CAPITOLATO DI POLIZZA INCENDIO E RISCHI SPECIALI
CAPITOLATO DI POLIZZA INCENDIO E RISCHI SPECIALI
La presente polizza stipulata tra
COMUNE DI CASINA
C.F./P.IVA: 00447820358
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e la Società
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DURATA DELLA POLIZZA
dalle ore 24.00’ del 31.12.2019
alle ore 24.00’ del 31.12.2022
Redatto da:
UNION BROKERS S.R.L.
Xxx Xxxxxx xx 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxx Tel.: 0000.000000 Fax.: 0000.000000
xxx.xxxxxxxxxxxx.xx / Email: xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
Premesso che:
il Contraente possiede e/o ha in uso o nelle disponibilità a qualsiasi titolo, anche in locazione, fabbricati e/o altri enti tutti co- stituenti il patrimonio immobiliare del medesimo comunque costruiti e/o ubicati nell’ambito del territorio nazionale ed inoltre macchinari, impianti, attrezzature, arredi, merci, scorte e/o altri enti costituenti il patrimonio mobiliare del medesimo, riposti sottotetto ai fabbricati di cui sopra e/o nell’ambito degli stessi, anche all’aperto, secondo destinazione;
il PATRIMONIO IMMOBILIARE è principalmente composto da:
Beni comuni
L’intera costruzione edile, sia di proprietà, sia in locazione, affitto, comodato ed in uso – completa o in corso di co- struzione o riparazione e tutte le opere murarie, di finitura, compresi fissi ed infissi e opere di fondazione o interrate connessioni ed infrastrutture, quali enti all’aperto, muri di cinta e/o recinzioni, impianti idrici ed igienici, impianti elet- trici fissi, impianti di riscaldamento anche a mezzo di pannelli solari, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori e montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni con- siderati immobili per natura o per destinazione, comprese dipendenze, tettoie, passaggi coperti e simili, recinzioni, box, cortili, tendo-strutture e tenso-strutture, viali interni di pertinenza dei fabbricati, piante di parchi attrezzati, viali e giardini di contesto e di arredo, tappezzerie, tinteggiature, moquette, parquets, mosaici, affreschi, dipinti su pareti o soffitti e statue aventi valore artistico. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende ri- ferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.
Escluso solamente quanto indicato sotto la denominazione di macchinario, attrezzatura, arredamento, merci e scor- te, valori e oggetti d’Arte.
Beni di pregio (soggetti alla disciplina della legge n°1089 /39 e successive modifiche, per esenzione imposte) Fabbricati, complessi di fabbricati e/o immobili in genere (compresi i monumenti), comunque costruiti ed elevati fuori terra, completi o in corso di ampliamento e/o riparazione e/o restauro, loro parti e/o accessori o pertinenze aventi in- teresse storico, artistico, architettonico o di particolare pregio, adibiti a usi civili, culturali, artistici e religiosi o altre at- tività compatibili per caratteristiche e/o destinazione.
Detti enti presentano o possono presentare particolarità architettoniche ed abbellimenti di vario tipo caratterizzanti tali entità immobiliari ed in particolare a titolo esemplificativo e non limitativo:
- monumenti, statue, colonne, cancelli, recinzioni;
- affreschi, stucchi, fregi, ornamenti, tinteggi, tappezzerie e simili;
- fissi, infissi e serramenti d’epoca;
- parquet, moquettes, mosaici;
- abbellimenti e particolarità architettoniche in genere costituenti un insieme con i fabbricati, anche se separati o di- versamente situati, ma funzionali all’immobile di riferimento.
Per l’identificazione, ubicazione, consistenza e composizione dei singoli cespiti si conviene di far riferimento alla documenta- zione tecnico-amministrativa degli uffici preposti della Contraente.
il PATRIMONIO MOBILIARE è principalmente composto da:
Beni comuni
Macchinari, attrezzature, automezzi, arredamento, merci e scorte, valori e preziosi, nonché ogni altro Ente di pro- prietà della Contraente e/o in suo possesso o disponibilità a qualsiasi titolo anche temporaneo con la sola esclusio- ne di quanto già garantito alla voce relativa al patrimonio immobiliare di cui sopra e ai beni mobili pregevoli sottoin- dicati.
Beni di pregio
Xxxxxxx e/o opere d’arte e/o di particolare pregio, intendendosi, per tali, a titolo esemplificativo e non limitativo, an- che quadri, dipinti, arazzi, autoveicoli e/o macchine d’epoca, raccolte scientifiche, d’antichità o numismatiche, di proprietà della Contraente e/o in suo possesso o disponibilità a qualsiasi titolo anche temporaneo;
Per l’identificazione, ubicazione, consistenza e composizione dei singoli cespiti si conviene di far riferimento alla documenta- zione tecnico-amministrativa degli uffici preposti della Contraente.
Tutto ciò premesso, si assicurano alle condizioni e nei termini che seguono:
PARTITA | DESCRIZIONE | SOMMA ASSICURATA | TASSO ANNUO LORDO |
1 | Fabbricati ed impianti ad essi relativi ovunque dislocati | € 16.320.000,00 | |
2 | Contenuto beni in genere compreso automezzi in garage o sottotetto | € 1.500.000,00 | |
3 | Indennità aggiuntiva = 5% su part.1) e 2) | € 891.000,00 |
PARTITE/SOMME ASSICURATE A - BENI COMUNI
B – BENI PREGEVOLI
PARTITA | DESCRIZIONE | SOMMA ASSICURATA | TASSO ANNUO LORDO |
1 | Fabbricati ed impianti ad essi relativi ovunque e dislocati | / | |
2 | Contenuto beni in genere | / | |
3 | Indennità aggiuntiva = 5% su part.1) e 2) | / |
C - GARANZIE COMUNI A) E B)
4 | Spese demolizione e sgombero (P.R) | € 500.000,00 | |
5 | Ricorso Terzi | € 2.000.000,00 | |
6 | Xxxxxxxxx | Xxxxx Partite A 1,2,3 B 1,2,3 | |
7 | INONDAZIONI- ALLUVIONI | Somma Partite A 1,2,3 B 1,2,3 | |
/ | Massima Unità di Rischio ( M.U.R. ) | € …………… |
DEFINIZIONI
ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.
ASSICURATO: persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
POLIZZA: il documento che prova l'Assicurazione. CONTRAENTE : il soggetto che stipula l’assicurazione. ENTE: Contraente.
