ACCORDO PROCEDIMENTALE
ACCORDO PROCEDIMENTALE
Progetto di politica attiva per il lavoro per il reinserimento lavorativo dei lavoratori ATI-IFRAS del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna
VISTO l’art. 15 della L. 241 del 1990, che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare o svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
VISTO l’articolo 11 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che prevede la possibilità per l’Amministrazione procedente di concludere accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
VISTO l’articolo 24 della LR 22 agosto 1990 n. 40, che prevede la possibilità di concludere accordi procedimentali normativi e di organizzazione aventi per oggetto l’esercizio di potestà amministrative e le corrispettive prestazioni di persone fisiche e giuridiche al fine di raggiungere obiettivi di interesse pubblico;
VISTA la LR 17 maggio 2016, n. 9 che istituisce l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL), con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;
ATTESO CHE l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro è soggetto tecnico della Regione Autonoma della Sardegna in grado di fornire assistenza tecnica per lo sviluppo e sperimentazione di politiche innovative per l’occupazione;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 63/38 del 25.11.2016 che approva il Piano di attività lavorative integrate, con interventi di politica attiva del lavoro, per i lavoratori provenienti dal Progetto interministeriale e interregionale denominato “Parco Geominerario”, in attuazione dell’articolo 4, commi 29 e seguenti, della L.R. n. 5 del 11.04.2016;
VISTA la L.R. 22 dicembre 2016, n. 34, recante “Modifica della LR 30 novembre 2016, n. 30 per lo svolgimento temporaneo delle attività di cui alla convenzione Regione - ATI IFRAS, nelle more della procedura di scelta dell’aggiudicatario del nuovo Piano per i lavoratori del Parco Geominerario storico ed ambientale della Sardegna”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3/1 del 13.1.2017 che costituisce Atto di indirizzo ai fini dell’attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 2 della LR n. 34 del 22.12.2016 nonché per l’avvio delle procedure di evidenza pubblica previste dal comma 2 dell’art. 2 richiamato, con predisposizione di idoneo avviso destinato a
Comuni e Province ricompresi nell’ambito territoriale del Parco, da pubblicarsi da parte della Direzione generale della Pianificazione urbanistica, territoriale e della vigilanza edilizia dell’Assessorato degli Enti locali entro il mese di febbraio 2017, prioritariamente garantendo la prosecuzione delle attività svolte nelle zone di interesse archeologico;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 6/32 del 31.1.2017. Attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 3/1 del 13 gennaio 2017. Partecipazione del Consorzio Parco Geominerario Storico ed Ambientale ai procedimenti ad evidenza pubblica per lo svolgimento provvisorio del progetto Parco Geominerario della Sardegna. Informativa ed integrazione deliberazione. L.R. 22 dicembre 2016, n. 34, art. 2, comma 2;
VISTO l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto ai Comuni ed alle Province il cui territorio sia in tutto o in parte ricompreso nel Parco geominerario storico ambientale della Sardegna, ai fini dell’attuazione dell’articolo 2, comma 2, della L.R. 34/2016, pubblicato in data 01.02.2017;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 15/4 del 21.03.2017 che approva le Linee Guida del “Programma di accompagnamento all’esodo e Piano di Politiche attive dei lavoratori del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna” in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 2 della LR n. 34 del 22.12.2016;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 15/5 del 21.03.2017 con la quale viene approvato il catalogo degli interventi ammissibili e coerenti con l’individuazione delle proposte da attuare in via prioritaria, l’elenco degli interventi non ammessi, nonché gli indirizzi attuativi per la selezione del personale, in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 2 della LR n. 34 del 22 dicembre 2016;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 15/6 del 21.03.2017 relativa alla presa d’atto del Budget per l’anno 2017 della società IGEA S.p.A., ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 3/1 del 13.1.2017 sopra richiamata;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 16/23 del 28.03.2017 con la quale viene dato mandato al Direttore generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia di pubblicare idoneo Avviso rivolto, oltre che ai soggetti già individuati con le deliberazioni della Giunta regionale n.3/1 del 13.01.2017 e n. 6/32 del 31.01.2017, agli organismi di diritto pubblico istituiti da Comuni o Province, al fine di garantire l’attuazione di quanto previsto dell’articolo 2, comma 2, della L.R. 34/2016;
