Contract
AGS/DG/Xxxxxxxxx Assistente di Direzione e Ufficio Legale R-LEG | Allegato Condizioni generali per il servizio di trasporto E.E Bassa Tensione | Rev. 00 dd. 24/01/2012 |
CONDIZIONI GENERALI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DELL’ENERGIA ELETTRICA
SU RETE DISTRIBUZIONE DI: BASSA TENSIONE
CLIENTE FINALE: | … |
POD: | … |
PARTITA IVA: | … |
COD. FISC.: | … |
INDIRIZZO FORNITURA: | … |
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: | … |
POTENZA MAX DISPONIBILE: | kW … |
Art. 1 – Ambito di applicazione
1.1. Le presenti Condizioni sono accessorie al Contratto di trasporto dell’energia elettrica stipulato tra il Distributore ed il Grossista per conto del Cliente e specificano e disciplinano gli aspetti tecnici relativi e/o funzionali all’erogazione del detto servizio di trasporto con riferimento alla rete di distribuzione di Alto Garda Servizi SpA (di seguito AGS) con tensione inferiore o uguale ad 1 kV.
1.2. Qualsiasi prescrizione contenuta nelle presenti Condizioni generali, che faccia riferimento a disposizioni emanate o emanande dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, è automaticamente aggiornata o integrata con le disposizioni inderogabili stabilite dall’Autorità stessa nonché dalle disposizioni emanate ed emanande aventi carattere inderogabile di altri Enti ed organi competenti in materia.
1.3. AGS potrà modificare, dandone previamente adeguata pubblicità, le presenti Condizioni generali di connessione per ottemperare a norme imperative o a statuizioni delle competenti Autorità, ovvero per adeguarle al progresso tecnologico ed imprenditoriale od a standard internazionalmente accettati.
Art. 2 – Definizioni
2.1. Ai fini dell’interpretazione delle presenti Condizioni Generali si applicano le seguenti definizioni:
- AGS: è la persona giuridica che gestisce la rete elettrica in qualità di Distributore in virtù dei provvedimenti di natura legislativa ed amministrativa emanati in materia;
- Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (di seguito Autorità o AEEG): è l’autorità istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995 n. 481;
- Bassa tensione (di seguito BT): è una tensione nominale tra le fasi inferiore o uguale ad 1 kV;
- Cliente finale: (qui di seguito Cliente) è la persona fisica o giuridica che non esercita l’attività né di distribuzione né di trasporto e che immette e/o preleva energia elettrica dalla rete di distribuzione di AGS, per la quota di proprio uso finale;
- Grossista o Mandatario: è la persona fisica o giuridica che acquista e vende energia elettrica che sottoscrive con AGS un contratto di trasporto dell’energia elettrica in nome proprio e per conto del Cliente Finale su rete di distribuzione quale contratto funzionale alla fornitura di energia elettrica al Cliente finale che preleva l’energia elettrica dalla rete di
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distribuzione AGS; 1
- Connessione: è il collegamento di un impianto
elettrico per il quale sussiste, almeno in un punto, la continuità circuitale, senza interposizioni di impianti elettrici di terzi, con la rete elettrica di distribuzione di AGS e che consente l’immissione o il prelievo di energia elettrica dalla rete di AGS;
- Fattore di potenza: è un parametro funzione del rapporto tra l’energia reattiva e l’energia attiva immesse o prelevate in un punto di consegna;
- Impianti del Cliente Finale: sono tutti gli impianti, gli apparecchi e le opere accessorie a partire dal Punto di consegna;
- Misura dell’energia elettrica: è l’attività finalizzata all’ottenimento di misure dell’energia elettrica in un punto di immissione o di prelievo, individuato dal Punto di consegna;
- Punto di consegna: è il punto di confine tra la rete di distribuzione di proprietà AGS e l’Impianto del Cliente. Il Punto di consegna è definito dal punto immediatamente a valle del gruppo di misura;
AGS/DG/Xxxxxxxxx
- Regole Tecniche per la Connessione: sono le regole tecniche adottate da AGS per la gestione delle connessioni alle reti di distribuzione BT degli impianti di produzione e disponibili sul sito internet di AGS (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx);
- Rete di distribuzione: è la rete di proprietà di AGS con obbligo di connessione di terzi.
