CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA VEICOLI (LEASING) DOCUMENTO DI SINTESI
Luogo
Data
CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA VEICOLI (LEASING) DOCUMENTO DI SINTESI
TRA
Fiditalia S.p.A. con sede legale e amministrativa in Xxx X. Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX), Capitale Sociale di E 130.000.000,00 - Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano N. 08437820155 - R.E.A. di Milano al n. 1223206, iscritta nell’elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all’art. 107 del D.Lgs 385/1993 al numero 19365, iscritta all’albo degli Istituti di pagamento con codice identificativo 19365.6 soggetta alla vigilanza della Banca d’Italia, con sede in Xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, appartenente al Gruppo Bancario Société Générale, qui di seguito denominata Concedente.
Ragione sociale / Cognome e Nome
Indirizzo (Sede Legale / Residenza)
CAP
Codice Fiscale Tel.
Città
Prov.
Partita IVA
Capitale Sociale
Fax
e-mail/PEC
❏ Legale Rappresentante
Cognome e Nome Codice Fiscale Indirizzo
❏ Procuratore
Nato/a a
il
CAP
Residente a
Tel.
Prov.
Fax
e-mail/PEC
Descrizione del Veicolo
Importo totale fattura al lordo di IVA €
E
Rappresentata da (compilare solo in caso di Società)
di seguito denominato l’Utilizzatore
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL CONTRATTO
Durata Totale del Contratto (espressa in mesi a partire dalla data di decorrenza) | Numero Totale Canoni | Modalità corresponsione canoni (secondo una delle scelte a disposizione dell'Utilizzatore sotto esposte) | Prezzo di Opzione Finale di Acquisto | Corrispettivo del contratto | |
Canone Anticipato (comprensivo di commissione gestione pratica ed imposta di bollo) | Canoni periodicI | E oltre IVA | E | ||
❏ Canone Unico pari al % dell'imponibile espresso in fattura: E oltre IVA ❏ N. Canoni anticipati per complessivi E oltre IVA (dei quali un canone quale corrispettivo del primo periodo di locazione ed i rimanenti a valere su un equivalente numero di periodi finali del contratto) | ❏ N. Canoni mensili costanti da: E oltre IVA e spese incasso ❏ Doppio Piano - Canoni mensili: N. canoni (dal canone al canone ) di E oltre IVA e X. xxxxxx (dal canone al canone ) di E oltre IVA | ||||
oltre IVA | |||||
Tasso Leasing | Tasso di attualizzazione del corrispettivo residuo | ||||
❏ Fisso | ❏ Indicizzato | % | |||
% | % | ||||
Parametro di Riferimento Iniziale: % Spread: % Parametro di Variabilità dei canoni: Euribor 3 mesi espresso con divisore 360 |
xx,xx
xxxxx
xxxx,xx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxxx,xx
xxxxx
xxxxxxxxx,xx
xx,xx
xx,xx
xxxx,xx
xxxx,xx
I suddetti canoni periodici avranno decorrenza convenzionale il primo giorno del mese successivo o il primo giorno del secondo mese successivo a quello di conclusione del Contratto rispettivamente per la data di conclusione nella prima o nella seconda quindicina del mese.
Modalità di Pagamento dei Canoni: addebito automatico preautorizzato sul conto corrente bancario dell’Utilizzatore.
Polizza Assicurativa RCA: a cura e carico dell'Utilizzatore (1) Polizza Assicurativa Incendio e Furto: a cura e carico dell'utilizzatore in assenza di offerta da parte della Concedente | ||||||
SERVIZI ASSICURATIVI OFFERTI DALLA CONCEDENTE | ||||||
Premio Copertura sul Credito-CPI (esente IVA-art. 10 DPR 633/1972) | Copertura | : E | Durata: | |||
Canone periodico mensile (2): E | Costo mensile gestione pacchetto: E | oltre IVA | ||||
Premi Altre Coperture Assicurative (esente IVA-art. 10 DPR 633/1972) | Copertura Durata: | : E | Costo mensile gestione pacchetto: E 000000000000 oltre IVA | |||
Canone periodico mensile (2): E | ||||||
Copertura Durata: | : E | |||||
Canone periodico mensile (2): E | ||||||
Ulteriori Servizi | Servizio | : E | Durata: | |||
Canone periodico mensile (2): E | Costo mensile gestione servizi: E | oltre IVA | ||||
Costo Totale Canoni Assicurativi e Servizi | Totale Canoni periodici mensili: E Totale Costo mensile gestione: E oltre IVA |
1) Copia della polizza di assicurazione dovrà pervenire alla concedente a cura dell'utilizzatore entro e non oltre il termine di 10 giorni dal ritiro del veicolo.
2) Il rimborso del canone assicurativo è aggiuntivo al canone mensile della locazione di cui alla tabella precedente.
Contratto di Locazione Numero
Indicizzazione ed Interessi di Mora:
• Indicizzazione canoni periodici:
- se tasso fisso: il Contratto non prevede indicizzazione ed i canoni periodici sono fissi per tutta la durata dello stesso;
XXX,XX
- se indicizzato: Euribor a 3 (tre) mesi/360, pubblicato l’ultimo giorno lavorativo utile del trimestre precedente a quello di indicizzazione, con arrotondamento al centesimo superiore o inferiore qualora la terza cifra sia diversa da zero, o da intendersi pari a zero qualora il suddetto tasso fosse negativo, pari a % tale valore si intende quale parametro di riferimento iniziale come da clausola n. 6.2 delle Condizioni Generali di Contratto.
• Interessi di Mora: pari al 12% su base annuale del dovuto.
Commissioni applicabili al Contratto per operazioni e servizi accessori:
Tipologia di Spesa | Importo in Euro (oltre IVA ai sensi di Legge) | Dettagli |
Spese perizia tecnica estimativa | € 250,00 | |
Commissione gestione pratica Veicoli | € | |
Supplemento istruttoria per operazioni con più fornitori | € 100,00 | |
Spese per registrazione Contratto oltre ai costi sostenuti | € 20,00 | Oltre al costo sostenuto dalla Concedente a titolo di imposta. |
Spese per pagamento tassa di proprietà (bollo) annuali oltre ai costi sostenuti | € 15,00 | Oltre all’importo della tassa versata. |
Spese per incasso Canoni | € | Per ciascuno canone periodico. |
Rimborso copertura assicurativa Veicoli oltre al costo sostenuto | € 250,00 | In caso la Concedente abbia dovuto provvedere alla copertura assicurativa. |
Spese per esame polizza assicurativa predisposta a cura dell'Utilizzatore | € 0,00 | In caso di stipula di polizza assicurativa a cura dell'Uti- lizzatore invece dell'adesione da parte dell'Utilizzatore alla Polizza Assicurativa in convenzione proposta dalla Concedente. |
Spese per revoca da parte dell'Utilizzatore dalla Polizza Assicurativa proposta in convenzione dalla Concedente | € 150,00 | Qualora l'Utilizzatore, dopo aver aderito alla Polizza Assicurativa in convenzione proposta dalla Conce- dente, scelga di revocare l'adesione. |
Spese per gestione sinistri | € 250,00 | Per ciascun sinistro, oltre al costo sostenuto dalla Concedente in relazione all'attività amministrativa di gestione del sinistro. |
Spese per gestione amministrativa imposte previ- ste da norme di Legge, tasse, tributi diversi e rela- tivi oneri accessori oltre ai costi sostenuti | € 50,00 | Per ciascun adempimento. Oltre al costo sostenuto dalla Concedente a titolo di imposte, tasse, tributi diversi e relativi oneri accessori. |
Spese per ogni invio di comunicazioni inerenti la ge- stione amministrativa di imposte previste da norme di Legge, tasse, tributi diversi e relativi oneri accessori | € 5,00 | Le spese di invio postale sono adeguate e proporzionate ai costi sostenuti dalla Concedente per la spedizione. |
Sanzioni amministrative, contravvenzioni | € 20,00 | Per ciascun adempimento. Oltre al costo sostenuto dalla Concedente a titolo di sanzione. |
Autorizzazione a condurre i Veicoli | € 100,00 | Per l'autorizzazione alla guida di conducenti diversi dall'Utilizzatore. |
Spese pratiche perdita di possesso Xxxxxxx oltre ai costi sostenuti | € 150,00 | |
Spese per rilascio dichiarazione da parte della Concedente richieste dall'Utilizzatore | € 50,00 | A titolo esemplificativo e non esaustivo, dichiarazioni IVA, dichiarazioni relative alla proprietà del Veicolo oggetto di leasing. |
Spese per ciascuna copia documento o autorizza- zione con autentica notarile oltre ai costi sostenuti | € 50,00 | |
Spese per ciascuna variazione anagrafica | € 10,00 | |
Spese per ciascuna variazione di domiciliazione bancaria | € 10,00 | |
Spese per cessione Contratto a terzi richiesta dall'Utilizzatore | € 250,00 | |
Spese per modifiche contrattuali concordate tra le parti | € 250,00 | Per ciascuna modifica. |
Spese per conteggio risoluzione consensuale | € 20,00 | Qualora in corso di contratto l'Utilizzatore chieda alla Concedente di calcolare i corrispettivi che sarebbero dovuti per la risoluzione. A ogni conteggio richiesto/ prodotto. |
Contratto di Locazione Numero:
Spese per predisposizione e gestione documenti per Pubblica Amministrazione | € 100,00 | Per ciascun adempimento. Oltre al costo anche di natura tecnica sostenuto dalla Concedente ove non sostenuto direttamente dall'Utilizzatore. |
Spese per invio solleciti | € 15,00 | Per ogni sollecito. |
Spese per gestione insoluti | € 10,00 | Per ciascun insoluto. |
Spese per recupero crediti | € 15,00 | Per ogni canone scaduto e non pagato e/o spesa so- stenuta dalla Concedente per conto dell’Utilizzatore, oltre ai costi per eventuali interventi di esazione svolti (in particolare, 10% oltre IVA dell'importo scaduto e non pagato per l’esazione telefonica e 15% oltre IVA dell'importo scaduto e non pagato per l’esazione do- miciliare). |
Spese per recupero Veicoli oltre alle spese sostenute | € 300,00 | Pari al costo sostenuto dalla Concedente per il ritiro dei Veicoli. |
Spese per ogni invio delle comunicazioni periodi- che ai sensi della normativa in materia di traspa- renza e di quelle relative alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in formato elettronico | € 0,00 | |
Spese per ogni invio delle comunicazioni periodiche ai sensi della normativa in materia di trasparenza e di quelle relative alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in formato cartaceo tramite servizio postale | € 5,00 | |
Spese per ogni invio di informazioni e/o, comunica- zioni ulteriori, duplicati di documenti amministrativi come da richieste dell’Utilizzatore, oltre alle spese previste alla voce “Spese per ogni invio delle co- municazioni periodiche ai sensi della normativa in materia di trasparenza tramite servizio postale” | € 5,00 | |
Spese per esercizio Opzione Finale di Acquisto | € 200,00 | Oltre al Prezzo dell'Opzione Finale d'Acquisto come concordato tra le parti ed indicato nel Contratto. |
Spese per risoluzione consensuale | € 100,00 | Oltre all'importo dovuto dall'Utilizzatore alla Concedente in caso di risoluzione consensuale del Contratto. |
Spese amministrative trasferimento di proprietà del Veicolo a cura della Concedente | € 100,00 | Oltre al costo sostenuto dalla Concedente. |
Spese amministrative trasferimento di proprietà del Veicolo a cura della Concedente con minivol- tura legge Dini (D.L. n. 41/1995, convertito in L. n. 85/1995) | € 50,00 | Oltre al costo sostenuto dalla Concedente. |
Spese per ogni chilometro eccedente la percorrenza media chilometrica pubblicata dalla rivista eurotax Blu nell’ipotesi di mancato esercizio dell’Opzione Finale di Acquisto | Importo pari alla svalutazione indicata nella rivista Eurotax Blu nel mese precedente la riconsegna | |
Spese gestione pacchetto servizi | € |
Tutti gli importi in tabella sono indicati al netto di IVA.
Oneri Fiscali:
Imposta di bollo sul contratto | € 16,00 | L'importo dell'imposta di bollo può variare in caso di modifica a norma di legge. |
Imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela | € 2,00 | L'importo dell'imposta di bollo può variare in caso di modifica a norma di legge. |
FOGLIO INFORMATIVO
PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA VEICOLI (LEASING) CON OPZIONE DI RISCATTO
(IN VIGORE DAL 01/07/2016)
LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO
LEGENDA
Assicurazione
Canone Anticipato Canoni
Compagnia di Assicurazione
Concedente
Condizioni Generali Condizioni Particolari
Conferma concessione locazione finanziaria con opzione di riscatto
Contratto
Contratto di Acquisto del Veicolo Convenzionato
Corrispettivo del Contratto
Data di Decorrenza
Delibera concessione locazione finanziaria con opzione di riscatto
Dichiarazione di Ricevimento
Data di Cessazione del Contratto
Durata del Contratto EURIBOR
Si intende l’assicurazione stipulata dall’Utilizzatore con la Compagnia di Assicurazione a proprie cura e spese (per l’intero valore del Veicolo), con efficacia dalla Data di Decorrenza per tutta la Durata del Contratto e dei successivi 30 giorni, e comunque sino alla riconsegna o all’acquisto del Veicolo da parte dell’Utilizzatore, che dovrà coprire:
(i) i seguenti rischi e massimali:
• responsabilità civile (con terzi trasportati) per l'importo comunicato dalla Concedente e in ogni caso non inferiore a
€ 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per le autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo ed € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per le altre classificazioni dei Veicoli;
• furto incendio o perdita totale per il prezzo complessivo del Veicolo compresi eventuali optionals;
• furto totale e parziale anche degli accessori e/o apparecchiature ausiliarie;
• responsabilità civile verso terzi;
• danni: quelli consuetudinariamente e normalmente previsti nelle polizze di primarie Compagnie di Assicurazione per i veicoli in locazione finanziaria;
• danni propri mediante copertura con polizza “Kasko”, solo nei casi in cui la Concedente ne faccia richiesta all’Utilizzatore.
(ii) I seguenti obblighi a carico della compagnia di assicurazione:
• riconoscere la possibilità per l’Utilizzatore di cedere alla Concedente il credito dal medesimo vantato nei confronti della Compagnia di Assicurazione al verificarsi di un sinistro;
• notificare tempestivamente alla Concedente, a mezzo lettera raccomandata A.R., l'eventuale mancato pagamento dei premi, mantenendo in essere la validità della copertura assicurativa per i 15 giorni successivi alla data di ricevimento da parte della Concedente della comunicazione di mancato pagamento;
• consentire alla Concedente di sostituirsi all'Utilizzatore nel pagamento degli eventuali premi non corrisposti, con diritto di rivalsa nei confronti dell'Utilizzatore;
• non effettuare nessuna modifica alla polizza senza il preventivo consenso scritto della Concedente.
Il Concedente dichiara espressamente che unico beneficiario della polizza assicurativa è e sarà l’Utilizzatore.
Si intende il canone di locazione corrisposto in via anticipata dall’Utilizzatore alla Concedente alla data di sottoscrizione del Contratto o diverso momento, comunque antecedente la Data di Decorrenza il cui ammontare risulta specificato nelle Condizioni Particolari.
Si intendono i corrispettivi periodici dovuti dall’intestatario della locazione finanziaria (leasing).
Si intende la società di assicurazioni scelta dall’Utilizzatore o dalla Concedente ed indicata, nel caso, nelle Condizioni Particolari. Nel caso di scelta da parte dell’Utilizzatore, la società di assicurazioni, i contenuti della Assicurazione ed i massimali applicati dalla stessa, dovranno essere tutti di gradimento della Concedente.
Si intende la società Fiditalia S.p.A. con sede legale e amministrativa in Xxx X. Xxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx (XX), Capitale Sociale di € 130.000.000,00 - Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano N. 08437820155 - R.E.A. di Milano al n. 1223206, iscritta nell’elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/1993 al numero 19365, iscritta all’albo degli Istituti di pagamento con codice identificativo 19365.6, soggetta alla vigilanza di Banca d’Italia, con sede in Xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, indirizzo di posta elettronica xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, appartenente al Gruppo Bancario Société Générale.
Si intendono le Condizioni Generali del Contratto.
Si intendono le Condizioni Particolari che, unitamente alle Condizioni Generali, al Documento di Sintesi e ad eventuali allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del Contratto.
Si intende la comunicazione inviata dalla Concedente, con la quale viene confermato all’Utilizzatore l’acquisto del Veicolo da parte della Concedente a suo favore.
Si intende il Contratto di “locazione finanziaria veicoli” (leasing) a tasso indicizzato o a tasso fisso, composto congiun- tamente dal Documento di Sintesi, dalle Condizioni Generali, dalle Condizioni Particolari ed eventuali allegati.
Si intende il Contratto di compravendita stipulato tra l’Utilizzatore ed il Fornitore avente ad oggetto l’acquisto del Veicolo.
Rivenditore di beni e servizi (quali l’auto) che, mediante la stipula di appositi accordi con uno più istituti finanziari, è abilitato ad intermediare prodotti di credito finalizzati all’acquisto o alla locazione finanziaria di veicoli alla propria clientela.
Si intende il corrispettivo complessivo del Contratto di cui all’Articolo 6 (Condizioni economiche, Corrispettivo del Contratto, Indicizzazione, Premio Assicurativo ed Interessi di Mora) delle Condizioni Generali e come determinato nelle Condizioni Particolari.
Si intende il primo giorno di Durata del Contratto in cui ha inizio la Locazione Finanziaria, che viene stabilito convenzionalmente a partire dal giorno in cui la Concedente ha effettuato il pagamento del Prezzo del Veicolo.
Si intende la comunicazione inviata dalla Concedente, con la quale viene confermato al fornitore l’acquisto del Veicolo da parte della Concedente a favore dell’utilizzatore.
Si intende il verbale di presa in consegna del Veicolo sottoscritto dall’Utilizzatore. Si intende:
(i) per le ipotesi di cui agli Articoli 12 (Clausola risolutiva espressa) e 13 (Conseguenze della risoluzione - Penale) del Contratto, la ricezione da parte dell’Utilizzatore della comunicazione con la quale la Concedente si avvale della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile;
(ii) per l’ipotesi di cui all’Articolo 14 (Risoluzione consensuale del Contratto), il momento della accettazione da parte della Concedente della richiesta dell’Utilizzatore di risolvere consensualmente il Contratto;
(iii) per le ipotesi di cui all’Articolo 15 (Facoltà di modifica delle condizioni contrattuali. Diritto di recesso dell'Utilizzatore), la ricezione da parte della Concedente della comunicazione effettuata dall’Utilizzatore relativa all’esercizio del diritto di recesso dal Contratto.
Si intende il termine di Durata del Contratto a partire dalla Data di Decorrenza.
È il tasso interbancario di riferimento utilizzato nei Paesi dell’U.E., al quale avvengono gli scambi dei depositi a breve termine tra banche primarie. Viene calcolato giornalmente ed è rilevabile sui principali quotidiani. Si calcola facendo la media ponderata dei tassi d’interesse ai quali le banche operanti nell’Ue cedono i depositi in prestito.
Fornitore Interessi di Mora
Legge
Locazione Finanziaria
Oneri
Opzione Finale di Acquisto
Parametro di Variabilità dei Canoni
Parametro di Riferimento Iniziale Parti
Perdita definitiva del Veicolo
Persona politicamente esposta
Polizza Assicurativa
Prezzo del Veicolo
Prezzo di Opzione Finale di Acquisto Spread
TAEG/ISC
Tasso di Attualizzazione del Corri- spettivo Residuo
Tasso Interno di Attualizzazione o Tasso Leasing
Tasso di Riferimento Alternativo
TEGM
Titolare effettivo Uso
Utilizzatore Veicolo
Verbale di Presa Visione del Veicolo
Si intende il/i costruttore/i e/o rivenditore/i presso cui l’Utilizzatore effettua la scelta del Veicolo.
Per “mora dell’Utilizzatore” si intende il ritardo nel pagamento dei Canoni e di qualsiasi altra somma dovuta da parte dello stesso rispetto ai termini stabiliti nel Contratto. Per “Interessi di Xxxx” ai sensi del Contratto si intendono gli interessi applicati alla mora dell’Utilizzatore nella misura indicata nelle Condizioni Particolari.
Si intende qualsiasi legge, regolamento, disposizione di Autorità locale, normativa di settore, ordinanza, direttiva, e decreto promulgato, rilasciato, concesso ed emesso da qualsiasi autorità, in particolare in materia di sicurezza di funzionamento e/o utilizzo del Veicolo.
Per locazione finanziaria, si intende l’operazione di finanziamento posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (Concedente) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (Canone), di beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dalla Concedente da un terzo Fornitore, su scelta e indicazione del Cliente (Utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito. Fornitore ed Utilizzatore possono anche coincidere (c.d. lease-back).
Si intende qualsiasi somma, costo, spesa o tributo, diretto o indiretto, inerente o conseguente anche in futuro, alla conclusione, esecuzione, registrazione e risoluzione del Contratto, o inerenti al Veicolo, al suo acquisto o al suo utilizzo, che sono posti ad esclusivo carico dell'Utilizzatore, anche se eventualmente anticipati dalla Concedente.
Indica la facoltà contrattuale in forza della quale l’Utilizzatore alla scadenza del Contratto può decidere di acquistare il Veicolo al Prezzo di Opzione, sempre che abbia puntualmente e scrupolosamente adempiuto a tutti gli obblighi a lui derivanti dal Contratto stesso - ed in particolar modo all’integrale pagamento di ogni somma dovuta alla Concedente.
Si intende l'Euribor per la durata (uno, due, tre, etc. mesi) pattuita tra le Parti e indicata nelle Condizioni Particolari, al quale viene correlata la variabilità dei Canoni per l'ipotesi di Contratto a tasso indicizzato.
