Multirischi abitazione
Multirischi abitazione
Fascicolo Informativo Polizza Multirischi dell’abitazione Ed. 06/2016
Contratto di responsabilità civile Abitazione e famiglia
A
B
Il presente Fascicolo Informativo, contenente: la Nota Informativa comprensiva del glossario la Nota informativa privacy
C
le Condizioni Generali di Contratto e il fac-simile della scheda contrattuale,
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la nota informativa
INDICE
ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO
NOTA INFORMATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI GLOSSARIO
INFORMATIVA PRIVACY
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
1. NORME COMUNI
2. INCENDIO
2.1. Xxxxxx assicurati Incendio Locali e Contenuto
2.2. Rischi esclusi Incendio Locali e Contenuto
2.3. Ricorso terzi da incendio
2.4. Garanzia Facoltativa – Ricerca della rottura fino a € 1.000,00
2.5. Terzi interessati
2.6. Rinuncia alla rivalsa
3. RESPONSABILITÀ CIVILE
3.1. Rischi assicurati
3.2. Rischi esclusi
3.3. Danni all’arredo domestico ed ai locali presi in locazione durante la villeggiatura
3.4. Garanzia Facoltativa – Danni cagionati dai cani
3.5. Estensione territoriale
4. SINISTRI
4.1. Sinistri incendio
4.2. Sinistri responsabilità civile
4.3. Norme comuni a tutti i sinistri
5. ARTICOLI CODICE CIVILE FACSIMILE SCHEDA CONTRATTUALE GUIDA “COSA FARE IN CASO DI SINISTRO” RECAPITI UTILI
ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO
Un contratto adeguato alle esigenze di protezione
Gentile Cliente,
la normativa in vigore prevede l’obbligo indifferenziato di offrire contratti adeguati alle esigenze assicurative del Contraente: l’art. 9 del regolamento IVASS 34/2010 impone che, prima che il Contraente sia vincolato da un contratto di assicurazione a distanza, le imprese acquisiscano dal Contraente ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza del contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative di quest’ultimo nonché, in relazione alla tipologia del contratto, alla propensione al rischio del Contraente medesimo.
Il criterio di primaria importanza è capire qual è l’obiettivo che ci si propone di raggiungere attraverso la stipulazione del contratto, vale a dire chiarire quale sia l’esigenza per cui il cliente avverte la necessità di assicurarsi. È un’informazione che dovrebbe essere sempre raccolta e che permette di offrire un prodotto che corrisponde agli obiettivi dichiarati dal Contraente.
Di seguito, esemplifichiamo alcune delle valutazioni di primaria importanza da effettuare al fine di stipulare un contratto adeguato alle esigenze di copertura assicurativa. Occorre in primo luogo appurare se le esigenze di stipulare la copertura assicurativa riguardano:
• la protezione del proprio patrimonio (anche in ottemperanza a norme di legge) derivante da richieste di risarcimento per danni cagionati a terzi;
• la protezione dei propri beni per il rischio incendio/eventi naturali, furto/scippo o rapina;
• la protezione della propria persona e/o dei familiari in caso di infortunio/malattia;
• la richiesta di assistenza in determinate situazioni di bisogno;
• la possibilità di usufruire di patrocinio legale in caso di chiamata in giudizio.
Valutata la necessità che si intende soddisfare con la stipula del contratto assicurativo, il Contraente dovrebbe verificare l’eventuale presenza di coperture analoghe, relative al medesimo rischio, affinché nello stipulando contratto si tenga conto delle varie polizze assicurative già sottoscritte.
Di seguito, riportiamo alcune linee guida generali al fine di verificare se l’offerta assicurativa possa essere considerata adeguata alle proprie esigenze:
• focalizzare l’obiettivo e individuare l’evento, futuro e incerto, il cui possibile accadimento costituisce il rischio che il Contraente intende trasferire all’assicuratore;
• il contratto offerto deve essere coerente con gli obiettivi che il Contraente si propone di ottenere mediante la sua sottoscrizione;
• nel valutare l’adeguatezza del contratto offerto deve essere considerata l’eventuale coesistenza di contratti analoghi;
• in presenza di assicurazioni obbligatorie, il contratto offerto deve essere adeguato alla effettiva ottemperanza alla norma e alle esigenze dichiarate,
• la tipologia di prestazione prevista dal contratto deve essere in linea con le esigenze e le aspettative dichiarate. Eventuali limitazioni ed esclusioni della garanzia assicurativa, diritti di rivalsa dell’assicuratore, periodi massimi di erogazione delle prestazioni, decorrenza e durata della garanzia, franchigie, scoperti e massimali devono essere conosciuti e valutati;
• il contratto deve avere una durata in linea con le esigenze e con quanto richiesto;
• franchigie e scoperti devono essere valutati perché potrebbero determinare l’inadeguatezza della copertura;
• occorre commisurare la copertura assicurativa in modo che soddisfi nella maniera più efficace la necessità di sicurezza e protezione con riguardo anche alle proprie disponibilità economiche.
Al termine della verifica della ricorrenza di questi elementi e alla conseguente valutazione degli stessi, si può considerare concluso il processo di acquisizione delle motivazioni e delle esigenze del Contraente alla stipula del contratto di assicurazione.
Durante l’intervista per la creazione del preventivo personalizzato, Linear prende in considerazione gli specifici fattori di rischio legati agli elementi che concorrono alla determinazione del premio, che sono calibrati sulle esigenze di copertura assicurativa esplicate dal cliente e strettamente legati alla sua personale situazione. Pertanto, La invitiamo a considerare attentamente tutte le informazioni fornite per la redazione del preventivo personalizzato di assicurazione affinché sia possibile valutare se le garanzie proposte sono adeguate alla Sue esigenze di copertura assicurativa.
Poiché il processo di valutazione dell’adeguatezza del contratto da parte dell’impresa deve prevedere anche la possibilità che il Contraente si rifiuti di fornire le informazioni richieste, Linear, in caso di omissione delle risposte segnalate come necessarie per la creazione del preventivo, rileverà l’impossibilità di terminare l’intervista: il cliente verrà quindi informato di tale circostanza che porterà alla mancata formulazione dell’offerta. Nel caso invece in cui l’intervista si concluda positivamente, Linear disporrà di tutte le informazioni necessarie atte a proporre al cliente un contratto adeguato alle sue esigenze di protezione, segnalando sul preventivo e sul contratto che il premio è stato calcolato “in base alle informazioni fornite e che la proposta assicurativa risulta adeguata alle esigenze assicurative ai sensi dell’art. 9 del Reg IVASS 34/2010”.