Art. 3 – Condizioni del servizio
3.1. Il servizio di trasporto dell’energia elettrica su rete di distribuzione viene subordinato e viene quindi fornito ove siano soddisfatte, sussistano e permangano, per tutta la durata del contratto, le seguenti condizioni:
a) gli impianti del Cliente, fino al punto di consegna, soddisfano le regole tecniche stabilite dalla normativa vigente e dalle regole tecniche di connessione per impianti di produzione fissate da AGS e disponibili sul sito internet di AGS;
b) il Cliente ed AGS, per quanto di pertinenza, hanno ottenuto e mantengono in corso di validità le autorizzazioni, i permessi e i diritti di servitù necessari per la connessione; l’impianto per la connessione, se di proprietà di AGS, potrà da questa essere utilizzato anche per fornire altri Clienti senza che ciò comporti diritti, rimborsi o altre somme in genere per il Cliente o il proprietario del fondo o dell’immobile;
c) qualora necessario alla realizzazione della connessione ed in base ad accordi specifici, il Cliente dovrà porre a disposizione di AGS un locale, con diretto accesso dalla proprietà pubblica ed idoneo all’installazione delle apparecchiature necessarie alla realizzazione di una cabina che potrà essere utilizzata per servire anche altri Clienti;
d) il Distributore esegue i lavori di propria spettanza previo assolvimento, da parte del Cliente, degli adempimenti a suo carico ed il servizio di trasporto dell’energia elettrica sarà effettuato finché permangono le autorizzazioni, i permessi e i diritti di cui sopra;
e) il Cliente è tenuto a corrispondere ad AGS il contributo di allacciamento eventualmente dovuto come e nei casi previsti dalla normativa in materia.
Art. 4 – Richiesta o modifica della Connessione
4.1. Per ottenere una nuova connessione, la variazione di una connessione esistente, ovvero la modifica delle condizioni di consegna dell’energia elettrica, in particolare per ciò che attiene al fabbisogno massimo di potenza, nonché in generale ogni prestazione anche accessoria che implichi lavori, interventi o modifiche sugli impianti di distribuzione o nelle caratteristiche tecniche del servizio o della
connessione, il Cliente deve richiedere specifico preventivo presso gli uffici AGS tramite il proprio Grossista o altro Mandatario ai sensi delle Delibere AEEG emanate ed emanande, fornendo all’atto della richiesta le informazioni e gli eventuali necessari titoli di legittimazione.
4.2. Ove la richiesta non sia stata sottoscritta o non sia stata contestualmente presentata la prescritta documentazione, il Cliente ed il Grossista/altro Mandatario dovranno provvedervi, quale condizione di attivazione degli interventi.
4.3. Gli interventi richiesti sono comunque subordinati al pagamento anticipato delle somme stabilite nel preventivo elaborato da AGS nel quale saranno indicati i tempi di esecuzione dei lavori e di attivazione del servizio, in conformità alla normativa applicabile, nonché le eventuali prescrizioni definite dal Distributore che dovranno essere assolte dal Cliente.
Art. 5 – Responsabilità del Distributore per variazioni nel servizio
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5.1. AGS non assume responsabilità alcuna per danni diretti e indiretti a persone e cose derivanti da eventuali interruzioni, sospensioni o diminuzioni nell’erogazione di energia elettrica dovute a caso fortuito o forza maggiore, a fatti di terzi, a scioperi, ad atto delle autorità, nonché ad obiettive esigenze di servizio, quali manutenzioni, riparazioni, modifiche od ampliamenti degli impianti di produzione, trasporto su rete di distribuzione per il tempo ad esse strettamente indispensabile, salvo per cause esclusivamente imputabili alla stessa.
