Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia
Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia
di Varese
Norme di Attuazione
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Xxxxx Xxxxxxxxx
VICEPRESIDENTE E ASSESSORE
AL TERRITORIO E URBANISTICA Xxxxxxx Xx Xxxx
Il coordinamento del progetto è a cura del:
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx e Urbanistica della Provincia di Varese DIRETTORE GENERALE Xxxxxxx Xxxxx DIRIGENTE SETTORE TERRITORIO Xxxxxx Xxxxxxxx
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO Xxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxx
GRUPPO DI LAVORO Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx
Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
Redatto con il contributo di:
GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE
Agricoltura gestione faunistica e Xxxxxx Xx Placa sicurezza Xxxxxxx Xxx
Xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Beni architettonici e servizi scolastici Xxxxxxxxx Xxxxx Ecologia e energia Xxxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Formazione professionale e istruzione Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx e politiche sociali
Marketing territoriale e identità Xxxxxxxx Xxxxxxx culturale Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxxx Xxxxx
Politiche comunitarie Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx
Protezione Civile e Vigilanza Ecologica Xxxxxx Xxxxxxxx Volontaria
Viabilità e trasporti Xxxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx
CONSULENZE TECNICHE
Attuazione Avv. Xxxxxxxx Xxxxxx
Competitività Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx
Mobilità e reti Erre.Vi.A
ITER Ingegneria del Territorio S.r.l TRT Trasporti S.r.l
Xxxxxxx L & T S.r.l.
Agricoltura ERSAF- Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste
Paesaggio Arch. Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Arch. Xxxx Xxxxxxxxx
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Società Centro Ricerche Ecologiche e Naturalistiche S.r.l.
Rischio Politecnico di Milano e di Lecco
Valutazione Ambientale Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx
INDICE
Art. 1 - Elaborati del PTCP 4
Art. 2 - Principi ispiratori, natura giuridica, finalità 4
Art. 3 - Contenuti e obiettivi del PTCP 5
Art. 4 - Natura ed efficacia delle disposizioni del PTCP (P) 6
Art. 5 - Processualità del Piano e varianti (P) 6
Art. 6 - Effetti del PTCP (P) 7
Art. 7 - Efficacia prescrittiva e prevalente del PTCP (P) 7
Art. 8 - Sistema informativo territoriale 8
Art. 9 - Accordi di pianificazione 8
TITOLO I – SISTEMI SPECIALIZZATI 10
Capo I - Mobilità, logistica, reti tecnologiche 10
Art. 10 - Obiettivi ed azioni del PTCP (I) 10
Art. 00 xxx - Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx (X) 11
Sezione I - Viabilità 11
Art. 11 - Classificazione gerarchica della rete stradale (P) 11
Art. 12 - Infrastrutture viabilistiche – Localizzazione (P) 12
Art. 13 - Soluzione delle criticità (I) 12
Art. 14 - Indirizzi per la pianificazione di settore (I) 13
Art. 15 - Compatibilità ambientale delle infrastrutture (P) 13
Art. 16 - Definizioni correlate (P) 14
Art. 17 - Criteri di localizzazione di nuovi insediamenti (I) 14
Art. 18 - Indirizzi per la pianificazione comunale (I) 14
Sezione II - Ferrovie 15
Art. 19 - Sistema ferroviario provinciale (I). 15
Art. 00 - Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (X) 15
Art. 21 - Ferrovie con progetto in corso (P) 16
Art. 22 - Accessibilità alle stazioni. Adempimenti a carico dei Comuni (I) 16
Art. 23 - Indirizzi per i servizi di Trasporto Pubblico Locale (I) 16
Art. 24 - Nodi e centri di cambio modale per il trasporto di persone (I) 17
Art. 25 - Localizzazione in ambito urbano di edifici pubblici o per servizi di interesse
generale (I) 17
Art. 26 - Aree per servizi ferroviari dedicati al trasporto merci (I) 17
Sezione III - Logistica 17
Art. 27 - Definizioni 17
Art. 28 - Indirizzi per la localizzazione delle zone produttive e dei servizi logistici (I) 17
Art. 29 - Criticità relative al traffico merci su gomma (I) 18
Sezione IV – Reti tecnologiche 18
Art. 30 - Indirizzi per la pianificazione di impianti tecnologici a rete (I) 18
Capo II - Polarità urbane e insediamenti sovracomunali 18
Art. 31 - Obiettivi generali (I) 18
Art. 32 - Comuni con caratteristiche di polo attrattore (I) 19
Art. 00 - Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (X) 20
Art. 00 - Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (X) 20
Art. 35 - Insediamenti produttivi (I) 21
Capo III - Insediamenti commerciali 22
Art. 36 - Obiettivi e riferimenti (P) 22
Art. 37 - Raccordo con il PSC (P) 22
Art. 38 - Rapporto tra PTCP e Piani di Governo del Territorio (P) 23
Art. 39 - Previsioni in materia di insediamenti commerciali (I) 23
Art. 40 - Principio di concertazione (P) 24
TITOLO II - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI SUOLI AGRICOLI E BOSCHIVI 25
Capo I - Ambiti agricoli 25
Art. 41 - Obiettivi del PTCP 25
Art. 42 - Ambiti agricoli (P) 25
Art. 43 - Ambiti agricoli – Effetti sulla pianificazione urbanistica vigente (P) 25
Art. 44 - Criteri e modalità per l’individuazione a livello comunale delle aree agricole (P) 26
Art. 45 - Aree agricole non comprese nella cartografia degli ambiti agricoli (P) 27
Art. 46 - Strumenti urbanistici comunali - Fase transitoria (P) 27
Art. 00 - Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (X) 28
Art. 48 - Indirizzi per la tutela e la valorizzazione delle aree agricole (I) 28
Capo II - Boschi e foreste 30
Art. 49 - Obiettivi 30
Art. 00 - Xxxxxxxxxxx (X) 30
Art. 51 - Rapporti tra PTCP e PIF (P) 30
Art. 00 - Xxxxxxxxx xxx XXX xxxxxxxxxxx (X) 30
Art. 53 - Rapporti tra PIF e strumentazione urbanistica comunale (P). 31
Art. 00 - Xxxx xxxxxxxxxxx (X) 31
Art. 55 - Valorizzazione del bosco ai fini paesaggistici ed ambientali – ruolo dei PIF e
dei PGT (I) 31
Art. 56 - Indirizzi di gestione forestale (I) 32
Art. 57 – Indirizzi per la tutela idrogeologica (I) 32
TITOLO III – PAESAGGIO E RETE ECOLOGICA 33
Capo I - Paesaggio 33
Art. 58 - Concetto di paesaggio e obiettivi generali (I) 33
Art. 00 - Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx (X) 33
Art. 00 - Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (X) 33
Art. 00 - Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (X) 33
Art. 00 - Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (X) 34
Art. 63 - Indirizzi generali per ogni ambito (I) 35
Art. 64 – Modelli insediativi (I) 41
Art. 65 - Ambiti di rilevanza paesaggistica (I) 41
Art. 00 - Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx (X) 42
Art. 67 - Ambiti di elevata naturalità (I) 43
Art. 68 - Centri storici e viabilità storica (I) 43
Art. 69 - Ambiti di criticità paesaggistica (I) 44
Capo II - La rete ecologica provinciale 45
Art. 70 - Composizione della rete ecologica 45
Art. 71 - Indirizzi generali (I) 47
Art. 00 - Xxxx-xxxxx (X) 47
Art. 00 - Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx (X) 48
Art. 00 - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (X) 48
Art. 75 - Fasce tampone (I) 49
Art. 76 – Nodi strategici ed aree critiche (I) 49
Art. 77 - Azioni della Provincia 49
Art. 78 - Disposizioni per i PGT (I) 50
TITOLO IV - RISCHIO 51
Capo I - Prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico, idraulico, sismico e tutela delle risorse idriche 51
Art. 79 - Ruolo del Piano di Coordinamento Provinciale in tema di politiche di prevenzione e tutela del territorio 51
Sezione I - Prevenzione del rischio idrogeologico 51
Art. 80 - Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) (P) 51
Art. 81 - Classificazione delle aree (I) 51
Art. 82 - Disposizioni per le aree a pericolosità di frana (P) 52
Art. 83 - Disposizioni specifiche per tutte le aree a pericolosità di frana (I) 52
Art. 84 - Redazione studi di dettaglio in aree di pericolosità per le diverse tipologie
di frana (P) 53
Art. 85 - Criteri di compatibilità del Piano di governo del territorio (I) 53
Sezione II – Misure di tutela dei corsi d’acqua e prevenzione del rischio idraulico 54
Art. 86 - Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) - Fasce fluviali (P) 54
Art. 87 - Determinazione delle fasce fluviali per i corsi d’acqua non compresi nell’Allegato 1
del PAI (I) 55
Art. 88 - Aree a pericolo di esondazione lacuale (I) 55
Art. 00 - Xxxxxxxxxxxx xxxxx (X) 55
Art. 00 - Xxxxxxxxx xx Xxxxx (X) 55
Art. 91 - Criteri di compatibilità del Piano di governo del territorio (P) 56
Sezione III – Prevenzione del rischio sismico 56
Art. 92 – Rischio sismico (I) 56
Sezione IV – Tutela e gestione delle risorse idriche 56
Art. 00 - Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (X) 56
Art. 00 - Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (X) 57
Art. 95 - Contenimento e governo dei consumi idrici (P) 58
Art. 96 - Predisposizione del monitoraggio della risorsa idrica (I) 58
Art. 97 - Criteri di compatibilità del piano di governo del territorio (P) 58
Capo II - Disposizioni in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante (r.i.r.) 59
Art. 00 - Xxxxxxxxx xxx XXXX (X) 59
Art. 00 - Xxxxxx xxx XXXX (X) 59
Art. 100 - Elementi ambientali e territoriali vulnerabili (P) 60
Art. 000 - Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx (X) 60
Art. 102 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (P) 60
Art. 000 - Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx: xxxxxxx xxx Xxxxxx (X) 61
Art. 104 - Elaborato Tecnico “Rischio di Incidenti Rilevanti” (ERIR) (P) 62
TITOLO X - XXXXXXXXXX 00
Xxxx X - Strumenti attuativi 63
Art. 105 - Strumenti per l’attuazione del PTCP 63
Art. 106 - Piani territoriali d’area provinciali (I) 63
Art. 107 - Programma complessità territoriali 63
Art. 108 - Il PRUSST della Provincia di Varese 64
Capo II - Contenuti minimi del Xxxxx xx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx 00
Art. 109 - Il documento di piano (P) 64
Art. 110 - Il piano dei servizi ed il piano delle regole (P) 65
Art. 111 - Coordinamento della pianificazione comunale (I) 66
Art. 112 - Procedure per la valutazione di compatibilità dei piani comunali (P) 66
ALLEGATI 67
1. Il PTCP è costituito dai seguenti elaborati di progetto:
a) Relazione generale
b) Norme di Attuazione
c) Cartografie, come di seguito elencate, per tema affrontato:
- Mobilità
Carta della gerarchia stradale tav. MOB1 scala 1:50.000 Carta del Trasporto Pubblico tav. MOB2 scala 1:50.000 Carta dei livelli di vincolo stradale tav. MOB3 scala 1:50.000
- Agricoltura
Carta di sintesi tav. AGR1 scala 1:50.000
Carta degli ambiti agricoli tav. AGR1 (serie a-l) scala 1:25.000
- Paesaggio
Carta di sintesi tav. PAE1 scala 1:50.000 Carta delle rilevanze e delle criticità tav. PAE1 (serie a-l) scala 1:25.000 Carta del Sistema Informativo
Beni Ambientali tav. PAE2 scala 1:50.000
Carta della Rete Ecologica tav. PAE3 scala 1:50.000
Carta della Rete Ecologica tav. PAE3 (serie a-l) scala 1:25.000
- Rischio
Carta del rischio tav. RIS1 scala 1:50.000
Carta del rischio tav. RIS1 (serie a-l) scala 1:25.000
Carta censimento dissesti tav. RIS2 scala 1:50.000
Carta censimento dissesti tav. RIS2 (a,c,d,e,f) scala 1:25.000 Carta della pericolosità frane tav. RIS3 scala 1:50.000 Carta della pericolosità frane di crollo tav. RIS4 scala 1:50.000 Carta della pericolosità frane di crollo tav. RIS4 (a,c,d) scala 1:25.000 Carta tutela risorse idriche tav. RIS5 scala 1:50.000
- Carta di sintesi scala 1:50.000
d) Approfondimenti tematici, come di seguito elencati:
- Volume 1:
- Competitività
- Reti-Mobilità
- Agricoltura
- Volume 2:
- Paesaggio
- Rete ecologica
- Rischio idrogeologico
- Repertori paesaggio
- Linee guida per la previsione, prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico
- Rischio d’incidente rilevante
2. Il PTCP è assoggettato a:
- Valutazione Ambientale, ai sensi dell’art.4 della L.R. 12/2005;
- Studio di incidenza su S.I.C. e Z.P.S.
Art. 2 – Principi ispiratori, natura giuridica, finalità
1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, di seguito denominato PTCP, è uno strumento di coordinamento, orientamento ed indirizzo degli obiettivi generali dell’assetto e della tutela del territorio, e di definizione della politica di governo del territorio di
competenza provinciale in coerenza con i quadri normativi di riferimento regionali.
2. Il PTCP è predisposto in conformità alla disciplina di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 267/2000, e all’art. 15 della L.R. 12/2005, nel rispetto dei criteri di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, sostenibilità, partecipazione, collaborazione, flessibilità, compensazione ed efficienza.
3. Il PTCP, quale atto di orientamento ed indirizzo, definisce gli obiettivi generali relativi all’assetto e alla tutela del proprio territorio connessi ad interessi di rango provinciale o sovracomunale o costituenti attuazione della pianificazione regionale; sono interessi di rango provinciale e sovracomunale quelli riguardanti l’intero territorio provinciale o comunque quello di più comuni.
4. Il PTCP al fine di orientare e indirizzare l’attività di governo del territorio, organizza gli elementi conoscitivi del territorio utili alla formazione degli strumenti urbanistici e guida l’attività di pianificazione comunale al conseguimento di obiettivi comuni al territorio provinciale.
5. Il PTCP specifica e approfondisce i contenuti della programmazione e della pianificazione territoriale della Regione e coordina le strategie e gli obiettivi di carattere sovracomunale che interessano i piani urbanistici comunali.
6. Il PTCP rappresenta il riferimento primario per la pianificazione urbanistica comunale cui fornisce conoscenza e strumenti indispensabili per dare valide motivazioni di sistema alle decisioni locali e per effettuare verifiche di sostenibilità delle trasformazioni.
7. Il PTCP, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della L.R. 12/2005 ha efficacia paesaggistico– ambientale, nei termini specificati all’art. 59 delle presenti norme.
Art. 3 - Contenuti e obiettivi del PTCP
1. Il PTCP articola i propri contenuti a partire dall’indicazione degli obiettivi di sviluppo economico e sociale a scala provinciale. Esso assume come obiettivo generale l’innovazione della struttura economica provinciale attraverso politiche che, valorizzando le risorse locali, garantiscano l’equilibrio tra lo sviluppo della competitività e la sostenibilità.
Tale obiettivo si articola in relazione alle diverse competenze settoriali della Provincia, nonché alle politiche ed ai contenuti del piano, nella realizzazione dei seguenti obiettivi:
- promuovere le sinergie tra formazione, ricerca ed imprese;
- valorizzare il ruolo dell’agricoltura varesina;
- sviluppare il turismo ed il marketing territoriale;
- promuovere la qualità urbana e del sistema territoriale.
2. Il PTCP, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della L.R. 12/2005, articola i propri contenuti rispetto alle seguenti tematiche di interesse territoriale:
- Competitività;
- Sistemi specializzati, ovvero:
- Mobilità e reti
- Polarità urbane ed insediamenti sovracomunali
- Agricoltura;
- Paesaggio;
- Rischio.
3. Il PTCP, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 12/2005, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, con lo studio di valutazione ambientale (VAS) del piano:
- definisce obiettivi di sostenibilità;
- valuta, in base a propri criteri evidenziati nello studio medesimo, gli effetti delle azioni di piano;
- prevede un processo continuo di verifica degli effetti di cui all’alinea precedente, anche in relazione agli strumenti attuativi del PTCP di cui all’art. 105 delle presenti norme.
In coerenza con le disposizioni delle Direttive Comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE le previsioni di Piano vengono inoltre sottoposte a Valutazione di Incidenza per i territori ricompresi in SIC e ZPS.
Art. 4 - Natura ed efficacia delle disposizioni del PTCP (P)
1. La normativa di Piano disciplina gli interventi da questo individuati secondo due diversi livelli di regolamentazione:
- Prescrizioni (P);
- Indirizzi (I).
Le prescrizioni sono norme immediatamente vincolanti e cogenti per i soggetti cui sono rivolte. Hanno efficacia precettiva e prevalente sugli strumenti urbanistici comunali e possono avere efficacia conformativa della proprietà immobiliare.
Gli indirizzi sono norme non immediatamente cogenti. Costituiscono linee guida ed orientamenti programmatici per i piani di settore della Provincia o per i PGT pur non avendo alcuna efficacia prescrittiva per i soggetti cui sono rivolti. Gli indirizzi costituiscono parametro di riferimento nel procedimento di valutazione di compatibilità di cui al successivo art. 6.
2. In caso di contrasto tra gli elaborati del Piano, la normativa prevale sempre sulla cartografia.
Art. 5 - Processualità del Piano e varianti (P)
1. Il PTCP, quale strumento di pianificazione e programmazione dinamico, evolve attraverso un’attività costante di aggiornamento, approfondimento, verifica ed adeguamento cui possono conseguire varianti automatiche, semplificate e ordinarie.
2. L’approvazione, con la partecipazione e l’assenso della Provincia, di strumenti di programmazione negoziata previsti dalla vigente legislazione o la conclusione di intese ai sensi dell’articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 comporta automatica variante al PTCP.
3. I Piani di settore a livello provinciale, quando costituiscono variante alle previsioni del PTCP, devono essere approvati con il procedimento previsto per le varianti ordinarie al PTCP così come disciplinato dall’art. 17 della L.R. 12/2005. In tal caso l’approvazione del Piano di settore comporta automatica variante al PTCP.
4. Le modifiche concernenti la correzione di errori materiali e l’aggiornamento cartografico, nonché lo sviluppo e la conseguente definizione localizzativa di interventi previsti dal PTCP e gli aspetti di ambito locale che non incidano sulle strategie generali del PTCP costituiscono varianti semplificate.
5. Tutte le modifiche non sussumibili nelle fattispecie di varianti automatiche o semplificate costituiscono varianti ordinarie.
6. Le varianti semplificate di cui al comma 4 sono approvate con deliberazione del consiglio provinciale corredata da una scheda informativa del contenuto della variante medesima. La variante è immediatamente depositata presso la segreteria provinciale ed assume efficacia dalla data di pubblicazione sul BURL dell’avviso di deposito, da effettuarsi a cura della Provincia.
7. Le varianti ordinarie sono sottoposte alla valutazione ambientale di cui all’art. 4, comma 1 della L.R. 12/2005 ed approvate con la procedura di approvazione del PTCP prevista dall’art. 17 della L.R. 12/2005.
8. La valutazione ambientale della variante, sino all’approvazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all’art. 4, comma 1 della L.R. 12/2005, evidenzia, secondo i criteri utilizzati dal PTCP vigente, la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità della variante di piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione, individua le alternative assunte nella elaborazione del piano o programma, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione, anche agroambientali, che devono essere recepite nel piano stesso.
Art. 6 - Effetti del PTCP (P)
1. Le valutazioni di compatibilità rispetto al PTCP sia per gli atti della stessa provincia sia per quelli degli enti locali o di altri enti, concernono l’accertamento dell’idoneità dell’atto, oggetto della valutazione, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti.
2. Ai fini di quanto al comma precedente, la VAS e la Valutazione di Incidenza su SIC e ZPS del PTCP costituisce riferimento integrativo rispetto a obiettivi e criteri di sostenibilità derivanti da politiche e normative comunitarie, nazionali e regionali nonché ai criteri attuativi di cui all’art. 4 comma 1 della L.R. 12/2005.
Art. 7 - Efficacia prescrittiva e prevalente del PTCP (P)
1. Hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli strumenti urbanistici comunali le seguenti previsioni del PTCP:
a) le previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici in attuazione dell’art. 77 della L.R. 12/2005;
b) l’indicazione della localizzazione delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità, qualora a detta localizzazione il PTCP attribuisca tale efficacia prescrittiva. Nel caso di attribuzione di efficacia conformativa la previsione del piano, oltre che prescrittiva nei confronti della pianificazione comunale, costituisce disciplina del territorio immediatamente vigente, ad ogni conseguente effetto quale vincolo conformativo della proprietà. Detta efficacia, e il connesso vincolo, decade qualora, entro cinque anni dalla definitiva approvazione del piano, non sia approvato il progetto preliminare dell’opera o della struttura di cui trattasi. In tal caso, la previsione localizzativa conserva efficacia di orientamento e di indirizzo fino al successivo aggiornamento del piano;
c) la individuazione degli ambiti agricoli di cui all’art. 15, 4° co., della L.R. 12/2005, fino alla approvazione del PGT;
d) l’indicazione, per le aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico e sismico, delle opere prioritarie di sistemazione e consolidamento, nei soli casi in cui la normativa e la programmazione di settore attribuiscano alla provincia la competenza in materia con efficacia prevalente.
2. Hanno efficacia prescrittiva e prevalente sulle disposizioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali di cui alla L.R.legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, non costituenti parchi naturali o aree naturali protette secondo la vigente legislazione, le previsioni del PTCP concernenti la realizzazione, il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità, nei seguenti casi:
a) qualora costituiscano diretta attuazione di interventi previsti come prioritari nel piano territoriale regionale, a norma dell’art. 20, 4° co., della L.R. 12/2005;
b) qualora il carattere prioritario di tali interventi sia stato riconosciuto, a seguito di proposta della provincia, dalla Regione in sede di aggiornamento del piano territoriale
regionale: in tal caso la previsione del PTCP acquista efficacia prevalente sul piano territoriale di coordinamento del parco regionale a seguito dell’approvazione dell’aggiornamento del piano territoriale regionale che reca il riconoscimento di priorità;
c) qualora sussista intesa o altra forma di accordo con l’ente gestore del parco regionale interessato e con la Regione, anche in relazione alle misure di mitigazione e compensazione ambientale da realizzarsi contemporaneamente alla realizzazione della suddetta infrastruttura.
3. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2, il PTCP recepisce gli strumenti di pianificazione, approvati o adottati, che costituiscono il sistema delle aree regionali protette, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all’art. 15, 7° co. della L.R. 11.03.2005
n. 12. Analogo recepimento avviene nei confronti delle previsioni dei piani territoriali regionali d’area, conformemente a quanto stabilito all’art. 20, 7° co. della L.R. 11.03.2005 n. 12.
Art. 8 - Sistema informativo territoriale
1. Al fine di disporre di elementi conoscitivi necessari alla definizione delle scelte di programmazione generale, settoriale e di pianificazione del territorio e all’attività progettuale, la Provincia, in coordinamento con gli enti locali, e sulla scorta delle modalità di partecipazione e di concertazione che la Regione definisce, partecipa alla realizzazione del Sistema Informativo Territoriale integrato (SIT).
2. Il SIT assicura la raccolta, la conoscenza e il continuo aggiornamento delle informazioni territoriali, la loro organizzazione, analisi, elaborazione e gestione. Il SIT favorisce l’accesso ai dati territoriali nonchè l’interscambio, l’aggiornamento e la condivisione degli stessi.
3. Lo sviluppo del sistema informativo territoriale è orientato nella logica del processo continuo, nel quale le banche dati disponibili costituiscono dei momenti intermedi in continua evoluzione.
4. I comuni partecipano all’aggiornamento dei dati del SIT secondo modalità che saranno successivamente regolamentate dalla Provincia con apposito provvedimento, anche con riferimento a quanto previsto dal successivo art. 109.
Art. 9 - Accordi di pianificazione
1. Il PTCP della Provincia di Varese prevede per il coordinamento tra le pianificazioni dei Comuni e per lo sviluppo di progetti ed azioni d’interesse della Provincia attuativi degli obiettivi socioeconomici del PTCP, lo strumento definito “accordo di pianificazione”.
2. I Comuni interessati si avvalgono di tale strumento ogni qual volta l’attuazione delle previsioni di pianificazione comunale possa comportare significativi effetti di rilievo sovracomunale.
3. Alla definizione dell’"accordo di pianificazione" partecipano necessariamente gli Enti pubblici territoriali interessati direttamente. L’Amministrazione procedente può, altresì, far intervenire tutte le altre amministrazioni competenti al rilascio di pareri, nulla osta e/o specifici atti di assenso, ovvero coinvolte od interessate anche indirettamente dall’esercizio delle funzioni di pianificazione territoriale ed urbanistica.
L’Amministrazione procedente, qualora diversa dalla Provincia, comunica, in ogni caso, alla Provincia medesima l’avvio del procedimento di accordo di pianificazione, affinché quest’ultima valuti la sussistenza di un interesse diretto e/o indiretto alla partecipazione.
4. Qualora ritenuto opportuno, in relazione ai contenuti dell’"accordo di pianificazione",
l’amministrazione procedente può attivare una specifica interlocuzione con le associazioni economiche e sociali, acquisendone in tal senso valutazioni e proposte nel merito.
5. Ogni amministrazione partecipa alla definizione dell’"accordo di pianificazione" con il proprio rappresentante legale o con soggetto dallo stesso delegato.
6. L’"accordo di pianificazione" può prevedere specifiche modalità di perequazione territoriale, al fine di ripartire equamente tra i Comuni coinvolti i vantaggi e gli oneri connessi a scelte di politica urbanistica ad effetti di rilievo sovracomunale.
