CONVENZIONE QUADRO
CONVENZIONE QUADRO
Tra
il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede legale in Roma, Piazzale Xxxx Xxxx n. 7, c.a.p. 00185, C.F. 80054330586, P.I. 02118311006, pec: xxxxxxxxxx-xxxxxx@xxx.xxx.xx, rappresentato dal Presidente Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Lecce il 26/1/1950, (d’ora innanzi denominato “CNR”)
e
l’Università degli studi di Genova, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, c.a.p. 16126, C.F. e P.I. 00754150100, pec: protocol- xx@xxx.xxxxx.xx rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Roma il 26/9/1950, autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/5/2019
(d’ora innanzi denominata “Università”)
(CNR e Università di seguito congiuntamente denominati Parti)
Premesso che
a) in base al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 ed al suo Statuto, il CNR è Ente pubblico nazionale che, in un quadro di coo- perazione e integrazione europea, ha il compito di svolgere, promuo- vere, trasferire, valutare e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese anche attraverso accordi di collaborazione e di programmi integrati;
b) il CNR promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale
dei ricercatori italiani, attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, nonché promuovendo e realizzando sulla base di apposite Convenzioni con le Università/Politecnico, corsi di dottora- to di ricerca anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale;
c) le attività del CNR si articolano in 7 macro aree di ricerca scientifi- ca e tecnologica a carattere interdisciplinare, in ragione di ciascuna delle quali sono state individuate altrettante unità organizzative, de- nominate Dipartimenti, con compiti di programmazione, coordina- mento e controllo dei risultati e articolati in progetti di ricerca indivi- duati per classi di obiettivi omogenei;
d) la rete scientifica del CNR è composta da oltre 100 Istituti che rea- lizzano i programmi ed i progetti di ricerca loro affidati interagendo con il sistema produttivo, con le Università, le altre Istituzioni di ri- cerca e con gli Enti locali in considerazione dell’articolazione e la diffusione su tutto il territorio nazionale e dell’elevato grado di multidisciplinarietà che lo distingue da tutti gli altri Enti di ricerca a livello internazionale;
e) per singoli progetti a tempo definito i Dipartimenti del CNR, pre- via autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, possono istitui- re, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento di Organizzazione e Funzio- namento, unità di ricerca degli Istituti afferenti o dei Dipartimenti stessi presso soggetti pubblici o privati, italiani od esteri (d’ora innan- zi denominate “URT”), sulla base di specifiche convenzioni operative secondo le procedure di cui all’art. 26 del medesimo Regolamento, che devono precisare l’oggetto, la durata, diritti ed obblighi delle di-
verse parti coinvolte;
f) ai sensi dell’art. 1 dello Statuto dell’Università degli Studi di Geno- va, l’Università è una pubblica istituzione che, in attuazione dei prin- cipi costituzionali, svolge la propria attività nel rispetto dell’autonomia scientifica e didattica dei docenti, della libertà e della dignità di quanti operano al suo interno. Ai sensi dell’art. 2 dello Sta- tuto, l’organizzazione e il funzionamento dell’Ateneo sono disciplina- ti, oltre che dalle norme dell’ordinamento universitario, dallo Statuto e dai propri regolamenti interni. L’art. 33 e ss. del Regolamento gene- rale di Ateneo prevede che per il raggiungimento dei propri fini isti- tuzionali, l’Università può utilizzare e promuovere opportune forme di cooperazione scientifica e didattica, eventualmente concludendo a tal fine accordi con amministrazioni dello Stato, nonché con enti e soggetti pubblici e privati;
g) l’Università è interessata ad avviare nuove collaborazioni e a po- tenziare quelle già esistenti con enti pubblici e privati che operano nel campo della ricerca per qualificarsi sempre più come research univer- sity, il cui obiettivo fondamentale è l’accrescimento e la trasmissione della conoscenza scientifica, anche con ricadute positive per il territo- rio;
h) sono tuttora attive collaborazioni tra Istituti del CNR e Diparti- menti dell'Università e presso tali strutture si sono sviluppate forti in- terazioni tra ricercatori del CNR e dell’Università che hanno deter- minato elevate competenze e creato un sinergismo culturale e scienti- fico, che ha dato ricadute notevoli con la creazione di laboratori di ri-
cerca altamente specializzati e qualificati in campo nazionale ed inter- nazionale;
i) è interesse di entrambi gli Enti continuare e ulteriormente sviluppa- re, con l'utilizzazione delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, attività di ricerca di comune interesse attraverso la collaborazione su progetti ed iniziative comuni nell'am- bito di quanto previsto dal Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 e in particolare dall’art. 21, commi 1, 2, 3 e 4, in materia di mobilità di personale di ricerca del CNR verso l’Università e di professori e ri- cercatori universitari verso il CNR;