5.2. AGS non risponde inoltre dei danni causati dall’energia a valle del punto di consegna, salvo che per cause esclusivamente imputabili ad AGS stessa.
In nessuno di tali casi, comunque, potranno essere ottenuti abbuoni, riduzioni, risarcimenti o in genere indennizzi, fatto salvo quanto stabilito dalla legge e dalla normativa specifica vigente per il settore della distribuzione di energia elettrica.
Art. 6 – Modifiche delle caratteristiche del servizio o degli impianti
6.1. AGS può modificare le caratteristiche del servizio di trasporto dell’energia elettrica che fornisce al Cliente ovvero i propri impianti per adeguarli alle norme o al progresso tecnologico, alla luce delle più recenti e affidabili acquisizioni tecniche e scientifiche. In tal caso, AGS avverte il Cliente tramite avviso- stampa o altra adeguata forma di pubblicità.
6.2. In particolare se il Cliente dovrà, in conseguenza delle modifiche di cui al comma
precedente, provvedere all’adeguamento dei propri impianti ed apparecchi, la comunicazione di avviso sarà inviata da AGS di regola almeno sei mesi prima della modifica stessa ove essa riguardi le caratteristiche dell’energia elettrica ovvero sessanta giorni prima ove la modifica riguardi gli impianti di AGS.
6.3. Restano a carico del Cliente tutte le eventuali spese per l’adeguamento dei propri impianti.
Art. 7 – Obblighi del Cliente
7.1. Il Cliente si impegna ad utilizzare l’energia elettrica secondo le presenti Condizioni generali, nel rispetto dei limiti prescritti e dagli eventuali specifici accordi stipulati con AGS. Il Cliente non può utilizzare i propri impianti interni per distribuire energia a terzi. In particolare il prelievo massimo di potenza non potrà superare quello a disposizione contributivamente assolto restando responsabile, in caso contrario, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina contrattuale, tariffaria, tributaria e amministrativa.
7.2. Nel caso in cui i prelievi eccedano la potenza disponibile, fermo restando quanto sopra, verrà comunicata l’eventuale modifica contrattuale per adeguare il valore della potenza disponibile al nuovo fabbisogno ed eventualmente il corrispettivo per la modifica della connessione, tenendo in ogni caso conto della potenzialità degli impianti di AGS.
Art. 8 – Impianti ed apparecchiature del Distributore
- Verifiche
8.1. L’energia elettrica è trasportata fino al Punto di consegna.
8.2. AGS provvede alla realizzazione degli impianti necessari per la connessione, inclusa l’installazione dei gruppi di misura ed eventuali altre apparecchiature fino al punto di consegna, rimanendone proprietaria e potendone disporre in ogni momento la verifica, la sostituzione o la modifica nonché la rimozione alla cessazione del contratto.
8.3. Il Distributore assume gli oneri ed i costi della manutenzione ordinaria e straordinaria dei propri impianti.
8.4. La collocazione dei contatori è stabilita dal Distributore tenendo conto, per quanto possibile, delle esigenze del Cliente e comunque nel rispetto delle normative vigenti, sulla base dei criteri di sicurezza e funzionalità del servizio in posizione accessibile per AGS anche in assenza del Cliente.
8.5. Le opere ed i manufatti necessari per l’alloggiamento degli impianti e dei misuratori sono a esclusivo carico del Cliente.
8.6. Il Cliente è custode delle apparecchiature di misura e degli altri apparecchi ed impianti e di tutti materiali di proprietà del Distributore collocati ed installati in spazi o locali dei quali lo stesso Cliente è proprietario, comproprietario o di cui abbia la disponibilità.
È vietato al Cliente manomettere, spostare o modificare gli impianti di AGS.
