COMUNE DI SCANDICCI Città Metropolitana di Firenze
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 124 DEL 27/08/2020
Allegato “A”
COMUNE DI SCANDICCI
Città Metropolitana di Firenze
Regolamento per la disciplina del “Fondo per le Funzioni Tecniche” ai sensi dell’art.113 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
INDICE
CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto ed Ambito oggettivo di applicazione Art. 2 Costituzione e Finanziamento del Fondo
Art. 3 Svolgimento dell’attività - spese di funzionamento degli uffici
CAPO II° - CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER INCENTIVARE LE FUNZIONI TECNICHE
Art. 4 Ambito soggettivo di applicazione (soggetti beneficiari) Art. 5 Costituzione dei Gruppi di Lavoro
Art. 6 Ripartizione del Fondo di incentivazione
Art. 7 Fondo per funzioni tecniche in caso di modifiche al contratto Art. 8 Accertamento delle attività svolte
Art. 9 Modalità di liquidazione dell’incentivo
Art. 10 Criteri di riduzione dell’incentivo o del fondo connesse alla realizzazione di un’opera o di un lavoro
Art. 11 Cause di esclusione dal pagamento del compenso incentivante Art. 12 Prestazioni professionali specialistiche escluse
CAPO III° - FONDO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Art. 13 Determinazione e finalità del Fondo per l’innovazione tecnologica Art. 14 Gestione del Fondo per l’innovazione tecnologica
CAPO IV° – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 15 Riferimenti legislativi e semplificazione Art. 16 Criterio di rotazione
Art. 17 Limiti economici
Art. 18 Abilitazione professionale Art. 19 Polizza assicurativa
Art. 20 Disciplina transitoria
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto ed Ambito oggettivo di applicazione
1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina del “Fondo Incentivi per Funzioni Tecniche”, in seguito denominato anche “Fondo”, ai sensi dell’articolo 113 del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” (in seguito anche “Codice”) e s.m.i. (D.Lgs. n.285/2017 e L. n.205/2017) .
2. Il Fondo di Incentivi per funzioni tecniche è costituito, per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture, nei limiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, in rapporto all’entità e alla complessità dell’acquisizione dell’opera pubblica, servizio o fornitura.
3. Il fondo di cui al presente regolamento è ripartito in due parti: una denominata “Fondo incentivante”, alla quale è destinato l’80% delle risorse finanziarie complessive e destinata all’incentivo dei dipendenti secondo il presente Regolamento, e una denominata “Fondo per l’innovazione tecnologica”, in seguito anche “Fondo per l’innovazione”, alla quale è destinata il rimanente 20% ed è trattato al Capo III del presente Regolamento.
4. Ai sensi dell’art.113 comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici, l’80% del Fondo è destinato a incentivare i dipendenti incaricati delle attività di seguito specificate:
a) Attività di programmazione della spesa per investimenti
b) attività per la verifica dei progetti
c)attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando;
d)attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
e)attività di responsabilità unico del procedimento;
f) attività di direzione dei lavori ovvero di direzione dell’esecuzione del contratto;
g)attività di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità;
h)attività di collaudo statico.
i) Attività di collaborazione tecnico/giuridico-amministrativo
La sua ripartizione viene effettuata in relazione alle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle assunte, alla complessità dell’opera ed all’effettivo rispetto dei costi e dei tempi stabiliti in fase di progetto, nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
0. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l’accertamento del Dirigente o altro soggetto preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all’acquisizione di servizi o forniture, dell’effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
L’accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui al co.4 del presente articolo affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui agli art.10.
Costituiscono requisito necessario al riconoscimento del compenso incentivante al personale la presenza di tutte e tre le seguenti condizioni:
• il lavoro, il servizio o la fornitura devono essere inseriti nella programmazione dell’Ente o comunque essere stati approvati dall’Ente;
• i documenti di gara devono essere provvisti degli elaborati progettuali di gara previsti dal Codice dei Contratti (D.Lgs.50/2016), dal Regolamento attuativo, dalla legislazione comunque vigente, fatte salve le deroghe autorizzate dal RUP;
• il lavoro, il servizio o la fornitura deve essere affidata mediante procedura di selezione del contraente conforme a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici ovvero procedura di evidenza pubblica , o comparativa con esclusione dell’affidamento diretto e lavori di somma urgenza.
