COLLEGIO DI TORINO
COLLEGIO DI TORINO
composto dai signori:
(TO) XXXXXXXX XXXXXXXXX Presidente
(TO) COTTERLI Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) XXXXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) XXXXXXX Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore ESTERNI - XXXXXXXXX XXXXXXXX
Seduta del 23/07/2019
FATTO
Il ricorrente, anche a mezzo della documentazione allegata, rappresenta nel ricorso di essere legale rappresentante della Alfa s.n.c., in contenzioso con la resistente per una posizione debitoria di € 41.623,38. Dichiara in particolare che il 9 ottobre 2017, a seguito di trattative, sottoscriveva un accordo di transazione a saldo e stralcio, accettato dalla resistente, sulla base delle seguenti condizioni:
- versamento della somma di € 18.000,00 a tacitazione di ogni pretesa, da corrispondere entro la data del 3/11/2017;
- rinuncia reciproca di azioni giudiziali con conseguente perdita di efficacia del decreto ingiuntivo;
- “revoca e/o annullamento della segnalazione da parte dell’intermediario di sofferenza e/o di altra comunicazione alla centrale rischi […]” sia a nome proprio che della società.
Precisa inoltre che il 2 novembre veniva effettuato il bonifico dell’importo concordato (€18.000), di cui allega evidenza documentale e quietanza della resistente.
A fronte dell’accordo concluso tuttavia, il ricorrente dichiara che nel mese di novembre 2017 apprendeva di una segnalazione alla Centrale Rischi, per l’importo corrispondente al debito residuo, passato a perdita.
Dopo aver contestato tale segnalazione, da ultimo con reclamo, anch’esso riscontrato negativamente, ritenendo che parte resistente abbia agito in “mala fede”, in quanto “la revoca/l’annullamento di qualsivoglia segnalazione alla C.R. era stata specificatamente indicata tra le condizioni della proposta”, cosicchè l’accettazione dell’accordo da parte
della resistente ha ingenerato un legittimo affidamento ”a non vedersi segnalato”, mentre l’intermediario ha intenzionalmente omesso di comunicare preventivamente le successive segnalazioni in CR, il ricorrente si rivolge all’ABF per chiedere “la revoca / l’annullamento della segnalazione [..] con decorrenza dal mese di novembre 2017”. Chiede altresì la condanna dell’intermediario al rimborso delle spese legali, pari ad euro 1.040,00, e delle spese di presentazione del ricorso.
L’intermediario nelle controdeduzioni, ripercorsa brevemente la vicenda sottesa alla presentazione del ricorso, conferma la formulazione testuale dell’accordo transattivo e dichiara di aver provveduto, dopo il pagamento concordato, a chiudere la posizione debitoria, con conseguente estinzione delle segnalazioni alla Centrale Rischi. Afferma inoltre di avere, in ossequio alle pattuizioni con la parte ricorrente e in conformità agli obblighi di legge, “segnalato l’estinzione del credito e la posizione nella categoria “sofferenza – crediti passati a perdita” per la parte del credito non incassata a seguito della definizione a saldo e stralcio” e di non aver effettuato segnalazioni nelle date successive a quella in cui il credito residuo è stato passato a perdita (novembre 2017), interrompendo la segnalazione di sofferenza. Inoltre precisa di non poter “intervenire per le segnalazioni correttamente effettuate nei mesi precedenti [..] in quanto queste costituiscono lo “storico” conservato dalla Centrale Rischi e, secondo la normativa in vigore non possono essere eliminate, né la Banca ha mai assunto un obbligo in tale senso in quanto contrario alla normativa della Centrale Rischi”. Conclude affermando di essersi, dunque, comportato correttamente sia per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni secondarie in tema di segnalazioni, sia in relazione agli obblighi assunti con la transazione.
La parte resistente chiede che il Collegio, accertata la correttezza del proprio comportamento, rigetti il ricorso.
DIRITTO
Il Collegio rileva in via preliminare che la qualità del ricorrente, indicata nel ricorso, di “consumatore”, non appare corretta. La stessa parte ricorrente specifica, nelle deduzioni, che la vicenda sottesa al ricorso interessa la s.n.c. di cui è rappresentante legale, come risultante altresì dal contenuto dell’accordo transattivo per cui è controversia, ove sono presenti riferimenti all’“annullamento/revoca delle segnalazioni a nome proprio e della società”, nonché dal reclamo. Di conseguenza il Collegio, riqualificato il ricorso, rinvia la sua decisione nella composizione adeguata, competente per le controversie che vedono come parte un “non consumatore”.
La parte ricorrente lamenta l’illegittimità di una segnalazione a perdita nella Centrale Rischi Banca d’Italia, nonostante quanto espressamente pattuito in un accordo transattivo concluso con la banca creditrice. Ne chiede pertanto la cancellazione.
