CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SCOLASTICO
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SCOLASTICO
PROVINCIALE “……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..……………………………...”.
Il giorno ……….. (………………………………………………………….) del mese di dell’anno 2002, nella Sala Giunta della Provincia in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, x. 0,
XXX
xx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, con sede in Via Xxxxxxxx Veneto, n. 2, C.F./Partita I.V.A. 00218930113, rappresentata in questo atto, in virtù di quanto disposto dal T.U.E.L. n. 267/2000, dal Dirigente dell’Area Relazioni Esterne, Dr. Xxxxxxxx Xxxxx, nato a Vairano Patenora (CE), in data 19.03.1952,
E
la/il Sig.ra/Sig ………………………………, nata/o a ……………. in data e
residente a ………………………… in via/piazza …….……………...…………………… n… , C.F.
…………………………., in qualità di rappresentante legale dell’Associazione Sportiva
………………………………… (o quale rappresentante legale dell’Associazione Sportiva capofila del raggruppamento tra le Associazioni Sportive),
con l’assistenza del Segretario Generale della Provincia, Dr. Xxxxxxxx Xxxxx,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto
1. La Provincia, come sopra rappresentata, affida in esecuzione della determinazione dirigenziale
n. …. del ………….., all’Associazione Sportiva la
gestione dell'impianto sportivo scolastico provinciale “… ”.
Art. 2 – Durata
1. La presente convenzione ha validità triennale scolastica e precisamente per gli anni scolastici 2002 – 2003, 2003 - 2004, 2004 - 2005. L'eventuale proroga potrà essere disposta, nel rispetto delle vigenti disposizioni, previo autonomo assenso dei due contraenti, fermo restando che ognuna delle parti potrà opporre il proprio diniego. Il rinnovo, ove convenuto, ha durata massima di anni tre e, pertanto, in tal caso, la convenzione prorogata scadrà il 30.6.2008.
2. L'operatività della convenzione si interrompe con il termine delle lezioni di ciascun anno scolastico e scade definitivamente con il termine delle lezioni del terzo anno scolastico, 30. 6.2005 e, in caso di proroga, il 30.6.2008.
3. La consegna delle chiavi avverrà all'inizio dell'anno scolastico e, comunque, non prima del 1° settembre, ed alla fine di ogni anno scolastico, non dopo il 30 giugno, previa verifica in contraddittorio, alla presenza del Responsabile legale dell’Associazione Sportiva affidataria, del Dirigente Scolastico interessato, dei Dirigenti allo Sport e ai Lavori Pubblici della Provincia o dipendenti dagli stessi incaricati, dello stato di conservazione e manutenzione dell'impianto e del rispetto delle clausole del presente atto. Le chiavi dovranno essere restituite in via definitiva al termine delle lezioni dell'ultimo anno scolastico, 30. 6.2005 e, in caso di proroga, il 30.6.2008.
La Provincia si riserva durante la gestione, per sue valutazioni unilaterali e, in caso di mancata
consegna delle chiavi, alla fine della gestione di ogni singolo anno scolastico, di sostituire le serrature di accesso dall'esterno all'impianto con oneri a carico del gestore.
Art. 3 - Modalità d'uso
A. GESTORE E ALTRE SOCIETA'
1. La disponibilità dell'impianto va intesa compatibilmente con le esigenze primarie dell'attività curriculare sportiva dell’Istituto Scolastico. L’uso, pertanto, avviene solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle attività curriculari scolastiche a qualunque titolo svolte (giochi sportivi studenteschi, attività di allenamento scolastico, educazione fisica pomeridiana, esami di maturità, ecc.). L'Istituto Scolastico è tenuto a mettere a disposizione del gestore l'impianto delle Palestre idoneo all'uso (pulito) non oltre le ore 17,00, mentre è tenuto a mettere a disposizione del gestore l'impianto delle Piscine idoneo all'uso (pulito) alle ore 13,30 e non oltre le ore 15,45, fatte salve le necessità rappresentate dall’Istituto Scolastico o dalle Autorità Scolastiche Provinciali da comunicare, comunque, in via preventiva al gestore. Nel caso in cui l’Istituto Scolastico non provvede a mettere a disposizione l’impianto pulito, il gestore è tenuto a fare rapporto circostanziato al Dirigente della Provincia ed al Preside dell’Istituto Scolastico interessato per le rispettive competenze.
