SCHEMA DI CONTRATTO
ALLEGATO 2
SCHEMA DI CONTRATTO
Oggetto: Affidamento progetto “Laboratorio artigianale arti decorative” rivolto alle minori detenute nell’Istituto Penale per Minorenni “Casal del Marmo”
Smart CIG Z2F1E4CBA8
IMPORTO COMPLESSIVO POSTO A BASE DI GARA € 26.000,00 (Oltre IVA se e in quanto dovuta) – Oneri della sicurezza pari a zero
IMPORTO AGGIUDICATO € (IVA esclusa)
tra
- ROMA CAPITALE Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute con sede in Roma – Viale Manzoni
n. 16 (C.F. 02438750586) nella persona della Dirigente della U.O. Protezione dei minori protempore Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx , nata a Roma il , in seguito “Roma Capitale”;
e
- , con sede in Roma, via , C.F. - P.IVA rappresentato dal legale rappresentante , nato a il e residente in , Via , C.F. ;
Premesso che:
- ai sensi dell’art. 32 quater Codice Penale, come sostituito dall’art. 3 della Legge 15.11.1993, n.461, il legale rappresentante , dichiara, come da attestazione agli atti, di avere piena capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- la Determinazione Dirigenziale n. del , ha autorizzato l’affidamento del progetto “Laboratorio artigianale arti decorative” rivolto alle minori detenute nell’Istituto Penale per Minorenni “Casal del Marmo” all’ Organismo ;
tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1 - Oggetto del servizio
Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento del “Laboratorio artigianale arti decorative” rivolto alle minori detenute nell’Istituto Penale per Minorenni “Casal del Marmo”.
Laboratorio artigianale volto all’apprendimento di tecniche di arti creative per la produzione di piccoli oggetti, rivolto all’utenza femminile (almeno 8 unità) dell’I.P.M. di Casal del Marmo di Roma, con cadenza settimanale, per la durata di un intervento minimo di 3,5 ore, per complessive 48 settimane annue (11 mesi). Fornitura di tutti gli strumenti, le attrezzature e i materiali da lavoro necessari allo svolgimento del laboratorio stesso.
Il presente contratto disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale e l’esecutore in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalità esecuzione come meglio
dettagliate e contenute nella lettera di invito prot. n. del
prot. n. del .
e nell’offerta presentata
Il presente appalto è regolato inoltre da:
la Direttiva 2014/24/CE del 26 febbraio 2014;
il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii (d’ora innanzi:Codice)per le parti di immediata attuazione; l’Avviso di Rettifica del Codice pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.164 del 15-07-2016 il D.P.R. n. 207/2010 per quanto ancora in vigore e per quanto applicabile;
le linee guida attuative del Codice predisposte dall’A.N.A.C. in esecuzione delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all’art.216 del D.Lgs 50/2016
il D.Lgs. n.81/2008 e e xx.xx. e ii.“Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; il D.Lgs. n.159/2011 e xx.xx. e ii.“Codice delle leggi antimafia”;
la L. n. 190/2012“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
la L. n. 136/2010“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;
il D. Lgs. n. 196/2003“Codice in materia di protezione dei dati personali”;
il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;
Il D. Lgs. n. 231/2001 e xx.xx. e ii.“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
il Protocollo d’intesa tra A.N.A.C. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra X.X.XX. -Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”;
Il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del
D.L. 24 giugno 2014, n.90”.
il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura
U.T.G. di Roma e Roma Capitale;
il “Protocollo di integrità” di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015;
il “Protocollo di azione - vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’X.X.XX. in data 29 luglio 2015;
il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983;
il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii;
la legge n.328/2000
le Linee Guida n.2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Offerta economica più vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Xxxxxxxx x.0000 del 21 settembre 2016
Linee guida n.3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”
la lettera di invito prot. n………………. del………………..
l’offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo.