L’Amministratore Delegato
Xxxxxxx Xxxxxx
NOTA INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
Redatta in conformità alle disposizioni del Regolamento IVASS 35/2010 all.6
Gentile Cliente, La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima di sottoscrivere la polizza.
Per maggiore chiarezza, i contenuti che prevedono decadenze, nullità, limitazioni di garanzie ed oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono evidenziati in neretto.
Nei punti dove è richiesta una maggiore attenzione nella lettura (ad esempio relativi a esclusioni o sospensioni della
garanzia, oppure rivalse o franchigie) è stata inserita una specifica avvertenza e sono stati contrassegnati con il seguente simbolo: (avvertenza).
Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota informativa e nel Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: xxx.xxxxxx.xx. Linear Assicurazioni
S.p.A comunicherà per iscritto al Contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative.
Informazioni relative all’impresa di assicurazione
Informazioni generali
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il contratto è concluso con la Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. sita in Italia, Sede Legale e Direzione in xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx, società unipersonale soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046. Sito Internet xxx.xxxxxx.xx recapito telefonico 051.6378111, telefax 051.7096928, indirizzo e-mail xxxxxxx@xxxxxx.xx. La Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con provvedimento dell’ISVAP, n. 279 del 18-6-96 (G.U. 28-6-96 n.150)- –. La Compagnia è iscritta nell’albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS sez I n. 1.00122.
Il patrimonio netto della Compagnia risultante dal bilancio approvato del 31/12/2015 ammonta a 84,2 milioni di euro, di cui 19,3 milioni per capitale sociale interamente versato e 61,8 milioni per riserve. L’indice di solvibilità per il comparto gestione danni è pari a 2,29 e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e quello richiesto dalla normativa.”
Informazioni sul contratto
Informazioni generali
Durata del contratto
Avvertenza
Informazioni relative
Al presente contratto è applicata la legge italiana. Il presente contratto è stipulato in lingua italiana e tutte le comunicazioni precontrattuali, contrattuali e in corso di contratto avverranno in lingua italiana. La documentazione contrattuale è in lingua italiana. Il contratto dovrà essere debitamente sottoscritto e trasmesso alla Compagnia mediante utilizzo, a scelta del Contraente, del supporto cartaceo o di altro supporto durevole. Per stipulare il contratto è necessario pagare il premio previsto e inviare i documenti richiesti.
Il contratto ha durata annuale ed ha validità dalle h. 24.00 del giorno di decorrenza, salvo diverso accordo tra le parti, e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza. Il contratto non prevede il tacito rinnovo. Per qualsiasi esigenza relativa alla gestione del rapporto contrattuale (incluso il pagamento dei premi delle annualità successive), l’Assicurato potrà contattare il numero 051 7193 333 tutti i giorni, festivi esclusi, dalle 8.30 alle 20 oppure visitare il sito Internet xxx.xxxxxx.xx.
Nel contratto sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo nonché ad ipotesi di sospensione della garanzia. Prima di stipulare il contratto occorre leggere con particolare attenzione i punti contrassegnati dal simbolo
Fatti salvi gli altri obblighi informativi relativi alla disciplina vigente, il contratto è assoggettato
ai contratti stipulati a anche alle norme di cui agli artt. 67 quater, 67 quinquies, 67 sexies, 67 septies, 67 octies del D.lgs. 6
distanza
settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo). Il contratto sarà stipulato tra l’impresa di assicurazione e il Contraente nell’ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dall’impresa che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso. Per “supporto durevole” deve intendersi qualunque strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata della informazioni stesse. Per “tecnica di comunicazione a distanza” deve intendersi qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell’impresa e del Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto. Il Contraente, prima della stipula del contratto di assicurazione, può scegliere di ricevere ed inviare la documentazione 1) precontrattuale,
2) il contratto stesso per l’apposizione della relativa sottoscrizione e, durante la vigenza del contratto,
3) le comunicazioni previste dalla normativa vigente, a sua scelta su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. La scelta deve essere esplicita e può essere effettuata per ciascuna delle categorie di documenti. In ogni caso potrà richiedere, senza che ciò comporti alcun onere a suo carico, la ricezione della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazione a distanza in ogni momento.
Home Insurance Il 16 luglio 2013 l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ha pubblicato il Provvedimento n. 7 in materia di home insurance. Come previsto dal Provvedimento, sul sito della Compagnia www.linear. it è disponibile un’apposita Area Riservata, a cui il Contraente può accedere per consultare on line la propria posizione contrattuale, riferita alla data di aggiornamento specificata. Le credenziali personali identificative necessarie per l’accesso sono rilasciate al Contraente mediante processo disponibile on line. . Per maggiori informazioni, accedere alla pagina “Accesso area contraente provv. IVASS 7/2013” su xxx.xxxxxx.xx
Informazioni sulle coperture assicurative offerte
Garanzie FORMULA TARIFFARIA
E OGGETTO DELLA COPERTURA (avvertenza)
Incendio La Compagnia, nella forma a primo fuoco, risponde dei seguenti danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, sino alla concorrenza della somma assicurata.
Si rinvia gli artt. 2.1 e ss. delle C.g.C
Sono esclusi i danni:
a) causati da atti di guerra e di terrorismo, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
b) causati da esplosione o da emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure da radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche;
c) da furto o tentato furto delle cose assicurate, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
d) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto alla lettera m)dell’articolo precedente;
e) causati da gelo;
f) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
g) causati con dolo dall’Assicurato o dal Contraente;
h) da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
Responsabilità Civile danni
a Terzi
Responsabilità Civile danni Agli addetti Domestici
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale,interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata. Si rinvia gli artt. 3.1 e ss. delle C.g.C.
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso gli addetti ai servizi domestici da lui dipendenti ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e successive. Si rinvia gli art 3.2 lettera b. delle C.g.C.
Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione
R.C.T.:
a) tutte le persone che compongono il nucleo familiare;
b) gli addetti ai servizi domestici che siano in rapporto di dipendenza non occasionale con l’Assicurato.
L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge.
Danni cagionati La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato Limitatamente ai danni a cose, tale garanzia è
Dai cani (Garanzia Facoltativa)
di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile per i danni cagionati dalla proprietà e/o custodia di cani nell’ambito della vita privata, di relazione e in generale nel tempo libero. Si rinvia gli art. 3.4 e delle C.g.C.
prestata con la franchigia di € 150 per sinistro. L’assicurazione non è operante per i danni derivanti dalla proprietà, possesso o detenzione di cani appartenenti alle seguenti razze/tipologie e agli incroci con esse ottenuti: Pitt Bull;American Staffordshire Terrier, Staffordshire Terrier,Bull Terrier, Tosa Inu Giapponese, Fila Brasileiro, Dogo Argentino, Dogue de Bordeaux, Dobermann, Rottweiler, Mastino Napoletano, Bull Mastiff, Cane da montagna dei Pirenei, Tibetan Mastiff, Briard
Informazioni comuni a tutte le garanzie
Dichiarazioni non conformi Alle circostanze di rischio
Pagamento dei premi
Diritto di ripensamento
Diritto di recesso
Il premio è calcolato con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente.
L’Impresa verifica la correttezza del pagamento del premio, l’autenticità e la completezza dei documenti e la loro corrispondenza con le informazioni ricevute in fase precontrattuale:esclusivamente a tale scopo si riserva la facoltà di richiedere l’integrazione della documentazione e/o la spedizione per posta di quanto eventualmente anticipato per via telematica.
Nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese al momento della stipulazione, o di mancata comunicazione di ogni successivo mutamento che aggravi il rischio, si applicheranno rispettivamente gli artt. 1892/1893/1894 e 1898 del c.c. Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento o diminuzione del rischio Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1893 del Codice Civile. Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente e/o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia alla relativa facoltà di recesso.
Il premio può essere pagato mediante bonifico bancario sul conto intestato a Linear Assicurazioni S.p.A. presso Unipol Banca, codice IBAN: XX00 X0000000000 000000 000000 indicando nella causale il numero del preventivo o della polizza.)
Il presente contratto può essere risolto prima della sua naturale scadenza esercitando il diritto di ripensamento. Entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto e di ricevere in restituzione il premio pagato al netto degli oneri fiscali che per legge restano a carico del Contraente, a condizione che in questo periodo non sia avvenuto alcun sinistro. Il Contraente dovrà comunicare alla Compagnia la sua decisione di recedere dal contratto, dichiarando in forma scritta l’assenza di sinistri, inviando lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede della Compagnia in xxx Xxxxx xx. 0 - 00000 Xxxxxxx
Il contratto non prevede l’esercizio del Diritto di recesso in corso d’anno
Aggravamento e Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento
diminuzione del rischio
del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1893 del Codice Civile.
Prescrizione I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. Per le assicurazioni di responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all’Assicurato o ha promosso contro di esso l’azione. Il diritto al risarcimento del danneggiato da un incidente stradale si prescrive in due anni a meno che il fatto da cui deriva il danno non sia considerato dalla legge come un reato.
Regime fiscale Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all’imposta sulle assicurazioni secondo l’aliquota del 22,25% attualmente in vigore
Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
Comportamento In caso di sinistro, l’Assicurato deve farne denuncia immediatamente e comunque entro 3 giorni dal fatto,
da tenere in caso
di sinistro
mettendosi in contatto con il servizio sinistri della Compagnia al numero 051 7193456, oppure accedendo dal web sulla pagina “denuncia on-line” nell’area personale del sito xxxxxx.xx. Successivamente, deve spedire una denuncia firmata, redatta secondo le indicazioni ricevute telefonicamente.
Denuncia In caso di sinistro “Incendio” occorre darne alla Compagnia entro 3 giorni chiamando il numero 051 7193456. La riparazione può essere iniziata dopo aver dato l’avviso. Entro i cinque giorni successivi occorre fornire alla Compagnia:
– l’elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla titolarità, qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate;
– la copia dell’eventuale denuncia fatta alle Autorità;
– l’indicazione di altre eventuali assicurazioni riguardanti i medesimi rischi e copia delle relative polizze;
In caso di sinistro “Responsabilità civile” l’Assicurato deve denunciarlo alla Compagnia, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza chiamando il numero 051 7193456 e fornendo:
– una descrizione dettagliata dell’evento;
– l’indicazione di eventuali testimoni e/o Autorità intervenute;
– l’indicazione delle persone e/o cose danneggiate ed eventuali richieste formali di danno.
Sinistri- liquidazione dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo viene eseguito dalla Compagnia entro trenta giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia e purché non sia stata fatta opposizione. Se sull’ammontare dell’indennizzo viene notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge od un atto di cessione, oppure se l’Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Compagnia, a carico di questa non decorrono interessi. La Compagnia ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, l’importo dell’indennizzo dovuto presso un Istituto di Credito, a nome dell’Assicurato, con l’annotazione dei vincoli dai quali esso è gravato.
Reclami Eventuali reclami in merito al contratto stesso ed ai sinistri potranno essere rivolti in forma scritta al Servizio Reclami Linear all’indirizzo xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx, via fax allo 000.0000000 oppure via Internet all’in- dirizzo xxxxxxx@xxxxxx.xx specificando nell’oggetto la voce “Reclamo”. L’informazione sulla modalità di espo- sizione del reclamo potrà essere richiesta al numero telefonico 051.6378410 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30).
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massi- mo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, indirizzo internet xxx.xxxxx.xx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. I reclami indirizzati all’IVASS contengono:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito Internet della Compagnia www. xxxxxx.xx.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della respon- sabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricor- rere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami dovranno essere rivolti all’Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso, l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente ed il Contraente. In ogni caso è fatto salvo il ricorso all’autorità giudiziaria.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un Contraente consumatore di uno Stato membro e un’impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:
– all’IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta;
– direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE(Spazio Economico Europeo) sede dell’impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito http:// xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), richiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra or- ganismi nazionali.