Si intende il valore base del Parametro di Variabilità dei Canoni, assunto di comune intesa dalle Parti indicato nelle Condizioni Particolari e previsto unicamente per l’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato.
Si intendono la Concedente e l’Utilizzatore, definiti unitariamente.
Si intende, oltre alla distruzione fisica dovuta ad incidente, o furto o a incendio o a qualsiasi altra causa, anche ogni caso in cui il Veicolo risultasse non più utilizzabile oppure in cui gli oneri di ripristino e/o riparazione fossero superiori al valore commerciale del Veicolo in quel momento in modo tale da rendere il ripristino o la riparazione stessa antieconomica.
Persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti, o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami.
Si intende la polizza in convenzione stipulata a cura della Concedente con la Compagnia di Assicurazione, con la quale si indicano, tra l’altro, i rischi coperti dal Contratto assicurativo stipulato a cura della Concedente, ma con spese a carico dell’Utilizzatore. Ai sensi del Contratto, indica pertanto la polizza assicurativa convenzionata per la copertura assicurativa del Veicolo di cui all’Articolo 9.2. (Polizza Assicurativa) delle Condizioni Generali.
Si intende il prezzo del Veicolo pattuito tra Utilizzatore e Fornitore e corrisposto a quest’ultimo dalla Concedente, come indicato nelle Condizioni Particolari.
Si intende il prezzo che l’Utilizzatore deve versare alla Concedente per l’esercizio dell’Opzione Finale di Acquisto del Veicolo indicato nelle Condizioni Particolari.
Nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato, si intende la differenza tra il Tasso Leasing ed il Parametro di Riferimento Iniziale così come indicato nelle Condizioni Particolari.
Tasso Annuo Effettivo Globale o Indicatore Sintetico di Costo – indica il costo complessivo del prodotto finanziario espresso in percentuale su base annua.
Si intende il tasso d’interesse, così come indicato nelle Condizioni Particolari, che verrà utilizzato al fine del calcolo dell’attualizzazione dei canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione Finale di Acquisto.
Si intende, in conformità al Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del Prezzo di Opzione Finale di Acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Tale tasso coincide con il tasso nominale annuo, applicato al Contratto al fine del calcolo dei Canoni, tenuto conto altresì del Canone Anticipato e del Prezzo di Opzione Finale di Acquisto, e indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto stesso.
Nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato, il Tasso Leasing corrisponde alla sommatoria del Parametro di Riferimento Iniziale e dello Spread.
Nell’ipotesi di Contratto a tasso fisso, il Tasso Leasing è invariabile e non soggetto ad indicizzazione per tutta la Durata del Contratto.
Si intende il Parametro di Variabilità dei Canoni, come rilevato dalle banche: INTESA SAN PAOLO S.p.A., UNICREDIT S.p.A., DEUTSCHE BANK S.p.A..
Il Tasso Effettivo Globale Medio indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie ripartite in diverse classi di importo. E’ rilevato trimestralmente da Banca d’Italia. I tassi medi, aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di 4 punti percentuali, rappresentano la soglia limite da non superare affinché non si configuri il reato di usura. In ogni caso, la differenza tra il tasso medio e il tasso soglia non può essere superiore agli 8 punti percentuali.
E’ la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, o, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, o ne risultano beneficiari.
Si intende l’uso a cui è adibito il Veicolo così come indicato nelle Condizioni Particolari.
Si intende il soggetto, individuato nelle Condizioni Particolari, che chiede alla Concedente la concessione di un bene in locazione finanziaria.
Si intende il Veicolo scelto dall’Utilizzatore conformemente alle proprie esigenze, sia per quanto concerne la casa costruttrice che le qualità e caratteristiche tecniche, gli accessori, optionals e allestimenti, così come meglio descritto nelle Condizioni Particolari.
Si intende la dichiarazione resa dall’Utilizzatore di presa visione e di accettazione dello stato del Veicolo in momento antecedente alla sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria.
Fornitore
SEZIONE 1 - INFORMAZIONI SU FIDITALIA S.P.A.
Fiditalia S.p.A. è un intermediario finanziario con sede legale e amministrativa in Xxx X. Xxxxx x. 00 - Xxxxxx (XX), Capitale Sociale di E 130.000.000,00
- Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano N. 08437820155 - R.E.A. di Milano al n. 1223206, iscritta nell’elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/1993 al numero 19365, iscritta all’albo degli Istituti di pagamento con codice identificativo 19365.6, soggetta alla vigilanza di Banca d’Italia, con sede in Xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, Tel. x00 00.00.00.00.00 - Fax x00 00.00.00.00.00 - E-mail xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx - Sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx.
Fornitore
SEZIONE 1-BIS - INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE
Indicare i dati e la qualifica del Fornitore del Veicolo – Convenzionato Dati del soggetto convenzionato con Fiditalia S.p.A. che provvede all’offerta:
Dati del soggetto convenzionato con Fiditalia S.p.A. che provvede all’offerta:
Indirizzo
Codice Fiscale Partita IVA
CCIAA
Sito internet
Data iscrizione Tel.
Fornitore
SEZIONE 2 - CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA
Per locazione finanziaria, si intende l’operazione di finanziamento posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (Concedente) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (Canone), di beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dalla Concedente da un terzo Fornitore, su scelta e indicazione del Cliente (Utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito. Fornitore ed Utilizzatore possono anche coincidere (c.d. lease-back).
I rischi tipici dell’operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti dell’Utilizzatore, sono di natura contrattuale ed economico-finanziari.
Sul piano contrattuale l’Utilizzatore, da un lato, si assume l’obbligo del pagamento del Corrispettivo del Contratto, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento della Concedente, nonché l’obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; da altro lato, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del Fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento e, infine, l’obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell’assunzione di tali rischi, l’Utilizzatore può agire direttamente nei confronti del Fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.
Sul piano economico - finanziario, poiché l’operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell’investimento dell’Utilizzatore, quest'ultimo si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l’impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del Contratto i Canoni che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.
Nei casi in cui l’ammontare dei Canoni sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall’Euro, l’Utilizzatore si assume il rischio di cambio connesso. Analogamente, qualora abbia optato per l’indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l’Euribor), si assume il rischio che detti Canoni possano aumentare in relazione all’andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un’operazione a Canoni fissi costanti per l’intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.
Fornitore
SEZIONE 3 - CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO E DELL’OPERAZIONE
Il corrispettivo di un’operazione di locazione finanziaria è espresso in Canoni, il cui ammontare è funzione – fra gli altri – della struttura dell’operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, importo del Canone Anticipato versato alla stipula, durata della locazione, Prezzo dell’Opzione Finale di Acquisto, periodicità dei pagamenti, etc. Un parametro di riferimento per misurare l’onerosità di questo flusso di pagamenti, in conformità al Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, è il Tasso Interno di Attualizzazione (o Tasso Leasing), ossia il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei Canoni e del Prezzo di Opzione Finale di Acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i Canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l’acquisto del bene e dei relativi interessi.
Il Tasso Interno di Attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di tasso nominale annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei Canoni sulla base di un anno standard di 365 giorni composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti eguali fra di loro, avendo convenzionalmente assunto come origine dei tempi per l’attualizzazione dei flussi la data di inizio decorrenza stabilita in Contratto.
Nella tabella sottostante sono riportati i Tassi Interni di Attualizzazione (Tassi Leasing) massimi praticati al variare del costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria.
Costo del bene locato | TAN massimo praticato |
fino a Euro 25.000,00 | 11,00 % |
oltre Euro 25.000,00 | 11,00 % |
Il “Tasso Leasing” concretamente proposto all’Utilizzatore sulla specifica operazione, calcolato in funzione fra l’altro del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell’operazione stessa, viene espressamente indicato in Contratto.
Lo “spread massimo applicabile”, in caso di canone indicizzato, è pari a 12 punti percentuali per anno rispetto al Parametro di Riferimento Iniziale.
Il “tasso effettivo globale medio”, ovvero il TEGM, è rilevato ai sensi dell’art. 2 della L. 7 Marzo 1996 n. 108 (c.d. “legge antiusura”) ed è pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale.
L’Utilizzatore potrà consultare lo specifico Xxxxx Effettivo Globale Medio (TEGM) anche sul cartello affisso ai sensi del comma 3 dell’Articolo 2 della
L. 7 marzo 1996 n. 108, nonché al sito internet di Fiditalia S.p.A.: xxx.xxxxxxxxx.xx.
In caso di offerta fuori sede viene consegnato all’Utilizzatore anche un documento contenente i Xxxxx Effettivi Globali Medi (TEGM).
Il “Corrispettivo del Contratto”, complessivamente a carico dell’Utilizzatore, è il corrispettivo della Locazione Finanziaria costituito dalla somma del: Canone Anticipato dei Canoni, nonché dei Premi assicurativi se presenti, e di tutti gli oneri commessi all’operazione come indicati nelle Condizioni Generali di Contratto. Con riferimento al Canone Anticipato: l’Utilizzatore dovrà corrispondere in via anticipata alla Concedente, alla data di sottoscrizione del Contratto o in diverso altro momento e comunque antecedentemente alla Data di Decorrenza del Contratto, un Canone Anticipato, il cui ammontare risulta specificato nelle Condizioni Particolari del Contratto, così come concordato tra le Parti.
Con riferimento ai Canoni: con periodicità mensile, l’Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente i Canoni indicati nelle Condizioni Particolari del Contratto.
Indicizzazione
Nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato, l'importo dei Canoni è soggetto ad indicizzazione conseguente alla variazione del tasso Euribor a 3 (tre) mesi/360, pubblicato l’ultimo giorno lavorativo utile del trimestre precedente a quello di indicizzazione, con arrotondamento al centesimo superiore o inferiore qualora la terza cifra sia diversa da zero, o da intendersi pari a zero qualora il suddetto tasso fosse negativo.
In caso di rilevazione da parte dell’EBF (European Banking Federation), ma di mancata pubblicazione su "Il Sole 24 Ore" del Parametro di Variabilità dei Canoni, verrà utilizzata la quotazione del tasso LIBOR. In caso di mancata rilevazione del Parametro di Variabilità dei Canoni da parte di EBF e quindi di mancata pubblicazione su "Il Sole 24 Ore" si utilizzerà il Tasso di Riferimento Alternativo.
I Canoni saranno ricalcolati in funzione della variazione, rispetto al valore del Parametro di Riferimento Iniziale, del Parametro di Variabilità dei Canoni, come descritto nelle condizioni particolari di Contratto, rilevata per valuta il 31 dicembre per il trimestre dal 1° gennaio al 31 marzo, il 31 marzo per il trimestre dal 1° aprile al 30 giugno, il 30 giugno per il trimestre dal 1° luglio al 30 settembre ed il 30 settembre per il trimestre dal 1° ottobre al 31 dicembre di ciascun anno, ed adeguati secondo la seguente formula:
Dove:
CRx(TM-PRI)xGG 36.500
CR = Capitale Residuo (al termine del periodo di indicizzazione precedente a quello in cui si calcola l’adeguamento) calcolato secondo il cosiddetto metodo francese relativo ad un prestito con la stessa durata, le stesse scadenze e gli stessi rimborsi del Contratto per il quale l’opzione finale di acquisto è equivalente ad un canone. TM = tasso medio ottenuto come descritto alla presente sezione.
PRI = parametro di riferimento iniziale descritto nelle Condizioni Particolari di Contratto. GG = giorni di indicizzazione.
Altri oneri dell’operazione:
• Interessi di Mora: pari al 12% su base annuale del dovuto.
Commissioni applicabili al Contratto per operazioni e servizi accessori:
Tipologia di Spesa | Importo in Euro (oltre IVA ai sensi di Legge) | Dettagli |
Spese perizia tecnica estimativa | € 250,00 | |
Commissione gestione pratica Veicoli | € | |
Supplemento istruttoria per operazioni con più fornitori | € 100,00 | |
Spese per registrazione Contratto oltre ai costi sostenuti | € 20,00 | Oltre al costo sostenuto dalla Concedente a titolo di imposta. |
Spese per pagamento tassa di proprietà (bollo) annuali oltre ai costi sostenuti | € 15,00 | Oltre all’importo della tassa versata. |
Spese per incasso Canoni | € | Per ciascuno canone periodico. |
Rimborso copertura assicurativa Veicoli oltre al costo sostenuto | € 250,00 | In caso la Concedente abbia dovuto provvedere alla copertura assicurativa. |
Spese per esame polizza assicurativa predisposta a cura dell'Utilizzatore | € 0,00 | In caso di stipula di polizza assicurativa a cura dell'Utilizzatore invece dell'adesione da parte dell'Utilizzatore alla Polizza Assicurativa in convenzione proposta dalla Concedente. |
Spese per revoca da parte dell'Utilizzatore dalla Polizza Assicurativa proposta in convenzione dalla Concedente | € 150,00 | Qualora l'Utilizzatore, dopo aver aderito alla Polizza Assicurativa in convenzione proposta dalla Concedente, scelga di revocare l'adesione. |
Spese per gestione sinistri | € 250,00 | Per ciascun sinistro, oltre al costo sostenuto dalla Concedente in relazione all'attività amministrativa di gestione del sinistro. |
Spese per gestione amministrativa imposte previste da norme di Legge, tasse, tributi diversi e relativi oneri accessori oltre ai costi sostenuti | € 50,00 | Per ciascun adempimento. Oltre al costo sostenuto dalla Concedente a titolo di imposte, tasse, tributi diversi e relativi oneri accessori. |
Spese per ogni invio di comunicazioni inerenti la ge- stione amministrativa di imposte previste da norme di Legge, tasse, tributi diversi e relativi oneri accessori | € 5,00 | Le spese di invio postale sono adeguate e proporzionate ai costi sostenuti dalla Concedente per la spedizione. |
Sanzioni amministrative, contravvenzioni | € 20,00 | Per ciascun adempimento. Oltre al costo sostenuto dalla Concedente a titolo di sanzione. |
Autorizzazione a condurre i Veicoli | € 100,00 | Per l'autorizzazione alla guida di conducenti diversi dall'Utilizzatore. |
Spese pratiche perdita di possesso Xxxxxxx oltre ai costi sostenuti | € 150,00 | |
Spese per rilascio dichiarazione da parte della Concedente richieste dall'Utilizzatore | € 50,00 | A titolo esemplificativo e non esaustivo, dichiarazioni IVA, dichiarazioni relative alla proprietà del Veicolo oggetto di leasing. |
Spese per ciascuna copia documento o autorizza- zione con autentica notarile oltre ai costi sostenuti | € 50,00 | |
Spese per ciascuna variazione anagrafica | € 10,00 | |
Spese per ciascuna variazione di domiciliazione bancaria | € 10,00 | |
Spese per cessione Contratto a terzi richiesta dall'Utilizzatore | € 250,00 | |
Spese per modifiche contrattuali concordate tra le parti | € 250,00 | Per ciascuna modifica. |
Spese per conteggio risoluzione consensuale | € 20,00 | Qualora in corso di contratto l'Utilizzatore chieda alla Concedente di calcolare i corrispettivi che sarebbero dovuti per la risoluzione. A ogni conteggio richiesto/ prodotto. |
Spese per predisposizione e gestione documenti per Pubblica Amministrazione | € 100,00 | Per ciascun adempimento. Oltre al costo anche di natura tecnica sostenuto dalla Concedente ove non sostenuto direttamente dall'Utilizzatore. |
Spese per invio solleciti | € 15,00 | Per ogni sollecito. |
Spese per gestione insoluti | € 10,00 | Per ciascun insoluto. |
Spese per recupero crediti | € 15,00 | Per ogni canone scaduto e non pagato e/o spesa sostenuta dalla Concedente per conto dell’Utilizzatore, oltre ai costi per eventuali interventi di esazione svolti (in particolare, 10% oltre IVA dell'importo scaduto e non pagato per l’esazione telefonica e 15% oltre IVA dell'importo scaduto e non pagato per l’esazione domiciliare). |
Spese per recupero Veicoli oltre alle spese sostenute | € 300,00 | Pari al costo sostenuto dalla Concedente per il ritiro dei Veicoli. |
Spese per ogni invio delle comunicazioni periodi- che ai sensi della normativa in materia di traspa- renza e di quelle relative alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in formato elettronico | € 0,00 | |
Spese per ogni invio delle comunicazioni periodiche ai sensi della normativa in materia di trasparenza e di quelle relative alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in formato cartaceo tramite servizio postale | € 5,00 | |
Spese per ogni invio di informazioni e/o, comunica- zioni ulteriori, duplicati di documenti amministrativi come da richieste dell’Utilizzatore, oltre alle spese previste alla voce “Spese per ogni invio delle co- municazioni periodiche ai sensi della normativa in materia di trasparenza tramite servizio postale” | € 5,00 | |
Spese per esercizio Opzione Finale di Acquisto | € 200,00 | Oltre al Prezzo dell'Opzione Finale d'Acquisto come concordato tra le parti ed indicato nel Contratto. |
Spese per risoluzione consensuale | € 100,00 | Oltre all'importo dovuto dall'Utilizzatore alla Concedente in caso di risoluzione consensuale del Contratto. |
Spese amministrative trasferimento di proprietà del Veicolo a cura della Concedente | € 100,00 | Oltre al costo sostenuto dalla Concedente. |
Spese amministrative trasferimento di proprietà del Veicolo a cura della Concedente con minivol- tura legge Dini (D.L. n. 41/1995, convertito in L. n. 85/1995) | € 50,00 | Oltre al costo sostenuto dalla Concedente. |
Spese per ogni chilometro eccedente la percorrenza media chilometrica pubblicata dalla rivista eurotax Blu nell’ipotesi di mancato esercizio dell’Opzione Finale di Acquisto | Importo pari alla svalutazione indicata nella rivista Eurotax Blu nel mese precedente la riconsegna | |
Spese gestione pacchetto servizi | € |
Imposta di bollo sul contratto | € 16,00 | L'importo dell'imposta di bollo può variare in caso di modifica a norma di legge. |
Imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela | € 2,00 | L'importo dell'imposta di bollo può variare in caso di modifica a norma di legge. |
Tutti gli importi in tabella sono indicati al netto di IVA. Oneri Fiscali:
Risoluzione consensuale: in ipotesi di risoluzione consensuale, nei casi previsti dal Contratto, come indicato nella sezione seguente, l’Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente una somma rappresentata dall'attualizzazione dell’importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione Finale di Acquisto al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo; su detto importo l’Utilizzatore riconoscerà alla Concedente gli interessi, calcolati al Tasso Leasing, dalla data di scadenza dell’ultimo canone maturato a quella data sino a quella dell’effettivo pagamento.
Inoltre, in caso di risoluzione consensuale l’Utilizzatore dovrà corrispondere le spese amministrative per risoluzione consensuale indicate nella tabella che precede.
Recesso dal Contratto: in ipotesi di recesso, nei casi previsti dal Contratto, come indicato nella sezione seguente, l’Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente tutto quanto alla medesima dovuto dall’Utilizzatore stesso a titolo di credito scaduto e non pagato, a titolo di credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento, nonché tutto quanto eventualmente anticipato dalla Concedente a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto, fino al momento di cessazione per qualsiasi causa del Contratto, a titolo di onere (anche di Legge), costo o spesa, al netto del Canone Anticipato, se dovuto.
Fornitore SEZIONE 4 – PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI REGOLANTI IL SERVIZIO E L’OPERAZIONE
Il Contratto di locazione finanziaria è strutturato di norma in due parti: nella prima parte (Condizioni Particolari del Contratto), oltre alla descrizione del Veicolo ed all’indicazione del suo Fornitore, sono indicati tutti i dati economici e finanziari sopra visti, inclusi gli Interessi di Mora e l’eventuale Parametro di indicizzazione; nella seconda parte (Condizioni Generali del Contratto), sono riportate le clausole contrattuali che disciplinano l’intero rapporto di locazione finanziaria con l'Utilizzatore.
Aspetti specifici del rapporto possono essere regolati anche mediante atti separati.
Garanzia dell’Utilizzatore: nel caso di mancato ritiro del Veicolo, a qualsiasi causa dovuto, in conseguenza della risoluzione del Contratto di Acquisto del Veicolo con il Fornitore, il Contratto si intenderà come mai perfezionato tra le Parti, restando in ogni caso definitivamente acquisite alla Concedente la Commissione di gestione pratica Veicoli di cui alle Condizioni Particolari del Contratto. In tal caso, l’Utilizzatore garantirà, quale fideiussore solidale a prima richiesta del Fornitore, rimossa e rinunciata ogni eccezione e senza obbligo di preventiva escussione del Fornitore, il pagamento da parte del Fornitore stesso, di una somma di danaro pari al Prezzo del Veicolo, oltre agli esborsi sostenuti dalla Concedente in previsione ed in relazione alla compravendita del Veicolo, maggiorato degli Interessi di Mora al momento dell'insorgere della mora, maggiorato di uno Spread così come indicato nelle Condizioni Particolari - e comunque non oltre quanto indicato nelle commissioni massime applicabili. Nel caso di pluralità di fornitori, in ipotesi di mancato perfezionamento anche di un solo Contratto di Acquisto del Veicolo, fermo restando quanto indicato al precedente paragrafo, il Contratto avrà ad oggetto il solo o i soli beni regolarmente consegnati all’Utilizzatore con conseguente modificazione anche delle Condizioni Particolari. La Data di Decorrenza del Contratto coinciderà con quella di risoluzione del 1° (primo) dei Contratti di Acquisto del o dei restanti beni.