l) è riconosciuta da parte dell’Università l'opportunità di mantenere e incrementare tali forme di collaborazione, al fine di arricchire le atti- vità di formazione universitaria con l'alto contributo della ricerca scientifica avanzata e di contribuire allo sviluppo degli istituti di ricer- ca, anche consentendo - ai sensi del combinato disposto dell’art. 55 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, così come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, e dell’art. 6, comma 11, del- la l. n. 240/2010 - ai professori e ai ricercatori universitari a tempo pieno di svolgere attività di ricerca presso il CNR e al personale di ruolo del CNR di svolgere attività didattica e di ricerca presso l’Università;
m) è interesse di entrambi gli Enti favorire l’alta formazione consen- tendo la partecipazione degli Istituti del CNR convenzionati e dei ri- cercatori e tecnologi del CNR in essi operanti alla realizzazione dei corsi di dottorato anche con il coinvolgimento del mondo imprendi-
xxxxxxx ed inoltre contribuire e collaborare nella realizzazione e attiva- zione di corsi di dottorato presso il CNR, sulla base di quanto previ- sto dal decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ri- cerca Scientifica in data 8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;
n) è riconosciuta, altresì, da parte del CNR l'opportunità di consolida- re le collaborazioni esistenti e di sviluppare di comune intesa nuove forme di collaborazione anche al fine di favorire la possibilità di col- locazione di Istituti del CNR e articolazioni territoriali degli stessi all'interno dell'Università;
o) è riconosciuta, infine, da parte di entrambe le istituzioni, l'oppor- tunità: (a) di dare attuazione alla mobilità del personale di ricerca del CNR verso l'Università e di professori e ricercatori universitari pres- so gli Istituti del CNR per periodi determinati ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 127/2003; (b) di prevedere l’applicazione dell’istituto dell’associatura come regolato dal “Disciplinare sui criteri generali per l’associazione ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Personale” ap- provato con provvedimento del Presidente del CNR n. 006 del 2 febbraio 2007; (c) di promuovere ed attuare ogni possibile collabora- zione scientifica riconosciuta utile per la migliore realizzazione dei ri- spettivi fini istituzionali anche con il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati anche ai fini della innovazione e valorizzazione dei risultati;
p) è intenzione delle parti proseguire la collaborazione intrapresa, con
il rinnovo della convenzione quadro stipulata, per una durata quin- quennale, in data 14.1.2014.
Considerato che
• il CNR e la CRUI, nell'ambito dei compiti e delle funzioni at- tribuite loro dalle leggi, hanno stipulato in data 4 aprile 2012 un Ac- cordo Quadro in base al quale intendono cooperare, svolgendo una funzione di indirizzo e coordinamento per l'attuazione congiunta di programmi di ricerca nazionale ed internazionale e corsi di alta for- mazione fra le università e la rete scientifica CNR, anche con il coin- volgimento del mondo industriale, per la promozione delle cono- scenze scientifiche e tecnologiche e per la condivisione di infrastrut- ture;
• la CRUI ed il CNR, laddove se ne ravvisi l'opportunità, po-
tranno interagire con altri Soggetti interessati, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati scientifici generati dal sistema della ricerca pubblica e la loro trasformazione in innovazioni tecno- logiche, su cui innestare la nascita e la crescita di imprese high-tech sull'intero territorio nazionale.
Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue Articolo 1 – Premesse
1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte inte- grante e sostanziale della stessa.
Articolo 2 - Principi generali
1. Al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali,
il CNR e l’Università riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione in partnership per lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione e nell’ambito delle attività di didattica e formazione, nonché per l’erogazione di servizi a supporto delle attività di ricerca.
2. L’internazionalizzazione delle attività di ricerca e formazione, an- che attraverso la partecipazione a progetti internazionali ed europei, rappresenta un asset strategico nelle politiche di posizionamento delle due istituzioni. Il CNR e l’Università, pertanto, si propongono di in- dividuare azioni comuni nella definizione di network di rapporti a li- vello internazionale e nell’organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura scientifico-tecnologica ed imprenditoriale a livello locale. Inoltre si potranno attuare forme di collaborazione ri- guardanti iniziative per creare sinergia tra il network italiano ed inter- nazionale del CNR e dell’Università e organizzare eventi istituzionali in collaborazione con altri soggetti del mondo della ricerca scientifica o imprenditoriale.