2. L'uso dell'impianto è consentito esclusivamente all’Associazione Sportiva o al raggruppamento associativo di cui l’Associazione Sportiva affidataria è capofila e alle altre Associazioni Sportive riconosciute dal CONI, affiliate alle rispettive Federazioni Nazionali o ad un Ente di promozione sportiva, e con le priorità individuate nella presente convenzione. Detto uso deve essere compatibile con le esigenze di utilizzo diretto della Provincia disciplinate dal successivo articolo 11, commi 2 e 3.
3. L'impianto deve essere utilizzato dalle Associazioni Sportive di cui al precedente comma 2
esclusivamente per finalità sportive, di promozione dello sport amatoriale, dilettantistico e professionale. L’attività svolta dalle Associazioni Sportive deve essere compatibile con l’esigenza di salvaguardia delle proprietà tecnico - funzionali dell’impianto. L’utilizzo dell'impianto non può pregiudicare il buono stato dell’edificio e delle attrezzature, non può essere contrario ai fini propri di un edificio pubblico destinato a scopi formativi ed educativi e deve riguardare solo attività ufficialmente riconosciute dal CONI come sportive o formativo - sportive e che siano formativo - sportive a favore di adulti, minori, anziani, o disabili, o manifestazioni sportive senza accesso al pubblico preventivate in sede di offerta per l'affidamento della presente gestione.
4. L'impianto, di norma, resta aperto per le attività sportive da lunedì a sabato. La domenica e i giorni festivi, di norma, resta aperto solo per lo svolgimento di specifiche manifestazioni sportive senza accesso al pubblico, autorizzate di volta in volta dalla Provincia - Ufficio Sport, sentito l'Istituto Scolastico.
5. Gli orari dettagliati per l'utilizzo extrascolastico dell'impianto da parte dell’Associazione Sportiva gestore dell’impianto e delle singole Associazioni Sportive devono essere depositati presso la Provincia – Ufficio Sport, il Coni Provinciale e l’Istituto Scolastico e devono essere esposti in modo visibile nell'impianto stesso e recepiti negli appositi atti convenuti tra il soggetto gestore e le Associazioni Sportive stesse. L’Associazione Sportiva che gestisce l’impianto e le altre Associazioni Sportive che utilizzano l’impianto devono impegnarsi a rispettare gli orari da ciascuna indicato.
6. Per qualsiasi danno arrecato alle attrezzature dell'impianto durante corsi, allenamenti e manifestazioni, è dovuto il ripristino e/o sostituzione a regola d’arte dell’oggetto danneggiato. A ciò provvedono la Provincia e il gestore avvalendosi anche della polizza assicurativa di cui al successivo articolo 7.
B. PALESTRE
7. Gli addetti devono rifiutare l’ingresso all’impianto a chiunque possa turbare il buon andamento del servizio.
8. Gli addetti e gli utenti devono attenersi scrupolosamente alle seguenti direttive:
a) ogni Associazione Sportiva utente è responsabile della conservazione del certificato medico che attesti lo stato di sanità fisica dei propri atleti all’attività sportiva svolta nell'impianto e, in caso di necessità, deve produrli in copia al gestore;
b) circolare esclusivamente negli spazi assegnati al gestore per l'attività sportiva con abbigliamento e calzature idonee al decoro e alla pratica sportiva dell'impianto;
c) astenersi dal fumare in tutti i locali dell’impianto, schiamazzare, correre e, comunque, tenere un contegno non corretto;
d) usare l’acqua delle docce senza spreco e, in ogni caso, usare per l’igiene personale prodotti biodegradabili.
C. PISCINE
9. Gli addetti devono rifiutare l’ingresso all’impianto a chiunque possa turbare il buon andamento del servizio.
10. Gli stessi e gli utenti devono circolare negli spazi destinati alla balneazione e negli spogliatoi
con calzature idonee.