Nel caso in cui il Cliente e la Società concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l’Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l’Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso.
Perizia contrattuale e arbitrato
L’ammontare del danno è determinato previo accordo tra la Società e l’Assicurato. Il contratto prevede, per le garanzie prestate nelle sezioni 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 delle CGC che la Società e il Contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l’accertamento del danno ad un collegio di periti/medici. Qualora la controversia riguardi la garanzia Infortuni del Conducente, il collegio medico risiede nel Comune, sede di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Per la garanzia Tutela Legale, in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, salva la facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo qualità Resta comunque fermo il diritto della Società e del Contraente di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Mediazione Il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali” così come modificato dalla Legge n. 98 del 9 agosto 2013, prevede, per la risoluzione di controversie civili, anche in materia di contratti assicurativi , di rivolgersi prima dell’instaurazione della causa civile- come condizione di procedibilità della stessa- ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Il Contraente o l’Assicurato i dovranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Unipol Assicurazioni S.p.A., Ufficio Riscontro, Xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000, Xxxxxxx, anche a mezzo posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ovvero a mezzo fax al n° 0000000000.
GLOSSARIO
Linear o Impresa la Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A.
Assicurato la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione
Assicurazione il contratto di assicurazione come definito dall’art. 1882 c.c. e/o la garanzia data con il contratto
Beneficiario soggetto che viene designato a ricevere l’indennizzo in caso di morte dell’Assicurato
Beni assicurabili La garanzia è prestata per abitazioni civili, site sul territorio italiano, adibite esclusivamente ad uso abitativo, in buone condizioni di statica e manutenzione, con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili, solai o armatura del tetto comunque costruiti
Capitale Assicurato Rappresenta l’importo massimo indennizzabile per i beni oggetto di copertura
CGC Condizioni Generali del Contratto. Le condizioni contrattuali applicate alla polizza, come esposte nella sezione omonima del presente Fascicolo Informativo.
Contraente la persona fisica o giuridica che conclude il contratto di assicurazione
Codice delle decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209
Assicurazioni private
Fattori di rischio gli elementi presi in considerazione per il calcolo del premio
Franchigia l’importo fisso o percentuale, indicato in ogni sezione della Scheda contrattuale, che rimane a carico dell’Assicurato
1° esempio: Somma assicurata € 10.000,00 Danno € 1.500,00
Franchigia € 250,00 Risarcimento: €1.500,00 – € 250,00 = € 1.250,00
2° esempio: Somma assicurata € 10.000,00 Danno € 200,00
Franchigia € 250,00 Nessun risarcimento è dovuto,
perché il danno è inferiore alla franchigia.
Indennizzo la somma dovuta all’Assicurato o al Beneficiario in caso di sinistro
IVASS IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013
Legge il decreto legislativo del 7/09/2005 numero 209 Codice delle assicurazioni private, il Codice Civile ed ogni altra disposizione normativa e/o regolamentare
Massimali Somme sino a concorrenza delle quali Linear presta l’assicurazione in caso di sinistro. Per la garanzia incendio e abitazione danni ai locali, i danni indennizzabili saranno determinati secondo il valore di ricostruzione dell’immobile.
Nucleo familiare Le persone stabilmente residenti e conviventi con l’Assicurato e risultanti dal suo stato di famiglia alla data del sinistro.
Polizza documento probatorio del contratto di assicurazione ai sensi dell’articolo 1888 del Codice Civile
Premio la somma dovuta dal Contraente a Linear in cambio della copertura assicurativa
Rischio la probabilità che si verifichi un sinistro
Risarcimento la somma dovuta da Linear al danneggiato in caso di sinistro
Rivalsa Diritto della Compagnia, in presenza di determinate condizioni, di richiedere all’Assicurato
e/o al contrante il rimborso di quanto indebitamente pagato a terzi in ragione di un indennizzo.
Sinistro evento che è causa del danno
Limitatamente alla garanzia incendio valgono le seguenti definizioni:
Incendio Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare o di canne fumarie, che può autoestendersi e propagarsi. Non è considerato incendio la semplice bruciatura senza sviluppo di fiamma
Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Implosione Repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
Scoppio Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione, gli effetti del gelo o del colpo d’ariete non sono considerati scoppio.
Bang Sonico Onde acustiche provocate da un aeromobile nel passaggio a velocità supersonica e nel rientro a velocità subsonica.
Incombustibili Le sostanze che alla temperatura di 750 °C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica, secondo le risultanze del Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Primo Fuoco Forma di assicurazione in base alla quale la Compagnia risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata.
Atti Di Terrorismo Si considera atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.
Locali dell’abitazione L’intera costruzione edile, o porzione di essa, escluso il valore dell’area, di proprietà o in locazione all’Assicurato.Sono compresi:fissi,infissi ed opere di fondazione o interrate,impianti di riscaldamento ad esclusione dei pannelli solari fotovoltaici, impianti di condizionamento d’aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne televisive, contatori ed altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi compresi parquets, moquettes, tappezzerie, tinteggiature, affreschi o statue che non abbiano valore artistico, nonché costruzioni accessorie all’aperto anche in materiale combustibile, recinzioni, cancellate ed infissi all’aperto, il tutto pertinente al fabbricato. Sono comprese le tende da sole fino a € 2.000,00. Se l’assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio, essa copre anche le relative quote delle parti del fabbricato costituenti proprietà comune.
Contenuto Mobilio anche di antiquariato, arredamento di normale dotazione dell’abitazione, elettrodomestici, dell’abitazione provviste, vestiario ed indumenti in genere e quant’altro serve per uso di casa e personale, il tutto posto nei locali dell’abitazione e nelle relative dipendenze. Mobilio, arredamento, attrezzature
dell’eventuale ufficio o studio professionale o gabinetto medico-dentistico posto in locali xxxxxxx e comunicanti con l’abitazione stessa. Tappezzerie, moquettes e parquets non facenti parte della proprietà del fabbricato ma di proprietà dell’Assicurato quale locatario. Sono compresi: preziosi e gioielli fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata;collezioni in genere fino alla concorrenza di € 1.000,00; nonché quadri, oggetti d’arte, tappeti e arazzi, di valore singolo non superiore a € 10.000,00; attrezzature, macchinari e merci inerenti ad attività svolte saltuariamente a domicilio direttamente dall’Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi. Restano esclusi dall’assicurazione: denaro e titoli di credito in genere, veicoli a motore in genere
Limitatamente alla garanzia responsabilità civile verso terzi valgono le seguenti definizioni:
Responsabilità Civile Responsabilità derivante da un fatto che involontariamente cagiona ad altri un danno ingiusto ed
Verso Terzi (R.C.T.) obbliga colui che lo ha compiuto a risarcire il danno
Responsabilità Civile Responsabilità derivante da infortunio sofferto dagli addetti ai servizi domestici in rapporto di Verso Collaboratori dipendenza ed assicurati ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche. Familiari (R.C.O.)
