione di materiali già esistenti in natura nelle aree connesse all’attività assicurata, fatta eccezione per gli aumenti di concentrazione dei predetti materiali già esistenti in natura derivanti dalla medesima attività assicurata 🗴 Danni derivanti da circostanze note all’Assicurato, ad eccezione delle circostanze note espressamente coperte dalla polizza con condizione particolare o appendice 🗴 Danni derivanti dalla generazione di campi elettrici e/o magnetici e/o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF) 🗴 Danni derivanti da guerra, sabotaggi, atti di invasione di popoli stranieri, ostilità in genere, dichiarate o no, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, incluse azioni militari o colpi di Stato avvenuti successivamente alla data di effetto del periodo di assicurazione 🗴 Multe, ammende, sanzioni, danni punitivi ed ogni tipo di penale contrattuale Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l’elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione. |
Ci sono limiti di copertura? ! La copertura opera su base “claims made”, vale a dire sono coperti i sinistri denunciati durante il periodo assicurativo purché l’evento di inquinamento abbia avuto origine per la prima volta durante lo stesso periodo, o durante la retroattività eventualmente concordata, e l’eventuale richiesta di risarcimento sia ricevuta dall’Assicurato durante il periodo assicurativo ! La copertura dei costi di bonifica e di bonifica ambientale, nonché di ogni altra spesa assicurata, richiede il preventivo consenso scritto dell’Assicuratore ! È prevista l’applicazione di franchigie e sottolimiti in relazione alle singole garanzie Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l’elenco completo dei limiti di copertura si rimanda alle condizioni di assicurazione. |
Dove vale la copertura? ✓ Nell’ambito della territorialità concordata |
Che obblighi ho? - Prima della stipula della polizza, dichiarare tutte le circostanze che possono influire sulla corretta valutazione del rischio da parte dell’Assicuratore - Qualora il sito assicurato sia oggetto di provvedimento amministrativo di sospensione o chiusura dell’attività assicurata o venga ceduto a terzi, è necessario darne comunicazione scritta all’Assicuratore entro 3 giorni da quando se ne sia venuti a conoscenza - Denunciare all’Assicuratore per iscritto l’evento di inquinamento nel più breve termine possibile ed in ogni caso non oltre 3 giorni da quando se ne sia venuti a conoscenza; fornendo una descrizione dettagliata dell’evento, tutte le informazioni e l’assistenza richiesta ai fini della valutazione e gestione del sinistro da parte dell’Assicuratore. Inoltre, trasmettere immediatamente all’Assicuratore ogni richiesta, notizia, lettera e verbale relativi al sinistro e comunicare l’esistenza di qualsiasi procedura o documentazione pervenuta in merito al sinistro - Comunicare per iscritto all’Assicuratore ogni sopravvenuta inchiesta o indagine per incidenti mortali in relazione ad un evento per il quale potrebbe esserci una responsabilità penale dell’Assicurato a termini di polizza nel più breve termine possibile da quando se ne sia venuti a conoscenza - Non riconoscere o assumere alcuna responsabilità, liquidare o promettere pagamenti o risarcire alcuna spesa senza il preventivo consenso scritto dell’Assicuratore |
Quando e come devo pagare? Il premio deve essere pagato all’Assicuratore tramite l’Intermediario a cui la polizza è assegnata, altrimenti direttamente all’Assicuratore tramite bonifico bancario. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del periodo assicurativo se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento. La copertura termina con la scadenza del periodo di assicurazione. |
Come posso disdire la polizza? La polizza prevede il rinnovo tacito se non disdettata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure posta elettronica certificata inviata almeno 60 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo in corso. La polizza prevede, inoltre, il diritto di recesso di entrambe le Parti (Contraente e Assicuratore) dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, da esercitarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di 30 giorni. |
Versione Polizza SOS Green Rischi Ambientali - aggiornato a Gennaio 2023
Assicurazione Rischi Ambientali
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo)
Impresa: Chubb European Group SE
Prodotto: Polizza SOS Green Rischi Ambientali
DIP Aggiuntivo realizzato in data: Gennaio 2023. Il presente documento è l’ultimo disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 00 Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, 00000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Xxx Xxxxx Xxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – xxxxx@xxx.xxxxx.xxx -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all’albo IVASS I.00156. L’attività in Italia è regolamentata dall’IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall’Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 0, Xxxxx xx Xxxxxxxx, XX 00000, 00000 XXXXX CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. xxxx.xxxxx@xxxxx.xxx – xxx.xxxxx.xxx/xx
I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato di Chubb European Group SE. Il patrimonio netto di Chubb European Group SE al 31 Dicembre 2021 è pari a € 2.615.036.979 e comprende il capitale sociale pari a € 896.176.662 e le riserve patrimoniali pari a € 1.718.860.317. Il valore dell’indice di solvibilità di Chubb European Group SE è pari al 225%, in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a € 1.369.274.234 e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a € 3.083.063.516. Il requisito patrimoniale minimo è pari a € 603.791.683. Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa, disponibile sul sito xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xx-xx/xxxxx-xx/xxxxxx- financial-information.aspx
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
✓ In caso di mancato rinnovo della polizza, estensione del periodo di denuncia del sinistro entro il termine indicato nella Scheda di Polizza a decorrere dalla data di mancato rinnovo o cessazione della polizza L’Impresa risarcisce i danni fino agli importi massimi stabili in polizza (c.d. massimali), indicati nella proposta formulata dall’Impresa. | |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO operanti solo se espressamente richiamate nel Certificato di Assicurazione | |
Responsabilità Civile Personale | La responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro dell’Assicurato per danni involontariamente causati a terzi nello svolgimento della loro attività per conto dell’Assicurato. |
Responsabilità Civile Incrociata | Qualora più soggetti siano qualificati come Assicurati, in caso di danni a terzi cagionati da un Assicurato ad un altro Assicurato, si considererà come se la parte danneggiata reclamante il danno non sia Assicurato ma parte terza. |
Beni di Proprietà (Spese di Decontaminazione) | Estensione della copertura prestata dall’assicurazione alle spese di decontaminazione sostenute dall’Assicurato, incluse le spese sostenute dallo stesso per i danni causati ai beni mobili o immobili di proprietà dell’Assicurato e/o di terzi situati all’interno e/o all’esterno del sito assicurato in conseguenza di un evento di inquinamento. Nel caso in cui l’attività assicurata sia svolta dall’Assicurato presso terzi o da terzi operanti per conto dell’Assicurato (copertura RC Ambientale per Operazioni Presso Terzi), la presente garanzia opzionale è operante limitatamente al momento in cui si verifica l’evento di inquinamento indennizzabile a termini di polizza. |
Responsabilità | La responsabilità civile derivante all’Assicurato per fatto degli appaltatori o subappaltatori durante |
dell’Assicurato per Fatto di Appaltatori e Subappaltatori | l’esecuzione dei lavori nel sito assicurato. |
Messa in Sicurezza Operativa | Estensione della copertura prestata dall’assicurazione alle spese sostenute dall’Assicurato per gli interventi di messa in sicurezza operativa previste dall’art.240, comma 1, lett. n) del Codice dell’Ambiente. |
Carico e Scarico presso Terzi | Estensione della copertura RC Ambientale per Operazioni Presso Terzi alle operazioni di carico e scarico effettuate presso terzi con i mezzi e/o dispositivi meccanici degli automezzi indicati nella Scheda di Polizza. |
Committenza del Trasporto | La responsabilità civile ambientale dell’Assicurato in qualità di committente per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un evento di inquinamento verificatosi durante il trasporto - su strada o ferrovia - delle merci di proprietà dell’Assicurato, purché il trasporto sia stato commissionato a terzi non dipendenti dell’Assicurato ed eseguito con mezzi di proprietà di terzi. La copertura opera in Differenza di Limiti (DIL Clause) e in Differenza di Condizioni (DIC Clause) rispetto alla polizza RC Auto del vettore. |
Amianto | Estensione della copertura prestata dall’assicurazione ai danni derivanti da inquinamento da amianto, anche a seguito di incendio, esplosione, scoppio ed eventi naturali. |
Terrorismo | Estensione della copertura prestata dall’assicurazione ai danni e/o alle spese derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di terrorismo. |
Siti Dismessi | Estensione della copertura prestata dall’assicurazione ai danni derivanti da un evento di inquinamento o da un pericolo attuale di inquinamento - inteso quale minaccia imminente di inquinamento e/o di danno ambientale o danno alla salute - verificatisi durante il periodo di assicurazione nel sito assicurato precedentemente di proprietà dell’Assicurato, ovvero da questi locato, affittato o utilizzato a qualsiasi titolo sino alla scadenza del periodo di assicurazione, purché tali danni siano riconducibili alla gestione dell’Assicurato. |
Serbatoi Interrati | Estensione della copertura prestata dall’assicurazione ai danni causati ai serbatoi interrati assicurati e derivanti dalla fuoriuscita di sostanze stoccate o movimentate nel sito assicurato. |
Garanzia Postuma | In caso di mancato rinnovo della polizza, estensione del termine di denuncia del sinistro fino a 36 mesi consecutivi dalla data di mancato rinnovo o cessazione della polizza, ad un premio aggiuntivo da concordare con l’Impresa non superiore al 200% del premio annuo. |
Danni Reputazionali – Gestione della Crisi | I costi di gestione della crisi sostenuti dall’Assicurato in conseguenza di un evento di inquinamento che a giudizio dell’amministratore delegato, direttore generale, direttore finanziario, presidente o responsabile dell’ufficio legale interno dell’Assicurato abbia danneggiato o possa ragionevolmente danneggiare la reputazione e/o il marchio dell’Assicurato per effetto della sua esposizione mediatica su stampa, televisione, radio o internet. |
Contaminazione Radioattiva di Bassa Intensità | Estensione della copertura prestata dall’assicurazione ai danni derivanti da fonti radioattive verificatisi all’interno del sito assicurato, purché venga regolarmente effettuata la sorveglianza radiometrica sull’intero processo produttivo. |
Programma Multinazionale – Polizza Master | La polizza opera quale Polizza Master nell’ambito di un Programma Multinazionale, vale a dire: - quale polizza convenzione per gli Assicurati ubicati in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx, per i quali viene emesso un certificato in applicazione per ciascun Assicurato; - quale polizza convenzione per gli Assicurati ubicati all’estero, la cui copertura viene prestata in Libera Prestazione di Servizi o “Admited” e per i quali viene emesso in Italia un certificato in applicazione per ciascun Assicurato; - quale polizza di riferimento per gli Assicurati ubicati all’estero, per i quali viene emessa una polizza locale nel relativo Paese estero. La Polizza Master copre solo in Differenza di Condizioni (DIC) e/o Differenza di Limiti (DIL) rispetto alle polizze e/o ai certificati in applicazione, sia italiani che esteri. |
Che cosa non è assicurato? | |
Rischi esclusi | 🗴 Danni derivanti dalla proprietà, possesso, controllo o utilizzo di: - un qualunque mezzo aereo o aerospaziale, mezzo acquatico o natante, incluse le operazioni di carico e scarico degli stessi, - un qualunque veicolo a motore, inclusi eventuali rimorchi ad esso agganciati La presente esclusione non si applica a quanto coperto dalla garanzia opzionale Committenza del Trasporto, qualora operante. 🗴 Xxxxx derivanti da amianto/asbesto o materiali contenenti amianto/asbesto e relative fibre e/o polveri, o piombo o materiali contenenti piombo, quando i predetti materiali siano presenti sopra o nelle strutture e/o edifici presenti nei siti assicurati. La presente esclusione non si applica ai Costi di Bonifica del suolo, sottosuolo o delle acque sotterrane né a quanto coperto dalla garanzia opzionale Amianto, qualora operante. 🗴 Danni derivanti da perdita, distruzione, danneggiamento, deterioramento, inutilizzabilità o |