11. Gli utenti devono attenersi scrupolosamente alle seguenti direttive:
a) ogni Associazione Sportiva utente è responsabile della conservazione del certificato medico che attesti lo stato di sanità fisica dei propri atleti all’attività sportiva svolta nell'impianto e, in caso di necessità, deve produrli in copia al gestore;
b) svestirsi e rivestirsi unicamente negli appositi spogliatoi, tenendo le porte completamente chiuse;
c) sottoporsi ad accurata doccia prima dell’accesso alle vasche, attraversando i passaggi obbligati che devono essere regolarmente e continuamente funzionanti con la presenza, nella vaschetta di passaggio, di liquido antimicotico;
d) utilizzare obbligatoriamente la cuffia per il bagno ed astenersi dall’usare forcine di qualsiasi materiale, per trattenere i capelli;
e) astenersi dal fumare in tutti i locali dell’impianto, schiamazzare, correre e, comunque, tenere un contegno non corretto;
f) astenersi dall’usare in piscina saponi, detersivi, sostanze medicamentose o di qualsiasi altro genere che possono alterare la composizione chimica dell’acqua nella vasca;
g) usare l’acqua delle docce senza spreco e, in ogni caso, usare per l’igiene personale prodotti biodegradabili;
h) riporre negli appositi cestini porta rifiuti chewingum e caramelle;
i) rifare la doccia e ripassare nel pediluvio in caso di uso dei servizi igienici;
l) non sciacquarsi la bocca con l’acqua della piscina;
m) non sputare nell’acqua;
n) non gettare il costume per terra negli spogliatoi e tantomeno calpestarlo;
o) non entrare in acqua con bende, cerotti o ferite aperte.
Art. 4 – Obblighi del gestore
1. Il gestore, nella persona del legale rappresentante, si impegna:
a) a concordare, con la Provincia e con il CONI Provinciale, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, la individuazione delle Associazioni Sportive da ammettere all'utilizzo. Le domande di ammissione all’utilizzo dell’impianto dovranno essere prodotte alla Provincia, al CONI Provinciale e all’Associazione Sportiva che gestisce l’impianto entro il 31 agosto di ogni anno per l’anno scolastico successivo. Le domande saranno esaminate sulla base di criteri definiti da apposita Commissione in via preventiva e resi noti a livello provinciale. L’Ufficio Sport della Provincia metterà a disposizione degli interessati apposito schema di domanda;
b) a comunicare, prima di iniziare l’utilizzo dell'impianto, alla Provincia, al CONI Provinciale e all'Istituto Scolastico il calendario per l'uso dell'impianto e l’elenco delle Associazioni Sportive fruitrici dello stesso, con l’indicazione del responsabile legale e del preposto alla sicurezza per l’attività sportiva nell’impianto in orario extrascolastico;
c) a provvedere giornalmente e secondo eventuali ulteriori necessità, con ogni spesa a proprio carico, alla pulizia dell'impianto, delle sue pertinenze, dei servizi e degli spazi concessi in uso. Questi devono essere rilasciati agibili ed in idoneo stato per l'uso scolastico con particolare riguardo alla situazione igienico-sanitaria di spogliatoi e servizi igienici. Al termine dell'attività
giornaliera l'impianto deve essere in perfetto stato per l'utilizzo scolastico e il gestore dovrà provvedere alla disinfezione ed eventuale disinfestazione dei servizi igienici. Eventuali impedimenti all'uso scolastico devono essere segnalati entro le 48 ore e di norma per iscritto alla Provincia - Ufficio Sport - e all'Istituto Scolastico interessato;
d) a provvedere, secondo la normativa vigente e con ogni spesa a proprio carico, all’inserimento
del liquido antimicotico (per le Piscine);
e) a prendere diretti contatti con il Dirigente Scolastico dell’Istituto per stabilire ulteriori disposizioni per l'uso delle attrezzature;
f) ad evitare che nell’impianto si svolgano attività e manifestazioni non sportive o comunque aperte al pubblico, essendo lo stesso privo dell’agibilità per pubblico spettacolo;
g) a sospendere immediatamente l'utilizzo dell'impianto per sopraggiunti motivi ostativi od in caso di risoluzione o sospensione della presente convenzione;
h) a comunicare mensilmente le ore di utilizzo dell'impianto da parte dello stesso e delle altre
Associazioni Sportive ammesse all'uso, con il relativo importo dovuto quale quota oraria rimborso in base agli importi vigenti deliberati dalla Provincia, fermo restando il pagamento per ciascun anno scolastico dell’importo dovuto per il monte orario mensile garantito in sede di offerta più l’importo monte ore effettivo di utilizzo accertato oltre tale limite (questa lettera si applica solo alle Palestre);
i) a versare entro 15 giorni dalla scadenza di ogni mese e, comunque, previo ricevimento della fattura da parte della Provincia, l'importo mensile complessivo di cui al punto precedente punto h);