3. Le Parti intendono individuare nuovi modelli e strategie che con- sentano di rafforzare il legame con il territorio, anche in termini so- ciali e culturali, attraverso la sperimentazione di nuove forme di co- municazione e diffusione di conoscenze ed esperienze ad elevato contenuto tecnologico all’interno del tessuto sociale locale.
4. Il CNR e l’Università si impegnano reciprocamente a collaborare alla realizzazione della mobilità del personale di ricerca del CNR presso l’Università e di professori e ricercatori universitari
dell’Università presso il CNR anche sulla base di quanto previsto dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 così come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35.
5. La messa a disposizione da parte dell’Università di proprio perso- nale, prevista nel presente accordo, non riguarda il personale tecnico- amministrativo ma solo il personale docente.
Articolo 3 - Finalità della Convenzione
1. Il CNR e l'Università si impegnano reciprocamente, secondo le ri- spettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a colla- borare in ordine alla:
− definizione delle modalità per la collocazione a tempo definito
di strutture di ricerca del CNR presso l’Università, la quale dovrà rendersi disponibile a mettere a disposizione locali idonei per lo svol- gimento delle relative attività;
− disciplina della permanenza delle strutture di ricerca (Istituti)
del CNR e loro articolazioni territoriali già allocati presso l’Università;
− messa a disposizione di materiali attrezzature, personale e ri- sorse finanziarie occorrenti per l’attuazione delle attività di ricerca di comune interesse;
− individuazione di priorità per la formulazione e la messa a punto di progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione congiunti fra sistema universitario e rete scientifica del CNR, anche individuati at- traverso un’attenta analisi della domanda espressa dalle diverse com- ponenti della realtà industriale, in considerazione dell’evoluzione atte- sa di ciascun settore applicativo e dell'individuazione delle tecnologie
correlate;
− realizzazione della mobilità del personale di ricerca del CNR presso l'Università e di professori e ricercatori universitari presso il CNR;
− svolgimento delle attività connesse ai corsi di Dottorato di ri-
cerca anche presso gli Istituti del CNR convenzionati, con il coinvol- gimento dei ricercatori in essi operanti e assegnando borse di studio;
− realizzazione e attivazione di corsi di dottorato di ricerca pres-
so il CNR, attraverso convenzioni tra le parti stipulate ai sensi del de- creto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45;
− valorizzazione dei risultati della ricerca e al trasferimento tec-
nologico e all’innovazione favorendo interazioni con il sistema indu- striale e territoriale;
− svolgimento di attività didattica e di ricerca da parte di ricerca-
xxxx di ruolo del CNR presso l’Università e attività di ricerca da parte di professori e di ricercatori universitari presso il CNR, attraverso convenzioni tra le Parti stipulate ai sensi del combinato disposto dell’art. 55 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, così come modifi-
cato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, e dell’art. 6, comma 11, della l. n. 240/2010.
2. Tali azioni si svilupperanno favorendo anche le opportune collabo- razioni e sinergie con Enti ed Agenzie regionali, con il sistema indu- striale e con altri eventuali Enti che manifestino l'interesse a parteci- pare.
3. La collaborazione fra il CNR e l’Università sarà disciplinata dalle
disposizioni contenute:
a. nella presente Convenzione Quadro;
b. nelle singole Convenzioni Operative di cui all’ art. 8 della pre- sente Convenzione;
c. in tutte le disposizioni di legge e nelle disposizioni ministeriali applicabili.
Articolo 4 - Oggetto della collaborazione per attività di ricer- ca, sviluppo ed innovazione
1. L’Università e il CNR favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca, sviluppo e innovazione. Rimane inteso che durante il periodo di vigenza della presente Convenzione, il CNR e l’Università potranno indicare ulteriori e diverse tematiche di ricerca.
2. Tali forme di collaborazione potranno essere realizzate attraverso la stipula di Convenzioni operative, disciplinate al successivo art. 9 individuando le strutture scientifiche di ciascun ente coinvolte nel progetto. Ciascuna Convenzione dovrà essere approvata dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni.