Art.2 - Durata dell’appalto e modalità di esecuzione del servizio
Il presente appalto decorrerà dalla data del 1 settembre 2017 fino al 31 luglio 2019 o dalla data di sottoscrizione del contratto per 22 mesi.
Gli eventuali periodi di sospensione del servizio dovute anche a cause indipendenti dalla volontà dell’affidatario saranno recuperati fino alla conclusione del progetto e comunque fino alla copertura totale delle 48 settimane annue previste dal presente Contratto.
L’affidatario del servizio eseguirà le prestazioni contrattuali del presente appalto a regola d’arte per tutta la durata del contratto.
Le finalità del laboratorio sono:
- formazione e orientamento al lavoro per l’acquisizione di capacità spendibili per un futuro inserimento lavorativo
- stimolo delle capacità comunicative e relazionali
- alleggerimento del carico afflittivo della condanna e contemporaneo e graduale reinserimento sociale.
Il laboratorio è rivolto alle giovani minorenni, italiane e straniere, in custodia presso l’Istituto Penale per Minorenni “Casal del Marmo”.
Il Laboratorio artigianale – arti decorative durerà 22 mesi per 48 settimane annue e sarà così strutturato: Laboratorio con cadenza settimanale per almeno 3,5 ore di intervento per almeno n.8 unità.
Tutte le attività proposte dovranno essere concepite con strumenti di facilitazione per i minori con ridotte competenze linguistiche rispetto alla lingua italiana.
Art. 3 – Localizzazione dell’intervento
Le attività saranno realizzate presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Casal del Marmo – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 000 – Roma.
Art. 4 - Personale
Il servizio prevede il lavoro integrato delle figure professionali elencate e descritte nella progettazione presentata in sede di gara.
L’Organismo affidatario si impegna a inviare l’elenco degli operatori impegnati con le relative qualifiche professionali e a comunicare tempestivamente e, ove possibile, preventivamente, eventuali cambiamenti dell’organico utilizzato che comunque deve corrispondere alla medesima qualifica e con pari esperienza.
L’Organismo affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti, nonché ai regolamenti delle competenti autorità in materia di contratti di lavoro (rispetto dei C.C.N.L. e dei contratti integrativi di categoria in tutti i loro istituti anche per i soci lavoratori di cooperativa, a prescindere da qualsiasi regolamento interno, statuto, delibere, ecc. e ad adempiere ad ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa), di sicurezza sui luoghi di lavoro (ex X.X.xx. 81/2008 e s.m.i.), di tutela della Privacy (ex D.Lgs. 196/2003).
L’Organismo affidatario si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
L’Organismo affidatario, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara di essere a conoscenza che Roma Capitale procederà alla revoca immediata dei rapporti contrattuali e l’esclusione da successive gare in caso di mancato rispetto del C.C.N.L, contratti integrativi territoriali, obblighi contributivi, nonché di accertata violazione dello Statuto dei diritti dei lavoratori.
L’esecutore è tenuto a fornire, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto applicativo e comunque prima della data di avvio delle prestazioni:
- l’elenco del personale impiegato per l’espletamento del servizio, rispondente a quanto specificato nella proposta presentata;
- per ciascun lavoratore impegnato nella realizzazione del servizio, gli estremi della comunicazione telematica obbligatoria effettuata ai sensi del Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 (modello UNILAV
- SAOL Provincia di Roma) o eventuale documentazione sostitutiva;
Il Responsabile-Coordinatore del Centro designato dall’Organismo affidatario è il/la Dott./Dott.ssa……………………….
Art. 5 - Corrispettivo contrattuale
Il corrispettivo dovuto da Roma Capitale all’esecutore per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente al netto del ribasso proposto e per il periodo innanzi indicato ammonta a
€ ( /00) I.V.A. %
Art. 6 – Oneri a carico dell’esecutore
Sono a carico del prestatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all’esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente contratto, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni previste.
L’esecutore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nell’offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo.
Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche previste nella lettera di xxxxxx.
