Schema di Contratto di locazione degli immobili di proprietà comunale ubicati in via G. Rossini ad uso non abitativo
Allegato “4”
Schema di Contratto di locazione
degli immobili di proprietà comunale ubicati in via X. Xxxxxxx ad uso non abitativo
L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì ( ) del mese di , presso la Residenza Municipale del Comune di Calimera in Piazza del Sole n. 11, con la presente scrittura privata, redatta in triplice copia e per ogni effetto di legge
tra
Comune di CALIMERA, (C.F. 93000030754) con sede a Calimera in Piazza del Sole n. 11, in persona del Responsabile del 4° Settore “Ambiente e Lavori Pubblici”, , nato a (LE) il
, domiciliato per la carica presso il Comune di Calimera, (PEC:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xxxxxx.xx) autorizzato alla stipula del presente atto in virtù di
decreto sindacale n.
seguito “Locatore”;
del
e ai sensi dell'art. 107 DLgs. n. 267/2000, di
e
(C.F. ), con sede in alla via _ n. , iscritta al registro delle imprese di Lecce al numero ed al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di
al numero , P. IVA , (PEC: ), in persona del legale rappresentante, _, di seguito “Conduttore”;
premesso che
- il Comune di Calimera è proprietario dei seguenti immobili ubicati in zona tipizzata “Aree per pubblici servizi” dal vigente P.d.F.:
locale sito in via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx snc, riportato al N.C.E.U. al fg. 8, p.lla 1308, sub. 1 – ctg. C/2 cl. 2 consistenza 98 mq., rendita € 151,84, con area pertinenziale antistante di circa 35,00 mq.;
locale sito in via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx snc, riportato al N.C.E.U. al fg. 8, p.lla 1308, sub. 2 – ctg. C/2 cl. 2 consistenza 83 mq., rendita € 128,60, con area pertinenziale antistante di circa 13,00 mq.;
locale sito in via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx snc, riportato al N.C.E.U. al fg. 8, p.lla 1308, sub. 3 – ctg.
C/2 cl. 2 consistenza 7 mq., rendita € 10,85, con area pertinenziale di circa 390,00 mq.;
- con deliberazione G.C. n. 84 del 20.09.2018 si dava indirizzo al responsabile del 4° Settore – Ambiente e Lavori Pubblici di procedere ad una indagine di mercato, previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, per la selezione di un soggetto interessato a condurre in locazione i citati immobili comunali, mediante l’offerta di un canone mensile in aumento rispetto a quello di € 380,00 stimato d’ufficio giusta relazione del 20.09.2018;
- con determinazione R.G. n. del è stata disposta la pubblicazione dell’avviso di cui al punto precedente;
- a seguito della valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute, con successiva determinazione R.G. n. del è stata aggiudicata la locazione degli immobili comunali in parola a ;
le parti convengono quanto segue:
1) Premessa
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2) Oggetto del contratto
Il Locatore, in qualità di proprietario, cede in locazione al Conduttore i seguenti immobili ubicati nel Comune di Calimera in zona tipizzata “Aree per pubblici servizi” dal vigente P.d.F. e così distinti:
locale sito in via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx snc, riportato al N.C.E.U. al fg. 8, p.lla 1308, sub. 1 – ctg. C/2 cl. 2 consistenza 98 mq., rendita € 151,84, con area pertinenziale antistante di circa 35,00 mq.;
locale sito in via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx snc, riportato al N.C.E.U. al fg. 8, p.lla 1308, sub. 2 – ctg. C/2 cl. 2 consistenza 83 mq., rendita € 128,60, con area pertinenziale antistante di circa 13,00 mq.;
locale sito in via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx snc, riportato al N.C.E.U. al fg. 8, p.lla 1308, sub. 3 – ctg.
C/2 cl. 2 consistenza 7 mq., rendita € 10,85, con area pertinenziale di circa 390,00 mq.;
come indicati nella planimetria allegata al presente atto, per svolgere attività di
_, in conformità agli intendimenti espressi dal Comune di Calimera con deliberazione di G.C. n. 84 del 20.09.2018.
Il Conduttore, a tale titolo, accetta gli immobili come sopra specificati. Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto il Locatore dichiara che l'immobile rispetta tutte le norme urbanistiche vigenti.
Gli immobili sono concessi in locazione nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con le servitù attive e passive, apparenti e non, accessori, pertinenze, coerenze e diritti di qualsiasi sorta.
Gli immobili sono concessi in locazione a corpo e non a misura, pertanto non vi sarà luogo ad azione per lesione, né aumento o diminuzione del canone per qualunque errore nella descrizione del bene stesso e nella indicazione delle superfici, dovendosi intendere come espressamente conosciute ed accettate nel suo complesso dal Conduttore.
