Regolamento del Fondo Interno Synthesis ProtettoDue
Regolamento del Fondo Interno Synthesis ProtettoDue
Art. 1
Istituzione e denominazione del Fondo Interno
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito “Compagnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti, in base a quanto stabilito dalle Condizioni di Assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denominato Synthesis ProtettoDue (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.
Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.
Art. 2
Obiettivo del Fondo Interno
L’obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno Synthesis ProtettoDue è:
- incrementare il valore del capitale investito e
- al contempo preservare l’80% del massimo valore quota raggiunto dal Fondo Interno stesso a partire dalla data della sua istituzione (nel seguito “Obiettivo di Protezione”)
attraverso una gestione flessibile e diversificata degli investimenti secondo quanto descritto al successivo Art. 4.
Il “Valore Quota Protetto” è quindi pari all’80% del massimo valore quota raggiunto dal Fondo Interno a partire dalla data della sua istituzione.
La protezione del valore unitario della quota opera nel continuo in ogni giorno di valorizzazione previsto contrattualmente.
Al fine di concorrere al raggiungimento dell’Obiettivo di Protezione, attuato per il tramite della politica gestionale del Fondo attraverso l’applicazione di modelli quantitativi di protezione del capitale, la Compagnia ha sottoscritto uno specifico accordo con Intesa Sanpaolo S.p.A. (nel seguito “Accordo di protezione”).
In virtù dell’Accordo di protezione, nel caso in cui il valore unitario della quota scenda al di sotto del Valore Quota Protetto, Intesa Sanpaolo S.p.A. corrisponderà alla Compagnia l’importo necessario per consentirle di reintegrare il patrimonio del Fondo Interno e far sì che il valore unitario della quota sia almeno pari al Valore Quota Protetto.
L’Accordo di Protezione tra Intesa Sanpaolo S.p.A. e la Compagnia concorre al raggiungimento dell’Obiettivo di Protezione.
Tale Accordo ha una scadenza originariamente fissata a ottobre 2024.
A partire da tale data, la Compagnia si impegna, previo consenso di entrambe le parti, a estendere la durata contrattuale originaria dell'Accordo, tramite rinnovo dell’Accordo per un numero illimitato di rinnovi, ciascuno pari a 7 anni.
L’impegno di Intesa Sanpaolo S.p.A. derivante dall’Accordo di protezione (e suoi eventuali rinnovi) non è incondizionato e potrebbe venir meno per:
- eventi o circostanze che comportino la cessazione anticipata dell’Accordo di protezione (quali, a titolo di esempio, la risoluzione dell’Accordo di protezione derivante da sopravvenute modifiche del regime fiscale o della normativa applicabile);
- eventi o circostanze che comportino l’inoperatività dell’Accordo di protezione (quali, a titolo di esempio, l’insolvenza o l’inadempimento di Intesa Sanpaolo S.p.A.);
- eventi o circostanze che attengano a provvedimenti amministrativi o giudiziari che riguardino Intesa Sanpaolo S.p.A. (quali, a titolo di esempio, l’assoggettamento a procedure liquidative, concorsuali o di risoluzione).
In caso di mancato rinnovo dell’Accordo di protezione con Intesa Sanpaolo S.p.A., o comunque nel caso di sua cessazione anticipata:
- ove le condizioni di mercato lo consentano, la Compagnia si riserva la facoltà di stipulare un nuovo accordo di protezione con una primaria controparte di mercato avente merito creditizio almeno pari alla categoria investment grade, a condizioni uguali o migliori rispetto all’Accordo di protezione originario;
- qualora non venga stipulato un nuovo accordo di protezione, la Compagnia continuerà in ogni caso a perseguire l’Obiettivo di Protezione del Fondo Interno volto a preservare il Valore Quota Protetto secondo quanto indicato al successivo Art. 4; in tale caso il patrimonio del Fondo Interno non sarà reintegrato qualora il valore unitario della quota scenda al di sotto del Valore Quota Protetto.
L’Obiettivo di Protezione, perseguito anche attraverso l’Accordo di protezione, non costituisce quindi in alcun modo e non può pertanto essere inteso come garanzia di un valore quota minimo pari al Valore Quota Protetto riconosciuto al Contraente o come garanzia di restituzione della somma investita.
Art. 3
Profili di rischio del Fondo Interno
I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.