L’esecutore è tenuto altresì a rispettare:
- obblighi riferiti all’avvio delle prestazioni;
- obblighi relativi ad eventuali preventive autorizzazioni;
- obblighi di comunicazione del personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto e degli eventuali titoli professionali;
- obblighi afferenti il pagamento delle spese contrattuali;
- obblighi afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
- obblighi afferenti il rispetto dei protocolli d’intesa e di integrità;
- obblighi assicurativi e previdenziali;
- obblighi relativi all’eventuale sostituzione del personale diverso da quello presentato in sede di offerta con personale di pari esperienza;
L’esecutore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Roma Capitale.
L’esecutore si impegna a comunicare tempestivamente a Roma Capitale, nel corso del servizio, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
L’esecutore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l’esecutore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
L’esecutore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’esecutore si obbliga a cooperare con Roma Capitale in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali.
Art. 7 - Sospensioni o riprese dell’esecuzione del contratto
Ai sensi dell’art.107, comma 1 in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipula del contratto, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto secondo le indicazioni presenti nelle linee guida dell’A.N.A.C. dispone la sospensione dell'esecuzione del contratto , compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione del servizio e l’imputabilità delle medesime, le prestazioni già effettuate ,le eventuali cautele per la ripresa della esecuzione senza che siano richiesti ulteriori oneri. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
Ai sensi dell’art.107 comma 2 la sospensione viene , altresì, disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’appalto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione della contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
Ai sensi dell’art.107 comma 4 ove successivamente alla consegna delle prestazioni oggetto del presente contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione dei servizi, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei servizi. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il R.U.P. ne dà avviso all'A.N.A.C.. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
Secondo le indicazioni presenti nelle linee guida dell’ A.N.A.C., il Direttore dell’Esecuzione del Contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione redige il verbale di ripresa dell’esecuzione del servizio, il quale deve essere firmato dall’esecutore e inviato al RUP. Nel verbale di ripresa il Direttore dell’Esecuzione del Contratto riporta il nuovo termine ultimo di esecuzione individuato dal RUP, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e degli effetti da questa prodotti.
Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’art.107 del Codice, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.
Art. 8 - Termini di esecuzione e penali Termini di esecuzione
L’affidatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali nei seguenti termini:
Oggetto | Attività | Data Inizio | Data Fine |
Laboratorio artigianale arti decorative anno | Laboratorio con cadenza settimanale per almeno 3,5 ore per almeno n.8 unità | Dalla data di sottoscrizione del contratto | Entro 22 mesi |
Penali
Nell'esecuzione dei servizi oggetto d’appalto, l’esecutore è tenuto ad uniformarsi a tutte le disposizioni previste dalla presente contratto, dal capitolato e dalle vigenti normative. La rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte di Roma Capitale:
a) nell’ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell’appalto, disciplinate dalla presente contratto;
b) a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori del presente appalto;
c) a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori del presente appalto. I Roma Capitale, richiederà via P.E.C. all’O.A. di produrre entro il termine di 5 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di ricezione della contestazione, le proprie controdeduzioni e giustificazioni, formulando contestualmente l’invito a conformarsi entro tale termine in sede di ottemperanza agli obblighi previsti e specificare le azioni correttive e i provvedimenti intrapresi per rimuovere la non conformità.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'O.A. abbia risposto, Roma Capitale si riserva di procedere all’irrogazione di penali, come di seguito classificate:
a) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi relativi alla produzione a Roma Capitale delle polizze assicurative di cui all’art. 14 del presente contratto eccedente il termine di 10 giorni antecedenti la consegna dell’appalto;
b) una penale in misura giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del servizio, anche parziale, rispetto ai termini previsti per l’esecuzione delle prestazioni previste;
c) una penale in misura pari all’0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;
d) una penale del 5% del valore del contratto, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità ;
