Condizioni generali di vendita di DOMO in EUROPA
Condizioni generali di vendita di DOMO in EUROPA
0 Definizioni
Ai fini delle presenti condizioni, le seguenti parole avranno il significato indicato qui sotto:
Condizioni: i presenti termini e condizioni che regolamentano l’appalto di Prodotti e Servizi a DOMO; Contratto: qualsiasi accordo scritto stipulato con il Fornitore, incluse ulteriori modifiche, aggiunte e accordi specifici annessi al Contratto;
Difetto: eventuale difformità rispetto alla Scheda tecnica oppure qualsiasi genere di malfunzionamento del Prodotto; DOMO: il soggetto giuridico di Gruppo DOMO, che agisce come (potenziale) acquirente dei Prodotti e Servizi del Fornitore in conformità con le presenti Condizioni;
Gruppo DOMO: DOMO Chemicals GmbH, società costituita ai sensi del diritto tedesco, con sede legale a Bau 3101 – Xx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxx, Xxxxxxxx, ed eventuali società affiliate.
Prodotti: tutti gli articoli, i prodotti, le materie prime, le merci ed eventuali altri prodotti (tra cui, a titolo esemplificativo, i software informatici) previsti dal presente Contratto, forniti, consegnati e resi altrimenti disponibili oppure da fornire, consegnare o rendere disponibili a DOMO;
Servizi: tutti i servizi stipulati nel presente Contratto, offerti, forniti o da erogare a DOMO;
Specifiche: le specifiche o le descrizioni dettagliate dei Prodotti o dei Servizi, in base a quanto concordato tra DOMO e il Fornitore, comprese, se previste, le specifiche o le descrizioni dettagliate fornite in risposta a preventivi, richieste di proposte di valori, offerte e altre comunicazioni tra DOMO e il Fornitore. Nell’eventualità in cui le suddette specifiche o descrizioni dettagliate non vengano fornite, la specifica sarà quella usuale tra le parti oppure, nel caso in cui non sia stata determinata, quella che si applica di solito nel settore;
Fornitore: qualsiasi (potenziale) fornitore di DOMO.
1 Applicabilità
1.1 Le presenti Condizioni si applicano a tutte le richieste di preventivi, proposte di valore, proposte e offerte, a tutti gli ordini, agli accordi e agli altri eventuali rapporti giuridici (compresi gli ordini da DOMO, i contratti e i rapporti non contrattuali o precontrattuali) tra DOMO e il Fornitore per tutto ciò che riguarda l’ordine, l'approvvigionamento, la ricezione, la fornitura, l’acquisto, il rifornimento o la messa a disposizione dei Prodotti o dei Servizi, a meno che le suddette condizioni non siano state modificate da DOMO per iscritto.
1.2 L’applicabilità delle condizioni generali del Fornitore è espressamente rifiutata da DOMO.
1.3 Quando DOMO e il Fornitore stipuleranno un Contratto o sottoscriveranno altri rapporti giuridici a cui saranno applicabili le presenti Condizioni, si assume che il Fornitore abbia anche accettato l’applicabilità delle presenti Condizioni per ordini, accordi e rapporti giuridici futuri riguardanti la fornitura di prodotti e servizi.
1.4 Qualsiasi rapporto contrattuale instaurato tra DOMO e il Fornitore in merito alla fornitura dei servizi di cui alle presenti Condizioni avviene tra appaltatori indipendenti.
2 Offerte, richieste di offerte, ordini e contratti
2.1 Tutte le offerte del Fornitore saranno considerate vincolanti per il Fornitore e sono esenti da costi, oneri e spese a carico di DOMO.
2.2 Eventuali richieste di DOMO al Fornitore riguardanti l’invio di una proposta, una proposta di valore oppure un’offerta
non sono vincolanti per DOMO. DOMO ha la facoltà di richiedere cambiamenti o modifiche al preventivo, alla proposta di valore o all’offerta del Fornitore, oltre che alle Specifiche, senza essere per questo vincolato ad accettare la suddetta richiesta.