7. L’accordo di pianificazione si conclude con la definizione di un documento ricognitivo del consenso raggiunto in ordine alle scelte pianificatorie assunte ed eventualmente da recepire nella rispettiva strumentazione urbanistica.
8. Agli accordi di pianificazione si applica, per quanto non indicato al presente articolo, la disciplina propria degli accordi tra amministrazioni di cui all’art. 15 della L. 241/90. Con specifica regolamentazione attuativa, ai sensi del successivo art. 105 comma 1 lettera k), la Provincia stabilisce le modalità operative e procedurali per la definizione degli Accordi di Pianificazione.
9. Qualora l’accordo di pianificazione comporti variante al PTCP, tale variante è da intendersi sempre semplificata e, pertanto, resta ferma la procedura di approvazione in capo alla Provincia, di cui all’art. 5, 6° co.
Qualora l’accordo di pianificazione comporti variante al PGT, resta ferma la procedura di approvazione della variante in capo ai Comuni.
10. Qualora l’accordo di pianificazione assuma il valore di accordo di programma, l’approvazione di quest’ultimo comporta automatica variante al PTCP ai sensi dell’art. 17, comma 12, L.r. 12/2005.
11. Al fine di favorire il coordinamento tra le pianificazioni dei Comuni la Provincia fornisce supporto ed assistenza agli Enti pubblici chiamati a promuovere gli accordi di pianificazione, anche attraverso l’introduzione di forme compensative e finanziarie.
TITOLO I – SISTEMI SPECIALIZZATI
Capo I – Mobilità, logistica, reti tecnologiche
Art. 10 - Obiettivi ed azioni del PTCP (I)
1. Costituiscono obiettivi del PTCP in materia di mobilità e logistica:
a) migliorare l’accessibilità all’interno del territorio provinciale ed il collegamento tra le reti provinciali del trasporto e quelle regionali e nazionali, a sostegno dello sviluppo socio economico e turistico dell’intera provincia;
b) garantire nel tempo funzionalità e compatibilità territoriale della rete infrastrutturale, esistente e di previsione;
c) incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico locale;
d) integrare i diversi sistemi di trasporto e le differenti reti infrastrutturali ai fini dell’organizzazione dei flussi di persone e merci e per favorire il riequilibrio modale ferro-gomma, trasporto privato-trasporto pubblico;
e) sostenere la domanda di servizi ferroviari, e la corretta integrazione con il trasporto privato, attraverso lo sviluppo di aree per il cambio modale;
f) promuovere interventi di adeguamento e di potenziamento della rete viabilistica, finalizzati al miglioramento della qualità urbana in tema di sicurezza e fluidificazione del traffico, favorendo l’organizzazione gerarchica della rete stradale;
g) migliorare la fruibilità e l’efficienza della rete stradale esistente e in progetto, attraverso indirizzi tesi a conservare e, ove possibile, migliorare le caratteristiche delle strade esistenti, nonché a disincentivare l’immissione del traffico urbano in strade dedicate ai collegamenti extraurbani;
h) sostenere e sviluppare la mobilità ciclo-pedonale intercomunale al fine di favorire gli spostamenti per lavoro e tempo libero;
i) favorire gli spostamenti e la fruibilità dei luoghi con elevate qualità paesistico- ambientali, anche attraverso una rete di piste ciclabili intercomunali;
j) promuovere forme di mobilità veicolare alternativa quali car sharing, car pooling, autobus a chiamata o su linee dedicate;
k) promuovere politiche di insediamento di poli per la logistica in prossimità dei principali nodi ferroviari e autostradali;
l) promuovere e incentivare programmi di sviluppo territoriale coerenti con l’obiettivo di valorizzare la navigazione quale risorsa turistica e commerciale oltre che come modalità di trasporto locale;
m) concorrere alla realizzazione delle politiche di sviluppo del sistema aeroportuale, evidenziando in attuazione degli strumenti di pianificazione e programmazione regionali, le condizioni di fattibilità/perseguibilità degli scenari di potenziamento dello scalo di Xxxxxxxx 0000.
2. Per il soddisfacimento degli obiettivi di cui al comma 1, il PTCP:
a) propone indirizzi per migliorare l’accessibilità alle stazioni ferroviarie, e l’attrattività delle stesse;
b) promuove il potenziamento dei servizi di trasporto persone sulle reti ferroviarie in esercizio, al fine di implementare il servizio di Trasporto Pubblico Locale su tratte brevi, nei Comuni già serviti dalla ferrovia;
c) delinea una gerarchia per la rete viaria, al fine di migliorare il livello di percorribilità stradale, la sicurezza e l’impatto ambientale del traffico nelle aree urbane;
d) propone, per attenuare le criticità riscontrate sulla rete stradale, tracciati alternativi condivisi con i Comuni interessati, nonché gli indirizzi descritti al successivo art. 13;
e) disciplina, attraverso idonei criteri di localizzazione, gli insediamenti lungo tutte le strade di interesse provinciale e sovraprovinciale;
f) detta indirizzi affinché le fasce laterali a strade e ferrovie siano valorizzate attraverso progetti, anche relativi ad interventi di riqualificazione territoriale, volti a soddisfare la
funzionalità della rete, l’accessibilità delle aree servite, l’inserimento ambientale dell’infrastruttura;
g) definisce indirizzi per la riorganizzazione della mobilità urbana in considerazione della logica di rete messa in campo dal PTCP;
h) fornisce indirizzi di sviluppo per il sistema dei servizi logistici;
i) promuove lo sviluppo del sistema degli approdi e della navigazione turistica e diportistica, nonché dell’uso delle aree demaniali, attraverso gli strumenti attuativi previsti dall’art. 105;
j) recepisce, individua e disciplina opportune misure di tutela con riferimento al sistema territoriale ed urbanistico, finalizzate all’attuazione delle previsioni regionali in tema di sviluppo del sistema aeroportuale, stradale e ferroviario.
Art. 00 xxx - Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx (X)
1. In relazione a quanto previsto dall’art. 10 comma 1 e comma 2, al fine di concorrere all’attuazione degli obiettivi di programmazione regionale contenuti nel PRS della VIII legislatura, nelle aree interessate dai progetti di potenziamento ed ampliamento dell’aeroporto di Malpensa, le previsioni urbanistiche di tipo insediativo dovranno essere coerenti, in termini di compatibilità territoriale ed ambientale, rispetto alla necessità di non compromettere il territorio destinabile allo sviluppo, nonché di tutelare le parti soggette alle curve isofoniche.
2. Quanto disposto al precedente comma costituisce elemento di valutazione della compatibilità dei Piani di Governo del Territorio rispetto alle previsioni di PTCP.
Sezione I - Viabilità
Art. 11 - Classificazione gerarchica della rete stradale (P)
1. Il PTCP classifica le strade pubbliche del territorio provinciale in funzione dell’importanza delle stesse ai fini dei collegamenti extraurbani e dell’interesse della Provincia alla costruzione di una rete viaria di sostegno a un modello insediativo territoriale policentrico.
2. La classificazione di cui al comma 1 è complementare a quella stabilita dalla Regione Lombardia con d.g.r. VII/19709 del 3.12.2004 - Approvazione della classificazione funzionale e qualificazione della rete viaria della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 3 della
l.r. 9/2001”, e prescinde dal regime amministrativo delle strade, essendo finalizzata esclusivamente a caratterizzarne la funzione prevalente e a disciplinare conseguentemente i rapporti con gli insediamenti, sia esistenti sia di futura realizzazione.
3. I livelli di importanza ed interesse stabiliti attraverso la classificazione del PTCP (Carta della gerarchia stradale – tav. MOB1) sono quattro:
a) primo livello - autostrade e strade con caratteristiche di servizio autostradale;
b) secondo livello - strade costituenti assi di penetrazione o collegamento privilegiato di rilievo sovraprovinciale;
c) terzo livello - strade di interesse provinciale, finalizzate ai collegamenti extraurbani;
d) quarto livello - strade di interesse locale o intercomunale;
Le strade non classificate hanno interesse solo alla scala urbana.
4. Nelle rappresentazioni grafiche del PTCP la rete viaria è indicata, oltre che per livelli gerarchici, anche specificando lo stato di fatto delle singole strade, distinguendo:
- strade esistenti;
- nuove strade con progetto in corso ;
- strade in riqualificazione;
- strade previste con il PTCP;
- criticità (collegamenti critici);
- strade destinate a passare al quarto livello a seguito dell’entrata in esercizio delle nuove strade progettate o proposte.
Art. 12 – Infrastrutture viabilistiche – Localizzazione (P)
1. Il PTCP riporta nella cartografia i tracciati stradali riferiti a interventi infrastrutturali, distinti per livelli di importanza, di cui al comma 3 del precedente articolo 11, nella tavola MOB1 e, per livelli di vincolo di cui all’allegata Tabella A, nella tavola MOB3.
2. La Tabella A, allegata alle presenti norme, individua gli interventi infrastrutturali di cui al precedente comma 1, specificando quelli cui il PTCP attribuisce efficacia prescrittiva e prevalente sugli strumenti urbanistici comunali, ovvero anche espressa efficacia localizzativa con conseguente vincolo conformativo delle proprietà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, 2° co., lett. b), della l.r. 12/2005.
Assumono comunque efficacia localizzativa con vincolo conformativo delle proprietà le previsioni viabilistiche corrispondenti a progetti:
a) riferiti alla lett. a) del precedente comma 1, che siano stati approvati dal CIPE ai sensi e per gli effetti dell’art. 165, comma 7 D.lgs. 163/2006;
b) siano già stati elaborati e approvati dalla Provincia e siano inseriti nel piano delle opere pubbliche della Provincia medesima;
c) previsti da atti di programmazione statali, regionali e provinciali ed approvati a livello di progettazione definitiva.
Per l’attribuzione del livello di vincolo, nonché l’individuazione del tracciato stradale di riferimento, le indicazioni di cui alla Tabella A prevalgono su quanto rappresentato nella cartografia di Piano, ai sensi di quanto disposto all’art. 4, 2° co. delle presenti norme.
3. L’efficacia conformativa della localizzazione dei tracciati di cui al comma precedente è estesa alle pertinenze nonché alle fasce di rispetto stabilite dal codice della strada per la corrispondente categoria di infrastruttura.
4. Per le infrastrutture di cui al precedente comma 1, alle quali il PTCP – Tabella A – attribuisca efficacia prescrittiva ai sensi del precedente comma 2, sino a che non sia approvato il progetto definitivo dell’opera, gli strumenti urbanistici devono prevedere idonee misure di tutela delle fasce laterali al tracciato previsto nel PTCP, per garantire la possibilità di apportare modifiche a tale tracciato, senza interferenze dovute ad interventi edilizi sopravvenuti. Dette misure di tutela decadono automaticamente all’approvazione del progetto definitivo della strada, a cui il PTCP attribuisce efficacia conformativa della proprietà, secondo quanto disposto al precedente comma 2.
5. Le fasce di territorio di cui al precedente comma 4, assumono la denominazione di “corridoi di salvaguardia infrastrutturale”. La profondità di tali corridoi è definita nella tabella A allegata alle presenti norme.
6. La localizzazione di tracciati stradali, non previsti dal PTCP, relativa a strade la cui progettazione o realizzazione compete alla Provincia, è recepita nel Piano attraverso la procedura semplificata di cui all’art. 5, 6° co.
7. La localizzazione di tracciati stradali di cui all’art. 11, 3° co., lettere a), b), c), non previsti dal PTCP, relativa a strade la cui progettazione o realizzazione competa a soggetti diversi dalla Provincia, è recepita in esso con le modalità di cui al precedente comma 6, previa valutazione di compatibilità con gli obiettivi del PTCP.
Art. 13 – Soluzione delle criticità (I)
1. Le criticità (collegamenti critici) evidenziate nella cartografia potranno trovare soluzione
- attraverso un piano di settore per la viabilità, da redigersi a cura della Provincia;
- a seguito di accordi di pianificazione promossi dalla Provincia o dai Comuni;
- per effetto di azioni e misure promosse dai Comuni, adeguatamente illustrate nel Documento di piano del PGT, e da rendersi concrete a mezzo di intesa con la Provincia e con i soggetti proprietari o gestori della strada.
Art. 14 – Indirizzi per la pianificazione di settore (I)
1. Il piano di settore di cui al precedente art. 13, tiene conto dell’organizzazione gerarchica della rete stradale e detta le disposizioni idonee a tutelarne struttura e funzionalità.
2. In riferimento alle criticità della rete stradale evidenziate nel PTCP, il piano di settore approfondisce tramite adeguate analisi la conoscenza delle cause determinanti la criticità e stabilisce le misure atte ad eliminarla o ridurla, anche prevedendo specifiche procedure di confronto con i Comuni interessati.
3. Col medesimo piano di settore sono dettate:
a) le norme in materia di progettazione stradale, coordinate con la vigente legislazione statale e regionale, da osservarsi per i progetti riguardanti interventi su strade di competenza provinciale o di opere, stradali e non, interferenti con il sistema viabilistico di primo, secondo e terzo livello;
b) la disciplina della posa di cartelloni ed insegne, pubblicitari o di altra natura, lungo la rete stradale di competenza provinciale; nelle aree protette previo accordo con gli enti gestori.
4. Le previsioni del piano di settore relative a nuovi tracciati stradali, che costituiscano variante alle previsioni del PTCP, dovranno essere adottate secondo la procedura prevista per le varianti di cui all’art. 5, 3° co., delle presenti norme.
Art. 15 - Compatibilità ambientale delle infrastrutture (P)
1. La progettazione di nuove strade e gli interventi di riqualificazione della rete stradale esistente, prevedono azioni o interventi finalizzati alla riduzione dell’impatto paesaggistico delle opere, anche attraverso l’utilizzo di criteri di ingegneria naturalistica (con particolare riferimento a quelli oggetto di provvedimenti regionali) ed in coerenza con gli indirizzi generali delle “Linee guida per la valutazione degli impatti delle grandi infrastrutture sul sistema rurale e per la realizzazione di proposte di interventi di compensazione”.
2. Per progetti relativi a nuove strade o a riqualificazione di strade esistenti, le relazioni tra infrastruttura e contesto (territoriale, paesaggistico, ambientale, insediativo), devono essere oggetto di specifica valutazione, al fine di individuare i problemi e di definire le opportune soluzioni, attraverso adeguati studi di inserimento, estesi a fasce laterali di profondità variabile, definita dagli studi in funzione della natura dell’opera progettata. Detti studi dovranno definire i necessari interventi di mitigazione e compensazione ambientale nonché di riqualificazione territoriale. Per le opere soggette a V.I.A., ove tali studi siano già stati redatti, le eventuali condizioni e prescrizioni dettate in sede di determinazione conclusiva della procedura V.I.A. sono da ritenersi prevalenti sulle previsioni discordi contenute negli studi di cui sopra.
3. Ai fini di cui al precedente comma 2, l’insieme delle aree adiacenti alla carreggiata è definito “fascia di ambientazione”. La progettazione della fascia di ambientazione prevede:
- tutte le opere e le misure necessarie alla mitigazione o alla compensazione degli impatti derivanti dalla presenza dell’infrastruttura, in relazione alle componenti rumore, atmosfera, suolo e sottosuolo acque superficiali e sotterranee, vegetazione, paesaggio;
- le soluzioni morfologiche per ricostruire le relazioni fra l’infrastruttura e l’organizzazione spaziale del territorio attraversato;
- l’adozione delle misure necessarie per ridurre le eventuali interferenze con la rete ecologica, secondo gli indirizzi espressi nelle norme del Titolo III, Capo II, relative al progetto della rete ecologica provinciale, o delle misure per realizzare nuovi corridoi ecologici.
Art. 16 - Definizioni correlate (P)
1. Ai fini dell’applicazione dei successivi indirizzi in materia di viabilità stradale, l’espressione “centro abitato” va riferita alla definizione di cui all’art. 3, 8° co., del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”.
Art. 17 - Criteri di localizzazione di nuovi insediamenti (I)
1. Gli strumenti di pianificazione urbanistica localizzano, riferendosi agli indirizzi di cui al successivo comma 2, le aree destinate a nuovi insediamenti e servizi, di comprovato interesse sovracomunale, in relazione alla prossimità delle stesse a:
- strade appartenenti ai quattro livelli della gerarchia determinata dal PTCP;
- stazioni ferroviarie.
Per prossimità si intende non tanto l’accessibilità diretta, quanto un livello di accessibilità da valutare e definire in funzione delle specificità territoriali e trasportistiche locali, considerando la distanza dalle suddette infrastrutture, le caratteristiche delle connessioni e l’impatto viabilistico generato nel bacino d’utenza dell’insediamento o del servizio.
2. Fatta salva la possibilità di meglio disciplinare la materia attraverso successive “Linee Guida”, per insediamenti e servizi di rilievo sovracomunale la localizzazione deve, in via preferenziale:
- garantire l’accessibilità attraverso il trasporto pubblico, con particolare riferimento alle stazioni ferroviarie, ai servizi di istruzione (superiore, professionale ed universitaria), alle strutture fieristiche e congressuali;
- garantire agli insediamenti di “logistica globale” di cui al successivo art. 27 la prossimità ai punti di accesso alla rete ferroviaria per il trasporto merci;
- favorire l’accessibilità ferroviaria delle aree produttive ecologicamente attrezzate (per il trasporto merci) e degli insediamenti direzionali e poli tecnologici (per il trasporto passeggeri);
- garantire l’accessibilità viabilistica alle reti lunghe agli insediamenti ad alta frequentazione ed in particolare a: università e centri ricerca, ospedali, strutture fieristiche e centri congressi, attrezzature per lo sport o ricreative idonee ad ospitare manifestazioni di rilievo provinciale o sovralocale, grandi strutture di vendita (commerciali) e insediamenti direzionali e terziari.
Art. 18 - Indirizzi per la pianificazione comunale (I)
1. I Comuni, nella redazione del Documento di piano, approfondiscono e documentano la conoscenza delle condizioni di mobilità, esistenti e di progetto.
2. Sulla base della documentazione conoscitiva di cui al comma precedente, i Comuni valutano la sostenibilità del carico urbanistico sulla rete viaria, verificando la capacità delle reti esistenti e di progetto rispetto ai flussi di traffico esistenti, incrementati con la stima di quelli derivanti dalla capacità insediativa aggiuntiva di piano, valutata come sommatoria degli effetti di tutti gli interventi previsti, con riferimento all'ambito gravitazionale degli stessi.
3. Con l’adozione del PGT o in occasione dalla sua revisione, i Comuni definiscono i limiti del centro abitato ai fini dell’applicazione delle fasce di rispetto, in relazione alla classificazione
gerarchica della rete viaria provinciale.
4. I Comuni, attraverso il Piano delle Regole, stabiliscono per quali casi e a quali condizioni, l'attuazione degli interventi ricadenti in aree di espansione o trasformazione urbanistica, debba essere subordinata alla verifica, a carico del proponente, delle ricadute sul sistema della mobilità.
5. I PGT localizzano le aree per i nuovi insediamenti e stabiliscono la conformazione degli stessi evitando o, almeno, contenendo lo sviluppo parallelo ai tracciati della viabilità principale.
6. Col PGT sono stabilite le misure atte a realizzare, o migliorare se già esistente, una rete di percorsi ciclo-pedonali urbani, possibilmente separati e protetti dalla viabilità ordinaria.
7. Le misure di cui al precedente comma 6 devono essere, in particolare, rivolte ad assicurare le connessioni e gli spostamenti con:
- edifici, pubblici o privati, che per le funzioni ivi ospitate richiamano una forte affluenza di persone;
- le stazioni ferroviarie ove esistenti;
- i parchi pubblici e i complessi sportivi.
8. La pianificazione della rete di percorsi ciclo-pedonali di livello urbano tiene conto della rete di percorsi extraurbani già realizzati o in progetto, assicurando la connessione tra le due reti.
9. Il Documento di piano stabilisce gli indirizzi per favorire le modalità di spostamento alternative all’uso dell’autovettura privata, nonché quelli volti ad incidere sulle attività urbane in modo da ridurre i carichi di punta sulla rete stradale
10. I Comuni prendono conoscenza del piano d’emergenza approvato dalla Prefettura in ordine alla previsione di percorsi alternativi da utilizzare nel caso di blocco delle autostrade e, qualora il loro territorio sia interessato da tale previsione, recepiscono nel PGT gli itinerari del piano d’emergenza.
Sezione II - Ferrovie
Art. 19 - Sistema ferroviario provinciale (I)
1. Nella Carta della gerarchia stradale (tav. MOB1), il PTCP rappresenta le linee ferroviarie distinguendole in:
- esistenti (anche da riqualificare o da dismettere);
- di progetto;
- storiche – di possibile riqualificazione turistica.
Art. 00 - Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (X)
1. Il PTCP recepisce la classificazione delle stazioni ferroviarie adottata dalla Regione Lombardia con d.g.r. 18.07.2003, n. 7/13716, che definisce tre classi dimensionali di stazioni: Grandi (A), Medie (B1 e B2) e Piccole (C), sulla base del volume di traffico giornaliero.
2. La Carta della gerarchia stradale (tav. MOB 1) riporta tale classificazione ed evidenzia i progetti in corso relativi a stazioni ferroviarie nuove o in riqualificazione (oggetto, peraltro, di procedure di accordo di programma con la partecipazione della Provincia): Saronno Sud; Varese (unificazione stazioni); Castellanza.
Art. 21 – Ferrovie con progetto in corso (P)
1. Con riferimento alle ferrovie di cui al presente articolo, il PTCP riporta nella cartografia i progetti in corso, dei quali recepisce i tracciati individuati nei rispettivi atti di progetto, così come individuati negli atti ufficiali in possesso della Provincia.
2. Sono prescrittivi e vincolanti, sugli atti del PGT, i tracciati riferiti a progetti ferroviari:
a) rientranti in “Legge Obiettivo”, incluse le relative opere connesse o complementari;
b) previsti nel Piano Territoriale d’Area Malpensa.
3. Il PTCP, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, 2° co., lett. b), della L.R. 12/2005, riconosce precettività con valore di disciplina immediatamente vigente del territorio e vincolo conformativo delle proprietà ai progetti di cui alla lettera a) del precedente comma 2, qualora già approvati dal CIPE ai sensi e per gli effetti dell’art. 165, 7° co., D.lgs. 163/2006;
Art. 22 - Accessibilità alle stazioni. Adempimenti a carico dei Comuni (I)
1. I Comuni nei quali siano presenti stazioni ferroviarie passeggeri, in occasione della redazione del PGT e di sue varianti, verificano la dotazione di spazi a parcheggio pubblico nelle aree limitrofe alle stazioni.
2. Gli spazi a parcheggio pubblico di cui al comma 1 devono essere dimensionati in relazione al numero di viaggiatori tenendo conto della presenza o dell’assenza di TPL presso la stazione. Qualora la verifica della dotazione esistente riveli carenze quantitative, il Comune adegua il proprio Piano dei servizi e, per quanto possibile, reperisce le aree necessarie.
3. Nel Piano dei servizi i Comuni prevedono inoltre, ove possibile, che in prossimità dell’edificio che ospita la stazione siano reperiti, altresì, spazi pubblici riservati al deposito di cicli e motocicli, possibilmente coperti.
4. Per ogni intervento di riqualificazione urbanistica o di espansione insediativa di significativa rilevanza urbana, in prossimità di una stazione ferroviaria, anche se sita in un comune contermine, viene incrementato il livello di servizi (con particolare riferimento ai parcheggi pubblici) e di accessibilità nei confronti della stazione.
5. I Comuni sedi di stazioni ferroviarie promuovono, singolarmente o in associazione con i Comuni contermini, azioni volte a sviluppare un efficiente sistema di trasporto pubblico urbano.
Art. 23 - Indirizzi per i servizi di Trasporto Pubblico Locale (I)
1. Il Programma Triennale dei Servizi predisposto dalla Provincia in materia di Trasporto Pubblico Locale:
a) verifica, anche con l’apporto dei Comuni interessati, il sistema delle connessioni tra stazioni ferroviarie ed autolinee e provvede ad introdurre ogni necessario correttivo atto ed eliminare le criticità eventualmente riscontrate;
b) riconosce e recepisce gli effetti delle misure adottate dai Comuni, ai sensi del comma 6 del precedente art. 22, qualora riconducibili alla formazione di linee di trasporto extraurbano.
2. La Provincia, nell’esercitare le proprie competenze in materia di definizione dei contratti di servizio, adegua l’organizzazione dei servizi tenendo conto dei seguenti indirizzi:
a) valorizzare l’integrazione dei diversi servizi, in termini di tariffe e in termini di orari;
b) incentivare il servizio di autobus a chiamata nelle zone con utenza debole.
Art. 24 - Nodi e centri di cambio modale per il trasporto di persone (I)
1. Le stazioni ferroviarie sono distinte, secondo la classificazione operata dalla Regione Lombardia in:
- Nodi tipo 1 – quelle ove si intersecano 3 o più linee ferroviarie;
- Nodi tipo 2 - quelle ove si intersecano 2 linee ferroviarie;
- Impianti terminale: stazioni capolinea di treni;
- Punti di simmetria: stazioni in cui avvengono gli incroci dei treni con orario cadenzato.
2. In base alla classificazione regionale sono:
- Nodi tipo 1, le stazioni di Gallarate e Saronno;
- Nodi tipo 2, la stazione di Sesto Calende;
- Impianti terminali, le stazioni di Laveno, Luino, Porto Ceresio, Varese;
- Punti di simmetria le stazioni di Gazzada, Tradate e Vedano Olona.
3. Il PTCP, indipendentemente dalla classificazione di cui al comma 1, considera le stazioni ferroviarie “centri di cambio modale” per i quali, in relazione al tipo di percorrenza, i Comuni prevedono, anche attraverso i loro strumenti urbanistici, azioni dirette a migliorare la dotazione di attrezzature e servizi.