3. Le attività di collaborazione nello svolgimento in partnership di specifici progetti potranno avere ad oggetto, a titolo esemplificativo:
a) la definizione di programmi di ricerca di medio termine e la messa a punto di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la partecipazione congiunta ai Programmi Quadro Europei, oltre alla formulazione di proposte in sede nazionale e internazionale;
b) la collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle atti- vità di interesse congiunto attraverso le reti internazionali a cui
l’Università e il CNR partecipano;
c) la definizione delle modalità di collocazione a tempo definito di strutture di ricerca del CNR presso l’Università, la quale dovrà rendersi disponibile a mettere a disposizione locali idonei per lo svol- gimento delle relative attività;
d) la disciplina della permanenza delle strutture di ricerca, Istituti CNR e loro articolazioni territoriali già allocati presso l’Università;
e) la messa a disposizione di materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie occorrenti per l’attuazione delle attività di ricerca di comune interesse;
f) lo studio e la sperimentazione di servizi innovativi per la valo- rizzazione dei risultati della ricerca, il trasferimento tecnologico ed il finanziamento dello start-up innovativi;
g) la promozione, la creazione, la crescita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e di nuovi prodotti sostenendo la dinamicità dell’innovazione nei territori coinvolti e sperimentando un modello innovativo;
h) l’integrazione delle priorità industriali con il patrimonio delle nuove conoscenze che scaturiscono dalla ricerca pubblica favorendo lo sviluppo di reti innovative nei settori in cui sono presenti conte- stualmente competenze scientifiche e tecnologiche e attività di ricerca di eccellenza in grado di attrarre investimenti;
i) l’individuazione di nuovi strumenti del trasferimento tecnolo- gico dal mondo della ricerca pubblica al mercato e la definizione di modelli efficienti di gestione della proprietà intellettuale;
j) la promozione di attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio;
k) la promozione della cultura del management dell’innovazione.
4. Allo scopo di rendere più proficua l’attività di collaborazione in partnership l’Università dichiara inoltre la propria disponibilità a met- tere a disposizione, all’interno delle proprie strutture, previe delibere degli organi di governo competenti, appositi spazi per la collocazione a tempo definito di Istituti e Strutture di ricerca del CNR, nonché per l’istituzione dei laboratori congiunti.
5. Con lo stesso fine il CNR dichiara il proprio interesse ad investire in risorse di proprio personale a tempo indeterminato che svolgerà attività di ricerca in collaborazione con l’Università all’interno degli spazi suddetti. La messa a disposizione degli spazi, previa delibera degli organi competenti di Ateneo, sarà regolata da apposite conven- zioni operative che disciplineranno altresì la messa a disposizione di materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione delle attività di ricerca di comune interesse.
Articolo 5 - Oggetto della collaborazione per attività di di- dattica, alta formazione e formazione permanente
1. Nell’ambito della collaborazione in attività di didattica e formazio- ne il CNR dichiara la propria disponibilità a offrire il supporto per at- tività quali:
− svolgimento di tesi, progetti ed elaborati per il conseguimento
di xxxxxx, lauree magistrali e dottorati di ricerca;
− svolgimento di esercitazioni;
− organizzazione di visite e stage didattici indirizzati agli studen- ti;
− organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari;
− collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti nazionali e internazionali a cui l’Università e il CNR aderiscono;
− organizzazione di eventi in sinergia con altri enti territoriali;
− organizzazione di testimonianze ed interventi su argomenti ad hoc da parte di docenti sia dell’Università sia del CNR;
− possibilità di accesso alle sue biblioteche e possibilità di con- sultare libri e letteratura scientifica ivi disponibili;
− finanziamento di borse di studio e/o assegni di ricerca, even- tualmente mettendo a disposizione i propri laboratori per lo svolgi- mento della ricerca;
− partecipazione alla realizzazione e attivazione di Master uni-
versitari;
− promozione di tirocini, secondo quanto stabilito dalla norma- tiva vigente in materia.
2. Alla luce di quanto stabilito dal combinato disposto dell’art. 55 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, così come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, e dell’art. 6, comma 11, della l. n. 240/2010,ed in applicazione del decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n. 539 del 27 novembre 2012, per il conseguimento di finalità di interesse comune, il CNR e le Università possono stipulare convenzioni, di cui al successivo art. 8, aventi dura-
ta minima di un anno rinnovabili fino ad un massimo di cinque anni consecutivi, per consentire ai ricercatori e professori universitari di svolgere l’attività di ricerca presso il CNR e al personale del CNR at- tività di ricerca e didattica presso l’ateneo, stabilendo le modalità di ripartizione dei relativi oneri. Il servizio prestato dall’interessato è considerato a tutti gli effetti giuridici ed economici ai fini dell’anzianità di servizio presso l’Università o il CNR.
Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza di cui al de- creto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche e in- tegrazioni, e di quanto previsto in materia per l’accreditamento delle sedi e corsi di studio, il personale del CNR può essere conteggiato in proporzione all’attività didattica svolta presso l’Ateneo.
Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di re- clutamento degli atenei di cui all’art. 5, comma 5, della legge 30 di- cembre 2010, n. 240l’apporto del personale del CNR è considerato in proporzione alla durata e alla quantità dell’impegno prestato presso l’Ateneo.
3. In applicazione del decreto 8 febbraio 2013, n. 45 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di adozione del Regola- mento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte de- gli enti accreditati, il CNR e l’Università possono collaborare, attra- verso convenzioni di cui al successivo art. 9, per l’attivazione di corsi per dottorati di ricerca presso il CNR e l’Università.
In base all’art. 2 del Regolamento citato i corsi di dottorato sono atti-
vati, sulla base di apposite convenzioni e previo accreditamento con- cesso dal Ministero, da:
• università italiane anche in convenzione con enti di ricerca
pubblici e privati;
• qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate sulla base dei criteri previsti dal Regolamento stesso;
• consorzi tra università;
• consorzi tra università, di cui almeno uno italiano, ed enti di ri- cerca pubblici e privati;
• università in convenzione con imprese.
Nel caso in cui i corsi di dottorato, a seguito delle procedure di ac- creditamento, vengano attivati presso il CNR, il collegio dei docenti del corso di dottorato dovrà essere formato in maggioranza da pro- fessori universitari a seguito di specifica convenzione stipulata tra il CNR e l’Università di appartenenza del professore interessato.
4. Il CNR può, inoltre, cooperare con l’Università alla realizzazione di corsi di dottorato di ricerca mediante:
• finanziamento di borse di dottorato di ricerca;
• collaborazione del suo personale scientifico nelle attività for- mative e di ricerca;
• messa a disposizione di laboratori e risorse per borse di studio mirate a interessi scientifici comuni, secondo le normative interne all’Ateneo.
A tale cooperazione potrà corrispondere un coinvolgimento del per- sonale CNR nelle attività del dottorato.
5. L’Università si impegna, secondo il proprio ordinamento e per quanto di competenza di ciascuno, a collaborare allo svolgimento delle attività connesse ai corsi di dottorato anche presso gli Istituti del CNR convenzionati, con il coinvolgimento del personale in essi ope- ranti e assegnando eventuali borse di studio.
Art. 6 - Attività didattica extra-istituzionale
1. Ai sensi e nei limiti stabiliti dall’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 127/2003, i ricercatori e tecnologi del CNR possono assumere inca- richi di insegnamento a contratto presso l’Università, in materie per- tinenti all’attività svolta, nonché assumere incarichi di direzione di centri di ricerca presso l’Università per periodi determinati, perce- pendo i compensi previsti.
Tuttavia qualora gli incarichi prevedano un impegno superiore alle 160 ore annue, sarà necessaria la preventiva autorizzazione del CNR. Art. 7 - Partecipazione a programmi specifici
1. Possono essere associati per programmi specifici, stabiliti nell’ambito della programmazione del CNR, i professori e i ricercato- ri universitari ed altri aventi diritto, per lo svolgimento di attività di ricerca presso gli Istituti del CNR per un tempo determinato comun- que non superiore alla durata del programma.
2. Il conferimento dell’associatura è disposto dai Direttori di Istituto, su domanda dell’interessato, sentito il Consiglio di Istituto, previa au- torizzazione dei competenti Organi universitari, per i soggetti e con le modalità di cui al “Disciplinare sui criteri generali per l’associazione ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento del Personale”, approvato
con provvedimento del Presidente del CNR n. 006 del 2 febbraio 2007.
3. I ricercatori e tecnologi del CNR possono partecipare, attraverso apposite Convenzioni, allo svolgimento di attività di ricerca presso i Dipartimenti dell’Università per un tempo determinato comunque non superiore alla durata delle ricerche.