l) a versare in cinque rate bimestrali posticipate, entro 15 giorni dalla scadenza del bimestre e, comunque, previo ricevimento della fattura da parte della Provincia, il rateo del rimborso annuo pari al 50% delle spese quantificate dalla Provincia per consumo annuale di acqua, energia elettrica e riscaldamento, provvedendo, con l'ultima rata, al pagamento del conguaglio delle spese quantificate a consuntivo per l’intero annuo scolastico (questa lettera si applica solo alle Piscine);
m) a versare su richiesta della Provincia, l'onere di cui al successivo art. 10, comma 1, lettera c);
n) a fruire dell'impianto, dei sui accessori e delle attrezzature con l'osservanza della migliore diligenza in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori, alle attrezzature ed a quant'altro di proprietà della Provincia o dell’Istituto Scolastico, nonché ogni disturbo al regolare svolgimento dell'attività scolastica;
o) a rispettare e far rispettare alle Associazioni Sportive e loro utenti il calendario e gli orari di utilizzo concordati e comunicati alla Provincia, al CONI Provinciale e all'Istituto Scolastico;
p) a rispettare ogni norma tecnico-sportiva e igienico-sanitaria vigente esonerando la Provincia e
l'Istituto Scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di inadempimento;
q) a provvedere con ogni onere a suo carico alla sorveglianza e custodia dell'impianto attraverso una o più persone, uniche responsabili per tale compito, le cui generalità complete e recapiti di reperibilità devono essere comunicate alla Provincia, al CONI Provinciale ed all'Istituto Scolastico per l'intera durata della gestione. Il gestore non deve in alcun caso rilasciare ad altra Associazione Sportiva che utilizza l'impianto o a soggetti diversi da quelli incaricati della sorveglianza e custodia copia delle chiavi di accesso esterno all'impianto. Il gestore è responsabile per eventuali danni anche addebitabili a terzi;
r) a rispettare, con riferimento ad eventuale personale dipendente impiegato nella gestione e ad ogni adempimento connesso e conseguente, il CCNL di categoria, esonerando la Provincia da ogni e qualsiasi responsabilità provvedendo agli adempimenti di legge in materia di sicurezza sul lavoro direttamente, nonché in collaborazione con i preposti della sicurezza delle singole Associazioni Sportive utenti;
s) a trasmettere, entro il 30 settembre di ogni anno di durata della presente convenzione, il rendiconto relativo all’attività sportiva conclusasi nell’impianto nell’anno scolastico precedente.
Art. 5 – Divieti
1. Al gestore è fatto divieto:
a) consentire l'accesso nell'impianto sportivo e sue pertinenze al pubblico ed agli estranei;
b) svolgere, e far svolgere, nell'impianto attività e manifestazioni non sportive;
c) installare, e fare installare, attrezzi fissi o mobili che possano ridurre la funzionalità primaria degli ambienti;
d) collocare, e far collocare, nell’impianto, a qualunque titolo, materiale pubblicitario fisso o mobile, salvo quello espressamente autorizzato dalla Provincia sentito l’Istituto Scolastico;
e) eseguire lavori di manutenzione ordinaria in violazione a quanto disposto al successivo articolo
10, comma 1, lettere a) e b).
Art. 6 – Diritti del gestore
1. Il gestore ha diritto ad utilizzare l'impianto di cui è affidatario per l'attività sportiva propria e/o del raggruppamento delle Associazioni Sportive di cui è capofila e per il quale agisce, fermo restando di ammettere all'uso dell'impianto le altre Associazioni Sportive di cui al precedente articolo 3, comma 2.
2. Il gestore ha diritto a riscuotere la quota oraria vigente deliberata dalla Provincia per l'utilizzo dell'impianto, come riportata al successivo art. 8, comma 1. Poiché la quota oraria viene interamente versata alla Provincia a titolo di rimborso delle spese sostenute per i consumi di luce, acqua e riscaldamento, il gestore ha diritto a riscuotere dalle altre Associazioni Sportive ammesse all'uso dell'impianto una quota oraria suppletiva, a parziale copertura, delle altre spese sostenute direttamente dal gestore e dimostrate con il suo rendiconto, in misura non superiore al 60% della quota oraria riconosciuta alla Provincia (questo comma si applica solo
alle Palestre).
3. Il gestore ha diritto a riscuotere dalle altre Associazioni Sportive ammesse all'uso dell'impianto una quota oraria determinata come segue (questo comma si applica solo alle Piscine):
a) compartecipazione pari al costo orario risultante dalla ripartizione dell'importo annuo riconosciuto alla Provincia, nella misura del 50% dei consumi effettivi per luce, acqua e riscaldamento, per il numero delle ore di effettivo utilizzo;
b) una quota di compartecipazione oraria determinata ripartendo le altre spese diverse da quelle
indicate al precedente punto a) sostenute direttamente dal gestore e dimostrate con il suo
rendiconto, per le ore complessive di effettivo utilizzo.