La mancata immatricolazione e consegna del Veicolo all'Utilizzatore entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del Contratto, determinerà la risoluzione automatica di diritto dello stesso con le conseguenze di cui all’Articolo 13 (Conseguenze della risoluzione - Penale) delle Condizioni Generali di Contratto. La Concedente, dopo l'integrale adempimento da parte dell'Utilizzatore dell'obbligazione fideiussoria, lo surrogherà nei propri diritti e relative garanzie e azioni nei confronti del Fornitore.
Garante:
il Garante, se presente, presta fideiussione alle seguenti condizioni:
- la fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dall’Utilizzatore per capitale, interessi, anche se moratori, accessori, imposte e tasse, nonché ogni spesa anche se di carattere giudiziario, derivante e nei limiti di quanto previsto dal Contratto.
- Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali ed indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa.
- Sarà onere del fideiussore avere cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali dell’Utilizzatore e di informarsi presso lo stesso dello stato dei pagamenti dei canoni di locazione finanziaria, nonché di qualsiasi altra somma, dovuti alla Concedente, la quale non avrà, quindi, alcun onere di effettuare di propria iniziativa alcuna comunicazione ai fideiussori.
- Il Garante dispensa la Concedente dall’onere di agire entro i termini previsti dall’art. 1957 Codice Civile, intendendo di rimanere obbligato, in deroga espressa a tale disposizione, anche se la Concedente non abbia proposto le sue istanze contro l’Utilizzatore, o non le abbia continuate.
- E’ espressamente escluso il beneficio della preventiva escussione dell’Utilizzatore.
- Il Garante è tenuto all’immediato pagamento a favore della Concedente a semplice richiesta scritta e comunque entro 30 (trenta) giorni, anche in caso di opposizione dell’Utilizzatore, senza possibilità di opporre eccezioni, in espressa deroga all’art. 1945 Codice Civile, di tutto quanto dovutole dall’Utilizzatore. Per la determinazione del debito fanno prova in qualsiasi sede contro i fideiussori, le risultanze delle scritture contabili della Concedente.
- In caso di mancato pagamento e/o di ritardo nel pagamento, il Garante sarà tenuto a corrispondere alla Concedente gli Interessi di Xxxx nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste per l’Utilizzatore. L’eventuale decadenza dal beneficio del termine dell’Utilizzatore si estenderà automaticamente al Garante.
- In espressa deroga a quanto previsto dall’art. 1939 Codice Civile, la fideiussione mantiene i suoi effetti anche nell’ipotesi che l’obbligazione garantita sia dichiarata invalida.
Risoluzione del Contratto: il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nel momento in cui la Concedente, verificandosi uno dei casi di inadempimento dell’Utilizzatore agli obblighi e divieti previsti dall’Articolo 5 (Consegna e Verifica del Veicolo) e dall’Articolo - 9 (Obblighi e Divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: Mandato per immatricolazione Veicolo; Esonero di Responsabilità nei confronti della Concedente; Autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo del Veicolo; Garanzia dell’Utilizzatore; Azioni nei confronti del Fornitore; Corresponsione dei Canoni. Spese, costi, imposte e tasse; Accollo dei rischi e responsabilità; Sinistri – Deterioramento – Furto o Perdita definitiva; Custodia, manutenzione ed uso del Veicolo; Tassa di proprietà (bollo) – Contravvenzioni; Divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; Assicurazione; Agevolazione), dichiarerà all'Utilizzatore, che intende avvalersi della Clausola Risolutiva Espressa. E' riservata peraltro alla Concedente la facoltà di non avvalersi dei casi previsti per la risoluzione del Contratto, ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo eventualmente, anche in via giudiziale e con la conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali.
La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A.R., telegramma, fax, telex e di ogni altro mezzo idoneo, che sarà inviata dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, del Veicolo oggetto del Contratto. Qualora questo non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui il Veicolo è custodito, a prenderlo in consegna, a spese e in danno dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia a ogni contraria eccezione e a pagare ogni somma dovuta alla Concedente a titolo di Canoni, Interessi di Mora, spese e tasse, oneri, e quant’altro previsto ai sensi del Contratto. In caso di opposizione, la Concedente si riserverà il diritto di agire giudizialmente per la restituzione del Veicolo nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore.
In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, comunque e a qualsiasi titolo pagati, anche anticipatamente alla consegna del Veicolo, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare.
Il Contratto si risolverà altresì di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile nel momento in cui la Concedente, verificandosi anche uno solo dei casi sotto elencati, dichiarerà all'Utilizzatore che intende avvalersi della Clausola Risolutiva Espressa:
- Mancato pagamento dei canoni alle scadenze pattuite, qualora l’insoluto si protragga per un periodo superiore ai 60 giorni;
- perdita definitiva del Veicolo;
- mancato perfezionamento del Contratto di Acquisto del Veicolo con il Fornitore o mancata consegna e/o collaudo del Veicolo nei termini del Contratto di Acquisto del Veicolo con conseguente risoluzione anche di quest’ultimo;
- mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa;
- mancata stipulazione dell’Assicurazione, o mancato rinnovo dell’Assicurazione, o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente;
- mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri;
- mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi di quanto indicato nell’Articolo 1 (Premesse) delle Condizioni Generali di Contratto;
- mancata restituzione del Veicolo locato nelle ipotesi previste dal Contratto;
- modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che, ad insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto;
- insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o del/i Garante/i, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento del Veicolo, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa;
- messa in liquidazione o anticipato suo scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'art. 2272 Codice Civile, in via anticipata rispetto alla Durata della Locazione Finanziaria, se l'Utilizzatore è una persona giuridica;
- modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di Società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata;
- pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o del/i Garante/i che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. Al ricorrere di dette ipotesi, verrà applicata la Penale per risoluzione anticipata prevista nelle Condizioni Generali ed indicata nella tabella che precede.
Risoluzione consensuale del Contratto: l’Utilizzatore potrà richiedere alla Concedente, e da questa ottenere, la risoluzione consensuale anticipata del Contratto, solamente una volta decorsi almeno 24 mesi dalla Durata originaria del Contratto, salvo deroga più favorevole per l’Utilizzatore, ed a condizione che l’Utilizzatore abbia adempiuto a tutte le obbligazioni previste nello stesso. Nelle ipotesi di risoluzione consensuale, l’Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente, una somma calcolata con la modalità stabilita dalle Parti ed indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto.
Modifica unilaterale del Contratto e Diritto di recesso dell’Utilizzatore: qualora sussista un giustificato motivo, la Concedente si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni previste dal Contratto, anche in senso sfavorevole all’Utilizzatore, fatta eccezione per: (i) Spread e/o variazioni in diminuzione rispetto al Parametro di Riferimento Iniziale così come indicato nelle Condizioni Particolari nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato, o al Tasso Leasing nell’ipotesi di Contratto a tasso fisso; (ii) gli Oneri di Prelocazione Finanziaria (se previsti); (iii) gli Interessi di Mora; (iv) le spese di istruttoria; (v) gli oneri relativi alla perizia tecnico estimativa (se previsti); (vi) le spese di registrazione del Contratto; (vii) il Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo residuo, dandone comunicazione, con preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni, secondo le modalità previste dall’ art. 118 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Ai fini di cui sopra, a titolo esemplificativo, costituiscono giustificato motivo, tra l’altro, le variazioni generalizzate delle condizioni di mercato, nonché i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni, od il mutamento del grado di affidabilità dell’Utilizzatore stesso in termini di rischio di credito. L’Utilizzatore potrà recedere dal Contratto entro la data prevista per l’attuazione della modifica mediante invio di apposita comunicazione, senza spese e con applicazione delle condizioni precedentemente praticate, saldando entro i successivi 15 (quindici) giorni tutto quanto dovuto alla Concedente a titolo di credito scaduto e non pagato, a titolo di credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento, nonché tutto quanto eventualmente anticipato dalla Concedente a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto fino al momento di cessazione per qualsiasi causa del Contratto, a titolo di onere (anche di Legge), costo o spesa, al netto del Canone Anticipato, se dovuto.
Conseguentemente, in tale ipotesi, il tempo minimo di chiusura del rapporto contrattuale corrisponde a 75 (settantacinque) giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione contenente la proposta di modifica unilaterale, comprensivi di almeno (i) 60 (sessanta) giorni concessi per il diritto di recesso e dei (ii) 15 (quindici) giorni per il saldo del debito residuo a favore della Concedente.
La modifica si intenderà approvata qualora l’Utilizzatore non receda dal Contratto nel termine sopra indicato (art. 118, comma 2, del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385). Qualora vengano apportate modifiche unilaterali secondo quanto previsto dal presente Articolo, l’Utilizzatore può ottenere in qualsiasi momento, entro un termine ragionevole dalla ricezione della relativa richiesta da parte della Concedente, il testo aggiornato del Contratto, in formato elettronico o cartaceo, a scelta dell’Utilizzatore.
Procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie e contestazioni: ai sensi dell’art. 128-bis del D.Lgs. n. 385/1993, della delibera del CICR n. 275 del 29.7.08 ed in conformità alle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” della Banca d’Italia del 18.6.2009, la Concedente dichiara di aderire all’Arbitro Bancario Finanziario per la risoluzione stragiudiziale delle controversie.
In caso di contestazione sul servizio finanziario o sul bene / servizio oggetto del Contratto, l’Utilizzatore può presentare reclamo scritto alla Concedente, scrivendo a: Fiditalia S.p.A. – Servizio Relazioni Consumatori e Reclami – Via X. Xxxxx n. 34 – 00000 Xxxxxx, oppure inviando la contestazione via fax al n. 02-43.01.86.35, o scrivendo all’indirizzo e-mail xxxxxxx@xxx0.xxxxxxxxx.xx. L’Utilizzatore rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione da parte della Concedente, potrà presentare formale ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, purché non siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla stessa. Il ricorso è redatto utilizzando l’apposita modulistica pubblicata sul sito internet dell’Arbitro Bancario Finanziario (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) e reperibile presso tutte le filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico e potrà essere inoltrato direttamente alla segreteria tecnica del collegio competente, a qualunque filiale della Banca d’Italia o presentato direttamente presso tutte le filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico.
Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria, l’Utilizzatore e la Concedente devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, anche in assenza di preventivo reclamo:
- all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, il cui Regolamento può essere consultato sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx).
La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui l’Utilizzatore abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l’Arbitro Bancario Finanziario.
Foro esclusivamente competente: Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, risoluzione ed esecuzione del Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Milano. Tuttavia, nel caso in cui la Concedente fosse attrice, essa potrà adire il Foro di Milano o quello di una propria Filiale, oppure il Foro del domicilio del convenuto.
Tempi massimi di chiusura del rapporto: In caso di recesso dal Contratto ed in caso di cessazione per qualsiasi causa dello stesso, la Concedente provvederà ad estinguere il rapporto entro 90 (novanta) giorni lavorativi bancari, qualora non si verifichino cause impeditive non dipendenti dalle Parti. Tale termine decorre dal momento in cui l’Utilizzatore ha adempiuto a tutte le richieste della Concedente strumentali all’estinzione del rapporto.
Per contratti stipulati fuori sede:
➥ Xxxxxxxx convenzionato con Fiditalia S.p.A. che provvede all’offerta:
(timbro e firma)
➥ FIRMA UTILIZZATORE (timbro e firma Legale Rappresentante / Procuratore)
➥ FIRMA GARANTE (leggibile)
INFORMATIVA AI SENSI DELL ’ ART. 5 DEL CODICE DEONTOLOGICO SUI SISTEMI D’INFORMAZIONI CREDITIZIE
Richieste di finanziamento
Tempi di conservazione dei dati nei S.l.C.
6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia della stessa.
Gentile Cliente,
Come utilizziamo i Suoi Dati
Morosità di due rate o di due mesi poi sanate Ritardi superiori sanati anche su transazione
Eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati
12 mesi dalla regolarizzazione.
24 mesi dalla regolarizzazione.
36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario
per concederLe il finanziamento richiesto, utilizziamo alcuni dati che La riguardano. Si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che otteniamo consultando alcune banche dati. Senza questi dati, che ci servono per valutare la Sua affidabilità, potrebbe non esserLe concesso il finanziamento.
Queste informazioni saranno conservate presso di noi; alcune saranno comunicate a grandi banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti. Ciò significa che altre banche o finanziarie a cui Xxx chiederà un altro prestito, un finanziamento, una carta di credito, etc., anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno sapere se Lei ha presentato a noi una recente richiesta di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le rate.
Qualora Lei sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche
Rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi)
il loro ultimo aggiornamento (in caso di successivi
accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso).
36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei restanti casi, nella prima fase di applicazione del codice di deontologia il termine sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date.
dati richiede il Suo consenso1. In caso di pagamenti con ritardo o di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi la Sua attività imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario.
Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, etc.).
Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il fac-simile presente sul sito www. xxxxxxxxxxxxxx.xx inoltrandolo alla:
Fiditalia S.p.A.
Via X. Xxxxx, 34 – 00000 Xxxxxx
Tel +39 02.43.01.1 – Fax x00 00.00.00.00.00
e/o alle società sotto indicate, cui comunicheremo i Suoi dati: CRIF S.p.A.
CTC Consorzio Tutela del Credito ASSOCIAZIONE ITALIANA LEASING – ASSILEA
Troverà qui sotto i loro recapiti ed altre spiegazioni.
Conserviamo i Suoi dati presso la nostra Società per tutto ciò che è necessario per gestire il finanziamento ed adempiere ad obblighi di legge.
Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto; importo del credito; modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni creditizie, i quali sono regolati dal relativo codice deontologico (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale del 23 dicembre 2004, n. 300; sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx). I dati sono resi accessibili anche ai diversi operatori bancari e finanziari partecipanti, di cui indichiamo di seguito le categorie.
I dati che La riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti; esposizione debitoria residuale; stato del rapporto).
Nell’ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte, e in particolare per estrarre in maniera univoca dal sistema di informazioni creditizie le informazioni a Lei ascritte. Tali elaborazioni verranno effettuate attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
I Suoi dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti, anagrafica. Alcune informazioni aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito.
I sistemi di informazioni creditizie cui noi aderiamo sono gestiti da:
1. CRIF S.p.A. - Ufficio Relazioni con il pubblico - Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx - xxx.xxxx.xx;
S.I.C. positivo/negativo / Partecipanti: banche, società finanziarie e società di leasing / Tempi di conser- vazione come da codice di deontologia / Uso di sistemi automatizzati di credit scoring: SI.
2. CTC Consorzio per la Tutela del Credito - Xxxxx Xxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx - xxx.xxxxxxxxx.xx; tipologia di sistema: positivo/negativo / Partecipanti: banche, intermediari finanziari, soggetti privati che nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale concedono dilazioni di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi / Uso di sistemi automatizzati di credit scoring: SI.
3. ASSOCIAZIONE ITALIANA LEASING - ASSILEA - Via Massimo d'Azeglio, 33 - 00184 Roma - xxx.xxxxxxx.xx - Tipo di sistema: positivo/negativo / Partecipanti: banche e intermediari finanziari che svolgono attività di locazione finanziaria - leasing / Tempi di conservazione come da codice di deontologia / Uso di sistemi automatizzati di credit scoring: SI.
Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga al Servizio Reclami della nostra Società, oppure ai gestori dei sistemi di informazioni creditizie, ai recapiti sopra indicati.
Allo stesso modo può richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti od incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (art. 7 del Codice sulla protezione dei dati personali; art. 8 del codice deontologico).
1) Tale consenso non è necessario qualora Lei lo abbia già fornito sulla base di una nostra precedente informativa.
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS 196/03
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
Fiditalia S.p.A., in qualità di “Titolare” del trattamento, informa il Cliente, nonché gli eventuali Coobbligati e/o Garanti (di seguito cumulativamente denominati il “Cliente”) sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti.
I dati forniti per lo svolgimento dell’istruttoria preliminare e, in caso di accoglimento della domanda di finanziamento, i dati relativi allo svolgimento del rapporto contrattuale avente per scopo: un’apertura di credito, finanziamenti, e carte di credito, vengono trattati dalla Fiditalia S.p.A. per finalità di valutazione del merito creditizio, prevenzione del sovraindebitamento, identificazione e registrazione ai sensi del D.Lgs. 21/11/ 2007 n. 231 e successive modificazioni, gestione dei rapporti contrattuali, elaborazione statistica, tutela e recupero dei crediti, anche con l’utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di operatore, erogazione dei servizi di sicurezza via SMS (Avviso Movimenti), il tutto mediante elaborazione elettronica, consultazione, raffronto con criteri prefissati relativi a dati di carattere reddituale, di composizione familiare, area geografica, stabilità abitativa e lavorativa etc..
Sarà posta in essere ogni altra opportuna operazione relativa al conseguimento delle predette finalità, anche per mezzo:
(1) di soggetti specificatamente incaricati quali consulenti, dipendenti e altri collaboratori a ciò abilitati per i trattamenti necessari o connessi allo svolgimento delle attività precontrattuali (istruttoria, valutazione del merito creditizio etc.) ed all’esecuzione del contratto;
(2) di terzi che svolgono o forniscono specifici servizi strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale (anche mediante trattamenti continuativi) quali società di servizi informatici, sistemi di informazioni creditizie (“centrali rischi”)2, società che svolgono servizi di pagamento anche di natura massiva ed eseguiti anche a mezzo effetti, assegni ed altri titoli, assicurazioni, rivenditori convenzionati, agenti, società di factoring, società che svolgono attività di recupero crediti anche mediante l’utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di operatore, soggetti che forniscono informazioni commerciali, Istituti di Patronato, avvocati, società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, società che svolgono attività di revisione contabile e certificazioni di bilancio. Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza dei dati (elenco nominativo dei soggetti appartenenti alle predette categorie è disponibile presso la sede della società e presso le filiali).
I predetti dati possono essere raccolti sia presso l’interessato sia presso terzi e, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003 e conformemente a quanto indicato nella presente informativa, possono essere trasferiti anche in paesi appartenenti all’Unione Europea ed in Paesi Terzi. Il conferimento dei dati richiesti, siano essi acquisiti in base ad un obbligo di legge ovvero in quanto strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale, è necessario e un eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di svolgere le attività richieste per la conclusione e per l’esecuzione del contratto. In relazione al trattamento dei predetti dati il Cliente, in base all’art. 7 del citato D.Lgs.196/2003, ha il diritto di ottenere dalla società: la conferma dell’esistenza dei dati personali che lo riguardano e la comunicazione, in forma comprensibile, dei dati stessi e della loro origine nonché della logica su cui si basa il trattamento; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati. Il Cliente ha inoltre il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che lo riguardano. Il Cliente può rivolgersi, per tutto ciò, a Xxxxxxxxx S.p.A. - Via X.Xxxxx, 34 - 20149 MILANO - Tel. 02.43.01.1 - Fax 00.00.00.00.00 – xxx.xxxxxxxxx.xx.
Il Cliente può inoltre decidere liberamente di dare o meno il suo consenso a Xxxxxxxxx S.p.A. per l'utilizzo dei suoi dati per attività non strettamente collegate ai servizi richiesti. Il Cliente può dunque consentire che i propri dati siano utilizzati da Fiditalia S.p.A. e/o comunicati a terzi che rilevano per conto di Xxxxxxxxx S.p.A. la qualità dei servizi o i bisogni della clientela; iniziative promozionali curate da Fiditalia S.p.A.; iniziative promozionali di prodotti e servizi di altre società.
Ai sensi degli articoli 30-ter, comma 7 bis e 30-quinquies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, i dati personali contenuti nei documenti di identità e di riconoscimento, comunque denominati o equipollenti, ancorché smarriti o rubati, nelle partite IVA, codici fiscali, nei documenti che attestano il reddito nonché nelle posizioni contributive previdenziali ed assistenziali, sono comunicati all’Archivio istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze su cui si basa il sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto d’identità, per il loro riscontro, al fine di verificarne l’autenticità, con i dati detenuti da organismi pubblici e privati. La Fiditalia S.p.A. e il Ministero dell’Economia e delle Finanze – che è titolare dell’archivio – tratteranno i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento, ciascuno per la parte di propria competenza. L’archivio è gestito dalla CONSAP, in qualità di Responsabile del trattamento, nominato dal ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il trattamento dei dati sarà svolto esclusivamente per le finalità di prevenzione del furto dì identità, anche con strumenti elettronici, solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. Gli esiti della procedura di riscontro sull’autenticità dei dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati alle Autorità e agli Organi di Vigilanza e di Controllo.
2) Per il trattamento dei dati effettuato da tali enti si veda quanto indicato precedentemente.
Mod. INFO 01 – 04/2015_11
CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA VEICOLI CON OPZIONE DI RISCATTO CONDIZIONI PARTICOLARI
Fiditalia S.p.A. con sede in Xxxxxx, Xxx X. Xxxxx x. 00, società finanziaria autorizzata alla prestazione dei servizi di credito al consumo e di pagamento, iscritta all’albo speciale degli intermediari finanziari di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/1993 al numero 19365, iscritta all’albo degli Istituti di pagamento con codice identificativo 19365.6 soggetta alla vigilanza della Banca d’Italia, con sede in xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx.
Il/La sottoscritto/a indicato sub 1 – di seguito, Utilizzatore - chiede a Xxxxxxxxx S.p.A. – di seguito, Concedente – di acquistare e concedere in locazione finanziaria il veicolo di cui alle sezioni 2 e 3 alle condizioni previste nelle seguenti sezioni 4, 5, 6 e 7 e nelle Condizioni Generali di Contratto di locazione finanziaria veicoli con opzione di riscatto (di seguito, Contratto).
SEZIONE 1
Ragione Sociale Partita IVA
Codice Fiscale Indirizzo di Sede Legale
CAP Città Prov.
Indirizzo di Sede Amministrativa
CAP Città Prov.