4. Il PTCP, nella Carta del Trasporto Pubblico (tav. MOB2), individua i centri di cambio modale, distinti secondo tipologie di percorrenza, determinate a loro volta in base ai mezzi di trasporto pubblico che fanno scalo nel centro medesimo. Si hanno, pertanto, centri:
- per Lunga Percorrenza (LP) → aereo/treno/autolinee extraurbane. L’unico centro avente tali caratteristiche è l’aeroporto di Malpensa;
- per Media Percorrenza (MP) → treni internazionali, nazionali e regionali/autolinee extraurbane e urbane;
- Locali (L) → treni regionali/autolinee urbane e extraurbane.
Art. 25 - Localizzazione in ambito urbano di edifici pubblici o per servizi di interesse generale (I)
1. I Comuni, attraverso il Piano di Governo del Territorio, disciplinano l’insediamento di edifici pubblici o per servizi di interesse sovracomunale, valutando, anche, l’accessibilità agli stessi attraverso il trasporto pubblico.
Art. 26 – Aree per servizi ferroviari dedicati al trasporto merci (I)
1. I Comuni sedi di scali merci ferroviari o, attraversati da linee ferroviarie interessate da traffico merci, tutelano le aree libere limitrofe agli scali o lungo le linee, ai fini della possibile individuazione di terminal ferroviari od intermodali dedicati al trasporto di merci, nonché di centri per servizi logistici di cui alla successiva Sezione III.
Sezione III - Logistica
Art. 27 – Definizioni
1. Ai fini delle norme di cui al presente Capo si definisce:
- logistica globale, quella dedicata al trasporto merci di media o lunga percorrenza;
- logistica locale, quella dedicata al trasporto merci di breve percorrenza.
Art. 28 - Indirizzi per la localizzazione delle zone produttive e dei servizi logistici (I)
1. Rientra nel campo d’interesse del PTCP la localizzazione di aree per insediamenti produttivi
di livello sovracomunale e di servizi di logistica globale, nonché la localizzazione di aree per autoporti.
2. I Piani di Governo del Territorio localizzano le aree di cui al comma 1, tenendo conto della loro accessibilità rispetto alla gerarchia della rete di viabilità, di cui alla Sezione I, Capo I, del presente Titolo. Sono punti privilegiati per la localizzazione delle suddette aree quelli in prossimità dei nodi di connessione tra strade di primo e secondo livello, e quelli accessibili attraverso la rete ferroviaria.
3. La previsione delle aree per insediamenti produttivi e logistici, deve avvenire in relazione alle più generali strategie di sviluppo del Comune, da illustrare nel Documento di Piano, nonché in coerenza con disposizioni, indirizzi e contenuti paesaggistici del PTCP, anche definendo specifiche norme che orientino i progetti verso un approccio rispettoso dei caratteri morfologici, costruttivi e percettivi del contesto nella definizione di: manufatti edilizi, spazi aperti ed equipaggiamenti vegetali, aree a parcheggio, viabilità di accesso e cartellonistica.
4. I Comuni possono prevedere nel loro PGT azioni atte a:
- facilitare la rilocalizzazione in aree più idonee delle imprese con alta generazione di flussi di merci;
- favorire la creazione di aree produttive destinati a filiere integrate nelle quali trovi spazio il sistema della logistica locale.
Art. 29 - Criticità relative al traffico merci su gomma (I)
1. I Comuni prevedono nel Documento di piano politiche a favore dell’organizzazione di servizi di logistica locale, finalizzate alla mitigazione degli impatti conseguenti alla circolazione di mezzi pesanti all’interno del loro centro abitato.
Sezione IV – Reti tecnologiche
Art. 30 – Indirizzi per la pianificazione di impianti tecnologici a rete (I)
1. La pianificazione, da parte dei soggetti competenti, di linee e reti tecnologiche, di livello sovracomunale, in soprassuolo o nel sottosuolo, fermo il rispetto dei criteri ERA (Esclusione, Repulsione, Attrazione) descritti nella Relazione generale del PTCP al Capitolo 3, privilegia la collocazione di nuove linee ed impianti lungo la medesima direttrice delle linee esistenti o di infrastrutture lineari di trasporto.
2. La pianificazione e la progettazione di linee e reti tecnologiche si attiene agli indirizzi di tutela del paesaggio contenuti nelle norme di cui al Titolo III, Capo I, nonché agli indirizzi di tutela della rete ecologica contenuti nelle norme di cui al Titolo III, Capo II.
Capo II - Polarità urbane e insediamenti sovracomunali
Art. 00 - Xxxxxxxxx xxxxxxxx (X)
1. Il PTCP descrive la struttura territoriale provinciale mediante la definizione di sistemi insediativi, riferiti alle forme di organizzazione del territorio costruito derivante dal sovrapporsi di condizioni ambientali, socio-economiche, infrastrutturali, insediative.
3. Il PTCP, in merito alla definizione e al riconoscimento delle polarità urbane nel quadro del territorio provinciale, persegue i seguenti obiettivi:
a) garantire lo sviluppo equilibrato della rete dei servizi sovracomunali;
b) limitare i fenomeni di duplicazione e polverizzazione delle funzioni di livello sovracomunale per le quali l’efficienza è dipendente dall’esistenza di una struttura a rete;
c) localizzare i servizi e gli insediamenti di interesse sovracomunale di cui ai successivi artt. 33 e 34, prevalentemente nei comuni aventi caratteristiche di polo attrattore, al fine di generare sinergie con altri servizi esistenti del medesimo rango, così da rendere più efficace l’offerta generale di servizi al cittadino;
d) consentire la localizzazione di servizi di interesse sovracomunale anche in comuni non aventi le caratteristiche di polo attrattore, a condizione che la previsione di tali servizi si realizzi tenuto conto del quadro di domanda e offerta sovracomunale e nella garanzia di una adeguata dotazione di servizi funzionali alla corretta erogazione del servizio stesso, e secondo le modalità di cui al comma 5 dell’art. 33;
e) consentire la localizzazione di insediamenti di interesse sovracomunale anche in comuni non aventi le caratteristiche di polo attrattore, a condizione che la previsione di tali insediamenti risulti adeguata al livello di accessibilità e dotazione di servizi complementari, risponda agli indirizzi specifici per quanto riguarda gli insediamenti produttivi (art. 35) e commerciali (Capo III del presente Titolo) e si realizzi secondo le modalità di cui al comma 3 art. 34.
Art. 32 - Comuni con caratteristiche di polo attrattore (I)
1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale individua i seguenti Comuni aventi caratteristica di polo attrattore:
- Angera;
- Arcisate;
- Busto Arsizio;
- Castellanza;
- Cittiglio;
- Gallarate;
- Gavirate;
- Laveno Mombello;
- Luino;
- Saronno;
- Sesto Calende;
- Somma Lombardo;
- Tradate;
- Varese.
2. I Comuni non classificati polo attrattore nell’elenco di cui al comma precedente possono proporsi in sede di redazione del Documento di piano del PGT per l’attribuzione del rango di polo attrattore nel caso in cui siano dotati, o prevedano di dotarsi di servizi sovracomunali così come definiti dal successivo art. 33 tali da generare rilevanti flussi di pendolari, in relazione alla metodologia di cui al comma 2 dell’art. 31; in tali casi per la redazione del Piano dei Servizi si applicano i disposti dall’art. 9, 5° co., della L.R. 12/2005.
3. La Provincia, indipendentemente dalla proposta di cui al comma precedente, in sede di espressione del parere di compatibilità sul Documento di piano ai sensi dell’art. 13, 5° co., della L.R. 12/2005, valuta la sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente. In caso di
valutazione positiva, il comune è individuato come nuovo polo attrattore. I comuni classificati poli attrattori ai sensi del presente comma provvedono, all’adeguamento del proprio Piano dei Servizi ai disposti dell’art. 9, 5° co., della L.R. 12/2005.
4. Per i comuni classificati poli attrattori per effetto dei disposti del presente articolo, si applicano i disposti dell’art. 9, 5° co., della L.R. 12/2005, precisando che i necessari servizi di interesse sovracomunale dovranno essere previsti e localizzati tenuto conto dei servizi di pari categoria già presenti nel bacino di gravitazione e tenuto conto dell’effettivo fabbisogno del bacino, da valutarsi con riferimento alla dotazione di servizi dei bacini contermini.
Art. 33 - Servizi sovracomunali (I)
1. Si definiscono in xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx:
- xxxx universitarie e centri di ricerca;
- istituti di istruzione superiore o di formazione professionale;
- strutture sanitarie e socio assistenziali, ivi comprese cliniche, case di cura e di riposo;
- sedi di distretto ASL;
- musei e raccolte riconosciuti dalla Regione;
- strutture per manifestazioni fieristiche;
- attrezzature per lo sport o ricreative idonee ad ospitare manifestazioni di rilievo, provinciale o sovracomunale;
- centri congressi;
- sistema amministrativo – civile di tipo non comunale, ivi compresi gli uffici di INPS, INAIL, Tributi, Prefettura, Provincia, Regione e Comunità Montane.
2. Il rango di servizio sovracomunale, tenuto conto della specificità del servizio, è riconosciuto qualora generi significativi flussi di popolazione e siano riscontrate una o più tra le seguenti condizioni:
- esistenza conclamata di un bacino d’utenza che travalica la scala comunale;
- unicità del servizio relativamente all’ambito di appartenenza;
- unicità del servizio relativamente al comune ove è situato e ai comuni contermini;
- esistenza di convenzioni di gestione o per l’utenza stipulate con più comuni;
- presenza di più tipologie di servizi anche di scala comunale aggregate e sinergiche, che tuttavia non risultano presenti nei comuni contermini.
3. Quanto ai commi precedenti si applica anche ai servizi privati di interesse pubblico.
4. I Comuni, in sede di redazione dei propri Documenti di piano possono prevedere la localizzazione di servizi di portata sovracomunale di cui ai precedenti commi, nel rispetto dei criteri di cui al precedente art. 17.
5. Per la localizzazione di servizi di portata sovracomunale i Comuni non classificati poli attrattori ai sensi del comma 1 dell’art. 32, si avvalgono di accordi di pianificazione con i Comuni del medesimo bacino per i quali è dimostrata l’interazione degli effetti indotti, così come definiti e normati dall’art. 9. La Provincia, nel valutare la sussistenza di un interesse diretto e/o indiretto alla partecipazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, 3° co., o in sede di espressione del parere previsto dal comma 5 dell’art. 13 della L.R. 12/2005, accerta che l’accordo di pianificazione comprenda tutti i Comuni interessati dagli effetti indotti dall’insediamento.
Art. 00 - Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (X)
1. Si definiscono di interesse sovracomunale gli insediamenti che rispondono ad una o più tra le seguenti condizioni:
a) insediamenti che definiscano effetti dimensionali rilevanti rispetto al contesto tipologico, funzionale ed economico di riferimento;
c) insediamenti aventi bacino di utenza o effetti di portata sovralocale, anche per effetto di dimostrati obiettivi insediativi che eccedono la scala il bacino comunale;
d) insediamenti che determinano una forte incidenza paesaggistica;
e) insediamenti produttivi di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 35;
f) insediamenti commerciali di cui al Capo III del presente Titolo.
2. I Comuni, in sede di redazione dei propri Documenti di piano possono prevedere la localizzazione di insediamenti di portata sovracomunale di cui al precedente comma, nel rispetto dei criteri di cui al precedente art. 17.
3. Per la localizzazione di insediamenti di portata sovracomunale i Comuni non classificati poli attrattori ai sensi del comma 1 dell’art. 32, si avvalgono di accordi di pianificazione con i Comuni del medesimo bacino per i quali è dimostrata l’interazione degli effetti indotti, così come definiti e normati dall’art. 9. La Provincia, nel valutare la sussistenza di un interesse diretto e/o indiretto alla partecipazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, 3° co., o in sede di espressione del parere previsto dal comma 5 dell’art. 13 della L.R. 12/2005, accerta che l’accordo di pianificazione comprenda tutti i Comuni interessati dagli effetti indotti dall’insediamento.
4. Per la localizzazione di insediamenti di portata sovracomunale i Comuni classificati poli attrattori ai sensi del comma 1 dell’art. 32, definiscono azioni di perequazione nei confronti dei comuni ricadenti nei bacini di utenza e di quelli interessati dagli effetti indotti dall’insediamento.
Art. 35 - Insediamenti produttivi (I)
1. Il PTCP promuove politiche integrate per lo sviluppo e la qualificazione degli insediamenti produttivi al fine di perseguire obiettivi di sviluppo e di innovazione delle attività economiche presenti sul territorio provinciale. Il PTCP detta i seguenti indirizzi per la definizione da parte dei Comuni delle politiche di sviluppo degli insediamenti produttivi:
a) favorire il completamento o la continuità con gli insediamenti produttivi esistenti, anche garantendo un miglioramento delle dotazioni infrastrutturali degli stessi;
b) favorire il concentramento degli insediamenti produttivi in aree di rilievo sovracomunale, al fine di garantire una maggiore dotazione di servizi, un minor consumo di suolo e un minor carico logistico a livello locale;
c) garantire agli insediamenti una adeguata accessibilità viabilistica secondo quanto previsto dall’art. 17 ed una coerenza con le politiche di sviluppo della logistica di cui alla sezione III, Capo I del presente Titolo;
d) prevedere eventuali politiche per favorire la delocalizzazione di imprese attualmente inserite in un contesto territoriale incompatibile (imprese a Rischio incidente rilevante, imprese collocate in aree ad alta sensibilità ambientale e paesaggistica), congiuntamente agli interventi di recupero dei siti degradati;
e) favorire politiche di attuazione che consentano il coinvolgimento degli operatori nella realizzazione delle infrastrutture tecnologiche ed ecologiche del comparto.
2. La Provincia, sentiti gli enti locali interessati, provvede alla programmazione di aree industriali e di aree ecologicamente attrezzate di carattere sovracomunale ed alla promozione di politiche e progetti per lo sviluppo dei sistemi produttivi locali, secondo quanto previsto dall’art. 2, 32° co., della L.R. 1/2000.
3. Si considerano sovracomunali gli insediamenti produttivi il cui dimensionamento è stabilito sulla base di un fabbisogno commisurato ad un bacino territoriale eccedente la dimensione comunale.
4. Possono anche essere considerati sovracomunali:
- gli insediamenti produttivi localizzati al confine del territorio comunale e adiacenti ad analoghi insediamenti situati in altro comune;
- gli insediamenti nei quali siano presenti impianti per la produzione di energia, o di depurazione, al servizio di territori eccedenti la scala del comune ove questi sono localizzati.
5. La Provincia in sede di espressione del parere di cui all’art. 13, 5° co., della L.R. 12/2005, ha facoltà di attribuire rango sovracomunale agli insediamenti produttivi localizzati dal Comune.
6. Per la localizzazione di insediamenti produttivi di rilievo sovracomunale i Comuni applicano i disposti di cui ai commi 3 e 4 del precedente art. 34.
Capo III – Insediamenti commerciali
Art. 36 - Obiettivi e riferimenti (P)
1. Il PTCP assume l’attività commerciale quale componente fondamentale del sistema economico provinciale e individua l’esigenza di coniugare le iniziative commerciali con gli obiettivi di sviluppo socio-economico e tutela ambientale, e si pone l’obiettivo dell’integrazione territoriale degli insediamenti commerciali di livello sovracomunale.
2. Il PTCP:
- si raccorda con il Piano di Settore per il Commercio (PSC) approvato con d.c.p.
14.09.2004, n. 51;
- introduce indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale, in relazione alla localizzazione di Medie e Grandi Strutture di Vendita (MSV e GSV).
3. Le norme di cui al presente Capo costituiscono strumento complementare alle vigenti disposizioni regionali recanti modalità applicative dei programmi di sviluppo del settore commerciale.
Art. 37 – Raccordo con il PSC (P)
1. Il PSC è assunto quale piano di settore del PTCP. Le definizioni utilizzate nelle presenti norme per descrivere gli insediamenti commerciali sono le medesime del PSC, e si rifanno a quelle introdotte dal legislatore nazionale col D.Lgs. 31.03.1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio […]”, art. 4. Le disposizioni del presente Titolo prevalgono su quelle eventualmente discordi recate dal PSC.
2. Per l’esercizio delle competenze della Provincia circa la localizzazione delle GSV, il PSC disciplina autonomamente le procedure relative all’istruttoria dei progetti ed all’espressione dei pareri. Con specifici provvedimenti potranno essere integrate ed attuate le previsioni del PSC.
3. Eventuali varianti al PSC, quale piano di settore del PTCP, dovranno essere coerenti con gli obiettivi e gli indirizzi del PTCP medesimo. Conseguentemente, l’approvazione delle varianti del PSC non richiederà l’applicazione delle procedure di cui all’art. 17, 14° co., della L.R. 11.03.2005, n. 12.
4. Ove si rilevasse la necessità di rivedere gli obiettivi e/o gli indirizzi in materia di insediamenti commerciali espressi dal PTCP, l’approvazione di varianti a PSC dovrà essere deliberata secondo la procedura prevista per le varianti al PTCP. L’approvazione della
variante al PSC comporterà adeguamento automatico del PTCP.
Art. 38 – Rapporto tra PTCP e Piani di Governo del Territorio (P)
1. I PGT disciplinano le attività commerciali nel rispetto dei principi del PTCP e del PSC valutando i rapporti che intercorrono tra le suddette attività e la rete di viabilità e trasporti, la struttura insediativa della città, l’assetto urbanistico dei quartieri, il sistema della logistica.
A tal fine si considerano elementi rilevanti per la corretta pianificazione degli insediamenti commerciali:
- i criteri di localizzazione di Grandi Strutture di Vendita;
- l’impatto paesaggistico degli edifici destinati ad ospitare Grandi Strutture di Vendita, verificato in relazione a criteri ed indirizzi contenuti nel Titolo “Paesaggio” delle presenti norme tecniche;
- l’equilibrio insediativo tra Grandi strutture di Vendita e la rete degli esercizi di vicinato;
- il conseguimento di intese od accordi tra Comuni.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Documento di piano dei PGT motiva le scelte pianificatorie alla luce delle indagini svolte:
a) a livello di contesto urbano, con particolare riferimento a: analisi della domanda (stabile, fluttuante, gravitazionale) e dell’offerta commerciale, e delle relazioni tra di esse; analisi delle tendenze evolutive di lungo periodo in tema di localizzazione degli esercizi commerciali; studio accurato della viabilità urbana e dei flussi di traffico, approfonditi in relazione alla presenza di aste commerciali consolidate; livello di soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;
b) a livello di contesto territoriale, esteso almeno ai comuni contermini, nel caso il PGT localizzi insediamenti commerciali verosimilmente generanti un bacino d’utenza sovracomunale: per le analisi analoghe a quelle del precedente punto a), estendendo ed approfondendo lo studio della rete viaria e delle caratteristiche dei flussi di traffico nonché delle criticità della rete infrastrutturale esistente in relazione, anche, all’indotto derivante dagli insediamenti programmati nell’area indagata ed al livello di accessibilità dei servizi pubblici di trasporto.
Art. 39 - Previsioni in materia di insediamenti commerciali (I)
1. Nel definire le politiche di sviluppo delle strutture commerciali i Comuni assumono ad orientamento generale i seguenti indirizzi:
a) favorire l’integrazione degli insediamenti commerciali, soprattutto per Grandi Strutture di Vendita, con le reti di trasporto collettivo;
b) garantire un’adeguata dotazione di servizi (infrastrutture di accesso, parcheggi, opere di arredo urbano, etc.) ai nuovi insediamenti, e utilizzare l’occasione di tali nuovi insediamenti per integrare la dotazione in argomento a supporto degli esercizi di vicinato già presenti nel territorio comunale, con particolare riguardo ai centri storici ed ai quartieri a prevalente destinazione residenziale;
c) stabilire le condizioni per consentire la diffusione degli esercizi commerciali in aree a diversa destinazione funzionale, al fine di garantire la compresenza di funzioni;
d) assicurare che la localizzazione di aree per insediamenti commerciali sia prevista dai PGT in coerenza con disposizioni, indirizzi e contenuti paesaggistici del PTCP, anche definendo specifiche norme che orientino i progetti verso un approccio rispettoso dei caratteri morfologici, costruttivi e percettivi del contesto nella definizione di: manufatti edilizi, spazi aperti ed equipaggiamenti vegetali, aree a parcheggio, viabilità di accesso e cartellonistica.
a) Aree direttamente gravanti sulla rete di livello sovracomunale, così come identificata dal PTCP, e non adeguatamente raccordati alla viabilità pubblica;
b) In prossimità di nodi (intersezioni, svincoli, raccordi) e aste di viabilità il cui livello di servizio evidenzi criticità nel grado di saturazione rilevato attraverso le indagini di cui al comma 2 del precedente art. 38;
c) Aree nelle quali la localizzazione potrebbe determinare interazioni negative con insediamenti aventi diverse destinazioni d’uso, ciò con particolare riferimento ad insediamenti pubblici, sensibili e di rilievo sovracomunale (es.: aree che per la presenza di altre Medie o Grandi Strutture di Vendita presentino livelli di compromissione della struttura urbana e territoriale);
d) All’interno di Parchi Naturali, Parchi Locali di Interesse Sovracomunale, Riserve Naturali Regionali, Monumenti Naturali, Siti di Interesse Comunitario, Zone di Protezione Speciale, siti di interesse archeologico o paleografico, nonché nelle zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, di cui all’art. 21, 8° co., del D.Lgs. 11.05.1999, n. 152 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento…”;
e) In aree poste a meno di 500 m da discariche di rifiuti urbani.
3. Sono fatte salve le disposizioni recate dalle “Linee guida” del PSC in tema di localizzazione di GSV negli ambiti territoriali determinati dal suddetto piano.
Art. 40 - Principio di concertazione (P)
1. Ai fini della localizzazione delle GSV, i Comuni si attengono alle procedure di localizzazione di insediamenti sovracomunali, stabilite nell’art. 34.
TITOLO II - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI SUOLI AGRICOLI E BOSCHIVI
Capo I – Ambiti agricoli
Art. 41 - Obiettivi del PTCP
1. Il PTCP intende valorizzare e salvaguardare il ruolo dell’agricoltura quale componente del sistema economico provinciale, ed elemento di presidio paesaggistico/ambientale.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1, il PTCP:
a) individua gli ambiti destinati all’attività agricola (ambiti agricoli), al fine di tutelare i suoli da utilizzi edificatori e da alterazioni della loro qualità;
b) stabilisce criteri e modalità per la migliore definizione, a livello comunale, delle aree agricole;
c) propone indirizzi per la valorizzazione delle aree agricole.
Art. 42 - Ambiti agricoli (P)
1. Sono ambiti agricoli:
a) le superfici individuate nella cartografia del PTCP (Carta degli ambiti agricoli, tav. AGR 1), libere da edificazioni e caratterizzate da suoli il cui profilo agronomico risulti idoneo all’attività produttiva agricola;
b) le superfici condotte da un imprenditore agricolo (come definito all’art. 2135 del Codice Civile), effettivamente adibite ad uso agricolo produttivo o a pascolo, o con presenza di insediamenti agricoli, anche qualora non individuate nella cartografia del PTCP.
2. Il PTCP non contempla tra gli ambiti agricoli i boschi, oggetto di apposita successiva disciplina.
3. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 15, 5° co. e 18, 2° co. della L.R. 11.03.2005, n. 12, l’individuazione degli ambiti agricoli, come effettuata al precedente comma 1, ha efficacia prescrittiva e prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, fino all’approvazione del PGT, fatte salve le specificazioni di cui ai successivi comma 4 e art. 43.
4. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, 7° co. della L.R. 11.03.2005, n. 12, l’individuazione degli ambiti agricoli all’interno delle aree regionali protette, ha efficacia di indirizzo nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, e costituisce indicazione territoriale per la pianificazione territoriale delle aree protette.
Art. 43 – Ambiti agricoli – Effetti sulla pianificazione urbanistica vigente (P)
1. L’individuazione degli ambiti agricoli non influisce sulle previsioni dei Piani Regolatori Generali vigenti e/o adottati alla data di assunzione d’efficacia del PTCP, per quanto attiene i seguenti interventi:
a) soggetti al rilascio di titoli abilitativi edilizi nelle aree ad attuazione diretta, o nell’ambito di piani attuativi approvati prima dell’assunzione di efficacia del PTCP, fatto salvo quanto stabilito al successivo art. 46, 3° co.;
b) subordinati alla conclusione dell’iter relativo a piani attuativi adottati prima dell’assunzione di efficacia del PTCP;
c) subordinati all’adozione e all’approvazione, anche successive all’assunzione di efficacia del PTCP, di piani attuativi di iniziativa pubblica;
d) relativi ad opere pubbliche o all’attuazione di standard urbanistici;
e) riguardanti aree ricadenti nel perimetro dei Parchi Regionali dotati di PTC vigente.
2. Per l’attuazione delle previsioni dei PRG, soggette a pianificazione attuativa di iniziativa privata, non ancora adottate alla data di assunzione d’efficacia del PTCP, è possibile avvalersi dell’accordo di pianificazione di cui all’art. 9 delle presenti norme.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai PGT già vigenti o definitivamente approvati alla data di approvazione del PTCP, sino al momento della loro revisione.
Art. 44 - Criteri e modalità per l’individuazione a livello comunale delle aree agricole
(P)
1. Sono aree agricole le superfici destinate ad attività agricola, ad attività forestale e selvicolturale.
2. L’individuazione delle aree agricole da parte di Comuni concorre alla pianificazione del territorio comunale, attraverso la messa in valore delle funzioni produttive, di presidio ambientale, di riqualificazione e diversificazione del paesaggio, di mantenimento del presidio economico, sociale e culturale, ed altresì di mitigazione/compensazione degli effetti ambientali negativi indotti dall’urbanizzato esistente.