6. Tutti i progetti, sia essi di lavori, servizi o forniture, devono comprendere tutti gli elaborati, pareri, e nulla osta, verifiche e validazioni prescritti dalle norme v i g e n t i e possedere tutti i requisiti tecnici ed amministrativi previsti per l’indizione della procedura di selezione del contraente.
7. Il Fondo per l’innovazione tecnologica è destinato all’aggiornamento tecnologico e informatico (incluso software) all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti d’innovazione, alla progettazione, conduzione, collaudo e manutenzione dell’opera pubblica e/o di servizi pubblici, nonché alla implementazione di banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa nell’ambito dei lavori pubblici.
ll restante 20 per cento delle risorse finanziarie del Fondo di cui al presente articolo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto
da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
8. In caso di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, per le quali sia esclusa la possibilità di finanziare il Fondo incentivante, esso potrà non essere costituito oppure potrà essere limitato proporzionalmente all’eventuale quota di contributo finanziata dall’Amministrare comunale.
9. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi le forniture di acquisto di beni di consumo gli affidamenti diretti ed i lavori in amministrazione diretta, i beni e servizi acquisiti mediante adesione a convenzioni Consip o prodotti a catalogo del mercato elettronico, e tutti i contratti esclusi dall’applicazione del Codice dei Contratti.
Articolo 2
Costituzione e Finanziamento del Fondo
1. Il “Fondo incentivi per Funzioni Tecniche” è costituito dall’accantonamento di risorse finanziarie nella misura massima del 2% (due per cento) modulato sugli importi posti a base di gara di un lavoro, di un servizio o di una fornitura al netto dell’IVA.
2. Il Fondo viene costituito mediante la sua previsione all’interno del quadro economico dell’opera, lavoro, fornitura o servizio. L’impegno di spesa viene effettuato, prima dell’inizio dell’opera e/o lavoro o prima dell’inizio della fornitura o del servizio con determinazione del dirigente competente ad adottare la determinazione a contrattare, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.
3. Per ogni s ingolo appalto di lavori pubblici , la percentuale di cui al c omma precedente è data dall’addizione di una delle aliquote percentuali di cui al seguente punto a) e di una di quelle di cui al seguente punto b):
a) Aliquota relativa all’entità dell’opera per appalti di lavori:
1,00% | da € 5.000 fino a € 1.000.000,00 |
0,80% | Oltre € 1.000.000,00 e fino alla soglia comunitaria per appalti di lavori |
0,50% | Oltre la soglia comunitaria per appalti di lavori |
b) Aliquota relativa alla tipologia dell’opera:
1,00% | Lavori di edilizia, di impianti tecnologici e di opere d’arte stradali |
0,80% | Lavori di strade, piazze, giardini e di altra tipologia |
4. Per ogni appalto di servizi o forniture, qualora sia necessario nominare il direttore dell’esecuzione 1 , la percentuale di cui al comma 1 è data dalla seguente aliquota:
Fino alla soglia comunitaria
1,00%
1 Il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:
a) prestazioni d’importo superiore a € 500.000,00
b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
c) prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze;
d) interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
e) per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongono il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento. (cfr. ANAC L.G. n.3/2016 par.10.2)
Per interpolazione lineare | Oltre la soglia comunitaria fino a € 5.548.0000,00 |
0,50% | Oltre € 5.548.0000,00 |
5. Gli accantonamenti di cui al presente articolo sono inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell’opera o del lavoro, della fornitura o del servizio e fanno carico agli stanziamenti previsti per l’esecuzione degli stessi.
6. L’accantonamento avviene:
- per i lavori, al momento dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnic o- ec onomica , del progetto definitivo ovvero esecutivo che è posto a base della gara d’appalto o di altra procedura di affidamento prevista dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- per le forniture e servizi, al momento dell’approvazione dei documenti progettuali da porsi a base di gara.
7. Nel caso in cui alcune parti d e l l e a t t i v i t à i n c e n t i v a t e , incluso eventuali consulenze su specifiche problematiche, siano affidate all’esterno, l'importo da accantonare viene ridotto proporzionalmente su indicazione del responsabile unico del procedimento, in ragione dell’incidenza del valore delle opere oggetto dell’intervento esterno. Dette riduzioni costituiscono economie di spesa per l'Amministrazione.
Il costo delle opere, ai fini della determinazione del Fondo, deve intendersi al netto dell'IVA, delle somme destinate agli espropri od all'acquisto delle aree, delle somme destinate all'acquisto di beni mobili e di ogni eventuale ulteriore importo a disposizione.