diminuzione di valore di qualunque bene, inclusi i veicoli utilizzati durante il trasporto, di proprietà dell’Assicurato o sotto la custodia o controllo dell’Assicurato o di un suo prestatore di lavoro o incaricato, salvo siano relativi ai Costi di Bonifica. La presente esclusione non si applica alla garanzia opzionale Beni di Proprietà – Spese di Decontaminazione, qualora operante. 🗴 Danni derivanti da riduzioni del volume d’affari che derivino da sfavorevoli condizioni di mercato determinate da inquinamento o un Danno Ambientale 🗴 Danni derivanti da prestazione o mancata prestazione di consulenza, istruzioni o informazioni o altro servizio professionale, in relazione ai quali sia previsto il pagamento di un corrispettivo 🗴 Danni derivanti da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da qualsiasi combustile nucleare o da qualsiasi rifiuto o scoria radioattiva derivata dalla combustione di materiale radioattivo; o esplosivo tossico nucleare, radioattivo o altro materiale pericoloso che contenga o assembli i componenti citati, verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.). La presente esclusione non si applica alla garanzia opzionale Contaminazione Radioattiva di Bassa Intensità, qualora operante. 🗴 Danni derivanti da: - Eventi o Pericoli Attuali di Inquinamento originatisi prima della Data di Retroattività, anche se l’Evento o l’Inquinamento o Danno Ambientale vengano scoperti durante il Periodo di Assicurazione; - Eventi o Pericoli Attuali di Inquinamento originatisi nel Periodo di Assicurazione qualora costituiscano la continuazione di Eventi o Pericoli Attuali di Inquinamento originatisi prima della Data di Retroattività. 🗴 Danni derivanti da merci, prodotti o rifiuti trasportati dall’Assicurato o per conto dell’Assicurato. La presente esclusione non si applica qualora l’attività di trasporto condotta dall’Assicurato o da un terzo per conto dell’Assicurato rientri nelle Operazioni Presso Terzi, con l’indicazione specifica in Scheda di Polizza dei beni, prodotti o rifiuti il cui trasporto è oggetto di copertura, nonché dei mezzi propri dell’Assicurato utilizzabili ai fini delle operazioni di trasporto oggetto di copertura (qualora non sia incaricato un terzo). Tuttavia qualora l’attività di trasporto rientri nelle Operazioni Presso Terzi, l’assicurazione non sarà operante qualora tali merci, prodotti o rifiuti non siano nel controllo dell’Assicurato o di chi è incaricato del trasporto per conto dell’Assicurato o siano stati già consegnati a terzi, ovvero quando il terzo incaricato non abbia adeguata licenza di trasporto. 🗴 Lesioni Fisiche subite da qualsiasi Prestatore di Xxxxxx in occasione della prestazione dell’attività lavorativa 🗴 Xxxxx derivanti da qualunque prodotto, rifiuto o sostanza dopo la consegna a terzi e/o fuori dal sito assicurato 🗴 Xxxxx derivanti da responsabilità assunte dall’Assicurato con un contratto o accordo, salvo il caso in cui la responsabilità dell’Assicurato sussisterebbe comunque per legge anche in assenza di tale contratto o accordo 🗴 Inquinamento causato da serbatoi interrati: - la presenza dei quali era nota al Preposto Responsabile prima della data di effetto del Periodo di Assicurazione e non sia stata dichiarata all’Impresa; e - che non siano stati rimossi prima della data di effetto del Periodo di Assicurazione; e - che non siano espressamente coperti con condizione particolare o appendice. 🗴 Spese interne o consistenti in spese sostenute dall’Assicurato per prestazioni e/o servizi effettuati da Prestatori di Lavoro o altro personale salariato 🗴 Danni derivanti da un atto di terrorismo o qualunque azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o in altro modo connessa a un atto di terrorismo. Qualora, in forza della presente esclusione, l’Impresa consideri un sinistro non coperto dalla presente polizza, l’onere di provare il contrario sarà a carico dell’Assicurato. La presente esclusione non si applica alla garanzia opzionale Terrorismo, qualora operante. 🗴 Danni derivanti da inosservanza consapevole o violazione dolosa o intenzionale: - da parte dell’Assicurato o di un Preposto Responsabile di leggi, regolamenti, provvedimenti, direttive od ordini amministrativi emanati da un’Autorità Competente, nonché qualsiasi provvedimento esecutivo di natura giudiziaria o amministrativa; o - di qualunque obbligo di porre in essere, successivamente alla scoperta di un Evento o un Pericolo Attuale di Inquinamento coperto dalla polizza, tutte le misure precauzionali, ovvero volte a mitigare o eliminare gli effetti dell’Inquinamento o del Danno Ambientale; o - di qualunque obbligo di porre in essere tutte le misure ragionevoli atte a prevenire o evitare il verificarsi di un Evento o un Pericolo Attuale di Inquinamento coperto dalla presente polizza. 🗴 Danni derivanti da: - qualsiasi indagine o ispezione volontaria; o - qualsiasi movimentazione del suolo connessa ad attività di costruzione, sviluppo o riqualificazione o comunque connessa a Norme Edilizie, presso, su o in relazione a qualsiasi sito di proprietà, affittato, occupato o controllato dall’Assicurato. La presente esclusione non si applica alle operazioni di manutenzione ordinaria dell’Assicurato |
presso tali siti. 🗴 Un Evento o un Pericolo Attuale di Inquinamento in qualsiasi modo relativi, derivanti od originati da, su, nel, attraverso, sopra o sotto un sito assicurato precedentemente di proprietà dell’Assicurato, ovvero da questi locato, affittato o comunque a qualsiasi titolo utilizzato, quando l’Evento o il Pericolo Attuale di Inquinamento abbiano avuto origine per la prima volta successivamente al trasferimento, all’abbandono, alla cessione o comunque alla cessazione dell’utilizzo di tale sito assicurato La presente esclusione non si applica alla garanzia opzionale Xxxx Xxxxxxxx, qualora operante. 🗴 Danni derivanti da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l’evento 🗴 Spese effettuate a titolo di miglioramento o aggiunte. La presente esclusione si applica esclusivamente alle spese di sostituzione. 🗴 Diminuzione di reddito derivante dai costi fissi, sostenuti nel Periodo di Interruzione dell’Attività, relativi alle retribuzioni di amministratori, dirigenti, responsabili di reparto e dipendenti con contratto a termine. La presente esclusione si applica esclusivamente alle Perdite da Interruzione di Attività. 🗴 Costi di Prevenzione derivanti da comportamenti di terzi o consistenti in Costi di Prevenzione sostenuti dall’Assicurato per l’attuazione di misure di prevenzione da effettuarsi in caso di un Pericolo Attuale di Inquinamento (al fine di neutralizzare o minimizzare gli effetti di tale minaccia e dunque impedire il verificarsi di un Evento, secondo quanto previsto dagli artt. 240, comma 1, lett. i) e 302 del Codice dell’Ambiente) determinato da un evento causato da un terzo non operante per conto dell’Assicurato nell’ambito dell’attività assicurata e/o del sito assicurato 🗴 Gli importi stabiliti dal giudice in via equitativa e/o equivalente nell’ambito di applicazione dell’art.18, comma 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 🗴 Danni derivanti da attività svolte all’esterno del sito assicurato 🗴 Danni derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili 🗴 Danni derivanti da organismi geneticamente modificati 🗴 Danni derivanti da proprietà, possesso o uso di piattaforme di perforazione o di altri impianti off- shore per lo stoccaggio o il trasporto di prodotti petroliferi In relazione alla garanzia opzionale Programma Multinazionale – Polizza Master, qualora sia operante la clausola Reverse DIC, sono inoltre esclusi: 🗴 Tutti i rischi per i quali è obbligatoria l’assicurazione in base alla leggi locali 🗴 Danni per i quali è previsto un limite di indennizzo inferiore al massimale della polizza locale 🗴 Qualsiasi RC Professionale 🗴 Garanzia di fornitura (mancanza di qualità e/o insufficienza di “performance” del prodotto) 🗴 Spese per ritirare dal mercato i prodotti e spese conseguenti ad operazioni di smontaggio e rimontaggio del prodotto difettoso 🗴 Perdite patrimoniali pure (c.d. “pure financial losses”) 🗴 Rischi atomici/nucleari e danni conseguenti a radiazioni 🗴 Xxxxx rientranti nel rischio “Aviation” 🗴 Responsabilità del vettore 🗴 Diversità nella validità temporale (trigger) e territoriale, salvo diversa e specifica contrattualizzazione sulla Polizza Master 🗴 Contrattualizzazione del massimale per sinistro anziché per sinistro e periodo assicurativo 🗴 Diversità nella definizione dei “terzi” 🗴 RC Contrattuale 🗴 Guerra e Terrorismo In relazione alla garanzia opzionale Programma Multinazionale – Polizza Master, qualora sia operante la clausola Reverse DIC, limitatamente alle polizza locali emesse in USA e Canada sono inoltre esclusi: 🗴 Stop Gap Liability, Occupational Diseases, Worker’s Compensation 🗴 Employment Practice Liability 🗴 Automobile Liability 🗴 Loss of Use 🗴 Personal injury, Advertising injury e Liquor Liability 🗴 Fungi, Bacteria and Moulds 🗴 Punitive and Exemplary Damages |
Ci sono limiti di copertura? | |
! L’Impresa non sarà tenuta a garantire la copertura assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento o a riconoscere alcun beneficio qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo o il riconoscimento di tale beneficio la esponga a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali od economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, degli Stati Uniti d’America o da convenzioni internazionali ! L’Impresa è soggetta a determinate normative e regolamenti statunitensi in aggiunta a quelli nazionali, dell’Unione Europea o delle Nazioni Unite, includenti sanzioni e restrizioni che possono vietare di fornire copertura o pagare sinistri a determinate persone fisiche o giuridiche o assicurare determinati tipi di attività connesse ad alcuni Paesi e territori, quali Iran, Siria, Xxxxx del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea ! È prevista l’applicazione di specifiche franchigie, indicate nella proposta formulata dall’Impresa ! Qualora risulti tecnicamente impossibile stabilire la data esatta nella quale si sia originato un Evento o un Pericolo Attuale di Inquinamento, l’Impresa indennizza un importo proporzionale al rapporto tra gli anni di copertura assicurativa prestati dalla stessa ed in cui si è utilizzata la sostanza o si è esercitata l’attività che ha cagionato l’Inquinamento o il Danno Ambientale o il Pericolo Attuale di Inquinamento e gli anni complessivi di utilizzo della suddetta sostanza o di esercizio dell’attività ! Qualora durante il periodo di assicurazione uno o più stabilimenti vengano inseriti in copertura a termini di sito assicurato, la copertura decorre dalla data di effetto indicata nell’appendice di inserimento senza alcuna retroattività, salvo diverso accordo con l’Impresa indicata nella stessa appendice e ferma restando l’esclusione degli eventi originatisi prima di tale data | |
Che obbligo ho? Quali obblighi ha l’Impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: - Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni - L’elenco completo dei documenti da fornire all’Impresa è contenuto nelle Condizioni di Assicurazione in relazione a ogni specifica garanzia |
Assistenza diretta/in convenzione: La polizza non prevede prestazioni fornite direttamente all’Assicurato da enti/strutture convenzionate con l’Impresa. | |
Gestione da parte di altre imprese: La polizza non prevede la gestione dei sinistri da parte di altre imprese. | |
Prescrizione: I diritti dell’Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono entro il termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto in conformità all’art. 2952 Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione. | |
Dichiarazione inesatte o reticenti | Dichiarazioni inesatte o reticenti dell’Assicurato possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l’annullamento del contratto secondo quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. |
Obblighi dell’Impresa | La polizza non prevede un termine entro il quale l’Impresa si impegna a pagare l’indennizzo all’Assicurato. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | - Il premio è comprensivo di imposta ai sensi di legge - Non sono previsti meccanismi di adeguamento del premio |
Rimborso | - La polizza non prevede casi di rimborso del premio |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | - In merito alla durata dell’assicurazione, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni - Non sono previsti periodi di carenza contrattuale |
Sospensione | La polizza non prevede la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento | La polizza non prevede il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un certo termine dalla |
dopo la stipulazione | stipula. La polizza prevede comunque il diritto di recesso in caso di sinistro, come indicato nel DIP Danni. |
Risoluzione | La polizza non prevede casi in cui il Contraente o l’Assicurato possano risolvere il contratto. |
A chi è rivolto questo prodotto? | |
Persone giuridiche esposte al rischio di causare inquinamento. | |
Quali costi devo sostenere? | |
- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 15,7% | |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’Impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all’Impresa, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Xxxxx Xxxxx, 29 – 00000 Xxxxxx Fax: 00.00000.000 Email: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx L’Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso. |
All’IVASS | Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all’IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per il Consumatore - Come presentare un reclamo” o al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxxx0_Xxxxx_xx_xxxxxxx.xxx. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all’indirizzo: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxx-xxx_xx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/XXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXX (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | La polizza non prevede l’applicabilità di uno specifico sistema alternativo di risoluzione delle controversie, quali arbitrato o altro sistema. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
Polizza SOS Green Rischi Ambientali Condizioni di Assicurazione
Ed. 01/2023
I termini sotto indicati riportati in grassetto, al singolare o al plurale, assumono il significato seguente:
1. ATTIVITÀ ASSICURATA: le attività elencate al punto 6 della Scheda di Polizza;
2. ASSICURATO: il Contraente e ogni ulteriore società partecipata e/o controllata dal Contraente qualora espressamente indicata come Assicurato Addizionale al punto 9 della Scheda di Polizza. Si precisa gli Assicurati Addizionali non saranno considerati terzi fra di loro, salvo che sia operante la Garanzia H di cui all’art. 1.