VISTO l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto ai Comuni, in forma singola ed associata, le Province il cui territorio sia in tutto o in parte ricompreso nel Parco geominerario storico ambientale della Sardegna, gli organismi di diritto pubblico istituiti
da Comuni o Province ed il Parco geominerario storico ambientale della Sardegna, ai fini dell’attuazione dell’articolo 2, comma due, della L.R. 34/2016, pubblicato in data 03.04.2017;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 22/38 del 03.05.2017 con la quale viene approvata l’integrazione del catalogo di interventi di cui alla deliberazione n.15/5 del 21.03.2017, con individuazione delle ulteriori proposte di intervento da attuare in via prioritaria;
VISTO il Verbale di Accordo del 10.05.2017 “Percorso di inserimento ed esodo dei lavoratori individuati secondo quanto previsto dalla L.R. n.34 del 22.12.2016”, sottoscritto tra la Presidenza della Giunta Regionale, l’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, l’Assessorato agli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, l’Assessorato dell’Industria e le XX.XX che definisce le modalità ed i tempi di stipula dell’Accordo con gli Enti locali delle aree del Parco i cui progetti sono stati ammessi a catalogo;
VISTA la L.R. n. 5 del 13.04.2017 la quale provvede a stanziare le risorse finanziarie pari ad Euro 8.000.000,00 per la realizzazione dei Progetti proposti dagli Enti locali, a valere sul Capitolo SC08.6976, CDR 00.10.01.02, lavoro, del Bilancio della Regione Sardegna;
VISTA la L.R. n. 18 del 03.08.2017 la quale provvede l’estensione delle tutele per i lavoratori del Parco Geominerario "al residuo personale assunto anche a tempo determinato, ai collaboratori e consulenti a contratto, quali aggiuntive professionalità, appositamente contrattualizzate, dell'ATI-IFRAS e anche di società del gruppo con situazioni di controllo impiegate nelle attività del progetto "Parco geominerario della Sardegna" e della convenzione, a condizione che il rapporto in essere si sia concluso nel 2016 e il cui reddito derivi in via prevalente da tali attività lavorative";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 38/12 del 08.08.2017 con la quale viene dato mandato al Direttore generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia dell’Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica di costituire apposito Tavolo Tecnico con i rappresentanti della Direzione generale dell’ASPAL, al fine di predisporre e pubblicare un nuovo Avviso Pubblico e di costituire apposita Commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse sulla base delle quali verrà approvato, con successiva deliberazione della Giunta regionale, il catalogo degli interventi, potendosi avvalere eventualmente della consulenza, in materia di aiuti di stato, del Servizio Rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e regionali della Direzione generale della Presidenza;
VISTO il c. 1 dell’art. 3 della L.R. n. 20 del 14.09.2017 “Modifiche alla legge regionale 3 agosto
2017, n. 19 (Sostegno delle imprese del comparto ovino attive nella produzione agricola primaria per far fronte al deterioramento delle condizioni di produzione e di mercato del latte della campagna 2016/2017), incremento della dotazione finanziaria ed estensione al comparto caprino" che provvede a riversare le economie realizzate dall’ASPAL sulle somme già trasferite alla medesima agenzia per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 34 (Modifica alla legge regionale 30 novembre 2016, n. 30, per lo svolgimento temporaneo delle attività di cui alla convenzione Regione-ATI IFRAS, nelle more della procedura di scelta dell'aggiudicatario del nuovo Piano per i lavoratori del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna) (missione 09 - programma 02, titolo 1) pari a euro 7.700.000, nell'annualità 2017, alle entrate del bilancio regionale (titolo 3, tipologia 500) per essere destinate alle finalità di cui alla citata legge (missione 16 - programma 01 - titolo 1);
VISTO il nuovo Avviso pubblico per la ricezione di manifestazioni di interesse ai fini dell’attuazione del comma 2 dell’articolo 2, della legge regionale 30 novembre 2016, n.