SOCIETA': l'impresa assicuratrice.
BROKER : il mandatario incaricato dal contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società e cioè : Union Brokers S.r.l – Reggio Xxxxxx
PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
INCENDIO: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
ESPLOSIONE: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
SCOPPIO: Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
TERREMOTO: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell’applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per “Terremoto”, si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellu- rico ed i relativi danni sono quindi da considerarsi “singolo sinistro”.
INONDAZIONI E/O ALLUVIONI: Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d’acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
ALLAGAMENTO: Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni.
EVENTI SOCIOPOLITICI: Scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo, sabotaggio, sia che ven- gano perpetrati individualmente e/o in associazione, da persone dipendenti e/o non dell’Assicurato, incluse occupazioni di fabbricato e/o dei locali.
AUTOCOMBUSTIONE: Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.
TERRORISMO: Per atto di terrorismo s’intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi orga- nizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una qualsiasi sua parte.
FABBRICATO : L’intera costruzione edile, sia di proprietà, sia in locazione, affitto, comodato ed in uso – complete o in corso di costruzione o riparazione e tutte le opere murarie di finitura compresi fissi ed infissi e opere di fondazione o interrate con- nessioni ed infrastrutture, quali enti all’aperto, muri di cinta e/o recinzioni, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, im- pianti di riscaldamento anche a mezzo di pannelli solari, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e co- municazione, ascensori e montacarichi, scale mobili, come pure impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, comprese dipendenze, tettoie, passaggi coperti e simili, recinzioni, box, cortili, tenso-struttre, viali interni, piante di parchi attrezzati, viali e giardini di contesto e di arredo, migliorie, tappezzerie, tinteggiature, moquette, parquets, mosaici, affreschi, dipinti su pareti o soffitti e statue aventi valore artistico. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la defini- zione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spet- tante.
Escluso solamente quanto indicato sotto la denominazione di macchinario, attrezzatura, arredamento, merci e scorte, valori e oggetti d’arte.
FRANCHIGIA : l’importo prestabilito che, in caso di sinistro, l’assicurato tiene a suo carico per il quale la Società non ricono- sce l’indennizzo.
SCOPERTO : la percentuale della somma liquidabile a termine di polizza che rimane a carico dell’assicurato per ciascun si- nistro.
INDENNIZZO : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
ATTREZZATURA ED ARREDAMENTO: Attrezzi, macchine, mobilio, arredi, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi, appa- recchiature di segnalazione e comunicazione, antenna televisiva centralizzata; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; registri, cancelleria, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente all'esercizio, comprese, se assicurato è il Locatario, le migliorie apportate ai locali tenuti in locazione, comprese opere d'arte, decorazioni, affreschi, beni culturali amovibili, aventi e non valore artistico, reperti storici e quant'altro si intenda non in pianta fissa e trovandosi sottotetto dei fabbricati.
Sono compresi elaboratori e calcolatori elettronici e relativi supporti dati, sempreché non garantiti con specifici contratti.
MERCI: Merci, materie prime, Ingredienti di lavorazione e prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imbal- laggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, generi igienico-sanitari, medicinali, ogni prodotto farmaceutico similare, nonché derrate alimentari, il tutto anche se all'aperto durante le operazioni di carico e scarico, oppure caricato su automezzi stazio- nanti entro l'ubicazione assicurata o nelle sue immediate vicinanze, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali ed esclusi sostanze e prodotti esplodenti, infiammabili e merci speciali.
Si intendono inclusi inoltre i mezzi semoventi e/o gli autoveicoli iscritti al PRA, in deposito e/o garage dell’Ente.
VALORI E PREZIOSI: denaro, titoli di credito e valori bollati, gioielli, metalli preziosi (oro, argento e platino), oggetti di metal- lo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso.
ESPLODENTI: Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:
a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
b) per azione meccanica o termica esplodono;
e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6/05/1940 ed elencati nel relativo allegato A.
INFIAMMABILI: Sostanze e prodotti non classificabili "esplodenti"
- ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali che rispondono alle seguenti ca- ratteristiche:
- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiam- mano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
MERCI SPECIALI:
- celluloide (grezza ed oggetti di);
- espansite;
- schiuma di lattice, gommaspugna e microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;
- Imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella con- fezione delle merci).
INCOMBUSTIBILITA': Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi C non danno luo- go a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.
Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
TETTO: L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate, a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmo- sferici.
SOLAIO: E' il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.
Crollo–collasso strutturale: il cedimento di parti e/o strutture dell’immobile o impianto o altro ad essi adiacente.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INCENDIO
1. RISCHI ASSICURATI
Sono garantiti tutti i danni materiali diretti e consequenziali ai beni assicurati, anche se di proprietà di Xxxxx, cagionati da:
Incendio; Fulmine;
Esplosione e scoppio, non causati da ordigni esplosivi;
Caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi celesti ed ogget- ti orbitanti in genere.
Parificazione danni: sono parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l'incendio o altri eventi garantiti dalla presente polizza.
Rimozione e ricollocamento: la Società risarcisce, a seguito di sinistro indennizzabile, i costi di rimozione, ricovero e ricol- locamento degli enti indenni.
Spese di demolizione e sgombero: le spese sostenute in caso di danno per demolire, sgomberare, pulire, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico autorizzato i residui del sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontag- gio, lo svuotamento, l'eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie.
Il risarcimento delle spese di demolizione e di sgombero si intende operante per ogni sinistro che risulti indennizzabile in ba- se ad uno qualsiasi degli eventi previsti nella polizza.
Sono comprese le spese di demolizione e sgombero i residui di piante e giardini danneggiati da eventi naturali ed atmosferi- ci.
Si precisa inoltre che verranno indennizzate anche le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'Assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 del Codice Civile.
La somma garantita per le spese di cui alla presente clausola é pari al 15% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, au- mentato, ove si rivelasse insufficiente in caso di sinistro, di una ulteriore somma come specificato alla voce “Partite/somme assicurate”.
Rischio Locativo: nei casi di Responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile ri- sponde dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in lo- cazione dall'Assicurato, che non siano già assicurati nella partita Fabbricati.
Ricorso Terzi: La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capi- tale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di ter- zi e/o locatari da evento indennizzabile a termini di polizza. L’Assicurazione é estesa ai danni derivanti da interruzioni o so- spensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massi- male stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L’Assicurazione non comprende i danni:
- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi in genere che si trovino nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi i legali rappresentanti.
