Fondo FESR Dipartimento della Gioventù Struttura di Missione
UNIONE EUROPEA Presidenza del Consiglio dei Ministri
Fondo FESR Dipartimento della Gioventù Struttura di Missione
Procedura di gara aperta per l’affidamento del Servizio di supporto alle Regioni Obiettivo Convergenza per la realizzazione delle Attività Regionali del “Piano di riorganizzazione e rafforzamento delle capacità Per la Gioventù”. CIG: 0345815F8C
ALLEGATO 3 – SCHEMA DI CONTRATTO
PREMESSO QUANTO SEGUE
- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Xxxxx Xxxxxxxxxxx, e in particolare l'art. 46, recante disposizioni in ordine alle risorse utilizzabili per le attività di assistenza tecnica agli Stati membri;
- Nell’ambito della politica Regionale Unitaria per il periodo di Programmazione 2007/2013, lo Stato Italiano ha elaborato il Quadro Strategico Nazionale (QSN) in conformità con quanto previsto nel Reg. (CE) n. 1083/2006;
- il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007/2013 (QSN) adottato con Decisione della Commissione Europea C (2007) 3329 del 13 luglio 2007, e, in particolare, la "Priorità 10" del QSN avente ad oggetto "Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci";
- Con Decisione C(2007) 3982 del 17 agosto 2007 è stato approvato il Programma Operativo Nazionale Governance e Assistenza Tecnica (PON GAT), cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- L’Obiettivo II.4 del PON prevede che ciascuna Amministrazione Centrale possa predisporre, per i rispettivi settori di competenza, un Progetto Operativo di Assistenza Tecnica (POAT) finalizzato al rafforzamento delle capacità amministrative delle Amministrazioni Regionali Obiettivo Convergenza;
- la convenzione in data 11 ottobre 2007 tra il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione - Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari - Ufficio I e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni per la delega a quest'ultimo delle competenze dell'Autorità di Gestione, in qualità di Organismo Intermedio, per l'attuazione delle linee di attività degli Obiettivi Operativi II.4 e II.5 del PON Governance e Assistenza Tecnica - FESR 2007/2013, comprendenti risorse che ammontano complessivamente ad € 164.500.000,00, ed in particolare l’art. 4;
- i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del PON Governance e Assistenza Tecnica - FESR 2007/2013 in data 6 marzo 2008, per l'attuazione dell'Ob. Operativo II.4;
- il Manuale Operativo per la redazione dei Piani di Riorganizzazione e Rafforzamento delle capacità, predisposto per l'attuazione dell'Obiettivo Operativo II.4, che prevede che le Amministrazioni che partecipino quali beneficiarie predispongano un Progetto Operativo di Assistenza Tecnica alle Regioni dell'Ob. Convergenza (POAT);
- Sulla base del Manuale Operativo predisposto dall’Autorità di Gestione del PON GAT e dall’Organismo intermedio responsabile dell’attuazione dell’Obiettivo II.4 la struttura di missione “Dipartimento della gioventù” ha predisposto il Progetto Operativo di Assistenza Tecnica per le Amministrazioni Regionali Obiettivo Convergenza, finalizzato al “potenziamento della capacità governance delle politiche a favore dei giovani” approvato dal Comitato Tecnico di Attuazione del PON GAT con procedura scritta chiusa il 17/02/2009;
- il decreto del Capo dipartimento della gioventù del con il quale è stata adottata la
determinazione a contrattare, stabilendo:
a) di indire una procedura aperta di rilevanza comunitaria per l'affidamento del servizio di supporto alle Regioni Obiettivo Convergenza per la realizzazione delle Attività Regionali del “Piano di riorganizzazione e rafforzamento delle capacità per la gioventù”, per l'importo di euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) IVA inclusa, a valere sulle risorse del PON GAT - Obiettivo II.4, per un periodo di 30 mesi;
b) che l'aggiudicazione della gara d'appalto avvenga secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- in data ------------ è stato spedito alla GUCE il bando di gara ed in data ----------- il bando medesimo è stato pubblicato sulla Gazzetta della Repubblica Italiana;
- il bando di gara è stato pubblicato sui seguenti quotidiani: --------------- nonché sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx );
- il capitolato tecnico e di gara ed i relativi allegati sono stati pubblicati sul profilo del committente (xxx.xxxxxxxx.xx );
- entro il termine per la presentazione delle offerte sono pervenute ---------- offerte di partecipazione alla gara;
- ai sensi dell’art. 16 del capitolato tecnico e di gara, la scelta del contraente avviene in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06, considerando sia il punto di vista tecnico che economico;
- con decreto del Capo Dipartimento della gioventù n. ---------------- del è stata nominata
la Commissione di gara;
- la Commissione di gara ha formulato la graduatoria provvisoria, proponendo l’aggiudicazione provvisoria della gara in favore della società , la cui offerta è stata
ritenuta quella economicamente più vantaggiosa sia dal punto vista tecnico che economico, avendo ottenuto il punteggio complessivo più alto pari a -----------, a fronte di un’offerta economica di € ---------- (------------------------), XXX xxxxxxx, ai sensi dell’articolo 16 del capitolato tecnico e di gara;
- con decreto del Capo Dipartimento della gioventù ---------------- è stata approvata la graduatoria provvisoria della procedura aperta in oggetto, aggiudicando il contratto alla società ;
- che è stato accertato che la società ----------------------------------- è in possesso dei requisiti stabiliti dal D.Lgs. n. 163 del 2006 per la firma del contratto;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO SI STIPULA QUANTO SEGUE
L’anno 2009, il giorno -------- del mese di 2009,
TRA
la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione denominata “Dipartimento della Gioventù”, C.F. 80188230587, avente sede in Xxxx, Xxx xxxxx Xxxxxxx x. 0, rappresentato dal Dr.
-------------------, Direttore dell’Ufficio ------------- - giusta delega del Capo Dipartimento del ---------
----- 2009, di seguito “Dipartimento”,
E
La società -----------, con sede in -------------, Via ----------------, n. ---------, codice fiscale: ---------------
e partita IVA -----------, rappresentato dal ---------------, nato a ---------- il ---------------, nella sua qualità di legale rappresentante, di seguito indicata come “Società”
Articolo 1 - Valore delle premesse
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ed gli allegati di seguito elencati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
a) Capitolato tecnico e di gara ed allegati;
b) Offerta tecnica presentata dalla società;
c) Offerta economica presentata dalla società.
2. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Dipartimento prevalgono sugli atti ed i documenti della gara prodotti dalla Società, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dalla Società ed accettate dal Dipartimento.
Articolo 2 – Norme di riferimento
1. L’esecuzione del contratto è regolata:
a) dalle clausole del presente contratto;
b) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
c) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché dalle successive disposizioni future che dovessero essere emanate in materia;
d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
e) dalle disposizioni di cui al X.Xxx. 163/2006 e s.m.i.
