Condizioni generali
Condizioni generali
Xxxxxxx Baumaschinen AG (in seguito GBM)
1. In generale
Le seguenti Condizioni generali valgono per tutte le nostre attività, forniture, lavori e servizi derivanti da contratti di compravendita e/o altri contratti. Deroghe alle presenti Condizioni sono valide unicamente se concordate tra le Parti per iscritto.
2. Offerta
2.1 Basi tecniche
Le basi tecniche dell’offerta sono vincolanti per GBM. Rimangono espressamente riservate le modifiche da parte del fabbricante del prodotto. Ogni documentazione resta di proprietà di GBM. Non è consentita né la copiatura né qualsiasi riproduzione di altro tipo; non può essere resa accessibile a terzi non autorizzati oppure utilizzata per la produzione propria degli oggetti in questione. La stessa deve essere restituita a GBM immediatamente in ogni momento, a prima richiesta.
2.2 Riserva della vendita intermedia a terzi
Fino alla perfezione del contratto, GBM è libera di vendere gli oggetti offerti per la vendita in ogni momento
ad un terzo, a meno che l’offerta non contenga un differente accordo esplicito.
Costi di progettazione: qualora il cliente avesse incaricato GBM di elaborare un progetto, ma non incarica GBM dell’esecuzione di tale progetto dopo aver ricevuto la relativa offerta, GBM ha il diritto di pretendere il pagamento dei costi di progettazione.
2.3 Utilizzo
Le regole di funzionamento e manutenzione del fabbricante e/o di GBM nonché le istruzioni contenute nella segnaletica, nella documentazione e nei manuali in merito all’utilizzo corretto e al carico ammesso vanno rigorosamente rispettate.
2.4 Misure di costruzione
Tutte le misure di costruzione connesse con l’istallazione degli oggetti forniti (determinazione del collocamento della macchina, verifica delle caratteristiche del suolo, ottenimento dei piani di costruzione e dei permessi delle autorità, posa delle fondamenta, compresi binari e istallazioni elettriche, messa a disposizione di acqua, costruzione di una strada d’accesso ineccepibile, preparazione di una superficie solida di lavoro per un eventuale stoccaggio intermedio e premontaggio, preparazione della necessaria capacità della gru, apporto di prodotti per il funzionamento (ad. es. carburante, aria compressa, ecc.) nonché l’esecuzione di ulteriori lavori di costruzione) sono a carico del committente e non sono oggetto dell’offerta, a meno che non siano stati concordati per iscritto nell’offerta o nell’ordinazione.
3. Conclusione del contratto
Contratti di compravendita e di appalto sono vincolanti per le Parti solo dal momento della sottoscrizione degli stessi da parte di entrambe. Nell’ambito dell’elaborazione e dell’utilizzo di dati riferiti a persone o ditte che sono necessari alla stipulazione o l’esecuzione del contratto, GBM è autorizzata a scambiare o consegnare dati ad autorità o imprese che forniscono informazioni su crediti o che si occupano di incassi, solo se ciò avviene per la verifica dell’affidabilità creditizia o per far valere delle pretese. Per quanto riguarda il trattamento dei Suoi dati personali ci impegniamo a rispettare le direttive della Legge federale sulla protezione dei dati e, se applicabile, del GDPR.
4. Prezzi
I prezzi degli elementi di qualunque genere sono intesi dal relativo magazzino, come da offerta di GBM. I prezzi delle macchine sono intesi dal luogo di situazione che è indicato nel relativo documento. Aumenti di prezzo dopo la perfezione del contratto sono ammessi solo con il consenso del cliente. La gestione delle ordinazioni concernenti il contratto di appalto è regolata separatamente (valuta, rincaro, trasporto, imballaggio, assicurazione, dazi, tasse e contributi).