3. I Comuni individuano le aree agricole perseguendo, quali obiettivi generali:
a) la conservazione dello spazio rurale e delle risorse agroforestali;
b) la valorizzazione delle funzioni plurime del sistema agricolo e del sistema forestale.
4. L’identificazione delle aree agricole deve integrarsi funzionalmente nelle previsioni del PGT relative allo sviluppo socioeconomico, alla qualificazione paesistica, alla tutela ambientale e alla difesa idrogeologica del territorio, ed adeguarsi alle previsioni del PTCP relative al sistema infrastrutturale della mobilità e alla localizzazione di interventi di valenza sovracomunale.
5. I Comuni implementano gli ambiti agricoli con le aree agricole utilizzate per la produzione di colture specializzate, anche se di piccole dimensioni.
6. Al fine della puntuale delimitazione delle aree agricole, i Comuni che intendano apportare rettifiche e miglioramenti, anche in riduzione della superficie e/o della quantità, rispetto agli ambiti agricoli individuati dal PTCP:
a) accertano il valore agroforestale dei suoli liberi destinati ad usi diversi da quelli agricoli e valutano, per i suoli di maggior valore agroforestale, ipotesi di nuova destinazione e ricollocazione degli interventi insediativi;
b) approfondiscono analiticamente i caratteri del tessuto agricolo comunale, sia negli aspetti socio-economici e culturali che in quelli territoriali e paesistici, anche attraverso una dettagliata ed articolata classificazione delle superfici e delle funzioni dello spazio rurale;
c) mantengono e perseguono la contiguità e la continuità intercomunale dei sistemi agroforestali, anche in relazione alla costituzione o al mantenimento della rete ecologica provinciale e alla esigenza di contrastare fenomeni di conurbazione e saldatura tra urbanizzati esistenti;
d) evitano processi di frammentazione dello spazio rurale e, in particolare, del sistema poderale delle aziende agricole, anche prestando attenzione al disegno delle infrastrutture stradali di competenza comunale, analizzando, e ricostruendo ove possibile, la struttura dell’ordito agrario storico;
e) pongono attenzione ad evitare di ridurre la superficie degli ambiti agricoli ove ciò possa incrementare la frastagliatura del perimetro dell’ambito;
f) individuano, eventualmente, specifiche strategie per la destinazione d’uso e la valorizzazione di aree ad effettivo uso agricolo intercluse nell’urbanizzato esistente;
g) individuano e delimitano eventuali aree dismesse o degradate, i cui suoli non siano idonei a fini agro-silvo-pastorali seppur incluse in ambiti agricoli, stabilendo per esse destinazioni compatibili con l’ambito agricolo circostante;
h) privilegiano interventi di completamento dell’edificato che si connaturino come interventi di frangia urbana finalizzati ad un progetto di riqualificazione delle forme di integrazione tra costruito e campagna e ad un incremento complessivo della compattezza dei sistemi urbani;
i) confermano, ove già in atto, l’uso agricolo produttivo delle superfici anche di minore valore agroforestale, tenendo in considerazione i seguenti elementi:
- nei comuni caratterizzati da una estensione delle superfici urbanizzate elevata o molto elevata, un’ulteriore riduzione rispetto alla situazione attuale delle aree naturali o destinate all’attività agroforestale, rappresenta fattore di rischio e di grave compromissione delle funzioni ecosistemiche dello spazio rurale (ambientali, paesistiche, ricreative, economiche) qualunque sia il valore a fini agroforestali intrinseco di tali aree;
- nei comuni caratterizzati da una significativa dispersione delle superfici urbanizzate la delimitazione delle aree agricole deve concorrere ad incrementare la compattezza complessiva dell’edificato comunale.
7. L’individuazione delle aree agricole effettuata ai sensi del precedente comma 6, è assoggettata alla procedura prevista dall’art. 13, 5° e 7° co. della L.R. 11.03.2005, n. 12, e, a seguito della pronuncia di compatibilità da parte della Provincia, non costituisce variante al PTCP.
8. Per gli edifici isolati ed i nuclei edificati, ricadenti negli ambiti agricoli, i Comuni, col PGT, introducono specifiche disposizioni urbanistiche ed edilizie.
9. In relazione alla valutazione di impatto paesistico di cui all’art. 29 delle NTA del Piano Territoriale Paesistico Regionale, col PGT i Comuni determinano l’effettiva sensibilità paesistica delle aree suddette.
Art. 45 - Aree agricole non comprese nella cartografia degli ambiti agricoli (P)
1. I Comuni dispongono attraverso i loro strumenti urbanistici il mantenimento ad uso agricolo di lotti od aree negli ambiti agricoli non individuati nella cartografia del PTCP, ove tali lotti od aree siano utilizzati per il pascolo o per l’attività produttiva condotta da un imprenditore agricolo (come definito all’art. 2135 del Codice Civile) o risultino funzionali ad esigenze di presidio paesaggistico – ambientale, anche con riferimento al progetto di rete ecologica.
2. I Comuni possono, altresì, individuare aree agricole contigue agli ambiti agricoli od esterne agli stessi, nonché in quei lotti che, seppure situati all’interno di zone completamente urbanizzate, possono assumere un ruolo di presidio ambientale. Tale individuazione non è oggetto delle procedure di cui all’art. 13, 5° e 7° co. della L.R. 11.03.2005, n. 12.
Art. 46 - Strumenti urbanistici comunali - Fase transitoria (P)
1. Dalla data di assunzione di efficacia del PTCP e fino all’approvazione dei PGT redatti in conformità agli obiettivi ed alle definizioni del presente Capo, le aree ricadenti negli ambiti agricoli, così come definiti all’art. 42, non possono essere oggetto di interventi di trasformazione a mezzo di programmi integrati di intervento in variante al PRG, né di varianti adottate ai sensi dell’art. 25, 1° co., della L.R. 11.03.2005, n. 12. Ai fini del presente comma si considerano “varianti” le previsioni urbanistiche che comportano la riduzione della superficie e/o della quantità degli ambiti agricoli.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso di opere riferite ad interventi strategici previsti in Accordi di Programma o Accordi di Pianificazione sottoscritti anche dalla Provincia, e nel caso di procedure ex art. 5 del D.P.R. 20.10.1998, n. 447, fatta salva la possibilità di migliore definizione delle suddette riduzioni, da disciplinarsi attraverso specifiche linee guida di cui al successivo art. 105, 1° co., lett. k).
3. Per gli interventi oggetto di procedure ex art. 5 del D.P.R. 20.10.1998, n. 447, la valutazione di compatibilità rispetto alle previsioni prevalenti del PTCP è svolta in base ai criteri stabiliti con specifiche linee guida di cui all’art. 105, 1° co., lettera k). Il riconoscimento di compatibilità, in ossequio a detti criteri, non costituisce variante al PTCP.
4. A PTCP approvato e fino all’approvazione dei PGT redatti in conformità agli obiettivi ed alle definizioni del presente Capo, tutte le aree ricadenti in ambiti agricoli e non assoggettate alla disciplina paesaggistica del D.lgs. 22.01.2004 n. 42, sono assunte quali aree a “sensibilità paesistica alta” (classe 4), secondo le definizioni di cui alla d.g.r. 08.11.2002, n. 7/11045 “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” (pubblicata sul B.U.R.L. 21.11.2002, 2° S.S. al n. 47). I progetti edilizi interessanti tali aree sono, pertanto, sottoposti alla valutazione di impatto paesistico di cui all’art. 29 delle NTA del Piano Territoriale Paesistico Regionale, in base all’assunto sopra indicato.
Art. 47 - Interferenze con previsioni sovracomunali (P)
1. L’individuazione degli ambiti agricoli non vincola:
- la localizzazione di infrastrutture, lineari o puntuali, di interesse provinciale, regionale o nazionale;
- l’attuazione delle previsioni localizzative di cui ai piani di settore della Provincia;
- l’attuazione di piani, programmi e strumenti di cui al successivo art. 105, 1° co., lett. c), d), f), h), i), j).
Art. 48 - Indirizzi per la tutela e la valorizzazione delle aree agricole (I)
1. Le aree destinate all’attività agricola costituiscono, ai fini dello sviluppo della molteplicità delle funzioni plurime (produttive, ambientali e paesaggistiche) dell’agricoltura, una risorsa ambientale ed economica, la cui tutela rappresenta una premessa indispensabile per il mantenimento di un’agricoltura vitale, in grado di:
- salvaguardare i fattori produttivi del suolo;
- svolgere un ruolo di presidio e di equilibrio ecologico del territorio, conservandone al tempo stesso il patrimonio culturale e paesaggistico, consistente oltre che nei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali, in tutti i segni e gli elementi costitutivi che stratificandosi nel tempo hanno formato il paesaggio rurale.
2. Ai fini della tutela dell’attività agro-forestale il PTCP formula, nei confronti dei piani di settore provinciali, i seguenti indirizzi:
a) perseguire la diversificazione delle produzioni agricole, anche tramite la riconversione delle colture intensive e ad alto impatto con colture agroambientali compatibili, al fine di favorire la complessità ambientale;
b) favorire la ricomposizione fondiaria e l’accorpamento delle aziende agricole in situazioni di forte frammentazione, in particolare nei territori collinari e montani;
c) sostenere il settore florovivaistico con azioni volte al miglioramento dell’efficienza produttiva, anche mediante opportune forme di assistenza tecnica, quali la formazione e l’aggiornamento professionale;
d) incentivare le produzioni tipiche della tradizione locale (vigneti di Angera e dei Xxxxxx Xxxxxxxx, pesche di Monate, asparago di Cantello, ecc.);
e) sostenere l’agricoltura biologica e le produzioni con tecniche integrate di qualità e di sicurezza alimentare;
f) sostenere la zootecnia, in particolare nelle zone collinari e montane, ove può rappresentare un fattore di equilibrio per il territorio rurale tramite il legame con le colture foraggere, per la produzione di latte e di formaggi di qualità;
g) favorire i miglioramenti agronomici, quali la salvaguardia dei suoli migliori dal punto di vista del valore agroforestale e produttivo, e il recupero dei terreni imboschiti o abbandonati;
h) conservare la compattezza delle aree agricole, onde evitare il manifestarsi di eccessivi episodi di frammentazione del territorio;
i) garantire l’efficienza delle rete irrigua e la tutela delle acque ai sensi del D.Lgs. 152/99, in sintonia con i contenuti del Programma di Uso e Tutela delle Acque della Regione Lombardia;
j) monitorare l’utilizzo dei reflui zootecnici e dei fanghi di depurazione che, qualora utilizzati in modo improprio, possono arrecare gravi danni al territorio agricolo, in particolare nelle zone maggiormente permeabili e più vulnerabili del territorio.
3. Ai fini della tutela degli aspetti ambientali e delle valenze paesaggistiche il PTCP formula i seguenti indirizzi nei confronti dei piani di settore provinciali e dei PGT comunali:
a) favorire la riqualificazione diffusa dell’agro-ecosistema mediante la distribuzione di nuovi alberi, filari e siepi, destinati ad animare il contesto paesaggistico della campagna;
b) mantenere e valorizzare gli elementi tipici dell’organizzazione agraria, che contribuiscono a sostanziare l’identità storico-culturale del territorio rurale;
c) favorire la fruibilità degli spazi rurali per usi sociali e culturali compatibili, mediante lo sviluppo dell’agriturismo, e favorendo l’organizzazione di aziende didattiche o ricreative per il tempo libero, l’individuazione di percorsi turistici culturali ed eno-gastronomici, l’attivazione di itinerari ciclo-pedonali o equestri, l’incoraggiamento di forme di artigianato locale collegabili ad attività agrituristiche;
d) contenere il consumo di suolo agricolo e le trasformazioni d’uso indotte da politiche di espansione urbana, evitando, in particolare, che interventi per nuove infrastrutture o impianti tecnologici comportino la frammentazione di porzioni di territorio rurale di particolare interesse paesaggistico, in particolare nelle aree di frangia.
4. Con particolare riferimento alle zone montane, gli interventi di valorizzazione delle aree rurali devono favorire l’integrazione funzionale tra agricoltura e gestione forestale del territorio, salvaguardando il sistema degli alpeggi attraverso dotazione di servizi e strutture adeguate e sostenendo la filiera dei prodotti tipici di montagna. Al tempo stesso va incentivato lo sviluppo di attività compatibili legate alla valorizzazione turistica e ricreativa, connessa al mantenimento dell’identità culturale delle malghe e delle aziende agricole presenti.
5. Il mantenimento dell’identità culturale delle aziende locali e l’integrazione dell’agricoltura con attività di valorizzazione selvicolturale costituiscono validi obiettivi anche nell’ambito territoriale delle colline moreniche. In questa porzione di territorio sono inoltre da incentivare l’espansione delle colture florovivaistiche e il consolidamento della filiera del latte. Nell’ambito dei terrazzi e degli anfiteatri morenici antichi diviene invece prioritario il mantenimento della rete di scolo e del sistema di drenaggio dei suoli, con la conservazione delle zone inerbite e delle coperture vegetali nei periodi di forte piovosità.
6. Nella zona dell’alta pianura, a cui si può associare l’ambito della Valle del Ticino, ambiti territoriali caratterizzati da forte urbanizzazione, occorrono interventi di mitigazione degli impatti delle aree urbanizzate; debbono, pertanto, essere promossi progetti di riqualificazione del paesaggio ed incentivata la diversificazione colturale e produttiva.
Capo II – Boschi e foreste
Art. 49 - Obiettivi
1. Il PTCP riconosce il bosco quale elemento strategico per la gestione del territorio, come risorsa economica di supporto ed integrazione all’attività agricola, come struttura di supporto al disegno del paesaggio ed allo sviluppo di attività ricreative, e pone come obiettivo la tutela e la valorizzazione delle aree boschive in accordo alle disposizioni recate dalla L.R. 28.10.2004, n. 27 “Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia forestale”.
2. Ai fini della valorizzazione delle aree boschive il PTCP detta direttive ed indirizzi per gli strumenti di pianificazione di settore (Piani di Indirizzo Forestale di cui alla L.R. 28.10.2004,
n. 27), e per i PGT.
Art. 50 – Definizioni (P)
1. I termini o le espressioni: bosco, foresta, area boschiva, area boscata, superficie forestale, ecc., utilizzati nel presente Capo, sono tutti riconducibili al concetto di bosco, da intendersi come tale ai sensi e per gli effetti della definizione di cui all’art. 3, 1° e 2° co. della L.R. 28.10.2004, n. 27.
2. L’espressione “autorizzazione forestale” è riferita all’autorizzazione per la trasformazione del bosco.
Art. 51 – Rapporti tra PTCP e PIF (P)
1. Il Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Varese, in qualità di strumento per la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali, è piano di settore del PTCP e, pertanto, si conforma alle prescrizioni, alle direttive ed agli indirizzi da esso dettati, raccordando le politiche di pianificazione forestale e pianificazione territoriale. Può essere adottato anche attraverso “piani stralcio”.
3. Spetta ai PIF l’individuazione e la classificazione dei boschi.
Art. 52 – Contenuti del PIF provinciale (P)
1. In relazione alle finalità del PTCP, il PIF stabilisce:
a) La delimitazione delle aree boscate (“aree omogenee”) distinguendo tra passibili e non passibili di trasformazione;
b) I modelli colturali, distinti per tipi forestali, a partire dalla proposta di cui al successivo art. 56;
c) I criteri e i limiti per il rilascio delle autorizzazioni forestali e per gli interventi compensativi che ne conseguono, finalizzandoli al miglioramento ambientale del territorio, anche in relazione alle opportune distinzioni tra aree montane, collinari, di pianura;
d) I casi di esenzione dall’obbligo di compensazione, con particolare riferimento a quelli che comportano la conservazione o il miglioramento della biodiversità o del paesaggio, nonché a quelli finalizzati all’esercizio dell’attività agricola in montagna ed in collina;
e) I rapporti di compensazione per le varie aree omogenee, in funzione del coefficiente di boscosità e del valore biologico dei boschi distrutti;
f) I casi di compensazione ridotta;
g) Eventuali interventi di compensazione fra aree, anche - se del caso e per limitate estensioni - attraverso la nuova destinazione a diversa forma di utilizzo di aree
boscate, al fine di conseguire gli obiettivi generali di contenimento del consumo di suolo e di valorizzazione delle funzione plurime del sistema agroforestale;
h) Individuazione dei boschi a più elevato valore paesaggistico;
i) I criteri e i limiti per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche finalizzate alla trasformazione del bosco o ad altri interventi su di esso, nei casi in cui siano necessarie;
j) Procedure unificate, anche confluenti nei procedimenti avviati dagli Sportelli Unici per le Attività Produttive, per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e forestali.
Art. 53 – Rapporti tra PIF e strumentazione urbanistica comunale (P)
1. Ai sensi dell’art. 9 della L.R. 28.10.2004, n. 27, le delimitazioni dei boschi e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco stabilite nei PIF, sono immediatamente esecutive e costituiscono variante automatica agli strumenti urbanistici comunali.
2. I Comuni recepiscono i contenuti complessivi dei PIF nel Piano di Governo del Territorio.
Art. 54 – Fase transitoria (P)
1. Fino all’approvazione del PIF della Provincia di Varese, le autorizzazioni paesaggistiche e forestali di competenza provinciale sono rilasciate in considerazione degli indirizzi di cui al successivo art. 55, 3° comma.
Art. 55 - Valorizzazione del bosco ai fini paesaggistici ed ambientali – ruolo dei PIF e dei PGT (I)
1. I PIF valorizzano il ruolo paesaggistico ed ambientale dei boschi prescindendo da attribuzioni di tipo estetico – vedutistico e, a tal fine, propongono azioni mirate al conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) conservare la biodiversità, la rete ecologica, le aree protette;
b) promuovere interventi di riqualificazione ambientale;
c) promuovere la rinaturalizzazione delle aree extraurbane e periurbane;
d) migliorare l’inserimento nel territorio delle infrastrutture esistenti, con particolare riguardo alla percezione paesaggistica ed alle connessioni della rete ecologica.
2. Ai medesimi fini di cui al precedente comma 1, i Comuni adottano idonei strumenti operativi a supporto delle proprie politiche di pianificazione urbanistica, anche con studi integrativi o settoriali (es.: piani/regolamenti per la gestione delle aree boscate in ambito urbano o periurbano).
3. Per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione paesaggistica del bosco, i PIF e i PGT sono redatti in raccordo col progetto della rete ecologica provinciale e con riferimento ai seguenti indirizzi:
a) le superfici forestali e naturali devono essere considerate come bacini di naturalità, da espandere entro limiti ecologicamente idonei e secondo modelli di distribuzione territoriali adeguati alle necessità ed alle possibilità;
b) va favorita la connessione delle superfici classificate come sorgenti di naturalità, attraverso corridoi od elementi puntiformi di connessione e di supporto, mettendo in relazione funzionale e dinamica il settore collinare con quello di pianura, l’ambito provinciale con quello extra-provinciale, con particolare attenzione ai margini meridionali di confine con la provincia di Milano;
c) vanno salvaguardati i corridoi ecologici di connessione tre le aree protette;
d) ove possibile, occorre favorire la formazione di ecotopi boscati sino a raggiungere superfici di almeno 15 ha;
e) vanno favorite la vicinanza, la densità e la connessione delle macchie boscate, tra di loro e con gli altri elementi del sistema naturale;
f) deve per quanto possibile essere evitato l’uso di specie esotiche e, nel caso di specie autoctone, si deve privilegiare l’uso di materiale vegetale di provenienza locale;
g) va controllata l’espansione del bosco nelle aree montane e collinari, per conservare un buon grado di variabilità di ecosistemi e di paesaggio;
h) occorre consolidare ed incrementare l’ampiezza dei corridoi (varchi) ecologici, considerando che quanto più il corridoio è stretto, tanto meno numerose sono le specie che vi possono sopravvivere e/o transitare;
i) è necessario conservare o, ove ancora possibile, ripristinare, gli ambiti di naturalità entro le aree boscate di maggiore estensione, connettendo altresì tali ambiti con la rete ecologica;
j) i nuovi insediamenti dovrebbero essere contenuti entro sistemi verdi aventi funzione di filtro e mascheramento.
Art. 56 - Indirizzi di gestione forestale (I)
1. I Piani di Indirizzo Forestale ed i Piani di Assestamento Forestale, considerate le varie tipologie di bosco presenti nel territorio provinciale, valorizzano e tutelano le stesse, mediante forme mirate di coltivazione e miglioramento, adatte a conservare e promuovere la complessità ecologica e l’integrazione strutturale dei popolamenti forestali, intesi nell’insieme delle loro componenti arboree, floristiche e faunistiche.
2. In sede di pianificazione forestale sono da prevedere specifici modelli colturali finalizzati alla valorizzazione delle funzioni dei soprassuoli, distinti per tipi forestali.
Art. 57 – Indirizzi per la tutela idrogeologica (I)
1. I Piani di Indirizzo Forestale stabiliscono criteri e strumenti valutativi omogenei per la valutazione funzionale delle formazioni forestali a finalità protettiva, che definiscano gli effetti della copertura vegetale presente e le caratteristiche più idonee per garantire la stabilità idrogeologica di terreni ricadenti nelle aree di pericolosità come definite dall’art. 81, Capo I, Titolo IV delle presenti norme.
2. I criteri di cui al precedente comma 1 sono redatti tenendo conto delle seguenti raccomandazioni:
a) nelle formazioni a prevalente funzione protettiva vanno privilegiati gli interventi tesi a dare la massima stabilità del popolamento arboreo, attraverso trattamenti idonei in funzione del tipo forestale e del dissesto in atto o potenziale.
b) nell’ambito degli interventi realizzati in contesti di tutela idrogeologica, vanno considerati i seguenti elementi:
- forme e superfici delle formazioni sulle quali si interviene;
- scelta delle essenze da privilegiare;
- grado di copertura da conservare;
- opere accessorie di stabilizzazione e consolidamento da realizzare;
- dimensione e parametri del bacino di riferimento.
TITOLO III – PAESAGGIO E RETE ECOLOGICA
Capo I - Paesaggio
Art. 58 - Concetto di paesaggio e obiettivi generali (I)
1. Il PTCP definisce il concetto di paesaggio come sintesi d’azioni interagenti della Storia e della Natura, richiamando l’espressione formulata dalla Convenzione Europea del Paesaggio, il cui art. 1 così recita: “paesaggio” designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.
2. Gli obiettivi generali del PTCP, in materia di paesaggio e ambiente, sono:
a) Approfondire la conoscenza del proprio patrimonio culturale, così come definito dal X.Xxx. 42/2004 “Codice dei Beni culturali e paesaggistici” e realizzare un quadro delle relazioni che intercorrono tra di essi;
b) Tutelare e conservare i beni, i luoghi e i valori individuati per garantire la loro trasmissione alle generazioni future e nel contempo riqualificare condizioni di degrado e abbandono;
c) Valorizzare le potenzialità turistiche e culturali, promuovere l’identità culturale, rendere maggiormente fruibili, rispettando la sostenibilità, il territorio e le sue attrattive;
d) Indirizzare e coordinare le azioni locali e settoriali di tutela e valorizzazione del paesaggio.
3. Per gli aspetti direttamente correlati alla tutela dei fattori naturali, anche in un’ottica di equilibrio ecologico, particolare importanza è attribuita alla costituzione e alla salvaguardia della rete ecologica provinciale di cui al successivo Capo II.
Art. 00 - Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx (X)
1. Il PTCP assume valenza paesaggistica ai sensi dell’art. 15, 1° co., della L.R. 12/2005 e, nell’ispirarsi alle norme di tutela e salvaguardia del paesaggio della vigente legislazione europea, nazionale e regionale, definisce il quadro conoscitivo del proprio territorio e individua le previsioni atte a raggiungere gli obiettivi del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR).
2. Il PTCP è strumento di pianificazione paesaggistica integrato nel Piano del Paesaggio Lombardo ai sensi dell’art. 3 delle NTA del PTPR. Esso si configura come strumento di maggior dettaglio, rispetto al PTPR, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 delle NTA del PTPR.
Art. 60 - Articolazione delle norme (I)
1. Gli indirizzi normativi sono articolati come segue:
a) indirizzi generali per gli ambiti paesaggistici;
b) indirizzi specifici per gli elementi di rilevanza o criticità paesaggistica;
c) disposizioni riferite alla pianificazione comunale.
Art. 00 - Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (X)
1. L’efficacia della disciplina paesaggistica del PTCP si estende a tutto il territorio provinciale, ferma restando la cogenza delle prescrizioni recate da atti a specifica valenza paesaggistica di maggior definizione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 delle NTA del PTPR.
3. Il PTCP individua nella cartografia di piano (tav. PAE3) gli ambiti territoriali riguardanti i Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) già riconosciuti o in fase di riconoscimento e costituisce quadro di riferimento per proposte relative all’istituzione di nuovi PLIS.
4. Nell’ambito della pianificazione paesaggistica e della salvaguardia delle aree sottoposte a tutela ambientale, gli indirizzi e le disposizioni del PTCP costituiscono il quadro di riferimento per l’espressione di determinazioni e la formulazione di pareri in materia.
5. Gli indirizzi e le disposizioni contenute negli articoli seguenti costituiscono un riferimento anche per la valutazione della sensibilità dei luoghi in relazione all’esame paesaggistico degli interventi edilizi, di cui alla Parte IV delle NTA del PTPR.
Art. 62 - Ambiti paesaggistici (I)
1. Gli ambiti paesaggistici sono descritti nel cap. 6 della Relazione Generale e perimetrati nella Carta delle rilevanze e delle criticità (tav. PAE1 serie a-l)
Essi sono:
- Ambito N° 1 La Lura – Saronno Comuni compresi nell’ambito:
Caronno Pertusella, Gerenzano, Cislago, Origgio, Saronno, Uboldo.