Art. 3 - Oggetto e finalità del contratto
1. Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di supporto alle Regioni Obiettivo Convergenza per la realizzazione delle Attività Regionali del “Piano di riorganizzazione e rafforzamento delle capacità per la gioventù”, da erogarsi nel rispetto di quanto stabilito nel capitolato tecnico e di gara e dell’offerta tecnica ed economica della società, se migliorativa.
2. I servizi di Supporto devono contribuire al raggiungimento dell’obiettivo globale del POAT, relativo al “Potenziamento della capacità di governance delle Amministrazioni Regionali Obiettivo Convergenza rispetto alle politiche attive dedicate ai giovani”, attraverso l’implementazione di un’attività di capacity building di carattere integrato e di ampio raggio nei confronti dei diversi settori delle amministrazioni regionali direttamente coinvolte nella gestione delle politiche regionali e locali a favore dei giovani.
3. In particolare, i servizi di supporto devono garantire il raggiungimento dell’obiettivo specifico
2) del POAT “Rafforzare le capacità operative delle Regioni Obiettivo Convergenza nei processi di implementazione ed attuazione delle politiche giovanili a carattere innovativo, integrato e partenariale, con particolare riferimento alla programmazione 2007 - 2013”. Si prevedono azioni di supporto alle strutture Regionali coinvolte nella programmazione e attuazione delle azioni a favore del mondo giovanile. Le attività da realizzare sono riconducibili alle seguenti due Azioni progettuali:
x. Xxxxxx 1: supporto progettuale finalizzato a fornire assistenza diretta alle fasi operative ed attuative delle politiche giovanili regionali e locali (valutazione e prioritizzazione degli interventi, stesura dei cronoprogrammi, elaborazione di bandi e capitolati di gara, sorveglianza delle iniziative, revisione dei principali processi di governance delle politiche giovanili, interventi di capacity building, supporto attuativo);
b. Azione 2: Assistenza all’efficace comunicazione e promozione degli interventi (comunicazione, formazione, change management).
4. Le Azioni progettuali sopra individuate sono attuate all’interno delle quattro Linee di Intervento relative alle Regioni Obiettivo Convergenza previste dal POAT. Il Dipartimento della Gioventù, in accordo con i Responsabili Regionali delle Politiche Giovanili e coerentemente agli ambiti di intervento individuati nel POAT con riferimento all’obiettivo specifico 2) (Ambito 3 “Imprenditoria Giovanile, società dell’informazione e creatività” – Ambito 4 “Sviluppo urbano, inclusione sociale e legalità” - Ambito 5 “Internazionalizzazione giovani e dialogo interculturale”) ha ulteriormente esplicitato (così come previsto dal POAT) i fabbisogni prioritari per ciascuna Linea di Intervento/Ambito sui quali deve essere focalizzato l’impegno dell’offerente:
Linea di intervento 2.1 – Potenziamento delle capacità operative della Regione Calabria
La Regione Calabria ha individuato quali fabbisogni prioritari sui quali concentrare i servizi di supporto oggetto della gara quelle riportate nella seguente tabella:
Ambito/Fabbisogni Regione Calabria | ||
Ambito 3 Imprenditoria giovanile, società dell’informazione e creatività | Ambito 4 Sviluppo urbano, inclusione sociale e legalità | Ambito 5 Internazionalizzazione giovani e dialogo interculturale |
Ambito/Fabbisogni Regione Calabria | ||
Ambito 3 Imprenditoria giovanile, società dell’informazione e creatività | Ambito 4 Sviluppo urbano, inclusione sociale e legalità | Ambito 5 Internazionalizzazione giovani e dialogo interculturale |
3.1 Supporto specialistico per l’attuazione di azioni di sostengo alle nuove imprese create da giovani con particolare riguardo alle attività maggiormente innovative 3.2 Supporto per l’attuazione di azioni di sostegno, creazione e potenziamento di imprese nel settore dei contenuti digitali 3.3. Supporto specialistico per l’attuazione di azioni di promozione di attività culturali ed artistiche per lo sviluppo delle creatività dei giovani 3.4. Supporto per l’attuazione di azioni di accompagnamento per rafforzare le capacità manageriali dei giovani imprenditori 3.5. Supporto per rimuovere le discriminazioni di genere presenti sul mercato del lavoro con particolare riferimento a meccanismi di selezione che comportano problemi di inserimento | 4.1 Supporto per l’implementazione di azioni di contrasto alla esclusione sociale promuovendo la creazione di centri di aggregazione per la socializzazione dei giovani e di spazi attrezzati per l’accesso ad internet nei luoghi frequentati dai giovani 4.2 Supporto per migliorare la programmazione, il monitoraggio e la valutazione dei progetti di inclusione sociale giovanile, e di miglioramento della qualità della vita 4.3 Supporto all’avvio di azioni di accompagnamento per ridurre l’abbandono scolastico 4.4 Supporto per migliorare l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, puntando in particolare, all’inserimento dei giovani nelle imprese sociali o nelle attività di volontariato | 5.1 Supporto all’implementazione di azioni di scambio interculturale in ambito universitario (centri polivalenti) 5.2 Supporto all’implementazione di percorsi formativi ed esperienze lavorative anche presso istituzioni internazionali espressamente rivolte ai giovani 5.3 Supporto per la partecipazione attiva alle iniziative di mobilità, internazionalizzazione, e dialogo interculturale, previste nell’ambito del “programma gioventù in azione” promosso dall’Agenzia Nazionale Giovani” |
Ambito/Fabbisogni Regione Calabria | ||
Ambito 3 Imprenditoria giovanile, società dell’informazione e creatività | Ambito 4 Sviluppo urbano, inclusione sociale e legalità | Ambito 5 Internazionalizzazione giovani e dialogo interculturale |
per i giovani | ||
Fabbisogni trasversali (ai precedenti 3 Ambiti) | ||
• Attività di Coordinamento, integrazione, animazione territoriale e divulgazione delle politiche giovanili attuabili a livello regionale • Attività di assistenza specialistica per la redazione dei documenti necessari all’attuazione delle politiche giovanili (redazioni bandi, monitoraggio attività, identificazione interventi, ecc.) • Attività di assistenza per la pre-valutazione delle idee imprenditoriali proposte da giovani • Attività di supporto alla realizzazione pratica di progetti relativi alle attività giovanili |
Linea 2.2 – Potenziamento delle capacità operative della Regione Campania
La Regione Campania ha individuato quali fabbisogni prioritari sui quali concentrare i servizi di supporto oggetto della presente gara quelle riportate nella seguente tabella:
Ambito/Fabbisogni Regione Campania | ||
Ambito 3 Imprenditoria giovanile, società dell’informazione e creatività | Ambito 4 Sviluppo urbano, inclusione sociale e legalità | Ambito 5 Internazionalizzazione giovani e dialogo interculturale |