Articolo 3
Svolgimento dell’attività – spese di funzionamento degli uffici
1. L’attività di cui all’art. 1 viene espletata di norma durante il normale orario di lavoro. Le spese necessarie per la produzione e l’esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali, le utenze, le riproduzioni e l’utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l’effettuazione delle missioni strettamente utili e necessarie per lo svolgimento dell’incarico.
2. Le spese di cui al comma 1 assorbono i rimborsi spese di qualunque genere previsti nelle tariffe professionali applicabili ai sensi del presente regolamento.
CAPO II
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER INCENTIVARE LE FUNZIONI TECNICHE
Articolo 4
Ambito soggettivo di applicazione (Soggetti beneficiari)
1. I soggetti destinatari della ripartizione dell’incentivo sono individuati nei dipendenti dell’Ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche di cui all’art.1 comma 4 nelle loro vari componenti tecniche ed amministrative e in particolare:
• nel personale degli uffici tecnici ed amministrativi che abbia partecipato alla programmazione della spesa per investimenti di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto disposto all’art.26 e segg. del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere d’invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell’appalto;
• nel personale degli uffici tecnici ed amministrativi che abbia partecipato alla valutazione preventiva dei progetti, alla loro verifica e validazione ai sensi della normativa vigente;
• nel personale degli uffici tecnici ed amministrativi che abbia partecipato predisposizione e controllo delle procedure di gara e delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici, incluso eventuale attività di centrale di committenza
• nel RUP (responsabile unico del procedimento);
• nel personale degli uffici tecnici ed amministrativi che abbia partecipato alla direzione dei lavori (direttore dei lavori, direttori operativi, ispettori di cantiere, ecc...) o alla direzione dell’esecuzione del contratto;
• nel personale degli uffici tecnici ed amministrativi che abbia partecipato collaudo tecnico amministrativo di un lavoro o verifica di conformità di un servizio o di una fornitura
• nel personale tecnico che ha svolto il collaudo statico (ove necessario)
• nei collaboratori, tecnici ed amministrativi, del responsabile unico del procedimento che svolgono compiti di supporto alle attività di cui all’art.1 comma 4, ivi compreso il personale dell’ufficio espropri
per gli atti di definizione di procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici.
2. Può essere soggetto destinatario della ripartizione dell’incentivo il personale tecnico e amministrativo di altri Settori o Servizi, individuato mediante specifico e motivato atto del responsabile unico del procedimento e subordinatamente all’assenso del dirigente del settore di appartenenza, purché in possesso dei requisiti di legge per esercitare la responsabilità diretta della funzione affidata o della professionalità finalizzata a fornire adeguata collaborazione di natura tecnica o amministrativa al responsabile unico del procedimento, ed assegnato temporaneamente, ai soli fini dello svolgimento della funzione richiesta, al Settore attuatore dell’intervento.
3. Ai sensi dell’art.113, comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all’interno del gruppo di lavoro di cui all’art.6 del presente regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economica, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.
Articolo 5 Costituzione dei Gruppi di Lavoro
1. I gruppi di lavoro sono costituiti da figure professionali, tecniche ed amministrative che contribuiscono, ognuno per la propria esperienza, formazione e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessari alla programmazione e alla realizzazione dell’opera, lavoro, fornitura o servizio. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o direzione dell’esecuzione del contratto, di collaudo o di verifica di conformità, di eventuali esecuzione di procedure espropriative e per la nomina del responsabile unico del procedimento.
2. Il Dirigente del Settore competente ad adottare la determinazione a contrarre ai sensi dell’art.192 del D.Lgs 00.0.0000 x.000, tenuto conto degli Atti di Programmazione dell’Ente e degli indirizzi e priorità stabiliti dalla Giunta Comunale individua i componenti il gruppo di lavoro di ogni singolo intervento di lavori, forniture o servizi mediante proprio provvedimento o disposizione, sentito il RUP
se già nominato. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell’art. 35 ess. Della L.190/2012
3. Il provvedimento o lettera d’incarico che individua il gruppo di lavoro deve indicare:
• l’opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
• l’importo presunto posto a base di gara o l’importo lordo del quadro economico;
• il nominativo del responsabile unico del procedimento per la realizzazione della specifica OO.PP.;
• il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale
• il termine ritenuto necessario per l’esecuzione del lavoro, del servizio o della fornitura, eventualmente anche articolato in fasi relative a vari sub-procedimenti (ad es. la data presunta entro la quale dovrà essere ultimata l’attività di progettazione, la data entro la quale procedere con indizione della gara di appalto, la data entro la quale dovrà essere avviato il cantiere o il servizio o la fornitura, la data di conclusione dell’intervento, ecc...);
4. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro sono possibili in qualsiasi momento con atto o lettera del Dirigente di cui al comma 2, sentito il RUP.