30, articolo modificato dall’articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2016, n. 34 e
dall’articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 18, pubblicato in data 18.09.2017;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 44/40 del 22.9.2017 Piano per i lavoratori del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna. Legge regionale n. 5 del 11 aprile 2016, art. 4, comma 29 e seguenti. Modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 63/38 del 25.11.2016 che revoca la parte in cui prevede che l’ASPAL proceda entro il 31.12.2017 all’espletamento della procedura ad evidenza pubblica e dà mandato all’Assessorato del Lavoro Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale di provvedere agli adempimenti necessari alla ridefinizione del bacino dei destinatari degli interventi del Piano e della relativa dotazione finanziaria, al fine di proporre una nuova deliberazione alla Giunta regionale, propedeutica alla indizione della gara da parte dell'ASPAL;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 44/41 del 22.9.2017 Programma di accompagnamento all’esodo dei lavoratori del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 2 della
L.R. n. 34 del 22.12.2016. Modifiche al piano finanziario;
VISTA la nota prot. n. 16696 del 26.09.2017 della Direzione Generale della Presidenza della Giunta – Servizio Rapporti internazionali e con l’Unione europea, nazionali e regionali con la quale viene espresso il parere che gli interventi previsti nel nuovo Avviso Pubblico, adeguato secondo le osservazioni e i suggerimenti formulati nello stesso parere, “possono non essere considerati aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1,
TFUE, in quanto hanno come obiettivo principale la conservazione del patrimonio e della natura”;
ATTESO CHE con deliberazione della Giunta regionale n.15/4 del 21.03.2017 l’ASPAL è stata individuata, in quanto ente strumentale della Regione Sardegna, il soggetto pubblico incaricato dell’attuazione e del monitoraggio del Piano di politiche attive dei lavoratori del Parco Geominerario;
CONSIDERATO che la deliberazione della Giunta regionale n. 47/34 del 10.10.2017 ha approvato il nuovo catalogo;
TUTTO CIÒ PREMESSO TRA
l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro, di seguito (ASPAL), nella persona del Direttore Generale Xxxxxxx Xxxxxxx;
la direzione generale della Pianificazione urbanistica e vigilanza edilizia dell’Assessorato degli Enti locali, nella persona del Direttore Generale Xxxxxxx Xxxxx,
E
1. Il comune di Gadoni;
2. Il comune di Iglesias;
3. Il Consorzio di gestione del parco regionale del Monte Arci;
4. Il Parco Naturale Regionale di Porto Conte;
5. Domus Acqua S.r.l.;
6. Associazione Miniere Rosas;
7. Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara. di seguito denominati (Enti)
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Finalità
Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.
Il presente Accordo disciplina le modalità in ordine all’erogazione e alla rendicontazione dei finanziamenti a favore degli Enti, firmatari del medesimo, per l’assunzione a tempo determinato dei lavoratori ATI-IFRAS per
la realizzazione dei progetti ammessi a catalogo approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 47/34 del 10.10.2017.
Art. 2 Obiettivi
I lavoratori ATI-IFRAS, da assumere a tempo determinato da parte degli Enti firmatari del presente Accordo, sono compresi nell’elenco certificato dall’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, rinvenibili nella sezione Atti della Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale del sito dell’Assessorato medesimo, ovvero al seguente indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/x/x/0000?xx0&xx0&xx000&x0x0000&xxx00000.
Le attività dei progetti ammessi a catalogo dovranno garantire le mansioni dei lavoratori e le professionalità da loro acquisite nelle precedenti esperienze, avuto riguardo alle esigenze dei progetti.
I costi dei progetti ammessi a catalogo saranno finanziati per tutta la loro durata secondo i criteri definiti all’art. 5, compatibilmente con la disponibilità finanziaria come previsto nell’art. 8 e con la richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 47/34 del 10.10.2017.
Art. 3
Commissione tecnica ASPAL – Direzione Generale della Pianificazione urbanistica e vigilanza edilizia
L’attuazione dell’Accordo sarà presidiata da una Commissione Tecnica costituita da componenti dell’ASPAL e della Direzione Generale della Pianificazione urbanistica e vigilanza edilizia dell’Assessorato degli Enti locali che, come descritto nel successivo art. 4, ha il compito di: verificare e validare i cronoprogrammi e i piani finanziari presentati dagli Enti ai fini dell’adozione della prenotazione dell’impegno di spesa da parte dell’ASPAL; validare l’elenco dei lavoratori selezionati dagli Enti rispetto all’elenco certificato di cui all’art. 2; accertare la rendicontazione delle spese presentata dagli Enti; supervisionare e monitorare il flusso delle operazioni e supportare gli Enti beneficiari in ogni fase del processo di esecuzione dell’Accordo anche attraverso l’assistenza di consulenti tecnici.