2.3 Accordi verbali stipulati da o con il personale saranno vincolanti per DOMO solo dopo l’eventuale conferma scritta.
2.4 Il Contratto sarà efficace e vincolante per tutte le parti a decorrere dal momento della sua sottoscrizione ufficiale da parte di DOMO e del Fornitore, con allegati le Specifiche, le presenti Condizioni ed altri eventuali servizi o accordi aggiuntivi.
2.5 A decorrere dalla firma del Contratto, tutti i contratti, gli accordi, gli ordini di prova e le offerte eccezionali non saranno più valide.
3 Prezzi, pagamento e sicurezza per i pagamenti anticipati
3.1 Tutti i prezzi indicati dal Fornitore saranno fissi, sia dal punto di vista temporale che materiale, o come altrimenti indicato o concordato nelle Specifiche e/o nel Contratto, espressi in euro (eccetto i casi in cui sia stato diversamente pattuito), fatte salve le presenti Condizioni, al netto di IVA ma comprensivi di altre tasse, costi e spese accessorie. Tutti i prezzi comprendono l’imballaggio standard e le spese di trasporto e sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione. I prezzi comprendono la fornitura di tutti i materiali e di tutti i lavori preparatori o necessari per ottemperare ai requisiti e alle descrizioni indicati nel Contratto e/o nelle Specifiche (compresi le ispezioni, i controlli, le certificazioni e la consegna gratuita al negozio DOMO o al luogo d’utilizzo). Tutti i prezzi comprendono le spese di trasporto dell’attrezzatura e del personale, l’assicurazione e le spese doganali, salvo diversamente concordato in maniera esplicita per iscritto.
3.2 DOMO dovrà effettuare il pagamento alla fine del mese, entro 60 giorni dalla ricezione della fattura, salvo diversamente previsto dalle norme specifiche applicabili. Le fatture emesse dal Fornitore senza indicazione del numero e della data dell’ordine, o dei dati richiesti ai sensi della legge applicabile e dei requisiti di legge, non saranno pagabili.
3.3 Nel caso in cui sia stato concordato un pagamento anticipato, DOMO ha la facoltà di richiedere al Fornitore una garanzia adeguata e di pretendere, in qualsiasi momento, un’ulteriore copertura da parte della società madre oppure un pagamento anticipato e irrevocabile da parte del primo responsabile ed esigibile a prima richiesta da parte del Fornitore, da pattuire secondo le esigenze di DOMO, come garanzia del rimborso in caso di ritiro dell’ordine o risoluzione del Contratto.
3.4 Il pagamento da parte di DOMO è subordinato alla verifica della fattura e non implica in alcun modo l’approvazione di condizioni o prezzi o la rinuncia di qualsiasi diritto sulla base di inadempienze o difetti.
4 Diritti di proprietà intellettuale e industriale
4.1 I diritti su tutte le immagini, documentazioni, specifiche, altri documenti e materiale di imballaggio, in qualsiasi forma, indipendentemente dal modo in cui questi vengono utilizzati o archiviati, resi disponibili da DOMO al Fornitore in relazione alla presentazione di un'offerta e
all'implementazione dell'accordo, vengono conferiti a DOMO. Il Fornitore sarà obbligato a restituire la documentazione, le specifiche, gli altri documenti, il materiale di imballaggio e le eventuali copie dei suddetti a prima richiesta di DOMO, ma in ogni caso subito dopo la risoluzione del Contratto.
4.2 Il Fornitore dovrà verificare la correttezza e la conformità della documentazione, delle specifiche e del materiale di imballaggio prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto e dovrà segnalare a DOMO eventuali difformità o difetti; in caso contrario, il Fornitore sarà responsabile di tutti i danni e le spese derivanti causati a DOMO.
4.3 Il Fornitore è tenuto a contrassegnare chiaramente la documentazione, le specifiche e il materiale di imballaggio come proprietà di DOMO e di segnalare a terzi il diritto di proprietà di DOMO. Il Fornitore è tenuto a informare immediatamente DOMO se la documentazione, le Specifiche o il materiale di imballaggio sono confiscati o non sono più a libera disposizione del Fornitore.
4.4 Il Fornitore non dovrà utilizzare la documentazione, le Specifiche e il materiale di imballaggio per scopi diversi da quelli per i quali sono stati resi disponibili e non deve in nessun modo riprodurli in tutto o in parte, né deve metterli a disposizione di terzi o consegnarli a terze parti per l'ispezione.