Assicurato Il Contraente e il suo nucleo familiare
Cose Sia gli oggetti materiali che gli animali
La Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
mministratore Dele
L’A
ministratore Delegato
Xxxxxxx Xxxxxx
G acomo Lovat
INFORMATIVA PRIVACY
(Edizione 07/2015)
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Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali
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Quali dati raccogliamo
Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti(1) ci fornite. Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il rilascio della polizza e la gestione dell’attività assicurativa e, in alcuni casi, obbligatorio per legge(2). In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (relativi a Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio. I Suoi indirizzi potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito od anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti).
Perché le chiediamo i dati
La nostra Società utilizzerà I Suoi dati per finalità strettamente connesse all’attività assicurativa e ai servizi forniti(3), nonché ai relativi adempimenti normativi, per finalità antifrode (verifica autenticità dei dati, prevenzione rischio frodi, contrasto frodi subite); ove necessario potranno essere utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo(4) e saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo.
I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano od in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa(5).
Come trattiamo i suoi dati
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa(6).
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La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, a richiederne l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione, nonché di opporsi all’uso dei Suoi dati per l’invio di comunicazioni commerciali e promozionali.
Titolari del trattamento dei Suoi dati sono Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. (xxx.xxxxxx.xx) con sede in Xxx Xxxxx 0 – 00000 Xxxxxxx (XX), UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (xxx.xxxxxxxxx.xx) con sede in Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx, nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate, UniSalute S.p.A. (xxx.xxxxxxxxx.xx) con sede in xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx. Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al “Responsabile per il riscontro agli interessati”, presso Linear Assicurazioni S.p.A., Xxx Xxxxx 0 – Xxxxxxx (XX) e-mail: xxxxxxx@xxxxxx.xx
Inoltre, collegandosi al sito xxx.xxxxxx.xx nella sezione Privacy troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all’invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi.
– NOTE –
1 Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
2) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio, in materia di accertamenti fiscali, ecc.
3) Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l’individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell’assicuratore; l’adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; l’analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tariffarie, inoltre, per finalità antifrode, i Suoi dati potranno essere comunicati ad un Archivio Centrale Informatizzato del quale è Titolare il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
4) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. L’elenco delle società del Gruppo è disponibile sul sito di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. xxx.xxxxxx.xx
5) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all’estero (ove richiesto), da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa” come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; medici, periti, legali; società di servizi per il quietanzamento; clinica convenzionata da Lei scelta; nonché ad enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (indicati nell’elenco disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per il Riscontro).
6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
1. NORME COMUNI
1.1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
1.2. DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO - L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; altrimenti, ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il contratto si intende di durata annuale, con scadenza alle ore 24 dell’ultimo giorno in copertura, senza tacita proroga.
1.3. MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - Per concludere il presente contratto è necessario inviare per posta o a mezzo fax i documenti indicati nella scheda del preventivo alla Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx. Al ricevimento di tale documentazione, Linear invierà al Contraente la documentazione contrattuale (polizza e Condizioni Generali di contratto, comprensive di nota informativa al trattamento dei dati personali).
1.4 PAGAMENTO DEL PREMIO - Per pagare il premio previsto dal contratto il cliente potrà effettuare un bonifico bancario sul conto intestato a Linear Assicurazioni S.p.A. presso Unipol Banca, codice IBAN: XX00 X0000000000 000000 000000.
In ogni caso, nella causale di versamento devono essere sempre indicati cognome e nome del Contraente e numero del contratto, fermo restando che le garanzie decorrono dalle ore 24 della data di versamento. Nel caso di pagamento effettuato mediante Banca dovrà essere inviata copia della contabile di versamento alla Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. mediante fax o posta o e-mail.
1.5. DIRITTO DI RIPENSAMENTO - Entro 14 giorni dalla data di effetto, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto e di ricevere in restituzione il premio pagato al netto degli oneri fiscali che per legge restano a carico del Contraente.
Il Contraente dovrà comunicare alla Compagnia la sua decisione di recedere dal contratto, dichiarando in forma scritta l’assenza di sinistri, inviando lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede della Compagnia in xxx Xxxxx xx. 0 - 00000 Xxxxxxx
1.6. MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE - Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
1.7. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO - Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1893 del Codice Civile.
1.8. DIMINUZIONE DEL RISCHIO - Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente e/o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia alla relativa facoltà di recesso.
1.9. ONERI FISCALI - Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente, comprese eventuali variazioni nella misura delle imposte che dovessero intervenire dopo la stipula della presente polizza.
1.10. MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI - In occasione di ogni sinistro, il Contraente deve mettersi in contatto il più presto possibile con il servizio sinistri di Linear (051 7193456), per comunicare le informazioni necessarie. Successivamente, deve spedire una denuncia firmata, redatta secondo le indicazioni ricevute telefonicamente.
1.11. FORO COMPETENTE - Per ogni controversia il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dell’Assicurato o del Contraente.
1.12. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
2. INCENDIO
2.1. RISCHI ASSICURATI INCENDIO LOCALI E CONTENUTO
La Compagnia, nella forma a primo fuoco, risponde dei seguenti danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, sino alla concorrenza della somma assicurata:
a) Incendio dei locali
b) Fulmine, fumo, urto di veicoli di terzi, bang sonico, caduta di aeromobili o di loro parti o di cose trasportate
c) Esplosione, implosione, scoppio
Con esclusione dei danni:
– da ordigni esplosivi purché non a seguito di eventi socio-politici;
– a macchine o impianti in cui si sono verificati, se originati da usura, corrosione o difetto del materiale.
d) Acqua condotta - fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti di pertinenza dei locali. Con esclusione:
- dei danni da traboccamenti e rigurgiti di fognature;
- delle spese per la demolizione, sgombero e ripristino di parti del fabbricato e degli impianti, sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d’acqua.