Pertanto, il Cliente è responsabile della conservazione e dell’integrità delle apparecchiature in oggetto e quindi risponde di eventuali alterazioni, manomissioni, danneggiamenti o rotture, sottrazioni e incurie, anche causate da ignoti o terzi o da fattori ambientali, salvo il caso fortuito o la forza maggiore.
Il Cliente è responsabile di ogni contravvenzione alle presenti Condizioni generali, sia che essa avvenga per fatto suo proprio, per quello di suoi incaricati o di terzi e dovrà quindi rispondere di ogni danno causato al Distributore fatto salvo il caso in cui provi che il danno è determinato da causa a lui non imputabile.
8.7. In ogni caso il Cliente dovrà tempestivamente informare AGS dell’accaduto.
8.8. E’ fatto salvo che le spese per la riparazione o le modifiche degli impianti ed apparecchi di proprietà del Distributore, rese necessarie per fatti imputabili al Cliente, sono a carico del Cliente stesso a titolo di risarcimento del danno subiti da AGS.
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8.9. Il Cliente può richiedere, in ogni momento, l’effettuazione di verifiche sui gruppi di misura di AGS, che è tenuta ad effettuarla nei tempi e con le modalità previste dalle normative in vigore.
Nel caso di verifiche ai gruppi di misura richieste dal Cliente, sono a carico del Cliente stesso le spese per le verifiche ai gruppi di misura se gli errori di misura risultano compresi entro i limiti stabiliti dalle norme vigenti.
Qualora la verifica rilevi scostamenti al di fuori dei limiti stabiliti dalle norme vigenti, nessun onere è posto a carico del Cliente ed il Distributore provvede al ripristino delle condizioni garantite tenuto conto di quanto definito dal successivo art. 13.
Art. 9 – Accesso del Distributore alla proprietà privata
9.1. AGS ha diritto di accedere liberamente e in condizioni di sicurezza ai propri impianti e pertanto il Cliente si impegna a consentire ad AGS con proprio personale o altri incaricati, in ogni caso muniti di tesserino di riconoscimento, ad accedere alla proprietà privata per effettuare le normali operazioni di servizio quali: lettura, controllo e sostituzione dei gruppi di misura delle apparecchiature, verifica delle
condizioni di sicurezza del trasporto di energia elettrica, smantellamento delle apparecchiature.
Il tutto è consentito e garantito in considerazione del fatto che il rapporto inerente il servizio di trasporto dell’energia elettrica è subordinato alla permanenza di tali condizioni di libero accesso.
Art. 10 – Impianti ed apparecchiature del Cliente - Verifiche
10.1. Gli impianti del Cliente hanno inizio dal punto di consegna e tutte le apparecchiature collocate a valle del gruppo di misura sono di proprietà del Cliente.
10.2. Il Cliente si obbliga a costruire, installare e mantenere costantemente a regola d’arte i suddetti impianti in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti nonché, alle Regole Tecniche emanate e fissate da AGS e disponibili sul sito internet di AGS (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx).
L’esecuzione degli impianti deve avvenire utilizzando materiali e componenti realizzati ed installati a regola d’arte.
10.3 L’energia elettrica oggetto del servizio di trasporto non può essere utilizzata in locali diversi da quelli previsti nel Contratto stipulato dalle Parti né ceduta sotto qualsiasi forma ad altro soggetto utilizzatore.
10.4. Gli impianti del Cliente non devono provocare anomalie all’esercizio delle reti AGS e, salvo diversa pattuizione, non dovrà essere erogata potenza reattiva induttiva verso la rete di distribuzione.