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicu- rato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.
L'indennizzo a questo titolo verrà corrisposto sino alla concorrenza dell'importo indicato alla partita 5.
Onda sonica: danni cagionati agli enti assicurati dall'onda d'urto provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a ve- locità sonica o supersonica.
Fenomeno elettrico ed elettronico: La Società risponde dei danni elettrici ed elettronici ad apparecchi ed impianti elettrici o elettronici, postazioni di telerilevamento, postazioni di telelavoro ed apparecchiature ad uso mobile - anche di proprietà di terzi - causati da correnti o scariche o altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l’azione del fulmine e dell’elettricità atmosferica.
la garanzia è prestata a primo rischio assoluto e la Società risponderà dei danni per una somma non superiore a quella pre- vista dalla clausola “Limiti di indennizzo".
La Società non risponde dei danni:
a) causati da usura o carenza di manutenzione;
b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni ve- rificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
c) dovuti a difetti noti all’atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o con- tratto, il costruttore e/o fornitore
d) a lampadine, valvole termoioniche, tubi catodici, resistenze elettriche scoperte nonché di quelli dovuti ad usura o mano- missione degli apparecchi o impianti.
Autocombustione: danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) agli enti assicurati.
Implosione: danni derivanti dal repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna.
Danni consequenziali: qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza, e senza l'intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assi- curati, questa polizza coprirà anche tali danni così risultanti.
A titolo esemplificativo, e non limitativo, tali danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, possono consistere e/o essere dovuti a:
- fumi, gas, vapori;
- mancato od anormale erogazione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di climatizzazione;
- colaggio e fuoriuscita di liquidi.
Indennità aggiuntiva:
Limitatamente alle partite 1) e 2) riportate nel frontespizio di polizza, in deroga alle condizioni generali di assicurazione, l’indennità sarà maggiorata di un importo pari al 5% dell’ammontare del danno risarcibile a titolo di rimborso forfetario per le spese o maggiori spese necessarie per il proseguimento delle attività.
Cose assicurabili a condizioni speciali: si intendono compresi nella partita Contenuto anche i seguenti beni:
1. monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.
La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola Limiti di indennizzo, senza far luogo all'ap- plicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà determinato nel modo seguente:
a) per i titoli, monete o banconote estere, in base al loro valore risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quota- zioni alla Borsa Valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano, si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Sinda- cato di Borsa di Milano;
b) per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento, in base alla somma nominale da essi portata, l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze nel caso di effetti cambiari, l’Assicurato deve restituire alla Società l'indenniz- zo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inef- ficaci;
c) per le cose non specificate ai precedenti punti a) e b) in base al loro valore nominale;
2. Archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolors. Schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici.
Modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, volette stereotipe, rami per incisioni e simili.
La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola Limiti di indennizzo, senza far luogo all'ap- plicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile
l'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento al loro valore di affezione od artistico o scientifico.
Relativamente agli archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri, la Società oltre al dan- no materiale costituito dalla perdita del supporto vergine, rimborserà anche il solo costo delle spese effettivamente so- stenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento.
L'indennizzo di cui sopra sarà ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime se le cose distrutte o danneggiate non saranno state riparate o rimpiazzate a nuovo.
3. Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, xxxxxx, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, pergamene, medaglie, archivi e documenti storici, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico.
La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola Limiti di indennizzo, senza far luogo all'appli- cazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
In caso di danno parziale l'indennizzo sarà pari alle spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non ecceda il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro.
In caso di danno totale l'indennizzo sarà pari al valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.
4. Cose di terzi in genere, nonché indumenti ed effetti personali dei dipendenti e visitatori.
La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola Limiti di indennizzo, senza far luogo all'ap- plicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al valore commerciale dei beni al momento del sinistro.
Rimborso onorari periti: risarcimento all'Assicurato dell'importo da questi versato, in conseguenza di sinistri, per gli onorari e le spese del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo".
Costi e spese per tecnici e consulenti : gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione e/o rico- struzione seguenti a sinistri, sono compresi e in aggiunta a quanto indennizzabile in base alla "Assicurazione a Valore a nuovo", come lo sono gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre, sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo".
Differenziale storico-artistico / Opere di abbellimento, maggior spesa per restauro:
Nella somma assicurata per la partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che i beni assicurati con particolari qualità storico artistiche possano subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ri- costruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dalla clausola "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno".
A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni archi- tettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purchè non ne derivi aggravio alla Socie- xx.Xx garanzia viene prestata in deroga all’ art.1907 del codice civile e quindi senza l’applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza di quanto previsto nella tabella di cui all’articolo 17: franchigie e limiti d’indennizzo.
In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, le Parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai fini storici e culturali competenti nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.
Oneri di urbanizzazione - Ordinanze di autorità:
in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza la Società risarcisce:
a) le maggiori spese compreso oneri di urbanizzazione e/o concessione che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali, che regolano la riparazione e/o la costruzione dei xxxxxx- cati e delle loro strutture nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra;
b) le spese di demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento, anche di enti non danneggiati in seguito all'imposi- zione di una qualsiasi legge o ordinanza che regoli la riparazione e/o costruzione di fabbricati esistenti al momento del sinistro e che imponga tale demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocazione;
Agli effetti della presente garanzia, in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e per anno assicurativo una som- ma superiore a quanto indicato nella clausola "Limiti di Indennizzo".
Perdita pigioni: se i locali assicurati sono colpiti da sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'assicurazione è prestata, per i locali effettivamente appigionati, fino alla concorrenza dell'ammontare della pigione di un anno e, per i locali occupati dall'Assicurato - Proprietario, fino alla concorrenza della pigione di un anno presumibilmente ad essi relativa.
Rottura lastre – vetri – cristalli: i costi necessari per rimpiazzare le lastre di cristallo, mezzo cristallo o di vetro pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune dei fabbricati - esclusi lucernari - distrutte o danneggiate a seguito di rottura per cause accidentali.
La garanzia si estende alle rotture provocate anche dallo scatenarsi di cicloni, uragani, trombe d’aria e grandine, azioni vio- lente del vento e nubifragi, rotture verificatesi in occasioni di manifestazioni popolari, compreso atti di terrorismo e sabotag- gio.