4.5 Il Fornitore garantisce a DOMO che l'uso del prodotto consegnato non costituisce violazione di alcun diritto di terzi in relazione alla proprietà intellettuale o industriale; inoltre, in tal caso dovrà risarcire DOMO e indennizzarlo delle richieste di risarcimento da parte di terzi e per i danni e le spese a cui DOMO incorre in relazione alle suddette richieste. Nel caso in cui, sulla base di tale violazione, venga sollevato un reclamo da una terza parte, il Fornitore dovrà risarcire e indennizzare DOMO da tutte le spese e i danni a prima richiesta scritta di DOMO.
5 Forza maggiore
5.1 Nell’eventualità in cui si verifichi un evento di forza maggiore, la parte interessata sarà esonerata dall’adempimento dei propri obblighi per la durata dell’evento e in relazione alla sua portata. In tal caso il Fornitore provvederà immediatamente a informare DOMO della situazione per iscritto e in maniera dettagliata, tenendolo aggiornato sugli sviluppi.
5.2 Si considerano eventi di forza maggiore tutti quegli episodi che sfuggono al ragionevole controllo di una parte, impedendo o ritardando l’adeguata esecuzione del Contratto, e che la parte interessata non è in grado di controllare malgrado ogni ragionevole sforzo; i suddetti eventi comprendono a mero titolo esemplificativo guerre, sommosse, tumulti civili, terremoti, alluvioni, disastri naturali, epidemie, stati di emergenza regionali o nazionali, quarantena, incendi, esplosioni, scioperi, blocchi (eccetto quelli prevedibili dalla parte interessata), esaurimenti delle scorte o indisponibilità dei materiali (associati a indisponibilità anche da fonti alternative).
5.3 DOMO sarà esonerato in tutto o in parte dall’obbligo di accettare la consegna/prestazione, e pertanto avrà diritto a recedere dal Contratto se la consegna/prestazione non è più utilizzabile presso la sua sede a causa del ritardo causato dall’evento di forza maggiore, tenendo conto degli aspetti economici.
6 Risoluzione del Contratto
6.1 DOMO ha la facoltà di risolvere il Contratto in tutto o in parte mediante dichiarazione scritta, e senza preavviso di inadempienza o notifica, con effetto immediato, oppure di recedere dallo stesso:
a. se il Fornitore non adempie a uno o più obblighi malgrado la concessione di un ragionevole termine di grazia o se si stabilisce l’impossibilità di un adempimento senza difetti;
b. se vengono aperte procedure di insolvenza o procedure analoghe prescritte dalla legge sul patrimonio del Fornitore, o se viene inoltrata un’istanza per l’avvio di tali procedure o se viene respinta una petizione per l’apertura di una procedura d’insolvenza a causa di insufficienza patrimoniale o se viene rifiutata l’apertura di una procedura d’insolvenza;
c. se il Fornitore ha sospeso il pagamento non solo temporaneamente.
Altri eventuali diritti di DOMO che prevedono la risoluzione o la recessione dal Contratto rimangono invariati.
6.2 DOMO ha inoltre il diritto di risolvere il Contratto se, in vista dell’esecuzione o dell’attuazione dello stesso, devono essere offerti favori a un dipendente, a un lavoratore autonomo, a un funzionario o a un direttore di DOMO da o per conto del Fornitore.
6.3 In caso di risoluzione, il Fornitore è tenuto a rimborsare immediatamente tutte le spese già sostenute da DOMO, fatto salvo il diritto di DOMO di richiedere il risarcimento totale di tutti i danni. Il Fornitore dovrà inoltre rimborsare immediatamente tutti i pagamenti effettuati da DOMO.
7 Riservatezza
Il Fornitore è tenuto a mantenere riservate, e a usare per i soli scopi previsti dal Contratto, tutte le conoscenze e le informazioni, i disegni, i progetti, i processi, la documentazione e i know-how tecnici e commerciali relativi a DOMO, divulgati nell'ambito di una richiesta o di un'offerta, di un ordine e/o dell'esecuzione del Contratto; il Fornitore è tenuto inoltre a stipulare le stesse condizioni per il proprio personale e i terzi che utilizzano tali conoscenze e informazioni nell'ambito della presentazione di un'offerta, della valutazione di un ordine e dell'esecuzione di un Contratto .