10.5. Gli impianti del Cliente ed il loro uso non devono arrecare disturbi alla rete del Distributore ed inoltre:
a) non devono influenzare negativamente il funzionamento della rete alla quale sono connessi né devono danneggiare altri Clienti;
b) non devono immettere, nella rete alla quale sono connessi, disturbi che eccedano i limiti stabiliti dalle normative vigenti sulla compatibilità elettromagnetica e comunque tali disturbi non devono eccedere le limitazioni e prescrizioni adottate nei confronti delle reti di distribuzione del Distribuzione stesso;
c) devono essere dotati di protezioni contro guasti interni che isolino tempestivamente e selettivamente la parte dell’impianto del Cliente coinvolta, compatibilmente con lo schema di connessione, senza coinvolgere la rete di AGS;
d) devono rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza e tutela dell’incolumità delle persone e delle cose;
e) per il servizio di trasporto dell’energia elettrica su reti trifasi, il Cliente deve utilizzare e mantenere equilibrati sulle fasi i prelievi di potenza attiva e reattiva;
f) devono essere, in presenza di altre fonti disponibili di energia elettrica, predisposti in modo da garantire l’assoluta distinzione e separazione degli stessi in modo che non sussista in nessun caso la possibilità di parallelo elettrico o meccanico, né di commutazione dei circuiti nelle diverse alimentazioni, salvo diversa pattuizione.
10.6. Il Distributore, prima e nel xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx riserva, in situazioni di rilevato, potenziale o presunto pericolo per il Cliente o per terzi in considerazione degli obblighi di servizio pubblico ai quali AGS è sottoposta, la facoltà di interrompere le connessioni che dovessero risultare fonte di anomalie, disservizi e/o pericolo per il Cliente o per terzi in considerazione degli obblighi di servizio pubblico ai quali è sottoposta. Il Cliente nulla potrà reclamare in termini di danni o ritenersi svincolato dall’osservanza degli obblighi contrattuali.
10.7. Nel caso in cui il Distributore modifichi le
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caratteristiche dell’energia elettrica trasportata, restano a carico del Cliente gli oneri per l’adeguamento dei suoi impianti ed apparecchi alle variazioni intervenute.
10.8. AGS può in ogni tempo richiedere al Cliente di effettuare, ed effettuare immediatamente in caso di pericolo, verifiche sulla condizione degli impianti interni con spese a carico del Cliente stesso.
10.9. Il Cliente risponde della buona condizione e manutenzione degli impianti interni e del rispetto delle norme vigenti.
Art. 11 – Durata e cessazione del servizio
11.1 La durata del servizio di trasporto dell’energia elettrica su rete di distribuzione viene stabilita in anni uno, salvo diverso specifico accordo con il Cliente o con il suo Mandatario documentato in forma scritta.
11.2. Ai fini della decorrenza del periodo annuale, viene assunta la data in cui la connessione viene attivata quale risulta dalla documentazione di AGS.
11.3. Il servizio, in mancanza di specifiche indicazioni contrarie, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non intervenga disdetta da una delle Parti.
11.4. In caso di disdetta, AGS provvederà ai necessari interventi nei tempi e nei modi previsti dall’AEEG, purché ciò non sia impedito da cause di forza
maggiore o comunque da cause non imputabili ad AGS, inclusa l’impossibilità di accedere agli impianti.
Art. 12 – Servizio di misura
12.1. Nel caso di punti di prelievo, il soggetto deputato e responsabile dell’installazione e della manutenzione dei misuratori, della rilevazione e della registrazione delle misure dell’energia elettrica è AGS.
12.2. Nel caso di punti di immissione, il soggetto deputato e responsabile dell’installazione e della manutenzione dei misuratori è AGS fatti salvi i casi, disciplinati dalle Delibere AEEG, in cui sia il titolare dell’impianto di produzione.
12.3. Il responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure dell’energia elettrica rimane sempre il Distributore cui è sotteso il Cliente.
12.4. Le condizioni del servizio di trasporto dell’energia elettrica sono definite dai provvedimenti deliberati dall’AEEG e sono di conseguenza automaticamente aggiornate a successive modificazioni emanate dall’AEEG stessa. Per lo svolgimento delle operazioni di cui sopra e per i corrispettivi conseguenti valgono in particolare le disposizioni della Deliberazione n. 348/07 dell’AEEG e successive modificazioni ed integrazioni.