L’applicazione della penale sarà effettuata da Roma Capitale su base giornaliera ossia per ogni giorno in cui si verifichi l’inadempimento. In caso di comminazione di penalità, si procederà al recupero della somma mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del primo mese utile dopo l’adozione del provvedimento e previa emissione da parte dell’O.A di apposita nota di credito di ammontare pari all’importo dovuto a titolo di penale. La liquidazione del corrispettivo, decurtato dell’importo della penale, rimane subordinata al ricevimento della nota di credito. Le ritenute potranno essere in subordine applicate mediante incameramento della cauzione per l’ammontare corrispondente a quello della penalità. In tali casi l’O.A. dovrà provvedere all’integrazione dell’importo della cauzione entro 20 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta ritenuta. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di procedere al recupero coattivo della somma dovuta.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Il D.E.C. riferisce tempestivamente al responsabile unico del procedimento in merito agli eventuali ritardi e/o inadempienze nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo e/o le inadempienze nell'adempimento determini un importo massimo delle penali superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il responsabile unico del procedimento propone a Roma Capitale la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Art. 9 - Liquidazione dei corrispettivi
la relazione dettagliata sulle attività svolte dovrà essere controfirmata anche dal responsabile dell'Istituto Penale per Minorenni "Casal Del Marmo" ed integrare la scadenza dei pagamenti "pari ad € "
La contabilità del presente appalto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal “regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.
I pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del D.E.C., confermato dal
R.U.P. della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente contratto.
Roma Capitale provvederà a liquidare dopo l’effettiva erogazione del servizio il prezzo dovuto all’esecutore, a seguito di presentazione di regolare fattura e di una relazione dettagliata, firmata dal Legale Rappresentante e controfirmata anche dal responsabile dell'Istituto Penale per Minorenni "Casal Del Marmo", sulle attività svolte. Tale relazione dovrà riportare l’indicazione delle minori partecipanti al Laboratorio, nonché la specifica delle ore di presenza di ciascuna e i risultati ottenuti.
La fatturazione rispetterà le seguenti scadenze:
- 31/12/2017: Prima quota relativa all’anno 2017 pari a € ;
- 30/06/2018: Seconda quota relativa all’anno 2018 pari a € ;
- 31/12/2018: Terza quota relativa all’anno 2018 pari a € ;
- 31/07/2019: Quarta quota relativa all’anno 2019 pari a € ;
Le fatture dovranno essere inviate secondo la normativa della P.A. relativa alla fatturazione elettronica, utilizzando il codice IPA XXB87U quale codice identificativo del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute.
Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto, è versato il corrispettivo al contraente,al netto dell’I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente. Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l’imposta non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da Roma Capitale.
Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.
Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012.
Gli interessi moratori, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento.
È previsto l’obbligo di Roma Capitale di pagare entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura o d Ai sensi dell’ art. 30, comma 6 del Codice, caso di ottenimento da parte dell’Amministrazione, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a
personale dipendente dell’O.A. impiegato nell'esecuzione del contratto, l’Amministrazione medesima trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dal R.U.P direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Per le attività oggetto del presente contratto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, il
R.U.P invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Roma Capitale paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore.
I pagamenti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
Eventuali atti di cessione di credito o procure all’incasso saranno regolati ai sensi dell’art. 106 comma - 13 del Codice e della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii.
Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla amministrazione debitrice. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alle stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Roma Capitale, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso Roma Capitale può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, in base al contratto con questo stipulato.
Art. 10 - Controlli – Livelli di qualità delle prestazioni
Semestralmente, il direttore dell’esecuzione del contratto ovvero il R.U.P., sentito il Direttore dell’Istituto Penale Minorile, provvederà ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l’esecuzione prestazioni tenendo presenti, tra l’altro, i seguenti parametri:
1. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche del capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
2. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle indicazioni del direttore dell’esecuzione ovvero del R.U.P.;
3. numero delle penali, eventualmente applicate nel periodo precedente;
4. numero di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche in corso d’esecuzione;
Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte di Roma Capitale, devono essere notificate all’esecutore ai sensi dell’articolo del presente contratto afferente le penali.
Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell’esecutore concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell’applicazione dell’art. 108 comma 3 del Codice.
Art. 11 – Specifiche modalità e termini di verifica delle prestazioni Competenza specifiche del Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.)
Roma Capitale assume come riferimento generale per la disciplina delle attività di verifica inerenti l’appalto il quadro normativo definito dall’art. 102 del d.lgs. n. 50/2016, riservandosi tuttavia la facoltà di sviluppare altre soluzioni di verifica e di controllo. Per l’appalto di cui al presente contratto il D.E.C è soggetto diverso dal R.U.P.
Il R.U.P. ai sensi dell’art.102 comma 1 del Codice controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al D.E.C.
Roma Capitale nominerà il Direttore dell’esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull’esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
in particolare, il D.E.C. controllerà che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento, nonché procederà alla verifica di conformità in presenza dell’Esecutore.
Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per l’accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso (all'atto della firma l’esecutore può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità). Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al R.U.P. sulle eventuali contestazioni dell’Organismo aggiudicatario, corredate dalle proprie valutazioni.
Durante l’esecuzione del contratto il D.E.C. inoltre:
- controlla la spesa legata all’esecuzione del servizio o della fornitura, attraverso la tenuta della contabilità del contratto e, quindi, la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa;
- segnala tempestivamente al R.U.P. eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell’applicazione delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per grave inadempimento nei casi consentiti.
- comunica al R.U.P. le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione del contratto, redigendo in contraddittorio con l’Organismo affidatario un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso, copia del verbale è comunicata all’esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al D.E.C. nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni pervenute entro il termine previsto, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L’esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell’esecutore.
- trasmette senza indugio apposita relazione al R.U.P., qualora nell’esecuzione del contratto avvengano sinistri alle persone o danni alle cose;
- dispone d’ufficio che l’esecutore metta a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica, laddove l’esecutore non provveda spontaneamente;
- svolge, in coordinamento con il R.U.P. le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell’esecutore, delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi, della sicurezza ambientale;
Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
Per il presente appalto si procederà a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali in modalità semplificata ai sensi dell’art. 102, comma 8 del Codice mediante il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal R.U.P. su richiesta del D.E.C.
Verifica di conformità in corso di esecuzione
La verifica di conformità in corso di esecuzione è svolta secondo la seguente periodicità: semestrale.
Sono presenti ai controlli in corso di esecuzione l’esecutore, il D.E.C., un Funzionario della Stazione Appaltante e deve essere redatto apposito verbale. I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento tempestivamente, riferiscono anche sull'andamento dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti
Art. 12 - Modalità di soluzione delle controversie
Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d’appalto, è competente il Foro di Roma.
È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 13- Garanzia definitiva
L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire la garanzia definitiva.
Ai sensi dell’art. 103 del Codice, l’importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia definitiva a scelta dell'aggiudicatario, può essere prodotta sotto forma di cauzione o fidejussione secondo le seguenti modalità:
a) mediante bonifico SEPA, versamento in contanti (solo qualora l’importo sia inferiore a € 3.000,00), o con assegni circolari non trasferibili presso tutte le filiali UniCredit sul conto corrente bancario operativo presso la Tesoreria Capitolina, intestato a Roma Capitale – Ragioneria Generale – Depositi Cauzionali – IT 53 P 02008 05117 000104068723, indicando il predetto codice iban e il codice ente n. 7;
b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx Provinciale o presso Aziende autorizzate;
c) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l’attività;;
c) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l’attività;
d) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
La garanzia fideiussoria di cui alle lettere c), d) ed e) dovrà contenere anche le sottoindicate condizioni: “Il sottoscritto Istituto ………………….………(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) si obbliga sin d’ora ed incondizionatamente alla rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, alla rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché ad effettuare, entro 15 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione e senza alcuna riserva, il versamento della somma garantita a beneficio di Roma Capitale presso la Tesoreria Capitolina”. “Il sottoscritto Istituto ………………….………(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l’affidatario dell’appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt. 11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983)”.