In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:
a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell’emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall’andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell’emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti attenzione, all’interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all’eventualità che l’Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L’assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l’apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
d) rischio di cambio: se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo Interno stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo Interno e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell’investimento;
e) rischio di controparte: è il rischio connesso all’eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. La protezione finanziaria prevista nel Fondo Interno risente di tale rischio. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente;
f) rischio connesso all’utilizzo di strumenti finanziari derivati: l’utilizzo di strumenti finanziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sottostanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;
g) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico- finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.
Art. 4
Criteri di investimento del Fondo Interno
Il Fondo Interno investe gli attivi principalmente1, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di “Fondo Comune di Investimento”, “Sicav” o “Unit Trust”. Gli OICR in cui investe il Fondo Interno, per un minimo del 30% fino ad un massimo del 100%, sono promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del Risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte.
Il Fondo Interno potrà altresì investire in Fondi Multimanager, ovvero in OICR di Case terze, per una percentuale massima di investimento non superiore al 70%.
Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:
• quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D.Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
• quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l’autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;
• strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
- depositi bancari in conto corrente;
- certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
- operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati Membri dell’Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati Membri;
• strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
- Titoli di stato;
- titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
- titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc.) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.
Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l’interesse dei Contraenti.
La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un’efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l’investimento in quote di OICR dedicati.
Il Fondo Interno Synthesis ProtettoDue persegue una propria politica d’investimento come di seguito descritto. Il Fondo Interno è caratterizzato da uno stile di gestione attivo, non legato a un parametro di riferimento, e persegue una propria politica d’investimento volta a incrementare il valore del capitale investito e a realizzare l’Obiettivo di Protezione come descritto al precedente Art.2.
L’esposizione ai mercati del Fondo Interno è di tipo flessibile, senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari, alle aree geografiche, ai settori ed alle valute in cui il patrimonio è investito.
La gestione del Fondo Interno si basa su una strategia di allocazione dinamica tra la Componente di Performance (composta da OICR azionari, obbligazionari, flessibili e Absolute Return) e la Componente di Protezione (costituita da OICR Absolute Return, OICR monetari o strumenti del mercato monetario).
1 In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell’attivo del Fondo Interno; il termine “prevalente” investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine “significativo” investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine “contenuto” tra il 10% e il 30%; infine il termine “residuale” inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.
L’esposizione ai mercati azionari è gestita dinamicamente attraverso l’utilizzo di modelli quantitativi di asset allocation tattica, attraverso i quali il Gestore definisce periodicamente il peso da allocare in ciascuno strumento finanziario selezionato, compatibilmente con:
- il livello di volatilità target (l’asset allocation indicata dal Gestore viene sottoposta ad un controllo giornaliero di volatilità finalizzato a mantenerla ad un livello massimo annuo non superiore al 10%) e
- il livello di protezione.
L'allocazione tra la Componente di Performance e la Componente di Protezione è in funzione delle aspettative del Gestore sull’evoluzione dei mercati di riferimento, delle performances ottenute al momento dell’allocazione e del livello di protezione fissato.
La strategia di gestione finanziaria modificherà dinamicamente, nel corso della sua applicazione, la quota investita nella Componente di Performance e la quota investita nella Componente di Protezione allo scopo di evitare che il valore corrente unitario della quota del Fondo Interno risulti inferiore al Valore Quota Protetto. In particolare, tanto più il valore corrente unitario della quota del Fondo Interno si avvicina al Valore Quota Protetto, tanto più la strategia di gestione sarà maggiormente orientata ad investimenti idonei a preservare il patrimonio del Fondo Interno da andamenti avversi dei mercati finanziari (Componente di Protezione).
Ciascuna delle due Componenti può rappresentare una quota residuale del Fondo Interno oppure arrivare a costituire il 100% del valore del Fondo Interno stesso.
Qualora, a seguito di un andamento particolarmente negativo dei mercati si verificasse l’evento di discesa del valore quota corrente sotto il margine dello 0,75% che lo separa dal Valore Quota Protetto (nel seguito “Evento”), ossia quando il risultato della seguente formula:
(Valore Quota – Valore Quota Protetto) / Valore Quota sia inferiore a 0,75%.
dove
Valore Quota = valore unitario della quota stessa
Valore Quota Protetto = valore unitario della quota protetto
non sarà più possibile attuare la strategia di allocazione dinamica sopra descritta e la politica di investimento sarà indirizzata esclusivamente al perseguimento della protezione, pertanto l’intero patrimonio del Fondo Interno sarà allocato nella Componente di Protezione che in tal caso sarà costituita unicamente da OICR monetari.