5. Fornitura
5.1 Termine di consegna
Il termine di consegna inizia a decorrere con la stipulazione del contratto (firma giuridicamente vincolante), al più presto però dopo la ricezione di tutte le indicazioni e documenti che il committente è tenuto a fornire nonché eventuali acconti da versare. Il termine di consegna viene stabilito secondo le condizioni in essere al momento della conclusione del contratto ed è vincolante. Nel caso di eventi non prevedibili che esulano dalla volontà di GBM – come nel caso di forza maggiore, difficoltà nell’ottenimento del materiale, disturbi del funzionamento, ecc. – lo stesso viene adeguatamente prorogato. Il termine è inoltre sospeso qualora il cliente non avesse fatto tempestivamente fronte ai suoi obblighi di pagamento. Pretese derivanti da un ritardo nel termine di consegna non sono ammissibili.
5.2 Trasporto
I costi di trasporto sono a carico del cliente. I rischi della spedizione sono a carico del cliente, anche se è stata concordata una fornitura porto franco. Il rischio trapassa al cliente non appena la spedizione è pronta per la consegna dal deposito del fornitore al vettore, allo spedizioniere o al cliente. Nel caso in cui il cliente all’arrivo della spedizione dovesse constatare danni o difetti, egli è tenuto a comunicarli immediatamente al vettore o allo spedizioniere del fornitore e all’assicuratore e, laddove dovesse essere necessario alla tutela della prova, dovrà far allestire un verbale da parte delle persone coinvolte. Il numero dei pezzi è da verificare secondo i bollettini di consegna. Se entro 8 giorni lavorativi il fornitore non riceverà una notifica dei difetti per iscritto, la spedizione sarà ritenuta accettata. Reclami successivi verranno considerati soltanto se, a fronte di un esame usando l’ordinaria diligenza, i difetti in questione non erano riscontrabili al momento della consegna e solo se il committente comunica la scoperta del difetto per iscritto entro una settimana dalla scoperta, ma al più tardi entro la scadenza del termine di garanzia.
5.3 Magazzinaggio
Qualora dopo l’ultimazione e relativa comunicazione di essere pronta per la spedizione la merce ordinata non potesse essere consegnata per motivi non imputabili a GBM, la stessa verrà depositata per conto e a rischio del cliente presso il fornitore o presso terzi.
5.4 Montaggio e smontaggio
Solo se espressamente concordato, GBM si occupa del montaggio o dello smontaggio degli oggetti forniti. In altri casi, GBM, su richiesta, mette a disposizione del cliente dei montatori contro fatturazione del tempo di viaggio, di lavoro e di attesa, delle spese di viaggio e di alloggio, secondo le tariffe di GBM in vigore in quel momento. Se i montatori non possono iniziare o continuare un lavoro per motivi non imputabili a questi ultimi o a GBM, tutti i costi supplementari ivi derivanti sono a carico del committente, ciò anche nel caso in cui fosse stato concordato un importo forfettario per il montaggio e lo smontaggio. Inoltre, il cliente deve mettere tempestivamente a disposizione gli aiutanti necessari e le apparecchiature per il montaggio (ad. es. gru) secondo quanto concordato. Ove il cliente è obbligato a mettere disposizione del fornitore montatori o aiutanti, i loro stipendi, contributi sociali, premi assicurativi e le spese sono a carico del cliente. I tempi indicati da GBM in relazione ad un montaggio e/o smontaggio che dovrà eseguire sono vincolanti. Circostanze senza colpa (ad es. ostacoli, forza maggiore, meteo sfavorevole, preparazione del cantiere non conforme al contratto, ecc.) possono comportare una proroga del termine. Il mancato rispetto dei tempi di montaggio e smontaggio a causa dei motivi sopra elencati non dà diritto al cliente né per il ritiro dell’incarico, né per una pretesa di risarcimento danni.
6. Condizioni di pagamento
6.1 Per contratti di compravendita, forniture di pezzi di ricambio, riparazioni 30 giorni dalla fatturazione senza deduzioni, a meno che non siano state pattuite altre condizioni per iscritto.
6.2 Per contratti d’appalto
1/3 alla stipulazione del contratto
1/3 al momento della comunicazione che l’opera è pronta per la spedizione 1/3 30 giorni da quando l’opera è pronta per la messa in funzione.