3. ATTIVITÀ DI BONIFICA: le attività di:
a) messa in sicurezza d’emergenza di cui all’art. 240, comma 1, lett. m) del Codice dell’Ambiente;
b) abbattimento, rimozione, raccolta, trattamento, neutralizzazione, contenimento o isolamento, messa in sicurezza permanente di cui all’art. 240, comma 1, lett. o) del Codice dell’Ambiente;
c) indagine, studio, ricerca, caratterizzazione, quantificazione, monitoraggio di un Evento di Inquinamento che abbia dato origine ad un Inquinamento, nella misura in cui le stesse siano richieste dalla Legge a Tutela dell’Ambiente nei limiti e a condizione che tali attività siano specificamente richieste da una Disposizione dell’Autorità sulla base delle Leggi a Tutela dell’Ambiente;
d) misure di prevenzione di cui agli articoli 240, comma 1, lett. i) e 302 del Codice dell’Ambiente e gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza di cui all’art. 240, comma 1, lett. m) del Codice dell’Ambiente.
Ai fini della presente Xxxxxxx rilevano unicamente le Attività di Bonifica che siano state eseguite direttamente dall’Assicurato o da altri su suo incarico e per suo conto, nei termini previsti dalla presente Polizza, ovvero siano state eseguite dall’Autorità Competente che agisca poi in via di regresso nei confronti dell’Assicurato. In tale ultimo caso, i Costi di Bonifica saranno rilevanti nei limiti in cui questi sarebbero stati indennizzati se fossero stati sostenuti direttamente dall’Assicurato.
4. ATTIVITÀ DI BONIFICA AMBIENTALE: le riparazioni del Danno Ambientale, primarie, complementari e compensative di cui all’Allegato 3 alla Parte VI del Codice dell’Ambiente, nei limiti e a condizione che tali attività siano specificamente richieste da una Disposizione dell’Autorità sulla base delle Leggi a Tutela dell’Ambiente. Ai fini della presente Xxxxxxx rilevano unicamente le Attività di Bonifica Ambientale che siano state eseguite direttamente dall’Assicurato o da altri su suo incarico e per suo conto, nei termini previsti dalla presente Polizza, ovvero siano state eseguite dall’Autorità Competente che agisca poi in via di regresso nei confronti dell’Assicurato. In tale ultimo caso, i Costi di Bonifica saranno rilevanti nei limiti in cui questi sarebbero stati indennizzati se fossero stati sostenuti direttamente dall’Assicurato.
5. AUTORITÀ COMPETENTE: qualsiasi autorità pubblica, statale o locale, agenzia o ente amministrativo, od organo giudicante che può emanare disposizioni in ordine alla Legge a Tutela dell’Ambiente.
6. CIRCOSTANZA NOTA: un Evento o Pericolo Attuale di Inquinamento antecedente la data di effetto del Periodo di Assicurazione, che un qualsiasi Preposto Responsabile conosca, o avrebbe dovuto conoscere, al momento della stipula della Polizza.
7. CODICE DELL’AMBIENTE: il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.
8. COSTI DI BONIFICA:
a) le spese relative alle Attività di Bonifica sostenute direttamente dall’Assicurato con il consenso scritto dell’Assicuratore e in esecuzione di una Disposizione dell’Autorità, ovvero fatti valere nei confronti dello stesso Assicurato dall’Autorità Competente in via di regresso. Nel caso di azione di regresso dell’Autorità Competente, i Costi di Bonifica saranno rilevanti nei limiti in cui questi sarebbero stati indennizzati se fossero stati sostenuti direttamente dall’Assicurato;
b) le Spese di Sostituzione.
Il termine comprende i Costi di Prevenzione e le spese di messa in sicurezza d’emergenza di cui all’art. 240, comma 1, lett. m) del Codice dell’Ambiente.
9. COSTI DI BONIFICA AMBIENTALE: le spese relative alle Attività di Bonifica Ambientale, sostenute direttamente dall’Assicurato con il consenso scritto dell’Assicuratore e in esecuzione di una Disposizione dell’Autorità, ovvero fatti valere dall’Autorità Competente in via di regresso. In caso di regresso dall’Autorità Competente i Costi di Bonifica Ambientale saranno rilevanti nei limiti in cui questi sarebbero stati indennizzati se fossero stati sostenuti direttamente dall’Assicurato.
10. COSTI DI GESTIONE DELLA CRISI: costi e spese, d’importo ragionevole:
a) per avvalersi dei servizi di consulenza di una società specializzata in gestione della crisi, preventivamente approvata per iscritto dall’Assicuratore;
b) per stampare, pubblicizzare o spedire materiale di pubbliche relazioni;
c) per spese di viaggio dell’amministratore delegato, direttore generale, direttore finanziario, presidente, responsabile dell’ufficio legale interno, o altri dirigenti o dipendenti o incaricati dell’Assicurato o della società di gestione della crisi individuata alla precedente lettera a); e/o
d) sostenute da terzi direttamente danneggiati dall’Evento, o ad essi anticipate, per spese mediche, funerarie, di assistenza psicologica, di viaggio, di alloggio temporaneo o per altre spese di carattere necessario.
Il termine non comprende alcun costo o spesa di difesa o rappresentanza legale.
11. COSTI DI PREVENZIONE: le spese, indennizzabili ai sensi della presente Polizza, sostenute per l’attuazione di misure di prevenzione da sostenersi in caso di un Pericolo Attuale di Inquinamento, al fine di neutralizzare o minimizzare gli effetti di tale minaccia e dunque impedire il verificarsi di un Evento, secondo quanto previsto dagli artt. 240, comma 1, lett. i) e 302 del Codice dell’Ambiente.
12. DANNO AMBIENTALE: il deterioramento significativo e misurabile di una risorsa naturale o dell’utilità da essa assicurata, come definito all’art. 300 del Codice dell’Ambiente in relazione al quale l’Assicurato è responsabile ai sensi della Direttiva Europea 2004/35/EC e sue trasposizioni, ivi incluso il Codice dell’Ambiente.
13. DANNI A TERZI: danni involontariamente causati a un terzo derivanti da:
a) lesioni fisiche; e/o
b) danni materiali; e/o
c) perdite conseguenti ad un’interruzione di attività;
come in dettaglio meglio specificato ai punti 1), 2) e 3) delle Garanzie D e E di cui all’art. 1.
14. DATA DI RETROATTIVITÀ: la data antecedente alla data di effetto del Periodo di Assicurazione, indicata al punto 4 della Scheda di Polizza, da cui decorre il Periodo di Retroattività e rilevante allorquando una o più coperture della presente Polizza coprano anche gli Eventi originatisi prima della decorrenza del Periodo di Assicurazione. Qualora al punto 4 della Scheda di Polizza non sia indicata alcuna data, la Data di Retroattività coincide con la data di effetto del Periodo di Assicurazione, pertanto non vi sarà applicazione di alcun Periodo di Retroattività.
15. DISPOSIZIONE DELL’AUTORITÀ: qualsiasi ordine avente ad oggetto un’Attività di Bonifica o un’Attività di Bonifica Ambientale imposto dall’Autorità Competente a causa di un Evento, mediante un provvedimento conforme alla Legge a Tutela dell’Ambiente.
16. EVENTO: un Evento di Inquinamento o un Evento di Inquinamento Ambientale.
17. EVENTO DI INQUINAMENTO: un evento da cui derivi o si origini un Inquinamento, a seguito del quale insorge a carico dell’Assicurato l’obbligo giuridico di eseguire le Attività di Bonifica e/o la responsabilità civile nei confronti di terzi.
18. EVENTO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE: un evento da cui derivi o si origini un Danno Ambientale, a seguito del quale insorge a carico dell’Assicurato l’obbligo giuridico di eseguire le Attività di Bonifica Ambientale.
19. FRANCHIGIA: la parte di danno, definita in importo o percentuale di scoperto, che rimane a carico dell’Assicurato e il cui valore è indicato nella Scheda di Polizza.
20. FUNGHI: qualsiasi tipo o forma di fungo, incluse le muffe, le spore e ogni micotossina rilasciata o prodotta da ogni tipo o forma di fungo.
21. INQUINAMENTO: lo scarico, la dispersione, il rilascio, la fuga, la migrazione o il versamento di qualsiasi sostanza inquinante, irritante o contaminante, solida, liquida, gassosa, inclusi fumo e vapori, acidi, Funghi, alcaloidi, sostanze o materiali pericolosi o rifiuti nel, o sul, terreno (suolo e sottosuolo), o nelle o sulle strutture o edifici posti su questo, nell’atmosfera, nelle acque superficiali (interne o costiere) o sotterranee, anche in caso di evento graduale e storico, purché non determinato da materiali esistenti in natura.
22. INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ: la parziale o totale sospensione dell’attività svolta dall’Assicurato presso il
Sito Assicurato derivante da un Evento di Inquinamento indennizzabile ai sensi della presente Polizza.
23. LEGGE A TUTELA DELL’AMBIENTE: qualsiasi legge, regolamento o provvedimento amministrativo applicabile che regolamenta la responsabilità dell’Assicurato in caso di Evento, ivi incluso il Codice dell’Ambiente.
24. NORME EDILIZIE: qualsiasi legge che regolamenti lo sviluppo, il cambio di destinazione d’uso, la costruzione e la demolizione di qualsiasi terreno o edificio o struttura costruita sullo stesso.
25. OPERAZIONI PRESSO TERZI: le attività elencate al punto 8 della Scheda di Polizza e prestate dall’Assicurato presso terzi, direttamente ovvero tramite terzi operanti per suo conto.
26. PERDITA DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ: la perdita di profitto lordo dovuta alla riduzione del volume di affari e all’aumento dei costi di esercizio, che l’Assicuratore sarà tenuto a pagare in conseguenza a un’Interruzione di Attività.
27. PERICOLO ATTUALE DI INQUINAMENTO: la minaccia imminente di Inquinamento e/o Danno Ambientale o danno alla salute derivante da un evento, un atto o un’omissione imputabile all’Attività Assicurata.
28. PERIODO DI ASSICURAZIONE: il periodo di tempo tra la data di effetto e scadenza specificate al punto 2 della Scheda di Polizza, o ogni altro periodo successivo di 12 mesi che ne segue (o di durata superiore o inferiore se specificamente indicato con appendice), soggetto a cessazione ai sensi delle disposizioni di Polizza o delle norme di legge.
29. PERIODO DI GARANZIA POSTUMA: il periodo di tempo successivo al Periodo di Assicurazione entro il quale l’Assicurato può denunciare all’Assicuratore i Sinistri coperti ai sensi della presente Xxxxxxx, come meglio descritto alla Garanzia R di cui all’art. 1.
30. PERIODO DI RETROATTIVITÀ: il periodo di copertura decorrente dalla Data di Retroattività;
31. POLIZZA: il presente contratto di assicurazione, comprensivo delle sue eventuali appendici e della Proposta Questionario qualora fornita.
32. PREPOSTO RESPONSABILE: qualsiasi amministratore, socio, dirigente o altro dipendente dell’Assicurato che sia, o che è stato, responsabile della materia riguardante la tutela ambientale e la sicurezza dei Xxxx Xxxxxxxxxx.
33. PRESTATORI DI LAVORO: le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale sulla base di un contratto di lavoro subordinato. Il termine comprende inoltre i prestatori di lavoro non dipendenti o i lavoratori temporanei intesi come:
a) i prestatori di lavoro temporaneo di cui l’Assicurato si avvale ai sensi della legge del 24/06/97 n. 196, nella sua qualità di azienda utilizzatrice;
b) i supervisori e i prestatori di lavoro come definiti all’art. 5 del D. Lgs. del 23/02/2000 n. 38;
c) le figure professionali di cui l’Assicurato si avvale ai sensi del D. Lgs. del 10/09/2003 n. 276 (Xxxxx Xxxxx);
d) ogni persona fisica della quale l’Assicurato si avvale temporaneamente in forza di un contratto o accordo i cui termini prevedano la parificazione ai dipendenti dell’Assicurato per tutta la durata del contratto o accordo;
e) i lavoratori distaccati che prestano la loro attività lavorativa per e presso l'Assicurato.
34. PRODOTTI: merce o prodotti fabbricati, venduti, lavorati, installati o distribuiti dall’Assicurato, incluse confezioni, accessori o attrezzature connessi a tale merce o prodotti.
35. RICHIESTA DI RISARCIMENTO: una richiesta di risarcimento per Xxxxx a Xxxxx, avanzata per iscritto da un terzo.
36. SERBATOI INTERRATI: qualunque serbatoio o cisterna, ivi comprese le relative tubazioni sotterranee di collegamento con il serbatoio o la cisterna, che si trovi al di sotto della superficie del terreno per almeno il 10% del proprio volume, la cui presenza era conosciuta dal Preposto Responsabile prima della data di effetto del Periodo di Assicurazione.