La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più dall’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione.
La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7 del Codice dei Contratti.
L’Amministrazione ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali in caso di risoluzione del contratto in danno dell’esecutore e ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei prestatori di servizio comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.
L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica degli esecutori. La mancata costituzione della garanzia definiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.
In caso di raggruppamenti temporanei d’imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.
In caso di costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese o nel caso di aggregazioni d’imprese aderenti al contratto di rete la garanzia definitiva, dovrà, altresì, essere espressamente intestata a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell’aggregazione d’imprese aderenti al contratto di rete.
Art. 14 – Assicurazioni a carico dell’esecutore
È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa.
Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno 10 gg prima della consegna dell’appalto. L’importo della somma assicurata corrisponde all’importo del contratto.
La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro.
La copertura assicurativa decorre dalla data della stipula del presente contratto. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'O.A. non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di conclusione dello stesso. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’O.A. non comporta l’inefficacia della garanzia.
La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n.123.
Art. 15 -Subappalto
Non è ammesso il subappalto, in quanto trattasi di appalto di servizi sociali destinati al recupero psico- sociale di minori entrati nel circuito penale.
Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010
n. 217.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto s’intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Art. 17 - Protocollo d’intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011“Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture”
Ai sensi del Protocollo d’Intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011, ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici delle prestazioni di lavori servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente “a rischio”, ovvero quelle che si pongono a valle dell’aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno estese all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011.
È obbligo dell’aggiudicatario comunicare a Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute – U.O. Protezione dei minori l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011.
Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del sub-contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.
È prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.
Art. 18 – Protocollo di Integrità di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, modificato con la deliberazione di Giunta Capitolina n. 10 del 31 gennaio 2017
Roma Capitale in data 27 febbraio 2015, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40, poi modificato con la deliberazione di Giunta Capitolina n. 10 del 31 gennaio 2017, ha approvato il “Protocollo di Integrità”.
Come accettato [e sottoscritto] dall’operatore economico questi:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione appaltante;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt.101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, l’ art. 57, comma 4 lett.
d) della Direttiva n. 24/14 U.E, l’ art. 80, comma 5 lett. c del D.Lgs. n. 50/2016 –– e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;
1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale (D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento dell’Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 429 del 13 dicembre 2013 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale;
1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori, operanti all'interno del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
Violazione del “Patto di Integrità”
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario
- di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti Autorità.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall’art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
Efficacia del “Patto di Integrità”
1. Il presente Patto di integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.
Art. 19 - Risoluzione del contratto
In relazione alla risoluzione del contratto, si applica per quanto compatibile l’art. 108 del Codice. In particolare Roma Capitale può risolvere il presente contratto, in presenza di una o più delle seguenti condizioni:
a) Il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106 del Codice, cioè quando la modifica sostanziale altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a.1) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di offerenti diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione.
a.2) la modifica cambia l’equilibrio economico del contratto a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale:
a.3) la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto;
a.4) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l’appalto in casi diversi dai seguenti:
a.4.1) all’aggiudicatario iniziale succede, per cause di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione del Codice;
b) con riferimento alle medicazioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettera b) del Codice (servizi supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale) e 106, comma 41, lettera c) del Codice (varianti in corso d’opera) è stata superata la soglia pari al 50 per centro del contratto iniziale;
b.1) con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 2 del Codice (modifiche a seguito di errori o omissioni del progetto a base di gara), il valore della modifica superi entrambi i seguenti valori:
b.1.1) la soglia comunitaria;
b.1.2) il 10 per cento del valore iniziale del contratto;
c) l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto in una delle situazioni di cui all’articolo 80, comma 1 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
d) l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea in un procedimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice.