3.1 Supporto per la promozione dell’imprenditoria giovanile e femminile attraverso l’accesso al | 4.1 Rafforzamento delle capacità operative e supporto per la creazione di centri polifunzionali per i giovani delle periferie a | 5.1 Supporto per l’attuazione di azioni di sostegno alla mobilità, dei giovani mediante scambi di esperienze |
Ambito/Fabbisogni Regione Campania | ||
Ambito 3 Imprenditoria giovanile, società dell’informazione e creatività | Ambito 4 Sviluppo urbano, inclusione sociale e legalità | Ambito 5 Internazionalizzazione giovani e dialogo interculturale |
credito (fondo di garanzia, micro incentivi) 3.2 Supporto per la promozione delle condizioni di occupabilità dei giovani attraverso lo sviluppo delle competenze nei campi a maggior valore aggiunto 3.3 Supporto alla promozione di forme innovative di collaborazione tra il sistema delle imprese e sistema formativo soprattutto universitario 3.4 Sostegno all’attuazione di percorsi formativi volti a determinare un offerta lavorativa differenziata (auto impiego, lavoro autonomo) specialmente per i giovani e le donne 3.5 Supporto alle azioni di contrasto alla precarizzazione del lavoro e al lavoro irregolare 3.6 Supporto alle azioni di contrasto della fuga dei | rischio 4.2 Rafforzamento delle capacità operative e supporto per attività sociali e culturali organizzate dirette ai giovani 4.3 Rafforzamento delle capacità operative e supporto per l’inserimento lavorativo dei detenuti minori 4.4 Rafforzamento delle capacità operative e supporto per azioni di contrasto al fenomeno del abbandono scolastico/formativo dei giovani delle aree urbane degradate 4.5 Rafforzamento delle capacità operative e supporto per la diffusione culturale dell’accesso ai servizi regionali e territoriali per i giovani; 4.6 Sostegno ai progetti innovativi in materia di politiche giovanili. Accompagnamento e supporto alle azioni di “protagonismo” e “partecipazione attiva” in | diretti a sviluppare la comprensione interculturale e la lotta al razzismo |
Ambito/Fabbisogni Regione Campania | ||
Ambito 3 Imprenditoria giovanile, società dell’informazione e creatività | Ambito 4 Sviluppo urbano, inclusione sociale e legalità | Ambito 5 Internazionalizzazione giovani e dialogo interculturale |
talenti promuovendo l’inserimento lavorativo 3.7 Supporto alla gestione di incentivi per i segmenti deboli del mercato del lavoro con riferimento ai giovani disoccupati di lunga durata 3.8 Supporto alle politiche curative e preventive per la disoccupazione giovanile 3.9 Supporto alle azioni finalizzate a garantire la continuità occupazionale di progetti già avviati nel settore giovanile; 3.10 Supporto alle azioni di promozione e incentivazione all’utilizzo dei servizi informativi in favore dei giovani (rete territoriale InformaGiovani, Sistema Informativo Regionale Giovanile – SIRG); 3.11 Supporto alla promozione e incentivazione alla partecipazione istituzionale dei giovani e ai progetti volti a | merito alla progettualità di attività in rete sul territorio |
Ambito/Fabbisogni Regione Campania | ||
Ambito 3 Imprenditoria giovanile, società dell’informazione e creatività | Ambito 4 Sviluppo urbano, inclusione sociale e legalità | Ambito 5 Internazionalizzazione giovani e dialogo interculturale |
favorire la promozione e l’incentivazione della cittadinanza attiva; 3.12 Supporto ai beneficiari dei progetti volti a favorire la promozione e l’incentivazione della cittadinanza attiva 3.13 Sostegno all’attuazione di progetti relativi ad interventi formativi di qualità per i giovani; 3.14 Supporto alle iniziative finalizzate allo sviluppo di forme di collaborazione, coordinamento e concertazione tra i diversi settori regionali e interistituzionali al fine di ottenere una conoscenza approfondita e globale dei giovani; 3.15 Supporto alle iniziative di analisi dei bisogni e della domanda di servizi e dell’offerta di politiche e interventi, nonché nella valutazione degli stessi; 3.16 Supporto alla |
Ambito/Fabbisogni Regione Campania | ||
Ambito 3 Imprenditoria giovanile, società dell’informazione e creatività | Ambito 4 Sviluppo urbano, inclusione sociale e legalità | Ambito 5 Internazionalizzazione giovani e dialogo interculturale |
realizzazione del nuovo portale per le Politiche Giovanili della regione Campania (disegno e progettazione nuovi contenuti, aggiornamento dei contenuti esistenti, valutazione eventuali evoluzioni tecnologiche, ecc.) |
Linea 2.3 – Potenziamento delle capacità operative della Regione Puglia
La Regione Puglia ha individuato quali fabbisogni prioritari sui quali concentrare i servizi di supporto oggetto della gara quelle riportate nella seguente tabella:
Ambito/Fabbisogni Regione Puglia | ||
Ambito 3 Imprenditoria giovanile, società dell’informazione e creatività | Ambito 4 Sviluppo urbano, inclusione sociale e legalità | Ambito 5 Internazionalizzazione giovani e dialogo interculturale |
3.1 Supporto per l’elaborazione di modelli specifici di accesso e gestione del credito per favorire l’imprenditorialità giovanile 3.2 Supporto per la promozione degli investimenti delle imprese nella ricerca e nell’innovazione soprattutto coinvolgendo | 4.1 Assistenza per la realizzazione di politiche di rivitalizzazione economica-sociale e ambientale attraverso la nascita di “laboratori urbani giovanili” 4.2 Assistenza per la realizzazione di prevenzione e lotta all’esclusione sociale con particolare attenzione ai | 5.1 Supporto allo sviluppo di modelli su base interregionale/transnazi onale per il miglioramento delle condizioni di occupabilità’ dei giovani 5.2 Supporto all’implementazione di politiche per la mobilità dei giovani attraverso borse di studio per la specializzazione post |
Ambito/Fabbisogni Regione Puglia | ||
Ambito 3 Imprenditoria giovanile, società dell’informazione e creatività | Ambito 4 Sviluppo urbano, inclusione sociale e legalità | Ambito 5 Internazionalizzazione giovani e dialogo interculturale |