Ferma l’esclusione prevista dall’art.1912 del c.c. dei danni determinati da insurrezioni.
Oltre quanto previsto nel presente capitolato alla voce "esclusioni", si intendono esclusi anche i danni:
- verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai.
L'indennizzo a questo titolo verrà corrisposto sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo".
Crollo: La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da:
- crollo dei fabbricati provocato da cedimento e/o franamento del terreno;
- cedimento delle fondazioni o delle strutture dei fabbricati;
Restano esclusi i danni causati da o conseguenti a errori di progettazione o di calcolo, errore nei disegni costruttivi o a diffet- to di costruzione, vizio di materiale, nonché sovraccarico delle strutture portanti, mancata o inadeguata manutenzione.
Fumo, gas e vapore: danni e costi di ricerca del guasto agli enti assicurati provocati da fumo, gas e vapore fuoriuscito da attrezzature o impianti al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritti in polizza in conseguenza di:
- improvviso o accidentale guasto o rottura verificatesi nelle attrezzature o impianti medesimi
- eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza
Urto veicoli: danni materiali e diretti, anche quando non vi sia sviluppo di incendio, arrecati agli enti assicurati da urto di vei- coli e/o carri ferroviari in transito sulla pubblica via non appartenenti all’Assicurato e/o al contraente, né al loro servizio.
Rovina di ascensori e montacarichi: danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.
Eventi socio-politici: la Società risponde:
1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, implosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommosse.
2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano indivi- dualmente o in associazione atti vandalici o dolosi, compresi quelli di sabotaggio.
Terrorismo: la società indennizza (anche a deroga di quanto previsto nell’ambito della presente polizza e successive ap- pendici alla stessa) i danni direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatesi in occasione di atti di terrorismo. La società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso la società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l’imposta.
La Società non risponde dei danni:
a) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
c) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuo- riuscita del fluido frigorigeno (salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "merci in refrigerazione");
d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di dirit- to o di fatto, od in occasione di serrata.
L'indennizzo a questo titolo verrà corrisposto sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo".
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione mede- sima si protraesse per oltre trenta giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.
Eventi atmosferici: danni arrecati agli enti assicurati, compresi recinti, cancelli, nonché attrezzature, impianti e merci posti sotto tettoie in sosta temporanea, da: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose trasportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la pre- sente garanzia).
La Società non risponde:
a) dei danni causati da:
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti di sistemi di scarico;
- cedimenti, franamenti del terreno ancorché verificatisi a seguito dei predetti eventi atmosferici;
b) dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto a meno che arrecati direttamen- te dalla caduta di pioggia, grandine o altro attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serra- menti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione;
c) dei danni subiti da:
- cespugli, boschi, piante spontanee, coltivazioni arboree e floreali ed agricole in genere fatto salvo le piante ornamentali di parchi, giardini e viali, e le spese di demolizione e sgombro delle parti danneggiate (come definito in spese di demolizio- ne e sgombro);
- gru;
- enti all'aperto, eccetto quelli all'aperto per naturale destinazione;
- capannoni pressostatici e simili, quanto in essi contenuto;
- macchine semoventi e/o autoveicoli iscritti e non al PRA;
L'indennizzo a questo titolo verrà corrisposto sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo".
Grandine: Ad integrazione di quanto disposto dalla garanzia "Eventi atmosferici", la Società risponde dei danni causati dalla grandine a:
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica, tensostrutture anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.
L'indennizzo a questo titolo verrà corrisposto sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo".
Gelo: danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza.
L'indennizzo a questo titolo verrà corrisposto sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo".
Acqua condotta: danni causati alle cose assicurate alle partite tutte, dipendenti da fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere, a seguito di guasto o rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o del- le attività descritte in polizza. Si intendono inoltre garantite le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per riparazioni o sostituzione delle tubazioni e relativi raccordi sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo".
Crollo e collasso strutturale: La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati causati da crollo, cedimenti e/o collassi nelle strutture dei fabbricati assicurati conseguenti a sovraccarico di strutture di fabbricati e di macchi- nari e ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione.
La presente garanzia è prestata con i limiti, gli scoperti e le franchigie indicate.
La Società non risponde dei danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali.
Rigurgiti e/o traboccamenti di fognature: danni causati alle cose assicurate derivanti da rigurgiti e/o traboccamenti di fo- gnature o altri contenitori di raccolta acqua per il regolare deflusso.
L'indennizzo a questo titolo verrà corrisposto sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo".
Colaggio da impianti automatici di estinzione (ove esistenti): danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriu- scita accidentale di fluidi a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici, incluse relative alimentazioni.
La Società non risponde:
- dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'im- pianto che dei locali protetti.
Acqua piovana: danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana penetrata all’interno dei fabbricati in conseguenza di rottura, ingorgo od occlusione, delle grondaie o delle condutture di scarico, compreso il rigurgito delle acque di scarico e delle fogne verificatesi all’interno dei fabbricati assicurati nonché le spese per l’individuazione della rottura od occlusione per la relativa riparazione o ripristino.
Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:
- i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- i danni che si verificassero attraverso aperture praticate nel tetto in dipendenza di lavori di trasformazione e/x xxxx- razione;
- i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se deri- vante da acqua piovana.
L'indennizzo a questo titolo verrà corrisposto sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo".
Intasamento gronde e pluviali: danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per inta- samento delle gronde e dei pluviali causato da grandine, neve, ghiaccio, foglie o altro materiale trasportato da qualsiasi evento atmosferico.
Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insuf- ficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.
L'indennizzo a questo titolo verrà corrisposto sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indenniz- zo"previsti dalla polizza.
Sovraccarico neve: danni materiali causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e ghiaccio, compresi quelli di bagna- mento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione di garanzia.
La Società non risarcisce i danni causati:
- da valanga e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente ga- ranzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni presso statici ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia cau- sato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto e/o altre coperture e superfici aper- te.
L'indennizzo a questo titolo verrà corrisposto sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo".
Inondazioni, alluvioni, allagamenti: danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, implosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento anche se tali eventi sono causati da terremoto.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura di impianti automatici di estinzione;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali cir- costanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento, sugli enti assicurati;
c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
d) a enti mobili all'aperto;
e) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento;
L'indennizzo a questo titolo verrà corrisposto sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo".