12.5. I gruppi di misura devono risultare installati e mantenuti in locali idonei in base alle leggi e norme vigenti e risultare liberamente accessibili in condizioni di sicurezza anche in assenza del Cliente come previsto dal presente Contratto agli articoli precedenti.
12.6. Nei casi di edifici con più unità immobiliari la consegna e la misura per tutte le unità immobiliari dovranno essere effettuate in apposito vano centralizzato in posizione definita in accordo con AGS.
12.7. Nei casi di proprietà recintate ovvero di luoghi nell’esclusiva disponibilità del Cliente, i punti di consegna e di misura dell’energia dovranno essere localizzati al limite della proprietà in idoneo manufatto con diretto accesso da strada aperta al pubblico al fine di garantire l’accesso ad AGS per tutte le operazioni di gestione e manutenzione.
Art. 13 – Ricostruzione dei prelievi
13.1. Qualora non si disponga dei dati di prelievo, oppure a seguito di verifica su richiesta del Cliente o a seguito degli ordinari controlli effettuati dal Distributore il gruppo di misura installato risulti bloccato o evidenzi un errore che ecceda i margini di tolleranza ammessi dalle norme al momento vigenti, AGS procederà alla ricostruzione dei prelievi e all’effettuazione dei relativi conguagli, nei limiti dei termini prescrizionali, per il periodo compreso tra il momento in cui si ha evidenza dell’anomalia ed il
momento in cui si provvede alla eliminazione della stessa.
13.2. Il Cliente è tenuto comunque ad accertare che gli apparecchi siano regolarmente sigillati ed a rendere subito nota di ogni irregolarità
13.3. La ricostruzione dei consumi avviene sulla base dei seguenti periodi di riferimento:
- se il momento dell’anomalia, guasto o rottura del gruppo di misura è determinabile con certezza, il periodo di riferimento è l’intervallo di tempo ricompreso tra tale momento e la sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo;
- se il momento dell’anomalia, guasto o rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo di riferimento per la ricostruzione dei prelievi non potrà superare i 365 giorni precedenti alla data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l’eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del misuratore medesimo.
13.4. I prelievi verranno calcolati in base all’errore di
misurazione accertato da AGS in sede di verifica del gruppo di misura, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura di controllo, installato in serie al gruppo di misura principale per iniziativa del Distributore.
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13.5. Qualora il tipo di anomalia, il guasto o la rottura del gruppo di misura non consenta di rilevare l’entità dell’errore, nella ricostruzione saranno presi a riferimento i consumi storici del Cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti l’anomalia, il guasto o la rottura. In tal caso il Cliente, o suo mandatario, potrà comunque produrre e portare a conoscenza del Distributore elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento.
13.6. Il Cliente ha trenta giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi per presentare proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, e contestare la ricostruzione effettuata.
13.7. Nelle more della risoluzione di una eventuale controversia relativa alla ricostruzione dei consumi, il Distributore non sospenderà il servizio di trasporto di energia elettrica al Cliente per il debito derivante da tale ricostruzione.
13.8. I costi sostenuti dal Distributore per la sostituzione del gruppo di misura, il cui mancato o
errato funzionamento sia conseguenza della violazione degli obblighi di custodia da parte del Cliente, sono a carico del Cliente.
Art. 14 – Casi di interruzione – limitazione - sospensione del servizio e risoluzione del Contratto
14.1. Il Distributore fornisce il servizio di trasporto dell’energia elettrica secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni e con continuità, xxxxx xxxxx speciali, casi di forza maggiore, caso fortuito e cause esterne ad esso non imputabili, quali guasti provocati da Clienti o da Terzi.