i giovani imprenditori e attivando sinergie con l’università 3.3 Supporto per l’attuazione di progetti di promozione della modernizzazione (di processo, di prodotto ecc.) delle imprese specie se a titolarità giovanile e femminile 3.4 Supporto alle azioni di contrasto al consolidamento del precariato, anche con la partecipazione di imprese che favoriscano l’ingresso stabile dei giovani nel mercato del lavoro 3.5 Supporto per l’attuazione di progetti di rafforzamento delle competenze tecnico- scientifiche dei giovani anche attraverso percorsi formativi post lauream 3.6 Supporto specialistico per l’elaborazione di modelli innovativi e trasferimento buone prassi per la promozione dell’internazionalizzazio ne delle imprese | giovani 4.3 Assistenza per la realizzazione di contrasto ai fenomeni di abbandono degli insediamenti urbani creando le condizioni per la nascita di centri di aggregazione giovanile 4.4 Sostegno alle politiche di cooperazione giovanile soprattutto nelle periferie urbane 4.5 Supporto alle politiche di lotta alla dispersione scolastica con l’assistenza per la realizzazione di interventi finalizzati a migliorare la funzione di inclusione sociale del sistema scolastico 4.6 Supporto alla creazione di spazi giovanili e alla messa in rete degli interventi di riqualificazione urbana finalizzati alla nascita di “Laboratori Urbani” per la creatività giovanile 4.7 Supporto alle iniziative finalizzate al riutilizzo di beni confiscati alla criminalità organizzata per azioni di educazione alla legalità e per l’attivazione | lauream o esperienze lavorative/formative all’estero 5.3 Supporto per la partecipazione attiva alle iniziative di mobilità, internazionalizzazione, e dialogo interculturale, previste nell’ambito del “programma gioventù in azione” promosso dall’Agenzia Nazionale Giovani” |
Ambito/Fabbisogni Regione Puglia | ||
Ambito 3 Imprenditoria giovanile, società dell’informazione e creatività | Ambito 4 Sviluppo urbano, inclusione sociale e legalità | Ambito 5 Internazionalizzazione giovani e dialogo interculturale |
pugliesi, stimolando il ruolo dei giovani nella valorizzazione del territorio 3.7 Supporto orientativo e consulenziale ai giovani per l’accesso sistema di opportunità per l’imprenditorialità e l’attivazione giovanile 3.8 Supporto alla realizzazione pratica di progetti relativamente alle attività giovanili 3.9 Supporto alla formazione specialistica giovanile per rafforzare le competenze e le capacità imprenditoriali e progettuali dei giovani, con particolare riferimento agli ambiti - innovazione tecnologica e nuovi media - tutela e valorizzazione del territorio - inclusione sociale e cittadinanza attiva | giovanile. 4.8 Supporto alle azioni volte a favorire la partecipazione e la cittadinanza attiva dei giovani 4.9 Supporto alle azioni di informazione dei giovani e di messa in rete delle esperienze di attivazione giovanile attraverso l’uso delle nuove tecnologie; 4.10 Supporto alle azioni per l’incentivazione del volontariato come esperienza di partecipazione sociale e di apprendimento non formale. |
Linea 2.4 – Potenziamento delle capacità operative della Regione Siciliana
La Regione Siciliana ha individuato quali fabbisogni prioritari sui quali concentrare i servizi di supporto oggetto della gara quelle riportate nella seguente tabella:
Ambito/Fabbisogni Regione Siciliana | ||
Ambito 3 Imprenditoria giovanile, società dell’informazione e creatività | Ambito 4 Sviluppo urbano, inclusione sociale e legalità | Ambito 5 Internazionalizzazione giovani e dialogo interculturale |
3.1 Assistenza tecnica per implementare azioni innovative di promozione della cultura imprenditoriale presso i giovani con particolare attenzione all’innovazione e all’accessibilità ICT 3.2 Rafforzamento delle competenze della PA per individuare azioni mirate per una più efficace partecipazione dei giovani alla vita economica (valorizzazione della creatività, delle capacità imprenditoriali e di innovazione) 3.3 Supporto alle azioni di contrasto al consolidamento del precariato, favorendo l’occupazione stabile nelle imprese regionali 3.4 Supporto per l’attuazione di progetti di inserimento lavorativo dei diplomandi, dei | 4.1 Supporto per la promozione del miglioramento della qualità della vita nei centri urbani: riqualificazione fisica e rigenerazione sociale delle zone urbane svantaggiate e delle fasce di popolazione a maggior rischio di espulsione 4.2 Supporto per l’attuazione di progetti di contrasto al fenomeno della dispersione scolastica con particolare riferimento ai giovani a rischio di marginalità | 5.1 Supporto per l’attuazione di azioni di promozione del dialogo e dell’integrazione tra giovani di provenienza geografica diversa 5.2 Rafforzamento delle competenze per l’efficace promozione degli scambi di esperienze volti alla diffusione della cultura d’impresa e a ridurre i tempi di inserimento lavorativo dei giovani 5.3 Supporto per la partecipazione attiva alle iniziative di mobilità, internazionalizzazione e dialogo interculturale previste nell’ambito del “Programma Gioventù in Azione” promosso dall’Agenzia Nazionale Giovani |
Ambito/Fabbisogni Regione Siciliana | ||
Ambito 3 Imprenditoria giovanile, società dell’informazione e creatività | Ambito 4 Sviluppo urbano, inclusione sociale e legalità | Ambito 5 Internazionalizzazione giovani e dialogo interculturale |
laureandi e degli specializzandi, attraverso stage formativi, attività di orientamento, ecc. 3.5 Supporto alla creazione di imprese giovanili. (individuazione delle fonti finanziarie, ricerca, selezione, formazione e l'assistenza alla progettualità giovanile anche nell'ottica dell'internazionalizzazio ne dell'impresa) 3.6 Supporto all’integrazione con altre forme di intervento (ad esempio, fondi UE, cooperazione, etc.) |
5. La natura dei servizi richiesti presuppone uno stretto e continuo coordinamento tra la società e la stazione appaltante ed i referenti regionali, che si realizza attraverso la partecipazione a incontri bilaterali/di gruppo, ai gruppi di lavoro, alle riunioni di coordinamento periodico. In particolare, a livello regionale, deve essere garantito adeguato supporto alle seguenti strutture:
a. Regione Calabria – Assessorato alla Programmazione Nazionale e Comunitaria - Dipartimento “Programmazione Nazionale e Comunitaria”.
b. Regione Campania – Assessorato alle Politiche Giovanili - Settore Politiche Giovanili e del Forum Regionale della Gioventù.
c. Regione Puglia – Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva - Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione - Struttura di Progetto “Politiche Giovanili”.
d. Regione Siciliana – Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali.
5. La modalità di erogazione del servizio deve essere caratterizzata da un approccio organizzativo flessibile per rispondere alle esigenze che possono presentarsi nel corso dello svolgimento delle attività.
6. Il servizio, infatti, deve essere svolto:
• presso i locali della stazione appaltante, per quanto riguarda, in particolare, lo svolgimento delle attività di programmazione e coordinamento dell’intervento. Il soggetto aggiudicatario deve garantire la piena funzionalità di una struttura di back office per l’esecuzione delle attività centrali presso gli uffici della stazione appaltante, e mettere a disposizione, su richiesta, le competenze scientifiche e tecniche specialistiche per la risoluzione di eventuali ulteriori questioni specifiche;
• presso gli uffici regionali coinvolti, per ciò che concerne la realizzazione delle attività di supporto a livello regionale;
• presso le strutture dell’aggiudicatario, per la realizzazione delle necessarie elaborazioni ed analisi delle informazioni raccolte a livello regionale.