I pagamenti sono da effettuarsi senza spese per GBM e sono dovuti anche se gli oggetti forniti richiedono ulteriori lavorazioni oppure se è necessaria la sostituzione di determinate parti oppure se la merce, per motivi imputabili al committente, non può essere consegnata nei termini stabiliti. Nel caso di forniture errate o ingenti difetti da imputare a GBM che non permettono la messa in funzione, l’ultimo terzo del pagamento è dovuto solo dopo che sia avvenuta la fornitura conforme al contratto rispettivamente dopo la sistemazione dei difetti.
6.3 Mora del cliente
I crediti che non vengono pagati secondo le condizioni pattuite diventano automaticamente esigibili. A partire dalla data di scadenza verranno fatturati interessi di mora del 5% senza previa messa in mora. I pagamenti parziali pattuiti che non vengono saldati al più tardi entro 30 giorni dalla loro scadenza, renderanno automaticamente esigibile l’integralità del saldo rimanente. Nel caso di forniture errate o ingenti difetti imputabili a GBM e che non permettono la messa in funzione, il cliente ha il diritto di chiedere una proroga dei termini di pagamento giunti a scadenza. In caso di mora nel pagamento, GBM si riserva espressamente il diritto di rescindere il contratto e di richiedere la restituzione degli oggetti forniti. Nel caso di accordi con pagamento parziale o rateale, GBM è autorizzata a richiedere il pagamento del resto del prezzo di vendita in un pagamento unico o di rescindere il contratto. Addirittura GBM può rescindere il contratto e richiedere la restituzione degli oggetti forniti se l’acquirente è in ritardo anche solo con l’ultimo pagamento parziale.
Se GBM pronuncia la rescissione del contratto, il cliente – oltre all’immediata restituzione degli oggetti che gli
sono già stati forniti – ha i seguenti obblighi:
- il pagamento di un canone di noleggio pari al 5% del prezzo di compravendita pattuito per ogni mese completo o iniziato, a partire dalla fornitura fino alla restituzione della merce fornita;
- il pagamento di un risarcimento dei danni per un’eventuale usura straordinaria e per il
danneggiamento della merce fornita;
- il pagamento dei costi di smontaggio, delle spese di trasporto e di assicurazione per la restituzione della merce fornita e di eventuali altre spese ivi connesse.
Le suddette prestazioni sono dovute dal cliente anche se non gli è imputabile alcuna colpa. Se il danno subito da GBM supera le prestazioni stabilite , il cliente è tenuto a risarcirle l’importo maggiore, a meno che non riesca a dimostrare che nessuna colpa gli è imputabile. Negli altri casi di inadempienza del contratto da parte del cliente, come ad esempio la mancata accettazione della merce ordinata, le disposizioni di cui sopra sono applicabili per analogia.
7. Riserva di proprietà
Gli oggetti forniti rimangono di proprietà di GBM finché il prezzo pattuito, con tutte le spese supplementari e gli interessi, è stato saldato. Fino a quel momento gli oggetti non possono né essere messi in pegno, né venduti né dati a noleggio senza il previo consenso scritto di GBM; la responsabilità rimane tuttavia in capo al partner contrattuale. GBM è autorizzata a far annotare la riserva di proprietà nel Registro dei patti di riserva di proprietà presso il domicilio rispettivamente la succursale, rispettivamente la sede del cliente. Se il cliente dovesse spostare il suo domicilio o la sua succursale rispettivamente la propria sede in un altro luogo, quest’ultimo è tenuto a comunicarlo immediatamente a GBM, ma al più tardi entro 15 giorni lavorativi.