La garanzia è prestata con la franchigia di € 100,00 per sinistro.
e) Fenomeni elettrici - correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, compresa l’azione del fulmine e dell’elettricità atmosferica che comportino danni agli impianti o installazioni dei locali considerati immobili per natura o destinazione(gli elettrodomestici sono sempre e comunque esclusi dalla copertura). In nessun caso la Compagnia indennizzerà somma superiore a € 1.500,00 per ciascun sinistro o per più sinistri in ciascun anno assicurativo.
Con esclusione dei danni:
- alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle resistenze elettriche scoperte;
- dovuti ad usura, a manomissione;
- causati da imperizia e negligenza degli addetti;
- avvenuti durante le fasi di montaggio, prova e manutenzione; La garanzia è prestata con la franchigia di € 100,00 per sinistro.
f) Eventi speciali
- eventi socio-politici - scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, sabotaggio. Con esclusione dei danni:
- verificatisi nel corso di confisca, requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, statale o locale. La garanzia è prestata con la franchigia di € 150,00 per sinistro.
- eventi atmosferici - grandine, uragani, bufere, trombe d’aria ed ogni altra perturbazione, caratterizzata da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile non soltanto nei danni del singolo ente assicurato, ma anche in quelli subiti da altri (anche se non assicurati) sia nell’ambito della stessa proprietà che nelle località circostanti.
L’assicurazione comprende: i danni da acqua penetrata all’interno del fabbricato esclusivamente attraverso brecce, rotture, lesioni al tetto, alle pareti, ai serramenti, direttamente causati dagli eventi sopraddetti; i danni conseguenti al crollo totale o parziale del fabbricato, o parte di esso, a seguito di sovraccarico di neve, nonché i danni da urto di cose trasportate o crollate per effetto del vento o degli eventi sopraddetti.
Con esclusione dei danni:
- a vetrate, lucernari, tettoie, pannelli solari;
- da infiltrazioni, umidità, stillicidio;
- da acqua penetrata attraverso aperture lasciate senza protezione;
- da alluvioni, allagamenti, mareggiate, valanghe e slavine;
- cedimento o franamento del terreno;
- da accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico. La garanzia è prestata con la franchigia di € 200,00 per sinistro.
In nessun caso la Compagnia indennizzerà somma superiore a € 15.000,00 per ciascun sinistro o per più sinistri in ciascun anno assicurativo.
Sono inoltre in garanzia:
g) Colpa grave - i danni derivanti dagli eventi garantiti dal presente settore INCENDIO e determinati da colpa grave dell’Assicurato o del Contraente.
h) Guasti arrecati dai soccorritori - allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi garantiti a termini del presente settore INCENDIO.
i) Spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro - fino alla più vicina discarica. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 3% della somma assicurata alla partita colpita da sinistro.
l) Spese di rimozione e ricollocamento - dei seguenti beni assicurati: mobili, tendaggi, tappezzerie e quadri, nel caso in cui la loro rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni dei locali occupati dall’Assicurato, danneggiati da eventi garantiti a termini del presente settore INCENDIO.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro.
m) Spese di pigione - sostenute dall’Assicurato proprietario per il mancato godimento dei locali assicurati e abitati dal medesimo e rimasti danneggiati a seguito di sinistro indennizzabile a termini del presente settore INCENDIO, per il periodo necessario
al suo ripristino, ma non superiore ad un anno.
L’indennizzo relativo corrisponderà all’importo presumibile della pigione relativa ai locali abitati dall’Assicurato.
n) Xxxxxxxx spese di pigione - sostenute dall’Assicurato conduttore per il mancato godimento dei locali assicurati e abitati dallo stesso e rimasti danneggiati a seguito di sinistro indennizzabile a termini del presente settore INCENDIO, per il periodo necessario al suo ripristino, ma non superiore ad un anno. L’indennizzo relativo corrisponderà alle maggiori spese di pigione pagate dall’Assicurato rispetto al canone di locazione pagato al momento del sinistro e comunque non potrà superare l’importo di detto canone.
o) Rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei congegni.
p) locali dell’abitazione in locazione - La Compagnia, nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589, e 1611 del codice civile, risponde, secondo le norme di legge, dei danni diretti e materiali, cagionati da incendio od altro evento garantito dal presente settore INCENDIO, ai locali condotti in locazione dall’Assicurato. La garanzia è prestata fino alla somma assicurata alla partita LOCALI DELL’ABITAZIONE.
q) Vincolo Mutuo (solo se espressamente indicato in polizza)- La presente polizza, limitatamente al settore INCENDIO, è vincolata a tutti gli effetti a favore dell’istituto di credito vincolante specificato in polizza creditore ipotecario e privilegiato in virtù del relativo atto di finanziamento.
2.2 RISCHI ESCLUSI INCENDIO LOCALI E CONTENUTO
Sono esclusi i danni:
a) causati da atti di guerra e di terrorismo, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
b) causati da esplosione o da emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure da radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche;
c) da furto o tentato furto delle cose assicurate, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
d) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto alla lettera m)dell’articolo precedente;
e) causati da gelo;
f) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
g) causati con dolo dall’Assicurato o dal Contraente;
h) da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
2.3. RICORSO TERZI DA INCENDIO
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza della somma assicurata alla specifica partita, di quant’egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, in conseguenza di eventi garantiti con il settore INCENDIO.
Ferma la somma assicurata quale xxxxxxx xxxxxxxxxx, la garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole di servizi, fino ad un massimo del 10% della somma assicurata stessa.
Con esclusione dei danni:
- a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi le persone stabilmente residenti e conviventi con l’Assicurato e risultanti dal suo stato di famiglia alla data del sinistro, il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, i genitori e i figli dell’Assicurato, altri parenti e affini con loro conviventi o per i quali l’Assicurato provvede al loro mantenimento.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
2.4. GARANZIA FACOLTATIVA - RICERCA DELLA ROTTURA FINO A € 1.000,00
La garanzia è operante solo se è selezionata e la corrispondente somma assicurata è indicata nella scheda contrattuale.