7. Il numero complessivo di giornate/uomo da fornire nell’ambito della realizzazione del servizio in oggetto deve essere pari a 5.333. Tali giornate/uomo devono essere distribuite tra le diverse Regioni Obiettivo Convergenza, nel seguente modo:
a) Regione Calabria: 1.080 giornate/uomo;
b) Regione Campania: 1.444 giornate/uomo;
c) Regione Puglia: 1.301 giornate/uomo;
d) Regione Siciliana: 1.508 giornate/uomo.
8. Al fine di assicurare l’erogazione dei servizi previsti durante l’intero periodo contrattuale le giornate/uomo devono essere così distribuite per ciascuna Regione:
Percentuale 10 Mesi | Percentuale 20 Mesi | Percentuale 30 mesi | TOTALE | |
40% | 30% | 30% | 100% | |
Regione | Giornate/uomo 10 Mesi | Giornate/uomo 20 Mesi | Giornate/uomo 30 Mesi | TOTALE |
Calabria | 432 | 324 | 324 | 1.080 |
Campania | 578 | 433 | 433 | 1.444 |
Puglia | 521 | 390 | 390 | 1.301 |
Sicilia | 000 | 000 | 000 | 1.508 |
Totale | 2.135 | 1.599 | 1.599 | 5.333 |
9. Le attività devono essere realizzate entro i termini concordati con il Dipartimento e sono definiti in un Piano di Lavoro generale nel quale, tenendo conto di quanto previsto nel
capitolato e proposto nell’offerta tecnica, sono nello specifico illustrati gli interventi pianificati nel tempo e distribuiti tra le risorse di progetto. Il Piano di Lavoro generale deve essere presentato entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto ed è soggetto all’approvazione da parte del Dipartimento entro i trenta giorni successivi. Sulla scorta del Piano di Lavoro generale devono essere predisposti piani di lavoro semestrali, all’interno dei quali deve essere quantificato, relativamente a ciascun prodotto o servizio, l’onere economico di riferimento. I Piani di Xxxxxx semestrali devono essere presentati al Dipartimento almeno venti giorni prima rispetto all’inizio del periodo di riferimento, salvo il primo che deve essere consegnato entro lo stesso termine previsto per la presentazione del Piano di lavoro generale.
10. Nel caso in cui, in fase di realizzazione, occorrano variazioni significative nei termini di progetto, il piano di lavoro generale e semestrale sono tempestivamente aggiornati e ripresentati da parte dell’aggiudicatario.
11. Il Piano di lavoro generale e semestrale, sia nella versione iniziale che nei successivi aggiornamenti, sono soggetti ad esplicita approvazione da parte del Dipartimento entro trenta giorni dalla data di presentazione. In assenza di indicazioni contrarie da parte del Dipartimento, decorso tale termine il documento si intende accettato. Ogni richiesta di modifica da parte del Dipartimento ai documenti presentati è comunicata alla società entro 5 giorni dalla consegna.
12. Le attività svolte devono essere oggetto di analitica relazione con cadenza trimestrale da parte della società in apposito documento di “Stato Avanzamento Lavori”, il quale deve svilupparsi lungo le medesime direttrici di servizio previste nell'offerta tecnica, nel piano di lavoro generale ed in quelli semestrali, così da permettere un agevole e puntuale raffronto fra l'andamento delle attività programmato e l'andamento invece concretamente registrato dalle medesime. Nello stesso documento deve essere evidenziato in via analitica l'impiego di risorse di progetto registrato nel periodo di riferimento. Qualsiasi scostamento rispetto alle previsioni deve essere oggetto di specifica evidenziazione ed idonea giustificazione. Allegato al medesimo documento deve essere consegnata tutta la documentazione utile all’illustrazione e dimostrazione dell'attività svolta. Il documento “Stato Avanzamento Lavori” è soggetto ad esplicita approvazione da parte del Dipartimento entro trenta giorni dalla data di presentazione. In assenza di indicazioni contrarie da parte del Dipartimento, decorso tale termine il documento si intende accettato. Ogni richiesta di modifica da parte del Dipartimento ai documenti presentati è comunicata alla società entro 5 giorni dalla consegna.
13. Il Dipartimento si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare l’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, attraverso l’analisi delle relazioni sulle attività svolte presentate dalla società e la verifica dell’adeguatezza dei risultati prodotti e del supporto fornito.
14. Il Dipartimento deve far pervenire alla società per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l’aggiudicatario deve uniformarsi nei tempi stabiliti. La società non può addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicati per iscritto al Dipartimento. Su richiesta del Dipartimento la società è, inoltre, tenuta a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e a rilievi avanzati. Sono fatte salve le disposizioni relative all’applicazione delle penali di cui al successivo articolo.
15. Nel corso di validità del contratto, la composizione del gruppo di lavoro e le relative figure professionali sono quelle indicate nell’offerta tecnica della società.
16. Il gruppo di lavoro indicato nell’offerta tecnica non può essere modificato senza il preventivo consenso del Dipartimento. Qualora la società, durante l’esecuzione del contratto, si trovi nella necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, deve preventivamente richiedere l’autorizzazione al Dipartimento, indicando i nominativi e le referenze delle persone che intende proporre in sostituzione di quelli indicati nell’offerta tecnica. I nuovi componenti devono in ogni caso possedere requisiti equivalenti o superiori a quelli delle persone sostituite da comprovare mediante la presenza di specifica documentazione.
17. Il Dipartimento può richiedere alla Società, motivando la richiesta, la sostituzione delle figure professionali addette, che non risultino adeguate ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto. La sostituzione deve avvenire previo accordo tra le parti e senza oneri aggiuntivi per il Dipartimento, utilizzando figure professionali analoghe.
Art. 4 – Qualità dei servizi
1. La Società si impegna ad erogare i servizi secondo norma UNI EN ISO 9001:2000 settore EA 35 (Servizi professionali d’Impresa), in coerenza con le certificazioni rilasciate in sede di gara, utilizzando le proprie migliori conoscenze ed esperienze, nonché metodi già sperimentati e personale qualificato.
Art. 5 – Durata e decorrenza
1. Il contratto, mentre è vincolante per la società dalla data della sua stipulazione, ha effetto nei riguardi del Dipartimento solo dopo l’esito positivo della sua approvazione e della registrazione del decreto di approvazione nei modi di legge.
2. Il contratto ha durata di 30 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.
3. I termini indicati nel presente contratto si intendono sempre in giorni solari, tranne differente esplicita indicazione.
4. Eventuali proroghe della durata del contratto possono essere concordate tra le Parti, in ogni caso senza oneri aggiuntivi a carico del Dipartimento.