14.2. Il Distributore può limitare o interrompere il servizio di trasporto senza preavviso:
a) in conseguenza di disposizioni di Pubbliche Autorità che comportino disalimentazioni totali o parziali della rete alla quale il Cliente è connesso, per mancata alimentazione da interconnessione con altri esercenti e per altre cause di forza maggiore (fra queste compresi, a titolo esemplificativo, eventi naturali, guasti provocati da fatto del Cliente o di Terzi);
b) in caso di pericolo e per garantire la sicurezza anche nell’espletamento di altri servizi di pubblica utilità;
c) per gravi ragioni tecniche, organizzative o per consentire la continuità del servizio stesso per interventi non programmati per la riparazione di reti ed impianti;
d) in caso di prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa, nonché in caso di manomissione e rottura dei sigilli o di utilizzo della fornitura in modo non conforme alle presenti Condizioni ed agli specifici accordi.
14.3. Il Distributore può limitare o interrompere il servizio di trasporto dandone opportuno preavviso:
a) per interventi programmati di manutenzione, di rinnovo, di estendimento, di adeguamento tecnologico e di sviluppo di reti ed impianti, ovvero per l’effettuazione di lavori da parte di Terzi, dando un preavviso minimo di 48 (quarantotto) ore;
b) previa diffida con preavviso della sospensione nel caso di mancato pagamento dei corrispettivi per un importo superiore alle garanzie finanziarie prestate;
c) previa diffida con preavviso della sospensione a mezzo di lettera raccomandata, nel caso di altre violazioni.
14.4. Le limitazioni o interruzioni del servizio di trasporto di energia elettrica sono circoscritte al tempo strettamente indispensabile per provvedere agli opportuni interventi ed evitando, per quanto possibile, di arrecare disturbo al Cliente.
14.5. Le interruzioni e le limitazioni previste nel presente articolo non danno luogo a riduzioni delle somme dovute per il servizio di trasporto né a risarcimento danni né a risoluzione del Contratto.
14.6. Nei casi descritti dal presente articolo, il servizio può essere inoltre risolto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
14.7. Sono fatte salve e automaticamente adottate le disposizioni in materia emanate ed emanande dall’AEEG.
Art. 15 - Caratteristiche del servizio
15.1. Tensione e Frequenza
- la tensione nominale è pari a 230 Volt e quella trifase è normalmente pari a 400 V;
- la frequenza è pari a 50 Hz;
- tolleranze: sulla tensione, +/- 10%; sulla frequenza
+/- 2 %.
15.2. Fattore di potenza ed energia reattiva: il valore del fattore di potenza istantaneo, ove misurato, in corrispondenza del massimo carico non deve essere inferiore a 0,90 e quello medio riferito a periodi di consumo compresi tra due lettere consecutive dei misuratori non deve essere inferiore a 0,70. Se il fattore di potenza risulta inferiore a 0,70 il Cliente è tenuto a modificare i propri impianti in modo da riportarlo almeno a tale valore.
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In nessun caso l’impianto del Cliente deve erogare energia reattiva induttiva verso la rete del Distributore.
In relazione al corretto esercizio del servizio di trasporto dell’energia elettrica su rete di distribuzione, qualora dopo il sollecito di AGS il Cliente non provveda a rifasare il proprio carico, AGS ha la facoltà di limitare la corrente elettrica prelevata dal Cliente.
La limitazione potrà avvenire con diverse modalità in funzione delle ore della giornata e delle giornate settimanali e sarà realizzata con un dispositivo di distacco del carico quando la corrente del carico stesso supererà i limiti imposti dal rispetto della regolarità del servizio generale.
I suddetti limiti saranno comunicati per iscritto al Cliente da AGS, l’eventuale intervento di distacco conseguente non comporterà nessuna responsabilità né diretta né indiretta da parte di AGS per le eventuali conseguenze sull’attività del Cliente.
Le prescrizioni del presente paragrafo valgono anche per eventuali connessioni di riserva e/o emergenza e per gli assorbimenti fissati nelle condizioni che regolano dette connessioni di riserva.