Xxxxxxxxx: danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, implosione e scoppio - subiti dagli enti assicura- ti per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
La Società non risponde dei danni:
- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radia- zioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da xxxxxxxx;
- causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica salvo che tali circo- stanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia, che:
- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attri- buite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".
Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza. L'indennizzo a questo titolo verrà corrisposto sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo". Merci in refrigerazione: danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:
- mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorigeno
conseguenti:
a) ad eventi garantiti in polizza
b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica.
Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga per oltre 6 ore, il Contraente o l'Assicurato s'impegna, in tal caso, a darne avviso alla Società e/o al Broker con il mezzo più rapido disponibile.
La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non mi- nore di 12 ore.
L'indennizzo a questo titolo verrà corrisposto sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo".
Enti non diversamente indicati: viene inoltre stabilito che, in caso di sinistro tutto quanto contenuto entro l’area di ogni "en- te assicurato", deve intendersi assicurato, sia che si trovi sottotetto a fabbricati, sia all'aperto.
Nell'eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa od il bene verranno attribuiti alla vo- ce "Attrezzature e arredamenti".
Rinuncia al diritto di surroga: la Società rinuncia al diritto di surroga che le compete a norma dell'art. 1916 del Codice Civi- le nei confronti di Società consociate, collegate, controllate, fornitori, clienti e persone di cui devono rispondere l'Assicurato e/o il Contraente salvo il caso di dolo.
Rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei proprietari e sublocatari degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e sub conduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione salvo il caso di dolo.
Sostanze infiammabili e merci speciali: la Società prende atto che nell'ambito di ciascun insediamento assicurato, in rela- zione all'attività svolta possono essere presenti, stoccate ed utilizzate sostanze infiammabili e merci speciali nei quantitativi e con le modalità che l'Assicurato ritiene di adottare.
Attrezzature e merci presso terzi: le attrezzature e la merce assicurati si intendono garantiti, sino alla concorrenza dell'im- porto indicato nella clausola "Limiti di indennizzo", anche quando si trovino presso insediamenti diversi da quelli assicurati, siano essi dell'Assicurato che di Terzi, in esposizione, deposito, lavorazione e/o riparazione.
Xxxxxxxxxx ed attrezzature elettroniche: sono garantite quando non coperte con altre polizze di assicurazione, compresi i danni o parti di danno che risultassero non indennizzabili in forza delle suddette altre polizze.
Macchinari in leasing: i macchinari in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria, sono coperti di garanzia in base alle condizioni tutte della presente polizza fino alla concorrenza:
- dell'importo pari alla quota di capitale già versata al locatore attraverso i canoni pagati fino al momento del sinistro qualo- ra i suddetti macchinari fossero assicurati mediante contratto stipulato dal locatore che prevede la rinuncia alla rivalsa nei confronti del conduttore;
- dell'intero valore a nuovo qualora i suddetti macchinari non fossero altrove assicurati, oppure nel caso che lo fossero con un contratto che faccia salvo il diritto di rivalsa nei confronti del conduttore.
Restano ferme le disposizioni tutte eventualmente previste relative all'insufficienza di somma assicurata e relative deroghe parziali, nonché all'assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo.
Locali non gestiti dall’Assicurato: Si conviene tra le parti che, limitatamente ai locali non gestiti dall’Assicurato, sui quali non esercita controllo, la presente polizza rimane operante anche in presenza di eventuali inadempimenti di una o più dispo- sizioni in essa contenuta/e.
Stato di conservazione degli immobili: Si conviene tra le parti che le garanzie tutte di polizza si intendono operanti indi- pendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli enti immobili assicurati.
Biblioteche: si conviene che la Società assicuratrice, in caso di sinistro, anche limitato ad un solo volume di un’intera opera, pagherà sia il valore del pezzo distrutto, che la maggiorazione per il danno derivante dalla mancata reperibilità del volume per la serie non più completa. Il limite massimo di tale garanzia è fino alla concorrenza dell’importo di cui alla clausola “limiti di Indennizzo”.
Partite assicurate a primo rischio assoluto:
Si precisa che i valori indicati per le partite sotto indicate sono da intendersi al Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx. part.3) Indennità aggiuntiva
part.4) Demolizione e sgombro
2. RISCHI ESCLUSI
Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole clausole che precedono, sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nu- cleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
c) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
d) causati da eruzioni vulcaniche;
e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazio- ne;
f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
g) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o reddito commerciale od industria- le, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previ- sto nelle clausole "Perdita pigioni" e "Ricorso terzi".
3. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
Dichiarazioni inesatte del Contraente: la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché il Con- traente o l'Assicurato non abbia agito con dolo.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Le dichiarazioni inesatte od incomplete e le omissioni fatte con dolo possono comportare il mancato pagamento del danno, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1892 del Codice Civile.
Danni precedenti: la mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nell'ultimo de- cennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere invocato dalla Società come motivo di irri- sarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.
4. VARIAZIONI DEL RISCHIO
Aggravamento del rischio: il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.
Modifiche e trasformazioni: nell'ambito delle ubicazioni assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e lavori di ordinaria manutenzione e/o ristrutturazione ai fabbricati, a macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.
L'Assicurato é esonerato da darne avviso alla Società, purché ciò non costituisca aggravamento di rischio.
Vicinanze pericolose ed altre circostanze aggravanti: l'Assicurato é esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vi- cinanze pericolose od altre circostanze aggravanti il rischio sempreché le stesse si verifichino per fatto altrui o comunque al di fuori degli insediamenti assicurati.
Accettazione caratteristiche del rischio: la Società dichiara di aver preso visione del rischio e che al momento della stipu- lazione del contratto le erano note tutte le circostanze determinanti per la valutazione del rischio, come risulta specificato dal- la descrizione della presente polizza, a meno che qualcuna sia stata dolosamente taciuta.
Diminuzione del rischio e/o dei valori: a parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del ri- schio e/o dei valori la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio o le rate di premio successive alla comunica- zione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.
La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta dell'Assicurato.
5. TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
6. ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA/COSE DI PROPRIETA' DI TERZI
La copertura assicurativa é stipulata dall'Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dall'Assicurato, né eserciteranno azione alcuna per impugnare la perizia convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dall'Assicurato.
L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei Terzi interessati.
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.
A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione.