5. Le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro sono attribuite dal Dirigente di cui al comma 2 su proposta non vincolante del RUP in due fasi: la prima, relativa alla fase dalla programmazione della gara d’appalto, al momento del provvedimento di efficacia dell’aggiudicazione e la seconda, relativa alla fase esecutiva, dopo l’avvenuta approvazione del collaudo tecnico-amministrativo o della verifica di conformità.
6. La costituzione di gruppi di lavoro intersettoriale avviene mediante atto o lettera d’incarico a firma congiunta dei Dirigenti responsabili dei Settori alle cui dipendenze le persone sono poste, mentre per tutte le altre attività del presente Regolamento risulta competente il Dirigente del Settore tenuto ad adottare la determinazione a contrarre ai sensi dell’art.192 del D.Lgs 18.8.2000 n.267.
7. Il gruppo di lavoro incaricato della redazione e sottoscrizione dei documenti di gara per l’acquisizione di forniture e servizi assume la denominazione di “collegio tecnico”.
Articolo 6
Ripartizione del Fondo di incentivazione
1. Per ogni singola opera o lavoro, servizio o fornitura, il Fondo incentivante i dipendenti viene determinato nella misura dell’80% (ottanta per cento) del Fondo costituito ai sensi dell’articolo 2 del presente regolamento.
2. Per l’ambito opere e lavori pubblici, la ripartizione dell’incentivo per ciascuna opera o lavoro è fatta dal Dirigente competente, secondo le percentuali di seguito riportate, rapportate alla quota dell’80% del fondo complessivo, fra le seguenti figure professionali e secondo le percentuali a fianco di ciascuna indicate nella sottostante tabella:
INCENTIVI PER LAVORI E OPERE PUBBLICHE | ||||
Attività/Funzione affidata | Percentuale ripartizione | Percentuale per attività max | ||
A) Programmazione della spesa per investimenti: | ||||
- responsabile programmazione | 2% | 5% | ||
- collaboratori tecnici ed amministrativi | 3% | |||
B) Valutazione preventiva dei progetti: | 5% | |||
- verificatore progettazione | 3% | |||
- collaboratori tecnici ed amministrativi | 2% | |||
C) Predisposizione e Controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici: - centrale di committenza - personale Unità operativa individuato dal RUP | 2% | 5% | ||
3% | ||||
D) Responsabile unico del procedimento (RUP): | 15% | |||
- responsabile unico del procedimento | 10% | |||
- collaboratori tecnici ed amministrativi | 5% | |||
E) Fase Esecutiva - Direzione dei Lavori: E.1) nel caso direttore dei lavori con qualifica di CSE e all’uopo incaricato: - direttore dei lavori - altre figure (direttori operativi, ispettori, collaboratori tecnici ed amministrativi) E.2) nel caso direttore lavori senza qualifica di CSE: - direttore dei lavori - altre figure (direttori operativi, ispettori, collaboratori tecnici ed amministrativi) | 55% | |||
35% fino a 20% | ||||
30% fino a 25% | ||||
F) Collaudi: - Collaudo Tecnico Regolare esecuzione) - Collaudo statico | Amministrativo | (o | 15% | |
10% | ||||
5% | ||||
TOTALE | 100% |
3. Per l’ambito degli appalti di servizi e forniture, la ripartizione dell’incentivo per ciascuna opera o lavoro è fatta dal Dirigente competente, secondo le percentuali di seguito riportate, rapportate alla quota dell’80% del fondo complessivo, fra le seguenti figure professionali e secondo le percentuali a fianco di ciascuna indicate nella sottostante tabella:
INCENTIVI PER SERVIZI E FORNITURE | ||
Attività/Funzione affidata | Percentuale ripartizione | Percentuale per attività max |
A) Programmazione della spesa (redazione ed | ||
aggiornamento del programma biennale degli | ||
acquisti e dei servizi): | ||
- responsabile programmazione - collaboratori tecnici ed amministrativi | 2% 3% | 5% |
B) Valutazione preventiva dei progetti: | ||
- verificatore progettazione - collaboratori tecnici ed amministrativi | 3% 2% | 5% |
C) Predisposizione e Controllo delle procedure di | ||
gara e di esecuzione dei contratti pubblici: | ||
- centrale di committenza - personale Unità operativa individuato dal | 4% 6% | 10% |
RUP | ||
D) Responsabile unico del procedimento (RUP): | ||
- responsabile unico del procedimento - collaboratori tecnici ed amministrativi | 15% 10% | 25% |
E) Fase Esecutiva: - direzione esecuzione del contratto (direttore esecuzione e collaboratori) - attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti - altri collaboratori tecnici ed amministrativi | 35% | |
5% | 45% | |
5% | ||
F) Verifica di conformità o collaudo. | 10% | 10% |
TOTALE | 100% |
4. Qualora un unico soggetto ricopra più ruoli o alcune attività/ prestazioni vengano accorpate, le singole quote di competenza sono cumulate.
5. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l’oggetto principale del contratto. Ai sensi dell’art.28 comma 1 del Codice, l’oggetto principale dell’appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.
6. I soggetti destinatari dell’incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica la responsabilità del procedimento, del sub-procedimento o attività. I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività.
7. Ai collaboratori tecnici o amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell’attività specifica non superiore al 35% della corrispondente aliquota. La restante quota viene riconosciuta al responsabile dell’attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l’attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell’attività. In ogni caso, per ogni singolo intervento, ciascun collaboratore non può complessivamente avere un incentivo superiore al 50% di quello spettante al direttore dell’esecuzione del contratto o al direttore dei lavori.
8. Le somme corrispondenti a fasi che non sono svolte da dipendenti dell’Amministrazione, in quanto affidate a personale esterno, ai sensi dell’art.113 comma 3 del Codice, non costituiscono economie ma incrementano il “Fondo per Incentivi per funzioni tecniche”. Tali quote, evidenziate negli atti di liquidazione, vengono accantonate ed, a consuntivo, destinate ad incrementare la parte del fondo per l’innovazione tecnologica ai sensi dell’art.113 comma 3 penultimo capoverso e costituiscono economie di spesa.
9. L’incentivo viene riconosciuto solo a seguito del provvedimento di efficacia dell’aggiudicazione. In fase di esecuzione dell’opera pubblica, qualora l’attività del Gruppo di lavoro sia interrotta per causa non imputabile ai s u o i componenti, il compenso incentivante è dovuto per le attività già espletate, quantificate e certificate dal responsabile unico del procedimento e convalidato dal Dirigente del Settore attuatore dell’intervento.
10. Le spese destinate all’incentivazione s’intendono comprensive degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’ente.
Articolo 7
Fondo per funzioni tecniche in caso di modifiche al contratto
1. Le m o d i f i c h e d e i c o n t r a t t i a i s e n s i d e l l ’ a r t . 1 0 6 d e l C o d i c e d e i C o n t r a t t i ( i n c l u s o l e varianti in corso d’opera) d a n n o l u o g o a l l a c o s t i t u z i o n e d e l F o n d o p e r f u n z i o n i t e c n i c h e d i c u i a l l ’ a r t . 1 e a p e r c e p i r e l ’ i n c e n t i v o soltanto qualora comportino l a v o r i / s e r v i z i / f o r n i t u r e a g g i u n t i v e c o n n e s s e a d un’attività di progettazione ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d’asta. L’incentivo, in questo caso, è calcolato sull’importo della perizia di variante e suppletiva eccedente rispetto all’importo iniziale del progetto iniziale approvato dei lavori, servizi o forniture.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti o modifiche al contratto non conformi all’art.106 comma 1 del D.Lgs.50/2016 o che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione o l’utilizzazione dell’opera, del servizio o della fornitura.