Tel. Fax Cell. e-mail/PEC
❑ PROFESSIONISTA ❑ DITTA INDIVIDUALE (* campi da compilare per i professionisti e ditte individuali) ❑ F ❑ M * Cognome* Nome* Qualifica
Codice Fiscale* Partita IVA Tipo documento*
n.* Rilasciato il* Luogo di emissione* Cittadinanza*
Nato il* Città* Prov.*
Stato* Data Rilascio Permesso Soggiorno* Data scadenza Permesso Soggiorno*
Stato Civile* Ricongiungimento familiare ❑ N. familiari a carico*
UTILIZZATORE
Indirizzo di residenza* Indirizzo di Sede Amministrativa
Tel.*
Fax * Cell.*
CAP* CAP
e-mail/PEC*
Città* Città
Prov.* Prov.
Abitazione ❑ Proprietà ❑ Affitto ❑ Presso Parenti ❑ Presso Terzi ❑ Uso gratuito Mutuo/Affitto mensile €
Indirizzo precedente (se domiciliato da meno di cinque anni)* Xxxxxxxxx (se diverso da residenza)*
Settore di Attività - Professione
❑ LEGALE RAPPRESENTANTE ❑ PROCURATORE
Dal Reddito annuo A
❑ F ❑ M
Cognome
Nome
Qualifica
Codice Fiscale n.
Nato il
Rilasciato il Città
Partita IVA
Luogo di emissione
Tipo documento
Cittadinanza
Prov.
Stato
Stato Civile
Data Rilascio Permesso Soggiorno
Data scadenza Permesso Soggiorno
Ricongiungimento familiare ❑
Indirizzo di residenza
Tel.
Abitazione
CAP
Fax Cell. e-mail/PEC
❑ Proprietà ❑ Affitto ❑ Presso Parenti ❑ Presso Terzi
Città
❑ Uso gratuito Mutuo/Affitto mensile €
Prov.
Indirizzo precedente (se domiciliato da meno di cinque anni) Xxxxxxxxx (se diverso da residenza)
Settore di Attività - Professione
❑ GARANTE
Dal Reddito annuo A
❑ F ❑ M
Cognome
Nome
Qualifica
Codice Fiscale n.
Nato il
Rilasciato il Città
Partita IVA
Luogo di emissione
Tipo documento
Cittadinanza
Prov.
GARANTE
Stato
Stato Civile
Data Rilascio Permesso Soggiorno
Data scadenza Permesso Soggiorno
Ricongiungimento familiare ❑ Nucleo familiare
Indirizzo di residenza*
Tel.
CAP*
Fax Cell. e-mail/PEC
Città*
Prov.*
Abitazione ❑ Proprietà ❑ Affitto ❑ Presso Parenti ❑ Presso Terzi ❑ Uso gratuito Mutuo/Affitto mensile €
Indirizzo precedente (se domiciliato da meno di cinque anni) Xxxxxxxxx (se diverso da residenza)
Settore di Attività - Professione
Dal Reddito annuo A
Veicolo, Fornitore, Descrizione, Uso
L’utilizzatore – nell’ipotesi in cui sia una persona fisica accetta anche per i propri eredi e successori a titolo particolare – riceve in locazione finanziaria dalla Concedente il seguente bene:
Descrizione del Veicolo
meglio descritto nel Contratto di acquisto del Numero di telaio completo Fornitore
con sede in Indirizzo Codice Fiscale
Partita IVA Stato Veicolo Targa Uso Aziendale / Professionale
Prezzo del Veicolo
Importo totale fattura al lordo di IVA €
Prezzo del Veicolo al netto di IVA €
di cui quota esente IVA €
SEZIONE 3
SEZIONE 4
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL CONTRATTO
Corrispettivo del contratto
xx,xx
xxxx,xx
❏ Canone Unico pari al % dell'imponibile espresso in fattura: E oltre IVA
xxxxx
xxxxxxxxx,xx
❏ X. Xxxxxx anticipati per complessivi E oltre IVA (dei quali un canone quale corrispettivo del primo periodo di locazione ed i rimanenti a valere su un equivalente numero di periodi finali del contratto)
❏ N. Canoni mensili costanti da:
xxxxx
xxxx,xx
E oltre IVA e spese incasso
❏ Doppio Piano - Canoni mensili:
xxx
xxx
xxx
N. canoni (dal canone al canone )
xxxx,xx
di E oltre IVA
e
xxx
xxx
xxx
N. canoni (dal canone al canone )
xxxx,xx
di E oltre IVA
E
Canoni periodicI
Canone Anticipato
(comprensivo di commissione gestione pratica ed imposta di bollo)
Prezzo di Opzione Finale di Acquisto
Modalità corresponsione canoni
(secondo una delle scelte a disposizione dell'Utilizzatore sotto esposte)
Numero Totale Canoni
Durata Totale del Contratto
(espressa in mesi a partire dalla data di decorrenza)
oltre IVA
E
oltre IVA
❏ Indicizzato
❏ Fisso
Tasso di attualizzazione del corrispettivo residuo
Tasso Leasing
%
xx,xx
Parametro di Riferimento Iniziale: %
xx,xx
% %
Spread: %
Parametro di Variabilità dei canoni: Euribor 3 mesi espresso con divisore 360
I suddetti canoni periodici avranno decorrenza convenzionale il primo giorno del mese successivo o il primo giorno del secondo mese successivo a quello di conclusione del Contratto rispettivamente per la data di conclusione nella prima o nella seconda quindicina del mese.
• Modalità di Pagamento dei Canoni: addebito automatico preautorizzato sul conto corrente bancario dell’Utilizzatore.
• Tasso indicizzato: per il valore fare riferimento alla Sezione 6 delle Condizioni Particolari di Contratto ed all’Articolo 6.2 delle Condizioni Generali di Contratto.
XXX,XX
• Tasso di riferimento per l’attualizzazione: %.
SEZIONE 5
Polizza Assicurativa RCA: a cura e carico dell'Utilizzatore (1)
Polizza Assicurativa Incendio e Furto: a cura e carico dell'utilizzatore in assenza di offerta da parte della Concedente
SERVIZI ASSICURATIVI OFFERTI DALLA CONCEDENTE
Premio Copertura sul Credito-CPI
Copertura
: E Durata:
(esente IVA-art. 10 DPR 633/1972)
Premi Altre Coperture Assicurative
(esente IVA-art. 10 DPR 633/1972)
Ulteriori Servizi
Costo Totale Canoni Assicurativi e Servizi
Canone periodico mensile (2): E
Copertura Durata:
Copertura Durata:
Servizio
Canone periodico mensile (2): E
Totale Canoni periodici mensili: E
Costo mensile gestione pacchetto: E
: E
Canone periodico mensile (2): E
: E
Canone periodico mensile (2): E
: E
Costo mensile gestione servizi: E
Totale Costo mensile gestione: E
oltre IVA
Costo mensile gestione pacchetto:
000000000000
E
oltre IVA
Durata:
oltre IVA oltre IVA
1) Copia della polizza di assicurazione dovrà pervenire alla concedente a cura dell'utilizzatore entro e non oltre il termine di 10 giorni dal ritiro del veicolo.
2) Il rimborso del canone assicurativo è aggiuntivo al canone mensile della locazione di cui alla tabella precedente.
Indicizzazione ed Interessi di Mora
Indicizzazione canoni periodici:
- se tasso fisso: il Contratto non prevede indicizzazione ed i canoni periodici sono fissi per tutta la durata dello stesso;
- se indicizzato: Euribor a 3 (tre) mesi/360, pubblicato l’ultimo giorno lavorativo utile del trimestre precedente a quello di indicizzazione, con arrotondamento al centesimo superiore o inferiore qualora la terza cifra sia diversa da zero, o da intendersi pari a zero qualora il suddetto tasso fosse negativo, pari a
%, tale valore si intende quale parametro di riferimento iniziale come da clausola n. 6.2. delle Condizioni Generali di Contratto.
Interessi di Mora: pari al 12% su base annuale del dovuto.
SEZIONE 7
Commissioni applicabili al Contratto per operazioni e servizi accessori: come da Articolo 7 (Commissioni applicabili al Contratto per operazioni e servizi accessori) delle Condizioni Generali di Contratto.
XXX,XX
SEZIONE 6
SEZIONE 8
Autorizzazione per l’addebito ricorrente in conto corrente delle disposizioni sepa core direct debit (sdd) - mandato n. il n. di mandato verrà inviato con la conferma di contratto.
Cognome e Nome /Ragione Sociale del Cliente/Coobbligato Indirizzo
C.A.P. Località Provincia Paese
Titolare del Conto Corrente (indicare IBAN)
NAZ. CIN IBAN CIN ABI CAB CONTO CORRENTE
Xxxxxx Xxxxx / Xxxxx Xxxxxxxx
Xxx X. Xxxxx, 00
Fiditalia S.p.A.
Codice Fiscale / X.Xxx del Cliente / Coobbligato Ragione Sociale del creditore
Milano
Codice Identificativo del Creditore IT880010000008437820155
Xxxx xxxxxx
Xxxxxxxx
X.X.X.
00000
Xxxxxxxxx
XX Xxxxx XX
Il sottoscritto autorizza la Banca/Poste Italiane indicate nel presente modulo ad addebitare sul c/c indicato nella data di scadenza dell’obbligazione o nella data prorogata d’iniziativa del Creditore (ferma restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dal Creditore e contrassegnati con le coordinate dell’Azienda creditrice su riportate (o aggiornate d’iniziativa dell’Azienda), a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e secondo le modalità previste dal Contratto di conto corrente. Il rapporto con la Banca/Poste Italiane è regolato dal Contratto di conto corrente stipulato dal sottoscrittore con la Banca/ Poste Italiane stessa. Il sottoscrittore ha diritto di revocare il singolo addebito SDD entro il giorno lavorativo precedente la data di scadenza indicata dall’Azienda creditrice e di chiedere il rimborso di un addebito SDD autorizzato entro e non oltre 8 settimane dalla data di addebito, secondo gli accordi e alle condizioni previsti nel Contratto di conto corrente. Le parti hanno facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo, con un preavviso pari a quello previsto nel Contratto di conto corrente per il recesso da quest’ultimo rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta. Il sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel Contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto con la Banca/Poste Italiane o comunque rese pubbliche presso gli sportelli della Banca/Poste Italiane e tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” a suo tempo sottoscritte, che formano parte integrante del presente Contratto. Ove la Banca/Poste Italiane, per qualsiasi motivo, non eseguisse le presenti istruzioni resta a carico del sottoscrittore la puntuale estinzione dell’obbligazione nei confronti del Creditore con altre modalità.
Luogo Data
➥ FIRMA CLIENTE (leggibile) ➥ FIRMA GARANTE (leggibile)
SEZIONE 9
L’Utilizzatore dichiara di voler ricevere le comunicazioni periodiche previste dalla normativa applicabile (barrare la casella relativa alla modalità scelta):
❑ a mezzo posta elettronica, all’indirizzo ovvero
❑ a mezzo posta, all’indirizzo di sede legale o di residenza indicato in epigrafe nelle presenti Condizioni Particolari. In caso di mancata indicazione, le comunicazioni verranno inviate mediante posta elettronica.
Le fatture saranno inviate esclusivamente tramite posta elettronica e comunque consultabili attraverso l'utilizzo del portale web di cui l’Utilizzatore riceverà dalla Concedente le informazioni per le modalità di accesso.
Luogo Data
Si dichiara che tutte le operazioni del presente Contratto sono soggette ad IVA (Imposta sul Valore Aggiunto), tranne quelle dichiarate esenti o escluse dalla normativa vigente.
➥ FIRMA UTILIZZATORE (timbro e firma Legale Rappresentante / Procuratore)
➥ FIRMA GARANTE (leggibile)
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/i sottoscritto/i dà/danno atto di essere stato/a previamente informato/a circa gli elementi indicati dall’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché dall’art. 5 del Codice Deontologico sui Sistemi d’Informazione Creditizia, ed espressamente consente/ono che i dati forniti per lo svolgimento dell’istruttoria preliminare e, in caso di accoglimento della domanda di finanziamento, i dati relativi allo svolgimento del rapporto contrattuale, siano trattati e comunicati a terzi nei termini della predetta informativa.
➥ FIRMA UTILIZZATORE (timbro e firma Legale Rappresentante / Procuratore)
➥ FIRMA GARANTE (leggibile)
DELEGA ALLA RICHIESTA DI ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO
Il sottoscritto delega Fiditalia S.p.A. a richiedere ad Istituti di Patronato autorizzati, a proprio nome e conto, il proprio estratto conto contributivo.
➥ FIRMA UTILIZZATORE (timbro e firma Legale Rappresentante / Procuratore) ➥ FIRMA GARANTE (leggibile)
CONSENSO PER INFORMAZIONI COMMERCIALI ED ATTIVITA' PROMOZIONALI
Il/i sottoscritto/i consente/ono che i propri dati anagrafici siano utilizzati da Fiditalia S.p.A. e/o comunicati a terzi che svolgono attività commerciali e promozionali, anche mediante l’utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore e SMS, nonché per finalità di marketing ivi compreso l’invio di materiale illustrativo relativo ai servizi e ai prodotti commercializzati.
➥ FIRMA UTILIZZATORE (timbro e firma Legale Rappresentante / Procuratore) ➥ FIRMA GARANTE (leggibile)
ACCETTAZIONE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E TRASPARENZA
Il/i sottoscritto/i dichiara/ano sotto la propria responsabilità che le notizie fornite sul presente modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, sono complete e veritiere e di aver esaminato le “Condizioni Generali di Contratto”, che tutte dichiara di accettare.
❑ ❑
Il/i sottoscritto/i dichiara/ano altresì di aver ritirato copia: del Foglio Informativo, dell'Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/03 e dell’art. 5 del Codice Deontologico sui Sistemi d’Informazione Creditizia, del Contratto compilato in ogni sua parte, delle Condizioni Generali di Contratto, del “Documento di Sintesi” e della Guida pratica all’Arbitro Bancario e Finanziario, ovvero di essere stato debitamente informato dall’intermediario della possibilità di scaricare la Guida pratica all’Arbitro Bancario e Finanziario dal sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Il/La sottoscritto/a dichiara che, prima della stipulazione del Contratto, si è avvalso o non si è avvalso della possibilità di chiedere a Fiditalia S.p.A. una copia del Contratto idonea per la stipula.
➥ FIRMA UTILIZZATORE (timbro e firma Legale Rappresentante / Procuratore) ➥ FIRMA GARANTE (leggibile)
APPROVAZIONE SPECIFICA AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 CODICE CIVILE
Il/i sottoscritto/i dichiara/ano di aver letto e di accettare integralmente tutte le clausole delle Condizioni Generali di Contratto ed in particolare di approvare espressamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile: Articolo 1 (Premesse); 3 (Conclusione del Contratto); 5 (Consegna e verifica del Veicolo); 6 (Condizioni Economiche, Corrispettivo del Contratto, Indicizzazione, Premio Assicurativo ed Interessi di Mora); 7 (Commissioni applicabili al Contratto per operazioni e servizi accessori); 8 (Termine della Locazione); 9 (Obblighi e Divieti a carico dell’Utilizzatore); 10 (Diritti e Facoltà della Concedente); 11 (Garante); 12 (Clausola Risolutiva Espressa); 13 (Conseguenze della risoluzione – Penale); 14 (Risoluzione consensuale del Contratto); 15 (Facoltà di modifica delle Condizioni Contrattuali. Diritto di recesso dell’Utilizzatore); 16 (Gestione delle Controversie da parte dell’Utilizzatore); 18.5 (Invio fatture); 20 (Foro esclusivamente competente); 21 (Tipologia e misura di imposta); 23 (Registrazione delle comunicazioni).
➥ FIRMA UTILIZZATORE (timbro e firma Legale Rappresentante / Procuratore) ➥ FIRMA GARANTE (leggibile)
CONSENSO ALLA REGISTRAZIONE DELLE CONVERSAZIONI TELEFONICHE
Il/i sottoscritto/i autorizza/ano Fiditalia ad attivare, avvalendosi delle autorizzazioni concesse a quest’ultima, un sistema di registrazione, in via continuativa ed automatica, delle conversazioni telefoniche o mediante reti informatiche, intercorrenti fra l’Utilizzatore / Garante e le piattaforme telefoniche di Fiditalia stessa, riconoscendo alle stesse la piena validità ai fini dell’esecuzione delle disposizioni impartite.
➥ FIRMA UTILIZZATORE (timbro e firma Legale Rappresentante / Procuratore) ➥ FIRMA GARANTE (leggibile)
INFORMATIVA PRECONTRATTUALE IVASS
Il/i sottoscritto/i dichiara/ano sotto la propria responsabilità di aver preso visione e ricevuto copia della Documentazione Informativa Precontrattuale di cui all'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 (Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti degli assicurati; Informazioni sull'intermediario, su potenziali situazioni di conflitto d'interessi e sugli strumenti di tutela dell'assicurato; Nota illustrativa della copertura assicurativa) prima della sottoscrizione dell’adesione al Programma Assicurativo.
➥ FIRMA UTILIZZATORE (timbro e firma Legale Rappresentante / Procuratore) ➥ FIRMA GARANTE (leggibile)
PER IL SOGGETTO TERZO CHE IDENTIFICA IL CLIENTE/GARANTE
Io/La sottoscritto/a dichiaro/a sotto la propria responsabilità, anche ai sensi del D. Lgs. n. 231/07 (Decreto Antiriciclaggio), e successive integrazioni e modifiche, che le firme apposte sulla presente domanda sono vere e che sono state apposte personalmente ed in mia presenza dai Richiedenti / Xxxxxxx, i cui dati personali, riportati nella presente richiesta, sono stati verificati dai documenti d’identità esibiti in originale.
➥ TIMBRO E FIRMA DEL SOGGETTO TERZO CHE IDENTIFICA IL CLIENTE/GARANTE
Luogo Data
CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA VEICOLI (LEASING) CON OPZIONE DI RISCATTO CONDIZIONI GENERALI
Fornitore
SEZIONE I
PREMESSE, OGGETTO DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA, CONCLUSIONE E DURATA DEL CONTRATTO, CONSEGNA E VERIFICA DEL VEICOLO, CORRISPETTIVO E COMMISSIONI, TERMINE DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA
1. Premesse
1.1. L'Utilizzatore ha richiesto alla Concedente di poter avere in locazione finanziaria il Veicolo indicato nelle Sezioni 2 e 3 (di seguito, Veicolo) nei modi e termini indicati nelle Sezioni 4, 5, 6, e 7 delle Condizioni Particolari del Contratto di locazione finanziaria con opzione di riscatto (di seguito, Contratto).
1.2. L'Utilizzatore ha già effettuato direttamente la scelta del Veicolo, convenendo con il Fornitore di propria fiducia tutte le condizioni d'acquisto e di consegna, nonché il Prezzo del Veicolo ritenuto congruo rispetto al valore del Veicolo.
1.3. Per quanto precede, l'Utilizzatore esonera la Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità in merito al corretto e puntuale adempimento del Fornitore, relativamente all'accettazione ed esecuzione, da parte dello stesso, del Contratto di acquisto del Veicolo - accettazione ed esecuzione che l'Utilizzatore, ai sensi dell'art. 1381 Codice Civile, in ogni caso formalmente ed espressamente promette - e assume, in via solidale con lo stesso, l'obbligazione di garantire la regolare immatricolazione del Veicolo e iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico a nome della Concedente, tenendo manlevata e indenne quest'ultima da qualsiasi conseguenza dannosa che le derivasse per la mancata o imperfetta esecuzione delle succitate incombenze anche imputabili a fatto doloso e/o colposo del Fornitore e/o di terzo, eventualmente incaricato dal Fornitore stesso.
1.4. In vista della stipulazione del Contratto, l'Utilizzatore ha fornito alla Concedente notizie sulla propria situazione finanziaria, economica, patrimoniale e giuridica, nonché documentazione comprovante la propria dichiarata capacità di far fronte agli impegni da assumersi con il Contratto medesimo nonché il pieno godimento ed esercizio di ogni suo diritto.
1.5. La conclusione del Contratto è subordinata alla valutazione del merito creditizio dell’Utilizzatore effettuata dalla Concedente anche nel caso in cui la stessa si avvalga di intermediari del credito per il collegamento del servizio. La decisione di concludere o meno il Contratto di Locazione Finanziaria Veicoli (leasing) è rimessa alla valutazione discrezionale ed insindacabile della Concedente.
1.6. Il Contratto non è condizionato all'eventuale richiesta o ottenimento di contributi agevolati e lo stesso è autonomo ed indipendente rispetto a tale contribuzione. L'Utilizzatore accetta che l'eventuale mancata o ritardata concessione o erogazione dei contributi, ovvero l'eventuale sospensione, decadenza o revoca degli stessi non costituisce causa di interruzione o sospensione del regolare pagamento dei canoni secondo le modalità ed i termini stabiliti nel Contratto né, di conseguenza, può costituire causa di risoluzione del Contratto medesimo.
1.7. Solo in conseguenza di tutto quanto sopra, la Concedente si è dichiarata disponibile ad acquistare il Veicolo scelto dall'Utilizzatore ed a concederlo allo stesso in locazione finanziaria.
2. Oggetto della Locazione e natura del Contratto
Con il presente Contratto, la Concedente dà in locazione finanziaria (leasing) il Veicolo indicato nelle Condizioni Particolari all’Utilizzatore, che accetta per sé e per i suoi successori, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, in via solidale tra loro.