Art. 6 – Importo contrattuale
1. L’importo del contratto è di € ----------------- (-------------------------------------------------), a cui si
aggiungono € ---------- ( ) a titolo di IVA al 20%, per un importo complessivo
di € --------------- ( ), IVA inclusa, pari all’importo indicato nell’offerta economica
della società, e si intende comprensivo di ogni onere e spesa a qualsiasi titolo per la corretta esecuzione del presente contratto. Sono a carico della società, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi necessari per la corretta esecuzione del contratto, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all’esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Agli effetti dell'articolo 115 del d.lgs. 163/2006 è stabilito che entro i primi 60 giorni della seconda annualità nonché di quelle successive del rapporto il Dipartimento provvede alla verifica della necessità di procedere alla revisione dei corrispettivi contrattuali per il relativo periodo a venire sulla base dei costi standardizzati eventualmente forniti, per i servizi di cui trattasi, dalla Sezione Centrale dell'Osservatorio per i contratti pubblici, oppure, in mancanza, sulla base del complessivo indice di svalutazione registrato dall'ISTAT nel periodo contrattuale immediatamente precedente. A questo effetto l'Impresa dà atto che l'adeguamento dei prezzi
avviene solo in caso di variazioni riscontrate complessivamente superiori al 3,5% annuo, di ciò la stessa Impresa avendo tenuto conto nella formulazione dell'offerta economica.
Art. 7 – Modalità e termini di pagamento del corrispettivo
1. Il corrispettivo è corrisposto nel seguente modo:
a) il 20% dell’importo contrattuale ad inizio delle attività di servizio, previa presentazione di idonea garanzia per un importo pari all’ammontare dell’anticipazione, IVA compresa, a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa;
b) il restante 80% suddiviso in quattro rate posticipate di cui: la prima rata pari al 25% entro il 30 maggio 2010, la seconda rata pari al 25% entro 30 novembre 2010, la terza rata pari al 15% entro il 30 maggio 2011 e la quarta rata pari al 15%, a titolo di saldo, a scadenza del contratto.
2. I pagamenti di cui al comma 1 lettera b) sono disposti su presentazione della seguente documentazione, timbrata e siglata in ogni pagina e firmata per esteso all’ultima pagina dal legale rappresentante della società e dietro certificazione del Dipartimento della regolare esecuzione del servizio:
- Documento stato avanzamento lavori nel quale sono illustrati i servizi prestati nel periodo di riferimento ed i risultati delle attività prodotte, e l’indicazione del gruppo di lavoro impiegato per il periodo di riferimento;
- una copia della nota di consegna dei documenti ed elaborati prodotti nel periodo di riferimento del pagamento intermedio, già trasmessi al Dipartimento;
- una tabella con l’indicazione delle giornate/uomo impiegate, per ciascuna delle professionalità utilizzate, in relazione a quanto previsto nell’offerta tecnica.
3. Il pagamento del saldo è disposto su presentazione della seguente documentazione, siglata e timbrata in ogni pagina e firmata per esteso all’ultima pagina dal legale rappresentante della società e dietro certificazione del Dipartimento della regolare esecuzione del servizio:
- relazione finale nella quale sono illustrati i servizi prestati nel periodo di riferimento ed i risultati delle attività prodotte, e l’indicazione del gruppo di lavoro impiegato per il periodo di riferimento;
- una copia della nota di consegna dei documenti prodotti nell’intero periodo di svolgimento del servizio, già trasmessi al Dipartimento;
- una tabella con l’indicazione delle giornate/uomo complessivamente impiegate per ciascuna delle professionalità utilizzate nell’intero periodo di svolgimento del servizio, in relazione a quanto previsto nell’offerta tecnica.
4. Ciascuna fattura deve essere obbligatoriamente accompagnate dal DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità (un mese dalla data del rilascio INPS/INAIL).
5. Le fatture ed i SAL di cui ai commi 2 e 3 devono riportare, in modo chiaro ed indelebile, il riferimento al presente contratto. Inoltre, ciascuna fattura deve riportare il seguente codice CUP:
.
6. Alla scadenza del contratto il Dipartimento rilascia alla società il certificato finale di regolare esecuzione, ai fini della cessazione degli effetti della cauzione definitiva, ai sensi dell’articolo 113 comma 5 del Codice dei contratti.
7. La fattura e la documentazione devono essere trasmesse mediante apposita lettera di accompagnamento, da intestare ed inviare a: Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di
missione “Dipartimento della gioventù” Xxx xxxxx Xxxxxxx x. 0 00000 XXXX. Si precisa che ciascuna fattura deve essere obbligatoriamente accompagnate dal DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità (un mese dalla data del rilascio INPS/INAIL).
8. Il pagamento della fattura è disposto entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento della stessa fattura, mediante accreditamento su conto corrente bancario intestato all’affidatario. Tale modalità di pagamento, nonché il numero del conto e le coordinate bancarie, devono sempre essere indicate sulle fatture.
9. La stazione appaltante non risponde di eventuali ritardi nella liquidazione dei compensi cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa. In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
10. Con il corrispettivo si intendono remunerati i servizi previsti nel contratto, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
11. In caso di aggiudicazione della gara ad un R.T.I., il pagamento del corrispettivo è effettuato a favore dell’Impresa mandataria, previa spedizione alla stazione appaltante delle fatture emesse anche dalle Imprese mandanti, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia.
Art. 8 – Cauzione definitiva
1. Ai sensi degli articoli 113 comma 1, e 75 comma 7, del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., a garanzia degli obblighi assunti, la società ha presentato cauzione definitiva rilasciata ---------------------------
-------------- con sede in ---------, polizza n. -------- del ---------, pari ad € ----------------- ( ),
tenuto conto dell’importo contrattuale di cui all’articolo 6 IVA esclusa e della riduzione del 50% in quanto in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee EN ISO 9000.
2. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Dipartimento, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte della società, di copia della fattura controfirmata dal Dipartimento a conferma della regolare esecuzione del servizio, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163 del 2006. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
Art. 9 – Subappalto
1. La società si avvale della facoltà di subappaltare nella misura non superiore al 15% del servizio, parte delle seguenti attività: --.
2. La Società è responsabile dei danni che dovessero derivare al Dipartimento o a terzi per fatti comunque imputabili al subappaltatore. Il subappaltatore deve mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.
3. La Società si impegna a depositare presso il Dipartimento, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto la Società deve trasmettere, altresì, la certificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal capitolato tecnico e di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38, nonché la certificazione che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. In caso di mancata presentazione dei suddetti documenti nel termine previsto, il subappalto non si intende autorizzato.
4. La società, ai sensi dell’art. 118 comma 8 del D.Lgs. n. 163 del 2006, deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.
5. Il Dipartimento provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
6. In caso di mancato deposito dei documenti di cui ai commi 3 e 4 nel termine previsto, il Dipartimento richiede alla Società l’integrazione della documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto si intende non autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri della società, la quale rimane l’unica e sola responsabile nei confronti del Dipartimento, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L’adempimento da parte della Società delle obbligazioni di cui al presente Contratto dipende dall’adempimento, da parte del Dipartimento, delle obbligazioni a suo carico di seguito. Il Dipartimento rende disponibile alla Società, in tempo utile per il corretto avvio delle attività contrattuali la documentazione e le informazioni in suo possesso necessarie per consentire l’erogazione dei Servizi.