Lo stato manutentivo degli immobili è quello risultante alla data di consegna degli stessi, senza che possano essere avanzate eccezioni o riserve. Il Conduttore non può avanzare pretese a qualsiasi titolo per eventuali interventi di ristrutturazione, conservazione, manutenzione straordinaria e/o adeguamento tecnico, igienico, sanitario e di allestimento di adeguati arredi ed attrezzature di qualsiasi tipo che si rendessero necessari ai fini e nei limiti dell’uso/attività che si intende condurre.
3) Durata del contratto
Il contratto avrà durata di sei anni dal _ al . Ai sensi dell'art. 28 della legge 392/1978, alla scadenza naturale il contratto verrà automaticamente rinnovato per ulteriori sei anni, salvo disdetta espressa da parte del Conduttore con preavviso di almeno dodici mesi comunicato a mezzo lettera raccomandata a/r o PEC all'indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xxxxxx.xx.
Alla prima scadenza contrattuale di sei anni, il Locatore potrà esercitare facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'art. 29 della citata Xxxxx, con le modalità ed i termini ivi previsti.
Si riconosce al Conduttore la facoltà di poter recedere in qualsiasi momento dal presente contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata a/r o con PEC al medesimo indirizzo sopra riportato.
Il Conduttore si obbliga a riconsegnare i locali affittati alla scadenza del contratto in buono stato locativo, con le modifiche aggiunte e miglioramenti apportati come autorizzati.
Le parti convengono che al termine del rapporto il Conduttore non avrà diritto ad alcuna indennità per la perdita dei locali.
4) Canone di locazione
Il canone mensile di locazione è pattuito e stabilito in € (dicasi euro / ), giusta offerta formulata per la partecipazione alla gara in parola, da pagarsi in rate trimestrali anticipate di € (dicasi euro / ) a decorrere dalla data di inizio locazione specificata al punto 3).
La prima rata dovrà essere versata alla data di sottoscrizione del presente contratto. Il Conduttore si impegna a versare detti canoni presso la Tesoreria comunale (Banca Unicredit, codice IBAN: XX00X0000000000000000000000) entro e non oltre i primi dieci giorni di ogni trimestre.
Il Conduttore non potrà per nessun motivo ritardare il pagamento del canone, e non potrà far valere alcuna eccezione o azione se non dopo il pagamento delle rate scadute.
In caso di ritardo nel pagamento del canone di locazione, ferma restando la facoltà del Locatore di richiedere la risoluzione del contratto ed ogni maggior danno, il Conduttore si impegna a corrispondere, per il periodo di ritardo, gli interessi legali.
5) Aggiornamento periodico del canone di locazione
Il canone di locazione dovuto dal Conduttore sarà adeguato automaticamente ed annualmente nella misura del 75% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie, gli operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 32 della legge 392/1978.
La comunicazione di adeguamento verrà inviata a mezzo raccomandata a cura del Locatore.
6) Destinazione dei locali oggetto del contratto
Sottoscrivendo il presente contratto il Conduttore si impegna a non destinare l’immobile oggetto del contratto ad usi diversi da quelli qui stabiliti (art. 2) se non dietro esplicito consenso del Locatore. La richiesta di cambio di destinazione ed il relativo eventuale consenso dovranno essere redatti in forma scritta.
È fatto espresso divieto di svolgere negli immobili concessi in locazione attività di sale da gioco, agenzie di scommesse e attività di vending.
7) Riparazioni ed interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione
A norma degli artt. 1576 e 1609 del codice civile, è onere del Conduttore provvedere ad effettuare, a propria cura e spese, ogni tipo di riparazione e intervento di manutenzione ordinaria e tutte le riparazioni di piccola manutenzione ed espressamente, fra esse ed a titolo indicativo, quelle relative agli impianti idrico, fognario, elettrico, gas, agli infissi, alla superficie dei muri e dei soffitti, alle pavimentazioni e rivestimenti delle pareti.
Saranno inoltre a carico del Conduttore tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie che si rendessero necessarie sulle opere e sugli impianti realizzati dal Conduttore ai fini dello svolgimento della propria specifica attività, nonché tutti gli adeguamenti, aggiunte e/o innovazioni che le norme emanande dovessero imporre per lo svolgimento dell’attività medesima.
Il Conduttore a proprie spese provvederà inoltre alle eventuali manutenzioni straordinarie limitatamente ai soli lavori di ripristino di superfici degradate per vetustà dell’edificio (ad esempio, non esaustivo, travetti e cordoli in c.a., parti di intonaci e di pavimenti) che si rendano necessari per la salvaguardia dell’immobile e per consentirne la piena possibilità di utilizzo.