8 Divieto di subappalto e cessione. Compensazione.
8.1 Senza esplicito consenso scritto di DOMO, al Fornitore è vietato cedere in tutto o in parte l’esecuzione del Contratto a terze parti o subappaltarla.
8.2 DOMO avrà diritto a tutti i diritti statuari relativi alla compensazione e alla ritenzione dei propri crediti nei confronti del Fornitore.
8.3 Senza l'esplicito consenso scritto di DOMO, il Fornitore avrà diritto a compensazioni o a diritti di ritenzione solo se avrà presentato una domanda riconvenzionale per decisione del Tribunale o non contestata.
9 Garanzia
9.1 DOMO avrà comunque il diritto di avanzare una richiesta di risarcimento per difetti, in conformità con le disposizioni di legge.
9.2 In casi urgenti - a seguito di un’informazione da parte del Fornitore - DOMO avrà diritto a porre rimedio al difetto oppure a cedere lo stesso incarico a terzi, a spese del Fornitore. DOMO può richiedere il pagamento anticipato di tali spese.
9.3 Il Fornitore garantisce di essere in possesso di certificazione SCC o equivalente.
10 Responsabilità
10.1 DOMO o i propri dipendenti, collaboratori autonomi, funzionari o direttori non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per eventuali danni o lesioni di qualsiasi natura, procurati al Fornitore e/o ai suoi dipendenti e/o a persone/società che lavorano per conto del Fornitore, indipendentemente dalle cause che li hanno generati, se non diversamente specificato nelle presenti Condizioni. Tale limitazione di responsabilità non si applica alle richieste di risarcimento per danni dovuti a dolo e grave negligenza, nonché a lesioni personali, danni all’incolumità o alla salute.
10.2 Se non diversamente specificato, il Fornitore sarà ritenuto responsabile ai sensi della legge applicabile.
11 Legge applicabile e foro competente
11.1 La legge tedesca disciplina tutti i rapporti tra i soggetti del Gruppo DOMO con sede legale in Germania, Polonia o Italia e il Fornitore a cui si applicano le presenti Condizioni. È tuttavia esclusa l'applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di prodotti dell'11.04.1980 (CISG).
Eventuali controversie tra le parti derivanti da un Contratto regolato dalla legge tedesca saranno sottoposte alla giurisdizione esclusiva dei tribunali di Leuna e Halle/Saale (Germania).
11.2 La legge francese disciplina tutti i rapporti tra i soggetti DOMO con sede legale in Francia, Spagna o in qualsiasi altro paese diverso da quelli citati all'articolo 11.1 e al Fornitore a cui si applicano le presenti Condizioni. È tuttavia esclusa l'applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di prodotti dell'11.04.1980 (CISG).
Eventuali controversie tra le parti derivanti da un Contratto regolato dalla legge francese saranno sottoposte alla giurisdizione esclusiva dei tribunali di Lione (Francia).
12 Incoterms
La terminologia commerciale utilizzata nelle presenti Condizioni o nei Contratti tra le parti sarà interpretata e spiegata in conformità con quella stabilita nell'ultima edizione degli Incoterms pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale, validi a partire dal giorno della conclusione del Contratto.
ACQUISTO DEI PRODOTTI
13 Generale
Gli articoli da 13 a 19 inclusi si applicano laddove la relazione tra DOMO e il Fornitore è correlata ai prodotti da acquistare o in fase di acquisto da parte di DOMO, da o tramite il Fornitore. In caso di conflitto tra gli articoli da 13 a
19 incluso, e altri articoli stipulati nelle presenti Condizioni, prevarranno gli articoli da 13 a 19 incluso.
14 Consegna e trasferimento del rischio
14.1 Salvo diversamente concordato per iscritto, le consegne andranno effettuate “Delivered Duty Paid” (DDP) al magazzino competente di DOMO, individuato nell’ordine. Tutti i prodotti saranno consegnati al corriere con un imballaggio adeguato, unitamente ai documenti di accompagnamento (bolla di accompagnamento e di consegna ).