8. La Società si obbliga a manlevare e tenere indenne il Dipartimento da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. La Società si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso siano accertati dal Dipartimento inadempimenti del subappaltatore; in tal caso la Società non ha diritto ad alcun indennizzo da parte del Dipartimento né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
9. La Società si obbliga, ai sensi dell’art. 118 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa effettuati al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora la società non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, il Dipartimento sospende il successivo pagamento a favore della società.
10. La Società si obbliga, ai sensi dell’articolo 118, comma 4 del D.Lgs. 163/2006, a praticare per le attività affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
11. La società, ai sensi dell’art. 118 comma 6 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e successive modifiche, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. La società è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte del subappaltatore nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. La società e, per suo tramite, il subappaltatore, trasmettono al Dipartimento prima dell'inizio delle attività la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali. Ai fini
del pagamento degli stati di avanzamento o dello stato finale, la società e, suo tramite, il subappaltatore trasmettono al Dipartimento il documento unico di regolarità contributiva.
12. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
13. In caso di inadempimento da parte della Società agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Dipartimento può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
14. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche.
10 - Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza
1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del presente contratto e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
2. In ossequio a quanto prescritto dall’art. 2 del citato X.Xxx. il trattamento dei dati forniti dalla Società è svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali.
3. Per trattamento di dati personali, ai sensi dell’articolo 4 del citato decreto, s’intende: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati.
4. Ai predetti fini, ai sensi dell’art. 11 del medesimo decreto, in particolare, i dati oggetto di trattamento saranno:
⮚ Trattati in modo lecito secondo correttezza;
⮚ Raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni in termini compatibili con tali scopi;
⮚ Xxxxxx e, se necessario, aggiornati;
⮚ Pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;
⮚ Conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati.
5. La società è informata che tali dati saranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività del Dipartimento per le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• dare esecuzione ad obblighi di legge;
• per esigenze di tipo operativo e gestionale;
• per esigenze preliminari alla conclusione del Contratto e relativi annessi;
• per dare esecuzione alle prestazioni convenute.
6. Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. La società è informata altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti di cui all’Art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
7. Il titolare del trattamento è il Dipartimento.
Art. 11 - Sicurezza dei dati
1. Il personale della Società è autorizzato ad accedere alle banche dati del Dipartimento solo nella misura necessaria per l’esecuzione del presente contratto.
2. Le Parti si impegnano a non rivelare a persone non autorizzate i codici di accesso necessari all’utilizzo dei dati e/o del sistema.
3. La Società garantisce un’adeguata applicazione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative sviluppate e concordate con il Dipartimento sulla protezione dei dati personali, in relazione all’elaborazione dei dati medesimi, nel rispetto delle norme vigenti in materia (D.lgs 196/03 e s.m.i.).
4. I dati del Dipartimento non possono essere utilizzati dalla Società per scopi diversi da quelli per l’esecuzione del presente contratto; tali dati non possono inoltre, essere venduti, ceduti, noleggiati, divulgati o comunque trasferiti dalla Società a terze parti, ad eccezione del subappaltatore.
5. Le Parti si impegnano a trattare tutte le informazioni, dalle Parti ritenute come riservate e comunque non finalizzate alla pubblica diffusione, delle quali vengono a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente Contratto, come informazioni riservate e a tal fine portanti la dicitura “confidenziale”. Tali informazioni possono comprendere per esempio dati di natura tecnica, commerciale o organizzativa. Durante il periodo di efficacia del presente Contratto e anche successivamente, le Parti non utilizzano tali informazioni riservate per qualsivoglia scopo che non sia la realizzazione dei Servizi e non renderanno tali informazioni riservate accessibili a terze parti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia richiesto dalla legge. La Società si attiene, comunque, a quanto disposto in materia dal D.lgs 196/03 e s.m.i.. Questo obbligo di riservatezza non è applicato a quelle informazioni o conoscenze in relazione alle quali una delle Parti sia in grado di dimostrare di aver legalmente ricevuto tali informazioni da una terza parte o che tali informazioni fossero già di pubblico dominio. Le Parti imporranno analoghi obblighi di riservatezza ai propri funzionari, dirigenti, dipendenti e subappaltatori.
7. La società ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. La società è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
Art. 12 – Proprietà delle risultanze del servizio
1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati, su carta o diverso formato, realizzati dalla società nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente contratto, rimangono di titolarità esclusiva del Dipartimento, che può, quindi, disporne senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale. Detti diritti, ai sensi della normativa sulla protezione del diritto d’autore, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.
2. La società si obbliga espressamente a fornire al Dipartimento tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore del Dipartimento in eventuali registri od elenchi pubblici.
3. I concetti, le idee, il know-how o le tecniche relativi all’elaborazione dei risultati che siano stati sviluppati nel corso del presente Contratto dal personale della Società o in collaborazione fra la Società ed il Dipartimento, possono essere usati da entrambe le parti senza limitazione alcuna.
4. Resta inteso che il presente Contratto non impedisce in alcun modo la Società di sviluppare opere derivate che siano competitive, e ciò anche se simili, nei confronti di materiali che possono essere forniti al Dipartimento in base al presente Contratto. Tuttavia la Società, nello sviluppare dette opere derivate per altri Clienti, si astiene dal consegnare copie, totali o parziali dei materiali realizzati per il Dipartimento in esecuzione del presente contratto sia in forma stampata, sia in forma leggibile dall’elaboratore.
Art. 13 – Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e a tutela della mano d’opera
1. La società è unica responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell’esecuzione del contratto. Essa è obbligata ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.
2. La società ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente all’interno dei locali del Dipartimento, manlevando quest’ultimo da ogni eventuale richiesta di risarcimento.
3. La società ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente contratto, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza il Dipartimento da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.
4. La società è obbligata ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati per l’esecuzione del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori.
5. I suddetti obblighi vincolano la società per tutta la durata del contratto anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni della società di cui titolare o legale rappresentante e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Art. 14 - Divieto di cessione del contratto. Della cessione dei crediti
1. E’ fatto divieto assoluto alla società di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima. In corso di validità del contratto, le cessioni di crediti sono efficaci ed opponibili al Dipartimento qualora quest’ultima non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta comunque fermo che la cessione dei crediti è opponibile al Dipartimento a condizione che:
a) il Dipartimento verifichi la regolare e corretta esecuzione del contratto;
b) il cessionario sia un istituto bancario od un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa;
c) il contratto di cessione sia stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale od in copia autenticata, sia notificato al Dipartimento entro 10 giorni dalla stipula.
2. Successivamente alla conclusione del contratto la società è libera di cedere tutti o parte dei crediti maturati. Ai fini dell’opponibilità al Dipartimento, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Dipartimento.