37. SINISTRO: un Evento o un Pericolo Attuale di Inquinamento o una Richiesta di Risarcimento.
38. SITI ASSICURATI: i siti elencati al punto 7 della Scheda di Polizza di proprietà dell’Assicurato, ovvero dallo stesso locati o affittati per l’esecuzione delle Attività Assicurate.
39. SPESE DI SOSTITUZIONE: le spese necessariamente sostenute ai fini della riparazione o della sostituzione di beni immobili o strutture danneggiati da un Evento di Inquinamento.
40. TERRORISMO:
a) un atto di forza o di violenza; o
b) un atto altrimenti pericoloso nei confronti di persone, beni, animali o per l'ambiente; o
c) un atto che turba o interferisce con almeno uno dei seguenti sistemi pubblici o privati: sistemi di comunicazione, elettronici, di informazione, meccanici, di consegna o trasporto,
laddove lo scopo dichiarato o implicito o l'effetto di tali atti o minacce è causare confusione, intimidire, coartare o minacciare un governo, la popolazione militare o civile, o parte della stessa, o parte dell'industria o dell'economia, e/o di promuovere obiettivi politici, ideologici, religiosi, sociali o economici; o di esprimere (o manifestare la propria opposizione a una filosofia o un'ideologia.
Il termine comprende tutti quegli atti verificatisi o riconosciuti dal governo nazionale del Paese in cui questi sono commessi e/o dalle Nazioni Unite, come atti di terrorismo.
Norme che Regolano l’Assicurazione Rischi Ambientali
Art. 1. Oggetto dell’Assicurazione: Garanzie di Polizza
1.1 Danni all’Interno del Sito Assicurato Garanzia A. Costi di Bonifica
1) Costi di Bonifica Derivanti dall’Attività Assicurata
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato dai Costi di Bonifica causati da un Evento di Inquinamento, in relazione ai quali insorga in capo all’Assicurato l’obbligo giuridico di procedere alle Attività di Bonifica all’interno del Sito Assicurato, a condizione che l’Inquinamento oggetto delle Attività di Bonifica derivi dall’Attività Assicurata e sia originato da, sui, nei, attraverso, sopra o sotto i Xxxx Xxxxxxxxxx.
2) Costi di Bonifica Derivanti dal Sito Assicurato
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato dai Costi di Bonifica causati da un Evento di Inquinamento, in relazione ai quali insorga in capo all’Assicurato l’obbligo giuridico di procedere alle Attività di Bonifica all’interno del Sito Assicurato, a condizione che l’Inquinamento oggetto delle Attività di Bonifica derivi dal Sito Assicurato e sia originato da, sui, nei, attraverso, sopra o sotto i Xxxx Xxxxxxxxxx.
Garanzia B. Perdite da Interruzione dell’Attività dell’Assicurato (Business Interruption) L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato dalla Perdita da Interruzione di Attività, a condizione che l’Interruzione di Attività sia causata da una Disposizione dell’Autorità in conseguenza di un Evento di Inquinamento derivante dall’Attività Assicurata e indennizzabile ai sensi di Polizza.
La Perdita da Interruzione di Attività verrà determinata come segue:
a) relativamente alla riduzione del Volume di Affari: l’importo ottenuto applicando la Percentuale di Profitto Lordo all’ammontare di cui diminuisce il Volume di Affari, durante il Periodo di Indennizzo, rispetto al Volume di Affari di Riferimento;
b) relativamente all’aumento dei costi di esercizio: le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione del Volume di Affari che si sarebbe verificata, durante il Periodo di Indennizzo, se tali spese non fossero state effettuate, nel limite però dell’importo ottenuto applicando la Percentuale di Profitto Lordo all’ammontare della riduzione del Volume di Affari in tal modo evitata, fermo quanto di seguito stabilito,
al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese, incluse nel Profitto Xxxxx, che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza dell’Evento di Inquinamento durante il Periodo di Indennizzo.
Il calcolo della Perdita Da Interruzione di Attività dovrà avvenire anche in applicazione di quanto segue:
i. se il Limite di Indennizzo è inferiore all’importo ottenuto applicando la Percentuale di Profitto Lordo al Volume di Xxxxxx Xxxxx (proporzionalmente aumentato qualora il massimo Periodo di Indennizzo superi i 12 mesi) l’indennizzo pagabile sarà ridotto in proporzione;
ii. se durante il Periodo di Indennizzo l’Assicurato venderà Merce o presterà servizi in ubicazione diversa dal Sito Assicurato, sia direttamente sia per tramite altrui, quanto pagato o pagabile all’Assicurato stesso per effetto di tali vendite o prestazioni sarà incluso nel calcolo del Volume di Affari durante il Periodo di Indennizzo;
iii. se uno o più dei costi fissi dell’attività dichiarata non fossero assicurati con la presente Xxxxxxx (essendo stati detratti nello stabilire il Profitto Lordo ai sensi della definizione data) nel calcolo dell’importo indennizzabile a titolo di aumento dei costi di esercizio ogni spesa supplementare sarà ridotta nel rapporto esistente tra il Profitto Xxxxx e lo stesso Profitto Xxxxx sommato ai costi fissi di esercizio non assicurati.
Ai fini di quanto sopra stabilito, i termini utilizzati assumono il significato indicato di seguito (con l’avvertenza che tutti gli importi considerati sono al netto dell’I.V.A.):
“Merci”: materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi e simili;
“Volume di Affari”: quanto pagato o pagabile all’Assicurato per merci vendute e consegnate e per servizi resi durante l’attività dichiarata in un Sito Assicurato;
“Profitto Lordo”: la differenza fra l’ammontare del Volume di Affari addizionato alle rimanenze finali e l’ammontare delle rimanenze iniziali addizionato agli acquisti di Merci (al netto degli sconti ottenuti) e agli altri costi di esercizio non assicurati in appresso indicati. Le rimanenze iniziali e quelle finali devono essere determinate secondo i normali metodi contabili dell’Assicurato;
“Periodo di Carenza”: il periodo di tempo successivo al verificarsi di un’Interruzione di Attività, indicato al punto 3.b della Scheda di Polizza. Con riferimento alla presente garanzia, il Periodo di Carenza varrà pertanto quale Franchigia temporale;
“Periodo di Indennizzo”: il periodo che decorre dalla scadenza del Periodo di Carenza per la durata massima non superiore ai giorni consecutivi indicati al punto 3.b della Scheda di Polizza. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, risoluzione o sospensione della Polizza avvenuti posteriormente alla data della Disposizione dell’Autorità.
“Percentuale di Profitto Lordo”: il rapporto tra il Profitto Xxxxx ed il Volume di Affari ricavati durante l’anno finanziario immediatamente precedente la data della Disposizione dell’Autorità, corretto con gli aggiustamenti di seguito precisati;
“Volume di Xxxxxx Xxxxx”: il Volume di Affari durante 12 mesi immediatamente precedenti la data dell’Evento di Inquinamento, corretto con gli aggiustamenti di seguito precisati;
“Volume di Affari di Riferimento”: il Volume di Affari durante il periodo corrispondente al Periodo di Indennizzo nei 12 mesi immediatamente antecedenti la data della Disposizione dell’Autorità che determina la sospensione dell’attività, corretto con gli aggiustamenti di seguito precisati ed opportunamente aumentato quando il Periodo di Indennizzo ecceda i 12 mesi.
Gli aggiustamenti previsti dalle precedenti definizioni sono quelli da apportare per tener conto della tendenza generale dell’attività dichiarata e di ogni altro fattore interno o esterno che influenzi l’attività stessa sia prima che dopo l’Evento di Inquinamento o che l’avrebbe influenzata se questo non si fosse verificato, in modo che i risultati ottenuti nella determinazione della Percentuale di Profitto Lordo, del Volume di Xxxxxx Xxxxx e del Volume di Affari di Riferimento rappresentino, il più fedelmente possibile, quelli che sarebbero stati conseguiti negli stessi intervalli di tempo, di cui alle rispettive definizioni, decorrenti dalla data della Disposizione dell’Autorità che ha determinato la sospensione dell’attività, se questa non fosse avvenuta.
1.2 Danni all’Esterno del Sito Assicurato
Garanzia C. Costi di Bonifica all’Esterno del Sito
1) Costi di Bonifica all’Esterno del Sito Derivanti dall’Attività Assicurata L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato dai Costi di Bonifica causati da un Evento di Inquinamento, in relazione ai quali insorga in capo all’Assicurato l’obbligo giuridico di procedere alle Attività di Bonifica all’esterno del Sito Assicurato, a condizione che l’Inquinamento oggetto delle Attività di Bonifica derivi dall’Attività Assicurata e sia originato da, sui, nei, attraverso, sopra o sotto i Xxxx Xxxxxxxxxx;
2) Costi di Bonifica all’Esterno del Sito Derivanti dal Sito Assicurato
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato dai Costi di Bonifica causati da un Evento di Inquinamento, in relazione ai quali insorga in capo all’Assicurato l’obbligo giuridico di procedere alle Attività di Bonifica all’esterno del Sito Assicurato, a condizione che l’Inquinamento oggetto delle Attività di Bonifica derivi dal Sito Assicurato e sia originato da, sui, nei, attraverso, sopra o sotto i Xxxx Xxxxxxxxxx.
Garanzia D. Responsabilità Civile Ambientale per Attività Assicurate
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato dalle somme che lo stesso sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per Xxxxx a Xxxxx intesi come:
1) morte, malattia, lesioni personali; e/o
2) danni materiali ovvero la perdita o la distruzione, il danneggiamento o il deterioramento di beni materiali di terzi, quando tali eventi comportino una diminuzione di valore di tali beni, ivi compresi i danni derivanti dall’impossibilità di utilizzare i beni, risarcibili anche
qualora tali beni non abbiano subito danni materiali diretti. Sono compresi nei danni materiali i Costi di Bonifica direttamente sostenuti da un terzo in relazione alle Attività di Bonifica e in esecuzione di una Disposizione dell’Autorità, nei casi in cui l’obbligo di procedere alle Attività di Bonifica gravi in ultima istanza sull’Assicurato in quanto abbia cagionato l’Evento di Inquinamento. In tal caso i Costi di Bonifica saranno indennizzati nei limiti in cui sarebbero stati ragionevolmente indennizzati se fossero stati sostenuti direttamente dall’Assicurato; e/o
3) danno conseguente ad un’interruzione di attività, che sia derivante da un’interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi di un terzo, a condizione però che tali danni siano conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose indennizzabili a termini di Polizza,
che abbia involontariamente cagionato a terzi in conseguenza di un Evento di Inquinamento imputabile all’Assicurato, a condizione che tali Xxxxx a Terzi subiti dal terzo siano conseguenza di un Evento di Inquinamento che derivi dall’Attività Assicurata e sia originato da, sui, nei, attraverso, sopra o sotto i Siti Assicurati.
Garanzia E. Responsabilità Civile Ambientale per Operazioni Presso Terzi
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per Xxxxx a Xxxxx intesi come:
1) morte, malattia, lesioni personali; e/o
2) danni materiali ovvero la perdita o la distruzione, il danneggiamento o il deterioramento di beni materiali di terzi, quando tali eventi comportino una diminuzione di valore di tali beni, ivi compresi i danni derivanti dall’impossibilità di utilizzare i beni, risarcibili anche qualora tali beni non abbiano subito danni materiali diretti. Sono compresi nei danni materiali i Costi di Bonifica direttamente sostenuti da un terzo in relazione alle Attività di Bonifica e in esecuzione di una Disposizione dell’Autorità, nei casi in cui l’obbligo di procedere alle Attività di Bonifica gravi in ultima istanza sull’Assicurato in quanto abbia cagionato l’Evento di Inquinamento. In tal caso i Costi di Bonifica saranno indennizzati nei limiti in cui sarebbero stati ragionevolmente indennizzati se fossero stati sostenuti direttamente dall’Assicurato; e/o
3) danni conseguenti ad un’interruzione di attività, che sia derivante da un’interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi di un terzo, a condizione però che tali danni siano conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose indennizzabili a termini di Polizza,
che abbia involontariamente cagionato a terzi in conseguenza di un Evento di Inquinamento imputabile all’Assicurato, a condizione che tali Danni a Xxxxx subiti dal terzo siano conseguenza di un Evento di Inquinamento derivante da un’Operazione Presso Terzi.
1.3 Danno Ambientale
Garanzia F. Danno Ambientale
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato dai Costi di Bonifica Ambientale causati da un Evento di Inquinamento Ambientale da cui insorga in capo all’Assicurato l’obbligo giuridico di procedere alle Attività di Bonifica Ambientale all’interno o all’esterno del Sito Assicurato, a condizione che il Danno Ambientale oggetto delle Attività di Bonifica Ambientale derivi dall’Attività Assicurata e sia originato da, sui, nei, attraverso, sopra o sotto i Siti Assicurati, ovvero da un’Operazione Presso Terzi.