- Ambito N° 2 S.S. 233
Comuni compresi nell’ambito:
Lozza, Tradate, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore.
- Ambito N° 3 Il Medio Olona Comuni compresi nell’ambito:
Busto Arsizio, Cairate, Castellanza, Castelseprio, Castiglione Olona, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Gornate Olona, Lonate Ceppino, Marnate, Olgiate Olona, Solbiate Olona, Torba.
- Ambito N° 4 di Gallarate Comuni compresi nell’ambito:
Albizzate, Arsago Seprio, Besnate, Cardano al Campo, Carnago, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Cavaria con Premezzo, Ferno, Gallarate, Golasecca, Jerago con Orago, Lonate Pozzolo, Mornago, Oggiona con Santo Stefano, Samarate, Sesto Calende, Solbiate Arno, Somma Lombardo, Sumirago, Vergiate, Vizzola Ticino.
- Ambito N° 5 del Basso Verbano, Laghi Maggiore, di Comabbio e di Monate Comuni compresi nell’ambito:
Angera, Bardello, Besozzo, Brebbia, Bregano, Cadrezzate, Caravate, Comabbio, Ispra, Leggiuno, Malgesso, Mercallo, Monvalle, Osmate, Ranco, Sangiano, Taino, Travedona- Monate, Ternate, Xxxxxx Xxxxxx.
- Ambito N° 6 della Valcuvia – Valtravaglia – Lago Maggiore Comuni compresi nell’ambito:
Azzio, Bedero Valcuvia, Brinzio, Brissago Valtravaglia, Brenta, Brezzo di Bedero, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Casalzuigno, Castelveccana, Cittiglio, Cocquio Trevisago, Cremenaga, Cunardo, Cuveglio, Cuvio, Duno, Xxxxxxx di Varese, Gemonio, Germignaga, Grantola, Laveno Mombello, Luino, Masciago Primo, Mesenzana, Montegrino-Valtravaglia, Orino, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia.
- Ambito N° 7 della Val Veddasca Comuni compresi nell’ambito:
Agra, Curiglia con Monteviasco, Dumenza, Maccagno, Pino sulla sponda del Lago Maggiore, Tronzano Lago Maggiore, Veddasca.
- Ambito N° 8 della Valganna – Valmarchirolo Comuni compresi nell’ambito:
Cadegliano-Viconago, Cugliate Fabiasco, Xxxxxx-Ponte Tresa, Marchirolo, Marzio, Valganna.
- Ambito N° 9 della Valceresio Comuni compresi nell’ambito:
Arcisate, Besano, Bisuschio, Brusimpiano, Cantello, Clivio, Cuasso al Monte, Induno Olona, Porto Ceresio, Saltrio, Viggiù.
- Ambito N° 10 di Varese Comuni compresi nell’ambito:
Azzate, Barasso, Biandronno, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Caronno Varesino, Casale Litta, Casciago, Castronno, Cazzago Brabbia, Comerio, Crosio della Valle, Xxxxxxx, Galliate Lombardo, Gavirate, Gazzada Schianno, Inarzo, Luvinate, Malnate, Morazzone, Varese.
2. Gli indirizzi generali di tutela individuati per gli ambiti paesaggistici costituiscono un primo inquadramento cui fare riferimento negli atti di pianificazione di maggior dettaglio.
I Comuni, nella redazione dei PGT dovranno approfondire le conoscenze paesaggistico ambientali contenute nel PTCP, secondo la metodologia che la Provincia ha sviluppato in apposite Linee Guida contenute nell’allegato Approfondimenti tematici - Paesaggio.
3. La Provincia, allo scopo di perseguire lo sviluppo sostenibile del proprio territorio e di salvaguardarne, recuperarne e valorizzarne le qualità paesaggistiche, può avvalersi di Programmi di Azione Paesistica così come definiti all’art. 23 del PTPR.
Art. 63 - Indirizzi generali per ogni ambito (I)
1. L’attività di pianificazione dei Comuni deve tendere a soddisfare gli indirizzi generali espressi per ogni ambito di appartenenza. Gli indirizzi devono essere considerati validi in senso generale per tutti gli ambiti. La struttura tabellare serve ad indicare quali sono gli obiettivi più specifici per ogni ambito in relazione alle sue caratteristiche. Le tabelle riportate nelle pagine seguenti sono suddivise per categorie di indirizzo: naturalità e rete ecologica, paesaggio agrario, insediamento, turismo, paesaggio storico culturale, infrastrutture di mobilità di interesse paesaggistico, visuali sensibili, criticità.
Ambiti paesaggistici Indirizzi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
La Lura Saronno | SS 233 | Il Medio Olona | Di Gallarate | del Basso Verbano, Laghi Maggiore, di Comabbio e di | della Valcuvia – Valtravaglia – Lago Maggiore | della Val Veddasca | della Valganna – Valmarchirolo | della Valceresio | di Varese | ||
naturalità e rete ecologica | Conservare il residuo sistema vegetazionale esistente e tutelare la continuità degli spazi aperti. | * | * | * | |||||||
Tutelare e valorizzare le zone boscate e le emergenze naturali. Perseguimento del riequilibrio ecologico, tutela delle core areas, dei corridoi e dei varchi di cui alla Tav. PAE 3. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Conservare i caratteri morfologici e l’integrità ambientale delle scarpate vallive, tutelare le sinuosità delle valli. | * | * | |||||||||
Tutelare i caratteri di naturalità delle fasce fluviali. | * | ||||||||||
Tutelare le aree ad elevata naturalità. | * | ||||||||||
Salvaguardare la panoramicità della montagna prealpina verso i laghi e la pianura. Mantenere sgombre le dorsali, i prati di montagna, i crinali. | * | * | * | * | * | ||||||
Salvaguardare l’integrità delle brughiere, impedendone l’erosione ai margini e favorendone la riforestazione. | * | ||||||||||
Difendere e conservare le condizioni di naturalità delle sponde dei laghi, degli affluenti, della qualità biochimica delle acque, nonché tutelare la flora e la fauna. | * | * | * | * | * | * | * | ||||
Tutelare i corridoi “verdi” di connessione con le fasce moreniche e montane sovrastanti, almeno lungo i corsi d’acqua. | * | * | * | * |
Ambiti paesaggistici Indirizzi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
La Lura Saronno | SS 233 | Il Medio Olona | Di Gallarate | del Basso Verbano, Laghi Maggiore, di Comabbio e di Monate | della Valcuvia – Valtravaglia – Lago Maggiore | della Val Veddasca | della Valganna – Valmarchirolo | della Valceresio | di Varese | ||
paesaggio agrario | Tutelare e valorizzare il paesaggio agrario. In particolare vanno salvaguardati e valorizzati gli elementi connotativi del paesaggio agrario e recuperate le aree a vocazione agricola in abbandono. Specifica attenzione deve essere prevista per la progettazione edilizia in spazi rurali, recuperando tecniche e caratteri tradizionali, nonchè controllando l'impatto derivante dall'ampliamento degli insediamenti esistenti. | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
Prevedere opere di salvaguardia del sistema naturale di drenaggio delle acque superficiali e sotterranee, nonché garantire la conservazione dei solchi e della vegetazione ripariale, al fine di mantenere le variazioni dell’andamento della pianura. | * | * | * | ||||||||
Tutelare e recuperare gli ambiti agricoli, i terrazzi e le balze. Vanno escluse nuove concentrazioni edilizie sulle balze e sui pendii. | * | * | * | * | |||||||
Tutelare e recuperare gli ambiti agricoli di fondovalle salvaguardando gli elementi connotativi del paesaggio agrario. | * |
Ambiti paesaggistici Indirizzi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
La Lura Saronno | SS 233 | Il Medio Olona | Di Gallarate | del Basso Verbano, Laghi Maggiore, di Comabbio e di | della Valcuvia – Valtravaglia – Lago Maggiore | della Valveddasca | della Valganna – Valmarchirolo | della Valceresio | di Varese | ||
insediamento | Valutare i nuovi interventi nell’ottica di evitare la banalizzazione del paesaggio. Prevedere una sistemazione del verde e degli spazi pubblici, evitare la scomparsa dei nuclei e dei centri storici all’interno dei nuovi agglomerati delle urbanizzazioni recenti, frenare l’estrema parcellizzazione del territorio e il consumo di suolo. | * | * | * | |||||||
Limitare la pressione antropica sulle sponde dei laghi prevedendo una verifica di compatibilità per ogni intervento interessante le coste lacuali, al fine di garantire la continuità morfologica e tipologica dei manufatti, compresi quelli relativi a strade , piazze e altri spazi pubblici. | * | * | * | * | |||||||
Evitare la saturazione insediativa dei fondovalle, incentivando il riuso del patrimonio edilizio esistente e, compatibilmente con gli indirizzi paesaggistici, la verticalizzazione, evitando ulteriore consumo di suolo. | * | ||||||||||
turismo | Sostenere le attività di richiamo turistico orientandosi alla valorizzazione del turismo di tipo escursionistico o legato alla pratica di sport nautici senza compromettere le sponde lacustri con interventi di espansione dell’urbanizzato, limitando questi ultimi all’entroterra ma nell’ottica di valorizzare anche le zone meno conosciute. | * | * | * | * | ||||||
Promuovere il settore turistico stimolando la nascita di progetti complessi che valorizzino l’intero territorio, presentandolo come risorsa unitaria di cui godere in ogni periodo dell’anno e in forme diverse favorendo iniziative d’integrazione con il settore agro- alimentare (agriturismo, recupero malghe e rifugi, etc…), anche grazie alla creazione di itinerari complessi ed integrati attraverso tutto il territorio. | * | * | |||||||||
Recuperare e valorizzare malghe e rifugi per renderli più attrattivi, al fine di generare una domanda che possa essere di supporto anche alle attività legate all’agricoltura e all’allevamento. | * | * | |||||||||
Promuovere l’insediamento di funzioni legate alla produzione culturale, di ricerca o di alta formazione. | * | * | * |
Ambiti paesaggistici Indirizzi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
La Lura Saronno | SS 233 | Il Medio Olona | Di Gallarate | del Basso Verbano, Laghi Maggiore, di Comabbio e di | della Valcuvia – Valtravaglia – Lago Maggiore | della Val Veddasca | della Valganna – Valmarchirolo | della Valceresio | di Varese | ||
paesaggio storico culturale | Recuperare, tutelare e valorizzare, attraverso la previsione di opportuni criteri di organicità, gli insediamenti storici di significativo impianto urbanistico e/o le singole emergenze di pregio (chiese, ville, giardini, parchi, antiche strutture difensive, stabilimenti storici, viabilità storica). Prevedere programmi di intervento finalizzati alla salvaguardia e alla rivalutazione del patrimonio culturale e identitario dei luoghi. | * | * | * 1 | * | * 2 | * 2 | * 2 | * 2 | * | * |
Recuperare e valorizzare le presenze archeologiche | * | * | * | * | * | * | * | ||||
infrastrutture di mobilità di interesse paesaggistico | Restaurare e manutenere darsene, porti e relativi manufatti. La progettazione di nuovi approdi deve essere prevista e valutata anche sotto il profilo paesaggistico. | * | * | * | * | * | |||||
Salvaguardare i tratti di viabilità panoramica e i tracciati di interesse paesaggistico. | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
Valorizzare e tutelare l’accessibilità alle aree spondali, incentivando il recupero di percorsi ciclo pedonali, ippici, sentieristici. | * | * | * | * | * | * | |||||
Individuare tracciati di interesse paesaggistico, panoramico, naturalistico. Tutelare i coni visuali. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
Promuovere politiche di valorizzazione dei sentieri, delle piste ciclabili e dei percorsi ippici, specialmente se di rilevanza paesaggistica. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
visuali sensibili | Definire le visuali sensibili (punti panoramici) dalle sponde dei laghi e tutelare i coni visuali, la percezione lacustre e gli scenari montuosi. | * | * | * | * | * | * | ||||
Tutelare la percezione delle valli assicurando che gli interventi all’ingresso e all’uscita delle stesse non ne interrompano la visuale. | * | * | |||||||||
1 Valorizzazione e tutela ponti storici e percorrenze storiche | |||||||||||
2 Presenza di centri con tipologie edilizie di carattere tradizionale da tutelare e valorizzare |
Ambiti paesaggistici Indirizzi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
La Lura Saronno | SS 233 | Il Medio Olona | Di Gallarate | del Basso Verbano, Laghi Maggiore, di Comabbio e di | della Valcuvia – Valtravaglia – Lago Maggiore | della Val Veddasca | della Valganna – Valmarchirolo | della Valceresio | di Varese | ||
criticità | Recuperare le aree produttive dismesse, sia con destinazione d’uso originaria, sia con differente utilizzazione. Il recupero deve rientrare in una politica finalizzata al riuso di aree esistenti piuttosto che al consumo di territorio e deve intendersi come un'occasione di riqualificazione urbanistico ambientale dell'intera zona in cui ricade l'area. Valorizzare, ove presenti, gli elementi di archeologia industriale. | * | * | 2 * | 1 * | 1 * | 1 * | ||||
Recuperare, rinaturalizzare e/o valorizzare le cave dismesse in stato di degrado. | * | * | * | * | *3 | *3 | |||||
1 Presenza di edifici di archeologia industriale da valorizzare | |||||||||||
2 Prevedere, lungo tutta la valle dell’Olona, un programma di recupero delle numerose aree produttive dismesse. | |||||||||||
3 Recuperare le cave dismesse in stato di degrado, che rivestono interesse sotto il profilo storico-minerario, culturale, geologico o naturalistico, anche predisponendo un sistema di percorsi sentieristici per visite didattiche. |
Art. 64 – Modelli insediativi (I)
1. Xxxxx restando gli indirizzi generali definiti per ogni ambito all’art. 63, i Comuni, in sede di Documento di piano, procedono all’analisi critica dei processi di crescita che hanno interessato il proprio territorio e, tenuto conto della domanda di spazi da soddisfare, definiscono il proprio modello insediativo secondo criteri di sviluppo sostenibile, ed in particolare minimizzando, ai sensi dell’art. 8, 2° co., lett. b) della L.R. 12/2005, il consumo di suolo.
2. In relazione a quanto riportato al comma precedente, il PTCP, anche in riferimento all’art. 22 delle NTA del PTPR, definisce i seguenti indirizzi:
a) Di norma nella localizzazione dovranno essere privilegiate le seguenti aree:
- aree urbane degradate, interessate da insediamenti dismessi o con densità edilizia manifestamente inferiore alla media territoriale, prive di rilevanza sotto il profilo dell’ecologia urbana;
- aree periurbane sfrangiate, la cui morfologia è sostanzialmente indeterminata, per le quali si rende opportuna la ridefinizione del margine edificato verso il territorio naturale;
- aree periurbane defilate rispetto alle visuali che consentono la percezione di elementi rilevanti del paesaggio così come individuati dal PTCP o meglio puntualizzati dal PGT;
- aree che risultano degradate per effetto di usi cessati (cave, zone di riempimento, di modifica morfologica in genere, con presenza di insediamenti isolati dimessi, etc.);
b) Di norma deve essere evitata la previsione di aree destinate a nuovi insediamenti nei seguenti casi:
- localizzazioni che determinano la saldatura, o il sensibile avvicinamento dei margini, di nuclei edificati morfologicamente autonomi (frazioni, centri urbani, cascine, etc.);
- aree nelle quali la localizzazione potrebbe determinare interazioni negative con insediamenti aventi diverse destinazioni d’uso, ciò con particolare riferimento ad insediamenti pubblici, sensibili, di rilievo sovracomunale (es.: insediamenti di rilevanza paesaggistica, storia, artistica).
3. Eventuali scostamenti dalle indicazioni del precedente comma, devono trovare supporto e motivazione nelle analisi e nelle previsioni che i Comuni mettono in campo con i propri PGT.
Art. 65 - Ambiti di rilevanza paesaggistica (I)
1. Nella Carta delle rilevanze e delle criticità (tav. PAE1 serie a-l) sono riportati gli elementi che assumono rilevanza paesaggistico - ambientale per le loro caratteristiche naturali, storiche, percettive, simboliche.
a) Sono rilevanze naturali:
- le aree di elevata naturalità (ex art. 17 PTPR);
- i Parchi Naturali (ex L. 394/91);
- i Monumenti Naturali;
- le cime, le selle e i crinali principali.
b) Sono rilevanze della percezione e fruibilità:
- i tracciati di interesse paesaggistico;
- i punti panoramici.
c) Sono rilevanze storiche e culturali:
- i nuclei storici;
- i luoghi d’identità;
- le zone archeologiche;
- l’ordito agrario.
d) Sono criticità:
- le aree dismesse;
- le cave cessate, in stato di degrado.
Per quanto riguarda gli insediamenti storici ed i musei cui si fa riferimento in normativa, essi sono individuati nei Repertori dell’allegato Approfondimenti tematici - Paesaggio. I Repertori costituiscono una catalogazione degli elementi ritenuti più significativi, a scala provinciale. Essi costituiscono punto di riferimento per l’analisi e la previsione di azioni di tutela e valorizzazione a livello comunale, anche in relazione a quanto stabilito al precedente articolo 62, comma 2, nonché per lo sviluppo di specifici indirizzi di tutela, anche a cura della Provincia, attraverso idonei Programmi di azione paesistica ex art. 23 del PTPR.
2. Indirizzi generali per l’azione comunale.
Nel definire le politiche di valorizzazione degli ambiti di rilevanza paesaggistica, i Comuni devono attenersi ai seguenti indirizzi:
a) Tutelare la memoria storica di ogni singolo bene, dei luoghi e dei paesaggi a questi correlati che costituiscono connotazione identitaria delle comunità, da conservare e trasmettere alle generazioni future;
b) Prevedere modalità di intervento che favoriscano l’utilizzo dei beni individuati, anche attraverso funzioni diverse ma compatibili, valorizzando i loro caratteri peculiari. Tutelare e salvaguardare anche le aree limitrofe, eventualmente definendo adeguate aree di rispetto;
c) Salvaguardare i tratti di viabilità di interesse paesaggistico, strade, sentieri piste ciclabili, percorsi ippici, individuati e le visuali lungo i tratti stessi; compatibilmente con la disponibilità finanziaria degli enti, progettare e realizzare interventi di riqualificazione dei manufatti accessori e delle sistemazioni a margine (terrapieni, scarpate, alberature, arredi, ecc). Evitare, lungo tutti i tratti di viabilità panoramica, la cartellonistica pubblicitaria; limitare al minimo indispensabile quella stradale o turistica, curandone, altresì, la posa e la manutenzione;
d) Sensibilizzare le proprie comunità alla conoscenza del proprio territorio, nonché promuoverne la valorizzazione e la fruizione, sia didattica che turistica, ancorché le presenze archeologiche siano soggette a tutela diretta dello Stato.
3. Disposizioni per i PGT.
a) Il Documento di piano dei PGT dovrà riportare, anche in allegato, l’approfondimento del quadro conoscitivo del PTCP, con le necessarie modifiche e integrazioni, per i beni storici, archeologici e simbolici, anche non assoggettati a vincolo o non citati nei Repertori dell’Allegato al PTCP “Approfondimenti tematici – Paesaggio”, che testimoniano l’identità e le tradizioni dei luoghi;
b) Il Piano delle Regole dovrà identificare i percorsi panoramici a partire da quelli segnalati nel PTCP e disciplinare le trasformazioni del territorio attraversato da tali percorsi, puntando al mantenimento del carattere di panoramicità attraverso la definizione di fasce di rispetto di adeguata ampiezza, preferibilmente inedificabili o edificabili in funzione di opportune limitazioni, da estendersi anche alle installazioni a carattere permanente di qualsiasi manufatto od impianto;
c) Il Piano delle Regole dovrà prevedere misure di tutela dei punti panoramici, individuati dal PTCP e/o dal Piano delle Regole stesso, con l’obiettivo di salvaguardare le visuali e le direttrici visive (o coni visivi) di maggiore sensibilità che offrono orizzonti e vedute di particolare interesse ambientale o paesaggistico. Dovrà inoltre garantire la corretta fruizione degli elementi cui la visuale si riferisce;
d) I PGT dovranno prevedere norme di salvaguardia dei Monumenti Naturali istituiti;
e) I PGT dovranno, infine, individuare cartograficamente i beni elencati nei “Repertori” e esplicitare gli indirizzi di tutela e valorizzazione, con particolare riferimento ai luoghi d’identità.
Art. 00 - Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx (X)
1. Il PTCP riconosce al bosco forte valenza paesaggistica e richiama la necessità che i PGT
garantiscano la massima attenzione alla qualità paesaggistica degli interventi riguardanti le superfici forestali, in particolare modo nei confronti di:
- ambiti della memoria storica, costituiti da formazioni boscate e minori che connotano il profilo paesaggistico dei siti di rilevanza storica (pievi, santuari, monasteri, strutture fortificate, luoghi di battaglie, aree di interesse archeologico);
- siepi ed equipaggiamenti vegetali lungo i tracciati storici;
- “ambiti relitti”, rappresentati da superfici forestali isolate, prevalentemente ubicate nelle aree di pianura.
2. Nell’ambito degli interventi realizzati in contesti di elevato valore paesaggistico, così come individuati in sede di pianificazione forestale (demandata ai Piani di Indirizzo Forestale), gli interventi devono tendere alla riqualificazione estetica del soprassuolo attraverso la valorizzazione delle essenze cromatiche, la conservazione di buone condizioni fitosanitarie, adeguate forme di mescolanze di specie e struttura, miglioramento della qualità monumentale, ecc.
3. L’attenzione alla componente paesaggistica nelle azioni di carattere forestale dovrà essere considerata anche in occasione dell’adozione, da parte dei Comuni, di piani di gestione del verde.
Art. 67 - Ambiti di elevata naturalità (I)
1. Sono ambiti di elevata naturalità quelli nei quali la pressione antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o semplice presenza di edificazione, è storicamente limitata. Corrispondono alle aree individuate nella Carta delle rilevanze e delle criticità (tav. PAE1 serie a-l).
2. Indirizzi per l’azione comunale
Nel definire le politiche di valorizzazione degli ambiti di rilevanza paesaggistica, i Comuni si attengono ai seguenti indirizzi:
a) Tutelare, consolidare e recuperare i valori di integrità naturale delle aree, a livello geomorfologico, floro-faunistico, di fruizione del turismo sostenibile.
b) Recuperare contesti che hanno subito, per diverse ragioni, processi di degrado o si trovano in stato di abbandono.
c) Favorire le azioni di manutenzione del territorio e delle attività tradizionali che vi si svolgono evitando le trasformazioni incompatibili che possano alterare la naturalità dei luoghi o l’equilibrio ambientale.
d) Conservare le trasformazioni effettuate storicamente dall’uomo per il governo del territorio.
3. Disposizioni per i PGT:
- Nel Piano delle Regole i Comuni dovranno individuare a scala di maggior dettaglio i margini degli ambiti di elevata naturalità, anche inserendo nuove aree che soddisfino i requisiti di cui al comma 1 e applicano le disposizioni dell’art. 17 del PTPR.
Art. 68 - Centri storici e viabilità storica (I)
1. I centri, i nuclei storici e la viabilità di interesse storico, individuati facendo riferimento alla prima levata delle tavolette IGM 1/25000, sono contenuti nella Carta delle rilevanze e delle criticità (tav. PAE1 serie a-l).
2. Indirizzi per l’azione comunale:
nel definire le politiche di valorizzazione degli ambiti di rilevanza paesaggistica, i Comuni devono attenersi ai seguenti indirizzi:
b) Salvaguardare e valorizzare il ruolo paesaggistico dei tracciati storici e delle opere connesse (ponti, edicole, cippi, pavimentazioni, alberature, manufatti, arredi, ecc) differenziando l’azione di tutela in relazione all’importanza storico culturale del percorso, alla leggibilità ed alla continuità del tracciato, alla sua appartenenza ad un impianto insediativo ben definito;
c) Disciplinare la localizzazione di nuovi insediamenti e gli interventi sull’esistente in relazione al mantenimento della leggibilità del tracciato e delle visuali appartenenti ad esso;
d) I progetti di opere relativi ad interventi di modifica di tracciati afferenti alla viabilità di interesse storico fanno riferimento alle indicazioni contenute nei Piani di Sistema - Tracciati base paesaggistici del PTPR.
3. Disposizioni per i PGT:
a) I PGT, attraverso il Documento di piano ed il Piano delle Regole, dovranno programmare lo sviluppo urbanistico e disciplinano gli interventi edilizi all’intorno dei centri storici nel rispetto delle valenze tipologiche e morfologiche, allo scopo di conservare la matrice d’origine, anche in rapporto alla collocazione topografica (insediamenti di versante, di crinale);
b) Nel Piano delle Regole i Comuni dovranno riportare con maggior precisione, su planimetria a scala adeguata, la perimetrazione di centri e nuclei storici presenti sul loro territorio, già individuati dal PTCP. L’individuazione dovrà essere ad una lettura dei caratteri e degli elementi connotativi, del sistema di relazioni, dei rapporti visivi e strutturali tra le diverse parti di uno stesso centro o nucleo e tra questo e il suo territorio. (PTPR)
c) Attraverso il Piano delle Regole dovranno essere individuate e normate, altresì, le principali aggregazioni insediative di origine rurale di antica formazione, anche facendo riferimento al D.M. 06.10.2005 “Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi, ai sensi della L. 24 dicembre 2003, n. 378, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della architettura rurale”, (pubblicato nella
G.U.R.I. 12.10.2005, n. 238) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
d) Il Piano delle Regole dovrà proporre criteri per la progettazione architettonica affinché nuovi inserimenti e ristrutturazioni all’interno o all’intorno di centri storici e rurali di rilievo si integrino armonicamente nel tessuto antico, con particolare attenzione a volumetrie, tipologie, colori ed elementi di finitura degli edifici già esistenti.
e) I progetti di opere relativi ad interventi di modifica di tracciati afferenti alla viabilità di interesse storico fanno riferimento alle indicazioni contenute nei Piani di Sistema– Tracciati base paesaggistici del PTPR.