A parziale deroga della lettera d) della sezione 2.1., la Compagnia si obbliga a indennizzare l’Assicurato delle spese necessariamente sostenute per la demolizione e il ripristino di parti di fabbricato e di impianti, al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d’acqua.
Resta inteso che in nessun caso la Compagnia pagherà, per ciascun sinistro o per più sinistri in ciascun anno assicurativo somma superiore a € 1.000,00.
La garanzia è prestata con la franchigia di € 100,00 per sinistro. In caso di sinistro che coinvolga contemporaneamente sia la garanzia “Acqua condotta” che la garanzia “Ricerca rottura”, verrà applicata una sola franchigia.
2.5. TERZI INTERESSATI
La presente polizza, relativamente al settore INCENDIO, è stipulata dal Contraente nel suo nome e nell’interesse di chi spetta. In caso di sinistro i terzi interessati non possono partecipare alla nomina dei Periti che vengono scelti dalla Compagnia e dal Contraente. È stabilito e convenuto che solo il Contraente può compiere azioni, esporre ragioni ed accampare diritti nell’ambito dell’assicurazione stessa. Tuttavia l’indennità che sarà versata in contradditorio può essere versata all’atto del pagamento, solo con l’intervento o nei confronti dei terzi interessati.
2.6. RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Compagnia rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa ad essa spettante a termini dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti dei parenti di primo e secondo grado dell’Assicurato, nonché dei locatari e/o proprietari dei locali assicurati.
3. RESPONSABILITÀ CIVILE
3.1. RISCHI ASSICURATI
a) Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata. Sono altresì compresi:
- i danni arrecati dagli addetti ai servizi domestici per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni;
- i danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione dei locali che costituiscono l’abitazione principale dell’Assicurato, nonché dalla conduzione dei locali costituenti l’abitazione secondaria.
b) Assicurazione Responsabilità Civile verso gli addetti ai servizi domestici (R.C.O.)
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso gli addetti ai servizi domestici da lui dipendenti ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e successive modifiche, per gli infortuni (escluse malattie professionali) da loro sofferti. L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge.
c) Rivalsa I.N.P.S. Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della legge 12 Giugno 1984, n. 222, e successive modifiche.
3. 2. RC RISCHI ESCLUSI
Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T.:
a) tutte le persone che compongono il nucleo familiare, il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, i genitori e i figli dell’Assicurato, altri parenti e affini con loro conviventi o per i quali l’Assicurato provvede al loro mantenimento;
b) gli addetti ai servizi domestici che siano in rapporto di dipendenza non occasionale con l’Assicurato.
L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
c) da furto;
d) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
e) a cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
f ) da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
g) derivanti dall’esercizio di attività professionali e lavorative, escluso quanto previsto all’art. 3. 1 lettera b);
h) derivanti dalla partecipazione a manifestazioni sportive organizzate da Federazioni o Enti sportivi;
i) derivanti dalla pratica di sport motoristici;
l) derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
m) derivanti da straordinaria manutenzione, da stillicidio, umidità e insalubrità dei locali. Se il fabbricato adibito a dimora abituale dell’Assicurato fa parte di un condominio, sono esclusi i danni derivanti da ogni maggior onere conseguente all’obbligo solidale dell’Assicurato con altri condomini;
n) derivanti dalla proprietà o detenzione di armi da fuoco non in regola con le norme di legge in materia, nonché dall’esercizio della caccia;
o) derivanti dalla proprietà o custodia di cani, cavalli o altri animali che non siano domestici e da cortile. L’assicurazione R.C.T./R.C.O. non comprende altresì i danni:
p) causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, ecc.);
q) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivati, seppur in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto o l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto;
r) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici.
3.3. DANNI ALL’ARREDO DOMESTICO ED AI LOCALI PRESI IN LOCAZIONE DURANTE LA VILLEGGIATURA
A parziale deroga dell’ art. 3.2. lettera d) e lettera e) della presente sezione, sono compresi i danni da incendio, esplosione e scoppio all’arredo domestico, nonché i danni in genere ai locali di terzi, presi in locazione durante la villeggiatura; restano comunque esclusi i rapporti di locazione od uso tra parenti ed affini. La garanzia è prestata fino al massimo risarcimento complessivo di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Tale garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia di € 300,00 per sinistro.
3.4. GARANZIA FACOLTATIVA - DANNI CAGIONATI DAI CANI
La garanzia è operante solo se è selezionata e la corrispondente somma assicurata è indicata nella scheda contrattuale.
A parziale deroga dell’art. 3. 2 lettera o) della presente sezione, l’assicurazione viene prestata per i danni cagionati dalla proprietà e/o custodia di cani nell’ambito della vita privata, di relazione e in generale nel tempo libero.
Limitatamente ai danni a cose, tale garanzia è prestata con la franchigia di € 150 per sinistro.
L’assicurazione non è operante per i danni derivanti dalla proprietà, possesso o detenzione di cani appartenenti alle seguenti razze/tipologie e agli
incroci con esse ottenuti:
• Pitt Bull
• American Staffordshire Terrier
• Staffordshire Terrier
• Bull Terrier
• Tosa Inu Giapponese
• Fila Brasileiro
• Dogo Argentino
• Dogue de Bordeaux
• Dobermann
• Rottweiler
• Mastino Napoletano
• Bull Mastiff
• Cane da montagna dei Pirenei
• Tibetan Mastiff
• Briard
3.5. ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi europei.