8. Assicurazione
Per quanto riguarda gli oggetti non o non ancora integralmente pagati, il cliente è obbligato, con effetto a partire dal trapasso del rischio, a stipulare tutte le assicurazioni, come ad esempio le assicurazioni contro il furto, l’incendio, danni per esplosione o catastrofi naturali, assicurazione per il trasporto, per apparecchi e/o casco di macchine e assicurazione per il montaggio. Le sue pretese per prestazioni assicurative ivi derivanti vengono cedute al fornitore. Se il cliente non è in grado di comprovare la stipulazione dei contratti di assicurazione necessari, GBM è autorizzata a stipulare essa stessa tali contratti, a carico del cliente. Il cliente è tenuto a notificare immediatamente ogni sinistro a GBM. Il cliente e GBM possono concordare la messa a disposizione di garanzie equivalenti.
9. Garanzia
Eccezion fatta per pattuizioni scritte differenti, GBM rispettivamente il fabbricante del prodotto, presta garanzia per la durata di 12 mesi oppure 1000 ore di esercizio – a dipendenza dell’evento che si verifica prima
– per la corretta costruzione, la qualità del materiale utilizzato conforme allo scopo e l’esecuzione ineccepibile. Se gli oggetti forniti dovessero cambiare proprietario prima del termine del periodo di garanzia ordinario, la garanzia cessa al momento del trapasso di proprietà. La garanzia si riferisce esclusivamente alla fornitura del pezzo difettoso. I necessari costi di trasferta e/o per il manutentore sono a carico del cliente.
9.1 Estensione
GBM declina ogni responsabilità per:
• oggetti usati o parte di essi,
• materiale non fornito da quest’ultima,
• lavori di montaggio e smontaggio non eseguiti da lei nonché per oggetti a cui sono state apportate modifiche o riparazioni senza il suo consenso,
• se il cliente, senza il previo consenso scritto di GBM, ha apportato modifiche, in particolare l’istallazione di parti aggiuntive, all’oggetto fornito,
• danneggiamenti di qualsiasi natura riconducibili alla nomale usura, al trattamento non corretto o forzato,
all’impiego eccessivo, a fondamenta insufficienti, all’azionamento inadeguato
e
• alla manutenzione, al congelamento, all’utilizzo di materiale inadeguato e lubrificanti, a incidenti o forza
maggiore e simili,
• merci o materiale di subfornitori, come ad esempio equipaggiamento elettronico, gommatura, ecc. (qui
il fornitore è responsabile soltanto nell’ambito delle norme di garanzia della relativa ditta produttrice),
• qualsiasi altra pretesa che va oltre l’obbligo di garanzia descritto.
• In particolare, tutte le altre pretese di garanzia (come ad esempio i diritti alla riduzione o alla risoluzione) e ogni altra responsabilità di GBM per danni diretti o indiretti del cliente, come quelli derivanti dalla mancata possibilità di utilizzo dell’oggetto del contratto e la chiamata in causa del cliente per danni di terzi relativi alla fornitura e al funzionamento dell’oggetto del contratto sono espressamente esclusi. Rimangono riservati i danni cagionati personalmente da GBM in caso di grave negligenza o dolo.
9.2 Regresso
Se GBM venisse chiamata a rispondere del danno subito da parte di un terzo e vi è responsabilità solidale, essa ha il diritto di regresso nei confronti del cliente per tutti i costi che ha dovuto sostenere, a meno che non vi sia la prova di una colpa grave personale di GBM.
9.3 Prestazioni in garanzia
I difetti che sulla base di questa garanzia sono a carico del fornitore vengono sistemati il più presto possibile e le parti in questione vengono sostituite. Gli ulteriori controlli di funzionamento da parte di montatori del fornitore, richiesti dal cliente, non sottostanno alla garanzia, ma verranno fatturati separatamente.
10. Diritto applicabile
I contratti stipulati sono retti dal diritto materiale svizzero (ad esclusione della Convenzione delle le Nazioni
Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell’11 aprile 1980 (“Convenzione di Vienna”).
11. Luogo di adempimento e foro competente
Il luogo di adempimento per ogni obbligo derivante dal presente contratto è il luogo della sede di GBM. Foro competente per giudicare eventuali controversie che dovessero sorgere dal presente contratto è 8400 Winterthur.
Marzo 2020