La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
7. ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
8. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensi- va e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
9. PRECISAZIONE SUGLI ENTI ASSICURATI
a) La Società prende atto che il Contraente intende assicurare con la presente polizza tutto quanto costituisce il patri- monio immobiliare e mobiliare esclusi i terreni, che a qualsiasi titolo possiede, gestisce o ha in uso, qualunque ne sia la destinazione o l’utilizzo.
b) Si precisa che per quanto riguarda l’identificazione e l’ubicazione degli enti, nonché la determinazione dei cespiti assicurati, si conviene di far riferimento alla documentazione tecnico-amministrativa degli uffici preposti della Con- traente, la quale si impegna ad esibirli a richiesta della Società Assicuratrice.
10. ESENZIONE FISCALE
L’Assicurato dichiara, e la Società prende atto, che i Beni di Pregio assicurati con la presente polizza, alle partite sopraindicate, sono soggetti alla disciplina della Legge n.1089 del primo giugno 1939 e successive modifiche, pertanto i premi corrispondenti sono esenti da imposte
11. RICOSTRUZIONE DIVERSA
Qualora in dipendenza di un sinistro l’Assicurato dovesse procedere alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo dei beni danneggiati in modo diverso rispetto alla situazione preesistente, nel determinare l’indennizzo spettante all’Assicurato si terrà conto anche di tale circostanza fino ad un massimo di aumento dell’indennizzo del 20%. L’indennizzo come sopra determinato non potrà in alcun caso essere superiore a quello che sarebbe spettato all’Assicurato se fosse dimostrato che si poteva ripristinare la preesistente situazione.
12. COLPA GRAVE DELL’ASSICURATO
A parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, la Società è obbligata anche se il sinistro è stato cagionato con colpa grave dell’Assicurato, Contraente e loro rappresentanti legali nonché, determinato da dolo e colpa grave delle persone di cui l’Assicurato deve rispondere a norma di legge.
13. MANCATO GODIMENTO e/o UTILIZZO LOCALI e IMPIANTI
La società risarcisce il mancato godimento dei locali e/o il mancato utilizzo degli impianti fino alla concorrenza del 15% dell’indennizzo liquidabile ai termini di polizza e per un periodo massimo pari al tempo tecnico necessario, definito tenuto conto delle procedure di legge che regolano gli investimenti della P.A. ,per il ripristino del danno, e con il massimo di
€ 50.000,00 per ogni sinistro.
14. CONSERVAZIONE TRACCE E RESIDUI DEL SINISTRO
A parziale modifica di quanto disposto dalle norme che regolano l’assicurazione, si stabilisce che:
- l’Assicurato, dopo aver denunciato il sinistro alla Compagnia assicuratrice, potrà modificare lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell’attività, senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto di risarcimento dei danni;
- l’Assicurato è obbligato a conservare le tracce ed i residui del sinistro non oltre 30 giorni dalla denuncia del sinistro medesimo.
15. NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO
Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell’Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui l’Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. “Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali” e “Clausola di recesso” e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art. “Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali” dalla ricezione della citata dichiarazione.
Assicurazione presso diversi Assicuratori: se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazio- ni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicurazione insolvente - superi l'am- montare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato se- condo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Pagamento del premio e decorrenza della garanzia: l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza a prescindere dal pagamento della prima rata di premio, che deve avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla data del perfezio- namento della polizza.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il dirit- to della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010
a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle im- prese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento del- la propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
c) L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo inte- ressati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subap- paltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
d) Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o po- stale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi tito- lo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della pre- sente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivan- ti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Xxxxxx e proroga dell'assicurazione:
L'assicurazione ha validità dalle ore 24:00 del 31.12.2019 alle ore 24:00 del 31.12.20.2022, a prescindere dal pagamento della prima rata di premio, che dovrà avvenire entro 90 (novanta) giorni dal perfezionamento polizza. Il pagamento succes-
sivo alla prima rata è elevato a 60 (sessanta) giorni, trascorso il quale l’assicurazione resta sospesa e rientra in vigore sol- tanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.
A richiesta del Contraente, la Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed eco- nomiche in vigore, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni. Il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria in misura proporzionale alla durata richiesta ed il pagamento dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla da- ta di effetto dell’appendice di proroga.
Oneri fiscali: gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Modifiche dell'assicurazione e revisione del contratto
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Nessuna variazione delle condizioni contrattuali potrà essere posta in essere ed avrà efficacia se non previo accordo scritto di entrambe le parti contrattuali.
Clausola Broker:
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione ed esecuzione della presente polizza alla Società UNION BROKERS S.R.L attuale Broker incaricato ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D. Lgs. 209/2005. Il Contraente e la Società si danno reci- procamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che qualora le comunicazioni del contraente compor- tassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art 118 del D. Lgs. 209/2005 ed all’art .55 del regolamento ISVAP n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.
La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato. La remunerazio- ne del broker avverrà mediante trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Xxxxxx, alla Società. Nell’eventualità la gestione del presente contratto sia affidata ad un corrispondente o Coverholder del Lloyd’s di Londra, si prende e si da atto che: Ogni comunicazione effettuata al corrispondente si considererà come effettuata agli Assicuratori; Ogni comunicazione effettuata dal corrispondente si considererà come effettuata dagli Assicuratori. Ogni comunicazione ef- fettuata al Broker mandatario dal corrispondente s’intenderà come fatta all’assicurato; Ogni comunicazione effettuata dal Broker al corrispondente si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. La Società autorizza all’incasso dei premi e/o delle somme dovute agli assicuratori il corrispondente e riconosce che i pagamenti effettuati dal Contraente/Broker al corrispondente hanno effetto liberatorio nei confronti della contraenza e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.
La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del % sul premio imponibile.
Foro competente: il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione é ubicata la sede sociale dell'Assicurato.
Coassicurazione e delega: qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di si- nistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sul Documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.
Assicurazione parziale: se dalle stime fatte con le norme dell'articolo "valore delle cose assicurate e determinazione del danno" risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assi- curato e quello risultante al momento del sinistro. Non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite di polizza, la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.
Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale rimarrà operativa per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata me- desima.
Non sì farà luogo in alcun caso all'applicazione della regola proporzionale per sinistri nei quali l'indennizzo non superi la somma di € 25.000,00.
Rescindibilità annuale:
Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso scrit- to, spedito almeno 30 giorni prima della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 90 giorni prima da parte della So- cietà Assicuratrice.