Articolo 8 Accertamento delle attività svolte
1. Il RUP redige apposite certificazioni dei singoli lavori, servizi o forniture per i quali sono maturati i presupposti e le condizioni per la liquidazione dei compensi agli aventi diritto. Le certificazione o dichiarazione devono attestare che:
- il progetto comprende tutta la documentazione richiesta per legge per l’affidamento dell’appalto;
- il rispetto dei tempi assegnati nell’atto o nella lettera di costituzione del gruppo di lavoro per le varie fasi e procedure dell’intervento di acquisizione di un lavoro, servizio o fornitura, evidenziando i motivi di eventuali difformità e le cause che le hanno determinate;
- la verifica della qualità della documentazione richiesta per legge posta a base di gara;
- il rispetto dei tempi e delle procedure per gli atti di gara
- il rispetto dei tempi per l’esecuzione dell’opera o lavoro, del servizio o fornitura, gli eventuali ritardi e le loro cause, nonché il rispetto dei costi previsti o gli incrementi eventualmente verificatisi.
2. Completate le varie fasi del procedimento, viste le certificazioni del RUP di cui al punto precedente, il dirigente del settore competente le verifica e convalida la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento o nella lettera di costituzione del gruppo di lavoro, nonchè l’importo definitivo a base del compenso incentivante e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuali.
3. Ai fini dell’erogazione degli incentivi è necessario l’accertamento positivo, da parte del dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro, dell’effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L’accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.
4. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti la realizzazione dell’opera o l’acquisizione di un servizio o di una fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il Dirigente attuatore dell’intervento dispone con proprio atto la riduzione dei compensi secondo quanto previsto all’art.10 del presente Regolamento.
Articolo 9
Modalità di liquidazione dell’incentivo
1. Il Dirigente del Settore attuatore del lavoro, servizio o fornitura provvede alla liquidazione dei compensi ai dipendenti che ne hanno diritto sulla base dell’accertamento di cui all’art.8, da richiamare nell’atto di liquidazione.
2. La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:
- per la fase di programmazione, verifica e di affidamento: intera quota a seguito del provvedimento di efficacia aggiudicazione.
- per la fase di esecuzione: intera quota con l’approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di opere o lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o forniture);
- per il ruolo di RUP e per tutte le altre fasi ed attività non indicate nei punti precedenti: il 50% della quota ad a seguito del provvedimento di efficacia aggiudicazione e il restante 50% con l’approvazione dl certificato di collaudo o di regolare esecuzione (se trattasi di lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o forniture).
3. Ai sensi dell’art.113 comma 3 del Codice, le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’Amministrazione ovvero prive dell’accertamento di cui all’articolo 8, non costituiscono economie ma incrementano il “Fondo per Incentivi per funzioni tecniche”. Tali quote, evidenziate negli atti di liquidazione, vengono accantonate ed, a consuntivo, destinate ad incrementare la parte del fondo per l’innovazione tecnologica ai sensi dell’art.113 comma 3 penultimo capoverso,
Sulla base delle certificazioni di cui all’articolo precedente, il Dirigente del Settore dispone la corresponsione dell’incentivo agli aventi diritto, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai singoli dipendenti. Tali atti sono inviati all’ufficio competente per la liquidazione degli importi del compenso incentivante agli aventi diritto entro il trimestre successivo.
4. L’incentivo relativo alla direzione dei lavori ed alla redazione del certificato di regolare esecuzione o d i c o l l a u d o e il residuo 50% del compenso spettante al RUP della tabella di cui all’ art. 7, è liquidato entro 60 giorni dalla data d’approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo, e comunque entro 120 gg. dalla data di consegna dello stesso. Qualora per la realizzazione dell’opera sia prevista una durata superiore a un anno, il RUP può redigere la certificazione di cui al comma 1 con attribuzione del compenso percentualmente allo stato di avanzamento dei lavori e il Dirigente può disporne la liquidazione in acconto entro 90 gg. dal superamento dell’anno di lavori, compatibilmente con quanto disposto dal precedente articolo 8, commi 3 e 4.
Articolo 10
Criteri di riduzione dell’incentivo o del fondo connesse alla realizzazione di un’opere o di un lavoro (rif. art.113 c.3 D.Lgs.50/2016)
1. In caso di mancato rispetto dei termini indicati nell’atto o nella lettera di costituzione dei Gruppi di Lavoro di cui all’art.6, si applica una riduzione della quota spettante per l’incentivazione dei dipendenti pari allo 0,1% per ogni giorno lavorativo di ritardo fino ad una riduzione massima della quota del 10%.
2. L’incentivo è ridotto nella stessa misura e con le stesse modalità stabilite al comma precedente in caso di ritardo nella realizzazione dell’opera o dei lavori rispetto ai tempi stabiliti. Ai fini dell’applicazione del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni legittime, redazione di varianti e modifiche contrattuali approvate dall’amministrazione, a concessione di proroghe e ritardi dovuti all’appaltatore.