Sono a carico del Locatore le spese di manutenzione straordinaria che prevedono la sostituzione di strutture o di parti di strutture, che compromettono la staticità o la sicurezza dell’edificio, ed ogni altra spesa che la norma pone a carico del soggetto proprietario. Sono esclusi gli interventi agli
impianti ed alle attrezzature di qualsiasi natura specifici per l’attività che si intende condurre, che restano a carico esclusivo del Conduttore.
Le spese e consumi relativi a tutte le utenze sono interamente a carico del Conduttore, il quale dovrà provvedere a propria cura e spese all’intestazione diretta delle forniture e servizi e, ove necessario, a realizzare i relativi allacciamenti e a stipulare i dovuti contratti.
8) Sublocazione
Ai sensi dell'art. 36 della legge 392/1978 è consentita la sublocazione parziale o totale degli immobili locati, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda e il Conduttore ne dia espressa notizia al Locatore a mezzo lettera raccomandata a/r o PEC, con congruo preavviso.
È fatto espresso divieto al Conduttore a cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, le unità locate senza il permesso scritto del Locatore.
La violazione di quanto riportato nel presente articolo determinerà la risoluzione ipso jure del contratto.
9) Gestione di migliorie e addizioni
Il Conduttore si impegna a non apportare, di propria iniziativa, migliorie né ad intraprendere alcun lavoro edilizio idoneo a modificare seppur in parte le condizioni originali dell'immobile locato.
Gli immobili ceduti in locazione possono aver bisogno di interventi di manutenzione e/o ristrutturazione e di un adeguamento e/o rifacimento impiantistico in base alle necessità commerciali/lavorative del Conduttore. Tali innovazioni/ristrutturazioni saranno a carico del Conduttore e senza scomputo dal canone locativo, previo parere e/o autorizzazione del Locatore. Il Conduttore dovrà poi provvedere a trasmettere, a lavori ultimati, le certificazioni del caso.
Il Conduttore dovrà farsi carico, e senza scomputo dal canone locativo ,della realizzazione di lavori di carattere straordinario e di allestimento di adeguati arredi ed attrezzature ritenuti necessari alle esigenze dell’attività che si intende condurre.
Qualsiasi miglioria da apportarsi ai locali durante il rapporto contrattuale dovrà essere preventivamente autorizzata del Locatore e comunque resterà a completo beneficio del medesimo, senza che il Conduttore possa pretendere indennizzo alcuno.
Eventuali lavori, innovazioni o modificazioni, ove invece richiesto dal Locatore, verranno rimossi al termine della locazione, a cura e spese del Conduttore. Ogni aggiunta che non possa essere tolta senza danneggiare i locali oggetto di locazione resterà acquisita alla proprietà del Locatore a titolo gratuito.
10) Recesso del Conduttore e clausola risolutiva espressa
Il Conduttore ha facoltà di recesso purché ne dia avviso con lettera raccomandata a/r (o PEC) inviata con un preavviso di almeno sei mesi. In caso di recesso anticipato per giusta causa si precisa come la stessa, ai sensi dell'art. 27 della legge 392/1978, debba essere esplicitamente addotta dal Conduttore. Nel caso si verificasse una delle ipotesi sopra esposte non sarà dovuta dal Locatore alcuna indennità di avviamento.
11) Deposito cauzionale, cauzioni e polizze
All'atto di sottoscrizione del presente contratto il Conduttore consegna al Locatore polizza fidajussoria bancaria o assicurativa ovvero deposito presso la Tesoreria comunale dell’importo di €
(dicasi euro / ), pari al canone dovuto per tre mensilità, a titolo di deposito cauzionale a garanzia dell’osservanza degli obblighi contenuti nel presente contratto. Tale somma sarà restituita al Conduttore o svincolata al termine della locazione, sempreché siano state
rispettate tutte le obbligazioni contrattuali, e all'avvenuta riconsegna dei locali e non potrà mai essere imputata in conto canoni.
Il Conduttore dovrà altresì consegnare in copia, all’atto della stipula del presente contratto, polizza assicurativa per Responsabilità Civile a copertura di danni che si verificassero nell’immobile oggetto del contratto, nonché per i danni a terzi, pena la revoca della concessione in locazione.
Detta polizza, deve avere copertura per tutta la durata della locazione, e dovrà prevede il rischio lavorativo, con un massimale minimo pari ad € 500.000,00.
Il Conduttore dovrà altresì stipulare una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a garanzia del mancato pagamento del canone e dell'inadempimento a tutti gli altri obblighi derivanti dal contratto di locazione, e in caso di recesso anticipato rispetto alla data di scadenza del semestre di preavviso, dell’importo pari a sei mensilità del canone offerto. La polizza dovrà prevedere il pagamento, da parte dell'istituto di credito o della compagnia di assicurazione, a prima richiesta del locatore senza preventiva necessità di escussione del conduttore, rinunciata preventivamente qualunque eccezione da parte del fideiussore.