4. La partecipazione è disposta dal Direttore del Dipartimento dell’Università, su domanda dell’interessato, previa autorizzazione dei competenti Organi del CNR.
Articolo 8 – Comitato paritetico di indirizzo
1. Per il coordinamento delle attività di collaborazione di cui alla pre- sente Convenzione, il CNR e l’Università convengono di istituire un Comitato paritetico di indirizzo composto come segue:
− dal Presidente del CNR o da un suo delegato;
− dal Rettore dell’Università o da un suo delegato;
− da due rappresentanti nominati dal Presidente del CNR;
− da due rappresentanti nominati dal Rettore dell’Università.
2. Il Comitato si riunisce presso l’Università ed è presieduto dal Ret- tore o dal suo delegato e redigerà un regolamento per il suo funzio- namento.
3. Il Comitato resta in carica per la durata della Convenzione e viene rinominato in caso di rinnovo della Convenzione medesima. I mem- bri del Comitato sono sostituiti se dimissionari o in caso di cessazio- ne dell'appartenenza ad Istituti del CNR o all’Università.
4. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. Le eventuali spese
di missione dei componenti saranno a carico dell'Ente di rispettiva appartenenza, nel rispetto delle vigenti disposizioni regolamentari.
5. Il Comitato ha i seguenti compiti:
− coordina le attività di collaborazione;
− pianifica su base triennale gli interventi, aggiornandoli annual- mente in sintonia con i programmi del CNR e dell’Università;
− effettua il monitoraggio delle iniziative comuni realizzate in collaborazione e redige relazioni periodiche sul loro andamento ai competenti organi del CNR e dell’Università.
Articolo 9 – Convenzioni operative
1. Il CNR e l’Università concordano la realizzazione di progetti di ri- cerca, attività di formazione e alta formazione, iniziative volte alla va- lorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e ogni altre attività di comune interesse, attraverso la stipula di Convenzioni operative, in- dividuando le strutture scientifiche di ciascun ente coinvolte nel pro- getto o iniziativa comune. Ciascuna Convenzione dovrà essere ap- provata dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni.
2. Le convenzioni operative disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finan- ziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collabora- zione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla messa a disposizione di locali e alla sicurezza.
3.Sono in ogni caso confermate nella loro piena validità le conven- zioni operative sottoscritte in data precedente alla sottoscrizione del
presente Atto.
4. Le convenzioni operative possono essere le seguenti:
a) Convenzioni per attività di ricerca e costituzione struttura di ricerca
Le strutture di ricerca del CNR potranno avere sede presso l’Università sulla base di una Convenzione e per un tempo prestabili- to.
Le Convenzioni regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi im- pegni per l'utilizzazione degli immobili dell’Università, previa delibera dell’organo accademico competente, destinati a sede della struttura CNR, definendo, tra l'altro, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la ripartizione tra i due Enti delle spese di manutenzione degli stessi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzio- namento della struttura, ivi compreso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.
Le Convenzioni potranno inoltre definire termini e modalità per l’attivazione e lo svolgimento dei programmi e progetti di ricerca co- muni da attuarsi nell’Istituto del CNR e all’interno dell’Università e per la gestione delle attrezzature scientifiche messe a disposizione dalle due istituzioni.
Le Convenzioni possono consentire ai professori ed ai ricercatori universitari associati al CNR la partecipazione alle discussioni relative alle attività di ricerca dell’Istituto CNR per la durata dell’associazione e ai ricercatori e tecnologi del CNR, autorizzati ai sensi dell’art. 21 comma 3 del D.Lgs. 127/2003 a svolgere attività di ricerca in Con-
venzione, per la durata delle attività, la facoltà di essere invitati alle discussioni del Consiglio di Dipartimento di loro associatura in mate- ria di programmazione delle attività scientifiche con le modalità indi- viduate dall’Ateneo.
Può essere altresì previsto che il personale di ruolo del CNR sia no- minato Responsabile Scientifico di un progetto di ricerca affidatogli dal Dipartimento dell’Università.
b) Convenzioni per tirocini
L’attivazione dei tirocini avverrà secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia.
Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza di- retta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra stu- dio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, gli Istituti del CNR possono accogliere, ai sensi della vigente normativa in materia attra- verso la stipula di convenzioni operative con le Universi- tà/Politecnici, laureandi o laureati per lo svolgimento di tirocini di formazione ed orientamento.