1.4 Ulteriori Garanzie Opzionali (valide solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza) Garanzia G. Responsabilità Civile Personale
L’assicurazione prestata con la presente Polizza vale anche per la responsabilità civile personale dei Prestatori di Lavoro mentre operano per conto dell’Assicurato.
Ai fini della presente garanzia i Prestatori di Lavoro sono considerati terzi fra di loro.
Qualora il Preposto Responsabile non sia dipendente dell’Assicurato, la presente Garanzia opera in eccesso alle polizze personali dallo stesso stipulate e, comunque, sempre limitatamente all’attività svolta per conto dell’Assicurato.
Xxxxxxxx X. Responsabilità Civile Incrociata
Qualora più società o enti rientrino nella definizione di Assicurato, in caso di Xxxxx a Terzi cagionati da un Assicurato ad un altro Assicurato, la parte danneggiata reclamante il danno non verrà considerata un Assicurato ma un terzo, fermo restando che il Limite di Indennizzo per Sinistro rimane unico a tutti gli effetti.
Garanzia I. Beni di Proprietà (Spese di Decontaminazione)
L’assicurazione è estesa alla copertura delle spese di decontaminazione e dei danni subiti a seguito di Inquinamento di beni mobili o immobili di proprietà dell’Assicurato e/o di terzi che si trovino all’interno del Sito Assicurato e/o all’esterno, ma limitatamente alle Operazioni Presso Terzi, al momento in cui si verifica l’Evento di Inquinamento indennizzabile ai sensi di Polizza.
In caso di operatività della presente Garanzia, l’Esclusione E “Cose Sotto Custodia e/o Controllo” di cui all’art. 3 sarà conseguentemente inefficace con riferimento ai beni contenuti nel Sito Assicurato.
Garanzia J. Responsabilità dell’Assicurato per Fatto di Appaltatori e Subappaltatori
Premesso che l’Assicurato può appaltare e subappaltare ad altre imprese o persone parte delle Attività Assicurate, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, lavori di manutenzione dei locali, lavori e/o prestazioni in genere e/o lavori e/o prestazioni attinenti la sua attività, l’assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull’Assicurato per fatto degli appaltatori o subappaltatori mentre eseguono i lavori nel Sito Assicurato.
L’assicurazione è efficace a condizione che il contratto di appalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge.
Garanzia K. Messa in Sicurezza Operativa
L’assicurazione è estesa alla copertura delle spese per gli interventi di messa in sicurezza operativa di cui all’art. 240, comma 1, lett. n) del Codice dell’Ambiente.
Garanzia X. Xxxxxx e Scarico presso Terzi
La Garanzia E “Responsabilità Civile Ambientale per Operazioni Presso Terzi” è estesa alle operazioni di carico e scarico effettuate presso terzi con i mezzi e/o dispositivi meccanici degli automezzi indicati alla lettera L del punto 3 della Scheda di Polizza.
Garanzia M. Committenza del Trasporto
A parziale deroga dell’Esclusione L “Merce Trasportata” e O “Prodotti” di cui all’art. 3, l’assicurazione è estesa alla responsabilità civile ambientale per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un Evento di Inquinamento verificatosi durante il trasporto, su strada o ferrovia, commissionato a terzi non dipendenti e con mezzi di proprietà di terzi e causato da merce trasportata di proprietà dell’Assicurato.
Si precisa inoltre che la Garanzia opera in Differenza di Limiti (D.I.L.) ad esaurimento del limite di indennizzo della polizza RC Auto del vettore, e in Differenza di Condizioni (D.I.C.) rispetto alla
medesima copertura. In caso di inesistenza, invalidità o inefficacia della polizza RC Auto, la Garanzia s’intende operante con l'applicazione della Franchigia indicata al punto 3.b) della Scheda di Polizza.
Si precisa che la presente Garanzia vale esclusivamente per i fatti attribuibili all'Assicurato in qualità di Committente.
Xxxxxxxx X. Xxxxxxx
A parziale deroga dell’Esclusione C “Amianto/Asbesto e Piombo” di cui all’art. 3, l’assicurazione è estesa ai danni conseguenti ad inquinamento da amianto anche a seguito di incendio, esplosione, scoppio ed eventi naturali.
Garanzia O. Terrorismo
A deroga dell’Esclusione S “Terrorismo” di cui all’art. 3, l’assicurazione è estesa anche ai danni o alle spese derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di Terrorismo.
Garanzia P. Siti Dismessi
A parziale deroga dell’Esclusione V “Siti Dismessi” di cui all’art. 3, l’assicurazione è estesa ai danni derivanti o originati da un Evento o da una situazione di Pericolo Attuale di Inquinamento che siano in qualsiasi modo relativi, derivanti o originati da, su, nel, attraverso, sopra o sotto un Sito Assicurato precedentemente di proprietà dell’Assicurato, ovvero da questi locato, affittato o comunque a qualsiasi titolo utilizzato (sempre in vigenza di polizza) sino alla scadenza del Periodo di Assicurazione, riconducibili alla gestione dell’Assicurato, esclusa l’attività corrente gestita da terzi.
Garanzia Q. Serbatoi Interrati
A parziale deroga dell’Esclusione Q “Serbatoi Interrati” di cui all’art. 3, l’assicurazione è estesa ai danni prodotti dalla fuoriuscita di sostanze stoccate o movimentate nel Sito Assicurato in:
1) Serbatoi Interrati a parete singola di età inferiore ai 30 anni, purché, se si tratta di Serbatori Interrati di età superiore ai 5 anni, sia documentata l’effettuazione di prove o verifiche di tenuta, con esito positivo, ripetute con frequenza annuale;
2) Serbatoi Interrati a doppia parete di età inferiore ai 30 anni, purché, se si tratta di Serbatori Interrati di età superiore ai 10 anni, sia documentata l’effettuazione di prove o verifiche di tenuta, con esito positivo, ripetute con frequenza biennale o i serbatoi siano dotati di sistemi di contenimento.
Garanzia R. Garanzia Postuma
Qualora la presente Xxxxxxx non venga rinnovata, per motivi diversi dal mancato pagamento del premio, e purché non venga sostituita, in tutto o in parte, da altra polizza di contenuto analogo o similare stipulata con altro assicuratore, l’Assicurato avrà diritto a un Periodo di Garanzia Postuma pari ai giorni indicati alla lettera R del punto 3 della Scheda di Polizza, a decorrere dalla data di mancato rinnovo o cessazione della presente Polizza, durante il quale l’Assicurato potrà denunciare all’Assicuratore:
a) gli Eventi e/o i Pericoli Attuali di Inquinamento originatisi prima della scadenza del Periodo di Assicurazione che precede il mancato rinnovo; e/o
b) le Richieste di Risarcimento ricevute durante il Periodo di Garanzia Postuma purché relative ad Eventi di Inquinamento originatisi e denunciati prima della scadenza del Periodo di Assicurazione che precede il mancato rinnovo.
Il Contraente potrà altresì acquistare, ad un premio che verrà stabilito dall’Assicuratore su richiesta del Contraente ma che non potrà eccedere il 200% dell’ultimo premio annuo di Polizza, un Periodo di Garanzia Postuma di 36 mesi (consecutivi) a decorrere dalla data di mancato rinnovo o cessazione della presente Xxxxxxx, per denunciare le Richieste di Risarcimento ricevute durante il Periodo di Garanzia Postuma purché relative ad Eventi
di Inquinamento originatisi e denunciati prima della scadenza del Periodo di Assicurazione che precede il mancato rinnovo. Tale facoltà dovrà necessariamente essere esercitata dall’Assicurato per iscritto prima della data di scadenza del Periodo di Assicurazione.
Resta in ogni caso inteso che:
1) quanto previsto nella presente Garanzia non incrementa o ricostituisce il Limite di Indennizzo stabilito in Polizza, né estende il Periodo di Assicurazione; e
2) i Xxxxxxxx denunciati all’Assicuratore durante il Periodo di Garanzia Postuma saranno considerati come se fossero stati denunciati l’ultimo giorno del Periodo di Assicurazione che precede il mancato rinnovo.
Garanzia S. Rinuncia alla Rivalsa
L’Assicuratore rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 C.C. verso:
1) le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
2) i Prestatori di Lavoro dell’Assicurato, compresi stagisti, borsisti e/o consulenti che operano presso/per conto dell’Assicurato; e
3) le società controllanti, controllate, consociate, affiliate, associate e/o collegate, sia italiane che estere, inclusi i consorzi, ove l’Assicurato detenga il controllo di maggioranza, e relativi dipendenti.
Quanto previsto al presente articolo non si applica nel caso in cui l'Assicurato non abbia alcun interesse nei confronti del terzo responsabile e sia consenziente all’azione di rivalsa da parte dell’Assicuratore.
Garanzia T. Danni Reputazionali - Gestione della Crisi
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato dai Costi di Gestione della Crisi sostenuti dall’Assicurato con il preventivo consenso scritto dell’Assicuratore, in conseguenza di una situazione derivante da un Evento coperto e denunciato ai sensi di Polizza, che l’amministratore delegato, il direttore generale, il direttore finanziario, il presidente o il responsabile dell’ufficio legale interno dell’Assicurato ritiene in buona fede che abbia danneggiato o possa ragionevolmente danneggiare la reputazione e/o il marchio dell’Assicurato per effetto dell’esposizione mediatica sulla stampa, in televisione, in radio o su internet, purché tale situazione sia iniziata per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e sia denunciata ai sensi di Polizza durante lo stesso periodo.
Garanzia U. Contaminazione Radioattiva di Bassa Intensità
A parziale deroga dell’Esclusione H “Contaminazione Radioattiva” di cui all’art. 3, l’assicurazione è estesa ai danni causati da fonti radioattive. La copertura non opera in relazione a operazioni svolte all’esterno del Sito Assicurato.
L’operatività della presente Garanzia, relativamente ai danni da fonti radioattive, è subordinata all’effettuazione routinaria della sorveglianza radiometrica sull’intero processo produttivo, in particolare attraverso procedure condivise che verranno definite per iscritto tra l’Assicurato e l’Assicurato prima della decorrenza della presente Garanzia.
Garanzia V. Programma Multinazionale – Polizza Master
La presente Xxxxxxx, qui di seguito chiamata “Polizza Master”, opera quale polizza master nell’ambito di un Programma Multinazionale, vale a dire:
1) quale polizza convenzione per gli Assicurati ubicati in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx, per i quali viene emesso un certificato in applicazione per ciascun Assicurato;
2) quale polizza convenzione per gli Assicurati ubicati all’estero, la cui copertura viene
prestata in Libera Prestazione di Servizi o “Admitted” e per i quali viene emesso (in Italia) un certificato in applicazione per ciascun Assicurato;
3) quale polizza di riferimento per gli Assicurati ubicati all’estero (al di fuori del territorio italiano), per i quali viene emessa una polizza locale nel relativo Paese estero.
Certificati in Applicazione:
Ciascun certificato riporterà almeno i seguenti dati:
i. ragione sociale, indirizzo e codice fiscale/partita Iva dell’Assicurato;
ii. data di effetto e data di scadenza;
iii. elementi variabili (ove previsti);
iv. calcolo del premio di competenza, incluse le imposte governative e gli eventuali caricamenti locali specifici;
v. indicazioni delle opzioni di copertura prescelte (ove pertinente); e
vi. eventuali condizioni particolari aggiuntive.
Polizze Locali Estere:
L’Assicuratore, direttamente o attraverso compagnie di assicurazione appartenenti al Gruppo Chubb Limited o attraverso assicuratori terzi per suo conto, s’impegna a emettere le polizze locali nei rispettivi Paesi e nella rispettiva lingua, applicando una normativa “best local standard” e comunque condizioni il più possibile analoghe a quelle della presente Polizza Master.
Ciascuna polizza locale emessa all’estero riporterà un limite di indennizzo per sinistro e per periodo di assicurazione non inferiore a Euro *******,00.
Differenza di Condizioni e Differenza di Limiti:
La presente Polizza Master interviene a prestare copertura per Differenza di Condizioni (DIC) e/o per Differenza di Limiti (DIL) rispetto a quanto eventualmente non indennizzato/indennizzabile dalle polizze e/o dai certificati in applicazione, sia italiani che esteri, anche a fronte di una differente validità temporale della garanzia. Pertanto qualora le condizioni normative previste dalla presente Polizza Master, xxx comprese quelle temporali, siano più estese di quelle delle polizze locali estere, anche per le polizze locali estere varranno le condizioni della presente Polizza Master, fino alla concorrenza dei Limiti di Indennizzo previsti dalla presente Polizza Master. Ogni sinistro non liquidabile sotto una polizza locale perché di un importo inferiore alla franchigia ivi prevista non potrà in ogni caso essere liquidato dalla presente Polizza Master. Nel caso in cui un sinistro risulti coperto sia dalle garanzie prestate con la polizza locale che dalla presente Polizza Master, ove l'ammontare di detto sinistro sia superiore al limite di indennizzo prestato dalla polizza locale, la presente Polizza Master liquiderà la parte di sinistro compresa nella differenza tra il Limite di Indennizzo prestato dalla presente Polizza Master e quello indicato nella polizza locale.