12) Esonero dalla responsabilità e diritto di accesso ai locali
Il Conduttore dichiara di aver preso visione dei locali e di accettarli nello stato in cui essi si trovano al momento della sottoscrizione del presente contratto. Sottoscrivendo il presente contratto il Conduttore esonera il Locatore da qualsiasi responsabilità in merito e rinuncia ad ogni e qualsivoglia pretesa di indennizzo o di altra natura per le migliorie apportate allo stabile in epoca antecedente alla sottoscrizione del presente contratto.
Il Conduttore si impegna a consentire al Locatore (che abbia all'uopo avanzato preventiva richiesta), o suoi incaricati, l’accesso negli immobili oggetto del presente contratto, anche per l’esecuzione dei lavori e/o per controllare lo stato di manutenzione degli stessi. Tale verifica può essere fatta in orari convenuti e non può intralciare la regolare attività del Conduttore. Lo stesso si impegna altresì a consentire l'accesso ai locali da parte di potenziali conduttori.
13) Manleva
Il Conduttore è costituito custode della cosa locata e ne risponderà in caso di danni attribuiti a sua colpa, negligenza o abuso. Esonera espressamente il Locatore da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti che possono derivare a sé o a terzi frequentatori degli immobili e delle aree pertinenziali. Il Conduttore si obbliga ad osservare ad osservare e far osservare le regole di buon vicinato, a non tenere depositi di materiali pericolosi, e non destinare i locali e le aree ad uso contrario all’igiene, alla sicurezza, alla tranquillità e al decoro degli edifici, a non esporre cartelli e/o insegne non regolamentari, impegnandosi a riconsegnare gli immobili e le relative aree alla scadenza liberi da persone e cose anche interposte, puliti in ogni sua parte.
Il Locatore non assume, inoltre, alcuna responsabilità:
- per quanto concerne il possesso, da parte del Conduttore, di tutti i requisiti di legge eventualmente previsti, per l’esercizio della propria attività, anche sotto l’aspetto sanitario, di igiene sul lavoro, fiscale e previdenziale;
- per danni che possano derivare a/da qualsivoglia persona nell’accedere agli immobili locati o loro porzioni e/o nel permanervi.
14) Spese di registrazione del contratto
Le spese inerenti e conseguenti il perfezionamento del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata (quali, ad esempio, imposta di bollo, oneri di registrazione, spese relative ad eventuali rinnovi, diritti di segreteria), sono ad esclusivo carico del Conduttore.
15) Modifiche alle clausole contrattuali
Ogni modifica eventualmente apportata al presente contratto dovrà, a pena di nullità, essere redatta in forma scritta. L'adozione di comportamenti contrari al presente contratto non contestati dall'altra parte saranno qualificati come semplici atti di tolleranza e come tali non idonei ad incidere né a modificare per consuetudine o desuetudine sulle clausole contrattuali redatte per iscritto.
16) Risoluzione del contratto
Ove non espressamente specificato, la violazione delle clausole del presente contratto comporterà la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell’art. 1453 del codice civile e senza necessità di costituzione in mora.
17) Elezione di domicilio per comunicazioni
Per le finalità di cui ai punti e per qualsiasi incombenza di legge le parti eleggono domicilio rispettivamente:
– il Locatore, presso la sede Municipale, in Calimera (LE) alla Xxxxxx xxx Xxxx x. 00;
– il Conduttore presso la sua sede legale sita in alla via/piazza .
18) Foro competente
Ai sensi dell'art. 447bis del codice di procedura civile in caso di controversia sorta tra le parti è competente a conoscere la causa il Tribunale del foro di Lecce.
19) Trattamento dei dati personali
Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., il Conduttore autorizza il Locatore a gestire e a fornire i propri dati a terzi per adempimenti riguardanti il rapporto locativo o comunque ad esso collegati.
Titolare del trattamento è il Comune di Calimera. Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Il Locatore Il Conduttore
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile le parti, di comune accordo, previa attenta lettura delle clausole contenute nel presente contratto, dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute ai seguenti punti: 2) Oggetto del contratto; 3) Durata del contratto; 4) Canone di locazione; 5) Aggiornamento periodico del canone di locazione; 6) Destinazione dei locali oggetto del contratto; 7) Riparazioni ed interventi di ordinaria e straordinaria amministrazione; 8) Sublocazione; 9) Gestione di migliorie e addizioni; 10) Recesso del Conduttore e clausola risolutiva espressa ; 11) Deposito cauzionale, cauzioni e polizze; 12) Esonero dalle responsabilità e diritto di accesso ai locali; 13) Manleva; 14) Spese di registrazione del contratto; 15) Modifiche alle clausole contrattuali; 16) Risoluzione del contratto; 18) Foro competente, e di rigettare ogni eccezione ed istanza.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Il Locatore Il Conduttore