Art. 4 Impegni delle parti
Per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo e per garantirne la corretta rendicontazione, si definiscono gli impegni reciproci e le attività delle parti, secondo il seguente flusso delle operazioni:
1. gli Enti, prima dell’assunzione dei lavoratori ed entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, si impegnano a trasmettere alla Commissione Tecnica il cronoprogramma delle attività e il prospetto del piano finanziario articolato per annualità, coerente con il progetto approvato a catalogo, sul modello fornito dalla Commissione Tecnica (Allegato 1, articolato in 3 fogli su file Excel);
2. seguirà la verifica della congruità del cronoprogramma e del piano finanziario con il progetto approvato, a cura della Commissione Tecnica, e l’adozione della Determinazione della prenotazione dell’impegno di spesa a favore di ciascun Ente da parte dell’ASPAL;
3. gli Enti si impegnano a trasmettere alla Commissione Tecnica l’elenco riepilogativo dei lavoratori che hanno partecipato alla procedura pubblica di selezione, con l’indicazione degli esiti per ciascuno di loro, nonché a trasmettere la graduatoria finale e gli originali di tutte le proposte formali di assunzione effettuate, secondo il modello fornito dalla Commissione Tecnica (Allegato 2, file Word), regolarmente compilate e sottoscritte dai lavoratori ai quali sono state sottoposte;
4. la Commissione Tecnica provvederà alla verifica di conformità e alla validazione degli elenchi e quindi alla comunicazione agli Enti di procedere con l’assunzione dei lavoratori;
5. al compimento da parte degli Enti delle procedure di assunzione dei lavoratori seguirà la richiesta di erogazione delle risorse, che dovrà essere definita sulla base delle assunzioni effettivamente compiute mediante conferma o eventuale rettifica del piano finanziario di cui al punto 1;
6. l’ASPAL provvede all’erogazione dei finanziamenti richiesti dagli Enti secondo le modalità previste al successivo art. 5;
7. gli Enti si impegnano a presentare alla Commissione Tecnica, entro 30 giorni dal termine delle attività, la rendicontazione delle spese conformemente a quanto previsto nel successivo art. 6;
8. gli Enti si impegnano infine nei confronti della Commissione Tecnica a svolgere le funzioni di supervisione e controllo delle attività e di consentire alla Commissione Tecnica e ai suoi consulenti tecnici l’accesso alla documentazione e ai siti al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività coerentemente con il progetto approvato. Si impegna inoltre ad acconsentire allo svolgimento dell’attività di monitoraggio da parte dell’Amministrazione Regionale ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 39/19 del 15.07.2008.
Art. 5
Risorse e spese riconosciute
Ai sensi della DGR n. 38/12 del 8 agosto 2017 il finanziamento totale riconoscibile agli Enti firmatari del presente Accordo è dato dal costo per il personale, riconosciuto integralmente, e dai costi indiretti strettamente connessi all’utilizzo del personale assunto per l’attuazione degli interventi, fino ad un importo massimo non superiore al 25% delle spese per il personale.
Nei limiti di cui al successivo art. 8, il finanziamento totale è concesso per l’intero importo delle spese ammissibili fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Il costo del personale impiegato nel progetto è dato dal costo lordo unitario mensile – omnicomprensivo di tutti gli oneri a carico del datore di lavoro – per il numero complessivo dei lavoratori assunti nei diversi profili di inquadramento del CCNL adottato dall’Ente firmatario. Sono riconosciute integralmente le spese per la
retribuzione del personale ai sensi del CCNL adottato, inclusi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico dell’Ente firmatario.
I lavoratori devono essere assunti con contratto a tempo determinato della durata indicata nel progetto, da sei mesi sino al massimo al 31.12.2018, compatibilmente con le risorse disponibili e per lo svolgimento esclusivo delle attività riferite agli interventi proposti.
Gli Enti i cui progetti prevedono assunzioni di durata superiore a 12 mesi potranno stabilire inizialmente una durata non superiore a 12 mesi. L’eventuale proroga fino all’intera durata prevista nel progetto sarà possibile in caso di rifinanziamento degli stanziamenti di cui all’art. 8.
Il finanziamento è concesso in due parti. La prima quota del 70% viene erogata su richiesta dell’Ente all’atto della presentazione dell’elenco dei lavoratori effettivamente assunti. La richiesta di erogazione della seconda quota del 30% è accompagnata dalla rendicontazione di almeno il 50% della prima parte erogata a titolo di anticipazione, conformemente a quanto previsto nell’art. 6. Con la seconda erogazione saranno effettuati adeguamenti e compensazioni rispetto agli eventuali cambiamenti nel numero dei lavoratori in forza.