In caso di presenza di altre polizze a copertura della Responsabilità Ambientale stipulate dagli Assicurati con altri assicuratori, la presente Polizza Master opera altresì in Differenza di Condizioni e/o Differenza di Limiti fino alla scadenza o annullamento/cessazione dei predetti contratti. L’Assicurato s’impegna a fornire la copia delle polizze in essere con altri assicuratori e a comunicare qualsiasi variazione dovesse intervenire successivamente. Alla scadenza o annullamento/cessazione di tali polizze la copertura prevista dalla presente Polizza Master s’intenderà automaticamente prestata in forma piena.
I Limiti di Indennizzo previsti dalla presente Polizza Master non sono cumulabili con i limiti o massimali previsti dalle polizze locali emesse dall’Assicuratore. Pertanto in nessun caso l’Assicuratore indennizzerà importi superiori ai Limiti di Indennizzo indicati nella Scheda di Polizza.
Reverse DIC:
Qualora le polizze locali estere prevedessero condizioni normative più estese di quelle previste dalla presente Polizza Master, tali condizioni più estese varranno, limitatamente all’Assicurato estero, fino al Limite di Indennizzo previsto dalla presente Polizza Master, con le seguenti ulteriori
esclusioni (oltre a quelle già previste dalla presente Polizza Master che si intendono qui espressamente richiamate e operanti):
a) tutti i rischi per i quali è obbligatoria l’assicurazione in base alle leggi locali;
b) danni per i quali è previsto un limite di indennizzo inferiore al massimale della polizza locale;
c) qualsiasi RC Professionale;
d) garanzia di fornitura (mancanza di qualità e/o insufficienza di “performance” del prodotto);
e) spese per ritirare dal mercato i prodotti e spese conseguenti ad operazioni di smontaggio e rimontaggio del prodotto difettoso;
f) perdite patrimoniali pure (cd. “pure financial losses”);
g) rischi atomici/nucleari e danni conseguenti a radiazioni;
h) danni rientranti nel rischio “Aviation”;
i) responsabilità del vettore;
j) diversità nella validità temporale (trigger) e territoriale, salvo diversa e specifica contrattualizzazione sulla presente Polizza Master;
k) contrattualizzazione del massimale per sinistro anziché per sinistro e periodo assicurativo;
l) diversità nella definizione dei “terzi”;
m) RC Contrattuale;
n) Guerra e Terrorismo.
Limitatamente alle polizze locali emesse in USA o Canada, valgono anche le seguenti esclusioni:
o) Stop Gap Liability, Occupational Diseases, Worker’s Compensation;
p) Employment Practice Liability;
q) Automobile Liability;
r) Loss of Use;
s) Personal injury, Advertising injury e Liquor Liability;
t) Fungi, Bacteria and Moulds;
u) Punitive and Exemplary Damages.
Drop Down:
Qualora in seguito al pagamento di indennizzi, i limiti di indennizzo o i sottolimiti delle polizze locali estere (e/o dei certificati in applicazione), emesse dall’Assicuratore o da assicuratori terzi per suo conto nell’ambito o in applicazione alla presente Polizza Master, venissero ridotti in parte ovvero esauriti, la presente Polizza Master opererà in eccesso ai limiti ridotti ovvero (nel caso di esaurimento) a primo rischio, fermi i Limiti di Indennizzo e Sottolimiti previsti dalla presente Polizza Master.
Operatività Addizionali della Polizza Master:
Le garanzie prestate dalla presente Xxxxxxx Master s’intendono comunque pienamente operanti anche nei seguenti casi, previa approvazione dell’Assicuratore:
• qualora la polizza locale estera non sia stata emessa, per motivi non imputabili all’Assicurato e/o al Contraente, nel qual caso la copertura viene prestata direttamente dalla presente Polizza Master;
• qualora la polizza locale estera sia stata annullata dall’assicuratore locale per motivi non imputabili all’Assicurato e/o al Contraente, nel qual caso la copertura viene prestata direttamente dalla Polizza Master; o
• qualora i limiti di indennizzo previsti dalla polizza locale estera venissero ridotti o esauriti per effetto di liquidazioni di sinistri, i Limiti di Indennizzo previsti dalla presente Polizza Master opereranno:
- in eccesso ai corrispondenti limiti di indennizzo ridotti della polizza locale;
- a primo rischio nel caso i limiti della polizza locale fossero totalmente esauriti.
In tali casi la copertura sarà prestata senza applicazione delle franchigie previste.
Qualora la polizza locale fosse stata emessa ma non risultasse pagato il relativo premio, la copertura rimane comunque operante e il Contraente s’impegna a versare il relativo premio entro 15 giorni dalla richiesta.
In ogni caso, il mancato pagamento entro i termini contrattuali del premio inerente un certificato e/o una polizza locale in applicazione inficerà unicamente la copertura prestata relativa al medesimo certificato e/o polizza.
Valuta:
Tutti gli importi della presente Polizza Master sono espressi in Euro. In caso di sinistro, l’indennizzo sarà pagato con la medesima valuta con la quale è stato effettuato il pagamento del premio. Per gli indennizzi in valuta estera di sinistri per danni relativi ad Assicurati aventi sede in territori esteri, la conversione della valuta estera in Euro verrà effettuata al tasso di cambio pubblicato ne “Il Sole 24 Ore” di Milano del giorno della liquidazione.
Annullamento/Cessazione della Polizza Master:
L’annullamento o la cessazione della presente Polizza Master comporterà automaticamente l’annullamento o la cessazione dei certificati e/o delle polizze locale emesse in applicazione alla presente Polizza Master, sia italiani che esteri, con effetto dalla scadenza del periodo di assicurazione in corso al momento dell’annullamento o della cessazione.
Regolamentazione dei Sinistri:
L'ammontare di ogni sinistro, sia che venga liquidato sotto la presente Polizza Master ovvero sotto le polizze locali, sarà conteggiato in diminuzione dei Limiti di Indennizzo indicati nella Scheda di Polizza. L'ammontare complessivo dei sinistri liquidati sia sotto la presente Polizza Master che sotto le polizze locali, non potrà in ogni caso superare il Limite di Indennizzo Aggregato indicato nella Scheda di Polizza.
Ogni liquidazione di sinistro effettuata sotto le polizze locali che ecceda il Limite di Indennizzo per Periodo di Assicurazione indicato nella Scheda di Polizza, obbligherà il Contraente nonché, se soggetti diversi, gli Assicurati, a pagare all’Assicuratore l’importo in eccedenza rispetto a tali limiti.
Art. 2. Esclusioni
La presente Polizza non copre qualsiasi danno, spesa o costo direttamente o indirettamente derivante da o connesso a:
A. Aerei/Natanti/Veicoli:
proprietà, possesso, controllo o utilizzo, sia da parte dell’Assicurato che da parte di terzi operanti per suo conto, di:
i. un qualunque mezzo aereo o aerospaziale, mezzo acquatico o natante, incluse le operazioni di carico e scarico degli stessi;
ii. un qualunque veicolo a motore, inclusi eventuali rimorchi ad esso agganciati.
La presente esclusione non si applica in relazione a quanto coperto dalla Garanzia M “Committenza del Trasporto” di cui all’art. 1, qualora operante.
B. Materiali Esistenti in Natura:
presenza, o richiesta di rimozione, di materiali già esistenti in natura nelle aree connesse all’Attività Assicurata, fatta eccezione per gli aumenti di concentrazione dei predetti materiali già esistenti in natura, derivanti dalla medesima Attività Assicurata;
C. Amianto/Asbesto e Piombo:
x. xxxxxxx/asbesto o materiali contenenti amianto/asbesto, e relative fibre e/o polveri; o
ii. piombo o materiali contenenti piombo,
quando i predetti materiali siano presenti sopra o nelle strutture e/o edifici presenti nei Siti Assicurati. La presente esclusione non si applica ai Costi di Bonifica del suolo, sottosuolo o delle acque sotterranee.
D. Circostanze Note:
Circostanze Note, ad eccezione di una Circostanza Nota espressamente coperta dalla Polizza con condizione particolare o appendice.
E. Cose Sotto Custodia e/o Controllo:
perdita, distruzione, danneggiamento, deterioramento, inutilizzabilità o diminuzione di valore di qualunque bene, inclusi i veicoli utilizzati durante il trasporto, di proprietà dell’Assicurato o sotto la custodia o controllo dell’Assicurato o di un suo Prestatore di Lavoro o incaricato, salvo che siano relativi ai Costi di Bonifica.
La presente esclusione non si applica a quanto coperto dalla Garanzia I “Beni di Proprietà - Spese di Decontaminazione” di cui all’art. 1, qualora operante.
F. Condizioni Sfavorevoli di Mercato:
riduzioni del volume d’affari che derivino da sfavorevoli condizioni di mercato determinate da Inquinamento o un
Danno Ambientale.
G. Consulenza:
prestazione o mancata prestazione di consulenza, istruzioni o informazioni o altro servizio professionale, in relazione ai quali sia previsto il pagamento un corrispettivo.
H. Contaminazione Radioattiva:
i. radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da qualsiasi combustibile nucleare o da qualsiasi rifiuto o scoria radioattiva derivata dalla combustione di materiale radioattivo; o
ii. esplosivo tossico nucleare, radioattivo o altro materiale pericoloso che contenga o assembli i componenti di cui sopra,
verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).
La presente esclusione non si applica in relazione a quanto coperto dalla Garanzia U “Contaminazione Radioattiva di Bassa Intensità” di cui all’art. 1, qualora operante.
I. Data di Retroattività o Continuazione di Eventi:
i. Eventi o Pericoli Attuali di Inquinamento originatisi prima della Data di Retroattività, anche se l’Evento o l’Inquinamento o Danno Ambientale vengono scoperti durante il Periodo di Assicurazione;
ii. Eventi o Pericoli Attuali di Inquinamento originatisi nel Periodo di Assicurazione qualora costituiscano la continuazione di Eventi o Pericoli Attuali di Inquinamento originatisi prima della Data di Retroattività.
X. Xxxxx Elettromagnetici:
generazione di campi elettrici e/o magnetici e/o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF).
K. Guerra:
guerra, sabotaggi, atti di invasione di popoli stranieri e ostilità in genere, dichiarate o no, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, incluse azioni militari o colpi di stato, avvenuti successivamente alla data di effetto del Periodo di Assicurazione.
L. Merce Trasportata:
merci, prodotti o rifiuti trasportati dall’Assicurato o per conto dell’Assicurato. La presente esclusione non si applica qualora l’attività di trasporto condotta dall’Assicurato o da un terzo per conto dell’Assicurato rientri nelle Operazioni Presso Terzi, con l’indicazione specifica al punto 8 della Scheda di Polizza dei beni, prodotti o rifiuti il cui traporto è oggetto di copertura, nonché dei mezzi propri dell’Assicurato utilizzabili ai fini delle operazioni di trasporto oggetto di copertura (qualora non sia incaricato un terzo). Tuttavia qualora l’attività di trasporto rientri
nelle Operazioni Presso Terzi, l’assicurazione non sarà operante qualora tali merci, prodotti o rifiuti non siano nel controllo dell’Assicurato o di chi è incaricato del trasporto per conto dell’Assicurato o siano stati già consegnati a terzi, ovvero quando il terzo incaricato non abbia adeguata licenza di trasporto.
X. Xxxxx, Ammende e Penalità:
o consistenti in multe, ammende, sanzioni, danni punitivi ed ogni tipo di penale contrattuale.
N. Prestatori di Lavoro:
Lesioni Fisiche subite da qualsiasi Prestatore di Lavoro in occasione della prestazione dell’attività lavorativa.
O. Prodotti:
qualunque Prodotto, rifiuto o sostanza dopo la consegna a terzi e/o fuori dal Sito Assicurato.
P. Responsabilità Contrattualmente Assunte:
responsabilità assunte dall’Assicurato con un contratto o accordo, salvo il caso in cui la responsabilità dell’Assicurato sussisterebbe comunque per legge anche in assenza di tale contratto o accordo;
Q. Serbatoi interrati:
Inquinamento causato da Serbatoi Interrati:
i. la presenza dei quali era nota al Preposto Responsabile prima della data di effetto del Periodo di Assicurazione e non sia stata dichiarata all’Assicuratore; e
ii. che non siano stati rimossi prima della data di effetto del Periodo di Assicurazione; e
iii. che non siano espressamente coperti con condizione particolare o appendice.