Il contratto, ai sensi dell’articolo 108, comma 2 del Codice, sarà comunque risolto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ossia sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del Codice.
Risoluzione del contratto per grave inadempimento
Quando il R.U.P. accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dell’appalto, invia al responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'appaltatore.
Il responsabile unico del procedimento formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, Roma Capitale su proposta del responsabile unico del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
Risoluzione del contratto per grave ritardo
Nel caso di esecuzione delle prestazioni afferenti il presente appalto ritardata per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il R.U.P. gli assegna un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
Nel caso di risoluzione del contratto l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Provvedimenti successivi alla risoluzione del contratto
Il R.U.P. nel comunicare all’appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto con preavviso di venti giorni cura la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite.
Il R.U.P. con funzioni di D.E.C., verifica la conformità, procede a redigere lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con il quale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione contratto ed ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto posto a base di gara.
Infine, in sede di liquidazione finale del contratto, è determinato l’onere da porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il presente contratto, ove Roma Capitale non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 del Codice.
Ulteriori casi di risoluzione del contratto
Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il “Protocollo d’Intesa”, il “Protocollo di Integrità”, le ipotesi di cui all’art. 108 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione nei casi di seguito elencati.
In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l’inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell’Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del contratto.
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Roma Capitale per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’esecutore non adempia, Roma Capitale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile
Si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:
a) per mancata messa a disposizione dei locali per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto;
b) per mancato avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. entro 15 giorni dall’avvenuta consegna;
c) per mancata produzione alla stazione appaltante della polizza assicurativa di cui art. 14 del presente contratto al momento della consegna dell’appalto;
Art. 20 - Proroga
Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Art. 21 – Quinto d’obbligo
Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice Roma Capitale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 22 – Interpello in analogia a quanto disposto dall’art. 110 del Codice
In analogia a quanto disposto dall’art. 110 del Codice, successivamente alla stipula del contratto o all’eventuale consegna d’urgenza, in caso di fallimento dell’appaltatore, o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso (salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale cui all’articolo 186- bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni oggetto del presente. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Art. 23 – Recesso del contratto
Roma Capitale, ai sensi dell’art. 109 del Codice può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti. Il decimo dell’importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta e l’ammontare netto dei servizi eseguiti. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all’appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali Roma Capitale prende in consegna i servizi ed effettua la verifica di conformità.
Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, la stazione appaltante una volta validamente stipulato il relativo contratto ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.
Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 è accertata successivamente alla stipula del contratto.
Art. 24 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni, l’aggiudicatario deve nominare un Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di seguito specificati di cui è titolare Roma Capitale.
Vengono affidati all’aggiudicatario i seguenti compiti:
- organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi all’appalto che verrà eseguito;
- organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fruitori relativi all’appalto che verrà eseguito e di tutti i dati personali di cui l’aggiudicatario può venire in possesso nell’espletamento dell’appalto.
L’aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali.
L’aggiudicatario dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.
In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese, consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e) del Codice o G.E.I.E. le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascuna impresa costituente il raggruppamento, il consorzio o il gruppo d’interesse economico.
Al termine dell'incarico tutti i dati trattati per conto dell'Amministrazione, sia su supporto informatico che cartaceo, relativi agli utenti seguiti ed agli interventi effettuati saranno restituiti all'Amministrazione Comunale titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.lgs 196/2003.
Art. 25 – Spese di contratto ed accessorie a carico dell’aggiudicatario
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto del presente appalto sono a carico dell’esecutore.
Art. 26 - Clausole vessatorie.
Si approvano espressamente, ai sensi dell’art. 1341 del codice civile le seguenti clausole vessatorie contenute nell’art. 14 e nell’art. 23 del presente contratto.
“È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia
responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale”.
“L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso d’infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa”.
“Roma Capitale, ai sensi dell’art. 109 del Codice può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti”.
Il Direttore di Direzione | Il Rappresentante Legale dell’Organismo Affidatario |