Art. 69 - Ambiti di criticità paesaggistica (I)
1. Sono cartografati nella Carta delle rilevanze e delle criticità (tav. PAE1 serie a-l), che riporta: le aree produttive dismesse e le cave cessate, ritenuti fattori di incidenza negativa rispetto alla connotazione identitaria e paesaggistica del territorio, ma recuperabili ai fini della valorizzazione del territorio medesimo.
2. Indirizzi per l’azione comunale.
Nel definire le politiche di valorizzazione degli ambiti di rilevanza paesaggistica, i Comuni devono attenersi ai seguenti indirizzi:
a) I criteri e le modalità di intervento negli ambiti individuati dovranno essere volti alla riqualificazione ambientale;
b) Favorire prioritariamente la riqualificazione urbanistica ed ambientale delle aree produttive dismesse, promuovendo il loro riutilizzo, anche con destinazioni d’uso differenti ove non sia possibile re-insediare l’industria, garantendo al contempo la
valorizzazione degli elementi di valore storico culturale (edifici di pregio architettonico, archeologia industriale);
c) Ripristinare l’uso agricolo, anche ai soli fini di presidio ambientale – ecologico, delle aree agricole in abbandono;
d) Per le cave dismesse, prevedere interventi atti a garantirne la stabilità e a favorire il disgaggio di materiale di cava ancora presente. Promuovere, o eseguire direttamente, la rimozione di rifiuti e l’eliminazione di discariche abusive, al fine di permettere la rinaturalizzazione delle aree;
e) Recuperare le cave cessate di specifico valore storico o geologico valorizzandole ai fini della fruizione turistico-didattica, anche attraverso il miglioramento dell’accessibilità e la creazione di percorsi verdi tematici.
3. Disposizioni per i PGT:
a) I Comuni stabiliscono nel Documento di piano le loro politiche di recupero e valorizzazione di aree che il PTCP include tra quelle critiche sotto il profilo paesaggistico.
b) Avvalendosi anche del DAISSIL approvato dalla Provincia, i Comuni individuano le aree produttive dismesse e ne prevedono la riqualificazione all’interno degli atti del PGT.
Capo II - La rete ecologica provinciale
Art. 70 - Composizione della rete ecologica
1. La rete ecologica provinciale è elemento strutturale del sistema paesistico ambientale del PTCP e si compone di unità ecologiche la cui funzione è di consentire il flusso riproduttivo tra le popolazioni di organismi viventi che abitano il territorio, rallentando in tale modo i processi di estinzione locale, l’impoverimento degli ecomosaici e la riduzione della biodiversità.
2. La rete ecologica è stata definita attraverso le risultanze dell’applicazione di uno specifico modello di valutazione ambientale basato sul valore conservazionistico della specie (Indice Faunistico Cenotico medio - IFm).
3. A tale proposito il PTCP:
a) individua cartograficamente (Carta della Rete Ecologica - tav. PAE3) le aree facenti parte della rete ecologica, le quali costituiscono un complesso di ecosistemi che interagiscono funzionalmente in relazione alla loro reciproca collocazione;
b) inserisce nella rete ecologica provinciale sia le aree protette già istituite sia nuovi ambiti meritevoli di tutela per le loro caratteristiche intrinseche;
c) riconosce il valore sistemico e funzionale delle aree comprese nella rete ecologica provinciale al fine di conservare l’ecomosaico territoriale, così da preservare la conservazione del paesaggio naturale e para-naturale e l’incremento dei livelli di biodiversità.
4. Il progetto di rete ecologica non pregiudica:
- la localizzazione di infrastrutture, lineari o puntuali, di interesse provinciale, regionale o nazionale
- l’attuazione delle previsioni di cui ai piani di settore della provincia.
5. La rete ecologica è rappresentata nella cartografia del PTCP mediante poligoni, la cui classificazione ed estensione potrà essere meglio individuata e precisata da parte degli strumenti urbanistici comunali.
6. Le eventuali modifiche apportate dagli strumenti urbanistici comunali dovranno essere adeguatamente motivate sotto il profilo ambientale e dovranno comunque garantire la
coerenza con l’assetto strutturale e la funzionalità complessiva della rete ecologica.
7. Tale coerenza sarà verificata dalla Provincia nell’ambito della procedura di valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali.
8. La rete ecologica provinciale è articolata in:
a) elementi costitutivi fondamentali, che comprendono le seguenti unità ecologiche diffuse sul territorio:
- sorgenti di biodiversità (“core-area”) di primo livello, comprendenti aree generalmente di ampia estensione caratterizzate da elevati livelli di biodiversità, le quali fungono da nuclei primari di diffusione delle popolazioni di organismi viventi, destinate ad essere tutelate con massima attenzione e tali da qualificarsi con carattere di priorità per l’istituzione o l’ampliamento di aree protette;
- sorgenti di biodiversità (“core-area”) di secondo livello, comprendenti aree generalmente di ampia estensione caratterizzate da medi livelli di biodiversità, le quali fungono da nuclei secondari di diffusione delle popolazioni di organismi viventi, destinate ad essere tutelate con attenzione, attraverso corrette strategie di conservazione degli ecosistemi e del paesaggio e l’eventuale istituzione od ampliamento di aree protette;
- corridoi ecologici e aree di completamento delle core areas di primo e secondo livello, comprendenti aree con struttura generalmente (ma non esclusivamente) lineare, le quali connettono geograficamente e funzionalmente le sorgenti di biodiversità consentendo il mantenimento dei flussi riproduttivi tra le popolazioni di organismi viventi, meritevoli di tutela con la massima attenzione, attraverso corrette strategie di conservazione degli ecosistemi e del paesaggio e l’eventuale istituzione od ampliamento di aree protette;
- varchi, costituenti barriere opposte alla progressione dell’edificazione (in particolare lungo le vie di comunicazione), aventi la funzione di impedire la chiusura dei corridoi ecologici e l’isolamento di parti della rete ecologica;
- elementi areali di appoggio alla rete ecologica (“stepping stones”), comprendenti aree di modesta estensione, le quali fungono da supporto funzionale alla rete ecologica in assenza di corridoi ecologici continui, meritevoli di tutela con attenzione, attraverso corrette strategie di conservazione degli ecosistemi e del paesaggio;
- zone di riqualificazione ambientale, comprendenti aree ove è necessario attivare interventi di ricostruzione e ricucitura della rete ecologica;
- ambiti di massima naturalità, comprendenti le aree di più elevata integrità ambientale del territorio provinciale montano e le zone umide.
b) fasce tampone, con funzioni di preservazione e salvaguardia della rete ecologica provinciale, nonché di cerniera ecologica e paesaggistica con i contesti insediativi, a loro volta suddivise in:
- fasce tampone di primo livello, identificate cartograficamente, comprendenti aree con funzione cuscinetto caratterizzate dalla presenza di ecomosaici aperti e mediamente diversificati, da gestire con attenzione prioritaria nei confronti delle problematiche legate all’economia agricola e al paesaggio, in aderenza ai principi dello sviluppo sostenibile;
- fasce tampone di secondo livello, non identificate cartograficamente e sostanzialmente corrispondenti agli spazi posti tra la fascia tampone di primo livello e l’urbanizzato, comprendenti aree di frangia urbana, con funzione cuscinetto caratterizzate dalla presenza di ecomosaici eterogenei, da gestire con attenzione prioritaria nei confronti delle problematiche legate all’economia agricola, al contenimento dell’urbanizzazione diffusa e del consumo di suolo, e all’attivazione di dispositivi per la gestione degli insediamenti in aderenza ai principi dello sviluppo sostenibile.
9. Il PTCP individua altresì:
a) varchi funzionali ai corridoi ecologici;
b) corridoi ecologici fluviali;
c) barriere ed interferenze infrastrutturali;
d) aree critiche;
e) nodi strategici;
Art. 71 - Indirizzi generali (I)
1. La rete ecologica, quale elemento che contribuisce alla caratterizzazione del paesaggio, costituisce, in sinergia alle disposizioni di tutela e valorizzazione del paesaggio, di cui al precedente Capo I, progetto strategico paesistico – territoriale di livello sovracomunale. Gli indirizzi generali del PTCP per la sua realizzazione sono i seguenti:
a) riequilibrio ecologico di area vasta e locale, attraverso la realizzazione di un sistema interconnesso di unità naturali di diverso tipo;
b) riduzione del degrado attuale e delle pressioni antropiche future attraverso il miglioramento delle capacità di assorbimento degli impatti del sistema complessivo;
c) miglioramento dell’ambiente di vita delle popolazioni residenti ed offerta di opportunità di fruizione della qualità ambientale esistente e futura;
d) miglioramento della qualità paesaggistica.
2. Per la realizzazione della rete ecologica, di cui alla Carta della Rete Ecologica (tav. PAE3), oltre a quanto previsto negli specifici indirizzi declinati negli articoli seguenti, si applicano i seguenti principi:
a) Limitare gli interventi di nuova edificazione che possano frammentare il territorio e compromettere la funzionalità ecologica di tali ambiti;
b) Prevedere, per i progetti di opere che possono produrre ulteriore frammentazione della rete ecologica, opere di mitigazione e di inserimento ambientale in grado di garantire sufficienti livelli di continuità ecologica;
c) Favorire per le compensazioni ambientali, la realizzazione di nuove unità ecosistemiche, coerenti con le finalità della rete ecologica provinciale.
3. Il PTCP persegue i seguenti obiettivi specifici:
a) Favorire i processi di miglioramento e connessione degli ecosistemi naturali e semi- naturali che interessano il territorio delle Unità di paesaggio di pianura, salvaguardando e valorizzando i residui spazi naturali o seminaturali, favorendo il raggiungimento di una qualità ecologica diffusa del territorio di pianura e la sua connessione ecologica con il territorio delle Unità di paesaggio della collina e della montagna, nonché con gli elementi di particolare significato ecosistemico delle province circostanti;
b) Promuovere nel territorio collinare e montano la riqualificazione delle aree forestali, rafforzandone la valenza non solo in termini ecologici e idrogeologici, ma anche in termini fruitivi, accrescendo le potenzialità in termini di occasioni per uno sviluppo sostenibile di quei territori;
c) Rafforzare la funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d’acqua e dai canali, riconoscendo anche alle fasce di pertinenza e tutela fluviale il ruolo di ambiti vitali propri del corso d'acqua, all'interno del quale deve essere garantito in modo unitario un triplice obiettivo: qualità idraulica, qualità naturalistica e qualità paesaggistica, in equilibrio tra loro;
d) Promuovere azioni di mitigazione delle infrastrutture per la viabilità;
e) Promuovere la riqualificazione sia ecologica che paesaggistica del territorio, da perseguirsi anche attraverso la previsione di idonei accorgimenti mitigativi e compensativi.
Art. 00 - Xxxx-xxxxx (X)
1. I criteri e le modalità di intervento in tali ambiti rispondono al principio della valorizzazione per le core-areas primarie e al principio della riqualificazione per le core-areas secondarie.
2. Indirizzi del PTCP sono:
a) mantenere le core-areas primarie, in quanto in grado di autosostenere gli ecosistemi ospitati. Essi costituiscono anche le mete degli spostamenti di animali provenienti dalla matrice naturale primaria;
b) migliorare dal punto di vista ecologico le core-areas secondarie, al fine di supportare le core-areas primarie, ospitando una stabile e diversificata vita selvatica;
c) limitare per i tracciati di nuove infrastrutture viabilistiche e ferroviarie l’interferenza con le core-areas; in caso contrario, prevedere idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale.
Art. 73 - Corridoi ecologici e varchi (I)
1. La distinzione tra corridoi e aree di completamento delle core areas è determinata dall’ampiezza e dalla valenza strategica delle cores-area, nonché dalla funzionalità complessiva della rete.
2. I criteri e le modalità di intervento ammesse all’interno dei corridoi ecologici rispondono al principio della riqualificazione.
Il PTCP individua inoltre le direttrici di permeabilità verso i territori esterni, ovvero zone poste al confine amministrativo della Provincia che, in funzione della distribuzione topografica degli ambienti naturali esterni ed interni, rappresentano punti di continuità ecologica. Individua altresì corridoi ecologici fluviali, costituiti dai corsi d’acqua e relative fasce riparie che possono svolgere, se opportunatamente valorizzati, una funzione particolarmente importante di connessione ecologica.
3. Gli indirizzi del PTCP mirano a favorire l’equipaggiamento vegetazionale del territorio per permettere gli spostamenti della fauna naturale ad un’altra, rendendo accessibili zone altrimenti precluse, così da aumentare la capacità portante delle aree naturali, e ridurne la vulnerabilità.
4. In tali ambiti la realizzazione di fasce di naturalità con funzione connettiva, è finalizzata a prevenire la realizzazione di nuovi insediamenti ed opere che possano interferire con la continuità dei corridoi e delle direttrici di permeabilità.
5. Alle aree di cui al presente articolo si applicano anche i seguenti principi:
a) Evitare in corrispondenza di ciascun varco la saldatura dell’urbanizzato, mantenendo lo spazio minimo inedificato tra due fronti, tale da garantire la continuità del corridoio ecologico;
b) Prevedere, nelle situazioni puntuali di maggiore criticità ai fini della continuità dei corridoi ecologici nelle aree più intensamente urbanizzate, oltre alla disposizioni di cui alla precedente lettera a), progetti di rinaturalizzazione per il rafforzamento del corridoio ecologico;
c) Dare priorità nell’ambito dei programmi di rimboschimento agli interventi in tali zone.
Art. 74 - Barriere infrastrutturali (I)
1. Le interferenze tra infrastrutture e rete ecologica, individuate anche cartograficamente (Carta della Rete Ecologica - tav. PAE3), costituiscono punti critici per i quali i criteri e le modalità di intervento dovranno essere finalizzate alla riqualificazione secondo i principi di cui al comma successivo.
2. In tali aree il PTCP, al fine di rendere permeabile la cesura determinata dalle suddette infrastrutture, nel dettare il principio di indirizzo, prevede la realizzazione di passaggi faunistici con relativo impianto vegetazionale di invito e copertura nonché specifici interventi di miglioramento della permeabilità del territorio. Tali interventi sono da considerarsi prioritari nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture.
1. I criteri e le modalità di intervento ammesse in tali aree rispondono al principio di riqualificazione.
2. Per le fasce tampone di primo livello l’indirizzo strategico del PTCP è quello di individuare ambiti di territorio potenzialmente caratterizzabili da nuovi elementi ecosistemici, costituiti da specie autoctone e dotati di una sufficiente funzionalità ecologica, di appoggio alla struttura portante della rete ecologica.
3. Per le fasce tampone di secondo livello gli indirizzi del PTCP mirano:
a) al recupero di un rapporto organico tra spazi aperti e tessuto urbanizzato, considerando tutti gli aspetti di tipo paesaggistico, socio-economico e urbanistico oltre che di disegno urbano. Tali elementi possono concorrere ad un’azione programmata sul territorio, sia relativamente ai luoghi che non presentano una qualità urbana consolidata (le frange del costruito) sia a quelli con usi agricoli marginali, affinché entrambi i contesti possano assumere caratteri strutturali e ambientali qualificati;
b) al recupero di una configurazione riconoscibile dei luoghi attraverso l’individuazione delle permanenze come elementi irrinunciabili nel rapporto tra nuovo ed esistente;
c) al riconoscimento, all’interno di tali ambiti, di strutture urbane significative in grado di attribuire identità storica, visiva morfologica ai luoghi al fine di proporre nuove forme di integrazione tra città e campagna;
4. Il PTCP, in via di proposta preliminare, individua come fasce tampone di secondo livello le aree che corrispondono alle seguenti definizioni:
a) zone periurbane, limitrofe o intercluse tra l’urbanizzato, che possono interessare aree di frangia urbana e che presentano caratteri di degrado e frammentazione;
b) aree extraurbane, intese quali aree agricole esterne agli ambiti urbani caratterizzate dalla presenza di consistenti elementi vegetazionali.
5. Ai fini di un possibile recupero di realizzazione fra aree edificate ed aree libere si applicano i seguenti principi:
a) integrare i progetti di nuova edificazione con proposte relative all’inserimento paesistico dell’opera nel contesto di frangia;
b) promuovere, in alternativa a forme di intervento edilizio episodiche o isolate, uno sviluppo orientato alla realizzazione funzionale e morfologica delle aree di frangia.
Art. 76 – Nodi strategici ed aree critiche (I)
1. Il PTCP, nella cartografia di piano (Carta della Rete Ecologica - tav. PAE3), individua nodi strategici ed aree critiche del progetto di rete ecologica.
2. I Nodi strategici, individuano porzioni di territorio che, per la loro posizione all’interno della rete, costituiscono gangli fondamentali per la continuità del sistema di ecosistemi e per la conservazione e valorizzazione della biodiversità presente e potenziale.
3. Le aree critiche rappresentano situazioni di potenziale conflitto fra sistema insediativo, infrastrutture per la mobilità e rete ecologica. Queste situazioni devono essere affrontate in sede di PGT o di elaborazione di specifici progetti e Piani attuativi.
Art. 77 - Azioni della Provincia
1. La Provincia, con gli Enti Parco e i Comuni, promuove azioni per la riqualificazione del territorio e la realizzazione della rete ecologica provinciale.
3. In relazione alla promozione di una rete ecologica di scale regionale, la Provincia concorderà azioni con le altre Province confinanti ai fini di individuare connessioni ecologiche fra i diversi territori amministrativi.
4. La Provincia, in collaborazione con i comuni interessati, attiva azioni di assetto fruitivo e consolidamento ecologico, attraverso progetti di riqualificazione paesistica, di rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e di aumento della diversificazione degli ecosistemi esistenti.
5. La Provincia promuove interventi per il potenziamento vegetazionale del territorio, da realizzare attraverso la messa a dimora di nuove piante o orientando lo sviluppo della vegetazione arborea e arbustiva esistente.
Art. 78 - Disposizioni per i PGT (I)
1. Il Comune, in fase di adeguamento urbanistico alle indicazioni del PTCP, persegue una strategia di tutela, valorizzazione e ricomposizione paesaggistica del territorio comunale e dei conseguenti compiti assegnati alle diverse parti del sistema del verde e degli spazi aperti. A tale scopo:
a) previa verifica dei dati conoscitivi, recepisce e dettaglia i contenuti e le disposizioni del progetto rete ecologica e individua eventuali specifici elementi da sottoporre a azioni di tutela e/o controllo;
b) individua specifici interventi di riqualificazione ecologica delle campagne, in particolare nelle aree individuate dal PTCP come essenziali per la funzionalità della rete ecologica;
c) individua a scala di maggior dettaglio le core-areas primarie e secondarie;
d) individua a scala di maggior dettaglio i corridoi ecologici e le aree di completamento delle core areas;
e) individua eventuali ulteriori aree di connessione ecologica a livello locale a completamento del progetto provinciale;
f) per i varchi individuati nella Carta della Rete Ecologica (tav. PAE3), definisce le azioni di tutela nel rispetto degli obiettivi indicati negli artt. 71 e 73;
g) individua gli ambiti di frangia urbana e definisce la tipologia dei nuovi interventi edilizi corredati da indicazioni che permettano una maggiore integrazione paesistico ambientale;
h) prevede modalità di intervento in modo che le trasformazioni consentite non pregiudichino gli obiettivi di funzionalità ecologica di cui al presente capo.
2. Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico, sulla base di quanto specificato nel precedente comma 1, nel caso introduca previsioni, anche motivate, che riducano la funzionalità di corridoi e varchi interessanti anche il territorio di altri comuni, attua procedure di confronto e accordo con i suddetti comuni anche mediante l’attivazione di accordi di pianificazione di cui all’art. 9.
TITOLO IV - RISCHIO
Capo I - Prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico, idraulico, sismico e tutela delle risorse idriche
Art. 79 - Ruolo del Piano di Coordinamento Provinciale in tema di politiche di prevenzione e tutela del territorio
1. Il PTCP, ai sensi degli articoli 18 e 56 della L.R. 12/2005:
a) recepisce le prescrizioni contenute nei piani e nei programmi sovra ordinati (PAI e PTUA);
b) stabilisce norme, criteri ed azioni settoriali per la prevenzione dei pericoli e dei rischi idrogeologici;
c) fornisce indirizzi di tutela nell’ambito del contenimento dei consumi idrici e della tutela quali - quantitativa della risorsa idrica sotterranea;
d) fornisce indirizzi e prescrizioni che dovranno essere recepite dai comuni nelle fasi di stesura dei propri PGT;
e) fornisce indirizzi in merito alla prevenzione nelle aree soggette a rischio sismico.
Sezione I - Prevenzione del rischio idrogeologico
Art. 80 - Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) (P)
1. Il PTCP recepisce le determinazioni del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), approvato dall’Autorità di Bacino del fiume Po con D.P.C.M. 24.05.2001 e successive modifiche, ivi compresi gli aggiornamenti del Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS267). Nel PAI sono indicate le aree interessate da fenomeni di dissesto e il conseguente stato di rischio per la popolazione e i beni. Le tipologie di dissesto sono quelle definite nell’art. 8 e normate dall’art. 9 delle NTA del PAI.
2. Le aree interessate da fenomeni di dissesto, di cui al comma precedente, sono cartografate nella Carta del Rischio (tav. RIS1 serie a-l). Sono, in ogni caso, fatte salve le aree di dissesto individuate dagli studi geologici comunali (a scala di maggior dettaglio) oggetto di validazione regionale.
3. Eventuali aggiornamenti normativi e cartografici del PAI, conseguenti alle procedure (anche a quelle già concluse alla data di adozione del PTCP), di cui all’art. 1, 10° co. ultimo capoverso delle NTA del PAI medesimo, costituiscono variante automatica al PTCP senza necessità di adeguamento della sua cartografia.
Art. 81 – Classificazione delle aree (I)
1. Il PTCP definisce 4 classi di pericolosità e sottopone le relative aree di territorio a specifiche disposizioni.
2. Le suddette aree, perimetrate secondo le modalità descritte negli “Approfondimenti tematici
- rischi” e in funzione dei fenomeni considerati:
- crolli in roccia
- frane di scivolamento
- frane superficiali, colate di detrito e fango su versanti sono cosi denominate:
- aree a pericolosità alta
- aree a pericolosità bassa
- aree a pericolosità molto bassa o nulla
3. Le suddette Aree, sono state cartografate secondo due distinte metodologie di calcolo della pericolosità:
- Carta della pericolosità frane (tav. RIS3) nella quale si individuano le aree a pericolosità per tutte le tipologie di frana analizzate ad esclusione delle frane per crollo;
- Carta della pericolosità frane di crollo (tav. RIS4 a,c,d) nella quale si individuano le aree a pericolosità per la sola tipologia delle frane di crollo.
4. Qualora venisse realizzata un’opera, in una qualunque delle aree di pericolosità, la cui autorizzazione compete alla Provincia (secondo quanto riportato nell’art. 43 della L.R. 26/2003), quest’ultima in sede di autorizzazione, terrà conto degli indirizzi dettati dal PTCP, di cui al successivo art. 82. In tal caso potrà richiedere al proponente studi di dettaglio secondo quanto predisposto al successivo art. 84, dove non fosse già prevista una procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale, secondo quanto previsto dalla L.R. 20/1999.
Art. 82 – Disposizioni per le aree a pericolosità di frana (P)
1. Nelle Aree a pericolosità alta, media e bassa, individuate secondo quanto riportato nell’art. 81, il PTCP fornisce specifici indirizzi atti a:
a) individuare ambiti di studio prioritario;
b) individuare ambiti dove gli studi geologici a corredo dei PGT debbano contenere particolari approfondimenti a riguardo di fenomeni riconosciuti potenzialmente pericolosi in sede di valutazione della pericolosità a scala provinciale;
c) fornire indicazioni su ambiti a priorità di intervento di difesa idrogeologica.
2. I Comuni, tenuto conto di quanto al comma 1, in sede di redazione degli studi geologici allegati al proprio PGT, dovranno verificare il livello di pericolosità delle aree di cui al comma 1 eseguendo appositi studi di dettaglio secondo le indicazioni di cui al successivo art. 84.
3. Nel caso in cui un’area a pericolosità alta, media o bassa ricada nel territorio di più Comuni confinanti, gli stessi dovranno redigere gli studi di dettaglio di cui al precedente comma 2, in modo coerente tra loro, verificando che la zonizzazione delle classi di fattibilità a scala comunale sia la medesima.
4. Per le zone che ricadono nell’area a pericolosità molto bassa o nulla, il PTCP non fornisce specifici indirizzi, fermo restando che tutti i soggetti competenti al rilascio di autorizzazioni, permessi nulla osta e concessioni, nonché tutti i soggetti pubblici e privati che predispongono progetti dovranno attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed a quanto definito, per la componente geologica degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale, nella L.r. 12/2005 e successive delibere regionali di attuazione.
Art. 83 – Disposizioni specifiche per tutte le aree a pericolosità di frana (I)
1. Allo scopo di impedire l’incremento delle condizioni di pericolosità nelle aree di cui al comma 1 dell’art. 82, i Comuni oltre a verificare e approfondire la classificazione dettata dal PTCP al comma 2 dell’art. 82, dispongono attraverso i propri strumenti urbanistici che nuovi interventi, opere e attività consentite siano tali da:
a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di sicurezza del territorio e della difesa del suolo;
b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento del rischio da dissesti di versante, a causa di significative e non compatibili trasformazioni del territorio nelle aree interessate;
c) non costituire elemento pregiudizievole all’attenuazione o alla eliminazione definitiva delle specifiche cause di rischio esistenti;
d) non pregiudicare le sistemazioni definitive delle aree a rischio né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;
e) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza del cantiere, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di rischio o del grado di esposizione al rischio esistente;
f) limitare l’impermeabilizzazione superficiale del suolo, impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque, anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio.