I prelievi di energia reattiva induttiva in eccesso ai
limiti normativi sono soggetti ai corrispettivi previsti dalla normativa vigente.
15.3. Massima potenza assorbita
Il Cliente dichiara che il valore di potenza massima disponibile corrisponde al fabbisogno massimo di potenza e conviene che tale valore si intende a tutti gli effetti di potenza massima prelevabile e reso disponibile dal Distributore.
Qualora il Cliente finale effettui sistematici assorbimenti di potenza superiori a quanto contrattualmente stabilito, il Distributore ha facoltà di procedere d’ufficio all’addebito dei contributi per l’adeguamento della potenza disponibile.
Se la consistenza dei prelievi dovesse risultare tale da rendere precario l’esercizio della rete ed il servizio di
La risposta al reclamo sarà comunque motivata e, in caso di accoglimento, indicherà le modalità procedurali per soddisfare le esigenze del Cliente.
In ogni caso il Foro competente in via esclusiva per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione in dipendenza del servizio è quello del Tribunale di Rovereto.
Xxxxx, accettato e sottoscritto.
Luogo e data, li
trasporto dell’energia elettrica su rete di distribuzione,
AGS segnalerà al Cliente finale la necessità di modifica della connessione per adeguarla alle sue aumentate esigenze. Il Cliente finale dovrà presentare domanda di modifica della connessione, in caso contrario AGS avrà la facoltà di limitare tali assorbimenti.
Questo eventuale intervento sarà comunicato per iscritto da AGS al Cliente finale e non comporterà nessuna responsabilità né diretta né indiretta da parte di AGS per le eventuali conseguenze sull’attività del cliente finale.
Le prescrizioni del presente articolo valgono anche per eventuali connessioni di riserva e/o di emergenza e per gli assorbimenti fissati nelle condizioni che regolano dette connessioni di riserva.
Art. 16 – Autorizzazione al trattamento dati personali
16.1. Il Cliente dichiara di essere informato di quanto previsto agli artt. 7 e 13 del D. Lgs. n. 196/03 xx.xx. (Codice in materia di protezione dei dati personali) e di esprimere, con la sottoscrizione delle presenti Condizioni, il consenso a trattare e comunicare i dati personali raccolti ed elaborati nei limiti in cui il
Il Cliente (firma per esteso e leggibile)
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Ai sensi dell’artt. 1341 e 1342 c.c. il Cliente dichiara di accettare specificamente le seguenti clausole: 1. (Ambito e Applicazione); 2. (Definizioni), 3. (Condizioni del servizio); 5. (Responsabilità del Distributore per variazioni nel servizio); 6. (Modifiche delle caratteristiche del servizio o degli impianti); 7. (Obblighi del Cliente); 8. (Impianti ed apparecchiature del Distributore – verifiche); 9 (Accesso del Distributore alla proprietà privata); 10. (Impianti ed apparecchiature del Cliente – Verifiche); 11. (Durata e cessazione del servizio); 12. (Servizio di misura); 13 (Ricostruzione dei prelievi); 14. (Casi di interruzione e limitazione del servizio); 15. (Caratteristiche del servizio); 16 (Autorizzazione al trattamento dati personali); 17 (Controversie e Foro competente).
trattamento e la comunicazione siano necessarie alla
sua esecuzione.
Art. 17 – Controversie e Foro competente
17.1. In caso di controversia il Cliente può presentare ad AGS o al proprio fornitore di energia elettrica, Grossista o altro mandatario, motivato reclamo scritto, con facoltà di avvalersi dei moduli predisposti da AGS reperibili sul sito internet (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx).
Il reclamo può essere consegnato direttamente agli
uffici di AGS oppure inoltrato tramite servizio postale ad AGS stessa.
La risposta al reclamo sarà data con la massima celerità e comunque entro i termini previsti dall’AEEG.
Il Cliente (firma per esteso e leggibile)