Il Contratto, in considerazione del più complesso rapporto in cui esso si inquadra, si configura come una "locazione finanziaria mobiliare", avente carattere atipico; alla stessa non saranno pertanto applicabili le norme relative ai contratti di locazione dei beni mobili, così come quelle in materia di vendita con riserva della proprietà. Pertanto, in conseguenza del carattere atipico del Contratto, a questo non potranno applicarsi disposizioni di legge, presenti o future che prevedano proroghe legali, blocchi o determinazione legale dei canoni. Inoltre, qualora per esplicita disposizione inderogabile di legge o in virtù di consolidato indirizzo giurisprudenziale, o per qualsiasi altra ragione la disciplina vincolistica di cui sopra dovesse ritenersi applicabile anche ai contratti di locazione finanziaria mobiliare, le Parti si impegnano sin d'ora a modificare le condizioni contrattuali, in modo che venga comunque assicurata la remuneratività dell'investimento finanziario della Concedente.
3. Conclusione del Contratto
Una volta espletato il processo di valutazione del merito creditizio dell’Utilizzatore, il Contratto di Locazione Finanziaria Veicoli (leasing) s’intenderà perfezionato con la comunicazione da parte della Concedente dell’accettazione scritta della presente domanda.
4. Durata della Locazione Finanziaria
La Locazione Finanziaria avrà la durata del numero di mesi indicata nelle Condizioni Particolari, a decorrere dalla data di pagamento del Prezzo del Veicolo al Fornitore da parte della Concedente.
5. Consegna e verifica del Veicolo
Il Veicolo sarà consegnato all'Utilizzatore direttamente dal Fornitore secondo le modalità e gli accordi fra loro concordati nel rispetto della Legge. L'Utilizzatore non potrà ritirare il Veicolo prima della sua immatricolazione attestata dal rilascio, da parte dell'Ufficio della Motorizzazione Civile, del foglio di via e delle targhe.
L'immatricolazione avverrà indicando la Concedente quale proprietaria del Veicolo e l'Utilizzatore quale locatario, nonché la data di scadenza della Locazione Finanziaria, il tutto ad esclusivo onere, per tutte le spese, anche di carattere amministrativo, dell'Utilizzatore e sotto la responsabilità solidale del Fornitore e dell'Utilizzatore, con manleva della Concedente per qualsiasi conseguenza dannosa che le dovesse derivare dalla mancata o imperfetta esecuzione di detti mandati ed incombenze. L'Utilizzatore si obbliga, altresì, a non ritirare il Veicolo se non provvisto di regolare copertura assicurativa contro la responsabilità civile, contro il furto e l'incendio, come precisato al successivo Articolo 9.13 (Assicurazione).
Saranno a carico dell'Utilizzatore le formalità per le eventuali necessarie variazioni richieste ai documenti di circolazione (come ad esempio cambio di domicilio, revisioni etc.), senza che il mancato uso del Veicolo per il tempo occorrente per il loro espletamento o il ritardo per l'adempimento delle formalità stesse possa essere addotto per giustificare la sospensione di tutte le obbligazioni e, in principalità, quella del pagamento dei canoni, facenti capo all'Utilizzatore medesimo, con la conseguenza che, ciò verificandosi, la Concedente potrà invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'Articolo 12 (Clausola Risolutiva Espressa). Eventuali ritardi nell'ottenimento e nella consegna della carta di circolazione non potranno in nessun caso essere addebitati alla Concedente. La regolare consegna e installazione degli optionals da parte del Fornitore avverrà sotto la esclusiva responsabilità dell'Utilizzatore, nei termini ed alle condizioni previste nel Contratto di Acquisto del Veicolo. All'atto della presa in consegna del Veicolo, l'Utilizzatore dovrà immediatamente verificare, anche nell'interesse della Concedente, il buono stato del Veicolo, la sua conformità al Contratto di Acquisto del Veicolo, nonché che lo stesso sia funzionante, esente da vizi e/o difetti ed idoneo alla circolazione.
Qualora previsto dalla tipologia del Veicolo, l'Utilizzatore, quale soggetto che avrà la esclusiva disponibilità e godimento giuridico e di fatto dello stesso Xxxxxxx, sarà obbligato a verificare che al momento della consegna sia accompagnato dalle previste certificazioni e dai documenti previsti dalla Legge. In difetto, si impegnerà a rifiutarne la consegna con obbligo di dare notizia entro 2 (due) giorni lavorativi alla Concedente, intendendosi in detta ipotesi risolto il Contratto con le conseguenze di cui al successivo Articolo 13 (Conseguenze della risoluzione - Penale). In caso contrario, l'Utilizzatore assumerà in proprio ogni rischio e responsabilità civile e penale. L'Utilizzatore assicura altresì alla Concedente che manterrà, durante tutta la durata del rapporto contrattuale, il Veicolo nel pieno rispetto della Xxxxx e riconosce che, qualora a seguito di provvedimento dell'Autorità competente, il Veicolo venisse ritirato dal mercato e/o ne venisse vietato l'uso in quanto ne fosse accertata la non rispondenza alla Legge, questo non farà venir meno alcuna delle obbligazioni previste a suo carico dal Contratto. L'Utilizzatore infine si obbligherà a ricevere dal Fornitore il Veicolo ed a utilizzarlo solo se, in base alla particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, lo riterrà dotato di ogni misura di sicurezza idonea a tutelare l'integrità fisica del prestatore di lavoro e di chi verrà adibito all'utilizzo del Veicolo stesso e/o di terzi.
La sottoscrizione della Dichiarazione di Ricevimento attesterà l'avvenuta presa in consegna del Veicolo dal Fornitore all'Utilizzatore e varrà quale incondizionata accettazione del Veicolo da parte dell'Utilizzatore. L'originale di detta Dichiarazione di Ricevimento dovrà essere trasmessa alla Concedente a cura dell'Utilizzatore e sotto la solidale responsabilità del Fornitore e dell'Utilizzatore, al momento della presa in consegna del Veicolo. L'Utilizzatore avrà l'obbligo di ritirare il Veicolo fin dal momento in cui lo stesso è messo a sua disposizione, dopo gli adempimenti di immatricolazione, presso il Fornitore e di trasmettere alla Concedente copia del foglio di via/carta di circolazione, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ritiro del Veicolo. Le spese e le indennità conseguenti a un ritardo nel ritiro sono a carico dell'Utilizzatore. L'Utilizzatore, nel caso in cui accerti al momento della presa in consegna l'esistenza di vizi e/o difetti del Veicolo o mancanza delle qualità pattuite, degli optionals, ovvero altre inadempienze del Fornitore, sarà tenuto a non sottoscrivere la Dichiarazione di Ricevimento ed a farne denuncia immediatamente al Fornitore, con i mezzi più opportuni, anche in nome e per conto della Concedente, che allo scopo conferisce qui il relativo mandato, dandone contemporaneamente notizia alla Concedente stessa mediante lettera raccomandata A.R. o telegramma confermato, o telex, o fax, o comunque altro mezzo idoneo.
L'Utilizzatore, in ogni caso, esonererà espressamente la Concedente da qualsivoglia responsabilità per l'eventuale ritardata consegna del Veicolo da parte del Fornitore, anche se dovuta a ritardi nella sua immatricolazione.
Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 9.5 (Garanzia dell’Utilizzatore), l'esistenza di vizi, difetti, mancanze di qualità del Veicolo, degli optionals o di vizi e/o difetti di funzionamento, originari o sopravvenuti nel corso del Contratto, il mancato uso, totale o parziale, del Veicolo, successivamente alla sottoscrizione della Dichiarazione di Ricevimento, non esonereranno l'Utilizzatore dall'obbligo di pagare puntualmente il corrispettivo convenuto, né lo autorizzeranno alla sospensione e/o riduzione dello stesso, né a richiedere la risoluzione del Contratto.
6. Condizioni economiche, Corrispettivo del Contratto, Indicizzazione, Premio assicurativo ed Interessi di mora
6.1. Le condizioni economiche del Contratto, ivi incluso il Corrispettivo del Contratto, che potrà essere riferito ad un tasso indicizzato o, in alternativa, ad un tasso fisso per tutta la Durata del Contratto, risultano dettagliate nelle Condizioni Particolari.
6.2. Per i contratti a tasso indicizzato, le Parti convengono che l'importo dei canoni è soggetto ad indicizzazione conseguente alla variazione del tasso Euribor a 3 (tre) mesi/360, pubblicato l’ultimo giorno lavorativo utile del trimestre precedente a quello di indicizzazione, con arrotondamento al centesimo superiore o inferiore qualora la terza cifra sia diversa da zero, o da intendersi pari a zero qualora il suddetto tasso fosse negativo.
In caso di rilevazione da parte dell’EBF (European Banking Federation) ma di mancata pubblicazione su "Il Sole 24 Ore" del Parametro di Variabilità dei canoni, verrà utilizzata la quotazione del tasso LIBOR. In caso di mancata rilevazione del Parametro di Variabilità dei canoni da parte di EBF e quindi di mancata pubblicazione su "Il Sole 24 Ore", si utilizzerà il Tasso di Riferimento Alternativo, ossia il Parametro di Variabilità dei Canoni, come rilevato dalle banche: INTESA SAN PAOLO S.p.A., UNICREDIT S.p.A., DEUTSCHE BANK S.p.A..
6.2.1. I Canoni saranno ricalcolati in funzione della variazione, rispetto al valore del Parametro di Riferimento Iniziale, del Parametro di Variabilità dei Canoni, come descritto nella sezione 4 delle condizioni particolari di contratto, rilevata per valuta il 31 dicembre per il trimestre dal 1° gennaio al 31 marzo, il 31 marzo per il trimestre dal 1° aprile al 30 giugno, il 30 giugno per il trimestre dal 1° luglio al 30 settembre ed il 30 settembre per il trimestre dal 1° ottobre al 31 dicembre di ciascun anno, ed adeguati secondo la seguente formula:
CRx(TM-PRI)xGG 36.500
Dove
CR = Capitale Residuo (al termine del periodo di indicizzazione precedente a quello in cui si calcola l’adeguamento) calcolato secondo il cosiddetto metodo francese relativo ad un prestito con la stessa durata, le stesse scadenze e gli stessi rimborsi del Contratto per il quale l’opzione finale di acquisto è equivalente ad un canone.
TM = tasso medio ottenuto come descritto al presente Articolo.
PRI = parametro di riferimento iniziale descritto nella Sezione 6 delle Condizioni Particolari di Contratto. GG = giorni di indicizzazione.
6.2.2. Il pagamento delle somme derivanti dalle variazioni del Parametro di Variabilità dei canoni, calcolate secondo quanto indicato al 6.2.1, avverrà come segue:
- in caso di aumento dei canoni indicizzati rispetto a quelli base indicati nelle Condizioni Particolari, la Concedente effettuerà il conguaglio a carico dell'Utilizzatore , che verrà incluso nella prima fattura utile del canone mensile;
- in caso di diminuzione dei canoni indicizzati rispetto a quelli base indicati nelle Condizioni Particolari, la Concedente effettuerà il conguaglio a credito a favore dell'Utilizzatore, che verrà incluso nella prima fattura utile del canone mensile.
6.3. Il pagamento dei canoni, così come di qualsiasi altra somma contrattualmente dovuta dall’Utilizzatore alla Concedente, dovrà essere effettuato entro il giorno di scadenza con le modalità indicate nelle Condizioni Particolari.
6.4. In caso di adesione dell’Utilizzatore alla Polizza Assicurativa offerta dalla Concedente, il corrispettivo complessivo annuo dovuto per i servizi assicurativi, maggiorato dell’IVA in base all’aliquota tempo per tempo vigente, laddove prevista, verrà ripartito secondo la stessa periodicità dei canoni di leasing e sarà pagato dall’Utilizzatore alla Concedente, comprensivo della spesa per gestione pacchetto servizi mensileindicata all’Art 7 – “ Commissioni applicabili al contratto per operazioni e servizi accessori”, alla medesima scadenza e con la medesima valuta degli stessi.
6.5. Nessuna contestazione che dovesse insorgere fra la Concedente e l’Utilizzatore potrà sospendere l’obbligo dell’Utilizzatore di pagare puntualmente alla Concedente quanto dovuto.
6.6. Se il pagamento di quanto dovuto dall’Utilizzatore alla Concedente non avviene integralmente entro i termini previsti dal Contratto, l’Utilizzatore sarà tenuto automaticamente, senza necessità di messa in mora, a corrispondere alla Concedente gli Interessi di Mora, che saranno calcolati nella misura pari al 12% su base annuale del dovuto. Resta inteso che, se al momento della conclusione del Contratto, tale tasso fosse superiore a quello determinato ai sensi dell’art. 2 della Legge 108/96 (disposizioni in materia di usura) e successive modifiche, il tasso di mora effettivamente convenuto sarà quello corrispondente al tasso soglia così come determinato in base alla legge poc’anzi indicata.
Il ritardato o mancato pagamento comporta inoltre l’obbligo per l’Utilizzatore di rimborsare le spese sostenute per eventuali solleciti effettuati a mezzo posta o telefono nella misura definita nel successivo Articolo 7 (Commissioni applicabili al Contratto per operazioni e
servizi accessori) per ogni canone scaduto e non pagato e/o spesa sostenuta dalla Concedente per conto dell’Utilizzatore, oltre che per eventuali interventi di esazione svolti e, in particolare, nella misura del 10% oltre IVA dell'importo scaduto e non pagato per l’esazione telefonica e del 15% oltre IVA dell'importo scaduto e non pagato per l’esazione domiciliare, nonché per eventuali spese legali sostenute. Anche in presenza di diverse indicazioni da parte dell’Utilizzatore, la Concedente potrà imputare i pagamenti in primo luogo alle spese sostenute, quindi agli interessi eventualmente maturati ed infine ai canoni, iniziando dal più arretrato. Resterà ferma la facoltà della Concedente di risolvere il Contratto nelle ipotesi previste dall’Articolo 12 (Clausola Risolutiva Espressa) del Contratto.
7. Commissioni applicabili al Contratto per operazioni e servizi accessori
Tipologia di Spesa | Importo in Euro (oltre IVA ai sensi di Legge) | Dettagli |
Spese perizia tecnica estimativa | € 250,00 | |
Commissione gestione pratica Veicoli | € | |
Supplemento istruttoria per operazioni con più fornitori | € 100,00 | |
Spese per registrazione Contratto oltre ai costi sostenuti | € 20,00 | Oltre al costo sostenuto dalla Concedente a titolo di imposta. |
Spese per pagamento tassa di proprietà (bollo) annuali oltre ai costi sostenuti | € 15,00 | Oltre all’importo della tassa versata. |
Spese per incasso Canoni | € | Per ciascuno canone periodico. |
Rimborso copertura assicurativa Veicoli oltre al costo sostenuto | € 250,00 | In caso la Concedente abbia dovuto provvedere alla copertura assicurativa. |
Spese per esame polizza assicurativa predisposta a cura dell'Utilizzatore | € 0,00 | In caso di stipula di polizza assicurativa a cura dell'Utilizzatore invece dell'adesione da parte dell'Utilizzatore alla Polizza Assicurativa in convenzione proposta dalla Concedente. |
Spese per revoca da parte dell'Utilizzatore dalla Polizza Assicurativa proposta in convenzione dalla Concedente | € 150,00 | Qualora l'Utilizzatore, dopo aver aderito alla Polizza Assicurativa in convenzione proposta dalla Concedente, scelga di revocare l'adesione. |
Spese per gestione sinistri | € 250,00 | Per ciascun sinistro, oltre al costo sostenuto dalla Concedente in relazione all'attività amministrativa di gestione del sinistro. |
Spese per gestione amministrativa imposte previste da norme di Legge, tasse, tributi diversi e relativi oneri accessori oltre ai costi sostenuti | € 50,00 | Per ciascun adempimento. Oltre al costo sostenuto dalla Concedente a titolo di imposte, tasse, tributi diversi e relativi oneri accessori. |
Spese per ogni invio di comunicazioni inerenti la ge- stione amministrativa di imposte previste da norme di Legge, tasse, tributi diversi e relativi oneri accessori | € 5,00 | Le spese di invio postale sono adeguate e proporzionate ai costi sostenuti dalla Concedente per la spedizione. |
Sanzioni amministrative, contravvenzioni | € 20,00 | Per ciascun adempimento. Oltre al costo sostenuto dalla Concedente a titolo di sanzione. |
Autorizzazione a condurre i Veicoli | € 100,00 | Per l'autorizzazione alla guida di conducenti diversi dall'Utilizzatore. |
Spese pratiche perdita di possesso Xxxxxxx oltre ai costi sostenuti | € 150,00 | |
Spese per rilascio dichiarazione da parte della Concedente richieste dall'Utilizzatore | € 50,00 | A titolo esemplificativo e non esaustivo, dichiarazioni IVA, dichiarazioni relative alla proprietà del Veicolo oggetto di leasing. |
Spese per ciascuna copia documento o autorizza- zione con autentica notarile oltre ai costi sostenuti | € 50,00 | |
Spese per ciascuna variazione anagrafica | € 10,00 | |
Spese per ciascuna variazione di domiciliazione bancaria | € 10,00 | |
Spese per cessione Contratto a terzi richiesta dall'Utilizzatore | € 250,00 | |
Spese per modifiche contrattuali concordate tra le parti | € 250,00 | Per ciascuna modifica. |
Spese per conteggio risoluzione consensuale | € 20,00 | Qualora in corso di contratto l'Utilizzatore chieda alla Concedente di calcolare i corrispettivi che sarebbero dovuti per la risoluzione. A ogni conteggio richiesto/ prodotto. |
Spese per predisposizione e gestione documenti per Pubblica Amministrazione | € 100,00 | Per ciascun adempimento. Oltre al costo anche di natura tecnica sostenuto dalla Concedente ove non sostenuto direttamente dall'Utilizzatore. |
Spese per invio solleciti | € 15,00 | Per ogni sollecito. |
Spese per gestione insoluti | € 10,00 | Per ciascun insoluto. |
Spese per recupero crediti | € 15,00 | Per ogni canone scaduto e non pagato e/o spesa so- stenuta dalla Concedente per conto dell’Utilizzatore, oltre ai costi per eventuali interventi di esazione svolti (in particolare, 10% oltre IVA dell'importo scaduto e non pagato per l’esazione telefonica e 15% oltre IVA dell'importo scaduto e non pagato per l’esazione do- miciliare). |
Spese per recupero Veicoli oltre alle spese sostenute | € 300,00 | Pari al costo sostenuto dalla Concedente per il ritiro dei Veicoli. |
Spese per ogni invio delle comunicazioni periodi- che ai sensi della normativa in materia di traspa- renza e di quelle relative alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in formato elettronico | € 0,00 | |
Spese per ogni invio delle comunicazioni periodiche ai sensi della normativa in materia di trasparenza e di quelle relative alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in formato cartaceo tramite servizio postale | € 5,00 | |
Spese per ogni invio di informazioni e/o, comunica- zioni ulteriori, duplicati di documenti amministrativi come da richieste dell’Utilizzatore, oltre alle spese previste alla voce “Spese per ogni invio delle co- municazioni periodiche ai sensi della normativa in materia di trasparenza tramite servizio postale” | € 5,00 | |
Spese per esercizio Opzione Finale di Acquisto | € 200,00 | Oltre al Prezzo dell'Opzione Finale d'Acquisto come concordato tra le parti ed indicato nel Contratto. |
Spese per risoluzione consensuale | € 100,00 | Oltre all'importo dovuto dall'Utilizzatore alla Concedente in caso di risoluzione consensuale del Contratto. |
Spese amministrative trasferimento di proprietà del Veicolo a cura della Concedente | € 100,00 | Oltre al costo sostenuto dalla Concedente. |
Spese amministrative trasferimento di proprietà del Veicolo a cura della Concedente con minivol- tura legge Dini (D.L. n. 41/1995, convertito in L. n. 85/1995) | € 50,00 | Oltre al costo sostenuto dalla Concedente. |
Spese per ogni chilometro eccedente la percorrenza media chilometrica pubblicata dalla rivista eurotax Blu nell’ipotesi di mancato esercizio dell’Opzione Finale di Acquisto | Importo pari alla svalutazione indicata nella rivista Eurotax Blu nel mese precedente la riconsegna | |
Spese gestione pacchetto servizi | € |
Imposta di bollo sul contratto | € 16,00 | L'importo dell'imposta di bollo può variare in caso di modifica a norma di legge. |
Imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela | € 2,00 | L'importo dell'imposta di bollo può variare in caso di modifica a norma di legge. |
Tutti gli importi in tabella sono indicati al netto di IVA. Oneri Fiscali:
8. Termine della Locazione
Alla scadenza del Contratto e subordinatamente all’avvenuto regolare pagamento dei canoni, nonché di qualsiasi altra somma dovuta ai sensi del Contratto, l'Utilizzatore potrà esercitare a sua scelta una delle seguenti facoltà, alle condizioni e secondo le modalità qui di seguito specificate:
- Opzione Finale di Acquisto
L’Utilizzatore dovrà, mediante raccomandata A.R. inviata almeno tre mesi prima della scadenza del Contratto, comunicare alla Concedente che intende esercitare l’Opzione Finale di Acquisto.
Il Prezzo di Opzione che l’Utilizzatore dovrà versare alla Concedente, alla data di scadenza del Contratto, come indicato nelle Condizioni Particolari, sarà fissato in un ammontare fisso e invariabile.
L'esercizio dell'Opzione Finale di Acquisto sarà tassativamente subordinata:
- all'esibizione di tutti i versamenti effettuati relativamente ad imposte e sovrattasse, nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del Contratto e la data del passaggio della proprietà del Veicolo all'Utilizzatore;
- alla presentazione di ogni altra documentazione richiesta dalla Concedente in quanto ritenuta opportuna.
L'Utilizzatore acquisterà il Veicolo nello stato di fatto, di diritto e d'uso in cui si troverà, rinunciando, sin da ora, ad opporre eccezioni di qualsiasi natura.
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al passaggio di proprietà del Veicolo saranno ad esclusivo carico dell'Utilizzatore. Nella ipotesi in cui non dovessero pervenire alla Concedente tutti i documenti necessari al passaggio di proprietà al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) del Veicolo all'Utilizzatore, la Concedente potrà eseguire tale operazione attraverso la cosiddetta “trascrizione a tutela del venditore”.