Art. 84 – Redazione studi di dettaglio in aree di pericolosità per le diverse tipologie di frana (P)
1. Nelle Aree a pericolosità alta, media e bassa, (così come definite al comma 2 dell’art. 81), è richiesta, nello studio geologico allegato al PGT, la redazione di un approfondito studio di approfondimento dello stato di pericolosità dell’area, previa attestazione della effettiva pericolosità.
2. Le modalità di verifica della pericolosità saranno in funzione della tipologia di dissesto presente.
3. Le tipologie di dissesti considerate, concorrenti alla determinazione della pericolosità di un’area, sono quelle elencate all’art. 81.
4. I fattori che è necessario considerare nell’ambito della relazione di verifica dello stato di pericolosità del sito sono:
- cause predisponenti e scatenanti;
- segnali premonitori.
5. Le cause predisponenti e i segnali premonitori da individuare per la determinazione dello stato di pericolosità dell’area sono dettagliatamente descritti, per ciascuna tipologia di frana, negli “Approfondimenti tematici - rischi, Linee guida per la previsione, prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico”.
6. Attestata da parte del Comune la pericolosità di un’area secondo quanto riportato ai commi precedenti, devono essere eseguiti i necessari approfondimenti secondo le metodologie indicate dalla d.g.r. VIII/1566 del 22 dicembre 2005, che dovranno portare alla modifica delle relative classi di fattibilità geologica, per i comuni già dotati di tale strumento o, alla determinazione delle classi di fattibilità geologica, per i comuni privi dello stesso.
7. Lo studio di cui al precedente comma 1 dovrà, inoltre, contenere le indicazioni relative alle adeguate opere di mitigazione da attuare in funzione della tipologia di frana, del suo stato di attività e del rischio in relazione alla presenza di infrastrutture, secondo le modalità descritte negli “Approfondimenti tematici - rischi, Linee guida per la previsione, prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico”.
Art. 85 - Criteri di compatibilità del Piano di Governo del Territorio (I)
1. Il PTCP individua le aree per i quali sono previsti indirizzi di intervento in rapporto alla presenza di situazioni di pericolosità e criticità in atto o potenziali.
2. Nelle aree a diverso grado di pericolosità i Comuni, in sede di adeguamento dei loro strumenti urbanistici, indicano gli interventi ammissibili nel rispetto dei criteri regionali emanati in attuazione dell’art. 57, 1° co., della L.R. 12/2005 e della normativa del PTCP.
3. Per le aree a pericolosità alta, media e bassa, i Comuni provvedono alla verifica dello stato di pericolosità delle aree, secondo le modalità descritte nell’art. 84, in fase di adozione dei loro strumenti di pianificazione urbanistica e comunque in fase di adozione di nuove varianti o di adozione di piani e programmi attuativi comunque denominati.
4. Gli approfondimenti e le analisi di cui al comma 3 assumono come riferimento primario gli elaborati di analisi descritti negli “Approfondimenti tematici - rischi, Linee guida per la previsione, prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico”, nonché le cartografie denominate:
- inventario dei dissesti della Provincia di Varese derivata dalla carta dell’ “Inventario delle frane e dei dissesti idrogeologici” della Regione Lombardia (Carta censimento dissesti - tav. RIS2 a,c,d,e,f);
- allegati cartografici del PAI, approvato dall’Autorità di Bacino del Fiume Po con
D.P.C.M. 24.05.2001.
Sezione II – Misure di tutela dei corsi d’acqua e prevenzione del rischio idraulico
Art. 86 - Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) - Fasce fluviali (P)
1. Il PTCP recepisce quanto definito dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) approvato dall’Autorità di Bacino del fiume Po con D.P.C.M. 24.05.2001 e successive varianti, sulla base della L. 18.05.1989, n. 183 art. 17, comma 6 ter, in materia di determinazione delle fasce fluviali e della relativa normativa.
2. Per le fasce individuate dal PAI e denominate Fasce A e B, delimitate nella Carta del rischio (tav. RIS1 serie a-l) con riferimento ai rapporti tra PTCP e pianificazione di bacino, di cui alla d.g.r. 21.12.2001, n. 7/7582, il PTCP recepisce le prescrizioni relative alle attività vietate e consentite in queste aree previste dalle Norme di attuazione del PAI e precisamente dall’art. 29 – “Fascia di deflusso della piena” (Fascia A), e dall’art. 30 – “Fascia di esondazione” (Fascia B) e dall’art. 39 – “Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica” (Fascia A e Fascia B).
3. Per quanto riguarda gli ambiti interessati dalla fascia C, delimitati nella Carta del rischio (tav. RIS1 serie a-l), il PTCP, in base alle competenze attribuite alla Provincia dall’art. 31 delle NTA del PAI, promuove, con le Amministrazioni Comunali interessate, iniziative per la verifica e la specificazione dei contenuti normativi da prevedere in sede di definizione dei PGT.
4. I Comuni interessati (totalmente o parzialmente) dagli ambiti delle fasce C, in base all’art. 31, comma 5, delle NTA del PAI, conformano le loro previsioni alle delimitazioni e alle relative disposizioni definite dalla Regione e recepiscono le indicazioni di cui alla d.g.r. VIII/1655 del 22.12.2005. I Comuni provvedono, altresì, a regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C.
5. Eventuali aggiornamenti e modifiche alle delimitazioni delle fasce fluviali approvate dall’Autorità di Bacino in sede di variante al PAI, costituiranno variante automatica al PTCP senza necessità immediata dell’adeguamento della cartografia di piano.
6. All’interno delle aree istituite ai sensi della L.R. 86/83 e L. 394/91, gli Enti gestori, ai sensi dell’art. 1, 7° co. del PAI adottato con delibera n. 18/01, possono introdurre disposizioni di tutela più restrittive.
Art. 87 - Determinazione delle fasce fluviali per i corsi d’acqua non compresi nell’Allegato 1 del PAI (I)
1. La Provincia, ai sensi dell’art. 25.4 delle Norme di Attuazione del PAI, potrà predisporre Studi di Settore relativi alla determinazione delle fasce fluviali per i corsi d’acqua non compresi nell’Allegato 1 del PAI stesso e inseriti tra i corsi d’acqua indicati come “principali” di competenza della Regione Lombardia.
2. La determinazione delle fasce fluviali dei corsi d’acqua di cui al comma 1, dovrà operarsi sulla base degli obiettivi e degli indirizzi considerati nella formazione del PAI da parte dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. Affinché tale determinazione assuma il valore e gli effetti di piano di tutela, la definizione delle relative disposizioni deve avvenire nella forma della intese, ex art. 57 del D.lgs. 112 del 31.03.1998, fra la Provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti.
3. Nell’ambito di eventuali studi di settore attraverso i quali siano individuate aree esondabili, definite anche con criteri differenti rispetto a quelli forniti dal PAI, i Comuni svolgono una verifica di dettaglio a scala comunale di tali aree.
4. In particolare per le “possibili aree di esondazione” del Torrente Boesio, cartografate sulla Carta del rischio (tav. RIS1 serie a-l), i Comuni interessati dovranno verificare la compatibilità idraulica dell’eventuale proposta di uso delle suddette aree ai sensi dell’art. 4 dell’Allegato 3 alla d.g.r. 29.10.2001, n. 7/6645.
5. I Comuni, oltre a recepire le fasce individuate da altre autorità competenti, secondo quanto riportato al comma 1, dovranno provvedere a perimetrare le fasce per i corsi d’acqua che ai sensi della normativa regionale in itinere risulteranno essere di loro competenza.
Art. 88 - Aree a pericolo di esondazione lacuale (I)
1. I Comuni potenzialmente interessati da fenomeni di esondazione lacuale verificano l’effettivo grado di pericolosità al fine di adeguare i propri strumenti di governo del territorio (PGT) fornendo indicazioni e limitazioni d’uso dei territori potenzialmente a rischio.
2. Lo strumento di riferimento per le verifiche è rappresentato dal Piano di Emergenza Provinciale della Provincia – II Livello, al quale si rimanda per le indicazioni in merito alle aree di pericolosità individuate a scala provinciale.
Art. 89 - Pericolosità dighe (I)
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 43, 1° co., lett. a-4 della L.R. 26/2003, per le grandi dighe della Provincia di Varese, il PTCP assume il grado di pericolosità media in corrispondenza delle aree individuate nella Carta della pericolosità dighe (tav. XXX x,x,x,x,x) allegata agli “Approfondimenti tematici - rischi”.
2. I Comuni interessati verificano l’effettivo grado di pericolosità a scala comunale delle aree a pericolosità media così individuate, adeguando di conseguenza i propri strumenti di governo del territorio (PGT) e fornendo indicazioni e limitazioni d’uso dei territori potenzialmente a rischio.
Art. 00 - Xxxxxxxxx xx Xxxxx (X)
1. Il PTCP, essendo la Provincia di Varese ente firmatario dell’AQST - Contratto di Fiume
Olona, Xxxxxxxx, Xxxx, approvato con d.g.r. 21.11.2003, n. VII/15121, recepisce i provvedimenti atti alla limitazione e al contenimento del rischio idraulico, definiti dal Piano d’Azione del contratto stesso.
2. I Comuni interessati dal territorio oggetto del Contratto di Fiume di cui al comma 1, in fase di redazione dei propri strumenti urbanistici, dovranno tenere in considerazione le strategie, gli obiettivi e le azioni previste dal Contratto di Fiume stesso.
Art. 91 - Criteri di compatibilità del Piano di Governo del Territorio (P)
1. I Comuni, in fase di adozione dei loro strumenti di pianificazione urbanistica, e comunque in fase di adozione di nuove varianti, o di attuazione di trasformazioni urbane soggette alla preventiva approvazione di piani attuativi, provvedono alla verifica alle condizioni di criticità idraulica del territorio di competenza, secondo le modalità descritte negli artt. 87, 88, 89 e 90.
Sezione III – Prevenzione del rischio sismico
Art. 92 – Rischio sismico (I)
1. Si richiama quanto contenuto nell’Ordinanza del Presidente del Consiglio del Ministri n. 3274 del 20.03.2003, recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zona sismica”.
2. I Comuni dovranno ottemperare sia alle prescrizioni dell’ord.p.c.m. 3274/03 sia a quanto previsto:
- nei criteri ed indirizzi redatti dalla Regione Lombardia ai sensi dell’art. 56 della L.R.
12/2005 in materia di rischio sismico;
- negli strumenti di cui si doteranno per la definizione della pericolosità per i siti a maggior rischio.
3. Ai sensi dell’art. 56 della L.R. 12/2005 la Provincia potrà dotarsi di uno specifico studio di settore per l’individuazione delle aree soggette a rischio sismico a scala provinciale, in merito alle quale la Provincia potrà determinare specifiche linee di intervento.
4. Lo studio di settore di cui al comma 3 dovrà tener conto di quanto verrà predisposto a livello comunale ai sensi degli indirizzi regionali in merito agli studi geologici allegati ai PGT, di cui al precedente comma 2.
Sezione IV – Tutela e gestione delle risorse idriche
Art. 93 - Gestione delle risorse idriche (I)
1. (I) Il PTCP, al fine di adempiere alla tutela e gestione delle risorse idriche persegue le seguenti finalità:
a) assicurare una corretta gestione del volume delle risorse disponibili;
b) evitare danni alle falde che alimentano i pozzi e le sorgenti di fondamentale importanza per il territorio varesino.
2. (P) Il PTCP recepisce quanto predisposto dal Programma di Tutela e Uso delle Acque Regionale (PTUA), approvato con d.g.r. 12.11.2004, n. VII/19359, per quel che concerne quanto disposto dal Titolo III - Capo I “Aree sensibili, vulnerabili e di salvaguardia” delle
3. In particolare:
- recepisce le aree di salvaguardia e i punti di captazione identificati nella Tav. n. 9 del PTUA e normati dagli articoli 29 “Zone di tutela assoluta e di rispetto” e 30 “Zone di protezione”;
- identifica, in base alla tav. n. 9 del PTUA, le “Aree di riserva integrativa” e le “Aree di ricarica”, riportate nella Carta tutela risorse idriche (tav. RIS5).
4. (I) Il PTCP, inoltre, propone “Aree di riserva a scala provinciale” rappresentate nella Carta tutela risorse idriche (tav. RIS5), nelle quali si rilevano elevate concentrazioni di pozzi pubblici. L’istituzione di tali aree e gli indirizzi di tutela ad esse relativi non fanno riferimento a quanto previsto dal PTUA, ma esclusivamente a quanto esposto nel successivo art. 95, 3° co.
Art. 94 – Tutela della risorsa idrica (I)
1. Il PTCP, recependo quanto stabilito dal PTUA, distingue il territorio di pianura nei settori di cui al successivo comma 4, aventi, per quel che concerne le risorse idriche sotterranee, caratteristiche quantitative differenti e specificate.
2. Per i comuni di Besnate, Castiglione Olona, Ferno, Malnate, Samarate e Uboldo, elencati nell’Allegato D delle NTA del PTUA, vale quanto riportato nell’art. 27 “Zone vulnerabili da nitrati” delle NTA del PTUA.
3. Il PTCP recepisce la definizione delle classi quantitative A, B, C, D, E, in riferimento alla risorsa idrica, definite dal PTUA (Tabella 2.6 Allegato 3 Relazione Generale PTUA).
4. Le classi quantitative associate a ciascun settore della Provincia di Varese, sono così distribuite:
- Settore 1 – Vergiate, classe quantitativa A;
- Settore 2 – Tradate, classe quantitativa B;
- Settore 5 – Busto Arsizio, classe quantitativa A;
- Settore 6 – Legnano, classe quantitativa A;
- Settore 7 - Saronno, classe quantitativa B.
5. Per i settori che ricadono in categoria A e B, l’obiettivo da perseguire è il non superamento dei limiti di categoria (rapporto prelievi/ricarica); sono da prevedere le seguenti attività:
- monitoraggio dei prelievi;
- controllo della qualità delle acque;
- controllo della piezometria.
6. Nel caso in cui analisi di dettaglio portino ad individuare settori che ricadono in categoria C, D, E del PTUA l’obiettivo da perseguire è il non superamento dei limiti di guardia del deficit controllato; la concessione di nuovi prelievi dovrà rispondere ai seguenti criteri:
- la sovrapposizione delle depressioni esistenti con quelle dei nuovi prelievi deve essere limitata;
- l’abbassamento non deve crescere nel tempo;
- xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pari al 5% rispetto al livello di riferimento.
7. Per i settori che ricadono in tutte le categorie è previsto:
- controllo qualitativo;
- eventuali integrazioni con nuove risorse;
- predisposizione di zone di riserva.
Art. 95 - Contenimento e governo dei consumi idrici (P)
1. Nell’ambito delle derivazioni di acque superficiali, sempre al fine di salvaguardare la risorsa idrica, il PTCP persegue l’indirizzo di controllo e monitoraggio a carico dei concessionari, al fine di garantire il Deflusso Minimo Vitale a valle delle derivazioni, da quantificarsi secondo i criteri formulati dall’Autorità di Bacino del fiume Po e secondo le ulteriori indicazioni regionali (PTUA, NTA Titolo III Capo II).
2. Al fine di contenere il consumo della risorsa e di tutelarne l’integrità, in ottemperanza alle misure di salvaguardia fornite dal PTUA al Titolo III, Capo IV e al Titolo VII, Capo II, in materia di tutela delle acque sotterranee, i Comuni, in particolare quelli che si trovano su territori caratterizzati da particolare pregio della risorsa idrica, quali le Aree di Riserva Provinciale o le aree di riserva integrativa e di ricarica degli acquiferi profondi, di cui all’art. 93 delle presenti norme, in caso di previsione di espansione di aree ad uso residenziale e/o industriale e artigianale o di qualsiasi altro uso che presupponga l’utilizzo della risorsa idrica sotterranea come fonte di approvvigionamento idrico, verificano tramite apposito studio idrogeologico l’effettiva disponibilità della risorsa e che il suo sfruttamento rientri nei termini di salvaguardia previsti dal PTUA stesso.
3. Per le “Aree di riserva a scala provinciale” di cui al precedente art. 93, 4° co., lo studio idrogeologico previsto al precedente comma 2, definisce altresì, con maggior precisione, i perimetri ed i regimi di tutela più idonei.
Art. 96 – Predisposizione del monitoraggio della risorsa idrica (I)
1. La Provincia, mediante opportune intese con l’ARPA, promuove la definizione di un appropriato piano di monitoraggio quali-quantitativo della risorsa idrica.
2. La stesura di tale piano con la definizione dei punti di monitoraggio, le modalità e i tempi dello stesso, così come l’organizzazione della banca dati sarà concordato tra l’ufficio competente della Provincia, l’ARPA e i Comuni direttamente interessati.
Art. 97 - Criteri di compatibilità del Piano di Governo del Territorio (P)
1. Il PTCP individua le aree e gli ambiti territoriali per i quali sono previste prescrizioni e direttive di intervento in rapporto a quanto previsto dal PTUA e alla presenza di specifiche situazioni prioritarie di tutela (Aree di Riserva Provinciale).
2. I Comuni, in fase di adozione degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e comunque in fase di adozione di nuove varianti o di attuazione di previsioni di trasformazione urbanistica soggette a piani attuativi preventivi, provvedono all’individuazione delle aree di tutela delle risorse idriche con particolare riguardo alle Aree di Riserva Provinciale, o eventuali altre aree di riserva individuate a scala comunale.
3. In ogni caso, i Comuni, individuano nei propri PGT, le aree interessate dai pozzi, per i quali è prevista una zona di tutela assoluta ed un’area di salvaguardia ai sensi del D.P.R. 236/88 e del d.g.r. 27.06.1996, n. 6/15137.
Capo II - Disposizioni in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante (r.i.r.)
Art. 00 - Xxxxxxxxx xxx XXXX (X)
1. Per le zone potenzialmente interessate da eventi incidentali, come individuate sulla base delle informazioni fornite dai gestori degli stabilimenti r.i.r., ai sensi della L.R. 23.11.2001,
n. 19 “Norme in materia di attività a rischio di incidente rilevante”, nei “Rapporti di Sicurezza (RdS)” o nelle “Schede di Valutazione Tecnica (SVT)” a secondo che lo stabilimento sia classificato dal D.Lgs. 17.08.1999, n. 334 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”, il PTCP, tenuto conto anche della presenza di aree ad elevata concentrazione di stabilimenti, in relazione allo “effetto domino” ed alle ricadute sugli insediamenti residenziali e sulle infrastrutture, persegue, ai sensi del D.M. 09.05.2001 “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante” e del D.Lgs. 334/99, i seguenti obiettivi:
a) garantire la diminuzione dello stato di rischio dei territori coinvolti in relazione alla pericolosità dei possibili eventi incidentali e al valore degli elementi territoriali vulnerabili esposti;
b) garantire la protezione degli elementi ambientali vulnerabili (aree protette, risorse idriche, beni paesaggistici e ambientali, ecc.);
c) disciplinare la relazione degli stabilimenti con gli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili, orientando le scelte localizzative degli stabilimenti con riguardo all’assetto idrogeologico del territorio provinciale, definito nell’ambito del PTCP per la parte inerente la difesa del suolo (componente geologica, idrogeologica e sismica del PTCP), e tenendo conto delle aree di criticità relative alle diverse ipotesi di rischio naturale.
d) A tale scopo, il PTCP:
- definisce criteri per l’insediamento di nuovi stabilimenti r.i.r.;
- relativamente alla localizzazione di nuovi insediamenti residenziali o di infrastrutture o di particolari categorie di edifici ed impianti in prossimità degli stabilimenti r.i.r. esistenti (per es. vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, ecc.): fornisce adeguate conoscenze ai Comuni in ordine alla situazione di rischio di ciascun stabilimento presente sul territorio, affinché, in sede di pianificazione, sia valutata la compatibilità con le previsioni urbanistiche.
Art. 99 - Azioni del PTCP (P)
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al precedente art. 98, il PTCP:
a) individua e localizza (Carta del rischio - tav. RIS1 serie a-l) gli stabilimenti r.i.r., per tutte le fattispecie previste dal D.Lgs. 334/99;
b) individua le aree di danno generate dagli stabilimenti r.i.r., come determinate dai gestori degli stabilimenti stessi e approvate dagli organi competenti;
c) indica i Comuni tenuti a redigere l’Elaborato Tecnico R.I.R. di cui al successivo art. 104, e ad adeguare i propri strumenti urbanistici secondo i criteri di cui al D.M. 09.05.2001 e alla successiva d.g.r. 10.12.2004, n. 7/19794, “Linee guida per la predisposizione dell’Elaborato Tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti (ERIR) nei Comuni con stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti”;
d) individua i comuni sul cui territorio gravano aree di danno di uno stabilimento ubicato in un comune limitrofo, e pertanto, tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici;
e) individua le infrastrutture di trasporto o tecnologiche, di interesse sovracomunale, esistenti e in progetto, interessate da aree di danno;
f) individua in prima approssimazione, gli elementi di rilievo sovracomunale, ambientali e territoriali, da considerare vulnerabili rispetto all’insediamento di uno stabilimento r.i.r., nonché le categorie territoriali compatibili con le aree di danno esterne agli
stabilimenti. I Comuni considerano, secondo le modalità indicate al successivo art. 102, 7° comma, tali elementi e categorie in sede di elaborazione dell’ERIR;
g) definisce indirizzi e prescrizioni per la pianificazione urbanistica Comunale.
Art. 100 - Elementi ambientali e territoriali vulnerabili (P)
1. Si definiscono, secondo quanto esposto dal D.M. 09.05.2001, elementi ambientali e territoriali vulnerabili quelli per i quali occorre valutare la compatibilità di uno stabilimento r.i.r., in relazione alle diverse fenomenologie incidentali.
2. Sono elementi ambientali vulnerabili:
- le aree naturali protette, SIC e ZPS, le aree coltivate di pregio, le aree boscate;
- i beni soggetti a tutela in base al D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- le aree tutelate dal PTCP in relazione alle componenti suolo, ambiente e paesaggio;
- la aree a rischio sismico, idrogeologico o di incendi;
- le risorse idriche, superficiali e profonde;
- le aree spondali e gli arenili.
3. Rientrano tra gli elementi territoriali vulnerabili:
- scuole;
- ospedali;
- grandi strutture di vendita;
- cinema e teatri;
- reti tecnologiche di livello sovracomunale;
- le infrastrutture per la mobilità.
Art. 000 - Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx (X)
1. La Provincia implementa ed aggiorna il proprio Sistema Informativo Territoriale (SIT) con le informazioni relative agli stabilimenti r.i.r., al fine del continuo e costante monitoraggio circa l’efficienza e l’efficacia delle azioni rivolte alla salvaguardia del territorio e dell’ambiente dai rischi industriali.
2. L’elaborazione delle cartografie del PTCP e la situazione provinciale degli stabilimenti a rischio incidenti rilevanti descritta nella relazione tematica e nel relativo allegato (contenente l’elenco per Comune degli stabilimenti con le rispettive “Schede Anagrafiche”), è stata condotta sulla base delle informazioni disponibili ad ottobre 2005. I provvedimenti conclusivi contenenti le valutazioni in esito alle istruttorie, condotte dai rispettivi soggetti istituzionali competenti, relative ai Rapporti di Sicurezza e alle Schede di Valutazione Tecnica, successivi alla data indicata, costituiranno variante automatica al PTCP.
Art. 102 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (P)
1. I Comuni con presenza di stabilimenti soggetti agli articoli 6 o 8 del D.Lgs. 334/99 redigono l’Elaborato Tecnico “Rischio di Incidenti Rilevanti” (ERIR), di cui al successivo art. 104, secondo quanto disposto dal D.M. 09.05.2001 e dalla d.g.r. n. 19794/2004. Copia di tale elaborato deve essere trasmessa alla Provincia ed agli altri enti territoriali eventualmente interessati da scenari di danno.
2. I Comuni sono tenuti a verificare ed aggiornare l’individuazione delle aree di danno generate dagli stabilimenti esistenti e delle categorie territoriali compatibili, come riportate nella cartografia e nelle schede anagrafiche allegate alla relazione di settore, e a regolamentare gli usi e le trasformazioni ammissibili all’interno di tali aree, verificando la compatibilità degli stabilimenti a rischio con gli elementi ambientali e territoriali vulnerabili
3. I Comuni che prevedano trasformazioni di parti del proprio territorio ricadenti entro aree di danno, possono concordare con il gestore dello stabilimento misure di riduzione del rischio, attraverso la realizzazione di barriere fisiche, nonché la delocalizzazione dello stabilimento, da attuarsi anche avvalendosi di Programmi Integrati o strumenti equivalenti.
4. L’eventuale delocalizzazione di stabilimenti r.i.r. deve avvenire in aree specializzate per tali attività (in via preferenziale nelle aree ecologicamente attrezzate di cui all’art. 26 del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”), localizzate nel territorio comunale anche attraverso la procedura dell’Accordo di Programma costituente variante urbanistica, garantendo in ogni caso il perseguimento degli obiettivi di tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all’articolo 21 del D.Lgs. n. 228/2001, nonché la tutela e conservazione del sistema dei suoli agricoli produttivi.
5. Le procedure di cui ai precedenti commi 3 e 4, dovranno essere considerate anche nei casi in cui si riscontrino, allo stato attuale, condizioni di incompatibilità, al fine di ridurre il rischio di danno agli elementi ambientali e territoriali vulnerabili considerati nel D.M. 09.05.2001 ed integrati dalla d.g.r. n. 19794/2004
6. I Comuni, i cui scenari incidentali ricadono sul territorio di comuni limitrofi, sono tenuti, come da D.M. 09/05/2001, a trasmettere le necessarie informazioni ai Comuni interessati e ad avviare con questi idonee procedure di concertazione, al fine di verificare la compatibilità territoriale e ambientale su entrambi i territori coinvolti. Le determinazioni conseguenti devono essere comunicate alla Provincia per l’aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale e del Piano di Protezione Civile.