Nel caso in cui si verificasse l’Evento, il valore delle quote investite nel Fondo Interno Synthesis ProtettoDue verrà automaticamente e gratuitamente trasferito nel Fondo Interno Synthesis Mix 10 o, qualora quest’ultimo non fosse più disponibile, in un Fondo Interno avente caratteristiche equivalenti. La Compagnia eseguirà l’operazione di trasferimento automatico trascorsi 60 giorni dalla prima valorizzazione in cui il Fondo Interno Synthesis ProtettoDue risulterà interamente allocato in OICR monetari. Con il trasferimento automatico il Fondo Interno Synthesis ProtettoDue si estinguerà e conseguentemente cesserà la protezione del valore della quota.
Per i dettagli sulle modalità di trasferimento del valore delle quote si rimanda alle Condizioni di Assicurazione dei contratti collegati al Fondo Interno.
Il Fondo Interno può investire in depositi bancari.
Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e Yen giapponese.
Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.
Art. 5
Gestione del Fondo Interno
La gestione del Fondo Interno e l’attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.
La Compagnia, nell’ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l’attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all’Art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.
Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla Compagnia.
Art. 6
Valore unitario della quota
Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del Fondo Interno, a 10,00 euro.
Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il calendario di valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo Art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato.
Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.
Il calendario di valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell’anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In questi giorni il valore unitario della quota non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.
Il calendario di valorizzazione è pubblicato sul sito internet della Compagnia.
Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino turbative di mercato e/o decisioni degli organi di borsa per cui si verifichi l’assenza di tutte o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, la Compagnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unitario della quota, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.
In questi casi il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utile, quando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibile.
Art. 7
Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)
Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi evidenziati al successivo Art. 8.
Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rilevati in corrispondenza del giorno di valorizzazione.
In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:
- gli OICR sono valutati in base all’ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota.
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all’ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d’informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell’emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell’irrilevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati “Over the Counter” (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l’intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l’effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al Fondo Interno come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.
Gli eventuali crediti d’imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.
Le eventuali commissioni retrocesse dai Gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno.
Art. 8
Costi gravanti sul Fondo Interno
I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.
a) Commissione di gestione: pari ad una percentuale, espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata trimestralmente dalle disponibilità del Fondo Interno.
Fondo Interno | Commissione di gestione annua |
Synthesis ProtettoDue | 1,02% |
La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.
La commissione di gestione non sarà prelevata qualora il Fondo Interno risulti interamente allocato in OICR monetari.
b) Costo della protezione: lo specifico Accordo di protezione tra la Compagnia e Intesa Sanpaolo S.p.A. prevede il costo indicato nella seguente tabella pari ad una percentuale, espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata trimestralmente dalle disponibilità del Fondo Interno.
Fondo Interno | Costo della protezione annuo |
Synthesis ProtettoDue | 0,28% |
Il costo della protezione non sarà prelevato qualora il Fondo Interno risulti interamente allocato in OICR monetari a seguito del verificarsi dell’Evento descritto all’Art. 4 o qualora, nel caso di mancato rinnovo con Intesa Sanpaolo S.p.A. o cessazione anticipata dell’Accordo di protezione, non venga stipulato un nuovo accordo con altra controparte secondo quanto previsto all’Art. 2.
c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR: sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima è pari all’1,20% annuo degli attivi stessi.
Sono previste inoltre commissioni di overperformance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell’overperformance stessa.
La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai Contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al Fondo Interno, il diritto di riscatto senza penalità.
d) Altri costi a carico del Fondo Interno:
• eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
• spese inerenti l’attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
• eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
• eventuali compensi alla Banca Depositaria;
• imposte e tasse previste dalle normative vigenti.
Art. 9
Rendiconto annuale del Fondo Interno
La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.
Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto a revisione da parte di una Società di Revisione iscritta all’albo di cui all’Art. 161 del D.lgs 24 febbraio 1998 n. 58.
Art. 10
Modifiche al Regolamento del Fondo Interno
Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai Contraenti.
Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti.
Art. 11
Fusione e liquidazione del Fondo Interno
La Compagnia, qualora ne ravvisasse l’opportunità in un’ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l’interesse dei Contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.
La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l’incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.
Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i Contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.
Regolamento aggiornato a novembre 2020.