4. Il gestore ha diritto di escludere, sentita la Provincia e il CONI Provinciale, dall'uso dell'impianto l'Associazione Sportiva che non ottemperi agli obblighi e doveri già previsti per il gestore, per i quali tutte le Associazioni Sportive utenti sono responsabili in solido. A tal fine tutte le Associazioni Sportive ammesse all’utilizzo devono rilasciare al gestore dichiarazione di assunzione delle proprie responsabilità limitatamente all’uso dell’impianto nonché dichiarazione di accettazione della presente convenzione, compreso il rapporto assicurativo. Le dichiarazioni devono essere conservate a cura del gestore e, in caso di necessità, devono essere esibite all’Ufficio Sport della Provincia.
5. Il gestore ha diritto di escludere dall'utilizzo dell'impianto, fatta salva ogni azione di recupero delle somme dovute, l'Associazione Sportiva che non provvede, nonostante sollecito e diffida, al pagamento della quota oraria dovuta alle scadenze previste dalla presente convenzione e/o alle scadenze convenute tra il gestore e le Associazioni Sportive ammesse all’utilizzo dell’impianto.
Art. 7 - Copertura assicurativa e garanzia fideiussoria
1. Il gestore deve assumere ogni responsabilità per l'attività che si svolgerà nell’impianto con tutte le conseguenze dirette ed indirette ad essa connesse, esonerando la Provincia e l'Istituto Scolastico da qualsivoglia responsabilità per danni a persone o cose di terzi, dell’Istituto e della
Provincia. A tal fine il gestore deve produrre apposita polizza assicurativa per responsabilità civile "omnia" per la quale può essere chiamato a rispondere in base alla presente convenzione. Detta polizza dovrà avere un massimale minimo di Euro 1.000.000. Copia della polizza di cui sopra dovrà essere consegnata all'Ufficio Sport della Provincia, al CONI Provinciale ed all'Istituto Scolastico, prima dell’inizio dell'attività.
2. Oltre alla polizza assicurativa per responsabilità civile il gestore dovrà produrre una
fideiussione che:
a) dovrà contemplare la Provincia e l’Istituto Scolastico quali soggetti terzi nei cui confronti opera anche per il diritto al risarcimento di eventuali danni arrecati all'impianto ed alle sue attrezzature in conseguenza dell'attività svolta, nonché all’attività didattica dell’Istituto Scolastico;
b) dovrà contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione (art. 1944 C.C.) e la rinuncia di avvalersi del termine di cui all’articolo 1957 C.C.;
c) dovrà garantire il pagamento dell’importo mensile dovuto per quote di rimborso spese per l'utilizzo dell'impianto e della erogazione del concorso alle spese correnti di gestione e spese di investimento offerti, nonché per il recupero delle penali comminate al gestore e dei rimborsi dovuti in caso di rinuncia o ad altro titolo dal gestore;
d) dovrà garantire il pagamento per un importo massimo annuo così determinato:
- Palestra I.T.S.C. “X. Xxxxxxx”, xxx Xxxxxxxxx, Xx Xxxxxx Euro 6.100=
- Palestra I.T.I.S. “X. Xxxxxxxxxx”, xxx Xxxxx, Xx Xxxxxx | Euro | 1.500= |
- Palestra I.T.S.N. “X. Xxxxx”, via Doria, La Spezia - Palestra e Palestrina I.T.S.C. “M. Da Passano”, | Euro 1.500= | |
via Fontevivo, La Spezia - Palestra Complesso Scolastico (I.T.S.C. “X. Xxxxxx” e Liceo Classico Scientifico Statale “X. Xxxxxxxxxxxx”), | Euro 6.100= | |
xxx xxx Xxxxxx x Xxxxxxx - Xxxxxxx I.T.S.C. “X. Xxxxxxx”, via Bragarina, La Spezia - Piscina Complesso Scolastico (I.T.S.C. “X. Xxxxxx” e Liceo Classico Scientifico Statale “X. Xxxxxxxxxxxx”), via dei Molini a Sarzana | Euro 6.100= Euro 20.000= Euro 20.000= |
e) dovrà contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione (art. 1944 C.C.) e la rinuncia di avvalersi del termine di cui all’articolo 1957 C.C. La fideiussione non dovrà contenere termini di scadenza e deve prevedere l’impegno del garante di pagare "a prima richiesta della Provincia" escludendo la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale (art. 1945 C.C.).