3. Le riduzioni dell’incentivo previste dal presente articolo non si applicano se il mancato rispetto dei termini o il ritardo non sono ascrivibili a fatti, ritardi o omissioni del gruppo di lavoro.
4. In caso di incrementi dei costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo dell’opera o dei lavori, depurato del ribasso d’asta offerto in sede di gara, causati da errori od omissioni di dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro o di incaricati della progettazione, di loro collaboratori, si applica il successivo articolo 11.
Articolo 11
Cause di esclusione dal pagamento del compenso incentivante
1. Non hanno diritto a percepire il compenso:
a) il responsabile unico del procedimento quando “violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge” e dai Regolamenti o “che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza”; in tal caso è inoltre “tenuto a risarcire i danni derivati alla Amministrazione aggiudicatrice in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dall'ordinamento” comunale;
b) i dipendenti incaricati della progettazione nel caso di varianti in corso d’opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo;
c) i dipendenti incaricati della progettazione di opere o lavori pubblici, quando il ritardo ingiustificato nella consegna degli elaborati superi di oltre la metà il termine assegnato;
d) i dipendenti incaricati della Direzione lavori o del collaudo che violino gli obblighi posti a loro carico dalle norme sui lavori pubblici o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza.
2. L’accertamento della sussistenza delle ipotesi previste al comma 1 lett. b), c) e d) è di competenza del responsabile unico del procedimento. Nella certificazione di cui all’articolo 10 il responsabile unico deve dare atto dell’insussistenza delle cause di esclusione.
3. L’accertamento delle ipotesi di cui al precedente comma 1 lett. a) è di competenza del soggetto deputato al controllo dell’attività del dipendente secondo le regole di Organizzazione dell'Ente.
Articolo 12
Prestazioni professionali specialistiche escluse
1. Sono estranee al presente regolamento e quindi non oggetto di incentivazione ai sensi dell’art.113 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. tutte le prestazioni professionali, tecniche ed amministrative che non determinano l’affidamento di un lavoro, un servizio o fornitura.
2. Sono esclusi dalla corresponsione degli incentivi:
• le forniture di acquisto di beni di consumo;
• gli appalti di forniture di beni e servizi dove non è prevista la nomina di un direttore dell’esecuzione del contratto;
• gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture eseguiti con semplice preventivo o con determinazione di assegnazione e impegno spesa, gli affidamenti diretti, i lavori in amministrazione diretta o affidati con procedura di somma urgenza.
3. Sono estranee al presente regolamento, inoltre, le seguenti prestazioni:
▪ gli studi e le analisi di fattibilità;
▪ la formazione di elenchi di operatori economici;
• gli studi e le indagini geognostiche, idrogeologiche, sismiche e chimiche, le denunce ISPELS, i collaudi degli ascensori, le pratiche c.p.i., le pratiche relative ai vigili del fuoco e sanitarie non legate all’affidamento di un lavoro;
• ogni attività non rientrante nell’ambito oggettivo di applicazione dell’art.113 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i..
CAPO III
FONDO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Articolo 13
Determinazione e finalità del Fondo per l’innovazione tecnologica
1. Per ogni singolo lavoro, servizio o fornitura, il Fondo per l’innovazione tecnologica è determinato nella misura del 20 per cento del Fondo costituito ai sensi dell’articolo 2 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.
2. Il fondo di cui al presente articolo è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
nell’ambito dei lavori pubblici. Una parte delle risorse, comunque non superiore al 30%, può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
3. A titolo indicativo e non esaustivo, con il presente fondo sono finanziabili i seguenti acquisti di beni e servizi:
• strumenti informatici e software in genere finalizzati all’ausilio della progettazione, direzione lavori, gestione della sicurezza, conduzione e gestione dell’opera pubblica (sia immobiliare che di rete);
• strumenti di misura e verifica tecnica;
• strumenti tecnologici e informatici di rete, inclusi portali web finalizzati alla gestione ed implementazione delle banche dati relativi alle OO.PP., alla gestione del patrimonio immobiliare, alla Protezione Civile;
• strumenti tecnologici e informatici per il controllo, monitoraggio e miglioramento della capacità di spesa relativi alle OO.PP.;
• manutenzione dei precedenti sistemi.