Art. 6 Rendicontazione delle spese
La rendicontazione delle spese deve essere effettuata dagli Enti sul modello fornito dalla Commissione Tecnica e consiste nella presentazione in formato Excel dell’elenco dei documenti di spesa – mandati di pagamento regolarmente quietanzati, fatture, parcelle, ecc. – nell’ammontare dell’importo totale dei costi del personale e dei costi indiretti, suddiviso per tipo di spesa e redatto in conformità allo schema del file allegato (Allegato 3) e alle linee guida per la rendicontazione che saranno fornite successivamente.
Dovrà inoltre essere presentato un rapporto tecnico contenente la descrizione delle attività svolte.
Eventuali differenze accertate dalla Commissione Tecnica tra le somme erogate e i costi effettivamente sostenuti e documentati all’atto della rendicontazione saranno recuperati dall’ASPAL.
La determinazione dell’importo complessivo dei costi indiretti da liquidare (25% sul costo del personale effettivamente sostenuto) sarà effettuata dalla Commissione Tecnica all’atto della presentazione della rendicontazione. L’eventuale differenza tra le somme erogate per le spese per il personale e il costo del personale rendicontato comporterà la restituzione e il corrispondente riproporzionamento dei costi indiretti, con conseguente onere a carico dell’Ente per la quota dei costi indiretti eccedente il 25% del costo del personale effettivamente sostenuto.
Art. 7
Comitato di Monitoraggio
E’ costituito un Comitato di Monitoraggio fra le parti firmatarie del presente Accordo finalizzato ad affrontare tematiche che possono insorgere durante la realizzazione degli obiettivi concordati.
Il Comitato di Monitoraggio è composto dai soggetti firmatari dell’Accordo, ovvero da soggetti dagli stessi delegati.
Il Comitato di Monitoraggio definisce le attività utili ai fini del raggiungimento degli obiettivi e i tempi di attuazione dei medesimi.
Il Comitato di Monitoraggio viene convocato su richiesta scritta di uno dei componenti. La partecipazione, al predetto organismo, si intende a titolo non oneroso.
Art. 8 Spese ed oneri
Tutte le spese ed oneri relativi e conseguenti al presente Accordo troveranno copertura finanziaria sulle somme iscritte nel Bilancio di previsione della Regione Sardegna per l’esercizio 2017 a valere sul Capitolo SC08.6976, CDR 00.10.01.02, lavoro, quota parte degli interventi per la prosecuzione delle attività provenienti dal Progetto interministeriale e interregionale denominato Parco Geominerario, pari ad Euro 8.000.000,00, con previsione di cassa di Euro 8.000.000,00.
Art. 9
Durata e controversie
Il presente Accordo dura fino ad esaurimento delle attività previste.
Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti firmatarie in ordine alla interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione ed in genere alle sorti del Accordo, si procederà ad un tentativo di composizione amichevole. In caso non si dovesse raggiungere un accordo valgono le disposizioni del combinato disposto degli articoli 11, comma 5, e 15 della L. 241/90.
Per quanto non espressamente disposto si rimanda alle disposizioni di legge in materia.
Art. 10 Efficacia
Il presente accordo avrà efficacia vincolante tra le parti dal momento della sua sottoscrizione da parte dei soggetti firmatari.
Tutte le comunicazioni dovranno essere effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx. È facoltà dell’Ente anticipare all’indirizzo mail xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx la documentazione predisposta, al fine di poter procedere ad un controllo preventivo.
Cagliari, 12 ottobre 2017
Per l’ASPAL Il Direttore Generale Xxxxxxx Xxxxxxx | Per la Direzione Generale della Pianificazione urbanistica e vigilanza edilizia dell’Assessorato EELL Il Direttore Generale Xxxxxxx Xxxxx |
Per il Comune di Gadoni il Sindaco | Per Domus Acqua S.r.l. il Presidente |
Per il Comune di Iglesias il Sindaco | Per la Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara Il Presidente |
Per il Parco Naturale Regionale di Porto Conte il Presidente | Per il Consorzio del parco regionale del Monte Arci il Presidente |
Per l’Associazione Miniere Rosas il Presidente |