La Convenzione di tirocinio, formazione ed orientamento dovrà in- dicare il numero di tirocinanti che saranno accolti dalla struttura del CNR e la sede dell’attività di formazione. In allegato alla Convenzio- ne operativa dovrà essere predisposto per ogni singolo tirocinante un progetto formativo e di orientamento contenente gli obiettivi e mo- dalità di svolgimento del tirocinio con l’indicazione dei tempi di pre- senza presso la sede del CNR, il nominativo del tutor ed ogni altro elemento previsto dalla normativa vigente in materia.
c) Convenzione per attività didattica e ricerca in applicazione dell’art 6 comma 11 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
Il CNR e le Università possono stipulare Convenzioni operative per consentire ai ricercatori e professori universitari di ruolo di svolgere attività presso le strutture dell’ente e al personale di ruolo del CNR attività di ricerca e didattica presso l’ateneo. Le singole Convenzioni potranno interessare più dipendenti di entrambi gli enti firmatari.
La disciplina dei singoli rapporti è contenuta in apposite schede indi- viduali allegate alle su citate convenzioni che costituiscono parte inte- grante e sostanziale delle stesse.
Le convenzioni hanno durata minima di un anno e sono rinnovabili fino ad un massimo di cinque anni consecutivi e stabiliscono le mo- dalità di ripartizione dell’impegno annuo del soggetto interessato, le attività da svolgere, l’eventuale partecipazione all’elettorato attivo, le modalità di ripartizione degli oneri stipendiali e le modalità di coper- tura assicurativa di legge degli interessati nonché gli obblighi in mate- ria di sicurezza, protezione, prevenzione e salute.
d) Convenzione per dottorati di ricerca
L’Università favorisce la stipula di specifiche convenzioni con il CNR per l’attivazione di corsi di Dottorato di ricerca ai sensi dell’articolo 4 della legge 210/1998.
Il CNR, ai sensi del proprio Regolamento di organizzazione e fun- zionamento, provvede ad assegnare agli Istituti, compatibilmente con i limiti di bilancio, le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei corsi di Dottorato concordati con l’Università sulla base di appo-
site Convenzioni anche con il coinvolgimento del mondo imprendi- toriale, di cui all’art. 3, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 127.
Ai fini dei commi precedenti, i Direttori di Istituto del CNR stipula- no le Convenzioni operative in relazione ai corsi di Dottorato da atti- vare, nelle quali sono esplicitamente previste:
- la partecipazione dei ricercatori CNR al Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato;
- la partecipazione di ricercatori CNR alle Commissioni di ac- cesso ai corsi e di valutazione finale, ai fini del conferimento del tito- lo di dottore di ricerca;
- lo svolgimento, presso gli Istituti del CNR o le Unità di Ricer- ca presso Terzi (URT), di attività di ricerca finalizzata alla formazione dei Dottori di ricerca.
Il CNR favorisce la stipula di specifiche Convenzioni con l’Università per l’attivazione, ai sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 8 febbraio 2013, n. 45 per l’attivazione di corsi di dottorato di ricerca presso le sedi del CNR. Specifiche convenzioni operative regoleranno le modalità, i criteri e le procedure per lo svolgimento delle attività relative ai corsi di dottora- to attivati presso le sedi del CNR e la partecipazione del personale Universitario agli stessi.
Articolo 10 – Coperture assicurative.
1. L’Università dà atto che il personale universitario e gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto della presente conven-
zione presso i locali del CNR sono in regola con le coperture assicu- rative previste dalla vigente normativa.
2. Il CNR garantisce analoga copertura assicurativa ai propri di- pendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente convenzione presso i locali dell’Università.
3. Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria compe- tenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti com- mi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità fi- nanziaria.
Articolo 11 - Sicurezza
1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii, si stabilisce che il datore di lavoro del CNR assume tutti gli oneri relati- vi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luo- ghi di lavoro nei confronti del personale universitario e degli studenti e dei laureati ospitati presso il CNR.
2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell’Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale del CNR ospitato nei locali dell’Ateneo.
3. Il datore di lavoro di ciascuna parte si impegna a comunicare all’altra parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.
4. Il personale del CNR e dell’Università si atterrà alle disposizioni di emergenza (antincendio, primo soccorso, eventi naturali eccezionali e terroristici) del contesto presso il quale opera in quel momento. Resta a carico dei proprietari dei beni la loro manutenzione sia ordinaria che straordinaria.