Rinvio alle norme di legge: per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
16. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Obblighi in caso di sinistro: in caso di sinistro il Contraente o l'assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.
b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro nove giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.
Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:
c) fare, nei quindici giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in partico- lare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale di- chiarazione deve essere trasmessa alla Società:
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità al- cuna;
e) presentare uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con indicazione del loro valore e della perdita subita. La presentazione dello stato particolareggiato dovrà avvenire entro un mese dalla data del sinistro. Ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'As- sicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro, l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori. L'Assicurato é sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto cono- scenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.
Prescrizione dei sinistri: fermo quanto indicato dall’Art. 2952, 2° comma del c.c. le parti concordano che l’interruzione della prescrizione, da comunicare alla Compagnia Assicuratrice, a cura del Contraente o Brokers delegato, oltre che per racco- mandata, può essere assolta con fax e/o con posta elettronica, fermo il principio di consentire la prova della data del ricevi- mento.
Per la messa in mora della società assicuratrice, fermo il principio della prova della data di ricevimento, sono valide anche le comunicazioni che il contraente o il broker delegato fa con i periti incaricati dalla compagnia di assicurazione, per la istrutto- ria, valutazione e liquidazione del sinistro.
Facoltà di recesso:
La Società rinuncia al diritto di recedere dall’assicurazione dopo ciascun sinistro
Buona fede: le inesatte od incomplete comunicazioni e dichiarazioni dell’Ente sono riconosciute come rese in buona fede dalla Società fino a prova del contrario, pertanto la polizza in relazione a queste avrà piena validità, salvo il diritto della So- cietà a percepire l’eventuale quota di premio spettante e non pagata relativamente al maggior rischio.
Esagerazione dolosa del danno: il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustifica- zione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Danni precedenti: La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell’assicurazione nel periodo precedente la stipulazione della polizza di assicurazione, non può essere invocato dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.
Variazione del rischio
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti inter- ni all’organizzazione del contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere del contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte)
IL contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, l’Assicuratore può segnalare al contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all’Art. 5 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art.106 del d.lgs. 50/2016 , la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti, o ai massimali assicurati.
Il contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.
Clausola di recesso
In caso di mancato accordo ai sensi dell’art. “Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali” tra le parti, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. “Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali”, presentata dall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro tren- ta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.
Qualora alla data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a sempli- ce richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni. Il contraente contestualmente provvede a corrispon- dere l’integrazione del premio.
Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art 15 (Produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
Obblighi dell'Assicurato – Denuncia del Sinistro
Nel caso si verifichi una delle condizioni descritte alla definizione di richiesta di risarcimento e/o circostanza, l’Assicurato de- ve darne avviso per iscritto agli Assicuratori ai quali è assegnata la Polizza anche per il tramite del broker indicato in Polizza, entro 30 trenta a decorrere in cui l’Ufficio competente dell’Ente alla gestione dei contratti assicurativi la richiesta di risarcimento danni così come definita
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.).
Procedura per la valutazione del danno: l'ammontare del danno é concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Xxxxxxx Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peri- tali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomi- ne, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Mandato dei Periti: i Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sini- stro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assi- curato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti della clausola "Obblighi in caso di sinistro"
3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri previsti nella clausola "Valore delle cose assicurate e determinazione del dan- no";
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devo- no essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impu- gnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.
Operazioni peritali: si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati.
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno: premesso che la determinazione del danno viene eseguita se- paratamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o di- strutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
I - Fabbricati: Valore a nuovo - La spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
II - Attrezzatura, arredamento: Valore a nuovo - Il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
III- Merci - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Relativamente a fabbricati ed attrezzature, arredamento:
1) in caso di sinistro, si determina per ogni partita separatamente:
a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se l'assicurazione "Valore a nuovo" non esistesse, e più precisamente
per "fabbricati": l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante
per "attrezzatura e arredamento": il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimen- to, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
b) il supplemento d'indennità, per l’integrazione del valore a nuovo che, aggiunto all'indennizzo di cui ad a), determi- na l'indennità complessiva calcolata in base al "Valore a nuovo";
c) L’indennità complessiva come sopra determinata sarà maggiorata di un importo pari al 10% a titolo di rimborso spe- se forfetario come indicato dalla” Partita 3” dei valori assicurati.
2) agli effetti della clausola "Assicurazione parziale", il supplemento d'indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
a) superiore od uguale al rispettivo "Valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo "Valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
3) in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4) il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base allo stato di avanzamento dei lavori.
Verrà cioè eseguito entro trenta giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, degli enti distrutti o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia.
La ricostruzione o il rimpiazzo, secondo il preesistente tipo e genere salvo quanto previsto al punto 6) e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, deve avve- nire, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Il fatto che la ricostruzione o il rimpiazzo non vengano eseguiti in tutto o in parte secondo il preesistente tipo e genere, per le ragioni tecniche di cui l'Assicurato avrà giustificato la fondatezza, non pregiudicherà il diritto al supplemento di indennità sempre alle medesime condizioni sopra stabilite e purché l'esborso da parte degli assicuratori non sia superiore a quello che sarebbe stato determinato in relazione al "Valore a nuovo";
5) l'assicurazione in base al "Valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, attrezzature e arredamento in stato di attività o di inattività temporanea;
6) se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vi- genti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che il supplemento di indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca del- la realizzazione degli stessi;
7) per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.
Relativamente alle merci, l'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle co- se illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.
Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto della clausola "Assicurazione Parziale".
Determinazione del costo della manodopera interna: Qualora l’Ente impieghi proprio personale per gli interventi di ripre- stino o riparazione delle cose assicurate a seguito di un evento indennizzabile a termini della presente polizza, si conviene che verranno per essi indennizzati i costi orari ordinari che straordinari calcolati sulla base dell’intero costo documentato dall’Ente medesimo.
Pagamento dell'indennizzo: verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazio- ne, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dal punto c) della clausola "Rischi esclusi".
Il suddetto disposto sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti della pre- sente clausola, per ognuna di dette partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti - soggetti quindi a conguaglio - su quanto ri- sulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro. Il ritardo di un minimo periodo di carenza di 30 gg. nei pagamenti degli indennizzi dovuti comporta una penale a favore del contraente del 2% sul valore degli inden- xxxxx stessi con un minimo € 500,00 per ogni singolo indennizzo.