Tutti gli adempimenti relativi al trasferimento di proprietà del Veicolo ed alla sua annotazione presso gli Uffici del Pubblico Registro Automobilistico saranno eseguiti dalla Concedente.
Sono a carico dell'Utilizzatore tutte le imposte, tasse e spese per il passaggio di proprietà del Veicolo e quant'altro necessario.
- Riconsegna del Veicolo
Qualora l'Utilizzatore, alla scadenza del Contratto, non eserciti l'Opzione Finale di Acquisto di cui sopra, ovvero in caso di risoluzione del Contratto a qualsiasi causa dovuta, dovrà restituire alla Concedente il Veicolo nel termine perentorio indicato da quest’ultima, pena il risarcimento del corrispettivo danno oltre all’applicazione della penale di cui al successivo Articolo 13 (Conseguenze della Risoluzione – Penale), in buono stato di conservazione e manutenzione, salvo il normale deterioramento per l'uso. Resta pattuito che il Veicolo dovrà essere restituito, a cura dell'Utilizzatore, nel luogo indicato dalla Concedente e che le spese di restituzione, trasporto, assicurazione, custodia, tassa di proprietà (bollo) e quant'altro saranno ad esclusivo carico dell'Utilizzatore.
Resta pattuito che, in caso di riconsegna del Veicolo, l'Utilizzatore rinuncia a qualsiasi pretesa di restituzione di somme o rimborsi di alcun genere per aver adempiuto obbligazioni di spettanza del proprietario del Veicolo ed in particolare per il pagamento sia delle tasse di proprietà (bollo) che dei premi assicurativi. In caso di mancata o ritardata restituzione del Veicolo, la Concedente, impregiudicata ogni altra iniziativa per la tutela dei suoi diritti, ivi compreso quella per il risarcimento dei danni, è sin d'ora autorizzata dall'Utilizzatore ad accedere, a mezzo dei propri incaricati, per il recupero del Veicolo, nel luogo in cui lo stesso si trova. In caso di opposizione, la Concedente avrà il diritto di chiedere giudizialmente la restituzione del Veicolo e il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. L’Utilizzatore potrà considerarsi liberato da ogni responsabilità solo dopo aver effettuato la consegna del Veicolo nei detti termini, aver provveduto al pagamento di ogni somma dovuta alla Concedente a titolo di canoni, Interessi di Mora, spese e tasse, oneri, e quant’altro previsto ai sensi del Contratto, oltre ad aver ottemperato a tutte le obbligazioni derivanti dallo stesso.
Nel caso in cui il chilometraggio del bene ecceda la percorrenza media chilometrica pubblicata dalla rivista “Eurotax Blu” nel mese precedente alla riconsegna del veicolo, l’Utilizzatore sarà tenuto a corrispondere al concedente una indennità pari alla svalutazione indicata nella suddetta rivista “Eurotax Blu”. Nulla sarà, invece, dovuto dalla Concedente all’Utilizzatore nel caso di chilometraggio inferiore alla percorrenza media. Il conteggio suddetto verrà effettuato al momento della restituzione del Veicolo.
L’Utilizzatore sarà responsabile civilmente e penalmente nei confronti della Concedente e di terzi per eventuali manomissioni del contachilometri, o per la difformità dello stesso.
SEZIONE II - OBBLIGAZIONI, DIRITTI E GARANZIE
9. Obblighi e Divieti a carico dell’Utilizzatore
9.1. Concessione in Locazione Finanziaria del Veicolo
La Concedente concede il Veicolo in Locazione Finanziaria all'Utilizzatore per tutta la Durata del Contratto. Alla scadenza, il Contratto cesserà di diritto, senza onere di disdetta a carico della Concedente, salvo quanto previsto all'Articolo 8 (Termine della Llocazione) del Contratto.
9.2. Polizza Assicurativa
La Concedente riconosce l’Utilizzatore quale unico beneficiario delle prestazioni assicurative.
Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 9.13(Assicurazione), la Concedente potrà provvedere d'intesa con l'Utilizzatore ad assicurare direttamente il Veicolo. In tal caso, salvo diverso accordo tra le Parti, gli oneri derivanti dalla Polizza Assicurativa, ivi compresi quelli derivanti per aumenti di premi assicurativi corrisposti alla Compagnia di Assicurazione, che anticiperà la Concedente, le verranno rimborsati dall'Utilizzatore secondo le modalità indicate al precedente Articolo 6 (Condizioni Economiche, Corrispettivo del Contratto, Indicizzazione, Premio Assicurativo ed Interessi di Mora).
L’Utilizzatore viene reso edotto, accettando senza eccezione alcuna, che gli oneri derivanti dalla Polizza Assicurativa sono comprensivi, oltre all’ammontare del premio assicurativo, di una serie di attività, quali a titolo esemplificativo: individuazione della Compagnia di Assicurazione, stipulazione della Polizza Assicurativa e gestione della stessa, pagamento anticipato dei premi assicurativi, gestione dei sinistri.
A tal fine, la Concedente ha consegnato all'Utilizzatore copia delle condizioni della Polizza Assicurativa relativa al Veicolo e della relativa nota informativa, affinché l'Utilizzatore ne possa concretamente ed interamente conoscere le condizioni di copertura, anche in modo da poter essere in grado di stipulare polizze integrative o suppletive che ritenga utili o necessarie.
9.3. Mandato per immatricolazione Veicolo
La Concedente conferisce mandato all’Utilizzatore affinché quest’ultimo - in persona del legale rappresentante o di procuratore munito degli occorrenti poteri – espleti in nome e per conto della Concedente medesima: (i) la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 art. 46 e seguenti, in allegato alla domanda di Immatricolazione, come da normativa vigente, (ii) la sottoscrizione di quanto necessario per la prima iscrizione al PRA del Veicolo.
La Concedente conferisce altresì mandato all'Utilizzatore affinché quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di cui alla Circolare U. di G. MOT A30 del 4 dicembre 2000, – in persona del legale rappresentante o di procuratore munito degli occorrenti poteri - espleti, in nome e per conto della Concedente medesima, la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Articoli 46 e seguenti, in allegato alla domanda di Immatricolazione, come da schema allegato alla predetta Circolare.
L'Utilizzatore in qualità di mandatario non ha diritto a compenso alcuno e rimane tassativamente esclusa la presunzione di cui all'art. 1709 del Codice Civile.
9.4. Esonero di Responsabilità nei confronti della Concedente
Ai sensi dell'art. 1381 Codice Civile, l'Utilizzatore garantisce espressamente l'adempimento dell'obbligazione di consegna del Veicolo, con contestuale assunzione da parte dello stesso a proprio esclusivo carico di ogni onere e rischio, rinunciando a qualsiasi eccezione e/o contestazione in merito, impegnandosi a tenere la Concedente manlevata ed indenne, senza limiti di tempo e di importo, da qualsivoglia rischio e/o onere e/o conseguenza dannosa possa derivare dal perfezionamento del Contratto di Acquisto del Veicolo e del relativo pagamento del Prezzo del Veicolo da parte della Concedente.
L'Utilizzatore dichiara di essere consapevole che, per prassi commerciale ormai consolidata, il pagamento del Prezzo del Veicolo deve avvenire prima della sua immatricolazione e consegna, per cui, in conseguenza di ciò, autorizzerà espressamente ed irrevocabilmente la Concedente a pagare al Fornitore il Prezzo del Veicolo entro tale data.
9.5. Garanzia dell’Utilizzatore
Nel caso di mancato ritiro del Veicolo, a qualsiasi causa dovuto, in conseguenza della risoluzione del Contratto di Acquisto del Veicolo con il Fornitore, il Contratto si intenderà come mai perfezionato tra le Parti, restando in ogni caso definitivamente acquisite alla Concedente le spese di commissione gestione pratica di cui alle Condizioni Particolari del Contratto. In tal caso, l’Utilizzatore garantirà, quale fideiussore solidale a prima richiesta del Fornitore, rimossa e rinunciata ogni eccezione e senza obbligo di preventiva escussione del Fornitore, il pagamento da parte del Fornitore stesso, di una somma di danaro pari al Prezzo del Veicolo, oltre agli esborsi sostenuti dalla Concedente in previsione ed in relazione alla compravendita del Veicolo, maggiorato degli Interessi di Mora al momento dell'insorgere della mora, maggiorato di uno Spread così come indicato nelle Condizioni Particolari - e comunque non oltre quanto indicato nelle commissioni massime applicabili.
Nel caso di pluralità di fornitori, in ipotesi di mancato perfezionamento anche di un solo Contratto di Acquisto del Veicolo, fermo restando quanto indicato al precedente paragrafo, il Contratto avrà ad oggetto il solo o i soli beni regolarmente consegnati all’Utilizzatore con conse- guente modificazione anche delle Condizioni Particolari.
La Data di Decorrenza del Contratto coinciderà con quella di risoluzione del 1° (primo) dei Contratti di Acquisto del o dei restanti beni.
La mancata immatricolazione e consegna del Veicolo all'Utilizzatore entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del Contratto, determinerà la risoluzione automatica di diritto dello stesso con le conseguenze di cui all’Articolo 13 (Conseguenze della risoluzione - Penale) del Contratto.
La Concedente, dopo l'integrale adempimento da parte dell'Utilizzatore dell'obbligazione fideiussoria, lo surrogherà nei propri diritti e relative garanzie e azioni nei confronti del Fornitore.
9.6. Azioni nei confronti del Fornitore
Stante la natura di locazione finanziaria del presente Contratto e gli obblighi assunti dall’Utilizzatore, senza pregiudizio delle obbligazioni, nessuna esclusa, assunte nei confronti della Concedente, né del diritto di proprietà di quest'ultima sul Veicolo, spetta all’Utilizzatore avanzare direttamente, a propria cura e spese, riserve o eccezioni nei confronti del Fornitore o di altri per quanto di ragione e/o di proporre reclami.
L'Utilizzatore sarà, di conseguenza, obbligato a esercitare direttamente ed esclusivamente nei confronti del Fornitore tutti i diritti, con qualsiasi iniziativa, anche di carattere giudiziario, anche urgenti e cautelari, assumendo a proprio carico ogni responsabilità e conseguenza connesse all'uso e al godimento del Veicolo, ivi comprese quelle relative a vizi e/o difetti e/o mancanza di qualità pattuite e/o degli optionals e allestimenti, anche se sopravvenuti nel corso della Locazione Finanziaria, con obbligo di comunicazione e rendiconto alla Concedente, che si riserva la facoltà di intervenire nelle azioni e nei giudizi promossi dall'Utilizzatore.
9.7. Corresponsione dei canoni. Spese, costi, imposte e tasse
L’Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente, ai sensi ed ai termini del presente Contratto, i canoni di Locazione Finanziaria secondo quanto indicato nelle Condizioni Particolari.
Tutti gli Oneri previsti ai sensi del Contratto sono e saranno posti ad esclusivo carico dell'Utilizzatore, anche se eventualmente anticipati dalla Concedente.
L'imposta di registro, trattandosi di Contratto sottoposto ad IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 e successive modifiche ed integrazioni, è dovuta in misura fissa. L'Utilizzatore corrisponderà altresì alla Concedente a titolo di rimborso spese, per il verificarsi di ciascuna delle ipotesi indicate, le somme nel limite massimo previste in dettaglio all’Articolo 7 (Commissioni applicabili al Contratto per operazioni e servizi accessori). L'Utilizzatore dovrà, inoltre, rimborsare le spese postali secondo le tariffe applicabili per la corrispondenza e invii postali, relativi e conseguenti al Contratto.
L'Utilizzatore sarà, altresì tenuto a rimborsare alla Concedente tutte le spese legali, che la stessa dovesse sopportare a seguito di azione giudiziaria promossa, a proprio insindacabile giudizio, per la tutela dei propri diritti nei confronti del medesimo, o di terzi, ivi compresa la Compagnia di Assicurazione. L'Utilizzatore corrisponderà, infine, ogni altro onere e costo, applicabile e/o relativo e/o consequenziale al Contratto, anche se nello stesso non menzionato, indicato analiticamente all’Articolo 7 (Commissioni applicabili al Contratto per operazioni e servizi accessori).
9.8. Accollo dei rischi e responsabilità
L'Utilizzatore non potrà, in nessun caso, recedere dal rapporto o comunque liberarsi dalle obbligazioni assunte e in particolare dall'obbligo di effettuare il pagamento dei canoni nella misura e con le scadenze convenute - e delle indennità risarcitorie ove previste in ipotesi di risoluzione di diritto del Contratto - in caso di danneggiamento, deterioramento, distruzione o sottrazione (sia totale che parziale), inidoneità del Veicolo o degli optionals, a qualsiasi causa dovuti anche per vizi palesi od occulti, sia originari che sopravvenuti, così come in caso di mancanza delle qualità richieste o pattuite, non rispondenza alle norme antinquinamento, sequestro, requisizione.
9.9. Sinistri - Deterioramento - Furto o Perdita definitiva
L'Utilizzatore dovrà dare alla Concedente immediata notizia, in ogni caso entro le 24 (ventiquattro) ore dall'evento, di ogni sinistro subito o provocato dal Veicolo, nonché dell'eventuale Perdita definitiva del Veicolo o di perdita parziale dello stesso e/o degli optionals, a mezzo lettera raccomandata A.R. o telegramma e dovrà, altresì, effettuare tutte le debite denunce alla Pubblica Autorità e alla Compagnia di Assicurazione nel termine e con le modalità previste dalla polizza assicurativa.
L'Utilizzatore sarà, altresì, obbligato, nel caso di evento che dà luogo a richiesta di indennizzo:
a) a provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità dei danni;
b) a conservare le parti danneggiate, mettendole a disposizione del perito della Compagnia di Assicurazione per eventuali controlli;
c) a fornire tutte le informazioni e prove che la Compagnia di Assicurazione possa eventualmente chiedere;
d) a denunciare all'Autorità giudiziaria qualsiasi perdita e/o sottrazione o danno dovuti a fatti criminosi o ritenuti tali, inviando alla Concedente duplicato dell'originale della denuncia con l'attestazione di deposito o copia autentica della stessa presentata alla competente autorità in relazione all'evento dannoso e, nel caso del Veicolo ridotto a relitto, il verbale di distruzione con originale delle targhe e dei documenti di circolazione del Veicolo stesso;
e) a consentire ad un incaricato della Compagnia di Assicurazione di verificare il danno prima che vengano effettuate riparazioni provvedendo, in mancanza di verifica nei termini di polizza assicurativa, ad effettuare le riparazioni stesse.
In tutte le ipotesi di sinistro l'eventuale indennizzo assicurativo sarà in ogni caso percepito dall’Utilizzatore.
Al verificarsi di un sinistro, l’Utilizzatore potrà cedere alla Concedente il credito che vanterà nei confronti della Compagnia di Assicurazione.
9.10.Custodia, manutenzione ed uso del Veicolo
L'Utilizzatore sarà costituito custode, senza compenso, del Veicolo, che rimarrà di proprietà della Concedente. Per tutta la durata del Contratto, oltre che puntualmente pagare alle scadenze previste il corrispettivo come indicato all'Articolo 6 (Condizioni Economiche, Corrispettivo del Contratto, Indicizzazione, Premio Assicurativo ed Interessi di Mora) del Contratto ed ogni altra obbligazione pecuniaria pattuita, l’Utilizzatore dovrà:
a) provvedere, a sua cura e spese, dal momento della presa in consegna del Veicolo e per tutta la durata del Contratto, alla sua corretta manutenzione, in modo che lo stesso venga conservato in buono stato di funzionamento.
Dovrà, inoltre, far eseguire tutte le operazioni periodiche di controllo previste dal Fornitore e/o dalla casa costruttrice e/o dalla Pubblica Autorità, nonché tutte le riparazioni, verifiche, o sostituzioni eventualmente conseguenti a sinistri, ancorché indennizzabili;
b) apportare al Veicolo, a propria cura e spese, dandone comunicazione scritta alla Concedente, tutte le eventuali modifiche imposte dalla Legge o dalla Pubblica Amministrazione, senza che ciò possa costituire titolo per richiedere indennizzi o diminuzioni del corrispettivo per eventuali addizioni o migliorie;
c) manlevare e mantenere indenne la Concedente da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'uso e/o dalla circolazione del Veicolo, anche se dovuto a caso fortuito o forza maggiore e, in particolare, da quelle dovute ad imprudenza, negligenza, mancata osservanza di leggi e/o regolamenti da parte di chiunque abbia avuto, anche a titolo provvisorio e precario, la guida del Veicolo medesimo;
d) munirsi, a sua cura e spese, della patente, nonché di ogni permesso, licenza ed autorizzazione, eventualmente necessaria in conseguenza o ai fini dell'immatricolazione del Veicolo o comunque per la sua circolazione;
e) consentire alla Concedente, in qualsiasi momento, di verificare, tramite propri incaricati, lo stato e le condizioni del Veicolo;
f) servirsi del Veicolo, durante la Locazione Finanziaria, per l'uso previsto e con le modalità indicate dalla casa costruttrice;
g) provvedere alla custodia del Veicolo per tutta la durata del Contratto con la diligenza del buon padre di famiglia;
h) dare immediato avviso alla Concedente di qualsiasi azione esecutiva o misura cautelare che venisse compiuta sul Veicolo in leasing. Anche in questo caso dovrà, ai sensi e per il mandato conferito dal precedente Articolo 9.3 (Mandato per immatricolazione Veicolo), compiere qualsiasi atto necessario od opportuno e assumere tutte le iniziative giudiziali per consentire la salvaguardia e la tutela del diritto di proprietà della Concedente, risarcendola, in mancanza, di qualunque conseguenza dannosa che potesse derivarne, ivi compresa quella relativa alle spese legali;
i) usare il Veicolo o consentirne l'uso o comunque la circolazione solo nel rispetto delle norme di legge e di regolamenti o prescrizioni della Autorità, particolarmente per quanto riguarda il pagamento di imposte e tasse, la sottoscrizione, vigenza e validità della prescritta polizza assicurativa, di tutte le licenze ed autorizzazioni relative sia alla circolazione del Veicolo sia alla persona del suo conducente, restando altrimenti e comunque l'Utilizzatore personalmente responsabile per ogni inadempimento o violazione, con suo espresso obbligo di manlevare e tenere indenne la Concedente da ogni responsabilità relativa.
Inoltre all’Utilizzatore sarà fatto divieto di:
l) cedere a terzi il godimento o l'uso anche temporaneo del Veicolo, sublocare, dare in comodato, costituire in pegno, alienare o altrimenti distrarre, costituire o consentire sullo stesso ragioni di proprietà, altro diritto reale o possesso, vincolo, privilegio a qualsiasi titolo, che possa pregiudicare i diritti della Concedente;
m) affidare il Veicolo o consentirne l'uso a terzi privi della patente di guida;
n) esportare, anche temporaneamente, il Veicolo senza preventivo consenso scritto della Concedente e senza il contestuale possesso della carta verde (o di altra documentazione occorrente per la vigenza delle coperture assicurative all'estero), da rilasciarsi a cura, spese e sotto la responsabilità dell'Utilizzatore, restando, in ogni caso, escluso che l'eventuale autorizzazione possa comportare un'esportazione definitiva del Veicolo;
o) apportare modifiche al Veicolo, agli optionals senza il preventivo consenso scritto della Concedente. In ogni caso resta convenuto che il consenso verrà dato a condizione che l'Utilizzatore rinunci a ogni indennizzo per i miglioramenti e le addizioni apportate e accetti che gli stessi restino acquisiti alla Concedente a fine Contratto. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Concedente di richiedere a cura e spese dell'Utilizzatore il ripristino del primitivo stato del Veicolo, anche per i miglioramenti, le addizioni o le modifiche che questa abbia autorizzato;
p) usare o consentire l'uso del Veicolo per la partecipazione a qualsiasi tipo di gare e/o competizioni e relative prove di qualsiasi genere.
9.11. Tassa di proprietà (bollo) - Contravvenzioni
Ogni altra tassa diretta o indiretta, o futura, ripetitiva o una tantum, comunque connessa con il Veicolo, sua proprietà, possesso e circolazione, così come l'adempimento di qualsiasi altra incombenza od onere previsto dalla legge (quali, a titolo esemplificativo, revisioni, licenza, trasporto, diritti vari, etc.), sono a carico dell'Utilizzatore il quale è, quindi, responsabile di ogni eventuale conseguenza per il mancato o ritardato pagamento. Tale responsabilità nei confronti della Concedente comporta anche la rifusione di eventuali sanzioni, soprattasse e/o integrazioni che possano anche in futuro gravare sulla Concedente, oltre interessi e spese anche legali.
Per tutta la durata del Contratto, intendendosi dalla data di immatricolazione del Veicolo a quella del successivo trasferimento di proprietà all'Utilizzatore, la tassa di proprietà (bollo) del Veicolo è a carico dell’Utilizzatore, il quale autorizza la Concedente a provvedere al relativo pagamento alla scadenza prevista e ad addebitare al medesimo il relativo importo, oltre ai relativi oneri accessori specificatamente indicati nell’Articolo 7 - Commissioni applicabili al Contratto per operazioni e servizi accessori).
In caso di pagamento della tassa di proprietà anche da parte dell’Utilizzatore, sarà onere dello stesso presentare a sua cura e spese istanza di rimborso.
La Concedente potrà, a sua scelta, provvedere direttamente al pagamento delle sanzioni, multe, ammende o contravvenzioni che le dovessero essere notificate anche successivamente al riscatto del Veicolo. L'Utilizzatore, pertanto, si impegna a rimborsare alla Concedente, a semplice richiesta, l'importo delle sanzioni, multe, ammende o contravvenzioni da lei pagate, le eventuali soprattasse e/o integrazioni, oltre ai relativi oneri accessori specificatamente indicati nell’articolo 7 – “Commissioni applicabili al Contratto per operazioni e servizi accessori“. L'Utilizzatore rinuncia sin da ora ad opporre eccezioni anche in caso di maggiorazioni per ritardato pagamento e riconosce, sin da ora, che nessuna responsabilità al riguardo sarà addebitabile alla Concedente.