5. Qualora il personale CNR e dell’Università, nel corso di una speci- fica attività, introduca nella struttura presso la quale opera fonti di pe- ricolo per la salute e la sicurezza, tale attività potrà essere esplicitata solo previo coordinamento delle tra le Parti, tendente alla valutazione del nuovo rischio ed alle eventuali nuove misure di prevenzione e di protezione da adottare.
6. La sorveglianza sanitaria del personale CNR sarà assicurata dal proprio medico competente così come la sorveglianza sanitaria del personale dell’Università sarà assicurata dal proprio medico compe- tente. La sorveglianza fisica per i rischi convenzionali e da radiazioni e la sorveglianza fisica sull’ambiente e sul Personale Afferente è assi- curata dalla parte presso la cui struttura il personale Afferente sta svolgendo la propria attività in quel momento. Resta inteso che le modalità di comunicazione dei dati dosimetrici e/o ambientali do- vranno essere concordati dai rispettivi datori di lavoro attraverso gli uffici competenti.
7. I costi relativi all’affidamento di incarichi professionali ed alla sor- veglianza sanitaria prevista dalla già citata normativa sono a carico del soggetto individuato come Datore di Lavoro di ciascuna Parte.
Articolo 12 - Diritti di proprietà intellettuale
1. Le parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competen- za, ad assicurare che tutti i soggetti dell’Università e del CNR coin- volti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente con- venzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le co- municazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgati- ve e di formazione risultanti da tali attività.
2. Le parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l’opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concer- nenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collabora- tivi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione delle convenzioni operati- ve di cui all’articolo 9, la proprietà intellettuale relativa alle metodolo- gie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà rico- nosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all’interno dei singoli accor- di operativi.
Articolo 13 – Riservatezza
1. Le parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventual- mente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della con- venzione.
Art. 14 - Trattamento dei dati personali
1. Le Parti dichiarano di essere informate in merito all’utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano trattamento su supporti infor- matici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all’esecuzione del rapporto instaurato con la presente Convenzione Quadro, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l’esecuzione della Convenzione stessa o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (di seguito RGPD) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii. Le Parti dichiarano inoltre di essere informate sui diritti sanciti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.
2. Nell’ambito del trattamento dei dati personali connessi all’espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Titolari autonomi. Nel merito delle attività attuative della presente Convenzione, di cui all’art. 9, in considerazione della varietà di attivi- tà previste, verranno di volta in volta definiti gli aspetti in materia di protezione dei dati personali che si rendessero necessari.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispet- to delle disposizioni dettate della normativa vigente in materia di pro- tezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed orga- nizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al RGPD e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di pro- tezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del RGPD, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione de-
gli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati. Le Parti sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679).
Articolo 15 – Durata e procedura di rinnovo
1. La presente Convenzione ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata per uguale periodo sulla base di un accordo scritto tra le Parti, previa delibera dell’Organo competente.
2. E’ fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente convenzione.
3. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiun- tamente una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati rag- giunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui fu- turi obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli even- tuali costi e/o proventi derivanti dalle convenzioni operative stipula- te.
Articolo 16 - Recesso o scioglimento
1. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R., ovvero mediante PEC.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire
e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento o di mancato rin- novo entro i termini, le parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e le singole convenzioni operative già stipulate alla data di estinzione della presente conven- zione, salvo quanto eventualmente diversamente disposto nelle stes- se.
Articolo 17 – Oneri economici
1. La presente convenzione quadro non comporta oneri economici a carico delle parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività svolte, sa- ranno determinati nelle singole convenzioni operative di cui al prece- dente articolo 9, che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Articolo 18 – Incompatibilità
1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osserva- re quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regola- mentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove que- ste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.
Articolo 19 – Registrazione
1. La presente Convenzione Quadro, si compone di n. 29 pagine,
viene sottoscritta digitalmente ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della Legge 7.08.1990, n. 241, così come modificato dall’art. 6, comma 5, del D.L. 23.12.2013, n. 145, convertito con emendamenti dalla Legge 21.02.2014 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.
2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di en- trambe le Parti per metà.
3. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell’Università giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L’Università con nota scritta chiederà a CNR il rimborso della quota di spettanza.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA IL RETTORE
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx
Firmato digitalmente da: XXXXX XXXXXXXXXX
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE IL PRESIDENTE
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
XXXXXXXX XXXXXXX 17.06.
2019 17:28:40 CEST