Tale penale sarà aumentata in proporzione diretta con l’aumento del periodo di carenza L’eventuale penale sarà pagata contestualmente all’indennizzo dovuto.
Anticipo sulle indennità: l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano
sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno
€ 50.000,00.
La Società adempirà all'obbligazione entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre ché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
Limite massimo dell'indennizzo: salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenu- ta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Produzione di informazioni sinistri
Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla relativa richiesta del contraente tramite il Broker, l’Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in uno formato di standard digitale aperto (es. RTF e PDF) tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:
‐ il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore;
‐ la data di accadimento dell’evento;
‐ la data della denuncia;
‐ la tipologia dell’evento,
‐ la tipologia di rischio assicurato (ad esempio, ramo assicurativo);
‐ la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto);
l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
a) sinistro agli atti, senza seguito;
b) sinistro liquidato, in data con liquidazione pari a € ;
c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € .]:
L’Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Con- traente, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.
Gestione Sinistri con Xxxxxxxx e/o Franchigia: la Società si impegna a gestire tutti i sinistri compresi quelli rientranti nelle Franchigie e/o Scoperti contrattuali.
Coassicurazione e delega:
Il premio dell'assicurazione è ripartito per quote tra le Società indicate nel riparto allegato.
La Spettabile , all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coas-
sicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.
Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile , la cui firma in calce di eventuali futuri atti im-
pegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente xxxxxxxx ne conferiscono mandato.
La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici della esazione dei premi o di importi comunque dovuti all'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietan- ze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.
A deroga al disposto dell’art.1911 del codice civile, tutte le imprese sottoscrittrici sono responsabili in solido nei confronti del contraente.
La delega assicurativa è assunta dall’impresa di assicurazione indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.
Non è consentita l’associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o suc- cessivo all’aggiudicazione della gara.
Coassicurazione indiretta in differenza di condizioni
Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall’Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, fermo il disposto del punto “Assicurazione presso diversi assicuratori”, la Società risponde dei danni subiti dagli enti assicurati dalla presente polizza (con i relativi limiti di risarcimento e franchigie) per le garanzie non previste e/o per i capitali eventualmente insufficienti delle altre polizze.
17. FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
A. FRANCHIGIE/SCOPERTI PER SINISTRO
GARANZIA | SCOPERTO / FRANCHIGIA |
EVENTI SOCIOPOLITICI | 10% minimo € 500,00 |
TERRORISMO | 20% minimo € 3.000,00 |
EVENTI ATMOSFERICI | 10% minimo € 500,00 |
GRANDINE | € 1.0000,00 |
FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICO | € 300,00 |
GELO | € 1.000,00 |
SOVRACCARICO NEVE | 10% minimo € 2.000,00 |
ALLAGAMENTI | 10% minimo € 1.000,00 |
INONDAZIONI- ALLUVIONI | 10% minimo € 10.000,00 massimo € 25.000,00 per singolo cespite |
TERREMOTO | 10% minimo € 10.000,00 massimo € 25.000,00 per singolo cespite |
RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO | € 300,00 |
CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE | 10% minimo € 25.000,00 e massimo € 250.000,00 |
B. LIMITI DI INDENNIZZO
Relativamente alle garanzie di seguito riportate, la Società non sarà mai obbligata a pagare a titolo di indennizzo somma su- periore ai seguenti importi:
GARANZIA | LIMITE INDENNIZZO |
EVENTI SOCIOPOLITICI | 80% del valore del singolo cespite e relativo contenuto |
TERRORISMO | 40% del valore del singolo cespite e relativo contenuto con il limite in aggregato per sinistro e per anno di € 2.000.000,00 |
EVENTI ATMOSFERICI | 80% del valore per singolo cespite e relativo contenuto |
GRANDINE | € 100.000,00 per sinistro e di € 300.000,00 per anno |
GELO | € 200.000,00 |
SOVRACCARICO NEVE | 50% del valore di singolo Cespite e relativo contenuto |
ALLAGAMENTI | 50% del valore di singolo Cespite e relativo contenuto Con un massimo di 2.000.000,00 € per sinistro e anno |
INONDAZIONI- ALLUVIONI | 50% del valore di singolo Cespite e relativo contenuto |
Con un massimo di 2.000.000 € per sinistro e anno | |
TERREMOTO | 50% del valore di singolo Cespite e relativo contenuto Con un massimo di 2.000.000,00 € per sinistro e anno |
DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO E OPERE DI ABBELLIMENTO | € 300.000,00 |
FENOMENO ELETTRICO | € 100.000,00 |
RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO | € 100.000,00 |
COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE | 70% del valore per singolo cespite e relativo contenuto |
ACQUA PIOVANA | € 150.000,00 |
INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI | € 150.000,00 |
RIGURGITI E TRABOCCAMENTI DI FOGNATURE, SPESE RICERCHE E RIPARAZIONE GUASTO E/O ROTTURA PER GARANZIE ACQUA CONDOTTA E COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE | € 150.000,00 |
MERCI IN REFRIGERAZIONE | € 20.000,00 |
ROTTURA LASTRE | € 20.000,00 |
COSTI E SPESE PER TECNICI E CONSULENTI | € 50.000,00 per sinistro e per anno |
RIMBORSO ONORARI E SPESE PERITI, | 6% del danno massimo € 50.000,00 per sinistro e per anno |
ONERI DI URBANIZZAZIONE/ORDINANZE DELLE AUTORITA’ | € 30.000,00 |
MANCATO GODIMENTO e/o UTILIZZO LOCALI e IMPIANTI | € 30.000,00 |
ATTREZZATURE E MERCE PRESSO TERZI CUSTODITI E GESTITI DIRETTAMENTE DALL’ENTE | € 50.000,00 |
MONETE, BIGLIETTI DI BANCA, ECC… | € 10.000,00 |
ARCHIVI, DOCUMENTI, DISEGNI, ECC… | € 30.000,00 |
OPERE D’ARTE | Massimo per singolo oggetto di € 30.000,00 |
BENI E COSE DI XXXXX, DI PROPRIETA’ DEI DIPENDENTI, OSPITI DEI CONVITTI, ACCOMPAGNATORI E VISITATORI | € 20.000,00 |
BIBLIOTECHE | € 50.000,00 |
CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE | € 2.000.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa |
NB: limiti per gli eventi catastrofali per singola ubicazione (valore di ricostruzione e valore nuovo) e per più sinistri nel limite annuo indicato nella tabella.