Articolo 14
Gestione del Fondo per l’innovazione tecnologica
1. Il fondo per innovazione tecnologica di cui al presente regolamento è assegnato al Dirigente del Settore 5 che predispone in collaborazione e con nulla osta del RDT dell’Ente un piano annuale e biennale circa il fabbisogno di innovazione tecnologica, comunicato annualmente dai Dirigenti degli altri Settori.
2. Il Piano annuale e biennale viene approvato con determina dirigenziale e la copertura di spesa per la sua attuazione è assicurata, in via non esclusiva, dalle somme del Fondo per l’innovazione tecnologica.
3. Le somme del fondo per l’innovazione non utilizzate nell’anno precedente costituiscono incremento della dotazione economica del fondo per l’anno successivo.
4. Gli acquisti di beni e servizi previsti nel piano di cui al comma 1 sono effettuati dalle strutture comunali competenti in materia come previsto dall’ordinamento.
CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 15
Riferimenti legislativi e semplificazione
1. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente regolamento, si rinvia alla legislazione sui contratti pubblici vigente, in particolare al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs.50/2016) e successive modifiche ed integrazioni e ai regolamenti di attuazione.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale.
3. A fini della semplificazione amministrativa, il presente regolamento s’intende automaticamente modificato, senza necessità di specifico recepimento, nel caso di modifiche normative nazionali o regionali immediatamente applicabili e specificatamente in merito ai seguenti aspetti:
a) il valore massimo di costituzione del Fondo di cui all’art.113 del D.Lgs. 50/2016 si assume pari al massimo stabilito dalla normativa nazionale vigente (attualmente pari al 2% dell’importo a base di gara dell’opera pubblica);
b) la percentuale di ripartizione tra parte relativa ad incentivare i dipendenti per le funzioni tecniche e la parte relativa all’innovazione tecnologia si assumono pari alle percentuali stabilite dalla normativa nazionale (attualmente pari rispettivamente all’80% del Fondo per la quota relativa all’incentivo ai dipendenti e al 20% per la quota relativa all’innovazione tecnologica).
Articolo 16 Criterio di rotazione
1. Nell’individuazione del personale addetto alle attività del presente regolamento i dirigenti dei settori dovranno attenersi al principio di rotazione, al fine di consentire a tutto il personale attribuito ai settori, se in possesso dei requisiti e delle capacità lavorative idonee allo svolgimento delle prestazioni richieste, di partecipare a tali attività.
Articolo 17 Limiti economici
1. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l’importo del 50% (cinquanta per cento) del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dall’Ufficio Personale in sede di erogazione, sulla base dell’ordinario trattamento spettante al dipendente. L’eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.
2. Ai dipendenti beneficiari degli incentivi di cui al presente regolamento possono essere riconosciute anche le altre forme di incentivazione previste dalla legge e dai contratti nazionali e decentrati vigenti, con le modalità e nei limiti dagli stessi stabiliti.
Articolo 18 Abilitazione professionale
1. I progetti sono redatti da dipendenti dell’Ente e firmati da dipendenti abilitati all’esercizio della professione secondo i rispetti ordinamenti professionali o comunque da dipendenti in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e dalla legislazione vigente.
Articolo 19 Polizza assicurativa
1. Ai sensi dell’articolo 24, comma 4, del D. Lgs. 18.04.2016 n.50 e s.m.i., l’Amministrazione comunale provvede a contrarre idonee polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, nonché della verifica e della validazione del progetto.
2. L’Amministrazione comunale provvede, altresì, a contrarre idonee garanzia assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti oggetto del presente Regolamento nei limiti e nelle forme previste dalla vigente legislazione e dal contratto collettivo di lavoro.
Articolo 20 Disciplina transitoria
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano retroattivamente senza costituire tetto al fondo del lavorio accessorio dal 1/01/2018.
2. Le medesime disposizioni si applicano dal 20/04/2016 al 31/12/2017 unicamente se previsti nel quadro economico e riportati, in sede di contrattazione integrativa nel fondo.
3. Il regolamento previgente approvato con Delibera G.C. n.16 del 02/02/2016 si applica esclusivamente alle attività dallo stesso disciplinate compiute precedentemente alla data del 19/04/2016 di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016.
4. L’attività oggetto d’incentivazione svolta dai dipendenti deve essere idoneamente documentata (ad es. mediante: sottoscrizione di documentazione, atti di approvazione di progetti, contabilità, collaudi, ecc...).