3. In qualsiasi caso in cui la Provincia si avvalga della fideiussione ai sensi della presente convenzione la stessa dovrà essere reintegrata all'importo originario a cura dell'affidatario entro il termine di giorni 30, pena la sospensione operativa della presente convenzione e la sua successiva risoluzione per inadempimento.
Art. 8 – Quote di rimborso dovute alla Provincia per l’uso dell’impianto
A. PALESTRE
1. Per l’uso dell’impianto è dovuta dal gestore e dalle Associazioni Sportive ammesse all'uso la quota oraria a titolo di parziale rimborso del surplus dei consumi necessari a garantire lo svolgimento delle attività extrascolastiche (spese per il combustibile, acqua, energia elettrica) determinata dalla Provincia, distintamente per impianto, come segue:
- Palestra I.T.S.C. “X. Xxxxxxx”, xxx Xxxxxxxxx, Xx Xxxxxx Euro 5,68=
- Palestra I.T.I.S. “X. Xxxxxxxxxx”, xxx Xxxxx, Xx Xxxxxx Euro 4,13=
- Palestra I.T.S.N. “X. Xxxxx”, via Doria, La Spezia Euro 4,13=
- Palestra I.T.S.C. “X. Xx Xxxxxxx”,
xxx Xxxxxxxxx, Xx Xxxxxx - Xxxxxxxxxx I.T.S.C. “M. Da Passano”, | Euro | 6,71= |
via Fontevivo, La Spezia - Palestra Complesso Scolastico (I.T.S.C. “X. Xxxxxx” e Liceo Classico Scientifico Statale “X. Xxxxxxxxxxxx”), | Euro | 2,58= |
xxx xxx Xxxxxx x Xxxxxxx | Euro | 7,75= |
rapportata alle ore di utilizzo. L’importo s’intende I.V.A. inclusa. Resta fermo il pagamento per ciascun anno scolastico delle ore minime garantite in sede di offerta.
2. L’importo mensile complessivo di cui al precedente comma 1 deve essere versato dal gestore entro 15 giorni dalla scadenza di ogni mese e, comunque, previo ricevimento della fattura da parte della Provincia.
B. PISCINE
3. Per l’uso dell’impianto è dovuta dal gestore alla Provincia un rimborso pari al 50% delle spese sostenute dalla stessa per consumo annuale di acqua, energia elettrica e riscaldamento, provvedendo, con l'ultima rata, al pagamento del conguaglio delle spese quantificate a consuntivo per l’intero anno scolastico. L’importo s’intende I.V.A. inclusa.
4. L’importo di cui al precedente comma 3 deve essere versato dal gestore in cinque rate bimestrali posticipate entro 15 giorni dalla scadenza del bimestre e, comunque, previo ricevimento della fattura da parte della Provincia.
C. ADEGUAMENTO QUOTE ORARIO DI RIMBORSO
5. Le quote di rimborso di cui al comma 1 del presente articolo possono essere adeguate dall’Amministrazione Provinciale annualmente e le variazioni diventano punto di riferimento per tutte quelle disposizioni della presente convenzione che le richiamano, con conseguente adeguamento.
Art. 9 – Quote orarie di rimborso dovuto al gestore dalle altre Associazioni Sportive per l’utilizzo dell’impianto
1. L’uso dell'impianto da parte delle Associazioni Sportive è subordinato al pagamento al gestore della quota oraria prevista al precedente articolo 8, rapportata alle ore di utilizzo concesse, come determinate all'articolo 6, commi 2 (palestre) e 3 (piscine).