14.2 Le date e i tempi di consegna concordati nel Contratto saranno vincolanti. I tempi di consegna iniziano dall'accettazione di un'offerta del Fornitore da parte di DOMO mediante un ordine scritto.
14.3 In caso di consegna non autorizzata prima del termine di consegna concordato, DOMO avrà il diritto di restituire o conservare i Prodotti a spese e a rischio del Fornitore.
14.4 Un eventuale ritardo nella consegna rende il Fornitore inadempiente, senza che sia richiesto alcun preavviso. Il Fornitore si impegna a notificare tempestivamente e in anticipo a DOMO l’avvenuta spedizione ed eventuali rischi di ritardi. Tale notifica non solleva il Fornitore dalla responsabilità connessa a un eventuale ritardo. Se è stata concordata una sanzione a causa di una consegna ritardata, questa non influisce in alcun modo sui danni subiti da DOMO a causa del ritardo, purché gli stessi non superino l'importo della sanzione.
14.5 La consegna parziale è consentita solo se e nella misura in cui sia espressamente prevista dal Contratto.
14.6 DOMO si riserva il diritto, che non costituisce un obbligo, di accettare consegne anticipate o in ritardo.
14.7 In caso di consegna di prodotti sfusi, la determinazione della quantità consegnata può essere effettuata mediante misurazioni da parte di DOMO con dispositivi di misurazione approvati e calibrati.
14.8 Il rischio si trasferisce a DOMO solo con la ricezione dei Prodotti, purché sia concordato il DDP di consegna.
15 Documentazione, componenti e apparati
Tutti i disegni, i manuali di istruzioni, i software, i componenti, gli apparati e i diritti degli utenti necessari per la manutenzione, la rettifica, l'uso e/o la consegna dei Prodotti devono essere inclusi nella consegna a DOMO; nella misura in cui i suddetti elementi sono stati appositamente fabbricati secondo il Contratto, la loro proprietà sarà trasferita a DOMO. La suddetta documentazione sarà redatta nella lingua specificata da DOMO o, in mancanza di indicazioni, nella lingua inglese.
16 Ispezioni dei difetti e controllo qualità
16.1 DOMO ispezionerà i Prodotti per valutare la presenza di difetti visibili entro 14 giorni dalla ricevuta della consegna. I difetti nascosti devono essere notificati per iscritto al Fornitore non oltre 14 giorni dal loro rilevamento.
16.2 L’avviso di ricevimento dei Prodotti consegnati non costituisce garanzia del fatto che gli stessi siano privi di difetti, né tanto meno rinuncia a eventuali diritti o riparazioni da parte di DOMO.
16.3 Il Fornitore è tenuto a ispezionare e testare le materie prime, i prodotti semi-lavorati, l’imballaggio e le altre merci fornite da DOMO prima della lavorazione o dell’uso, nonché a segnalare a DOMO tutte le irregolarità riscontrate prima della lavorazione o dell’uso.
16.4 DOMO ha sempre il diritto di ispezionare, approvare e/o testare i suddetti Prodotti, indipendentemente dal luogo in cui si trovano, anche rivolgendosi a terzi. Inoltre, DOMO può richiedere in qualsiasi momento un prodotto o un campione di conferma, senza alcun addebito dovuto.
17 Qualità
17.1 Il Fornitore garantisce che i Prodotti da consegnare e la relativa documentazione rispettano le Specifiche, le proprietà e i requisiti concordati e sono perfettamente idonei all’uso previsto da DOMO. Se nulla è stato concordato al riguardo, le specifiche, le proprietà e i requisiti devono soddisfare i requisiti standard per le transazioni commerciali dei suddetti Prodotti, o almeno le norme doganali e commerciali.
17.2 La qualità dei Prodotti da fornire deve essere sempre conforme con l’ultimo stato dell’arte. Il Fornitore garantisce inoltre che i Prodotti e la relativa documentazione sono conformi a tutte le disposizioni prescritte dalle autorità governative nel paese di destinazione.
17.3 Il Fornitore garantisce inoltre che i Prodotti sono conformi ai campioni del prodotto e/o di conferma approvati per iscritto da DOMO, e che i Prodotti sono di buona qualità e coerenti e privi di difetti di costruzione, difetti materiali e di fabbricazione.