3. In ogni caso il Dipartimento, cui è stata notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto.
Art. 15 - Recesso unilaterale e sospensione del servizio
1. Il Dipartimento può recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il contratto nei confronti della società qualora, a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine.
2. Il Dipartimento ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso nei casi di:
a) giusta causa,
b) reiterati inadempimenti della società, anche se non gravi.
3. Per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia deliberato lo scioglimento anticipato della società;
b) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione ovvero il legale rappresentante della società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
c) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari che impediscano alla società di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.
4. In caso di recesso la società ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato al servizio prestato e a un indennizzo commisurato alla quota di servizio residuo da effettuare, nella misura del 10% dell’importo delle prestazioni ancora da eseguire secondo le previsioni contrattuali. La società rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
5. Il Dipartimento ha inoltre la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi, l'efficacia del contratto stipulato con la società, per periodi non superiori a nove mesi, dandone comunicazione scritta allo stesso. In conseguenza dell'esercizio della facoltà di sospensione, nessuna somma sarà dovuta alla società.
Art. 16 – Altri oneri ed obblighi della società
1. Sono a totale carico della società, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:
- tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara;
- tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per l’esecuzione del contratto dal giorno della notifica della aggiudicazione e per tutta la durata del contratto;
- la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio del Dipartimento non risultassero eseguiti a regola d'arte;
- l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Dipartimento ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto;
- l’obbligo di riservatezza per tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dalla società verrà a conoscenza nello
svolgimento del servizio che devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso la società si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.
Art. 17 – Verifiche – Penali
1. Il Dipartimento si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esatta e puntuale esecuzione del contratto. Salva ogni diversa modalità o momento di verifica che il Dipartimento intende disporre in corso d’opera, nonché tutte quelle altre rese necessarie in ragione della provenienza delle risorse attraverso cui viene finanziato il presente servizio, le prestazioni fornite dall’Impresa sono oggetto delle seguenti tipologie di verifica:
- verifica di corrispondenza, completezza, adeguatezza e tempestività nella fornitura di
tutti i singoli prodotti e servizi offerti, con riferimento alle disposizioni del capitolato, alle previsioni dell’offerta tecnica ed economica, alle previsioni del piano di lavoro, nonché comunque, per quanto occorrente, ai canoni tecnici ordinariamente applicabili al settore di cui trattasi;
- verifica di corrispondenza ed adeguatezza dell'impiego di risorse sulla base delle previsioni di impegno contenute nelle offerte tecnica ed economica di gara nonché nei piani di lavoro approvati.
2. La prestazione della necessaria disponibilità e collaborazione anche attiva rispetto all'espletamento di tutti i momenti di verifica, di audit o di controllo aventi ad oggetto il rapporto instaurato con il contratto, esplicitamente o implicitamente previsti dal contratto stesso o altrimenti dalla normativa interna o regolamentare di riferimento, disposti ed eseguendi da Autorità o Servizi di controllo, anche interni e comunque denominati, costituisce per l'Impresa obbligo contrattuale a tutti gli effetti, come tale, in caso di inadempimento, suscettibile di dar causa a tutti gli ordinari rimedi contrattuali, nessuno escluso.
3. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna del piano di lavoro generale rispetto al termine indicato al precedente art. 3, il Dipartimento, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dalla società, entro il termine massimo di cinque giorni naturali e consecutivi dalla stessa contestazione, può applicare una penale pari ad € 200,00 (duecento/00).
4. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna dei piani di lavoro semestrali rispetto ai termini indicato al precedente art. 3, il Dipartimento, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dalla società, entro il termine massimo di cinque giorni naturali e consecutivi dalla stessa contestazione, può applicare una penale pari ad € 150,00 (centocinquanta/00).
5. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna degli ulteriori prodotti o nel termine delle attività rispetto alle scadenze indicate nel piano di lavoro generale o nei piani di lavoro semestrali, è in facoltà del Dipartimento, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dalla società entro il termine massimo di cinque giorni naturali e consecutivi dalla stessa contestazione, di applicare alla società una penale pari ad € 150,00 (centocinquanta/00).
6. E’ considerato mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1, 2 e 3 la consegna di prodotti o l'espletamento di attività, pure se entro i termini medesimi, non corrispondenti alle previsioni di riferimento o comunque obiettivamente carenti ed inadeguati rispetto allo scopo.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la società all’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
8. In ogni caso l’ammontare delle penali applicabili è limitato ad un importo massimo pari al 10% (dieci percento) dell’importo del contratto, IVA esclusa.
9. Le penali sono trattenute, a scelta del Dipartimento, dallo stato di avanzamento successivo al verificarsi dell’inadempimento o dalla fidejussione salva, in ogni caso, la facoltà per la committente di risolvere il contratto stesso e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.
Art. 18 – Risoluzione del contratto
1. In caso di accertamento in sede di esecuzione del contratto di grave inadempimento alle obbligazioni previste nel contratto, per cause imputabili alla società, che possano compromettere l’esecuzione del contratto, il Dipartimento intima per iscritto alla società a mezzo di raccomandata a.r. di porre fine all’inadempimento nel termine indicato nell’atto di diffida; decorso inutilmente detto termine il contratto si intende risolto di diritto. In tal caso il Dipartimento ha la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della società per il risarcimento del danno.
2. In ogni caso, si conviene che il Dipartimento, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla società con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertato il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la stipula del contratto;
b) in caso di mancata copertura assicurativa del personale contro gli infortuni e le malattie, connessi con lo svolgimento delle attività previste nel contratto;
c) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto;
d) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto;
e) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto non autorizzato;
f) cessione parziale o totale del contratto;
g) qualora l’ammontare delle penali superi il 10% dell’importo contrattuale.
3. Il Dipartimento si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l’adeguatezza dei servizi prestato dalla società.
4. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica alla società secondo le vigenti disposizioni di legge.
Art. 19 - Legge applicabile e foro competente
1. Le controversie che dovessero insorgere tra il Dipartimento e la società in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto sono deferite al foro di Roma.
Art. 20 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1 Sono a carico della Società tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri fiscali attualmente applicabili, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l’obbligo di rivalsa. A tal fine, la Società espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente Contratto sono effettuate
nell’esercizio di Impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall’imposta sul valore aggiunto, che la Società è tenuta al versamento e che alla stessa compete quindi la rivalsa della detta imposta, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n. 633.
2. Al presente contratto si applica l’imposta di registro in misura fissa, ai dell’articolo 40 del DPR 26 aprile 1986 n.131.
3. Per quanto riguarda eventuali tasse, imposte o contributi futuri, essi sono a carico del Dipartimento o della Società secondo quanto stabilito per Xxxxx.
Il presente contratto si compone di 20 articoli ed è redatto in due esemplari. Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Presidenza del Consiglio dei Ministri | ---------------------- |
Struttura di missione “Dipartimento della gioventù” | |
Il Coordinatore dell’Ufficio ------ | Il legale rappresentante |
Dr. |