Art. 10 - Obblighi della Provincia
1. La Provincia assume i seguenti obblighi:
a) provvedere, di norma durante i periodi di chiusura ed apertura di ogni anno scolastico, alla manutenzione ordinaria dell'impianto con ogni onere a proprio carico. L’Ufficio Tecnico della Provincia può autorizzare l’Associazione Sportiva che gestisce l’impianto, su segnalazione della stessa e previa valutazione della segnalazione, l'esecuzione di piccoli lavori di manutenzione ordinaria il cui importo unitario non può eccedere Euro 1.000,00 I.V.A. compresa, con il vincolo di non impegnare con tali modalità per ogni anno di gestione una spesa superiore a Euro 3.000,00, I.V.A. compresa. In tal caso i lavori sono realizzati autonomamente dall’Associazione Sportiva affidataria con ogni responsabilità a suo carico e sotto la vigilanza dell'Ufficio Tecnico della Provincia che accerterà la buona esecuzione dei lavori ai fini della liquidazione della relativa spesa, documentata da regolare fattura intestata alla Provincia;
b) provvedere alla fornitura del cloro e di ogni altro reagente chimico per il trattamento dell'acqua della piscina con onere a proprio carico. L’Ufficio Tecnico della Provincia può delegare tale incombenza al soggetto gestore dell’impianto che l'assolverà documentando la ricerca di
mercato per la selezione della ditta fornitrice, tenendo conto delle prescrizioni tecniche impartite dallo stesso Ufficio Tecnico. In quest'ultimo caso l'Ufficio Tecnico della Provincia liquiderà ed erogherà, entro 30 giorni, direttamente al gestore la relativa spesa sulla base delle fatture presentate. Tale adempimento (affidamento fornitura) dovrà essere assolto, comunque, prima dell'inizio dell'anno scolastico, ancorché la fornitura relativa all’intero anno venga scaglionata nel tempo;
c) garantire la somministrazione dei servizi di luce, acqua e gas, salvo che per la somministrazione straordinaria dei predetti servizi per necessità esclusiva del gestore, il cui onere orario va concordato preventivamente con il responsabile della Provincia;
d) a definire, tramite il Dirigente del Servizio Sport, eventuali conflitti fra gestore e le altre Associazioni Sportive, nonché tra il gestore, le Associazioni Sportive e l'Istituto Scolastico al fine di salvaguardare il corretto utilizzo dell'impianto riservando un ruolo centrale alla Scuola.
Art. 11 - Diritti della Provincia
1. Fermo restando ogni responsabilità per la sicurezza dell'impianto a carico del gestore e del responsabile della sicurezza dallo stesso nominato per l’attività sportiva svolta in orario extrascolastico, il responsabile della sicurezza della Provincia prescrive ogni adempimento tecnico utile a salvaguardare l'incolumità e la salute degli utenti, e tanto il gestore quanto il suo responsabile della sicurezza sono tenuti ad uniformarsi a tali prescrizioni. Il responsabile della sicurezza nominato dal gestore deve segnalare tempestivamente al Responsabile Tecnico della sicurezza della Provincia eventuali problemi di ordine tecnico che dovessero insorgere per la sicurezza dell'impianto.
2. La Provincia, qualora non disponga di altri spazi o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti, o per lo svolgimento di particolari iniziative, provvede con congruo anticipo e tempestività a richiedere al gestore affidatario la disponibilità dell'impianto individuando la durata di tale richiesta che non potr à essere superiore a 5 giorni per volta e per più di 25 giorni complessivi nel corso di ogni anno scolastico.
3. Nelle circostanze di cui sopra la Provincia ha diritto all'uso dell'impianto con tutti i servizi di assistenza, supporto e pulizia a carico del soggetto gestore, riconoscendo allo stesso un corrispettivo nella misura indicata nell’offerta di partecipazione alla gara.
4. La Provincia ha diritto di accedere in qualsiasi momento all'impianto allo scopo di accertare la perfetta manutenzione e conservazione dello stesso e l'osservanza delle disposizioni della presente convenzione.
5. La Provincia ha diritto al versamento da parte del gestore dell’importo mensile pari alle quote
orarie riscosse complessivamente ogni mese nonché al rateo mensile posticipato del concorso alle spese correnti di gestione dell'impianto ed al concorso nelle spese di investimento per il miglioramento dell'impianto secondo le scadenze previste nell'offerta aggiudicataria (solo per le Palestre).
6. La Provincia ha diritto al versamento da parte del gestore dell’importo bimestrale ed al saldo a consuntivo, del 50% delle spese effettivamente sostenute per ogni anno scolastico per luce, acqua e riscaldamento nonché al rateo mensile posticipato del concorso alle spese correnti di gestione dell'impianto ed al concorso nelle spese di investimento per il miglioramento dell'impianto secondo le scadenze previste nell'offerta aggiudicataria (solo per le Piscine).
Art. 12 - Risoluzione, sospensione e revoca dell'affidamento della gestione
1. Fermo restando ogni diritto di rivalsa per eventuali danni, la presente convenzione si intende risolta ipso iure nei seguenti casi:
a) conduzione tecnica e funzionale dell'impianto tale da pregiudicare l’incolumità e la salute degli
utenti, accertata, in contraddittorio, dall'Ufficio Tecnico della Provincia;
b) grave pregiudizio arrecato con l'uso dell'impianto all'attività scolastica dell'Istituto;
c) grave danneggiamento intenzionale o con colpa grave dell'impianto e sue attrezzature;
d) cessione a terzi della presente convenzione;
e) richiesta agli utenti di pagamenti e corrispettivi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla presente convenzione;
f) ogni altro caso per il quale le disposizioni vigenti in materia di appalto di servizi pubblici prevedono la decadenza dall'appalto.