4. SINISTRI
4.1. SINISTRI INCENDIO
4.1.1. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In primo luogo, in caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
b) fare denuncia agli organi di polizia o all’Autorità Giudiziaria dei sinistri che possono coinvolgere responsabilità penali;
c) conservare le tracce ed i residui del sinistro, senza avere diritto ad indennità per tale titolo;
d) darne avviso alla Compagnia entro 3 giorni chiamando il numero 051.7193456. La riparazione può essere iniziata dopo aver dato l’avviso; però lo stato delle cose, prima dell’ispezione da parte di un incaricato della Compagnia, non può venire modificato che nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza ed agibilità. Se tale ispezione per qualsiasi motivo non avvenisse entro otto giorni dall’avviso del sinistro, il Contraente o l’Assicurato potrà prendere tutte le misure del caso;
e) fornire alla Compagnia entro i 5 giorni successivi:
– l’elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla titolarità, qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate;
– la copia dell’eventuale denuncia fatta alle Autorità;
– l’indicazione di altre eventuali assicurazioni riguardanti i medesimi rischi e copia delle relative polizze;
f) denunciare tempestivamente la distruzione di titoli di credito, purché garantiti, anche al debitore. Successivamente, a richiesta tanto della Compagnia che dei Periti, il Contraente o l’Assicurato deve:
g) presentare i documenti amministrativi che si possono ottenere, in relazione al sinistro, dall’Autorità Giudiziaria o da altra Pubblica Amministrazione.
4.1.2 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
La valutazione del danno è concordata con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Compagnia, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti:
b) fra due Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono presi a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Xxxxxx, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
4.1.3. DETERMINAZIONE DEI DANNI INDENNIZZABILI
La determinazione dei danni viene eseguita, separatamente per ogni singola partita, secondo le norme seguenti:
a) per i danni ai locali si stima la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e riparare quelle soltanto danneggiate dedotto il valore ricavabile dai residui;
b) per i danni al contenuto si stima l’importo totale delle spese di riparazione (valutate secondo i costi al momento del sinistro) necessarie per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro, o il costo di rimpiazzo a nuovo nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione o quando le spese di riparazione eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, delle cose danneggiate.
Dalla stima anzidetta si deduce il valore ricavabile dai residui. Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.
Nel caso di danni a oggetti d’arte suscettibili di riparazione o restauro si stima l’importo totale delle spese di riparazione o restauro, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l’oggetto danneggiato nello stato in cui si trovava al momento del sinistro. Nel caso di danni a oggetti d’arte non suscettibili di riparazione o restauro si stima il valore dell’oggetto stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua natura e qualità; da tale stima si deduce il valore ricavabile dai residui.
Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie e le maggiori spese per trasporti a grande velocità, aerei o con altri mezzi di trasporto diversi dal normale e comunque i costi di trasporto e dogana determinatisi fuori del territorio dello Stato Italiano.
Resta convenuto che: in nessuno dei casi di cui ad a) e b) potrà essere indennizzato un importo superiore al doppio del relativo valore effettivo, determinato al momento del sinistro, tenuto conto del deprezzamento in relazione alla natura, qualità, vetustà, uso, adozione di nuovi metodi ed ogni altra circostanza concomitante.
4.1.4. PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Il pagamento dell’indennizzo viene eseguito dalla Compagnia entro trenta giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole
o del verbale di xxxxxxx e purché non sia stata fatta opposizione. Se sull’ammontare dell’indennizzo viene notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge od un atto di cessione, oppure se l’Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Compagnia, a carico di questa non decorrono interessi. La Compagnia ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, l’importo dell’indennizzo dovuto presso un Istituto di Credito, a nome dell’Assicurato, con l’annotazione dei vincoli dai quali esso è gravato.
4.2. SINISTRI RESPONSABILITÀ CIVILE
4.2.1. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato deve denunciarlo alla Compagnia, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza chiamando il numero 051.7193456 e fornendo:
- una descrizione dettagliata dell’evento;
- l’indicazione di eventuali testimoni e/o Autorità intervenute;
- l’indicazione delle persone e/o cose danneggiate ed eventuali richieste formali di danno.
Agli effetti dell’assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l’Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta amministrativa della Direzione provinciale del lavoro Settore ispezione del lavoro, a norma dell’art. 56 del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124
4.2.2. GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO
La Compagnia assume fino alla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della definizione del danno la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
4.3. NORME COMUNI A TUTTI SINISTRI
4.3.1. RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Nei 60 giorni successivi al pagamento o alla contestazione dell’indennizzo previsto dalle garanzie prestate in polizza, l’Assicurato
o la Compagnia possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 15 giorni.
Nel caso in cui sia la Compagnia a recedere dal contratto, quest’ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, corrisponderà all’Assicurato la parte di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto al netto delle imposte.
5. ARTICOLI DEL CODICE CIVILE
Art. 1588 – Perdita e deterioramento della cosa locata
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile E’ pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa.
Art. 1589 – Incendio di cosa assicurata
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore e il danno effettivo . Quando si tratta di cosa mobile stimata e l’assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall’assicuratore. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell’assicuratore.
Art. 1611 – Incendio di casa abitata da più inquilini
Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall’incendio, proporzionatamente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata. La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l’incendio è cominciato dall’abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l’incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.
Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l`assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento (c.c.1441 e seguenti) del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L`assicuratore decade (c.c.2964 e seguenti) dal diritto d`impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l`inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l`impugnazione. L`assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l`annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l`assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza (c.c.1932).
Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l`assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all`Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l`inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l`inesattezza della
dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall`assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell`inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell`assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 (c.c.1391,1932).
Art. 1897 - Diminuzione del rischio
Se il Contraente comunica all`assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l`assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi (2964) dal giorno in cui e stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese (c.c.1932; disp. di att. al c.c. 187).
Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l`Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l`Assicurato omette dolosamente di dare l`avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l`indennità. Nel caso di sinistro, l`Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell`art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L`Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l`indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l`ammontare del danno. L`assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell`assicuratore
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato (c.c.1203), fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili (c.c.1589).Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o a affini dell’Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L’Assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione (c.c.1589).Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.* Il secondo comma è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale (21 maggio 1975, n. 117) nella parte in cui non comprende , fra le persone nei confronti delle quali non è ammessa la surrogazione, il coniuge dell’Assicurato.
Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile
Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore e obbligato a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto (c.c.2952). Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi (c.c.2767). L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’Assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed e obbligato al pagamento diretto se l’Assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’Assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L’Assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore.
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051.7193.333
Lunedi/Sabato 8.30/20.00
Fax per invio documentazione: 051.7096928
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051.7193.456
Lunedi / Venerdi 8.30/19.00 Sabato 8.30-14.00
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