17.4 Se durante la produzione o al suo completamento, i Prodotti o la relativa documentazione siano rifiutati alla consegna o nel periodo immediatamente successivo, o se è stato stabilito in altro modo che gli stessi non sono conformi alle specifiche, alle proprietà e ai requisiti stabiliti da DOMO o da un'autorità competente a tale proposito, il Fornitore dovrà, a esclusiva discrezione di DOMO, adattare il prodotto alle esigenze di DOMO finché non rispetti le specifiche, le proprietà e i requisiti previsti, altrimenti dovrà provvedere al rimborso del pagamento già effettuato da DOMO, fatto salvo qualsiasi altro danno che DOMO abbia subito.
17.5 DOMO ha la facoltà di restituire i Prodotti e/o la documentazione a spese del Fornitore o altrimenti di tenerli in custodia per conto del Fornitore e a rischio di quest’ultimo. Se i Prodotti e/o la documentazione sono archiviati presso DOMO, il Fornitore è tenuto a ritirarli entro due giorni dalla richiesta da parte di DOMO.
17.6 Il fornitore è tenuto a informare DOMO delle modifiche che devono essere apportate al processo di fabbricazione della merce entro un termine ragionevole prima della modifica prevista.
18 Responsabilità dei prodotti
18.1 Se e nella misura in cui un danno è stato causato da un difetto dei Prodotti del Fornitore, che è ritenuto responsabile nei confronti di xxxxx, quest’ultimo si impegna a tenere indenne DOMO da qualsiasi pretesa di terzi a prima richiesta, se e nella misura in cui la causa del danno rientra nel settore di sua competenza e nella sua organizzazione, nella misura in cui lo stesso è responsabile nei confronti di xxxxx.
18.2 Nell'ambito della sua responsabilità per danni ai sensi del Paragrafo (1), il Fornitore sarà anche tenuto a rimborsare
eventuali costi e spese derivanti da una campagna di richiamo lanciata da DOMO o a essa connesse. DOMO informerà il Fornitore di qualsiasi campagna di richiamo non appena ragionevolmente possibile. Eventuali altri titoli e rivendicazioni legali rimarranno inalterate.
19 Riserva di proprietà
19.1 DOMO accetta solo una semplice riserva di proprietà dei Prodotti; qualsiasi forma estesa di riserva di proprietà non sarà accettata.
19.2 La riserva di proprietà scade con il saldo totale del prezzo di acquisto, con la rivendita dei Prodotti o con l'elaborazione dei Prodotti.
EROGAZIONE DEI SERVIZI
20 Generale
Gli articoli da 20 a 26 incluso si applicano nella misura in cui il rapporto tra DOMO e il fornitore riguardi i servizi ordinati da DOMO da o tramite il Fornitore. In caso di conflitto tra gli articoli da 20 a 26 incluso, e altri articoli stipulati nelle presenti Condizioni, prevarranno gli articoli da 20 a 26 incluso.
21 Adempimento
21.1 Il Fornitore è tenuto a eseguire l'incarico entro il periodo di tempo concordato, secondo il programma approvato per iscritto da DOMO.
21.2 I servizi erogati dal Fornitore richiedono il consenso esplicito scritto da parte di DOMO. Eventuali collaudi tecnici o ufficiali o l’attuazione dei Servizi forniti dal Fornitore non costituiscono accettazione degli stessi.
21.3 Se i Servizi erogati dal Fornitore sono accettati da DOMO, i diritti di DOMO relativi a possibili inadempienze/difetti nascosti non decadono.
21.4 Se i Servizi erogati dal Fornitore non sono accettati da DOMO, il Fornitore dovrà apportare le modifiche necessarie richieste da DOMO, a esclusiva discrezione di quest’ultimo, entro un termine ragionevole al fine di rispettare le Specifiche, le proprietà e i requisiti, altrimenti dovrà rimborsare a DOMO il pagamento già effettuato, fatti salvi eventuali diritti di risarcimento di DOMO per altri danni che lo stesso ha subito.