9.12. Divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità
L'Utilizzatore non potrà cedere, senza il preventivo consenso scritto della Concedente, il Contratto nemmeno in caso di cessione, usufrutto o affitto di azienda.
L'Utilizzatore si impegnerà a pattuire espressamente, pena, in mancanza, il risarcimento di danni causati alla Concedente, in deroga agli artt. 2558 - 2561 - 2562 Codice Civile, che l'acquirente, cessionario, usufruttuario e affittuario non potranno subentrare nel Contratto in assenza di preventivo benestare scritto della Concedente.
Salvo diversa espressa pattuizione, nel caso in cui la Concedente dovesse acconsentire alla richiesta di cessione del Contratto, l'Utilizzatore, ai sensi dell'art. 1408, secondo comma, Codice Civile, non sarà liberato dalle obbligazioni del Contratto, con la conseguenza che la Concedente ceduta potrà agire nei suoi confronti, senza alcun obbligo di preventiva escussione, qualora il cessionario non dovesse adempiere alle obbligazioni assunte. La Concedente viene, sin da ora, dispensata dall'obbligo di comunicazione dell'inadempimento del cessionario, con esclusione, quindi, di ogni sua responsabilità per il risarcimento dei danni che la mancata notizia dell'inadempimento possa aver procurato.
In ipotesi poi che l'Utilizzatore avesse forma giuridica di società con soci illimitatamente responsabili, resta inteso che l'eventuale trasformazione della forma sociale della stessa non comporterà in alcun caso la liberazione dei soci a responsabilità illimitata dalle obbligazioni tutte derivanti a loro carico dal Contratto ai sensi dell’art. 2499 Codice Civile, e ciò anche in caso di avvenuta rituale e tempestiva comunicazione alla Concedente della modifica della forma sociale.
9.13. Assicurazione
Fatto salvo quanto previsto al precedente Articolo 9.2 (Polizza Assicurativa), i Veicoli saranno assicurati a cura dell’Utilizzatore, copia dell’Assicurazione contenente tutti gli obblighi a carico della Compagnia di Assicurazione dovranno essere trasmessi dall'Utilizzatore alla Concedente, all’indirizzo indicato al successivo Articolo 18 (Comunicazioni), entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dal ritiro del Veicolo, fermo restando che, ove il contenuto dell’Assicurazione non fosse conforme e/o analogo al contenuto della Polizza Assicurativa che avrebbe stipulato la Concedente, ovvero la Concedente non abbia ricevuto la suddetta copia dell’Assicurazione nel termine sopraindicato, l’Utilizzatore si obbliga ad accettare la Polizza Assicurativa proposta dalla Concedente, con spese a proprio esclusivo carico.
In particolare, la polizza assicurativa che l’Utilizzatore deve stipulare deve prevedere:
i. i seguenti rischi e massimali:
• responsabilità civile (con terzi trasportati) per l'importo comunicato dalla Concedente e in ogni caso non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per le autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo ed € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per le altre classificazioni dei Veicoli;
• furto incendio o perdita totale per il prezzo complessivo del Veicolo compresi eventuali optionals;
• furto totale e parziale anche degli accessori e/o apparecchiature ausiliarie;
• responsabilità civile verso terzi;
• danni: quelli consuetudinariamente e normalmente previsti nelle polizze di primarie Compagnie di Assicurazione per i veicoli in locazione finanziaria;
• danni propri mediante copertura con polizza “Kasko”, solo nei casi in cui la Concedente ne faccia richiesta all’Utilizzatore.
ii. I seguenti obblighi a carico della compagnia di assicurazione:
• riconoscere la possibilità per l’Utilizzatore di cedere alla Concedente il credito dal medesimo vantato nei confronti della Compagnia di Assicurazione al verificarsi di un sinistro;
• prevedere vincolo assicurativo a favore della Concedente;
• notificare tempestivamente alla Concedente, a mezzo lettera raccomandata A.R., l'eventuale mancato pagamento dei premi, mantenendo in essere la validità della copertura assicurativa per i 15 (quindici) giorni successivi alla data di ricevimento da parte della Concedente della comunicazione di mancato pagamento;
• consentire alla Concedente di sostituirsi all'Utilizzatore nel pagamento degli eventuali premi non corrisposti, con diritto di rivalsa nei confronti dell'Utilizzatore;
• non effettuare nessuna modifica alla polizza senza il preventivo consenso scritto della Concedente.
In ogni caso, l’Utilizzatore sarà comunque responsabile direttamente nei confronti della Concedente per l'intero risarcimento del danno, da quantificare ai sensi del precedente Articolo 9.8 (Accollo dei rischi e responsabilità). L'Utilizzatore si impegna, sin da ora, al pagamento di quanto dovuto ai Terzi danneggiati che non fossero stati, per qualsiasi motivo, indennizzati dalla Compagnia di Assicurazione, nonché alla Compagnia stessa che esercitasse il diritto di rivalsa.
L'Utilizzatore assumerà, a sua cura e spese, ogni causa nella quale la Concedente fosse convenuta, chiedendo l'estromissione di questa e, comunque, si impegna sin da ora a pagare, a semplice richiesta della Concedente, ogni eventuale importo (per capitale, interessi e spese anche legali) che la Concedente fosse tenuta a corrispondere a terzi danneggiati o alla Compagnia di Assicurazione per eventi connessi all'uso e/o circolazione del Veicolo. Resta in facoltà della Concedente costituirsi in proprio nel giudizio con obbligo comunque dell'Utilizzatore di rimborsarle, a sua richiesta, ogni spesa legale che dovesse sostenere versandole, se gliene fosse rivolto invito, adeguati anticipi.
Nel caso in cui l'Utilizzatore provi che le perdite o i danni siano da attribuirsi a fatto di un terzo, dovrà darne immediata comunicazione alla Concedente, astenendosi da qualsiasi transazione e da qualunque atto o dichiarazione che possa comunque pregiudicare i diritti della Concedente. Dovrà immediatamente procedere, ove richiestone da quest'ultima, a sue spese alle azioni occorrenti nei confronti del terzo responsabile, anche in via cautelare e d'urgenza, in conformità alle istruzioni ricevute dalla Concedente, tenendo a disposizione di quest'ultima ogni somma conseguita e ogni garanzia eventualmente acquisita.
Resta inteso che tutti i premi e tutti gli oneri derivanti dall’Assicurazione, nonché dalla Polizza Assicurativa di cui al precedente Articolo 9.2 (Polizza Assicurativa), saranno ad esclusivo carico dell'Utilizzatore.
9.14. Agevolazione
L’Utilizzatore riconosce ed accetta, senza sollevare alcuna eccezione e riserva in merito, che il Contratto non è condizionato all’eventuale richiesta od ottenimento di contributi agevolati e che lo stesso è autonomo ed indipendente rispetto a tale contribuzione. L’Utilizzatore prende atto inoltre che l’eventuale mancata o ritardata concessione o erogazione dei contributi ovvero l’eventuale sospensione, decadenza o revoca degli stessi, non costituisce causa di interruzione o sospensione del regolare pagamento dei canoni secondo le modalità ed i termini stabiliti nel Contratto né, di conseguenza, può costituire causa di risoluzione del Contratto medesimo.
10. Diritti e Facoltà della Concedente
La Concedente avrà la facoltà, in qualsiasi tempo, di cedere il Contratto ovvero, in tutto od in parte, i diritti che le derivano dal medesimo. La Concedente, a mezzo raccomandata A.R., comunicherà all'Utilizzatore, il quale sin da ora dà il più ampio consenso, la cessione e le relative modalità di esecuzione.
11. Garante
Il Garante, se presente, presta fideiussione alle seguenti condizioni:
11.1. La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dall’Utilizzatore per capitale, interessi, anche se moratori, accessori, imposte e tasse, nonché ogni spesa anche se di carattere giudiziario, derivante e nei limiti di quanto previsto dal Contratto.
11.2. Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali ed indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa.
11.3. Sarà onere del fideiussore avere cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali dell’Utilizzatore e di informarsi presso lo stesso dello stato dei pagamenti dei canoni di locazione finanziaria, nonché di qualsiasi altra somma, dovuti alla Concedente, la quale non avrà, quindi, alcun onere di effettuare di propria iniziativa alcuna comunicazione ai fideiussori.
11.4. Il Garante dispensa la Concedente dall’onere di agire entro i termini previsti dall’art. 1957 Codice Civile, intendendo di rimanere obbligato, in deroga espressa a tale disposizione, anche se la Concedente non abbia proposto le sue istanze contro l’Utilizzatore o non le abbia continuate.
11.5. E’ espressamente escluso il beneficio della preventiva escussione dell’Utilizzatore.
11.6. Il Garante è tenuto all’immediato pagamento a favore della Concedente a semplice richiesta scritta e comunque entro 30 (trenta) giorni, anche in caso di opposizione dell’Utilizzatore, senza possibilità di opporre eccezioni, in espressa deroga all’art. 1945 Codice Civile, di tutto quanto dovutole dall’Utilizzatore. Per la determinazione del debito fanno prova in qualsiasi sede contro i fideiussori, le risultanze delle scritture contabili della Concedente.
11.7. In caso di mancato pagamento e/o di ritardo nel pagamento, il Garante sarà tenuto a corrispondere alla Concedente gli Interessi di Xxxx nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste per l’Utilizzatore. L’eventuale decadenza dal beneficio del termine dell’Utilizzatore si estenderà automaticamente al Garante.
11.8. In espressa deroga a quanto previsto dall’art. 1939 Codice Civile, la fideiussione mantiene i suoi effetti anche nell’ipotesi che l’obbligazione garantita sia dichiarata invalida.
SEZIONE III - IPOTESI DI CESSAZIONE DEL CONTRATTO
12. Clausola Risolutiva Espressa
Ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, il Contratto si risolverà di diritto nel momento in cui la Concedente, verificandosi uno dei casi di inadempimento dell’Utilizzatore agli obblighi e divieti previsti dall’Articolo 5 (Consegna e verifica del Veicolo) e dall’Articolo 9 (Obblighi e Divieti a carico dell’Utilizzatore) del Contratto, dichiarerà all'Utilizzatore che intende avvalersi della presente Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx. E' riservata peraltro alla Concedente la facoltà di non avvalersi dei casi previsti per la risoluzione del Contratto, ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo eventualmente, anche in via giudiziale e con la conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali.
La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A.R., telegramma, fax, telex e di ogni altro mezzo idoneo, che sarà inviata dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione, l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, del Veicolo oggetto del Contratto.
Qualora questo non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui il Xxxxxxx è custodito, a prenderlo in consegna, a spese e in danno dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia a ogni contraria eccezione e a pagare le spese previste dal precedente Articolo 8 (Termine della Locazione). In caso di opposizione, la Concedente si riserverà il diritto di agire giudizialmente per la restituzione del Veicolo, nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore.
In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i canoni, comunque e a qualsiasi titolo pagati, anche anticipatamente alla consegna del Veicolo, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare a titolo di indennizzo, fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 13 (Conseguenze della risoluzione – Penale).
Il Contratto si risolverà altresì di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nel momento in cui la Concedente, verificandosi anche uno solo dei casi sotto elencati, dichiarerà all'Utilizzatore che intende avvalersi della presente Clausola Risolutiva:
- Mancato pagamento dei canoni alle scadenze pattuite, qualora l’insoluto si protragga per un periodo superiore ai 60 giorni;
- perdita Definitiva del Veicolo;
- mancato perfezionamento del Contratto di Acquisto del Veicolo con il Fornitore o mancata consegna e/o collaudo del Veicolo nei termini del Contratto di Acquisto del Veicolo con conseguente risoluzione anche di quest’ultimo;
- mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa;
- mancata stipulazione dell’Assicurazione, o mancato rinnovo dell’Assicurazione, o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente;
- mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri;
- mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi di quanto indicato nell’Articolo 1 (Premesse);
- mancata restituzione del Veicolo locato nelle ipotesi previste dal Contratto;
- modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che, ad insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto;
- insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o del/i Garante/i, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali, da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento del Veicolo, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa;
- messa in liquidazione o anticipato suo scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'art. 2272 Codice Civile, in via anticipata rispetto alla Durata della Locazione Finanziaria, se l'Utilizzatore è una persona giuridica;
- modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di Società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata;
- pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o al/ai Garante/i che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale.
13. Conseguenze della risoluzione - Penale
In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi di cui al precedente Articolo 12 (Clausola Risolutiva Espressa), l'Utilizzatore sarà tenuto, alla Data di Cessazione del Contratto, nei confronti della Concedente:
a) a pagare l’importo relativo ai canoni maturati ed insoluti alla Data di Cessazione del Contratto, nonché qualsiasi altra somma dovuta e non pagata a tale data o che possa essere dovuta ai sensi del Contratto, ivi compreso qualsiasi importo dovuto per spese stragiudiziali e giudiziali per il recupero del credito e/o del Veicolo, oltre i relativi Interessi di Mora;
b) a pagare a titolo di penale per anticipata risoluzione contrattuale, una somma maggiorata degli Interessi di Mora dalla Data di Cessazione del Contratto, rappresentata dall'attualizzazione dell’importo dei canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione Finale di Acquisto al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo indicato nelle Condizioni Particolari, Sezione 4, anche se trattasi di contratto a tasso fisso;
c) a restituire il Veicolo nel termine perentorio indicato dalla Concedente.
Unicamente nell’ipotesi di risoluzione del Contratto per la Perdita Definitiva del Veicolo, non troverà applicazione la lettera c) che precede.
Gli importi sub a) e sub b) si intendono al netto del ricavo (con esclusione dell'IVA) derivante dall'eventuale vendita del Veicolo da parte della Concedente, detratte le spese sostenute dalla stessa per il suo ritiro. Le Parti espressamente pattuiscono che fino a quando l'Utilizzatore non avrà pagato tutte le somme sopraindicate, in nessun caso, nemmeno in quello in cui il Veicolo sia stato già ritirato dalla Concedente, potrà essere richiesta la deduzione del valore del Veicolo dalle somme dovute.
L'Utilizzatore avrà facoltà, previo pagamento degli importi sopra previsti sub a) e sub b) - quest'ultimo maggiorato dell'IVA sull'emittenda fattura di vendita del Veicolo, costituendo corrispettivo per l’acquisto dello stesso - nonché del Prezzo di Opzione Finale di Acquisto e di tutti i costi, oneri e spese connessi all’atto di vendita, di rendersi acquirente del Veicolo.
14. Risoluzione consensuale del Contratto
Fermo restando quanto previsto ai precedenti Articoli 12 (Clausola Risolutiva Espressa) e 13 (Conseguenze della risoluzione – Penale) l’Utilizzatore potrà richiedere alla Concedente, e da questa ottenere, la risoluzione consensuale anticipata del Contratto, solamente una volta decorsi almeno 24 mesi dalla Durata originaria del Contratto, salvo deroga più favorevole per l’Utilizzatore, ed a condizione che l’Utilizzatore abbia adempiuto a tutte le obbligazioni previste nello stesso. Il corrispettivo dovuto dall’Utilizzatore alla Concedente sarà una somma rappresentata dall'attualizzazione dell’importo dei canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione Finale di Acquisto al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo indicato nelle Condizioni Particolari; su detto importo l’Utilizzatore riconoscerà alla Concedente gli interessi, calcolati al Tasso Leasing, dalla data di scadenza dell’ultimo canone maturato a quella data sino a quella dell’effettivo pagamento. Resteranno a carico esclusivo dell’Utilizzatore, in qualità di acquirente del Veicolo, tutte le spese, imposte e tasse inerenti al passaggio di
proprietà del Veicolo. Inoltre, in caso di risoluzione consensuale, l’Utilizzatore dovrà corrispondere le spese amministrative per risoluzione consensuale indicate nell’Articolo 7 (Commissioni applicabili al Contratto per operazioni e servizi accessori). Detto importo dovrà essere corrisposto alla Concedente entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla Data di Cessazione del Contratto. Resta comunque inteso che:
(a) il pagamento del citato corrispettivo, entro il termine sopra indicato, determinerà l’interruzione della fatturazione dei canoni, mentre
(b) il mancato o ritardato pagamento del corrispettivo entro il termine sopra indicato: (i) non interromperà la fatturazione dei canoni e (ii) determinerà il conseguente ricalcolo del Corrispettivo del Contratto.
15. Facoltà di modifica delle condizioni contrattuali. Diritto di recesso dell'Utilizzatore
Qualora sussista un giustificato motivo, la Concedente si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni previste dal presente Contratto, anche in senso sfavorevole all’Utilizzatore, fatta eccezione per: (i) Spread e/o variazioni in diminuzione rispetto al Parametro di Riferimento Iniziale così come indicato nelle Condizioni Particolari nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato, o al Tasso Leasing nell’ipotesi di Contratto a tasso fisso; (ii) gli Oneri di Prelocazione Finanziaria (se previsti); (iii) gli Interessi di Mora; (iv) le spese di istruttoria; (v) gli oneri relativi alla perizia tecnico estimativa (se previsti); (vi) le spese di registrazione del Contratto; (vii) il Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo residuo;
(viii) il Tasso di Riferimento Alternativo, dandone comunicazione, con preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni, secondo le modalità previste dall’art. 118 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Ai fini di cui sopra, a titolo esemplificativo, costituiscono giustificato motivo, tra l’altro, le variazioni generalizzate delle condizioni di mercato, nonché i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni, od il mutamento del grado di affidabilità dell’Utilizzatore stesso in termini di rischio di credito.
L’Utilizzatore potrà recedere dal Contratto entro la data prevista per l’attuazione della modifica mediante invio di apposita comunicazione, senza spese e con applicazione delle condizioni precedentemente praticate, saldando entro i successivi 15 (quindici) giorni tutto quanto dovuto alla Concedente a titolo di credito scaduto e non pagato, a titolo di credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento, nonché tutto quanto eventualmente anticipato dalla Concedente a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto fino al momento di cessazione per qualsiasi causa del Contratto, a titolo di onere (anche di Legge), costo o spesa, al netto del Canone Anticipato, se dovuto.
Conseguentemente, in tale ipotesi, il tempo minimo di chiusura del rapporto contrattuale corrisponde a 75 (settantacinque giorni) decorrenti dalla ricezione della comunicazione contenente la proposta di modifica unilaterale, comprensivi di almeno (i) 60 (sessanta) giorni concessi per il diritto di recesso e dei (ii) 15 (quindici) giorni per il saldo del debito residuo a favore della Concedente.
La modifica si intenderà approvata qualora l’Utilizzatore non receda dal Contratto nel termine sopra indicato (art. 118, comma 2, del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385).
Qualora vengano apportate modifiche unilaterali secondo quanto previsto dal presente Articolo, l’Utilizzatore può ottenere in qualsiasi momento, entro un termine ragionevole dalla ricezione della relativa richiesta da parte della Concedente, il testo aggiornato del Contratto, in formato elettronico o cartaceo, a scelta dell’Utilizzatore.
SEZIONE IV - MISCELLANEA
16. Gestione delle controversie da parte dell’Utilizzatore
Con particolare riferimento a quanto previsto al precedente Articolo 9.13 (Assicurazione), senza pregiudizio per quanto ivi contenuto, l'Utilizzatore potrà assumere la gestione di tutte le azioni giudiziali necessarie, impegnandosi a richiedere l'estromissione della Concedente dal giudizio, fatta salva comunque la facoltà della Concedente di intervenire, a suo insindacabile giudizio, nel procedimento instaurato con costi a totale carico dell'Utilizzatore. L'impossibilità originaria o sopravvenuta, temporanea e definitiva, a qualsiasi causa dovuta, di utilizzare anche parzialmente il Veicolo, salvo quanto disposto dai precedenti Articoli 9.2 (Polizza Assicurativa) e 9.13 (Assicurazione), non pregiudica in alcun modo la piena efficacia del Contratto e non costituisce titolo per la sospensione della corresponsione dei canoni dovuti dall'Utilizzatore o per la loro riduzione, né per la corresponsione di indennità, risarcimenti o rimborsi da parte della Concedente e l'adempimento di ogni altra obbligazione prevista dal Contratto.
17. Acquiescenza
Il ritardo da parte della Concedente nel mettere in mora, intimare o comunque pretendere l'integrale, esatto e puntuale adempimento da parte dell'Utilizzatore delle obbligazioni poste a suo carico dal Contratto non potrà mai essere inteso come rinunzia, neppure tacita, a far valere i propri diritti, né come acquiescenza al comportamento inadempiente dell'Utilizzatore.
18. Comunicazioni
18.1. Domicilio delle parti per l’invio di comunicazioni
Ogni comunicazione da inviare ai sensi del Contratto dovrà essere effettuata:
- se alla Concedente, al seguente indirizzo:
Fiditalia S.p.A. Servizio Clienti – Via X. Xxxxx n. 34 – 00000 Xxxxxx
- se all’Utilizzatore, all’indirizzo della sede legale o di residenza indicato alle Condizioni Particolari del Contratto.
18.2. Denuncia di sinistri
I sinistri dovranno essere denunciati, con le modalità previste dal precedente Articolo 9.9 (Sinistri – Deterioramento – Furto o Perdita definitiva), alla Compagnia di Assicurazione.
18.3. Modifiche di indirizzo
Eventuali mutamenti di indirizzo dovranno essere comunicati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e diverranno efficaci dal momento del ricevimento di questa. Salvo ove altrimenti disposto nel Contratto, le comunicazioni tra le Parti si intenderanno validamente effettuate quando inviate per iscritto a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, o telex, comunque anticipabili a mezzo telefax.