Giova una breve ricostruzione dei fatti come emergono dalla documentazione prodotta.
Il 9 ottobre 2017 il ricorrente, in qualità di legale rappresentante della società di persone debitrice, formula, “a seguito delle trattative intercorse”, una proposta di accordo transattivo, prodotto da entrambe le parti, e in relazione al quale non vi è controversia in merito al contenuto ed alla sua conclusione. In base a tale accordo, “a saldo e stralcio di ogni pretesa”, le parti pattuiscono il versamento di € 18.000 (a fronte di un debito di € 41.623,38) entro il 3 novembre 2017, rinunciando reciprocamente alle azioni in corso (con particolare riferimento all’efficacia di un decreto ingiuntivo). L’accordo prevede inoltre un’ulteriore clausola, in base alla quale è prevista la “revoca e/o annullamento della segnalazione [da parte del creditore, intermediario resistente] di sofferenza e/o di altra comunicazione alla Centrale Rischi”. Il regolare adempimento dell’accordo da parte del ricorrente, con il pagamento della somma concordata con bonifico effettuato il giorno 2
novembre 2017, risulta agli atti e anch’esso non è oggetto di contestazione. Altrettanto pacifica fra le parti è la segnalazione oggetto del presente ricorso, con la quale è segnalato il “passaggio a perdita” nel novembre 2017 della parte del credito non recuperata e della quale è chiesto “l’annullamento/revoca”. L’intermediario resistente produce inoltre evidenza che dal periodo novembre 2017 - febbraio 2018, a seguito del passaggio a perdita del novembre 2017, la posizione non è più segnalata.
Deve in primo luogo essere precisato che in base alle disposizioni della Banca d’Italia relative agli obblighi di segnalazione da parte degli intermediari creditizi alla Centrale dei Rischi “devono essere segnalati nella categoria di censimento sofferenze - crediti passati a perdita i crediti in sofferenza che l'intermediario, con specifica delibera, ha considerato non recuperabili o per i quali non ha ritenuto conveniente intraprendere i relativi atti di recupero. Confluiscono nella categoria anche le frazioni non recuperate dei crediti in sofferenza che hanno formato oggetto di accordi transattivi con la clientela. [….] La segnalazione non è più dovuta dalla rilevazione successiva a quella in cui il credito è stato interamente passato a perdita ovvero è stata rimborsata la parte non passata a perdita” (Cap. 2, sez.2, par 5.5 della Circolare della Banca d’Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991, “Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi” – 16° Aggiornamento di giugno 2017). Costituisce pertanto un obbligo per l’intermediario segnalare tra le perdite le frazioni non recuperate di un credito oggetto di accordo transattivo e di cessare la segnalazione a seguito del passaggio a perdita del debito residuo, se questo coincide con l’intera parte del debito non rimborsata.
La richiamata disciplina induce ad un doppio ordine di considerazioni. Se da un lato costituisce un obbligo per la banca creditrice di procedere alla segnalazione alla Centrale dei Rischi dei crediti non recuperati a seguito di un accordo transattivo, cosicchè, il comportamento dell’intermediario resistente, il quale ha effettuato la segnalazione del credito per la parte non recuperata, deve ritenersi legittimo, dall’altro è evidente come non potesse essere nella disponibilità del creditore concludere un accordo che avesse ad oggetto tale segnalazione, in quanto dovuta. Ne consegue, in primo luogo, che la domanda di parte ricorrente non può essere accolta, poiché la segnalazione risulta correttamente effettuata.
Se la domanda del ricorrente non può essere accolta, tuttavia il Collegio non può esimersi dall’esprimere più di un dubbio sulla illegittimità della clausola, parte integrante dell’accordo transattivo sul debito, relativa all’“annullamento/revoca della segnalazione”, con conseguente possibile sorgere di una responsabilità contrattuale in capo all’intermediario. La formulazione della clausola oggetto di controversia infatti non è limpida nel suo significato, bensì tale da ingenerare nel debitore, che non necessariamente è a conoscenza degli obblighi che incombono sull’intermediario in tema di segnalazioni alla Centrale dei Rischi, la legittima aspettativa che al pagamento concordato non segua una segnalazione del debito residuo quale “credito passato in perdita”.
Pertanto, nell’esercizio della facoltà di formulare indicazioni utili a migliorare i rapporti con la clientela, attribuita all’ABF dalla Sez. VI, par. 3, delle Disposizioni di Banca d’Italia sul funzionamento di questo Arbitro, il Collegio ritiene opportuno invitare l’intermediario ad un comportamento maggiormente corretto e trasparente, in modo da non indurre false aspettative nella clientela.
P.Q.M
Il Collegio non accoglie il ricorso.
Il Collegio delibera, altresì, di rivolgere all'intermediario, ai sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela.
IL PRESIDENTE
firma 1