7. I Comuni, in sede di redazione del PGT o di adeguamento della strumentazione urbanistica vigente, sono tenuti a verificare, ovvero ad implementare, gli elementi ambientali e territoriali vulnerabili di rilievo sovracomunale riportati nelle tavole allegate al fascicolo (approfondimento tematico), e gli analoghi elementi di rilievo comunale, nonché a verificare la compatibilità delle categorie territoriali. Tali integrazioni dovranno essere trasmesse alla Provincia per l’aggiornamento del SIT.
8. Per gli stabilimenti soggetti alle disposizioni recate dall’art. 5 del D.Lgs. 334/99, con area di danno esterna allo stabilimento, i Comuni valutano l’adeguamento dei propri strumenti urbanistici secondo la procedura di cui all’art. 4 del D.M. 09.05.2001.
9. I Comuni con più imprese a rischio di incidente rilevante localizzate sul proprio territorio, ai fini di determinare gli indirizzi generali di assetto del territorio, chiedono ai gestori degli stabilimenti uno studio di sicurezza integrato dell'area.
Art. 103 - Valutazione di compatibilità: compiti dei Comuni (P)
1. Per l’insediamento di nuovi stabilimenti o per modifiche di stabilimenti esistenti, comportanti aggravio di rischio, i Comuni valutano, attraverso i metodi e i criteri esposti nell’allegato al D.M. 09.05.2001, la compatibilità territoriale e ambientale del nuovo stabilimento o della modifica allo stabilimento esistente, rispetto alla strumentazione urbanistica vigente e in coerenza a quanto disposto dal PTCP.
2. Ove la strumentazione urbanistica vigente non preveda l’insediamento di nuovi stabilimenti r.i.r., i Comuni, a fronte di specifiche richieste, valutano la compatibilità territoriale ed ambientale dello stabilimento proposto sulla base del rapporto preliminare di sicurezza di cui all’art. 9, 1° co., del D.Lgs. 334/99 ed all’art. 3 della L.R. 23.11.2001, n. 19, approvato
3. I Comuni, in base al D.M. 09.05.2001 e alla d.g.r. n. 19794/2004, per valutare la compatibilità ambientale dello stabilimento a rischio di incidente rilevante, considerano la categoria di danno ambientale a seguito della valutazione effettuata dal gestore sulla base della quantità e caratteristiche delle sostanze pericolose e delle specifiche misure tecniche adottate per ridurre o mitigare gli impatti ambientali dello scenario incidentale. Qualora l’istruttoria inerente il RdS o la SVT si sia conclusa, tengono conto delle valutazioni espresse nel provvedimento finale dal soggetto istituzionale cui compete l’istruttoria.
4. Al fine di individuare le aree sensibili di maggiore o minore vulnerabilità ambientale e per determinare le condizioni di esclusione o di ammissibilità relativa agli interventi di trasformazione, il Comune deve considerare l’interazione tra scenario di incidente rilevante e componente ambientale.
Art. 104 - Elaborato Tecnico “Rischio di Incidenti Rilevanti” (ERIR) (P)
1. Sono soggetti all’obbligo di redigere l’ERIR i seguenti Comuni: Albizzate, Brunello, Cardano al Campo, Caronno Pertusella, Casorate Sempione, Castellanza, Castelseprio, Crosio della Valle, Fagnano Olona, Gallarate, Gorla Minore, Leggiuno, Mornago, Origgio, Solbiate Olona. (l’elenco è stato redatto sulla base delle informazioni disponibili a dicembre 2006).
2. I suddetti Comuni si attengono, per la redazione dell’ERIR, a quando disposto dal D.M. 09.05.2001 e dalla d.g.r. n. 19794/2004.
3. Qualora l’iter dell’istruttoria inerente il RdS o la SVT si sia concluso,con il provvedimento finale dell’organo a cui compete l’istruttoria, l’ERIR è recepito nel PGT in modo tale che:
- il Documento di piano analizzi lo stato di fatto e gli effetti per il territorio conseguenti ad un evento incidentale;
- il Piano delle Regole disciplini lo sviluppo delle aree immediatamente limitrofe allo stabilimento.
4. Le disposizioni contenute nell’ERIR devono essere rispettate per ogni intervento di trasformazione urbanistica o edilizia che venga assentito all’interno delle diverse aree di danno. Le stesse disposizioni possono determinare nuove destinazioni d’uso per gli immobili. In tal caso il Comune adotta apposita variante al proprio PGT.
5. Fino all’elaborazione ed approvazione dell’ERIR, quindi in assenza di variante urbanistica, i territori dei comuni interessati da stabilimenti a rischio di incidente rilevante sono soggetti ai vincoli di destinazione definiti dal D.M. 09.05.2001.
TITOLO V - ATTUAZIONE
Capo I - Strumenti attuativi
Art. 105 - Strumenti per l’attuazione del PTCP
1. In rapporto ai diversi contenuti e alla diversa efficacia delle sue previsioni, il PTCP si attua attraverso:
a) il recepimento delle sue disposizioni negli strumenti urbanistici comunali;
b) la formazione dei nuovi strumenti urbanistici secondo le disposizioni del PTCP, con particolare riferimento ai contenuti minimi di cui al capo II del presente titolo
c) la formazione di strumenti di pianificazione e programmazione negoziata di xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx;
d) i Programmi di azione paesistica ex art. 23 del PTPR;
e) il coordinamento con le disposizioni dei piani e dei programmi provinciali di settore
f) gli accordi ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90 e dell’art. 9 (accordi di pianificazione) delle presenti norme;
g) i piani e i programmi atti ad approfondire le modalità e la fattibilità delle azioni per la valorizzazione e lo sviluppo di ambiti territoriali sovracomunali;
h) i piani territoriali d’area provinciali di cui all’art. 106 delle presenti norme;
i) il programma complessità territoriali di cui all’art. 107 delle presenti norme;
j) il PRUSST di cui all’art. 108 delle presenti norme;
k) Linee guida e criteri attuativi, da approvarsi con successivi specifici provvedimenti amministrativi
Art. 106 - Piani territoriali d’area provinciali (I)
1. Qualora aree di significativa ampiezza territoriale siano interessate da opere, interventi, o destinazioni funzionali aventi rilevanza provinciale, la Provincia, anche su richiesta dei comuni interessati, può promuovere l’approvazione di un Piano Territoriale Provinciale d’Area, che disciplini il governo del territorio interessato.
Detto Piano approfondisce, a scala di maggior dettaglio, gli obiettivi socio-economici ed infrastrutturali da perseguirsi, detta i criteri necessari al reperimento ed alla ripartizione delle risorse finanziarie e dispone indicazioni puntuali e coordinate riguardanti il governo del territorio.
2. Qualora il Piano Territoriale Provinciale d’Area comporti variante al PTCP, resta ferma la procedura di approvazione della variante in capo alla Provincia, così come disciplinata dall’art. 5.
3. Qualora il Piano Territoriale Provinciale d’Area comporti variante al PGT, resta ferma la procedura di approvazione della variante in capo ai Comuni.
4. Sono fatte salve le disposizioni legislative concernenti i Piani Territoriali d’Area di competenza regionale.
Art. 107 - Programma complessità territoriali
1. Il programma, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e avviato presso la Provincia di Varese si sviluppa sull’asse Malpensa - Nuova Fiera di Rho-Pero e si pone l’obiettivo di riuscire a intercettare le opportunità che si stanno sviluppando e crescendo sul territorio per poter trasformare le aree attraversate in modo da renderle competitive, nel rispetto dei criteri di sostenibilità .
2. Il programma che vede già il coinvolgimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di Regione Lombardia e del Parco del Ticino, si aprirà ad altri attori territoriali ed in particolare ai Comuni dell’area Malpensa
3. Il programma non ha rilevanza giuridica come strumento di pianificazione, ma le attività dello stesso potranno trovare modo di assumere tali effetti per mezzo dei piani e programmi previsti dalla normativa vigente, in relazione alle competenze dei soggetti partecipanti al programma.
Art. 108 - Il PRUSST della Provincia di Varese
1. Il programma di riqualificazione e sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST) di cui al DM 08 Ottobre 1998 è uno dei principali atti di programmazione negoziata per azioni complesse.
2. Il PTCP riconosce, indipendentemente dalle specifiche caratteristiche del singolo progetto, valenza sovracomunale agli interventi previsti dal programma di cui al presente articolo. È compito di tutti i soggetti sottoscrittori, siano essi pubblici o privati, mettere in atto tutte le azioni necessarie alla completa realizzazione del programma. I Comuni adeguano i propri strumenti urbanistici al fine di consentire l’attuazione delle previsioni di cui sopra.
3. Il riconoscimento di cui al comma precedente non comporta l’applicazione di quanto disposto al Titolo I capo II in materia di attuazione di interventi di valenza sovracomunale.
4. Gli interventi di cui al precedente comma 2 si avvalgono della disciplina speciale di cui all’art. 47 delle presenti norme d’attuazione.
Capo II - Contenuti minimi del Piano di Governo del Territorio
Art. 109 - Il documento di piano (P)
1. Il documento di piano è lo strumento che esplicita strategie, obiettivi ed azioni attraverso le quali perseguire un quadro complessivo di sviluppo socioeconomico ed infrastrutturale, considerando le risorse ambientali, paesaggistiche e culturali a disposizione come elementi essenziali e da valorizzare.
2. Il documento di piano, avvalendosi di adeguati supporti cartografici per garantire un chiaro riferimento alle specificità territoriali:
a) definisce uno scenario territoriale condiviso dalla comunità;
b) determina conseguentemente adeguate politiche di intervento per le varie funzioni;
c) verifica la sostenibilità ambientale e la coerenza paesaggistica per le previsioni di sviluppo;
d) dimostra la compatibilità delle politiche di intervento individuate relazionandole al quadro delle risorse economiche attivabili.
3. Il documento di piano, fermo restando quanto stabilito dall’art. 8 della L.R. 12/2005 e quanto disposto dalle “Modalità per la pianificazione comunale”, di cui alla d.g.r. n.8/1681 del 29.12.06, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 15, 2° co., lett. c), della L.R. 12/2005 deve consentire:
- la definizione del quadro conoscitivo;
- la determinazione degli elementi di qualità del piano (criteri di sostenibilità delle scelte, valutazione della sensibilità paesaggistica, i criteri compensativi) ivi compresi i riferimenti ad eventuali SIC e ZPS presenti sul territorio comunale ed alle relative misure di tutela da attuarsi;
- la lettura dei temi inerenti la difesa idrogeologica.
4. Il quadro conoscitivo (di cui all’art. 109, 3° co., primo alinea):
a) deve indagare analiticamente all’interno dei sistemi insediativi e ambientali tutte le componenti connesse alla sensibilità paesaggistica dei luoghi e degli usi del suolo che ne vincolano la trasformabilità;
b) costituisce base informativa per il PTCP.
5. Nell’individuazione degli obiettivi di sviluppo socioeconomico [di cui al 3° comma, lettera a) secondo alinea] evidenzia il raccordo delle politiche del PGT con quelle del PTCP in particolare circa:
a) la localizzazione delle strutture di interesse sovracomunale;
b) l’attuazione della rete ecologica;
c) l’individuazione delle aree agricole;
d) l’attuazione dei criteri di inserimento ambientale, paesaggistico e territoriale delle infrastrutture per la mobilità e di rete;
e) l’attuazione e l’articolazione degli indirizzi di sostenibilità e tutela paesaggistica;
f) la quantificazione dello sviluppo comunale in relazione ai criteri di sostenibilità propri del PGT nonché quelli rilevabili nel PTCP, da relazionarsi alle procedure valutative (VAS) dei due citati strumenti di pianificazione;
g) le misure di compensazione/perequazione;
h) gli indirizzi di trasformazione per le aree di trasformazione urbanistica così come definite dell’art. 8, 2° co., lett. e), della L.R. 12/2005, dai quali evincere la coerenza rispetto ai temi di interesse sovracomunale di competenza del PTCP.
6. La Provincia, in sede di espressione del parere di compatibilità previsto dal comma 5 dell’art. 13 della L.R. 12/2005:
- verifica la completezza della documentazione presentata, richiedendo eventuali integrazioni, anche con riferimento a successive specificazioni da assumersi ai sensi del precedente art. 105 lettera k)
- stabilisce l’eventuale carattere di sovracomunalità delle previsioni relative alle aree di trasformazione urbanistica definite dall’art. 8, 2° co., lett. e), della L.R. 12/2005, al fine dell’applicazione dei disposti di cui agli artt. 33 e 34 in materia di sovracomunalità.
7. Tutti gli elaborati, testuali e cartografici, costituenti il documento di piano devono essere prodotti in formato digitale con contenuti conformi alla copia cartacea.
8. Le basi informative di riferimento del documento di piano dovranno approfondire, in relazione alla scala di maggior dettaglio, quelle di livello superiore (regionale e provinciale), delle quali dovranno essere segnalate incongruenze, errori o modifiche necessarie per l’aggiornamento
Art. 110 - Il piano dei servizi ed il piano delle regole (P)
1. Il piano dei servizi ed il piano delle regole, pur avendo autonomia di elaborazione, devono:
a) interagire tra loro e con il documento di piano
b) assicurare reciproche coerenze e sinergie
c) definire le azioni per la realizzazione delle strategie e degli obiettivi prefigurati nel documento di piano;
d) garantire coerenze con le politiche e le strategie definite dal documento di piano, con particolare riferimento agli obiettivi strategici e quantitativi di sviluppo complessivo;
e) devono essere redatti con le modalità già previste per il documento di piano ai commi 7 e 8 del precedente art. 109.
2. Il Piano delle Regole, fermo restando i contenuti minimi stabiliti dall’art. 10 della L.R. 12/2005 e quanto disposto dalle “Modalità per la pianificazione comunale”, di cui alla d.g.r. n.8/1681 del 29.12.06, dovrà individuare le aree agricole coerentemente con quanto stabilito dal precedente Titolo II Capo I.
Art. 111 - Coordinamento della pianificazione comunale (I)
1. Nelle diverse fasi del procedimento per l’espressione del parere di compatibilità previsto dall’art. 13, 5° co., della L.R. 12/2005, qualora siano riscontrate le necessità di addivenire ad un coordinamento tra i Piani di Governo del Territorio di più comuni al fine di meglio garantire la compatibilità con le previsioni del PTCP, la Provincia promuove iniziative di confronto tra gli enti interessati.
2. Le iniziative di cui al precedente comma 1 sono finalizzate in particolare al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- precisazione dei contenuti dei Documenti di Piano in formazione, oggetto del parere di compatibilità, in relazione ai contenuti di altri analoghi strumenti già adottati;
- ferma restando la piena potestà comunale in materia, promozione di varianti a Documenti di Piano già adottati o vigenti che possono essere influenzati da previsioni di altri comuni non note all’epoca dell’adozione o approvazione di detti strumenti, che risultano necessarie per l’ottimizzazione del quadro generale delle previsioni dei piani operanti sul territorio rispetto alle finalità del PTCP;
- promozione di accordi di pianificazione tra più enti relative a previsioni di piano che, pur non rientranti nelle casistiche di cui agli artt. 33 e 34, risultano rilevanti alla scala sovralocale, ferma restando la piena potestà comunale in materia.
Art. 112 – Procedure per la valutazione di compatibilità dei piani comunali (P)
1. Nella fase di avvio del procedimento di redazione del PGT, i comuni trasmettono alla Provincia copia della pubblicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 13, 2° co., della L.R. 12/2005;
3. È data facoltà ai Comuni di richiedere alla Provincia l’accompagnamento nel percorso di formazione del documento di piano al fine anche di ottenere l’espressione di pareri preventivi in merito a singole tematiche di governo del territorio o ad aspetti di pianificazione attinenti le competenze provinciali.
4. In relazione alle procedure di cui all’art. 13, 5° co., della L.R. 12/2005, la valutazione di compatibilità, è espressa, secondo quanto previsto all’art. 6 delle presenti norme, con provvedimento della giunta provinciale, fatto salvo quanto previsto dal medesimo art. 13 comma 5 in relazione alle proposte di modifica od integrazione degli atti di pianificazione provinciale.
ALLEGATI
Tabella “A” – definizione dei livelli di vincolo riferiti a progetti stradali di cui all’art. 12 delle Norme d’Attuazione del PTCP
Strada
n.b.: la cartografia di Piano ha valore indicativo, per l’esatta localizzazione dell’infrastruttura, si rimanda al progetto (o allo studio di fattibilità) della stessa.
Sigla
(rif. in cartografia)
Studio o Progetto di riferimento per la migliore localizzazione dell’opera
Livello di vincolo
(art. 12 NdA)
Profondità del corridoio di salvaguardia (in m dall’asse)
S.S. 394
Riqualifica + variante tracciato tra Casalzuigno e Cuveglio
+ variante di collegamento alla c.d. “Strada del Cucco”
S-1 Studio di fattibilità Provincia Prescrittivo nei
Solo tratti in variante, 30 m per lato
confronti dei PGT
3)
X.X. 0 Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx a Gemonio (lotti 2 e
S-2a Progetto esecutivo Provincia di Varese Conformativo dei
-----------
S.P. 1
Collegamento da Gemonio a Cittiglio (lotto 4)
suoli
Progetto esecutivo Provincia di Varese Conformativo dei
S-2b
suoli
------------
Accordo di Pianificazione SP1
S.P. 1 Collegamento da Xxxxxxxxx a Laveno S–2c approvato con DCP PV 59 del 14.12.2010
Prescrittivo nei confronti dei PGT
30 m per lato
S.P. 1 Collegamento da Gavirate a Besozzo S-2d Progetto approvato Provincia di Varese
Prescrittivo nei confronti dei PGT
30 m per lato
X.X. 0 Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx – Xxxxxxx - Xxxxxxx S-2e
Progetto approvato Provincia di Varese + Accordo (1997) tra enti territoriali
Conformativo dei 30 m per lato
S.S. 344
Variante di collegamento tra Arcisate e Bisuschio
S-3
Progetto preliminare approvato Provincia di Varese (in convenzione con ANAS)
suoli
Conformativo dei suoli
30 m per lato
S.S. 629
Riqualifica
S-4
Progetto preliminare ANAS
Prescrittivo nei confronti dei PGT
-------------
Strada
n.b.: la cartografia di Piano ha valore indicativo, per l’esatta localizzazione dell’infrastruttura, si rimanda al progetto (o allo studio di fattibilità) della stessa.
Sistema delle tangenziali di Varese, da
Sigla
(rif. in cartografia)
Studio o Progetto di riferimento per la migliore localizzazione dell’opera
Opera in Legge Obiettivo, con
Livello di vincolo
(art. 12 NdA)
Profondità del corridoio di salvaguardia (in m dall’asse)
TGZ_VA
Gazzada Schianno a loc. Ponte di Vedano e da loc. Folla di Malnate a valico di Gaggiolo.
S-5
progetto preliminare Società Pedemontana S.p.A. approvato dal CIPE
Conformativo dei suoli -------------
CO - VA Collegamento autostradale tra Como e Varese. S-6 Studio di fattibilità Provincia di Como -------------- --------------
TGZ_SL
Tangenziale di Somma Lombardo S-7 Studio di fattibilità redatto dal Comune di Somma X.xx
Prescrittivo nei confronti del PGT
40 m per lato
Varese.
S.P. 26 Riqualifica S-8 Progetto esecutivo Provincia di
Conformativo dei suoli --------------
X.X. 000
Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx (xxx S.P. 2 dir e S.P. 2)
Progetto preliminare approvato
S-9a Provincia di Varese come recepito da Regione Lombardia
Opera in Legge Obiettivo, con
Conformativo dei suoli. 30 m per lato
S.S. 233 Variante tra Origgio e Tradate S-9b
progetto preliminare Società Pedemontana S.p.A. approvato dal CIPE
Conformativo dei suoli. --------------
233)
X.X. 000 Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx x Xxxxxxx (xxxx a S.P.
S-9c
S-9d
Progetto preliminare Autostrade per l’Italia S.p.A.
Opera in Legge Obiettivo, con progetto preliminare Società Pedemontana S.p.A. approvato dal CIPE
Conformativo dei suoli. 30 m per lato
Conformativo dei suoli. --------------
TGZ_GAL | Tangenziale Ovest di Gallarate | S-10 |
S.P. 28 | Variante tra Cardano al Campo e Samarate. | S-11 |
PDMN | Autostrada Pedemontana | S-12 |
Previsione del Piano Territoriale d’area Malpensa.
Progetto definitivo approvato Provincia di Varese
Opera in Legge Obiettivo, con progetto preliminare Società Pedemontana S.p.A. approvato dal CIPE
Prescrittivo nei confronti del PGT.
Conformativo dei suoli.
Conformativo dei suoli.
40 m per lato
--------------
--------------
Strada
n.b.: la cartografia di Piano ha valore indicativo, per l’esatta localizzazione dell’infrastruttura, si rimanda al progetto (o allo studio di fattibilità) della stessa.
Sigla
(rif. in cartografia)
Studio o Progetto di riferimento per la migliore localizzazione dell’opera
Livello di vincolo
(art. 12 NdA)
Profondità del corridoio di salvaguardia (in m dall’asse)
XX 00-00
Xxxxxxxxxxxxx in variante a X.X. 00 xxxxx X.X.
00 xxx e S.S. 341 S-13
Progetto definitivo FNME Conformativo dei suoli. --------------
BRT_GAL Bretella di Gallarate S-14
Progetto preliminare ANAS – Opera in Legge Obiettivo, approvato dal CIPE
Conformativo dei suoli. 60 m per lato
X.X. 000
Xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxxxxx (XX) a Gallarate.
Progetto preliminare ANAS – Opera in Legge Obiettivo, approvato dal CIPE
Conformativo dei suoli. 40 m per lato
S-15
S.S. 527 Variante Boffalora – Malpensa + “peduncolo di Vanzaghello”.
S-16 Progetto esecutivo ANAS Conformativo dei suoli -------------
S.S. 33 Variante del “Sempione” S-17 Progetto preliminare ANAS – Opera in Legge Obiettivo
Conformativo dei suoli. 40 m per lato
AUT_A9
Terza corsia della A9 S-18 Progetto preliminare Autostrade per l’Italia S.p.A.
Conformativo dei suoli. 30 m per lato
PDC_VO “Peduncolo” di Vedano Olona S-19 Progetto preliminare ANAS Conformativo dei suoli 30 m per lato
BSN_MPX Collegamento Besnate - Malpensa S-20 Parziale studio di fattibilità redatto dal
S-21
Comune di Somma X.xx
Prescrittivo nei confronti dei PGT
40 m per lato
SS342_233 Collegamento tra S.S. 342 e S.S. 233
(Tangenziale Varese – Induno Olona)
Progetto definitivo come rappresentato nel SIA pubblicato in data 23.01.07
Conformativo dei suoli 30 m per lato
Strada
n.b.: la cartografia di Piano ha valore indicativo, per l’esatta localizzazione dell’infrastruttura, si rimanda al progetto (o allo studio di fattibilità) della stessa.
Sigla
(rif. in cartografia)
Studio o Progetto di riferimento per la migliore localizzazione dell’opera
Livello di vincolo
(art. 12 NdA)
Profondità del corridoio di salvaguardia (in m dall’asse)
Società Pedemontana S.p.A. approvato dal CIPE
SP22_SP2 Collegamento tra la S.P. 2 a Solbiate O. e la X.X. 00 x Xxxxxxx X. S-22 Opera in Legge Obiettivo, con progetto preliminare
CRT_CLS Collegamento tra S.P. 12 e S.P. 20 tra Cairate e Castelseprio. S-23 Accordo di Pianificazione XX00 - XX00 approvato
con DCP PV 18 del 17.04.2012
Conformativo dei suoli -------------
Prescrittivo nei confronti dei PGT 30 m per lato
S.S. 233 Variante tra Lonate Ceppino e Lozza. S-24 Proposta di PTCP ------------ -------------
SAR_CRL Collegamento tra Saronno e Ceriano Laghetto (MI) (n. 2 tracciati, alternativi tra loro)
S-25 Proposta di PTCP Prescrittivo nei confronti dei PGT 30 m per lato
S-26 Proposta di PTCP Prescrittivo nei confronti dei PGT 30 m per lato
VARSS344DIR Collegamento tra Arcisate e località Xxxxxx S-27 Proposta di PTCP ------------ -------------
TGZ_S_VA Collegamento tra la zona sud-Ovest del comune di Varese e la zona Sud-Est
S-28 Proposta di PTCP ------------ -------------
SP36_SP63 Collegamento a Cadrezzate tra la SP36 e la SP63 S-29 Proposta di PTCP ------------ -------------
TRB_TRD Collegamento tra la località Torba e la SS233 con proseguimento in comune di Tradate
S-30 Proposta di PTCP ------------ -------------
VARSP19 Variante al tracciato SP19 S-31 Proposta di PTCP Prescrittivo nei confronti dei PGT (per i Comuni in provincia di Varese)
30 m per lato
SP46_SS629 Collegamento tra la SP46 e la SS629 S-32 Proposta di PTCP ------------ -------------
TGZ_BA Tangenziale di Busto Arsizio S-33 Proposta di PTCP ------------ -------------
V_ARNO
Collegamento Val d’Xxxx
S-34
Proposta di PTCP
------------
-------------
Progetto esecutivo approvato da CAL in recepimento di prescrizioni CIPE
Conformativo dei suoli
-------------
SP12_SP22 | Collegamento tra la SP12 e la SP22 | S-35 |
TRCO11 | Opera connessa ad Autostrada Pedemontana | S-36 |
Accordo di Pianificazione XX00 - XX00 approvato con DCP PV 18 del 17.04.2012
Prescrittivo nei confronti dei PGT
30 m per lato