R. Spese Interne:
o consistenti in spese sostenute dall’Assicurato per prestazioni e/o servizi effettuati da Prestatori di Lavoro o altro personale salariato.
S. Terrorismo:
i. un atto di Terrorismo; o
ii. qualunque azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o in altro modo connessa a un atto di
Terrorismo.
Qualora, in forza della presente esclusione, l’Assicuratore consideri un Sinistro non coperto dalla presente
Xxxxxxx, l’onere di provare il contrario sarà a carico dell’Assicurato.
T. Dolo o Violazioni Intenzionali:
inosservanza consapevole o violazione dolosa o intenzionale:
i. da parte dell’Assicurato o di un Preposto Responsabile di leggi, regolamenti, provvedimenti, direttive od ordini amministrativi emanati da un’Autorità Competente, nonché qualsiasi provvedimento esecutivo di natura giudiziaria o amministrativa; o
ii. di qualunque obbligo di porre in essere, successivamente alla scoperta di un Evento o un Pericolo Attuale di Inquinamento coperto dalla presente Polizza, tutte le misure precauzionali, ovvero volte a mitigare o eliminare gli effetti dell’Inquinamento o del Danno Ambientale; o
iii. di qualunque obbligo di porre in essere tutte le misure ragionevoli atte a prevenire o evitare il verificarsi di un Evento o un Pericolo Attuale di Inquinamento coperto dalla presente Polizza.
U. Ispezioni Volontarie:
i. qualsiasi indagine o ispezione volontaria; o
ii. qualsiasi movimentazione del suolo connessa ad attività di costruzione, sviluppo o riqualificazione o comunque connessa a Norme Edilizie,
presso, su o in relazione a qualsiasi sito di proprietà, affittato, occupato o controllato dall’Assicurato.
La presente esclusione non si applica alle operazioni di manutenzione ordinaria dell’Assicurato presso tali siti.
V. Siti Dismessi:
un Evento o un Pericolo Attuale di Inquinamento in qualsiasi modo relativi, derivanti od originati da, su, nel, attraverso, sopra o sotto un Sito Assicurato precedentemente di proprietà dell’Assicurato, ovvero da questi locato, affittato o comunque a qualsiasi titolo utilizzato, quando l’Evento o il Pericolo Attuale di Inquinamento abbiano avuto origine per la prima volta successivamente al trasferimento, all’abbandono, alla cessione o comunque alla cessazione dell’utilizzo di tale Sito Assicurato.
W. Manutenzione Insufficiente:
insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l’Evento.
X. Miglioramenti o Aggiunte:
spese effettuate a titolo di miglioramento o aggiunte. La presente esclusione si applica esclusivamente alle Spese di Sostituzione.
Y. Costi Fissi:
diminuzione di reddito derivante dai costi fissi, sostenuti nel Periodo di Interruzione dell’Attività, relativi alle retribuzioni di amministratori, dirigenti, responsabili di reparto e dipendenti con contratto a termine. La presente esclusione si applica esclusivamente alle Perdite da Interruzione di Attività.
Z. Costi di Prevenzione Derivanti da Comportamenti di Terzi:
o consistenti in Costi di Prevenzione sostenuti dall’Assicurato per l’attuazione di misure di prevenzione da effettuarsi in caso di un Pericolo Attuale di Inquinamento (al fine di neutralizzare o minimizzare gli effetti di tale minaccia e dunque impedire il verificarsi di un Evento, secondo quanto previsto dagli artt. 240, comma 1, lett.
i) e 302 del Codice dell’Ambiente) determinato da un evento causato da un terzo non operante per conto dell’Assicurato nell’ambito dell’Attività Assicurata e/o del Sito Assicurato.
AA. Art. 18 comma 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349:
o consistenti in importi stabiliti dal giudice in via equitativa e/o equivalente nell’ambito di applicazione dell’art. 18 comma 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349.
BB. Attività Svolte all’Esterno:
attività svolte all’esterno del Sito Assicurato.
CC. Alterazioni di Carattere Genetico:
alterazioni di carattere genetico trasmissibili.
DD. Ogm:
organismi geneticamente modificati;
EE. Attività Off-Shore:
proprietà, possesso o uso di piattaforme di perforazione o di altri impianti off-shore per lo stoccaggio o il trasporto di prodotti petroliferi.
Art. 3. Validità Temporale della Copertura (Claims Made)
La presente Xxxxxxx viene prestata su base “claims made”, vale a dire le coperture da essa prevista operano a condizione che:
a) l’Evento abbia origine per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione o il Periodo di Retroattività, se prevista; e
b) l’Inquinamento, il Danno Ambientale o il Pericolo Attuale di Inquinamento si manifesti o sia scoperto per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione; e
c) il Sinistro venga denunciato per iscritto dall’Assicurato all’Assicuratore per la prima volta durante il
Periodo di Assicurazione, o durante il Periodo di Garanzia Postuma qualora operante.
Art. 4. Estensione Territoriale
L’Assicurazione prestata dalla presente Polizza vale per gli Eventi o i Pericoli Attuali di Inquinamento originatisi nell’ambito territoriale indicato al punto 5 della Scheda di Polizza.
Art. 5. Sinistri in Serie
Qualora la presente Xxxxxxx venga rinnovata per più Periodi di Assicurazione e:
a) in un Periodo di Assicurazione sia scoperto e denunciato ai sensi di Polizza un Evento, allora qualsiasi successivo Evento che sia connesso, conseguente o interconnesso al precedente o ne costituisca la continuazione o la ripetizione sarà considerato come scoperto nel Periodo di Assicurazione al quale si riferisce il primo Evento scoperto; e/o
b) in un Periodo di Assicurazione sia ricevuta e denunciata ai sensi di Polizza una Richiesta di Xxxxxxxxxxxx, allora qualsiasi successiva Richiesta di Risarcimento, anche se denunciata successivamente alla cessazione del Periodo di Assicurazione, che sia relativa al medesimo Evento e/o ad un Evento che sia connesso, correlato o interconnesso o costituisca la continuazione o ripetizione dell’Evento a cui si riferisce la prima Xxxxxxxxx di Xxxxxxxxxxxx, verrà considerata come denunciata alla data di denuncia della prima Richiesta di Risarcimento,
purché l’Assicurato abbia rinnovato la presente Polizza senza soluzione di continuità sin dalla scoperta e denuncia dell’Evento, o dal ricevimento e denuncia della prima Richiesta di Risarcimento.
Art. 6. Datazione dell’Evento
Qualora risulti tecnicamente impossibile stabilire la data esatta nella quale si sia originato un Evento o un Pericolo Attuale di Inquinamento, l’Assicuratore indennizzerà l’Assicurato con un ammontare proporzionale al rapporto tra gli anni di copertura assicurativa con l’Assicuratore in cui si è utilizzata la sostanza o si è esercitata l’attività che ha cagionato l’Inquinamento o il Danno Ambientale o il Pericolo Attuale di Inquinamento e gli anni complessivi di utilizzo della suddetta sostanza o di esercizio dell’attività.
Art. 7. Inserimento di Nuovo Sito
Nel caso d’inserimento in copertura quale Xxxx Assicurato di uno o più stabilimenti nel corso del Periodo di Assicurazione, la copertura decorrerà dalla data di effetto dell’appendice d’inserimento senza alcuna retroattività, salvo che venga espressamente diversamente stabilito nella stessa appendice. Non saranno pertanto coperti gli Eventi originatisi prima di tale data.
Art. 8. Limite di Indennizzo
L’assicurazione di cui alla presente Polizza è prestata fino alla concorrenza del Limite di Indennizzo Aggregato indicato al punto 3.a) della Scheda di Polizza, che rappresenta l’esborso massimo a carico dell’Assicuratore per Periodo di Assicurazione in relazione a più Eventi o Pericoli Attuali di Inquinamento, per il complesso di tutte le Garanzie prestate dalla Polizza e per tutte le Attività Assicurate svolte nei Siti Assicurati o nell’ambito delle Operazioni Presso Terzi, indipendentemente dal numero dei Sinistri denunciati durante il Periodo di Assicurazione o degli Assicurati o danneggiati coinvolti.
In relazione a ogni Garanzia prevista all’art. 1 e indicata al punto 3.b) della Scheda di Polizza:
a) l’esborso massimo a carico dell’Assicuratore per un singolo Evento o Pericolo Attuale di Inquinamento, per tutte le Attività Assicurate svolte nel Sito Assicurato o nell’ambito delle Operazioni Presso Terzi, non potrà superare il Limite di Indennizzo per Sinistro (da intendersi parte integrante del Limite di Indennizzo Aggregato e non in aggiunta ad esso), indipendentemente dal numero degli Assicurati o danneggiati coinvolti; e
b) l’esborso massimo a carico dell’Assicuratore per Periodo di Assicurazione in relazione a più Eventi o
Pericoli Attuali di Inquinamento, per il complesso di tutte le Garanzie prestate dalla Polizza e per tutte le
Attività Assicurate svolte nei Siti Assicurati o nell’ambito delle Operazioni Presso Terzi, non potrà superare il Limite di Indennizzo per Periodo di Assicurazione (da intendersi parte integrante del Limite di Indennizzo Aggregato e non in aggiunta ad esso), indipendentemente dal numero dei Sinistri denunciati durante il Periodo di Assicurazione o degli Assicurati o danneggiati coinvolti.
Ogni altro costo o spesa coperta s’intende parte integrante del Limite di Indennizzo applicabile, ad eccezione di quanto previsto dall’Art. 1917 3° comma C.C. per le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato.
Qualora in relazione a una specifica Garanzia prevista all’art. 1 fosse previsto un Sottolimite, per tale specifica Garanzia la copertura assicurativa è prestata fino alla concorrenza del relativo Sottolimite, che rappresenta l’esborso massimo a carico dell’Assicuratore indipendentemente dal numero dei Sinistri denunciati durante il Periodo di Assicurazione o degli Assicurati o danneggiati coinvolti. Il Sottolimite è da intendersi quale parte integrante del Limite di Indennizzo relativo a tale Garanzia, e non in aggiunta allo stesso.
Si precisa che qualora la copertura assicurativa della presente Xxxxxxx fosse prestata per una pluralità di Assicurati, il Limite di Indennizzo rappresenta l’esborso massimo a carico dell’Assicuratore anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
Se il Periodo di Assicurazione è superiore o inferiore a un anno, il Limite di Indennizzo Aggregato e i Limiti di Indennizzo per Periodo di Assicurazione rappresentano il massimo esborso dell’Assicuratore per tale periodo.
Art. 9. Franchigia
L’assicurazione di cui alla presente Polizza viene prestata con l’applicazione delle Franchigie, specificamente indicate al punto 3.b della Scheda di Polizza per ogni Garanzia, che rimarranno a carico dell’Assicurato. L’Assicuratore sarà responsabile solo per la parte di danni o spese coperti, derivanti da un Sinistro, che supera la Franchigia.
La Franchigia si applica separatamente a ogni Garanzia e a ogni Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal fatto che il Periodo di Assicurazione sia superiore o inferiore a un anno o che l’assicurazione cessi prima della scadenza del Periodo di Assicurazione.
Qualora l’Assicuratore corrisponda importi che risultino essere sotto la Franchigia applicabile, l’Assicurato avrà l’obbligo di rimborsare tali importi all’Assicuratore entro 60 giorni dalla sua richiesta scritta.
Art. 10. Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro – Gestione del Sinistro – Spese Legali
a) Ai fini di ogni indennizzo da effettuarsi ai sensi della presente Polizza, in caso di Sinistro l’Assicurato dovrà:
i. denunciare per iscritto l’evento (fornendo una descrizione dettagliata dello stesso) nel più breve termine possibile dal giorno in cui ne sia venuto a conoscenza, e comunque non oltre 3 giorni (art. 1913 C. C.);
ii. comunicare per iscritto nel più breve termine possibile dal giorno in cui ne sia venuto a conoscenza ogni sopravvenuta inchiesta o indagine per incidenti mortali in relazione a un evento per il quale potrebbe esserci una responsabilità penale dell’Assicurato a termini di Polizza;
iii. trasmettere immediatamente all’Assicuratore ogni richiesta, notizia, lettera e verbale relativi al Sinistro, o l’esistenza di qualsiasi procedura originatasi o documentazione pervenuta all’Assicurato in merito al Sinistro;
iv. fornire tutte le informazioni e l’assistenza che l’Assicuratore possa richiedere;
v. non riconoscere o assumere alcuna responsabilità o liquidare o promettere pagamenti o risarcire alcuna spesa senza il preventivo consenso scritto dell’Assicuratore;
vi. non sostenere alcun Costo di Bonifica o Costo di Bonifica Ambientale o qualsivoglia altra spesa senza il preventivo consenso scritto dell’Assicuratore, salvo il caso in cui tali costi e spese si qualifichino come Costi di Prevenzione o spese di messa in sicurezza d’emergenza di cui all’art. 240, comma 1, lett. m) del Codice dell’Ambiente. Le spese coperte dalla presente Polizza che si qualifichino quali Costi di Prevenzione o spese di messa in sicurezza d’emergenza cui all’art. 240, comma 1, lett. m) del Codice dell’Ambiente saranno indennizzate a condizione che, a giudizio di un perito specializzato, siano state necessarie e sufficienti per neutralizzare o minimizzare gli effetti della minaccia, nei limiti del Limite di Indennizzo o, ove maggiore, entro il limite stabilito dall’art. 1914 C.C.