18.4. Comunicazioni periodiche – Modifica delle modalità di invio
Le comunicazioni periodiche previste dalla normativa applicabile devono essere trasmesse all’Utilizzatore secondo le modalità stabilite dall’Utilizzatore, il quale in sede di sottoscrizione del Contratto sceglie di ricevere le comunicazioni periodiche a mezzo posta, o a mezzo posta elettronica. Qualora venisse scelta la trasmissione elettronica, l’Utilizzatore avrà l’obbligo di provvedere alla stampa su carta e conservare il documento secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
L’Utilizzatore può modificare le modalità di invio della corrispondenza periodica in qualsiasi momento. A tal fine, l’Utilizzatore deve comunicare la propria decisione alla Concedente a mezzo di lettera raccomandata, ovvero a mezzo di lettera semplice consegnata personalmente. L’Utilizzatore non può modificare la scelta operata se la modifica stessa è incompatibile con la natura dell’operazione o del servizio.
Qualora l’Utilizzatore richieda comunicazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste dalla legge, oppure la trasmissione delle stesse in forma diversa da quella prevista nel Contratto, sarà tenuto a corrispondere le relative spese indicate nell’Articolo 7 (Commissioni applicabili al Contratto per operazioni e servizi accessori).
La modifica delle modalità di invio produce effetti con riferimento alla comunicazione periodica immediatamente successiva alla ricezione della lettera con la quale l’Utilizzatore comunica la scelta, salvo quando ciò non è possibile in ragione dei tempi tecnici necessari per la predisposizione e l’invio delle comunicazioni periodiche da parte della Concedente.
18.5. Invio fatture
L’Utilizzatore conferma la propria volontà di ricevere le fatture esclusivamente in formato elettronico, fornendo il proprio indirizzo di posta elettronica. Nel caso in cui quest'ultimo dato non sia stato fornito, l’Utilizzatore potrà comunque accedere alle fatture in formato elettronico attraverso l'utilizzo del portale web dedicato di cui riceverà dalla Concedente le informazioni per le modalità di accesso.
19. Procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie e contestazioni
Ai sensi dell’art. 128-bis del D. Lgs. n. 385/1993, della delibera del CICR n. 275 del 29.7.08 ed in conformità alle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” della Banca d’Italia del 18.6.2009 e successive modifiche ed integrazioni, la Concedente dichiara di aderire all’Arbitro Bancario Finanziario per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. In caso di contestazione sul servizio finanziario o sul bene / servizio oggetto del Contratto, l’Utilizzatore può presentare reclamo scritto alla Concedente, scrivendo a: Fiditalia S.p.A. – Servizio Relazioni Consumatori e Reclami – Via X. Xxxxx n. 34 – 00000 Xxxxxx, oppure inviando la contestazione via fax al n. 02-43.01.86.35, o scrivendo all’indirizzo e-mail xxxxxxx@xxx0.xxxxxxxxx.xx. L’Utilizzatore rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione da parte della Concedente, potrà presentare formale ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, purché non siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla stessa. Il ricorso è redatto utilizzando l’apposita modulistica pubblicata sul sito internet dell’Arbitro Bancario Finanziario (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) e reperibile presso tutte le filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico e potrà essere inoltrato direttamente alla segreteria tecnica del collegio competente, a qualunque filiale della Banca d’Italia o presentato direttamente presso tutte le filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico.
Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria, l’Utilizzatore e la Concedente devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, anche in assenza di preventivo reclamo:
- all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, il cui Regolamento può essere consultato sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx).
La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui l’Utilizzatore abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l’Arbitro Bancario Finanziario.
20. Foro esclusivamente competente
Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, risoluzione ed esecuzione del Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Milano. Tuttavia, nel caso in cui la Concedente fosse attrice, essa potrà adire il Foro di Milano o quello di una propria Filiale, oppure il Foro del domicilio del convenuto.
21. Tipologia e misura di Imposta
Le Parti convengono e pattuiscono che tutti gli importi indicati nel Contratto (a prescindere dalla dicitura “oltre ad IVA” in esso contenuta) devono intendersi assoggettati comunque alle imposte applicabili nelle tipologie e misure previste dalla normativa fiscale vigente alla data di stipula del Contratto.
22. Tempi massimi di chiusura del rapporto
In caso di recesso dal Contratto ed in caso di cessazione per qualsiasi causa dello stesso, la Concedente provvederà ad estinguere il rapporto entro 90 (novanta) giorni lavorativi bancari, qualora non si verifichino cause impeditive non dipendenti dalle Parti. Tale termine decorre dal momento in cui l’Utilizzatore ha adempiuto a tutte le richieste della Concedente strumentali all’estinzione del rapporto.
23. Registrazioni delle comunicazioni
L’Utilizzatore autorizza la Concedente ad attivare, avvalendosi delle autorizzazioni concesse, un sistema di registrazione, in via continuativa ed automatica, delle conversazioni telefoniche o mediante reti informatiche, intercorrenti fra l’Utilizzatore e le piattaforme telefoniche della Concedente stessa, riconoscendo alle stesse la piena validità ai fini dell’esecuzione delle disposizioni impartite.
Luogo Data
➥ FIRMA UTILIZZATORE
(timbro e firma Legale Rappresentante / Procuratore / Professionista)
LA CONCEDENTE
Fiditalia S.p.A. nella persona dell'Amministratore Delegato
Xxxxx Xxxxx
➥ FIRMA GARANTE (leggibile)
ALLEGATO 7A
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEGLI ASSICURATI
Da consegnare in occasione del primo contatto con l’Assicurato
INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
(Art. 49 Regolamento ISVAP n. 5/2006)
Ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano all'Assicurato copia del documento (Allegato n. 7B del Regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela dell'Assicurato;
b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano all'Assicurato - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale dell'Assicurato, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dall'Assicurato stesso ogni informazione che ritengono utile;
d) informano l'Assicurato della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dall'Assicurato di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
e) consegnano all'Assicurato copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
f) possono ricevere dall'Assicurato, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di Sepa Credit Transfer (SCT), altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
ALLEGATO 7B
INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO, SU POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI E SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DELL'ASSICURATO
Ai sensi della vigente normativa, l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare all’Assicurato il presente documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela dell’Assicurato.
Da consegnare all'Assicurato prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.
PARTE I - INFORMAZIONI GENERALI SULL'INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON L'ASSICURATO
🡾
a)
Cognome, nome e ruolo
b)
Numero, data di iscrizione nel registro e sezione di appartenenza
c)
Indirizzo delle sedi operative
d)
Recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet e di posta elettronica
(Dati dell'Intermediario da riportare anche mediante il timbro)
e) L'attività di intermediazione è svolta per FIDITALIA SPA con sede legale e direzione generale in Xxx X. Xxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx, iscritta alla Sezione D del RUI n. D000026922 in data 01/02/2007, telefono 00.00000, sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx.
f) Le imprese di cui sono offerti i prodotti assicurativi (di seguito “le imprese di Assicurazione”) sono: AGA INTERNATIONAL S.A., ALLIANZ S.p.A., AXA FRANCE IARD, EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A., INTER PARTNER ASSISTANCE, SOGECAP S.A., SOGESSUR S.A., COVÉA FLEET S.A.; l’elenco aggiornato è consultabile sul sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx e presso gli Enti Territoriali, Punti Credito, Agenzie e Convenzionati Fiditalia.
g) L'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta è l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).
PARTE II - INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSI
a) L'intermediario non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.
b) Société Générale S.A., impresa controllante della SOGECAP S.A., è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Fiditalia S.p.A..
c) L'intermediario propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.
L'intermediario s'impegna ad avvisare l'Assicurato del suo diritto di richiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari e, su richiesta del medesimo, ad indicare tali imprese.
Le informazioni si riferiscono sia al soggetto che entra in contatto con l'Assicurato che all'intermediario per il quale è svolta l'attività.
PARTE III - INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DELL'ASSICURATO
a) I premi pagati dall'Assicurato agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
b) Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, l'Assicurato ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa di assicurazione di cui sono offerti i prodotti. L'Assicurato, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'Assicuratore entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxx, Fax n. 06. 421.33. 353/745 allegando copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro.
Mod. ISV 01 - 01/2015_21
PAGINA BIANCA
VERBALE DI PRESA VISIONE DEL VEICOLO
Il/La sottoscritto/a
in qualità di: ❏ Utilizzatore ❏ Legale Rappresentante ❏ Procuratore della Ragione Sociale
con sede in: Città Prov. Tel.
Fax
Indirizzo
CAP
sotto la propria responsabilità dichiara che in data Descrizione del Veicolo:
Numero di telaio:
Fornitore:
con sede in:
CAP Prov. Codice Fiscale
ha potuto prendere visione del seguente Veicolo:
(Marca, Modello e cilindrata)
Targa: Prezzo del Veicolo: a + Iva
Indirizzo
Partita IVA
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver controllato il Veicolo, di averlo trovato in perfette condizioni, di averlo accettato in quanto conforme al Contratto di Acquisto ed idoneo alla circolazione, rinunciando in ogni caso a qualsiasi eccezione o reclamo anche per il futuro nei confronti della Concedente / Fiditalia S.p.A., la quale valuterà, in assoluta autonomia, la richiesta di locazione finanziaria avanzata.
Il Fornitore conferma di aver consentito all’Utilizzatore di verificare la conformità del veicolo rispetto al Contratto di acquisto.
Luogo Data
➥ FIRMA UTILIZZATORE
(timbro e firma Legale Rappresentante / Procuratore / Professionista)
➥ IL FORNITORE (timbro e firma leggibile)
FIDITALIA S.p.A.
Xxx X. Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
Tel. +39 02.43.01.1 - Fax x00 00.00.00.00.00 - xxx.xxxxxxxxx.xx
CAPITALE SOCIALE EURO 130.000.000,00 I.V. - COD. FISCALE, P. XXX E REGISTRO IMPRESE MILANO N. 08437820155 - INTERMEDIARIO ISCRITTO NELL’ELENCO SPECIALE EX ART. 107 T.U.B. AL N° 19365 E SOTTOPOSTO ALLA VIGILANZA DI BANCA D’ITALIA CON SEDE IN XXX XXXXXXXXX, 00 00000 XXXX - SOCIETÀ ISCRITTA ALL’ALBO DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO DI CUI ALL’ART. 114-SEPTIES T.U.B. AL N° 19365.6 - INTERMEDIARIO ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI SEZ. D N° ISCR. D000026922 - ASSOCIATA ASSOFIN E ASSILEA FIDITALIA S.P.A. È SOGGETTA ALL’ ATTIVITÁ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
PAGINA BIANCA
Fiditalia S.p.A. Xxx X. Xxxxx, 00 - 00000 XXXXXX TEL. +39 02.43.01.1 - FAX x00 00.00.00.00.00 - xxx.xxxxxxxxx.xx - CAPITALE SOCIALE EURO 130.000.000,00 I.V. - COD. FISCALE, P. IVA E REGISTRO IMPRESE MILANO N° 08437820155 - INTERMEDIARIO ISCRITTO NELL’ELENCO SPECIALE EX ART. 107 T.U.B. AL N° 19365 E SOTTOPOSTO ALLA VIGILANZA DI BANCA D’ITALIA CON SEDE IN XXX XXXXXXXXX, 00 00000 XXXX - SOCIETÀ ISCRITTA ALL’ALBO DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO DI CUI ALL’ART. 114-SEPTIES T.U.B. AL N° 19365.6 - INTERMEDIARIO ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI SEZ. D - N° ISCR. D000026922 - ASSOCIATA ASSOFIN E ASSILEA. FIDITALIA S.P.A. È SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETE GENERALE S.A.
CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA VEICOLI (LEASING) CON OPZIONE DI RISCATTO N. DEL
CONFERIMENTO DI MANDATO
TRA
FIDITALIA S.p.A., - Cod. Fisc. 08437820155, con sede in Xxxxxx, Xxx X. Xxxxx x. 00, società finanziaria autorizzata alla prestazione dei servizi di credito al consumo e di pagamento, iscritta all’albo speciale degli intermediari finanziari di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/1993 al numero 19365, iscritta all’albo degli Istituti di pagamento con codice identificativo 19365.6 soggetta alla vigilanza della Banca d’Italia, con sede in xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx (di seguito, "Concedente"), nella persona dell'
in qualità di procuratore debitamente autorizzato
E
in persona di
Codice Fiscale
P. IVA
che si dichiara munito degli occorrenti poteri per la sottoscrizione del presente mandato, con sede in (di seguito, “Utilizzatore”)
Oggetto del Mandato:
Descrizione del Veicolo:
meglio descritto nel Contratto di Acquisto del Numero di telaio completo:
Targa: Xxx Xxxxxxxxx / Professionale Stato Veicolo:
Prezzo del Veicolo: Importo totale fattura al lordo di IVA Prezzo del Veicolo al netto di IVA di cui quota esente IVA
Fornitore: C.F
P. IVA con sede in Via
Durata del Contratto di Locazione Finanziaria: con decorrenza dal e scadenza al
Contenuto del Mandato:
Con il presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 3 della legge n. 80/05 e 91, comma 1, C.d.S., la Concedente conferisce mandato all'Utilizzatore affinché espleti, in nome e per conto della medesima, anche attraverso la sottoscrizione dell'istanza dell'acquirente, quanto necessario per la prima iscrizione al PRA del veicolo sopra descritto ed oggetto del contratto di locazione finanziaria, a nome della Concedente quale proprietaria del veicolo e dell’Utilizzatore quale locatario. Ai sensi e per gli effetti di cui alla Circolare U. di G. MOT A30 del 4 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, la Concedente conferisce, altresì, mandato all'Utilizzatore affinché, in nome e per conto della medesima, espleti la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 articoli 46 e seguenti, in allegato alla domanda di Immatricolazione, come da schema allegato alla predetta Circolare.
L'utilizzatore in qualità di mandatario non ha diritto a compenso alcuno e rimane tassativamente esclusa la presunzione di cui all'art. 1709 del codice civile.
Luogo Data
➥ FIRMA UTILIZZATORE
(timbro e firma Legale Rappresentante / Procuratore / Professionista)
LA CONCEDENTE
Fiditalia S.p.A. nella persona dell'Amministratore Delegato
Xxxxx Xxxxx
FIDITALIA S.p.A.
Xxx X. Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
Tel. +39 02.43.01.1 - Fax x00 00.00.00.00.00 - xxx.xxxxxxxxx.xx
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Fiditalia S.p.A. Xxx X. Xxxxx, 00 - 00000 XXXXXX TEL. +39 02.43.01.1 - FAX x00 00.00.00.00.00 - xxx.xxxxxxxxx.xx - CAPITALE SOCIALE EURO 130.000.000,00 I.V. - COD. FISCALE, P. IVA E REGISTRO IMPRESE MILANO N° 08437820155 - INTERMEDIARIO ISCRITTO NELL’ELENCO SPECIALE EX ART. 107 T.U.B. AL N° 19365 E SOTTOPOSTO ALLA VIGILANZA DI BANCA D’ITALIA CON SEDE IN XXX XXXXXXXXX, 00 00000 XXXX - SOCIETÀ ISCRITTA ALL’ALBO DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO DI CUI ALL’ART. 114-SEPTIES T.U.B. AL N° 19365.6 - INTERMEDIARIO ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI SEZ. D - N° ISCR. D000026922 - ASSOCIATA ASSOFIN E ASSILEA. FIDITALIA S.P.A. È SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETE GENERALE S.A.
DICHIARAZIONE DI RICEVIMENTO VEICOLO
Il/La sottoscritto/a
in qualità di: ❏ Utilizzatore ❏ Legale Rappresentante ❏ Procuratore della Ragione Sociale
con sede in: Città Prov. Tel.
Fax
Indirizzo
CAP
sotto la propria responsabilità dichiara che in data Descrizione del Veicolo:
Numero di telaio:
Fornitore:
con sede in:
CAP Prov. Codice Fiscale
gli / le è stato messo regolarmente a disposizione il seguente Veicolo:
(Marca, Modello e Cilindrata)
Targa: Prezzo del Veicolo: a + Iva
Indirizzo
Partita IVA
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e controllato il Xxxxxxx e di averlo accettato e di rinunciare in ogni caso a qualsiasi eccezione o reclamo nei confronti della Concedente / Fiditalia S.p.A., anche per il futuro, e di sapere che il/la medesimo/a ha azione diretta nei confronti del Fornitore / Convenzionato, il quale presta sin da ora le garanzie concesse dalla Casa Costruttrice del Veicolo.
Il/La sottoscritto/a dichiara espressamente che nulla osta alla definizione dei rapporti tra la Concedente ed il Fornitore / Convenzionato.
Il Fornitore conferma di aver consegnato il Xxxxxxx all’Utilizzatore e di prestare le garanzie concesse dalla Casa Costruttrice del Veicolo, di cui l’Utilizzatore prende atto, liberando così la Concedente dei relativi oneri.
Il Fornitore / Convenzionato dichiara di aver consegnato il Veicolo all’Utilizzatore, ovvero a persona delegata e di aver preventivamente verificato il possesso in capo al soggetto che ritira il Veicolo di regolare autorizzazione alla guida e che il Veicolo abbia idonea copertura assicurativa per la circolazione di cui fornisce copia alla Concedente.
Luogo Data
➥ IL FORNITORE (timbro e firma leggibile)
➥ FIRMA UTILIZZATORE
(timbro e firma Legale Rappresentante / Procuratore / Professionista)
FIDITALIA S.p.A.
Xxx X. Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
Tel. +39 02.43.01.1 - Fax x00 00.00.00.00.00 - xxx.xxxxxxxxx.xx
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Fiditalia S.p.A. Xxx X. Xxxxx, 00 - 00000 XXXXXX TEL. +39 02.43.01.1 - FAX x00 00.00.00.00.00 - xxx.xxxxxxxxx.xx - CAPITALE SOCIALE EURO 130.000.000,00 I.V. - COD. FISCALE, P. IVA E REGISTRO IMPRESE MILANO N° 08437820155 - INTERMEDIARIO ISCRITTO NELL’ELENCO SPECIALE EX ART. 107 T.U.B. AL N° 19365 E SOTTOPOSTO ALLA VIGILANZA DI BANCA D’ITALIA CON SEDE IN XXX XXXXXXXXX, 00 00000 XXXX - SOCIETÀ ISCRITTA ALL’ALBO DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO DI CUI ALL’ART. 114-SEPTIES T.U.B. AL N° 19365.6 - INTERMEDIARIO ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI SEZ. D - N° ISCR. D000026922 - ASSOCIATA ASSOFIN E ASSILEA. FIDITALIA S.P.A. È SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETE GENERALE S.A.
Milano
OGGETTO: IMPUTAZIONE CANONE ANTICIPATO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA CON PATTO DI RISCATTO N.
Utilizzatore: Veicolo:
Marca:
Tipo:
Telaio:
Con la presente, dichiariamo di aver ricevuto dall’Utilizzatore sopra indicato l’importo di Vostra spettanza relativo al Canone Anticipato del contratto di locazione finanziaria di cui in epigrafe composto da canone iniziale, commissione gestione pratica e imposta di bollo per complessivi
€ (IVA compresa).
Il suddetto importo è stato versato attraverso:
❏ Sepa Credit Transfer (SCT): allegare copia o stampa della ricevuta dell’ordine di Sepa Credit Transfer (SCT);
❏ assegno bancario/circolare: Istituto bancario data importo €
❏ ritiro di autovettura usata: marca/modello:
valore € n. targa anno costruzione
Essendo l’importo uguale o maggiore di € 15.000,00 alleghiamo altresì la seguente documentazione:
❏ il modulo dell’ordine in caso di permuta dell’auto usata;
❏ copia dell’assegno;
XX/XX/XXXX
❏ altro.
XXXXXXX
Detto importo viene da noi trattenuto quale acconto della nostra fattura n° alla vendita del veicolo oggetto del contratto di locazione finanziaria.
del
a Voi intestata e relativa
Fermo quanto sopra, ci impegniamo a rispettare gli obblighi assunti con la convenzione con Voi intercorrente e, in particolare:
- ad espletare gli obblighi di immatricolazione del veicolo ed a trasmettere non appena disponibile copia del libretto di circolazione, nonché originale del Certificato di Proprietà;
- ad inviarVi copia della polizza assicurativa, con vincolo a vostro favore rilasciata dall’Utilizzatore all’atto della consegna del Veicolo.
➥ IL FORNITORE (timbro e firma leggibile)
FIDITALIA S.p.A.
Xxx X. Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
Tel. +39 02.43.01.1 - Fax x00 00.00.00.00.00 - xxx.xxxxxxxxx.xx
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Fiditalia S.p.A. Xxx X. Xxxxx, 00 - 00000 XXXXXX TEL. +39 02.43.01.1 - FAX x00 00.00.00.00.00 - xxx.xxxxxxxxx.xx - CAPITALE SOCIALE EURO 130.000.000,00 I.V. - COD. FISCALE, P. IVA E REGISTRO IMPRESE MILANO N° 08437820155 - INTERMEDIARIO ISCRITTO NELL’ELENCO SPECIALE EX ART. 107 T.U.B. AL N° 19365 E SOTTOPOSTO ALLA VIGILANZA DI BANCA D’ITALIA CON SEDE IN XXX XXXXXXXXX, 00 00000 XXXX - SOCIETÀ ISCRITTA ALL’ALBO DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO DI CUI ALL’ART. 114-SEPTIES T.U.B. AL N° 19365.6 - INTERMEDIARIO ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI SEZ. D - N° ISCR. D000026922 - ASSOCIATA ASSOFIN E ASSILEA. FIDITALIA S.P.A. È SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETE GENERALE S.A.