21.5 Il superamento del suddetto periodo di tempo rende il Fornitore inadempiente, senza che sia richiesto alcun preavviso. Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente e in anticipo a DOMO lo stato di avanzamento del servizio ed eventuali rischi di ritardi. Tale notifica anticipata non solleva il Fornitore dalla responsabilità connessa a un eventuale ritardo. Quando il Fornitore, a proprio giudizio, avrà portato a termine i Servizi concordati, dovrà provvedere a informare DOMO per iscritto. Entro tre mesi dal ricevimento della suddetta notifica, DOMO si impegna a comunicare al Fornitore l’accettazione o il rifiuto dei Servizi ricevuti. Se ai sensi del Contratto è prevista una sanzione in caso di adempimento tardivo dell’incarico, ciò non pregiudica in alcun modo il diritto al risarcimento di DOMO per i danni subiti a causa del ritardo nell’esecuzione dei servizi, a condizione che i suddetti danni non superino l'importo della sanzione.
21.6 Se e nella misura in cui i servizi sono prestati nei locali di DOMO, essi devono essere effettuati nei tempi lavorativi applicabili in quel luogo.
21.7 DOMO non sarà in alcun modo responsabile per gli incidenti, i danni o le lesioni causati al Fornitore, ai suoi dipendenti o a terzi portati, condotti dal Fornitore nei locali e negli edifici di DOMO con l'autorizzazione del Fornitore, per espletare i Servizi richiesti.
22 Pagamento
Le ore di viaggio e attesa non sono considerate parte dell’orario di lavoro.
23 Istruzioni
Il Fornitore, i propri dipendenti e le persone autorizzate dallo stesso ad accedere ai locali e agli edifici di DOMO per espletare i Servizi devono attenersi rigorosamente alle norme e alle istruzioni relative alla sicurezza, alla salute, all’ambiente e al benessere vigenti presso DOMO e all'interno dei suoi locali, nonché alle istruzioni e alle linee guida fornite di volta in volta da DOMO, in particolare quelle attinenti al trasporto e allo stoccaggio di materiali e apparecchi e all'ingresso ai locali e agli edifici.
24 Qualità
24.1 Il Fornitore garantisce il raggiungimento del risultato previsto, inclusa l'idoneità operativa rispetto alle condizioni dell'incarico, e la conformità ai requisiti pertinenti stabiliti da DOMO. Inoltre, il Fornitore garantisce l'idoneità e la buona qualità dei progetti, dei disegni, delle linee guida, dei materiali e di altri oggetti simili che sono stati consigliati, prescritti o erogati dal Fornitore o per suo conto.
24.2 Se i Servizi includono attività di consulenza, il Fornitore garantisce la correttezza e la pertinenza di tali consigli.
24.3 Infine, il Fornitore garantisce che i Servizi sono eseguiti sempre nel dovuto rispetto di tutte le disposizioni di legge, oltre che di altre disposizioni stabilite dalle autorità governative nel campo dei contributi previdenziali e delle tasse, della sicurezza, dell’ambiente, dell’igiene, delle specifiche del prodotto o delle leggi applicabili nel luogo di esecuzione del lavoro.
25 Incremento o riduzione dei Servizi
25.1 DOMO ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento il Contratto, purché le nuove condizioni siano attuabili dal Fornitore e quest’ultimo le abbia confermate per iscritto. In tal caso, la remunerazione concordata dovrà essere adeguata di conseguenza, affinché sia proporzionale all’incremento o alla diminuzione dei servizi richiesti al Fornitore e alle spese restanti e al risparmio dei costi.
25.2 L’incremento dei servizi può essere concesso e retribuito solo dopo l’esplicita approvazione scritta da parte di DOMO.
26 Subappalto
26.1 Il Fornitore non ha la facoltà di delegare, in tutto o in parte, a terzi l’erogazione dei Servizi, salvo in presenza di esplicito consenso scritto da parte di DOMO. DOMO può rifiutare tale consenso solo se sussistono motivi commerciali legittimi. L'assenza della certificazione SCC o equivalente, per quanto concerne il subappaltatore, costituisce una causa commerciale legittima per il rifiuto del consenso.
26.2 Nel caso in cui DOMO abbia dato il proprio consenso al subappalto, il Fornitore sarà l'unico soggetto responsabile della prestazione dei Servizi.