L’inadempimento di uno dei precedenti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.
b) L’Assicuratore assumerà la gestione delle vertenze fino a quando ne avrà interesse, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, per conto dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici.
Con riferimento alle garanzie di Responsabilità Civile verso Terzi, ai sensi dell’articolo 1917 3° comma C. C., sono a carico dell’Assicuratore le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato in relazione a una Richiesta di Risarcimento, entro il limite di un importo pari al quarto del Limite di Indennizzo stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Limite, le spese vengono ripartite fra l’Assicuratore e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L’Assicuratore non riconosce spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da esso designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
c) Qualora l’Assicuratore non si avvalga della facoltà riconosciuta dal primo paragrafo della precedente lettera b), lo stesso avrà comunque facoltà di raccomandare per iscritto che l’Assicurato transiga la Richiesta di Risarcimento secondo l’importo che appaia ragionevole con riferimento alle ragioni di fatto e di diritto dedotte dai terzi e il possibile esito del procedimento giudiziale o arbitrale instaurato od instaurando. In caso di disaccordo fra l’Assicurato e l’Assicuratore sulla gestione della vertenza, l’Assicurato avrà comunque facoltà di non transigere secondo l’importo raccomandato dall’Assicuratore e di proseguire la vertenza, sia sul piano giudiziale, che stragiudiziale. In tal caso, ove all’esito della vertenza i danni liquidati giudizialmente o stragiudizialmente risultino superiori all’importo raccomandato, l’Assicuratore sarà obbligato ad indennizzare l’Assicurato solo nei limiti dell’importo raccomandato, oltre alle spese di difesa ai sensi del secondo paragrafo della precedente lettera b), sostenute prima di tale pagamento.
Norme che Regolano l’Assicurazione in Generale
Art. 1. Pagamento del Premio e Frazionamento
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno di effetto indicato al punto 2 della Scheda di Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.). I premi devono essere pagati all’Assicuratore o all’Intermediario a cui la Polizza è assegnata.
Qualora sia così indicato al punto 11 della Scheda di Polizza, il premio, pur essendo unico e indivisibile, viene frazionato in più rate, la prima delle quali dovrà essere versata al perfezionamento del contratto e le altre con le scadenze pattuite. Il premio di ogni rata successiva al perfezionamento è comunque dovuto all’Assicuratore anche in caso di cessazione o riduzione del rischio, di alienazione totale o parziale delle cose assicurate o di anticipata risoluzione del contratto per qualsiasi motivo.
Art. 2. Legge Applicabile e Foro Competente
La presente Xxxxxxx è soggetta e regolata dalla legge italiana, alla quale si rinvia per tutto quanto non è qui diversamente disciplinato. Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione o esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Milano.
Art. 3. Dichiarazioni relative alle Circostanze del Rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a fatti o circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).
Art. 4. Modifiche del Rischio – Aggravamento o Diminuzione del Rischio
L’Assicurato dovrà comunicare immediatamente per iscritto all’Assicuratore ogni mutamento che comporti un aggravamento (Art. 1898 C.C.) o una diminuzione (Art. 1897 C.C.) del rischio coperto dalla presente Polizza. Gli
aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, nonché la cessazione stessa dell’assicurazione. In caso di diminuzione del rischio, l’Assicuratore ridurrà il premio o le rate di premio successive alla relativa comunicazione da parte del Contraente, fermo restando che l’Assicuratore avrà il diritto di recedere dalla Polizza come disposto dalla legge.
A puro titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che costituiscono aggravamento del rischio il mutamento di destinazione del Sito Assicurato, nonché i cambiamenti nell’Attività Assicurata occorsi durante il Periodo di Assicurazione che richiedano più stringenti misure atte a prevenire o evitare un Evento nell’ambito di un Sito Assicurato, rispetto alle misure applicabili alla data di effetto del Periodo di Assicurazione.
Art. 5. Obblighi Specifici in Caso di Sospensione o Cessazione dell’Attività Assicurata o Alienazione del Sito Assicurato
L’Assicurato è tenuto a comunicare all’Assicuratore, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata inviata entro 3 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza:
- se il Sito Assicurato è oggetto di provvedimento amministrativo di sospensione o chiusura dell’attività;
- se il Sito Assicurato è oggetto di cessione di proprietà.
Art. 6. Altre Assicurazioni
L’Assicurato deve comunicare per iscritto all’Assicuratore l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).
Nel caso in cui un Sinistro indennizzabile ai sensi della presente Polizza fosse indennizzato anche da altra assicurazione, la presente Polizza opererà in eccesso rispetto all’indennizzo prestato da tale altra assicurazione, e pertanto l’Assicuratore sarà responsabile esclusivamente per la parte in eccesso al limite di indennizzo prestato da tale altra assicurazione. Quanto precede non si applica nel caso in cui l’altra assicurazione sia stata specificamente stipulata per operare in eccesso al Limite di Indennizzo della presente Polizza.
Qualora un Sinistro fosse indennizzabile ai sensi della presente Polizza e anche di altra assicurazione a copertura del medesimo rischio stipulata con un’altra società assicuratrice appartenente al gruppo Chubb Limited, l’indennizzo prestato in forza di tale altra assicurazione comporterà la riduzione per il medesimo ammontare del Limite di Indennizzo previsto dalla presente Polizza, nonché viceversa.
Art. 7. Modifiche all’Assicurazione
Le eventuali modifiche al presente contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 8. Diritto di Ispezione e Audit
L’Assicuratore ha il diritto, ma non il dovere, di effettuare in qualsiasi momento, anche in modo continuativo, ispezioni, verifiche, controlli sullo stato del Sito Assicurato e prelevare campioni dallo stesso; per tali ispezioni l’Assicurato è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessarie.
L’esercizio di tale diritto e le risultanze delle ispezioni effettuate non implicano che il Sito Assicurato sia considerato sicuro dall’Assicuratore o che le sue condizioni siano considerate conformi a quanto previsto dalla legge in generale.
Art. 9. Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, il Contraente o l’Assicuratore potranno recedere dalla presente Polizza. La relativa comunicazione dovrà essere inoltrata mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata e avrà efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa. In caso di recesso esercitato dall’Assicuratore, lo stesso rimborserà, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte del premio imponibile relativa al periodo di rischio non goduto.
Art. 10. Surrogazione
L’Assicuratore che ha pagato l’indennizzo è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di esso, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili. L’Assicurato è responsabile verso l’Assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione (Art. 1916 C.C.).
Art. 11. Durata della Polizza – Tacito Rinnovo
In mancanza di disdetta inviata da una parte all’altra mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del Periodo di Assicurazione in corso, la Polizza è rinnovata tacitamente per un nuovo Periodo di Assicurazione.
Art. 12. Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali relativi al presente contratto sono a carico del Contraente/Assicurato.
Art. 13. Sanzioni Economiche e Commerciali
L’Assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponesse l’Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, degli Stati Uniti d'America o da convenzioni internazionali. Chubb European Group SE è una società del gruppo Chubb Limited, società americana quotata al NYSE. Di conseguenza Chubb European Group SE è soggetta a determinate normative e regolamenti statunitensi in aggiunta a quelli nazionali, dell’Unione Europea o delle Nazioni Unite, includenti sanzioni e restrizioni che possono vietare di fornire copertura o pagare sinistri a determinate persone fisiche o giuridiche o assicurare determinati tipi di attività connesse ad alcuni Paesi e territori quali Iran, Siria, Xxxxx del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea.
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare specificatamente le seguenti disposizioni dei seguenti articoli:
Norme che regolano l’Assicurazione Rischi Ambientali:
Art. 2 Esclusioni
Art. 3 Validità Temporale della Copertura (Claims Made) Art. 4 Estensione Territoriale
Art. 5 Sinistri in Serie
Art. 6 Datazione dell’Evento
Art. 7 Inserimento di Nuovo Sito Art. 8 Limite di Indennizzo
Art. 9 Franchigia
Art. 10 Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro – Gestione del Sinistro – Spese Legali
Norme che regolano l’Assicurazione in Generale:
Art. 02 Legge Applicabile e Foro Competente
Art. 05 Obblighi Specifici in caso di Sospensione o Cessazione dell’Attività Assicurata o Alienazione del Sito Assicurato Art. 06 Altre Assicurazioni
Art. 08 Diritto di Ispezione e Audit
Art. 11 Durata della Polizza – Tacito Rinnovo Art. 13 Sanzioni Economiche e Commerciali
Allegato 1
SOS Green 72h Chiama Chubb – Servizio di Consulenza Ambientale
La presente nota ha lo scopo di informare il Contraente sulla possibilità di accedere a un Servizio di Consulenza Ambientale fornito da una società esterna all’Assicuratore e dallo stesso selezionata ai fini della messa in sicurezza di cui all’art. 240, comma 1, lett. m) del Codice dell’Ambiente.
In seguito a un Evento di Inquinamento, l’Assicurato potrà, qualora interessato, avvalersi di un Servizio di Consulenza Ambientale. Il servizio si riferisce a un Sinistro che, ai sensi della Legge a Tutela dell’Ambiente, renda necessario l’intervento di messa in sicurezza d’emergenza di cui all’art. 240, comma 1, lett. m) del Codice dell’Ambiente.
All’Assicurato che:
- denunci il Sinistro all’Assicuratore entro le 72 ore dal momento di accadimento dell’Evento di Inquinamento, e
- concordi e si attenga alle indicazioni del Consulente Ambientale indicato dall’Assicuratore,
l’Assicuratore concederà, in caso di Sinistro indennizzabile, una riduzione della Franchigia pari al 25%, da applicare agli altri importi risarcibili.
In caso di Sinistro indennizzabile, i costi per le operazioni di messa in sicurezza d’ emergenza di cui all’art. 240, comma 1, lett. m) del Codice dell’Ambiente saranno a carico dell’Assicurato e, previa conferma dell’operatività della Polizza da parte dell’Assicuratore, verranno rimborsati dall’Assicuratore all’Assicurato.
In caso di Sinistro non indennizzabile, rimarranno a carico dell’Assicuratore i soli costi relativi al Servizio di Consulenza Ambientale.
Si richiama l’attenzione del Contraente su quanto segue:
a) l’Assicurato non è tenuto ad avvalersi del Servizio di Consulenza Ambientale sopra indicato e l’Assicuratore non sarà in alcun modo parte degli accordi che l’Assicurato e il Consulente Ambientale potranno concludere;
b) il Consulente Ambientale è un soggetto esterno all’Assicuratore e non è un suo agente o rappresentante;
c) l’Assicuratore non si assumerà alcuna responsabilità per i servizi resi dal Consulente Ambientale, né sarà titolare di alcun diritto o alcuna obbligazione o responsabilità eventualmente prevista dagli accordi tra l’Assicurato e il Consulente Ambientale. Qualunque diritto od obbligazione in relazione a tali accordi, comprese fatturazioni, compensi e servizi resi, spettano solo all’Assicurato e al Consulente Ambientale.
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali
Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personali), noi di Chubb European Group – Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – Via Xxxxx Xxxxx 29 – 00000 Xxxxxx – Titolare del trattamento - trattiamo i dati personali forniti dal contraente o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro. I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo consenso dell’interessato, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti allo stato di salute dell’interessato stesso (di seguito tutti insieme i "Dati") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l’entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni specifica richiesta. Inoltre nel caso venga richiesto lo specifico consenso espresso dell’interessato, i dati potranno essere utilizzati per contattarlo con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l’ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviargli offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni momento l’interessato potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il consenso a tale trattamento.
Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche ubicate all’estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite.
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte.
L’interessato ha diritto di accedere ai Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group - Rappresentanza Generale per l’Italia – Via Xxxxx Xxxxx 29 – 00000 Xxxxxx (XX) – Tel. 00-000000– Fax: 00-00000000 o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xxx. Da ultimo, si ricorda che ogni interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.
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Vengono di seguito riportati, ai fini di una migliore comprensione delle informazioni contenute nel Set Informativo, i principali termini utilizzati in ambito assicurativo. Si avverte che ai fini della corretta interpretazione delle Condizioni di Assicurazione, valgono unicamente le definizioni inserite nelle condizioni stesse.