2. Fermo restando ogni diritto di rivalsa per eventuali danni, la presente convenzione può essere sospesa, senza alcun preavviso, in qualsiasi momento dalla Provincia per provate inadempienze e per il mancato rispetto anche di uno degli obblighi e/o divieti in essa previsti oppure a seguito di ripetute e fondate segnalazioni da parte dell’Istituto Scolastico circa il non corretto utilizzo dell’impianto. A prescindere dalla sospensione o contestualmente alla sospensione, la Provincia può sempre comminare una penale proporzionale alla gravità della trasgressione tra un minimo di Euro 500,00 ed un massimo di Euro 5.000,00.
3. Fermo restando ogni diritto di rivalsa per eventuali danni, costituisce inadempimento della presente convenzione, utile per la risoluzione della stessa, ogni violazione dei divieti e degli obblighi in essa previsti diversi da quelli indicati nel precedente punto 2 e al successivo punto 4.
4. Fermo restando ogni diritto di recupero dei rimborsi dovuti e di rivalsa per eventuali danni, costituisce causa di risoluzione per inadempimento della presente convenzione, il mancato pagamento degli importi mensili dei concorsi offerti per le spese di gestione corrente e di investimento dovuti alla Provincia da parte del gestore una volta decorso inutilmente il termine assegnato con apposita messa in mora ad adempiere.
5. La Provincia si riserva la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte l'affidamento della gestione dell'impianto per motivi di pubblico interesse, senza che il gestore possa eccepire alcunché o pretendere indennizzi a qualsiasi titolo.
Art. 13 – Elezione di domicilio
1. Le parti eleggono domicilio presso il Tribunale della Spezia per ogni eventuale controversia in ordine alla interpretazione ed applicazione della presente convenzione.
Art. 14 – Rinuncia
1. L’Associazione Sportiva affidataria può rinunciare alla gestione chiedendo la cessazione della convenzione soltanto dopo il primo anno di esercizio e con comunicazione scritta e con preavviso di almeno 90 giorni. In tal caso sono a carico del gestore rinunciante:
a) le spese correnti a suo carico offerte in sede di gara per il periodo di affidamento rinunciato;
b) le spese di investimento non ancora effettuate e quelle offerte fino alla scadenza della convenzione.
2. Non saranno prese in considerazione rinunce comunicate verbalmente o posticipate.
Art. 15 – Spese contrattuali
1. Le parti si danno atto che per la stipula della presente convenzione non ricorre alcuna spesa contrattuale, e che essa viene sottoscritta quale scrittura privata.
2. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso e con ogni spesa a carico della parte che vi abbia dato causa.
Art. 16 – Controversie
1. Per eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine all’applicazione del presente atto, le parti convengono sin d’ora di ricorrere ad un Arbitro nominato di comune accordo o, in caso di non accordo sull'Arbitro unico, ad un Collegio Arbitrale composto da n. 3 (tre) Arbitri, di cui uno nominato dalla Provincia, uno dal gestore affidatario ed il terzo dal Tribunale della Spezia, competente per territorio.
Art. 17 - Disposizioni transitorie e finali
1. La gestione dell'impianto per l’anno scolastico 2002 – 2003 avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. Per lo stesso anno scolastico l’ammissione delle altre Associazioni Sportive (diverse da quella che gestisce l’impianto) avrà luogo dando priorità a quelle con più anzianità di utilizzo della stessa struttura, e/o aventi sede e/o operanti nel quartiere di pertinenza dell’impianto.
2. Per quanto non regolamentato dal presente atto, si richiamano le disposizoni di legge in
materia, i regolamenti provinciali, le disposizioni dell'Autorità di P.S e dell'igiene pubblica.
Letta la presente convenzione, che si compone di n. 17 articoli e di n. 15 pagine, le parti congiuntamente la firmano in ogni sua pagina, e la sottoscrivono per approvazione ed accettazione.
Il Soggetto gestore sottoscrive appositamente e specificatamente la clausola contrattuale contenuta nell'art. 12, comma 2, accettandola espressamente in ogni sua parte.
La Spezia, lì …………..
Per la Provincia Per l’Associazione Sportiva
……………………. ……………………………..
Il Segretario Generale
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